ASTI D.O.C.G.
MOSCATO D'ASTI CANELLI D.O.C.G.
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA D.O.C.G.
MOSCATO D'ASTI STREVI D.O.C.G.
BARBERA D'ASTI D.O.C.G.
BARBERA D'ASTI SUPERIORE TINELLA D.O.C.G.
BARBERA D'ASTI SUPERIORE COLLI ASTIANI D.O.C.G.
NIZZA D.O.C.G.
CALOSSO D.O.C.
DOLCETTO D'ASTI D.O.C.
FREISA D'ASTI D.O.C.
GRIGNOLINO D'ASTI D.O.C.
VIGNETI CASTIGLIONE TINELLA
ASTI
D.O.C.G.
decreto 21 novembre 2011
(fonte GURI)
modifica con decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
modifica con decreto 16 maggio 2012
modifica con decreto 19 febbraio 2014
modifica con decreto 9 settembre 2014
modifica con decreto 17 febbraio 2015
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Asti» o «Asti Spumante»;
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale);
«Moscato d'Asti»;
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva».
2. Le sottozone
«Canelli»,
«Santa Vittoria d'Alba»
«Strevi»
sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Asti» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno
Moscato bianco.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve designate nel presente disciplinare devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
in provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
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in provincia di Asti:
l'intero territorio dei comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
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in provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei comuni di:
Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto
e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo - argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:
«Asti» o «Asti Spumante»: 10,00 t/ha;
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale): 8,00 t/ha;
«Moscato d'Asti»: 10,00 t/ha;
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»: 6,00 t/ha.
7. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente.
Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.
8. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Asti».
9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in annate particolarmente favorevoli la regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero.
L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi del decreto legislativo n. 61/2010, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'organismo di controllo.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo
caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
12. La regione Piemonte, su richiesta del consorzio di tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente pari al:
«Asti» o «Asti Spumante»: 9,00% vol.;
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale): 11,00% vol.;
«Moscato d'Asti»: 10,00% vol.;
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»: 12,00% vol.
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.
14. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a DOCG in tutte le tipologie all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle
provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).
2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti».
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni.
Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la/le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.
4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:
«Asti» o «Asti Spumante»: 75%;
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale): 60%;
«Moscato d'Asti»: 75%;.
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»: 50%
Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto interessato.
5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10,00 t/ha in seguito al provvedimento della regione Piemonte di cui al precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
La regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita.
In assenza di provvedimento/i della regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.
6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.
7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.
8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia.
9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi
nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita.
Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.
10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» e «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
11. È vietata per i vini a DOCG di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.
12. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
13. E' proibita la pratica di arricchimento per la tipologia «Moscato d'Asti vendemmia tardiva».
14. Il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.
15. E' consentito che il vino a DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, entro il 30 luglio successivo alla vendemmia, alla elaborazione della DOCG «Asti Spumante», qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare.
Non è consentita l'operazione inversa ma, qualora le caratteristiche del prodotto (titolo alcolometrico volumico minimo naturale) siano equivalenti a quelle richieste per la DOCG «Moscato d'Asti», di anno in anno la regione Piemonte può consentire il passaggio su richiesta del consorzio di tutela e previo parere delle rappresentanze della filiera.
Non è invece consentito il passaggio dalla tipologia «Moscato d'Asti» verso la tipologia «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale).
16. La regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del consorzio di tutela, può stabilire il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo,
il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e il Diendilo 2) delle uve e dei mosti destinati a produrre i vini di cui all'art. 1.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto: dal 6,00% vol. al 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
profumo: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto: dal 6,00% vol., all'8,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino giallo più o meno intenso;
profumo: caratteristico e fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto: dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta
una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,50 bar.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato;
profumo: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita
con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
5. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.
2. Per le tipologie «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» è consentito l'uso del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti» e «Asti Spumante» o «Asti» Metodo Classico (metodo tradizionale) è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.
4. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
5. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
5. Bis - Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti è obbligatoria l’indicazione del produttore/elaboratore.
Detta indicazione: deve essere riportata nell’ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; deve essere ripetuta unitamente all’indirizzo nell’ambito di altro campo visivo qualora vi fi guri l’indicazione o il marchio del venditore/ distributore per conto del quale avviene la produzione.
Nel caso in cui figuri l’indicazione o il marchio del venditore/distributore, il nome e l’indirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la denominazione “Asti”.
Tale disposizione fa salva l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o l’uso del codice nel caso in cui il nome o l’indirizzo del produttore contiene o è costituito dal nome di altra DOP o IGP.
6. Per tutte le tipologie di vini a denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7. Per la tipologia «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l'indicazione della data di «sboccatura», purché veritiera e documentabile.
8. Per la tipologia «Asti» o «Asti Spumante» prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti».
Articolo 8
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 61/2010.
2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti Spumante” e “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite.
Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all’85% del peso totale.
3. È vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure: tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico, tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente "Asti" o "Asti Spumante" nella parte esterna alla bottiglia.
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia.
Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia "Albeisa".
È vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
È inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
tappo corona, tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico,
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente "Moscato d'Asti".
Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di vino "Moscato d'Asti" provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, è consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico.
Le peculiarità che questa varietà conferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo.
La forma di allevamento più diffusa è il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualità. La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi altisonanti dell’enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei. All’interno della zona di produzione, ripartita su 52 comuni delle provincie di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Moscato bianco.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave 24 Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10 - Asti.
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
VIGNETI CANELLI
MOSCATO D’ASTI
SOTTOZONA «CANELLI»
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno
Moscato bianco.
Articolo 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Canelli», comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori dei comuni sotto elencati:
provincia di Asti:
l'intero territorio dei comuni di
Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca,
e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida
del comune di Loazzolo e di Bubbio;
provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei comuni di
Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella,
E le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1.giacitura: collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi.
L'altimetria minima è di 165 metri s.l.m.;
1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi;
1.3. densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forme di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini DOCG di cui all'art 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
«Moscato d'Asti» «Canelli»: 9,50 t/ha, 11,00% vol.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:
«Moscato d'Asti» «Canelli» menzione «vigna»: 8,50 t/ha, 11,50% vol.
7. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni.
Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:
al terzo anno: 5,10 t/ha;
al quarto anno: 5,90 t/ha;
al quinto anno: 6,80 t/ha;
al sesto anno: 7,70 t/ha;
La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'art. 3.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
«Moscato d'Asti» «Canelli»: 75%, 71,25 hl/ha.
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 5.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
profumo: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico svolto: 4,50% al 6.50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta
una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,50 bar.
3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita, può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati
e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la denominazione;
le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo per la commercializzazione siano di capacità pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl.
5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art.1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8, comma 4, del disciplinare dei vini DOCG "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva".
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
VIGNETI SANTA VITTORIA D'ALBA
“MOSCATO D’ASTI”
SOTTOZONA “SANTA VITTORIA D'ALBA”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» e
«Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva»
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno
Moscato bianco.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di
Santa Vittoria d'Alba
In provincia di Cuneo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura e vinificazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa;
1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forma di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» non deve essere superiore a
9,00 t/ha, pari ad un massimo di 64,80 hl/ha di vino.
7. Per il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a
5,00 t/ha, di vigneto in coltura specializzata, pari a 22,50 hl/ha in vino,
con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati.
Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita.
9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11,00% vol.
10. Le uve destinate alla produzione del vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00% vol.
11. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 72% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba»
ed al 45% per il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva».
Qualora la resa superi i detti limiti, ma non il 77% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed il 50% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva», l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la
produzione.
12. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.
13. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.
14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
15. Il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno
due anni,
calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
16. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
Articolo 5
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino con riflessi dorati;
profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;
sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto: dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,50 bar.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante;
profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
4. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 6
Designazione e presentazione
1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.
5. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
6. Sulle bottiglie contenenti i vini «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» l'indicazione «Vendemmia Tardiva» deve sempre figurare immediatamente al di sotto della dicitura «Santa Vittoria d'Alba» in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione della sottozona.
Articolo 7
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8, comma 4, del disciplinare dei vini DOCG "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva".
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
VIGNETI ALICE BEL COLLE
“MOSCATO D’ASTI”
SOTTOZONA “STREVI”
Articolo 1
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Strevi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Strevi» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno
Moscato Bianco.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» devono essere prodotte nella zona sotto indicata
nella provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei comuni di
Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.
Articolo 4
Norme per la viticoltura e vinificazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa;
1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. La forma di allevamento ammessa e' quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» non deve essere superiore a
9,50 t/ha, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.
Nel caso di utilizzo del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo (purché dimostrabile) o di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 la
resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata è ridotta a
9,00 t/ha, pari a 67,5 ettolitri di vino per ettaro.
7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati.
Tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita.
8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi»
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11,00% vol.
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol.
9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi».
Qualora la resa superi i detti limiti, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la
produzione.
10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.
11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
Articolo 5
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
profumo: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto: dal 4,50 vol. al 6,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,50 bar.
3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 6
Designazione e presentazione
1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina" e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato e' stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.
5. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
6. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 7
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8, comma 4, del disciplinare dei vini DOCG "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva".
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI CALAMANDRANA
BARBERA D’ASTI
D.O.C.G.
Decreto 17 settembre 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
Provvedimento 19 novembre 2014
(fonte Mipaaf)
Articolo1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)“Barbera d'Asti” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
“Barbera d'Asti”;
“Barbera d'Asti” superiore;
anche con l'eventuale specificazione
delle seguenti sottozone:
“Tinella” e “Colli Astiani” o “Astiano”.
2. Le sottozone “Tinella” e “Colli Astiani” o “Astiano”, sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a DOCG “Barbera d'Asti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10%.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti” comprende i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli,
Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino,
Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio
Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato
la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.
A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.
Articolo 4
norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vini a DOCG “Barbera d'Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve.
Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto,
non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
è vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l’irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vini a DOCG “Barbera d'Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Barbera d'Asti: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;
Barbera d'Asti superiore: 9,00 t/ha, 12,50% vol.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 8 t per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto:
Barbera d'Asti vigna: 4,80 t/ha, 12,50% vol.;
Barbera d'Asti superiore vigna: 4,80 t/ha, 12,50% vol.
Al quarto anno di impianto:
Barbera d'Asti vigna: 5,60 t/ha, 12,50% vol.;
Barbera d'Asti superiore vigna: 5,60 t/ha, 12,50% vol.
Al quinto anno di impianto:
Barbera d'Asti vigna: 6,40 t/ha, 12,50% vol.;
Barbera d'Asti superiore vigna: 6,40 t/ha, 12,50% vol.
Al sesto anno di impianto:
Barbera d'Asti vigna: 7,20 t/ha, 12,50% vol.;
Barbera d'Asti superiore vigna: 7,20 t/ha, 12,50% vol.
Dal settimo anno di impianto in poi:
Barbera d'Asti vigna: 8,00 t/ha, 12,50% vol.;
Barbera d'Asti superiore: 8,00 t/ha, 12,50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a DOCG “Barbera d'Asti”, devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre DOC insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del D. L. 61/2010, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. I vigneti iscritti agli schedari viticoli del “Barbera del Monferrato” e del “Barbera del Monferrato Superiore” non possono fare parte dell'albo dei vigneti del “Barbera d'Asti”.
Articolo 5
norme per la vinificazione
1. Per i vini a DOCG “Barbera d'Asti” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Barbera d'Asti: 70%, 63,00 hl/ha;
Barbera d'Asti superiore: 70%, 63,00 hl/ha.
Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOCG oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Barbera d'Asti, Barbera d'Asti "vigna":
minimo 4 mesi,
a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
Barbera d'Asti "superiore", Barbera d’Asti “superiore vigna”:
Minimo 14 mesi
di cui almeno 6 mesi in botti di legno,
a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti”, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera e “Monferrato” Chiaretto e Ciaret.
6. Il vini destinati alla DOCG “Barbera d'Asti” di cui all'art. 1. possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Barbera d'Asti”:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;
sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
con indicazione di "vigna" 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
“Barbera d'Asti” superiore:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;
sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
con indicazione di "vigna": 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
2. E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone”.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti” la denominazione di origine può essere
accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:
le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna", seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e fino a 12 litri, con l'esclusione del contenitore da litri 2,00.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Barbera d’Asti” d.o.c.g. o “Barbera d’Asti” d.o.c.g. Superiore è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Barbera d’Asti” d.o.c.g. o “Barbera d’Asti” d.o.c.g. Superiore con la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.
Le chiusure delle bottiglie dei vini con indicazione di sottozona “Tinella” o “Colli Astiani” o “Astiano”, sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
L’area di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri.
Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 (ricordando che detta provincia allora comprendeva tutta la provincia di Asti), si legge a proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”.
Il sistema di potatura più largamente utilizzato nell’astigiano, e nello specifico per la Barbera è il Guyot, questo perché ha permesso di adattare al meglio questo vitigno alle condizioni climatiche della zona e di ottenere la migliore qualità dell’uva.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Il vitigno Barbera, esigente in radiazione solare, occupa normalmente i versanti meglio esposti (quadranti da sud-est a ovest) con esclusione dei fondovalle.
L’area di produzione si pone al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese, il sistema collinare originato dal sollevamento del fondo marino in epoca terziaria; i suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo-marnose
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Sebbene diffuso in tutto il Piemonte meridionale il vitigno Barbera è particolarmente diffuso in questa area, dove rappresenta la varietà principale. La Barbera d’Asti, inoltre è da sempre il vino più prodotto e quello che rappresenta al meglio l’animo dei contadini di queste zone.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l Via Piave 24
Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
P.zza Roma 10
Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
ALLEGATO N. 1
BARBERA D’ASTI SUPERIORE
SOTTOZONA “TINELLA”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore seguita dal nome della sottozona “Tinella”, è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a docg “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” deve essere ottenuto dal vitigno
Barbera nella misura minima dell'90%
altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella”, comprende l'intero territorio dei Comuni di
Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti
(limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso),
In provincia di Asti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
Ê vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” è di
7,00 t/ha, pari a 49,00 hl/ha,
in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50% vol.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%.
Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di
almeno 24 mesi
a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia.
Durante detto periodo e' prevista una permanenza di
almeno 6 mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi.
Il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
L’aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 0,5 gradi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche :
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.
profumo: intenso caratteristico, etereo.
sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro delle capacità previste dall’articolo 8, comma 1, del disciplinare dei vini DOCG “Barbera d'Asti”.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Barbera d’Asti” DOCG superiore con specificazione della sottozona “Tinella” è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
ALLEGATO N. 2
BARBERA D’ASTI
SOTTOZONA "COLLI ASTIANI” o “ASTIANO”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita “BarberaM d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, deve essere ottenuto dal vitigno
Barbera nella misura minima del 90%
altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione del vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro,
per il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti
e l'intero territorio dei Comuni di
Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano,
in provincia di Asti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento e' la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
Ê vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” è di
7,00 t/ha, pari a 49,00 hl/ha,
in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50% vol.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%.
Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore ”Colli Astiani” o ”Astiano”, non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno
24 mesi a partire dal 1 ° Ottobre dell’anno della vendemmia.
Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno
sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.
Il vino a DOCG “Barbera d'Asti superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
L'aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 1 grado alcolico.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.
profumo: intenso caratteristico, etereo
sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
Articolo 8
Etichettatura, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.
E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Sulle bottiglie contenenti “Colli Astiani” o “Astiano” è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
Il vino DOCG “Barbera d’Asti” superiore “Colli Astiani” o ”Astiano” deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro delle capacità previste dall’articolo 8, comma 1, del disciplinare dei vini DOCG “Barbera d'Asti”.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Barbera d’Asti” DOCG superiore con specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nizza
D.O.C.G.
Provvedimento 19 novembre 2014
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita “Nizza”, anche con menzione riserva, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Barbera al 100%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso – sabbiose e arenarie stratificate;
giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da sud a sud ovest – sud est. Sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi;
densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato basso).
La raccolta dell’uva dovrà essere realizzata esclusivamente a mano
È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l’irrigazione di soccorso
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
“Nizza” anche con menzione riserva 7,00 t/ha, 13,00% vol.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,30 t per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50% vol.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
NIZZA vigna anche con menzione riserva:
al terzo anno di impianto: 3,80 t/ha;
al quarto anno di impianto: 4,40 t/ha;
al quinto anno di impianto: 5,00 t/ha;
al sesto anno di impianto: 5,70 t/ha;
dal settimo anno di impianto in poi: 6,30 t/ha.
Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza”, devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d) del D.lgs 61/2010, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Per i vini a d.o.c.g. “Nizza” le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato1).
2. Per i vini a d.o.c.g. “Nizza” non è consentita alcuna forma di arricchimento per l’aumento della gradazione.
3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
“Nizza” anche con menzione riserva non superiore al 70%, 4.900 l/ha;
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
“Nizza” minimo 18 mesi di cui almeno 6 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
“Nizza vigna” minimo 18 mesi di cui almeno 6 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
“Nizza riserva” minimo 30 mesi di cui almeno 12 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
“Nizza riserva vigna” minimo 30 mesi di cui almeno 12 mesi in botti di legno a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
Ê ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.
6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni “Barbera d’Asti”, “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso.
7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” di cui all’art.1, possono essere riclassificati con le denominazioni “Barbera d’Asti”, “Monferrato” rosso, “Piemonte Barbera” e “Piemonte” rosso, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Nizza” anche con menzione riserva
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
Nizza” con menzione vigna e “Nizza” riserva con menzione vigna:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Nizza” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo Schedario viticolo della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’articolo 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, con l’esclusione del contenitore da litri 2. E’ consentito inoltre l’utilizzo delle bottiglie di capacità di litri 9 e 12.
2. Ê vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a d.o.c.g. Nizza è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con l’esclusione del tappo a corona
Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo, è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
L’area di produzione dei vini DOCG “Nizza” comprende 18 comuni in Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.
Il clima di tale area si può definire di tipologia temperato-continentale: caratterizzato prevalentemente da inverni freddi e poco piovosi (mentre non sono rare le precipitazioni nevose); da primavere e autunni ricchi di precipitazioni; estati calde e secche, con scarse piogge di breve durata (principalmente a carattere temporalesco).
Queste caratteristiche sono però parzialmente mitigate dalle numerose colline presenti nell’area di produzione delimitata denominata „Nizza‟ dove, salendo di quota, le minime invernali risultano essere meno rigide rispetto ai fondovalle, mentre l’afa e le temperature estive, grazie alla maggiore ventilazione, sono sicuramente più miti.
Questa situazione climatica specifica da sempre risulta particolarmente favorevole per la coltivazione della vite ed in particolare del vitigno Barbera.
L’area di produzione del vino “Nizza” può considerarsi totalmente collinare, con pendenze delle colline che, in questa zona della provincia di Asti, risultano spesso molto rilevanti.
La coltivazione è concentrata prevalentemente su una fascia altimetrica compresa tra i 150 e i 350 m s.l.m., anche se non sono da escludere alcuni vigneti posti ad altimetrie maggiori, nella fascia che va dai 350 ai 500 m s.l.m.
Per le forti pendenze e per le altitudini collinari è fondamentale quindi l’esposizione dei vigneti, fattore che influisce sulla capacità della pianta di ricevere le radiazioni solari, importante soprattutto per il vitigno Barbera, varietà molto esigente in termini di luce e temperatura, così come un adeguato contenimento della produzione, le cure colturali, ecc.
Al fine di ottenere produzioni con perfetti equilibri compositivi, al “Nizza” sono infatti riservate esclusivamente le esposizioni migliori e cioè quelle che vanno da sud a sud ovest – sud est.
I terreni dell’area di produzione del “Nizza” appartengono geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno origine per lo più sedimentaria con formazioni prevalentemente marnoso arenacee terziarie.
Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di calcio e con sostanza organica generalmente ridotta.
Anche gli elementi nutritivi si trovano in quantità contenuta, ma in equilibrio ideale tra di loro.
In quasi tutti i terreni dell‟area di produzione del “Nizza” la profondità del suolo e la profondità utile alle radici sono elevate.
Solo nella zona caratterizzata da suoli sabbioso-arenacei questa profondità è inferiore per la prevalenza di un substrato fortemente cementato. La disponibilità di ossigeno per le radici è generalmente buona, poiché le pendenze dovuta alla giacitura totalmente collinare di queste zone, garantisce lo smaltimento delle acque anche nei terreni meno permeabili (suoli limoso-marnosi) evitando cosi il ristagno idrico.
La combinazione di tutte queste caratteristiche pedoclimatiche specifiche dell‟area fa si che la vite, ed in particolare il vitigno Barbera, trovi un substrato unico ed ottimale per il suo sviluppo ed esprima le sue migliori caratteristiche qualitative nel prodotto finale.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
La perfetta sinergia tra l’ambiente e l’uomo nell’area del Nizza trova la sua sintesi nell’allevamento della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema di potatura a Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della chioma che unite all’esposizione a mezzogiorno massimizzano l’espressione qualitativa dell’uva Barbera.
Qui l’uomo ha saputo integrare una moderna e qualificata tecnica di coltivazione, di vinificazione e di affinamento nelle botti di legno con il sapere della tradizione e con l’attenzione alle peculiarità pedoclimatiche, nel rispetto dell‟ambiente.
Il vitigno Barbera è la varietà di gran lunga predominante nella composizione dei vigneti della zona di produzione del “Nizza”. Infatti, questo storico vitigno a bacca nera è tradizionalmente molto legato a questo territorio, risulta essere per molti viticoltori la principale, se non l’unica, fonte di sostentamento. Per questi motivi, il “Nizza” è l’espressione di un’identità forte, di un binomio che lega indissolubilmente la Barbera a questa storica area d’elezione e agli uomini che lo producono.
Proprio per questo i produttori del Nizza hanno deciso di operare una scelta ben precisa andando ad utilizzare esclusivamente l’uva Barbera per la produzione di questo vino, rinunciando alla possibilità di aggiungere (anche se in piccole percentuali) altri vitigni che, comunque, porterebbero a snaturare l’identità tradizionale del prodotto.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
L’ambiente geografico e pedologico dell’area di produzione, che occupa i versanti collinari meglio esposti (quadranti da sud-est a ovest) con esclusione dei fondovalle, particolarmente vocato alla coltivazione del vitigno “Barbera”, assai esigente in radiazione solare, consente di ottenere uve e vino di elevatissimo livello qualitativo e di chiara tipicizzazione organolettica.
Infatti, i vini “Nizza” e “Nizza riserva”, anche con indicazione della menzione “vigna”, risultano, dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche, dal colore rosso rubino intenso tendente al rosso granato con l’invecchiamento, in particolare per la tipologia “riserva”.
I profumi sono intensi, con accentuati sentori di frutti di sottobosco, ciliegia, prugna, di lieve spezia e talvolta con impressioni floreali.
Grazie all’affinamento acquista complessità sviluppando le note balsamiche, di cacao, liquirizia e vaniglia in varie combinazioni a seconda delle dimensioni delle botti, dei legni e delle tostature.
Al palato tre sono i cardini fondamentali dal cui equilibrio dipende la qualità di questo vino, con le debite differenze dovute all’annata: l’acidità, tipica delle uve Barbera, che comunque si attenua dopo l’avvenuta fermentazione malolattica e l’affinamento; la morbidezza, che si può tradurre in un’astringenza più o meno intuibile a seconda della durata del passaggio in legno.
Il corpo o struttura nel “Nizza” è senz’altro pronunciato, consentendo a questi vini una lunga vita in bottiglia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La combinazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) divengono nella zona del “Nizza” un substrato unico per il vitigno Barbera, consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente all’ottenimento di vini dal colore intenso, particolarmente ricchi di estratto e di profumi fini, adatti anche al lungo affinamento, molto longevi.
Infatti, il comprensorio di Nizza, nucleo storico della produzione di vino Barbera in Piemonte, ha una notevole tradizione nel campo della trasformazione, affinamento e commercializzazione del prodotto finito.
Ê patria di alcuni tra i più rinomati „negociant elevateur‟, come si direbbe in Francia, o „negozianti‟ come usa in zona. Si tratta di cantine storiche come Bersano, Scarpa, Guasti, e numerose altre, anche più recenti ma non meno prestigiose.
Alcune tra le più antiche cantine cooperative d’Italia sono sorte nei dintorni, ad esempio quella di Mombaruzzo, pluricentenaria.
Ê presente un’industria enologica che già nel secolo scorso era attiva con cantine di invecchiamento – allora si usavano solo grandi botti, di rovere di Slavonia e castagno, alle quali negli ultimi quarant’anni si sono affiancate le barriques francesi da 225 litri ed i tonneaux – con impianti di imbottigliamento ed un vasto mercato nazionale ed internazionale, in particolare verso la Francia del sud colpita dalla fillossera, favorito dalla presenza della ferrovia.
Nizza Monferrato, come rileviamo da documentazione storica, è stata da sempre un’importante sede di mercato del vino in Piemonte.
In proposito, l’emerito prof. Dalmasso cita una lettera del 1609 scoperta dal dottor Arturo Bersano, una delle figure chiave della trasformazione del Barbera nel novecento da vino popolare a vino raffinato, nell’Archivio Comunale di Nizza.
In essa risulta che in quell’anno vennero inviati «nel Contado di Nizza de la Paglia appositi incaricati per assaggiare il vino di questi vigneti, e in particolare lo vino Barbera per servizio di S.A. Serenissima e di pagargli al giusto prezzo».
Il che significa che la fama del vino Barbera prodotto a Nizza «nell' Asteggiano» era giunta fino alla Corte Ducale di Mantova dove non mancavano le occasioni per banchettare e per apprezzare i migliori vini d'Italia.
Nizza ed il suo circondario, compreso tra i fiumi Tanaro, Belbo, ed il torrente Nizza, sembra l’area dove il vigneto di Barbera è consolidato da più tempo in purezza varietale, e probabilmente non è un caso.
Questo retroterra storico ha creato indubbiamente i presupposti per la notorietà del vino “Nizza” e per la caratterizzazione sul mercato come vino fine, di corpo, adatto ad un medio-lungo invecchiamento per i prodotti con maggior struttura, favorendone la presenza sui mercati del mondo.
Tuttavia il territorio del “Nizza”, pur legato alla tradizione, ha seguito l‟innovazione tecnologica di cantina e l’informazione tecnica degli ultimi 25 anni, consentendo ulteriori progressi dal punto di vista qualitativo.
Tra i principali possiamo indicare:
- Il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica del diradamento in vigneto, e la raccolta dell’uva solo al raggiungimento del migliore equilibrio compositivo e fenolico, con attenzione alla riduzione dell’acidità fissa;
- Il condizionamento termico dei locali di lavorazione e/o dei vasi vinari per meglio governare i vari processi chimico-fisici;
- Il governo della fermentazione malolattica, sia con il controllo delle temperature sia con l’inoculo di batteri lattici appositamente selezionati, che è di fondamentale importanza per questo vino;
- Il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con largo utilizzo dell’acciaio inox, che garantisce superfici più facilmente lavabili, nelle prime fasi della vinificazione, e di botti e barriques per l’affinamento, con diversità stilistiche tra i vari produttori quanto a scelta di legni, volumi e numero di passaggi ma sempre cercando un buon equilibrio finale.
Pertanto le peculiari caratteristiche qualitative dei vini “Nizza” sono dovute all’interazione dell’ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie qualificate con la menzione vigna) e per l’elaborazione dei vini DOCG “Nizza”, rinunciando ad avvalersi della pratica dell’arricchimento.
In sintesi, le peculiari caratteristiche di questa zona di produzione, unite al sapere tramandato tra vignaioli di generazione in generazione ed all’accurato intervento dell’uomo sia in vigneto che in cantina, consentono al vitigno Barbera coltivato nell’areale del “Nizza” di esprimere le sue migliori caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI CALOSSO
CALOSSO
D.O.C.
Decreto 27 settembre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata “Calosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Calosso” (anche riserva)
“Calosso” Passarà.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Gamba Rossa N. (sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa) dall’ 90% al 100%;
possono concorrere nella misura massima del 10%, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 23 luglio 2011.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1.La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine controllata “Calosso” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole D’Asti.
In provincia di Asti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: argillosi – calcarei - sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare;sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine non inferiore a 150 mt s.l.m. e non superiori a 450 mt s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
forma di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati
(forma di allevamento: contro spalliera bassa; sistema di potatura: Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzano produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Calosso” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
“ Calosso”: 9,00 t/ha, 11,00% Vol.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso” con la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva” seguita da relativo toponimo, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:
“Calosso”: 7,50 t/ha, 11,50% Vol.
In particolare per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva”, il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta come sotto specificato:
al terzo anno: 4,50 t/ha;
al quarto anno: 5,25 t/ha;
al quinto anno: 6,00 t/ha;
al sesto anno: 6,75 t/ha;
al settimo anno: 7,50 t/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” deve essere riportata nel limite, di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi di controllo competenti per territorio, per consentire gli opportuni
accertamenti da parte degli stessi.
5. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al Comma 5.
Articolo 5
Norma per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere effettuate all’interno del territorio delle province di Asti e Cuneo.
2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
“Calosso”: 70%, 6.300 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva” seguita dal relativo toponimo deve essere:
“Calosso”: 70% 5.250 litri/ha;
in particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva”, il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta , come sotto specificato:
al terzo anno: 3.150 l/ha;
al quarto anno: 3.675 l/ha;
al quinto anno: 4.200 l/ha;
al sesto anno: 4.725 l/ha;
al settimo anno: 5.250 l/ha.
Qualora dette rese superino il limite del 70% ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata .Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
3. Le uve destinate all’appassimento per la produzione del vino “Calosso” Passarà devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
Le uve dopo l’appassimento devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13.50% vol.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione del vino “Calosso Passarà”, nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell’ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all’ art. 3.
L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
Le uve ammesse ad appassire per ottenere il vino “Calosso Passarà” non possono essere vinificate prima del 15 Dicembre. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino la sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento, della durata di
mesi 20
a decorrere dal primo Novembre dell’anno di raccolta delle uve.
5. Il vino “Calosso” designabile con la menzione “Vigna” e/o “Riserva” prima dell’emissione al consumo deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di
almeno 30 mesi
a partire dal primo dicembre dell’anno di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Calosso”
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
profumo: delicato, fragrante;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 % Vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo:19,00 g/l;
“Calosso” Passarà
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
“Calosso” con menzione Vigna e/o Riserva:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto,armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” in relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.
2. E’ facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra fine scelto sezionato e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati che non abbiano significato laudativo e traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino “Calosso”e “Calosso” riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri e nei documenti di accompagnamento che sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
la menzione “Vigna”e/o “Riserva” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata.
4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Calosso” , per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18.7 cl.
2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di Origine Controllata “Calosso”, con l’indicazione della menzione “Vigna”e/o “Riserva”, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalla normativa vigente, con l’esclusione delle capacità di 18,7 cl e 200 cl.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Sulle splendide colline di Calosso, Costigliole d’Asti e Castagnole delle Lanze , comuni vitivinicoli del sud Astigiano dove da sempre la viticoltura è parte integrante della vita economica e sociale ( basti pensare che , proprio Calosso, è percentualmente tra i paesi più vitati di tutto il territorio nazionale, con oltre l’80% della propria superficie agricola destinata alla viticoltura),viene da sempre coltivato e conosciuto questo vitigno, diventato nel tempo un pò il simbolo di riconoscimento di questa zona.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Presente da tempo immemore nelle vecchie vigne in piccole quantità, è stato preservato dalla scomparsa grazie alla caparbietà ed all’intelligenza di vignaioli che hanno regalato alle nuove generazioni un pezzo di storia locale, che quasi stride nell’epoca della globalizzazione dove i vigneti impiantati a gamba rossa sono risorti in territorio altamente vocato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’area viticola interessata dalla denominazione rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che ha permesso oggi di disporre di un vitigno tradizionale, altrimenti certamente dimenticato, a favore della prorompente internazionalizzazione.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualità
Viale Cesare Pavese 305,
00144 Roma
Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI CASTAGNOLE DELLE LANZE
DOLCETTO D’ASTI
D.O.C.
D.P.R. 10 giugno 1974
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Asti” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC “Dolcetto d’Asti” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Dolcetto al 100%
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell’astigiano più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione; tale zona comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo , Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi , Serrale, Sessame, Vesime.
e la porzione di territorio situata sulla destra orografica del fiume Belbo dei comuni di
Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato
tutti in provincia di asti
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Dolcetto d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura prevalentemente argilloso – calcarea o calcareo – argillosa; sono esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata ammessa per la produzione del vino a DOC “Dolcetto d’Asti” non deve essere superiore a:
8,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Dolcetto d'Asti”
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00 % vol.;
e al vino “Dolcetto d’Asti” che intenda utilizzare la menzione “superiore”
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol.;
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Cuneo e Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona, leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Asti” se sottoposto ad un invecchiamento di almeno
un anno
a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve
può utilizzare la menzione “superiore”.
La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC “Dolcetto d’Asti”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di moderata acidità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
Il vino a DOC “Dolcetto d’Asti superiore”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più meno intenso;
profumo: etereo, tipico di marasca, gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo, vellutato, finale amarognola gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Designazione epresentazione
Alla DOC “Dolcetto d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto
d'Asti" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto d'Asti" per l’immissione al consumo devono essere di forma bordolese, borgognona e similari oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il sistema collinare che da Nizza Monferrato, a partire dalla destra orografica del torrente Belbo, si innalza verso sud fino ad un altezza di circa 400 metri, dove una linea di crinale separa le province di Asti e Alessandria, è l’area di coltivazione del Dolcetto.
La prima testimonianza della coltivazione del Dolcetto nell’astigiano è del primo decennio del cinquecento ad opera di Giovan Giorgio Allione d’Asti, commediografo e poeta che cita in una delle sue commedie il ‘Dosset de Mongardin’, paese alle porte di Asti.
Il Dolcetto, infatti è uno dei più antichi vitigni autoctoni del Piemonte.
Il sistema di allevamento è la controspalliera che permette ai filari di intercettare al meglio la luce del sole, mentre il sistema di potatura tradizionale per queste zone dell’astigiano è il Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Vengono di norma scelti per il Dolcetto suoli poco fertili ed esposizioni intermedie, non eccessivamente assolate, per evitare stress idrico severo a cui il vitigno è sensibile.
Sono considerati ottimali i suoli calcareo marnosi piuttosto sciolti, più frequenti nelle parti più elevate del comprensorio.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’ampia diffusione del Dolcetto nell’Alto Monferrato (e nella fascia preappenninica) è attestata già da insigni studiosi e ampelografi piemontesi dei secoli XVIII e XIX quali Nuvolone e Gallesio, che cita anche il sinonimo “uva d’Acqui”.
Nel 1613 tal Gugliemo Prato, “cittadino Astese, Speziale e Filosopho”, scriveva un trattato ove parlava dei ‘Dosseti’ come rotondo e gentile vino di colore assai grande e saporito, poco o punto agrestino lasciando intendere una certa diffusione nella zona della Langa Astigiana, comuni aggregati alla Provincia di Asti nel 1935.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave 24
Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10
Asti
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI RICALDONE
FREISA D’ASTI
D.O.C.
D.P.R. 1 settembre 1972
Modifica Decreto 28 Febbraio 1995
(fonte GURI)
Modifica 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Freisa d’Asti” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC “Freisa d’Asti” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Freisa al 100%
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio collinare della provincia di Asti, esclusi pertanto i territori comunali di
Cellarengo d’Asti, Villanova d’Asti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Freisa d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argilloso – calcarea ed argilloso – sabbiosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non dovrà essere superiore a
9,50 tonnellate/ettaro
Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all’art 1 non dovranno superare le
8,00 tonnellate/ettaro
ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un’accurata cernita.
La resa massima dell’uva in vino non deve superare il 70%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC “Freisa d’Asti” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
10,50% vol.
Sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche parzialmente concentrati, ottenuti con uve del vitigno Freisa prodotte nella zona delimitata nel precedente articolo 3. anche in vigneti non iscritti all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 12/Luglio/1963, n. 930, purché l’aumento di volume corrisponda, come massimo, al 15% calcolato come mosto non concentrato.
Il vino a DOC “Freisa d’Asti” ottenuto da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
qualora invecchiato sino al
1° Novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia
può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva di “superiore”.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC “Freisa d’Asti” può essere prodotto nella tipologia “secco o amabile”; all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Freisa d’Asti secco”:
colore: rosso granata o cerasuolo piuttosto chiaro, con tendenza all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: fine che ricorda il lampone e la rosa;
sapore: asciutto, morbido, si fa più delicato con l’invecchiamento, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Freisa d’Asti amabile”
colore: rosso rubino o cerasuolo non troppo intenso;
profumo: delicato che ricorda il lampone e la rosa;
sapore: amabile, fresco, con sottofondo di lampone, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
La denominazione di origine controllata “Freisa d’Asti” può essere utilizzata per designare i vini “spumante naturale” e “frizzante naturale” ottenuti mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuali del vino a DOC “Freisa d’Asti amabile”, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.
La preparazione dei vini di cui al precedente comma deve avvenire entro il territorio indicato per le operazioni di vinificazione all’articolo 5 del presente disciplinare di produzione.
“Freisa d’Asti spumante”:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino chiaro;
profumo: delicato, sentore di lampone e di lieviti;
sapore: extra dry ad demisec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol.;
zuccheri residui: tipo amabile massimo: 45,00 g/l;
tipo dolce minimo: 45,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Freisa d’Asti frizzante”
spuma: fine ma evanescente;
colore: rosso rubino chiaro;
profumo: delicato con sentore di lampone;
sapore: amabile o dolce, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 7,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Freisa d’Asti” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il nucleo originale di diffusione del vitigno Freisa sembra essere l’area nord occidentale del Monferrato, ai confini tra il bacino terziario piemontese la collina morenica torinese e, amministrativamente, tra le province di Asti e Torino.Lo attestano citazioni del nome Freisa nei catasti del Comune di Chieri del secolo sedicesimo.
Il vitigno Freisa si è poi largamente diffuso in tutta l’area astigiana, essendo in molti comuni a sinistra del Tanaro il secondo vitigno coltivato dopo il Barbera.
La sua diffusione è dovuta alle qualità enologiche specifiche, alla sua ottima vocazione come uva da taglio per i freschi aromi fruttati e la tannicità robusta.
Vinificato in purezza, è tradizionale sia la versione vivace, frizzante e spumante, secca oppure amabile, che quella ferma.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Essendo piuttosto resistente alle crittogame, ma poco alla siccità, nell’astigiano viene coltivato di norma nei versanti di media collina non eccessivamente assolati.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui allalettera B).
Antico vitigno piemontese, diffuso in tutto il Monferrato Astigiano, trova la sua area di elezione nel territorio a nord della provincia di Asti. Il Vino Freisa d’Asti può essere prodotto in varie versioni e nella tradizione contadina del territorio viene prodotto anche come vino dolce.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave 24
Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10
Asti.
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,
par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI MONTEMAGNO
GRIGNOLINO D’ASTI
D.O.C.
D.P.R. 29 maggio 1973
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Grignolino d’Asti” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC “Grignolino d’Asti” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Grignolino minimo 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno:
Freisa presenti nei vigneti fino al massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell’astigiano più idonee a garantire al vino le caratteristiche e i pregi previsti dal presente disciplinare di produzione e precisamente nell’intero territorio dei seguenti comuni:
Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel’Alfero, Castelletto d’Annone, Calstenuovo Calcea, Cerro Tanaro , Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano, Isola , Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno, Mobercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano, Vinchio
in provincia di Asti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Grignolino d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Grignolino d’Asti”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a
8,00 t/ha
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC “Grignolino d’Asti”
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni, compreso l’invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Asti, ed inoltre è in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende interessate, di consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate nel territorio delle province confinanti con quella di Asti a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC “Grignolino d’Asti”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno scarico con tendenza all’arancione se invecchiato;
profumo: caratteristico; delicato;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo con persistente retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto seco netto minimo: 19,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo7
Designazione e presentazione
Alla DOC “Grignolino d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Grignolino è uno dei grandi vini caratteristici del Piemonte ed il suo valore viene ancor più elevato dalla limitata quantità prodotta.
Il simpatico nome "Grignolino" deriva quasi sicuramente da "grignòle", termine con cui vengono indicati in lingua piemontese i vinaccioli, di cui abbondano gli acini, anche se un'altra tesi lo fa originare dal verbo "grignare" che, sempre in dialetto astigiano,
significa ridere.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Sebbene le prime notizie sul Grignolino risalgano alla fine del '700, sembra che esso fosse da tempo conosciuto e venisse utilizzato per produrre quei vini "chiaretti" già nel Cinquecento.
La sua origine è senz'altro localizzata nei colli tra Asti e Casale, che tuttora costituiscono la principale zona di
coltura, anche se si diffuse in altre parti della provincia di Alessandria.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Un tempo il territorio del Grignolino era molto più esteso, ma il diffondersi in Europa delle micidiali malattie della vite portò come conseguenza la riduzione delle zone di coltura di molti vitigni ed in particolare del Grignolino, che di queste malattie risentì più degli altri.
Il Grignolino emerge nella storia degli antichi vitigni piemontesi, e trova la sua culla d’adozione nel territorio tra
Asti e Casale Monferrato.
È un vitigno molto esigente in fatto di clima e terreni, difficile da coltivare e vinificare , ma regala un vino originale, imprevedibile ed estroso che accoglie appassionati consensi.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Valoritalia s.r.l
Via Piave 24
Roma
sede operativa per l’attività regolamentata
Piazza Roma 10
Asti.
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.