Toscana › AREZZO

CORTONA D.O.C.

VALDARNO DI SOPRA D.O.C.

VALDARNO DI SOPRA PIETRAVIVA D.O.C.

VALDARNO DI SOPRA PRATOMAGNO D.O.C.

VALDICHIANA TOSCANA D.O.C.

VIGNETI CORTONA

VIGNETI CORTONA

CORTONA

D.O.C.

Decreto 1 Dicembre 2009

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini    

 

La denominazione di origine controllata “Cortona” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso

Chardonnay

Grechetto

Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon riserva

Merlot

Merlot riserva

Sangiovese

Sangiovese riserva

Syrah

Syrah riserva

Vin Santo

Vin Santo riserva

Vin Santo occhio di pernice

 

Articolo 2

Base ampelografica       

 

I vini a DOC “Cortona” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Cortona Rosso”

Syrah dal 50 al 60%

Merlot dal 10 al 20%

possono inoltre concorrere  alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

 

“Cortona Chardonnay”

Chardonnay minimo 85%

“Cortona Grechetto”

Grechetto minimo 85%

“Cortona Sauvignon”

Sauvignon minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve, provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

“Cortona Cabernet Sauvignon”

Cabernet Sauvignon minimo 85%

“Cortona Merlot”

Merlot minimo 85%

“Cortona Sangiovese”

Sangiovese minimo 85%

“Cortona Syrah”

Syrah minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve, provenienti da altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%

 

“Cortona Vin Santo”

“Cortona Vin Santo riserva”

Trebbiano toscano, Grechetto e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente minimo 70%

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da il vitigno, a bacca rossa Sangiovese vinificato in bianco, previsto per la produzione dei vini “Cortona”, fino ad un massimo del 30%.

“Cortona Vin Santo occhio di pernice”

Sangiovese, Malvasia nera, da soli o congiuntamente al 100%

 

Articolo 3           

Zona di produzione

 

la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Cortona” ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona.

 

Tale zona è così delimitata:

dalla località Villa le Fosse, sita sulla strada provinciale Lauretana a ovest del ponte di Val Trito sul torrente Mucchia e procedendo in senso orario per la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. in direzione sud – est si costeggiano le colline di San Lorenzo Rinfrena, Molinaccio, fino al podere Le Caselle nei pressi della frazione di Pietraia.

Dal suddetto podere sempre seguendo la quota altimetrica di 260 s.l.m., in direzione del podere Landrucci fino ad incontrare la linea ferroviaria all’abitato di Terontola.

Da questo punto seguendo il lato destro della ferrovia Firenze – Roma in direzione sud fino ad incontrare il confine comunale nei pressi di casa Borgino.

Seguendo il confine comunale in direzione ovest per tutto il suo tratto al confine con l’Umbria e successivamente con la provincia di Siena in direzione della località Fasciano posta all’estremo ovest del confine comunale.

Sempre seguendo quest’ultimo ad ovest della citata località di Fasciano si riprende la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. e si costeggia la collina di Fasciano e Poggio Martino e di seguito, di Gabbiano, Fusigliano, Poppello, il Loggio, Rione e Poggio di Chiana, e sempre per la quota citata, in direzione della località Cignano e successivamente costeggiando San Martino alla Ruota e le Chianacce.

Ancora per la quota di riferimento dalle Chianacce in direzione di Farneta e proseguendo da Poggio Bello fino a chiudere l’intero territorio collinare del chiuso orientato ad ovest.

Seguendo la citata quota di 260 s.l.m. si prosegue in direzione nord verso la località Oppiello, podere San Giovanni, fino alla frazione di Creti e piegando verso est fino ad avvolgere la collina di Ronzano e della Fratticciola ed ancora verso sud – est in direzione di Manzano si costeggiano le colline delle Gaggiole e Lombriciano e quelle di Montecchio fino alla Vecchia Fornace, ed oltre, fino ai colli del Fondaccio dove sempre a quota 260 metri s.l.m. si incontra Villa Le Fosse, punto di partenza.

Ad eccezione del tratto, corrispondente alla linea ferroviaria ed al confine comunale per tutto il perimetro descritto fa fede unicamente la quota altimetrica di 260 metri s.l.m.

Partendo dalla chiesa di Mezzavia posta nel punto di incrocio fra la strada statale n. 71 ed il confine del comune di Cortona con quello di Castiglion Fiorentino, si segue, procedendo in senso orario per detto confine comunale in direzione nord fino all’altezza di casa La Ripa di Sotto dove si incontra il punto di incrocio con la linea immaginaria di quota 700 s.l.m.

Piegando verso sud – est si procede per la suddetta linea immaginaria di 700 metri s.l.m. delimitando così tutte le colline, che viste da valle, sono poste a sinistra e successivamente a destra della città di Cortona, fino a raggiungere Poggio alla Croce e monte del valico di Mercatale sulla omonima strada provinciale.

Da questo punto si segue la linea di crinale che costituisce lo spartiacque fra i bacini del torrente Esse (bacino dell’Arno) e del fosso di Rifalcio (bacino del Tevere).

Per il suddetto crinale a monte del podere Renali fino al confine comunale di Cortona con il comune di Tuoro sul Trasimeno.

Seguendo il confine in direzione ovest fino ad incontrare a monte della località Borghetto la linea ferroviaria Terontola – Perugina.

Per questa linea ferroviaria, lato destro in direzione di Terontola fino a quest’ultima località dove detta ferrovia si innesta con la Roma – Firenze.

Per la linea ferroviaria Roma – Firenze in direzione di Firenze, fino ad incontrare la strada campestre a valle del podere Via Cupa. Seguendo questa strada fino ad incontrare la strada comunale Mucchia – Ossaia si svolta per quest’ultima in direzione di Ossaia per raggiungere dopo l’incrocio con la strada statale n. 71 la strada comunale che da Ossaia porta al Campaccio.

Seguendo quest’ultima sino al ponte sul torrente Esse dove incontra la strada comunale che costeggia il citato torrente, si prosegue per questa in direzione di Camucia fino all’innesto sulla strada statale n. 71. Da questo punto si segue la strada statale n. 71 in direzione nord per tutto il suo percorso nel territorio di Cortona fino alla chiesa di Mezzavia, punto di partenza.

Dalla chiesa di Sant’Agata alla Fratta posta a quota 260 s.l.m. procedendo in senso orario si segue la linea immaginaria posta alla suddetta quota in direzione ovest e si costeggiano le colline di Fratta e Santa Caterina e successivamente sempre per la citata quota piegando in direzione nord – est si circoscrivono le due colline fino alla chiesa di Fratta, punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Cortona” devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le loro specifiche caratteristiche di qualità.

 Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti realizzati dopo il 1 Settembre 1999 (data del decreto ministeriale di riconoscimento della DOC “Cortona”),  la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a

3.300 ceppi/ettaro.

Le forme di allevamento consentite sono l’alberello, il Guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Chardonnay: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Grechetto: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 10,00 t/ha  , 10,50% vol.;

Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha , 11,50% vol.;

Merlot: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Sangiovese: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Syrah: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosso: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

Vin Santo e Vin Santo riserva: 10,00 t/ha, 10,50% vol.:

Vin Santo occhio di pernice: 9,00 t/ha, 11,00% vol.

 

La produzione massima, in riferimento al singolo ceppo, non può superare quella che risulta fissata dal rapporto fra produzione massima medesima ed il numero di piante che, fermi restando i limiti massimi di cui sopra, risultano impiantate per ettaro.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione          

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio, l’appassimento delle uve, l’affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona.

Tuttavia è consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2

Km. In linea d’aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all’art. 1

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Le tipologie Vin Santo devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del

“Cortona Vin santo” anche il tipo riserva: 28,00%;

“Cortona Vin Santo occhio di pernice”: 35,00%.

L’uva dovrà essere ammostata non prima del

“Cortona Vin Santo anche riserva”: 15 dicembre dell’anno di raccolta delle uve;

“Cortona Vin Santo occhio di pernice”: 28 febbraio dell’anno successivo.

L’uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il                

30 aprile dell’anno successivo all’anno di produzione delle uve.

E’ ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata.

La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

“Cortona Chardonnay”: 65%, 65 hl./ha;

“Cortona Grechetto”: 65%, 65 hl./ha;

“Cortona Sauvignon”: 65%, 65 hl./ha;

“Cortona Cabernet Sauvignon”: 70%, 63 hl./ha;

“Cortona Merlot”: 70% , 63 hl./ha;

“Cortona Sangiovese”: 70%, 63 hl./ha;

“Cortona Syrah”: 70%, 63 hl./ha.

con riferimento all’uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al suo terzo anno di invecchiamento per:

“Cortona Vin santo, anche riserva”: 35%, 35 hl./ha;

“Cortona Vin Santo occhio di pernice”: 35%, 31,5 hl./ha.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 80% per le tipologie rosse e rosato ed al 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

“Cortona Chardonnay”: 1° gennaio

“Cortona Grechetto”: 1° gennaio

“Cortona Sauvignon”: 1° gennaio

“Cortona Cabernet Sauvignon”  : 31 marzo

“Cortona Merlot”: 31 marzo

“Cortona Sangiovese”: 31 marzo

“Cortona Syrah”: 31 marzo

“Cortona rosso”: 31 marzo.

L’immissione al consumo della tipologia “Cortona Vin Santo” può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

tre anni di cui tre mesi di affinamento in bottiglia

a partire dal 15 dicembre dell’anno di produzione delle uve.

L’immissione al consumo della tipologia “Cortona Vin Santo riserva” può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia

a decorrere dal 15 dicembre dell’anno di produzione delle uve.

L’immissione al consumo della tipologia “Cortona Vin Santo occhio di pernice” può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

otto anni di cui almeno sei mesi in bottiglia

a decorrere dal 28 febbraio dell’anno successivo alla vendemmia

La conservazione e l’invecchiamento delle tipologie “Vin Santo” devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) della capacità non superiore a

“Cortona Vin santo anche il tipo riserva” 100 litri

“Cortona Vin Santo occhio di pernice”   75 litri

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Cortona Chardonnay”

colore: giallo paglierino;

profumo: sentore fruttato, leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  20,00 gr/l.

 

“Cortona Grechetto”

colore: giallo paglierino;

profumo: fresco, delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  20,00 gr/l.

 

“Cortona Sauvignon”

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, elegante, caratteristico, sottofondo aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  20,00 gr/l.

 

“Cortona rosso”

colore: da rosso rubino a granata con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  25,00 gr/l.

 

“Cortona Cabernet Sauvignon”

colore: da rosso rubino più o meno carico;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno, armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  25,00 gr/l.

 

“Cortona Cabernet Sauvignon riserva”

colore: da rosso rubino a granata con l’invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno, armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  28,00 gr/l.

 

“Cortona Merlot”

colore: rosso granata vivo talvolta con riflessi violaceo;

profumo:sentore di piccoli frutti, lieve vena erbacea;                                 

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  25,00 gr/l.

 

“Cortona Merlot riserva”

colore: rosso granata vivo talvolta con riflessi violacei, tendente al mattone con l’invecchiamento;

profumo: sentore di piccoli frutti, lieve vena erbacea;                                

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto seco netto minimo: 28,00 gr/l.

 

“Cortona Sangiovese”

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso, elegante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  23,00 gr/l.

 

“Cortona Sangiovese riserva”

colore: rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l’età;

profumo: vinoso, intenso, elegante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  25,00 gr/l.

 

“Cortona Syrah”

colore: da rosso rubino a granata;

profumo: caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  25,00 gr/l.

 

“Cortona Syrah riserva”

colore: da rosso rubino a granata;

profumo: caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  28,00 gr/l.

 

“Cortona Vin Santo”

colore: da giallo dorato all’ambrato intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico di frutta matura;

sapore: amabile, ampio e vellutato con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

alcol potenziale da svolgere minimo: 2,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

acidità volatile massima: 1,60 gr/l.;

estratto non riduttore minimo:  24,00 gr/l.

 

“Cortona Vin Santo riserva”

colore: dal giallo dorato all’ambrato intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

alcol svolto minimo: 14,50% vol.;

alcol potenziale da svolgere minimo: 2,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

acidità volatile massima: 1,60 gr/l.;

estratto secco netto minimo: 24,00 gr/l.

 

“Cortona Vin Santo occhio di pernice”

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l’età;

profumo: intenso, ricco, complesso, di frutta matura ed altre sfumature;

sapore: fine, persistente con retro gusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

alcol svolto minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;

acidità volatile massima: 1,60 gr/l.;                                   

estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.

 

In relazione alla conservazione dei vini a DOC “Cortona” in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno.

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente,

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.

Il riferimento alle indicazione geografiche e toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22/04/1992.

Le menzioni facoltative, esclusi il marchio e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d’origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell’etichettatura dei vini a DOC “Cortona” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria:

La menzione “vigna” seguita dal toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all’art. 1.

 

Articolo 8           

Confezionamento

 

I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18,000 litri ad eccezione delle tre tipologie di Vin Santo per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale previsto dalle normative vigenti, con l’eccezioni dei vini con riferimento alla tipologia “riserva” ove è obbligatorio solo il tappo di sughero raso bocca.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) – Informazioni sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame 

La zona di produzione della DOC Cortona coincide con parte del territorio amministrativo del Comune di Cortona. L’areale ricade nella parte orientale della Regione Toscana , nel lembo più orientale della provincia di Arezzo, in prossimità con il confine con l’Umbria e con il lago Trasimeno.

Cortona è un comune di 23.044 abitanti in provincia di Arezzo; costituisce il principale centro culturale e turistico della Val di Chiana aretina dopo il capoluogo di provincia. La superficie del territorio comunale è la quarta più estesa della Toscana (la seconda escludendo i capoluoghi di provincia) e la 29° in Italia. Antica lucumonia facente parte delle dodecapoli etrusca, è situata a sud della provincia di Arezzo ed a sud-est della regione Toscana, appunto al confine con la regione Umbria.

Il territorio è caratterizzato dalle parti tipicamente pianeggianti della Val di Chiana, aree sottratte alle acque paludose dalla bonifica del granduca di Toscana; emergono, rispetto alla pianura, la città di Cortona, che si trova su una collina di circa 600 metri s.l.m., ed i territori collinari circostanti, oggi territorio di vocazione specifica della DOC Cortona. La depressione tettonica della Val di Chiana si è formata in conseguenza alla fase compressiva che portò alla genesi della catena appenninica nel tardo Miocene.

L’area fu dapprima (Pliocene) invasa dal mare, con conseguente depositi di argille, e successivamente si trasformò in un bacino con depositi di sabbie, limi e argille fini e sciolte.

Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell’anno nell’area di influenza del clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello continentale con alte temperature e lungo irradiamento solare tale da condizionare in maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di maturazione delle uve; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni tra la notte e il giorno soprattutto nel periodo estivo.

Le precipitazioni medie annue si possono definire costanti su tutta l’area e vanno dai 700 ai 900 mm a seconda degli anni.

I lavori di bonifica, necessari fin dall’epoca medioevale, ebbero scarso impulso causa la frammentazione dei poteri nell’area territoriale di pertinenza. Solo quando, con la caduta di Siena nel 1554, tutto il territorio passò sotto il dominio dei Medici, poté essere approntato un piano coordinato e completo di bonifica.

Si occuparono dei lavori nella valle tutti i maggiori artisti e studiosi del `500, da Leonardo Da Vinci ad Antonio da Sangallo, a Baldassarre Peruzzi a Vignola etc., che realizzarono anche molte opere pubbliche e private. Nel 1737 l'opera di bonifica passò dalle mani dei Medici a quelle dei Lorena, che dettero un contributo concreto al raggiungimento dello scopo, inquadrando il discorso in un ampio panorama dì politica territoriale.

La Val di Chiana è caratterizzata da una grande pianura nel fondovalle ottenuta grazie ad opere di bonifica che convogliarono le acque nel Canale Maestro e da qui all’Arno.

Nella parte pianeggiante, per tutta la sua ampiezza, si notano campi a maglie ampie con coltivazioni prevalenti di seminativi, sostitutivi delle tradizionali “piantate”.

Al centro della vallata sorgono alcune colline distese e ampie, in cui ai seminativi si sostituiscono in epoche diverse olivi e viti, queste ultime legate prevalentemente alle attività delle famiglie nobiliari; in questi casi, certamente non molto diffusi, erano presenti vigneti anche ad alta densità di impianto (numerose informazioni sulla gestione vitivinicola sono riportate nei libri contabili, manoscritti puntualmente nel corso di tutto l’800 in varie fattorie cortonesi.

Con l’avvento della meccanizzazione agricola, prima e dopo l’ultima guerra, la viticoltura tradizionale scompare per dar posto a impianti larghi (tipici quelli finanziati dal FEOGA negli anni 70 con sesto di impianto 3x2), finalizzati prevalentemente alla produzione quantitativa per vini da taglio.

Con la crisi delle cantine sociali, registrabile chiaramente già negli anni ’80, inizia un periodo di massiccio espianto della viticoltura quantitativa nel territorio di Cortona; a tale fenomeno contrappongono, simmetricamente, i lavori di sperimentazione e zonazione portate avanti da alcune aziende private.

A tali ricerche si deve il nuovo impulso della viticultura di qualità con l’introduzione di vigneti ad alta densità di impianto. Qualche anno dopo, questo stesso gruppo di produttori, appoggiato da giovani realtà produttive, si fa promotore della nuova denominazione di origine controllata Cortona.

Forte impulso è venuto dalla storica scuola di agricoltura “Angelo Vegni ”Capezzine”.

L’istituto è stato tra i promotori della nuova denominazione ed è stato determinante per lo sviluppo e la ricerca di tutti i vitigni presenti nella denominazione

A2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione e nuove sperimentazioni hanno contribuito ad ottenere l’originalità e l’identità dei vini del cortonese.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata è precedente all’epoca romana, in particolare numerosissimi sono stati i ritrovamenti etruschi attinenti alla produzione del vino.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

 i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione assieme ai nuovi vitigni provenienti dalle ricerche svolte a cavallo tra anni ’80 e ’90, ripartiti grosso modo nel seguente modo, sul totale dei quasi 500 ettari vitati: 1/3 sangiovese, 1/3 merlot ed 1/3 Syrah; si tratta ormai di una

viticoltura di qualità che ha totalmente soppiantato e sostituito i vecchi vigneti tipici della zona, in particolare nei 30 anni successivi all’ultima guerra, una produzione finalizzata decisamente all’imbottigliamento.

I dati relativi all’imbottigliamento rilevano tuttavia una sempre più spiccata prevalenza del Syrah, facendo della diffusione e della qualità di questa produzione un elemento di identità internazionale della zona:

2009 TIPOLOGIA 2010

234.985, Syrah, 190.000;

58.845, Sauvignon, 48.000;

48.315, Sangiovese, 45.867;

26.900, Chardonnay, 20.667;

23.487, Merlot, 15.333;

6.645, Vin Santo, 1.333;

2.600, Cabernet Sauvignon, 2.400;

980, Grechetto, 800;

403.357, TOTALE BTG, 324.400.

le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura

sono in costante studio ed evoluzione; la vitalità di una doc molto giovane, nata prevalentemente da approfondimenti

scientifici svolti sia con partnership universitarie che con consulenti di fama, apre continuamente la riflessione sulla tecnica in rapporto al miglioramento qualitativo.

In questo quadro, se resta predominante il cordone speronato anche per i nuovi impianti, non mancano gli esperimenti ad alta densità di impianto con struttura ad alberello.

Prevalente è comunque l’alta densità di impianto.

Nella zona, in considerazione della dolcezza dei pendii, è continuamente allo studio in varie aziende l’applicazione della meccanizzazione in relazione alla qualità.

Le produzioni ad ettaro sono contenute ampiamente nei limiti previsti dal disciplinare, aggiungendo che i limiti sono indicati in termini di produzione ad ettaro; essendo diffusa l’alta densità di impianto, tali limiti si traducono automaticamente in una produzione a pianta ancor più bassa dei valori medi riscontrabili in Toscana.

-le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini fermi, i rossi di grande struttura e per la vinificazione delle uve appassite per la produzione del vin Santo. la cui elaborazione

comporta determinati periodi di invecchiamento obbligatori secondo il metodo tradizionale.

Anche a Cortona come in gran parte della Toscana il Vinsanto ha tradizioni di ospitalità e di alta qualità.

Ancora oggi nelle cantine delle molte ville presenti nel comune, soprattutto intorno alla collina di Cortona, si possono trovare vecchi caratelli contenenti il vino delle famiglie per gli amici e gli ospiti illustri.

Le aziende della DOC Cortona hanno saputo interpretare questa tradizione in chiave moderna e scientifica ma senza far perdere la patina dell’antico al famoso vino

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La DOC Cortona è riferita sostanzialmente a 3 tipologie – rosso, bianco e Vin Santo - che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie; un elemento di spicco e di identità può essere rilevato nel rapporto che si crea tra una notevole dotazione in polifenoli, da una parte, appaiata da un’ottima capacità di mantenere valori elevati della struttura acida dei vini (ruolo rilevante degli strati argillosi ai fini del mantenimento di una riserva idrica elevata nel sottosuolo, pur in presenza di notevoli valori della temperatura estiva).

Questa doppia valenza, in particolare nei grandi vini rossi, consente di raggiungere notevoli livelli di eleganza in vini di alta capacità di invecchiamento.

Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con caratteristico retrogusto nella tipologia Vin Santo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla

lettera B).

L’orografia in parte pianeggiante ma prevalentemente collinare dell’areale di produzione (esiste un limite minimo di altitudine per i vitigni a denominazione di origine controllata), concorrono a determinare un ambiente arioso, fortemente luminoso (la luce è un fattore essenziale per alcuni dei vitigni in grande sviluppo nel cortonese) e con suolo capace di mantenere alti tassi di umidità pur in periodi siccitosi.

Anche nelle zone di più difficile scolo si è da sempre intervenuti con sistemazioni idraulico- agrarie tali da impedire ristagni.

L’uomo ha selezionato nei corso dei millenni di coltivazione le varietà che meglio si adattano ai terreni, migliorati negli anni recenti da approfonditi lavori di zonazione sia promossi dalle aziende che sono state all’avanguardia nel rilancio della qualità nella zona sia realizzati a livello territoriale più ampio.

Tali studi hanno portato avanti, in particolare, approfondimenti sul rapporto tra territorio e qualità delle produzioni vitivinicole, individuando le differenziazioni all’interno dell’area della denominazione.

In particolare sono stati individuate le peculiarità nel comportamento della vite dei terreni delle zone di Farneta, Manzano, Fasciano, Montecchio parte orientale, connotati da una importante presenza dell’argilla (in alcuni casi attorno al 40% e più); di quelli nella zona più orientale, e cioè Montecchio est, S.Lorenzo e Pietraia, ove i terreni sono più pianeggianti e con contenuti prevalenti di sabbia e limo (terreni una volta boscosi, tra essi tipica la zona una volta chiamata infatti Selva Piana) e dei terreni nella zona di Montanare, ancora più ad est, ove si riscontrano terreni sabbiosi profondi con scheletro e basso contenuto di argilla.

Per quanto riguarda i vitigni, con la promozione e gli studi recenti sulla viticoltura di qualità, si vanno diffondendo, il syrah, il merlot ed il sangiovese.

Più articolata è la produzione dei vini a bacca bianca, ove prevalgono sauvignon e chardonnay, con alcune sperimentazioni sul viognier.

Anche il clima dell’areale di produzione caratterizzato da precipitazioni ridotte (700-800 mm) concentrate soprattutto nel periodo invernale ed in parte primaverile, molto scarse piogge estive con ricorrenti periodi siccitosi nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura media annuale intorno ai 15° C  unita ad una temperatura relativamente elevata ed ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche dei vini del cortonese.

La vendemmia dei bianchi viene comunemente effettuata tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre, mentre i rossi di pregio vengono di norma raccolti tra la metà e la fine di settembre.

Indubbiamente molto del particolare bouquet dei vini prodotti nella zona di Cortona e le note caratteriali percepibili al gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi a estati assolate e calde, che però mantengono una significativa escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.

La millenaria storia viticola riferita a questa zona , dall’epoca etrusca e poi romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini del cortonese.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere vini che oggi raggiungono riconoscimenti importanti sul piano internazionale (le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’art. 6).

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 697/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25 par. 1, 2° capoverso lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n .21 del 19.11.2010 (allegato n. 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

 

 

VIGNETI PERGINE VALDARNO

VIGNETI PERGINE VALDARNO

VALDARNO DI SOPRA

VAL D’ARNO DI SOPRA
Decreto 13 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» o «Valdarno di Sopra»  è  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione per  le  seguenti  tipologie:

 

Bianco  anche  Spumante  di qualità,

Rosso, 

Rosato  anche  Spumante  di  qualità, 

Chardonnay,

Cabernet  Sauvignon, 

Cabernet  Franc, 

Merlot, 

Sangiovese,  

Syrah,

Sauvignon

Passito.

 

E' consentito anche l'utilizzo delle sottozone «Pietraviva»  e «Pratomagno» che vengono disciplinate tramite gli allegati 1 e  2  in calce al presente disciplinare. Salvo quanto  espressamente  previsto nei suddetti allegati, nelle sottozone  devono  essere  applicate  le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini della denominazione di origine controllata «Val  d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” bianco,

“Val d'Arno di  Sopra  o  Valdarno  di  Sopra”  bianco  spumante  di  qualità:

Chardonnay dal  40  all'80%,  Malvasia  bianca  lunga  da  0  a  30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

“Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra” rosso, 

“Val  d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra”  rosato, 

“Val  d'Arno  di  Sopra  o Valdarno di Sopra»  rosato  spumante  di  qualità: 

Merlot  dal  40 all'80%,

Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione  per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

“Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  passito: 

Malvasia bianca lunga dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

I vini “Val d'Arno  di  Sopra  o  Valdarno  di  Sopra”  con  le seguenti specificazioni:

Chardonnay;

Sauvignon;

Cabernet sauvignon;

Cabernet franc;

Merlot;

Sangiovese;

Syrah,

devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da  uno dei sopracitati vitigni;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve  di altri vitigni a bacca di colore  analogo,  idonei  alla  coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra» ricade  nella provincia di Arezzo e comprende i terreni  vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di

Cavriglia, Montevarchi,  Bucine, Pergine  Valdarno,  Civitella  in  Val  di  Chiana,  Pian  di   Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini,  Loro  Ciuffenna,  San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi e Laterina.

   

La  sottozona  «Pietraviva»  comprende  l'intero  territorio  dei comuni di

Cavriglia,  Montevarchi,  Bucine,  San  Giovanni  Valdarno, Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, 

 

mentre  la  sottozona «Pratomagno» comprende l'intero territorio  dei  comuni  di 

Pian  di Scò, Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro  Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

tutti in provincia di Arezzo

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini della denominazione di  origine  controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra»  devono  essere  quelle normali della zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione al relativo schedario, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore  ai  170  metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» o  «Valdarno  di Sopra», inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.

3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3.300.

4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura  devono  essere  quelli  generalmente  usati   nella   zona, privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. 

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.

5.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.  

E'   consentita l'irrigazione di soccorso.

 

6. Le produzioni massime di uva  per  ettaro,  per  pianta  ed  i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

   

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” bianco, bianco spumante di qualità: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 10,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” rosato , rosato spumante di qualità: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 10,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” rosso: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Chardonnay: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Cabernet Franc: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Cabernet Sauvignon: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Merlot: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Sangiovese: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Syrah: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,50% vol.;

Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra” Sauvignon: 12,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 11,00% vol.;

 

7. Salvo quanto disposto alla lettera f), comma 1, art.  10  del decreto  legislativo  n.  61/2010,  la  produzione  del  vigneto  con densità inferiore a 3.300 ceppi per ettaro è rapportata  alla  resa per ceppo sopra determinata. 

In  annate  favorevoli  i  quantitativi delle uve  ottenute  e  da  destinare  alla  produzione  del  vino  a denominazione  di  origine  controllata  «Val  d'Arno  di  Sopra»   o «Valdarno di Sopra» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20%  i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i  quantitativi  di  cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il prodotto.

8. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra» passito la produzione massima di  uva  per  ettaro 

non  deve  essere superiore a 7,50 t/ha e 2,20 kg/ceppo

e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare

un titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo di 16,00% vol.

9. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti  la  produzione massima ad ettaro ammessa è':

I e II anno vegetativo: 0%

III anno vegetativo: 50%

Dal IV anno vegetativo: 100%

   

Art.icolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso  l'invecchiamento obbligatorio  ove  previsto  e  l'imbottigliamento,   devono   essere effettuate  nell'ambito  del  territorio  di  produzione   delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

2.  E'  tuttavia  consentito   che   dette   operazioni   possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti  con  la zona di produzione.

3. Le operazioni di  elaborazione  della  tipologia  spumante  di qualità potranno essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3  purché all'interno del territorio della Regione Toscana.

4. Nella vinificazione sono ammesse solo le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e  dei  vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e

nazionali.

5. Per tutti i vini di  cui  all'art.  1  non  è  consentita  la pratica della dolcificazione.

6. E' ammessa la colmatura dei vini, di cui all'art. 1, in  corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi  diritto  alla  stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.

7.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della  denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra», qualora la resa uva/vino superi detto limite ma  non  oltre  il  75%, anche se la produzione ad ettaro resta  al  di  sotto  del  massimale

consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla  denominazione  di  origine per tutta la partita.

Per la tipologia passito la resa è  del  35%  senza  diritto  di tolleranze.

 

8. La qualificazione «riserva» spetta ai seguenti vini:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon,

purché le partite destinate a fregiarsi di  detta  menzione  vengano sottoposte a un periodo

minimo in legno di sei mesi.

9. Per i seguenti vini  l'immissione  al  consumo  è  consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco, rosato  e  le tipologie monovarietali a bacca bianca non possono essere immessi  al consumo prima del

1° febbraio dell'anno  successivo  a  quello  della raccolta delle uve;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le  tipologie monovarietali a bacca rossa non possono  essere  immessi  al  consumo prima del

31 marzo dell'anno successivo a quello  di  raccolta  delle uve;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le  tipologie monovarietali a bacca rossa con menzione «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di

24 mesi dalla conclusione del periodo  di raccolta  delle  uve, 

di  cui  6  mesi  in  legno. 

Il  periodo   di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno della vendemmia;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno  di  Sopra»  passito  non  può essere immesso al consumo prima del

1° novembre dell'anno  successivo a quello della raccolta delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra»  o   «Valdarno   di   Sopra»   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante  di qualità:

spuma: fine e persistente;

 colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: da extra brut a demi-sec, fruttato, armonico, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato:

colore: da rosato tenue a rosato intenso;

profumo: fine, delicato, fruttato;

sapore: secco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante  di qualità:

colore: da rosato tenue a rosato intenso;

profumo: fine, delicato, fruttato;

spuma : fine e persistente;

sapore: da extra brut a demi-sec, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fine, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 21,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato e floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sauvignon:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, complesso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, complesso, erbaceo;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

 «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, fruttato, complesso;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

     

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Syrah:

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

    

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche,  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di cui all'art. 1 è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

2.  Nell'etichettatura  dei  vini  a  denominazione  di   origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è  obbligatoria,  ad  esclusione della tipologia spumante di qualità.

4. E' consentita  l'indicazione  della  menzione  «riserva»  alle condizioni stabilite all'art. 5, comma 7 e 8.

3.  Per  i  vini  designati  con  la  denominazione  di   origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo  toponimo  o  nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e  che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco

regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8  del  decreto  legislativo  n. 61/2010.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti del seguente volume  nominale:  litri  0,187,  0,250,  0,375,  0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 e 6,000.

2. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1,  sono  consentiti  i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Fattori rilevanti per il legame

Nella zona della Denominazione, versante orientale e occidentale della Valle dell’Arno, tra la piana di Arezzo e i colli fiorentini, il clima è sicuramente favorevole alla coltivazione della vite.

Secondo la classificazione delle zone fisiografiche della vite, stilata dal Rocchi nel 1936 e rivista dal Pastena nel

1977, la zona rientra tra quelle zone intermedie ove i complessi climatici negativi hanno intensità debole a favore dei caratteri positivi del clima.

Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell’anno nell’area di influenza del clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne condiziona in maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale grado di maturazione delle uve; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Le precipitazioni medie annue, che data l’estrema limitatezza della superficie della DOC si possono definire costanti su tutta l’area, vanno dai 550 ai 700 mm secondo gli anni.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo autunno-inverno.

Una grande importanza nel complesso dei fattori che compongono il terroir locale la assume, assieme al microclima, il terreno. Nella provincia di Arezzo è stato eseguito uno studio di zonazione viticola curato dall’Università di Milano sotto la guida del prof. Attilio Scienza.

Questo studio ha permesso la redazione di una carta pedo-paesaggistica che ha evidenziato grandi potenzialità viticole nell’area di nostro interesse.

L’area della DOC Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra, nonostante una indiscutibile omogeneità pedoclimatica, racchiude al suo interno diverse tipologie di terreno che caratterizzano qualitativamente tutti i prodotti enologici che qui nascono.

“La fascia pedecollinare e quella alluvionale (ovvero quelle interessate dagli impianti viticoli, ndr), presentano caratteri

omogenei e peculiari. …

I dati raccolti hanno permesso di ipotizzare una suddivisione del territorio in Unità Territoriali (secondo la definizione di Morlat), cioè porzioni di territorio che siano assimilabili sia per le caratteristiche pedo-paesaggistiche che per quelle climatiche che per le espressioni produttive e qualitative.

Le Unità individuate hanno evidenziato di discriminare molto bene il territorio; infatti all’analisi della varianza per i parametri qualitativi dei mosti evidenziano una elevata significatività. …

Le litologie presenti sono ricorrenti in tutta la Toscana e in particolare sono le stesse che si rilevano nelle aree a maggior vocazione vitivinicola. In particolare, i rilievi dell’area in oggetto sono interessati da formazioni appartenenti alla serie toscana del miocene inferiore, come la formazione del macigno, caratterizzata da arenarie turbiditiche quarzoso feldspatiche con calcite in piccola percentuale e fillosilicati alternati con scisti siltosi, e la formazione di Londa, dominata da scisti siltosi ed in subordine marne ed arenarie fini quarzoso-feldspatiche e calcaree. (A. Scienza e L. Toninato.

Dalla zonazione al manuale di uso del territorio, Università degli Studi di Milano, 2003)”

In questa ottica si evince come sia il terroir che influenza il risultato enologico finale a prescindere dal tipo di vitigno utilizzato. Infatti possiamo constatare come da molti anni da questa zona scaturiscano vini di assoluto valore riconosciuto a livello internazionale, ottenuti da una serie di vitigni diversi.

La costanza qualitativa è indubbiamente influenzata dal terroir che prevale sugli altri fattori sia ampelografici sia enologici.

In conclusione l’area, sotto il profilo climatico e per le caratteristiche territoriali, rientra fra le più favorevoli per la produzione di uve di pregio e quindi di grandi vini.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame

Numerose sono le fonti che attestano come la coltivazione della vite e la produzione vinicola fossero pratiche diffuse in quest’area fin da tempi remoti. Già verso il 390/370 a.C. nell’Etruria Meridionale e Centrale le popolazioni etrusche erano capaci di realizzare un processo arcaico di vinificazione delle uve.

La produzione vinicola nell’area compresa tra Arezzo e Firenze è attestata nel I secolo d.C. da Plinio il Vecchio: nel XIV libro della sua Naturalis Historia, dedicato alla viticoltura italica, le aree circostanti Arezzo vengono indicate chiaramente come tra le migliori per la produzione viticola dell’epoca e si fa riferimento alle numerose varietà di uve di qualità ivi coltivate.

Non stupisce quindi che già allora la Regio VII Augustea, ossia l’Etruria, venisse ricordata principalmente per i vini che nascevano nell’interno (zona del Valdarno di Sopra in testa.

Oltre a Plinio il Vecchio numerosi autori fanno riferimento alla produzione vinicola dell’Etruria (pur in assenza di indicazioni specifiche sul Valdarno Superiore): Diodoro Siculo la cita come “Una terra che dà molti frutti, per la cura stessa che [gli abitanti] mettono nel coltivarla“; Galeno cita i suoi vini come “leggeri, buoni e da bere giovani”.

Durante il Medioevo i vigneti erano posti prevalentemente non in aperta campagna ma ai margini dei villaggi o accanto ai monasteri: trattandosi di una coltivazione altamente specializzata si rendevano necessarie cure costanti e controlli assidui contro il rischio di furti e devastazioni.

Riferimenti collegabili alla DOC Val d’Arno di Sopra sono reperibili nel Catasto Fiorentino del 1427, che non si limita a citazioni tecnico-catastali e geografiche ma presenta anche valutazioni di merito sulla qualità del prodotto ottenuto nelle diverse zone, sulle diverse qualità di vitigno e vino e sulle varie quotazioni che potevano avere gli stessi, stilando di fatto una graduatoria di merito e prezzo dei vini dell’epoca.

Nelle trasformazioni agricole avvenute nel periodo del XVI – XVIII secolo si verifica un primo passaggio a vigneti specializzati o chiusi e si sviluppa una viticoltura più scientifica e imprenditoriale.

L’incremento delle coltivazioni è una conseguenza anche della grande domanda di alcuni rinomati vini toscani ed in particolare della zona del Valdarno e della Valdambra.

Dopo il periodo buio dell’oidio, in Toscana vi fu una fase di grande sviluppo ad opera di alcuni produttori con la sperimentazione di diversi e nuovi vitigni esteri. Sull’onda dei loro risultati iniziò un periodo di rinnovamento del comparto viticolo ed enologico con la nascita di diversi gruppi industriali del vino e Fattorie che imbottigliavano per portare a termine una commercializzazione mirata.

A fine Ottocento la viticoltura aretina aveva raggiunto nuovamente ottimi livelli produttivi e gran parte dei vini bianchi toscani di qualità era prodotta in Valdarno e nella Valdambra.

Dopo la Prima Guerra Mondiale nell’area del Valdarno di Sopra vi fu un altro periodo di breve rilancio vitivinicolo prima della Seconda Guerra Mondiale, con la realizzazione di nuovi vigneti ed in particolare di stabilimenti enologici ancor oggi esistenti che rimangono un interessante esempio di archeologia delle prime industrie enologiche.

Negli ultimi 25 anni, per merito di alcuni produttori pionieri, anche in provincia di Arezzo ed in particolare nella zona del Valdarno e della Valdambra si sono potuti raggiungere livelli qualitativi molto elevati, anche per merito, così come dopo la distruzione a causa dell’oidio, dell’introduzione di materiale viticolo clonale oltre a nuove varietà che sono state affiancate ai vitigni locali.

L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

 i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica interessata: Chardonnay, Sauvignon, Malvasia e Trebbiano per i vini bianchi; Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc per i vini rossi.

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le produzioni di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso e bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest’ultime a vini più strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento.

Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta per raggiungere l’idonea gradazione alcolica mentre la tipologia Passito devono essere ottenuta da uve appositamente scelte, fatte appassire sulla pianta o in locali idonei e successivamente fermentate ed invecchiate come vuole la vecchia tradizione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Per mezzo di un bando (1716) del Granduca di Toscana Cosimo III De' Medici che indicava la delimitazione del territorio del Vald’Arno, comprendente le zone a sinistra e a destra dell’Arno situate all’incirca tra il Casentino e il Chianti, questa zona riceve storicamente l’attribuzione di area destinata alla produzione di vino di qualità.

Il fatto che i vini prodotti in questa zona potessero essere esportati con l'indicazione dell'origine dimostra come fin dal Settecento l’area del Val d’Arno di Sopra, facesse parte a pieno titolo di quelle quattro aree (Chianti, Pomino, Carmignano, Vald'Arno di Sopra) che già allora costituivano garanzia di vini di qualità e di origine sicura (esempio ante litteram di denominazione di origine controllata). Successivamente a partire dagli anni ’70 sono nati nel territorio

vini di riconosciuta eccellenza che hanno utilizzato per la loro identificazione l’IGT.

Questo ha portato nei primi anni del XXI secolo alla nascita della DOC Pietraviva, su cui si innesta la DOC Val d’Arno

di Sopra per una ulteriore qualificazione del territorio che esprimeva vini di così grande qualità, con forti e omogenee caratteristiche.

Tale realtà è frutto di una continuità storica precisa: già tre secoli fa questo territorio veniva identificato, nella sua interezza, in area vitivinicola d’elezione.

Infatti, i vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e caratterizzazione legata all’ambiente geografico.

Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con marcati sentori di frutti di montagna per alcuni di questi che confermano l’influenza dell’ambiente nel quale si trovano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

I vini bianchi si presentano altresì di particolare intensità e ampiezza negli aromi, molto persistenti e variegati proprio per il significativo apporto che il clima dell’ambiente pedemontano (alternanza caldo – freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di questi vini rende omaggio alla tipologia di vitigni nobili e soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche specifiche.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ovest - sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona tessitura che presentano un valido spessore ed un sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una viticoltura di qualità.

Il particolare bouquet e le particolari note che caratterizzano i vini a DOC Val d’Arno di Sopra percepibili al gusto, sono indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni freddi e rigidi ad estati sufficientemente assolate e calde, che però mantengono una significativa escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.

La centenaria storia vitivinicola del Val d’Arno già conosciuta nel medioevo come attestano numerosi documenti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La viticoltura del Val d’Arno, a causa della particolare orografia e situazione climatica, è sempre stata il risultato di un intreccio tra la situazione naturale e l’evoluzione culturale, frutto dell’intervento dell’uomo..

Ne sono esempio i tracciati ancora visibili delle strade romane con accanto i confini delle vigne delle Legioni acquartierate, ereditate dagli etruschi; gli enormi lavori di terrazzamento a secco di epoca medievale, sotto le Pievi romaniche lungo le vie dei pellegrini verso Roma; i nuovi impianti che grazie anche alle nuove tecnologie meccaniche possono sfruttare un ampia gamma altitudinale, ampliando in questo modo lo spettro qualitativo e identificativo.

Una terra di cultura, frontiera tra stati antichi e moderni, abitata da popolazioni che hanno espresso il loro sapere nella fruizione di una zona unica in Toscana, sfruttando al meglio particolarità geologiche e minerali, climatiche, culturali.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –

tel. 055/368850

fax 055/330368-

e-mail: info@tca.srl.org

La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della denominazione, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Si riporta nell’allegato 4 il Piano delle verifiche e dei controlli per la denominazione “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra”.

 

VIGNETI BUCINE

VIGNETI BUCINE VALDARNO

Allegato 1

SOTTOZONA «PIETRAVIVA»

 

Articolo 1

denominazione

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra»  o  «Valdarno  di  Sopra»  possono  fregiarsi  della  menzione aggiuntiva «Pietraviva» solo se le  uve  ed  i  vini  prodotti  hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3  del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti  dal  presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva bianco;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Vendemmia tardiva;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Malvasia bianca lunga;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Canaiolo nero;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Pugnitello;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Malvasia nera;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Ciliegiolo;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pietraviva Sangiovese.

 

Articolo 2

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva deve essere  ottenuta  da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva bianco:

Sauvignon dal 40 all'80%,

Chardonnay da 0 a 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva rosso:

Sangiovese dal 40 all'80%,

Cabernet Sauvignon da  0 a 30%,

Merlot da 0 a 30%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione  per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:

Malvasia bianca lunga  almeno  il  40%,

Chardonnay da 0 a 30 %;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva con le seguenti specificazioni:

Malvasia bianca lunga;

Canaiolo nero;

Pugnitello;

Malvasia nera (da Malvasia nera  di  Lecce  e  Malvasia  nera  di Brindisi);

Ciliegiolo;

Sangiovese;

queste tipologie di prodotto devono essere  ottenute,  in  ambito aziendale, per almeno l'85% da  uno  dei  sopracitati  vitigni  e  la rimanente parte da uno o più vitigni  a  bacca  di  colore  analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o  «Valdarno  di  Sopra» Pietraviva ricade nella provincia di Arezzo  e  comprende  i  terreni vocati  alla  viticoltura  dell'intero  territorio  dei   comuni   di

Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana e San Giovanni Valdarno;

In provincia di Arezzo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura e la vinificazione

 

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo  schedario  i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore  ai  170  metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione «Val d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o «Valdarno di Sopra» Pietraviva, inclusi nelle aree dei  comuni  sopra indicati.

 

2.  Le  produzioni  massime  di  uva  per  ettaro  e   i   titoli alcolometrici  volumici  naturali  minimi  previste  per  i  vini   a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva sono i seguenti:

   

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” bianco: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” rosso: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 11,50% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Canaiolo nero: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Pugnitello: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Malvasia nera: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Ciliegiolo: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pietraviva” Sangiovese: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

 

2.  La  qualificazione  riserva  in  abbinamento  alla  sottozona «Pietraviva» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di  Sopra»  o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta  menzione  vengano  sottoposte   a   un   periodo   minimo   di invecchiamento di

24 mesi,

di cui 6 mesi  in  legno; 

il  periodo  di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno della vendemmia.

3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o  «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima  di  uva per ettaro non deve essere superiore a

7,50 t/ha e 2,20 kg/ceppo

e, al termine  dell'appassimento,  le  uve  devono  assicurare 

un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

4.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della  denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o  «Valdarno  di  Sopra» sottozona «Pietraviva» qualora la resa uva/vino superi  detto  limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di

sotto del massimale  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia vendemmia tardiva  la  resa  è  del  45%  senza diritto di tolleranze.

 

Articolo 5

Caratteristiche al cinsumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva bianco:

colore: giallo paglierino, anche intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva rosso:

colore: dal rosso rubino al rubino intenso;

profumo: intenso, fine, fruttato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, intenso, floreale;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Canaiolo nero:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso;

profumo: fine, floreale e caratteristico;

sapore: asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Pugnitello:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Malvasia nera:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fine, fruttato e balsamico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Ciliegiolo:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pietraviva  o  «Valdarno  di   Sopra» Pietraviva Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno. 


VIGNETI CASTELFRANCO DI SOPRA

VIGNETI CASTELFRANCO DI SOPRA

Allegato 2

SOTTOZONA «PRATOMAGNO»

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra» o «Valdarno di Sopra» può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pratomagno» solo  se  le  uve  ed  i  vini  prodotti  hanno  origine esclusiva  nei  rispettivi  territori  stabiliti  nell'art.   3   del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.

2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» o «Valdarno di sopra» sottozona «Pratomagno» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti  dal  presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno bianco;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno rosso;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Vendemmia tardiva;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Malvasia bianca lunga;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Chardonnay;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Canaiolo nero;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Pugnitello;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Malvasia nera;

«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»  Pratomagno Sangiovese.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di  Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno deve essere  ottenuta  da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno bianco:

Sauvignon dal 40 all'80%,

Chardonnay da 0 a 30%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno rosso:

Sangiovese dal 40 all'80%,

Cabernet sauvignon da  0 a 30%,

Merlot da 0 a 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione  per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:

Malvasia bianca lunga  almeno  il  40%,

Chardonnay da 0 a 30 %;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%,  idonei  alla  coltivazione per  la  Regione  Toscana,  iscritti  nel  Registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno con le seguenti specificazioni:

Malvasia bianca lunga;

Chardonnay;

Canaiolo nero;

Pugnitello;

Malvasia nera (da Malvasia nera  di  Lecce  e  Malvasia  nera  di Brindisi);

Sangiovese;

queste tipologie di prodotto devono essere  ottenute,  in  ambito aziendale, per almeno l'85% da  uno  dei  sopracitati  vitigni  e  la rimanente parte da uno o piu'  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o  «Valdarno  di  Sopra» Pratomagno comprende l'intero territorio dei comuni di

Pian di  Sco', Castelfranco  di  Sopra,  Terranuova  Bracciolini,  Loro   Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

In provincia di Arezzo.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura e la vinificazione

 

1. Sono esclusi  ai  fini  dell'iscrizione  al  relativo  albo  i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore  ai  170  metri s.l.m.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della denominazione «Val d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o «Valdarno di Sopra» Pratomagno, inclusi nelle aree dei  comuni  sopra indicati.

 

2.  Le  produzioni  massime  di  uva  per  ettaro  e   i   titoli alcolometrici  volumici  naturali  minimi  previste  per  i  vini   a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno sono i seguenti:

   

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” bianco: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” rosso: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Malvasia bianca lunga: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Chardonnay: 9,00 t/ha, 3,60 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Canaiolo nero: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Pugnitello: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Malvasia nera: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

“Val d’Arno di sopra o Valdarno di sopra Pratomagno” Sangiovese: 9,00 t/ha, 2,70 kg/ceppo, 12,00% vol.;

 

2.  La  qualificazione  riserva  in  abbinamento  alla  sottozona «Pratomagno» è riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di  Sopra»  o «Valdarno di Sopra» rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta  menzione  vengano  sottoposte   a   un   periodo   minimo   di invecchiamento di

24 mesi,

di cui 6 mesi  in  legno; 

Il  periodo  di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno della vendemmia.

3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o  «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva la produzione massima  di  uva per ettaro non deve essere superiore a

7,50 t/ha e 2,20 kg/pianta

e, al termine  dell'appassimento,  le  uve  devono  assicurare 

un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

4.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della  denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o  «Valdarno  di  Sopra» sottozona «Pratomagno» qualora la resa uva/vino superi  detto  limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di

sotto del massimale  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla denominazione di origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla denominazione di origine per tutta la partita.

Per la tipologia vendemmia tardiva  la  resa  è  del  45%  senza diritto di tolleranze.

 

 Art. 5

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Val  d'Arno  di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno bianco:

colore: giallo paglierino, anche intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno rosso:

colore: dal rosso rubino al rubino intenso;

profumo: intenso, fine, fruttato, vegetale;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

 «Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga:

colore: giallo  paglierino  più  o meno intenso;

profumo: fine, delicato, intenso, floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, intenso, fruttato e floreale;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Canaiolo nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fine, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Pugnitello:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Malvasia nera:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: fine, fruttato e balsamico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: floreale e fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Val  d'Arno  di  Sopra»  Pratomagno  o  «Valdarno  di   Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;

profumo: delicato, caratteristico, intenso, etereo;

sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.; 

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.        

VIGNETI MONTE SAN SAVINO

VIGNETI MONTE SAN SAVINO

VALDICHIANA TOSCANA

D.O.C.

Decreto 22 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

(Denominazione)

La Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» è riservata ai vini

 

bianco o bianco vergine,

Chardonnay,

Grechetto,

spumante,

frizzante,

rosso,

rosato,

Sangiovese,

Vin Santo,

Vin Santo riserva

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

(Base ampelografica)

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

«Bianco» o «Bianco vergine» “spumante” e “frizzante”:

Trebbiano toscano min. 20%;

Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all’80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

 

Chardonnay:

Chardonnay minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

 

Grechetto:

Grechetto minimo: 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

 

Rosso e Rosato:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet, Merlot, Syrah da soli o congiuntamente massimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

 

Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.

 

Vin Santo e Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca da soli o congiuntamente minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 50%, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

(Zona di produzione delle uve)

 

1.Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana

in provincia di Arezzo

Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano

in provincia di Siena.

 

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al Km 145 della strada statale n.71, ha inizio la delimitazione del territorio dei vini “Valdichiana”.

Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n.75 per le località di Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, Pieve di Rigutino.

Da Rigutino verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365

(Il Castello), giunge a Cozzano.

Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano.

Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve

di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale.

Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergonano, quote 299, 440, 576, 549, 581,516,459,396 e 357, costeggia il fosso Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle quote 537, 496 e 449.

Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro.

Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439.

I Cappuccini e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quota 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino al vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto, da questo vocabolo.

La delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del

Trebbio e risale per quest’ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località Borghetto Ferretto, fino al podere Marella.

Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all’incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant’Adele e prima di raggiungere quest’ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250).

Di qui piega verso sud-ovest, lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano.

Segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nordovest, raggiunge il confine provinciale in prossimità della chiesa della Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alla Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena.

Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di

Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi.

Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258).

Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberoro (quota 284).

Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi.

La linea di delimitazione segue la strada statale n.69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e Casa Bagnaia, fino a raggiungere il Km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All’interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l’area delimitata come appresso: a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi.

Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sudovest, raggiunge, lungo la strada, la località Le Sei Vie in prossimità del Km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del Km 16 (quota 251).

Da qui verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d’acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.

Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere santa Giuseppina, proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo.

Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino ala podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano.

Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue, fino a quota 243.

Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all’altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valdichiana toscana» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Per i tipi rossi sono iscrivibili unicamente i terreni collinari. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi di fondovalle.

3. I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati

o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Valdichiana toscana» non deve essere superiore per ettaro di coltura specializzata a

11,00 t/ha per le uve rosse

12,00 t/ha per le uve bianche.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

6. La regione Toscana, annualmente prima della vendemmia, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali.

7. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del

9,50% per il Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay, Grechetto, spumante e frizzante,

10,00% per il Rosso, Rosato e Sangiovese,

11,00% per i tipi Vin Santo.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

 

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo delle province di Arezzo e Siena.

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» Bianco o Bianco Vergine possono essere destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» Vin Santo qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.

4. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per le tipologie Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay, Grechetto, spumante, frizzante, rosso, rosato, Sangiovese.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa dei tipi Vin Santo finito al terzo anno di invecchiamento riferita all’uva fresca deve essere massimo del 35%.

5. Nella vinificazione, che deve avvenire come d’uso, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

5. Le eventuali operazioni di arricchimento sono consentite a norma di legge.

6. Per la produzione delle tipologie Vin Santo il metodi di vinificazione prevede quanto segue:

l’uva dopo aver subito un’accurata cernita,

deve essere sottoposta ad appassimento

e può essere ammostata non prima del

1° dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

7. L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;

è ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.

8. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in

recipienti di legno di capacità massima di 500 litri

per in periodo di almeno 2 anni.

9. L’immissione al consumo della tipologia «Vin Santo» non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

10. L’immissione al consumo della menzione «riserva» non può avvenire prima del

1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

11. I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» non possono essere immessi al consumo prima del

31 gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve

con eccezione delle tipologie Vin Santo.

 

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Bianco» o «Bianco Vergine»:

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

profumo: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto, anche con lieve retrogusto di mandorla amara;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Grechetto:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, sapido;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

profumo: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto o amabile, anche con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,40 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

profumo: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto o amabile, anche con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,80 g/;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Sangiovese:

colore: rosso rubino brillante con tendenza al granato;

profumo: vinoso, fruttato, fragrante;

sapore: sapido, vivo, armonico;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Rosso:

colore: rosso rubino brillante, con tendenza al granato in fase di invecchiamento;

profumo: vinoso, fruttato, fragrante, fresco di beva se giovane;

sapore: sapido, vivo, armonico, fresco di beva se giovane;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: vinoso, fresco, fragrante;

sapore: armonico, fresco di beva;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Vin Santo e Vin Santo riserva secco:

colore: dal paglierino, all’ambrato, al bruno;

profumo: etereo, caldo, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, secco ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 3,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Vin Santo e Vin Santo riserva amabile:

colore: dal paglierino, all’ambrato, al bruno;

profumo: etereo, caldo, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,10% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, modificare con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

(Etichettatura, designazione e presentazione)

 

1. Alla denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e similari.

2. E’ tuttavia concesso l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola quali «viticoltore» , «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni Comunitarie e nazionali in materia.

4. Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante.

 

Articolo 8

(Confezionamento)

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana», tipologie Vin Santo, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 chiuse con tappo di sughero raso bocca.

2. Per tutte le altre tipologie sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale e i sistemi di tappatura autorizzati dalla normativa vigente in materia.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il comprensorio del vino “Valdichiana toscana” ricade nella parte di territorio toscano della Valdichiana, nei Comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte San Savino in provincia di Arezzo, e Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita in provincia di Siena.

La zona di produzione si allunga in una fascia collinare in direzione nord-sud e va da una altitudine minima di 250 metri fino ad un massimo di 500.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. E’ costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Chiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine. In sintesi, complessivamente si distinguono diverse tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso o limo-argilloso, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti.

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo.

Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi, che favoriscono l’evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve.

L’indice Winkler è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

In particolare, dall'analisi dei rilievi meteorologici del periodo vegetativo raccolti da una stazione posta in località Pozzo della Chiana (Comune di Foiano) si evince che le temperature medie mensili più alte si registrano in agosto, quando superano i 25 °C, mentre in settembre scendono sotto i 20 °C.

Le piogge medie rilevate da stazioni meteorologiche presenti sul territorio, su base pluriennale, sono pari a 690 mm. La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l’estate è tendenzialmente asciutta. Relativamente al periodo vegetativo piogge sono molto limitate nel mese di luglio ed abbastanza elevate in settembre.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La secolare storia del vino Valdichiana toscana dall’epoca etrusca ai giorni nostri è attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici risalenti alla civiltà etrusca.

Tra questi ricordiamo il ritrovamento di piani monolitici con scanalature, utilizzati per spremere l'uva mediante il calpestio, che testimonia l'accuratezza delle tecniche enologiche impiegate.

Tutto ciò è alla base del fattore umano di esperienze e cultura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, ha

portato a individuare e sviluppare le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità, sia per ottenere vini dal lungo invecchiamento, sia per la produzione di vini più giovani e fruttati.

Al tempo degli Etruschi questa zona era chiamata il “granaio dell’Etruria”, ma le sue colline erano già punteggiate di vigneti. Più tardi Plinio il Vecchio, descriverà la bontà di questi vini: il Talpone (rosso) e l’Ethesiaca (bianco). Una viticoltura che gravitava intorno agli importanti centri di Cortona, Montepulciano e Arezzo e che veniva praticata sulle colline della Valdichiana toscana.

L’importanza della vite in questi territori nel tardo e nel basso medioevo si desume anche dalle numerose disposizioni a protezione delle vigne contenute nello Statuto del Comune di Arezzo del 1327, le quali tra l’altro proibivano la caccia all'interno dei vigneti ed imponevano di tenere i cani legati durante la maturazione dell'uva.

Nel '400 i vini locali, bianchi e rossi, vengono citati come pregevoli dal novellista lucchese Sercambi, mentre nel XVI secolo arriva una importante testimonianza da parte di Sante Lancerio, appassionato di vini e bottigliere del Papa Paolo III°: in un documento conservato nella biblioteca civica di Ferrara, assieme ad altri vini viene descritto il Bianco della Valdichiana (toscana) tra i più graditi al Pontefice stesso.

Ampio spazio alla viticoltura locale è stato dedicato dall'aretino Francesco Redi, nel celebre ditirambo "Bacco in Toscana".

Dopo un periodo di anonimato, dovuto anche all’impaludamento della valle, con il successivo risanamento Lorenese si torna a parlare di vino della Valdichiana (toscana), anche se il rilancio della viticoltura si può fare risalire alla fine dell’800, quando i francesi della Borgogna e della Champagne, a causa dell'invasione fillosserica verificatasi in quei comprensori, arrivarono fino a questa zona per acquistare il vino bianco per la spumantizzazione.

Alla fine del XIX secolo è sentita l’esigenza di istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una Scuola pratica di Agricoltura e tuttora nel Comune di Cortona è attivo un rinomato Istituto Tecnico Agrario.

In quest'epoca iniziò ad affermarsi anche il concetto di superiorità tecnico-economica della coltura specializzata rispetto a quella promiscua, la cui diffusione era stata favorita dall'avvento della conduzione mezzadrile.

La riscoperta definitiva dei vini locali avviene ai primi del '900 quando vengono definite le caratteristiche chimiche ed organolettiche del Bianco Vergine. Una autorevole citazione si trova nel manuale del De Astis che nel 1935 cita questo vino come molto richiesto, anche per la preparazione di vermouth e spumanti.

Per iniziativa di alcuni produttori, il 9 dicembre 1965 fu costituito il Consorzio con lo scopo di tutelare e promuovere l’immagine dei vini della Valdichiana toscana. Nel 1972 è stata ufficialmente riconosciuta la DOC “Valdichiana”, dapprima solo per la tipologia di vino “bianco vergine”, con l’estensione della DOC nel 1989 alle tipologie frizzante, secco e amabile, e spumante, e successivamente, nel 1999, per ulteriori tipologie di vino sia da uve a bacca bianca (chardonnay e grechetto) che da uve a bacca rossa (rosso, rosato, sangiovese), e per il Vin Santo

La necessità di introdurre le tipologie “Rosso", “Sangiovese” e "Rosato " era giustificata dalla tradizione che nella zona aveva visto sempre produrre vini da pasto rossi tranquilli molto apprezzati e richiesti dal mercato.

Sulla base di tali tradizioni produttive e dell'esperienza accumulata dall'entrata in vigore del disciplinare, e tenendo conto delle modificate esigenze commerciali, il Consorzio dei produttori ritenne quindi utile proporre l'introduzione della tipologia "Rosso", "Rosato" e "Vin Santo".

Con tale modifica fu variato, , il nome della DOC da "Bianco Vergine Valdichiana" a "Valdichiana", con la possibilità di aggiungervi il nome della tipologia del vino e cioè: "Bianco" o "Bianco Vergine", “Grechetto”, “Chardonnay”, “Frizzante”, “Spumante”, "Rosso", “Sangiovese”,"Rosato" e "Vin Santo".

Come in altri comprensori toscani, anche nella Valdichiana il "Vin Santo", era da sempre ritenuta una produzione caratteristica e di elevato pregio enologico, anche se prodotta in limitati quantitativi; il Consorzio ritenne quindi opportuno proporre l’inserimento anche del Vin Santo tra le tipologie di vini della DOC Valdichiana prevedendo anche la menzione riserva.

Nel 2011, per maggior chiarezza nei confronti dei consumatori, è stata variata la denominazione da “Valdichiana” a “Valdichiana toscana”.

La Valdichiana è infatti un’area geografica a cavallo di due Regioni, la Toscana, con le province di Arezzo e Siena, e l’Umbria con le province di Perugia e Terni; da un punto di vista orografico la Valdichiana è compresa, fra le conche intermontane appenniniche situate “tra le due dorsali Monte Acuto – Monte Morello –Monte Giovi- Pratomagno – Alpe di Poti –Alta S. Egidio e Monte Albano – Monti del Chianti”.

Appartiene alla conca chianina anche il bacino del Trasimeno, che raggiunge in questa porzione la sua larghezza massima, circa 40 chilometri.

Il limite meridionale della Valdichiana arriva fino ad Orvieto.

Con il termine “Valdichiana” si intende pertanto da un punto di vista geografico una zona ben più ampia della zona di produzione della DOC Valdichiana, che è compresa nei soli comuni toscani.

L’aggiunta al nome Valdichiana dell’aggettivo “toscana” consente senza equivoci, l’esatta percezione da parte dei consumatori che i vini prodotti e tutelati dalla DOC Valdichiana provengono da quella parte di Valdichiana situata geograficamente nella regione Toscana,

consentendo quindi, sul piano dell’immagine e della promozione di rafforzare il legame, forte, vitale, unico ed essenziale, con il suo territorio naturale.

Complessivamente l’incidenza dei fattori umani è da riferirsi all’individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del Disciplinare di produzione.

base ampelografica dei vigneti:

Le tipologie vino Valdichiana toscana bianco sono caratterizzate dai vitigni, autoctoni e tradizionali della zona, Trebbiano toscano, Malvasia bianca lunga e Grechetto, ai quali si sono aggiunte nel tempo le varietà Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio che hanno contribuito positivamente a migliorare il livello qualitativo.

Queste varietà sono utilizzate anche per la produzione del Vin Santo, oltreché dello spumante e del frizzante.

Il Sangiovese costituisce invece la base ampelografica dei vini Valdichiana toscana rosso, rosato e sangiovese. Il vitigno è coltivato da lungo tempo nella zona e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).

Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse varietà ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero in particolare) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialità del territorio e del vitigno base.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

Le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i limiti produttivi previsti dal Disciplinare.

Per i vitigni ad uva nera sono oggigiorno rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot), mentre per i bianchi oltre ai precedenti si impiega anche la cortina

libera alta. I sesti d’impianto sono evoluti verso densità medio-alte, con un minimo di 3.300 piante/ha.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

Sono quelle consolidate in zona per la vinificazione di uve bianche e nere destinate alla produzione di vini pronti per il consumo anche dopo pochi mesi dalla vendemmia e adatti ad una buona tenuta nel tempo, senza necessità di eccessive gradazioni alcoliche o di lunga maturazione.

Per la produzione del Vin Santo e Vin Santo Riserva le uve sono raccolte a piena maturità e dopo accurata cernita vengono messe ad appassire in appositi locali coperti ampi e ventilati, denominati “appassitoi” e tradizionalmente presenti nelle strutture agricole della zona.

I grappoli selezionati vengono fatti appassire distesi su sostegni orizzontali chiamati “graticci” oppure appesi su telai verticali in legno o metallo. La durata dell’appassimento può arrivare ad alcuni mesi.

E’ storicamente presente anche la produzione del vino “frizzante” e “spumante”, ottenuti entrambi dal vino base “Bianco” o “Bianco Vergine” come segue:

frizzante: si ottiene da fermentazione, o rifermentazione, naturale in recipienti a tenuta di pressione del vino, o vino parzialmente fermentato, al quale può essere aggiunto mosto naturale ottenuto in zona di produzione, oppure MCR, nel rispetto dei limiti di legge; il controllo e la gestione della fermentazione avvengono mediante la verifica delle temperature, che permette di ottenere le tipologie specifiche (asciutto o leggermente amabile), con un contenuto di CO2 naturale fino ad un massimo di 2 atmosfere di pressione;

“spumante” si ottiene da fermentazione, o rifermentazione, naturale in recipienti a tenuta di pressione di mosti, di vini parzialmente fermentati, vini ai quali può essere aggiunto saccarosio nei limiti di legge; il controllo e la gestione della fermentazione avviene mediante la verifica delle temperature, che permette di ottenere le tipologie specifiche (asciutto, o leggermente amabile), con un contenuto di CO2 naturale di almeno 3 atmosfere di pressione.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC Valdichiana toscana è riferita a diverse categorie di prodotti vitivinicoli che dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico presentano caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione.

In particolare i vini rossi si presentano di colore rubino intenso, evidenziano un profumo intenso con caratteristiche note primarie fruttate e floreali; al gusto sono mediamente strutturati, equilibrati ed eleganti.

I vini bianchi evidenziano un colore paglierino, anche con riflessi verdognoli; sapore asciutto, anche con lieve retrogusto di mandorla amara.

Il Vin Santo e il Vin Santo Riserva si presentano di colore giallo da dorato a ambrato intenso; evidenziano un profumo intenso, etereo, con caratteristiche di frutta matura; il gusto è vellutato ed elegante, il sapore va dall’asciutto all’amabile; il Vin Santo Riserva si differenzia per una maggiore durata dell’invecchiamento.

Il frizzante evidenzia un colore paglierino, anche con riflessi verdognoli; sapore asciutto o leggermente amabile, anche con lieve retrogusto di mandorla amara.

Lo spumante evidenzia un colore paglierino, anche con riflessi verdognoli; sapore asciutto o amabile; anche con lieve retrogusto di mandorla amara.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

Il ruolo esercitato dall’ambiente di coltivazione sulle caratteristiche qualitative del vino è dimostrato dagli studi sul territorio e dalle indagini di zonazione svolte (Scienza et al., 2003).

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell’uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all’inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività.

Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.

L’orografia collinare e l’esposizione dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media del mese di luglio inferiore a 30 mm) determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell’accrescimento vegetativo delle piante.

L’elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell’uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l’elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica e fenolica delle uve.

I vini della DOC Valdichiana toscana oltre ad essere condizionati dal particolare clima e ambiente orografico risentono anche del territorio, della cultura, della storia, dell’economia e delle tradizioni locali.

La secolare storia del vino Valdichiana toscana dall’epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e cultura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, ha portato ad individua e sviluppare le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità, sia per ottenere vini dal lungo invecchiamento, sia per la produzione di vini più giovani e fruttati.

La storia più recente è contraddistinta da un’evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione.

 Le densità d’impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per

pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l’ottimale sviluppo vegeto-produttivo e un idoneo stato sanitario dell’uva.

Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzate le fermentazioni, il periodo di maturazione e l’impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino da pasto dotato di media struttura, non eccessivamente

alcolico e ricco di aromi primari.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l.

con sede in Viale Belfiore n.9 – 50144 FIRENZE –

tel. 055/368850 / fax 055/330368;

e-mail: info@tca.srl.org

La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Ai sensi della normativa vigente, TCA srl assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano dei controlli e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre TCA srl svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri di intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi, imbottigliatori) su una percentuale per anno fissata nel piano dei controlli.

 

N.B. Fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.