Sicilia › AGRIGENTO CALTANISETTA RAGUSA

CERASUOLO DI VITTORIA D.O.C.G.

MENFI D.O.C.

RIESI D.O.C.

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C.

SANTA MARGHERITA DI BELICE D.O.C.

SCIACCA D.O.C.

VITTORIA D.O.C.




VIGNETI SANTA MARGHERITA DI BELICE

VIGNETI SANTA MARGHERITA DI BELICE

 

CERASUOLO DI VITTORIA

D.O.C.G.

Decreto  13 settembre 2005

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 9 gennaio 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

 

Articolo 2

Piattaforma ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito

aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica:

dal 50% al 70% di Nero d'Avola

e dal 30% al 50% di Frappato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe:

Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:

 

a)- provincia di Ragusa:

in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di

Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina

e parte del territorio comunale di

Ragusa.

Tale porzione del territorio del comune di Ragusa e' delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce

Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

 

b) provincia di Caltanissetta:

in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino

ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale cosi delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-

Niscemi (esattamente al km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa» «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella» «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada

vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la stradavi cinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a

raggiungere il fiume Maroglio.

Seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, cosi delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata: iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della ss. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino

all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del km 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara – Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;

 

c) provincia di Catania:

in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed e' delimitata come appresso: inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità

dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena3 Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda – Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimita' della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite provinciale, risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39

Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata al territorio già delimitato con il primo decreto di riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni

in provincia di Ragusa:

Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:

Niscemi, in provincia di Caltanissetta,

limitatamente alle contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);

Gela, in provincia di Caltanissetta,

limitatamente alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra – C.da Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);

Caltagirone, in provincia di Catania

limitatamente alle contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone Piano Chiesa -Botteghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267); Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4.000.

I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a

8,00 t/ha in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al competente organismo di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.

L’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, il prestigio ed assicurare l’efficacia dei controlli conformemente all’art. 8 del Reg. Ce n. 607/2009; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n.61/2010 (Allegato 1).

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» l'immissione al

consumo non potrà avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Cerasuolo di Vittoria»:

colore: da rosso ciliegia a violaceo;

profumo: da floreale a fruttato;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol.;

acidità totale minima 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

«Cerasuolo di Vittoria Classico»:

colore: rosso ciliegia tendente al granato;

profumo: di ciliegia, che nei vini invecchiati puo' tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura - designazione – presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto», «selezionato» e simili.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia". 

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 5.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella Sicilia sud-orientale ed interessa le provincie di Ragusa, Caltanissetta e Catania per una estensione di circa 124.500 ettari.

La zona è delimitata a nord dal complesso dei monti Erei, a sud dal mar Mediterraneo , ad est dai rilievi dei monti Iblei ed ad ovest dalle colline centro-meridionali della provincia di Caltanissetta.

Al suo interno si possono distinguere tre macroaree : una zona costiera con altitudine media compresa tra 0 e 200 m. s.l.m. una zona di media collina con vigneti posti da 200 a 350 m s.l.m. una zona di alta collina con altimetria media superiore ai 350 m s.l.m.

La zona di coltivazione della DOCG Cerasuolo di Vittoria , da un punto di vista geologico è a dominante calcarea (calcareniti del Miocene ricoperte da terreni sciolti del Pleistocene), ma sono presenti anche formazioni prevalentemente sabbiose e argilloso-sabbiose con subordinati livelli calcarenitici.

I suoli della zona di produzione si identificano principalmente nelle seguenti associazioni: 15% suoli bruni, formatisi su rocce prevalentemente sabbiose e conglomerati che 50% suoli bruni liscivati-terra rossa, formatisi in prevalenza su substrato calcarenitico 25% suoli bruni, bruni vertici, vertisuoli 10% suoli alluvionali e vertisuoli lungo i fiumi e fondovalli.

Le condizioni climatiche medie del comprensorio sono quelle tipiche del clima mediterraneo caldoarido, con scarse piogge nei mesi estivi ed una temperatura media annua che va dai 19,60° C di Gela, nell’areale costiero, ai 15,40° C di Caltagirone nell’areale di alta collina.

I mesi di luglio-agosto sono caratterizzati da una forte escursione termica che va dai 9 C° della zona costiera, agli 11° della zona di alta collina sino ai 13-14° C della zona di media collina.

La piovosità media annua oscilla dai 385 mm della zona costiera ai 444 mm della zona di media collina sino ai 499 mm della zona di alta collina.

Nei mesi di giugno-agosto cade mediamente 1 mm di pioggia nella fascia costiera, poco più di 1 mm nella zona di media collina e 9 mm nella zona di alta collina.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a DOCG “Cerasuolo di Vittoria”.

La vitivinicoltura si diffuse nella Sicilia orientale sin dall’epoca della colonizzazione greca, (VII-VI sec. a.C.), in particolare, nella Sicilia sud-orientale, con la fondazione di Siracusa (733-734 A. C.) la più importante città greca dell’isola e, successivamente, con la fondazione da parte dei siracusani della colonia di Kamarina (598 A.C.), costruita alla foce del fiume Ippari, nell’attuale territorio della provincia di Ragusa e, dunque, nel comprensorio di produzione della DOCG “Cerasuolo di Vittoria”.

Alcune monete ritrovate nel territorio camarinese riportano, infatti, nell’esergo, la raffigurazione di anfore vinarie, tipiche per la bocca stretta e la pancia allungata, che venivano usate sopratutto per il trasporto e la commercializzazione del vino, così come numerose anfore sono state ritrovate nei fondali del mare antistante Kamarina,

Sempre in questo territorio è stato ritrovato un reperto eccezionale costituito da una lamina di piombo arrotolata , che è un vero e proprio atto notarile di vendita di un terreno coltivato a vite , compreso tra i fiumi Ippari ed Irminio, il cui compratore era un donna proprietaria di una rivendita di vini, quindi in quella data (III sec. A. C. ) esisteva già la produzione di vino ed era inoltre oggetto di commercio.

Con l’occupazione romana il vino di questa zona della Sicilia veniva esportato a Roma e nell’Italia centro-meridionale; durante degli scavi a Pompei sono state ritrovate delle anfore vinarie che riportano delle iscrizioni sui luoghi di provenienza del vino: Taormina e Mesopotamio. In epoca romana questa zona ricca e fertile posta tra i due fiumi Ippari e Dirillo, era infatti chiamata “Plaga Mesopotamium” e coincideva con l’attuale zona di produzione del Cerasuolo di Vittoria.

Camarina rappresentava lo sbocco naturale dei prodotti agricoli, tra cui il vino, prodotti in questa zona , con un percorso che da Catania passava attraverso Lentini, Caltagirone, Acate, Vittoria e Comiso, la cui attività vitivinicola è testimoniata da ritrovamenti di palmenti, fondaci per le soste, fornaci per la costruzione di anfore da vino.

Nel 1606, la nobildonna Vittoria Colonna Henriquez, contessa di Modica, decise di fondare la città di Vittoria, e per incentivarne l’urbanizzazione regalo ai primi 75 coloni un ettaro di terreno a condizione che ne coltivassero un altro a vigneto.

Per tutto il seicento si ebbe un enorme espansione dei vigneti in questa zona grazie ad una politica di incentivazione delle colture intensive pregiate, come appunto la vite, che valorizzavano la naturale fertilità del suolo.

Il vino veniva esportato prima soltanto nelle varie altre città della contea di Modica , successivamente , attraverso il porto di Scoglitti e le navi trapanesi e mazaresi , veniva esportato anche a Malta.

Nel 1777 l’esenzione dal dazio sul mosto fece aumentare ancora di più la superficie a vigneto soprattutto ad opera di piccoli e medi possidenti, enfiteuti e mezzadri.

L’abate Paolo Balsamo nel suoi appunti di viaggio attraverso la Contea di Modica (1808) asserisce che la campagna di Vittoria è ricca di vigneti e si produce vino che considera il migliore tra quelli da pasto di tutta la Sicilia.

Il fiorentino Domenico Sestini trasferitosi a Catania come bibliotecario al servizio del principe di Biscari, dà una importante testimonianza della vitivinicoltura di questa zona della Sicilia; nella lezione che tenne nel 1812 all’Accademia dei Georgofili sui vini del territorio di Vittoria, elogia la qualità di questi vini e ne descrive i vitigni, il sistema di impianto e di coltivazione, la fertilità dei terreni, le modalità di vendemmia e vinificazione.

Nella seconda metà dell’ottocento si ebbe un ulteriore sviluppo economico di questa zona e la città di Vittoria divenne una delle città più floride e produttive della Sicilia.

In questo periodo ci fu un massiccio processo di riconversione colturale; migliaia di ettari , prima coltivati a grano furono riconvertiti in colture più redditizie , tra cui il vigneto.

Tale trasformazione fu spinta dalla crescita della domanda di vino e dal relativo aumento dei prezzi, dal progresso tecnologico delle operazioni colturali che rese più facile e redditizia la coltivazione dei vigneti.

Il porto di Scoglitti fu potenziato per fare fronte alle richieste di esportazione dei vini; nel 1860 l’esportazione dei vini di Vittoria toccò i 300 mila ettolitri.

Ma a partire dalla fine del secolo l’epidemia della Fillossera portò alla distruzione di gran parte dei vigneti della Sicilia e, Vittoria, con la sua spinta specializzazione viticola, pagò a caro prezzo la scelta monoculturale; migliaia di piccoli proprietari caddero in rovina.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell’innesto su vite americana resistente alla fillossera , ma i piccoli proprietari e mezzadri erano totalmente privi di capitale per procedere ai reimpianti, per cui fu ad opera di grosse famiglie proprietarie terriere che si procedette alla riconversione dei vigneti.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono il declino della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore , che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi, antesignani degli attuali vini a DOCG “Cerasuolo di Vittoria”.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della denominazione come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

Questa evoluzione positiva della DO è sancita dal passaggio dei vini “Cerasuolo di Vittoria” da DOC a DOCG avvenuto nel 2005.

I vini “Cerasuolo di Vittoria” sono stati infatti riconosciuti a DOCG con decreto ministeriale del 13 settembre 2005 , ed erano già stati riconosciuti a DOC con Dpr del 29 maggio 1973 poi modificato con DM 6 novembre 1991.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

 i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono il Nero d’Avola ed il Frappato, tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata; inoltre la combinazione di questi due vitigni è unica e caratteristica di questa zona della Sicilia; questi due vitigni sono citati e descritti sia da P. Balsamo (1808) che da D. Sestini (1812) nelle loro descrizioni dei vini e dei vigneti della zona di Vittoria.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

 sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in particolare dal punto di vista analitico ed organolettico presentano un colore tipico, dal rosso ciliegia al violaceo, che con l’invecchiamento tende al granato; un odore dal floreale al fruttato per il “Cerasuolo di Vittoria”, che si connota decisamente di ciliegia nel “Cerasuolo di Vittoria classico”; un sapore secco, pieno, morbido ed armonico.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOCG “Cerasuolo di Vittoria ”.

I suoli che si formano sui calcarei sono infatti, quasi sempre , poco profondi , di colore rosso vivo, ricchi di ferro e di minerali metallici; le radici della vite si approfondiscono sino a raggiungere il calcare ed, al contatto fra questo e la terra rossa , trovano un po’ di frescura e un grado maggiore di umidità; ciò consente un’alimentazione idrica e minerale più in profondità che risulta assai importante specialmente nella fase di post invaiatura , evitando pericolosi blocchi di maturazione per stress idrico.

Anche il clima dell’areale di produzione caratterizzato da inverni miti, con scarse piogge nei mesi estivi , forti escursioni termiche giornaliere, specie nel periodo di luglio-agosto sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità

L’epoca di vendemmia nella zona costiera dell’areale di produzione è la più precoce, anticipata di 2-3 settimane rispetto alla zona di alta collina, nella zona di media collina la vendemmia si effettua nella seconda metà di settembre e nella zona di alta collina avviene nella prima decade di ottobre.

Questo protrarsi della maturazione nella zona di alta collina è dovuto sia alla temperatura media dei mesi marzo-maggio, che è più bassa che nelle altre zone e, quindi il germogliamento e la fioritura si manifestano in ritardo, sia alla maggiore piovosità del mese di maggio che finisce per allungare ulteriormente la data di vendemmia.

Già P. Balsamo nel 1808, aveva colto questo prezioso mix tra fattori naturali ed umani e la loro influenza sulle caratteristiche del prodotto; nel suo diario di viaggio attraverso la contea di Vittoria infatti scriveva:

“Il suolo ed il clima è quivi adattissimo alla vigna…….insomma la natura e l’arte contribuiscono egualmente a rendere i vini di Vittoria assai pregiabili.” e, D. Sestini, nel 1812 , durante una sua lezione all’accademia dei Georgofili sui vini di Vittoria, leggeva: “le terre di un tal luogo sono…dolci, friabili, fresche e larghe, cioè cavate dalla loro profondità ed esposte al sole si mantengono sciolte, ed è in queste terre dove la vigna molto ben prospera e si mantiene” seguiva poi la descrizione del sistema di impianto e di coltivazione delle viti che, in pratica, si sono tramandate fino ad oggi con le dovute migliorie ed affinamenti legati al progresso scientifico-tecnologico.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è dunque la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOCG “Cerasuolo di Vittoria”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed

affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Cerasuolo di Vittoria”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà 66 90143

Palermo

Telefono 091.6278111- Fax 091.347870;

E-mail irvv@vitevino.it

Sito web www.vitevino.it

L’Istituto Regionale della Vite e del Vino (I.R.V.V.), è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

MENFI

D.O.C.

Decreto 01 settembre 1997

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 10 ottobre 2014

Modifica Decreto 02 marzo 2016

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Menfi”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

Bianco, anche nelle tipologie vendemmia tardiva, passito e superiore;

Rosso, anche nelle tipologie passito e riserva;

Rosato;

Spumante bianco;

Spumante rosato;

 

- con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Inzolia;

Grillo;

Chardonnay (anche con menzione Superiore e in versione Spumante);

Catarratto (anche con menzione Superiore);

Grecanico (anche con menzione Superiore e in versione Spumante);

Fiano (anche con menzione Superiore);

Damaschino;

Viognier;

Sauvignon;

Pinot grigio;

- Vermentino;

- Chenin Blanc (anche in versione Spumante);

- Moscato Bianco (anche in versione Spumante);

- Nero d’Avola (anche con menzione riserva e in versione Rosato) ;

- Perricone (anche con menzione riserva e in versione Rosato) ;

- Frappato (anche in versione Rosato);

- Nerello Mascalese (anche in versione Rosato);

- Cabernet Franc (anche in versione Rosato);

- Merlot (anche in versione Rosato);

- Cabernet Sauvignon (anche in versione Rosato);

- Syrah (anche con menzione riserva e in versione Rosato) ;

- Pinot Nero (anche in versione Rosato);

- Alicante Bouschet (anche in versione Rosato);

- Alicante (anche in versione Rosato);

- Petit Verdot (anche in versione Rosato);

- Aglianico (anche in versione Rosato).

 

2. La Denominazione di Origine Controllata “Menfi” è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di massimo due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Menfi” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti,

aventi nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Menfi” bianco anche nella tipologia vendemmia tardiva, passito e superiore:

Inzolia, Chardonnay, Catarratto, Grillo, Grecanico (da soli o congiuntamente): minimo 60%,

possono concorrere alla produzione di detti vini fino ad un massimo del 40% le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“Menfi” rosso, Rosso Riserva, Rosato e Passito:

Nero d’Avola, Perricone, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Mascalese, Alicante, Alicante Bouschet, Syrah da soli o congiuntamente per almeno il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato

 

“Menfi” spumante bianco:

Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, da soli o congiuntamente, per almeno il 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca (o rossa e nera vinificata in bianco), idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, come sopra specificato.

 

“Menfi” spumante rosato:

Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot Nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 85%;  possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, come sopra specificato.

 

“Menfi” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Inzolia;

Grillo;

Chardonnay;

Catarratto;

Grecanico;

Fiano;

Damaschino;

Viognier;

Sauvignon;

Pinot grigio;

Vermentino;

Chenin Blanc;

Moscato Bianco;

Nero d’Avola;

Perricone;

Frappato;

Nerello Mascalese;

Cabernet Franc;

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Syrah;

Pinot Nero;

Alicante Bouschet;

Alicante;

Petit Verdot;

Aglianico:

per almeno l’85% del corrispondente vitigno;

possono concorrere alla produzione di detto vino sino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

La denominazione di origine controllata “Menficon la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra quelli di cui all’articolo 1, comma 1, è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Menfi” comprende:

• tutto il territorio amministrativo del Comune di Menfi (Ag) comprendente i fogli di mappa dal numero 1 al numero 99;

• parte del territorio amministrativo del Comune di Sciacca (Ag) limitatamente ai fogli di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 23;

• parte del territorio amministrativo del Comune di Sambuca di Sicilia, (Ag) limitatamente ai fogli di mappa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66,67 e 69;

• parte del territorio amministrativo del Comune di Castelvetrano, (Tp) limitatamente ai fogli di mappa: 119, 131, 132, 145, 146, 157 e 168.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

1.2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

1.3. Sono escluse le forme di allevamento a tendone.

La densità minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore a 2.500 viti per ettaro.

2. Per Ii nuovi impianti ed i reimpianti sono ammesse esclusivamente le forme di di allevamento a controspalliera o ad alberello o eventuali varianti similari con una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200 viti per ettaro.

3. Ê vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:

 

Produzione max (t) Titolo alcol.nat. minimo Vol%

 

Bianco: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Bianco Superiore: 10 t/ha, 12,00% vol.;

Bianco Vendemmia Tardiva: 8,00 t/ha,12,00% vol.;

Bianco passito: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

Rosso, anche riserva: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosso passito: 8,00 t/ha, 12,50% vol.;

Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Spumante bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Spumante rosato: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Inzolia: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Grillo: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Chardonnay: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Chardonnay superiore: 9,50 t/ha, 12,00% vol.;

Chardonnay Spumante: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Catarratto: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;  

Catarratto superiore: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Grecanico: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;  

Grecanico Superiore: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Grecanico Spumante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Fiano: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Fiano Superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

Damaschino: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Viognier: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Sauvignon: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Pinot Grigio: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Vermentino: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Chenin Blanc: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Chenin Blanc Spumante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Moscato Bianco: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Moscato Bianco Spumante: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Nero d’Avola anche riserva: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Nero d’Avola Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Perricone anche riserva: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Perricone rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;  

Frappato: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Frappato Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;  

Nerello Mascalese: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Nerello Mascalese Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Cabernet Franc : 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

Cabernet Franc Rosato: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Merlot: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Merlot Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Cabernet Sauvignon : 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

Cabernet Sauvignon Rosato : 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Syrah anche riserva: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Syrah Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Pinot Nero: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

Pinot nero Rosato: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

Alicante Bouchet : 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Alicante Bouchet Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Alicante: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Alicante Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Petit Verdot: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Petit Verdot Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Aglianico: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Aglianico Rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

 

I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino previsti all’articolo 5. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Menfi” solo a partire dal terzo anno dall’impianto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento laddove previsto, l’affinamento, e le operazioni di imbottigliamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’articolo 3. Inoltre è consentito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei Comuni confinanti con il Comune di Menfi.

E’ altresì consentito, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le operazioni di elaborazione e di imbottigliamento dei vini spumanti siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

 

2. L’elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave.

3. Le tipologie Passito e Vendemmia Tardiva devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. È ammessa la colmatura dei recipienti dei vini di cui all'art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di uva, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell'invecchiamento.

6.1 La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

 

Resa uva/vino (%) produzione massima vino (hl/ha)

 

Bianco 70%, 84,00 hl/ha;

Bianco Vendemmia Tardiva 60% 48,00 hl/ha;

Bianco Superiore 70%, 70,00 hl/ha;

Bianco passito: 50%, 40,00 hl/ha;

Rosso, anche riserva: 70%, 84,00 hl/ha;

Rosso passito: 50%, 40,00 hl/ha;

Rosato: 70%, 84,00 hl/ha;

Spumante bianco: 70%, 84,00 hl/ha;

Spumante rosato: 70%, 84,00 hl/ha;

Inzolia: 70%, 84,00 hl/ha;

Grillo: 70%, 84,00 hl/ha;

Chardonnay: 70%, 77,00 hl/ha;  

Chardonnay superiore: 70%, 66,50 hl/ha;

Chardonnay Spumante: 70%, 77,00 hl/ha;

Catarratto: 70%, 84,00 hl/ha;  

Catarratto superiore: 70%, 70,00 hl/ha;  

Grecanico: 70%, 84,00 hl/ha;  

Grecanico superiore: 70%, 70,00 hl/ha;  

Grecanico Spumante:70%, 84,00 hl/ha;  

Fiano: 70%, 70,00 hl/ha;

Fiano superiore: 70%, 63,00 hl/ha;

Damaschino: 70%, 84,00 hl/ha;

Viognier: 70%, 84,00 hl/ha;

Sauvignon: 70%, 77,00 hl/ha;

Pinot: 70%, 77,00 hl/ha;   

Vermentino: 70%, 84,00 hl/ha;  

Chenin Blanc: 70%, 84,00 hl/ha;  

Chenin Blanc Spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

Moscato Bianco: 70%, 77,00 hl/ha;  

Moscato Bianco Spumante: 70%, 77,00 hl/ha;

Nero d’Avola (anche riserva e Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;

Perricone (anche riserva e Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;  

Frappato (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;  

Nerello Mascalese (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;  

Cabernet Franc (anche in versione Rosato): 70%, 77,00 hl/ha;

Merlot (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;  

Cabernet Sauvignon (anche in versione Rosato): 70%, 77,00 hl/ha;  

Syrah (anche riserva e Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;   

Pinot Nero (anche in versione Rosato): 70%, 77,00 hl/ha;

Alicante Bouchet (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;   

Alicante (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;   

Petit Verdot (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;  

Aglianico (anche in versione Rosato): 70%, 84,00 hl/ha;

 

 

6.2 Per tutte le tipologie, tranne che le tipologie passito e vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6.3. Per le tipologie Bianco passito e Rosso passito qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

6.4 . Per la tipologia Bianco Vendemmia Tardiva, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Menfi” rosso anche con l’indicazione dei vitigni

Perricone, Nero d’Avola e Syrah,

può riportare la menzione riserva qualora venga sottoposto ad

un periodo di invecchiamento minimo di due anni.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve.

8. Il vino di origine controllata “Menfi” Bianco anche con l’indicazione dei vitigni

Catarratto, Chardonnay, Fiano e Grecanico

può riportare la menzione superiore qualora venga sottoposto ad

un periodo di affinamento di almeno 12 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Menfi” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco Superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Bianco Vendemmia Tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco, al dolce, tipico armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco, al dolce, tipico armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

Bianco Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Rosso anche riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso; tendente al granato nel riserva

profumo: gradevole, fine;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Rosato Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a demisec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Grillo:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

profumo: elegante, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, fruttato;

sapore: secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Chardonnay superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, fruttato;

sapore: secco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

 

Chardonnay Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: secco, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Catarratto superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: secco, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Grecanico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Grecanico superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Grecanico Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: secco, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Fiano superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: secco, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Damaschino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Viognier:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: secco, armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, fresco;

sapore: fresco, di medio corpo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante, fruttato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Vermentino:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;

profumo: fine, elegante, fruttato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Chenin Blanc:

colore: giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini;

profumo: fine, elegante, fruttato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Chenin Blanc Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Moscato Bianco:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;

profumo: aromatico, elegante fruttato;

sapore: pieno, gradevole armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Moscato Bianco Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fine;

sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Nero d’Avola anche riserva:

colore: rosso rubino, talvolta intenso; tendente al granato nel riserva

profumo: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;

sapore: secco, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Nero d’Avola Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Perricone anche riserva:

colore: rosso rubino intenso;tendente al granato nel riserva;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: secco, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Perricone Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Frappato:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, floreale;

sapore: secco, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

Frappato Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Nerello Mascalese:

colore: rosso rubino tenue;

profumo: delicato, caratteristico, floreale, fine;

sapore: secco, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

Nerello Mascalese Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: intenso, fruttato, con note vegetali;

sapore: asciutto, caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Cabernet Franc Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: secco, caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Merlot Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, caratteristico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Syrah anche riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: secco, intenso, armonico e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Syrah Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Pinot Nero:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;

profumo: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Pinot Nero Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Alicante Bouschet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Alicante Bouschet Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Alicante:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Alicante Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Aglianico:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;

profumo: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Aglianico Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

Petit Verdot:

colore: rosso rubino, talvolta intenso;

profumo: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;

sapore: secco, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Petit Verdot Rosato:

colore: rosa più o meno intenso,

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:17,00 g/l.

 

1.2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

2. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Presentazione e designazione

 

1. Alla denominazione di origine controllata “Menfi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “superiore”, “selezionato” e similari.

Ê tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 61/2010.

3. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1, è consentito l’uso della denominazione Sicilia quale unità geografica più ampia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D. Lgs n. 61/2010 e dell’articolo 7 comma 4 del disciplinare di produzione della DOC “Sicilia”.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con l’esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Menfi” devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri.

Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Menfi”, a esclusione delle tipologie riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito, spumante e con menzione vigna, è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 5 litri.

3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende parte dei comuni di Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e Castelvetrano in provincia di Trapani.

I suoli della zona di produzione sono principalmente Regosuoli, costituiti da rocce argillose a reazione da neutra ad alcalina; Suoli bruni con fino al 35% di argilla, a reazione sub alcalina;

Litosuoli su tufo calcareo di buona fertilità, talvolta con basso tenore fosforico, elettivi per la vite;

Vertisuoli, terreni argillosi, poveri di sostanza organica, areazione sub-alcalina; Suoli rossi mediterranei, argilloso – sabbiosi a reazione sub alcalina; Suoli alluvionali freschi, profondi, poco alcalini; Suoli bruni, terreni poco argillosi, ricchi di potassio e poveri di altri elementi nutritivi.

Il clima del comprensorio risulta tipicamente mediterraneo con precipitazioni concentrate nel periodo autunno – vernino.

La giacitura è prevalentemente pianeggiante, mentre la collina rappresenta il 30% circa del territorio della D.O.C. “Menfi”.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il vino “Menfi” è prodotto da gran tempo nei comuni di Menfi, Santa Margherita Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia e Sciacca, di antica civiltà vinicola.

Nell’antichità all’interno dell’attuale territorio di Menfi sorgeva l'antica Inycum nota produttrice di vini, la cui “eccelenza” è attestata da Stefano Bisantino che rimarca l'importanza vitivinicola della zona.

La vocazione colturale della vite, unitamente a quella dell'ulivo, impiantatasi nel territorio in questione, era già ben sviluppata al momento della colonizzazione grecomegarese di Selinunte.

Le contrade Belìce, Casuzze-Case Nuove, Torrenova, Bonera, Cavarretto, Fiori e Carbo testimoniano l'esistenza di numerosissime realtà agricole del periodo greco-selinuntino (VI sec. A.C.), in seguito al ritrovamento di notevoli quantità di frammenti di tegole di copertura abitativa, di urne cinerarie e di anfore vinarie.

Anche dai fondali dell'antistante mare di Capparrina sono emersi reperti di terracotta, quali anfore vinarie, a comprova dell'esistenza di vie d'esportazione dei prodotti della terra di Menfi.

Si deduce il persistere di un'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola durante il periodo di Roma imperiale, persistenza documentata sul territorio anche dopo lo sfaldamento dell'Impero Romano e durante gran parte del periodo Bizantino.

Il Medio Evo non ha lasciato alcun elemento di memoria storicamente rilevante, tuttavia si ritiene che le attività agricole legate al settore vitivinicolo, olivicolo e cerealicolo siano perdurate nel tempo, quando l'economia agricola esordisce verso indirizzi più moderni.

Intorno ai primi del 900, successivamente alla crisi della viticoltura siciliana causata dalla fillossera, Menfi ha attirato l'interesse dei viticoltori grazie alla sua disposizione lungo le coste mediterranee, ricche di dune sabbiose, dove la capacità di resistenza alla fillossera è maggiore.

Di tale interesse ne hanno anche giovato i comuni limitrofi: Montevago, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Sciacca, dove la viticoltura si è ulteriormente consolidata.

Dopo il 2° conflitto mondiale gli studiosi del vino dedicano maggiore attenzione ai prodotti vinicoli della zona in argomento. Garoglio, nel suo “Trattato di Enologia” (1953) riporta: “Vini della zona marittima tipo Menfi” e precisa: “si produce nella zona di pianura e collinare del territorio di Sciacca, Santa Margherita Belice, Montevago e Menfi nella quale prevalgono i terreni silicei, siliceo – calcarei, siliceo – argillosi”.

E, più avanti, parla del Bianco di Menfi come “Vino ricco di corpo, sapido, armonioso, con spiccate rotondità di gusto, asciutto, che a maturazione inoltrata ha carattere di vino da dolce”.

Oggi le produzioni risultano di particolare pregio, considerate le innovazioni della compagine varietale, che hanno permesso la produzione di nuove tipologie di vino che ben si sono adattati alla natura dei suoli, come sopra descritta.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e le tipologie passito e riserva, riferita quest’ultima a vini rossi

maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.

Così come tradizionali sono le pratiche relative alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva e le pratiche relative alla vinificazione delle uve a bacca bianca, per i vini spumanti, i rosati ed affinamento della tipologia passito e superiore.

 

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte agli articoli 5 e 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della DOC in questione presenta una giacitura più o meno pianeggiante, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Menfi”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Menfi”.

Le varietà presenti sono prevalentemente quelle autoctone e quelle alloctone, introdotte per il rinnovamento della compagine varietale, le quali, nelle condizioni pedo-climatiche della zona in esame, grazie alla capacità tecnica degli imprenditori agricoli del territorio, esprimono al meglio le loro caratteristiche. Le diverse cantine, presenti sul territorio, hanno saputo poi esaltare le produzioni dei vini ottenuti dalla trasformazione delle uve e sono riuscite a fare acquisire agli stessi conoscenza, rinomanza e ottima reputazione a livello internazionale

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nell’epoca moderna e contemporanea migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Menfi”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte agli articoli 5 e 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

 

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

RIESI

D.O.C.

Decreto 23 luglio 2001

Modifica Decreto 20 maggio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione d’origine controllata “Riesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Riesi” rosso

“Riesi” Novello

“Riesi” rosato

“Riesi” bianco

“Riesi” spumante

“Riesi” vendemmia tardiva

“Riesi” superiore

“Riesi” superiore riserva

La denominazione “Riesi” può essere seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno:

“Riesi” Insolia

“Riesi” Chardonnay

“Riesi” Nero d’Avola

“Riesi” Cabernet Sauvignon

“Riesi” Merlot

“Riesi” Syrah

ed è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall’art. 5 relativo al “taglio migliorativo”.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all’art.1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

RIESI” rosso (anche nella tipologia novello):

Calabrese (o Nero D'Avola) e Cabernet Sauvignon congiuntamente o disgiuntamente minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“RIESI” rosato :

Calabrese (o Nero D'Avola) min.50% max.75% ,

Nerello Mascalese e/o Cabernet Sauvignon min.25% max.50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

“RIESI” bianco (anche nella tipologia "spumante" e "vendemmia tardiva"):

Ansonica (o Insolia) e

Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente minimo 75%;

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

“RIESI” superiore ( anche nella tipologia "riserva superiore"):

Calabrese (o Nero D'Avola) minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

La denominazione “RIESI”, seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno

“Insolia”,

”Chardonnay”,

”Nero d’Avola”,

”Merlot”,

”Syrah”,

“Cabernet Sauvignon”

è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, in ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata “RIESI” ricade nella Provincia di Caltanissetta e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Butera, Riesi e Mazzarino.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “RIESI” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei e riconducibili alle seguenti tipologie: suoli bruni – suoli bruni calcarei, regosuoli.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 densità d’impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a

3.200 per i vitigni ad uva bianca,

4.000 per i vitigni ad uva rossa.

Per i vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento dovranno essere a controspalliera o ad alberello in coltura specializzata.

I sesti d’impianto dovranno essere adeguati alla forma di allevamento.

4.3 Irrigazione

E’ vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica di soccorso.

4.4 resa ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti limiti:

 

RIESI rosso: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

RIESI rosato: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

RIESI bianco: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

RIESI superiore: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

RIESI superiore riserva: 9,00 t/ha, 13,00% vol.;

RIESI vendemmia tardiva: 7,00 t/ha, 13,50% vol.;

RIESI Insolia: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

RIESI Chardonnay: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

RIESI Nero D'Avola: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

RIESI Cabernet Sauvignon: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

RIESI Merlot: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

RIESI Syrah: 10,00 t/ha, 12,00% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata “Riesi”.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio, l’affinamento in bottiglia obbligatorio e l’arricchimento devono essere effettuate nell’ambito del territorio dei Comuni di Butera, Mazzarino, Riesi per salvaguardare la qualità, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.

E’ consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio dei tre Comuni di cui sopra, purchè all'interno della regione Sicilia,se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’art.3, prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Sicilia al competente organismo di controllo per territorio.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell’ambito della Regione Siciliana.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell’ambito della Regione Siciliana.

5.2 arricchimento

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammesso il taglio migliorativo dei vini destinati a produrre i vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15% e, comunque, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all’indicazione del nome del vitigno e dell’annata.

5.3 elaborazione

Le diverse tipologie previste dall’art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione “in rosato” delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 40 per cento delle uve.

Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta

un titolo alcolometrico naturale minimo non inferiore al 13,5 per cento

ed essere raccolte non prima del 10 ottobre.

5.4 resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell’uva in vino finito, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, escluse, nei limiti del 3%, le aggiunte occorrenti per l’elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

 

RIESI rosso: 70%, 77,00 hl/ha;

RIESI rosato: 70%, 84,00 hl/ha;

RIESI bianco: 70%, 91,00 hl/ha;

RIESI superiore: 70%, 63,00 hl/ha;

RIESI superiore riserva: 70%, 63,00 hl/ha;

RIESI vendemmia tardiva: 60%, 42,00 hl/ha;

RIESI Insolia: 70%, 77,00 hl/ha;

RIESI Chardonnay: 70%, 70,00 hl/ha;

RIESI Nero D'Avola: 70%, 70,00 hl/ha;

RIESI Cabernet Sauvignon: 70%, 70,00 hl/ha

RIESI Merlot: 70%, 70,00 hl/ha;

RIESI Syrah: 70%, 70,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva / vino superi i limiti di cui sopra per non piu' del 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto ultimo limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 invecchiamento

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

"Riesi" rosso:

4 mesi

a decorrere dal 10 novembre dell'anno della vendemmia;

"Riesi" superiore:

2 anni,

di cui 6 mesi in recipienti di legno,

a decorrere dal 10 novembre dell'anno della vendemmia;

"Riesi" superiore riserva:

3 anni,

di cui 1 anno in recipienti di legno

6 mesi di affinamento in bottiglia,

a decorrere dal 10 novembre dell'anno della vendemmia.

5.6 immissione al consumo

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

 

RIESI” rosso: dal mese di aprile successivo alla vendemmia

“RIESI” bianco : dal mese di febbraio successivo alla vendemmia

“RIESI” rosato : dal mese di febbraio successivo alla vendemmia

“RIESI” superiore : dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia

“RIESI” superiore riserva:dal mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia

“RIESI” vendemmia tardiva: dal mese di novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

“RIESI” Insolia:dal mese di febbraio successivo alla vendemmia.

“RIESI” Chardonnay : dal mese di febbraio successivo alla vendemmia.

“RIESI” Nero D'Avola: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.

“RIESI” Cabernet Sauvignon: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.

“RIESI” Merlot: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.

“RIESI” Syrah: dal mese di aprile successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art.1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“RIESI” rosso:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso con eventuali riflessi granato;

profumo: gradevole, fine, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“RIESI” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine, fruttato, fragrante;

sapore: delicato, armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“RIESI” rosso novello

colore: rosso rubino pù' o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

profumo: intenso, fruttato,gradevole;

sapore: fresco,caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“RIESI” bianco:

colore: paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, fine, elegante;

sapore: armonico, delicato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“RIESI” superiore e “RIESI” superiore riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: caratteristico, etereo gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caldo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

“RIESI” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“RIESI” vendemmia tardiva:

colore: giallo intenso, tendente all'ambrato;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: vellutato, armonico, ricco, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00% vol.;

zuccheri residui minimi naturali: 120,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“RIESI” Insolia:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato;

sapore: secco, armonico con buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“RIESI” Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico varietale;

sapore . armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“RIESI” Nero D'Avola:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: pieno moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

“RIESI” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“RIESI” Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: pieno, gradevole, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“RIESI” Syrah:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, piacevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo’ rilevare lieve sentore o percezione di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 annata

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art.1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore a 3 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore o eguale a 0,375 litri, per i quali è consentita la chiusura a vite.

Per tutti i vini di cui sopra è esclusa la chiusura con tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona della DOC Riesi ha un'orografia di tipo prevalentemente collinare che caratterizza, con diverse tipologie di suoli, la maggior parte del territorio.

Si parte da una zona sita a mare, facente parte del Comune di Butera, per arrivare ad una altitudine di 520 m. s.l.m., posta nel territorio di Mazzarino, con una prevalente esposizione a sud-est.

I vigneti del Feudo Principi di Butera ricoprono i rilievi collinari, ad un'altitudine tra i 250 e i 350 m. s.l.m., radicati su terreni bianchi, di origine marnoso calcarei, ricchi di scheletro, di colore bianco inglobanti modesti livelli di brecce argillose ed arenarie, che dà alla vite il corretto equilibrio vegeto-produttivo.

Ricevono irradiazione solare, nel corso dell'anno, per un numero di ore che non ha uguali nella fascia a clima temperato della terra.

I venti caldi provenienti da Sud (Scirocco) sono mitigati dalla vicinanza del Monte Dissueri ed il mare, poco lontano, esercita la sua benefica influenza sulla qualità delle uve.

Il clima del territorio delimitato della DOC è di tipo mediterraneo, con estati calde e siccitose ed inverni miti e moderatamente piovosi. Le temperature medie sono comprese tra 12 e 22° C; la variabilità di tale media oscilla da valori minimi di 5-6° C in gennaio, a valori di temperatura media massima di 30-32 ° C nei mesi di luglio e agosto, con valori estremi che possono superare talvolta i 40° C negli stessi mesi.

L'altezza di pioggia media è di 620 mm; i mesi più piovosi sono quelli compresi da ottobre a marzo, mesi nei quali si registrano circa i tre quarti del totale annuo delle precipitazioni.

Sul finire dell'inverno ed all'inizio della primavera sono frequenti le gelate notturne.

Non si riscontra un vento dominante: nel periodo invernale soffiano i venti freddi provenienti da nord-est e da nord-ovest, nella tarda primavera ed in estate, invece, domina lo scirocco.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il vigneto da tempo, nel territorio della DOC Riesi, è una realtà presente ed importante. Lo dimostra un documento del 1879 dal titolo “Una gita a Riesi” del Prof. Macagno, direttore della Stazione Agraria di Palermo, invitato ad effettuare una visita a taluni vigneti di Riesi, che presentavano un deperimento, a seguito di introduzione di barbatelle di Pinot dalla Francia, che fecero pensare alla fillossera.

In quella circostanza, il Professore osservò lo stato e l'estensione della viticoltura in quella zona e come fosse accuratamente condotta.

Già prima del riconoscimento della DOC, la produzione viticola della zona in argomento, ha suscitato interesse da parte di aziende vinicole siciliane affermate sui mercati, che acquistavano le uve, soprattutto rosse, del comprensorio.

Anche aziende vinicole di importanza nazionale, venute a conoscenza di questa realtà, hanno fatto investimenti nella zona delimitata.

E' stata riconosciuta come DOC nel 2001 con decreto ministeriale 23/07/2001 poi modificato con D.M. 20 maggio 2009.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate , per i rossi, per le tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella superiore.

Queste due tipologie fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento. Così come tradizionali sono le particolari pratiche per la produzione delle uve appassite destinate alla tipologia vendemmia tardiva ed la loro vinificazione ed affinamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Riesi”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

L'origine di questo vino ha, infine, una tradizione di pregio acquistata, in qualche secolo di vita, come dimostrano attestati di benemerenza concessi da organismi esperti e qualificati.

Le varietà presenti sono prevalentemente quelle autoctone e, di recente si è avuto il rinnovamento della compagine varietale anche con l'introduzione di varietà alloctone, che, nelle condizioni pedoclimatiche della zona in esame, grazie alla capacità tecnica degli imprenditori agricoli, esplicano al meglio le loro caratteristiche, valorizzate dalle cantine del territorio, facendo ottenere i vini della DOC in argomento, molto ricchi di polifenoli, estratti, con molta struttura, armonici, equilibrati nella loro composizione, che possono essere utilizzati tanto nell'arco della stessa annata che

destinati all'invecchiamento, e che sono riusciti ad avere una rinomanza e reputazione a livello internazionale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SAMBUCA DI SICILIA

D.O.C.

Decreto 11 luglio 2002

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

"Sambuca di Sicilia" bianco;

"Sambuca di Sicilia" Ansonica o Inzolia o Insolia;

"Sambuca di Sicilia" Chardonnay”;

"Sambuca di Sicilia" Grecanico;

"Sambuca di Sicilia" rosso;

"Sambuca di Sicilia" Nero D'Avola;

"Sambuca di Sicilia" Sangiovese;

"Sambuca di Sicilia" Cabernet-Sauvignon;

"Sambuca di Sicilia" Merlot;

"Sambuca di Sicilia" Sirah;

"Sambuca di Sicilia" rosso riserva;

"Sambuca di Sicilia" rosato;

"Sambuca di Sicilia" passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" bianco, rosso, e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Sambuca di Sicilia" bianco:

Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50%;

la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

"Sambuca di Sicilia" rosso e rosato:

Nero d'Avola non meno del 50%;

la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, da vitigni, a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

2. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: "Chardonnay",

"Grecanico",

"Ansonica" o "Inzolia" o "Insolia"

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.

 

3. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

"Nero D'Avola",

"Cabernet-Sauvignon",

"Sangiovese",

"Merlot",

"Syrah"

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.

 

4. La denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", passito è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" bianco, rosso e rosato, con o senza le specificazioni e le menzioni di cui al precedente articolo 1, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di

Sambuca di Sicilia.

In provincia di Agrigento

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento (alberello e controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) debbono essere quelli generalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È escluso il tendone o pergola.

3. Per le tipologie "Sambuca di Sicilia" bianco con o senza le specificazioni e le menzioni di vitigno la densità delle piante non deve essere inferiore a 2.500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovrà essere inferiore a 3.200 ceppi/Ha.

4. Per le tipologie "Sambuca di Sicilia" rosso, con o senza le menzioni aggiuntive e le specificazioni di vitigno, e la tipologia rosato la densità di piante non deve essere inferiore a 2.700 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovrà essere inferiore a 3.400 ceppi/Ha.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

6. La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata

"Sambuca di Sicilia" non deve essere superiore a  12,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata "Sambuca di Sicilia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. Per tutte le tipologie "Sambuca di Sicilia" le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70% ad eccezione delle tipologie "Sambuca di Sicilia" passito la cui resa non deve essere superiore al 45%.

Qualora tali rese superino detti limiti, ma non il 75% per tutte le tipologie "Sambuca di Sicilia", e il 50% per il "Sambuca di Sicilia" passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di

10,50% vol. per i vini bianchi;

11,50% vol. per i vini rossi e rosati;

15,50% vol. per il passito.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. I vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia", possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.

4. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.

5. I vini a denominazione d'origine controllata "Sambuca di Sicilia" tipologia rosso con o senza menzione di vitigno possono essere qualificati con la menzione "riserva", qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

24 mesi

a decorrere dal 1 novembre dell'anno di vendemmia,

di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.

6. Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia" passito devono essere sottoposte, dopo la raccolta, all'appassimento in idonei locali condizionati sino a raggiungere almeno il potenziale titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 2.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

1) "Sambuca di Sicilia" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fine intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2) "Sambuca di Sicilia" Ansonica o Insolia o Inzolia:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

3) "Sambuca di Sicilia" Chardonnay:

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico varietale;

sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

4) "Sambuca di Sicilia" Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

5) "Sambuca di Sicilia" rosso:

colore: rubino, talvolta con riflessi granato;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

6) "Sambuca di Sicilia" Nero D'Avola:

colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

7) "Sambuca di Sicilia" Sangiovese:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

8) "Sambuca di Sicilia" Cabernet Sauvignon:

colore: rubino intenso;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

9) "Sambuca di Sicilia" Merlot:

colore: rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo : 19,00 g/l.

 

10) "Sambuca di Sicilia" Syrah:

colore: rosso rubino carico;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

11) "Sambuca di Sicilia" rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: etereo, caratteristico, intenso e fine;

sapore: asciutto, corposo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

12) "Sambuca di Sicilia" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fine, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

13) "Sambuca di Sicilia" passito:

colore: dal dorato all'ambrato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'invecchiamento in fusti di legno può notarsi la presenza di sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni: è vietato usare unitamente alla denominazione qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili; i vini di cui all'articolo 2 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. È consentito altresì l'uso di toponimi o nomi tradizionali che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione

che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti

e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti

siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata "Sambuca di Sicilia", qualora confezionati in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 3 devono essere immessi al consumo con tappo di sughero.

2. È vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

L'area interessata alla produzione della DOC è il territorio del Comune di Sambuca di Sicilia.

Le produzioni risultano di particolare pregio, vista la natura dei suoli: Regosuoli da rocce argillose a reazione neutra o alcalina; suoli bruni a reazione sub-alcalina con buona potenzialità agronomica;

Suoli alluvionali freschi profondi e/o vertisuoli.

Le caratteristiche pedologiche dei suddetti terreni sono quelle dell'associazione 12 comprendente Regosuoli – Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici – Suoli alluvionali e/o Vertisuoli.

Questa associazione è una costante della collina argillosa interna della Sicilia, caratterizzata da una morfologia che, nella generalità dei casi, è ondulata con pendii variamente inclinati sui fianchi della collina, che lasciano il posto a spianate più o meno ampie alla base della stessa.

Nel suo insieme l'associazione presenta una buona potenzialità agronomica.

Il clima della zona è quello tipico mediterraneo, con precipitazioni (700 mm di pioggia annui), concentrate nel periodo autunno-inverno e siccità per i restanti mesi dell'anno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Sambuca di Sicilia, ieri Zabut, è una cittadina ricca di monumenti e di nobili tradizioni, tra le quali quella della coltivazione del vigneto, come dimostrano anche esemplificazioni di arte (lesene in cui sono scolpiti pampini e grappoli di uva) e alcuni reperti del V secolo A. C. come la giara dòlio, dove si conservava il vino e il basamento tufaceo di un torchio.

In molte piccole aziende vitivinicole del territorio sambucese si trova il “palmento” dove passava il mosto per la decantazione prima di essere conservato nelle botti.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Sambuca di Sicilia”.

E’ stata riconosciuta come DOC nel 1995 con decreto ministeriale 14/09/1995, modificato con decreto ministeriale 11/07/2002.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i rossi, per le tipologia di base e per la tipologia riserva. Questultima tipologia fa riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale

maggiore e la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento.

Così come tradizionali sono le particolari pratiche per la produzione di vino passito, le cui uve, dopo la raccolta, vengono sottoposte ad appassimento in appositi locali condizionati, fino fino a raggiungere il titolo alcolometrico volumico minimo di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Sambuca di Sicilia”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dal V secolo A. C. fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Sambuca di Sicilia”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche.

La combinazione tra ambiente pedoclimatico, la tradizione storica, le tecniche produttive e la capacità imprenditoriale permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SANTA MARGHERITA DI BELICE

D.O.C.

Decreto 09 gennaio 1996

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice” è riservata ai vini bianchi e rossi o aventi la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Catarratto,

Grecanico,

Ansonica,

Nero d’Avola,

Sangiovese,

che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice” è riservata ai vini ottenuti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

“Santa Margherita di Belice” bianco:

Ansonica dal 30% al 50%;

Grecanico e Catarratto bianco lucido (da soli o congiuntamente) dal 50% al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, presenti nel vigneto, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino ad un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice” con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Catarratto;

Grecanico;

Ansonica;

è riservata ai vini ottenuti da almeno l'85% di uve provenienti dai suddetti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, presenti nel vigneto, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice” rosso:

Nero d’Avola dal 20% al 50%;

Sangiovese e Cabernet Sauvignon (da soli o congiuntamente) dal 50% all’80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, presenti nel vigneto, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice” con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Nero d’Avola;

Sangiovese;

è riservata ai vini ottenuti da almeno l'85% di uve provenienti dai suddetti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, presenti nel vigneto, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione di vini con la denominazione “Santa Margherita di Belice” devono provenire dai vigneti ricadenti nell’ambito dei comuni di

Santa Margherita di Belice e Montevago,

in provincia di Agrigento.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, alberello e controspalliera, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

In ogni caso vanno escluse le uve da vigneto con forme di allevamento a tendone.

Per i vigneti con forme di allevamento a spalliera la densità minima non deve essere inferiore a 2.300 piante per ettaro, mentre per quelli esistenti con forme di allevamento ad alberello la densità minima non deve essere inferiore a 2.700 piante per ettaro.

I nuovi impianti e i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 2.800 piante per ettaro per la spalliera, e 3.000 piante per l'allevamento ad alberello.

E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo primaverile – estivo sino a un massimo di due interventi e non oltre il periodo dell’invaiatura.

La resa massima delle uve ammesse per la produzione di tutti i vini di cui all'articolo 1 non deve essere superiore a 12,00 t/ha

e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,00% vol. per i vini bianchi, con o senza nome del vitigno,

11,00% vol. peri i vini rossi, con o senza nome del vitigno.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno dei territori comunali di cui all'articolo 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali, è altresì consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei seguenti comuni limitrofi:

Castelvetrano, Partanna, Menfi-Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Salaparuta e Poggioreale.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per

i vini bianchi e al 70% per i vini rossi.

Qualora superi questi limiti, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini finiti di cui all’articolo 1 del presente disciplinare all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:

 

1) Santa Margherita di Belice bianco:

profumo: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità minima totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2) Santa Margherita di Belice con la menzione del vitigno Catarratto:

colore: giallo paglierino lucido;

profumo: delicato fragrante;

sapore: secco, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

3) Santa Margherita di Belice con la menzione del vitigno Grecanico:

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, fine;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità minima totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

4) Santa Margherita di Belice con la menzione Ansonica:

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, secco, con gradevole persistenza aromatica;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità minima totale : 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

5) Santa Margherita di Belice rosso:

colore: rosso rubino con sfumature granato;

profumo: vinoso etereo di particolare finezza;

sapore: asciutto, leggermente tannico con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

6) Santa Margherita di Belice con la menzione Nero d’Avola:

colore: rosso rubino vivo;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

7) Santa Margherita di Belice con la menzione Sangiovese:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi cerasuoli;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

E’ facoltà del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e simili.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni del vitigno in aggiunta alla denominazione “Santa Margherita di Belice” debbono figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione con caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini di cui all’art. 1 devono riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Tutti i vini a denominazione di origine controllata “Santa Margherita di Belice”, qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e con tappo di sughero.

Tuttavia per bottiglie di capacità fino a 0,375 è ammesso il tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L'area interessata alla produzione della DOC è il territorio dei comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago. Detta area si trova nella Sicilia sud-occidentale, in zona collinare a circa 400 m. s.l.m. tra i fiumi Belìce, Senore e Carboj alla confluenza delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento.

Le produzioni risultano di particolare pregio, vista la natura dei suoli: Regosuoli da rocce argillose a reazione neutro-alcalina e suoli rossi-mediterranei.

Il clima della zona è quello tipico mediterraneo, con precipitazioni concentrate nel periodo autunnovernino e siccitoso per i restanti mesi dell'anno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La vitivinicoltura rappresenta il settore produttivo trainante per l'economia locale. Nel corso dei secoli la vite ed il vino sono stati sempre una presenza costante in questo territorio.

La zona di produzione della DOC “Santa Margherita di Belice” appartiene ad una plaga di antichissima tradizione vitivinicola; la presenza della vitivinicoltura è testimoniata dai tempi della colonizzazione greca in Sicilia.

L'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola persiste anche durante il periodo di Roma imperiale.

Il Medio Evo non ha lasciato alcun elemento di memoria storicamente rilevante, tuttavia si ritiene che le attività agricole legate al settore vitivinicolo e olivicolo siano perdurate nel tempo, quando l'economia agricola esordisce verso indirizzi più moderni.

Intorno ai primi del 900, successivamente alla crisi della viticoltura siciliana causata dalla fillossera, in alcuni comuni, tra i quali Santa Margherita di Belice e Montevago, limitrofi alla zona di Menfi, dove il terreno, ricco di dune sabbiose, ha mostrato capacità di resistenza alla fillossera, la viticoltura si è ulteriormente consolidata.

Dopo il 2° conflitto mondiale gli studiosi del vino dedicano maggiore attenzione ai prodotti vinicoli della zona in argomento (Garoglio, nel suo “Trattato di Enologia” 1953).

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte agli articoli 5 e 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della DOC in questione presenta una giacitura collinare, che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, concorre a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Santa Margherita di Belice”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Santa Margherita di Belice”. Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di

coltivazione della vite ed enologiche.

La combinazione tra ambiente pedoclimatico, la tradizione storica, le tecniche produttive e la capacità imprenditoriale permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo: Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SCIACCA

D.O.C.

Decreto 05 giugno

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Sciacca”,è' riservata ai seguenti vini:

“Sciacca” bianco;

“Sciacca” Inzolia;

“Sciacca” Grecanico;

“Sciacca” Chardonnay;

“Sciacca” riserva Rayana;

“Sciacca” rosso;

“Sciacca” Nero d'Avola;

“Sciacca” Cabernet Sauvignon;

“Sciacca” Merlot;

“Sciacca” Sangiovese;

“Sciacca” rosso riserva;

“Sciacca” rosato,

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Sciacca” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dalle uve di vitigni provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Sciacca” bianco:

Inzolia, Grecanico, Chardonnay, Catarratto lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

la denominazione di origine controllata “Sciacca”, con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Grecanico,

Inzolia,

Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

la denominazione di origine controllata "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva è consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da Catarratto lucido e Inzolia minimo 80% congiuntamente o disgiuntamente;

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

“Sciacca”  rosso:

Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

la denominazione di origine controllata “Sciacca” rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot

Cabernet Sauvignon

Nero d'Avola

Sangiovese,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, idonee

alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

la denominazione di origine controllata “Sciacca” rosso riserva è consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da

Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese minimo 70% congiuntamente o disgiuntamente.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

la denominazione di origine controllata “Sciacca” rosato è riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata “Sciacca” rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata “Sciacca” bianco e rosso.

Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varietà a bacca rossa non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini di cui all'art. 2, punti a), b), d), e), f), g), devono provenire dagli interi territori amministrativi dei comuni di

Sciacca e Caltabellotta

in provincia di Agrigento.

 

La denominazione di origine controllata “Sciacca” riserva Rayana è consentita ai vini bianchi ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2, punto c) provenienti esclusivamente dai terreni ricadenti nella zona ricadente nella provincia di Agrigento,

così delimitata:

da una linea che partendo dal fiume Carboj segue in direzione est la ferrovia fino al punto di incontro con il vallone foce S. Marco che risale fino alla strada comunale Raganella in contrada Purgatorio.

Imbocca detta strada fino a raggiungere l'ex S.S. 115 che segue fino all'incrocio con l'ex reggia trazzera Maragani e la consortile di collegamento tra l'ex S.S. 115 e Sciacca-Palermo a scorrimento veloce.

Da qui la linea di delimitazione imbocca la strada consortile fino all'incrocio con la Sciacca-Palermo a scorrimento

veloce che percorre per un breve tratto fino ad incontrare il fiume Carboj.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, in ogni caso vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento a tendone.

I nuovi vigneti dovranno avere una densità minima non inferiore a 3.000 piante/ha.

E' vietata ogni pratica di forzatura consentendosi tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a

12,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata per le tipologie bianco, rosso e rosato e quelle accompagnate dal nome del vitigno bianco o rosso.

10,00 t/ha per Riserva Rayana e rosso riserva.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sciacca” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Sciacca” devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente del

10,50% vol. per i vini bianchi e rosati,

10,00% vol. per i vini ottenuti dal vitigno Grecanico

11,00% vol. per i vini rossi.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Sciacca” riserva Rayana, prevista nel presente disciplinare, devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,00% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Sciacca” rosso riserva, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione nonché di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento debbono essere effettuate nell'ambito della zona di cui all'art. 3.

Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità.

La resa delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di cui al presente disciplinare, non deve essere superiore al 70%.

Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vini di cui all'art. 2, sono consentiti, prima dell'immissione al consumo, la fermentazione e l'affinamento in piccole botti di legno.

E' obbligo per i vini di cui all'art. 2, Riserva Rayana e rosso riserva, che prima dell'immissione al consumo, siano stati sottoposti ad un periodo minimo di affinamento

di anni 2,

di cui almeno 1 in botte di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini della denominazione di origine controllata <<Sciacca>> all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:

 

1) “Sciacca” bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fine, fragrante;

sapore: secco, vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

2) “Sciacca” Inzolia:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

3) “Sciacca” Grecanico:

colore: giallo paglierino tendente al chiaro;

profumo: delicato,tipico;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

4) “Sciacca” Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: fruttato,caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

5) “Sciacca” riserva Rayana:

colore: giallo dorato carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

6) “Sciacca” rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, asciutto;

sapore: leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

7) “Sciacca” nero d'Avola:

colore: rubino piu' o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

8) “Sciacca” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

9) “Sciacca” Merlot:

colore: rosso rubino piu' o meno carico;

profumo: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido,armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

10) “Sciacca” Sangiovese:

colore: rosso rubino carico;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

11) “Sciacca” rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: caratteristico;

sapore: corposo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

12) “Sciacca” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fine,fragrante;

sapore: armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;

 

E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto

i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Sciacca” è vietata l'utilizzazione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto” e simili.

I vini di cui al presente disciplinare devono riportare obbligatoriamente in etichetta, in modo veritiero e documentabile, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

La tappatura delle bottiglie deve essere fatta con tappi fino a 3 litri. Per le confezioni fino a 0.375 litri è ammesso il tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’areale di coltivazione dei vini DOC Sciacca si colloca nel versante occidentale della provincia di Agrigento e comprende i territori comunali di Sciacca e Caltabellotta, con una superfice territoriale complessiva di Ha 31352 ed una superficie vitata di Ha 3.160.

Inserito in un particolare contesto geografico e pedoclimatico, questo territorio si caratterizza per la mitezza climatica dovuta alla vicinanza dal mare e dalla particolare conformazione topografica del territorio, contraddistinta dalla catena dei monti Sicani a nord e da un sistema di vallate che con diversa esposizione raggiungono la prossimità della costa.

Tale sistema territoriale determina favorevoli condizioni climatiche alla coltivazione della vite.

I suoli dell’area geografica delimitata sono piuttosto eterogenei, con pianure e terrazzi alluvionali, terrazzi marini, rilievi collinari argillosi, rilievi collinari costituiti da marne, calcilutiti marnose e calcari marnosi; rilievi collinari e montani carbonatici costituiti da calcari, calcari dolomitici e dolomie; rilievi collinari costituiti da affioramenti della fascia gessoso solfifera.

Il clima della zona è classificabile come Mediterraneo marittimo, con precipitazioni concentrate prevalentemente nei autunno-invernali, scarse precipitazioni nel periodo primaverile e quasi assenti in estate.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

L’origine della viticoltura nel territorio della DOC Sciacca, così come nel più ampio territorio selinuntino, risale a tempi immemorabili. Numerosi sono i ritrovamenti nei vari siti archeologici che testimoniano l’uso del vino nelle civiltà risalenti al periodo greco-selinuntino ed in altre colonie che nel corso dei secoli vi si sono insediate.

Inoltre, dai fondali marini, sono state portate alla luce anfore vinarie risalenti al periodo romano imperiale e bizantino.

La viticoltura si diffuse largamente nel territorio della DOC Sciacca nel 1966, con la conversione dei seminativi e dei mandorleti in vigneti, poiché l’uva assicurava un reddito maggiore.

Dal 1970 si assistette ad una considerevole espansione della viticoltura, tant’è che presso la Cantina Sociale Enocarboj furono conferite 45.000 quintali d’uva, con una produzione pari a 33.000 ettolitri di vino.

Il prodotto veniva venduto ai commercianti marsalesi che lo vendevano in Francia. Il vino Siciliano e quello di Sciacca in particolare avevano trovato un sicuro mercato.

Il primo vino in bottiglia prodotto dalla Cantina Sociale Enocarboj ebbe il nome di Trebbiano di Sicilia.

Nel 1971 venne costituito a Sciacca il Consorzio Enologico Agrigentino Kronion soc. coop. a r.l., di cui facevano parte dieci cantine sociali della provincia di Agrigento, e precisamente la cantina Acli Mons. Licata di Ribera, l’Aurora Valle dei Templi di Favara, la cantina Progresso di Menfi, La Vite di S. Margherita di Belice, la Primavera di Ribera, la Cellaro di Sambuca di Sicilia, la Eraclea di Cattolica Eraclea, la Viticoltori Associati di Canicattì e la Grappolo d’Oro di Sciacca.

Scopo del Consorzio era il coordinamento dell’attività di commercializzazione e lavorazione dei vini, sia sfusi che in bottiglia, come pure la distillazione dei vini da tavola e la lavorazione dei sottoprodotti: vinacce e fecce.

E' stata riconosciuta come DOC con decreto ministeriale 5 giugno 1998.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i

vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per le tipologia di base, per la tipologia riserva e per la tipologia riserva Rayana.

Le tipologie rosso riserva e riserva Rayana fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza

presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio delimitato della DOC Sciacca presenta una giacitura pianeggiante e collinare che, insieme all'esposizione favorevole dei vigneti, caratterizza un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini.

Dal punto di vista climatico, l’areale di produzione è caratterizzato da temperatura costantemente al di sopra dello zero termico, anche nel periodo invernale, periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali.

Queste condizioni concorrono all’ottenimento ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC Sciacca.

Le varietà presenti sono prevalentemente quelle autoctone e, di recente si è avuto il rinnovamento della compagine varietale, anche con l'introduzione di varietà alloctone, che, nelle condizioni pedoclimatiche della zona in esame, grazie alla capacità tecnica degli imprenditori agricoli del territorio, esplicano al meglio le loro caratteristiche, valorizzate dalle cantine del territorio, facendo ottenere i vini della DOC in argomento.

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state oggi migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i vini DOC Sciacca le cui peculiari caratteristiche sono specificatamente descritte nel disciplinare di produzione.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66 – 90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870; e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VITTORIA

D.O.C.

Decreto 13 settembre 2005

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 9 gennaio 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Vittoria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Vittoria» Rosso;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola;

«Vittoria» Frappato;

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia;

«Vittoria» Novello.

 

Articolo 2

Piattaforma ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale:

 

«Vittoria» Rosso:

Calabrese o Nero d'Avola dal 50% al 70%;

Frappato dal 30% al 50%;

 

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:

Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%,

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;

 

«Vittoria» Frappato:

Frappato minimo 85%,

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;

 

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:

Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%,

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%;

 

«Vittoria» Novello:

Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%,

altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, massimo 20%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risulta delimitata come appresso:

 

a)- provincia di Ragusa:

in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di

Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina

e parte del territorio comunale di

Ragusa.

Tale porzione del territorio del comune di Ragusa è delimitata:

 tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al Km. 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella interpoderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

 

b) provincia di Caltanissetta:

in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino

ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale così delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a Sud-Ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al Km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il

predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; così delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania.

Da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s.

n. 115 Centrale Sicula.

Da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore – Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinaleGela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sin all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione Nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il Fiume Gela.

Da qui risalendo il corso del Fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fin al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino a confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata: Iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione Nord-Est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del Km. 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino all'incrocio

con la strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo-Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera-Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la Regia trazzera Licata-Barrafranca e la s.s. n. 190.

 

c) Provincia di Catania:

in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso: inizia a nord, al Km. 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada Provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda-Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di

livello 348), segue quest'ultimo a Sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite provinciale, risale al Nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di

Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone-Niscemi (al Km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il

Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti o realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice o ad alberello.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4.000.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a

10,00 t/ha in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediatamente al competente organismo di controllo.

I vigneti iscritti allo schedario della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» possono far parte, per le tipologie compatibili, dello schedario della denominazione di origine controllata «Vittoria».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

12,00% vol. per i tipi rossi e di

11,50% vol. per le tipologie Ansonica o Inzolia o Insolia e Novello.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3, nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.

Tuttavia le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta zona, ma comunque all'interno dei comuni confinanti con la zona di produzione.

La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, pari a 70,00 hl/ha.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere immessi al consumo:

«Vittoria» Rosso: non prima del 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' ammesso l'arricchimento secondo la normativa vigente.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Vittoria» Rosso:

colore: rosso da rubino a ciliegia;

profumo: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di frutta secca;

sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

profumo: dal floreale al fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caldo, robusto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

«Vittoria» Frappato:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso dal fruttato al floreale;

sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: fruttato, delicato;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Vittoria» Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

profumo: dal floreale al fruttato;

sapore: morbido, vinoso, fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione, presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata «Vittoria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Nell'etichettatura il nome geografico dei vini denominazione di origine controllata «Vittoria» deve precedere le specificazioni aggiuntive di cui all'art. 1.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia". 

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e' obbligatorio indicare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia, deve avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacità massima di 5 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella Sicilia sud-orientale ed interessa le provincie di Ragusa, Caltanissetta e Catania per una estensione di circa 124.500 ettari.

La zona è delimitata a nord dal complesso dei monti Erei, a sud dal mar Mediterraneo, ad est dai rilievi dei monti Iblei ed ad ovest dalle colline centro-meridionali della provincia di Caltanissetta.

Al suo interno si possono distinguere tre macroaree: una zona costiera con altitudine media compresa tra 0 e 200 m. s.l.m.; una zona di media collina con vigneti posti da 200 a 350 m s.l.m.; una zona di alta collina con altimetria media superiore ai 350 m s.l.m.

La zona di coltivazione della DOC Vittoria, da un punto di vista geologico è a dominante calcarea (calcareniti del Miocene ricoperte da terreni sciolti del Pleistocene), ma sono presenti anche formazioni prevalentemente sabbiose e argilloso-sabbiose con subordinati livelli calcarenitici.

I suoli della zona di produzione si identificano principalmente nelle seguenti associazioni: 15% suoli bruni, formatisi su rocce prevalentemente sabbiose e conglomeratiche;

50% suoli bruni liscivati-terra rossa, formatisi in prevalenza su substrato calcarenitico;

25% suoli bruni, bruni vertici, vertisuoli;

10% suoli alluvionali e vertisuoli lungo i fiumi e fondovalli.

Le condizioni climatiche medie del comprensorio sono quelle tipiche del clima mediterraneo caldoarido, con scarse piogge nei mesi estivi ed una temperatura media annua che va dai 19,6 C° di Gela, nell’areale costiero, ai 15,4 C° di Caltagirone nell’areale di alta collina.

I mesi di luglio-agosto sono caratterizzati da una forte escursione termica che va dai 9 C° della zona costiera, agli 11° della zona di alta collina sino ai 13-14°C della zona di media collina.

La piovosità media annua oscilla dai 385 mm della zona costiera ai 444 mm della zona di media collina sino ai 499 mm della zona di alta collina.

Nei mesi di giugno-agosto cade mediamente 1 mm di pioggia nella fascia costiera, poco più di 1 mm nella zona di media collina e 9 mm nella zona di alta collina.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a DOC “Vittoria”.

La vitivinicoltura si diffuse nella Sicilia orientale sin dall’epoca della colonizzazione greca, (VII-VI sec. a.C.), in particolare, nella Sicilia sud-orientale, con la fondazione di Siracusa (733-734 A.C.) la più importante città greca dell’isola e, successivamente, con la fondazione da parte dei siracusani della colonia di Kamarina (598 A.C.), costruita alla foce del fiume Ippari, nell’attuale territorio della provincia di Ragusa e, dunque, nel comprensorio di produzione della doc “Vittoria”.

Alcune monete ritrovate nel territorio camarinese riportano, infatti, nell’esergo, la raffigurazione di anfore vinarie, tipiche per la bocca stretta e la pancia allungata, che venivano usate sopratutto per il trasporto e la commercializzazione del vino, così come numerose anfore sono state ritrovate nei fondali del mare antistante Kamarina,

Sempre in questo territorio è stato ritrovato un reperto eccezionale costituito da una lamina di piombo arrotolata, che è un vero e proprio atto notarile di vendita di un terreno coltivato a vite, compreso tra i fiumi Ippari ed Irminio, il cui compratore era un donna proprietaria di una rivendita di vini, quindi in quella data (III sec. A. C. ) esisteva già la produzione di vino ed era inoltre oggetto di commercio.

Con l’occupazione romana il vino di questa zona della Sicilia veniva esportato a Roma e nell’Italia centro-meridionale; durante degli scavi a Pompei sono state ritrovate delle anfore vinarie che riportano delle iscrizioni sui luoghi di provenienza del vino: Taormina e Mesopotamio.

In epoca romana questa zona ricca e fertile posta tra i due fiumi Ippari e Dirillo, era infatti chiamata “Plaga Mesopotamium” e coincideva con l’attuale zona di produzione dei vini Vittoria.

Camarina rappresentava lo sbocco naturale dei prodotti agricoli , tra cui il vino, prodotti in questa zona, con un percorso che da Catania passava attraverso Lentini, Caltagirone, Acate, Vittoria e Comiso, la cui attività vitivinicola è testimoniata da ritrovamenti di palmenti, fondaci per le soste, fornaci per la costruzione di anfore da vino.

Nel 1606, la nobildonna Vittoria Colonna Henriquez, contessa di Modica, decise di fondare la città di Vittoria, e per incentivarne l’urbanizzazione regalo ai primi 75 coloni un ettaro di terreno a

condizione che ne coltivassero un altro a vigneto.

Per tutto il seicento si ebbe un enorme espansione dei vigneti in questa zona grazie ad una politica

di incentivazione delle colture intensive pregiate, come appunto la vite, che valorizzavano la naturale fertilità del suolo.

Il vino veniva esportato prima soltanto nelle varie altre città della contea di Modica, successivamente , attraverso il porto di Scoglitti e le navi trapanesi e mazaresi, veniva esportato anche a Malta.

Nel 1777 l’esenzione dal dazio sul mosto fece aumentare ancora di più la superficie a vigneto soprattutto ad opera di piccoli e medi possidenti, enfiteuti e mezzadri.

L’abate Paolo Balsamo nel suoi appunti di viaggio attraverso la Contea di Modica (1808) asserisce che la campagna di Vittoria è ricca di vigneti e si produce vino che considera il migliore tra quelli da pasto di tutta la Sicilia.

Il fiorentino Domenico Sestini trasferitosi a Catania come bibliotecario al servizio del principe di Biscari, dà una importante testimonianza della vitivinicoltura di questa zona della Sicilia; nella lezione che tenne nel 1812 all’Accademia dei Georgofili sui vini del territorio di Vittoria, elogia la qualità di questi vini e ne descrive i vitigni, il sistema di impianto e di coltivazione, la fertilità dei terreni, le modalità di vendemmia e vinificazione.

Nella seconda metà dell’ottocento si ebbe un ulteriore sviluppo economico di questa zona e la città di Vittoria divenne una delle città più floride e produttive della Sicilia.

In questo periodo ci fu un massiccio processo di riconversione colturale; migliaia di ettari , prima coltivati a grano furono riconvertiti in colture più redditizie , tra cui il vigneto.

Tale trasformazione fu spinta dalla crescita della domanda di vino e dal relativo aumento dei prezzi, dal progresso tecnologico delle operazioni colturali che rese più facile e redditizia la coltivazione dei vigneti. Il porto di Scoglitti fu potenziato per fare fronte alle richieste di esportazione dei vini; nel 1860 l’esportazione dei vini di Vittoria toccò i 300 mila ettolitri.

Ma a partire dalla fine del secolo l’epidemia della Fillossera portò alla distruzione di gran parte dei vigneti della Sicilia e, Vittoria, con la sua spinta specializzazione viticola, pagò a caro prezzo la scelta monoculturale; migliaia di piccoli proprietari caddero in rovina.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell’innesto su vite americana resistente alla fillossera , ma i piccoli proprietari e mezzadri erano totalmente privi di capitale per procedere ai reimpianti, per cui fu ad opera di grosse famiglie proprietarie terriere che si procedette alla riconversione dei vigneti.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono il declino della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore , che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi, antesignani degli attuali vini a DOC “Vittoria”.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della

denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della denominazione come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i

vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono il Nero d’Avola ed il Frappato, tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata; inoltre la combinazione di questi due vitigni è unica e caratteristica di questa zona della Sicilia; questi due vitigni sono citati e descritti sia da P. Balsamo (1808) che da D. Sestini (1812) nelle loro descrizioni dei vini e dei vigneti della zona di Vittoria. Altro vitigno idoneo alla produzione dei vini “Vittoria” è l'Ansonica o Inzolia o Insolia.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in particolare dal punto di vista analitico ed organolettico presentano un colore tipico, dal rosso ciliegia al violaceo; un odore dal floreale al fruttato; un sapore secco, pieno, morbido ed armonico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Vittoria ”.

I suoli che si formano sui calcarei sono infatti, quasi sempre, poco profondi , di colore rosso vivo, ricchi di ferro e di minerali metallici; le radici della vite si approfondiscono sino a raggiungere il calcare ed, al contatto fra questo e la terra rossa, trovano un po’ di frescura e un grado maggiore di umidità; ciò consente un’alimentazione idrica e minerale più in profondità che risulta assai importante specialmente nella fase di post invaiatura, evitando pericolosi blocchi di maturazione per stress idrico.

Anche il clima dell’areale di produzione caratterizzato da inverni miti, con scarse piogge nei mesi estivi , forti escursioni termiche giornaliere, specie nel periodo di luglio-agosto sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

L’epoca di vendemmia nella zona costiera dell’areale di produzione è la più precoce, anticipata di 2-3 settimane rispetto alla zona di alta collina, nella zona di media collina la vendemmia si effettua nella seconda metà di settembre e nella zona di alta collina avviene nella prima decade di ottobre.

Questo protrarsi della maturazione nella zona di alta collina è dovuto sia alla temperatura media dei mesi marzo-maggio, che è più bassa che nelle altre zone e, quindi il germogliamento e la fioritura si manifestano in ritardo, sia alla maggiore piovosità del mese di maggio che finisce per allungare ulteriormente la data di vendemmia.

Già P. Balsamo nel 1808, aveva colto questo prezioso mix tra fattori naturali ed umani e la loro influenza sulle caratteristiche del prodotto; nel suo diario di viaggio attraverso la contea di Vittoria infatti scriveva:

“Il suolo ed il clima è quivi adattissimo alla vigna insomma la natura e l’arte contribuiscono egualmente a rendere i vini di Vittoria assai pregiabili.” e, D. Sestini, nel 1812 , durante una sua lezione all’accademia dei Georgofili sui vini di Vittoria, leggeva: “le terre di un tal luogo sono dolci, friabili, fresche e larghe, cioè cavate dalla loro profondità ed esposte al sole si mantengono sciolte, ed è in queste terre dove la vigna molto ben prospera e si mantiene” seguiva poi la descrizione del sistema di impianto e di coltivazione delle viti che, in pratica, si sono tramandate fino ad oggi con le dovute migliorie ed affinamenti legati al progresso scientifico-tecnologico.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è dunque la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Vittoria”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Vittoria”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.