Emilia Romagna › EMILIA IGT

CASTELFRANCO EMILIA I.G.T.

EMILIA I.G.T.

FORTANA DEL TARO I.G.T.

TERRE DI VELEJA I.G.T.

VAL TIDONE I.G.T.

VIGNETO PIANELLO VAL TIDONE

VIGNETI PIANELLO VAL TIDONE

CASTELFRANCO EMILIA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 10 aprile 1996

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica 12 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L’indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente

disciplinare per le seguenti tipologie :

- Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

con la specificazione di due dei seguenti vitigni:

Trebbiano e Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato.

 

Articolo 2

Basi ampelografiche

 

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” tipologia “Bianco” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno

Montù in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” con la specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno:

 

- “Castelfranco Emilia” Moscato:

vitigni: Moscato bianco nella misura minima dell’85%.

Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

 

- “Castelfranco Emilia” Trebbiano:

vitigni: Trebbiano - varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli o

congiuntamente - nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni:

Anzola Dell’Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa

nella Provincia di Bologna,

e dei comuni di:

Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro,

nella provincia di Modena.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve

parzialmente fermentati di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale,

per i vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia

non deve essere superiore a 29,00 t/ha per la tipologia Bianco,

e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

- Moscato: 26,00 t/ha;

- Trebbiano: 29,00 t/ha;

Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione

geografica tipica “Castelfranco Emilia” devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia”, l’elaborazione, la presa di spuma delle tipologie frizzante, così come definita all’art. 6 – comma 1 del Reg. CE n. 607/09 e successive modificazioni e ricodificazioni, devono avvenire all’interno del territorio delimitato all’art. 3 del presente disciplinare.

Tuttavia è consentito che tali operazioni possano essere effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della regione Emilia-Romagna.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l’indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Castelfranco Emilia” Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Bianco Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Bianco mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: dolce, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1,00% vol. e 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole delicato caratteristico;

sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Moscato Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole delicato caratteristico;

sapore: da secco a dolce, caratteristico aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Moscato mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, caratteristico, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1,00% vol. e 3/5 del titolo alcolometrico volumico

totale;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole caratteristico;

sapore: da secco a dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia” Trebbiano frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole caratteristico;

sapore: da secco a dolce sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Castelfranco Emilia Trebbiano” mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: dolce, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo compreso tra 1,00% vol. e 3/5 del titolo alcolometrico volumico

totale;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” con la specificazione di due vitigni

Trebbiano e Moscato e viceversa anche frizzante,

all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le caratteristiche sopra specificate, proprie dei corrispondenti vitigni.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

All’ indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini “Castelfranco Emilia”, anche nelle tipologie frizzante, il riferimento al nome di due vitigni indicati all’articolo 1 è consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata in ambito aziendale di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;

- il titolo alcolometrico naturale minimo delle uve ottenuto da ciascuno dei due vitigni non deve essere inferiore al corrispondente limite fissato dal presente disciplinare;

- il titolo alcolometrico totale minimo del vino e del mosto parzialmente fermentato ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni, al limite più elevato di essi.

- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica “Castelfranco Emilia” qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato è consentito l’uso del tappo “a fungo”, a condizione che l’eventuale capsula di copertura del tappo “a fungo” non superi l’altezza di 7 cm.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena posta Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della valle Padana.

La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell’Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi.

I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell’Italia centrale.

I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all’escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l’alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l’altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni è di 925 mm che sono così distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%.

I terreni della media pianura di Bologna e di Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto con pendenze piane con una composizione chimica dove l’elemento potassio (K) prevale sul fosforo (P).

I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente all’argilloso.

Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottiene un vino di colore giallo paglierino, di buona acidità, con evidenti note fruttate.

 

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale dell’ambiente la straordinaria capacità di mantenere i confini e l’identità del territorio da dove un vino ha avuto origine e fama.

La media pianura delle province di Bologna e di Modena, storicamente città rivali, Bologna per l’appartenenza allo Stato Pontificio e Modena capitale di un piccolo ducato legato ai casa reale d’Asburgo Lorena.

Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro al ponte di Sant’Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con prevalenza del montù.

Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l’antichissima tradizione del vino bianco della zona di “Castelfranco Emilia” un tempo città fortificata bolognese passata nel 1929 al territorio modenese.

Compare subito anche il vitigno “montù” che nel 1823 viene individuato dall’Acerbi con il sinonimo di “montonego” come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre menzioni sono state riportate nel “saggio di ampelografia universale” di Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio Cavazza nel testo “viticoltura” scrive della presenza del vitigno “montù” nella pianura tra Modena e Bologna, cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo, per lo più ottenuto mescolando uve “montù” assieme ad altre varietà a bacca bianca coltivate nella zona come il l’albana e il trebbiano. Anche nel testo “uve da vino” di Norberto Marzotto di cita il “montù” coltivato con altre varietà a bacca bianca quali: albana, alionza, forcello, trebbiano e altre.

L’incidenza dei fattori umani è riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione:

La base ampelografica dei vigneti:

La base ampelografica dei vigneti: i vigneti destinati alla produzione di uve per i vini, ed i mosti parzialmente fermentati “Castelfranco Emilia” devono avere una base ampelografica così composta:

Bianco:

vitigni - montù, almeno il 60% della superficie vitata totale;

- altri vitigni a bacca bianca non aromatica tradizionalmente coltivati nella zona fino ad un massimo del 40% della superficie vitata totale.

Moscato:

vitigni - moscato bianco nella misura minima dell’85%.

Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano:

vitigni - trebbiano - varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna - da soli

o congiuntamente, nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Le forme di allevamento:

l’ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese favorisce un naturale accrescimento della vite.

Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante.

La forma di allevamento deve consentire un’adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell’energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone speronato e il G.D.C. con una densità d’impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti più utilizzati sono Kober5BB, Berlandieri x Riparia, 420A.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuiti all’ambiente geografico

L’IGT “Castelfranco Emilia” è riferita alla produzione di vini e ai mosti parzialmente fermentati bianchi con o senza l’indicazione del vitigno anche nella tipologia frizzante.

Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Dalle uve a bacca bianca con prevalenza del vitigno “montù” prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese a destra del fiume Panaro si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media struttura, di acidità media, di grado alcolico contenuto e con evidenti sentori fruttati. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

 

C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L’origine della denominazione “Castelfranco Emilia” è sicuramente nota alla fine del 1800 grazie all’attività dello stabilimento enologico “Vini vedova Bini” famosa per la produzione di vini bianchi base spumante, vini da tavola, vermouth, liquori.

La metodologia produttiva consiste in un uvaggio di uve a bacca bianca con prevalenza di quelle ottenute dal vitigno “montù”.

I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il “Castelfranco Emilia” un vino rappresentativo e qualificato dell’enologia emiliana al punto che per la sua fama commerciale veniva quotato nei mercuriali pubblicati dalle Borse merci di Bologna e di Modena.Il vino IGT Castelfranco Emilia non è adatto all’invecchiamento ma esprime il meglio delle sue caratteristiche quando è ancora giovane e ne è consigliato il consumo entro l’anno successivo alla produzione.

L’introduzione tecnologica nella trasformazione del prodotto unitamente alla potenzialità produttiva dei terreni hanno creato i presupposti della omogenea diffusione della viticoltura: ai primi del ‘900 sono state costituite nel territorio tre cantine sociali per la trasformazione del prodotto agricolo e molte imprese viticole si sono attrezzate per la trasformazione, l’elaborazione e il confezionamento per commercializzare direttamente il vino IGT “Castelfranco Emilia”.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24 – 00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

 

VALORITALIA S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,confezionamento),conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29-6-2012.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

EMILIA

DELL’EMILIA

I.G.T.

Decreto 04 agosto 2005

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica 13 luglio 2013

Modifica 07 marzo 2014

Modifica Decreto 08 luglio 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco, anche frizzante, spumante, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

b) rosso, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

c) rosato, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

 

d) con la specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna:

- Ancellotta o Lancellotta, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Barbera, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), anche novello;

- Cabernet franc, anche novello;

- Cabernet sauvignon, anche novello;

- Fogarina, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Fortana, anche frizzante, spumante, novello e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Lambrusco rosso frizzante, spumante, novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Lambrusco rosato frizzante e spumante;

- Lambrusco (vinificato in bianco), frizzante, spumante, novello frizzante e mosto di uve parzialmente

fermentato;

- Malbo Gentile, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Marzemino, anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Merlot anche novello;

- Pinot nero, anche frizzante e spumante;

- Pinot nero (vinificato in bianco), anche frizzante e spumante;

- Sangiovese, anche novello;

 

e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna:

- Alionza, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;

- Chardonnay, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;

- Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica), anche frizzante, spumante, passito e mosto di uva

parzialmente fermentato;

- Malvasia bianca, anche frizzante, spumante e mosto di uva parzialmente fermentato;

- Montù, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Moscato bianco, anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

- Grechetto gentile, anche frizzante, spumante e passito;

- Pinot bianco, anche frizzante e spumante;

- Pinot grigio, anche frizzante e spumante;

- Riesling italico, anche frizzante e spumante;

- Sauvignon, anche frizzante, spumante e passito;

- Spergola, anche frizzante, spumante e passito;

- Trebbiano, anche frizzante e spumante;

 

f) con specificazione di due vitigni o più vitigni di cui al presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e spumante, ad esclusione del vitigno Lambrusco.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera

indicati all’art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

per almeno l’85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” con la specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

per almeno l’85% dai vitigni:

Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa

e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Viadanese e/o

Lambrusco Oliva e/o Lambrusco a foglia frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal peduncolo

rosso;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla

coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” con la specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all’art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15% e,

limitatamente all’IGT “Emilia” o “dell’Emilia” con le specificazioni dei vitigni Chardonnay e Pinot bianco, può concorrere, fino ad un massimo del 15%, il vitigno Pinot nero.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” le uve destinate alla produzione dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati di cui all’articolo 1 ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale e non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»: nelle

tipologie bianco, rosso e rosato a 29,00 t/ha,

e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

Alionza: 26,00 t/ha;

Ancellotta o Lancellotta: 26,00 t/ha;

Barbera: 21,00 t/ha;

Cabernet : 21,00 t/ha;

Cabernet Franc : 21,00 t/ha;

Cabernet Sauvignon : 20,00 t/ha;

Chardonnay : 23,00 t/ha;

Fogarina : 29,00 t/ha ;

Fortana: 29,00 t/ha;

Lambrusco: 29,00 t/ha;

Malbo Gentile: 20,00 t/ha;

Malvasia di Candia aromatica: 24,00 t/ha;

Malvasia bianca: 20,00 t/ha;

Marzemino: 20,00 t/ha;

Merlot: 20,00 t/ha;

Montù: 29,00 t/ha;

Moscato: 26,00 t/ha;

Grechetto Gentile: 26,00 t/ha;

Pinot bianco: 26,00 t/ha;

Pinot grigio: 20,00 t/ha;

Pinot nero: 20,00 t/ha;

Riesling italico: 20,00 t/ha;

Sangiovese: 21,00 t/ha;

Sauvignon: 23,00 t/ha;

Spergola: 23,00 t/ha;

Trebbiano: 29,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Bianco: 8,50% vol.;

Rosso: 8,50% vol.;

Rosato: 8,50% vol.;

Alionza: 8,50% vol.;

Ancellotta o Lancellotta: 8,50% vol.;

Barbera: 8,50% vol.;

Cabernet 8,50% vol.;

Cabernet Franc : 8,50% vol.;

Cabernet Sauvignon : 8,50% vol.;

Chardonnay: 8,50% vol.;

Fogarina: 8,50% vol.;

Fortana: 8,50% vol.;

Lambrusco: 8,50% vol.;

Malbo Gentile: 8,50% vol.;

Malvasia di Candia aromatica: 8,50% vol.;

Malvasia bianca: 8,50% vol.;

Marzemino: 8,50% vol.;

Merlot: 8,50% vol.;

Montù: 8,50% vol.;

Moscato: 8,50% vol.;

Grechetto Gentile: 8,50% vol.;

Pinot bianco: 8,50% vol.;

Pinot grigio: 8,50% vol.;

Pinot nero: 8,50% vol.;

Riesling italico: 8,50% vol.;

Sangiovese: 8,50% vol.;

Sauvignon: 8,50% vol.;

Spergola: 8,50% vol.;

Trebbiano: 8,50% vol.

 

È consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica “Emilia” o

dell’Emilia”, l’elaborazione e la presa di spuma delle tipologie frizzante e spumante, così come definita all’art. 6 – comma 1 del Reg. CE n. 607/2009 e successive modificazioni, devono avvenire all’interno del territorio delimitato all’art. 3 del presente disciplinare.

È tuttavia consentito che tali operazioni, ivi compresa la presa di spuma atta a conferire le caratteristiche finali alle tipologie “frizzante” e “spumante”, possano essere effettuate nell’ambito del territorio delle province di Ravenna, Forlì–Cesena, Mantova, Cremona.

È consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento, da effettuarsi con mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui all’articolo 3 o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, ivi compresi i prodotti usati per l’arricchimento, la dolcificazione e la presa di spuma, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ed al 50% per i vini passiti, per i quali sono vietate le operazioni di arricchimento e dolcificazione.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” è riservata ai relativi vini e mosti di uve parzialmente fermentati quando almeno l’85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano ottenuti da prodotti appartenenti alla stessa indicazione geografica, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.

L’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” con l’indicazione del vitigno, o dell’eventuale sinonimo, è riservata ai relativi vini e mosti da uve parzialmente fermentati quando almeno l’85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano ottenuti da uve provenienti da vigneti di cui all’art. 3 e appartenenti al corrispondente vitigno elencato all’art. 2, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.

Il coacervo delle partite di vino e di mosto di uve parzialmente fermentato con l’indicazione del vitigno Lambrusco, compreso il taglio del 15% e quello con i prodotti destinati alla dolcificazione e alla presa di spuma, deve essere effettuato negli stabilimenti ubicati all’interno dei territori di cui al precedente primo comma.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ed i mosti di uva parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

sapore: sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco passito:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” bianco mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione

varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso spumante

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, ampio con note floreali;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso passito:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosso mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosato:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosato frizzante:

spuma: vivace. Evanescente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” rosato mosto di uve parzialmente fermentato:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: amabile, dolce, di buona freschezza e sapidità.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol., massimo 6,30% vol.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Ancellotta o Lancellotta:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate mature che talora si accompagnano a note floreali;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Ancellotta o Lancellotta frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Ancellotta o Lancellotta spumante

Spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, ampio con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Ancellotta o Lancellotta novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Ancellotta o Lancellotta mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Barbera:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, di buona finezza;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Barbera frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate severe;

sapore: secco, di buona freschezza e acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Barbera spumante:

Spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, ampio con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Barbera novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Barbera mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon):

colore: rosso brillante;

profumo: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon) novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Cabernet Franc:

colore: rosso brillante;

profumo: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Cabernet Franc novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino carico;

profumo: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido; ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Cabernet Sauvignon novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fogarina:

colore: rosso rubino molto intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate mature;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fogarina frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, con note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di buona sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fogarina spumante:

spuma: fine e persistente;

solore: rosso rubino granato;

profumo: ampio, fragrante con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fogarina novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fogarina passito:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fogarina mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fortana:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate o floreali;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fortana frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fortana spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino brillante;

profumo: delicato, fragrante;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fortana novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Fortana mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco rosso spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, ampio con note floreali;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco rosso novello frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco (vinificato in bianco) frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco (vinificato in bianco) spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fragrante, ampio con note floreali;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco (vinificato in bianco) novello frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Lambrusco (vinificato in bianco) mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malbo Gentile:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso con note fruttate;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malbo Gentile frizzante:

spuma: vivace, evanescente

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso con note fruttate;

sapore: secco, di buona sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malbo Gentile spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: rosso rubino intenso;

profumo: fragrante, vinoso;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malbo Gentile novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malbo Gentile passito:

colore: rosso granata intenso;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malbo Gentile mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso con note fruttate;

sapore: secco, morbido di giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso con note fruttate;

sapore: secco, di buona sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso con evidenze fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino passito:

colore: rosso granata intenso;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Marzemino mosto di uve parzialmente fermentato:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Merlot:

colore: rosso rubino carico;

profumo: vinoso con sentori erbacei;

sapore: secco, morbido; ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Merlot novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero:

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: delicato, fragrante, profumato;

sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;

sapore: secco, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: fragrante, profumato

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero vinificato in bianco:

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, profumato;

sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero vinificato in bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;

sapore: secco, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot nero vinificato in bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fragrante, profumato;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Sangiovese:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso con retrogusto amarognolo;

sapore: secco, morbido; ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Sangiovese novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Alionza:

colore giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: sentori fruttati prevalenti;

sapore: secco, generoso, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Alionza frizzante:

spuma: vivace, evanescente

colore giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità con sentori freschi e fruttati;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l;

“Emilia” o “dell’Emilia” Alionza spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Alionza mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: evidenza di note floreali e fruttate;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Chardonnay:

colore giallo paglierino scarico;

profumo: fruttato con spiccato sentore di mela;

sapore: secco, fine, elegante;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Chardonnay frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore giallo paglierino scarico;

profumo: di buona intensità con sentore fruttato;

sapore: secco, sapido, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l;

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Chardonnay mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: evidenza di note floreali e fruttate;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica):

colore: giallo paglierino dorato;

profumo: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;

sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino dorato;

profumo: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: fragrante, caratteristico, pieno;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: evidenza di note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) passito:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca:

colore: giallo paglierino dorato;

profumo: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;

sapore: morbido, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino dorato;

profumo: fragrante con sentore aromatico fruttato e floreale;

sapore: da secco a dolce, morbido, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: fragrante, caratteristico;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Malvasia bianca mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: evidenza di note floreali e fruttate fresche;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Montù:

colore giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: sentori fruttati prevalenti;

sapore: secco, generoso, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Montù frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità con sentori freschi e fruttati;

sapore: secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Montù spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino di varia intensità;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Montù mosto di uve parzialmente fermentato

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: evidenza di note floreali e fruttate;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Moscato:

colore giallo paglierino dorato;

profumo: evidenze di frutta;

sapore: fragrante, pieno, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Moscato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore giallo paglierino dorato;

profumo: di buona intensità con sentori freschi e fruttati;

sapore: da secco a dolce, intenso, aromatico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Moscato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino dorato;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Moscato mosto di uve parzialmente fermentato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: evidenza di note floreali e fruttate;

sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1m00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Grechetto gentile:

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Grechetto gentile frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Grechetto gentile spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: fragrante, caratteristico, pieno;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Grechetto gentile passito:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore:gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fragrante, profumato;

sapore: secco, asciutto, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate;

sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fragrante, profumato;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot grigio:

colore: giallo dorato chiaro;

profumo: profumo delicato, fragrante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot grigio frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo dorato chiaro;

profumo: delicatamente profumato con evidenze fruttate;

sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Pinot grigio spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato chiaro;

profumo: fragrante, profumato;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Riesling italico:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, profumato con lievi evidenze aromatiche;

sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Riesling italico frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, profumato con evidenze aromatiche;

sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Riesling italico spumante

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino;

profumo: fragrante, profumato;

sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Sauvignon:

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: fragrante, caratteristico;

sapore: di corpo fresco, sapido, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Sauvignon frizzante

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, con sentori vegetali;

sapore: secco, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Sauvignon spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: fragrante, caratteristico;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Sauvignon passito

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Spergola:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Spergola frizzante:_

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Spergola spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: fragrante, caratteristico con sentori vegetali;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Spergola passito:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato;

profumo: delicatamente profumato;

sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Trebbiano:

colore: giallo dorato brillante;

profumo: delicato, con evidenze vegetali;

sapore: di corpo fresco, poco aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Trebbiano frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo dorato brillante;

profumo: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Emilia” o “dell’Emilia” Trebbiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato;

profumo: fragrante, caratteristico;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Per tutte le tipologie, in cui é stato effettuato l’affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nell’etichettatura dei vini ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” è consentito l’uso della menzione tradizionale “vendemmia tardiva” nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Nella designazione e presentazione dei vini “Emilia” o “dell’Emilia”, anche nelle tipologie frizzante e spumante, il riferimento al nome di due o più vitigni indicati all’articolo 1 è consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si intende fare riferimento;

- il quantitativo di uva o di vino del vitigno di minor presenza non sia comunque inferiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura specializzata, in ambito aziendale, di ciascuno dei vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato all’art. 4 del presente disciplinare;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute ed in caratteri delle stesse dimensioni.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, l’indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentati a denominazione di origine protetta ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura previste dalla normativa vigente. Per le tipologie frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato è consentito l’uso del tappo “a fungo”, a condizione che l’eventuale capsula di copertura del tappo “a fungo” non superi l’altezza di 7 cm.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica:

1) fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica relativa all’indicazione geografica tipica "Emilia” o “dell’Emilia”, interessa gran parte della regione Emilia-Romagna ad eccezione dell’area sud-orientale, che lambisce il Mare Adriatico.

La zona delimitata, che, a partire dall’estremità ovest, interessa sei provincie, comprende paesaggi molto diversi, ripartiti quasi egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico.

Tale zona presenta caratteri di uniformità negli aspetti pedoclimatici vista la comune origine. la giacitura e l'esposizione dei terreni. Il clima nelle sue varie espressioni ha uniformato il passaggio e di conseguenza, le colture, tanto che i vitigni che compongono la base ampelografica dei vini a

Indicazione Geografica Tipica “EMILIA” sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta la zona

Al fine di uniformare in zone omogenee l’interazione tra vitigni ed ambiente è stata inserita nella zona di produzione il territorio della provincia di Bologna posto alla destra del fiume Sillaro.

Si tratta di un territorio che si presenta con caratteristiche pedoclimatiche simili all’attuale zona di produzione caratterizzata da suoli molto profondi, di tessitura media, da scarsamente a moderatamente calcarei nell’orizzonte lavorato e fortemente calcarei negli orizzonti profondi, da neutri a debolmente alcalini, presentano una buona disponibilità di ossigeno, mostrano buone attitudini produttive nei confronti delle principali colture agrarie praticabili.

La pianura, con un’altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 m s.l.m., occupa un’area continua dal fiume Po alla costa adriatica, e fino agli ampi fondovalli appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della pianura deltizia.

Il rilievo appenninico interessa un’area continua che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente nella zona sud est della regione esclusa dalla delineazione.

Le quote variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa prevalentemente quote inferiori ai 600 metri. Predominano le rocce sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi, per la varietà dei fattori orografici locali, e dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la complessità dell’assetto geologico strutturale e della distribuzione dei litotipi, per la diversità del clima, della vegetazione, e dell’intervento umano.

A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l’area meno vitata risulta quella dell’alto Appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi.

Il regime delle temperature dell’area è caratterizzato da un’elevata variabilità, passando dal temperato sub continentale (più importante relativamente all’area vitata) al temperato fresco.

In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con valori medi annui intorno a 14-16°C.

Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le piovosità minime sono localizzati nell’area nord-orientale, nella zona deltilizia del Po, dove si rende evidente anche l’influenza del mare.

Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall’elevata umidità relativa dell’aria e dalle dotazioni idriche superficiali.

Salendo di altitudine la piovosità aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2.000 mm dell’alto appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idroclimatico segue il medesimo andamento della piovosità con valori variabili da circa -400 mm della pianura più interna fino a raggiungere lo 0 sul medio Appennino e valori positivi a maggiori altitudini.

 

2) fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Emilia”.

Il vigneto emiliano vanta origini antichissime, essendosi rinvenuti semi di uva risalenti al periodo dell’età del ferro in diverse stazioni terramaricole presenti sul territorio.

I Lambruschi sono i vitigni più antichi della regione, sicuramente di origine etrusca e in ogni caso geneticamente più prossimi alla vite selvatica, dalla quale sono stati selezionati

Sul territorio delimitato hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani, influenzati anche dalla presenza di popolazioni celtiche. Ai diversi influssi si deve la diffusione dell’arbustum gallicum, forma maritata a tutori vivi, più alta e adatta ad ambienti fertili di pianura, e la vinea characatae, forma d’allevamento bassa, di origine greca, idonea per aree collinari.

Successivamente diversi autori romani, citano ed elogiano la diffusione della viticoltura emiliana che prospera e dà

buoni vini.

Lo sviluppo della viticoltura prosegue durante l’epoca medioevale grazie all’operosità dei villani e dei monaci-agresti della zona. Pier de Crescenzi nel 1300, riporta una trentina di varietà di viti e vini, prodotti in Emilia, dalla pianura i monti, tra cui il Trebbiano, il Pignoletto (“Pignuolo”) e le lambrusche.

Interessante la testimonianza storica di come la viticoltura e i relativi prodotti enologici si siano sviluppati fin dal XIV secolo dalle terre più basse di pianura, alla più alta collina, come cita il Pier de Crescenzi:“ Ed è d’un'altra spezie, la quale è detta duracla, la quale è molto nera ed ha i granelli lunghi, e fa vino molto nero e buono nelle terre umide e acquose, ma né monti e nei luoghi secchi non si rallegra: e questa sopra tutte le altre spezie è eletta a Ferrara: ed è un’altra spezie, la quale è detta gmaresta, e non è molto nera ed ha il granello lungo, e perde anzi la maturità tutte le

foglie, e in sapore è agra e acetosa, mezzanamente fruttifera, e fa grappoli rari e vino ottimo e ben servabile. E questa uva non è manicata né dagli uccelli, né da cani, né dagli uomini volentieri: e di questa è trovata molta nelle parti dè monti di Bologna.”

La rinomanza dei vini emiliani si è poi diffusa attraverso i secoli, sia nella produzione di vini frizzanti, che di vini fermi, rossi e bianchi e anche di vini liquorosi o passiti, come emerge da diverse esposizioni internazionali di vini (si citi ad esempio il Catalogo nazionale dell’esposizione italiana del 1861), fino ad approdare ad una ufficializzazione con la nascita delle denominazioni di origine.

Nel 1925, Norberto Marzotto erige un’interessante lista delle uve coltivate nelle diverse provincie emiliane in cui figurano tutte le varietà delle tipologie specificate nell’articolo 2, comprese alcune molto locali come Spergola, Moscato, Fogarina e Termarina; non sono citate varietà internazionali, non considerate dall’autore, ma egualmente diffuse sul territorio.

All’inizio degli anni cinquanta la vitivinicoltura della zona ritrova slancio e vitalità economica grazie ai consistenti e significativi risultati commerciali che hanno reso possibile una larga diffusione dei vini IGT “Emilia” in particolare quelli abbinati ai vitigni “Lambrusco”, “Malvasia”, “Pignoletto”, “Trebbiano”. Nel 1967, nel territorio considerato, sono approvate tre denominazioni d’origine controllata, che raggiungono la decina nel decennio successivo, a conferma dell’elevata vocazionalità vinicola della zona.

Il 18-11-1995 il decreto ministeriale approva la costituzione dell’IGT “Emilia” o “Dell’Emilia” e altri IGT i cui confini ricadono in parte o completamente all’interno della più ampia indicazione “Emilia”.

Il potenziale complessivo viticolo dell’area delimitata è elevato, essendo presenti nel 2000 (Istat) ben 32.427 ha di vite.

La produzione di vino IGT “Emilia” prodotta da questi vigneti è negli anni sempre stata importante.

Nel 2009 (Osservatorio ISMEA-Mipaaf), con una produzione di uva di 1,3 milioni di quintali, ottenuta da circa 6.300 ettari, si è affermata come la terza indicazione geografica nazionale per importanza.

Predominano i vini rossi sui bianchi

Il fattore umano si rivela essenziale per l’indicazione geografica tipica, in riferimento:

-alla base ampelografica del vigneto:

i vitigni sono quelli tradizionalmente coltivati nella zona delimitata, di cui diversi autoctoni dell’area emiliana e diffusi solo localmente;

alle tecniche agronomiche adottate:

le forme d’allevamento, i sesti d’impianto sono quelle storicamente evolutesi nella zona, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare; l’ambiente pedoclimatico favorisce un naturale accrescimento della vite, le imprese hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un’adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva, permettere la captazione dell’energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli.

Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il Guyot, il sylvoz.

La densità d’impianto varia dai 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura ai 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi.

I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P.

alle pratiche di elaborazione dei vini:

tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini rossi e bianchi, fermi o frizzanti per le tipologie consentite dal disciplinare, nonché per la produzione di vini passiti e novelli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico:

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In generale l’Emilia è la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale, caratteristica che accomuna i vini di pianura e di collina, da est a ovest della Regione, ma non mancano vini rossi e bianchi fermi importanti, ottenuti per lo più in ambito collinare.

In particolare, tra i vini rossi varietali si distinguono vini tranquilli, equilibrati e fruttati come Cabernet (Cabernet Franc e Sauvignon), Merlot, Pinot nero e Sangiovese, da vini a duplice attitudine, fermo e frizzante, come Malbo Gentile, Marzemino, Ancellotta, Barbera e Perla dei Vivi, da quelli più tipicamente frizzanti, di giusta acidità e profumati, come i vini IGT “Emilia” Lambrusco, Fogarina e Fortana.

Tutti i vini bianchi sono prodotti sia nelle versioni fermo o frizzante, quest’ultima più diffusa, anche con varietà aromatiche come Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco.

La tradizionale presenza di bollicine dei vini frizzanti partecipa all’equilibrio gustativo esaltando i profumi varietali.

I vini bianchi, sia da vitigni internazionali, come il Sauvignon o Chardonnay, che regionali o locali, come il Pignoletto o il Montù, manifestano adeguati livelli di acidità, anche malica, che esaltano i profumi varietali.

D’interesse la sapidità e la struttura manifestata nelle aree più vocate, soprattutto collinari, dove si possono ottenere vini più strutturati e anche vini passiti, tradizionali della zona.

Nelle versioni novello dei vini IGT “Emilia”, i sentori legati alla macerazione carbonica delle uve, si legano ai caratteri sensoriali del vitigno e all’ambiente di coltivazione.

La produzione di vini spumanti è una diretta derivazione di quella dei vini frizzanti che hanno diffuso la rifermentazione in grandi recipienti chiusi a partire dal 1950.

Secondo la legislazione in essere si adottano le tecnologie dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità per le varietà non aromatiche, mentre per quelle aromatiche esiste una presenza di vini spumanti di qualità del tipo aromatico secondo le diverse tipologie zuccherine da secco a dolce.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La zona geografica delimitata è un’area molto variabile, con caratteristiche che hanno portato a diverse viticolture e all’insediamento di diversi vitigni, specifici per ogni zona.

Il vigneto “Emilia” è per circa il 60% localizzato in di pianura e il 38 % in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini rispecchiano le due macrozone viticole dell’Emilia-Romagna, perché la pianura produce vini più freschi e beverini, mentre la collina ha spesso vini più strutturati, eleganti e persistenti all’olfatto e al gusto.

In generale le condizioni d’illuminazione e calore della zona geografica delimitata, in riferimento all’area vitata, permettono alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le sommatorie termiche più elevate si raggiungono in pianura con 2.400 gradi (Indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine. Nell’area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono vini di elevato pregio. Più diffusa la viticoltura collinare nelle

province di Piacenza, Parma e Bologna.

Ad altitudini più elevate, dove il vigneto è più marginale, con suoli poco profondi, soggetti a intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente favorevole vitigni a ciclo breve.

Nell’area di pianura trovano le condizioni migliori varietà a maggiore richiesta di calore, come i lambruschi, più diffusi nella parte centrale della regione, soprattutto nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre l’area di margine e di basso Appennino, dove si incontrano i primi rilievi collinari e le prime vallate, trovano le condizioni ideale un ampio gruppo di vitigni, da bianchi a rossi, sia per la produzione di vini fermi che frizzanti, o anche passiti. Qui il carattere climatico continentale è attenuato da una maggiore ventosità e precipitazioni, e i versanti e relativi suoli, più

eterogenei, sono scelti in base al tipo di prodotto desiderato.

Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosità durante l’anno, mentre i fenomeni di siccità estiva, sono mitigati in pianura dalla presenza di corsi d’acqua e terreni profondi e da una migliore entità e distribuzione delle piogge in collina, rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite.

Non mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei pressi di Ferrara, la presenza di suoli deltilizi e della pianura costiera, con altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco profonda, ma la cui disponibilità idrica del suolo è contrastata da un bilancio idroclimatico molto negativo; in questo ambiente è tradizionalmente diffusa la varietà Fortana.

In generale comunque, la presenza di elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o moderatamente fine, determinano l’ottenimento di vini profumati e dall’alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche organolettiche tipiche dei vini.

La viticoltura ed i prodotti enologici variano anche da ovest ad est, secondo la tradizione delle singole zone.

L’area di pianura è quella che produce la maggiore quantità di vino e comprende la zona storica emiliana etrusca dei Lambruschi, una zona coltivata a Trebbiano e un’area particolare della provincia di Ferrara, nei pressi della costa, dove predomina la Fortana.

Nei colli, procedendo da ovest verso est, si incontra la tradizione viticola greco romana dei colli di Piacenza, a cui sono legati i vitigni Barbera, Croatina, e la tradizionale Malvasia di Candia aromatica che raggiunge l’area delle colline di Parma e Reggio Emilia. Sui colli si diffondono molti altri vitigni, internazionali o locali, tra cui si incontrano il Sauvignon, la Spergola, il Montuni e il Grechetto Gentile, quest’ultimo molto diffuso nell’area di Bologna, unitamente ai rossi alla base dei vini bordolesi Cabernet e Merlot.

Ai confini est dell’area collinare troviamo anche lo storico Sangiovese e l’Albana.

L’importanza della viticoltura di questa area viticola è ufficializzata dall’importante diffusione del vigneto all’interno dell’area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di vino “Emilia” prodotto e commercializzato ogni anno nel mondo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale: Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal

Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del

29.06.2012.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

FORTANA DEL TARO

I.G.T.

Decreto 18 novembre1995

Modifica Decreto 10 aprile1996

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

 

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

 

La indicazione geografica tipica “Fortana del Taro”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” è riservata ai seguenti vini:

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini a indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno

Fortana localmente detto Fortanella o Uva d’Oro o Fortanina nella misura minima dell’ 85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” comprende il territorio amministrativo della provincia di Parma, delimitato dai confini di seguito indicati:

a nord dal fiume Po;

ad est il confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia;

ad ovest con il confine amministrativo con la provincia di Piacenza;

a sud la zona precollinare non oltre un’altitudine di 300 metri s.l.m.

Sono escluse dalla produzione le zone golenali.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Fortana del Taro”, non deve essere superiore a 26,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” all’atto dell’immissione al consumo devono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 9,00% vol.

a eccezione della tipologia novello per la quale non deve essere inferiore all’11,00%.

 

"Fortana del Taro”:

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: tipico, fruttato;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 9,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo 14,00 g/l.

 

 

"Fortana del Taro” frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: tipico, fruttato;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 9,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo 14,00 g/l.

 

"Fortana del Taro” novello:

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: tipico fruttato;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo 14,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

All’indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

I vini ad indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di produzione

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del DLgs 8 aprile 2010, n. 61 l’IGT “Fortana del Taro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti nello schedario viticolo a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con la zona geografica

 

A) Informazioni sulla zona geografica

a) fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione del vino Fortana del Taro presenta una notevole uniformità degli aspetti pedoclimatici vista la comune origine dei terreni.

La zona è costituita da terreni di piano a composizione argillosa, con sabbia, calare e materie organiche umificate, specie nei terreni vicini al fiume Po ed al torrente Taro.

Il clima è di tipo sub continentale con inverni particolarmente rigidi (freddo-umidi) ed estati molto calde, umide e afose. La zona è soggetta ad elevate escursioni termiche giornaliere.

b) fattori umani rilevanti per il legame

Nelle campagne parmensi la coltura della vite è una secolare tradizione.

Il vitigno Fortana era un tempo conosciuto come “Uva d’oro”, probabilmente più che per il colore del frutto, per il riferimento alla possibile regione d’origine che sarebbe la Cote d’Or francese.

Il primo accenno ad un’uva d’oro a frutto nero si trova in un trattato del 1500 circa di Agostino Gallo che ne descrive le caratteristiche produttive ed organolettiche compatibili con l’arte culinaria della zona. Ancora nel 1600 è il bolognese Tanara ad occuparsi di una Fortana che viene citata come la regina “delle uve negre per fare buon vino, sano, durevole e generoso”, proveniente dalle “più nobili plaghe viticole della Francia”.

L’utilizzazione del nome Fortana per molti autori potrebbe derivare dalla “forza” e vigoria del vitigno oltre che dalla sua naturale predisposizione a preferire terre forti ed argillose.

Il Fortana del Taro sembra venisse coltivato già dal 1400 nella Bassa Parmense.

La presenza della Fortana, vitigno rustico, nelle zone viticole di pianura comprese tra il Po e il Taro è ormai secolare ed ha trovato negli anni il suo habitat naturale nei terreni forti ed argillosi.

Nel Lunario per l’anno bisestile 1872 sono elencati i vitigni della Provincia Parmense, tra questi è descritta la “Fortàna” della quale è riportato che “è assai coltivata nella bassa pianura, dove dà uva in copia”.

Il sistema di allevamento tipico delle zone della bassa parmense era la Pergoletta Emiliana anche se, negli anni, tale forma di allevamento è stata sostituita con forme a cordone permanente più adatte alla moderna viticoltura, volte a contenere le rese e ottenere le qualità previste dal disciplinare; l’ambiente pedoclimatico favorisce un naturale accrescimento della vite, le imprese hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante, di consentire un’adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva, permettere la captazione dell’energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il GDC.

La densità d’impianto varia dai 2.500-3.000 ceppi/ettaro.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico:

In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell’areale delimitato il vitigno a bacca rossa che maggiormente si è diffuso nella zona è il Fortana, pur restando consistente la presenza di varietà di Lambrusco comunque meno presenti rispetto alla limitrofa provincia di Reggio Emilia.

La buona produttività della pianta, associata alla spinta vegetativa data dai terreni di pianura, fertili e normalmente con un buon tenore idrico nelle fasi vegetative, determinano la produzione di uva ad alta acidità, moderato contenuto di zuccheri e poco colore, da cui deriva il vino con grado alcolico modesto, difficilmente supera i 7 gradi svolti e i 9,5 complessivi, ricco di polifenoli ad un perfetto matrimonio con i piatti tipici locali generalmente calorici e saporiti.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

È logico pensare che il vitigno Fortana abbia trovato nella Bassa Parmense il suo habitat naturale per un connubio di microclima e di terreno argilloso di medio impasto, unito alla forte vocazionalità agricola della zona nonché alla caratteristica cucina locale.

In generale l’Emilia è la patria dei vini frizzanti, frutto di una lunga tradizione locale. L’uva si contraddistingue per i suoi tipici acini grossi e tondi; il vino si presenta di un bel colore rosso rubino, dal profumo fruttato tipico e dal sapore dolce, fresco, frizzante e armonico.

Se storicamente il vino nacque come filtrato dolce, quindi a bassa gradazione alcolica ed elevato residuo zuccherino, l’evoluzione dei gusti e della tecnica enologica hanno portato alla nascita delle attuali tipologie a maggiore grado alcolico e a sapore secco.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

LIspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TERRE DI VELEJA

I.G.T.

Decreto 21 luglio 2010

(fonte GURI)

Modifica decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La  indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI   VELEJA "accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni:

bianco, 

rosso, 

rosato, 

o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:

Berverdino, 

Fortana,

Marsanne,

Moscato

Trebbiano

è' riservata ai mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche  nella  tipologia  frizzante; 

rossi, anche   nella tipologia frizzante;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  bianco devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi, nell'ambito aziendale,  la  seguente  composizione  ampelografica:  -

Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per  almeno il 60%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna,  fino  ad  un massimo del 40%.

 

I vini ad indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  rosso devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Bonarda per almeno il 70%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati le uve dei  vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna,  fino  ad  un massimo del 30%.

 

I vini ad indicazione geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  rosato devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Fortana per almeno il 60%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a  bacca  rossa  e  a bacca bianca, idonei alla coltivazione  in  Emilia-Romagna,  fino  ad massimo del 40%.

 

La  indicazione  geografica  tipica  "TERRE   DI   VELEJA"   con   la specificazione di uno o  due  dei  vitigni  di  cui  all'art.  1,  è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno 1'85% del  corrispondente vitigno.

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve di  vitigni  a  bacca  di  colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna,  fino  ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  con  la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE  DI  VELEJA"  moscato può essere prodotto anche nella tipologia passito.

Per i vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA", tipologia  frizzante  e  spumante,  e'  vietata   la   gassificazione artificiale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  di  cui  all'art.  2  rientra nell'ambito del territorio della provincia di  Piacenza  e  comprende l'intero territorio amministrativo  dei  comuni  di 

Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda,  Carpaneto  P.no,  S.  Giorgio  P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio,  Rivergaro,  Bettola,  Coli, Bobbio

e parte del territorio amministrativo dei  comuni  di 

Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.

 

Tale zona di produzione e' delimitata dal seguente perimetro:

partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza  dell'incrocio  del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il  confine  provinciale  e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale  di  Vernasca.

Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca,  Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza  con  quella di Pavia a quota 1.000, a nord  di  Cima  delle  Scalette.

Segue  il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m.  in  località Pian del Poggio indi  abbandonando  il  confine  provinciale  per  la mulattiera quote 756 -708, località Torrazza, Ca' dei Follini  quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre  adiacente  la  riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza  di  Ca'  Aie  di  Sotto.

Segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al  Km  9,  Km  8, medesima strada, localita' C. Franzedone al ponte sul  Tidoncello  di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada  a  stretto  transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo.

Di seguito sempre  percorrendo  la medesima strada per Sevizzano; C. Saliceto, Casa  Casoni,  e  con  la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga. Indi  sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il  passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani,  con  la  deviazione  per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a  stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446 dove per breve  tratto si segue il confine comunale lungo la  sponda  sinistra  del  Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a  Boschi  quota  567.

Indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue,  su strada a stretto transito a scendere,  sino  a  Chiesa  di  Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio  con  mulattiera  per Costa del Bulla fra le localita' Pradello e Ca' del Bulla, quindi  da Costa del Bulla per la mulattiera sino a  quota  586  incontrando  il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per  Zucca  d'Uomo, Lanera, Boffalora,Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli.

Indi per quota 285 e in prossimita' di quota 249 si abbandona  il  confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che  conduce a Campo dei Re.

Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino  a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di  Sopra  e  con  strada  che permette il passaggio di  un  solo  convoglio:  Ca'  del  Dolce,  Ca' Marona.

Da Ca' Marona, verso est, lungo la  strada  per  quota  135,  Scuole, quota 132, C. Polara e Castello  di  Rivalta  a  quota  131  fino  ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di  Rivergaro. 

Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il  confine  comunale  di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino,  di  Carpaneto  Piacentino,  di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. 

Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la  S.S.  n.  9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine  del  territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si e' partiti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei mosti e dei  vini  di  cui  all'art.2,  devono  essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione  del  vitigno,  a 

16,00 t/ha.  

(detta   resa   e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

"Terre di Veleja" bianco: 10,00% vol.

"Terre di Veleja" rosso: 10,50% vol.

"Terre di Veleja" rosato: 10,00% vol.

"Terre di Veleja" Berverdino: 9,50% vol.

"Terre di Veleja" Trebbiano: 9,50% vol.

"Terre di Veleja" Marsanne: 10,00% vol.

"Terre di Veleja" Moscato: 9,50% vol.

"Terre di Veleja" Fortana: 9,50% vol.

 

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori  possono essere ridotti dello 0,5%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni  di  vinificazione,  di  tutti  i  vini  a  Indicazione Geografica Tipica " TERRE DI VELEJA" di  cui  all'art.  1,  debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

E' fatta  salva  la  deroga  di  cui  all'art.  6,  par.  4,  secondo capoverso, del Reg.  CE  n.  607/2009,  per  effettuare  le  predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia  di  Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino  ad  eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve  essere  superiore al 60%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche :

 

"Terre di Veleja” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” bianco frizzante:

spuma evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” rosso frizzante:

spuma evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vo.;l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Rosato frizzante:

spuma evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Bervedino:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Bervedino frizzante:

spuma evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terre di Veleja” Bervedino mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Terre di Veleja” Moscato:

colore: giallo paglierino o dorato;

profumo: fruttato, delicato caratteristico;

sapore: amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Moscato frizzante:

spuma evanescente;

colore: giallo paglierino o dorato;

odore : fruttato, delicato caratteristico;

sapore: amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Moscato passito bianco:

colore: giallo paglierino o dorato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

residuo zuccherino minimo: 30,00 g/l.

 

“Terre di Veleja” Moscato mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Terre di Veleja” Fortana:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima:4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Fortana frizzante:

spuma evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre di Veleja” Fortana mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Terre di Veleja” Trebbiano:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Trebbiano frizzante:

spuma evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terre di Veleja” Trebbiano mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Terre di Veleja” Marsanne:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Terre di Veleja” Marsanne frizzante:

spuma evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Terre di Veleja” Marsanne mosto parzialmente fermentato:  

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purche'  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  possono essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa vigente.

Tutti i vini ad  indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere  chiusi  con  il  tappo  a fungo ancorato a gabbietta  metallica  tradizionalmente  usato  nella zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164, l'indicazione  geografica  tipica  "TERRE  DI  VELEJA"  può   essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,

abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) informazioni sulla zona geografica

1) fattori naturali rilevanti per il legame

Vocazionalità ambiente e terreno

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 3 del disciplinare rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.

Per Piacenza, tradizione enologica e priorità nella cura del vigneto sono due pilastri su cui si fonde la conoscenza e l’immagine dei vini DOC “Colli Piacentini”.

Da qui il grande impegno dei viticoltori, delle proprie associazioni e degli istituti di ricerca verso studi sulla vocazionalità territoriale alla viticoltura e al vitigno e sul miglioramento delle tecniche e delle operazioni di elaborazione e vinificazioni dei vini.

Significative le ricerche svolte dall’Istituto di Viticoltura dell’Università Sacro Cuore di Piacenza dal 1988 al 1991 e dal Consorzio di Tutela in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole dal 1993 al 1995.

I metodi di indagine utilizzata presentano degli aspetti innovativi che si basano sull’elevato grado di interdisciplina dello studio dell’interazione “genotipo per ambiente”.

Scopo della continua ricerca è la valutazione dell’effetto del pedotipo (insieme delle caratteristiche geologiche del suolo e della morfologia del paesaggio ad esso associato) sulle presentazioni vegeto - produttive e qualitative di alcune varietà di diversa destinazione enologica.

Da un punto di vista climatico ambientale, la zona dei “Colli Piacentini” risulta caratterizzata da condizioni diversificate in modo significativo anche su distanze relativamente brevi per la presenza di conformazioni vallive parallele.

Gli allineamenti vallivi, l’esposizione dei pendii, le depressioni orografiche particolarmente protette dai complessi collinari circostanti, sono fondamentali nel definire tali climi locali.

In linea di massima si può quindi dire che la particolarità dei suoli può dare luogo localmente a sezioni vallive ben esposte all’insolazione e protette dalle correnti atmosferiche più fredde de umide, oppure a climi particolarmente ventosi sui contrafforti collinari e nelle valli maggiormente esposte alle masse d’aria instabili di origine marina.

L’attiva ventilazione che caratterizza il comparto è legata alla circolazione di brezza e interviene sia ostacolando l’accumulo di umidità, sia l’intensità delle gelate.

Le pendenze dei terreni vitati favoriscono la percolazione dell’acqua e la parziale disidratazione del suolo nel periodo di maturazione delle bacche, facilitando il deposito, negli acini, degli zuccheri e delle altre sostanze nobili della qualità. Le pendenze sono spesso ragguardevoli, per cui i costi di produzione risultano generalmente alti.

Si trovano molti terreni calcarei, poveri di potassio perfettamente adatti agli spumanti, che richiedono uve acide e vini freschi che non <<cascano>> nel tempo.

Ambiente climatico

Il clima dell’area di produzione è quello temperato sub-continentale, con temperatura media annua compresa tra 10 e 14,5°C; da uno a tre mesi estivi la temperatura media è superiore a 20°C.

La indicazione generale ha consentito nell’arco di 20 anni l’elaborazione di indici climatici, capaci di determinare i diversi microclimi al fine di definire su basi scientifiche una programmazione viticolo, i vitigni per ogni sottozona.

La collina rispetto alla pianura è soggetta a minori escursioni termiche giornaliere ed annuali.

In questa fascia altimetrica, soprattutto se ci si colloca nelle esposizioni più meridionali e relativamente distanti dai fondovalle, la temperatura media dei mesi più freddi risulta di 1-2°C più alta di quella della pianura, dando così origine ad inverni più umidi e con minore frequenza di gelo.

Anche la temperatura dei mesi estivi risulta inferiore di 1-2°C a quella della pianura in virtù della maggior altitudine e del regime delle brezze, quindi l’estate è meno torrida e siccitosa rispetto alla pianura, con un bilancio idrico conseguentemente meno negativo.

Sotto il profilo pluviometrico l’area viticola del territorio piacentino viene classificata nel regime sublitoraneo appenninico, che si caratterizza con una distribuzione di frequenza che presenta un massimo principale in autunno ed un minimo principale in estate, nonché un massimo secondario primaverile.

Le precipitazioni annuali vanno da un minimo di 700-800 mm nella fascia pedo collinare a circa 1.000-1.100 mm al limite dei 500-600 m di altitudine. In conclusione il clima della fascia collinare si configura meno continentale e più temperato rispetto a quello della pianura e della montagna e, quindi, particolarmente adatto alla coltura della vite.

La difesa altimetrica della prima e media collina, situata indicativamente tra i 200 e i 500 m. di altitudine, seppur ricompresa nel territorio a clima temperato sub continentale e a regime pluviometro sub litoraneo appenninico, presenta una singolarità climatica che la rende particolarmente vocata ad ospitare la viticoltura di qualità.

Questa fascia è collocata al di sopra dello strato atmosferico interessato nel semestre freddo al fenomeno dell’inversione termica tipico della pianura (i primi 100-200 m.s.l.m.) ed è pertanto mediamente soggetta a minori escursioni termiche giornaliere ed annuali.

Poiché inoltre la temperatura media mensile dei mesi più caldi risulta inferiore di 1-2°C a quella della pianura in virtù della sua maggiore elevazione e del regime delle bozze, l’estate è mediamente meno torrida e siccitosa con un bilancio idrico conseguentemente meno negativo.

In quest’ambito si collocano diversi vitigni tra i quali particolarmente importanti e unici della DOC “Colli Piacentini”.

E’ proprio su questi (Ortrugo, Malvasia di Candia aromatica, Barbera e Bonarda) che sono stati fatti i rilievi e i controlli di maggiore interesse.

In particolare l’analisi dei prelievi di uva effettuata su Ortrugo, Malvasia di Candia aromatica, Bonarda e Barbera, ha portato alla costruzione di curve di maturazione che permettono di osservare l’evoluzione nel tempo dei componenti acidici e zuccherini della bacca.

Con la continua ricerca, si tenta di affrontare l’argomento spinoso delle differenze comportamentali che si verificano durante la maturazione in ecosistemi differenti, seguendo un itinerario di studio e di comportamento il più possibile integrato, pur perseguendo l’obbiettivo di dare risposte pratiche e convincenti all’ambiente viticolo circa l’individuazione degli abiti ottimali per l’ottenimento di uve di qualità.

La disposizione termica della fascia dei territorio collinare, utili per la coltura della vite viene usualmente sintetizzata dagli indici bioclimatici di Winkler e di Huglin; l’indice di Winkler in questa fascia oscilla tra 1500 e 1800°C con i valori più alti in corrispondenza dei versanti meridionali e delle altitudini inferiori, mentre l’indice di Huglin risulta compreso tra 1800° e 2000°C circa; questo campo di variabilità degli indici corrisponde sperimentalmente alle condizioni

migliori di produzione di vitigni piacentini a bacca rossa, quali Barbera e Bonarda.

La fascia altitudinale 200-450 m.s.l.m. del territorio centrale/orientale della provincia di Piacenza è l’area in cui l’indice assume i valori 1600-1700 e risulta centrale nella fascia altitudinale delimitata.

Nell’ambito delle varie ricerche svolte è stato dimostrato infatti che per i vitigni controllati (Barbera e Bonarda per il vino Gutturnio), a parità degli altri fattori ambientali, esiste un optimum termico per fertilità delle gemme e per il grado zuccherino attorno a valori dell’indice di Winkler di 1600- 1650 gradi giorno.

Per ottenere prodotti che si distinguono dal punto di vista qualitativo, molto importante è capire e valutare la reazione che il vitigno ha con l’ecosistema nel quale è inserito.

Determinante diventa l’ottimizzazione del rapporto tra vitigno e ambiente, cioè la scelta delle condizioni pedoclimatiche e colturali che consentono a quel vitigno di manifestare appieno le proprie potenzialità genetiche.

L’analisi dei risultati, ottenuti correlando fra loro lo studio dell’evoluzione della maturazione e l’analisi sensoriale, ha permesso di classificare i diversi ambienti geopedoclimatici sulla base della interazione vitigno per ambiente a conferma delle capacità intrinseche della varietà di rispondere in modo differenziato ed estremamente preciso ai condizionamenti ambientali dimostrando di essere uno strumento di monitoraggio ambientale più sensibile rispetto ad una mera descrizione dell’ambiente per quanto sofisticata essa sia.

Per quanto riguarda l’aspetto geopedologico il territorio presenta minor ricchezza di K rispetto alle altre vallate.

L’area della Val Chero e della Val D’Arda è caratterizzata da terreni molto eterogenei.

Nel 10% dell’area abbiamo suoli argillosi (parte centrale), nel 65% sono presenti suoli a tessitura francolimosa,

nella rimanente parte (25%), verso sud sono presenti suoli a tessitura equilibrata o grossolana (a medio impasto, franco sabbiosa e sabbiosa franco).

La forma di allevamento più diffusa è quella a spalliera (Guyot doppio speronato) con l’introduzione, solamente nell’ultimo decennio, di altre forme d’allevamento a cordone permanente.

Il sesto d’impianto più diffuso è quello di mt. 2.20 – 2.50 tra le file e mt 2.00-2.50 sulla fila. Nessuna frase di carattere sembra essere stata scritta proprio per la vitivinicoltura piacentina come “Bacchus amat colles”.

Piacenza, nella storia della viticoltura nazionale, rappresenta un caso più unico che raro, racchiudendo nella sua origine, tradizione e vocazione tutti quegli elementi che ne fanno – senza presunzione - il simbolo più completo e più vero dell’”Enotoria tellus”.

2) fattori umani rilevanti per il legame

Piacenza da sempre produce vini ed il vino è coltura e tradizione; Piacenza è <<Terra di vini>> da epoche remote: hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani; hanno fatto il vino dalle nostre parti i legionari latini, i galli, i celti.

Cultura Greca Etrusca

Ma l’origine e la tradizione proviene ed è fondata sulle conoscenze greche: i viticoltori piacentini hanno sempre allevato la vite in forma bassa con le “carasse” (“vinae characatae” di Columella) sostenendo che “è il palo che fa l’uva”.

L’antica nobiltà dei vini piacentini è suffragata da tanti reperti e testimonianze uniche e inconfutabili.

E con l’età del ferro, al primo millennio a.C., che gli abitanti delle terre mare palafitticole vicino al Po emigrarono verso le colline piacentine, fondando l’importante centro culturale e termale di Veleja e impiantando le prime viti.

Tra il IV e il II sec. a.C. popolazioni galliche scesero in pianura padana (Gallia Cisalpina) e vi portarono le loro conoscenze vitivinicole, compreso un nuovo modo di conservare il vino e trasportarlo: la botte di legno assai più forte e robusta della terracotta.

Famoso nel mondo è il Fegato Etrusco: ritrovato nel 1877 a Settima di Gossolengo, datato II sec. a.C., è un reperto bronzeo che riproduce l’organo anatomico di un bovino e presenta diverse iscrizioni fra cui quella del dio Fufluns, cioè un’ aruspice di abbondanza e di protezione, sia enoica che salutare.

Gli etruschi erano colti, di carattere mite, il vino nei banchetti, rappresentava un elemento di amicizia e di convivialità, di uso parco non smodato: l’etrusco Saserna, il più noto agricoltore in terra piacentina, nel II sec. a.C. racconta che alla sua tavola si beveva il “Kilkevetra”, il vino di bosco dell’Appennino piacentino.

Cultura Latina

Risalendo del buio di ere così remote, troviamo più vaste e più ricche documentazioni: i numerosi cocci di vasi vinari affiorati in Val Trebbia e in Val Nure, la preziosa patera trovata nel tardo ottocento sulle colline di Bicchignano; il bel vaso metallico decorato a sbalzo con tralci di vite e grappoli d’uva, dissepolto a Veleja nel 1760.

I vini piacentini dovevano essere già più che famosi ai tempi dei romani.

Basta sfogliare i classici latini per scoprire, per esempio, che dei nostri vini parlava perfino Cicerone quando nel Senato di Roma apostrofava il suo avversario e collega piacentino Pisone (padre di Calpurnia, moglie di Giulio Cesare) accusandolo di bere calici troppo grandi di vino di Piacenza. E’ sicuramente di questo periodo storico, nel massimo splendore dell’Impero Romano, la ricca forgiatura del primo grande bicchiere “gutturnium”.

Invece Licino Sestulo, che preferiva le lodi aperte alle frecciate polemiche, predicava nel Foro che “vinum merum placentium laetificat” cioè che il vino schietto di Piacenza aiuta a rasserenare lo spirito.

Veleja Romana

Plinio, nel nominare i più noti 80 vini italici in epoca romana, cita la qualità di un vino di Placentia che si gustava nei banchetti a Veleja.

Del vino prodotto a Placentia e delle sue caratteristiche alimentari fa menzione in più parti la Tabula Alimentaria Traianea, il maggior documento epigrafico bronzeo dell’antichità romana: un insieme di notizie e dati sull’alimentazione e sui prodotti coltivati rinvenuto nel 1747 casualmente in prossimità del Foro e del Tempio latino di Veleja Romana, al centro dei colli piacentini.

Non da meno le notizie che fanno riferimento all’antico paese di Vigoleno, ora un borgo di case ben conservate con castello e mura medioevali, il cui nome, però, deriva dal latino “Vico Lieo” che significa villaggio di Bacco, quasi a significare che il Dio pagano del vino era lì di casa.

Associazione Ercole Bibace

Sempre a Veleja Romana, nel 1760, durante gli intensi e interessanti scavi archeologici, venne ritrovato uno stupendo bronzetto che raffigurava un “Ercole” ebbro su un piccolo piedistallo marmoreo, datato I sec. d.C., recante un’iscrizione dello scrittore Lucius Domitius Secundinus, dedicata al “Sodalicium” che aveva come emblema l’Ercole Bibace e che raccoglieva i cultori del vino buono e sincero del luogo.

Si potrebbe dire, senza presunzione, che Veleja fu fondata, circa 2000 anni fa, la prima e più antica al mondo associazione, o consorzio di tutela, diffusione e promozione della qualità dei vini piacentini.

Nel 1987, il Sodalizio è risorto per interesse della Camera di Commercio di Piacenza con il titolo e la funzione di ambasciatrice dei vini Doc “Colli Piacentini” nel mondo.

Vino dei Papi

Così come amavano i nostri vini per “lo gusto, et la prelibatezza” gli Sforza, il Piccinino ed il Colleoni.

Beveva vini piacentini anche papa Paolo III Farnese “et anco ne mandava a pigliare - come scrive in una sua memoria il dispensiere pontificio Sante Lancerio - anco se fosse a Ferrara et a Bologna”.

Tra un capolavoro e l’altro, si ristorava con i vini dei Colli Piacentini addirittura anche il grande Michelangelo, che li riceveva in botticelle (che poi il grande artista faceva travasare in fiaschi) dal piacentino Giovanni Durante, un faccendiere al quale Buonarroti aveva affidato la riscossione delle gabelle (circa 600 scudi d’oro all’anno) per i traghetti e l’uso del porto sul Po a Piacenza.

Il diritto a gabellare, Michelangelo lo aveva avuto da Papa Paolo III Farnese, finalmente nel 1535 come pagamento degli affreschi della Cappella Sistina.

Nella “De Naturali Vinarum Historia” di Andrea Bacci, edita esalta la qualità dei nostri vini, definendoli “vina valida, synceriora ac multae laudis”.

Vino dei Re

Il celebre generale piacentino conte Felice Gazzola li fece assaggiare a Carlo III di Spagna che gustandoli con soddisfazione esclamò:”Sono vini eccellenti! Mai ne bevvi di migliori in vita mia”.

Invece Filippo V quasi li esigeva dal suo primo ministro, il piacentino cardinale Giulio Alberoni, il quale li faceva giungere in Spagna in speciali fiasche, attraverso le valige diplomatiche in cui erano stipati anche il formaggio grana ed i prelibati salumi piacentini.

Antichi documenti e cronache del tempo dimostrano che nella seconda metà del ‘600 i vini piacentini erano esportati in Francia.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

Il territorio comprende suoli con origine geologiche appartenenti all’area del placentiano caratterizzata diversi millenni fa dalla presenza del mare che ha profondamente inciso sulla formazione dei terreni costituiti da elementi quali calcari e sedimenti organici di origine marina.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi della lettera A) e quelli della lettera B)

I terreni collocati nell’areale di produzione consentono la valorizzazione di alcuni vitigni minori, quali marsanne, trebbiano, bervedino e la produzione di vini rossi facilmente inseribili nella dieta mediterranea.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

LIspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VAL TIDONE

I.G.T.

Decreto 21 luglio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 10 ottobre 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La  indicazione   geografica   tipica   "Val   Tidone"   accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni

bianco

rosso,

o dal riferimento al nome  di  uno  dei  seguenti  vitigni: 

Barbera, 

Riesling, 

Fortana,

Marsanne 

Muller  Thurgau 

è  riservata  ai   mosti,   ai   mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti in appreso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  e'  riservata  ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Val  Tidone"  bianco  devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vitigni  aventi,  nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione  ampelografica:

Malvasia  bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo  per  almeno  il 70%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione  in  Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica " Val  Tidone"  rosso  devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente  composizione ampelografica:

Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna fino ad un massimo del 30%.

 

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con  la  specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 e' riservata ai  vini  attenuti, da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale, 

per almeno l'85% dal corrispondente vitigno,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

 

I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  con  la specifica dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Per i vini ad indicazione geografica tipica  "Val  Tidone"  tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio  della  provincia  di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Borgonovo Val Tidone,  Caminata,  Castel  San  Giovanni,  Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino

e parte dei comuni di

Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

 

Tale zone di produzione e delimitata dal seguente perimetro:

partendo dal paese di Borgonovo V. T. segue la  strada  provinciale Borgonovo - Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano Castel San Giovanni, da località  Moretta  a  località  Vigolo,  da località Vigolo per S. Marzano su  campestre  e  strada  rotabile  a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo  che  segue  verso  foce fino ad  incrociare  la  comunale  C.S.  Giovanni  -  Ganaghello  per località Perduta Ca' Pradello sino all'incrocio del rio  Gambero  che

percorre verso  la  foce  sino  a  località  Ca' Loghetto.

Indi  per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale cha da Ca'Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca'Merlino, sino al confine  con  la  provincia  di Pavia lungo la strada ordinaria.

Segue quindi il confine  del  comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni  59 II S.E. - Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71  1°  N.E.  - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O.  -  Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in  localita'  Pian del Poggio.

Abbandonando il confine  provinciale  per  mulattiera quote 756 - 708, località Torrazza, Ca'dei Follini  quota  510  indi per strada a  stretto  transito  per  Ca'Bazzarri,  Costalda,  Poggio Moresco sino a Ca'Aie di Sotto che corre adiacente la  riva  sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca'Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 per strada permettente il  passaggio di un solo convoglio

Al Km 9, Km 8, medesima  strada,  località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada  a  stretto  transito  per  quote  472,  492,  505 Ca'Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio  ad  un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e  risalire  C.  Morone,  C. Bole' , C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su  strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa  Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago  ed  indi  per strada a stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446  dove per breve tratto si segue  il  confine  di  comune  lungo  la  sponda sinistra a sinistra del Luretta verso la fonte sino  alla  mulattiera

che conduce a Boschi quota 567.

Sempre per mulattiera  per  quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito  a  scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a  quota 566, 608 Costa del Grillo  e  per  strada  a  stretto  transito  sino all'incrocio con mulattiera per Costa  del  Bullo  fra  le  località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa  del  Bullo  per  mulattiera sino a quota 586  incontrando  il  confine  di  comune  tra  Travo  e Agazzano.

Si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,  Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo  n.  72  IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimità quota 249  si  abbandona il confine tra comuni per scendere per breve  tratto  mulattiera  che conduce a Campo dei Re.

Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca'dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che

permette il passaggio di un solo convoglio: Ca'del Dolce, Ca'Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio  Gerosa,  Bolletta,  quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota  134  per  la Torre comune di Gazzola.

Da la Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per

quota 131, che demarca  il  confine  tra  il  comune  di  Gazzola  ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova  quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il  torrente  Luretta  ed  indi  per  C.  Amola,  Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca'Nuova  sino a quota 99.

Si imbocca  strada  stretto  transito  per  Tavernago superando a quota  104  il  rio  Frate,  Tavernago  108,  strada  per Mirabello per brevissono tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino  al  bivio  Osteria  Nuova  quota  114  e prosegue per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone.

Da Bilegno per strada dove passa un solo  convoglio  sino  in  località Rio, indi attraversando il  rio  Grande  quote  129,  131,  140  sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. - Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al  raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto  di partenza del confine».

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  cultura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  cultura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica  "Val  Tidone",  anche  con  la specificazione  del  vitigno,  a 17,00 t/ha.  

(detta   resa   e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto  1996). 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

"Val Tidone" bianco: 9,50 % vol.;

"Val Tidone" Barbera: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Fortana: 9,50% vol.;

"Val Tidone" Muller Thurgau: 10,00% vol.;

"Val Tidone" rosso: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Marsanne: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Riesling: 9,50% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Val Tidone" bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima:4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Val Tidone" bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Val Tidone” Bianco mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Val Tidone" Barbera:

colore: rosso più o meno intenso

profumo: vinoso, caratteristico

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Val Tidone" Barbera frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Val Tidone” Barbera mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Val Tidone" Fortana:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Val Tidone" Fortana frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, vinoso;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima:4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Val Tidone” Fortana mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Val Tidone" Muller Thurgau:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Val Tidone" Muller Thurgau frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Val Tidone” Müller Thurgau mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Val Tidone" Rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Val Tidone" Rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Val Tidone” Rosso mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Val Tidone" Marsanne:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Val Tidone" Marsanne frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:15,00 g/l.

 

“Val Tidone” Marsanne mosto parzialmente fermentato:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Val Tidone" Riesling:

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato, fine;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Val Tidone" Riesling frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato, fine;

sapore: da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Val Tidone” Riesling mosto parzialmente fermentato:  

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1,00% vol. massimo 6,30% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica "Val Tidone" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che faccino riferimento a nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   purché   non   abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone"  possono  essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa  vigente.

Qualora siano confezionati in  bottiglie  di  vetro,  possono  essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a  fungo ancorato a gabbietta metallica  tradizionalmente  usato  in  zona  di produzione.

L'indicazione geografica tipica "Val Tidone" può  essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi, abbiano i requisiti previsti per una  o  più  tipologie  di  cui  al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) informazioni sulla zona geografica

1) fattori naturali rilevanti per il legame

Vocazionalità ambiente e terreno

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino

e parte dei comuni di

Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

Per Piacenza, tradizione enologica e priorità nella cura del vigneto sono due pilastri su cui si fonde la conoscenza e l’immagine dei vini Doc “Colli Piacentini”. Da qui il grande impegno dei viticoltori, delle proprie associazioni e degli istituti di ricerca verso studi sulla vocazionalità territoriale alla viticoltura e al vitigno e sul miglioramento delle tecniche e delle operazioni di elaborazione e vinificazioni dei vini.

Significative le ricerche svolte dall’Istituto di Viticoltura dell’Università Sacro Cuore di Piacenza dal 1988 al 1991 e dal Consorzio di Tutela in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole dal 1993 al 1995.

I metodi di indagine utilizzata presentano degli aspetti innovativi che si basano sull’elevato grado di interdisciplina dello studio dell’interazione “genotipo per ambiente”.

Scopo della continua ricerca è la valutazione dell’effetto del pedotipo (insieme delle caratteristiche geologiche del suolo e della morfologia del paesaggio ad esso associato) sulle presentazioni vegeto - produttive e qualitative di alcune varietà di diversa destinazione enologica.

Da un punto di vista climatico ambientale, la zona dei “Colli Piacentini” risulta caratterizzata da condizioni diversificate in modo significativo anche su distanze relativamente brevi per la presenza di conformazioni vallive parallele.

Gli allineamenti vallivi, l’esposizione dei pendii, le depressioni orografiche particolarmente protette dai complessi collinari circostanti, sono fondamentali nel definire tali climi locali.

In linea di massima si può quindi dire che la particolarità dei suoli può dare luogo localmente a sezioni vallive ben esposte all’insolazione e protette dalle correnti atmosferiche più fredde de umide, oppure a climi particolarmente ventosi sui contrafforti collinari e nelle valli maggiormente esposte alle masse d’aria instabili di origine marina.

L’attiva ventilazione che caratterizza il comparto è legata alla circolazione di brezza e interviene sia ostacolando l’accumulo di umidità, sia l’intensità delle gelate.

Le pendenze dei terreni vitati favoriscono la percolazione dell’acqua e la parziale disidratazione del suolo nel periodo di maturazione delle bacche, facilitando il deposito, negli acini, degli zuccheri e delle altre sostanze nobili della qualità. Le pendenze sono spesso ragguardevoli, per cui i costi di produzione risultano generalmente alti.

Si trovano molti terreni calcarei, poveri di potassio perfettamente adatti agli spumanti, che richiedono uve acide e vini freschi che non “cascano” nel tempo.

Ambiente climatico

Il clima dell’area di produzione è quello temperato subcontinentale, con temperatura media annua compresa tra 10 e 14,5°C; da uno a tre mesi estivi la temperatura media è superiore a 20°C.

La indicazione generale ha consentito nell’arco di 20 anni l’elaborazione di indici climatici, capaci di determinare i diversi microclimi al fine di definire su basi scientifiche una programmazione viticolo, i vitigni per ogni sottozona.

La collina rispetto alla pianura è soggetta a minori escursioni termiche giornaliere ed annuali.

In questa fascia altimetrica, soprattutto se ci si colloca nelle esposizioni più meridionali e relativamente distanti dai fondovalle, la temperatura media dei mesi più freddi risulta di 1-2°C più alta di quella della pianura, dando così origine ad inverni più umidi e con minore frequenza di gelo.

Anche la temperatura dei mesi estivi risulta inferiore di 1-2°C a quella della pianura in virtù della maggior altitudine e del regime delle brezze, quindi l’estate è meno torrida e siccitosa rispetto alla

pianura, con un bilancio idrico conseguentemente meno negativo.

Sotto il profilo pluviometrico l’area viticola del territorio piacentino viene classificata nel regime sublitoraneo appenninico, che si caratterizza con una distribuzione di frequenza che presenta un massimo principale in autunno ed un minimo principale in estate, nonché un massimo secondario primaverile.

Le precipitazioni annuali vanno da un minimo di 700-800 mm nella fascia pedo collinare a circa 1.000-1.100 mm al limite dei 500-600 m di altitudine. In conclusione il clima della fascia collinare si configura meno continentale e più temperato rispetto a quello della pianura e della montagna e, quindi, particolarmente adatto alla coltura della vite.

La difesa altimetrica della prima e media collina, situata indicativamente tra i 200 e i 500 m. di altitudine, seppur ricompresa nel territorio a clima temperato sub continentale e a regime pluviometro sub litoraneo appenninico, presenta una singolarità climatica che la rende particolarmente vocata ad ospitare la viticoltura di qualità.

Questa fascia è collocata al di sopra dello strato atmosferico interessato nel semestre freddo al fenomeno dell’inversione termica tipico della pianura (i primi 100-200 m.s.l.m.) ed è pertanto mediamente soggetta a minori escursioni termiche giornaliere ed annuali.

Poiché inoltre la temperatura media mensile dei mesi più caldi risulta inferiore di 1-2°C a quella della pianura in virtù della sua maggiore elevazione e del regime delle bozze, l’estate è mediamente meno torrida e siccitosa con un bilancio idrico conseguentemente meno negativo.

Bonarda e Barbera, ha portato alla costruzione di curve di maturazione che permettono di osservare l’evoluzione nel tempo dei componenti acidici e zuccherini della bacca.

Con la continua ricerca, si tenta di affrontare l’argomento spinoso delle differenze comportamentali che si verificano durante la maturazione in ecosistemi differenti, seguendo un itinerario di studio e di comportamento il più possibile integrato, pur perseguendo l’obbiettivo di dare risposte pratiche e convincenti all’ambiente viticolo circa l’individuazione degli abiti ottimali per l’ottenimento di uve di qualità.

Prese in considerazione alcune zone del’areale di produzione (AVT-BVT-AT-BVA-AVA-AVS), diversificate altimetricamente e controllando il comportamento di Barbera e Bonarda, si sono ottenute risposte interessanti. La disposizione termica della fascia dei territorio collinare, utili per la coltura della vite viene usualmente sintetizzata dagli indici bioclimatici di Winkler e di Huglin; l’indice di Winkler in questa fascia oscilla tra 1500 e 1800°C con i valori più alti in corrispondenza dei versanti meridionali e delle altitudini inferiori, mentre l’indice di Huglin risulta compreso tra

1800° e 2000°C circa; questo campo di variabilità degli indici corrisponde sperimentalmente alle condizioni migliori di produzione di vitigni piacentini a bacca rossa, quali Barbera e Bonarda.

La fascia altitudinale 200-450 m.s.l.m. del territorio centrale/orientale della provincia di Piacenza è l’area in cui l’indice assume i valori 1600-1700 e risulta centrale nella fascia altitudinale delimitata.

Nell’ambito delle varie ricerche svolte è stato dimostrato infatti che per i vitigni controllati (Barbera e Bonarda per il vino Gutturnio), a parità degli altri fattori ambientali, esiste un optimum termico per fertilità delle gemme e per il grado zuccherino attorno a valori dell’indice di Winkler di 1600- 1650 gradi giorno.

Per ottenere prodotti che si distinguono dal punto di vista qualitativo, molto importante è capire e valutare la reazione che il vitigno ha con l’ecosistema nel quale è inserito.

Determinante diventa l’ottimizzazione del rapporto tra vitigno e ambiente, cioè la scelta delle condizioni pedoclimatiche e colturali che consentono a quel vitigno di manifestare appieno le proprie potenzialità genetiche.

L’analisi dei risultati, ottenuti correlando fra loro lo studio dell’evoluzione della maturazione e l’analisi sensoriale, ha permesso di classificare i diversi ambienti geopedoclimatici sulla base della interazione vitigno per ambiente a conferma delle capacità intrinseche della varietà di rispondere in modo differenziato ed estremamente preciso ai condizionamenti ambientali dimostrando di essere uno strumento di monitoraggio ambientale più sensibile rispetto ad una mera descrizione dell’ambiente per quanto sofisticata essa sia.

Per quanto riguarda l’aspetto geopedologico il territorio della collina piacentina, vista la presenza di numerose valli, si presenta con una notevole variabilità.

Infatti i dati riguardanti l’analisi dei terreni evidenziano l’alto contenuto di argilla, con tessitura fine, nei suoli localizzati in Val Tidone dove, peraltro, si riscontra una maggior ricchezza di K rispetto ai suoli della Val D’Arda e delle altre valli centrali della provincia.

La forma di allevamento più diffusa è quella a spalliera (Guyot doppio speronato) con l’introduzione, solamente nell’ultimo decennio, di altre forme d’allevamento a cordone permanente.

Il sesto d’impianto più diffuso è quello di mt. 2.20 – 2.50 tra le file e mt 2.00-2.50 sulla fila. Nessuna frase di carattere sembra essere stata scritta proprio per la vitivinicoltura piacentina come “Bacchus amat colles”.

Piacenza, nella storia della viticoltura nazionale, rappresenta un caso più unico che raro, racchiudendo nella sua origine, tradizione e vocazione tutti quegli elementi che ne fanno – senza presunzione - il simbolo più completo e più vero dell’”Enotoria tellus”.

 

2) fattori umani rilevanti per il legame

Piacenza da sempre produce vini e molti sono gli estimatori dei nostri prodotti. A Piacenza il vino è coltura e tradizione; Piacenza è “Terra di vini” da epoche remote: hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani; hanno fatto il vino dalle nostre parti i legionari latini, i galli, i celti.

Cultura Greca Etrusca

Ma l’origine e la tradizione proviene ed è fondata sulle conoscenze greche: i viticoltori piacentini hanno sempre allevato la vite in forma bassa con le “carasse” (“vinae characatae” di Columella) sostenendo che “è il palo che fa l’uva”.

L’antica nobiltà dei vini piacentini è suffragata da tanti reperti e testimonianze uniche e inconfutabili.

E con l’età del ferro, al primo millennio a.C., che gli abitanti delle terre mare palafitticole vicino al Po emigrarono verso le colline piacentine, fondando l’importante centro culturale e termale di Veleja e impiantando le prime viti.

Tra il IV e il II sec. a.C. popolazioni galliche scesero in pianura padana (Gallia Cisalpina) e vi portarono le loro conoscenze vitivinicole, compreso un nuovo modo di conservare il vino e trasportarlo: la botte di legno assai più forte e robusta della terracotta.

Famoso nel mondo è il Fegato Etrusco: ritrovato nel 1877 a Settima di Gossolengo, datato II sec. a.C., è un reperto bronzeo che riproduce l’organo anatomico di un bovino e presenta diverse iscrizioni fra cui quella del dio Fufluns, cioè un’ aruspice di abbondanza e di protezione, sia enoica che salutare.

Gli etruschi erano colti, di carattere mite, il vino nei banchetti, rappresentava un elemento di amicizia e di convivialità, di uso parco non smodato: l’etrusco Saserna, il più noto agricoltore in terra piacentina, nel II sec. a.C. racconta che alla sua tavola si beveva il “Kilkevetra”, il vino di bosco dell’Appennino piacentino.

Cultura Latina

Risalendo del buio di ere così remote, troviamo più vaste e più ricche documentazioni: i numerosi cocci di vasi vinari affiorati in Val Trebbia e in Val Nure, la preziosa patera trovata nel tardo ottocento sulle colline di Bicchignano; il bel vaso metallico decorato a sbalzo con tralci di vite e grappoli d’uva, dissepolto a Veleja nel 1760.

I vini piacentini dovevano essere già più che famosi ai tempi dei romani.

Basta sfogliare i classici latini per scoprire, per esempio, che dei nostri vini parlava perfino Cicerone quando nel Senato di Roma apostrofava il suo avversario e collega piacentino Pisone (padre di Calpurnia, moglie di Giulio Cesare) accusandolo di bere calici troppo grandi di vino di Piacenza.

E’ sicuramente di questo periodo storico, nel massimo splendore dell’Impero Romano, la ricca forgiatura del primo grande bicchiere “gutturnium”.

Invece Licino Sestulo, che preferiva le lodi aperte alle frecciate polemiche, predicava nel Foro che “vinum merum placentium laetificat” cioè che il vino schietto di Piacenza aiuta a rasserenare lo spirito.

Vino dei Papi

Così come amavano i nostri vini per “lo gusto, et la prelibatezza” gli Sforza, il Piccinino ed il Colleoni.

Beveva vini piacentini anche papa Paolo III Farnese “et anco ne mandava a pigliare - come scrive in una sua memoria il dispensiere pontificio Sante Lancerio - anco se fosse a Ferrara et a Bologna”.

Tra un capolavoro e l’altro, si ristorava con i vini dei Colli Piacentini addirittura anche il grande Michelangelo, che li riceveva in botticelle (che poi il grande artista faceva travasare in fiaschi) dal piacentino Giovanni Durante, un faccendiere al quale Buonarroti aveva affidato la riscossione delle gabelle (circa 600 scudi d’oro all’anno) per i traghetti e l’uso del porto sul Po a Piacenza.

Il diritto a gabellare, Michelangelo lo aveva avuto da Papa Paolo III Farnese, finalmente nel 1535 come pagamento degli affreschi della Cappella Sistina.

Nella “De Naturali Vinarum Historia” di Andrea Bacci, edita esalta la qualità dei nostri vini, definendoli “vina valida, synceriora ac multae laudis”.

Vino dei Re

Il celebre generale piacentino conte Felice Gazzola li fece assaggiare a Carlo III di Spagna che gustandoli con soddisfazione esclamò:”Sono vini eccellenti! Mai ne bevvi di migliori in vita mia”.

Invece Filippo V quasi li esigeva dal suo primo ministro, il piacentino cardinale Giulio Alberoni, il quale li faceva giungere in Spagna in speciali fiasche, attraverso le valige diplomatiche in cui erano stipati anche il formaggio grana ed i prelibati salumi piacentini.

Antichi documenti e cronache del tempo dimostrano che nella seconda metà del ‘600 i vini piacentini erano esportati in Francia.

Vino di pregio

Ma arriviamo al presente che fa pienamente onore ad un così illustre passato.

Un vino rosso piacentino di “pregio” nel 1911, ottenne un riconoscimento e un premio speciale all’Esposizione Internazionale di Torino, fra i migliori 18 prodotti nazionali presenti.

Il Ministero dell’Agricoltura, nella stesura del primo elenco di vini “tipici e di pregio” nel 1914, elencava a questo importante rango un <<Rosso>> profumato fruttato, di corpo pieno, nobile, prodotto nel piacentino, senza ombra di dubbio il capostipite dei vini rossi piacentini, “Il Gutturnio”.

Nel 1987 l’Office Internationale de la Vigne et du Vin ha insignito Piacenza dell’ambito titolo di “Città Internazionale della Vite e del Vino”, un prestigioso blasone che riconosce l’alta qualità e la nobiltà dei nostri vini.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La Val Tidone è caratterizzata da diverse unità vocazionali descritte nella ricerca pluridisciplinare per la zonazione viticola caratterizzate da terreni di diversa origine comprendenti suoli fertili caratterizzati da elevato presenza di argilla o suoli argillo-limosi con diverse capacità di trattenere l’acqua e quindi di influire sulla vigoria della vita.

L’indice gradi giorno di Winkler è particolarmente idoneo alla coltivazione della vite in val Tidone in particolare per i vitigni per i vitigni barbera, croatina, malvasia e uve bianche in genere

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi della lettera A) e quelli della lettera B)

La variabilità dei suoli e la micro variabilità climatica di fatto non varia in modo significativo la qualità delle uve e quindi dei vini da esse derivati.

La Val Tidone appare maggiormente vocata alla produzione di vini rossi e nell’esposizione ad est, anche per le uve bianche. La buona nutrizione delle viti derivanti dalla fertilità del suolo si evidenzia nella produzione di vini equilibrati,

gradevoli, di pronta beva.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero  minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.