Puglia › LECCE

ALEZIO D.O.C.

COPERTINO D.O.C.

GALATINA D-O-C-

LEVERANO D.O.C.

MATINO D.O.C.

NARDÒ D.O.C.

VIGNETI ALEZIO

VIGNETI ALEZIO

 

ALEZIO

D.O.C.

D.P.R. 09 febbraio 1983

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Alezio” è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini “Alezio” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno

Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di vitigni

Malvasia Nera di Lecce, Sangiovese e Montepulciano, da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad

un massimo del 20%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di

Alezio e Sannicola

ed in parte il territorio dei comuni di

Gallipoli e Tuglie,

 tutti in provincia di Lecce.

Tale zona è così delimitata:

partendo da Torre d’Alto Lido il limite segue il confine comunale di Sannicola in direzione est sino ad incontrare quello di Tuglie, una volta superata la strada Aradeo-Sannicola.

Segue quindi ad oriente il confine comunale di Tuglie fino ad incontrare la strada Parabita- Tuglie, dopo aver attraversato la ferrovia in località Massa Vecchia, segue quindi tale strada verso nord-ovest, raggiunge il centro abitato di Tuglie da dove prosegue, in direzione ovest, lungo la strada per Alezio fino ad incrociare il confine comunale di quest’ultimo comune in località Vigne.

Segue quindi il confine comunale di Alezio in direzione sud e poi ovest e raggiunge in prossimità di G. Torti, la strada per Alezio-Traviano al km 40,100 circa.

Prosegue lungo tale strada verso sud fino ad incontrare, in località Padula, il confine comunale di Gallipoli per seguirlo verso sud-ovest fino a raggiungere la costa, di poco a nord di Marina di Mancaversa.

Prosegue poi lungo la costa verso nord sino a Torre d’Alto Lido da dove è iniziata la delimitazione

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti ubicati su terreni idonei, di medio impasto, tendenti allo sciolto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva o dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all’art. 1 non deve essere superiore a  

14,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso e al 35% per il tipo rosato.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 e nel territorio del comune di Matino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino “Alezio” Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo

sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del «rosato» non può essere utilizzato per la vinificazione del vino «Alezio» Rosso.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Alezio» Rosso all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino, con leggeri riflessi arancioni se invecchiato;

profumo: vinoso se giovane, etereo e ricco di bouquet se invecchiato;

sapore: asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo, giustamente tannico e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Il vino «Alezio» Rosso riserva all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche

 

colore: rosso rubino, con leggeri riflessi arancioni se invecchiato;

profumo: vinoso se giovane, etereo e ricco di bouquet se invecchiato;

sapore: asciutto, caldo, con gradevole retrogusto amarognolo, giustamente tannico e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Il vino “Alezio” Rosato all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosa corallo intenso;

profumo: vinoso, persistente;

sapore: asciutto, armonico, vellutato con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino “Alezio” Rosso, ottenuto da uve con

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.,

qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

2 anni

Ed immesso al consumo con

un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,50% vol.,

può portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino “Alezio” Rosso del tipo «riserva» deve figurare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Alezio e Sannicola ed in parte quello dei comuni di Gallipoli e Tuglie., tutti in provincia di Lecce.

Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano un’elevata variabilità; il basamento del territorio facente parte del Comprensorio della DOC “Alezio” è costituito da una successione di strati e banchi calcarei, calcarei dolomitici e dolomie, spessa oltre 6000 m e depositatasi sul fondo del mare durante il Giurassico ed il Cretaceo.

Successivamente, a più riprese, il mare ha invaso le zone depresse facendo assumere all’intera regione salentina una configurazione ad arcipelago.

Sul fondo della laguna creatasi tra le varie isole rimaste emerse si sono deposte calcarenili (“tufi”), argille e sabbie che hanno colmato le depressioni tettoniche (graben), facendo assumere alla Penisola Salentina, alla sua totale emersione del mare, la morfologia tabulare attuale.

I suoli presenti nell’area sono quelli tipici delle “terre rosse” (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto lithico entro 50 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto profondi (Typic Rhodoxeralfs).

Sotto l’aspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili.

Il carbonato di calcio è spesso assente, essendo le terre rosse prodotto di decalcificazione. La capacità di scambio cationica è medio-alta; la fertilità è scarsa o quasi moderata, poiché la dotazione di macroelementi fertilizzanti è normalmente insufficiente.

Il contenuto di sostanza organica subisce una netta diminuzione passando dalla superficie in profondità.

La composizione granulometrica è franco-argillosa nell’orizzonte superiore con struttura sub-angolare, fine e molto fine, pori abbondanti, molto piccoli. Colore rosso scuro.

Attività biologica intensa.

Questi suoli privi di roccia affiorante e non troppo pietrosi, si prestano discretamente all’esercizio dell’attività agricola. Le coltivazioni di cereale autunno- vernili, foraggiere, tabacco, patata, leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre più diffuse.

La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva.

Il clima della zona rientra nell’area d’influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni miti.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 400 mm fino ai 1.200.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 65% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “ALEZIO”.

La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Alezio e Sannicola ed in parte quello dei comuni di Gallipoli e Tuglie, tutti in provincia di Lecce ha origini antichissime.

L’area si era affermata toponomasticamente già da centinaia di anni, nel periodo successivo al tracollo della potenza bizantina e all’avvento dei Normanni, come circoscrizione del Regno di Sicilia.

La promulgazione delle province nel 1231 ad opera dell’imperatore svevo raccolte nel  “Liber Augustalis” sono durate sino alla costituzione del Regno D’Italia nel 1860.

Dalle testimonianze umane che risalgono al paleolitico, agli Iapigi o Messapi l’impianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di centri abitati. La dominazione greca sviluppò attività politica e culturale e l’espansione longobarda sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola.

La seconda metà del XIII secolo è caratterizzata dalla dominazione Angioina con l’entrata a far parte del Regno di Napoli.

Nei diversi passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la possibilità di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la possibilità di animare il commercio e l’economia generale della provincia.

Il settecento vede concretizzarsi in maniera continuativa le esportazioni di Olio e Vino in partenza da Gallipoli.

Tra il 1600 e 1700 dai porti di Otranto Gallipoli e Brindisi partivano per i mercati di Londra Berlino S. Pietroburgo e Barcellona “2 milioni di salme di vino e 1 milione e mezzo di cantare di olio”.

L’intero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Alezio, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.

Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti a ALEZIO da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.

Possiamo affermare, quindi, che ALEZIO è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia.

Primato che tutt’ora conserva anche perché in quest'area geografica esiste anche l’elevato livello di specializzazione raggiunto dai produttori locali nella conduzione della tecnica della coltivazione del Carciofo brindisino, le cui caratteristiche organolettiche di pregio sono il risultato di una tecnica culturale affinatasi negli anni in stretto rapporto con il territorio di produzione.

La base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “ALEZIO”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso

progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI CARMIANO

VIGNETI CARMIANO

COPERTINO

D.O.C.

D.P.R.  2 novembre 1976

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Copertino” è riservata ai vini rosso e rosato che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini “Copertino” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno

Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni

Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese

presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 30%.

La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di:

Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni

e in parte i territori comunali di :

Galatina e Lequile.

In provincia di Lecce.

 

Tale zona è così delimitata:

dalla strada statale Salentina di Gallipoli (n. 101) a quota 50, in prossimità di Collemeto; il limite segue, verso ovest, la strada che conduce a S. Barbara toccando la Masseria Bassi; giunto a quota 51 si dirige verso il Casino donna Benedetta seguendo la strada sino all’incrocio della medesima con il confine comunale di Copertino.

Prosegue quindi lungo tale confine, prima in direzione ovest e poi nord, sino a incontrare quello di Carmiano in località Dodici Tomoli.

Dal punto d’incrocio, il limite prosegue verso ovest lungo il confine occidentale e poi settentrionale di Carmiano sino a raggiungere quello di Arnesano località Giardino Marasco, segue poi quest’ultimo prima verso est e poi verso sud fino a incrociare il confine comunale di Monteroni in prossimità di Villa Cantora. Lungo il confine comunale di Monteroni prosegue verso sud raggiungendo la strada per Monteroni nelle vicinanze di Villa Romano. Segue quindi la strada Monteroni- S. Pietro in Lama-Lequile sino all’abitato di quest’ultimo centro urbano e da qui, percorrendo la strada statale Salentina di Gallipoli (n. 101) in direzione sud raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti ubicati su terreni di tipo marnoso derivanti dal disfacimento delle formazioni argillo-sabbiose del calcare pleistocenico, terreni particolarmente permeabili sciolti o di medio impasto sufficientemente fertili.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a

14,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso e il 35% per il tipo rosato.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino “Copertino” rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede

lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e le 24 ore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del “rosato”, non può essere utilizzato per la preparazione del “Copertino” Rosso.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino “ Copertino” Rosso all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino di varia intensità con lievi toni di arancione se invecchiato;

profumo: vinoso persistente;

sapore: asciutto con retrogusto amarognolo, vellutato, sapido, generoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/);

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Il vino “ Copertino” Rosso riserva all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino di varia intensità con lievi toni di arancione se invecchiato;

profumo: vinoso persistente;

sapore: asciutto con retrogusto amarognolo, vellutato, sapido, generoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/);

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Il vino “Copertino” Rosato all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosa salmone, tendente qualche volta al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, distinto e giustamente persistente;

sapore: asciutto, senza asperità, con fondo erbaceo unito a un retrogusto amarognolo gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino “Copertino” Rosso, ottenuto da uve con

un titolo alcolometrico naturale minimo di 12,00% vol.,

qualora venga sottoposto a un periodo d’invecchiamento di almeno

due anni

e immesso al consumo con

un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol.

può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.

Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino”Copertino” rosso del tipo “riserva” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile. tutti in provincia di Lecce

Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano un’elevata variabilità; il basamento del territorio facente parte del Comprensorio della DOC “Copertino” è costituito da una successione di strati e banchi calcarei, calcarei dolomitici e dolomie, spessa oltre 6000 m e depositatasi sul fondo del mare durante il Giurassico ed il Cretaceo

Successivamente, a più riprese, il mare ha invaso le zone depresse facendo assumere all’intera regione salentina una configurazione ad arcipelago. Sul fondo della laguna creatasi tra le varie isole rimaste emerse si sono deposte calcarenili (“tufi”), argille e sabbie che hanno colmato le depressioni tettoniche (graben), facendo assumere alla Penisola Salentina, alla sua totale emersione del mare, la morfologia tabulare attuale.

I suoli presenti nell’area sono quelli tipici delle “terre rosse” (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto lithico entro 50 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto profondi (Typic Rhodoxeralfs)

Sotto l’aspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili. Il carbonato di calcio è spesso assente, essendo le terre rosse prodotto di decalcificazione.

La capacità di scambio cationica è medio-alta; la fertilità è scarsa o quasi moderata, poiché la dotazione di macroelementi fertilizzanti è normalmente insufficiente.

Il contenuto di sostanza organica subisce una netta diminuzione passando dalla superficie in profondità. La composizione granulometrica è franco-argillosa nell’orizzonte superiore con struttura sub-angolare, fine e molto fine, pori abbondanti, molto piccoli. Colore rosso scuro.

Attività biologica intensa

Questi suoli privi di roccia affiorante e non troppo pietrosi, si prestano discretamente all’esercizio dell’attività agricola. Le coltivazioni di cereale autunno- vernili, foraggiere, tabacco, patata, leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre più diffuse.

La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva.

Il clima della zona rientra nell’area d’influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni miti

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 400 mm fino ai 1.200.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 65% nel periodo autunno-inverno

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Copertino”

La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile, tutti in provincia di Lecce ha origini antichissime

L’area si era affermata toponomasticamente già da centinaia di anni, nel periodo successivo al tracollo della potenza bizantina e all’avvento dei Normanni, come circoscrizione del Regno di Sicilia.

La promulgazione delle province nel 1231 ad opera dell’imperatore svevo raccolte nel “Liber Augustalis” sono durate sino alla costituzione del Regno D’Italia nel 1860.

Dalle testimonianze umane che risalgono al paleolitico, agli Iapigi o Messapi l’impianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di centri abitati.

La dominazione greca sviluppò attività politica e culturale e l’espansione longobarda sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola.

La seconda metà del XIII secolo è caratterizzata dalla dominazione Angioina con l’entrata a far parte del Regno di Napoli.

Nei diversi passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la possibilità di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la possibilità di animare il commercio e l’economia generale della provincia.

Il settecento vede concretizzarsi in maniera continuativa le esportazioni di Olio e Vino in partenza da Gallipoli.

Tra il 1600 e 1700 dai porti di Otranto Gallipoli e Brindisi partivano per i mercati di Londra Berlino S. Pietroburgo e Barcellona “2 milioni di salme di vino e 1 milione e mezzo di cantare di olio”

L’intero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Copertino, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si

imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.

Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro , Malvasia Nera , Montepulciano sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti a Copertino da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811

Possiamo affermare, quindi, che Copertino è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia.

La base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Copertino”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Viale Gallipoli,

3973100 Lecce

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19- 11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI COLLEPASSO

VIGNETI COLLEPASSO

GALATINA

D.O.C.

Decreto 22 aprile1997

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Galatina” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

“Galatina” rosso

“Galatina” rosso novello

“Galatina” Negroamaro

“Galatina” Negroamaro riserva

“Galatina” rosato

“Galatina” rosato frizzante

“Galatina” bianco

“Galatina” bianco frizzante

“Galatina” Chardonnay

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Galatina” è riservata ai vini, bianchi, rossi e rosati, ottenuti esclusivamente da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Galatina” bianco (anche nella tipologia frizzante):

Chardonnay minimo 55%.

Possono concorrere la produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, accomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 45% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

GalatinaChardonnay:

Chardonnay minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.

 

Galatina” rosso (anche nella tipologia novello) e “Galatina rosato” (anche nella tipologia frizzante):

Negroamaro minimo 65%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 35% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Galatina” Negroamaro:

Negroamaro minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Galatina” di cui all’art. 2, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Galatina. Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour e Collepasso

tutti in provincia di Lecce.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Galatina” di cui all’art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini derivati.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi/ettaro.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a:

 

“Galatina” bianco: 15,00 t/ha

“Galatina” Chardonnay: 15,00 t/ha

“Galatina” rosso e rosato: 15,00 t/ha

“Galatina” Negroamaro: 15,00 t/ha

 

Fermo restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua

deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. “Galatina” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 50% per la tipologia rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.

Qualora superino questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Gli eventuali superi delle rese dell’uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione della tipologia rosato, fino al raggiungimento del sopra indicato limite del 75%, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a D.O.C., ma non comportano la decadenza del diritto alla denominazione di origine controllata per la tipologia rosato per il quantitativo prodotto nel proprio specifico limite.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a D.O.C. “Galatina”

un titolo Alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Galatina” bianco: 10,50% vol.

“Galatina” Chardonnay: 10,50% vol.

“Galatina” rosso e rosato: 11,50% vol.

“Galatina” Negroamaro: 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini di cui all’art. 2 debbono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione ed invecchiamento siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nelle province di Lecce e Brindisi da cinque anni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione ed in possesso di idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

I vini a DOC “Galatina” all’atto dell’immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Galatina” bianco “Galatina” bianco frizzante:

colore: giallo paglierino tenue, anche con riflessi verdolini;

profumo: delicato, gradevolmente fruttato;

sapore: secco, caratteristico vivace, tranquillo o frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Galatina” Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: secco, di buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Galatina” rosato “Galatina” rosato frizzante:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, fruttato, giustamente persistente;

sapore: asciutto e vellutato, caratteristico, tranquillo o frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Galatina” rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Galatina” Negroamaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone, se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, elegante, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Galatina” Negroamaro riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi rosso mattone;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volum0ico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Il vino a D.O.C. “Galatina Negroamaro”, ottenuto da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,50% vol.

dopo un periodo di invecchiamento minimo di:

due anni

di cui almeno sei mesi in botti di legno

a partire dal 1° dicembre dell’annata di produzione delle uve può

portare in etichetta la menzione “riserva”

 

“Galatina” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, pieno, armonico, fruttato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Galatina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diverse da quelle espressamente previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della normativa vigente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a DOC “Galatina” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

I vini a DOC “Galatina” se immessi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 1,500, debbono essere chiuse con il tappo di sughero, raso bocca.

Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la chiusura a vite.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Secli, Sogliano Cavour, Collepasso, GALATINA, tutti in provincia di Lecce

Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano un’elevata variabilità; il basamento del territorio facente parte del Comprensorio della DOC “Galatina” è costituito da una successione di strati e banchi calcarei, calcarei dolomitici e dolomie, spessa oltre 6000 m e depositatasi sul fondo del mare durante il Giurassico ed il Cretaceo.

Successivamente, a più riprese, il mare ha invaso le zone depresse facendo assumere all’intera regione salentina una configurazione ad arcipelago. Sul fondo della laguna creatasi tra le varie isole rimaste emerse si sono deposte calcarenili (“tufi”), argille e sabbie che hanno colmato le depressioni tettoniche (graben), facendo assumere alla Penisola Salentina, alla sua totale emersione del mare, la morfologia tabulare attuale.

I suoli presenti nell’area sono quelli tipici delle “terre rosse” (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto lithico entro 50 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto profondi (Typic Rhodoxeralfs).

Sotto l’aspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili. Il carbonato di calcio è spesso assente, essendo le terre rosse prodotto di decalcificazione. La capacità di scambio cationica è medio-alta; la fertilità è scarsa o quasi moderata, poiché la dotazione di macroelementi fertilizzanti è normalmente insufficiente. Il contenuto di sostanza organica subisce una netta diminuzione passando dalla superficie in profondità.

La composizione granulometrica è franco-argillosa nell’orizzonte superiore con struttura sub-angolare, fine e molto fine, pori abbondanti, molto piccoli. Colore rosso scuro.

Attività biologica intensa.

Questi suoli privi di roccia affiorante e non troppo pietrosi, si prestano discretamente all’esercizio dell’attività agricola. Le coltivazioni di cereale autunno- vernili, foraggiere, tabacco, patata, leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre più diffuse.

La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva.

Il clima della zona rientra nell’area d’influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni miti.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 400 mm fino ai 1.200.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 65% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “GALATINA”.

La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour, Collepasso, GALATINA, tutti in provincia di Lecce ha origini antichissime.

L’area si era affermata toponomasticamente già da centinaia di anni, nel periodo successivo al tracollo della potenza bizantina e all’avvento dei Normanni, come circoscrizione del Regno di Sicilia.

La promulgazione delle province nel 1231 ad opera dell’imperatore svevo raccolte nel “Liber Augustalis” sono durate sino alla costituzione del Regno D’Italia nel 1860.

Dalle testimonianze umane che risalgono al paleolitico, agli Iapigi o Messapi l’impianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di centri abitati.

La dominazione greca sviluppò attività politica e culturale e l’espansione longobarda sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola. La seconda metà del XIII secolo è caratterizzata dalla dominazione Angioina con l’entrata a far parte del Regno di Napoli.

Nei diversi passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la possibilità di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la possibilità di animare il commercio e l’economia generale della provincia.

Il settecento vede concretizzarsi in maniera continuativa le esportazioni di Olio e Vino in partenza da Gallipoli.

Tra il 1600 e 1700 dai porti di Otranto Gallipoli e Brindisi partivano per i mercati di Londra Berlino S. Pietroburgo e Barcellona “2 milioni di salme di vino e 1 milione e mezzo di cantare di olio”.

L’intero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Galatina, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.

Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti a GALATINA da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.

Possiamo affermare, quindi, che GALATINA è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia.

Primato che tutt’ora conserva anche perché in quest'area geografica esiste anche l’elevato livello di specializzazione raggiunto dai produttori locali nella conduzione della tecnica della coltivazione del Carciofo brindisino, le cui caratteristiche organolettiche di pregio sono il risultato di una tecnica culturale affinatasi negli anni in stretto rapporto con il territorio di produzione.

La base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “GALATINA”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari

C.so Cavour n. 2

70121 BARI

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19- 11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI LEVERANO

VIGNETI LEVERANO

LEVERANO

D.O.C.

Decreto 4 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Leverano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Leverano” Rosso, anche Riserva

“Leverano” Rosso Novello

“Leverano” Rosato

“Leverano” Bianco

“Leverano” Bianco Passito

“Leverano” Bianco Dolce Naturale

“Leverano” Malvasia bianca

“Leverano” Chardonnay

“Leverano” Fiano

“Leverano” Negroamaro Rosso

“Leverano” Negroamaro Rosato

“Leverano” Negroamaro Rosso Riserva

“Leverano” Negroamaro Rosso Superiore

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

a) La denominazione di origine controllata “Leverano” Rosso, Novello e Rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Negroamaro almeno 50%;

Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

b) La denominazione di origine controllata “Leverano” Bianco, “Leverano” Bianco Passito e “Leverano” Dolce Naturale è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Malvasia bianca almeno 50%;

Vermentino fino a un massimo del 40%.

 

c) I vini a denominazione di origine controllata “Leverano” con una delle seguenti specificazioni:

Chardonnay

Fiano

Malvasia bianca

devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dai

corrispondenti vitigni per almeno il 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini (di cui al punto b e c ), da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” come sopra identificati, con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b.

 

d) La denominazione di origine controllata “Leverano” Negroamaro o Negramaro Rosso e “Leverano” Negroamaro o Negramaro rosato è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dalla corrispondente varietà di vitigno:

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 15%, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” come sopra identificati.

 

e) La denominazione di origine controllata “Leverano” Negroamaro o Negramaro Rosso con la specificazione “Superiore”, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale, dal vitigno

Negroamaro per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%

anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” come sopra identificati.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Leverano” comprende l'intero territorio amministrativo del comune di

Leverano,

ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino.

In provincia di Lecce.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Leverano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’Articolo 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

«Leverano» Rosso: 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Rosato: 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Bianco: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Leverano» Rosso Novello: 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Bianco Passito: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

«Leverano» Bianco Dolce Naturale: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

«Leverano» Malvasia Bianca: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Chardonnay: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Fiano: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Negroamaro Rosso: 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Negroamaro Rosato: 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Leverano» Negroamaro Rosso Superiore: 8,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferiti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Leverano” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio previsto per le specifiche tipologie, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell’uva in vino finito del vino “Leverano” Negramaro Rosato non deve essere superiore al 60%;

La resa massima dell'uva in vino finito del vino “Leverano” Bianco Passito e “Leverano” Bianco Dolce Naturale non deve essere superiore al 50%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

Il vino a denominazione di origine controllata “Leverano” Rosso se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, può utilizzare la menzione “Riserva”.

Il vino a denominazione di origine controllata “Leverano” Negramaro Rosso Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di

12 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata “Leverano” Negramaro Rosso Riserva deve avere un periodo di invecchiamento di

24 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia,

di cui almeno sei mesi di affinamento in legno.

Il vino “Leverano” Rosso Novello deve essere ottenuto mediante la vinificazione delle uve condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%.

Per tutte le tipologie, è consentito l’appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Leverano”.

Il quantitativo totale di vino aggiunto non deve in ogni caso superare il 15% del volume iniziale.

I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.

E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Leverano” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Leverano” Rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Leverano” Rosso Riserva:

colore: dal rosso rubino al rosso granato, con eventuali riflessi aranciati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

 “Leverano” Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Leverano” Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Leverano” Rosso Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Leverano” Bianco Passito:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: mimino 8,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Leverano” Bianco Dolce Naturale:

colore: giallo dorato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: minimo 8,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Leverano” Malvasia bianca:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Leverano” Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“LeveranoFiano :

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, leggermente vinoso, delicato;

sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l .

 

“Leverano” Negramaro Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, etereo, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Leverano” Negramaro Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, fruttato se giovane;

sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Leverano” Negramaro Rosso Superiore e Riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l’ invecchiamento ;

profumo: vinoso, etereo caratteristico, gradevole e intenso ;

sapore: pieno, asciutto, robusto, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 10,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto, i limiti indicati per l'acidità totale o l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Leverano” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E’consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente Articolo 3 - così come identificate e delimitate nell’elenco di cui all’Allegato 2 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata “Leverano”, per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all’Articolo 1 - ad eccezione dei vini recanti le menzioni “Riserva” e “Superiore”, e ad esclusione delle tipologie Bianco Passito e Bianco Dolce Naturale, possono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:

tappo di sughero raso bocca

tappo in polimero sintetico raso bocca

tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;

E’ altresì consentito il confezionamento, ai sensi della normativa vigente, in contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all’Articolo 1 recanti la menzione “Riserva” e “Superiore”, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

I vini di cui all’Articolo 1 nelle tipologie Bianco Passito e Bianco Dolce Naturale, devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L’assetto geologico dell’areale della DOC Leverano non si discosta molto da quello riscontrabile nel resto della Penisola Salentina.: sul basamento carbonatico cretaceo, blandamente piegato e dislocato da faglie, giacciono in trasgressione i sedimenti delle formazioni terziarie e quaternarie.

Tale configurazione morfostrutturale deriva dagli eventi tettonici e paleogeografici che si sono susseguiti nella regione salentina a partire dal Mesozoico. A partire da tale periodo infatti il basamento carbonatico ha subito numerose emersioni e subsidenze accompagnate da ingressioni marine.

Il quadro risultante è dato dalla presenza di un substrato carbonatico mesozoico su cui giacciono in trasgressione le unità di più recente deposizione: le calcareniti mioceniche ed i sedimenti calcarenitici, argillosi e sabbiosi pliocenici e pleistocenici.

Tutte queste unità, possono essere classificate in quattro gruppi principali, in base ai caratteri di facies e in relazione all’evoluzione geodinamica dell’area dal Cretaceo ai nostri.

Nell’area si rinvengono, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni geologiche:

1. Calcari di Altamura (Turoniano sup- Maastrichtiano)

2. Pietra Leccese e Calcareniti di Andrano (Burdigaliano – Messiniano)

3. Calcareniti di Gravina (Pliocene medio – Pleistocene inf.)

4. Argille Subappennine (Pleistocene inf.)

5. Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene medio e sup).

I suoli del territorio viticolo Leveranese sono in prevalenza di tre tipi.

Quelli confinanti con il territorio del Comune di Veglie, il più delle volte sono profondi e argillosi; sempre profondi ma tendenti al sabbioso quelli confinanti con il territorio del Comune di Coperitno e Carmiano, comuni che ricadono nell’areale della DOC Copertino; spesso più superficiali e

rossastri, invece, quelli più vicini alla costa Jonica Salentina confinanti con il comune di Porto

Cesareo e di Nardò, facenti parte dell’omonima DOC.

Di conseguenza, nelle zone in cui i terreni sono più profondi, ricchi di sostanza organica e poveri in carbonato di calcio abbiamo grandi distese di terreni coltivati a vite, invece i terreni siti in prossimità della costa Jonica Salentina sono perlopiù ricoperti di oliveti.

Le caratteristiche di questi terreni fanno si che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare delle condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta ottenendo un vino qualità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Leverano”.

L'origine della denominazione DOC del Leverano è da attribuirsi ai due produttori storici presenti sul territorio, i quali già a partire dagli anni 60 producevano vini rossi e rosati a base di Negroamaro e Malvasia Nera.

Il nome di questo vino deriva dalla omonima cittadina situata a sud ovest di Lecce, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.

L’antica tradizione di vinificazione di questo territorio ha portato i produttori locali a riunirsi nel 1976 per poter preservare e dare nuovo slancio al comparto vitivinicolo di Leverano.

L’esigenza della costituzione della DOC nacque anche dal riscontro in termini di vendite sia su mercati nazionali che internazionali, ma soprattutto l’esigenza principale fu quella di dare una vera e propria svolta alla storia della viticoltura di questo comune per poter finalmente distinguere le produzioni vinicole che fino ad allora avevano la fama di “vini da taglio”, per poter dimostrare ai mercati e ai consumatori che la produzione di questo territorio poteva e doveva orientarsi sulla qualità.

Due sono le forme di allevamento dei vigneti della DOC Leverano più utilizzati:

Alberello pugliese; Si tratta di un sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido.

È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle

condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale va da 1,60 -1,80 m tra le file a 1,00 – 1,10 m. su la fila. La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

Spalliera; Nell’ ultimo ventennio l’allevamento a spalliera in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello infatti l’alberello pugliese rappresenta massimo del 20 % della superficie quando invece fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d’impianto utilizzando nella spalliera va da 2.00 -2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. su la fila con una densità d’impianto che varia da un minimo di 3.800 piante per ettaro fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro, questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera.

Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura corta come il cordone speronato, guyot e ecc.

Il vitigno principe del Salento, e sopratutto della DOC Leverano è il Negroamaro.

Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle province di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

Se un tempo fino ai primi anni 90’ la spalla ideale del Negromaro era la malvasia Nera di Brindisi e di Lecce, negli ultimi vent’anni la piattaforma ampelografica dell’area di produzione dell’IGT Salento è sostanzialmente cambiata. Sono stati introdotti, infatti, anche altri vitigni non solo locali e nazionali come Primitivo, Moltepulciano, Sangiovese, Lambrusco ecc, ma anche internazionali come il Cabernet, Merlot, Syrah.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle

operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “LEVERANO”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed

enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce

Viale Gallipoli

73100 LECCE

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 4).

 

Allegato 1

Località:

Arche, Barino, Bunnari, Cannole, Cappuccini, Cardinali, Casilli, Cavaleri, Ciurlini, Cutura, Don Cataldo, Don Nicola, Felicetta, Fica Pazza, Giardine, Inside, La Chianca, La Diana, La Traglia, Lago Lavanari, Leveré, Lo Manca, Lu Pizzo, Madonna di Mezzo, Marange,  Mascarana, Mieli, Ora, Padula zecca, Palazze, Pampacasi,

Papa Filippo, Papa Raffaele, Papagrazio, Pezzo della casa, Quagliasieri, Rifugio, Saetti, Santa Croce, Santo Stefano, Saraceni, Scampuerru, Schiavoni, Specchia Nuova, Tobba, Torre Schiavi, Torricella, Trozza, Tucci, Zita Rosa;

Masserie:

Albaro, Annibale, Canisi, Capuzzi, Dannati, Don Cola, Donna Marzia, Donna Porzia, Gentile, Gian Perruccio, Gustapane, Manieri, Monte D’Arena, Nove Pietre, Paladini, Palombaro, Perrucci, Vignali, Zanzara.

   

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MATINO

VIGNETI MATINO

MATINO

D.O.C.

D.P.R. 19 maggio 1971

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Matino” è riservata ai vini rosato e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

“Matino” rosso

“Matino” rosato

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Matino” è riservata ai rossi e rosati, ottenuti esclusivamente da uve dal vitigno

Negro Amaro minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vitigni

Malvasia Nera e Sangiovese, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 30%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Matino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:

Matino

ed in parte i territori comunali di

Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli,

tutti in provincia di Lecce.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Matino” debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini derivati.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vini “Matino” non deve essere superiore ai

12,00 t/ha  di vigneto in coltura specializzata.

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% del limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al

65% per il “Matino” rosato e del 70% per il “Matino” rosso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “Matino”

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini di cui all’art. 2 debbono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati di cui all’art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni possano essere effettuate nei territori dei comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Nella preparazione del vino di tipo rosso non è consentito l’impiego dei prodotti delle uve usate per la preparazione del tipo rosato.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

I vini a DOC “Matino” all’atto dell’immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Matino” rosato

colore: colore rosa intenso con lievi riflessi giallo oro dopo il primo anno;

profumo: leggermente vinoso;

sapore: secco, caratteristico , armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Matino” rosso

colore: rosso rubino con riflessi arancioni se invecchiato;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Matino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diverse da quelle espressamente previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, nel rispetto della normativa vigente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti vini a DOC “Matino” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a DOC “Matino” se immessi al consumo in bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 1,500, debbono essere chiuse con il tappo di sughero, raso bocca. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la chiusura a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende tutto comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce

Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano un’elevata variabilità; il basamento del territorio facente parte del Comprensorio della DOC “Matino” è costituito da una successione di strati e banchi calcarei, calcarei dolomitici e dolomie, spessa oltre 6000 m e depositatasi sul fondo del mare durante il Giurassico ed il Cretaceo

Successivamente, a più riprese, il mare ha invaso le zone depresse facendo assumere all’intera regione salentina una configurazione ad arcipelago.

Sul fondo della laguna creatasi tra le varie isole rimaste emerse si sono deposte calcarenili (“tufi”), argille e sabbie che hanno colmato le depressioni tettoniche (graben), facendo assumere alla Penisola Salentina, alla sua totale emersione del mare, la morfologia tabulare attuale.

I suoli presenti nell’area sono quelli tipici delle “terre rosse” (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto lithico entro 50 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto profondi (Typic Rhodoxeralfs)

Sotto l’aspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili. Il carbonato di calcio è spesso assente, essendo le terre rosse prodotto di decalcificazione. La capacità di scambio cationica è medio-alta; la fertilità è scarsa o quasi moderata, poiché la dotazione di macroelementi fertilizzanti è normalmente insufficiente.

Il contenuto di sostanza organica subisce una netta diminuzione passando dalla superficie in profondità.

La composizione granulometrica è franco-argillosa nell’orizzonte superiore con struttura sub-angolare, fine e molto fine, pori abbondanti, molto piccoli. Colore rosso scuro.

Attività biologica intensa.

Questi suoli privi di roccia affiorante e non troppo pietrosi, si prestano discretamente all’esercizio dell’attività agricola. Le coltivazioni di cereale autunno- vernili, foraggiere, tabacco, patata, leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre più diffuse

La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva.

Il clima della zona rientra nell’area d’influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni miti.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 400 mm fino ai 1.200 La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 65% nel periodo autunno-inverno

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Matino”

La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo del comune di: Matino ed in parte i territori comunali di Parabita, Alezio, Taviano, Casarano, Melissano, Tuglie e Gallipoli, tutti in provincia di Lecce ha origini antichissime

L’area si era affermata toponomasticamente già da centinaia di anni, nel periodo successivo al tracollo della potenza bizantina e all’avvento dei Normanni, come circoscrizione del Regno di Sicilia.

La promulgazione delle province nel 1231 ad opera dell’imperatore svevo raccolte nel “Liber Augustalis” sono durate sino alla costituzione del Regno D’Italia nel 1860. Dalle testimonianze umane che risalgono al paleolitico, agli Iapigi o Messapi l’impianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di centri abitati.

La dominazione greca sviluppò attività politica e culturale e l’espansione longobarda sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola. La seconda metà del XIII secolo è caratterizzata dalla dominazione Angioina con l’entrata a far parte del Regno di Napoli.

Nei diversi passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la possibilità di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la possibilità di animare il commercio e l’economia generale della provincia.

Il settecento vede concretizzarsi in maniera continuativa le esportazioni di Olio e Vino in partenza da Gallipoli. Tra il

1600 e 1700 dai porti di Otranto Gallipoli e Brindisi partivano per i mercati di Londra Berlino S. Pietroburgo e Barcellona “2 milioni di salme di vino e 1 milione e mezzo di cantare di olio”.

L’intero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nell’archivio storico della Direzione Generale dell’Agricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione relativa alle cantine Sociali di Galatina, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia Prefettura di Terra D’Otranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata all’On. Ministro.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.

Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti a Matino da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.

Possiamo affermare, quindi, che Matino è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia.

Primato che tutt’ora conserva anche perché in quest'area geografica esiste anche l’elevato livello di specializzazione raggiunto dai produttori locali nella conduzione della tecnica della coltivazione del Carciofo brindisino, le cui caratteristiche organolettiche di pregio sono il risultato di una tecnica culturale affinatasi negli anni in stretto rapporto con il territorio di produzione.

La base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Matino”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Viale Gallipoli,

3973100 Lecce

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,

conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETO NARDO

VIGNETI NARDÒ

NARDÒ

D.O.C.

D.P.R.  6 aprile 1987

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Nardò” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso;

Rosso riserva;

Rosato.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Nardò” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Negroamaro minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni:

Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Montepulciano

presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve atte alla vinificazione dei vini a DOC “Nardò” devono essere prodotte nell’area delimitata che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni:

Nardò e Porto Cesareo

In provincia di Lecce.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Nardò” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti ubicati su terreni silicio – argillosi – calcarei del pleistocene dotati di buona fertilità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini DOC “Nardò” in vigneti a coltura specializzata

non deve essere superiore a: 18,00 t/ha..

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al Nardò rosso 70%. Nardò rosato 45%.

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti sopra riportati, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Nardò rosso: 11,00% vol.

Nardò rosato: 11,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona delimitata dal precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Nardò rosato” deve eseguirsi il metodo tradizionale di vinificazione che, in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione compresa tra le 12 e 24 ore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia “rosato” non può essere utilizzato per la produzione della tipologia “rosso”.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Nardò” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Nardò” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, armonico, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Nardò” rosso riserva:

colore: rosso rubino con toni aranciati;

profumo: vinoso, intenso, etereo;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, vellutato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

 “Nardò” rosato:

colore: dal rosa corallo appena acceso al cerasuolo tenue;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico, ghermente fruttato da giovane;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino a DOC “Nardò rosso”, ottenuto dalla vinificazione di uve con

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.

qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di almeno

due anni

a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve

immesso al consumo con

un titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 12,50% vol.,

può portare in etichetta la qualificazione “riserva”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Alla DOC “Nardò” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Nardò rosso e rosato” può figurare l’indicazione documentabile dell’annata di produzione delle uve. Tale indicazione è obbligatoria per la tipologia “riserva”.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica per la DOC Nardò comprende l’area delimitata dai territori amministrativi dei comuni di Nardò e Porto Cesareo entrambi in provincia di Lecce.

I suoli della zona del territorio dei comuni di Nardò e Porto Cesareo sono quelli tipici delle “terre rosse” (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto lithico entro 70 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto profondi (Typic Rhodoxeralfs).

La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva.

Il clima della zona rientra nell’area d’influenza della vicinanza al mar Jonio che lambisce per circa 43 Km. Le terre di entrambi i comuni.

Pertanto si tratta di clima tipico mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni miti.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 300 mm fino ai 1.100.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 65% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “NARDO’”.

La città di Nardò anticamente chiamata Neretum, della quale vi faceva parte il comune di Porto Cesareo sino al 1975, appartiene alla provincia dì Lecce ed è situata a pochi chilometri dal mare Jonio il quale bagna ben 45 Km di coste del territorio neretino.

Anche se incerta è l'epoca di fondazione di Nardò già Strabonío e Plinio la tennero in grande considerazione come una delle tredici più importanti città del Salento.

E' città antichissima anche per i riferimenti alle diverse leggende sorte intorno alle genti del vicino Oriente emigrate nel Salento perché attratti dalla fertilità del suolo.

Una prima leggenda vuole la fondazione di Nardo ad opera di genti Egizie ed Assire che dandole per emblema il toro, simbolo del sole, la chiamarono Neriton un' altra leggenda parla di popoli detti "Coni" emigrati da terre dell'Epiro o da Leucadia dopo il diluvio scatenato dal mitologico Deucalione; sicché, data per vera questa ipotesi, Nardò avrebbe oggi trentacinque secoli di vita.

La città di Nardò sarebbe comunque più antica di Roma.

Nel libro decimo del poema francese del Féuélon, il quale tratta delle avventure di Telemaco, figlio di Ulisse, al tempo della distruzione di Troia (1134 a. C.) si nota che molto tempo prima della fondazione di Roma al città di Nardò era già esistente.

Secondo un'altra leggenda gli abitanti della sassosa Nerito, di cui parla molto Virgìlio, sospinti dalla durissima siccità si affidarono avventurosamente al mare e varcando lo Jonio furono portati sulle coste dove oggi sorge Nardò e Porto Cesareo. Una volta sbarcati e trovate infinite sorgenti dì acqua potabile, vi si fermarono.

Infatti, dove sorge Nardò il luogo si chiamava Bosco Armentino abbondante di acque sorgive.

Questa gente chiamò Neriton la nuova patria in onore alla loro isola di Nerito. E'certo, comunque,che per le epigrafi rinvenute e la scoperta di tombe messaniche, anche nel luogo ove oggi sorge Nardò i Messapi presero stanza e trovarono durevole dimora.

Neretun in un periodo molto antìco, e comunque prima dell'inizio del dominio romano, aveva tanta importanza da battere moneta con leggenda ellenica; fu, tra l'altro,importante centro di tutta la Magna Grecia.

La romanizzazione della città messapica di Nardò avvenne intorno al 267 a. C., dopo la conquista di Brindisi ed il distaccamento in questa città di un contigente di truppe romane.

Nel 273 a.C. la città di Nardò fu però saccheggiata e devastata dalle milizie romane comandate dal console Marco Curìo Dentato e 57 anni dopo venne rasa al suolo dal generale cartaginese Annibale.

Risorse sotto l'impero di Ottaviano Augusto. Nel 44 a.C., durante la guerra tra Cesare e Pompeo, l’infelice città fu distrutta e poi riedificata per ordine appunto dell'Imperatore Cesare Ottaviano Augusto.

Si dice che nel 42 d.C. l'Apostolo S. Pietro sbarcato nel Porto Cesareo in Arneo, fosse venuto a Nardò a predicare convertire alla religione di Gesù il popolo neretìno edificando una chiesetta sotterranea dedicata alla SS.Vergine Assunta.

Per tutti gli antichi popoli messapi, e quindi per Nardò, il tempo dell'Impero Romano fu l'età più felice della loro storia.

Sono cessate le invasioni barbariche, le stragi e le migrazioni di stirpi e tutto il territorio salentino pienamente romanizzato acquista un tono di vita molto più tranquillo.

La sicurezza politica e sociale favorisce lo sviluppo dell'agricoltura ed il traffico delle merci. All'epoca imperiale

risale, infatti, la cosiddetta via Traiana che passa per Nardò, costeggiando lo Jonio.

Il dominio romano ebbe fine nel 555 d.C. e quindi padroni di tutto il Salento divennero gli Imperatori d'oriente

residenti a Bisanzio.

Purtroppo al crollo dell'impero si giunse attraverso guerre feroci che portarono alla devastazione di tutto il territorio con l'abbandono delle campagne la miseria, la, fame, i morbi e le malattie decimarono fortemente le popolazioni.

Al governo di Bisanzio toccarono terre ormai brulle, squallide, trasformate in lande selvagge ed acquitrinose,con una

popolazione decimata ed abbruttita dalle sofferenze.

Sicuramente il riscatto non solo ma anche materiale di questa gente rimasta va scritta all'opera degli esuli, dei perseguitati d'Oriente che erano affluiti numerosi in tutte le contrade di Terra d'Otranto e di Nardò per diffondere il Cristianesimo.

I seguaci del culto erano assoggettati a persecuzioni inaudite, mutilati, arsi vivi,lapidati.

Per sfuggire a queste spietate persecuzioni molti di essi espatriarono con le immagini sacre, i simulacri e le reliquie.

La tradizione vuole che alcuni esuli eroici, sbattuti da violento vento di scirocco sulle scogliere dello Jonio, a S. Caterina, vennero accolti solennemente a Nardò ove recarono le reliquie di S. Gregorio Armeno, detto l'illuminatore, evangelizzatore dell'Armenia e fondatore dell'omonima chiesa, nonché le reliquie di S. Clemente ed il simulacro del Croci fisso bizantino, detto il Cristo Nero. Questo antichissimo legno bizantino è conservato tutt'ora nella cattedrale di

Nardò.

I basiliani, tra l'altro, fondarono in Nardò una delle più famose officine scrittoríe (scholae scriptoriae) accanto all'Abbazia ove riproducevano e studiavano i capolavori della letteratura greca antica. Così i documenti ed i tesori della antica poesia e della letteratura ellenica vennero tramandati ai posteri.

Per sfuggire alla persecuzione iconoclastica, i monaci basiliani, infatti, scapparono Oltremare e trovarono in molti rifugio in questa fertile terra del Salento.

Qui, il monachesimo eremitico risolse il problema della totale assenza di mano d'opera locale, in quanto le terre erano state abbandonate a causa della tristizia dei tempi, e sviluppò l'agricoltura con il dissodamento e la bonifica dei terreni. Avvenne che questi coloni si raccolsero insieme in numerosi "casali" e contríbuirono alla grecizzazione delle diverse cittadine salentine.

Quindi il vigneto, che già nel neolitico era presente nelle vicinanze degli agglomerati ruralí-pastorali, prese a

svilupparsi sotto la guida dei monaci basiliani che organizzarono anche le prime “officine" di lavorazione delle uve.

Tutta la viticoltura salentina che ha legami profondi con i movimenti migratori dell'antica Grecia, si è sviluppata grazie all'attìvità del monachesimo basìliano che, va ricordato, introdusse, tra l'altro, le prime norme di diritto privato ed agrario in tema di contratti enfiteutici.

Certamente per molti secoli si sviluppò una viticoltura di autoconsumo che servì, a creare maggiori vìncoli tra l'uomo e

la terra. La vite, a differenza del Frano, ha contribuito ad annullare il fenomeno del nomadismo che in queste contrade si verificava costantemente a causa dei fenomeni di saccheggio da parte di predoni, data la vastità delle coste.

L'uomo con la coltivazione della vite (prima nella vicinanza dei "Casali" e poi mano a mano in tutto il territorio che dimostrava un a buona vocazione per, la ricchezza del suolo affermò la volontà di voler rimanere attratto anche dalle bellezze naturali confortato dal sorgere di una vita anche contemplativa predicata dai basiliani.

La lavorazione delle uve continuò in forma artigianale nei famosi "palmenti" spesso scavati nella roccia ed i vini prodotti, che erano di notevole alcolicità, contribuìrono a far dimentìcare spesso la mestizia di quel tempi.

Gli antichi "palmenti" hanno rappresentato la prima forma razionale di vinificazione tanto che, una volta cresciuta la popolazione e la stessa viticoltura, iniziò presto un fiorente commercio di vini che partivano dai porti di Gallipoli, San Cataldo, Brindisi e Taranto.

La storia della vite e del vino del feudo di Nardò fino agli ultimi anni del secolo scorso è quella di tutta la viticoltura salentína con momenti di crisi superati con enormi sacrifici, e il fiorente commercio che si sviluppò con diversi paesi che riconoscevano ai dell'Enotria Tellus le qualità di poter attraversare i mari senza alterarsi.

A seguito dell'invasione fillosserica, che portò alla ristrutturazione di tutti i vigneti, la vite cambiò ubicazione, trasferendosi in terreni più dotati idricamente e la trasformazione delle uve assunse una forma decisamente industriale. Sorsero, così, per iniziativa dei viticoltori locali e di operatori del Nord Italia e per l'interesse nazionale e francese, i primi veri stabilimenti vinicoli.

Nel 1929 Nardò aveva già ben 1.923 Ha di vigneto a coltura specializzata e non poteva non risentire della "grande crisi" di quell'anno che influì negativamente anche nel settore del

commercio vinicolo.

I numerosi stabilimenti vinicoli che erano sorti ad opera di numerose Case vinicole settentrionali ed estere non assicurarono tranquillità ai produttori delle uve, anche se erano migliorate le condizioni per il trasporto delle uve e dei vini a seguito della innovazione nel settore della viabilità ed erano stati attivati diversi collegamenti ferroviari. Elementi non solo economici e finanziari, ma soprattutto demografici, non disgiunti da sentimenti.

Molto diffusi in quell'epoca nelle classi agricole di arrivare a migliori condizioni di vita, fecero germogliare nelle coscienze di molte persone l'idea di una impresa economica caratterizzata dall'associazione di più individui per una migliore protezione dei prodotti agricoli.

Si sviluppò, così, l'idea già affermata in altre regioni d'Italia del movimento cooperativo per superare le difficoltà del collocamento delle uve per le quali venivano spesso offerti prezzi irrisori o addirittura non si riuscivano a collocare sul mercato.

Possiamo affermare, quindi, che NARDO’ e PORTO CESAREO sono tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia.

La base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La produzione dei vini menzionati nel presente disciplinare presenta, una tipicizzazione ed un legame stretto con l’ambiente ed il territorio dell’area. I vini dal punto di vista analitico edorganolettico, dimostrano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. Il Nardò Rosso, Rosso Riserva e Rosato, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera. B).

L’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud estesi principalmente lungo la fascia che avanza verso il mar Jonio, localizzati in zone prevalentemente pianeggianti e particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Le aree di produzione privilegiate sono distinte dai terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, e dell’area in particolare, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “NARDO’”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce

Viale Gallipoli

73100 LECCE

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera

c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.