Piemonte › LANGHE

ALTA LANGA D.O.C.G.

DOGLIANI D.O.C.G.

DOLCETTO DI DIANO D'ALBA D.O.C.G.

LANGHE D.O.C.

LANGHE NASCETTA DEL COMUNE DI NOVELLO D.O.C.

LOAZZOLO D.O.C.

VERDUNO PELAVERGA D.O.C.

VIGNETI BORGOMALE ALTA LANGA

VIGNETI BORGOMALE ALTA LANGA

 

ALTA LANGA

D.O.C.G.

decreto 21 febbraio 2011

(fonte GURI)

modifica decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

modifica decreto 13 ottobre 2014

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Alta  Langa"  è riservata  ai  vini  spumanti,   ottenuti   esclusivamente   con   la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle  condizioni  ed  ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le seguenti tipologie:

"Alta Langa" spumante e spumante rosato,

"Alta Langa" spumante e spumante rosato riserva .

 

 Articolo 2

 Base ampelografia

 

La denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Alta  Langa" nelle  tipologie  previste  all'articolo  1,  è  riservata  ai  vini spumanti,  ottenuti  dalle  uve   provenienti   da   vigneti   aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigni Pinot nero  e/o  Chardonnay  dal  90  al  100%,

per  il  complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  le uve provenienti dai vitigni non aromatici  idonei  alla  coltivazione nella regione Piemonte.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è costituita  dalle  particelle  fondiarie  di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle  province  di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:

 

Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato,  Bistagno,  Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio  Boiro,  Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle,

Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo,  Lerma,  Malvicino,  Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo,  Montaldo  Bormida,  Montechiaro  d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida,  Ovada,  Pareto,  Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta  Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo,  Sezzadio,  Silvano  d'Orba,  Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.

 

Provincia di Asti:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel  Boglione, Castelletto Molina,  Castelrocchero,  Cessole,  Coazzolo,  Fontanile, Loazzolo,  Maranzana,  Monastero  Bormida,  Mombaldone,   Mombaruzzo,

Montabone, Olmo Gentile, Quaranti,  Roccaverano,  Rocchetta  Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.

 

Provincia di Cuneo:

Alba (territori alla destra orografica del fiume  Tanaro),  Albaretto Torre,  Arguello,  Bastia,  Belvedere  Langhe,  Benevello,   Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco,  Briaglia,  Camerana,  Camo,

Carru', Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone,  Castiglione  Tinella, Castino, Cerretto Langhe,

Ceva (territori alla destra orografica  del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i  territori

alla  destra  orografica  del  fiume  Tanaro), 

Ciglie',   Clavesana, Cortemilia,  Cossano  Belbo,  Cravanzana,  Diano  d'Alba,   Dogliani, Farigliano,  Feisoglio,  Cissone,  Gorzegno,   Gottasecca,   Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero,

Mondovi' (territori alla destra  orografica  del  torrente Ellero fino  a  raggiungere  da  sud  l'abitato  di  Mondovi,  quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra  della  s.s.  28  per Fossano, fino al confine comunale  con  Magliano  Alpi), 

Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello,  Paroldo,  Perletto,  Pezzolo  Valle  Uzzone, Piozzo,  Prunetto,  Roascio,  Rocca  di  Ciglie',  Rocchetta   Belbo, Roddino, Rodello, Sale  Langhe,  Sale  San  Giovanni,  Saliceto,  San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga  d'Alba,  Serravalle Langhe, Sinio,  Somano,  Torre  Bormida,  Torresina,  Treiso,  Trezzo

Tinella, Vicoforte.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita"Alta Langa" devono essere quelle tradizionali della zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le  specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni marnosi calcareo-argillosi, a fertilità moderata;

giacitura:    esclusivamente    collinare.    Sono    da    escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti;

altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle  generalmente  usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. 

I  vigneti  dovranno essere composti da

un numero di  ceppi  ad  ettaro  non  inferiore  a 4.000;

forme di allevamento e  sistemi  di  potatura:  quelli  tradizionali, controspalliera bassa con potatura a  Guyot  tradizionale  o  cordone speronato;

è vietata ogni pratica di forzatura,

è consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata e  garantita  "Alta  Langa"  ed  i  titoli  alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle   relative   uve   destinate   alla vinificazione devono essere le seguenti:

 

Alta Langa spumante anche riserva: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

Alta langa spumante rosato anche riserva: 11,00 t/ha, 9,50% vol.

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita "Alta  Langa"  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del  20% il limite medesimo, fermo restando il  limite  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la  Regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  comma   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque  giorni  prima  della  data d'inizio della vendemmia, segnalare, indicando tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte,  su  richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la  sospensione  e/o  la  regolamentazione  temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti  di  nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione  ed invecchiamento dei vini "Alta Langa"  devono  essere  effettuate  nel territorio della Regione Piemonte.

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

Alta Langa spumante anche riserva: 65%, 7.150 litri/ha,,

Alta Langa spumante rosato anche riserva: 65%, 7.150 litri/ha.

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG, oltre  detto  limite  di percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata e garantita per tutto il prodotto;

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.

4. Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta  Langa"  deve  essere  applicato  il  metodo  della rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo  tradizionale   o classico.

5. E' consentito l'uso del travaso isobarico o  il  trasferimento  da una bottiglia ad un'altra per permettere l'utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse.

6. E' consentita, a  scopo  migliorativo,  nella  composizione  della partita, l'aggiunta nella misura massima del  15%,  di  "Alta  Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa.

7. Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Alta Langa" la scelta vendemmiale e' consentita, ove  ne  sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la  denominazione  di  origine controllata "Piemonte" spumante.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Alta Langa" all'atto dell'immissione al  consumo  devono  rispondere  alle seguenti caratteristiche:

 

"Alta Langa" spumante anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione  in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

 

"Alta Langa" spumante rosato anche riserva:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione  in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

 

2. Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche  di  sapore  e alla  loro   obbligatoria   utilizzazione   nella   presentazione   e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e  garantita  "Alta  Langa"  valgono  le  disposizioni  ed  i  limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e  nazionale  in  materia,  con l'esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale  e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

4. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno, il sapore e l'odore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 

Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari.

Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione  di origine controllata e garantita "Alta Langa" è consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione  di origine  controllata  e  garantita   "Alta   Langa"   è   consentita esclusivamente  l'utilizzazione  delle  diciture  "fermentazione   in bottiglia secondo il metodo tradizionale", o "metodo tradizionale", o "metodo classico", o "metodo classico tradizionale"  alle  condizioni previste  dalla  normativa  vigente. 

E'   pertanto   vietata   nella designazione dei  vini a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  "Alta  Langa"  l'utilizzazione  della  semplice   dicitura "fermentazione in bottiglia".

4. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita "Alta Langa"  spumante  rosato  anche riserva, è consentito utilizzare anche i termini "rosa" o "rosé".

5. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.

6. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione in bottiglia destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce, non deve essere inferiore a

trenta mesi per i vini denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» spumante  e «Alta Langa» spumante rosato;

e a 36 mesi per i vini con menzione riserva. 

7. La menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge. 

I relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine   controllata   e   garantita  "Alta    Langa"    per    la commercializzazione devono essere di  tipo  idoneo  da  spumante,  di capacità consentita dalle vigenti leggi.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione  nelle  bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore  o  che  siano  comunque tali da compromettere il prestigio del vino.

Per i vini denominazione di  origine  controllata   e   garantita   "Alta   Langa"   destinati all'esportazione  è  autorizzato  il  confezionamento  in  bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore.

3. Le bottiglie non etichettate e ancora in fase  di  elaborazione  e chiuse con tappo provvisorio possono  essere  cedute  tra  produttori all'interno della sola zona di elaborazione purché siano  munite  di idoneo documento di accompagnamento.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

La produzione dei vini spumanti sotto la denominazione Alta Langa include una vasta area del Piemonte che abbraccia tre province formando una lunga fascia collinare nelle province meridionali del Piemonte alla destra del fiume Tanaro.

L’ambiente di coltivazione da la preferenza alle aree a moderata insolazione, dotate di buone escursioni termiche e con umidità relativa contenuta. Normalmente a tali ambienti corrisponde un indice bioclimatico (Huglin) compreso tra 1700 e 1800,con la fascia altimetrica oscillante tra 280 e 550 metri sul livello del mare.

Si privilegiano i terreni calcarei possibilmente marnosi, ben dotati in argilla.

Gli ambienti viticoli piemontesi manifestano, a fianco di una variabilità pedologica non troppo accentuata, una considerevole alternanza di situazioni climatiche e colturali. Nell’ambito del materiale di moltiplicazione, la scelta si limita ai vitigni Pinot nero e Chardonnay come sistema di allevamento la controspalliera bassa con sistema di potatura a Guyot con un solo capo a frutto o il cordone speronato ad un’altezza dal suolo compresa tra 40 e 70 centimetri.

In ogni vigneto, la densità d’impianto è inferiore a 4.000 ceppi per ettaro e le viti, singole sulla fila, osservano una

distanza massima tra loro di 110 centimetri.

I terreni marnosi devono essere calcareo-argillosi, a fertilità moderata, con giacitura esclusivamente collinare e con l’esclusione di quelli di fondovalle, umidi e pianeggianti.

L’altitudine non deve essere inferiore a 250 metri sul livello del mare.

L’introduzione della tipologia Riserva sia per lo spumante bianco che per il rosé prevede un prodotto ottenuto con permanenza sulle fecce di minimo 36 mesi.

 Da sempre si è sperimentato la maturazione del vino spumante sui lieviti per valutarne la maturazione, lo sviluppo della qualità e la sua evoluzione.

Tanto che abbiamo uno spumante con 24 mesi di invecchiamento e ad uno con 36 mesi che ha le caratteristiche per essere millesimato e riserva.

Inoltre, l’utilizzazione di questi due vitigni nella produzione spumantistica – anche sulla base di quanto era già capitato in altre zone storiche – consigliava la loro messa a dimora in aree caratterizzate da temperature moderate e buone escursioni termiche. Le operazioni di vendemmia sono condotte con la raccolta manuale dei grappoli in piccole cassette forate, mediante le quali vengono anche trasferite ai centri di pressatura e vinificazione.

Il trasporto in cantina in piccole cassette consente di trasferire grappoli perfettamente sani ed integri alla prima fase del processo di vinificazione, la pressatura.

Si tratta di una fase molto delicata, condotta con l’impiego di una particolare pressa pneumatica, che consente di procedere ad una pressatura con diverse intensità, intervallate da periodi di riposo: il risultato di questo procedimento è la separazione di diverse fasi di mosto, che proseguono poi individualmente il resto del loro processo di vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Rispetto alle condizioni pedologiche, il Pinot nero è esigente in fatto di argilla e limo e preferisce i terreni calcarei. Lo Chardonnay, invece, appare un po’ più versatile, adatto a numerose situazioni, vista la sua capacità di salvaguardare buoni livelli di acidità.

Tuttavia, nel caso della produzione di uve da spumante, anche per lo Chardonnay è preferibile impiantarlo in suoli marnoso - calcarei e meno in quelli sabbiosi.

La zona di produzione dell’Alta Langa possiede esattamente queste caratteristiche.

Per quanto concerne la personalità di questi vini, è bene sottolineare che gli spumanti “Alta Langa” derivano da un lungo processo di ricerca ambientale e varietale.

La sistemazione dei vigneti in aree particolarmente vocate, la grande padronanza tecnica degli operatori agricoli e la lunga esperienza enologica della Case spumantiere si sono felicemente coalizzate nel produrre vini importanti e

strutturati: notevole ampiezza dei profumi, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane, il muschiato e la vaniglia, grande pienezza del sapore, che mitiga solo con il tempo la “charpente” e la spiccata corposità.

Tali caratteristiche rispettano anche quelle di un riserva bianco e rosato.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Attorno al 1850, il Marchese Leopoldo Incisa aveva incluso diversi vitigni francesi nella sua collezione ampelografica localizzata nei vigneti di Rocchetta Tanaro, in quella che allora era la provincia di Alessandria (che includeva anche Asti). Questi vitigni non incontravano, però, molto favore soprattutto presso i viticoltori.

L’avversione dei contadini verso i vitigni stranieri era testimoniata ancora verso la fine del secolo dalle lamentele del proprietario succeduto al Marchese Incisa, che non trovava alcun agricoltore disposto a coltivarli. In realtà, a metà dell’800, non mancavano in Piemonte impianti di Pinot.

Già dai primi decenni del 1800 i Conti di Sambuy avevano incominciato ad introdurre alcuni rinomati vitigni francesi con il preciso scopo di migliorare la produzione vinicola locale.

Carlo Gancia, però, aveva favorito la diffusione dei Pinot e Chardonnay tra i viticoltori del circondario di Canelli per averne una certa quantità da impiegare nella produzione dei suoi spumanti.

Con il Progetto Spumante Metodo Classico in Piemonte, del quale la denominazione “Alta Langa” è nata, l’industria spumantistica piemontese ha reso al suo territorio un contributo di impegno economico e tecnologico prezioso ad una vocazionalità che per decenni era rimasta inespressa al di fuori del mero ambito scientifico.

Si è dimostrato che le colline piemontesi dove la vite aveva nel tempo sedimentato una presenza significativa e duratura, disponevano anche della vocazione per le varietà specializzate alla produzione di spumanti Metodo Classico, secondo un modello di sviluppo che affiancasse di continuo all’enunciazione teorica la sperimentazione pratica.

La stessa strategia della vendemmia, basata essenzialmente sulla manualità dell’operazione e sulla raccolta esclusiva delle uve in piccole cassette forate utilizzate anche per il convogliamento alla vinificazione, comporta un impegno specifico, a volte anche rilevante che ripaga con un prodotto che rappresenta gli spumanti piemontesi eccellenti nel mondo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI TARICCHI DOGLIANI

VIGNETI TARICCHI DOGLIANI

DOGLIANI

D.O.C.G.

Decreto 4 aprile 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 17 aprile 20015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione d’origine controllata e garantita “Dogliani” è riservata ai vini rossi che rispondono alle

condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Dogliani»

«Dogliani»superiore.

 

Articolo 2

 Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore, devono essere

ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno

Dolcetto al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita

«Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di:

Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Cigliè

ed in parte dal territorio dei comuni di

Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì, Somano e Vicoforte;

Tutti in provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba.

Segue detto confine fino a raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino ad incontrare il torrente Riavolo che segue controcorrente fino al punto d’incontro con il confine comunale di Cissone, indi segue il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani.

Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca.

Da cascina Bicocca seguendo una linea immaginaria nord-sud, raggiunge il concentrico di Somano, si inserisce sulla provinciale Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino ad incontrare il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione segue il confine tra Dogliani e Somano, tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Murazzano e Bonvicino.

Indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera".

Segue predetta statale fino a località S. Bernardo indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601).

Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano.

Segue detto confine e prosegue sul confine tra Igliano e Murazzano, tra Igliano e Torresina, tra Iglianoe Roascio, tra Roascio e Castellino Tanaro, tra Castellino tanaro e Ceva, tra Castellino Tanaro e Lesegno, tra Niella Tanaro e Lesegno, tra Lesegno e San Michele di Mondovì sino ad imboccare la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì. Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-

Savona in direzione Torino fino all’incontro del confine comunale tra Magliano Alpi e Mondovì prosegue poi sul confine comunale tra Magliano Alpi e Carrù fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità.

Prosegue su detta strada fino alla confluenza con la strada per Madonna dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta.

Prosegue su detta strada fino al quadrivio, indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere il confine del territorio comunale tra Piozzo e Benevagienna per proseguire sul confine comunale tra Piozzo e Lequio Tanaro, tra Farigliano e Lequio tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di

origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere quelle tradizionali della zona

e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che

seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non

sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non superiore a metri 800 m s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato le

specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -22,5° a

+22,5° sessagesimali. Sono ammessi i rinnovi dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione.

- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad

ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000.

- forme di allevamento e sistemi di potatura:

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno utilizzare quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente e guyot)) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini; è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Dogliani» e

«Dogliani» superiore ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla

vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 “Dogliani": 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Dogliani” superiore: 7,00 t/ha, 13,00% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e

garantita Dogliani con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 t/ha.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Dogliani”

superiore con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di

6,30 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino DOCG «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione

aggiuntiva «vigna» debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino DOCG “Dogliani” superiore che intendano fregiarsi della

menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e “Dogliani” superiore può essere

accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

"Dogliani": 4,30 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani superiore”: 3,80 t/ha, 13,00% vol.;

al quarto anno

"Dogliani": 5,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani” superiore: 4,40 t/ha, 13,00% vol.;

al quinto anno

"Dogliani": 5,80 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani” superiore: 5,00 t/ha, 13,00% vol.;

al sesto anno

"Dogliani": 6,50 t/ha, 12,00% vol.;

“Dogliani” superiore: 5,70 t/ha 13,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione

di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore devono essere riportati nei limiti di cui

sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa

uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. I vigneti oggetto di coltivazione dovranno essere iscritti separatamente a Schedari viticoli distinti per

“Dogliani” e “Dogliani” superiore nel rispetto delle norme vigenti.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella

prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione

Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque

almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima

della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,

per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di

tutela può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in

rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

8 La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la

situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo

Schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e

«Dogliani» superiore devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

"Dogliani": 70%, 5.600 l/ha

“Dogliani”: superiore 68%, 4.760 l/ha

Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Per il vino "Dogliani", qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza

non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il

diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Per il vino “Dogliani” superiore, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%,

l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale

decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche

atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento secondo i metodi

riconosciuti dalla legislazione vigente.

Per vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore non è consentito l’arricchimento.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Doglianisuperiore deve essere sottoposto a un

periodo minimo di invecchiamento:

12 mesi

a partire  dal 15 ottobre dell’anno di raccolta delle uve.

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

 “Dogliani” superiore dal 1° Novembre dell’anno successivo alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le

aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOCG.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo,

deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

«Dogliani» con menzione «vigna: 12,00%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore, all’atto dell’immissione al

consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;

“Dogliani” superiore con menzione “vigna”: 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e

l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani»

e «Dogliani» superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente

disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani»

e «Dogliani» superiore, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,

marchi privati, riferimenti toponomastici, purché veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano

in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani»

e «Dogliani» superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna»

purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n.61/2010;

- Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Dogliani" o " Dogliani Superiore" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

L’indicazione “superiore” deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore, tipo a quelli

utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani».

L’indicazione “superiore” dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione

«Dogliani».

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino DOCG “Dogliani” e “Dogliani” superiore per la

commercializzazione devono essere di vetro scuro di capacità fino a 6 litri, ma comunque non inferiori a 18,7

cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

Possono essere utilizzate anche bottiglie di vetro scuro di capacità pari a 9, 12 e 15 litri.

E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore

o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Il Doglianese è situato sul margine occidentale delle Langhe ed è una zona di demarcazione geologica, dove è molto evidente l'alternarsi di versanti lunghi e corti, che sono il risultato del movimento di innalzamento dei suoli chiari, con presenza in qualche caso di strati di arenarie frammisti a suoli più marcatamente argillosi.

Questi ultimi derivano da formazioni più recenti e non ancora del tutto dilavate ed erose, la cui profondità può variare soprattutto in relazione all'esposizione ed all'inclinazione del terreno.

Gli aspetti erosivi legati all'azione del Rea e dei piccoli ruscelli suoi affluenti con carattere stagionale quindi, l'approfondimento delle valli e la formazione di alcuni coni di deiezione (verso Farigliano), ma soprattutto la presenza del Tanaro, sono i fattori principali che hanno modellato il paesaggio, portandolo all'attuale conformazione.

La zona di produzione del dolcetto di Dogliani si trova nel sud del Piemonte, nella parte meridionale delle Langhe che, in questo caso, significa l'area più alta e fresca dal momento che ci si avvicina alle montagne dell'Appennino ligure e delle Alpi Marittime.

Dogliani è quel territorio che fa da ponte tra la langa del Barolo, con cui confina a nord e l'alta langa dei noccioli e della pastorizia con cui confina a sud, fra la pianura di Cuneo e delle cascine ricche del bestiame con cui confina a ovest e la valle del Belbo, con i profumi e la storia del moscato, con cui confina ad est.

Il Doglianese è situato sul margine occidentale delle Langhe ed è una zona di demarcazione geologica, dove è molto evidente l'alternarsi di versanti lunghi e corti, che sono il risultato del movimento di innalzamento dei suoli chiari, con presenza in qualche caso di strati di arenarie frammisti a suoli più marcatamente argillosi. Questi ultimi derivano da formazioni più recenti e non ancora del tutto dilavate ed erose, la cui profondità può variare soprattutto in relazione

all'esposizione ed all'inclinazione del terreno.

Gli aspetti erosivi legati all'azione del Rea e dei piccoli ruscelli suoi affluenti con carattere stagionale quindi, l'approfondimento delle valli e la formazione di alcuni coni di deiezione (verso Farigliano), ma soprattutto la presenza del Tanaro, sono i fattori principali che hanno modellato il paesaggio, portandolo all'attuale conformazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

É il clima più congeniale al Dolcetto, che soffre il caldo eccessivo e conserva i suoi profumi delicati solo in un particolare equilibrio di temperature. Le colline si sviluppano secondo dorsali emerse dai fondali marini e in seguito modellate dai fiumi in una serie di "langhe", lingue di terra che formano un disegno complesso e ramificato e che vanno dai 250 ai 700 metri di altitudine.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Dogliani è un territorio non ancora compromesso che ha mantenuto accanto ai vigneti altre colture come il nocciolo, i seminativi, i prati dedicati all'allevamento, i boschi.

È un territorio che ha vissuto ai margini della fortuna delle zone vicine nonostante le grandi potenzialità espresse su molti vitigni, conservando intatte le sue straordinarie qualità piemontesi di pudore, caparbietà, attaccamento alle tradizioni che in qualche modo si riflettono nei vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l.

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

 

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

VIGNETI DIANO ALBA

VIGNETI DIANO D'ALBA

 

DOLCETTO DI DIANO D’ALBA

DIANO D’ALBA

D.O.C.G.

Decreto  2 agosto 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 17 aprile 2015

(fonte GURI)

 

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” è riservata ai vini

rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti

tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

“Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba”;

“Dolcetto di Diano d'Alba» superiore o Diano d'Alba superiore”.

“Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” e «Dolcetto di Diano d'Alba superiore o Diano d'Alba superiore”

con una delle “menzioni geografiche aggiuntive” riportate al successivo art. 7 alle quali potrà essere aggiunta la

menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle “menzioni geografiche aggiuntive” di cui al comma 1, sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografia

 

1. La DOCG ”Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” di cui all’art.1, è riservata ai vini ottenuti dalle

uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Dolcetto100%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella

zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di

Diano d'Alba,

in provincia di Cuneo.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di

produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le

specifiche caratteristiche di qualità.

 

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 550 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I

vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di

ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,

non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di

potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al

presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate

alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.

 

con “menzione geografica aggiuntiva”:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 8,00 t/ha,  12,00% vol.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita

“Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” e “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano D'Alba superiore” entrambi con “menzione geografica aggiuntivae con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere:

 

fino al secondo anno resa uva t/ha uguale a zero;

al terzo anno:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 4,30 t/ha, 12,00% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 4,30 t/ha, 12,50% vol.

al quarto anno:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 5,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 5,00 t/ha, 12,50% vol.

Al quinto anno:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 5,80 t/ha, 12,00% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 5,80 t/ha, 12,50% vol.

al sesto anno:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 6,50 t/ha, 12,00% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 6,50 t/ha, 12,50% vol.

a partire dal settimo anno:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba": 7,20 t/ha, 12,00% vol.;

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”: 7,20 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente

disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati

purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i

quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione

Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno

cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione

del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

 

2. La resa massima dell'uva in vino finito e la resa in vino per ettaro non dovranno essere superiori a:

" Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d'Alba": 70%, 5.60 hl/ha;

" Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d'Alba superiore": 70%, 5.60 hl/ha.

 

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva, seguita da “vigna” con relativo toponimo, fermo restando la resa

percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata

in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre

detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d’Alba superiore":

10 mesi

a decorrere dal  1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

 

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d’Alba”:

dal 1° Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

"Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d’Alba superiore”:

dal 1° Settembre dell'anno successivo alla vendemmia

 

5. Per la denominazione “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne

sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Langhe” senza

specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto.

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita di cui al presente disciplinare di produzione

possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e

“Langhe” Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a DOCG “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere

alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

“Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” con menzione geografica aggiuntiva seguita da “vigna” con relativo toponimo:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno.

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

 

Il vino a DOCG «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”, con o senza menzione geografica aggiuntiva

seguita da «vigna» con relativo toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

etichettatura designazione e presentazione

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” e

“Dolcetto di Diano d'Alba  o «Diano d'Alba superiore”, può essere seguita - secondo le specifiche

disposizioni vigenti - da una delle seguenti “menzioni geografiche aggiuntive”, amministrativamente definite:

nell'allegato al presente disciplinare di produzione:

 

Sorì Autin Grand,

Sorì Autin Souvè,

Sorì Autinot,

Sorì Bric dei Gatti,

Sorì Bric del Camparo,

Sorì Bric del Ciabot,

Sorì Bric del Gerlotto,

Sorì Bric della Biria,

Sorì Briccola,

Sorì Bruni,

Sorì Cascina Arione,

Sorì Cascina Benevello,

Sorì Cascina Carbone,

Sorì Cascina Flino,

Sorì Cascina Langhetto,

Sorì Cascina Manzano,

Sorì Cascina Rabino Soprano,

Sorì Cascina Rabino Sottano,

Sorì Cascina Saliceto,

Sorì Cascina San Sebastiano,

Sorì Ciabot Rus,

Sorì Colombè,

Sorì Costa Fiore,

Sorì Cristina,

Sorì degli Abelloni,

Sorì degli Ubert,

Sorì dei Berfi,

Sorì dei Ciapa,

Sorì dei Crava,

Sorì dei Pasquali,

Sorì dei Peggi,

Sorì dei Piani,

Sorì dei Pittatori,

Sorì dei Servetti,

Sorì del Bartu,

Sorì del Bonorej,

Sorì del Carzello,

Sorì del Cascinotto,

Sorì del Fossà,

Sorì del Genesio,

Sorì del Luma,

Sorì del Moncolombetto,

Sorì del Mongrande,

Sorì del Montadino,

Sorì del Montagrillo,

Sorì del Parisio,

Sorì del Pradurent,

Sorì del Rabalotto,

Sorì del Rapalino,

Sorì del Ricchino,

Sorì del Romino,

Sorì del Servaj,

Sorì del Sot,

Sorì della Madonnina,

Sorì della Mattea,

Sorì della Pezzea,

Sorì della Regnura,

Sorì della Riccheria,

Sorì della Rivolia,

Sorì della Sorba,

Sorì della Sorda,

Sorì della Vigna,

Sorì delle Cecche,

Sorì di San Calogero,

Sorì di San Quirico,

Sorì Gabriel,

Sorì la Fajà,

Sorì la Rocca,

Sorì Parisa,

Sorì Piadvenza,

Sorì Pucia del Bric,

Sorì Sant’Eurosia,

Sorì Santa Lucia,

Sorì Teologato,

Sorì Vigna della Lepre.

 

Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione “vigna” seguita dal

relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4.

Detta menzione “vigna” dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” come all’Art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è consentito l'uso di

indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato

laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini all’Art. 1, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba” e “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba superiore”.

5. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine

può essere accompagnata dalla menzione “vigna” a condizione che sia rivendicata anche la “menzione geografica

aggiuntiva” e purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Diano d'Alba" o "Dolcetto di Diano d'Alba" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”

seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50%

del carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Dolcetto di Diano

d'Alba o Diano d'Alba” come all’Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. E' ammesso per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Diano d'Alba o Diano

d'Alba” di cui all’art.1, il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del

contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Diano

d'Alba o Diano d'Alba superiore” con menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione

devono essere di capacità inferiore ai 500 cl. Tuttavia e' consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

A)Il Dolcetto di Diano nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di

profili, modulati dal mutare delle stagioni.

Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. Le Arenarie bianche caratterizzano il comprensorio di Diano, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro.

È il vino che prende nome da un piccolo borgo a sud di Alba, allungato su di una collina a quasi 500 metri s.l.m.

che domina da un lato la città, dall'altro l'antica via di comunicazione per la Liguria e dal terzo lato le colline che digradano verso la pianura che s'intravede in lontananza; una posizione strategica dunque, sfruttata da tutte le popolazioni che anticamente l'hanno abitata, prima i Liguri e poi i Romani, dai quali forse deriva il nome stesso del luogo, dedicato alla dea della caccia Diana, che ricorda i tempi in cui queste colline erano ancora ricoperte di boschi fitti e misteriosi.

Si ottiene dal vitigno Dolcetto vinificato in purezza e coltivato secondo i metodi tradizionali dell’albese.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

A Diano il vitigno dolcetto trova le condizioni ideali per esprimere un vino di particolare pregio.

Delicato ed esigente in fatto di esposizione, precoce ed amante delle forti escursioni termiche, ha trovato sulle coste più alte e soleggiate di questo paese il suo ambiente ideale, ricacciando il bosco

nei fondovalle ed il nocciolo sui versanti meno favorevoli.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La predilezione dei produttori vinicoli di Diano per questo vitigno e l'esperienza tramandata nelle generazioni ha individuato nel tempo così bene le posizioni migliori per i vigneti che è stato possibile delimitarle con precisione fin dal 1988; si chiamano Sörì, che in dialetto piemontese sta per "luogo solatio" e sono 76 in tutto le aree più vocate alla viticoltura, interamente comprese nel comune di Diano d'Alba.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l.

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SAN ROCCO ALBA

VIGNETI SAN ROCCO ALBA

LANGHE

D.O.C.

Decreto 14 dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini.

 

1. La denominazione di origine controllata “Langhe” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti

stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

- “Langhe” rosso

- “Langhe” Barbera;

- “Langhe” Cabernet Sauvignon;

- “Langhe” Dolcetto;

- “Langhe” Dolcetto novello;

- “Langhe” Freisa;

- “Langhe” Freisa frizzante;

- “Langhe” Merlot;

- “Langhe” Nebbiolo;

- “Langhe” rosato;

- “Langhe” rosso passito;

- “Langhe” Pinot Nero;

- “Langhe” bianco;

- “Langhe” Arneis;

- “Langhe” Arneis passito;

- “Langhe” bianco passito;

- “Langhe” Chardonnay;

- “Langhe” Favorita;

- “Langhe” Nascetta;

- “Langhe” Riesling;

- “Langhe” Rossese bianco;

- “Langhe” Sauvignon;

- “Langhe” con l’eventuale specificazione della seguente sottozona: “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

 

2. La sottozona “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, è disciplinata tramite allegato

in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dall’allegato suddetto, nella sottozona devono

essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica.

 

1.La denominazione di origine "Langhe" senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2010.

 

2. La denominazione di origine "Langhe", seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Arneis,

Barbera,

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Dolcetto,

Favorita,

Freisa, Merlot,

Nascetta,

Nebbiolo,

Pinot Nero,

Riesling,

Rossese bianco,

Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno l’85% dei

corrispondenti vitigni;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%

 

3. La denominazione di origine "Langhe" rosso passito è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni

Barbera o Dolcetto o Nebbiolo

provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno l’85% del corrispondente vitigno;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione

Piemonte, fino ad un massimo del 15% .

La denominazione di origine "Langhe" bianco passito è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni

Arneis o Chardonnay o Nascetta o Riesling

provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 40% .

 

La denominazione di origine "Langhe" rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni

Barbera o Dolcetto o Nebbiolo

provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 40%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve.

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine

controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone

rispettivamente indicate:

 

"Langhe" senza alcuna specificazione,

"Langhe" Barbera,

"Langhe" bianco passito;

"Langhe" Cabernet Sauvignon,

"Langhe" Chardonnay,

"Langhe" Dolcetto,

"Langhe" Favorita,

"Langhe" Freisa,

"Langhe" Freisa frizzante,

"Langhe" Merlot,

"Langhe" Nascetta,

"Langhe" Nebbiolo,

"Langhe" Pinot Nero,

"Langhe" Riesling,

"Langhe" rosato,

"Langhe" Rossese bianco,

"Langhe" rosso passito,

"Langhe" Sauvignon:

l'intero territorio dei seguenti comuni

della provincia di Cuneo:

Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia,Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,

Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

 

"Langhe" Arneis

"Langhe" Arneis passito:

l'intero territorio dei seguenti comuni

della provincia di Cuneo:

Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

 

Articolo4

Norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata “Langhe” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve

ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e

non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti

oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul

sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; con

vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso, e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve e dei vini);

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Langhe” ed i

titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente

le seguenti:

"Langhe" Arneis: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Langhe" Arneis passito: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

"Langhe" Barbera: 11,00 t/ha,  10,50% vol.;

"Langhe" bianco: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Langhe" bianco passito: 11,00 t/ha, 13,50% vol.;

"Langhe" Cabernet Sauvignon : 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Chardonnay : 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Langhe" Dolcetto: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Langhe" Favorita: 10,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Langhe" Freisa:. 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Langhe" Freisa frizzante: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Langhe" Merlot: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Nascetta: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Nebbiolo: 10,00 t/ha,  11,00% vol.;

"Langhe" Pinot Nero:10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Riesling: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Rossese bianco: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" rosso: 10,00 t/ha,  10,50% vol.;

"Langhe" rosso passito: 10,00 t/ha, 13,50% vol.;

"Langhe" Sauvignon: 10,00,t/ha, 11,00% vol.

 

La denominazione di origine controllata “Langhe” seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Favorita,

Freisa, Merlot,

Nascetta,

Pinot Nero,

Riesling,

Rossese bianco

Sauvignon,

può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, purché la produzione massima di uva non sia superiore a

8,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino “Langhe” seguito da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Favorita,

Freisa,

Merlot,

Nascetta,

Pinot Nero,

Riesling,

Rossese bianco

Sauvignon,

che intendano fregiarsi della menzione “vigna” con relativo toponimo devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

“Langhe” Cabernet Sauvignon: 11,50% vol. ;

“Langhe” Chardonnay: 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 11,50% vol.

 

Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata «Langhe» seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Favorita,

Freisa,

Merlot,

Nascetta,

Pinot Nero,

Riesling, Rossese bianco

Sauvignon,

con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

al terzo anno:

 “Langhe” Cabernet Sauvignon: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 4,80 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 4,80 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 4,80 t/ha, 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 4,80 t/ha, 11,50% vol.

 

al quarto anno:

“Langhe” Cabernet Sauvignon : 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 5,60 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 5,60 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 5,60 t/ha, 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 5,60 t/ha, 11,50

“Langhe” Pinot Nero 5,6 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 5,60 t/ha, 11,50% vol.

 

al quinto anno:

“Langhe” Cabernet Sauvignon : 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 6,40 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 6,40 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 6,40 t/ha,  11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 6,40 t/ha, 11,50% vol.

 

al sesto anno:

“Langhe” Cabernet Sauvignon : 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 7,20 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 7,20 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa :7,20 t/ha, 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta:7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 7,20 t/ha, 11,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata “Langhe” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i

limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela fissa una resa rivendicabile inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa rivendicabile maggiore rispetto a quella fissata dalla

Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5

giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data e la stima della maggiore resa

rivendicabile, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire

gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela

può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto

alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al

comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del

mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i

vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

8.Non è consentito destinare alla produzione dei vini a DOC Langhe gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti

sulla stessa area di produzione

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione.

 

1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto

conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio

delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

"Langhe" Arneis. 70%, 77,00 hl/ha.;

"Langhe" Arneis passito: 30%, 33,00 hl/ha.;

"Langhe" Barbera: 70%, 77,00 hl/ha.;

"Langhe" bianco :70%, 77,00 hl/ha.;

"Langhe" bianco passito: 30%, 33,00 hl/ha.;

"Langhe" Cabernet Sauvignon 70%, 70,00 hl/ha. ;

"Langhe" Chardonnay :70%, 70,00 hl/ha. ;

"Langhe" Dolcetto: 70% ,70,00 hl/ha.;

"Langhe" Favorita: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Freisa :70%, 63,00 hl/ha.;

"Langhe" Freisa frizzante: 70%, 63,00 hl/ha.;

"Langhe" Merlot :70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Nascetta: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Nebbiolo: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Pinot Nero: 70%. 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Riesling: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" rosato: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Rossese bianco: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" rosso: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" rosso passito: 30%, 30,00 hl/ha.;

"Langhe" Sauvignon :70%, 70,00 hl/ha.

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre

detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Qualora per i vini

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" bianco passito

"Langhe" rosso passito

tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 35%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per le tipologie

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" bianco passito

"Langhe" rosso passito

la resa uva/vino di cui al precedente punto 2 si riferisce all'uva fresca prima di ogni appassimento.

3. Nella vinificazione e l’eventuale invecchiamento, devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le

pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi e i limiti riconosciuti

dalla legislazione vigente.

4. I vini a DOC

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" rosso passito

"Langhe" bianco passito

devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento della durata di

mesi 10

con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione

che si attenua nei mesi più freddi.

Per detti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal

1° settembre dell’anno successivo alla raccolta delle uve.

5. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo siano

vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento delle tipologie dei vini Langhe deve avvenire

prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque

prima della estrazione dalla cantina del produttore.

6. Per le tipologie

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" bianco passito

"Langhe" rosso passito

 la metodologia di vinificazione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento dei grappoli sulla pianta o su graticci o in altre idonee sistemazioni all’interno di ambienti aerati e biologicamente sani.

7. E’ consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della DOC

“Langhe” a condizione che abbiano con quest’ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di

composizione ampelografia.

E' facoltà del conduttore di tali vigneti, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più

denominazioni di origine per le uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote, parti del raccolto di uve provenienti dallo

stesso vigneto, la resa, complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.

8. Possono essere riclassificati con la denominazione d’origine controllata “Langhe” i vini interamente compresi nella

zona di produzione di cui all’art. 3 e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare,

previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo.

 

I vini a DOC “Langhe” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Langhe" Arneis:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, fresco, delicato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Langhe" Arneis passito:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, complesso, con eventuali sentori di legno;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Langhe” Barbera:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico, eventualmente vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Langhe" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fine, intenso con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, delicato, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Langhe" bianco passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, complesso, con eventuali sentori di legno;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Langhe" Cabernet Sauvignon

“Langhe” Cabernet Sauvignon “vigna”:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Langhe" Chardonnay

“Langhe” Chardonnay “vigna”:

colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Langhe" Dolcetto:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Favorita

“Langhe” Favorita “vigna”:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato con eventuali sentori di legno;

sapore: secco con retrogusto amarognolo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

"Langhe" Freisa

“Langhe” Freisa “vigna”:

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;

profumo: caratteristico delicato;

sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Freisa frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;

profumo: caratteristico delicato;

sapore: amabile, fresco, secco e morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Merlot

“Langhe” Merlot “vigna”:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l in;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Langhe" Nascetta

“Langhe” Nascetta “vigna”:

colore:giallo paglierino chiaro con eventuali sfumature verdognole;

profumo: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Langhe" Nebbiolo:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: asciutto o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Pinot Nero

“Langhe” Pinot nero “vigna”:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: secco, di buon corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Langhe" Riesling

“Langhe” Riesling “vigna”:

colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, abboccato, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Langhe" rosato:

colore: rosato o rosso rubino chiaro;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: secco o amabile, vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Langhe" Rossese bianco

“Langhe” Rossese bianco “vigna”:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Langhe" rosso:

colore: rubino, tendente al granato;

profumo: caratteristico, vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" rosso passito:

colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l in;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

"Langhe" Sauvignon

“Langhe” Sauvignon “vigna”:

colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i

limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe" è vietata l'aggiunta di

qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,

naturale, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella designazione dei vini “Langhe” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni

sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Langhe” Dolcetto, possono utilizzare in

etichetta la dicitura “novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli.

4. Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione di origine “Langhe” è vietato l'impiego di indicazioni

geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata

dall'art. 3 fatto salvo quanto previsto per la sottozona “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”.

5. Nella designazione e presentazione dei vini “Langhe”, la denominazione di origine controllata seguita da una delle

specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del

decreto legislativo n. 61/2010;

coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Langhe seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con

l’indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»

seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50%

del carattere usato per la denominazione di origine.

6. In sede di designazione dei vini “Langhe” la denominazione di origine "Langhe" immediatamente seguita dalla

dicitura "denominazione di origine controllata", deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno, tuttavia per i vini “Langhe” senza alcuna specificazione di vitigno, l’indicazione del colore è facoltativa.

7. La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a

quelli utilizzati per indicare la denominazione “Langhe", ma senza alcun obbligo di uguaglianza di tipo e di colore del

carattere.

8. Nella presentazione e designazione dei vini a DOC "Langhe"di cui all’articolo 1, con l’esclusione della tipologia

frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie nelle quali viene confezionato e commercializzato il vino a denominazione di origine controllata

“Langhe” devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non

inferiori a 18,75 cl.

2. Le bottiglie nelle quali si confeziona e commercializza il vino "Langhe" seguito da una delle specificazioni di

vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, con menzione "vigna" e relativo toponimo, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 cl con specifica esclusione del contenitore da 200 cl.

4. E’ consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata “Langhe” rosso e “Langhe” bianco senza

specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di

polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Langhe è un territorio che al suo interno possiede una varietà di suoli non comune in nessun altro areale viticolo italiano e forse nel mondo.

Il termine Langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni.

Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte.

Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.

Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.

E’ l’unico disciplinare della zona con base ampelografica “ampia”, infatti sono presenti tutti i vitigni tradizionalmente coltivati nella zona. La DOC Langhe nasce nel 1994 con l’intento di riunire le diverse realtà geologiche e climatiche che rendono unico questo territorio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Langhe è una denominazione di tipo territoriale e trae la sua giustificazione da quella saggia pratica tradizionale che porta i viticoltori di Langa e Roero a selezionare nel vigneto la produzione a seconda della qualità dell’uva.

Il numero elevato di vitigni coltivati trova giustificazione nel complesso panorama pedo-climatico delle Langhe, dove abbiamo suoli marnosi, calcarei, sabbiosi ed argillosi, a volte miscelati tra loro in maniera unica.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La Denominazione Langhe riassume a pieno la vocazione vitivinicola del territorio che rappresenta, estremamente vario e dinamico, ed è per questo che al suo interno troviamo diversi vitigni e molte tipologie di vini.

Langhe è un territorio che al suo interno possiede una varietà di suoli non comune in nessun altro areale viticolo Italiano e forse del mondo. Il numero elevato di vitigni coltivati trova giustificazione nel complesso panorama pedo-climatico delle Langhe, dove abbiamo suoli marnosi, calcarei, sabbiosi ed argillosi, a volte miscelati tra loro in maniera unica.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l.

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti.

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI NOVELLO

VIGNETI NOVELLO

SOTTOZONA

Nascetta del comune di Novello

Nas-cëtta del comune di Novello

 

Art.icolo1

Denominazione e vini.

 

1- La denominazione di origine controllata Langhe seguita dalla specificazione della sottozona: “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta di Novello” è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello

Nascetta del comune di Novello Passito o Nas-cëtta del comune di Novello Passito

 

Articolo2

Base ampelografica.

 

1. La denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e la

denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno

Nascetta.

 

Articolo3

Zona di produzione delle uve.

 

La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Novello,

in provincia di Cuneo.

Comprende altresì le porzioni dei comuni di Barolo e Monforte d’Alba delimitate come di seguito indicato.

In comune di Barolo (CN),

la porzione di territorio ricadente sul foglio di mappa n° 2 avente come dividente:

- ad Ovest la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Narzole;

- a Nord-Est la strada che dal confine con Narzole attraversa la Borgata San Ponzio e si affianca al rio Pezzole sino al

confine con il comune di Novello;

- a Sud la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Novello.

In comune di Monforte d’Alba (CN),

la porzione di terreno ricadente sul foglio di mappa n° 4, avente come dividente:

- ad Ovest la linea di confine tra il comune di Novello ed il comune di Monforte;

- a Nord la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Monforte;

- ad Est la strada Boschetti - San Giovanni, dal confine con il comune di Barolo sino alla Borgata San Giovanni e

successivamente la comunale San Giovanni sino al confine con il comune di Novello.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e la denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello”Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: sono da preferire i terreni marnosi, sia tendenti al sabbioso che tendenti all’argilloso, preferibilmente poco

fertili. Sono accettabili anche terreni argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente

soleggiati;

- altitudine: compresa tra i 200 e i 500 metri s.l.m.; per i nuovi impianti non inferiore a 250 m s.l.m.;

- esposizione: soleggiata,adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti

oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul

sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con

vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot, il cordone speronato e/o altre forme comunque atte a non

modificare in negativo la qualità delle uve);

- è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve per la produzione del vino a

denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere i

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”:

9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito:

9,00 t/ha, 13,00% vol.;

La denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di

Novello” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché i relativi vigneti abbiano un’età di impianto di

almeno 3 anni e siano rispettate le seguenti rese massime di uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi

naturali:

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

terzo anno: 4,80 t/ha, 12,00% vol.;

quarto anno: 5,60 t/ha, 12,00% vol.;

quinto anno: 6,40 t/ha, 12,00% vol.;

sesto anno: 7,20 t/ha, 12,00% vol.;

Dal settimo: 8,10 t/ha, 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, anche per la tipologia “Passito”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela

può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare, in rapporto

alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta dei rappresentanti dei produttori, vista la situazione del mercato, può stabilire la

sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo di nuovi impianti che

aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione.

 

1. Le operazioni di vinificazione del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di

Novello” e del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni di

Novello, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Roddi.

2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, tali operazioni possono essere svolte nel territorio della provincia di Cuneo.

 

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Langhe “Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello” 70%, 63,00 hl/ha.;

Langhe “Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello” Passito 30%, 27,00 hl/ha.

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa per i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Qualora, per i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 35%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Per la tipologia Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, la resa uva/vino di cui al precedente punto 3, si riferisce all’uva fresca prima di ogni appassimento.

 

5. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a

conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina,

secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. E’ consentita a scopo migliorativo, nella misura massima del 15% del volume, la correzione del mosto o del vino

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” più giovane con analogo mosto o vino più vecchio e viceversa.

7. I vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di

mesi 5

a decorrere dal 1° novembre

dell’anno di raccolta delle uve. L’ immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del 20 aprile dell'anno

successivo a quello di raccolta delle uve .

I vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello”passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” passito devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di

mesi 10

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

L’ immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del

1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende

potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOC.

8. Per la tipologia Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, la metodologia di produzione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento sui tralci nei filari o su graticci o con altre idonee sistemazioni dei grappoli all’interno di ambienti adeguatamente aerati.

9. Per i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Nascetta.

10. I vini destinati a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza

specificazione di vitigno o “Langhe” Nascetta, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo

disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo6

Caratteristiche al consumo.

 

1.Il vino a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”:

colore: giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno;

sapore: elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” con indicazione della menzione “vigna”:

colore: giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno;

sapore: elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato, più o meno intenso;

profumo: intenso, di vino passito, con eventuali note aromatiche e legnose;

sapore: strutturato, dolce, pieno, armonico, eventualmente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

zuccheri residui minimi: 50,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

4. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i

limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo7

Etichettatura e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Nella designazione delle tipologie Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o Langhe “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito la menzione “passito” deve figurare al di sotto della denominazione medesima.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta di Novello” Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello ", la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del

decreto legislativo n. 61/2010;

- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello ", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano

effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna"

seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo non sia di dimensione di dimensione uguale o inferiore del

carattere usato per la denominazione a quelle utilizzate per la denominazione Langhe “Nascetta del comune di

Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento.

 

1.Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 37,50 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI LOAZZOLO

VIGNETI LOAZZOLO

LOAZZOLO

D.O.C.

Decreto 14 aprile1992

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Loazzolo” è riservata al vino bianco dolce che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino “Loazzolo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo nel comune di

Loazzolo

In provincia di Asti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Loazzolo” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione allo schedario viticolo della denominazione unicamente i vigneti acclivi, cioè ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura calcarea marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene-Langhiano).

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l’insolazione, deve essere collinare con pendenza minima del 20%, con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.

Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovrà essere calcolata utilizzando il profilo della collina pregresso al terrazzamento.

Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato bianco destinato alla produzione del vino “Loazzolo”, sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari collocati sui versanti collinari da est a ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa dei venti con l’esclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.

I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo 4.000 viti per ettaro: le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta Guyot, cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non superiore a 8 gemme per pianta e comunque atti a conferire all’uva e al vino le specifiche caratteristiche qualitative.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Loazzolo” non deve essere superiore a

5,00 t/ha in vigneto a  coltura specializzata

e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vigneti di età inferiore agli anni 8, la resa massima per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del:

 

50% al 3° anno;

60% al 4° anno;

70% al 5° anno;

80% al 6° anno;

90% al 7° anno;

100% all’8° anno;

di quella prevista al punto precedente.

Le uve devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 55%.

La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali.

I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine “Moscato d’Asti” ricadenti nella zona di produzione di cui all’articolo 3 del presente disciplinare, possono far parte dello schedario viticolo della DOC “Loazzolo”.

E’ facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli schedari viticoli di cui al precedente comma rivendicare, all’atto della denuncia annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

In tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potrà superare i limiti massimi più restrittivi stabiliti nel presente articolo per la denominazione di origine controllata “Loazzolo”.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino "Loazzolo"

decorre dal 20 settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive.

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei.

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Il vino "Loazzolo" non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto a un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno

due anni

a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino

per almeno sei mesi in botti di legno di capacità non superiore a litri 250.

Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino “Loazzolo” all’atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato brillante;

profumo: complesso, intenso, con sentori di muschio e di vaniglia, frutti canditi;

sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di Moscato;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 15,500% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino minimo: 50 grammi/litro;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Loazzolo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, scelto, riserva, selezionato, superiore e similari.

E’ consentita la menzione tradizionale “vendemmia tardiva”, in considerazione che la raccolta delle uve per il “Loazzolo” ha luogo in epoca tardiva e scalare, così come specificato all’articolo 5 del presente decreto.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.

Sulle bottiglie contenenti il vino “Loazzolo” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per l’immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

La denominazione Loazzolo abbraccia un unico comune: Loazzolo, che si trova ad oltre 400 metri s.l.m.

Loazzolo è un paese con meno di 400 abitanti posto sulla dorsale collinare che separa la valle del fiume Bormida da quella del Belbo.

In questa piccolissima area di produzione, si produce questo particolare vino da uve a bacca aromatica Moscato bianco ( vitigno molto diffuso in tutto il sud Piemonte).

La sovramaturazione in pianta è una delle due tecniche utilizzate per produrre il vino Loazzolo, l’altra è l’appassimento in fruttaio su graticci o in cassette, talora le due tecniche vengono affiancate.

In questo modo si ottiene un vino dolce molto pregiato in quantità limitatissime, il quale dopo almeno 2 anni di permanenza in cantina può chiamarsi Loazzolo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili.

La zona di produzione è caratterizzata da un ambiente di alta collina ricco di boschi e dal clima asciutto e ventilato, con notti fresche, che consente, nella maggior parte delle annate, una sovramaturazione in pianta delle uve moscato con infavatura nobile di Botrite e quindi con conseguente disidratazione parziale dell’acino che resta integro e imbrunito.all'ambiente geografico

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La produzione di vini cosiddetti passiti è tradizionale in Valle Bormida ma era per lo più destinata al consumo familiare, a eccezione dei paesi di Strevi e di Loazzolo dove veniva prodotto, sia pure in piccole quantità, anche per la vendita e per le funzioni religiose. Viene infatti citata e descritta l’antica tradizione di questa zona del sud Piemonte di produrre vini da uve appassite provenienti da vecchie vigne di Moscato nell’opera del 1908 ‘I Migliori Vini d’Italia’ di Arnaldo Strucchi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l.

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI VERDUNO

VIGNETI VERDUNO

 

VERDUNO PELAVERGA

VERDUNO

D.O.C.

Decreto 19 giugno 2007

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 17 aprile 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Verduno Pelaverga» o «Verduno».

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve, provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Pelaverga piccolo: minimo 85%;

possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» comprende i territori più idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona, in provincia di Cuneo,

comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno

e in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra,

ed è così delimitata:

partendo dall'intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino all'intersezione di questo con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d'Alba in regione Gorei di Verduno.

Da questo punto la delimitazione segue a est il confine comunale tra Verduno e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica sino alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno e Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre a est sino alla cascina Ambrogio.

Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si identifica con la strada vicinale che sale alla strada comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimità di cascina Melo.

La delimitazione segue di qui per breve tratto a ovest la strada comunale Roddi - Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento del rio Zinzasco.

Di qui la delimitazione segue a sud-est il predetto rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che

percorre, identificandosi, sino all'intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e La Morra.

Da questo punto la delimitazione segue, a sud-est il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimità di quota 202.

Di qui la delimitazione percorre a sud-ovest la provinciale Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a sud-est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio e in linea retta scende a sud sino a incontrare il rio Porretto in prossimità di quota 219.

Da questo punto la delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente a nord-ovest il corso di detto rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea retta a ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni, passando in prossimità delle quote 466 e 436 e raggiungere, nella predetta borgata, l'intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti appresso specificati:

terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine fino a 500 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e i sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera;

sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a DOC «Verduno Pelaverga» o «Verduno» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 9,00 t/ha, 10,50% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 8,10 t/ha, 11,00% vol.

La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del vigneto e' inferiore, la produzione di uva per ettaro ammessa è la seguente:

 

fino al secondo anno resa uva t/ha uguale a zero;

al terzo anno:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 4,90 t/ha, 11,00% vol.;

al quarto anno:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 5,70 t/ha, 11,00% vol.;

al quinto anno:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 6,50 t/ha, 11,00% vol.;

al sesto anno:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 7,30 t/ha, 11,00% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», ivi compresi quelli con la menzione vigna, devono essere riportate nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di vinificazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere effettuate negli interi territori dei seguenti comuni:

Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.

2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che gia' disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. L'imbottigliamento del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» deve essere effettuato soltanto all'interno della provincia di Cuneo.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e

4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

“Verduno Pelaverga o Verduno”: 70%, 63,00 hl/ha.

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uvavino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere immesso al consumo soltanto a partire dalla date del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Per la denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno.

7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, purcheécorrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Verduno Pelaverga o Verduno” con o senza menzione “vigna”:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;

profumo: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;

sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella degnazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Verduno Pelaverga" o "Verduno" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. E' ammesso per il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da litri 2,000.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore ai litri 5,000.

Tuttavia è consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo di contenitori fino ai litri 10,000.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Nasce da pochi ettari di vigneto nei comuni di Verduno, La Morra e Roddi ad ovest di Alba questo vino originale prodotto con uno dei vitigni più rari del Piemonte, il Pelaverga piccolo, che a Verduno soprattutto ha raccolto i maggiori consensi. Ha un tenero colore rubino, sfumato di riflessi che vanno dal violetto al cerasuolo.

Il delicato equilibrio tra acidità e tannini lo rende fresco e aggraziato al palato anche se di una certa struttura; è piacevole da bere giovane, quando prevalgono le note fiorite e fruttate come quelle di violetta e ciliegia, stimolante quando raggiunge un moderato invecchiamento che accentua le caratteristiche note speziate di pepe verde e bianco.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Utilizzato da sempre negli uvaggi con altri vitigni della zona, solo da pochi decenni viene vinificato in purezza ed in breve tempo ha acquisito personalità ed apprezzamento presso i consumatori, ad iniziare dal mercato locale che ne ha sancito per primo il successo.

Nei suoli di Verduno il Pelaverga piccolo regala un vino dal colore rubino, sfumato di riflessi che vanno dal violetto al cerasuolo. Il delicato equilibrio tra acidità e tannini lo rende fresco e aggraziato al palato anche se di una certa struttura; è piacevole da bere giovane, quando prevalgono le note fiorite e fruttate come quelle di violetta e ciliegia, stimolante quando raggiunge un moderato invecchiamento che accentua le caratteristiche note speziate di pepe verde e bianco.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Pur essendo una delle denominazioni meno estese del Piemonte, oggi, con il suo aroma fragrante e speziato, è considerato un vino da conoscitori attenti e appassionati di rarità alla ricerca continua di nuove emozioni e abbinamenti speciali.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l.

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

 

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.