Veneto › VICENZA

RECIOTO DI GAMBELLARA D.O.C.G.

BREGANZE D.O.C.

COLLI BERICI D.O.C.

COLLI BERICI BARBARANO D.O.C.

GAMBELLARA D.O.C.

LESSINI DURELLO D.O.C.

MONTI LESSINI D.O.C.

VICENZA D.O.C.

VIGNETI SELVA MONTEBELLO VICENTINO

VIGNETI SELVA MONTEBELLO VICENTINO

 

RECIOTO DI GAMBELLARA

D.O.C.G.

Decreto 1 agosto2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita “recioto di Gambellara”  è riservata ai seguenti vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

 

Recioto di Gambellara Classico

Recioto di Gambellara Classico spumante

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Gambellara” è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Garganega al 100%

I vigneti già iscritti al relativo albo alla data dell’approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini a DOCG “Recioto di Gambellara”.

 

Articolo 3

Zona di produzione    

 

A) La zona di produzione dei vini a DOCG “Gambellara” comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni:

Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Zermeghedo

Tutti in provincia di Vicenza

 

Tale zona è così delimitata (equivale alla zona Classica)

partendo dall’estremo limite nord – ovest di zona nel punto do incontro del confine provinciale Vicenza – Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta strada comunale fino al bivio che conduce a Montorso.

Da qui continua lungo la strada comunale fino a raggiungere Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge.

Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello, che raggiunge.

Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelletto e Mira, giungendo al bivio per Selva.

Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin.

Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all’abitato di Mason e quindi procede sulla strada provinciale in direzione Sorio – Gambellara fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara.

Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49, indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza – Verona fino a Val Busarello da dove si è partiti per delimitazione della zona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG  “Recioto di Gambellara” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice  o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili traversale di testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.

Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare di produzione e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfile e una carica massima di 40.000 gemme per ettaro.

E’ fatto d’obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare un numero non inferiore a:

3.300 ceppi/ettaro. 

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

Rispetto alla resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Gambellara Classico”, in coltura specializzata pari a:

12,50 t/Ha.

Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione della DOCG “Recioto di Gambellara”, dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore, in vigneto a coltura specializzata a:

6,25 t/Ha. 

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di 12,50 t/Ha., possono essere destinate alla produzione del vino a DOC “Gambellara Classico”, se ne hanno le caratteristiche.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Il presidente della giunta regionale del Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla Legge 55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla competente C.C.I.A.A. di Vicenza.

Le uve destinate all’appassimento devono assicurare ai vini a DOCG “Recioto di Gambellara”

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOCG “Recioto di Gambellara”, dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3 lettera A) del disciplinare di produzione del vino a DOC “Gambellara”.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni, anche solo in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.

L’appassimentp può essere eventualmente condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperatura analoga a quelle riscontranti nel corso del processo tradizionale di appassimento.

La resa massima delle uve, in vino finito, selezionate e messe a riposo, per la DOCG  “Recioto di Gambellara”  non deve superare il 40%.

La resa massima delle uve, in vino finito, selezionate e messe a riposo, per la DOCG  “Recioto di Gambellara spumante”  non deve superare il 50% comprensivi dei prodotti utilizzati per l’elaborazione dello spumante.

Le operazioni di elaborazione del vino a DOCG “Recioto di Gambellara spumante” devono essere effettuate in stabilimenti siti nell’ambito territoriale della regione Veneto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo    

 

I vini a DOC “Gambellara”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Recioto di Gambellara Classico”:

colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso con eventuali sfumature ambrate;

profumo: intenso, di frutta matura, con eventuali sfumature di vaniglia;

sapore: amabile o dolce, caratteristico, armonico, con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:       11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.

 

“Recioto di Gambellara Classico spumante”:

spuma: fine e persistente;

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: amabile o dolce, delicatamente amarognolo, caratteristico, vellutato, fruttato, con sentore eventuale di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

E’ facoltà dal Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, il limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione  

 

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Recioto di Gambellara Classico” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

I vini a DOCG “Recioto di Gambellara Classico” non può essere immesso al consumo prima del:

1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia.

Nella presentazione e designazione dei vini a DOCG “Recioto di Gambellara” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.

Nella designazione dei vini a DOCG “Recioto di Gambellara” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

In ottemperanza all’articolo 23 della legge 10/02/1992, n. 164, il vino a DOCG “Recioto di Gambellara Classico” deve essere confezionato in bottiglie di vetro di capacità massima di 1,500 litri, chiusi con tappo raso bocca, il vino a DOCG “Recioto di Gambellara Classico spumante” deve essere chiuso con il tradizionale tappo a fungo, entrambi con l’abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri: 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, 18,000.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Gambellara si trova al confine tra Vicenza (22 km) e Verona (30 km), allo sbocco della valle del Chiampo, sulle ultime propaggini dei Monti Lessini

L’area della denominazione comprende un vasto settore collinare con creste pianeggianti come morbide ondulazioni comprese tra 250 e 350 metri di quota, da cui si dipartono versanti rivestiti da vigneti, con vallette verdeggianti formate da vari corsi d’acqua. . La giacitura collinare del vigneto determina l’ esposizione solare del vigneto durante la giornata, caratterizzandone le ore di esposizione e l’angolo di irradiazione.

L’ambito collinare è dominato da terreno di origine vulcanica, caratteristico è il Parco San Marco ed i suoi colonnari basaltici, con presenza anche di calcari, anche se in misura molto minore nelle posizioni sommitali.

I suoli tendono ad essere uniformemente argillosi, localmente ad alta componente bentonica, con affioramenti di rocce sedimentarie calcaree o calcaree marnose, storicamente conosciuta per la maggiore importanza nel differenziare le caratteristiche dei vini prodotti, con lembi di calcareniti bianco – giallastre fossilifere, circondate da affioramenti di tufi.

I terreni che ne derivano sono per la maggior parte, franco/argillosi con più o meno uno scheletro.

In alcune zone il substrato basaltico risulta impenetrabile alle radici delle piante.

E’ presente inoltre una zona collinare di tipo calcareo, molto permeabile e che quindi drena agevolmente l’acqua e una zona di pianura nella quale il suolo è composto da argilla e limo che causa talvolta problemi di drenaggio in caso di abbondanti precipitazioni.

Nella zona del Recioto di Gambellara possono essere individuate diverse zone climatiche che possono presentare, anche nell’ arco di pochi chilometri, differenze termiche significative.

L’area è inoltre caratterizzata da escursioni termiche importanti che nella zona pianeggiante può essere

addirittura di 14° C.

Nella zona le precipitazioni sono abbondanti, superando nel corso dell’anno i 1200 mm, con frequenza maggiore nel periodo invernale e primaverile. I mesi più secchi sono giugno e luglio e generalmente, il periodo che precede la vendemmia.

Fattori storici e umani

Antiche e profonde sono le origini del Recioto e numerose sono le testimonianze che raccontano la storia di questo grande vino a partire da secoli lontani fino ad arrivare ai giorni nostri.

Le prime tracce della coltivazione della vite risalgono all’epoca romana, ma fu nella prima metà degli anni 500 che venne attestata la presenza di un vino bianco, dolce, simile all’attuale Recioto con una epistola dove vengono descritte le caratteristiche del vino e il metodo di preparazione, molto simile a quello dei giorni nostri. I pregi e le virtù del vino “acinato”, come fu definito dai Romani, vennero illustrate, elogiate e decantate durante tutto il periodo del rinascimento e dell’illuminismo.

Nel 1800 poi vi fu il primo chiaro riferimento alla cultura dell’uva garganega della zona di Gambellara, in questi anni iniziarono anche i primi studi sulla composizione e sulle caratteristiche organolettiche del Recioto.

L’elevata classe dei vini Gambellara e specificamente del Recioto o Vecchiotto di Gambellara, come veniva chiamato al tempo, divennero ricorrenza nelle testimonianze relative al territorio di Gambellara.

Nel 1970 il Recioto di Gambellara ottenne la “denominazione di origine controllata”, premio degli studi e delle esperienze compiute nel corso degli anni che ne hanno indubbiamente impreziosito la qualità, e nel 2008 ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento ufficiale della “denominazione dell’origine controllata e garantita”, che è sinonimo di garanzia per il consumatore come vino altamente e qualitativamente ricercato grazie all’attenzione e alla meticolosità dedicate come sempre dai produttori in tutte le fasi produttive: la scelta dei vigneti meglio esposti, la cernita dei

grappoli per l’appassimento, la vinificazione dei grappoli all’ottimale appassimento e la vinificazione nei periodi più freddi e con la migliore pulizia dei mosti e dei vini.

Anche per questo riconoscimento Il Recioto viene ora servito non solo entro i confini nazionali, ma anche in America e nel resto d’Europa, come uno tra i più prestigiosi vini da dessert a livello mondiale.

 

b) Specificità del prodotto

La vinificazione per la produzione del Recioto deve essere effettuata con uve provenienti da una zona ben delimitata facente parte dei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Zermeghedo e Montorso Vicentino, previo appassimento naturale.

Il Recioto di Gambellara  può essere prodotto nelle tipologie classico (anche vivace come da Tradizione), e spumante, vini di buona struttura, di alta eleganza aromatica e di pienezza gustativa con evidenti note di frutta e fiori.

L’appassimento delle uve è il passaggio caratterizzante dell’intero processo produttivo, stante la molteplicità di fenomeni chimici- fisici ed enzimatici che avvengono.

L’appassimento avviene tramite i “picai”, eseguiti da mani esperte per far si che i grappoli non siano troppo in contatto tra di loro , la cui “arte” viene tramandata da generazioni, in particolari luoghi, come sottotetti e granai, dove l’aereazione, l’umidità relativa dell’aria e la temperatura sono fattori determinanti il processo e ne caratterizzano anche i risultati finali. In sostituzione dei “picai”, l’uva può venire posizionata su dei graticci chiamati “rèle”.

Durante il periodo di appassimento, che tradizionalmente può durare dai 60 ai 90 giorni, ed in relazione alla velocità di disidratazione della bacca, possono verificarsi reazioni e processi che interessano l’intero biochimismo cellulare ed in particolare i rapporti fra gli zuccheri, il metabolismo dell’acido malico, il metabolismo dei polifenoli,la trasformazione delle sostanza volatili responsabili dell’aroma primario, la modifica nella composizione dei costituenti delle

pareti cellulari, l’alterazione della permeabilità delle membrane e il conseguente miglioramento della estraibilià di alcuni componenti dai tessuti.

Questi processi condizionano alcune caratteristiche organolettiche ( intensità del colore, profilo aromatico, corpo, astringenza…) del vino nonché le sue proprietà benefiche nei confronti della salute umana riconducibili alla carica di sostanze antiossidanti. La cura e l’attenzione poste nella vinificazione tutta particolare del

“Recioto di Gambellara”, ne fanno sicuramente il più nobile dei vini dolci vicentini e viene classificato come uno tra i migliori vini da dessert italiani.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Nell’ uva e nei suoi processi diventa di notevole importanza anche l’elevata escursione termica che nella zona pianeggiante può superare i 12-14 ° C. Escursioni termiche importanti come queste rallentano la maturazione degli acini permettendo il pieno sviluppo delle altre componenti del chicco prima della vendemmia.

In alcune zone il substrato composto da basalto, risulta impenetrabile da parte delle radici delle piante costringendole a rimanere sugli strati superiori del terreno e ciò permette alla pianta l’assimilazione delle sostanze minerali concentrate sui primi strati del terreno.

La zona collinare di tipo calcareo, molto permeabile e all’acqua, in caso di periodi prolungati senza piogge determina

l’aumento del grado zuccherino delle uve.

La giacitura collinare e l’ esposizione solare del vigneto durante la giornata, caratterizzandone le ore di esposizione e l’angolo di irradiazione fanno si che la maturazione avvenga più o meno velocemente modificando dunque le caratteristiche dell’ uva.

Facendo ciò viene modificata anche la data per la vendemmia delle uve e mutando la concentrazione zuccherina contenuta nell’acino.

Nella zona del Recioto di Gambellara la composizione paesaggistica è determinata da due anfiteatri di origine vulcanica che presentano strette valli e pendii di diversa inclinazione.

Questo determina una protezione per i periodi più caldi dell’anno dove l’eccessiva esposizione rischierebbe di

danneggiare il grappolo e la pianta stessa.

La bassa piovosità dei mesi precedenti alla vendemmia determina una sorta di sofferenza della vite che va a concentrare i sali minerali, gli zuccheri e le sostanze aromatiche, contenuti nell’ acino,

determinando una complessità caratteristica del vino facendo spiccare i valori di sapidità e mineralità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI BREGANZE

VIGNETI BREGANZE

 

BREGANZE

D.O.C.

Decreto 1 agosto2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni

 

La denominazione di origine controllata “Breganze” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

Breganze bianco

Breganze bianco superiore

Breganze rosso

Breganze rosso superiore

Breganze rosso riserva

Breganze Tai

Breganze Tai superiore

Breganze Pinot bianco

Breganze Pinot bianco superiore

Breganze Pino grigio

Breganze Pinot grigio superiore

Breganze Vespaiolo

Breganze Vespaiolo superiore

Breganze Vespaiolo spumante

Breganze Torcolato

Breganze Torcolato riserva

Breganze Chardonnay

Breganze Chardonnay superiore

Breganze sauvignon

Breganze Sauvignon superiore

Breganze Pinot nero

Breganze Pinot nero superiore

Breganze Pinot Nero riserva

Breganze Marzemino

Breganze Marzemino superiore

Breganze Marzemino riserva

Breganze Merlot

Breganze Merlot superiore

Breganze Merlot riserva

Breganze Cabernet sauvignon

Breganze Cabernet Sauvignon superiore

Breganze Cabernet Sauvignon riserva

Breganze Cabernet

Breganze Cabernet superiore

Breganze Cabernet riserva

 

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Breganze” è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle seguenti varietà, presenti nei vigneti, in ambito aziendali nelle proporzioni di:

 

“Breganze bianco”

Tocai friulano (albo vino Tai) minimo 50%

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca bianca, non aromatiche, elencate nel presente articolo, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 50% del totale delle viti.

 

“Breganze rosso”

Merlot minimo 50%

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre  varietà di vitigni a bacca rossa, non aromatiche, elencate nel presente articolo, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 50% del totale.

 

“Breganze Cabernet”

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère minimo 85%

“Breganze Cabernet Sauvignon”

Cabernet Sauvignon minimo 85%

« Breganze Pinot nero »

Pinot nero minimo 85%

“Breganze Marzemino”

Marzemino minimo 85%

“Breganze Merlot”

Merlot minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca rossa, non aromatiche, purché raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

 

“Breganze Pinot bianco”

Pinot bianco minimo 85%

“Breganze Pinot grigio”

Pinot grigio minimo 85%

“Breganze Chardonnay”

Chardonnay minimo 85%

“Breganze Sauvignon minimo 85%

“Breganze Vespaiolo”

Vespaiola minimo 85%

“Breganze Tai”

Tocai friulano minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a bacca bianca, non aromatiche, purché raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

 

La denominazione di origine controllata “Breganze Torcolato”  è riservata al vino “passito” ottenuto con le uve provenienti dai vigneti iscritti all’Albo della varietà:

Vespaiola al 100%

e che rispondono ai requisiti di cui all’art. 4 comma quarto.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Breganze” comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di:

Breganze, Fara Vicentino, Molvena

Ed in parte i territori dei comuni di:

Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo      , Sandrigo, Sarcedo, Zugliano;

Tutti in provincia di Vicenza.

 

Tale zona è così delimitata:

confine nord:

procedendo in senso orario da ovest verso est, si parte dal capitello di Mare, in comune di Lugo a quota 397; si procede lungo il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto confine raggiunge la località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze – Lusiana; seguendo verso sud detta strada raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a quota 205; qui giunta devia verso oriente e segue la strada comunale per Contrà Angonese, case Ronzani, capitello per Contrà Lazzaretti e fino quasi a case Salberghi a quota 335 e di qui lungo la corrispondente Valletta scende a valle a quota 192 ed incontra il Torrente Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui coincide con l’inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e Marostica; segue detto confine da ovest verso est fino al punto in cui interseca in corrispondenza della Cima d’Agù la strada comunale tra Marostica e Crosara; segue detta strada fino al Castello Superiore di Marostica (quota 243 e caposaldo di rilevazione trigonometrica).

Di qui con linea retta scende nella retrostante Valle d’Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e Vallonara.

Segue quindi la strada per Valle San Floriano che oltrepassa e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e Caluga a quota 388.

Da Caluga raggiunge le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso d’acqua Vallison, raggiunge il Fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.

Confine orientale ed in parte sud – orientale:

corrisponde con la sponda occidentale del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino al ben noto ponte degli Alpini in Bassano.

Dal ponte degli Alpini raggiunge attraverso la strada vecchia la statale n. 248, che segue fino al ponte sul Torrente Longhelle.

Da qui corre lungo le strade esterne inferiori di Marostica e sempre procedendo verso occidente raggiunge la strada provinciale pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta strada fino a Contrà Costa al km. 14,000, nel punto in cui è attraversata dal confine comunale tra Molvena e Pianezze, che prende a seguire verso sud, proseguendo poi nella stessa direzione lungo la strada che conduce alla località Oppio Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di qui segue il Torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.

Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il confine comunale tra Mason e Schiavon, che segue fino al Torrente Lavarda.

Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di Sandrigo.

Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla strada da Maragnole a Sandrigo.

Corre quindi lungo detta strada fino alla circonvallazione superiore del centro abitato di Sandrigo.

Segue detta circonvallazione fino a raggiungere la strada statale n. 248 verso Vicenza, lungo la quale corre fino al ponte sul Fiume Astico di Passo di Riva.

Confine sud:

inizia a Passo di Riva sulla sponda destra dell’Astico in corrispondenza del ponte omonimo e corre verso occidente in corrispondenza del confine comunale di Montecchio Precalcino e Dueville.

Segue detto confine fino ad incontrare la strada fra Dueville e Levà.

Confine ovest:

dal punto di cui sopra il limite occidentale di zona segue la strada che da Dueville attraversa le località Levà, Vignole. Osteria del Moraro, Madonnetta fino al punto in cui raggiunge in località Cavallino la strada provinciale Breganze – Thiene.

Di qui segue verso occidente quest’ultima strada fino al ponte sul Torrente Igna.

Corre quindi lungo il suddetto corso d’acqua da valle a monte fino al punto in cui l’Igna è attraversato dal confine comunale tra Sarcedo e Zugliano.

Segue quindi detto confine in corrispondenza delle strade vicinali denominate Refosco Pescare (si tratta dell’antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano a Grumolo Pedemonte in prossimità della distilleria Zanin.

Di qui corre verso occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la strada per Corone, Montecucco e Tigurio. Segue detta strada fino all’intersezione fra quota 223 e 249.

Segue quindi la linea retta fra l’intersezione di cui sopra, la quota 249 e la quota 202 in prossimità del capitello di Villa di sopra.

Di qui corre lungo la strada per la località Case Cornorotto e prosegue verso nord fino alla località Pompa in corrispondenza del punto in cui il confine comunale fra Lugo e Zugliano si immette nel Torrente Astico.

Segue quindi detto corso d’acqua da valle a monte fino al ponte in prossimità della località Vigne. Dal ponte sull’Astico passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada comunale da Lugo alla località Mare e al relativo capitello donde si è partiti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Breganze” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a DOC “Breganze” ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell’appassimento, devono essere i seguenti:

 

Cabernet: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Cabernet Sauvignon : 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Cabernet Franc: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Carmenère: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Pinot nero: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
Marzemino: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Merlot: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot grigio: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Sauvignon: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Vespaiola: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Tocai Friulano (Tai): 13,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie “bianco” e “rosso”, nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, quando si intenda utilizzare la qualificazione aggiuntiva “superiore”, devono avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,00% vol.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata “Breganze”.

La regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Vicenza.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l’appassimento delle uve, l’invecchiamento e l’affinamento, la dove previsti, devono aver luogo all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima:

Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon.

 

La tradizionale tipologia “Breganze Torcolato” è ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia “Breganze Vespaiolo” fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro.

La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, secondo la tradizione, fino a portarle ad

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.

La loro pigiatura deve avvenire entro:

la fine di febbraio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della tipologia “Breganze Torcolato”.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia “Breganze Torcolato” la resa massima dell’uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni caso, al 50%.

Per la tipologia “Breganze Torcolato” è ammessa in deroga l’acidità volatile a 25 meq/lt.

La DOC “Breganze” può essere utilizzata per produrre il vino “Vespaiolo spumante” ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Le operazioni di elaborazione del vino a DOC “Breganze Vespaiolo spumante” dovranno avvenire entro il territorio amministrativo della regione Veneto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Breganze” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Breganze bianco”

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: vinoso, delicato, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, fresco, di corpo, con o senza sentore gradevole di legno.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

 

“Breganze bianco superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze rosso”

colore: rosso rubino vivo;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso, persistente;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, armonico, di corpo con o senza sentore gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/.l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;

 

“Breganze rosso superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Cabernet”

colore: rosso rubino scuro con riflessi granata;

profumo: molto intenso, gradevole, persistente;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;

 

“Breganze Cabernet superiore”

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Cabernet Sauvignon”

colore : rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con l’età

profumo: vinoso, caratteristico, più o meno erbaceo, intenso e persistente;

sapore: asciutto, pieno, vellutato, con o senza sentore gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;

 

“Breganze Cabernet sauvignon superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Pinot nero”

colore: rosso rubino con sfumature color mattone;

profumo: delicato, persistente;

sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo, con o senza sentore gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;

 

“Breganze Pinot nero superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Marzemino”

colore: rosso rubino più o meno vivace;

profumo: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, intenso, gradevole, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;

 

“Breganze Marzemino superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Merlot”

Colore: rosso rubino vivo più o meno intenso, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;

 

“Breganze Merlot superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Tai”

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato e tipico;

sapore: secco, rotondo, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr./l.;

 

“Breganze Tai superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Pinot bianco”

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vellutato, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

 

“Breganze Pinot bianco superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Pinot grigio”

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi ramati;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vellutato, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

 

“Breganze Pinot grigio superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Chardonnay”

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: intenso, giustamente aromatico;

sapore: secco, gradevolmente morbido, vellutato, armonico, con o senza sentore gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

 

“Breganze Chardonnay superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 gr/l.

 

“Breganze Sauvignon”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, più o meno aromatico;

sapore: secco, armonico e gradevole, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

 

“Breganze Sauvignon superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

 

“Breganze Vespaiolo”

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, piuttosto carico;

profumo: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, pieno, fresco, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l.;

estratto non riduttore  minimo:         15,00 gr/l.;

 

“Breganze Vespaiolo superiore”

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00gr/l.

 

Breganze Vespaiolo spumante”

Spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore amabile, pieno, rotondo, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 35,00 gr/l.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“Breganze Torcolato”

colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;

profumo: intenso, caratteristico di miele e di uva passita;

sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, deciso, con o senza sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

zuccheri riduttori minimo: 35,00 gr/l.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.

 

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo..

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

La qualificazione aggiuntiva “superiore”, da sola, può essere utilizzata dai vini a DOC “Breganze” nelle tipologie:

Bianco

Rosso

Cabernet

Cabernet Sauvignon

Pinot nero

Marzemino

Merlot

Tai

Pinot bianco

Pinot grigio

Chardonnay

Sauvignon

Vespaiolo

Ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:11,00% vol.

Ed immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 12,00% vol.

La qualificazione aggiuntiva “riserva”, da sola, può essere utilizzata dai vini a DOC “Breganze” nelle tipologie:

Rosso

Cabernet

Cabernet Sauvignon

Pinot nero

Marzemino

Merlot

Torcolato

Immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a:

due anni

a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve

Il vino a DOC “Breganze Torcolato” non può essere immesso al consumo prima del

31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini a DOC “Breganze” designati con le menzioni aggiuntive “superiore” e “riserva” e per la tipologia “Breganze Torcolato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa.

E’ vietato usare assieme alla DOC “Breganze”, qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni , frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a DOC “Breganze” designati con la menzione aggiuntiva “riserva” all’atto dell’immissione al consumo è obbligatorio confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5,000, ed è fatto divieto l’uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

Per il vino a DOC “Breganze Torcolato”è obbligatoria l’immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri cinque, e chiuse unicamente con tappi di sughero, raso bocca.

Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250 è tuttavia, ammesso l’uso del tappo a vite.

Ai soli fini promozionali i vini di cui all’articolo 1 possono essere confezionati in contenitori della capacità di litri 6,000, 9,000, 12,000.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

Legame con la zona geografica

a) Specificità della zona geografica

L’area di produzione si caratterizza per un bacino ad anfiteatro compreso tra i fiumi Astico e Brenta; il margine settentrionale confina con le aree montagnose delle prime pendici dell’Altopiano di Asiago, da cui si estende il complesso collinare che degrada nella parte pianeggiate, situata nell’alta pianura vicentina, compresa tra il corso del fiume Brenta ad oriente ed i Monti Lessini ad occidente.

Sotto il profilo geologico l’area è caratterizzata dalla presenza di rocce vulcaniche a chimismo basico, sedimentario ed alluvionale.

I sedimenti consolidati sono costituiti da rocce relative alle aree eruttive, costituite da basalti e tufi basaltici che hanno come caratteristica peculiare l’alto contenuto di calcare nella matrice, diffuse nella porzione nord-occidentale; rocce sedimentarie costituite da arenarie e calcari diffuse nella parte Nord, nord-orientale, quelle sedimentarie costituite da marne azzurre e strati arenaceo marnosi, diffuse sul margine meridionale dei rilievi, a contatto con i sedimenti alluvionali, e nella porzione più orientale.

L’orografia relativamente dolce dell’area garantisce inoltre buoni livelli di radiazione solare. Il microclima dell’area è molto favorevole alla coltivazione della vite, si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni relativamente freddi, mentre le precipitazioni sono ripartite in modo omogeneo lungo l’anno.

Le precipitazioni annue sono comprese tra gli 800 e 1100 mm con due picchi di precipitazioni in autunno e primavera.

Fattori storici e umani

La vite nella zona di Breganze, pur presente sia in epoca preistorica sia durante la dominazione romana, trova le prime testimonianze nel 1200 quando, il Podestà di Vicenza decretò il disboscamento a favore della vite a testimonianza dell’importanza di questo prodotto.

Nel 1295 a Bassano, viene redatto un codice vitivinicolo, Codice “Vineale “o “Vignale” o Statuti di Bassano, che è il precursore di quello che oggi potrebbe essere chiamato il “disciplinare di produzione”.

Il codice è composto da 345 articoli, molti dei quali riguardano la vendemmia, la vinificazione, la denuncia delle uve e del vino e alcune disposizioni particolari sono riservate al vino bianco che necessita di una autorizzazione per la vendita, per questo sottoposto a controlli molto severi.

In questo periodo la vite è generalmente coltivata “bassa” in collina e i vini sono prevalentemente bianchi a elevata gradazione, mentre in pianura la pianta è coltivata “alta”, appoggiata a sostegni vivi o morti e i vini sono rossi.

Nel periodo della Repubblica di Venezia i vini di Breganze ed in particolare il Vespaiolo, entrano nei racconti degli avvenimenti del tempo: il re Carlo V, soggiornando nella zona per incontrarsi con Papa Clemente VII ottiene in regalo un considerevole numero di botti di “vino Bresparolo”.

Nel 1610 Andrea Scotto nel suo “Itinerario”, elogia la produzione vinicola vicentina e cita Breganze “famosa per i vini dolci e saporiti che produce”; nel “Il Roccolo”, una specie di guida enologica della provincia di Vicenza del 1754, descrive il vino di Breganze “… si trastulli con quel grato Vespaiolo Breganzino, che a parer d’uomo Togato è miglior d’ogni altro vino…”.

Nello stesso testo cita la versione passita “ … ed è uno dei più eccellenti liquori, è veramente saporitissimo”.

Nel 1855 a Vicenza, in occasione della prima “Mostra dei prodotti Primitivi del Suolo”, viene fatto un catalogo che elenca 120 varietà e uve a bacca rossa e 77 a bacca bianca dove compare anche la vespaiola o bresparola, come chiamata in loco.

Una nuova fase viticola per il Breganze inizia dopo la seconda Guerra Mondiale, dove si incentiva anche la messa a dimora di nuove barbatelle di vespaiolo.

La “rivoluzione” ampelografia post bellica ha comportato un aumento qualitativo delle produzioni enologiche, tanto che nel 1969 è stato ottenuto il riconoscimento della DOC “Breganze” per i vini “Breganze Rosso”, “Breganze Cabernet”, “Breganze Pinot Nero”, “Breganze Bianco”, “Breganze Pinot Bianco” e “Breganze Vespaiolo”.

Nelle successive modifiche del disciplinare di produzione del 1995 e nel 2008, vengono

implementati fino a 16 i vini a DOC Breganze: soprattutto dal 1995 può fregiarsi della denominazione d’origine controllata “Breganze” la gemma enologica delle pedemontana vicentina, il Torcolato.

Il grande contributo alla fama della denominazione “Breganze” è il risultato sia delle caratteristiche pedoclimatiche dell’areale del Breganze DOC, sia delle capacità dei vignaiuoli locali, che hanno saputo esaltare la qualità dei propri vini aprendo loro scenari non solo locali ma internazionali; và citata anche l’associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze che, negli anni, hanno affiancato i viticoltori nel rafforzamento dell’immagine dei vini locali non tralasciano la tutela del territorio dal degrado e la valorizzazione del paesaggio, favorendo il turismo eno-gastronomico e rurale.

 

b) Specificità del prodotto

L’emblema della denominazione Breganze è l’autoctono Vespaiolo, vinificato in triplice versione: fermo, spumante e passito, in quest’ultimo prende il nome di Torcolato.

L’uva Vespaiola viene chiamata così perché il suo succo è particolarmente dolce e per questo è amato dalle vespe.

Il vino Vespaiolo che presenta un’interessante predisposizione all’invecchiamento è caratterizzato da una colore paglierino con riflessi verdognoli in gioventù, profumo di buona intensità, elegante e non aggressivo, con sentori floreali e fruttati come l’acacia e gli agrumi.

In bocca presenta una freschezza invidiabile per la presenza di una naturale acidità

Per quanto riguarda la punta di diamante dell’enologia di Breganze il Torcolato, è ottenuto dai più bei grappoli appassiti di uva Vespaiola.

Sintesi di modernità e tradizione, il Torcolato si presenta con un colore giallo oro carico, con fragranze che richiamano il miele e l’uva passa.

Il suo gusto dolce-non dolce, armonico, vellutato, pieno e rotondo ricorda la frutta matura, il miele e l’uva sultanina.

E’ un vino “da meditazione”, ottimo da solo ma eccellente a fine pasto con dolci secchi, dà il massimo sui formaggi erborinati.

In generale vini bianchi della DOC Breganze sono caratterizzati da sentori fruttati, floreali e minerali che al palato si rivelano abbastanza freschi, sapidi e delicati.

L’area della denominazione ha fornito inoltre un perfetto acclimatamento ai vitigni internazionali a bacca rossa, in particolare il merlot e cabernet, dove vengono coltivati fin dal diciassettesimo secolo.

Tra i vini a DOC Breganze “rossi” merita citazione sicuramente il Pinot Nero che, per le caratteristiche organolettiche si erge tra i migliori d’Italia.

I vini rossi in generale evidenziano una interessante mineralità, una buona struttura, con morbidezza ed intensità notevoli, una colorazione dal rosso rubino al rosso mattone, al granato con l’invecchiamento. Il tenore alcolico e il corredo polifenolico sono elevati, ma ben bilanciati a favore di un ottimo equilibrio complessivo.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il recente studio di zonazione della DOC Breganze sull'analisi delle caratteristiche del vigneto e del suo ambiente, dal punto di vista pedologico, climatico, chimico-fisico, fenologico e produttivo, hanno portato ad individuare le più opportune ed efficaci combinazioni vitigno- terroir, in funzione della ottimizzazione qualitativa e della caratterizzazione dei vini e delle zone.

La scarsa piovosità nei periodi estivi, limitando la disponibilità d'acqua, contiene lo sviluppo vegetativo delle viti, permettendo di ottenere sia grappoli d’uva spargoli e sani che produrranno vini di qualità particolarmente concentrati, intensi di struttura e corpo.

Le peculiarità del terreno e le sue pendenza influiscono sulla produzione dei vini di Breganze, caratterizzando le diverse produzioni con profumi e sapori peculiari: note fruttate e speziate per i vini rossi e sentori fruttati e minerali per i bianchi.

La natura vulcanica dei suoli si riflette nelle caratteristiche dei vini di Breganze: nei vini bianchi si presente con le caratteristiche di mineralità e freschezza, nei rossi con note minerali e strutturate.

Il clima con estati calde ma mai afose, con precipitazioni cadenzate e buoni sbalzi termici, soprattutto nelle aree collinari favoriscono, in particolare nei vini bianchi, la formazione di precursori aromatici aromi e profumi floreali e fruttati, mentre nei rossi note fruttate e speziate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl,

Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI GRANCONA

VIGNETI GRANCONA

 

COLLI BERICI

D.O.C.

Decreto 6 agosto 2009

Rettifica Decreto 8 ottobre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni

 

La denominazione di origine controllata “Colli Berici” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:

 

Colli Berici bianco.

Colli Berici bianco frizzante 

Colli Beridi bianco spumante

Colli Berici bianco passito

Colli Berici rosso

Colli Berici rosso novello

Colli Berici rosso riserva

Colli Berici spumante metodo classico

Colli Berici spumante rosato o rosé metodo classico

Colli Berici Garganega/o

Colli Berici Tai

Colli Berici Sauvignon

Colli Berici Pinot bianco

Colli Berici Pinot nero

Colli Berici Pinot grigio

Colli Berici Chardonnay

Colli Berici Manzoni bianco

Colli Berici Tai rosso

Colli Berici Tai rosso spumante

Colli Berici Tai rosso riserva

Colli Berici Merlot

Colli Berici Merlot riserva

Colli Berici Cabernet

Colli Berici Cabernet riserva

Colli Berici Cabernet Sauvignon

Colli Berici Cabernet Sauvignon riserva

Colli Berici Cabernet Franc

Colli Berici Cabernet Franc riserva

Colli Berici Carnenère

Colli Berici Carmenère riserva

 

N.B. il teso di questo decreto è stato personalmente suddiviso con l’allegato  specifico alla sottozona “Barbarano” al fine di migliorare e semplificare la consultazione

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Colli Berici” seguita obbligatoriamente da una delle seguenti specificazioni di vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

“Colli Berici Garganega”

Garganega minimo 85%

“Colli Berici Tai ”

Friulano minimo 85%

“Colli Berici Sauvignon”

Sauvignon minimo 85%

“Colli Berici Pinot bianco”

Pinot bianco minimo 85%

“Colli Berici Pinor grigio”

Pinot grigio minimo 85%

“Colli Berici Chardonnay”

Chardonnay minimo 85%

“Colli Berici Manzoni bianco

Manzoni bianco minimo 85%

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.

 

“Colli Berici Merlot”

Merlot al 85%

“Colli Berici Tai rosso”

Tai rosso minimo 85%

“Colli Berici Cabernet”

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente al 100%

“Colli Berici Cabernet Sauvignon”

Cabernet Sauvignon minimo 85%

“Colli Berici Cabernet Franc”

Cabernet Franc minimo 85%

“Colli Berici Carmenère”

Carmenère minimo 85%

“Colli Berici Pinot nero”

Pinot nero minimo 85%

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Vicenza.

 

Il vino a DOC “Colli Berici bianco” anche nella versione frizzante, spumante e passito, è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione.

Garganega per almeno il 50%

altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 50%.

 

La denominazione di origine controllata “Colli Berici spumante metodo classico” è ottenuto da uve, delle seguenti varietà, provenienti da vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti all’Albo di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Chardonnay minimo 50%

Pinot bianco, Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Il vino a DOC “Colli Berici rosso” anche nelle versioni novello e riserva è ottenuto da uve delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli Albi di cui al comma 1, per la seguente composizione:

Merlot minimo 50%

altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 50%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a DOC “Colli Berici” comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano         , Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano           , San Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo

Ed in parte quello dei comuni di:

Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza;

Tutti in provincia di Vicenza

 

Tale zona è così delimitata:

da piazzale Fraccon (Porta Monte) nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10,000 gira verso nord – est, segue la strada Montegalda – Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il Fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord – ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo, che segue con percorso sinuoso verso est.

Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all’incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale del Capitello (quota 26) a Colzè.

Segue detta strada, raggiunge la località Capitello.

Da qui con direzione sud – est corre lungo la strada comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto.

Corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda – Grisignano di Zocco a quota 25.

Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova.

Segue il confine in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda – Veggiano, prosegue, in direzione ovest, lungo quest’ultima fino a Montegalda.

Da Montegalda corre lungo la provinciale da Montegalda a Montegaldella ripassando il Fiume Bacchiglione.

Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale di Padova in località Cà Cucca.

Segue verso sud – ovest, il confine provinciale, toccando la località Cucca, Monticello, Ponte Bianco, Cà Folletto e proseguendo per lo Scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico – Euganea in prossimità di Lovolo Padovano.

Segue tale strada in direzione ovest e dopo un breve tratto a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina, lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova.

Segue quindi il confine provinciale di Padova verso sud fino al punto di incontro con il Canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa, dove attraversa il corso d’acqua in direzione sud – ovest, segue la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torre, incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord – ovest raggiungendo la strada statale n. 247, che segue verso sud – est fino a Calliana.

Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge.

Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Papolo  sullo Scolo Gordon.

Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano – Asigliano in prossimità della località Conche.

Segue verso ovest la strada e dopo aver superato le località Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all’abitato di Spessa.

Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale di Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo, che attraversa passando davanti all’Ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte sul Fiume Guà e segue detta strada passando per le località Crosare, Sant’Antonio, Cà del Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue, in direzione nord – est, fino a raggiungere il Fiume Guà, risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il Rio Poscolo.

Risale quindi il Rio Poscolo fino al ponte sullo stesso della strada fra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord – est tale strada fino all’incrocio con la strada statale n. 246 per Valdagno e Recoaro.

Segue verso nord la strada statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissino.

Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il confine comunale di Sovizzo (quota 45) che segue in direzione nord – est sino ad incontrare il Torrente Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissare in località Case Costa.

Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace.

Dalla Fornace segue in direzione sud – est la strada che porta a viale Zieri dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38).

Segue quindi detto confine verso sud fino all’osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale.

Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino.

Dal bivio gira verso sud – ovest, raggiunge il ponte sul Fiume Retrone per seguire poi il corso d’acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza – Verona, ad Olmo.

Supera detta statale e seguendo, verso sud l’argine destro del nuovo alveo del Fiume Retrone, raggiunge il Ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant’Agostino, in località Crosara.

Segue detta strada verso nord fino all’incontro con il confine comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all’imbocco occidentale della prima galleria autostradale.

Da qui segue una linea retta ideale tra l’imbocco della galleria e Villa Bonin, in direzione nord – est, fino ad intersecare la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato, la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli Berici” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea ed eccessivamente freschi.

Sono consentite le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia con esclusione dei vigneti coltivati con la varietà Garganega, per la quale è consentita anche la tradizionale pergola veronese a tetto piano, a condizione che si attui la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicura l’apertura della vegetazione nell’interfila.

Per tutti i vigneti da iscrivere dopo l’approvazione del presente disciplinare,

il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.000

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 e i rispettivi titolo alcolometrici volumici minimi naturali sono i seguenti:

 

Garganega: 14,00 t/ha, 10,00% vol.:

Tai bianco (Friulano): 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Pinot grigio: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Chardonnay: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Manzoni bianco: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Merlot : 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Cabernet Sauvignon: 12,00 t/ha: 10,50% vol.;

Cabernet Franc: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Carmenère: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot nero, 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Tai rosso: 12,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie:

bianco e rosso nelle diverse versioni,

si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve delle varietà destinate alla produzione delle tipologie:

rosso, Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmenère designati con la menzione “riserva” devono avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del  2,00% vol., rispetto a quelli precedentemente indicati.

Le uve di varietà destinate alla produzione dei vini “spumanti” dovranno avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a DOC “Colli Berici”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto, con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con Legge regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a DOC “Colli Berici” inferiori a quelli stabiliti dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Vicenza.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal 5° comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini a DOC “Colli Berici” che si fregiano della menzione “riserva” o destinate alla produzione dello “spumante”, le relative uve devono essere oggetto di registrazione nei documenti ufficiali, indicando espressamente la destinazione delle uve.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l’appassimento delle uve, l’invecchiamento, là dove previsti, devono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione. È consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

La resa massima dell’uva in vino finito per tutte le tipologie della DOC “Colli Berici” non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

La DOC “Colli Berici” può essere utilizzata per produrre il “Colli Berici bianco, Colli Berici Tai rosso spumante” ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di rifermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Tali tipologie devono essere commercializzate nei tipi: Brut, extra dry, dry e demi-sec o abboccato.

Il vino a DOC “Colli Berici spumante metodo classico” anche in versione rosato o rosé, deve permanere per almeno 15 mesi sui lieviti di fermentazione;

tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio, ma comunque non prima del

1° Gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve.

Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry e demi-sec.

Nella preparazione della partita di base per l’elaborazione del vino a DOC “Colli Berici spumante metodo classico” si può partire da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Per il vino a DOC “Colli Berici spumante metodo classico millesimato”è obbligatorio invece l’utilizzo di almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento.

Il vino a DOC “Colli Berici spumante metodo classico” può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione ed invecchiamento nelle aziende è di

almeno 30 mesi di permanenza sulle fecce.

Le bottiglie di vino spumante metodo classico non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, possono essere cedute solo nell’interno della zona di elaborazione.

La DOC “Colli Berici bianco”può essere utilizzata per produrre la tipologia “frizzante”, ottenuta con vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all’interno del territorio della Regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per l’arricchimento è consentito l’uso. Oltre che del mosto concentrato e rettificato, del mosto concentrato ottenuto da uve prodotte nella stessa zona di produzione.

I vini a DOC “Colli Berici” designati con la menzione “riserva”devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:

24 mesi di cui

a partire dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve

La vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia “passito” può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte a leggero appassimento naturale, fino ad assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 14,00% vol.

L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperatura analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima sull’uva fresca in vino relativa al prodotto “Colli Berici passito” non deve essere superiore al 50%.

Il vino a DOC “Colli Berici passito” non può essere immesso al consumo prima del

1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Colli Berici”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli Berici bianco”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, intenso;

sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici bianco frizzante”

spuma: fine, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici bianco spumante”

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno chiaro, brillante;

profumo: gradevole, delicato, fruttato;

sapore: da Brut a Demi-sec o abboccato, fresco, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici bianco spumante metodo classico”

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: da Extra Brut a Demi-sec, tipico, vivace, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

zuccheri residui: da 15,00 a 33,00 gr/l.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli Berici rosato spumante metodo classico”

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talora fruttato;

sapore: da Extra Brut a Demi-sec, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

zuccheri residui: da 13,00 a 33,00 gr/l.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.

 

“Colli Berici passito”

Colore: giallo dorato;

profumo: vinoso, intenso, persistente;

sapore: dolce di frutta matura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

“Colli Berici Garganega/o”

colore: giallo paglierino dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici Tai”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicatamente vinoso;

sapore: secco, armonico, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici Sauvignon”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici Pinot bianco”

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicatamente intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici Chardonnay”

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, fine, gradevole;

sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici Pinot grigio”

colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici Manzoni bianco”

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, tenue, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

“Colli Berici rosso”

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo intenso e persistente;

sapore: più o meno asciutto, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colli Berici rosso riserva”

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo intenso e persistente;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.

 

“Colli Berici rosso novello”

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

profumo: piacevole, fresco e fruttato;

sapore: asciutto, moderatamente tannico, intenso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colli Berici Tai rosso”

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, gradevole, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Colli Berici Tai rosso riserva”

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, gradevole, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Colli Berici Tai rosso spumante”

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: da Brut a Demi-sec, fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.

 

“Colli Berici Merlot”

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, di corpo, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colli Berici Merlot riserva”

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, di corpo, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Colli Berici Cabernet”

colore: rosso rubino carico;

profumo: gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: più o meno asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colli Berici Cabernet riserva”

colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l’età;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

 

“Colli Berici Cabernet Sauvignon”

colore: rosso rubino carico;

profumo: vinoso, gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colli Berici Cabernet Sauvignon riserva”

colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l’età;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Colli Berici Cabernet Franc”

colore: rosso rubino carico;

profumo: vinoso, gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colli Berici Cabernet Franc riserva”

colore: rosso rubino carico tendente al granata con l’età;

profumo: vinoso, gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Colli Berici Carmenère”

colore: rosso rubino carico;

profumo: vinoso, gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colli Berici Carmenère riserva”

colore: rosso rubino carico tendente al granata con l’età;

profumo: vinoso, gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Colli Berici Pinot nero”

colore: rosso rubino tendente all’aranciato con l’invecchiamento;

profumo: delicato, gradevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli Berici” è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, cascina, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella etichettatura dei vini a DOC “Colli Berici”, ad esclusione delle tipologie “frizzante” e degli spumanti non designati con l’indicazione “millesimato”, deve figurare l’annata di produzione delle uve.

Per i vini a DOC “Collo Berici bianco spumante e bianco passito” in etichetta è omesso il riferimento del colore.

Per i vini a DOC “Colli Berici rosso” anche nelle versioni “novello e riserva” in etichetta è omesso il riferimento del colore.

Nella designazione dei vini a DOC “Colli Berici” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

 Nella designazione dei vini a DOC “Colli Berici” la specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Colli Berici” in ogni caso la specificazione “riserva” deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

E’ consentito altresì di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.

 

Articolo 8

Confezionamento       

 

I vini a DOC “Colli Berici” fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca.

Per i vini a DOC “Colli Berici” immessi al consumo in bottiglie fino a 1,500 litri, ad esclusione dei vini spumanti e delle versioni riserva è ammesso l’utilizzo del tappo a vite.

Inoltre per i vini a DOC “Colli Berici”, senza alcuna specificazione aggiuntiva, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2,000 a 5,000 litri. 

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Estrema propaggine delle Prealpi, i Colli Berici, conosciuti anche come Monti Berici, costituiscono la caratteristica paesaggistica più rilevante a sud di Vicenza.

Essi sono una formazione collinare con rilievi dal profilo ondulato, di altezze modeste (300-400 metri), originati da corrugamenti e sollevamenti tettonici e da diffusi coni vulcanici. Questo territorio collinare e pedecollinare è costituito quasi esclusivamente da una successione di formazioni rocciose calcaree di natura sedimentaria che si sono evolute in terreni con argille rosse, ricchi di scheletro; sono inoltre presenti una percentuale minore di rocce di origine vulcanica che hanno determinato terreni basaltici ricchi di sali minerali.

Proprio per la presenza di depressioni, cavità e grotte, tipiche del fenomeno carsico-calcareo, i Colli Berici presentano un buon drenaggio e talvolta, una certa scarsità d’acqua. Nel territorio è presente il lago di Fimon, unico bacino naturale della zona.

La morfologia dei Colli è arricchita dalla presenza di terreni collinari declivi alternati a valli, dalla precisa connotazione di versanti, da un’altitudine che preserva da nebbie e da gelate tardive e esalta l'azione della radiazione solare con una lunga esposizione giornaliera alla luce nei mesi più importanti per lo sviluppo della vite e la maturazione dei grappoli.

Il microclima dei Colli Berici è molto favorevole alla coltivazione dei vigneti, con temperature particolarmente miti fino all’autunno inoltrato, una buona escursione termica tra giorno e notte e una limitata precipitazione annua (500 - 600 mm).

Fattori umani e storici

La coltura della vite, diffusasi in epoca romana, si sviluppò dopo l’anno 1000 finite le invasioni barbariche, grazie alla passione di feudatari, vescovi, amministrazioni comunali che consigliavano ai produttori varietà, tecniche colturali e norme produttive.

Cronache raccontano che sin dal XIII secolo tutta la parte nord dei Colli Berici era interamente coltivata a vite, così come le colline di Barbarano, proprietà del vescovo di Vicenza, il quale stabiliva i tempi di vendemmia e di lavorazione cosicché, proprio nel periodo più idoneo, i contadini non si distraessero dal curare le proprie vigne. Nelle grotte dei Colli Berici, inoltre, si invecchiavano i vini locali: l'ambiente buio, a temperatura costante e bassa ne assicurava la buona conservazione.

L'avvento della Repubblica Veneta diede un forte impulso alla viticoltura, come testimoniano ancor oggi le ville palladiane, luoghi di vacanza dei ricchi aristocratici veneziani, i quali manifestarono una grande attenzione ai criteri di costruzione delle cantine.

Nell'Ottocento, ricerche commissionate dall'Arciduca d'Austria per i vini del Lombardo Veneto, evidenziano aspetti tecnici e scelta di vitigni anche per i vini dei Colli Berici.

A partire dai primi anni dell’Ottocento, accanto ai due vitigni autoctoni della Garganega e del Tocai rosso, nei Colli Berici, sono stati importati vitigni internazionali provenienti sia dalla Francia, e in particolare dalla zona di Bordeaux, che messi a dimora nei Colli Berici hanno sviluppato nel tempo caratteristiche peculiari in relazione al terreno e al clima.

Il Cabernet Franc dei Colli Berici è stato il primo Cabernet DOC in Italia.

Con la rinascita della produzione negli anni ’50, si è assistito ad un progressivo affinamento delle qualità, dei metodi di

coltivazione, della stessa organizzazione produttiva che ha portato il 20 settembre 1973 al riconoscimento da parte del Ministero Italiano, della Denominazione d’origine Controllata “Colli Berici”. Nel 1982 si è costituito il Consorzio Volontario per la Tutela Vini DOC Colli Berici.

La fama dei vini e dei Colli Berici della zona è dovuta sia alle capacità dei produttori vitivinicoli della denominazione Colli Berici, sia all’impegno e alle sinergie fra i diversi attori economici del territorio (cantine, imprese viticole, enoteche, distillerie, frantoi, agriturismo, bed&breakfast, trattorie, ristoranti) che lavorano in sinergia per la valorizzazione della qualità e della rinomanza dei vini dei Colli Berici, nel rispetto del territorio e del contesto paesaggistico.

Sul territorio dei Colli Berici operano infatti numerosissime aziende viticole, vitivinicole e commerciali; la maggior parte delle aziende agricole sono associate nelle due principali realtà cooperative di trasformazione e commercializzazione.

Le capacità dei produttori di selezionare i vitigni che meglio si adattano a questo territorio collinare e la disposizione dei vigneti, hanno permesso la tutela del territorio dal degrado e la valorizzazione del paesaggio, favorendo il turismo eno-gastronomico e rurale. Il riconoscimento della Strada dei vini dei Colli Berici nel 2001 e la rinomanza dei suoi vini, richiamano ogni anno consumatori, appassionati e giornalisti da tutta Europa.

 

b) Specificità del prodotto

Le caratteristiche dei vini dei Colli Berici sono strettamente legate alle peculiarità vocazionali della zona di produzione.

Punta di diamante dell'enologia berica è l’autoctono Tai Rosso che deriva dal vitigno chiamato un tempo Tocai rosso, che ha la stessa natura genetica del Cannonau sardo, del Grenache francese e della Garnacha spagnola, ma nel Vicentino ha trovato un areale adatto alla sua coltivazione e una propria identità.

Questo particolare prodotto, qualora coltivato nella zona di più antica tradizione del Comune di Barbarano e nei comuni limitrofi, è identificato per tradizione e rinomato con il nome Barbarano.

La Garganega è l’altra varietà autoctona dei Colli Berici, particolarmente duttile dal punto di vista enologico che

in questi colli dà origine a vini fermi di colore giallo paglierino con delicato profumo fruttato, dal sapore asciutto, abbastanza fresco e sapido. I vini bianchi dei Colli Berici, in generale, sono caratterizzati da sentori fruttati, floreali e minerali che al palato si rivelano abbastanza freschi e sapidi.

Fra questi spicca il Sauvignon, che all’analisi sensoriale si rivela fresco, floreale e fruttato con buona sapidità, note tipiche di peperone e foglie di pomodoro.

I vitigni internazionali, adattati alla zona dei Colli Berici, danno origine a vini rossi di buon corpo e morbidezza con colorazione che varia dal rosso rubino al granato, più o meno concentrato a seconda della micro area di produzione.

Il tenore alcolico e il corredo polifenolico risultano in generale piuttosto elevati, ma ben bilanciati a favore dell’equilibrio complessivo.

I vini rossi ottenuti da uve coltivate su terreni calcarei, che godono di un’ottimale esposizione alla luce e beneficiano dell’escursione termica tra giorno e notte dovuta all’altitudine, sono caratterizzati invece da un’elevata concentrazione di polifenoli e antociani, che consentono una “sur-maturazione” delle uve sulla pianta e quindi, la concentrazione di sostanze e aromi negli acini, i quali si ritrovano poi nei vini con sentori di frutti di bosco e frutta matura nonché di spezie.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Lo studio di zonazione sull'analisi delle caratteristiche del vigneto e del suo ambiente, dal punto di vista pedologico, climatico, chimico-fisico, fenologico e produttivo, hanno portato ad individuare le più opportune ed efficaci combinazioni vitigno-terroir, in funzione dell’ottimizzazione qualitativa e della caratterizzazione dei vini e delle zone.

La presenza delle doline carsiche ad elevato drenaggio e la scarsa piovosità annua, limitano la disponibilità d'acqua, che contiene lo sviluppo vegetativo delle viti, elemento base per garantire produzioni di qualità e vini particolarmente concentrati.

Le peculiarità del terreno influiscono sulla produzione di vino sui Colli Berici, caratterizzando le diverse produzioni con profumi e sapori peculiari, che si traducono in note di frutti del sottobosco per i vini rossi e in sentori fruttati e minerali ben bilanciati per i bianchi.

In particolare il Tai Rosso, tradizionale dei Colli Berici, fa percepire all’olfatto aromi primari e varietali, in particolare la freschezza della frutta a bacca rossa e la fragranza dei fiori di ibisco: le note aromatiche predominanti sono quelle del lampone e della rosa canina. Il sapore è asciutto, fresco e morbido con sentori di frutti di bosco, spezie e retrogusto di mandorle e prugna.

Queste sensazioni si devono alla coltivazione in terreni calcarei e argillosi, esposti favorevolmente a sud e a medie altitudini. In particolare, la composizione del suolo, caratterizzato da uno scheletro che può arrivare ad essere abbondante (compreso tra il 35% ed il 75%), ricco di rocce calcaree di origine carsica, sali minerali ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un’intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie.

Le zone con suoli prevalentemente basaltici, derivati dai coni vulcanici, caratterizzano gli aromi freschi, fruttati

e minerali dei vini bianchi dei Colli Berici, contribuendo a esaltarne la finezza degli aromi e dei profumi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11- 2010 (Allegato 2).

 

 

VIGNETI BARBARANO VICENTINO

VIGNETI BARBARANO VICENTINO

ALLEGATO

COLLI BERICI SOTTOZONA “Barbarano”

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Colli Berici” completato con la menzione della sottozona “Barbarano”  è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:

 

Colli Berici Barbarano

Colli Berici Barbarano riserva

Colli Berici Barbarano spumante

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Colli Berici Barbarano” anche in versione riserva e spumante, devono essere ottenuti dalle uve:

Tai rosso al 100%

provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale ubicati nei territori di cui all’articolo 3.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a DOC “Colli Berici” designabili con la menzione “Colli Berici Barbarano” comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Barbarano Vicentino, Longare, Nante, Castegnero, Mossano, Villaga;

In provincia di Vicenza

 

Tale zona risulta così delimitata:

iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano nel comune di Longare, si prende la strada comunale per Castagnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la Capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza, seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale Dei Monti a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro abitato sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Cà Ghiotto a quota 21.

Proseguendo diritto si entra dal cancello dell’azienda Gianesini Orfalia e seguendo la Capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18.

Si gira a destra in direzione nord – est verso Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l’unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù.

La delimitazione prosegue lungo la curva di livello che delimita l’unghia del monte passando per quota 20, località Pozzole, quota 21, quota 19, quota 20, località Cà Salvi e rientrando quindi nella provinciale Dorsale dei Berici.

Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale Sottocosta, si prosegue quindi la delimitazione lungo quest’ultima sino a quota 19, poi a destra sino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato a quota 25.

Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l’unghia del monte, rientrando nuovamente sulla Dorsale dei Berici, si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga a quota 19.

Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso, quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno.

Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Cà Oche si gira a destra per quota 22, quota 19 e la Ronca Salgan.

Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, Cà Tapparo, fino al confine in direzione nord – ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96.

Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano.

Passata località Crosaron e quota 192, si prosegue per la curva di livello 200, si oltrepassano la Colonia De Giovanni, fino ad attraversare la strada Dorsale dei Berici in vicinanza della quota 206.

Da qui si prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290 e rimettendosi nella comunale da Mossano a Crosara.

Si percorre la stessa fino alla località Cà Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Cà Rigo fino a raggiungere Cà Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale  Nanto – Monti in località Monte della Torretta.

Si prosegue verso est lungo la stessa fino alla località Chiesa Vecchia di Nanto.

Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Cà Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell’abitato di Castagnero per quota 93.

Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano.

Si prosegue per quota 73 e 25 fino a giungere a Palazzo Bianco, punto di partenza.

Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28.

 

Articolo 4

Norme per la vinificazione

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Colli Berici Barbarano” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea ed eccessivamente freschi.

Per tutti i vigneti da iscrivere dopo l’approvazione del presente disciplinare,

il numero di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.000

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 e i rispettivi titolo alcolometrici volumici minimi naturali sono i seguenti:

Colli Berici Barbarano (Tai rosso) nelle varie versioni: 12,00 t/ha, 10,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Colli Berici Barbarano” destinate alla produzione della tipologia “riserva” devono avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Le uve di Tai rosso destinate alla produzione dei vini “spumanti” dovranno avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Per l’utilizzazione della menzione “Colli Berici Barbarano” le uve prodotte nel territorio di produzione, come delimitato nell’art. 3, possono essere vinificate solo all’interno della zona di produzione della DOC “Colli Berici” di cui al medesimo art. 3.

La resa massima dell’uva in vino finito per tutte le tipologie della DOC “Colli Berici Barbarano” non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

La DOC “Colli Berici Barbarano” può essere utilizzata per produrre la tipologia “spumante rosso” ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di rifermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: Brut, extra dry, dry e demi-sec o abboccato.

I vini a DOC “Colli Berici Barbarano” designati con la menzione “riserva”devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:

24 mesi di cui

a partire dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Colli Berici Barbarano”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli Berici Barbarano”

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, gradevole, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Colli Berici Barbarano riserva”

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, gradevole, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Colli Berici Barbarano spumante”

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: da Brut a Demi-sec, fresco, vivace, fruttato, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.

 

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Colli Berici Barbarano” è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, cascina, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella etichettatura dei vini a DOC “Colli Berici Barbarano”, ad esclusione delle tipologie  spumante non designati con l’indicazione “millesimato”, deve figurare l’annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a DOC “Colli Berici Barbarano” la specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Colli Berici” in ogni caso la specificazione “riserva” deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

E’ consentito altresì di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a DOC “Colli Berici Barbarano” fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse, ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca.

Per i vini a DOC “Colli Berici Barbarano” immessi al consumo in bottiglie fino a 1,500 litri, non  è ammesso l’utilizzo del tappo a vite.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SAN MARCO GAMBELLARA

VIGNETI SAN MARCO GAMBELLARA

GAMBELLARA

D.O.C.
decreto 20 settembre 2011

modifica Decreto 2 settembre 2013

modifica decreto 13 ottobre 2014

(fonte GURI)

modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata «Gambellara» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai  requisiti  del presente disciplinare di produzione:

 

«Gambellara» (anche in versione superiore);

«Gambellara» Classico;

«Gambellara» Classico Vin Santo.

«Gambellara» Spumante

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Gambellara»,  devono essere  ottenuti  esclusivamente  mediante  vinificazione  delle  uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo  art.  3 da vigneti che,  all'interno  del  complesso  aziendale,  abbiano  la seguente composizione ampelografica:

 

«Gambellara» (anche in versione superiore):

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di  Soave  (nostrano)  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

«Gambellara» Classico:

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di  Soave  (nostrano)  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

«Gambellara» Classico Vin Santo:

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay e Trebbiano di  Soave  (nostrano)  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

«Gambellara» Spumante

Garganega minimo 80%;

Pinot Bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave  (nostrano)  e  Durella presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

A).La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in  tutto  o in parte i territori dei comuni di

Gambellara, Montebello  Vicentino, Montorso e Zermeghedo.

In provincia di Vicenza.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona del punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello la  linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la  carrareccia  che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada  comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca' Bellimadore  e  Case Colombara. Prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio  che conduce a Montorso.

Di qui si dirige verso nord-est lungo  la  stessa strada, fino  a  incontrare  la  provinciale  Montebello-Arzignano  e

prosegue sul  confine  comunale  tra  Montorso  e  Arzignano  fino  a incontrare il torrente Chiampo.

Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia  di  Verona  poco  a nord dell'autostrada La Serenissima.

Da detto punto di  delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla  Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

 

B) La zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata «Gambellara» designabili con  la menzione classico è così delimitata:

partendo  dall'estremo  limite nord-ovest di zona nel punto  di  incontro  del  confine  provinciale Vicenza-Verona con  la  Val  Busarello,  la  linea  di  delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al  bivio  per

Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a  Ponte Cocco, tocca le  località  di  Ca'  Bellimadore  e  Case  Colombara.

Prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che  conduce  a Montorso.

Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere  a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo,  che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa  per  le  località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che  raggiunge. 

Prosegue  verso  ovest  lungo  la  strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto  e

Mira, giungendo al bivio per Selva.  Prosegue  verso  nord  lungo  la strada comunale per Selva fino a giungere a  quota  51  in  località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la  carrareccia  giunge in località Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per  Ca'  Canton giungendo al bivio di Ca' Maraschin.

Prosegue per breve tratto  verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason  e quindi procede per strada provinciale in  direzione  Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara.

Da qui segue  in direzione ovest e passando per quota 47  giunge  sulla  comunale  per Terrossa  quota  49. 

Indi  si  prosegue  verso  ovest  sulla  strada provinciale per Terrossa fino al confine  provinciale  Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini «Gambellara» devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai  vini  derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti  di  impianto,  le forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli generalmente  usati   o   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e  dei  vini. 

Per  i  vigneti  allevati  a pergola veronese a tetto  piano  e'  fatto  obbligo  la  tradizionale potatura  a  secco  ed  in  verde  che  assicura   l'apertura   della vegetazione nell'interfilare e una carica massima di 60.000 gemme per

ettaro.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura.  

E'   consentita l'irrigazione di soccorso. La rese massime  di  uva,  per  ettaro  di vigneto in cultura specializzata, ammesse per la produzione dei  vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» sono le seguenti:

 

Gambellara: 14,00 t/ha,  9,50% vol.;

Gambellara superiore: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Gambellara spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol.;

Gambellara classico: 12,50 t/ha, 10,50% vol.;

Gambellara classico vin Santo: 12,50 t/ha, 9,50% vol.

 

 Il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la  produzione del  «Gambellara»  Classico  Vin  Santo,   dopo   aver   operato   la tradizionale cernita,  

non deve essere superiore a tonnellate 6,50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo di cui al quinto comma  del presente  articolo,  saranno  presi  in  carico,  se  ne   hanno   le caratteristiche, per la produzione  di  «Gambellara»  e  «Gambellara»

Classico.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa  per  ettaro di vigneto in coltura promiscua deve  essere  calcolata,  rispetto  a quella specializzata, in rapporto  all'effettiva  superficie  coperta della vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda  necessario,  la  Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a  quella  prevista  al  presente  disciplinare  anche  differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.  3. 

Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione  Veneto, su proposta del Consorzio di  tutela  sentite  le  Organizzazioni  di categoria, può fissare i limiti  massimi  di  uva  rivendicabli  per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente  disciplinare  di produzione in rapporto alla  necessità  di  conseguire  un  migliore equilibrio  di  mercato.  In  questo  caso  non   si   applicano   le disposizioni dei cui al comma precedente

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A. 
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nei comuni limitrofi. 
E' altresì consentito che l'appassimento e/o la vinificazione delle uve atte a produrre i vini con il riferimento classico possano essere effettuate anche in stabilimenti ubicati nei territori di cui al comma precedente, limitatamente ai prodotti provenienti dai vigneti idonei ubicati nell'area di cui all'art. 3. lettera B), in conduzione alle ditte singole o associate. 
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» classico vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento, fino a portarle a

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 16,00% vol. 
L'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. 
Per i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» e «Gambellara» classico

la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. 
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
Il vino a denominazione di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito

un periodo di invecchiamento di due anni

a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve. 
La denominazione di origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie. 
Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi:

«extra brut», «brut», «extra dry» e, «dry». 
Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto. 

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Gambellara»  all'atto dell'emissione   al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Gambellara»:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,  di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l,;

 

«Gambellara» classico:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,  di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Gambellara» superiore:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

profumo: leggermente vinoso, con profumo accentuato, caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,  di medio corpo, armonico, vellutato, con eventuale percezione di legno

acidità totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 19,00.

 

 

 

«Gambellara» spumante:

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino brillante piu' o meno intenso

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, fine, da extrabrut a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Gambellara» Classico Vin Santo:

colore: giallo ambrato piu' o meno carico;

profumo: profumo intenso, tipico, eventuali sfumature di vaniglia;

sapore:  dolce,  armonico,  vellutato,   tipico,   con   eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 16,00%vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,  il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali di modificare con proprio decreto, per i  vini  di  cui  al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per  l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Gambellara» Classico, «Gambellara»  Superiore  e «Gambellara»   Classico   Vin   Santo   è   obbligatorio   riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Gambellara» è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare, ivi  compresi  gli  aggettivi   extra,   fine,   superiore,   scelto, selezionato e simili.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Gambellara» classico, «Gambellara»" superiore  e «Gambellara» classico vin santo è consentito fare  riferimento  alle menzioni geografiche aggiuntive, di cui all'articolo 4  punto  4  del DLGS n.61  -  allegato  A,  alle  condizioni  stabilite  dal  decreto ministeriale 22 aprile 1992.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

 

 

I  vini  delle  tipologie  "Gambellara",  "Gambellara"  superiore   e "Gambellara" classico devono essere immessi al consumo  in  bottiglie di vetro di capacità massima di litri 5 chiusi con tappo raso bocca, e  con  abbigliamento  consono  ai  caratteri  di  pregio   di   tali produzioni.

Per le  bottiglie  di  capacità  non  superiore  a  0,375  litri  e' consentito l'uso del tappo a vite

Tuttavia per i vini della tipologia "Gambellara" è consentita l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite e per le tipologie «Gambellara» superiore e "Gambellara" classico è consentita, invece, l'immissione al consumo in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiuse con tappo a vite a capsula lunga.

Per  i  vini  della  sola  tipologia   "Gambellara"   è   consentita l'immissione al  consumo,  anche  in  fusti  in  acciaio  inox  della capacità di litri 20, 25 e 30.

E' consentito inoltre l'uso  dei  contenitori  alternativi  al  vetro costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di polietilene e poliestere racchiusi in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Il vino a denominazione di origine controllata «Gambellara»  classico vin santo deve essere immesso al consumo in  bottiglie  di  vetro  di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo  raso  bocca,  e  con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle  ditte  interessate  o  del  Consorzio  di tutela può essere consentito,  a  scopo promozionale,  l'utilizzo  di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Gambellara si trova al confine tra Vicenza (22 km) e Verona (30 km), allo sbocco della valle del Chiampo, sulle ultime propaggini dei Monti Lessini

L’area della denominazione comprende un vasto settore collinare con creste pianeggianti come morbide ondulazioni comprese tra 250 e 350 metri di quota, da cui si dipartono versanti rivestiti da vigneti, con vallette verdeggianti formate da vari corsi d’acqua. La giacitura collinare del vigneto determina l’ esposizione solare del vigneto durante la giornata, caratterizzandone le ore di esposizione e l’angolo di irradiazione.

L’ambito collinare è dominato da terreno di origine vulcanica, caratteristico è il Parco San Marco ed i suoi colonnari basaltici, con presenza anche di calcari, anche se in misura molto minore nelle posizioni sommitali. Le zone più pianeggianti sono costituite da depositi di diversa provenienza.

I suoli tendono ad essere uniformemente argillosi, localmente ad alta componente bentonica, con affioramenti di rocce sedimentarie calcaree o calcaree marnose, storicamente conosciuta per la maggiore importanza nel differenziare le caratteristiche dei vini prodotti, con lembi di calcareniti bianco – giallastre fossilifere, circondate da affioramenti di tufi.

I terreni che ne derivano sono per la maggior parte franco/argillosi con più o meno scheletro.

In alcune zone il substrato basaltico risulta impenetrabile alle radici delle piante.

E’ presente inoltre una zona collinare di tipo calcareo, molto permeabile e che quindi drena agevolmente l’acqua e una zona di pianura nella quale il suolo è composto da argilla e limo che causa talvolta problemi di drenaggio in caso di abbondanti precipitazioni.

Nella zona del Gambellara possono essere individuate diverse zone climatiche che possono presentare, anche nell’ arco di pochi chilometri, differenze termiche significative. L’area è inoltre caratterizzata da escursioni termiche importanti che nella zona pianeggiante può essere addirittura di 14° C.

Nella zona le precipitazioni sono abbondanti, superando nel corso dell’anno i 1200 mm, con frequenza maggiore nel periodo invernale e primaverile. I mesi più secchi sono giugno e luglio e generalmente, il periodo che precede la vendemmia.

Fattori storici e umani

L’inizio della coltivazione della vite nella zona del Gambellara è lontana ed incerta. Già prima dell’avvento dell’Impero Romano essa era probabilmente conosciuta per opera degli Atesini e degli Etruschi che ne furono promotori e diffusori. Certamente i Romani, che dell’uva usavano il succo come dolcificante in luogo ed assieme al miele, ma che dalla stessa amavano soprattutto trarre il vino, non lasciarono cadere la coltivazione, che probabilmente incrementarono.

Tale supposizione è confermata dal ritrovamento in Montebello Vicentino dei resti di una villa Romana del I o II secolo con vinaia e abbondanti vinaccioli, il che vuol dire che molto prima del 1000 la coltura della vite era conosciuta e diffusa nella zona.

Alla fine del primo millennio sotto la direzione dei monaci Benedettini, la viticoltura di Gambellara ebbe un notevole impulso, abbandonando le primitive tecniche apprese dall'Impero Romano. Nel corso dei secoli l'arte di produrre vino andò affinandosi raggiungendo l'elevata qualità attuale, apprezzata in tutto il mondo.

Testi del 1882 riportano sui vini Gambellara “particolare menzione poi devesi fare della viticoltura del comune di Gambellara, ove da tempo immemorabile essa si pratica con risultati tanto soddisfacenti da averne dato fame e rinomanza a quei luoghi”.

Nel 1947 spinti dalla volontà di migliorare la qualità dei propri vini, 26 viticoltori della zona fondarono la Cantina di Gambellara.

La prima vendemmia diede una produzione di qualche migliaio di ettolitri di vino; visti gli ottimi risultati qualitativi raggiunti, vi fu una rapida espansione della superficie viticola che da 40 ettari passò, nel corso di pochi anni, agli attuali 650 ettari, di proprietà di 350 viticoltori.

L’area attualmente interessata al vigneto si stende su terreni per lo più collinari, buona parte dei quali costituiscono la cosiddetta zona ‘classica’, di più antica tradizione produttiva.

Nel 1970 la zona del Gambellara diventa zona DOC grazie alla volontà di darsi delle regole che portano a un innalzamento della qualità dei vini e dalla voglia di dare una precisa caratterizzazione dei vini prodotti.

Questo riconoscimento favorisce l’espandersi della fama della zona del Gambellara, soprattutto in Inghilterra e in America, grazie alla freschezza, mineralità e sapidità che questi vini sanno esprimere.

Fattori umani

I viticoltori della zona del “Gambellara” si tramandano da generazioni le tecniche particolari di trattamento dei grappoli raccolti e di vinificazione per la produzione di vini dall’indiscussa eccellenza qualitativa.

I vigneti vengono tramandati dai padri ai figli, con una frammentazione delle superfici vitate.

Infatti è molto presente l’attività non prevalente ( a part time) e la cantina cooperativa locale annovera la prevalenza dei soci con superfici inferiori all’ettaro.

La cura nella coltivazione della garganega , vitigno generoso ma anche vigoroso e resistente alle siccità, nella zona collinare è svolta per molti interventi colturali ancora manualmente .

 

b) Specificità del prodotto

Nel vigneto è grande protagonista l’uva Garganega, pressoché esclusiva del Veneto occidentale, dalla quale si traggono vini bianchi, asciutti e passiti, di eccezionale qualità, con elevata mineralità.

Tale vitigno dà un’uva di colore giallo, dorato, gustosa e che si conserva bene e a lungo.

Da essa nascono i vini “Gambellara”, “Gambellara Classico”, “Gambellara Superiore” e “Gambellara Spumante” dal colore giallo paglierino tenue, profumo fresco e delicato, dal sapore asciutto, di medio corpo e giusta acidità. Nel Gambellara Spumante è da sottolineare la finezza della spuma e la sua persistenza.

Il “Vin Santo” ” di Gambellara è caratterizzato da un colore giallo dorato intenso o ambrato,

profumo fruttato, di frutta matura e passita, sapore intenso, persistente, abboccato, morbido e

caldo.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Nell’ uva e nei suoi processi diventa di notevole importanza anche l’elevata escursione termica che nella zona pianeggiante del Gambellara può superare i 12-14 ° C.

Escursioni termiche importanti come queste rallentano la maturazione degli acini permettendo il pieno sviluppo delle

altre componenti del chicco prima della vendemmia.

In alcune zone il substrato composto da basalto, risulta impenetrabile da parte delle radici delle piante costringendole a rimanere sugli strati superiori del terreno e ciò permette alla pianta l’assimilazione delle sostanze minerali concentrate sui primi strati del terreno responsabili della mineralità e della sapidità dei vini di Gambellara.

La zona collinare di tipo calcareo, molto permeabile e all’acqua, in caso di periodi prolungati senza piogge determina l’aumento del grado zuccherino delle uve.

Al contrario, nella zona di pianura, il suolo composto da argilla e limo, comporta una maggiore produzione di grappoli, che pur presentando una maggiore percentuale di acqua nel frutto maturo, determina un maggiore sviluppo della vegetazione che influenza il mantenimento delle sostanze aromatiche, le caratteristiche organolettiche e la componente aromatica del futuro vino.

La giacitura collinare e l’ esposizione solare del vigneto durante la giornata, caratterizzandone le ore di esposizione e l’angolo di irradiazione fanno si che la maturazione avvenga più o meno velocemente modificando dunque le caratteristiche dell’ uva.

Facendo ciò viene modificata anche la data per la vendemmia delle uve e mutando la concentrazione zuccherina contenuta nell’acino.

Nella zona del Gambellara la composizione paesaggistica è determinata da due anfiteatri di origine vulcanica che presentano strette valli e pendii di diversa inclinazione.

Questo determina una protezione per i periodi più caldi dell’anno dove l’eccessiva esposizione rischierebbe di

danneggiare il grappolo e la pianta stessa.

La bassa piovosità dei mesi precedenti alla vendemmia determina una sorta di sofferenza della vite che va a concentrare i sali minerali, gli zuccheri e le sostanze aromatiche, contenuti nell’acino, determinando una complessità caratteristica del vino facendo spiccare i valori di sapidità e mineralità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl,

Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

ALLEGATO

DELIMITAZIONE SOTTOZONE DOC GAMBELLARA

 

1.ZONA SAN MARCO:

partendo dall’estremo limite sud-ovest del punto d’incontro del confine provinciale Vicenza - Verona in località Calderina, si prosegue il confine verso nord, fino a raggiungere via San Marco del Comune di Gambellara.

Si percorre verso sud passando per quota 173 e quota 154 e proseguendo verso sud fino ad incontrare via Borgolecco; di qui si scende verso sud lungo via Borgolecco passando per quota 56 e quota 49 raggiungendo via Calderina che si

percorre verso ovest giungendo al punto di partenza di delimitazione dell’area.

2. ZONA MONTI DI MEZZO:

nel punto d’incontro dei foglio n. 1 e 2 del Comune di Gambellara sul confine provinciale Verona - Vicenza, si scende lungo la delimitazione fra i suddetti fogli del Comune di Gambellara fino a giungere al mappale n. 117 del foglio 1 del Comune di Gambellara ed il mappale n. 157 del foglio 2 del Comune di Gambellara, nel punto in cui ha inizio la strada

comunale del Pipaldo che si percorre verso sud fino a raggiungere via Grisi.

Si percorre via Grisi e via Capo di Sopra fino a quota 58; da qui si segue verso ovest via Martiri della Libertà fino ad incontrare via San Marco, si percorre via San Marco passando per quota 154 e 173 giungendo al punto d’ incontro col confine provinciale Verona - Vicenza.

Tale confine si segue verso nord giungendo il punto di partenza dell’area.

3. ZONA FALDEO:

sul confine provinciale Verona - Vicenza, nel punto d’incontro fra i fogli n. 1 e 2 del Comune di Gambellara si segue il confine provinciale verso nord fino al confine tra i comuni di Montebello Vicentino e Montorso Vicentino; si segue verso est tale confine comunale fino alla località Casarotto, da qui si scende a sud lungo la Val Fonda fino ad incontrare via Grisi.

Da qui si imbocca la strada comunale del Pipaldo che si percorre verso nord fino a giungere al mappale n. 117 del foglio 1 del Comune di Gambellara ed il mappale n. 157 del foglio 2 del Comune di Gambellara, proseguendo lungo la delimitazione fra i suddetti fogli del Comune di Gambellara fino a giungere a punto di partenza di delimitazione dell’area.

4. ZONA TAIBANE:

nel punto d’incontro della Val Fonda e il confine comunale Montebello Vicentino - Montorso Vicentino in prossimità di località Casarotto, si percorre la strada comunale di Montebello Vicentino, via Omomorto per quota 338, si prosegue ad est per località Campagnola per quota 313 e contrada Agugliana per quota 337 giungendo al centro di Agugliana.

Si prosegue ad ovest per via Agugliana giungendo in località Contrà Pieropan e svoltando a sinistra per la strada

comunale Valmarina si prosegue per la strada comunale di Agugliana nel confine fra i comuni di Gambellara e Montebello Vicentino.

Da qui si svolta a destra per la strada comunale Cavalloni di Gambellara che si percorre fino a giungere a via Roma. Da qui si svolta a destra percorrendo via Roma, via Capo di Sopra, via Grisi fino all’imbocco della Val Fonda che si percorre verso nord giungendo al punto di partenza di delimitazione dell’area.

5. ZONA SELVA:

nel comune di Montebello Vicentino, in località Pieropan si prosegue ad est per via Omomorto giungendo al centro di Agugliana. Si prosegue ad est verso località dai Guarda a quota 301. Da qui si percorre la carrareccia per Zermeghedo passando per contrà Bertola a quota 221, quota 140, quota 123 e quota 108. Si segue la strada in direzione Montebello Vicentino per Cà Via Miele a quota 188, località Sinico a quota 69, località Grandis a quota 83 percorrendo la carrareccia in località Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge.

Si segue verso ovest lunga la strada comunale per Selva di Montebello passando per le località Castelletto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Si prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregia, dove si piega verso ovest e si percorre la carrareccia giungendo in località Ca’ Brusegalla a quota 49. Si prosegue per Ca’ Canton giungendo al bivio di Ca’ Maraschin. Si procede per breve tratto verso ovest indi verso sud per la carrareccia fino all’abitato di Mason e quindi si prosegue per la strada provinciale in direzione Sorio di Gambellara.

Si svolta a destra per via Lupia fino a quota 131 e si percorre verso nord il confine comunale tra Gambellara e Montebello Vicentino, passando quota 229 e quota 240, fino ad imboccare la strada comunale Valmarina che si percorre verso nord fino ad imboccare la via Omomorto svoltando a destra e raggiundo quota 305 in località dai Pieropan al punto di partenza di delimitazione dell’area.

6. ZONA CREARI:

nel punto d’incontro di via Cavalloni con il confine fra i comuni di Gambellara e Montebello Vicentino, si percorre verso sud tale confine fino a raggiungere contrà Lupia a quota 131, si scende per via Lupia giungendo sulla strada provinciale che si percorre lungo via Corsara, via Cavour, via Generale Framarin, via Roma e via Cavalloni fino a giungere al punto di partenza di delimitazione dell’area.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

IGNETI MONTORSO VICENTINO

VIGNETI MONTORSO VICENTINO

LESSINI DURELLO

D.O.C.

Decreto 8 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione d'origine controllata "Lessini Durello"  o  "Durello Lessini" è riservata ai vini che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le seguenti tipologie:

 

"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante

"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata  "Lessini  Durello"  o "Durello Lessini" deve essere ottenuto da uve provenienti da  vigneti aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione ampelografica:

Durella per almeno 85%;

possono concorrere, da soli  o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, i vitigni Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessini Durello o Durello Lessini" comprende:

a).Provincia  di  Verona: 

l'intero territorio dei comuni di:

Vestenanova, San Giovanni Ilarione

e parte del territorio dei  comuni di:

Montecchia di Crosara, Ronca',  Cazzano  di  Tramigna,  Tregnago, Badia Calavena.

b) Provincia di Vicenza:

l'intero territorio dei comuni di

Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino

e parte del territorio dei comuni di 

Cornedo,  Costabissara,  Gambellara,  Isola Vicentina,  Malo,  Marano  Vicentino,  Monte  di   Malo,   Montebello Vicentino,  Montecchio   Maggiore,   Montorso   Vicentino,   Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

 

La zona risulta così delimitata:

a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a  quota  36,  segue  la strada che porta a Roncà, passando le località Binello  e  Momello.

Attraversa il centro abitato di Roncà,  riprende  la  strada  che  si immette  nella  provinciale  Monteforte-Montecchia  fino  al  confine comunale di Montecchia di Crosara.

Segue detto confine comunale  fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla  provinciale  a sud della cantina sociale di  Montecchia  di  Crosara. 

Prosegue  per breve tratti verso nord la provinciale della Val d'Alpone  fino  al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la  strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e  San  Pietro  a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara

Prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il  confine  comunale di Cazzano di Tramigna.

Prende la  strada  comunale  per  Marsilio  e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragna  fino

a quota 149 in località Caliari.

Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localitaPanizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a  nord  il  Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago  che  lo  segue  per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge  la  località  Rovere  a quota 357 e successiva 284 Prende la  strada  che  porta  a  Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. 

Da  qui  si  immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per  salire  a località Morini a quota  481  e  successivamente  si  immette  sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale

per S: Mauro di Saline a quota 523.

Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a  località  Bettola  al  confine  con  il comune di Badia Calavena. Dalla localita' Bettola si scende  a  valle seguendo la  comunale,  passando  fra  le  località  Canovi,  Valle,

Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e  da quota 451, seguendo la comunale verso est.

Si  sale  alla  località Colli a quota 734 raggiungendo il confine  con  Vestenanova  a  quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova  centro;

si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si  arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località  Bacchi.

Si giunge al confine con la provincia di Vicenza e  seguendo  i  confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m.,  il  limite di zona prosegue luogo il confine nord del comune  di  Chiampo  verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale  che  congiunge  Chiampo  con   Nogarole   Vicentino   in coincidenza con la quota 468 s.l.m.

Segue quindi detta strada,  tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che  conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543  s.l.m.,  si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di  questo  con

l'acquedotto. 

Di  qui  corre  lungo  il  sentiero  attraversando  la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con  la  strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e  Duello fino al bivio con  la  strada  comunale  che  conduce  alle  contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. 

S'innesta  qui  a  Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei  Nori.

Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca  le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani(quota 547);  di  qui segue la  carrareccia  con  direzione  nord-est  fino  alla  contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la  strada  comunale  che  conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare  di

Sotto, Godeghe  fino  al  bivio  con  la  strada  comunale  Monte  di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro  abitato.

Da qui segue la strada  per  Magrà  fino  a  quota  294  proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota414 e da qui  prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo  stesso fino a quota 216.

Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte  della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada  rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la  statale  n.46  Schio-Vicenza  fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa  e  prende  quindi  la strada per Costabissara che raggiunge toccando le  località  Ca'  de Tommasi e Pilastro.

Il limite di zona segue quindi la strada comunale da  Costabissara  a Creazzo passando per localita' S. Valentino  fino  a  raggiungere  il confine meridionale del comune di Costabissara.

Prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano procede fino a Sovizzo  costeggiando  la strada  della  Valdiezza.  

Si   segue   quindi   la   strada   verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra  la  strada  per  le contrade Busa, Pilotto, Vallorona.

Allo stop si  segue  la  strada  a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia  il  bivio  per località  Monteschiavi. 

Al  bivio  per  Contrà  Vallorona,  Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette localita' andando diritto

fino ad arrivare in fondo a via  Vallorona. 

Si  prosegue  a  destra, seguendo l'unghia del monte, per  Valdimolino. 

Si  prosegue  per  la strada  che  va  a  Sant'Urbano  di   Montecchio   Maggiore   (strada Cavallara).

Si prosegue quindi per  la  strada  dei  Bastian  fino  a incrociare la strada che proviene da Castelgomberto.

Si prosegue  per la strada dei Bernuffi, procedendo  a  sinistra  fino  a  raggiungere l'abitato di Sant'Urbano.

Al bivio si gira  a  sinistra  seguendo  la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa Cattani si gira  a  destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra  proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in località Bastia Bassa, quindi si prosegue per la località Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina.

Dopodiché si gira a destra per ricongiungersi con la SS 246  girando a sinistra verso la Montorsina e includendo  nell'area  il  sito  dei Castelli di Giulietta e Romeo.

Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore  e  Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa  il  corso  d'acqua  e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge  via Mieli. 

Dall'incrocio  via  Mieli  si  prosegue  a  sinistra  per  la località Belloccheria considerando come area delimitata  quella  che segue l'unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa.

Da qui  si procede  verso  il  centro  abitato  di  Montebello  via  Castelletto giungendo fino all'incrocio  della  strada  della  Mira. 

Da  qui  si procede per la strada Contrada Selva fino all'incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo.

Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione  La Guarda a circa 300 metri da questa localita' svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che  segue  verso nord fino a quota 143.

Discende lungo la  strada  vicinale  che  conduce  a  Gambellara  che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara  a  Calderina congiungendosi  con  la  delimitazione   dell'area   iniziale   della provincia di Verona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  ei vigneti destinati alla produzione dei vini " Lessini Durello  o  Durello  Lessini  "  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire alle  uve  e  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.

I  vigneti  per  essere  idonei  alla  produzione  dei  vini  di  cui all'articolo 1 devono essere posti in giacitura acclive; sono in ogni caso  esclusi  quelli  ubicati  in  terreni  eccessivamente  umidi  e fertili.

Le viti devono essere allevate a spalliera semplice  o  doppia,  o  a pergola veronese con potatura tradizionale, a secco ed in verde,  che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila. con una  carica massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila.

Tutti  i  vigneti   piantati   dopo   l'approvazione   del   presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a

2.500 per le varietà Durella e Garganega 

3.000  per  il  Pinot nero, Chardonnay e Pinot bianco.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di  potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  è  tuttavia   consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini  "  Lessini Durello o Durello Lessini " non deve essere superiore a

16,00 t/ha di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite,  anche

in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione  non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla  vinificazione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata " Lessini Durello  o  Durello  Lessini  "  devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di  9,00% vol.

La Regione Veneto, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  tutela, sentite le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  con  proprio provvedimento  da  emanarsi  ogni  anno  nel  periodo  immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi  di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche  in  riferimento  a singole zone geografiche, rispetto a quelli  sopra  fissati,  dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento  del  limite  massimo previsto nel presente  articolo,  saranno  presi  in  carico  per  la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne  hanno  le caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve  destinate  alla  produzione dei vini a denominazione di origine controllata  "Lessini  Durello  o Durello Lessini" devono  essere  effettuate  all'interno  dei  comuni compresi  totalmente  o  parzialmente  nella   zona   di   produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è  consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni  limitrofi  di:

Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi,  Mezzane,  Verona,  S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno

per la provincia  di Verona;

Lonigo,  Sarego,  Brendola,  Altavilla  Vicentina,  Sovizzo, Monteviale,  Vicenza,   Caldogno,   Villaverla,   Thiene,   Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del  Pasubio  e Velo d'Astico

per la provincia di Vicenza.

Nelle vinificazioni sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore  al 70%; per la tipologia spumante la  resa  e'  raccolta  al  netto  dei prodotti aggiunti  per  la  presa  di  spuma. 

La  resa  compresa  la percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di origine.

Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il prodotto.

Il vino "Lessini Durello o  Durello  Lessini"  spumante  deve  essere ottenuto esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art.  2. 

Tale  vino  può  essere  commercializzato   nei   tipi extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec.

Il vino "Lessini Durello o Durello  Lessini"  spumante  riserva  deve essere  ottenuto  ricorrendo  esclusivamente   alla   pratica   della rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo   classico,  

con permanenza del vino sui lieviti per  almeno  36  mesi. 

Tale  periodo decorre dalla data di tiraggio, comunque non  prima  del 

1°  gennaio successivo alla raccolta delle uve.

La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno  del territorio della Regione Veneto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al  consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico e lievemente fruttato;

sapore: da extrabrut a demisec;

titolo alcolometrico totale volumico minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Lessini Durello o Durello Lessini" spumante riserva

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;

profumo: caratteristico, con delicato sentore di lievito;

sapore: da extrabrut a demisec;

titolo alcolometrico totale volumico minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Secondo tradizione è possibile la presenza di una velatura. 

In  tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti  sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata " Lessini Durello o Durello Lessini " è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quella prevista  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e  similari. 

E'  consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione  di  origine  controllata "Lessini  Durello  o  Durello  Lessini"  può  essere  utilizzata  la menzione "vigna" a condizione  che  sia  seguito  dal  corrispondente toponimo, che la relativa superficie  sia  distintamente  specificata nell'albo  dei  vigneti,  che  la   vinificazione,   elaborazione   e conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata  sia  nella  denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Il  termine  millesimato  è   accompagnato   obbligatoriamente   dal riferimento dell'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di  origine  controllata  "Lessini  Durello  o Durello Lessini" devono essere immessi al consumo  esclusivamente  in bottiglie fino a 9 litri.

Qualora detti vini  siano  confezionati  in bottiglie di contenuto nominale compreso  tra  0,500  e  litri  3  è

obbligatorio l'uso del tappo fungo in sughero; per le bottiglie  fino a 0,375 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Le bottiglie contenenti i vini "Lessini Durello o  Durello  Lessini", devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni  ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L'area compresa nella zona a DOC del vino Monti Lessini si estende per una superficie di oltre 30.000 ettari nella porzione collinare dei Lessini orientali a cavallo del confine tra le province di Verona e Vicenza.

L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, è caratterizzato da estese e talora strette incisioni vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali, con analogo andamento, che progradano a Sud fino ad immergersi sotto la coltre alluvionale della Pianura Padana.

Il dislivello altimetrico compreso nell'area è di circa 800 m.

II sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed è costituito principalmente dai fiumi lessinei che hanno un andamento genericamente meridiano.

II clima dell'area studiata è caratterizzato da piovosità annua di circa 1063 mm e da temperature medie annue di circa 13,7 °C.

Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, possiamo però affermare che negli areali interessati oggi alla coltivazione della vite soprattutto nei versanti collinari della Val d’Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell’Agno, sono predominanti rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche.

I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico scarso in superficie ma più abbondante in profondità.

Un vitigno che grazie ad una produzione costante, una buona resistenza alle malattie, un’ottima attitudine alla spumantizzazione (vedi contenuti acidi) ed un'alta vigoria (consona alle buone precipitazioni delle colline orientali veronesi e vicentine), ha trovato nell'area le condizioni pedoclimatiche idonee a fornire i migliori risultati qualitativi e a renderlo forte e capace di affrontare le sfide estreme.

Fattori storici e umani

Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza quanto l’uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini. Qui il vitigno principale è la Durella, quasi una varietà esclusiva della zona, discendente dalla Durasena citati negli Statuti di Costozza del 1290.

E’ una varietà a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o compattezza della buccia e dalla elevata acidità totale che caratterizza il vino, ne permette un’elevata longevità e ottimi risultati con la spumantizzazione.

Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase "Terra cum vineis", appezzamento di terreno coltivato interamente a vite.

Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i primi anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle province di Verona e Vicenza, e così nella zona dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, rimasero ai livelli tecnici di base che si erano

determinati nel Medioevo.

Le produzioni migliori si ottengono in terreni ben esposti, di natura vulcanica con tecniche di coltivazione razionali legate alla tradizione del territorio.

II vitigno Durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di aria e di questo i viticoltori sono consapevoli.

I sistemi di allevamento nel corso degli anni hanno subito un’evoluzione notevole.

Oggi i sistemi di allevamento più usati nella zona della Durella sono la “pergola veronese” semplice o doppia ed il Guyot.

Negli ultimi tempi si è affermata la pergola veronese doppia aperta al centro, a bassa carica di gemme speronata. Questo sistema di allevamento permette una maggiore insolazione, un migliore ricambio di aria e una migliore pigmentazione delle uve.

Nata con Decreto Ministeriale 25/06/1987 (GU n. 6 del 09/01/1988), all’interno della Denominazione d’origine controllata DOC “Lessini e Durello”, il successo internazionale ottenuto negli ultimi decenni dal vino Durello, ha portato nel 2009 i produttori a richiedere il riconoscimento del “Lessini Durello” come denominazione autonoma, ottenuta dal Ministero con DPR 17/07/2001 G.U. 13/08/2001 al fine di valorizzare al meglio le peculiarità di questo vino.

Il Consorzio di Tutela del Lessini Durello, riconosciuto dal Ministero nazionale nel novembre 2000, opera per valorizzare le denominazioni della zona e la loro realtà produttiva e socio economica delle Vallate Veronesi e Vicentine che rientrano nella zona del disciplinare di produzione.

I produttori della denominazione, insieme al Consorzio, hanno affinato la tecnica della spumantizzazione del Lessini Durello ricavandone un ruolo di prestigio nell’ambito della spumantistica veneta,

 

b) Specificità del prodotto

I grappoli della Durella sono di media grandezza, con forma piramidale, compatta e alata; gli acini hanno una buccia piuttosto spessa, coriacea e tannica.

Il Durello Spumante nasce da un uvaggio che prevede un minimo dell’85% di uva Durella, con possibili aggiunte di Chardonnay, Garganega, Pinot bianco e Pinot nero.

Grazie all’alta percentuale di acidità totale si presta bene alla spumantizzazione, sia in Metodo Classico con la rifermentazione in bottiglia, con il Metodo Charmat.

Sono previste due tipologie: il Lessini Durello che quasi sempre è ottenuto con la rifermentazione in autoclave (charmat) ed il Lessini Durello Riserva prodotto con la rifermentazione in bottiglia con una permanenza sui lieviti per almeno 36 mesi.

Più fruttato e fragrante il primo, più strutturato, pastoso e complesso il secondo, che può arrivare anche oltre i dieci anni di affinamento.

In entrambi è comunque la vivacità acida e la caratteristica persistenza olfattiva a definire fortemente l’identità.

Questo vino si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino più o meno carico, con riflessi verdognoli. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e iodio che sembra esaltare note più floreali di sambuco e biancospino.

In bocca è la sua vibrante acidità a definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non è mai eccessivo, la sensazione di sapidità nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra mai esaurirsi.

Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilità, sia come aperitivo che per i piatti più grassi e sapidi.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

È fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Lessini Durello, possa avvalersi di uno stretto legame di identità tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono, la Durella, dall'altro un ambiente in gran parte ancora incontaminato con un paesaggio pienamente conservato e ancora da proporre nei suoi angoli più caratteristici. Anche in questo caso una ricca bibliografia chiarisce il diverso comportamento varietale quando confrontato in simili o analoghi ambienti.

La viticoltura in questo areale è la dimostrazione che il risultato enologico è strettamente dipendente dalla perfetta sintonia tra vitigno e ambiente.

Se da un lato troviamo quindi il territorio viticolo con le sue peculiarità ben definibili e definite, dall'altro abbiamo invece il vitigno con una sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici, pedologici e colturali.

Alta collina e suoli prevalentemente d’origine basaltica definiscono dei vini molto caratteristici.

La pergoletta veronese per il vitigno Durella resta uno dei sistemi di allevamento migliore, legato al territorio e all’ambiente, ma la stessa deve essere ben gestita per garantire all’uva uno standard qualitativo elevato e sempre costante.

Se l’elevato contenuto in acidità fissa è da collegare alle peculiarità del vitigno, quasi tutti gli altri caratteri sono fortemente collegati alle condizioni pedoclimatiche.

C’è infatti un fortissimo legame tra suoli vulcanici e sentori minerali di pietra focaia, quasi marcatori specifici del Durello.

Pendenze e altitudini con le relative forti escursioni termiche definiscono inoltre gli altri caratteri di questo vino.

I vini non saranno mai caratterizzati da una struttura importante, ma sarà l’aspetto olfattivo a caratterizzare e quasi definire l’identità del Durello. Sentori di mela più o meno verde si alternano a intensità olfattiva più complesse di origine minerale, pietra focaia, anche con ricordi marini di iodio e di zolfo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR)

Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI CASTELGOMBERTO

VIGNETI CASTELGOMBERTO

MONTI LESSINI

D.O.C.

Decreto 8 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata "Monti Lessini" è  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare  di  produzione,  per  le  seguenti  tipologie:

Bianco,

Durello (anche in versione passito),

Pinot nero

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Monti  Lessini" Durello e “Monti Lessini” passito  deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con la varietà

Durella per almeno l'85%;

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle  varietà

Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.

 

Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini"  Pinot nero deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati  in ambito aziendale con la  varietà 

Pinot  nero  per  almeno  il  85%;

possono concorrere altre varietà  a  bacca  rossa,  non  aromatiche, idonei coltivazione per le  province  di  Verona  e  Vicenza  per  la differenza.

 

Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" bianco deve essere ottenuto da  uve  provenienti  da  vigneti  coltivati  in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:

Chardonnay per almeno il 50%,

Durella,  Garganega,  Pinot  bianco,  Pinot  nero,  Pinot  grigio   e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" comprende:

 

a).Provincia  di  Verona: 

l'intero  territorio   dei   comuni   di:

Vestenanova, San Giovanni Ilarione

e parte del territorio dei  comuni di:

Montecchia di Crosara, Roncà,  Cazzano  di  Tramigna,  Tregnago, Badia Calavena.

 

b) Provincia di Vicenza:

l'intero territorio dei comuni di

Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino

e parte del territorio dei comuni di 

Cornedo,  Costabissara,  Gambellara,  Isola Vicentina,  Malo,  Marano  Vicentino,  Monte  di   Malo,   Montebello Vicentino,  Montecchio   Maggiore,   Montorso   Vicentino,   Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

 

La zona risulta così delimitata:

a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a  quota  36,  segue  la strada che porta a Roncà, passando le località Binello  e  Momello.

Attraversa il centro abitato di Roncà,  riprende  la  strada  che  si immette  nella  provinciale  Monteforte-Montecchia  fino  al  confine comunale di Montecchia di Crosara.

Segue detto confine comunale  fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla  provinciale  a sud della cantina sociale di  Montecchia  di  Crosara. 

Prosegue  per breve tratti verso nord la provinciale della Val d'Alpone  fino  al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la  strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e  San  Pietro  a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara

Prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il  confine  comunale di Cazzano di Tramigna.

Prende la  strada  comunale  per  Marsilio  e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragna  fino

a quota 149 in località Caliari.

Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localitaPanizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a  nord  il  Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago  che  lo  segue  per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge  la  località  Rovere  a quota 357 e successiva 284 Prende la  strada  che  porta  a  Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. 

Da  qui  si  immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per  salire  a località Morini a quota  481  e  successivamente  si  immette  sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale

per S: Mauro di Saline a quota 523.

Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a  località  Bettola  al  confine  con  il comune di Badia Calavena. Dalla localita' Bettola si scende  a  valle seguendo la  comunale,  passando  fra  le  località  Canovi,  Valle,

Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e  da quota 451, seguendo la comunale verso est.

Si  sale  alla  località Colli a quota 734 raggiungendo il confine  con  Vestenanova  a  quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova  centro;

si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si  arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località  Bacchi.

Si giunge al confine con la provincia di Vicenza e  seguendo  i  confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m.,  il  limite di zona prosegue luogo il confine nord del comune  di  Chiampo  verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale  che  congiunge  Chiampo  con   Nogarole   Vicentino   in coincidenza con la quota 468 s.l.m.

Segue quindi detta strada,  tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che  conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543  s.l.m.,  si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di  questo  con

l'acquedotto. 

Di  qui  corre  lungo  il  sentiero  attraversando  la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con  la  strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e  Duello fino al bivio con  la  strada  comunale  che  conduce  alle  contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. 

S'innesta  qui  a  Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei  Nori.

Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca  le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani(quota 547);  di  qui segue la  carrareccia  con  direzione  nord-est  fino  alla  contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la  strada  comunale  che  conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare  di

Sotto, Godeghe  fino  al  bivio  con  la  strada  comunale  Monte  di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro  abitato.

Da qui segue la strada  per  Magrà  fino  a  quota  294  proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota414 e da qui  prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo  stesso fino a quota 216.

Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte  della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada  rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la  statale  n.46  Schio-Vicenza  fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa  e  prende  quindi  la strada per Costabissara che raggiunge toccando le  località  Ca'  de Tommasi e Pilastro.

Il limite di zona segue quindi la strada comunale da  Costabissara  a Creazzo passando per localita' S. Valentino  fino  a  raggiungere  il confine meridionale del comune di Costabissara.

Prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano procede fino a Sovizzo  costeggiando  la strada  della  Valdiezza.  

Si   segue   quindi   la   strada   verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra  la  strada  per  le contrade Busa, Pilotto, Vallorona.

Allo stop si  segue  la  strada  a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia  il  bivio  per località  Monteschiavi. 

Al  bivio  per  Contrà  Vallorona,  Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette localita' andando diritto

fino ad arrivare in fondo a via  Vallorona. 

Si  prosegue  a  destra, seguendo l'unghia del monte, per  Valdimolino. 

Si  prosegue  per  la strada  che  va  a  Sant'Urbano  di   Montecchio   Maggiore   (strada Cavallara).

Si prosegue quindi per  la  strada  dei  Bastian  fino  a incrociare la strada che proviene da Castelgomberto.

Si prosegue  per la strada dei Bernuffi, procedendo  a  sinistra  fino  a  raggiungere l'abitato di Sant'Urbano.

Al bivio si gira  a  sinistra  seguendo  la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa Cattani si gira  a  destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra  proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in località Bastia Bassa, quindi si prosegue per la località Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina.

Dopodiché si gira a destra per ricongiungersi con la SS 246  girando a sinistra verso la Montorsina e includendo  nell'area  il  sito  dei Castelli di Giulietta e Romeo.

Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore  e  Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa  il  corso  d'acqua  e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge  via Mieli. 

Dall'incrocio  via  Mieli  si  prosegue  a  sinistra  per  la località Belloccheria considerando come area delimitata  quella  che segue l'unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa.

Da qui  si procede  verso  il  centro  abitato  di  Montebello  via  Castelletto giungendo fino all'incrocio  della  strada  della  Mira. 

Da  qui  si procede per la strada Contrada Selva fino all'incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo.

Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione  La Guarda a circa 300 metri da questa localita' svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che  segue  verso nord fino a quota 143.

Discende lungo la  strada  vicinale  che  conduce  a  Gambellara  che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara  a  Calderina congiungendosi  con  la  delimitazione   dell'area   iniziale   della provincia di Verona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini "Monti Lessini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino  derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai  fini  dell'iscrizione  allo schedario  viticolo  dei   vigneti,   quelli   ubicati   in   terreni eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate  a  spalliera  semplice  o  doppia,  a pergola veronese o pergoletta con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura dell'interfila.

Per   vigneti   piantati   prima   dell'approvazione   del   presente disciplinare e che non  rispondono  ai  requisiti  di  cui  al  comma precedente,  è   consentita   la   rivendicazione   della   presente denominazione per un periodo massimo di 15 anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti -di cui  al  paragrafo  precedente- saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi

E' fatto obbligo nella conduzione  delle  pergole  veronesi  a  tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in  verde,  che  assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica  massima  di 50 mila gemme/ettaro.

Tutti  i  vigneti   piantati   dopo   l'approvazione   del   presente disciplinare d

evono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000,

ad esclusione delle varietà  Durella  e  Garganega  per  le quali il numero di ceppi per  ettaro  non  può  essere  inferiore  a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di  potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  è  tuttavia   consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva  per  ettaro  in  coltura  specializzata delle varietà di viti destinate alla  produzione  dei  vini  di  cui all'articolo 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

   

Durello: 16,00 t/ha, 9.50% vol.;

Pinot nero: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.

 

   

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da  destinare alla produzione  dei  vini  di  cui  all'articolo  2,  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio  di  tutela  e sentite le  Organizzazioni  professionali  di  categoria  interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i  quantitativi di uva per ettaro rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la  tutela  delle denominazioni di origine dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento  del  limite  massimo previsto nel presente  articolo,  saranno  presi  in  carico  per  la produzione di vino ad indicazione geografica tipica se  ne  hanno  le caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve  destinate alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Monti Lessini", nonché di affinamento dei  vini  laddove  prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è  consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni  limitrofi  di:

Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi,  Mezzane,  Verona,  S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno

per la provincia  di Verona

Lonigo,  Sarego,  Brendola,  Altavilla  Vicentina,  Sovizzo, Monteviale,  Vicenza,   Caldogno,   Villaverla,   Thiene,   Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del  Pasubio  e Velo d'Astico

per la provincia di Vicenza.

Nelle vinificazioni sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore  al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui  sopra,  ma  non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite invece decade il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il prodotto.

La vinificazione delle  uve  destinate  alla  produzione  del  "Monti Lessini" passito può avvenire solo dopo che le  stesse  siano  state sottoposte ad appassimento naturale,

per un periodo non inferiore  ai 2 mesi,

avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque  non aumentino  la  temperatura  dell'appassimento  rispetto  al  processo naturale.

La resa massima dell'uva in vino  per  ottenere  il  "Monti  Lessini" passito non deve essere superiore al 40%.

Le operazioni di conservazione e vinificazione  delle  uve  destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo  unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3.

L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio  di  impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a  quelle  riscontrabili  nel  corso  dei  processi  tradizionali  di appassimento.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Monti  Lessini" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

"Monti Lessini" Durello:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: delicatamente fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, piu' o  meno  abboccato,  anche  vivace come da tradizione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Monti Lessini" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Monti Lessini" Pinot nero:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi granati;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Monti Lessini" passito:

colore: giallo dorato ;

profumo: caratteristico, intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;

titolo alcolometrico totale volumico minimo:  14,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:  26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,  il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti  sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Monti  Lessini"  è  vietata   l'aggiunta   di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  "extra",  "fine", "scelto" "selezionato" e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati  non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione  di  origine  controllata "Monti  Lessini"  può  essere  utilizzata  la  menzione  "vigna"   a condizione che  sia  seguito  dal  corrispondente  toponimo,  che  la relativa superficie sia  distintamente  specificata  nello  schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino

avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal toponimo, venga riportata sia  nella  denuncia  delle  uve,  sia  nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Nella designazione e presentazione  dei  vini  "Monti  Lessini"  deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di  produzione  delle  uve dalle quali sono stati ottenuti detti i vini.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini"  devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 9 litri, chiuse con tappo raso bocca; per le bottiglie fino a 0,375  litri  è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Per le bottiglie fino a 1,5  litri,  ad  esclusione  della  tipologia passito, e' consentito anche l'uso della capsula a vite a  vestizione lunga.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L'area compresa nella zona a DOC della denominazione “Monti Lessini” si estende per una superficie di oltre 30.000 ettari nella porzione collinare dei Monti Lessini orientali a cavallo del confine tra le province di Verona e Vicenza.

L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, è caratterizzato da estese e talora strette incisioni vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali, con analogo andamento, che scendono a Sud verso la Pianura Padana. Il dislivello altimetrico compreso nell'area è di circa 800 m.

II sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed è costituito principalmente dai fiumi che scendono dai Monti Lessini..

II clima dell'area è caratterizzato da piovosità annua che possono superare i 1000mm e da temperature medie annue di circa 14 °C. con inverni miti grazie alla protezione a nord dei Monti Lessini e estati fresche, caratterizzate da un’elevata escursione notte/giorno.

Il territorio è caratterizzato soprattutto nei versanti collinari della Val d’Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell’Agno, da predominanti rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche

basiche. I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico scarso in superficie ma più abbondante in profondità.

Fattori storici e umani

Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza quanto l’uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini.

Qui il vitigno principale è la Durella, quasi una varietà esclusiva della zona, discendente dalla ”Durasena” citata negli Statuti di Costozza del 1290.

E’ una varietà a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza e resistenza della buccia e dalla elevata acidità totale che caratterizza il vino e ne permette un’elevata longevità.

Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase "Terra cum vineis", appezzamento di terreno coltivato interamente a vite.

Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i primi anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle province di Verona e Vicenza, e così nella zona dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, hanno visto un progressivo affinamento delle

pratiche colturali ed enologiche.

Oggi i sistemi di allevamento più usati nella zona della Durella sono la “pergola veronese” semplice o doppia ed il Guyot.

Negli ultimi tempi si è affermata la pergola veronese doppia aperta al centro, a bassa carica di gemme speronata. Questo sistema di allevamento permette una maggiore insolazione, un migliore ricambio di aria e una migliore pigmentazione delle uve.

La naturale selezione operata dall'uomo nel corso della sua attività, ha portato a coltivare e diffondere i vitigni più adatti nei diversi areali.

Oltre alla tradizionale Durella, sono stati quindi piantati Chardonnay e Pinot Nero che hanno dimostrato fin da subito vocazione per questi climi e questi suoli.

Nata con DM 25/06/1987 – GU n. 6 del 09/01/1988 all’interno della DOC Lessini Durello, nel 2011 la denominazione, contestualmente al riconoscimento dalla DOC “Lessini Durello”, ha modificato la denominazione in “Monti Lessini”. Il Consorzio di Tutela del Monti Lessini nato con Decreto del Ministero nel 2000, opera per valorizzare la denominazione nella sua realtà produttiva e socio economica delle Vallate Veronesi e Vicentine che rientrano nella zona del disciplinare di produzione.

 

b) Specificità del prodotto

Il Monti Lessini Durello è un vino bianco fermo, talvolta con una residua presenza di CO2, definito vivace come da tradizione.

L’assenza della fase di spumantizzazione evidenzia con più forza la ricchezza in acido malico di questi vini che abbisognano di un periodo più lungo di affinamento per trovare il giusto equilibrio.

Profumi delicati e struttura spesso sostenuta anche da vendemmie tardive, definiscono un vino dalla forte personalità, pronto a confrontarsi anche con piatti molto impegnativi.

Il Monti Lessini Bianco è ottenuto con un minimo di 50% di Chardonnay e può essere accompagnato anche da altri vitigni presenti sul territorio quali Durella, Garganega, Pinot Bianco, Pinot Nero, Pinot Grigio e Sauvignon.

I vini sono di un colore giallo anche carico con profumi molto importanti.

I sistemi di allevamento e l’altitudine non consentono rese alte per cui i vini sono caratterizzati da una buona struttura e dall’esigenza di una maturazione anche in botte per qualche tempo.

Il Monti Lessini Pinot Nero gode di un felice legame tra vigna e territorio.

Il colore è solitamente più vivo, brillante, intenso dei Pinot Neri allevati in altre zone. Sono vini caratterizzati da un corpo non troppo eccessivo, ma che possono stupire per la buona intensità olfattiva nella quale prevalgono le note speziate e floreali e con un adeguato affinamento anche di frutta matura e sentori di ciliegia.

Il Durello Passito dal punto di vista visivo, ha le caratteristiche di un vino dolce ottenuto con il classico appassimento dell’uva Durella nei fruttai per alcuni mesi. Il profilo olfattivo e soprattutto il gusto definiscono però un vino completamente diverso da altri prodotti ottenuti con la stessa tecnica.

Qui il vitigno Durella, soprattutto grazie alla sua importante acidità, definisce un vino molto originale dove dolcezza e vivacità acida sembrano convivere a forza ma che sviluppa tutta la sua armonia quando è chiamato ad accompagnare formaggi molli e molto sapidi piatti molto grassi.

Allo stesso tempo, accanto a profumi primari legati alla flora indigena, l’evoluzione dei vini fa emergere con costanza note marine e sentori minerali molto definiti originati dalle peculiarità geologiche. La struttura di questi vini non è mai eccessiva ma ciò non preclude una sorprendente longevità.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

I sistemi di allevamento a pargola, sviluppati tradizionalmente dai produttori della zona per l’allevamento della Durella, permettono una maggiore insolazione, un migliore ricambio di aria e una migliore pigmentazione delle uve.

Suolo, clima, pendenze e forme di allevamento sembrano garantire sempre un patrimonio in acidità superiore ad altri territori della stessa Regione.

È fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Monti Lessini, possa avvalersi di uno stretto legame di identità tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono, la Durella, e dall’altro vitigni spesso di origine internazionale si sono adattati ad un ambiente in gran parte ancora incontaminato e con un

paesaggio conservato e ancora da proporre nei suoi angoli più caratteristici.

Se da un lato troviamo quindi il territorio viticolo con le sue peculiarità ben definibili e definite, dall'altro abbiamo invece il vitigno con una sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici, pedologici e colturali.

La storia geologica di questo territorio si ritrova tutta nei vini.

E’ questa la zona dei pesci fossili ad una attività vulcanica antica.

Tutte le produzioni ricordano queste due anime così fuse e così distinte di questo territorio.

Salinità, sentori di gesso e di iodio si fondono con profili minerali ben definiti tipici dei vini ottenuti sui suoli vulcanici. Esposizione e soprattutto altitudine con temperature non eccessive neanche in estate definiscono vini molto agili, freschi ma di sorprendente longevità. La flora indigena molto variegata sembra definire il profilo aromatico di questi vini: sambuco, biancospino e acacia per i vini bianchi e ciliegio, mora e lampone per i vini rossi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MONTEBELLO VICENTINO

VIGNETI MONTEBELLO VICENTINO

VICENZA

D.O.C.

Decreto 18 settembre 2000

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decretio 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione              

 

La denominazione di origine controllata “Vicenza” è riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

i vini a DOC “Vicenza” con il riferimento del colore o a uno dei seguenti vitigni, sono ottenuti da uve provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli Albi con la seguente composizione ampelografica:

 

“Vicenza bianco” nei tipi tranquillo, frizzante, spumante, passito

Garganega minimo 50%

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatiche, elencate nel seguente comma,, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%

 

“Vicenza Sauvignon”

Sauvignon minimo 85%

“Vicenza Pinot bianco”

Pinot bianco minimo 85%

“Vicenza Pinot grigio”

Pinot grigio minimo 85%

“Vicenza Chardonnay”

Chardonnay minimo 85%

“Vicenza Manzoni bianco”

Manzoni bianco minimo 85%

“Vicenza Garganego”

Garganega minimo 85%

“Vicenza Riesling”

Riesling italico e/o Renano minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

“Vicenza Moscato”

Moscato bianco e/o Moscato giallo minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Vicenza, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%

 

“Vicenza rosso” nelle tipologie tranquillo, novello

“Vicenza rosato” nelle tipologie tranquillo, frizzante

Merlot minimo 50%

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, elencati al prossimo comma, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

 

“Vicenza Merlot”

Merlot minimo 85%

“Vicenza Cabernet Sauvignon”

Cabernet Sauvignon minimo 85%

“Vicenza Cabernet”

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère minimo 85%

“Vicenza Pinot nero”

Pinot nero minimo 85%

“Vicenza Raboso”

Raboso veronese minimo 85%

Per tutti è prevista anche in versione riserva

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Vicenza, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Inoltre potranno essere designati come “Vicenza Cabernet”, le uve o i vini provenienti da vigneti iscritti all’Albo della varietà “Cabernet Sauvignon”, purché siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l’operazione nei registri di commercializzazione.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a DOC “Vicenza” di cui all’art. 1 è così delimitata:

comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino,

Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona   , Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta        , Thiene, Villaga, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano

Ed in parte il territorio dei comuni di:

Agugliano, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo Vicentino, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette  , Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d’Ezzelino, Quinto Vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino               , Vicenza, Villaverla

Tutti in provincia di Vicenza

 

Tale zona è così delimitata:

Al termine della strada statale n. 46 Pasubbio in località Albera in comune di Vicenza, si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all’incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud – est fino all’incrocio con la Strada Bertesina, si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello, da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l’autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino ad reincrociare la strada provinciale di Cà Balbi; si prosegue attraversando il ponte sul Fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra, si attraversa la località Marola, proseguendo per via Stradone fino al ponte sul Rio Tergola, che si segue in direzione sud, fino alla località Tribolo.

Al ponte ci si immette sulla strada provinciale delle Abbadesse fino alla località Vancimuglio e prosegue per via Longare, incrociando il Fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadesse con Longare.

Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con Grisignano di Zocco fino al confine con la provincia di Padova.

Segue quindi tale confine provinciale sino alla località Punta di Vò; percorre quindi la strada per Agugliaro, denominata via Punta, sino all’incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all’incrocio con via Finale.

Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la strada statale n. 247 “Riviera” per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici.

Si arriva all’incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del comune di Noventa Vicentina che si segue sino all’intersecazione con lo Scolo Alonte.

La delimitazione procede seguendo lo Scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale San Feliciano in località Ponte Morello e successivamente la strada provinciale  Poianese in località Ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello Scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud – est fino al confine tra il comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina, che si percorre sino allo Scolo Ronego.

Si segue poi verso nord – ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano Veneto.

La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l’abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva alla strada statale n. 11 Padana Superiore in località Torri di Confine in comune di Gambellara.

Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale di Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in località Calderina (quota 45); risale in località Cavaggioni per arrivare a quota 348, segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota 504 di Monte Segan, seguendo sempre il confine provinciale si arriva a quota 608, fino ad arrivare in località Rubeldi.

Da qui segue la strada per Motti fino alla località Maglio di Chiampo, per arrivare alla contrada Sgargeri, qui si segue la strada per il centro di Nogarole.

Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trisssino fino al Capitello posto a quota 543, si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all’incrocio di questo con l’acquedotto.

Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizzi, congiungendosi poi a quota 530 con la strada per Cornedo Vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi, fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo, toccando la località Grigio.

Si innesta qui a Cornedo sulla strada statale n. 246 che segue fino a poco prima del Ponte dei Nori.

Gira quindi ad est e prende la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon. Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord – est fino alla contrada Crestani a quota 532.

Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo – Monte Magrè, che percorre appunto fino a questo centro abitato.

Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord – ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo la località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale tra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216.

Da qui segue il Torrente Leogra fino al ponte della strada statale n. 46.

Sale per la strada statale n. 46 in località Poleo, proseguendo verso nord – est alla località Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289, sino alla quota 226 in località Timonchio.

Segue la strada comunale dalla località Timonchio, passando per le località Murello, Grimola, Santorso quota 292, la località Inderle, confine Santorso – Piovene Rocchette, saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percorso verso monte, arriviamo a quota 150.

Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per la località Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in località Falon e di seguito alla località Mosson a quota 302 e segue sino al centro di Caltrano.

Si innesta con la provinciale Caltrano – Calvene, passando per la località Camisino, La Costa fino al centro di Calvene, da qui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in comune di Lugo Vicentino a quota 416, poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto confine amministrativo raggiunge in località Ponte (quota 493), la strada provinciale Breganze – Lusiana.

Segue il confine comunale fino alla località Lavarda, quota 229, quota 346, quota 410, quota 510, raggiungendo la strada per Crosara, che sale sino al centro della stessa, da qui lungo via Pianari raggiunge la contrada Erta a quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso le località Capo di Sopra, Piazzette, quota 263.

Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le Case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso d’acqua Vallison si raggiunge il Fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.

Dalla confluenza del Torrente Vallison con il Fiume Brenta segue da valle a monte il Fiume Brenta sino al Ponte di Campese.

Passa per le località Albertoni, Zanchetta, Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord – est il confine comunale di Pove del Grappa – Romano d’Ezzelino, quota 342, quota 250, località Signori, la strada statale n. 141, che percorre verso il confine provinciale fino alle quote 236 e 217.

Scende seguendo il confine provinciale Vicenza – Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso ovest ad incrociare il Fiume Brenta.

Sale il fiume stesso sino alla località San Michele, Scaldaferro, Bassanese, confine comunale di Sandrigo, verso sud fino alla contrada Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino alla località Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, la località Le Buse, il centro del paese di Dueville, poi la località Villanova, raggiungendo il confine comunale di Dueville, che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul Torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina.

Proseguendo verso sud detto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino alla località Ponte che raggiunge la strada statale n. 46 e prosegue sino a Vicenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Vicenza” devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad eccezione delle varietà “Garganega e Raboso” per le quali è consentito l’uso della pergola semplice o doppia o della pergoletta.

Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l’iscrizione all’Albo dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi Albi.

E’ fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco e in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ad ettaro, in funzione della varietà tra le 60.000 e le 80.000 gemme.

E’ fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi/ettaro non inferiore a 2.500.

I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Vicenza” di cui all’art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, devono essere i seguenti:

 

“Vicenza Cabernet”: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Vicenza Cabernet riserva”: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Vicenza Cabernet Sauvignon”: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Vicenza Cabernet Sauvignon riserva”: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Vicenza Raboso”: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Vicenza Raboso riserva”: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Vicenza Merlot”: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Vicenza Merlot riserva”: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Vicenza Pinot nero”: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Vicenza Pinot nero riserva”: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Vicenza rosso e rosato”: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Vicenza rosso riserva” : 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Vicenza bianco”: 16,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Vicenza bianco passito”: 12,80 t/ha, 9,50% vol.;

“Vicenza bianco spumante”: 16,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Vicenza Chardonnay”: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Vicenza Garganego”: 16,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Vicenza Manzoni bianco”: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Vicenza Moscato”: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Vicenza Pinot bianco”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Vicenza Pinot grigio”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Vicenza Riesling”: 13,50 t/ha, 9,50% vol.;

“Vicenza Sauvignon”: 13,50 t/ha, 10,00% vol.;

 

Le rese, nella versione “riserva”, devono essere inferiori di 2,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Vicenza”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Il vino a DOC “Vicenza Passito” è ottenuto dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia “Vicenza bianco” fino ad un massimo dell’80% della produzione massima ammessa ad ettaro.

La regione Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal Comitato regionale tecnico consultivo per la viticoltura di cui alla Legge regionale 55/85 può, allo scopo di tutelare l’immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento, da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Vicenza.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo per ettaro, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della provincia di Vicenza e nei comuni delle province di Padova e di Verona confinanti con la zona di produzione di cui all’art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E’ consentito l’arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato, oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti negli Albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le rese massime delle uve in vino finito per i prodotti di cui all’art. 2 non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve della denominazione di origine controllata “Vicenza bianco” possono essere destinate alla produzione della tipologia “passito”.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Vicenza passito” può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a leggero appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell’appassimento rispetto al processo naturale.

Dette uve devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di: 13,00% vol.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, della DOC “Vicenza passito” non deve essere superiore al 50%.

Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione di vino a DOC “Vicenza passito” devono aver luogo unicamente nell’ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all’art. 3.

La elaborazione dei vini a DOC “Vicenza bianco” nelle tipologie “spumante e frizzante” deve avvenire all’interno del territorio della regione Veneto.

I vini a DOC “Vicenza” con le seguenti specificazioni:

“Vicenza rosso”

“Vicenza Cabernet”

“Vicenza Cabernet Sauvignon”

“Vicenza Merlot”

“Vicenza Pinot nero”

“Vicenza Raboso”

designati con la qualifica “riserva”, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:

due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Vicenza”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Vicenza Chardonnay”

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, fine, gradevole;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Garganego”

colore: giallo paglierino;

profumo: leggermente vinoso;

sapore: secco, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;

 

“Vicenza Riesling”

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Sauvignon”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, tendente all’aromatico;

sapore: secco, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Manzoni bianco”

colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

profumo: delicatamente intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Pinot bianco”

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicatamente intenso;

sapore: secco, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Pinot grigio”

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Moscato”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico di moscato;

sapore: da amabile a dolce, intenso e caratteristico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;

 

“Vicenza Chardonnay spumante”

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry, demi sec;

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da secco e semisecco, fine e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Garganego spumante”

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry, demi sec;

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da secco a demi sec, fresco, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

 

“Vicenza Pinot bianco spumante”

elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry, demi sec;

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: giallo paglierino brillante, più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da secco a demi sec, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza Moscato spumante”

elaborato nei tipi: amabile o dolce;

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: gradevole, caratteristico di moscato;

sapore: da amabile a dolce, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 13,00 g/l;

 

“Vicenza Cabernet”

colore: rosso rubino carico talvolta tendente al granata;

profumo: gradevole, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

“Vicenza Cabernet riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Vicenza Cabernet Sauvignon”

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granata;

profumo: gradevole, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

“Vicenza Cabernet Sauvignon riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Vicenza merlot”

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

“Vicenza Merlot riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Vicenza Pinot nero”

colore: rosso rubino;

profumo: delicato;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

“Vicenza Pinot nero riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Vicenza Raboso”

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

“Vicenza Raboso riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Vicenza bianco”

colore: giallo paglierino anche carico;

profumo: vinoso, delicatamente intenso;

sapore: secco o rotondo, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza bianco frizzante”

spuma: fine, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: da secco ad amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;

 

“Vicenza bianco spumante”

spuma: sottile, con grana fine e persistente;

colore: giallo paglierino brillante più o meno intenso;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: da secco a dolce, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza bianco passito”

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato;

profumo: caratteristico, fine, gradevole;

sapore: amabile o dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

 

“Vicenza rosso”

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

“Vicenza rosso riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Vicenza rosso novello”

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: asciutto, rotondo, sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

 

“Vicenza rosato”

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: leggero, gradevole;

sapore: asciutto o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

“Vicenza rosato frizzante”

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: leggero, gradevole;

sapore: asciutto o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

I vini a DOC “Vicenza” di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

E’ facoltà del Ministero per le politiche Agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla DOC „Vicenza“ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Sulle bottiglie contenenti vino a DOC “Vicenza” con la qualificazione “riserva” è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a DOC “Vicenza” immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5,000, è obbligatorio l’uso delle tradizionali bottiglie di vetro, chiuse con tappo di sughero, raso bocca.

Salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito l’uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini “frizzanti e spumanti” deve essere conforme alla normativa vigente.

 

 Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La denominazione Vicenza copre una zona che va dall’area Berica a sud della città di Vicenza fino a quella pedemontana nel nord-est del territorio vicentino.

La vocazionalità di questo territorio è dovuta alla sua particolare posizione geografica dove i rilievi montani a nord la proteggono dai venti freddi invernali, mentre i Colli Berici a sud mitigano le correnti d’aria calda provenienti dalla pianura Padana. Inoltre Vicenza ha il vantaggio di avere una rete idrografica, elemento fondamentale per lo sviluppo della viticoltura e dell’agricoltura in generale.

La vasta area DOC Vicenza è caratterizzata da terreni di diversa natura a seconda della zona considerata.

Quella collinare e pedemontana è di origine vulcanica ricca di basalti (sasso moro), vulcaniti e tufi.

Nella zona pianeggiante, invece, il terreno è caratterizzato da rocce sedimentarie di origine alluvionale ricche di argilla.

Il clima è tipicamente continentale, con una limitata piovosità estiva e le temperature presentano una sensibile escursione termica tra giorno e notte che favorisce lo sviluppo aromatico delle uve.

Fattori umani e storici

Una grande tinaia contenente vinaccioli ben conservati fu ritrovata nel 1910 a Montebello in una villa romana risalente al I°-II° secolo.

Nel Basso Medioevo verso il 1000-1200 D.C, a Vicenza e Bassano, esistevano norme legate alla vendemmia e al commercio di uve e vini.

Della forte tradizione vitivinicola di Vicenza si ritrova testimonianza anche nel 1250 quando, grazie alla Podestà di Vicenza, il Monte Berico venne interamente coperto di viti.

Nel 1264 a Vicenza e nel 1290 a Costozza, vennero emanate norme commerciali, tecniche e protettive legate alla vite e al vino.

Attorno al 1600 “i vini preziosissimi di Vicenza, che chiamavano Marzemini” venivano costantemente inviati dalla famiglia Tiepolo ai re di Polonia.

Un’altra forte testimonianza della vocazionalità di questo territorio e del suo forte legame con la viticoltura la possiamo ritrovare in un importante opera poetica del XVIII° secolo di Aureliano Acanti Il Roccolo che attraverso i suoi versi conduce il lettore alla scoperta dei prodotti vinicoli vicentini di quell’epoca.

Il Volume è conservato attualmente presso la Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza, la più importante al mondo per quanto riguarda la raccolta di testi di vitivinicoltura.

Nel corso di tutto il ‘900 importanti studi ampelografici vennero svolti in territorio vicentino, grazie a questi si consolidò la convinzione del potenziale qualitativo di questa zona storicamente vocata per la viticoltura.

Mossi da questi risultati e dalla forte volontà dei viticoltori vicentini, viene riconosciuta nel 2000 la la denominazione di origine “Vicenza DOC” da parte del Ministero nazionale; tale riconoscimento ha stimolato ulteriormente i produttori a trasformare e ammodernare gli impianti produttivi e diversificare il numero di varietà coltivate, in modo da adeguare le loro produzioni alle nuove richieste di mercato e di consumo.

La possibilità di sfruttare il potenziale produttivo del territorio attraverso la produzioni di vini della DOC “Vicenza” è stata favorita e colta soprattutto dalle cooperative di produzione diffuse nel territorio, le quali hanno incentivato i loro

soci viticoltori a mettere a dimora nuove varietà per miglirare costantemente la qualità e affrontare nuovi mercati.

 

b) Specificità del prodotto

All’interno della Doc Vicenza i vitigni coltivati sono soprattutto gli internazionali. I vini che ne derivano sono caratterizzati da medio tenore zuccherino e alcolico e spiccata acidità fissa, la quale contribuisce ad esaltarne i profumi e a mantenerli nel tempo. Ad esempio, i bianchi Riesling, Chardonnay e Pinot bianco sono vini delicatamente floreali, armonici e di vivace freschezza unita ad una spiccata mineralità.

Invece, i rossi, come ad esempio i Cabernet, Merlot e Pinot nero evidenziano note di frutti rossi, spezie e una buona struttura. Si caratterizzano per un colore che va dal rosso rubino intenso fino al granato con l’invecchiamento, accompagnati da una media morbidezza e un giusto equilibro.

Le produzioni enologiche di punta sono in particolare il Pinot Grigio, pressoché assente nel territorio vicentino prima della nascita della DOC Vicenza e che ha trovato in questo territorio un areale particolarmente adatto alla produzione sia di vini fermi, in grado di evolversi e affinarsi nel tempo, sia di vini spumante.

Il Riesling è un’altra perla tra i bianchi, in grado di generare vini di grande aromaticità e bouquet ricco e complesso. Infine i rossi di taglio bordolese, ovvero un uvaggio di Merlot e Cabernet, sono proposti soprattutto in versione riserva e caratterizzati da particolare aromaticità, persistenza e corpo anche dopo lunghi periodi di affinamento in legno.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’area della DOC Vicenza, nella sua parte collinare, è caratterizzata da suoli di origine vulcanica che conferiscono ai vini particolari sensazioni di freschezza e mineralità.

Queste peculiarità danno ai vini anche una notevole longevità, la quale consente lo svilupparsi, col passare degli anni, della loro struttura e potenziale aromatico.

Nelle zone collinari dove il terreno è esclusivamente basaltico e il clima è ventilato con escursioni termiche tra giorno e notte in grado di garantire sanità e perfetta maturazione alle uve coltivate.

I vini ottenuti, come ad esempio il Riesling ed il Pinot grigio, richiamano inconfondibilmente a note minerali accompagnate da una spiccata ma piacevole acidità.

Nella zona pianeggiante, i suoli, caratterizzati da rocce sedimentarie di origine alluvionale ricchi di argilla, ed in presenza di buona dotazione idrica, permettono di ottenere vini dai profumi delicati e floreali con una buona sapidità.

Il clima con estati calde ed inverni abbastanza rigidi, la buona escursione termica e le precipitazioni poco abbondanti ma ripartite in modo piuttosto omogeneo nel corso dell’anno, favoriscono lo sviluppo di precursori aromatici importanti soprattutto nei vini bianchi, mentre nei vini rossi l’emergere di note di frutti rossi e spezie, con tannini morbidi e vellutati come nel caso del Cabernet.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

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La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.