Marche › MACERATA

VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA D.O.C.G.

VERNACCIA DI SERRAPETRONA D.O.C.G.

COLLI MACERATESI D.O.C.

I TERRENI DI SANSEVERINO D.O.C.

SAN GINESIO D.O.C.

SERRAPETRONA D.O.C.

VERDICCHIO DI MATELICA D.O.C.

VIGNETI SERRAPETRONA

VIGNETI SERRAPETRONA

VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA

D.O.C.G.

Decreto 18 febbraio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vino

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» è riservata al vino Verdicchio di Matelica Riserva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva», comprende parte del territorio dei comuni di

Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco

in provincia di Macerata

e parte del territorio dei comuni di

Cerreto D'Esi e Fabriano,

in provincia di Ancona.

 

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che poi segue sino alla località Case Tribbio.

Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio per la frazione Bassano.

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre.

Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un sentiero, quota 554.

Da questa

quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana.

Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni

sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli.

Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo – San Severino Marche e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all’incrocio con la strada Castelraimondo – Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta.

Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le

Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino – Castelraimondo.

Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco - Casteraimondo.

Da qui segue poi il confine comunale Prioraco – Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant’Angelo, che percorre sino alla frazione Sant’Angelo.

Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant’Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529. Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli. Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al confine comunale Matelica – Esanatoglia in prossimità di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583.

Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica – Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia – Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti)

dovranno avere almeno 2200 ceppi per ettaro.

E' vietata la forma di allevamento a tendone.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare le 9,50 t/ha.

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve a tale limite, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva».

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Non è consentito l’arricchimento. E’ ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della

zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d’invecchiamento

di almeno 18 mesi.

Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» all'atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino ;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore del vino può rilevare lieve sentore di legno.

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

E' consentito altresì l'uso delle indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, , riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. (Allegato 1)

E’ altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare su richiesta della Regione , sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la DOCG Verdicchio di Matelica Riserva interessa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi nella provincia di Macerata e due in quella di Ancona.

È decisamente interna e lontana dall’ambiente e dall’influenza marina.

Difatti, è una Pianura Alluvionale Interna che include tutti i tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni riconosciute cartografabili, all’interno della regione Marche.

La quota media è attorno ai 350 m.  s.l.m.

La zona è attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa appenninica ed alla costa adriatica.

La vallata, ove si sviluppa la zona delimitata, è il prodotto dell’effetto erosivo dei molti corsi d’acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce calcaree.

L’assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi estivi con temperature elevate che, però, non pregiudicano la coltivazione della vite.

L’area delimitata e pianeggiante è altimetricamente compresa tra 250 m. s.l.m. fino a 700 m. s.l.m. con una percentuale di presenza dell’80% tra m. 280 e m. 480 s.l.m.

Un vigneto è stato rilevato anche a 720 m. s.l.m.

La classe di pendenza media è racchiusa per l’80% entro il 2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di collina a discreta energia del rilievo.

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14 °C.

Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici.

Sempre in geologia la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e termina a Camerino quale vallata pre appenninica.

La parte valliva è occupata da depositi alluvionali con prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso interessata da coperture fini ed alluvionali.

Il 12 % di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo i corsi d’acqua ed il 22 % di boschi termofili (roverella) completano il paesaggio dell’area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti).

La classe di esposizione si divide equamente a metà tra est ed ovest per il 75% delle aree.

Fattori umani rilevanti per il legame

La valle ha al centro l’abitato di Matelica, centro industriale e vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana.

Popolata dai Piceni è provato che questi già conoscessero l’uva ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una tomba di un giovane “principe” dove, fra splendide armi e scettri ed altri oggetti, è stato rinvenuto un bacile emisferico al cui interno stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, più di un grappolo.

Fra i vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino.

Il periodo Romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri di dissertare sull’uva e sul vino piceno.

Da ciò si può affermare che in queste terre, giudicate fertili, non mancavano le vigne.

La caduta dell’impero Romano, le invasioni medievali, il disfacimento dell’impero d’oriente, che aveva avuto potere ed influenza lungo la costa adriatica, riducono l’attività agricola al solo sostentamento e le vigne, abbandonate le antiche alberate dell’epoca romana quando le viti venivano “maritate” agli aceri e ad altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti, protetti.

Nasce il vigneto dell’azienda agricola. Alta densità d’impianto per non “sprecare terreno”, applicazione del contratto mezzadrile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni separate destinate all’autoconsumo.

Nel periodo medioevale la valle è feudo della signoria dei “Da Varano” di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia dell’area di dominio.

Il passaggio dall’Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creò un risveglio dell’attività agricola dovuto ai monaci ed agli insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attività temporali che le popolazioni accettarono.

Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto notarile, in quel di Matelica, cita la parola “Verdicchio”.

Da qui la vite riprende un suo ruolo nell’economia aziendale e rurale cessando di essere esclusivo uso del Clero e dei Nobili ed entra nelle abitudini della comunità di persone.

È nella seconda metà dell’800, con l’arrivo dell’oidio, della peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del ‘900 ove la divulgazione tecnica e l’insegnamento permettono di ricreare la viticoltura moderna con nuove varietà e, purtroppo, con l’abbandono di varietà e cloni del territorio.

Con gli anni ’50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a specializzata, ha termine la figura del mezzadro (ope legis), i proprietari divengono imprenditori i quali, accorpando più poderi, investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di oggi nel matelicese e nella regione.

La denominazione “Verdicchio di Matelica Riseva” è conseguente al D.P.R. 930/1963 che norma le DOC e le DOCG.

La tipologia Riserva è aggiunta alla DOC nel 1995.

Nel febbraio 2010 viene riconosciuta la DOCG in quanto nell’area delimitata si otteneva anche un prodotto classificabile come “eccellenza produttiva”.

Ciò ha permesso ai viticoltori matelicesi, nel 2005, di attivare l’iter normativo per dare ufficialità all’eccellenza produttiva con la DOCG.

L’ampelografia del vitigno autoctono “Verdicchio” trova attenzione nel XIX sec con più descrizioni ufficiali. Nel tempo i viticoltori hanno sempre effettuato una selezione massale per la sua moltiplicazione cui ha fatto seguito una selezione scientifica del materiale di moltiplicazione.

Le forme di allevamento della vite hanno subito una evoluzione passando dall’alberata (acero, olmo, conocchia) alla vigna (filari) forti dell’esperienza acquisita che la prima forma rispondeva alla quantità e la seconda alla qualità.

Oggi la vigna è generalizzata con una densità superiore alle 2.000 viti/ettaro.

Per produrre il vino bianco secco non sono applicate tecniche specifiche per il Verdicchio Riserva, ma occorre precisare che tutti i produttori dell’area sono stati molto sensibili ad applicare le nuove tecnologie di trasformazione vinicola sostenute da sperimentazioni scientifiche come la criomacerazione, l’iperossigenazione, la decantazione a freddo.

Ciò permise di distinguere il prodotto vino nella tipologia “Riserva”, poi DOCG.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il clima continentale del matelicese e la quantità di sali minerali presenti nei suoli rendono unico il terroir: il Verdicchio non è versatile come quello di Jesi, meno esplosivo negli aromi, ma più capace di esaltarsi con la terziarizzazione; l’elevata presenza di acido malico lo rende scontroso in gioventù, ma dopo la malolattica il vino si fa pieno, complesso, armonioso.

Grande complessità olfattiva ampi sentori di mandorle tostate, cedro e miele, al gusto strutturato, ricco ed opulento caldo e avvolgente.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

È proprio l’interazione causale tra quanto descritto che il vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative.

Difatti concorrono a ciò la particolare situazione climatica, combinata con una componente pedologica, caratterizzata da terreni formatisi su matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

ALLEGATO

Menzione geografica Comune

 

Comune di Matelica:

Cambrugiano,

Colferraio

La Valle

Matelica

La Monacesca

Mistriano

Sainale

Santa Teresola

Valbona

Vinano

Comune di Fabriano:

Collamato

Comune di Cerreto d’Esi

Del Cerro

Fogliano

San Leopardo

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VERNACCIA DI SERRAPETRONA

D.O.C.G.

Decreto 18 agosto 2004

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione del vino

 

La denominazione di origine controllata e garantita Vernaccia di Serrapetrona, è riservata al

vino spumante nelle tipologie secco e dolce

che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Vernaccia nera per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione del vino a DOCG« Vernaccia di Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di

Serrapetrona

e in parte quello dei comuni di

Belforte del Chienti e di San Severino Marche.

In provincia di Macerata.

 

Tale

zona è così delimitata:

a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche.

Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano. Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249).

Da dove verso nord-ovest e attraverso C. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474,) prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale, verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo, i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima ad ettaro deve essere di 2.200 ceppi.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve superare le 10,00 t/ha.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona».

Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata. in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona»

non deve essere inferiore a 9,50% vol., prima dell'appassimento.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Conformemente all’Art. 8 del Reg CE 607/2009, le operazioni di cui sopra debbono aver luogo nell’area delimitata per riaffermare l’unicità del vitigno autoctono, dei processi fermentativi e della spumantizzazione con il territorio che ne ha dato il nome in un quadro sinergico d’immagine e di comunicazione.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non più del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificato all'atto della vendemmia;

 il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad appassimento,

 fino ad assicurare al mosto così ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol.

L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è consentito l'uso di impianti di ventilazione.

Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento può essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato.

Il vino così ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e

non potrà essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve.

La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve

essere superiore al 58%.

Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 63% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all’albo della DOCG «Vernaccia di Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

 

spuma: persistente a grana fine;

colore: dal granato al rubino;

profumo: caratteristico vinoso;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto il limite dell'estratto non riduttore minimo dell'acidità totale.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino spumante di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Vernaccia di Serrapetrona” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Vernaccia di Serrapetrona» può figurare l'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 3 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area geografica delimitata per la DOCG “Vernaccia di Serrapetrona”, vino spumante, interessa l’intero territorio del Comune di Serrapetrona e parte dei comuni di San Severino Marche e Belforte del Chienti nella provincia di Macerata.

È un’area interna e dista circa 60 km dal mare Adriatico.

È un’area ristretta, per metà classificabile come Ambiente Omogeneo di Montagna e per l’altra metà come Ambiente Omogeneo di Alta Collina.

Nel primo caso il territorio è quello di parte del Comune di Serrapetrona fino al confine col Comune di Camerino ad ovest. L’altimetria è compresa tra 500 e 1000 mt s.l.m. e la viticoltura ha come limite i 700 m. s.l.m.

L’altra metà del territorio comprendente la media e alta collina prende la parte restante del Comune di Serrapetrona e parte del territorio dei Comuni di San Severino Marche e Belforte del Chienti.

L’altimetria di quest’ultima area è compresa tra 250 e 500 mt s.l.m. e la viticoltura ne usufruisce in toto.

I terreni della zona montana sono geologicamente derivati dalle dorsali calcaree che hanno prodotto calcari rupestri affioranti nella valle del torrente Cesolone che attraversa tutto il territorio comunale, calcari selciferi e marne calcaree a scaglia rossa e cinerea.

I suoli coltivati sono sottili e pietrosi, direttamente sviluppati sulla roccia calcareo-marnosa.

I terreni della parte collinare sono vari in relazione all’uso del suolo, agricolo o naturale, ma sono quasi sempre calcarei, pietrosi e raramente fluvici.

Sono di formazione arenaceo-argillosa e sono presenti le sabbie quale ultimo episodio della sedimentazione marina.

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto Collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14 °C circa.

Nel mese di luglio si rilevano precipitazioni medie di mm 800 e temperature medie di 21 °C.

Le classi di pendenza della parte montana (40% dell’area) sono comprese in gran parte tra il 35 e 70% mentre nella restante parte collinare, (60%) sono comprese tra lo 0 ed il 35%.

L’esposizione del territorio in questione è maggiormente ricorrente verso est e sud, ovvero nelle direzioni maggiormente gradite dalla coltura della vite.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio delimitato con al centro il paese di Serrapetrona subisce nel periodo medioevale tutte le vicende del Comune di Camerino e della Signoria dei “Da Varano”, che nomina il Podestà di Serra, e regola i rapporti tra questa e la Chiesa romana.

Già nel 1132 c’è il primo riferimento al nome del paese dettato dalla dominazione longobarda e lo stemma comunale riporta tra l’altro una vite con grappoli.

Dopo l’unità d’Italia si avviano iniziative per lo sviluppo dell’attività agricola e per il sostentamento delle popolazioni. Già nel 1872 Serrapetrona si distingue alla prima esposizione e fiera enologica del circondario di Camerino.

Pur esistendo citazioni sulla viticoltura e sulla sua trasformazione in vino fin dal secolo XV, non compare ancora la parola “Vernaccia”.

Questa può spiegarsi con il lungo stagionamento dei grappoli prima della pigiatura e della successiva fermentazione che rende degustabile il vino non prima della primavera (dal latino “ver”).

Nel 1562 la coltivazione della vite nella provincia di Camerino si distingueva per qualità e quantità;cosi riferiscono le cronache del tempo.

Ne da riscontro la lettura della fonte di natura fiscale – Libri dei focolari – che riportano dati sulla produzione di vino nel territorio camerte che per Serrapetrona sono le località di Borgiano e Castel San Venanzo.

Date le specifiche condizioni ambientali il territorio, sotto l’influenza camerte, produce più vino che grano e ciò è dovuto al riflusso di tradizioni colturali, di mentalità, di prestigio e di organizzazione ed evoluzione sociale.

Con la fine della seconda guerra mondiale il Comune di Serrapetrona subisce il fenomeno dell’emigrazione e dell’abbandono delle zone rurali.

Tuttavia la “Vernaccia nera” dona vita industriale al territorio.

Nomi come Claudi, Quacquarini, Francioni, Tallei, Fabrini sono i produttori, trasformatori che riprendono le esperienze vitivinicole del passato e creano attività industriali e lavoro fermando la fuga dai campi e riportando in essi l’economia viticola aziendale.

Questi stessi personaggi, forti di un prodotto di particolare pregio e, soprattutto, di un particolare legame tipologico e storico con il territorio di produzione, nel 1967 hanno dato vita al riconoscimento della DOC (1971) pur non senza difficoltà giunte lungo l’iter di approvazione e poi della DOCG nel 2004.

Il poter disporre di un vitigno autoctono di pregio, la Vernaccia nera e la secolare procedura di vinificazione, certamente il suo punto di eccezionalità, consistente nella frammentazione del processo produttivo che elenca ben tre fermentazioni del prodotto, danno allo stesso la sua singolarità come lo è il territorio ove si produce.

Il vitigno si coltivava maritato all’acero poi sostituito dal vigneto a controspalliera negli anni ’50.

Si è detto che la spumantizzazione del prodotto avviene attraverso tre differenti fermentazioni che sono:

1) le uve raccolte vengono pigiate ed il mosto ottenuto è soggetto alla lisciviazione delle sostanze coloranti e di altri componenti prima della svinatura. Inizia quindi la 1° fermentazione del vino base;

2) parte delle uve , sane e raccolte a coppie, vengono messe ad appassire fino a gennaio, in modo naturale per essere poi pigiate, diraspate ed il mosto ottenuto aggiunto al vino base di cui sopra.

Parte la seconda fermentazione alcolica, più lenta, e dopo due mesi essa termina lasciando spazio al processo di maturazione che riduce la presenza di acidi e tannini attraverso la precipitazione tartarica e la fermentazione malolattica;

3) il vino così ottenuto è portato in autoclavi che, con l’aggiunta di zuccheri e lieviti avvia la terza fermentazione con trattenimento della CO2 disciolta nel vino, la cosiddetta “presa di spuma” di cui al metodo “Charmat”.

Il prodotto vino avrà 5 atmosfere di pressione ed è così divenuto dopo altri 2 mesi lo spumante “Vernaccia di Serrapetrona”.

Il lavoro in autoclave consente l’ottenimento del “dolce” o “ secca” in base al contenuto residuo degli zuccheri.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La Vernaccia di Serrapetrona è di colore rosso rubino non troppo intenso , che tende a volgere a toni di granato, spuma rossa, viva, con perlage sottile e persistente. Il profumo è aromatico e vinoso, ricorda la frutta rossa matura, le marmellate, i fiori appassiti.

Il gusto è morbido ed equilibrato , con tannini poco pronunciati . Nel finale quello si nota un piacevole retrogusto amarognolo , tipico dell'uva utilizzata.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Dall’appassimento delle uve e dai processi fermentativi descritti si ottiene un vino rosso spumante naturale di alta qualità e gradimento.

Il tutto crea una realtà unica risultante dalle interazioni tra terreno, vitigno, clima, storia ed uomo.

Un sistema integrato, perfezionato nel tempo e nello spazio che ha creato un equilibrio ottimale nel territorio delimitato.

L’originalità del vino spumante unita al paesaggio montano ha dato uno sviluppo di immagine basato su genuinità, acqua pura, montagna vissuta, storia, arte, vino e cibi tipici antichi ed unici.

Una produzione contadina a finalità familiare è divenuta un filone produttivo con potenzialità economiche sapientemente sfruttate nel territorio delimitato.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLI MACERATESI

D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine  Controllata  «Colli  Maceratesi»  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

«Colli  Maceratesi»  bianco  (anche  nelle  tipologie  passito  e spumante);

«Colli  Maceratesi»  Ribona  (anche  nelle  tipologie  passito  e spumante);

«Colli  Maceratesi»  rosso  (anche  nelle  tipologie  novello   e riserva);

«Colli Maceratesi» Sangiovese.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:

 

«Colli Maceratesi»  bianco  (anche  nella  tipologia  spumante  e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 70%;

Incrocio  Bruni  54,  Pecorino,  Trebbiano  toscano,  Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per  la  sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo del 30%;

possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a  bacca  bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo  del 15%.

 

«Colli Maceratesi»  Ribona  (anche  nelle  tipologie  spumante  e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 85%;

possono concorrere per il restante  15%  altri  vitigni  a  bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

 

«Colli Maceratesi» Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorre altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  regione  Marche,  congiuntamente  o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

«Colli  Maceratesi»  Rosso,  anche  nella  tipologia  novello   e riserva:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima,  Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente,  fino ad un massimo del 50%;

possono concorre altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo  del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata  «Colli  Maceratesi»   ricade nell'intero territorio della 

provincia  di  Macerata 

e  quello  del comune di

Loreto,

in provincia  di  Ancona

e  comprende  i  terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali della zona e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  le  specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le produzioni della Denominazione  di  Origine  Controllata  di  cui  si tratta.

Sono   da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi    o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni  pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere inferiore a 2.200.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

«Colli Maceratesi» bianco: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» bianco passito: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» bianco spumante: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

«Colli Maceratesi» Ribona: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» Ribona passito: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» Ribona spumante: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

«Colli Maceratesi» rosso: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

«Colli Maceratesi» novello: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Colli Maceratesi» rosso riserva: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

«Colli Maceratesi» Sangiovese: 13,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla  vite. 

A  tali  limiti,  anche   in   annate   eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la  produzione non superi del 20% i limiti medesimi. 

Qualora  tali  limiti  vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata Colli Maceratesi.

La  Regione  Marche,  su  proposta  del  Consorzio,  sentite   le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di  anno  in  anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e  di coltivazione, può stabilire un  limite  massimo  di  produzione  per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la

valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle  uve,  devono essere effettuate all'interno della  zona  di  produzione  delimitata nell'art. 3.

Per tutte le tipologie  dei  vini  Colli  Maceratesi  è ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della  zona  di produzione,    con    mosti    concentrati    rettificati    e    con autoarricchimento.

E' ammessa la  dolcificazione  secondo  le  norme  comunitarie  e nazionali.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie «passito» devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire  dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. 

Tale  procedimento  deve assicurare, al termine del  periodo  di  appassimento, 

un  contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

Le stesse  uve  appassite  devono essere ammostate

entro il 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di raccolta.

La tipologia spumante deve  essere  ottenuta  esclusivamente  per rifermentazione naturale con permanenza  sui  lieviti  per 

almeno  3 mesi,

e la durata del procedimento di elaborazione  deve  essere 

non inferiore a 6 mesi.

Per la presa  di  spuma  deve  essere  utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti  iscritti

allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure  mosto concentrato rettificato.

La  tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con   macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.

La resa dell'uva in vino, compresa  l'eventuale  arricchimento  e presa di spuma, ove previsto, è la seguente:

 

«Colli Maceratesi» bianco: 70%,  91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» bianco passito : 40%, 52,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» bianco spumante: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Ribona: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Ribona passito: 40%, 52,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Ribona spumante: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» rosso: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» novello: 70%, 91,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» rosso riserva: 70%, 70,00 hl/ha;

«Colli Maceratesi» Sangiovese: 70%, 91,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologie sopra menzionate  e  il  43%  per  la  tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla  denominazione  di  origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione  d'origine controllate per tutta la partita.

Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  è consentita soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal  1°  dicembre successivo alla vendemmia:

 

“Colli Maceratesi” rosso riserva:

24 mesi di cui almeno 3 in botti di legno;

“Colli Maceratesi” passito:

24 mesi di cui almeno 3 in botti di legno;

              

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini  di  cui  all'art.  1  devono rispondere  all'atto  dell'immissione  al   consumo   alle   seguenti caratteristiche:

 

«Colli Maceratesi» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato, gradevole sapore armonico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» bianco passito:

colore: paglierino- ambrato piu' o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:  14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Ribona:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Ribona passito:

colore: paglierino- ambrato piu' o meno carico;

profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,50%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Ribona spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Colli Maceratesi» rosso riserva:

colore:  rosso  rubino,  talvolta   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Colli Maceratesi» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche  dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale   e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla Denominazione di Origine Controllata «Colli  Maceratesi»  è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non  abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con  l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata di produzione delle uve

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per l'immissione al consumo dei vini a Denominazione  di  Origine Controllata «Colli Maceratesi»  riserva,  spumante  e  passito,  sono ammessi soltanto recipienti di capacità da 0,375 fino a litri 3,00;

Per il confezionamento del vino «Colli Maceratesi» bianco,  rosso e Sangiovese, possono essere usati anche contenitori  alternativi  al vetro costituiti da un otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

Sono  ammessi  tutti  i  sistemi  di  chiusura  consentiti  dalle normative comunitarie e nazionali.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la produzione dei vini con la denominazione “Colli Maceratesi” è l’intero territorio della provincia di Macerata posta al centro della regione Marche tra il mare e la catena dei monti Sibillini.

È solcata da due fiumi: Chienti e Potenza mentre il fiume Musone, che segna il confine con la Provincia di Ancona in parte del suo percorso, è interessato con il suo bacino a destra del fiume.

È compresa nell’area l’enclave di Loreto pur appartenendo alla Provincia di Ancona.

L’orografia del territorio è la bassa collina dei bacini dei tre fiumi citati. Questa ha origine dalle rocce sedimentarie che nelle Marche creano tre fasce longitudinali: fascia pre-appenninica, appenninica e fascia sub-appenninica, che dalla prima arriva al mare.

Le tre fasce compongono la bassa collina tra il Musone a nord ed il Chienti a sud ovvero il territorio della Provincia di Macerata.

Gli effetti del mesoclima nella fascia collinare uniti alla pedogenesi hanno creato nell’area una differenziazione dei suoli con una significativa presenza dei calcisuoli: suoli ove è evidente la dinamica di soluzione e riprecipitazione del calcare in orizzonti preferenziali per le variazioni climatiche ed escursioni termiche.

Sono da segnalare anche suoli formati da trasporto torrentizio e da apporti colluviali nelle valli minori.

In sintesi, nell’area aumentano i substrati geologici calcarenitico-pelitici e diminuiscono i terreni argillosi.

L’altimetria della provincia comprende tutte le classi fino alle massime regionali. Mediamente si può individuare un’altezza media da 0 a m. 800 s.l.m. ove avviene l’utilizzazione agricola dei suoli.

Le classi di pendenza media sono in prevalenza comprese tra il 2% ed il 50% per il 75% della superficie provinciale.

L’esposizione dominante è equamente distribuita con leggera maggiore esposizione verso est.

Il clima è asciutto con temperature elevate e piovosità di luglio inferiore a circa mm 40.

Si è così in presenza del Piano fitoclimatico mesomediterraneo lungo la costa e di una certa xericità del clima all’interno.

La temperatura media annua risulta superiore ai 14-15° C.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio, terminata la presenza dell’Impero Romano, verrà assegnato alla Chiesa che dà inizio al Potere Temporale del Papato. La sua influenza viene rafforzata dall’insediamento nel territorio di potenti Ordini monastici nelle numerose Abbazie tuttora presenti ed alcune ancora operanti nella sfera religiosa.

In questa nuova dimensione della vita associata si deve ai monaci abbaziali la rinascita dell’attività agricola che supera la sussistenza e introduce la conduzione economica della terra compresa la gestione delle vigne e la trasformazione vinicola.

Nel periodo rinascimentale la vite riprende un suo ruolo nell’economia rurale e nella società.

Lo sviluppo del rapporto mezzadrile vede nell’area maceratese la sua massima espressione e lega il capitale ed il lavoro allo sviluppo rurale del territorio.

I mezzadri, i coltivatori diretti, per soddisfare l’autosufficienza alimentare, hanno piantato vigneti per avere il “vino di casa” ovunque e le viti sono state allevate nelle forme atte a produrre quantità, trascurando la qualità.

Sorge così quella viticoltura promiscua di piano e di collina, oggi sostituita dalla coltura specializzata.

La scomparsa della mezzadria reca con se anche la modifica delle sistemazioni arboree non più compatibili con la moderna agricoltura e, pertanto, superate.

Fino all’inizio del ‘900 la gamma dei vitigni allevati era estesa e disparata ma con il rinnovo degli impianti viene effettuata una selezione verso le varietà piene di tradizione e di qualità.

In questo quadro i produttori sono stati indotti a passare ad un vino da monovitigno per cui prende interesse nel territorio il vitigno Maceratino cui fa seguito la richiesta della denominazione così che le strutture di trasformazione vinicola nel territorio si espandono venendo meno quella forma di vinificazione “casalinga” conseguente alla ripartizione del prodotto al 50% tra proprietà e mezzadro.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

L’estensione sul tutto il territorio della Provincia di Macerata e del comune di Loreto in Provincia di Ancona, ci consente di ottenere vini freschi floreali e fragranti per quanto concerne i bianchi e spumanti, mentre i rossi si presentano con colore intenso, e profumi molto intensi e persistenti, al gusto morbidi caldi ed avvolgenti. Sia al profumo che al gusto si riscontrano sempre gli aromi tipici dei vitigni coltivati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Terreno, clima ed organizzazione aziendale hanno favorito la coltivazione della vite prima con l’arboreto e poi con il vigneto specializzato su tutta la collina maceratese.

Lo sviluppo della viticoltura in modo intenso e razionale avviene soprattutto nelle zone meno elevate in quanto sollecitato dagli investimenti di proprietari cittadini.

Ne è testimonianza il medico, enologo, archiatra Andrea Bacci di Porto S. Elpidio nel suo “De naturali vinorum historia” (1596 – Roma) Citazione parziale:

“……colline dai pendii assai dolci……che sono fertili e coltivate in grandi vigneti. Vi crescono uve

per vini per lo più bianchi ed anche per i soavi Tribolani che riescono più vigorosi se le uve si

raccolgono da località battute dal sole…..”

Altre testimonianze dirette e d’archivio riportano “che il Trebbiano di Camerino era ben noto a Venezia”. Sempre Bacci nel “De Naturali Vinorum” descrive la forma colturale espressa nei documenti catastali del termine “vigneto” con il quale si designava la sistemazione della vite sostenuta da pali o canne.

La tecnica della vite arbustiva o folignata si estende nel territorio maceratese nel corso del 17° e 18° secolo a seguito della ristrutturazione dell’economia agraria con la complementarietà delle colture.

Oltre al Maceratino la presenza di molti vigneti ad uve nere ha permesso di chiedere una denominazione specifica perché l’inclusione nell’area del Rosso Piceno, contenente una troppo alta prevalenza del vitigno Montepulciano, escludeva di fatto tutti i produttori maceratesi della collina interna che contestavano l’abbassamento di qualità del proprio vino non raggiungendo, il citato vitigno, nell’area pedemontana, ottimali livelli di maturazione.

Inoltre, l’utilizzo del nome più antico del vitigno “Ribona”, nella tipologia con Maceratino all’85% minimo, ha consentito di ottenere un prodotto ancor più personalizzato del vitigno autoctono.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.        

I TERRENI DI SANSEVERINO

D.O.C.

Decreto 30 agosto 2004

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

«I Terreni di Sanseverino» rosso;

«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore;

«I Terreni di Sanseverino» rosso passito;

«I Terreni di Sanseverino» moro.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«I Terreni di Sanseverino» rosso (anche nelle tipologie passito e superiore):

Vernaccia nera: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

«I Terreni di Sanseverino» moro:

Montepulciano: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varietà a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “I Terreni di Sanseverino” di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di

San Severino Marche,

in provincia di Macerata.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «I Terreni di Sanseverino» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione sullo schedario viticolo i vigneti posti ad una quota sul livello del mare inferiore a 500 metri.

Per i nuovi impianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino tenuto conto dell'evoluzione tecnico agronomica.

Sono ammessi, per i nuovi impianti le forme di allevamento in parete anche con cordone permanente.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

 

Per i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» la produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Rosso: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosso superiore: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

Rosso passito: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

Moro: 8,00 t/ha, 12,00% vol.

 

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto la partita.

Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 43%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia è consentito che le suddette operazioni, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano effettuate in cantine situate nei comuni contigui alla zona di produzione della denominazione di origine e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» possono essere destinate alla produzione della tipologia «passito» e le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

Il periodo di appassimento che può protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia,

e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in

recipienti di legno della capacità massima di 500 litri

per un periodo di almeno due anni.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

 

Rosso:

18 mesi, a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;

Rosso superiore:

24 mesi, a decorrere dal  1° dicembre successivo alla vendemmia;

Rosso passito:

24 mesi, a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;

Moro:

18 mesi, a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«I Terreni di Sanseverino» rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole, complesso;

sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevole, complesso;

sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«I Terreni di Sanseverino» rosso passito:

colore: rosso rubino chiaro tendente al granato;

profumo: intenso, caratteristico dell'appassimento;

sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«I Terreni di Sanseverino» moro:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevole, complesso;

sapore: armonico, talvolta di frutta rossa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per l'immissione al consumo dei vini «I Terreni di Sanseverino» sono ammessi recipienti fino a 5 litri.

La tipologia passito deve essere immessa al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a litri 0,750.

È consentito, per i recipienti di volume nominale fino a 0,375 litri e per i recipienti da 5 litri, l'uso del tappo a vite.

È escluso, per tutti i recipienti, l'utilizzo del tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la produzione dei vini con la denominazione di “I terreni di San Severino” è l’intero ed ampio territorio comunale del Comune di San Severino.

Territorio attraversato da ovest ad est dal fiume Potenza mentre a nord ha origine ed attraversa marginalmente il territorio comunale il fiume Musone.

Dista dal mare circa 50 Km ed è delimitato ad ovest dal contrafforte pre-appenninico del monte San Vicino che, a sua volta, racchiude insieme ad un tratto di appennino centrale la valle interna denominata “sinclinale camerte”.

L’orografia del territorio è totalmente racchiusa tra la bassa collina, il fiume Musone, il fiume Chienti e le rispettive valli. Comprende quindi i fondovalle fluviali iniziali del Musone e del Potenza ed i colli ad est della dorsale di Cingoli.

La litologia prevalente è quella tipica della fascia pre-appenninica marchigiana con substrati calcarei generalmente stabili e prevalenza di calcisuoli e marne con profili moderatamente evoluti.

L’altimetria dell’area è compresa tra 230 m. s.l.m. di San Severino e i 1260 m. s.l.m. nei pressi del Monte San Vicino (1479 m.).

La prevalenza media del 75% del territorio è compresa tra m. 220 e m. 600 s.l.m.

Le classi di pendenza sono comprese per l’85% tra il 2% ed il 50%.

L’esposizione dominante è equamente distribuita verso i tre punti cardinali escluso il lato ovest.

Il clima in quest’area risente di una certa xericità e le temperature medie annue risultano superiori a 15°C.

La piovosità dell’area, secondo dati pluviometrici rilevati su un arco di 40 anni presso una stazione meteorologica localizzata in San Severino, è di 790 mm/annui.

La piovosità media è concentrata maggiormente nei mesi autunnali ed invernali.

Fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura nel Comune di S. Severino ha una storia plurisecolare.

Città romana, con il nome di Settempeda nasce come colonia Romana, subì una distruzione nel 545 d.C.

Nel secolo XIV si conclude una prima fase della riaffermazione della coltura della vite iniziata nell’Alto Medioevo dopo l’abbandono seguito alla crisi del Mondo Antico.

Il consumo del vino si è diffuso progressivamente dalle mense ecclesiastiche, a quelle signorili, a quelle borghesi fino a raggiungere le masse per motivi alimentari e sanitari.

Il territorio collinare del Comune risulta storicamente tra le zone più felici per il prosperare rigoglioso della vite e per la produzione di uve di qualità.

Nei secoli il vino di S. Severino aveva assunto una notevole rinomanza tanto da essere commercializzato a Roma, nel Veneto ed altre Signorie dell’epoca ma anche per essere utilizzato come mediatore di pace.

Si riportano, perciò, dei casi:

Il Papa Urbano V nel 1370 investì, tal Smeduccio di Nunzio della Scala, della Vicaria di S. Severino. La città omaggia il Pontefice per tale scelta con 850 litri di vino locale (24 barili).

Nel 1445 parte l’implorazione al cardinale Camerlengo, per persuadere il capitano di ventura Braccio Baglioni ad andarsene dalla città con i suoi soldati, accompagnandola con 500 litri di vino vecchio.

I vini prodotti all’epoca sono: il Trebbiano ed il Vizzago.

Nel 1430 il Console di S. Severino ringrazia il Comune di Norcia, con l’invio di due salme di vino invecchiato, per la sospensione di rappresaglie commerciali in vigore contro la città.

L’elezione nel 1458 del Papa Pio II è motivo di invio a Roma di 97 barili e 30 damigiane di vino di S. Severino.

Fanno seguito molte citazioni storico – letterarie: G. Scampoli – 1682 – storiografo del Principe Giovanni d’Austria;

G. Talpa – 1732 – scrittore “il territorio di S. Severino produce vini in grandissima quantità di perfettissimo sapore”.

L’esperienza acquisita nei secoli sul vitigno a bacca nera “Vernaccia”, definito dal Di Rovesenda (1877), ampelografo piemontese, “una delle migliori uve nere della zona di Ancona” ha consentito ad un proprietario della zona, Ottavi, di riprendere la coltivazione della vite su superfici significative, di attivarsi per la denominazione ripartendo dal significato di “terreni” che il periodo mezzadrile dava alle piccole superfici, di proprietà e di colonizzazione, che consentivano

l’autosufficienza e l’autoconsumo alimentare alla famiglia mezzadrile insediata e la rendita fondiaria alla proprietà.

Tale scelta imprenditoriale è stata motivo di diffusione nel territorio ove sono sorte nuove capacità

produttive e imprenditoriali nella trasformazione vinicola.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il mix di Vitigni che vanno dalla Vernaccia nera al Montepulciano consentono di ottenere vini dal colore rosso rubino e rosso rubino intenso, profumo gradevole e complesso dall'aroma caratteristico e aromatico, sapore sapido e armonico, con un retrogusto, caratteristico della Vernaccia, piacevolmente amarognolo e mandorlato.

Il Rosso Passito si presenta dal colore rosso rubino chiaro tendente al granato e dall'odore intenso e caratteristico dell'appassimento.

Il sapore è vellutato gradevolmente amabile e dolce.

La DOC  “I Terreni di Sanseverino”  Moro appare dal colore rosso rubino intenso e dall'odore gradevole e complesso, sapore armonico con talvolta sentori di frutta rossa.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Tra le tante citazioni storiche di interazione tra i fattori naturali e i fattori umani si riportano le seguenti:

Sante Lancerio, Cantiniere di Papa Paolo III, di passaggio in S. Severino nel 1543, a proposito della città e del suo vino annotò “Et dirò di S. Severino che ha un vino colto ed grande”.

Andrea Bacci, Archiatra di Papa Sisto V, così descrisse nella sua “Storia naturale dei vini D’Italia” 1596, “i vini di Settempeda, specie quelli che più godono della posizione soleggiata verso la pianura del Piceno, sono più abbondanti e di vario genere. I vini rossi sono soavi e di gradevole gusto al sorseggio.

I crudi e gli acquati sono adatti ai malati”.

Nel passato quindi, S. Severino si distingueva per il suo vino.

Difatti, il terreno, il clima, la diffusione della mezzadria hanno favorito la coltivazione della vite prima con l’alberata e poi con il vigneto specializzato.

Tale coltura, unita ai vari prodotti della terra (grano, frutti, olio), si distingueva e, connotava l’ambiente rurale dell’area di San Severino, espresso con le diverse altezze dei terreni coltivati, dal clima mite, dalla vasta estensione geografica del comune e dall’organizzazione sociale che al lavoro dei campi aggiungeva la disponibilità di vino nelle varie cantine di mescita del centro storico.

Il vino completava il pasto del ricco, allietava la mensa del proprietario, poteva comparire nei pasti del meno agiato, del giornaliero, del colono e dei viandanti in genere in quanto alimento sempre disponibile e rapidamente assimilabile.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

SAN GINESIO

D.O.C.
D. D.  5 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazioni dei vini

 

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata  ai vini

«San Ginesio» rosso,

«San  Ginesio»  spumante,  nelle  tipologie secco o dolce,

che corrispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata  ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione  ampelografica: 

 

«SAN GINESIO» Rosso:

Sangiovese minimo 50%;

Vernaccia  Nera,  Cabernet  Sauvignon,  Cabernet  Franc,   Merlot   e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del  35%,

possono concorrere altri vitigni a bacca  nera  non  aromatici,  presenti  in

ambito aziendale, idonei  alla  coltivazione  nella  regione  Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.

 

«SAN GINESIO» Spumante (secco o dolce):

Vernaccia  Nera:  minimo  85%,  

possono   concorrere   da   soli   o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti  gli  altri  vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione  nella  regione Marche.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende  i  territori  dei  comuni  di 

San  Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno,

situati nella provincia di Macerata

 

ed è  come  di  seguito  delimitato: 

partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78  con  la  s.p.  61  che conduce a Loro Piceno in prossimità di Passo Loro, la  delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso Passo  Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo Colmurano,  subito  dopo la Casa cantoniera in prossimità della  cabina  Enel.

Dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 m  per poi continuare in direzione ovest lungo l'impluvio fino  all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.)  con  la  strada  bianca  che  segue  fino  ad incrociare la s.p. 129 che collega Urbisaglia con Colmurano.

Da  qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino  a quota  420  m  s.l.m.  (lungo  il  crinale),  quindi   in   direzione ovest/sud-ovest  fino  all'incrocio  con  l'affluente  del   torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino  all'incrocio

con l'altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare

il torrente Entogge.

Il limite percorre  il  tracciato  del  torrente Entogge fino a che questo incrocia per seguirla, la strada che  segue

parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano questa strada è seguita fino all'incrocio in località  la  Villa  e  prosegue  in direzione ovest sul limite comunale  tra  Tolentino  e  San  Ginesio.

Segue tale confine  fino  in  prossimità  dell'affluente  in  destra idrografica del fosso San Rocco,  da  questo  continua  in  direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi proseguire in direzione  della localitaà Baroncia  risalendo  di  quota  il  versante  esposto   ad est/nord-est fino  all'incrocio  con  la  strada  che  attraversa  la località Baroncia.

Da qui prosegue  lungo  la  strada  in  direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione  sud

prosegue   fino   alla   località   Sant'Andrea   Vecchio/Colvenale.

Dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente  in  destra  idrografica  del  fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest  per  poi proseguire in direzione  sud  lungo  il  suo  affluente  in  sinistra idrografica fino ad incrociare il  confine  comunale  del  comune  di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti.

Quindi  prosegue in direzione  sud  fino  all'incrocio  con  il  limite  comunale  tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino  in  prossimità  di  case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini fino ad  incrociare  il limite comunale di Caldarola con Belforte  del  Chienti.

Segue  tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove  segue  la  strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della s.s.  77)  e  quindi fino al fiume Chienti.

Quindi prosegue  risalendo  il  fiume  Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo;  a  questo  punto  la

delimitazione segue la sponda sud del  lago  di  Caccamo  e  prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera  fino  ad  incontrare  la  strada comunale asfaltata  nell'abitato  di  Pievefavera.

La  delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano  quindi  prosegue  fino  all'abitato  Valle  di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo.

Al primo  incrocio  il confine  prosegue   in   direzione   sud-ovest   direzione   Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in direzione  sud  lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco)  fino  in  prossimità del fosso Vallone che si segue  parallelamente  lungo  la  strada  in direzione nord-est per circa 480  m  fino  ad  incrociare  la  strada

principale in direzione sud  fino  all'incrocio  con  la  strada  che conduce alla località Roccaccia.

Da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale  tra  Cessapalombo  e  San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in  direzione  nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella.

Da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502 percorre detta strada  statale in  direzione  sud  fino  incontrare  la  s.s.   78   Picena.

Quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena 78 si segue  la  s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la strada comunale che conduce alla località Colle, la strada è seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione  est/sudest  lungo  il  limite dell'area  boschiva  (posta  ad  ovest)  fino  alla  località   case Carotondo numero civico 47 a  quota 548.2 m s.l.m.

Qui percorre per un  breve  tratto  il  confine comunale tra San Ginesio e  Sarnano  fino  ad  incontrare  la  strada

asfaltata che collega Cerreto a Vecciola  segue  la  strada  fino  ad imboccare la s.p. 119 in prossimità del numero civico  87.

Prosegue su detta provinciale in direzione di Gualdo, in prossimità del km  6.

La delimitazione lascia la provinciale e prosegue  in  direzione  est seguendo l'area boschiva fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso  Bastano.

Si  segue  parallelamente  il  fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi quindi  il  confine  prosegue  in direzione nord parallelamente all'affluente in  sinistra  idrografica

del torrente Tennacola.

Quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione  nord-ovest  fino  alla  s.p.  54  da  qui  prosegue  in

direzione nord-est attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega Gualdo a Sant'Angelo in Pontano  fino  ad  incrociare  la s.p. 45 Faleriense.

Prosegue in  direzione  del  centro  abitato  di Sant'Angelo in Pontano, prosegue su detta  strada  fino  all'incrocio

posto in prossimità di quota 452.2 m s.l.m. e  svolta  in  direzione nord est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione  nord  prima sul torrente Ete Morto poi sul limite  comunale  tra  Sant'Angelo  in Pontano e Falerone.

Quindi nuovamente lungo il  torrente  Ete  Morto fino ad incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si  risale  il  versante

sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio con la s.p. 44.

A questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque  fino  ad  incrociare  la  s.p.  61  in prossimità  del  tornante  collocato  precisamente  sulla  curva  di livello posta a quota  342.6  m  s.l.m.  prosegue  su  questa  strada

provinciale  in  direzione  del  centro  abitato  di   Loro   Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue  lungo  la  stessa strada fino all'incrocio con  la  strada  provinciale  Picena  78  in località Passo Loro.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «San Ginesio» devono essere quelle tradizionali  della  zona  o  comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche caratteristiche.

I sesti di  impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

I  vigneti  impiantati  successivamente  all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare, dovranno avere una  densità  di  almeno  2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva a ettaro, per  tutte  le  tipologie  dei vini a denominazione di origine controllata  «San  Ginesio»,  di  cui all'art. 1), è di

11,00 t/Ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione,  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

 

«San Ginesio» Rosso: 10,50% vol.;

“San Ginesio Spumante”: 9,50% vol.

 

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie,  non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione  di  origine

controllata; oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione  Marche,  sentite  le  organizzazioni  di  categoria,  con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e per  conseguire  l'equilibrio  di mercato, può stabilire un limite massimo di  produzione  per  ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,   dandone immediata comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione della tipologia  “San Ginesio  Rosso” devono essere effettuate all'interno del  territorio  delimitato  nel precedente art. 3.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia “San Ginesio” Spumante devono essere effettuate all'interno della zona  di produzione della uve,  delimitata  nel  precedente  art.  3  e  nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine  della  zona  di  produzione. 

Tuttavia,  su richiesta delle ditte interessate, può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche dei  vini,  specifica  autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco e  dolce)  nei propri  stabilimenti  ubicati  entro  un  raggio  di  35   km   dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente  art.  3, purché le ditte medesime dimostrino di  possedere  stabilimenti  nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da almeno  10 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Per la tipologia “San Ginesio Rosso” è  autorizzata  la  pratica della  dolcificazione  ai  sensi  e  nei  limiti  della  legislazione vigente.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», all'atto della  immissione  al  consumo,  devono  rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

“ San Ginesio rosso”:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore : armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 15,00 gr/l;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.

 

 

“San Ginesio” spumante secco:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori: da 17,00 a 35,00 gr/l;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l;

 

”San Ginesio” spumante dolce:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rubino con riflessi da violacei a granati;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori minimo: 50,00 gr/l

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l;

 

E' facoltà del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  - Comitato  nazionale  per  la  tutela  e   la   valorizzazione   delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale  e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata «San  Ginesio»  è  vietata l'aggiunta delle  seguenti  qualificazioni  :  «superiore»,  «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso delle  indicazioni  facoltative  ammesse dalla normativa vigente.

Sulle  confezioni  contenenti  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di  produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Per il confezionamento della  denominazione  di  origine  controllata “San Ginesio” sono  ammessi  tutti  i  contenitori  consentiti  dalle vigenti norme.

L'utilizzo del  bag  in  box  è  limitato  alla  sola tipologia Rosso.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

 

 

SERRAPETRONA

D.O.C.

Decreto 18 agosto 2004

Modifica Decreto 26 maggio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Serrapetrona» è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Vernaccia nera minimo 85%;

possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione del vino «Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di

Serrapetrona

e in parte quello dei comuni di

Belforte del Chienti e di San Severino Marche.

In provincia di Macerata

 

Tale zona è così delimitata:

a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche.

Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verso nord-ovest e attraverso C. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla località Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche

con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474,) prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale, verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino Serrapetrona devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1

non deve essere superiore a 10,00 t/ha..

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto, il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare che il vino «Serrapetrona»,

un titolo alcolometrico volumico naturale minino di 10,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, compreso l’invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E’ ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

 

«Serrapetrona»:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento

di almeno 10 mesi.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Serrapetrona», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 3.

La tappatura dei recipienti deve essere raso bocca utilizzando sughero o altri materiali innovativi consentiti dalla normativa, ad eccezione dei recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri per i quali è consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area geografica delimitata per la DOC “Serrapetrona”, interessa l’intero territorio del Comune di Serrapetrona e parte dei comuni di San Severino Marche e Belforte del Chienti nella provincia di Macerata.

È un’area interna e dista circa 60 km dal mare Adriatico.

È un’area ristretta, per metà classificabile come Ambiente Omogeneo di Montagna e per l’altra metà come Ambiente Omogeneo di Alta Collina.

Nel primo caso il territorio è quello di parte del Comune di Serrapetrona fino al confine col Comune di Camerino ad ovest. L’altimetria è compresa tra 500 e 1000 mts.l.m. e la viticoltura ha come limite i 700 m s.l.m..

L’altra metà del territorio comprendente la media e alta collina prende la parte restante del Comune di Serrapetrona e parte del territorio dei Comuni di San Severino Marche e Belforte del Chienti.

L’altimetria di quest’ultima area è compresa tra 250 e 500 m s.l.m. e la viticoltura ne usufruisce in toto.

I terreni della zona montana sono geologicamente derivati dalle dorsali calcaree che hanno prodotto calcari rupestri affioranti nella valle del torrente Cesolone che attraversa tutto il territorio comunale, calcari selciferi e marne calcaree a scaglia rossa e cinerea.

I suoli coltivati sono sottili e pietrosi, direttamente sviluppati sulla roccia calcareo-marnosa.

I terreni della parte collinare sono vari in relazione all’uso del suolo, agricolo o naturale, ma sono quasi sempre calcarei, pietrosi e raramente fluvici.

Sono di formazione arenaceo-argillosa e sono presenti le sabbie quale ultimo episodio della sedimentazione marina.

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto Collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14°C circa.

Nel mese di luglio si rilevano precipitazioni medie di mm 800 e temperature medie di 21 °C.

Le classi di pendenza della parte montana (40% dell’area) sono comprese in gran parte tra il 35 e 70% mentre nella restante parte collinare, (60%) sono comprese tra lo 0 ed il 35%.

L’esposizione del territorio in questione è maggiormente ricorrente verso est e sud, ovvero nelle direzioni maggiormente gradite dalla coltura della vite.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio delimitato con al centro il paese di Serrapetrona subisce nel periodo medioevale tutte le vicende del Comune di Camerino e della Signoria dei “Da Varano”, che nomina il Podestà di Serra, e regola i rapporti tra questa e la Chiesa romana.

Già nel 1132 c’è il primo riferimento al nome del paese dettato dalla dominazione longobarda e lo stemma comunale riporta tra l’altro una vite con grappoli.

Dopo l’unità d’Italia si avviano iniziative per lo sviluppo dell’attività agricola e per il sostentamento delle popolazioni. Già nel 1872 Serrapetrona si distingue alla prima esposizione e fiera enologica del circondario di Camerino.

Pur esistendo citazioni sulla viticoltura e sulla sua trasformazione in vino fin dal secolo XV, non compare ancora la parola “Vernaccia”.

Questa può spiegarsi con il lungo stagionamento dei grappoli prima della pigiatura e della successiva fermentazione che rende degustabile il vino non prima della primavera (dal latino “ver”).

Nel 1562 la coltivazione della vite nella provincia di Camerino si distingueva per qualità e quantità;cosi riferiscono le cronache del tempo.

Ne da riscontro la lettura della fonte di natura fiscale – Libri dei focolari – che riportano dati sulla produzione di vino nel territorio camerte che per Serrapetrona sono le località di Borgiano e Castel San Venanzo.

Date le specifiche condizioni ambientali il territorio, sotto l’influenza camerte, produce più vino che grano e ciò è dovuto al riflusso di tradizioni colturali, di mentalità, di prestigio e di organizzazione ed evoluzione sociale.

Con la fine della seconda guerra mondiale il Comune di Serrapetrona subisce il fenomeno dell’emigrazione e dell’abbandono delle zone rurali.

Tuttavia la “Vernaccia nera” dona vita industriale al territorio.

Questa DOC ha ottenuto il riconoscimento a seguito del passaggio a DOCG della “Vernaccia di Serrapetrona” e si distingueva da quest’ultima per la tecnica di vinificazione che è la classica “in rosso” con la produzione finale di un vino fermo e secco. 

La vinificazione della vernaccia risale al XV secolo.

Nel 1876 l’allora Ministero dell’Agricoltura pubblicò il “Bollettino Ampelografico” che dichiarava la Vernaccia “prima delle uve colorate per fornire eccellenti vini da pasto”.

Ancora nel 1893 l’Annuario Generale per la Viticoltura e l’Enologia descrive le uve da vino rosso e cita la Vernaccia così esprimendosi: “diamo il primo posto a questo vitigno……perché è uno dei vitigni caratteristici della regione marchigiana…….sia per usarne come correttivo di altri mosti e sia per farne base di un tipo di vino da pasto apprezzabile in Italia e all’estero”.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La concentrazione del terreno sciolto, con prevalenza di sassi ed arenaria, lo rende all’olfatto minerale e sulfureo, al gusto secco deciso e moderatamente tannico, di corpo.

Sentori di gelso rosso, ribes nero, ciliegie selvatiche e note affumicate. In bocca secco, asciutto, caldo e avvolgente.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’area di coltivazione è un’unica realtà risultante dalle interazioni tra terreno, vitigno, clima, protezione dell’ambiente, storia e presenza umana. Ne è conseguito un sistema integrato, perfezionatosi nel tempo e nello spazio, che ha ottenuto un equilibrio ottimale nel piccolo territorio delimitato.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VERDICCHIO DI MATELICA

D.O.C.

Decreto 18 febbraio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata Verdicchio di Matelica è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

 

“Verdicchio di Matelica”;

“Verdicchio di Matelica” spumante;

“Verdicchio di Matelica” passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio di Matelica” devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’ 85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica», comprende parte del territorio dei comuni di

Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco

in provincia di Macerata

e parte del territorio dei comuni di

Cerreto D'Esi e Fabriano,

in provincia di Ancona.

 

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che poi segue sino alla località Case Tribbio.

Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio per la frazione Bassano.

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre.

Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un sentiero, quota 554.

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana.

Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana.

Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli.

Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo – San Severino Marche e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all’incrocio con la strada Castelraimondo – Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta.

Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino – Castelraimondo.

Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco – Casteraimondo.

Da qui segue poi il confine comunale Prioraco – Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant’Angelo, che percorre sino alla frazione Sant’Angelo.

Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant’Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529.

Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli.

Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al confine comunale Matelica – Esanatoglia in prossimità di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583.

Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica – Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia – Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata la forma di allevamento a tendone.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.

 

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare,

per tutte le tipologie di cui all’art. 1, 13,00 t/ha  

ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo.

Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».

La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le Organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata rapportandola all'effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Le uve devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Verdicchio di Matelica 11,00% vol.;

Verdicchio di Matelica Spumante 9,00% vol.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» possono essere destinate alla produzione della tipologia «Passito» dopo essere state sottoposte  ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia,

e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell’anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,

un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o dei vini per la produzione della tipologia spumante debbono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, anche per la tipologia spumante, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La tipologia spumante può essere commercializzata nei tipi: da extrabrut a secco.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» possono essere destinate alla produzione della tipologia «Passito» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

La resa massima in vino finito calcolata sull’uva fresca non deve essere superiore al 45%;

l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» passito

non può avvenire prima del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio di Matelica”, con l’esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

È consentita per i vini a denominazione di origine controllata “Verdicchio di Matelica”, con l’esclusione della tipologia passito, la dolcificazione secondo le normative comunitarie e nazionali.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica», all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Verdicchio di Matelica:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Verdicchio di Matelica Passito:

colore: dal giallo paglierino all'ambrato;

profumo: caratteristico,etereo, intenso;

sapore: da amabile a dolce; armonico, vellutato con retrogusto amarognolo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

acidità volatile massima 25 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Verdicchio di Matelica Spumante:

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, delicato, fine ampio e composito;

sapore: da extrabrut a secco; sapido, fresco, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione

 

La tipologia Passito del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50 e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, riportate nell’elenco allegato, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (Allegato 1).

È altresì facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, il suddetto allegato 1, su richiesta della Regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata per la DOC Verdicchio di Matelica interessa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi nella provincia di Macerata e due in quella di Ancona.

È decisamente interna e lontana dall’ambiente e dall’influenza marina.

Difatti, è una Pianura Alluvionale Interna che include tutti i tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni riconosciute cartografabili, all’interno della regione Marche.

La quota media è attorno ai 350 m. s.l.m.

La zona è attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa appenninica ed alla costa adriatica.

La vallata, ove si sviluppa la zona delimitata, è il prodotto dell’effetto erosivo dei molti corsi d’acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce calcaree.

L’assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi estivi con temperature elevate che, però, non pregiudicano la coltivazione della vite.

L’area delimitata e pianeggiante è altimetricamente compresa tra 250 mt. s.l.m. fino a 700 m. s.l.m. con una percentuale di presenza dell’80% tra m. 280 e m. 480 s.l.m.

Un vigneto è stato rilevato anche a 720 m. s.l.m.

La classe di pendenza media è racchiusa per l’80% entro il 2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di collina a discreta energia del rilievo.

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14 °C.

Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici.

Sempre in geologia la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e termina a Camerino quale vallata pre - appenninica.

La parte valliva è occupata da depositi alluvionali con prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso interessata da coperture fini ed alluvionali.

Il 12 % di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo i corsi d’acqua ed il 22 % di boschi termofili (roverella) completano il paesaggio dell’area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti).

La classe di esposizione si divide equamente a metà tra est ed ovest per il 75% delle aree.

Fattori umani rilevanti per il legame

La valle ha al centro l’abitato di Matelica, centro industriale e vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana.

Popolata dai Piceni è provato che questi già conoscessero l’uva ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una tomba di un giovane “principe” dove, fra splendide armi e scettri ed altri oggetti, è stato rinvenuto un bacile emisferico al cui interno stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, più di un grappolo.

Fra i vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino.

Il periodo Romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri di dissertare sull’uva e sul vino piceno. Da ciò si può affermare che in queste terre, giudicate fertili, non mancavano le vigne.

La caduta dell’impero Romano, le invasioni medievali, il disfacimento dell’impero d’oriente, che aveva avuto potere ed influenza lungo la costa adriatica, riducono l’attività agricola al solo sostentamento e le vigne, abbandonate le antiche alberate dell’epoca romana quando le viti venivano “maritate” agli aceri e ad altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti, protetti.

Nasce il vigneto dell’azienda agricola. Alta densità d’impianto per non “sprecare terreno”, applicazione del contratto mezzadrile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni separate destinate all’autoconsumo.

Nel periodo medioevale la valle è feudo della signoria dei “Da Varano” di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia dell’area di dominio.

Il passaggio dall’Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creò un risveglio dell’attività agricola dovuto ai monaci ed agli insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attività temporali che le popolazioni accettarono.

Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto notarile, in quel di Matelica, cita la parola “Verdicchio”.

Da qui la vite riprende un suo ruolo nell’economia aziendale e rurale cessando di essere esclusivo uso del Clero e dei Nobili ed entra nelle abitudini della comunità di persone.

È nella seconda metà dell’800, con l’arrivo dell’oidio, della peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del ‘900 ove la divulgazione tecnica e l’insegnamento permettono di ricreare la viticoltura moderna con nuove varietà e, purtroppo, con l’abbandono di varietà e cloni del territorio.

Con gli anni ’50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a specializzata, ha termine la figura del mezzadro (ope legis), i proprietari divengono imprenditori i quali, accorpando più poderi, investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di oggi nel matelicese e nella regione.

La denominazione “Verdicchio di Matelica” è conseguente al D.P.R. 930/1963 che norma le DOC e le DOCG.

Il D.P.R. 21 luglio 1967 riconosce la DOC al Verdicchio di Matelica.

È il primo vino della regione ad aprire questa nuova pagina della vitivinicoltura regionale.

La scelta della base ampelografica è tutta riposta nella varietà autoctona Verdicchio dalla quale deriva per almeno l’85% il prodotto vino.

È un vitigno molto versatile e la tecnologia di lavorazione nel rispetto della tradizione locale consentono di ottenere prodotti anche con la tipologia spumante e passito.

Per lo spumante occorre fare riferimento alla importante prova documentale fornita dal Trattato “De salubri potu dissertatio” di Francesco Scacchi, fabrianese, scritto nel 1622. Nel volume “del bere sano” si parla del vino frizzante e dei processi di rifermentazione come di già noto anche durante l’epoca romana.

La produzione di spumante nelle Marche ha tradizione antica e la vocazione di questi territori è confermata dal fatto che i vini base spumante sono preparati in prevalenza con vitigni autoctoni quali il Verdicchio, Vernaccia nera, Maceratine ed altri.

Appare utili riprendere quanto la tradizione antica operava aggiungendo un chicco di orzo e dello zucchero o mosto ad ogni bottiglia di vino fermo ed attendere la rifermentazione prima di aprire la bottiglia di “spumante fatto in casa” nelle occasioni della vita familiare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Vino con molta struttura, sapido e caratterizzato da buoni profumi dovuti al microclima di tipo continentale. I vigneti del verdicchio di Matelica sono coltivati su terreni calcarei che conferiscono al vino maggior finezza e qualità gusto-olfattiva.

Di colore giallo paglierino con inconfondibili riflessi verdolini, in bocca si presenta secco, persistente e caldo con sentori che ricordano la frutta matura.

Un'avvolgente morbidezza regala al palato sensazioni di rotondità che non stancano, grazie anche al retrogusto di mandorla tipico del Verdicchio.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

È proprio l’interazione causale tra quanto descritto che il vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative.

Difatti concorrono a ciò la particolare situazione climatica, combinata con una componente pedologica, caratterizzata da terreni formatisi su matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

ALLEGATO

Menzione geografica Comune

 

Comune di Matelica:

Cambrugiano,

Colferraio

La Valle

Matelica

La Monacesca

Mistriano

Sainale

Santa Teresola

Valbona

Vinano

Comune di Fabriano:

Collamato

Comune di Cerreto d’Esi

Del Cerro

Fogliano

San Leopardo

 N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.