Trentino Alto Adige › BOLZANO TRENTO IGT

DELLE VENEZIE I.G.T.

MITTERBERG I.G.T.

VALLAGARINA I.G.T.

VIGNETI DELLE DOLOMITI I.G.T.

VIGNETI AVIO

VIGNETI AVIO

DELLE VENEZIE

I.G.T.

Decreto 14 luglio 2000

Modifica Decreto 24 ottobre 2000

Modifica Decreto 21 luglio2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica «delle

Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

 

Per quanto concerne la regione Veneto l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni ammessi alla coltivazione nelle singole provincie di rispettiva competenza:

Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer aromatico, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

 

Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia:

la IGT “Delle Venezie” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Malbech N., Malvasia, Merlot, Muller, Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner

verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renana, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Piculit Neri, Raboso Piave,

Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Glera, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende.

Per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Per la regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento:

23,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato

ed a 19,50 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno;

 

per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

23,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato

ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni

Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni bianco, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon e Traminer aromatico

per i quali la resa di uva non deve essere superiore a 19,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “delle Venezie”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini  il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3. E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al cinsumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione:

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei a produrre vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano, i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT “delle Venezie” si estende nell’area a nord-est della penisola Italiana nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e nella provincia autonoma di Trento.

Tale territorio è protetto a nord dalla catena delle Alpi e dalle Dolomiti, mentre a sud confina con il mare Adriatico e con il fiume Po.

Il territorio presenta una grande diversità di “terroir” che ha permesso lo sviluppo di vini peculiari: il clima, pur presentando un’ampia gamma di situazioni climatiche, ha caratteristica uniformi in quanto gode della protezione, da parte della catena Alpina, dalle correnti fredde del nord.

Le estati si presentano da caldo temperato, nella maggior parte delle zone di pianura e in alcune località di montagna specialmente nei versanti al sole, a fresco temperato e fresco in quelle di collina o sui versanti alpini. In particolare le zone collinari, prealpine e alpine godono di elevate escursioni termiche fra il giorno la notte, specialmente durante l’estate e l’autunno prima della vendemmia.

In alcune zone la piovosità si presenta abbondante ma, grazie alla pendenza dei terreni nelle zone collinari e montane, o alla elevata granulometria nei terreni di pianura, il ristagno dell’acqua e dell’umidità è molto raro.

Sia nelle zona di pianura che quelle di collina o montagna, si possono trovare terreni di origine vulcanica, sedimentaria e alluvionale, con suoli che possono variare da freschi e ghiaiosi ad argillosi, ricchi di minerali.

Fattori umani e storici

I vini dell’Indicazione geografica “delle Venezie” devono il loro nome a “Tre Venezie” o Le Venezie, nome con il quale è conosciuto ancor oggi questo territorio interregionale e che deriva dalla storia comune che lo lega prima alla Repubblica di Venezia e successivamente all’Impero Austro-Ungarico.

La zona era già conosciuta e famosa per la produzione di vino sin dall’epoca dell’Impero Romano, durante il quale il territorio interregionale era sede della X Regio di Augusto.

Con la caduta dell’Impero romano, a partire dal VIII secolo d.c. con la nascita della Repubblica Serenissima, Venezia estese le sue influenze commerciali e politiche agli attuali territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, nonché sulle coste e nelle isole orientali del mare Adriatico fino alla Grecia.

Famosi erano i vini che dai territori delle Venezie, venivano commercializzati e scambiati in tutti i porti dell’Adriatico e non solo. In molte zone furono gli stessi signori veneziani che, nelle proprie tenute di campagna e collina, svilupparono nuove tecniche agronomiche, sperimentazioni varietali ed enologiche, al fine di competere, con amici e rivali, per la

qualità dei vini.

Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, durante il periodo dell’Impero Astro-Ungarico, la dominazione asburgica segna un’altra tappa importante per il rifiorire della viticoltura della zona; fonti storiche attestano l’interesse per il miglioramento varietale, le tecniche colturali e di moltiplicazione.

Frequente era lo scambio di materiali e informazioni tra i viticoltori delle aree delle Tre Venezie in particolare con i produttori Ungheresi.

E’ proprio in questo periodo che il nome “Tre Venezie” o Le Venezie, diventa più famoso per indicare la zona di produzione che comprendeva la Venezia Tridentina, la Venezia Euganea e la Venetia Giulia.

Ancor oggi il termine Tre Venezie è utilizzato per indicare questo il territorio interregionale e numerose sono le testimoniante sulla qualità ed i premi ottenuti dai vini delle Venezie.

Una recente pubblicazione sulle "terre del vino" delle Venezie, evidenzia le aree che la storia viticola e il successo dei vini, indicano come particolarmente vocate e capaci di caratterizzare la produzione nella macroregione delle Venezie che riposta come questo sia un terroir universalmente riconosciuto “per la storicità, per l'intelligente impegno di coltivatori che hanno saputo conservare le tante uve autoctone che esprimono i territori e per l'ampia offerta di vini così diversi ma caratterizzati dal denominatore comune della cordialità e della naturalezza”.

L’indicazione geografica “delle Venezie”, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

L’offerta dei vini della IGT delle Venezie, nei vari colori e tipologie, rappresentano la specificità degli ambienti nei quali si producono le uve; l’ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica Protetta “Delle Venezie” con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Delle Venezie con il quale, da secoli, é famosa la zona di produzione e che ha reso famosi i vini che provengono da tale area.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

Fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

MITTERBERG

I.G.T.
Decreto  5 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg”è riservata ai  mosti  e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  in  appresso indicati.

 

Articolo2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg” è riservata ai seguenti vini:

 

bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello;

rosato, anche nella tipologia frizzante e passito.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterbergbianco, rosso  e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o  più vitigni  a  frutto  di  colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano.

 

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg”, con  la  specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma è riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti

da vigneti composti, nell'ambito  aziendale, 

per  almeno  l´85%  del corrispondente vitigno,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a

bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.

Per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   “Mitterberg”   è consentito il  riferimento  ai  nomi  di  due  vitigni  indicati  nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi  al  100% dai vitigni indicati e che  il  vitigno  che  concorra  in  quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale  superiore  al 15%.

I vini ad indicazione geografica  tipica  “Mitterberg”,  con  la specificazione di uno o  due  dei  vitigni  sopra  indicati,  possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica  tipica  “Mitterberg”,   comprende   l'intero   territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo

della  provincia  di Bolzano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Norme per la vinificazione.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

“Mitterberg”  bianco,  rosso  e rosato a

19,00 t/ha,

“Mitterberg” con la specificazione del vitigno a

18,00 t/ha.

tali  limiti  di  rese  sono  comprensivi dell'aumento del 20% di cui al DM 2/8/1996.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica “Mitterberg”, seguita o meno dal riferimento ad uno  o  a  due vitigni, devono assicurare ai vini

un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di 10,00% vol.

Le uve destinate alla produzione della tipologia  frizzante  possono, in deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione  devono  avvenire  all'interno  del territorio della provincia di Bolzano.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne  per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%.

E' consentito nella misura massima del volume del 15% il  taglio  dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone  di  produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Mitterberg Bianco»:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;

sapore: pieno, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Mitterberg» con la menzione di uno o più vitigni a bacca bianca:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Mitterberg» con la menzione di uno o più vitigni a bacca rossa:

colore: da rosso rubino chiaro a intenso fino a granato carico, caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: gradevole, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: morbido, gradevole, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Mitterberg rosso»:

colore: da rosso rubino chiaro a intenso fino a granato carico;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: morbido, gradevole, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Mitterberg rosato» senza o con la menzione di uno o più vitigni:

colore: rosato;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Mitterberg frizzante», senza o con la menzione di uno o più vitigni:

spuma: sottile, persistente;

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: delicato, gradevole, fruttato, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Mitterberg novello», senza o con la menzione di uno o più vitigni:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: fruttato, gradevole, delicato, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: armonico, elegante, fresco, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Mitterberg passito», senza o con la menzione di uno o più vitigni:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Tutti i vini di cui all'art. 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Mitterberg” è vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  riserva, extra, fine, scelto,  selezionato,  superiore,  vendemmia  tardiva  e similari.

E' tuttavia consentito l´uso di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica “Mitterberg” può  essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art. 3,  ed  iscritti  nello  schedario  viticolo  per  le  corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitate comprende gran parte del territorio della Provincia di Bolzano idoneo alla produzione di vini previsti nel presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione per il vino IGP Mitterberg è privilegiato dalle vaste zone collinari mirabilmente

esposte e dalle caratteristiche del suolo che favoriscono in modo determinante una produzione di livello qualitativo molto alto.

Le caratteristiche morfologiche estremamente varie del territorio di produzione creano una molteplicità di microambienti, sia per quanto riguarda la composizione dei terreni, sia per le condizioni climatiche spesso diverse da zona a zona, che permettono la coltivazione di numerosi vitigni, autoctoni e alloctoni.

Protetto a nord dalla catena alpina dai venti artici e dal clima freddo atlantico, la zona di produzione si apre a sud

all’influsso del caldo benefico proveniente dal Meditteraneo, che si spinge fino all’interno della Val Venosta e della Valle Isarco.

Il clima continentale secco, con inverni freddi ed estate calde, le costanti correnti d’aria che percorrono le vallate impedendo all’umidità di stagnare, e una forte escursione termica fra il giorno e la notte nel periodo prima della vendemmia, che favorisce la formazione di eleganti profumi, creano presupposti ideali per la viticoltura e per un’elevata qualità dell’uva.

Non meno importante la composizione del suolo, costituito da terreni porosi e permeabili in prevalenza calcarei ricchi di sedimenti fluvial e morenici dell’era glaciale, la buona distribuzione delle precipitazioni nell’arco dell’anno, e una media annua di 1.800 ore di insolazione abbinate a una temperature media di 18° nel periodo dello sviluppo vegetativo.

Fattori umani rilevanti per il legame

La gran parte del territorio della Provincia è, per caratteristiche morfologiche, zona di produzione di uve ottime. Oltre 5000 produttori sono iscritti allo schedario, segno evidente della volontà di favorire una produzione di altissima qualità di qualsiasi prodotto (sia per i prodotti della DOP, sia quelli all’IGP).

E' necessario sottolineare che, nel corso degli ultimi anni, i vini IGP hanno raggiunto una certa importanza a livello produttivo nella ricerca per giungere una qualità più elevata e a livello commerciale, in particolare sul mercato locale. La produzione di tali prodotti è dovuta gran parte, sia a scelte commerciali, sia all’impossibilità di rientrare nei disciplinari dei DOP.

Nel rispettare le richieste del mercato diversi produttori pongono in vendita anche dei prodotti IGP “Mitterberg” in particolare con la specificazione dei vitigni Pinot Bianco e Schiava in rapporto qualità/prezzo molto competitivo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il territorio vitivinicolo della zona di produzione si presenta oggi al mercato con un’immagine di unità e dinamismo, in grado di affermare e promuovere l’alto valore aggiunto di tutta la sua produzione.

I vini di cui al presente diciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’ art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Nel raggio di nemmeno quaranta chilometri l’Alto Adige è un’antologia di paesaggi e zone climatiche che non potrebbero essere più eterogenee, proprio come i vini che vi si producono.

I vignaioli di questa terra hanno imparato da secoli a far Tesoro di questa varietà, facendo emergere l’unicità di ogni appezzamento in sapori inconfondibili. È da questo spirito che scaturiscono vini di carattere e prestigio, capaci di esprimere al meglio le peculiarità della loro origine.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n.

607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VALLAGARINA

I.G.T.

Decreto 25 maggio 2000

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica 07 marzo 2014

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 8 ottobre 2013

Modifica Provvedimento 16 marzo 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica tipica “Vallagarina” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati per le seguenti tipologie di vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale,

da uno o più vitigni classificati, “idonei alla coltivazione” o “in osservazione”, rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto,

ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti allo schedario delle denominazioni di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.

 

La indicazione geografica tipica “Vallagarina” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni rispettivamente:

per la provincia autonoma di Trento:

tutte le varietà classificate “idonee alla coltivazione” o “in osservazione” nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino;

per la provincia di Verona:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Müller Thurgau, Negrara, Nosiola, Schiava, gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner;

è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, classificati, “idonei alla coltivazione” o ”in osservazione”, per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest’ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Lo spumante ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” può essere ottenuto nelle seguenti

categorie di prodotto: “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino spumante di qualità del

tipo aromatico”.

Il “vino spumante” ed “vino spumante di qualità” devono essere ottenuti da vini delle seguenti varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente.

Il riferimento alle suddette varietà di vite nella designazione e presentazione del prodotto è ammesso:

nel caso di una sola varietà di vite:

quando lo spumante è costituito per almeno l’85% da detta varietà;

nel caso di due varietà di vite:

a condizione che lo spumante derivi al 100% dai due vitigni indicati

e che il vitigno che concorre in misura minore sia presente in percentuale superiore al 15%.

Nel caso in cui non sia indicata alcuna varietà

lo spumante deve provenire al 100% da una o più delle suddette varietà.

Il “vino spumante di qualità del tipo aromatico” deve essere ottenuto

al 100% da mosti o mosti parzialmente fermentati della varietà di vite Moscato giallo.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende:

per la provincia autonoma di Trento:

l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

per la provincia di Verona, nella regione Veneto:

 il territorio di seguito delimitato:

il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-

Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all’altezza del cimitero di Belluno Veronese in località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per

seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell’abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Di qui il confine prosegue lungo quest’ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell’abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137.

Segue il canale Biffis fino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo.

Da quest’ultimo piega verso monte, attraversa l’autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest’ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l’autostrada e l’Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcè passando a monte di quest’ultimo raggiungendo il serbatoio dell’acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al Km 317 continua lungo quest’ultima fino al Km 319 segue poi l’acquedotto che corre al limite del bosco fino in località C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette nella statale al Km 321, prosegue lungo la detta fino al Km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l’abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell’abitato di Ossenigo.

Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al Km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell’ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento:

23,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato,

19,50 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno;

per la provincia di Verona:

23,00 t/ha per la tipologia bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione
ivi comprese le eventuali fasi di frizzantatura e spumantizzazione, possono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
É altresì consentito effettuare la vinificazione
comprese le eventuali fasi di frizzantatura e spumantizzazione,

nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino, al competente Organismo di controllo, l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione dei vini IGP "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

In conformità alle norme comunitarie e nazionali è consentito, nella misura massima del 15% in volume, il taglio dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 con mosti e vini, anche di altre zone viticole nazionali, purché ottenuti da varietà di vite non aromatiche classificate “idonee alla coltivazione” o “in osservazione” nelle province di Trento e Verona.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino.

Lo spumante ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” deve essere ottenuto esclusivamente

con il metodo della rifermentazione in autoclave.

La durata minima del periodo di elaborazione è quella stabilita dalla normativa comunitaria vigente in materia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Vallagarina” bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

profumo: gradevole, talvolta aromatico;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Vallagarina” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Vallagarina” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, talvolta etereo o fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vallagarina” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, talvolta etereo o fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vallagarina” bianco frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

profumo: gradevole, talvolta aromatico;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Vallagarina” rosato frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Vallagarina” rosso frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, talvolta fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vallagarina” spumante bianco:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini;

profumo: gradevole, fine;

sapore: gradevole da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Vallagarina” spumante rosato:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: gradevole, fine;

sapore: gradevole da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Vallagarina” spumante del tipo aromatico:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini;

profumo: aromatico, fine, gradevole;

sapore: gradevole da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto della immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del/i vitigno/i.

Qualora vinificati o invecchiati in legno, i vini possono presentare il caratteristico sentore di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Vallagarina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell’art. 14, par. 3, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona delimitata comprende il territorio che si snoda, a cavallo delle province di Trento e Verona, lungo il tortuoso corso del fiume Adige, geograficamente e storicamente noto come “Vallagarina” e chiaramente delimitato all’art. 3.

Dal punto di vista climatico la Vallagarina rappresenta un’area di passaggio fra il clima alpino e quello più temperato delle prealpi venete.

Nel periodo estivo la temperatura massima raggiunge valori elevati (superiori ai 30°), mentre in inverno la temperatura scende sotto lo zero; alle quote interessate alla vite la copertura nevosa, seppur frequente, è molto meno duratura rispetto al Trentino settentrionale per via delle temperature diurne più miti.

Il clima della Vallagarina è inoltre mitigato dall’”Òra” una brezza di valle che ogni giorno dell’anno spira, dal vicino Lago di Garda, da mezzogiorno al tramonto.

Le precipitazioni rilevano il carattere mediterraneo con medie annuali sui 850 mm di pioggia, concentrata in particolare nel periodo primaverile ed autunnale.

In Vallagarina la coltura della vite occupa terreni posti ad una fascia altimetrica compresa fra i 100 ed i 650/700 m. s.l.m. posti per circa il 40% in fondovalle ed il 60% in media ed alta collina, questi ultimi sovente ubicati sui caratteristici terrazzamenti sostenuti da muri a secco.

I terreni pur presentando una matrice comune di origine dolomitica, risultano estremamente diversi per composizione e struttura in relazione alla loro diversa giacitura.

Rappresentano una interessante eccezione i terreni originatisi dai substrati basaltici affioranti sul versante orografico destro della parte centrale della Vallagarina (fascia di Isera, Mori, Brentonico).

 

Fattori umani rilevanti per il legame:

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.

La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una importante (quando non unica) fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine.

La coltivazione della vite rappresenta nella provincia di Trento un elemento caratterizzante del paesaggio ed un

importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono.

Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente.

Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata.

Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).

La vite ed il vino esistono da sempre in Vallagarina: la valle del campo, dalla voce germanica “lager”, anche se è dall’età romana che la vocazione vinaria della Vallagarina si fa più articolata e consistente.

Alla caduta dell’impero romano la Vallagarina, corridoio obbligato fra l’Italia e il nord Europa, ha assistito alle invasioni delle tribù germaniche subendo un temporaneo abbandono delle attività agricole, in primis rappresentate dalla coltivazione della vite.

Dall’alto medioevo in poi le notizie e testimonianze sulla coltivazione della vite in Vallagarina ritornano a farsi più ricorrenti e significative. Un notevole impulso a tale attività viene impresso durante l’annessione della Vallagarina alla Repubblica di Venezia (1411) con l’introduzione sul suo territorio del vitigno Marzemino.

La viticoltura perse nuovamente la sua preminente importanza con l’avvento e lo sviluppo in Vallagarina della sericoltura (1750 - 1850) quando l’agricoltura si indirizzò verso la coltivazione del gelso per la nutrizione dei bachi da seta.

Tuttavia dopo la diffusione delle malattie che colpirono questa pianta la vite riconquisto l’importanza perduta, sebbene flagellata dall’arrivo di avversità quali l’oidio, la peronospora e la filossera. Fu con la ricostruzione post-filosserica e post-bellica che la viticoltura della Vallagarina riconquisto le sua definitiva e riconosciuta importanza nel quadro della produzione vinicola regionale e nazionale.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione e quelli “in osservazione”, dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative (Allegato 1);

forme di allevamento:

sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche della tipologia frizzante e della tipologia novello rosso. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate

dal Reg. Ce n. 606/2009.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni costituenti la base ampelografica dei vini. I vini presentano parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol. Su tali caratteristiche influisce positivamente la sensibile escursione termica, tra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell’ultima fase della maturazione e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.

Le caratteristiche organolettiche, oltre ad essere chiaramente riconducibili ai vini dell’area, sono quelle proprie dei vitigni da cui i vini sono stati ottenuti.

 

C) Descrizione dell’interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

I.C.Q.R.F. – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI DELLE DOLOMITI

I.G.T.

Decreto 01 agosto 2008

Modifica Decreto 29 gennaio2009

Modifica Decreto 21 luglio 2009

Rettifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 10 ottobre 2013

Modifica Decreto 12 giugno 2015

Rettifica Provvedimento 19 ottobre 2015  

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

La indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante, spumante e passito,

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e passito.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

da uno o più vitigni classificati, idonei alla coltivazione o in osservazione, rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto,

iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

da uno o più vitigni classificati, idonei alla coltivazione o in osservazione, rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto,

iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi

aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

 

La indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l’esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni:

Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni:

Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara, Trebbiano toscano;

è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, classificati, idonei alla coltivazione o in osservazione, per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, recanti la menzione “vino passito” o “passito” non è consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino è stato ottenuto.

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa classificati, idonei alla coltivazione o in osservazione, per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.

Lo spumante ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, può essere ottenuto nelle seguenti categorie di prodotto: “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino spumante di qualità del tipo aromatico”.

Il “vino spumante” ed il “vino spumante di qualità” devono essere ottenuti da vini delle seguenti varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente.

Il riferimento alle suddette varietà di vite nella designazione e presentazione del prodotto è ammesso:

nel caso di una sola varietà di vite:

quando lo spumante è costituito per almeno l’85% da detta varietà;

nel caso di due varietà di vite:

a condizione che lo spumante derivi al 100% dai due vitigni indicati

e che il vitigno che concorre in misura minore sia presente in percentuale superiore al 15%.

Nel caso in cui non sia indicata alcuna varietà

lo spumante deve provenire al 100% da una o più delle suddette varietà.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico, anche designato col nome del vitigno “Moscato giallo”,

deve essere ottenuto al 100% da mosti o mosti parzialmente fermentati della predetta varietà di vite.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.

 

Articolo 4

Norme per la vinificazione

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, bianchi, rossi e rosati a 23,00 t/ha

ed a 19,50 t/ha per le tipologie con la specificazione di vitigno,

ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione


Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione,
ivi comprese le eventuali fasi di frizzantatura e spumantizzazione, possono essere effettuate nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino al competente Organismo di controllo l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione dei vini IGP "Vigneti delle Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%, per tutti i tipi di vino.

In conformità alle norme comunitarie e nazionali è consentito, nella misura massima del 15% in volume, il taglio dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 con mosti e vini, anche di altre zone viticole nazionali, purché ottenuti da varietà di vite non aromatiche, classificate “idonee alla coltivazione” o “in osservazione” nelle province di Trento, Bolzano e Belluno.

Lo spumante ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomitendeve essere ottenuto esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

La durata minima del periodo di elaborazione è quella stabilita dalla normativa comunitaria vigente in materia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Vigneti delle Dolomiti” bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

profumo: gradevole e fine, talvolta aromatico;

sapore: gradevole, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole e delicato;

sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, gradevole, talvolta etereo o fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, gradevole, talvolta etereo o fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” bianco frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

profumo: gradevole e fine, talvolta aromatico;

sapore: gradevole, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” Moscato giallo frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;

profumo: gradevole e fine, talvolta aromatico;

sapore: gradevole, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosato frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevole e delicato;

sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosso frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: vinoso, gradevole, talvolta fruttato;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” bianco passito:

colore: giallo dorato fino ad ambrato;

profumo: gradevole, con note da uva passita;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosato passito:

colore: rosato più o meno intenso, talvolta con tonalità aranciate;

profumo: gradevole, con note di uva passita;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” rosso passito:

colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: gradevole con note di uva passita;

sapore: armonico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Vigneti delle Dolomiti” spumante bianco:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini;

profumo: gradevole, fine;

sapore: gradevole da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Vigneti delle Dolomiti” spumante rosato:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: gradevole, fine;

sapore: gradevole da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Vigneti delle Dolomiti” spumante di qualità del tipo aromatico, anche designato con il vitigno Moscato giallo:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini;

profumo: aromatico, fine, gradevole;

sapore: gradevole da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten” con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto della immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del/i vitigno/i.

Qualora vinificati o invecchiati in legno, i vini possono presentare il caratteristico sentore di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell’art. 14, par. 3, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l’indicazione geografica tipica “Vigneti delle Dolomiti”, in lingua tedesca “Weinberg Dolomiten”, può essere utilizzata

come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo delle province di Trento, Bolzano e Belluno e rientra nella parte italiana della zona viticola CI-b definita nell’appendice all’allegato XI ter del Reg. CE 1234/2007.

In tali province ricade l’unità geologica e paesaggistica delle “Dolomiti”, alle quali la denominazione si richiama, e che nel 2009 è stata riconosciuta dall’UNESCO patrimonio universale dell’Umanità.

L’areale interregionale così delimitato è prevalentemente montuoso o collinare. Secondo la classificazione delle zone altimetriche effettuata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) il territorio in questione è considerato interamente montano, in quanto presenta solo limitate superfici pianeggianti nel fondovalle (circa il 10%).

Le catene montuose si innalzano fino a quote altimetriche di 2700-3900 m s.l.m.

Le valli sono generalmente piccole e strette con versanti ricoperti da foreste che interessano oltre il 70% della superficie. Alcune eccezioni sono rappresentate da vallate più ampie come la Valle dell’Adige, la Valle di Isarco, la Valle del Sarca, la Valle di Cembra nelle quali è presente la coltivazione della vite.

La geologia del territorio è varia in quanto l’area delimitata comprende rilievi montuosi, di significative proporzioni, di origine geologica diversa quali il massiccio granitico dell’Adamello, le rocce metamorfiche della cresta di confine alpina, il basamento porfirico atesino, i numerosi rilievi di calcare alpino e non da ultimo la dolomia delle “Dolomiti”.

Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano una elevata variabilità, per effetto della variabilità degli ambienti e quindi dei fattori pedogenetici che ne hanno determinato la formazione.

Per quanto riguarda i versanti pedemontani interessati dall’attività agricola e dalla viticoltura in particolare, i suoli sono prevalentemente costituiti da detriti calcarei generalmente ad elevata pietrosità che determinano buone condizioni di drenaggio ed aerazione.

Questi suoli si trovano generalmente su detriti calcarei nelle parti medio-alte di conoidi di deiezione.

Nelle parti più basse dei versanti o nelle conche seguono spesso suoli a pietrosità più bassa; in alcune zone pianeggianti si trovano intercalati terreni da accumulo colluviale e terreni su depositi morenici o su ghiaie fluviali.

Non mancano inoltre terreni su diversa matrice geologica come nel caso della Valle di Cembra (porfirici), della Val d’Isarco (metamorfico-cristallini) e della Vallagarina centrale (basaltici).

L’altitudine dei terreni coltivati a vite varia dai 70 agli 800 m s.l.m.

Il clima della regione può essere definito di transizione tra il clima semicontinentale e quello alpino.

A partire dalle fasce altimetriche più basse il clima può essere suddiviso in quattro grandi aree:

area submediterranea: è la parte relativamente più mite della regione (e quella principalmente interessata dalla viticoltura), con inverni in ogni caso freddi, anche se non come nel resto dei fondovalle, ed estati calde mitigate da moderate brezze;

area subcontinentale: rappresenta la parte di territorio ubicata a quote intermedie (in parte interessata dalla viticoltura) caratterizzata da un clima di transizione con inverni più rigidi ed estati più fresche;

area continentale: valli alpine con inverni rigidi, estati brevi e piuttosto piovose;

area alpina: aree sopra i 1800/1900 m s.l.m. con nevi che permangono a lungo durante l’anno.

Le precipitazioni variano, anche sensibilmente, in relazione alla fascia altimetrica.

Nell’area sub mediterranea le precipitazioni sono in media di 1000 mm. Le distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi prevalentemente nel periodo primaverile e autunnale.

 

Fattori umani rilevanti per il legame:

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.

La coltivazione della vite rappresenta nelle province di Trento, Bolzano e Belluno un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono. Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente.

Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata.

Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).

Le più antiche testimonianze sulla coltivazione della vite nell’area interessata alla I.G.T. “Vigneti delle Dolomiti” risalgono all’età del Bronzo antico (1800-1600 a.C.) e del ferro finale e sono rappresentate dai vinaccioli rinvenuti nell’insediamento palafitticolo di Ledro (TN) e nei dintorni di Bolzano e Merano attribuibili alla cultura Fritzens-Sanzeno. Una innumerevole serie di altri ritrovamenti ci conduce fino alla situla reto-etrusca (IV secolo a.C.) rinvenuta a Cembra (TN) sulla quale è incisa una fra le più estese iscrizioni di epoca etrusca inneggianti al consumo simposiale

del vino.

Una ulteriore significativa testimonianza sulla produzione ed il commercio di vini della regione è rappresentata dalla stele funeraria risalente al II-III secolo d.C. dedicata al commerciante di vini trentino P. Tenatius Essimnus e rinvenuta a Passau (Germania).

Risalgono invece al periodo medioevale le prime regole vendemmiali; nel XII secolo furono emessi gli "Statuti di Trento", norme protezioniste della produzione locale mirate ad ostacolare l'introduzione di vini prodotti nelle zone limitrofe.

Nelle “Cronache del Sacro Concilio di Trento” scritte dallo storico Michelangelo Mariani nel 1670 viene inoltre riportata una precisa descrizione della produzione vinicola e della sua importanza sull’economia locale che l’autore così sintetizza:

..... tutto o quasi il territorio del Trentino (toltone alcune montagne e le valli che non hanno vigne) produce vini stimabili, sì li bianchi come li rossi, con effetto però costante, vino che venendo quasi tutto in pendici, fa credere veramente che: “Baccus amat Colles” e maturando per lo più a riverbero di suolo non men che di Sole, ha qualità di non offendere, chi non l’abusa a forza di quantità (…) insomma, per quanto veggo, questo è il paese del vino naturalmente, tanto che corre il detto: “grano per tre mesi e vino per tre anni”.

Una svolta decisiva alla viticoltura ed all’enologia regionale è stata impressa, nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione e quelli “in osservazione”, dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative (Allegato 1);

forme di allevamento:

sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche delle tipologie frizzante e passito e della tipologia novello rosso. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e

disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni costituenti la base ampelografica dei vini.

I vini presentano parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol. Su tali caratteristiche influisce positivamente la sensibile escursione termica, tra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell’ultima fase della maturazione e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.

Le caratteristiche organolettiche, oltre ad essere chiaramente riconducibili ai vini dell’area, sono quelle proprie dei vitigni da cui i vini sono stati ottenuti.

 

C) Descrizione dell’interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

Tali condizioni rappresentano peraltro il presupposto su cui si basa la delimitazione della zona viticola comunitaria (CI-b), definita nell’appendice all’Allegato XI ter del Reg Ce 1234/07, all’interno della quale ricade la zona di produzione dei vini in questione.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

I.C.Q.R.F. – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.