BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE D.O.C.G.
GAVI D.O.C.G.
BARBERA DEL MONFERRATO D.O.C.
COLLI TORTONESI D.O.C.
COLLI TORTONESI MONLEALE D.O.C.
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA D.O.C.
MONFERRATO D.O.C.
MONFERRATO CASALESE D.O.C.
VIGNETI CUCCARO MONFERRATO
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
D.O.C.G.
Decreto 27 giugno2008
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Barbera del Monferrato superiore
Barbera del Monferrato superiore più vigna.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera minimo 85%
Freisa, Grignolino, Dolcetto da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a DOC Barbera del Monferrato” comprende i territori dei seguenti comuni:
In provincia di Alessandria:
Alto Monferrato:
Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, San Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d’Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
Basso Monferrato:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Bassignana, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Precetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio
Nei comuni di:
Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano, Mirabello Monferrato
La zona di produzione è limitata ai territori collinari posti alla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale Monferrato dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il Colle di Sant’Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione Alessandria, fino al confine amministrativo di Mirabello Monferrato
In provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bubbio, Bottigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Colosso, Canterano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorso, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mobercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia , Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
giacitura esclusivamente collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
altitudine non superiore a 650 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione, per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
le densità d’impianto sono quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di piante, calcolate sul sesto di impianto, non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali (forme di allevamento a controspalliera con vegetazione assurgente, potatura a Guyot tradizionale, cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore”, in coltura specializzata, e stabilita in:
9,00 t/ha.
La quantità massima di uva ammessa, in vigneto a coltura specializzata, per la produzione del vino a DOCG “Barbare del Monferrato superiore” con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di:
8,00 t/ha.
In particolare, per poter utilizzare la menzione “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ad ettaro ulteriormente ridotta:
terzo anno: 4,80 t/ha.
quarto anno: 5,60 t/ha.
quinto anno: 6,40 t/ha.
sesto anno: 7,20 t/ha.
settimo anno: 8,00 t/ha.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal presente disciplinare di produzione, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato, in questo caso non si applicano le disposizioni di cui sopra.
I vigneti iscritti all’albo della DOCG “Barbera d’Asti” non possono fare parte dell’albo dei vigneti della DOCG “Barbera del Monferrato superiore”.
I titoli alcolometrici volumici naturali delle uve atte a produrre i vini a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” non devono essere inferiori a:
Barbera del Monferrato: 12,50% vol.;
Barbera del Monferrato più vigna: 13,00% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Per il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%, equivalente a 63,00 ettolitri/ettaro.
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in ettolitri/ettaro ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’articolo 4.
Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio:
Barbera del Monferrato superiore e Barbera del Monferrato superiore “vigna”:
14 mesi
di cui almeno 6 mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
Per le uve “Barbera del Monferrato superiore” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC “Monferrato rosso”, “Monferrato ciaret”, “Barbera del Monferrato” e “Piemonte Barbera”.
Il vino destinato alla DOCG “Barbera del Monferrato superiore” può essere riclassificato con le DOC “Monferrato rosso o Piemonte Barbera” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbera del Monferrato superiore
Barbera del Monferrato superiore “vigna”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso granata con l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, armonico, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i
limiti minimi sopra descritti per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato ed altri similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denunce delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata e garantita “Barbera del Monferrato superiore”.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, arre, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOCG “Barbera del Monferrato superiore” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui vien confezionato il vino di cui all’articolo 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con l’esclusione del contenitore da 0,200 litri.
Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della DOCG “Barbera del Monferrato superiore” il confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 6,000, 9,000 e 12,000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.
La zona di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri.
La Barbera del Monferrato Superiore rappresenta la volontà dei produttori della zona di offrire un vino importante che evidenzi i pregi del territorio.
La tipologia Superiore nasce dai grappoli più maturi e permane in cantina ad affinarsi per un periodo minimo di 14 mesi, dei quali almeno 6 in botti di legno.
Il sistema di potatura più utilizzato è il Guyot, in quanto è quello che si adatta meglio alle interazioni vitigno-clima della zona.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
L’area di produzione del Barbera del Monferrato si sovrappone in buona parte con quella del Barbera d’Asti, al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese; i suoli sono quindi prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo - arenaceo.
marnose ma comprende alcune piccole aree di paleosuoli o terre rosse a reazione acida (Cassine, Mantovana, Quargnento, Masio) che non sono comprese nel disciplinare del Barbera d’Asti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 si legge a proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave
24 Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10
Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI GAVI
GAVI
CORTESE DI GAVI
D.O.C.G.
Decreto 14 ottobre 2010
(Fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
Modifica provvedimento 12 gennaio 2016
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Gavi” o “Cortese di Gavi” tranquillo;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” frizzante;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” spumante;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico.
Articolo 2
base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” con la specificazione “tranquillo”, frizzante”, “spumante” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno
Cortese.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, di cui all'art. 1, comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, San Cristoforo, Serravalle Svrivia e Tassarolo,
in provincia di Alessandria;
tale zona è così delimitata:
partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis.
Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.
Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio e' delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia.
Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni.
Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada
provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba.
Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio,
verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.
Articolo 4
norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di “Gavi” o
“Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”
non deve essere superiore a 9,50 t/ha;
per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione “vigna” la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 t/ha;
la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”
non deve essere superiore a 6,50 t/ha.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, che utilizzi la menzione “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto : 5,10 t/ha
• al quarto anno di impianto : 5,95 t/ha
• al quinto anno di impianto : 6,80 t/ha
• al sesto anno di impianto : 7,65 t/ha
• dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t/ha.
Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto : 3,90 t/ha
• al quarto anno di impianto : 4,55 t/ha
• al quinto anno di impianto : 5,20 t/ha
• al sesto anno di impianto : 5,85 t/ha
• dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva / vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOCG.
Oltre il 75% decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,00 % vol. per la tipologia Riserva e “Riserva Spumante metodo classico”,
9,50% vol. per le tipologie tranquillo e frizzante,
9,00% vol. per la tipologia spumante.
Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione “vigna” dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50 % vol.
Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia; la riclassificazione da “Gavi Riserva” a “Gavi Riserva Spumante” potrà avvenire successivamente alla denuncia, in caso di spumantizzazione.
Le partite di uve destinate alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “spumante” che non raggiungono 9,50% vol. dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.
La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo
impianto che aumentano il potenziale produttivo.
Articolo 5
norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva”
prevede un anno di invecchiamento,
di cui sei mesi di affinamento in bottiglia;
il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente;
l'immissione in commercio e' consentita dal
1 Novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Ris“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva” e “ Riserva Spumante metodo classico ” devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva Spumante metodo classico” prevede
due anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia,
di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a DOCG “Gavi” o “Cortese di Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, o con mosto concentrato rettificato.
Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia tranquillo:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Tipologia frizzante:
spuma: evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Tipologia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Tipologia Riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Tipologia Riserva Spumante metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino “Gavi” o “Cortese di Gavi”, nella tipologia “Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, può rivelare sentore di legno.
Articolo 7
etichettatura e presentazione
1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.
Ê consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
2) Per le tipologie “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, è consentito, l' uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.
L'indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita”, riportando esclusivamente la dicitura “del comune di ...” eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato.
3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Gavi” o “Cortese di Gavi” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
4) Per le tipologie “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e località.
Le uve che danno origine a questi vini devono essere vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve.
5) La menzione “vigna” dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Gavi.
6) Per la tipologia “tranquillo” deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Per la tipologia “Spumante metodo classico” deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Gavi” o “Cortese di Gavi” è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in plastica.
Per la tipologia “Riserva” e “Riserva spumante metodo classico” è obbligatorio il tappo in sughero”.
8) Per il vino a DOCG “Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
Articolo 8
Legame con l’ambiente
A) A) Informazioni sulla zona geografica
La zona geografica delimitata ricade nell’estremo angolo sud orientale del Piemonte, una frontiera fisica e geologica dove si incontrano la grande pianura e la montagna, i terreni alluvionali e gli affioramenti di epoche remote, laddove sono coltivati i rigogliosi vigneti del “Gavi” o “Cortese di Gavi”.
Il terroir dal punto di vista geologico si divide in tre fasce Le terre rosse, un’alternanza di marne e arenarie. E una terza fascia nella parte meridionale composta da marne argillose bianche
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 150 e i 450 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso nord-ovest e sud-est.
Il clima può essere considerato di transizione, moderatamente continentale, e caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, con nevicate abbastanza frequenti ed abbondanti, quanto più ci sposta verso l’area appenninica meridionale; la stagione estiva, in compenso, rispetto alla vicina are sub-padana, è più fresca e ventilata.
Il Gavi, inteso come territorio e come vino, è espressione di peculiari condizioni pedoclimatiche che ne aumentano il fascino, ma anche la ricchezza di gusto e profumi che la terra vi trasferisce.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il Cortese di Gavi è un vitigno autoctono di antico provato stanziamento nella zona, da cui deriva un ambientamento ed un adattamento plurisecolare al terreno e al clima.
La vocazione vitivinicola del Gaviese ha origini antiche, come testimonia il primo documento conservato nell’Archivio di Stato di Genova, datato 3 giugno 972.
Vi si parla dell’affitto da parte del vescovo di Genova a due cittadini gaviesi di vigne in località Meirana. Il primo riferimento a impianti di “viti tutte di cortese” si riscontra nella corrispondenza tra il castello di Montaldeo e il marchese Doria, nel 1659.
Nel 1798 il conte Nuvolone, vicedirettore della Società Agraria di Torino, redige la stesura della prima ampelografia dei vitigni coltivati sul territorio piemontese e cita il Cortese nella forma dialettale Corteis affermando che: “ha grappoli alquanto lunghetti, acini piuttosto grossi, quando è matura diviene gialla ed è buona da mangiare, fa buon vino, è abbondante e si conserva“.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il Gavi DOCG è prodotto tradizionalmente da uve cortese 100 %, coltivate all’interno di una precisa area geografica, prevalentemente collinare, della fascia meridionale della provincia di Alessandria;
le forme di allevamento anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali con maggior impiego del sistema a Guyot, caratteristico della viticoltura di qualità.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia collinare dell’area di produzione, nella parte sud-orientale della provincia di Alessandria, la prevalente esposizione a nord-ovest sud-est, nonché la pendenza che aumenta con l’approssimarsi della fascia appenninica, concorrono a determinare un ambiente particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del “Gavi docg”.
Da tale area sono peraltro esclusi i terreni di fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità.
In particolare, l’alternanza tra marne argillose - dette localmente “terre bianche”-, e “terre rosse” caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan determinano la ricchezza pedologica che arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese.
Trattasi di terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità.
La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche qualitative del “Gavi docg”.
Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona vocata, nonché il filo conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione.
Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al contrario queste sono
state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l.
Via Piave 24
Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
PIAzza Roma 10
Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
Allegato 1
Elenco dei Comuni:
- Bosio
- Carrosio
- Capriata d'Orba
- Francavilla Bisio
- Gavi
- Novi Ligure
- Parodi Ligure
- Pasturana
- San Cristoforo
- Serravalle Scrivia
- Tassarolo.
Elenco delle Frazioni:
Nel comune di Bosio:
- Costa Santo Stefano
- Capanne di Marcarolo.
Nel comune di Gavi:
- Monterotondo
- Pratolungo
- Rovereto.
Nel comune di Parodi Ligure:
- Cadepiaggio
- Tramontana.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI CASSINE
BARBERA DEL MONFERRATO
D.O.C.
DECRETO 27 giugno2008
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Barbera del Monferrato ” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Barbera del Monferrato superiore
Barbera del Monferrato superiore “vigna”
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC “Barbera del Monferrato” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera minimo 85%
Freisa, Grignolino, Dolcetto da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona dio produzione
La zona di produzione del vino a DOC Barbera del Monferrato” comprende i territori dei seguenti comuni:
In provincia di Alessandria:
Alto Monferrato:
Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, San Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d’Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
Basso Monferrato:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Bassignana, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto , Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Precetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio
Nei comuni di:
Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano, Mirabello Monferrato
La zona di produzione è limitata ai territori collinari posti alla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale Monferrato dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il Colle di Sant’Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione Alessandria, fino al confine amministrativo di Mirabello Monferrato
In provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bubbio, Bottigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Colosso, Canterano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorso, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mobercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia , Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vino a DOC “Barbera del Monferrato” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura esclusivamente collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
altitudine non superiore a 650 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione, per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
le densità d’impianto sono quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di piante, calcolate sul sesto di impianto, non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro
le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali (forme di allevamento a controspalliera con vegetazione assurgente, potatura a Guyot tradizionale, cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Barbera del Monferrato”, in coltura specializzata, e stabilita in:
10,00 t/ha.
La quantità massima di uva ammessa, in vigneto a coltura specializzata, per la produzione del vino a DOC “Barbare del Monferrato” con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di:
9,00 t/ha.
In particolare, per poter utilizzare la menzione “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ad ettaro ulteriormente ridotta:
terzo anno: 5,40 t/ha.
quarto anno: 6,30 t/ha.
quinto anno: 7,20 t/ha.
sesto anno: 8,10 t/ha.
settimo anno: 9,00 t/ha.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a DOC “Barbera del Monferrato” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal presente disciplinare di produzione, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato, in questo caso non si applicano le disposizioni di cui sopra.
I vigneti iscritti all’albo della DOCG “Barbera d’Asti” non possono fare parte dell’albo dei vigneti della DOC “Barbera del Monferrato”.
I titoli alcolometrici volumici naturali delle uve atte a produrre i vini a DOC “Barbera del Monferrato” non devono essere inferiori a:
Barbera del Monferrato: 11,00% vol.;
Barbera del Monferrato più vigna: 12,00% vol.
La specificazione aggiuntiva “vigna” non è prevista per la tipologia “Barbera del Monferrato frizzante”.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Per il vino a DOC “Barbera del Monferrato” le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70%, equivalente a 70,00 ettolitri/ettaro.
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in ettolitri/ettaro ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’articolo 4.
Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
Per le uve “Barbera del Monferrato” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le DOC “Monferrato rosso”, “Monferrato ciaret” e “Piemonte Barbera”.
Il vino destinato alla DOC “Barbera del Monferrato” può essere riclassificato con la DOC “Monferrato rosso o Piemonte Barbera” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC “Barbera del Monferrato” all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbera del Monferrato:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, mediamente di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.;
Barbera del Monferrato più vigna:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Barbera del Monferrato frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.
La DOC “Barbera del Monferrato” può essere utilizzata per designare un vino “frizzante” qualora sia prodotto alle condizioni di cui al presente disciplinare, rispetti le caratteristiche al consumo di cui al comma precedente e sia elaborato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per i vini frizzanti.
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra descritti per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione, etichettatura e presentazione
Alla denominazione di origine controllata “Barbera del Monferrato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato ed altri similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Barbera del Monferrato” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denunce delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine controllata “Barbera del Monferrato”.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, arre, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Barbera del Monferrato” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui vien confezionato il vino di cui all’articolo 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,187 litri e con l’esclusione del contenitore da 0,200 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’articolo 1 con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore o uguale a 5,000 litri.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
La zona di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri.
Nel Monferrato è tradizionale, ma non sempre praticato, il taglio con una modesta quantità di altre uve, principalmente Freisa nell’area casalese e astigiana, dolcetto nell’ovadese.
Era tradizione monferrina imbottigliare una parte del vino nuova in luna di marzo, quando aveva ancora residui
zuccherini e quindi rifermentava in bottiglia con presa di spuma. Da questa tradizione deriva il Barbera del Monferrato in versione “vivace”. Il sistema di potatura più utilizzato è il Guyot, in quanto è quello che si adatta meglio alle interazioni vitigno-clima della zona.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
L’area di produzione del Barbera del Monferrato si sovrappone in buona parte con quella del Barbera d’Asti, al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese; i suoli sono quindi prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo - arenaceo. marnose ma comprende alcune piccole aree di paleosuoli o terre rosse a reazione acida (Cassine, Mantovana, Quargnento, Masio) che non sono comprese nel disciplinare del Barbera
d’Asti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 si legge a proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l.
Via Piave 24 Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Via Valtiglione 73 - 14057 Isola d’Asti – AT
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI VOLPEDO
COLLI TORTONESI
D.O.C.
Decreto 7 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
Modifica Decreto 28 novembre 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
"Colli Tortonesi Rosso";
"Colli Tortonesi Rosso frizzante";
"Colli Tortonesi" Novello;
"Colli Tortonesi" Barbera;
"Colli Tortonesi" Barbera Riserva;
"Colli Tortonesi" Barbera Superiore;
"Colli Tortonesi" Dolcetto;
"Colli Tortonesi" Dolcetto Novello;
"Colli Tortonesi" Croatina;
"Colli Tortonesi" Croatina Riserva;
"Colli Tortonesi" Freisa;
Vini bianchi:
"Colli Tortonesi Bianco";
"Colli Tortonesi Bianco frizzante";
"Colli Tortonesi" Cortese;
"Colli Tortonesi" Cortese Riserva;
"Colli Tortonesi" Cortese Frizzante;
"Colli Tortonesi" Cortese Spumante;
"Colli Tortonesi" Favorita;
"Colli Tortonesi" Timorasso;
"Colli Tortonesi" Timorasso Riserva;
"Colli Tortonesi" Moscato;
Vini rosati:
"Colli Tortonesi" Chiaretto;
"Colli Tortonesi" Chiaretto frizzante.
2. Le sottozone "Monleale" e "Terre di Libarna", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dai citati allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
1.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con la specificazione Bianco e Bianco frizzante è riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Cortese e/o Favorita e/o Müller Thurgau e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Riesling italico e/o Riesling Renano B. e/o Barbera bianca e/o Chardonnay e/o Sauvignon e/o Sylvaner verde e/o Timorasso.
2.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla indicazione «Rosso», "Rosso Frizzante" e «Novello» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai
seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale:
Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda piemontese e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese.
3.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla indicazione «Chiaretto» e "Chiaretto Frizzante" è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale:
Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda piemontese e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese.
4.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera, Barbera Superiore e Barbera Riserva:
Barbera almeno 85%;
possono concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011
Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto almeno 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino
ad un massimo del 15% come sopra identificati;
Cortese, Cortese frizzante, Cortese spumante e Cortese Riserva:
Cortese da 95% a 100%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Piemonte come sopra identificati;
Croatina e Croatina Riserva:
Croatina almeno 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino
ad un massimo del 15% come sopra identificati;
Timorasso e Timorasso Riserva:
Timorasso almeno 95%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella
regione Piemonte come sopra identificati;
Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;
Favorita:
Favorita almeno 85%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione
nella regione Piemonte come sopra identificati;
Freisa:
Vitigno almeno Freisa 85%;
possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte, come sopra identificati.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve atte a ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" comprende la fascia viticola collinare del Tortonese dei territori dei seguenti comuni:
Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana,
Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano,
Volpeglino, Volpedo, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Garbagna, San Sebastiano, Gremiasco, Montacuto, Fabbrica Curone, Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Roccaforte, Cabella Ligure, Albera Ligure, Mongiardino, Grondona, Carrega Ligure, Dernice
nonché il comune di Arquata Scrivia
per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia.
Tutti in provincia di Alessandria.
Art.icolo4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
Terreni: calcarei - argillosi e loro eventuali combinazioni;
Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
Densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino e comunque con non meno di 3.300 ceppi ettaro.
Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente);
sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Colli Tortonesi Barbera: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;
Colli Tortonesi Barbera riserva: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;
Colli Tortonesi Barbera superiore: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;
Colli Tortonesi Dolcetto: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Cortese: 10,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Cortese frizzante: 10,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Cortese riserva: 10,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi bianco frizzante: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi rosso: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi rosso frizzante: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Chiaretto: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Chiaretto frizzante: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Croatina: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli Tortonesi Croatina riserva: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli Tortonesi Favorita: 10,00 t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Timorasso: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli Tortonesi Timorasso riserva: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli Tortonesi Moscato: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli Tortonesi Freisa: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli Tortonesi novello: 9,00t/ha, 9,50% vol.;
Colli Tortonesi Dolcetto novello: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Cortese spumante: 10,00 t/ha, 9,50% vol.
4. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale, per le specificazioni di seguito riportate, siano i seguenti:
Colli Tortonesi Barbera: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
Colli Tortonesi Barbera riserva: 8,00 t/ha, 12,50% vol.;
Colli Tortonesi Barbera superiore: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;
Colli Tortonesi Dolcetto: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;
Colli Tortonesi Cortese: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Cortese riserva: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Croatina: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
Colli Tortonesi Croatina riserva: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
Colli Tortonesi Favorita: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Timorasso: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;
Colli Tortonesi Timorasso riserva: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;
Colli Tortonesi Freisa: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela , può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
Articolo 5
Norme per la Vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Colli Tortonesi Barbera: 70%, 63,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Barbera riserva: 70%, 63,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Barbera superiore: 70%, 56,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Dolcetto: 70%, 63,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Cortese: 70%, 70,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Cortese riserva: 70%, 70,00 hl/ha;
Colli Tortonesi bianco: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi bianco frizzante: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi rosso: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi rosso frizzante: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Chiaretto: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Chiaretto frizzante: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Croatina: 65%, 58,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Croatina riserva: 65%, 58,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Favorita: 70%, 70,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Timorasso: 65%, 52,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Timorasso riserva: 70%, 52,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Moscato: 70%, 63.00 hl/ha;
Colli Tortonesi Freisa: 70%, 63,00 hl/ha;
Colli Tortonesi novello: 70%, 84,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Dolcetto novello: 70%, 63,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Cortese spumante: 70%, 70,00 hl/ha.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento.
Colli Tortonesi Barbera superiore:
13 mesi
di cui 6 mesi in contenitori di legno,
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
Colli Tortonesi Timorasso:
10 mesi
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Colli Tortonesi" più giovane a "Colli Tortonesi" più vecchio o viceversa.
7. Per il vino "Colli Tortonesi" la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine " Piemonte".
8. Il vino a D.O.C. "Colli Tortonesi" può essere classificato con la denominazione di origine controllata "Piemonte" purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a D.O.C. "Colli Tortonesi" all'atto dell'ammissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli Tortonesi" Barbera:
colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 21,00g/l;
"Colli Tortonesi" Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: vinoso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: secco, sapido, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Barbera Riserva:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: vinoso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: secco, sapido, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Dolcetto novello:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di discreto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Freisa:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: da asciutto ad amabile , talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Cortese:
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Cortese frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Cortese riserva
colore: giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Cortese spumante
spuma : fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: da extra brut a extra dry, fresco, leggero, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.
"Colli Tortonesi" Croatina:
colore: da rosso a rosso rubino intenso;
profumo: intenso ,vinoso, caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico, fresco e talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Croatina riserva:
colore: da rosso a rosso rubino intenso;
profumo: intenso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Favorita:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Moscato:
colore: giallo paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
profumo: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,00% vol.;
acidità tot. minima: 5,00 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Timorasso:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura, fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità tot. minima: 5,00 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Timorasso riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura, fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità tot. minima: 5,00 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco:, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 5,00 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/t;
"Colli Tortonesi" Bianco frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 5,00 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Rosso:
colore: rosso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo 18,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Rosso frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: rosso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Chiaretto:
colore: dal rosato al rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
"Colli Tortonesi" Chiaretto frizzante
spuma : fine ed evanescente
colore: dal rosato al rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità tot. minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 17 g/l;
2. I vini con la denominazione "Colli Tortonesi" ad esclusione del Moscato, del Novello e del Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali , di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino "Colli Tortonesi" la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto che deve avere un età non inferiore a sette anni;
tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della Denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Colli Tortonesi", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-a menzione "vigna" seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.
4. I vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi Barbera e Colli Tortonesi Croatina,
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
24 mesi,
Colli Tortonesi Timorasso,
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
21 mesi
e Colli Tortonesi Cortese,
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
12 mesi,
con decorrenza 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve,
possono fregiarsi della menzione "riserva".
5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi", con l'esclusione degli spumanti e dei frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1.I recipienti in cui viene confezionato il vino "Colli Tortonesi" per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi , con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Terra di confine, crocevia strategico di antichi popoli, il comprensorio viticolo D.O.C. Colli Tortonesi, è costituito da trenta comuni collocati nella parte sud est del Piemonte, aventi tutti un denominatore comune: la predisposizione geologica e climatica ad ospitare una viticoltura di elevata qualità..
Dal punto di vista litologico il territorio è costituito prevalentemente da terreni sedimentari appartenenti alla successione stratigrafica del Bacino Terziario del Piemonte.
Come Bacino Terziario si intende il complesso di sedimenti che costituiscono i rilievi collinari del settore sud-orientale del Piemonte con esposizione prevalente SW-NE con inclinazioni da 15° a 30°.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Caratteristica puntuale su tutti i vini prodotti nel comprensorio della Do Colli Tortonesi è la spiccata sapidità
I terreni argillo-marnosi trasferiscono alle uve e di conseguenza al vino sali tra questi il litio Dandone caratteristiche uniche
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
I vini ottenuti presentano forte predisposizione all’invecchiamento anche per i bianchi.
Il Timorasso ,vitigno presente in antichità,ora recuperato è la bandiera dei Colli Tortonesi e le performance del vino ne determinano i numerosi successi sanciti con premi e primarie posizioni in concorsi enologici.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio di Alessandria
Via Vochieri, 58
15121 Alessandria
La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
Allegato
"COLLI TORTONESI"
SOTTOZONA "MONLEALE"
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona “MONLEALE” è riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "Monleale" è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera per almeno l' 85%,
possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per
la regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
Articolo3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino di cui al punto 2 eè costituita dai Comuni di:
Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto
Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo.
in provincia di Alessandria
Partendo dall'abitato di Tortona, lato nord-est località Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto.
Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota 199.
Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimità di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata.
Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimità di quota 407.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande.
Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi e
il confine comunale di Sardigliano; passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano.
Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimità di C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare, presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimita' della
localita' Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.
Articolo4
Norme per la viticoltura
La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "Monleale" è riservata a vigneti allevati a controspalliera con sistema di potatura a "Gujot"a vegetazione assurgente la cui densità
in ceppi per ettaro non sia inferiore a 4.000.
L'interfilare non deve comunque superare metri 2,60.
Tenuto conto delle caratteristiche vegetative medie delle piante e della loro capacità produttiva, si stabilisce che la produzione massima per ettaro non sia mai superiore a 7.20 t/ha.
E' prescritta la vendemmia manuale per consentire la cernita dei grappoli in osservanza delle piu' tradizionali ed elementari regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore al
70% pari a 50,40 hl//ha;
qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento.
Colli Tortonesi Monleale:
20 mesi
Di cui almeno 6 in contenitori di legno
A decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.
5. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e «Piemonte» Barbera.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino «Colli Tortonesi» Monleale, trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
profumo: vinoso, intenso, persistente, elegante;
sapore: asciutto, armonico, robusto, con lunga persistenza gusto- olfattiva;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. In sede di designazione il nome della sottozona Monleale può precedere la denominazione "Colli Tortonesi" e figurare in caratteri con dimensioni pari o superiori a quelli usati per la denominazione stessa.
Allegato
"COLLI TORTONESI"
SOTTOZONA " TERRE DI LIBARNA"
Articolo 1
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "TERRE DI LIBARNA" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Timorasso
Bianco
Rosso
Spumante
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata " Colli Tortonesi" Terre di Libarna, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Terre di Libarna Timorasso:
Timorasso dal 95 al 100%,
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 5% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
Terre di Libarna bianco e Terre di Libarna spumante:
Timorasso almeno 60%,
possono concorrere vitigni per un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei
alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati.
Terre di Libarna rosso:
Vitigno Barbera almeno 60%,
possono concorrere per un massimo del 40% altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione
nella Regione Piemonte come sopra identificati.
Articolo3
Zona di produzione delle uve
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a DOC "Colli Tortonesi Terre di Libarna" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Vignole Borbera, Borghetto di Borbera, Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Albera Ligure, Mongiardino Ligure, Grondona, Stazzano, Carrega Ligure, Dernice,
nonché il comune di Arquata Scrivia
per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia.
Articolo4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC "Colli Tortonesi Terre di Libarna", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ha non inferiore a 3.300.
Sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa e marnosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, preferibilmente a contro spalliera bassa, Guyot tradizionale o cordone speronato basso.
2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino Terre di Libarna e di titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente:
Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
Colli Tortonesi Terre di Libarna bianco: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Terre di Libarna rosso: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;
Colli Tortonesi Terre di Libarna spumante: 10,00 t/ha, 9,50% vol.
3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini sopra elencati devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi".
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona,atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino "Colli Tortonesi Terre di Libarna" non dovranno essere superiori a:
Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso: 70%, 56,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Terre di Libarna spumante: 70%, 70,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Terre di Libarna bianco: 70%, 70,00 hl/ha;
Colli Tortonesi Terre di Libarna rosso: 70%, 70,00 hl/ha.
Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
4. Per i vini Colli Tortonesi Terre di Libarna delle tipologie Timorasso, Bianco e Rosso è consentito l'impiego di botti in legno per l'affinamento.
5. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso può essere immesso al consumo a decorrere dal primo Settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
6. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso se sottoposto ad un invecchiamento minimo di
21 mesi,
a decorrere dal primo Novembre dell'anno di produzione delle uve,
può fregiarsi della menzione "Riserva".
Articolo 6
Caratteristiche del vino al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi Terre di Libarna all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico delicato e fragrante;
sapore: asciutto di buona struttura, gradevole ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Colli Tortonesi Terre di Libarna Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato e fruttato;
sapore: asciutto ,fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
Colli Tortonesi Terre di Libarna Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso caratteristico, fine;
sapore: asciutto armonico gradevolmente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Colli Tortonesi Terre di Libarna Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine e delicato caratteristico;
sapore: da extra brut a extra dry, armonico, pieno e gradevole;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
Acidità totale minima: 4,50 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
3. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso non può essere immesso al consumo prima della data del 1° Settembre dell'anno successivo alla vendemmia
e, se sottoposto all'invecchiamento minimo di
21 mesi
dalla data del 1° Novembre dell'anno della vendemmia,
potrà fregiarsi della menzione "Riserva".
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Alle denominazioni dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi " Extra","Fine","Scelto", "Selezionato" e similari.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" Terre di Libarna, con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo8
Confezionamento
1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino Colli Tortonesi Terre di Libarna per la sua commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure sono quelle consentite dalla
normativa vigente.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI CASTELNUOVO CALCEA
MONFERRATO
D.O.C.
Decreto. 22 novembre1994
Modifica Decreto 23 Agosto 2001
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
N.B. la tipologia “Monferrato Casalese Cortese”, per migliorarne la consultazione, è personalmente trattata in apposito allegato.
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Monferrato” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Monferrato bianco,
Monferrato chiaretto o ciaret,
Monferrato Dolcetto,
Monferrato Freisa.
Monferrato rosso,
Monferrato novello.
2. La sottozona "Monferrato Casalese Cortese", è disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dal citato allegato, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Monferrato” senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco e rosso ottenuti da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Monferrato” bianco
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Asti ed Alessandria, da soli o congiuntamente al 100%.
“Monferrato” rosso
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Asti e di Alessandria, da soli o congiuntamente al 100%.
La denominazione di origine controllata “Monferrato” seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale la seguente composizione varietale:
“Monferrato Chiaretto o Ciaret”
Barbera, Bonarda, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Nebbiolo, da soli o congiuntamente minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Asti e di Alessandria, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Monferrato Dolcetto”
Dolcetto minimo 85%
“Monferrato Freisa”
Freisa minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Asti e di Alessandria, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Fanno parte dell’Albo dei vigneti del vino a DOC “Monferrato” senza alcuna specificazione i vigneti iscritti agli Albi dei vini a DOC “Monferrato Chiaretto o Ciaret” “Monferrato Dolcetto”, “Monferrato Freisa”.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata “Monferrato”, comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Camagna, Camino , Capriata d’Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castenuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi , Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti , Ponzano, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rossignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo,, Terruggia, Terzo, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Visone;
Tutti in provincia di Alessandria
L’intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldicchieri d’Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano, Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone , Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco , Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montatone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime , Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio;
In provincia di Asti
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ( controspalliera)ed i sistemi di potatura (lunghi, corti e misti) devono essere quelli generalmente usati e/o quelli deliberati agli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Monferrato” ed i titoli alcolometrico volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
“Monferrato” bianco: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
“Monferrato” rosso: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Monferrato Chiaretto o Ciaret” : 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Monferrato Dolcetto”: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;
“Monferrato Freisa”: 9,50 t/ha 10,00% vol.;
“Monferrato Casalese” Cortese : 10,00 t/ha, 10,00% vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla denominazione di origine controllata..
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art. 2, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Monferrato” rosso
Colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Monferrato” bianco
Colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Monferrato Chiaretto o Ciaret”
Colore: rosato o rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Monferrato Dolcetto”
Colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;
“Monferrato Freisa”
Colore: rosso rubino, talvolta tendente al granata;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore. asciutto o amabile, amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11,00% vol.;
acidità totale minima. 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo. 20,00 g/l;
“Monferrato novello”
Colore. rosso rubino con riflessi violacei;
profumo. delicato, fruttato;
sapore. asciutto o morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo. 10,00 g/l;
acidità totale minima. 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo. 20,00 g/l
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Designazione e presentazione
nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Monferrato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio, selezionato e similari.
Nella designazione delle tipologie previste all’art. 2 della DOC “Monferrato” è vietato l’impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone di produzione delimitate dal precedente art. 3. nonché l’uso della menzione “vigna” seguita dal toponimo.
Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all’art. 2 la DOC “Monferrato” immediatamente seguita dalla dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno.
La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la DOC “Monferrato” e con lo stesso colore.
I vini rossi atti a fregiarsi della DOC “Monferrato, possono utilizzare in etichetta la dicitura “novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Monferrato” , deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
I vini per i quali, all’atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la DOC “Monferrato” seguita da una delle seguenti specificazioni: “ Dolcetto, Freisa”, possono essere riclassificato prima dell’imbottigliamento con la DOC “Monferrato” senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografica
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Monferrato è una regione storica del Piemonte. Il suo territorio, quasi esclusivamente di natura collinare, è compreso principalmente all'interno delle province di Alessandria e Asti e si estende verso sud a partire dalla destra idrografica del Po sino a giungere ai piedi dell'Appennino ligure sul confine con la Provincia di Genova e la Provincia di Savona. La natura collinare del territorio, lo rende particolarmente vocato per la viticoltura, che si esprime attraverso la coltivazione e produzione di svariate qualità di uve, da cui derivano numerosi vini bianchi e rossi.
La base ampelografica costituita per le tipologie generiche rosso e bianco da tutti i vitigni autorizzati porta alla produzione di diverse tipologie di vini: Rosso, Bianco, Chiaretto, o Ciaret, Dolcetto, Freisa e casalese Cortese.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, tipica dei suoli della zona di produzione trasmette le sue caratteristiche ai vini di questa denominazione , ricchi di note fruttate, che si ottengono da questo particolare "terroir".
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Questa doc offre la possibilità di utilizzare le uve nel modo migliore, senza rigidità eccessive, diversificando i vini in base alle scelte vendemmiali e alle richieste del mercato .In questo modo si è aperta la via a sperimentazioni enologiche oltre la tradizione, che hanno prodotto nuovi vini, spesso i vini di punta aziendali, ottenuti assemblando uve provenienti da vitigni autoctoni e da vitigni internazionali.
Per il Monferrato Rosso, i vitigni autoctoni più utilizzati sono il Barbera e il Nebbiolo; tra gli internazionali il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Pinot Nero. Il Monferrato Bianco si ottiene dagli autoctoni Cortese e Favorita, assemblati agli internazionali Chardonnay, Sauvignon e a volte Müller Thurgau o altri.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l.
Via Piave 24 Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
P.zza Roma 10
Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI VIGNALE MONFERRATO
Allegato
“MONFERRATO”
SOTTOZONA “MONFERRATO CASALESE”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Monferrato" con riferimento alla sottozona “Monferrato Casalese ” è riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Monferrato” accompagnata dalla menzione geografica “Casalese” e seguita dalla specificazione di vitigno “Cortese” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti dai vigneti composti da:
Cortese minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di >Asti e di Alessandria, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Fanno parte dell’Albo dei vigneti del vino a DOC “Monferrato” senza alcuna specificazione i vigneti iscritti agli Albi dei vini a DOC “Monferrato Casalese Cortese”.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a DOC “Monferrato Casalese Cortese” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bosio, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrat, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Parodi, Pontestura, Ponzano, Rossignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello , Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio
In provincia di Alessandria.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ( controspalliera)ed i sistemi di potatura (lunghi, corti e misti) devono essere quelli generalmente usati e/o quelli deliberati agli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Monferrato Casalese” ed i titoli alcolometrico volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
“Monferrato Casalese” Cortese : 10,00 t/ha, 10,00% vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla denominazione di origine controllata..
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art. 2, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Monferrato Casalese Cortese”
colore: giallo paglierino chiaro, talvolta tendente al verdognolo;
profumo: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: secco, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Designazione e presentazione
nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Monferrato Casalese” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio, selezionato e similari.
La DOC “Monferrato Casalese” è consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno l’acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all’art. 2 la DOC “Monferrato Casalese” immediatamente seguita dalla dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al vitigno “Cortese”.
La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la DOC “Monferrato Casalese” e con lo stesso colore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Monferrato Casalese”, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
I vini per i quali, all’atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la DOC “Monferrato Casalese” seguita dalla seguente specificazioni: “Cortese”, possono essere riclassificato prima dell’imbottigliamento con la DOC “Monferrato” senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.