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COLLI TREVIGIANI I.G.T.

CONSELVANO I.G.T.

MARCA TREVIGIANA I.G.T.

VENETO I.G.T.

VENETO ORIENTALE I.G.T.

VERONA I.G.T.

VIGNETI RONCA VERONA

VIGNETI RONCÁ VERONA

COLLI TREVIGIANI

I.G.T.

Decreto 27 giugno 2008

Rettifica Decreto 17 settembre2008

Modifica Decreto 21 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 8 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica «Colli Trevigiani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

La indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:

Bianchetta trevigiana,

Incrocio Manzoni 2.14,

Incrocio Manzoni 2.15,

Incrocio Manzoni 2-3,

Malvasia (da Malvasia istriana),

Müller Thurgau,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Glera,

Riesling renano,

Riesling italico,

Sauvignon,

Traminer, Verdiso,

Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Manzoni bianco,

Malbech,

Marzemino,

Merlot,

Pinot nero (anche vinificato in bianco),

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Wildbacher,

Tai (da Tocai friulano),

Boschera,

Carmenère,

Syrah,

Marzemina bianca,

Rebo,

Petit Verdot,

Glera lunga,

Manzoni rosa

Manzoni moscato

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai

corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenzapossono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (D.M. 13/08/1997).

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani", ricadente in provincia di Treviso, comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di:
Asolo, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e Volpago del Montello.

Tale zona e' delimitata come segue:

«dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale detta “panoramica del Montello” fino al punto di uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea retta verticale rispetto alla “panoramica” fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 “Schiavonesca Marosticana” che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.

In corrispondenza di tale confine, segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel.

Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega verso nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa. Superato il paese Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa, toccando Tuna, Rover e giunto in località Fornace piega a nordovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet.

Prosegue, quindi verso est tenendosi a monte della “Pedemontana” del Grappa ad una quota di circa 300 metri e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova poco sopra l'abitato di Obledo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una distanza media di circa 400 metri a nord della pedemontana del Grappa.Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Grenigo in comune di Cavaso da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta.

Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud est sulla pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornando sulla pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 “Feltrina”, una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta strada fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi, verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso sud e all'altezza della località Fornace piega a sudest per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

Il confine nord prende come punto di partenza località Fornace, prosegue lungo il greto della sinistra del fiume Piave ai confini fino con la provincia di Belluno. Segue detto confine provinciale fino a quota 582 sotto Crocra. Prosegue a est toccando Tomba, C. Spinazzè, C. Trenta e proseguendo in linea retta nella stessa direzione raggiunge i confini con il comune di Valdobbiadene.

Scende lungo i medesimi fino a M. Perlo (quota 610) si stacca verso est fino a Casa Simonetto per arrivare al Monte Castello, passando sotto le casere S. Maria, Zoppè, Geronazzo.

Dal Monte Castello entra nel borgo Val di Guietta costeggiando a 100 metti a monte la strada che porta

a Combai e raggiunge la piazza di detto paese.

Da qui il confine nord è delimitato da una linea a nord della strada pedemontana corrispondente alla curva di livello di 500 metri. Passa a nord dei comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine, Vittorio Veneto, fino ad incontrare la strada statale n. 51 di Alemagna in località Savassa.

Quindi riprende a est di detta strada statale, la curva di livello 500 metri passando a nord del comune di Fregona e Sarmede fino ad incontrare il confine con la provincia di Pordenone in località Valbona a quota 608.

Segue a sud detto confine provinciale fino a Torricello in comune di Cordignano.

Da qui attraversa il centro di Cordignano, prosegue verso ovest lungo la strada che conduce a Vittorio Veneto fino all'incrocio con la linea di confine con il comune di Colle Umberto in località S. Stefano.

Da qui si dirige a sud, seguendo il confine tra i comuni di Cordignano e Colle Umberto fino a raggiungere la località 4 Strade sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Segue quindi verso ovest detta strada statale e passando per il centro storico di Conegliano, arriva a Susegana, passa la strada provinciale della Barca a Colfosco e prosegue lungo la strada Colfosco-Pieve di Soligo fino in località Colombere.

Segue poi la linea di delimitazione attraversando il quartier del Piave, il confine amministrativo del comune di Farra di Soligo fino a raggiungere in località Palù a sud, di Campagnola i confini amministrativi del comune di Vidor.

Segue a sud i medesimi fino al greto della sinistra del fiume Piave. Prosegue ad ovest lungo il medesimo fino alla località Fornace».

 

Articolo 4

Nome per la viticoltura

 

Le condizioni. ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

«Colli Trevigiani», anche con la specificazione del vitigno, a 25,00 t/ha,

ad eccezione dei vitigni:

Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Manzoni bianco, Sauvignon, Boschera, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, I.M. 2.14, I.M. 2.15, I.M. 2-3 e Manzoni moscato, per i quali non deve essere superiore a 19,00 t/ha

e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15,00 e 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni elencati all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, tali operazioni possono essere effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di vinificazione delle uve di cui al capoverso precedente.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La morfologia dell’area di produzione della IGT “Colli Trevigiani” si compone di una serie di rilievi collinari disposti con direzione nord-sud nella parte più meridionale e con direzione est-ovest nella parte settentrionale.

Tali rilievi sono separati da una serie di valli percorse da piccoli corsi d’acqua.

L’area a nord si appoggia sulla catena prealpina che funge da barriera naturale all’ingresso di correnti fredde, mentre a sud la zona gode delle temperature miti della laguna di Venezia, da cui dista soli 40 Km.

La disposizione est-ovest dei terreni collinari, la forte pendenza, la conseguente giacitura rivolta a sud dei vigneti, permette la massima intercettazione dei raggi solari, creando un areale ideale per la coltivazione della vite.

I suoli della zona si sono originati dal sollevamento di fondali marini e sono stati successivamente modificati dall’azione dei ghiacciai e dei fiumi.

I terreni sono costituiti in prevalenza da arenarie e marne, a cui si alternano strati morenici ed alluvionali.

Tale profilo favorisce il costante drenaggio dell’acqua.

Il clima dell’area “Colli Trevigiani” è di tipo temperato, con stagioni ben delineate, caratterizzato da un’inversione termica notturna che consente di avere, nel periodo di maturazione delle uve, marcate escursioni di temperatura fra la notte ed il giorno, grazie alla discesa lungo i pendii della colline, di aria fresca proveniente dalle Prealpi.

Le piogge frequenti del periodo estivo garantiscono l’apporto idrico sufficiente per l’ottimale maturazione dell’uva.

Questa condizione particolare si realizza grazie alla forte acclività ed allo scarso spessore di suolo esplorabile dalle radici delle viti.

Fattori umani e storici

L’area dei colli Trevigiani vanta un’antichissima tradizione legata alla coltura della vite, le cui prime testimonianze scritte risalgono alle lapidi dei coloni romani.

In seguito la vocazione alla produzione di vini in questa zona è testimoniata da numerosissimi documenti, a partire dagli “Statuti Coneglianesi” del 1282, a quelli relativi alla dominazione della Repubblica Veneziana, alle testimonianze per l’apprezzamento del vino dei colli Trevigiani.

La tradizione vitivinicola di questo territorio e la cultura scientifica, trovano concreta applicazione con la nascita nel 1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana.

Il nome dei vini dei Colli Trevigiani era famoso e utilizzato fin dai primi anni del secolo, specialmente a Venezia ma non solo per indicare i vini provenienti da questi colli.

Colli Trevigiani”, come indicazione geografica, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

I vini rossi della indicazione geografica tipica“Colli Trevigiani” sono caratterizzati da un rosso tenue fino al rosso rubino talvolta al granato. In funzione delle zone e dei vitigni, possono talvolta essere più accentuati i sentori di frutta e frutti di sottobosco oppure note erbacee. Nel complesso sono vini da freschi ad un gusto pieno con una buona tannicità e un giusto equilibrio acido.

Al gusto, in relazione alla specificità del vitigno, ritornano le note di frutta e in relazione al grado di maturità una buona struttura e una consistenza sapida.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo da chiaro a paglierino con riflessi verdognoli talvolta carico a seconda dei vitigni. All’olfatto e al sapore presentano note tipiche delle varietà, evidenziando talvolta note primarie floreali che richiamano nei vini strutturati con una marcata sapidità e persistenza gustativa.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini alla zona di produzione é data dalla rinomanza del nome contenuto nella “Indicazione geografica Colli Trevigiani” con la quale da oltre un secolo sono famosi e commercializzati i vini provenienti da queste aree collinari della provincia di Treviso.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

CONSELVANO

I.G.T.

Modifica Decreto 27 giugno 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica «Conselvano», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Conselvano», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova, di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

La indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:

Chardonnay,

I.M. 6.0.13,

Malvasia (da Malvasia istriana),

Moscato bianco,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling renano,

Riesling italico,

Sauvignon,

Tai (da Tocai friulano),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Marzemino,

Merlot,

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Carmenère,

Syrah,

Marzemina bianca,

Petit Verdot,

Manzoni rosa

Manzoni moscato

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Padova fino ad un massimo del 15%.

 

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvanopossono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (D.M. 13/08/1997).

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Conselvano» comprende tutti o in parte i territori dei comuni di:

Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani,

in provincia di Padova.

Tale zona è così delimitata:

a sud dal fiume Adige; a nord dal canale Diancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione; a ovest dalla strada statale Adriatica n. 16; a est dalla strada provinciale Frapiero-Bosco.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a 25,00 t/ha,

ad eccezione dei vitigni:

Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Cabernet Franc, Riesling renano, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Petit Verdot e Manzoni moscato

per i quali non deve essere superiore a 19,00 t/ha

e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15,00 e 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Veneto”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Conselvano», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Conselvano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Conselvano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT “Conselvano” si estende nell’area sud della provincia di Padova.

Tale zona è tutta pianeggiante, formata in epoche geologiche dai sedimenti di tre fiumi: il Po, l’Adige e il Bacchiglione che hanno determinato la presenza di varie tipologie di terreni, da quelli argillosi a quelli sabbiosi, passando per i suoli di medio impasto. I suoli presentano una percentuale maggiore di limo rispetto a terreni di altre zone non alluvionali e sono mediamente ricchi di sostanza organica e sali minerali.

Il clima si presenta temperato mediterraneo, con estati calde e inverni miti. Grazie alla vicinanza dei fiumi, la zona presenta una buona disponibilità di acqua.

La relativa vicinanza al mare caratterizza il territorio della IGT Conselvano con presenza di brezze marine e bora, ricche di sali, che arrivano periodicamente nell‘area di produzione; esse inoltre, impediscono specialmente in estate, il ristagno dell’umidità.

Fattori umani e storici

Il legame della IGT “Conselvano” con il suo territorio è testimoniata dalla coltivazione della vite dall’epoca romana. Accanto a vitigni storici e autoctoni come il Raboso Piave, il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Tai (Tocai friulano), i Moscati, si coltivano quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno.

La professionalità tramandata e migliorata nei secoli dai mezzadri al servizio dei grossi proprietari terrieri e dai monaci benedettini, ha permesso di sottrarre i terreni all’acqua e bonificarli; questi venivano poi nel tempo modellati formando la cosiddetta “baulatura” per permettere lo sgrondo delle acque piovane e dare un orientamento dei filari di vigna possibilmente nord-sud al fine di favorirne la maggiore esposizione solare ai grappoli, nonché per aver una minor resistenza ai venti.

L’esperienza dei produttori ha permesso di selezionare varietà più adatte al territorio in base al tipo di terreno e alla destinazione che avrà il vino ottenuto; per questo i vitigni rossi vengono coltivati in terreni argillosi mentre i bianchi sono destinati a terreni tendenzialmente sabbiosi.

L’abilità e la conoscenza pratica dei viticoltori emerge anche in cantina, nella capacità di affinare tecniche di

vinificazione che variano in funzione delle uve e del vino che si vuole ottenere.

L’indicazione geografica “Conselvano”, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

Le uve dei vini rossi del Conselvano, con elevato rapporto zuccheri/acidità, sono caratterizzate da un’acidità più bassa rispetto alla maggior parte delle uve coltivate in altre zone.

Questo permette di ottenere una migliore morbidezza e struttura nel vino giovane.

I vini rossi presentano un colore dal chiaro rubino al rosso granato con riflessi violacei; i profumi possono essere molto complessi ed esprimono le peculiarità del vitigno.

I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore che può variare dal bianco, al giallo chiaro con riflessi verdognoli, al giallo carico. Questi vini presentano, in relazione alla maturità delle uve, una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica Tipica “Conselvano” con il territorio è dato dalla rinomanza del nome con il quale, da secoli, é famosa la zona di produzione e che ha reso famosi i vini che provengono da tale area.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MARCA TREVIGIANA

I.G.T.

Decreto 27 giugno2008

Modifica Decreto 21 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decret 12 luglio 2013

Modifica Decreto 8 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

L'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Treviso. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

La indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:

Chardonnay,

I.M. 6.0.13,

Malvasia (da Malvasia istriana),

Müller Thurgau,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Glera,

Riesling renano,

Riesling italico,

Sauvignon,

Traminer,

Verdiso,

Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Franconia,

I.M. 2.15,

Malbech,

Marzemino,

Merlot,

Pinot nero (anche vinificato in bianco),

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Tai (da Tocai friulano),

Carmenère,

Syrah,

Marzemina bianca,

Rebo,

Petit Verdot,

Glera lunga,

Manzoni rosa

Manzoni moscato

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Treviso, fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigianapossono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (D.M. 13/08/1997).

 

I vini ad indicazione geografica, tipica «Marca Trevigiana» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» comprende l'intero territorio

della provincia di Treviso,

nella regione Veneto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione dei vitigni, non deve essere superiore a 25,00 t/ha,

ad eccezione dei vitigni:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot Grigio, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Cabernet franc, Pinot Nero, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Prosecco lungo, Manzoni moscato,  per i quali non deve essere superiore a 19,00 t/ha

e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15,00 e 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Pramaggiore, ricadente nella confinante Provincia di Venezia, e dei comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti nella confinante Provincia di Pordenone.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT “Marca Trevigiana” si estende su tutta la provincia di Treviso. Il clima si presenta temperato mediterraneo, con estati calde e inverni miti.

La Marca Trevigiana collega la catena delle Prealpi con la laguna di Venezia; nella parte più a nord presenta una fascia collinare che si allunga fra i colli di Asolo, del Montello, di Valdobbiadene e Conegliano, gli speroni del Grappa e delle Prealpi Bellunesi che è molto rinomata anche per la produzione di famosi vini DOC e DOCG; la parte centrale meridionale della zona a indicazione geografica è una fiorente pianura dove la viticoltura una delle attività agricole principali.

Treviso, capoluogo di provincia, e conosciuta come città d’acque, sorge nella pianura veneta alla confluenza del Sile col Botteniga a trenta chilometri da Venezia.

Il suo territorio è limitato dai fiumi Sile, Zero e Musone a ovest, dalla Livenza a est, è attraversato dal Piave, è distribuito e la sottostante e digradante pianura, ricca di risorgive e fertili campagne.

Fattori umani e storici

La denominazione di Marca Trevigiana pur non avendo un riconoscimento giuridico dal punto di vista amministrativo e politico, é conosciuta e molto utilizzata per indicare il territorio della provincia di Treviso.

Il nome appare più volte nelle testimonianze a partire dal Medio Evo e soprattutto alla fine del XIV secolo - a indicare il dominio veneziano di terraferma. La città di Treviso dal 1339 fu quasi ininterrottamente sotto il dominio di Venezia fino alla caduta della Repubblica nel 1797.

Passò poi all'Austria e fu liberata dalle truppe italiane nel 1866.

Terra fertile dedita all'agricoltura, all'allevamento del bestiame e specializzata nella viticoltura, ha partecipato alla storia agricola ed economica in generale di Venezia, tanto da essere definita già a quel tempo “Marca Gioiosa” per il carattere godereccio ma specialmente ottimista e operoso, dei suoi abitanti che ancora oggi la caratterizza. Ancor oggi la zona è chiamata Marca, Marca Trevigiana o Marca Gioiosa.

L’indicazione geografica “Marca Trevigiana”, è stata utilizzata con continuità dai produttori vitivinicoli della zona a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato per adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

I vini rossi della indicazione geografica tipica “Marca Trevigiana” sono caratterizzati un colore rosso che può variare dal rosso chiaro al rubino, al rosso granato.

All’olfatto e al sapore presentano le peculiarità tipiche del vitigno con profumi che talvolta risultano anche intensi, sono da amabili ad asciutti e intensi, presentando in relazione alla varietà anche una adeguata sapidità.

I vini bianchi sono caratterizzati da un colore da giallo paglierino scarico a intenso. All’olfatto presentano un profumo che può essere dal delicato all’intenso. Questi vini al sapore risultano da amabili ad asciutti, armonici e a seconda delle caratteristiche del vitigno e della maturità delle uve presentano talvolta una buona struttura accompagnata da una buona sapidità con un finale fresco e vivace.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La fama dei vini di questa indicazione geografica e la loro area di produzione (la attuale provincia di Treviso) sono così fortemente legati in maniera reciproca che risulta difficile ai consumatori parlare di Marca Trevigiana senza pensare ai vini di qualità prodotti nella zona.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VENETO

I.G.T.

Decreto 27 giugno 2008 G.U. 158 - 08.07.2008

Rettifica Decreto 17 settembre 2008

Modifica Decreto 21 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

 

La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

da uno o più vitigni per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,

nella regione Veneto. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

L’indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno dei vitigni idonei e/o in osservazione per ciascuna delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei e/o in osservazione alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%

 

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Venetopossono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (D.M. 13/08/1997).

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza,

nella regione del Veneto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

«Veneto» bianco, rosso e rosato a 25,00 t/ha, anche con la specificazione del vitigno,

ad eccezione dei vitigni:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Cabernet franc, Traminer, Manzoni bianco, Sauvignon, Oseleta, Pedevenda, Marzemina bianca, Carmenère, Rebo, Tai rosso, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a 19,00 t/ha.

e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15,00 e 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Veneto”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009

per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, con esclusione per la tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto», all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Veneto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

L'indicazione geografica tipica «Veneto» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Il Veneto è una regione dell'estremo Nord-est dell'Italia. La regione confina a est con il Friuli- Venezia Giulia e con il Mar Adriatico, a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a ovest con la Lombardia, a sud con l'Emilia-Romagna.

Il suo territorio presenta una grande ricchezza di ambienti geografico-climatici vocati alla viticoltura: ricca di fiumi e laghi, la superficie regionale di oltre 18.300 Kmq, partendo dal confine a nord verso sud, si estende dalla catena Alpina e Dolomitica al confine con l’Austria, passando per la fascia collinare e pedemontana, alla pianura fino alle zone lagunari e al mare Adriatico.

Le colline venete si allungano sia a nord come dorsale ai piedi delle Prealpi, sia si ergono dalla pianura come i Colli Berici, i Colli euganei e il Montello.

La varietà di condizioni climatiche del Veneto vanno dai climi freddi invernali delle zone montane, a quelli più miti della fascia pedemontana, specialmente nei versanti esposti a sud e protetti dalla catena delle Prealpi a quelli più caldi della pianura.

La presenza del Lago di Garda nella parte est del Veneto, determina condizioni climatiche mediterranee, molto favorevoli alla coltivazione della vite, oltre che degli olivi tipici della zona.

Anche la presenza del mar Adriatico nella fascia a sud sud est della regione, influisce in alcune zone in modo determinante sul clima; questo effetto, pur diminuendo con l’allontanarsi dalla costa, determina condizioni ambientali mediamente più miti rispetto alle altre aree della pianura padana, con inverni meno nebbiosi e estati meno afose.

Fattori umani e storici

La storia del vino in Veneto inizia in epoche remotissime, molto prima dei tempi dei Greci a cui si riconosce generalmente l'introduzione della vite in Italia come ampiamente dimostrato da importanti scoperte archeologiche. Si ritiene che la vite fosse presente allo stato selvatico in Veneto già a partire da molti secoli prima di Cristo e l'uva era utilizzata dalle popolazioni di quei tempi come alimento. Si dovrà attendere fino al VII secolo AC per trovare le prime testimonianze della produzione enologica in Veneto per opera delle popolazioni Etrusco-Retiche.

Durante il medioevo, lo sviluppo della vitivinicoltura Veneta fu determinato dalla potenza commerciale di Venezia, che consentì l'esportazione dei vini Veneti in altri paesi, oltre che l'introduzione in Italia di vini stranieri, in particolare quelli prodotti in Grecia e a Cipro.

I commercianti Veneziani - oltre all'importazione del vino - introdussero anche nuove specie di viti, favorendone la diffusione nei territori vicini, come nel caso della Malvasia che da Venezia si diffuse nel Friuli Venezia Giulia e in Dalmazia. Anche i famosi vetrai di Murano, contribuirono alla diffusione del vino e del suo migliore apprezzamento: le raffinate bottiglie e i bicchieri di vetro soffiato di Murano, si diffusero rapidamente nelle tavole dei nobili sostituendo progressivamente i contenitori di ceramica, argento e peltro.

I nuovi contenitori di vetro furono subito associati ai vini

di qualità e ben presto arrivarono anche in forme più semplici e meno pregiate, nelle tavole della gente comune di tutta Europa.

Con il decadimento della potenza commerciale di Venezia nell'area del Mediterraneo e in particolare nelle terre d'oriente, verso la metà del 1500 l'importazione dei vini Greci diminuì drasticamente offrendo una possibilità di sviluppo alle produzioni dei vini veneti locali.

Dal XVI secolo al 1800 guerre, epidemie ed eventi atmosferici, sconvolsero radicalmente la viticoltura del Veneto.

Fu solo nel 1800 ed in particolare con la fondazione nel 1876 della Scuola di Enologia di Conegliano, che si tentò di fare rinascere la nuova enologia del Veneto attraverso lo studio delle caratteristiche del territorio e delle varietà che meglio si adattavano: un primo passo concreto verso la rinascita di qualità come scelta strategica che vide un rapido sviluppo dopo il 1950 che continua ancor oggi a coinvolgere i produttori e gli operatori vitivinicoli del Veneto.

L’indicazione geografica “Veneto”, è il risultato della storia del suo territorio ed è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

L’indicazione Veneto è oggi molto conosciuta come i grandi vini DOC del Veneto, e proprio per la sua rinomanza, è molto utilizzata dai produttori della regione.

b) Specificità del prodotto

L’offerta dei vini della IGT Veneto, nei vari colori e tipologie, rispecchia la diversificazione di condizioni ambientali e climatiche che offre la regione del Veneto, ricca di specificità e vocazionalità degli ambienti nei quali si producono le uve. L’ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa di vini di elevata qualità e diffusa rinomanza, in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo e tale fatto rende questa IGT molto conosciuta e utilizzata.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’Indicazione Geografica Protetta “Veneto” è legata da sempre con il territorio del Veneto e con i produttori che operano nella regione. L’ampia offerta di vini che discendono dalle diverse vocazionalità delle zone viticole della regione, hanno reso l’indicazione geografica “Veneto” famosa e richiesta dai consumatori di tutto il mondo.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VENETO ORIENTALE

I.G.T.

Modifica Decreto 27 giugno 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 8 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

 

L'indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:

Chardonnay,

I.M. 6.0.13,

Malvasia (da Malvasia istriana),

Müller Thurgau,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling renano,

Riesling italico,

Sauvignon,

Tai (da Tocai friulano),

Traminer aromatico,

Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano),

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Franconia,

Malbech,

Marzemino,

Merlot,

Pinot nero (anche vinificato in bianco),

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese),

Refosco dal peduncolo rosso, Ancellotta,

Carmenère,

Syrah,

Merzemina bianca,

Rebo,

Petit Verdot,

Manzoni rosa

Manzoni moscato

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso, fino ad un massimo del 15%.

 

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto Orientalepossono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (D.M. 13/08/1997).

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle

province di Venezia e di Treviso.

Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia:

l'area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

«Veneto orientale» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a 25,00 t/ha,

ad eccezione dei vitigni:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet franc, Riesling renano, Traminer, Incrocio Manzoni 6.0.13, Sauvignon, Carmenère, Marzemina bianca, Rebo, Petit Verdot e Manzoni moscato per i quali non deve essere superiore a 19,00 t/ha;

e per Syrah e Manzoni rosa rispettivamente a 15,00 e 12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Veneto orientale”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonché nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Veneto orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica «Veneto orientale» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area della IGT “Veneto Orientale” si estende nella parte orientale della Pianura Padana, dalla zona pedecollinare della provincia di Treviso, ai territorio confinanti con il mare Adriatico della provincia di Venezia.

Il clima dell’area IGT “Veneto Orientale” è pertanto definito “temperato umido” e ciò è dovuto, oltre alla latitudine, alla vicinanza dei monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree lagunari, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.

I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall’azione dei fiumi Piave e Livenza che attraversano l’area di produzione.

La pianura si può facilmente dividere in due parti, l’alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si caratterizzano per la presenza di sedimenti ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud, il ventaglio ghiaioso

lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori fino a giungere alla fascia delle risorgive dove la tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille.

Percorrendo il paesaggio del Veneto Orientale con la sua ricchezza data da un terreno di antica formazione ricco di calcio, ideale per la produzione di uve dal singolare gusto aromatico, si giunge ad un fitto reticolo di vigneti esposti al sole, tipiche vengono lavorati da una serie di aziende che offrono nelle loro cantine degli splendidi luoghi di degustazione.

In questa zona sono presenti inoltre famosi vini a denominazione d’origine, strade dei vini storiche, e percorsi eno-gastronomici che testimoniano l’importanza del settore vitivinicolo nella zona del Veneto Orientale.

Fattori umani e storici

La viticoltura nell’area veneziana e trevigiana è presente sin dall’epoca romana come testimoniano i numerosi reperti ritrovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero distrutte.

Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell’Abbazia di Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all’espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall’800 importanti punti di riferimento per l’attività viticola ed enologica.

Successivamente, grazie alla Repubblica Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire “aristocratica” e che permette ai contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.

L’indicazione geografica “Veneto orientale”, è stata utilizzata con continuità dai produttori vitivinicoli della zona a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato per adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

I vini rossi della indicazione geografica tipica“Veneto Orientale” sono caratterizzati dalle diverse tonalità del rosso in relazione alla maturità delle uve fino ad arrivare al rosso rubino al granato; con riferimento alle diversità dei terreni possono essere più accentuate le note di frutta oppure quelle erbacee. Nel complesso il gusto è equilibrato, sapido talvolta tannico, ottimo l’equilibrio acido.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente da giallo scarico al paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. I profumi in relazione al processo di produzione possono evidenziare note floreali che vanno verso il fruttato.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

I vini ad indicazione geografica “Veneto orientale” legano la loro rinomanza al nome della zona geografica di origine che è conosciuta dai consumatori e turisti, anche grazie alla qualità della sua produzione vitivinicola.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

VERONA

PROVINCIA DI VERONA

VERONESE

I.G.T.

D. D. 12 Novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Dexcreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 8 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

              

La indicazione geografica tipica “Provincia di Verona o Verona o Veronese”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica       

 

La IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosato

rosato frizzante

I vini della IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

La IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale:

Chardonnay

Garganega

Pinot bianco

Pinot grigio

Riesling renano

Sauvignon

Tai (Tocai friulano)

Trebbiano (Trebbiano toscano e Trebbiano di Soave)

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Corvina

Merlot

Pinot nero (anche vinificato in bianco)

Corvinone

Goldtraminer

Gosen

Sennen

Syrah

Oseleta

Carmenère

Rebo

Rossignola

Petit Verdot

Teroldego

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronesepossono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (D.M. 13/08/1997).

 

I vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese”con la specificazione  di uno o due vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia “frizzante”, i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

 

Nella preparazione del vino ad IGT “Cabernet” possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.

 

Articolo 3

Zona di produzione        

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto. 

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura              

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

 

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Provincia di Verona o Veronese” bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:

25,00 tonnellate/ettaro

ad eccezione dei vitigni:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pino nero, Riesling renano, Sauvignon, Cabernet Franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenère, Rebo, Rossignola e Petit Verdot

per i quali la resa massima non deve essere superiore a:

19,00 tonnellate/ettaro

ed al vitigno Syrah per il quale la resa massima è di

15,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,00% vol. per tutti i vini

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione          

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» all'attodell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.00 g/l.

 

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l.

 

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

novello (anche con riferimento al nome di vitigno):

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettaura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Verona o Provincia di Verona o  Veronese” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai vini ad IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” è consentito utilizzare in etichettatura la menzione “vivace”.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Verona o Verona o Veronese” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» si estende nell’intera provincia di Verona e copre l’intera fascia pedemontana, estendendosi dal lago di Garda a ovest fino alla provincia di Vicenza a est.

Anche se la zona è costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Provincia di Verona, dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima è complessivamente mite e non troppo piovoso

avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello "Mediterraneo".

La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm.

I suoli della Provincia di Verona sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareodolomitiche, sia da basalti e da depositi morenici e fluviali anche di origine vulcanica che determinano un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e durante la fase di maturazione dell'uva.

Fattori umani e storici

Le prime coltivazioni della «Vitis vinifera L. », si attribuiscono alla civiltà paleoveneta o a quella etrusco-retica che fiorì tra il VII e il V secolo a.C. e che persistette durante la dominazione romana nell’attuale Provincia di Verona, nel «Pagus Arusnatium».

La tradizione vitivinicola della provincia di Verona, testimoniata anche da illustri DOC e DOCG che testimoniano la vocazionalità vitivinicola della zona, si conferma anche nei vigneti e nelle cantine della IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» dove, accanto a vitigni storici e autoctoni come Garganega e Trebbiano di Soave per i bianchi e Corvina, Corvinone, Oseleta e Rossignola per i rossi, si coltivano anche quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno.

L’indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», è utilizzata in modo continuato dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

 

b) Specificità del prodotto

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» d’annata rossi, sono vini giovani, fini, dal colore rosso rubino, dal profumo vinoso, sottile, con toni fruttati talvolta di ciliegia e rosa, dal sapore fresco, da secco o amabile e morbido, piacevolmente tannico, talvolta con sentori amarognoli e vivace.

I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore dal giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli, al giallo carico a seconda del vitigno.

Questi vini presentano una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimicofisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Verona, famoso in tutto il mondo per la qualità dei vini e la bellezza delle aree vitivinicole.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).     

 N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.