Toscana › LIVORNO

ALEATICO PASSITO DELL'ELBA D.O.C.G.

SUVERETO D.O.C.G.

VAL DI CORNIA ROSSO D.O.C.G

BOLGHERI D.O.C.

BOLGHERI SASSICAIA D.O.C.

ELBA D.O.C.

TERRATICO DI BIBBONA D.O.C.

VAL DI CORNIA D.O.C.

VIGNETI LA SERRA ELBA

VIGNETI LA SERRA ELBA

ALEATICO PASSITO DELL’ELBA

D.O.C.G.

Decreto 17 maggio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e  garantita  "Elba  Aleatico passito" o "Aleatico  passito  dell'Elba"è  riservata  al  vino  che risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il Vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno

Aleatico al 100%..

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e   garantita   "Elba   Aleatico   Passito"   o   "Aleatico   Passito dell'Elba" devono essere prodotte nel  territorio  amministrativo  dei

comuni dell'isola d'Elba.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali  e  colturali  dei  vigneti  destinati  alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali della zona ed atte a conferire alle uve  ed  al  vino  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere  una  densità  di  almeno  5.000 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento e  di  potatura  devono  essere  atte  a  non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E'  vietata  ogni  pratica   di   forzatura,   consentendo   tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

 

La produzione massima di  uva ad ettaro in coltura specializzata non  deve  essere  superiore  a

7,00 t/ha.

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,la  produzione  per ceppo non dovrà essere superiore in media a 1,8 kg.

Ai  limiti  massimi  indicati, anche  nelle annate  eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata  attraverso  una  cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto  non  superi  del 20% i limiti medesimi.

La eccedenza delle uve  non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita.

 

Le uve destinate alla vinificazione  devono  assicurare,  al  momento della raccolta,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo  del 11,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le   operazioni   di   appassimento   delle    uve,    vinificazione, conservazione,  affinamento   ed   imbottigliamento   devono   essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.

Le uve, dopo un'accurata cernita, devono  essere  sottoposte  per  un periodo minimo di almeno 10 giorni  ad  appassimento  all'aria  o  in locali idonei, con possibilità  di una  parziale  disidratazione  con aria  ventilata  e/o  deumidificata  sino  al  raggiungimento  di  un

contenuto zuccherino minimo del 30%.

L'immissione al consumo può essere effettuata a partire dal

1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino "Elba  Aleatico  Passito"  o  "Aleatico  Passito  dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino  carico,  talvolta  con  riflessi  violacei  e tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, di corpo, armonico;

titolo alcol. tot. minimo: 19,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 35,00 g/l;

 

E' facoltà  del  Ministero  delle  Politiche  agricole  e  forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati  dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione  e  presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito"  o  "Aleatico Passito dell'Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi   extra,   fine,   scelto,   superiore, selezionato e similari.

Per le particolari caratteristiche del vino, è vietato immettere  al consumo nel territorio di produzione dell'Elba  Aleatico  altri  vini non a DO o ad IGT anche liquorosi  che  riportino  in  etichetta parole o marchi similari  al  nome  del  vino  Elba  Aleatico  e  che traggano in inganno il consumatore.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le  indicazioni   tendenti   a   specificare   l'attività   agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località  e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve  da  cui  il  vino così qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto  previsto dalle norme vigenti.

Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o  "Aleatico  Passito dell'Elba" deve   sempre   figurare   l'indicazione   dell'annata   di produzione delle uve.

 

Articolo  8

Confezionamento

 

Il  vino  di  cui  all'art.  1  può  essere   immesso   al   consumo esclusivamente in recipienti di  vetro  di  volume  nominale  di  L. 0,375, L. 0,500 e L. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico e umano.

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione del Vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell’Elba” corrisponde all’intero territorio amministrativo dei comuni dell’Isola d’Elba.

L’isola d’Elba, la maggiore dell’Arcipelago toscano, ha una superficie di 224 kmq ed è la terza isola italiana per estensione.

La morfologia del suo territorio è prevalentemente collinare con un massiccio rilievo montuoso nella sua parte occidentale che supera i 1000 m. di altitudine.

La fascia altimetrica di coltivazione della vite si estende dal livello del mare fino ai 450 m.

La complessa origine geologica dell’isola ha determinato differenti tipi di substrati rocciosi nelle sue diverse zone e quindi diversi tipi di suoli: la zona occidentale del massiccio del monte Capanne ha suoli derivati dalla disgregazione di rocce granitiche che hanno originato terreni sciolti e molto permeabili.

La zona centrale di origine sedimentaria presenta piccole pianure di raccordo tra le coste e colline non ripide con suoli calcarei, ciottolosi e mediamente argillosi; nella parte orientale dell’isola di origine metamorfica predominano i suoli poco profondi, con scheletro grossolano e buona presenza di minerali.

Anche se differenti per tessitura i suoli delle diverse zone dell’isola sono sempre poveri di sostanza organica e ben adatti quindi alla produzione di uve di qualità che conferiscono ai vini particolari caratteristiche aromatiche, struttura e complessità.

Il clima è di tipo mediterraneo caratterizzato da masse di aria di genesi tropicale marittima in estate alternate a masse invernali di provenienza marittima polare; la temperatura media annuale si colloca intorno ai 17°C con medie invernali di 10°C ed estive di 24°C; le precipitazioni si concentrano dall’autunno inoltrato alla primavera, con una media annuale di circa 700 mm con punte di 900 nei versanti nord del complesso del Monte Capanne.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura dell’isola d’Elba risale al periodo etrusco, anche se l’antico sistema di allevamento ad alberello denota l’influenza greca. Già i Romani la descrivevano come “isola feconda di vino”. (Plinio il Vecchio, Naturalis Historia).

Nei secoli del Rinascimento si definiscono le principali varietà di uve da vino che provengono dalle diverse zone del Mediterraneo che hanno esercitato influenze economiche e sociali sull’isola: dalla Toscana proviene il Trebbiano, il Sangiovese e l’Aleatico, dalla Sicilia l’Ansonica e il Moscato, dalla Corsica e dalla Liguria il Vermentino; tra le tante varietà che sono state coltivate sull’isola nel corso dei secoli e provenienti dalle più diverse zone viticole europee, quelle elencate sono oggi le principali varietà che compongono e caratterizzano le tipologie dei Vini della DOC

“Elba”, per il loro migliore adattamento alle condizioni climatiche e ai diversi tipi di suoli.

La viticoltura è stata fino alla metà del secolo XX la principale attività economica della popolazione dell’isola; è indicativo della sua importanza il calo demografico superiore al 10% che si ebbe alla metà del secolo XIX in concomitanza con l’esplosione della crittogama “Oidio della vite” che portò all’estirpazione di gran parte dei vigneti: solo con l’introduzione dello zolfo come curativo della patologia, anche la popolazione isolana riprese ad aumentare.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Il vitigno Aleatico si adatta alla variabilità dei tipi di suoli nelle diverse zone dell’isola per la rusticità della pianta, la bassa produttività e la conformazione spargola dei grappoli che induce resistenza alle patologie crittogamiche nella fase di maturazione.

Le condizioni climatiche, la viticoltura concentrata soprattutto sui terrazzamenti e sui versanti collinari e i tradizionali sistemi di allevamento poco espansi (alberello e in seguito l’attuale cordone speronato basso) sono fattori ambientali e umani che conferiscono particolari caratteristiche al vino: elevato tenore in estratto secco e in contenuto zuccherino; il clima caldo e asciutto nei mesi estivi determina una bassa produzione per ettaro e per ceppo e favorisce una maturazione precoce ed una elevata sanità delle uve;

 

C) Descrizione dell’interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A e gli elementi di cui alla lettera B

L’uva Aleatico è descritta dai secoli del Rinascimento come uva atta a produrre “vini speciali” intesi come vini adatti a particolari ricorrenze e feste della vita sociale degli abitanti. Per la sua concentrazione e per il suo elevato contenuto zuccherino, polifenolico,e molecole antiossidanti, al vino Aleatico venivano attribuite proprietà, oltre che nutrienti, ricostituenti in particolare per anziani e bambini.

Mentre i differenti tipi di suoli tendono a differenziare le caratteristiche enologiche delle uve nelle diverse zone dell’isola, i fattori climatici, in particolare la vicinanza al mare, e antropici le accomunano.

Le temperature alte ed il clima assolato nel mese di settembre hanno determinato la pratica dell’appassimento al sole per breve periodo (10-20 giorni) tipico della viticoltura delle isole mediterranee;

Lo stesso clima asciutto ha da sempre indotto i viticoltori a praticare irrigazioni di soccorso, dove la presenza e la raccolta delle acque lo permettevano, soprattutto nei primi anni di vita del vigneto.

La coltivazione, l’appassimento e la vinificazione dell’Aleatico richiedono un elevato carico di lavoro e di attenta manualità, fattori che sono tipicamente disponibili nelle piccole aziende agricole a base familiare: la viticoltura dell’isola d’Elba infatti si è sempre sviluppata in piccole imprese proprietarie di piccoli poderi dove l’attenta manodopera familiare permetteva la produzione di varietà differenti di uve e di vini.

Ancora oggi la vitivinicoltura dell’isola è formata da aziende medio-piccole che occupano tutta la filiera produttiva, dal vigneto alla vinificazione sino all’imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto.

 

Articolo 10

Struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio di Livorno, piazza del Municipio 48, 57037

Livorno

Tel. 0586 231111 - FAX: 0586/886689 –

Posta elettronica: lucia.goti@li.camcom.it

La Camera di Commercio di Livorno è l’Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco della intera filiera produttiva (viticoltura, vinificazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano di controlli, approvato dal Ministero delle Politiche agricole, conforme al modello approvato con DM 2 novembre 2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SUVERETO

VIGNETI SUVERETO

 

SUVERETO

D.O.C.G.

Decreto 23 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1.

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2.

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Suvereto» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Suvereto:

Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino al 100%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Suvereto Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Suvereto Merlot:

Merlot : minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Suvereto Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Albo, quei vigneti situati

su terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

 

Anno di produzione Produzione uva (tonnellate/ettaro)

I e II anno vegetativo 0

III anno vegetativo 60% della produzione prevista

IV anno vegetativo 80% della produzione prevista

V anno vegetativo 100% della produzione prevista

 

Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

È consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine «Val di Cornia».

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 68%.

Qualora superi detto limite, ma non il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e

garantita.

Oltre il 73% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon non possono

essere immessi al consumo prima del

1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

I vini Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto cabernet Sauvignon con la qualifica riserva non possono essere immessi al consumo prima del

1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve,

fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di

diciotto mesi in contenitori di rovere

e di sei mesi in bottiglia,

così come specificato al successivo articolo 6.

I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata Val di Cornia Sangiovese, Val di Cornia Merlot, e Val di Cornia Cabernet Sauvignon purché corrispondano alle condizioni e ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Suvereto:

colore: rosso rubino, anche intenso, brillante, tendente al granato;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Suvereto riserva:

colore: rosso rubino, anche intenso, brillante, tendente al granato;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Suvereto Sangiovese:

colore: rosso rubino intenso o granato, brillante, tendente al granato;

profumo: delicato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Suvereto Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino intenso o granato, brillante, tendente al granato;

profumo: delicato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

 

Suvereto Merlot:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: delicato e caratteristico;

sapore : asciutto, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore: 25,00 g/l.

 

Suvereto Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: delicato e caratteristico;

sapore : asciutto, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore: 25,00 g/l.

 

Suvereto Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: delicato e caratteristico, elegante;

sapore: asciutto ed armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore: 25,00 g/l

 

Suvereto Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: delicato e caratteristico, elegante;

sapore: asciutto ed armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore: 25,00 g/l

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto , Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot, e Suvereto Cabernet Sauvignon,

che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8,00 t/ha

e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%,

sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi di cui almeno

18 in contenitori di rovere,

possono ottenere la qualifica «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita Suvereto, Suvereto Sangiovese, Suvereto Merlot e Suvereto Cabernet Sauvignon possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale fino a 5 litri di capacità, aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,375 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legami con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende il territorio del Comune di di Suvereto.

Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di calcari cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio

superiore.

La parte collinare che borda a valle è caratterizzata da litologie appartenenti ai domini: Toscano, Austro – Alpino e Ligure, mentre nelle zone pianeggianti i depositi sono essenzialmente neoautoctoni.

Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite.

La tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno è essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino.

La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale.

Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimilabile e di calcio.

Sotto l’aspetto agropedologico buona parte della zona è rappresentata da terreni alluvionali leggeri sabbio- limosi e lima – sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi e argillosi, profondi e freschi.

Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono con la loro mitezza un

equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione.

Le temperature estive, l'insolazione l’illuminazione garantiscono sempre una perfetta maturazione dei grappoli, ed il

raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le varietà di vite coltivate.

Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo raramente.

Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera ( Marzo - Aprile ) ed autunnale ( Ottobre - Novembre).

La temperatura media si attesta intorno ai 14 ° e la piovosità annuale non supera i 650 mm. La zona è dotata di una buona escursione termica che favorisce la naturale esaltazione dei profumi e degli aromi del vino.

In effetti il territorio per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di questo territorio alla produzione di vini di qualità con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.

A 2) Fattori Umani rilevanti per il legame.

La storia della viticoltura a Suvereto si può assimilare a quella della Val di Cornia, e come questa parte da molto lontano, e si intreccia con la storia degli Etruschi, dei Romani, per poi passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri.

L’impero Romano sviluppò la coltivazione della vite e l’uso del vino in modo razionale ed esteso.

Nel XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un ulteriore impulso alla diffusione dell’attività vitivinicola a Suvereto.

Un incremento più consistente ed esteso delle attività viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la nascita dell’Accademia dei Georgofili e con lo spezzettamento del latifondo a causa della eredità e dei fallimenti economici dei proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa dal passato.

Intorno al 1830 si ebbero le prime bonifiche , ed esse portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove cantine.

Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a proposito dei terreni bonificati “…pianure e campi tramezzati di vignetie oliveti.

Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia e le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l’uno e l’altre coperte di vigne, di oliveti…vedrebbe vaste campagne adorne di vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune moderne piantagioni sono all’uso fiorentino…”

Agli inizi si pigiava l’uva nel vigneto per poi portare il mosto in fattoria o nella proprietà, nelle quali c’era la grande cantina. In seguito si fecero piccole cantine poderali.

Il consumo del vino continuò ad avere i suoi canali : la maggior parte venduto in botti, , ed il resto per autoconsumo dei proprietari. Le prime testimonianze di un certo valore culturale – enoico l’abbiamo nel 1886 con la partecipazione di cinque produttori di Suvereto all’Esposizione Mondiale di Roma; nel 1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di Toscana.

Con il dopoguerra i produttori di Suvereto avviano un graduale percorso di valorizzazione e promozione delle produzioni vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini, nel 1989 viene riconosciuta la DOC “Val di Cornia” e nel 2000 la sottozona “Suvereto”.

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o

esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Suvereto” è riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibili, ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare.

Dette caratteristiche esprimono una chiara caratterizzazione ed identità dei vini legata all’ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti visive, olfattive e gustative.

I vini presentano mediamente un modesto tenore di acidità, il colore è rosso rubino, intenso e profondo, e con l’invecchiamento evolve verso il granato. Il profumo è intenso, elegante, ampio, con note caratteristiche dei vitigni di provenienza.

Il sapore è caldo ed asciutto, giustamente tannico, con note speziate e sentore di legno nei prodotti invecchiati I vini esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la perfetta interazione vitigni/territorio. I vini per i quali è previsto l’invecchiamento, si arricchiscono con il tempo, di profumi, aromi e sapori più intensi, consistenti e persistenti.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B.

Il particolare ed ottimale ambiente pedo-climatico della zona, particolarmente vocato alla coltivazione della vite, concorre a determinare le condizioni nelle quali i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei frutti.

Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con ottima esposizione e giacitura, adatti ad una viticoltura di pregio e di qualità.

La secolare storia vitivinicola della zona di Suvereto, e la continua e positiva opera dell’uomo, è la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Suvereto”. Il territorio per le proprie e particolari caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità, confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.

L’ntervento dell’uomo nel corso dei secoli ha tramandato e consolidato sul territorio le tradzionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali durante l’epoca moderna e contemporanea sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali vini rinomati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo: Camera di Commercio Industria Agricoltura di Livorno

Piazza Del Municipio, 48

57123 Livorno

Tel. 0586/23111 ax 0586/231229

e-mail : info@li.camcom.it sito internet www.li.camcom.gov.it

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Suvereto” è la CCIAA di Livorno.

La CCIAA di Livorno svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto, in applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), secondo lo schema previsto dal Decreto 2 Novembre 2010 (Allegato 3 ),

Ai sensi della normativa vigente, la CCIAA di Livorno assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano di controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre la CCIAA di Livorno svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi,

imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI CAMPIGLIA MARITTIMA

VIGNETI CAMPIGLIA MARITTIMA

 

VAL DI CORNIA ROSSO

ROSSO DELLA VAL DI CORNIA

D.O.C.G.

Decreto 18 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”, anche con la menzione riserva, è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Sangiovese: minimo il 40%

Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20% ad esclusione del vitigno Aleatico.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:

in provincia di Livorno:

tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta

e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;

in provincia di Pisa:

tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.

 

Detta zona si suddivide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata:

Zona sud-ovest

Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d’Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina.

Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia.

La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia.

Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all’Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo.

Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un’altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa.

Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere delle Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.

Zona nord-est

Dall’incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera.

Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel

comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi.

Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il

comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada

provinciale pisana fino alla strada statale n. 398.

Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignanella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il

corso di quest’ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1.

Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia.

Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega la punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” di cui all’articolo 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

 

Anno di produzione Produzione uva (tonnellate/ettaro)

I e II anno vegetativo 0

III anno vegetativo 60% della produzione prevista

IV anno vegetativo 80% della produzione prevista

V anno vegetativo 100% della produzione prevista

 

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

 

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e

garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” non può essere immesso al consumo prima del

1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” con la qualifica «riserva» non può essere immesso al consumo prima del

1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve,

fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di

diciotto mesi in contenitori di legno

e di sei mesi in bottiglia,

così come specificato al successivo articolo 6.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”:

colore: rosso rubino di buona intensità, brillante, tendente al granato;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” riserva:

colore: rosso rubino di buona intensità, brillante, tendente al granato;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione

che sia seguita dal relativo toponimo o nome,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti,

che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di volume nominale fino a 6 litri di capacità, aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,375 litri, è ammesso l’utilizzo di altri dispositivi di chiusura ammessi dalla normativa vigente.

 

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografico

A 1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende il territorio dei Comuni di Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Monteverdi Marittimo.

Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di calcari cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio superiore. La parte collinare che borda a valle è caratterizzata da litologie appartenenti ai domini : Toscano, Austro – Alpino e Ligure, mentre nelle zone pianeggianti i depositi sono essenzialmente neoautoctoni.

Da sottolineare la presenza di estesi eventi intrusivi di rocce magmatiche associati a mineralizzazioni a skarne “solfuri metallici”.

 Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite.

La tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno è essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino.

La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale.

Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimilabile.

Sotto l’aspetto agropedologico buona parte della zona è rappresentata da terreni alluvionali leggeri sabbio- limosi e lima – sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi e argillosi, profondi e freschi.

Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono con la loro mitezza un

equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione. Le temperature estive e l'insolazione e l’illuminazione garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le varietà di vite coltivate.

Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo raramente.

Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera ( Marzo - Aprile ) ed autunnale ( Ottobre - Novembre).

La temperatura media si attesta intorno ai 14 ° e la piovosità annuale non supera i 650 mm.

Le zone più interne risultano avere anche una discreta escursione termica che favorisce la naturale esaltazione dei profumi e degli aromi del vino.

In effetti il territorio per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini di qualità con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.

A 2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La storia della viticoltura in Val di Cornia parte da molto lontano, e si intreccia con la storia degli Etruschi, dei Romani, per poi passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri.

Probabilmente il primo segno della presenza e della coltivazione della vite in questa zona ci è testimoniato da Plinio il Vecchio il quale nella sua “Naturalis Historia” – libro XIV segnala che in Populonia c’era una vite talmente grande da averci scolpito il volto di Giove.

Questa vite è ricordata anche da Targioni Terzetti nel XVII secolo d.C. nel suo “Viaggio in Toscana”. L’impero Romano

da queste parti sviluppò la coltivazione della vite e l’uso del vino in modo razionale ed esteso.

Nel XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un ulteriore impulso alla diffusione dell’attività vitivinicola effettuando piantagioni di vigneti nei nelle aree di Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto.

Un incremento più consistente ed esteso delle attività viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la nascita dell’Accademia dei Georgofili e con lo spezzettamento del latifondo a causa della eredità e dei fallimenti economici dei proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa dal passato.

Intorno al 1830 si ebbero le prime bonifiche , ed esse portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove

cantine.

Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a proposito dei terreni bonificati “…pianure e campi tramezzati di vignetie oliveti. Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia e le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l’uno e l’altre coperte di vigne, di oliveti… vedrebbe vaste campagne adorne di vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune moderne piantagioni sono all’uso fiorentino…”

Gli archivi comunali offrono alcuni dati sulla consistenza dei vigneti molto interessanti.

Nel 1834 la superficie vitata è di 530 ettari ; nel 1842 sale a 748 ettari ; nel 1875scende a 582 ettari. Agli inizi si pigiava l’uva nel vigneto per poi portare il mosto in fattoria o nella proprietà, nelle quali c’era la grande cantina. In seguito si fecero piccole cantine poderali.

Il consumo del vino continuò ad avere i suoi canali : la maggior parte venduto in botti, , ed il resto per autoconsumo dei proprietari.

Le prime testimonianze di un certo valore culturale – eroico l’abbiamo nel 1886 con la partecipazione di cinque produttori di Suvereto all’Esposizione Mondiale di Roma; sette anni dopo tre produttori di Campiglia partecipano alla mostra di Zurigo; nel 1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di Toscana.

Con il dopoguerra l’area cerca lentamente di avviare un percorso di valorizzazione e riconoscimento delle produzioni

vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini, nel 1980 nasce la prima mostra dei vini della Val di Cornia e negli anni a venire il riconoscimento della DOC “Val di Cornia”.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Val di Cornia Rosso” è riferita alle tipologie base e riserva previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibil, ben evidenti e peculiari.

Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare.

Dette caratteristiche esprimono una chiara caratterizzazione ed identità dei vini legata all’ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti visive, olfattive e gustative.

I vini presentano un modesto tenore di acidità, il colore è rosso rubino intenso, e con l’invecchiamento evolve verso il granato. Il profumo è intenso, elegante ed ampio, e ricorda la frutta rossa di bosco e la confettura nei vini più invecchiati.

Il sapore è caldo ed asciutto, consistente, giustamente tannico, con note speziate e sentore di legno nei prodotti invecchiati.

I vini esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la perfetta interazione vitigni/territorio. I vini per i quali è previsto l’invecchiamento, si arricchiscono con il tempo, di profumi, aromi e sapori più intensi, consistenti e persistenti.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B.

Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l’ ottimale esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel quale i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei frutti.

Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione adatti ad una viticoltura di pregio e di qualità.

La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOCG “Val di Cornia Rosso” , e la continua e positiva opera dell’uomo, è la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Val di Cornia Rosso”.

In effetti il territorio per le proprie caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.

L’intervento dell’uomo nel corso dei secolo ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali durante l’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ad ad ottenere gli attuali vini rinomati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio Industria Agricoltura di Livorno

Piazza Del Municipio, 48

57123 Livorno

Tel. 0586/23111 fax 0586/231229

e-mail : info@li.camcom.it sito internet www.li.camcom.gov.it

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Val di Cornia Rosso” è la CCIAA di Livorno.

La CCIAA di Livorno svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto, in applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), secondo lo schema previsto dal Decreto 2 Novembre 2010 (Allegato 3 ).

Ai sensi della normativa vigente, la CCIAA di Livorno assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano di controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite.

Inoltre la CCIAA di Livorno svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi,

imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI BOLGHERI

VIGNETI BOLGHERI

 

BOLGHERI

D.O.C.

Decreto 21 marzo 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 19 dicembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(Denominazione e vini)

 

1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» è riservata ai vini:

vino bianco,

Vermentino,

Sauvignon,

vino rosato,

vino rosso,

vino rosso superiore,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri»  bianco  è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigne  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: da 0 al 70%;

Sauvignon: da 0 a 40%;

Trebbiano toscano: da 0 a 40%.

Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da soli o congiuntamente fino  ad  un  massimo  del  30%,  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

2. La denominazione di origine controllata  «Bolgheri»  Vermentino  è riservata al vino provenienti dalle uve del  vitigno  Vermentino  minimo l'85%.

Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

3. La denominazione di origine  controllata  «Bolgheri»  Sauvignon  è riservata al vino proveniente dalle uve  del  vitigno 

Sauvignon  minimo l'85 %.

Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

4. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso  e  rosato è riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%;

Merlot: da 0 al 100%;

Cabernet Franc: da 0 al 100%;

Syrah: da 0 al 50%;

Sangiovese: da 0 al 50%.

Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo  del  30%,  iscritti  nel  Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

5. Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio  amministrativo  del  comune  di 

Castagneto  Carducci 

in provincia di Livorno

ad esclusione dei  territori  ubicati  ad  ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque  atte  a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche  caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi.

E' vietata ogni pratica di forzatura, irrigazione compresa. 

E' ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura.

I vigneti impiantati o reimpiantati successivamente alla entrata in vigore del disciplinare approvato con Decreto ministeriale 21 marzo 2011 dovranno avere una densità di almeno 4500 ceppi per ettaro calcolati su sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,5 m.

 

La produzione di uva ammessa per vini a  denominazione  di  origine controllata: non deve essere superiore per i vini:

«Bolgheri» bianco,

«Bolgheri» Vermentino,

«Bolgheri» Sauvignon: 

non deve essere superiore a 12,00 t/ha di coltura specializzata.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di  origine controllata

«Bolgheri» rosato:

non deve essere superiore a 9,00 t/ha di coltura specializzata.

La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di  origine controllata

«Bolgheri» rosso:

non deve essere superiore a 9,00 t/ha di coltura specializzata

con una produzione media per ceppo di kg. 2,000.

Per le tipologie:

«Bolgheri» rosso superiore,

«Bolgheri» rosso  superiore  con  menzione vigna:

la resa non deve essere superiore a  8,00 t/ha,

e  la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata  cernita  delle  uve, purché la produzione globale del  vigneto  non  superi  del  20%  il limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite  massimo  del  20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Le uve destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini

«Bolgheri» bianco,

«Bolgheri» Vermentino,

«Bolgheri» Sauvignon: 

un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo del  10,50% vol.; 

«Bolgheri»  rosso  e rosato:

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% vol.;

«Bolgheri» rosso superiore:

un titolo  alcolometrico  volumico minimo naturale del 12,00% vol

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e di invecchiamento dei vini di cui all'articolo 1 devono essere effettuate nell’ intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.

Conformemente all’art. 8 del Reg. CE n.607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica per salvaguardare la qualità e la reputazione, garantire l’origine del prodotto e l’efficacia dei controlli.

Conformemente al medesimo art. 8 del Reg. CE n.607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori del Comune di Castagneto Carducci, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n.61/2010

 

La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere  superiore al 70% per i vini «Bolgheri»  rosso,  rosato,  Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata. 

Oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere  superiore al 65% per il  vino  «Bolgheri»  bianco  e  Vermentino  e  Sauvignon.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata. 

Oltre  il  70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.  2  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi  le  loro peculiari caratteristiche.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso la  commercializzazione  è consentita  soltanto  dopo  un  adeguato periodo di  affinamento,  ovvero  non  prima  della  data  del 

primo settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento 

minimo  2 anni

a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di  vendemmia

di cui almeno uno in botti di rovere.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» all'  atto di  immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Bolgheri» bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato;

sapore: secco, armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Bolgheri» Vermentino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Bolgheri» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Bolgheri» rosato:

colore: rosato;

profumo: vinoso di profumo delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Bolgheri» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

profumo: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Bolgheri» rosso superiore

«Bolgheri» con menzione Vigna:

colore: rosso rubino intenso o granato;

profumo: vinoso, ricco ed elegante

sapore: asciutto, pieno, robusto  e  armonico  con  buona  elegante struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Articolo7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione dei vini a denominazione di origine  controllata «Bolgheri» il nome  del  vitigno,  ove  previsto,  deve  figurare  in etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  non  superiori   a   quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Bolgheri» è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare, ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,selezionato   e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso   di   indicazioni   che   facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e  marchi  privati  non aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.

Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» è consentito l’uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata Superiore».

In tal caso è vietato fare riferimento al colore «rosso».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione origine controllata «Bolgheri» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri» , in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

2. Per l'immissione al consumo del vino «Bolgheri» sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.

Il recipiente utilizzato per i vini «Bolgheri» rosso, rosso superiore deve consistere in una bottiglia di vetro di forma bordolese di colore scuro.

3. La chiusura dei recipienti destinati all’immissione al consumo dei vini «Bolgheri» rosso superiore deve essere effettuata con il tappo di sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

(Legame con la zona geografica)

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci ad est della SS1 Aurelia.

L’analisi climatica e pedologica dell’ambiente dimostra che i caratteri agro climatici dell’area ne fanno un territorio vocato per una viticoltura di qualità.

In particolare l’analisi delle risorse climatiche mostra ottimi livelli delle risorse radiative, termiche e pluviometriche.

Gli indici bioclimatici di Huglin, pari a 2444, e di Winkler, pari a 1747, si collocano su valori simili a quelli riscontrati nelle migliori aree viticole italiane e mondiali.

La conformazione orografica dell’area è caratterizzata dalla presenza di una linea di colline con giacitura nord-sud, con quote variabili tra i 250 ed i 400m slm, pressoché parallela alla linea di costa, situata all’estremità orientale della zona, di una fascia pedecollinare dove insistono i vigneti, e del mar Tirreno ad ovest.

A nord e a sud si trovano due fiumi, rispettivamente Cecina e Cornia. Questa situazione si rivela favorevole al manifestarsi di intensificazioni orografiche delle piogge allorché ad esempio una depressione tirrenica produce l’afflusso di masse d’aria umida da sud-ovest.

Le colline proteggono, inoltre, le colture dai rigori invernali, mentre nel periodo estivo i fiumi e la grande massa idrica del mar Tirreno, agiscono da regioni sorgenti di masse d’aria costanti che mitigano gli eccessi di calore e consentono maturazioni delle uve ottimali.

I valori medi di temperature e precipitazioni sono i seguenti:

Temperatura minima: 9,6°C

Temperatura massima: 19,4°C

Temperatura media: 14,5°C

Precipitazione: 584mm

Deficit idrico: 205mm

Una recente ricerca di zonazione condotta dal Prof. Attilio Scienza dell’Università Statale di Milano, ha individuato 27 unità pedologiche , organizzate in 16 unità di paesaggio.

Quasi tutte le aree sono caratterizzate da una elevata eterogeneità geopedologica dei suoli.

Essi variano da sabbiosi a franco-sabbiosi-argillosi, e sabbioso-argillosi, fino ad argillosi o argilloso-limosi. Inoltre sono da debolmente alcalini ad alcalini, presentano salinità trascurabile e non manifestano problemi legati a presenza di sodio e calcare attivo.

 

A2) Fattori umani rilevanti per il legame.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La coltivazione della vite nel territorio di Castagneto Carducci ha origini antichissime, e testimonianze della sua presenza derivano dagli Etruschi e poi dai Romani con Plinio e Rutilio Namaziano.

Testimonianze più recenti risalgono al periodo medievale per la presenza di numeroso monasteri e domini ecclesiastici. Sul finire del 1600 la famiglia Gherardesca iniziò la viticoltura nelle zone di San Guido e Belvedere.

Nel settecento ebbe rilevanza la produzione della zona di Segalari, con le documentate vocazionalità enologiche a Grattamacco, Lamentano, Sant’Agata, Il Castellaccio, Casavecchia e Felciaino.

A partire dal 1790 vennero predisposti nuovi impianti, soprattutto nei pressi di Bolgheri, aumentando così la produzione enologica dei vini della zona; inoltre negli anni successivi fu migliorata la qualità della viticoltura, con l’impianto di vigneti in zone ad elevata vocazionalità, tra cui quella di Montepergoli e la valle del Rotone.

Il conte Guido Alberto della Gherardesca, nella prima metà del 1800, fece emergere una nuova cultura enologica con l’assunzione di esperti di vinificazione tra cui Giuseppe Mazzanti a Bolgheri.

Nel 1816 sorsero i primi vigneti sperimentali alle Capanne di Castiglioncello, ove più tardi nacque la prima vigna del Sassicaia, e nei fondi del Castelluccio.

Le scelte viticole furono effettuate non solo in base al terroir, ma soprattutto in base alla cultura vinicola francese con particolare attenzione ai metodi di vinificazione e ai vitigni usati in Francia: a conferma di questo le scelte effettuate dal conte Guido Alberto e da Mazzanti furono proprio indirizzate sui vitigni francesi tra cui Gamay, Cabernet e Syrah.  

La distruzione dei vigneti a causa dell’attacco di fillossera degli inizi del ‘900 costrinse a ripensare all’assetto globale del vigneto ed al tipo di vitigno più idoneo per il territorio.

Dopo un periodo interlocutorio, tra le due guerre, le intuizioni del Marchese Mario Incisa della Rocchetta e le sue preferenze per i vitigni francesi, si rivelarono del tutto fondate e dimostrarono che i vini prodotti in questo territorio a partire da quelle uve francesi, bordolesi in particolare, sono in grado di competere con i più famosi vini del mondo.

Per questi impianti, nati già dal 1944, si era scelta all’inizio una collocazione di alta collina con esposizione ad est, in quanto si riteneva che l’influsso del mare fosse negativo per la qualità dei vini.

Caduto ben presto questo preconcetto, si capì che i terreni migliori erano quelli pedecollinari e della pianura e che il clima marino non faceva che apportare benefici effetti sulla maturazione delle uve. La consacrazione ufficiale del vino Sassicaia avviene nel 1978 quando la rivista Decanter pubblica una degustazione comparata di cabernet del mondo ed il Sassicaia si piazza al primo posto.

Successivamente l’annata 1985 di Sassicaia compete, in una degustazione del Grand Jury Européen, con i Grands Crus di Bordeaux ed ottiene il massimo riconoscimento.

Ma il vino Sassicaia non rimane un fenomeno isolato e, a partire dagli anni ’80, viene affiancato da numerosi altri vini di famose aziende che ottengono una enorme messe di riconoscimenti.

E’ sufficiente ricordare i risultati ottenuti dai vini Bolgheri nelle Guide Vini del Gambero Rosso (Tre Bicchieri), L’Espresso, Veronelli, Duemilavini, Luca Maroni, o i riconoscimenti nei tasting periodici delle riviste Wine Spectator, Wine Advocate, Wine Enthusiast, Decanter Magazine, La Revue du Vin de France, Fine Wine, Taste, Weinwirtschaft, Falstaff, Feinschmecker, Vinart Japan, e numerose altre per capire che la reputazione dei vini DOC “Bolgheri” è a livelli di assoluta eccellenza ed ha carattere internazionale.

Il riconoscimento a DOC è stato ottenuto con DPR 1 agosto 1983; il disciplinare successivamente è stato modificato ed ampliato con DPR 5 novembre 1994, 14 giugno 2011 e 21 marzo 2011.

L’intervento umano sul territorio di Bolgheri ha consentito di ottimizzare la scelta <vitigno per unità di paesaggio per tipo di suolo>.

I vitigni codificati come base ampelografica nel presente disciplinare, sia bianchi che rossi, si sono rivelati come la migliore scelta qualitativa per l’area in questo senso.

Il fattore umano ha influito inoltre su tutte le scelte colturali: il sistema di allevamento non deve essere espanso, ma a spalliera con potature a cordone speronato o guyot, il sesto di impianto deve avere densità sufficientemente alta per contenere gli eccessi produttivi, così come il sistema di potatura, il materiale genetico è scelto tenendo conto delle caratteristiche del suolo e del microclima, le pratiche colturali sono quelle leali e costanti della viticoltura di qualità, le esperienze di irrigazione ne consentono l’uso solo per soccorso.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle consolidate in zona per la vinificazione in rosso, adeguatamente differenziate per i vini base e la tipologia superiore, riferita quest’ultima a vini maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento e affinamento in botte e in bottiglia obbligatori.

Per la vinificazione in bianco e rosato le pratiche sono adeguate all’ottenimento di vini freschi sapidi e armonici.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La conformazione orografica particolare del territorio di Bolgheri ed i conseguenti caratteri agro climatici consentono una maturazione delle uve sempre regolare e completa.

La variabilità dei suoli è il fattore fondamentale per garantire ai vini prodotti la complessità e la persistenza proprie dei vini di alta qualità.

Qualità e caratteristiche dei vini di cui al presente disciplinare, come descritte all’Art. 6, sono confermate dai parametri analitici dei vini, che presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche con andamento positivo superiore ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare, e permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. organolettico, caratteristiche con andamento positivo superiore ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare, e permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)

La qualità dei vini dell’area di Bolgheri è sempre la risultante dell’azione combinata di un insieme di fattori generatori e che agiscono a diverse scale.

Nella scelta delle aree di produzione vengono selezionati i terreni più adatti alla produzione di vini rossi e distinti da quelli più adatti alla produzione di vini bianchi.

I fattori latitudinali, con i conseguenti effetti sulla ciclicità giornaliera e sulla radiazione solare, si combinano con i fattori orografici (pendenza, esposizione e giacitura) e l’effetto combinato dà origine al topoclima.

Le variabilità topoclimatiche vengono costantemente monitorate.

Le analisi chimiche compiute regolarmente su campioni di vini sia bianchi che rossi dimostrano che esiste una correlazione tra andamento climatico annuale e valori analitici dei parametri “titolo alcolometrico, acidità totale, ph, ceneri, estratto secco totale, estratto ridotto”.

I dati rilevati sono sempre comunque superiori ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare.

Si conferma quindi l’interazione tra il fattore umano e l’ambiente, in quanto i vini prodotti sono il risultato di quanto ottenuto in vigna e non risentono di manipolazioni successive tendenti ad uniformare il prodotto in maniera indipendente dall’ambiente.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

Nome ed indirizzo della struttura di controllo:

Camera di Commercio Industria e Artigianato Livorno

Piazza Municipio, 48

57125 Livorno

Tel. 0586 231111

Fax: 0586/886689

Posta elettronica: lucia.goti@li.camcom.it

 

La Camera di Commercio di Livorno è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

 

3. In particolare la Camera di Commercio di Livorno assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite.

Inoltre svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri di intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi, imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

BOLGHERI SASSICAIA

D.O.C.

Decreto  21 marzo 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 19 dicembre 2013

Modifica Decreto 30 marzo 2015

(fonte GURI)

 

 

 Articolo 1

(Denominazione e vini)

.

1. La denominazione di origine controllata del vino “Bolgheri Sassicaia” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

(Base ampelografica)

 

1. La denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauvignon: almeno l'80%;

possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Tali vitigni, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

(Zona di produzione)

 

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” devono essere prodotte nell’ambito della zona del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci, di seguito delimitata:

 

oltrepassato di circa 200 m in direzione Bolgheri il pod. Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord-ovest per circa 600 m fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1200 m in direzione est, incontra la strada campestre del pod. Aianova, confinante con l’ azienda agricola Castello di Bolgheri e, all'interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100 m includendo l'amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud-ovest al botro delle Fornaci.

Di qui, internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per circa 2500 m, giunge all'intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m in direzione sud, si ricollega alla strada Poggio-Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1300 m, si dirige verso pod. Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto «strada Patanocco Castiglioncello» segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200 in, in direzione est-sud-est poi per 1100 m, in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo.

Di qui prosegue in direzione sud-est per circa 800 m, dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1000 m, confinando esternamente con l' azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione nord-ovest per circa 700 m, fino all'incontro con la strada Castelluccio Ospedaletto.

Di qui in direzione nord-ovest per circa 500 m continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bezzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m, in direzione ovest e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m, confinando con la tenuta dell'Ornellaia, fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m, in direzione ovest sud-ovest.

La delimitazione prosegue poi per circa 500 m in direzione ovest nord-ovest confinando ancora con la tenuta dell'Ornellaia e, successivamente per 200 m, in direzione nord-ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantoccio.

Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per circa 350 m, fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m in direzione nord-ovest, prosegue verso ovest internamente alla Strada delle Ferruggini per 300 m, fino all'intersezione di essa con il fosso Campo-Fantaccio e da esso delimitata per 600 m, in direzione nord-ovest.

Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m, deviando a 90° in nord per 150 m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.

Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 m, in direzione ovest si ricongiunge dopo 600 m in nord-ovest al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200m ad est, rispetto al pod. Alberto.

 

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l’irrigazione di soccorso.

3. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato mono e bilaterale, l'archetto semplice o doppio ad alberello basso.

4. La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” non deve essere superiore a tonnellate 7 per ettaro con una produzione media per ceppo di kg 2,000.

6. Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore del disciplinare approvato con Decreto ministeriale 21 marzo 2011, la produzione di uva per ettaro, pur risultando di tonnellate 7, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4000 ceppi con una produzione media per ceppo di kg 1,800.

7. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” devono assicurare al medesimo

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,50% vol.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

 

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, imbottigliamento ed invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n.607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, garantire l’origine del prodotto e garantire l’efficacia dei controlli.

2. Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla zona di produzione della denominazione di origine controllata del vino “Bolgheri Sassicaia”.

3. È consentito l’arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” o con mosto concentrato rettificato.

4. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino medesimo la sua peculiare caratteristica.

6. Il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad

un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni,

a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia,

di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri.

 

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” all’ atto di immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Bolgheri Sassicaia”:

colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: vinoso,ricco ed elegante;

sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

 

Articolo 7

(Etichettatura, designazione e presentazione)

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,selezionato e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. In particolare il nome «Sassicaia» può precedere la denominazione «Bolgheri Sassicaia» e figurare in carattere di dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima.

3. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata del vino “Bolgheri Sassicaia” è consentito l’uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata immediatamente sia al di sotto menzione tradizionale "denominazione di origine controllata”.

5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione origine controllata “Bolgheri Sassicaia” deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(Confezionamento)

 

1. Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a 5 litri in cui può essere confezionato il vino “Bolgheri Sassicaia”, in vista dell'immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000.

3. Il recipiente utilizzato per il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” deve consistere in una bottiglia di vetro di forma bordolese di colore scuro.

4. La chiusura dei recipienti destinati all’immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” deve essere effettuata con il tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

(Legame con la zona geografica)

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende la porzione del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci come meglio descritta all’articolo 3 del presente Disciplinare.

L’analisi climatica e pedologica dell’ambiente dimostra che i caratteri agro climatici dell’area ne fanno un territorio vocato per una viticoltura di qualità.

I valori medi di temperature e precipitazioni sono i seguenti:

Temperatura minima: 9,6°C

Temperatura massima: 19,4°C

Temperatura media: 14,5°C

Precipitazione: 584mm

Deficit idrico: 205mm

La zona di produzione del vino DOC “Bolgheri Sassicaia” gode delle seguenti peculiarità:

-terreni: paesaggio a terrazzi e versanti rettilinei, composizione a sedimenti pleistocenici con suoli poco profondi con scheletro molto evidente («sassicaia» dall’elevata quantità di sassi presente nel terreno) a tessitura argilloso-limosa e con drenaggio interno imperfetto, da scarsamente a molto calcarei, presenza di ossido di ferro.

 

A2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Il conte Guido Alberto della Gherardesca, nella prima metà del 1800, fece emergere una nuova cultura enologica con l’assunzione di esperti di vinificazione tra cui Giuseppe Mazzanti a Bolgheri. Nel 1816 sorsero i primi vigneti sperimentali alle Capanne di Castiglioncello, ove più tardi nacque la prima vigna del vino Sassicaia, e nei fondi del Castelluccio.

Le scelte viticole furono effettuate non solo in base al terroir ma soprattutto in base alla cultura vinicola francese con particolare attenzione ai metodi di vinificazione e ai vitigni usati in Francia: a conferma di questo le scelte effettuate dal conte Guido Alberto e da Mazzanti furono proprio indirizzate sui vitigni francesi tra cui Gamay, Cabernet e Syrah.

La distruzione dei vigneti a causa dell’attacco di fillossera degli inizi del ‘900 costrinse a ripensare all’assetto globale del vigneto ed al tipo di vitigno più idoneo per il territorio.

Dopo un periodo interlocutorio, tra le due guerre, le intuizioni del Marchese Mario Incisa della Rocchetta e le sue preferenze per i vitigni francesi, si rivelarono del tutto fondate e dimostrarono che i vini prodotti in questo territorio a partire da quelle uve francesi, bordolesi in particolare, sono in grado di competere con i più famosi vini del mondo.

Per questi impianti, nati già dal 1944, si era scelta all’inizio una collocazione di alta collina con esposizione ad est, in quanto si riteneva che l’influsso del mare fosse negativo per la qualità dei vini.

Caduto ben presto questo preconcetto, si capì che i terreni migliori erano quelli pedecollinari e della pianura e che il clima marino non faceva che apportare benefici effetti sulla maturazione delle uve. La consacrazione ufficiale del vino “Sassicaia” avviene nel 1978 quando la rivista Decanter pubblica una degustazione comparata di cabernet del mondo ed il “Sassicaia” si piazza al primo posto.

Successivamente l’annata 1985 di Sassicaia compete, in una degustazione del Grand Jury Européen, con i Grands Crus di Bordeaux ed ottiene il massimo riconoscimento.

Da allora, la sua assoluta eccellenza è stata confermata da un grande numero di premi nazionali ed internazionali nei tasting periodici delle riviste di settore.

Il riconoscimento come sottozona Sassicaia a DOC è stato ottenuto con DPR 1 agosto 1983; il disciplinare successivamente è stato modificato ed ampliato con DPR 5 novembre 1994, 14 giugno 2001 e 21 marzo 2011.

Seppure nel contesto del territorio alquanto omogeneo di Castagneto Carducci, la zona di produzione della DOC “Bolgheri Sassicaia” vanta aspetti pedo-climatici e caratteristiche morfologiche di buona parte dei terreni destinati a vigneto che li differenziano dal restante territorio di Bolgheri e che li rendono particolarmente vocati per la produzione delle uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

Il rischio di stress idrico nel periodo estivo non è elevato grazie alla particolare tessitura dei terreni dove la componente argillosa è ben presente favorendo un buon rapporto vegeto-produttivo della coltivazione della vite. L’inerbimento a file alterne praticato in questa zona è reso possibile anche dall’uso di portainnesti di vigore non troppo limitato.

In questa zona non vengono praticate cimature tardive e eccessive sfogliature, consentendo un maggiore riparo delle uve. Queste caratteristiche, unite alle pratiche agronomiche praticate dall’azienda conferiscono al vino le sue peculiari caratteristiche di eleganza e freschezza, oltre ad un profilo olfattivo che ricorda la macchia mediterranea che circonda interamente gli impianti viticoli di quest’area.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La vocazionalità della zona di produzione del vino DOC “Bolgheri Sassicaia” è orientata particolarmente sui Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

Il Cabernet ha qui un rapporto tra lo sviluppo vegetativo e la produzione di uva per pianta ottimale; questo determina elevati accumuli zuccherini, buone degradazioni acidiche e riscontri sensoriali caratterizzati da un’elevata persistenza gusto-olfattiva con note evidenti di frutta rossa e di speziato.

La elevata presenza di scheletro e la scarsa profondità dei suoli inducono un corretto e limitato sviluppo vegetativo con ottimi risultati qualitativi ed olfattivi.

 

C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)

Per quanto riguarda la zona pedoclimatica della Denominazione DOC Bolgheri Sassicaia, – i risultati delle interazioni tra fattori ambientali e fattori umani hanno portato come ulteriore effetto la imposizione di un periodo di invecchiamento pari a 24 mesi di cui almeno 18 in botti di rovere da 225l.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

1.Nome ed indirizzo della struttura di controllo:

Camera di Commercio Industria e Artigianato Livorno

Piazza Municipio, 48

57125 Livorno

Tel. 0586 231111

Fax: 0586/886689

Posta elettronica: lucia.goti@li.camcom.it

 

2. La Camera di Commercio di Livorno è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009 per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

 

 

3. In particolare la Camera di Commercio di Livorno assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite.

 

Inoltre svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri di intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi, imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

VIGNETI ELBA

VIGNETI ISOLA D'ELBA

ELBA

DOC
Decreto 17 maggio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Elba" è  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso,

Rosso riserva,

Rosato, 

Sangiovese  (o  Sangioveto), 

Bianco, 

Bianco spumante,

Ansonica, 

Vermentino, 

Trebbiano  toscano  (o  Procanico),

Ansonica passito,

Moscato passito,

Bianco  passito, 

Vin Santo, 

Vin Santo occhio di pernice.

 

Articolo 2

Base ampelografica dei vini

 

I vini della denominazione di origine controllata  "Elba"  devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni  presenti  nell'ambito aziendale nelle proporzioni di seguito indicate:

rosso, rosso riserva:

Sangiovese almeno il 60%;

altri vitigni a bacca  rossa  autorizzati  nella   regione   Toscana,   da   soli   o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

 

Rosato e Vin santo occhio di  pernice:  

Sangiovese  almeno  il 60%;

altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella  Regione  Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del  40%;  sono  ammessi anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%.

 

Sangiovese:

Sangiovese almeno  per  l'85%; 

possono  concorrere altri vitigni con  uve  a  bacca  rossa,  autorizzati  nella  regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Bianco, Bianco Spumante e Vin santo:

Trebbiano toscano  dal  10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10  al  70%; 

possono  concorrere altri vitigni autorizzati nella  regione  Toscana  con  uve  a  bacca bianca fino ad un massimo del 30%.

 

Ansonica e Ansonica passito:

Ansonica almeno per  l'85%; 

altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino  ad  un massimo del 15%.

 

Vermentino:

Vermentino almeno per l'85%;

altri vitigni a  bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Trebbiano toscano (o Procanico):

Trebbiano toscano  almeno  per l'85%;

altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Moscato Passito:

Moscato 100%.

 

Bianco   Passito:  

Ansonica,   Moscato,   Trebbiano   toscano, Vermentino da soli  o  congiuntamente  per  almeno  il  70%; 

possono concorrere altri vitigni con uve a  bacca  bianca  autorizzati  nella regione Toscana fino ad un massimo del 30%.

 

Le uve dei vitigni indicati possono essere destinati  per  scelta vendemmiale alle diverse tipologie dei vini che le prevedono.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Elba" devono essere prodotte esclusivamente  nel territorio amministrativo dei

comuni dell'isola d'Elba.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  "Elba" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle  uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti in  coltura  specializzata  impiantati  successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare  dovranno  avere  una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento e i sistemi  di  potatura  devono  essere  atti  a  non   modificare   le caratteristiche delle uve e dei vini.

E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  consentendo   tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le produzioni massime di uva ad ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali  minimi  delle  uve  sono  i seguenti:

 

Elba bianco e Vin Santo: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

Elba bianco spumante:  9,00 t/ha, 10,00% vol.;

Elba Ansonica: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Vermentino: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Trebbiano toscano: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba rosso: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba rosso riserva: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

Elba rosato: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

Elba Sangiovese: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Vin Santo occhio di pernice: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Ansonica passito: 7 t/ha, 11,00% vol.;

Elba Moscato passito: 7,00 t/ha, 11,00% vol.;

Elba bianco passito: 7,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Fermo restando i limiti di produzione/ha indicati, la  produzione di uva per ceppo dei vigneti preesistenti all'entrata in  vigore  del presente disciplinare aventi densità inferiore ai 4.000 ceppi/ha.

Non potrà comunque superare i 2,5 kg e i 2 kg per i vini  Elba  Ansonica passito, Moscato passito e Bianco passito.

Ai suddetti limiti di produzione  per  ettaro,  anche  in  annate eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovrà  essere   riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione  globale  del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.

La eccedenza delle  uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  appassimento  delle  uve,   spumantizzazione, vinificazione,  conservazione,  invecchiamento  ed   imbottigliamento devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di   produzione delimitata nell'art. 3.

E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati  ottenuti  da uve  dei  vigneti  iscritti  all'albo  della   stessa   denominazione d'origine controllata o con mosto concentrato rettificato e  comunque secondo le norme CE vigenti.

La resa massima dell'uva in vino non deve superare:

il 70% per i vini Bianco,Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano, Rosso, Rosso riserva, Sangiovese e rosato;

il 35% riferito all'uva fresca  per  i  vini  Moscato  passito, Ansonica passito e Bianco passito, Vin Santo e Vin  Santo  occhio  di pernice.

Le uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  Moscato  passito, Ansonica passito e Bianco passito, dopo un'accurata  cernita,  devono essere sottoposte per un periodo minimo di  almeno  dieci  giorni  ad appassimento all'aria o in locali idonei,  con  possibilità  di  una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino  al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.

Nella vinificazione del vino doc "Elba" Vin  Santo  e  Vin  Santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare  il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,  deve  essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere  ammostata,  per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del

1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31  marzo  dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei  ed  è ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non inferiore la 26,50%;

la  conservazione  e  l'invecchiamento   devono   avvenire   in recipienti di legno di capacità non superiore a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00%.

Il vino "Elba" rosso sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento obbligatorio  non  inferiore  a 

24  mesi  dei  quali  almeno  12  in recipienti di legno,

può portare in designazione  la  specificazione aggiuntiva "riserva".

Il periodo di  invecchiamento  decorre  dal 

1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC "Elba" all'atto dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Elba bianco:

colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;

profumo: delicato più o meno fruttato;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

Elba bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, tenue;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico  totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

 

Elba Ansonica:

colore: da paglierino scarico a paglierino;

profumo: delicato e caratteristico;

sapore: secco, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

Elba Vermentino:

colore: da paglierino scarico a paglierino;

profumo: delicato e fruttato;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;

 

Elba Trebbiano toscano (o Elba Procanico):

colore: da paglierino scarico a paglierini

profumo: delicato, più o meno fruttato

sapore: secco e armonico

titolo alcolometrico volumico  totale minimo: 11,00%

acidità totale minima: 5,00 gr/l

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

Elba rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Elba Rosso riserva:

colore: da rosso rubino intenso a granato;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

Elba Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Elba Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, più o meno fruttato;

sapore: fresco, secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

Elba Moscato passito:

colore: dal paglierino all'ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: armonico, dall'amabile al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.

 

Elba Ansonica passito:

colore: dal paglierino all'ambrato;

profumo: etereo, intenso e caratteristico;

sapore: armonico, dall'amabile al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.

 

Elba Bianco passito:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  18,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 gr/l.

 

Elba Vin santo:

colore: dal giallo paglierini al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.

 

Elba Vin santo occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale  e dell'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

In sede di designazione e presentazione dei vini a  denominazione di origine controllata "Elba"  Moscato  passito,  Ansonica,  Ansonica passito e Bianco passito, tali indicazioni di tipologia o di  vitigno possono precedere la  denominazione  Elba,  ovvero  figurare  seguiti dalla specificazione "dell'Elba".

Nella  designazione  e  presentazione   dei   vini   di   origine controllata "Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli  aggettivi   extra,   fine,   scelto,   superiore, selezionate e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

E'  consentito  altresì  l'uso  di  indicazioni   toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni,  aree,  zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto  di  quanto previsto dalle norme vigenti.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata  di  produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo esclusivamente  in  recipienti  di  vetro  di  volume  nominale   non superiore a litri 3.

Sono consentiti i sistemi di chiusura  previsti  dalla  normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico e umano

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione dei Vini della denominazione di origine “Elba” corrisponde all’intero territorio amministrativo dei comuni dell’Isola d’Elba.

L’isola d’Elba, la maggiore dell’Arcipelago toscano, ha una superficie di 224 kmq ed è la terza isola italiana per estensione. La morfologia del suo territorio è prevalentemente collinare con un massiccio rilievo montuoso nella sua parte occidentale che supera i 1000 m. di altitudine. La fascia altimetrica di coltivazione della vite si estende oggi dal livello del mare fino ai 450 m.

La complessa origine geologica dell’isola ha determinato differenti tipi di substrati rocciosi nelle sue diverse zone e quindi diversi tipi di suoli: la zona occidentale del massiccio del monte Capanne ha suoli derivati dalla disgregazione di rocce granitiche che hanno originato terreni sciolti e molto permeabili; la zona centrale di origine sedimentaria

presenta piccole pianure di raccordo tra le coste e colline non ripide con suoli calcarei, ciottolosi e mediamente argillosi; nella parte orientale dell’isola di origine metamorfica predominano i suoli poco profondi, con scheletro grossolano e buona presenza di minerali.

Anche se differenti per tessitura i suoli delle diverse zone dell’isola sono sempre poveri di sostanza organica e ben adatti quindi alla produzione di uve di qualità che conferiscono ai vini particolari caratteristiche aromatiche, struttura e complessità.

Il clima è di tipo mediterraneo caratterizzato da masse di aria di genesi tropicale marittima in estate alternate a masse invernali di provenienza marittima polare; la temperatura media annuale si colloca intorno ai 17°C con medie invernali di 10°C ed estive di 24°C; la vicinanza di tutte le coltivazioni viticole al mare influenza e determina zone

microclimatiche uniformi nelle diverse parti dell’isola; le precipitazioni si concentrano dall’autunno inoltrato alla primavera, con una media annuale di circa 700 mm con punte di 900 mm nei versanti nord del complesso del Monte Capanne e 500 mm. sui versanti sudsudovest.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura dell’isola d’Elba risale al periodo etrusco, anche se l’antico sistema di allevamento ad alberello denota l’influenza greca. Già i Romani la denotavano come “isola feconda di vino”.

Nei secoli del Rinascimento si definiscono le principali varietà di uve da vino che provengono dalle diverse zone del Mediterraneo che hanno esercitato influenze economiche e sociali sull’isola: dalla Toscana proviene il Trebbiano, il Sangiovese e l’Aleatico, dalla Sicilia l’Ansonica e il Moscato, dalla Corsica e dalla Liguria il Vermentino; tra le tante varietà che sono state coltivate sull’isola nel corso dei secoli e provenienti dalle più diverse zone viticole europee, quelle elencate sono oggi le principali varietà che compongono e caratterizzano le tipologie dei Vini della DOC “Elba”,

sicuramente per il loro migliore adattamento alle condizioni climatiche e ai diversi tipi di suoli.

La viticoltura è stata fino alla metà del secolo XX la principale attività economica della popolazione dell’isola; è indicativo della sua importanza il calo demografico superiore al 10% che si ebbe alla metà del secolo XIX in concomitanza con l’esplosione della crittogama “Oidio della vite” che portò all’estirpazione di gran parte dei vigneti: solo con l’introduzione dello zolfo come curativo della patologia, anche la popolazione isolana riprese ad aumentare. Una relazione per il primo censimento del Regno d’Italia (Inchiesta Agraria del senatore Stefano Iacini) indica in quasi 5000 ettari (più del 20% dell’intera superficie dell’isola) l’estensione dei vigneti nel 1870.

La maggior parte della produzione dei vini era commercializzata nel centro e nord Italia soprattutto per migliorare la qualità e la concentrazione dei vini di quei territori; tale commercializzazione dei mosti e vini ben si integrava con l’attività marinara presente nei paesi dotati di porti.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Doc “Elba” è riferita a 8 tipologie di vini fermi e 5 di vini passiti le cui caratteristiche organolettiche e analitiche sono descritte nell’articolo 6 del disciplinare. Le diverse tipologie sono ottenute principalmente dai vitigni che nei secoli si sono meglio adattati all’ambiente geografico dell’isola d’Elba: i vini bianchi sono ottenuti prevalentemente dalle varietà Trebbiano toscano, Ansonica, Vermentino e Moscato, i vini rossi ed il rosato dalla varietà Sangiovese.

Per il clima caldo e asciutto i vini hanno titolo alcolometrico totale minimo abbastanza elevato e modesto tenore in acidità totale; i vini passiti, ancora a motivo del clima caldo durante il periodo di appassimento delle uve, presentano un elevato estratto non riduttore e un buon contenuto in residuo zuccherino.

Per la composizione minerale dei terreni i vini, in particolare i bianchi, presentano una buona sapidità e unadecisa mineralità al gusto.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettara A) e quelli alla lettera B)

Mentre i differenti tipi di suoli tendono a differenziare le caratteristiche enologiche delle uve nelle diverse zone dell’isola, i fattori climatici e antropici le accomunano.

Le condizioni climatiche, la viticoltura concentrata soprattutto sui terrazzamenti e sui versanti collinari e i tradizionali sistemi di allevamento poco espansi (alberello e successivamente cordone speronato basso) sono fattori ambientali e umani che conferiscono particolari caratteristiche ai vini della DOC “Elba”: il clima caldo e asciutto nei mesi estivi determina una bassa produzione per ceppo e favorisce una maturazione precoce ed una elevata sanità delle uve; lo stesso ambiente climatico caldo ed assolato nel mese di settembre ha determinato la pratica dell’appassimento al sole per breve periodo delle varietà più pregiate per ottenere i vini passiti della DOC “Elba” quali l’Ansonica, Il Moscato, il Bianco, il Vin santo ed il Vin santo occhio di pernice.

Il clima asciutto dei mesi tardo-primaverili ed estivi ha da sempre indotto i viticoltori a praticare irrigazioni di soccorso, dove la presenza e la raccolta delle acque lo permettevano, soprattutto nei primi anni di vita del vigneto. Lo stesso clima ha determinato rese basse per ettaro delle uve, come prevede l’articolo 4 del disciplinare, concorrendo alla qualità dei vini.

La varietà delle tipologie e delle categorie dei vini della DOC “Elba” (Vini bianchi, rosato, rossi e vini passiti) attestano l’importanza che la coltivazione della vite e l’elaborazione dei vini hanno sempre avuto nel tessuto sociale ed economico dell’isola; la viticoltura infatti si è sempre sviluppata in piccole imprese proprietarie di piccoli poderi dove era l’attenta manodopera familiare permetteva la produzione di varietà differenti di uve e di vini.

Ancora oggi la vitivinicoltura dell’isola è formata da aziende medio-piccole che occupano tutta la filiera produttiva, dal vigneto alla vinificazione sino all’imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto.

 

Articolo 10

Riferimento alla Struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio di Livorno,

piazza del Municipio 48, 57037

Livorno

Tel. 0586 231111 - FAX: 0586/886689 –

Posta elettronica: lucia.goti@li.camcom.it

La Camera di Commercio di Livorno è l’Organismo di Controllo autorizzato la Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco della intera filiera produttiva (viticoltura, vinificazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano di controlli, approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto dirigenziale del 21 luglio 2009 e adeguato al DM 2 novembre 2010 con decreto del 21 aprile 2011.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010. (Allegato 3).

Il Piano descrive l’insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché i vini nelle tipologie Rosso, Rosso riserva, Rosato, Sangiovese, Bianco, Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano, Ansonica Passito, Moscato Passito, Bianco Passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice possano essere

identificati come Denominazione di Origine Controllata DOC “Elba” secondo quanto predisposto dal DM 13 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le funzioni di controllo si integrano con le competenze dei diversi enti pubblici in materia di programmazione, gestione e controllo nel settore dei Vini di Qualità Prodotti in regioni determinate al quale la DOC “Elba” appartiene.

Sono assoggettati alle prescrizioni del piano dei controlli i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori – complessivamente indicati come operatori – che concorrono alla produzione di una partita di vino da identificare come DOC “Elba”.

L’Organismo di Controllo trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sull’attività dei controlli svolti nell’anno precedente al Ministero delle politiche agricole e alla Regione Toscana; detta relazione contiene almeno i seguenti elementi: operatori controllati (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) in percentuale rispetto al totale dei quantitativi di uva denunciati, dei volumi di vino lavorati e certificati; operatori conformi; non conformità lievi e non conformità gravi.

I soggetti che intendono produrre vini della DOC “Elba” devono assoggettarsi al controllo attuato dall’Organismo di Controllo ed operare in conformità al disciplinare della DOC “Elba” ed al Piano dei Controlli approvato dal Ministero delle Politiche agricole.

La rintracciabilità delle partite di prodotto inizia con l’identificazione delle uve durante il trasporto, al momento dell’accettazione presso i vinificatori, lungo tutta la fase di produzione del vino fino all’imbottigliamento. Eventuali trasferimenti di semilavorati (mosti e vini atti a divenire DOC “Elba”) dovranno essere identificati in uscita dagli

stabilimenti di provenienza, durante il trasporto e in accettazione negli stabilimenti di destinazione.

Le lavorazioni subite dalle partite di mosto/vino devono essere preventivamente comunicate all’Organismo di Controllo. Opportune registrazioni delle attività svolte in relazione alle partite di prodotto permetteranno di conoscere le lavorazioni subite da tali partite (miscelazioni, tagli, arricchimenti, ecc.) in ogni momento della fase di produzione.

Dai registri di cantina si deve poter risalire anche alle quantità di prodotto lavorato in ogni punto della filiera e per ogni partita le quantità in entrata dovranno corrispondere alle quantità in uscita.

Il controllo di conformità è attuato dall’Organismo di Controllo e corrisponde a controlli documentali, verifiche ispettive di processo svolte presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento, e prove chimico-fisiche ed organolettiche sul prodotto.

Si specifica l’oggetto delle verifiche ispettive per tipologia di operatore:

Verifiche presso le aziende agricole produttrici di uva, per la verifica della persistenza delle condizioni di iscrizione all’albo e dell’applicazione delle prescrizioni agronomiche previste dal disciplinare di produzione della DOC “Elba”. Ogni anno le verifiche sono effettuate su un campione pari ad un minimo del 15% della produzione rivendicata l’anno

precedente; limitatamente alle rese uve/ettaro l’Organismo di Controllo effettua una verifica pre-vendemmiale sul 10% della produzione dell’anno precedente:

Le visite ispettive alle aziende agricole, a partire dall’ottavo anno, riguarderanno un campione di almeno l’8% delle aziende.

Le verifiche ispettive presso vinificatori e imbottigliatori si effettuano con intensità analoghe a quelle predisposte per le aziende produttrici di uva.

Le verifiche agli imbottigliatori sono effettuate su un campione pari ad un minimo del 15% della produzione

rivendicata dell’anno precedente tra gli operatori che hanno comunicato l’attività di imbottigliamento nel corso dell’anno solare.

Le verifiche di conformità del prodotto semilavorato sono svolte in fase intermedia di produzione sugli stessi vinificatori sui quali si effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche di conformità del prodotto confezionato si svolge sul prodotto prelevato presso gli imbottigliatori sui quali si effettua la verifica ispettiva, in ragione del 15% annuo della produzione rivendicata dell’anno precedente.

L’ispettore incaricato esegue la verifica e compila un verbale che riporta i dati dell’azienda sottoposta a controllo, i dati dell’ispettore, le risultanze della verifica, eventuali dichiarazioni e osservazioni del referente dell’azienda sottoposta a verifica. L’ispettore e il referente dell’azienda sottoscrivono il verbale che è compilato in triplice copia (copia per

l’azienda, copia per l’Organismo di Controllo, copia per l’ispettore).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

VIGNETI BIBBONA

VIGNETI BIBBONA

 

TERRATICO DI BIBBONA

D.O.C.

Decreto 28 Giugno 2006

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1       

La denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona”, è riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

           

Terratico di Bibbona bianco,

Terratico di abbona rosso,

Terratico di Bibbona rosso superiore,

Terratico di Bibbona rosato,

Terratico di Bibbona trebbiano,

Terratico di Bibbona Vermentino

Terratico di Bibbona Sangiovese,

Terratico di Bibbona Merlot,

Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon,

Terratico di Bibbona Syrah.

 

Articolo 2       

 

I vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle zone di produzione del successivo articolo 3, da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

 

Terratico di Bibbona bianco:

Vermentino minimo 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%;

 

Terratico di Bibbona rosso:

Terratico di Bibbona rosso superiore,

Terratico di Bibbona rosato:

Sangiovese minimo 35%,

Merlot minimo 35%,

possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana fino ad un massimo del 30%;

 

Terratico di Bibbona Trebbiano:

Trebbiano toscano minimo 85%;

 

Terratico di Bibbona Vermentino:

Vermentino minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

 

Terratico di Bibbona Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

 

Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon minimo 85%;

 

Terratico di Bibbona Merlot:

Merlot minimo 85%;

 

Terratico di Bibbona Syrah:

Syrah minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3       

 

La zona di produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” ricade nei territori amministrativi dei seguenti comuni:

Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Collesalvetti

In provincia di Livorno.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

           

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” di cui all’articolo 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti, comunque, a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati precedentemente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, purché rispettosi della base ampelografica di cui all’articolo 2, hanno il diritto di essere iscritti nell’albo dei vigneti per la produzione dei vini di cui all’articolo 1 del presente disciplinare, anche se con un numero di ceppi/ettaro inferiore a quello disposto al seguente comma.

I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, dovranno avere una densità di almeno:

4.000 ceppi/ettaro.

Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato non dovranno essere superiori ai seguenti limiti:

 

Terratico di Bibbona bianco: 10,00 t/ha;

Terratico di Bibbona rosso: 9,00 t/ha;

Terratico di Bibbona rosso superiore: 8,00 t/ha;

Terratico di Bibbona rosato: 9,00 t/ha;

Terratico di Bibbona Trebbiano: 10,00 t/ha;

Terratico di Bibbona Vermentino: 10,00 t/ha;

Terratico di Bibbona Sangiovese: 9,00 t/ha;

Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha;

Terratico di Bibbona Merlot: 9,00 t/ha:

Terratico di Bibbona Syrah: 9,00 t/ha.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uve per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

In annate di elevata produzione i quantitativi delle uve da destinare alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all’articolo 5 per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nei limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Qualora detto limite venga superato, l’intero quantitativo di vino ottenuto dalla partita interessata, decade il diritto alla denominazione di origine controllata.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima per ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa di cui al comma 6 del presente articolo, è:

 

1° anno: nessuna

2° e 3° anno: 60%

4° anno e successivi: 100%.

Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

           

Terratico di Bibbona bianco: 10,50% vol.; 

Terratico di Bibbona rosso: 12,00% vol.;

Terratico di Bibbona rosso superiore: 12,50% vol.;

Terratico di Bibbona rosato: 11,00% vol.;

Terratico di Bibbona Trebbiano: 10,50% vol.;

Terratico di Bibbona Vermentino: 10,50% vol.;

Terratico di Bibbona Sangiovese: 12,00% vol.;

Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon: 12,00% vol.;

Terratico di Bibbona Merlot: 12,00% vol.;

Terratico di Bibbona Syrah:12,00% vol.                   

 

La regione Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire i limiti massimi di produzione di uve per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, nonché consentire, nel rispetto del regolamento comunitario e della legge n. 164/1992 articolo 10, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione     

 

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito del territorio della denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona”.

E’ tuttavia consentito che dette operazioni possano essere effettuate in cantine situate all’interno del territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino per tutte le tipologie dei vini della DOC “Terratico di Bibbona”, all’atto dell’immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Il vino a DOC “Terratico di Bibbona rosso superiore” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:

18 mesi

di cui almeno 12 mesi in botti di legno

a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve

La tipologia “superiore” deve essere rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo    

 

I vini a DOC “Terratico di Bibbona” di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

           

Terratico di Bibbona bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine e delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona rosato:

colore: rosato senza riflessi violacei;

profumo: fine, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona rosso superiore:

colore: rosso rubino intenso tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: ampio, elegante, caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto, pieno, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona Trebbiano:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine e delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona Vermentino:                 

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, fruttato, delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, elegante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon:

colore: da rosso rubino al granata;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50g/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona Merlot:

colore: rosso granata vivo,talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;

profumo: sentore di piccoli frutti, intenso;

sapore:            asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;

 

Terratico di Bibbona Syrah:

colore: da rosso rubino a granata, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;

profumo: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e confezionamento      

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, vecchio, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.

Alla DOC Terratico di Bibbona” è consentito l’aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi, vigneti, ubicati all’interno della stessa zona di quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in tali casi è consentito l’uso del termine “vigna”.

In etichetta è’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

 

Articolo 8 

Confezionamento       

 

Per il confezionamento dei vini a DOC Terratico di Bibbona” sono ammesse, ai sensi della normativa vigente, soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale di litri: 0,187, 0,375, 1,500, 3.000, 6.000, 9,000, 12,000, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A).Informazioni sulla zona geografica

dei Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Collesalvetti, in provincia di Livorno.

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Collesalvetti, in provincia di Livorno.

 L’analisi climatica e pedologica dell’ambiente dimostra che i caratteri agro climatici dell’area ne fanno un territorio vocato per una viticoltura di qualità.

In particolare l’analisi delle risorse climatiche mostra ottimi livelli delle risorse radiative, termiche e pluviometriche. Gli indici bioclimatici, si collocano su valori simili a quelli riscontrati nelle migliori aree viticole italiane e mondiali.

La conformazione orografica dell’area è caratterizzata dalla presenza di una linea di colline con giacitura nord-sud,con quote variabili tra i 100 ed i 350 m s.l.m., pressoché parallela alla linea di costa, sviluppata per tutta l’estensione della zona, di una fascia pedecollinare dove insistono i vigneti e del mar Tirreno ad ovest.

A nord e a sud si trovano due importanti corsi d’acqua, rispettivamente “Arnaccio” e “Cecina”. Questa situazione si rivela favorevole al manifestarsi di intensificazioni orografiche delle piogge allorché, ad esempio, una depressione

tirrenica produce l’afflusso di masse d’aria umida da sud-ovest.

Le colline proteggono, inoltre, le colture dai rigori invernali, mentre nel periodo estivo i fiumi e la grande massa idrica del mar Tirreno, agiscono da regioni sorgenti di masse d’aria costanti che mitigano gli eccessi di calore e consentono maturazioni delle uve ottimali.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi, nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegazione.

Le temperature estive e l’insolazione garantiscono sempre una perfetta maturazione e il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le qualità di vite coltivata.

Eventi meteorici particolarmente dannosi, quali gelate primaverili e siccità prolungate, ricadono solo molto raramente. Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione, concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera (Marzo Aprile) ed autunnale (Ottobre-Novembre).

Le caratteristiche del suolo agrario dell’intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite.

La tessitura evidenzia frazioni granulometriche di medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso. La reazione del terreno è tendenzialmente sub alcalina, con presenze anche di pH neutro ed in minor misura alcalino.

La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media, così come la dotazione di azoto totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimilabile.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La tradizione viticola di questo territorio risale al tempo degli etruschi, con 2.500 anni di storia.

Gli etruschi avevano appreso la tecnica della coltura della vite attraverso i loro contatti con le civiltà mediterranee dei fenici e dei greci. Utilizzavano tecniche su sostegno vivo (in pratica con l’ausilio di alberi su cui appoggiare i tralci di vite) ancora oggi in uso.

Erano forniti di attrezzi per tagliare e potare, che venivano forgiati dai fonditori di ferro.

Possono oggi essere definiti maestri e cultori delle pratiche enoiche, pratiche che vennero successivamente imparate

e diffuse dai romani.

I romani impararono ad effettuare la vendemmia da agosto fino a novembre, seguendo le varie fasi di maturazione dell’uva. Le uve migliori venivano scelte, pigiate coi piedi nel “calvatorium”, poi torchiate nel “turcularum”, quindi il mosto veniva versato nei “dolia”, grandi anfore di terracotta adatte alla fermentazione e all’affinamento.

Nel 1937 furono eseguiti degli scavi a Casale Marittimo, nel podere denominato “La Pieve”, e vennero alla luce i resti di una villa rustica di epoca imperiale in cui si poterono riconoscere i resti di un “turcularum” e di una cella vinaria (da “La Voce” no 2 1962).

Con la caduta dell’Impero Romano le coltivazioni in pianura vennero abbandonate e la coltura della vite venne praticata esclusivamente sulle colline tufacee attorno ai comuni.

Negli statuti dei comuni di Rosignano Marittimo e di Bibbona (1490) vengono riportate norme che regolano la raccolta, la produzione ed il commercio del vino (artt. 73-76-110-116).

Durante la dominazione francese si ebbe il primo (anche se parziale) censimento della produzione di vino della zona. In base al Decreto della Prefettura del Dipartimento del Mediterraneo del 20 Agosto 1809, la popolazione era tenuta a denunciare le “portate” di vino e cereali prodotte degli anni 1809 (retroattivo) e 1810, motivando la causa di un eventuale calo di produzione.

Tali documenti di denuncia delle portate sono depositati presso l’archivio comunale di Bibbona (46/3 Fascicolo Portate di vino 1810). Le quantità di vino sono espresse in barili, la cui capacità è (per la Legge dei pesi e delle misure del 14 Febbraio 1810) di “mezzo ectolitro”, ovvero 50 litri.

Dal “Dal diario di Vittorio Chiavacci (1900)” leggiamo:

… “si mangiò le abbondanti e famose pappardelle, poli e triglie chiappate a Marina, ed annaffiate da saporoso vino del Paratino”… 

Dall’elenco delle attività industriali e commerciali di Cecina del 1912 si apprende che esistevano sul territorio 3 bottai, 1 fabbrica di fiaschi, 7 fiaschetterie, a testimonianza dell’importanza del vino nella zona.

Dal dopoguerra ad oggi, grazie allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed all’affinamento delle tecniche enologiche, molte sono le aziende agricole che hanno espanso l’attività vitivinicola, molte le nuove aziende vitivinicole nate nella zona.

La millenaria storia vitivinicola dell’area, dagli Etruschi al Medio Evo, fino ai tempi nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Terratico di Bibbona”.

La reputazione moderna di questi vini è iniziata con l’istituzione, nel 2006, della denominazione.

I vini di famose aziende che ricadono nel territorio ottengono ed hanno ottenuto nel tempo una enorme messe di riconoscimenti nelle Guide Vini del Gambero Rosso (3 bicchieri), L’Espresso, Veronelli, Duemilavini, o i riconoscimenti nei tasting periodici delle riviste Wine Spectator, Wine Advocate, Wine Enthusiast, Decanter Magazine, e numerose altre; questo consente di capire che la reputazione delle aziende ricadenti nel territorio della denominazione

di origine controllata “Terratico di Bibbona” è a livelli di assoluta eccellenza ed ha carattere internazionale.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La conformazione orografica particolare del territorio ed i conseguenti caratteri agro climatici consentono una maturazione delle uve sempre regolare e completa.

La variabilità dei suoli è il fattore fondamentale per garantire ai vini prodotti la complessità e la persistenza proprie dei vini di alta qualità.

Qualità e caratteristiche dei vini di cui al presente disciplinare sono confermate dai parametri analitici dei vini, che presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche con andamento positivo superiore ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare in vigore, e permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

La qualità dei vini dell’area è sempre la risultante dell’azione combinata di un insieme di fattori generatori che agiscono a diverse scale. I fattori latitudinali, con i conseguenti effetti sulla ciclicità giornaliera e sulla radiazione solare, si combinano con i fattori orografici (pendenza, esposizione e giacitura) e l’effetto combinato dà origine al topoclima.

Le variabilità topoclimatiche vengono costantemente monitorate e concorrono a determinare un ambiente ben areato, luminoso e con suolo sgrondante dalle acque in eccesso durante i rari periodi di eccessiva piovosità.

In quest’ambiente, coltivato a vigneto fin dall’antichità, l’uomo è intervenuto nel tempo effettuando sistemazioni idraulico- agrarie tali da impedire ristagni idrici.

Nel corso storico di coltivazione della vite sono state selezionate le varietà che meglio si adattano alle peculiarità topoclimatiche e sono state affinate tecniche di coltivazione che esaltano le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche delle uve.

I viticoltori hanno applicato da tempo tecniche produttive atte a valorizzare la qualità delle uve prodotte dai vitigni presenti: forma di allevamento principalmente effettuata a capovolto o a Guyot, a cordone speronato, ad alberello, lasciando poche gemme produttive a tutto vantaggio dell’aumento del contenuto di zuccheri e delle componenti aromatiche, particolarmente influenzate dal clima temperato, e caratterizzato, segnatamente nella fase finale di maturazione delle uve, da una elevata escursione termica tra notte e giorno.

Le analisi chimiche compiute regolarmente su campioni di vini sia bianchi che rossi dimostrano che esiste una correlazione tra andamento climatico annuale e valori analitici dei parametri “titolo alcolometrico, acidità totale, pH, ceneri, estratto secco totale, estratto ridotto”.

I dati rilevati sono sempre comunque superiori ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare.

Si conferma quindi l’interazione tra il fattore umano e l’ambiente, in quanto i vini prodotti sono il risultato di quanto ottenuto in vigna e risentono soltanto marginalmente di manipolazioni successive tendenti ad uniformare il prodotto in maniera indipendente dall’ambiente.

Le tecniche di vinificazione affinate nel corso dei secoli, ed attualmente praticate sono varie, ma sempre volte al rispetto ed al mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle uve, oltre che all’ottenimento del miglior livello qualitativo del prodotto finale.

Sulla base di quanto riportato non vi è quindi alcun dubbio che il vino prodotto in questa zona ha caratteristiche peculiari proprio perchè con questo ambiente e con le scelte fatte dall’uomo si ottiene un prodotto unico e tipico, con qualità che consentono inequivocabilmente di ricondurlo alla zona di origine.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome ed indirizzo:

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno

Piazza Municipio, 48

57125 Livorno

Tel. 0586 231111

Fax: 0586/886689

E-Mail: lucia.goti@li.camcom.it

La Camera di Commercio Livorno è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,con Decreto del 21-7-2009, pubblicato sulla GU n.178 del 3-8-2009, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009

per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero,in data 31 maggio 2011 con decreto direttivo 26-4-2011, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n.271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SAN VINCENZO

VIGNETI SAN VINCENZO

 

VAL DI CORNIA

D.O.C.

Decreto 18 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco,

rosato,

Ansonica,

Vermentino,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Sangiovese,

Aleatico passito

Ansonica passito.

 

La qualifica «superiore» è riservata alle seguenti tipologie:

Sangiovese,

Cabernet Sauvignon

Merlot.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Val di Cornia» bianco:

Vermentino bianco: minimo il 50%

Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier, Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente:massimo il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» rosato:

Sangiovese: minimo il 40%

Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20%.

 

«Val di Cornia» Ansonica:

Ansonica, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» Vermentino:

Vermentino, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» Ciliegiolo:

Ciliegiolo, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» Merlot:

Merlot, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» Sangiovese:

Sangiovese, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

«Val di Cornia» Aleatico passito:

Aleatico, 100%;

«Val di Cornia» Ansonica passito:

Ansonica, minimo l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:

in provincia di Livorno:

tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta

e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;

in provincia di Pisa:

tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.

 

Detta zona si suddivide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata:

Zona sud-ovest

Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d'Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina.

Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia.

La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo.

Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un'altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere delle Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.

Zona nord-est

Dall'incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera.

Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel

comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi.

Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il

comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale pisana fino alla strada statale n. 398.

Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignanella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il

corso di quest'ultimo fino alla vecchia strada statale n.1.

Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia.

Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega la punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» di cui all’articolo 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro.

La regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

 

Bianco: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

Ansonica: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Vermentino: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

Cabernet Sauvignon: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Cabernet Sauvignon superiore: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

Ciliegiolo: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Merlot: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Merlot superiore: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

Sangiovese: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

Sangiovese superiore: 9,00 t/ha, 12,50% vol.;

Aleatico passito: 6,00 t/ha, 16,00% vol.;

Ansonica passito: 7,00 t/ha, 16,00% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio e l’appassimento delle uve, devono essere effettuate nell’ambito del territorio dei comuni indicati, anche in parte, nel precedente art. 3.

Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per le tipologie “passito”, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

Il vino a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» rosato deve essere ottenuto con la vinificazione in “rosato” delle uve a bacca nera.

La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

 

Bianco: 70%, 84,00 hl/ha;

Rosato: 70%, 70,00 hl/ha;

Ansonica: 70%, 70,00 hl/ha;

Vermentino: 70%, 70,00 hl/ha;

Cabernet Sauvignon: 70%, 70,00 hl/ha;

Cabernet Sauvignon superiore: 70% 63,00 hl/ha;

Ciliegiolo: 70%, 70,00 hl/ha;

Merlot: 70%, 70,00 hl/ha;

Merlot superiore: 70%, 63,00 hl/ha;

Sangiovese: 70%, 70,00 hl/ha;

Sangiovese superiore: 70%, 63,00 hl/ha;

Aleatico passito: 40%, 24,00 hl/ha;

Ansonica passito: 40%, 28,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (45% per le tipologie “Passito”), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini «Val di Cornia» Sangiovese, «Val di Cornia» Merlot, «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon nonché le tipologie «Val di Cornia» con la menzione «superiore» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di diciotto mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Val di Cornia» bianco:

colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;

profumo: delicato più o meno fruttato;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Ansonica:

colore: giallo paglierino, brillante;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Vermentino:

colore: giallo paglierino, brillante;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Val di Cornia» rosato:

colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;

profumo: vinoso delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco fresco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento, di limpidezza brillante;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Merlot:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento, di limpidezza brillante;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento, di limpidezza brillante;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Val di Cornia» Aleatico passito:

colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;

profumo: intenso, vinoso;

sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità volatile massima: 1,70 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val di Cornia» Ansonica passito:

colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;

profumo: caratteristico intenso;

sapore: amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

I vini «Val di Cornia» con la qualifica «superiore» devono rispondere alle caratteristiche dei rispettivi vini con l’unica eccezione del

titolo alcolometrico volumico totale minimo che deve essere pari a 12,50% vol.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 2 è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È obbligatoria l’indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.

Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

Tuttavia, per le tipologie «superiore» nonché per le tipologie «Sangiovese», «Cabernet Sauvignon» e «Merlot» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

I vini «Val di Cornia» Aleatico passito e «Val di Cornia» Ansonica passito devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 0,75 litri, con chiusura a tappo raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende il territorio dei Comuni di Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Monteverdi Marittimo. Dal punto di vista geologico abbiamo la presenza di calcari cavernosi e calcari neri stratificati del trias medio superiore. . La parte collinare che borda a valle è caratterizzata da litologie appartenenti ai domini: Toscano, Austro – Alpino e Ligure, mentre nelle zone pianeggianti i depositi sono essenzialmente neoautoctoni.

Da sottolineare la presenza di estesi eventi intrusivi di rocce magmatiche associati a mineralizzazioni a skarne “solfuri metallici”.

Le caratteristiche del suolo agrario dell'intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite.

La tessitura evidenzia frazioni granulometriche rappresentate dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso.

La reazione del terreno è essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino.

La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale.

Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimilabile.

Sotto l’aspetto agropedologico buona parte della zona è rappresentata da terreni alluvionali leggeri sabbio- limosi e lima – sabbiosi, profondi e freschi, e da terreni alluvionali pesanti limosi e argillosi, profondi e freschi. Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità. Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono con la loro mitezza un

equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione.

Le temperature estive e l'insolazionee l’illuminazione garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le varietà di vite coltivate.

Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo raramente.

Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera ( Marzo - Aprile ) ed autunnale ( Ottobre - Novembre).

La temperatura media si attesta intorno ai 14 ° e la piovosità annuale non supera i 650 mm. Le zone più interne risultano avere anche una discreta escursione termica che favorisce la naturale esaltazione dei profumi e degli aromi del vino.

In effetti il territorio per le peculiari caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini di qualità con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.

A2) Fattori Umani rilevanti per il legame.

La storia della viticoltura in Val di Cornia parte da molto lontano, e si intreccia con la storia degli Etruschi, dei Romani, per poi passare dal basso ed alto medio evo ed arrivare ai giorni nostri.

Probabilmente il primo segno della presenza e della coltivazione della vite in questa zona ci è testimoniato da Plinio il Vecchio il quale nella sua “Naturalis Historia” – libro XIV segnala che in Populonia c’era una vite talmente grande da averci scolpito il volto di Giove.

Questa vite è ricordata anche da Targioni Terzetti nel XVII secolo d.C. nel suo “Viaggio in Toscana”.

L’impero Romano da queste parti sviluppò la coltivazione della vite e l’uso del vino in modo razionale ed esteso. Nel

XIV secolo la famiglia Della Gherardesca, proprietari feudali da Cecina fino a Follonica, dette un ulteriore impulso alla diffusione dell’attività vitivinicola effettuando piantagioni di vigneti nei nelle aree di Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto.

Un incremento più consistente ed esteso delle attività viticole ed enologiche si ebbe a partire dal XVII secolo, con la nascita dell’Accademia dei Georgofili e con lo spezzettamento del latifondo a causa della eredità e dei fallimenti economici dei proprietari, che dettero impulso ad una impostazione agricola diversa dal passato. Intorno al 1830 si

ebbero le prime bonifiche , ed esse portarono nuovi spazi agricoli ed anche nuovi vigneti e nuove cantine.

Emanuele Repetti nel suo dizionario del 1843 scrive a proposito dei terreni bonificati “ …pianure e campi tramezzati di vigneti e oliveti. Ora colui che attraversasse il piano di Campiglia e le pendici del suo poggio stupirebbe in vedere l’uno e l’altre coperte di vigne, di oliveti… vedrebbe vaste campagne adorne di vigneti disposti a filari, poggianti alle canne (anche se) alcune moderne piantagioni sono all’uso fiorentino…”.

Gli archivi comunali offrono alcuni dati sulla consistenza dei vigneti molto interessanti. Nel 1834 la superficie vitata è di 530 ettari ; nel 1842 sale a 748 ettari; nel 1875 scende a 582 ettari. Agli inizi si pigiava l’uva nel vigneto per poi portare il mosto in fattoria o nella proprietà, nelle quali c’era la grande cantina. In seguito si fecero piccole cantine poderali.

Il consumo del vino continuò ad avere i suoi canali : la maggior parte venduto in botti, , ed il resto per autoconsumo dei proprietari. Le prime testimonianze di un certo valore culturale – eroico l’abbiamo nel 1886 con la partecipazione di cinque produttori di Suvereto all’Esposizione Mondiale di Roma; sette anni dopo tre produttori di Campiglia partecipano alla mostra di Zurigo; nel 1907 alcuni produttori sono ad un concorso enologico sui vini di Toscana.

Con il dopoguerra l’area cerca lentamente di avviare un percorso di valorizzazione e riconoscimento delle produzioni

vitivinicole, e con un progressivo lavoro di qualificazione dei vini, nel 1980 nasce la prima mostra dei vini della Val di Cornia e negli anni a venire il riconoscimento della DOC “Val di Cornia”.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Denominazione di Origine Controllata “Val di Cornia” è riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare.

Dette caratteristiche esprimono una chiara caratterizzazione ed identità dei vini legata all’ambiente geografico e che si esprimono in tutte le componenti visive, olfattive e gustative.

I vini rossi, bianchi e rosati esprimono caratteri di grande equilibrio che mettono in evidenza la perfetta interazione vitigni/territorio. I vini rossi per i quali è previsto l’invecchiamento, esprimono, e si arricchiscono con il tempo, di profumi, aromi e sapori più intensi e consistenti.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B.

Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l’ ottimale esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel quale i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta ed equilibrata maturazione dei frutti.

Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione adatti ad una viticoltura di pregio e di qualità.

La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC “Val di Cornia”, è la continua e positiva opera dell’uomo, è la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Val di Cornia”.

In effetti il territorio per le proprie caratteristiche pedoclimatiche è particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità confermando la naturale predisposizione di questi territori alla produzione di vini con forti caratteri di tipicità e spiccata identità.

L’intervento dell’uomo nel corso dei secolo ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali durante l’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ad ottenere gli attuali vini rinomati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio Industria Agricoltura di Livorno

Piazza Del Municipio, 48

57123 Livorno

Tel. 0586/23111 fax 0586/231229

e-mail : info@li.camcom.it sito internet www.li.camcom.gov.it

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione “Val di Cornia” è la CCIAA di Livorno.

La CCIAA di Livorno svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto, in applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), secondo lo schema previsto dal Decreto 2 Novembre 2010 (Allegato 3 ),.

Ai sensi della normativa vigente, la CCIAA di Livorno assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano di controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite.

Inoltre la CCIAA di Livorno svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi,

imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.