Veneto › PADOVA

BAGNOLI FRIULARO D.O.C.G.

COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO D.O.C.G.

BAGNOLI DI SOPRA D.O.C.

COLLI EUGANEI D.O.C.

CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO D.O.C.

MERLARA D.O.C.


VIGNETI BAGNOLI DI SOPRA

VIGNETI BAGNOLI DI SOPRA

BAGNOLI FRIULARO

FRIULARO DI BAGNOLI

D.O.C.G.

Decreto 8 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

1 La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", già riconosciuta a DOC con DM  16 agosto 1995, e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per le seguenti tipologie:

 

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli"  (anche  nelle  tipologie riserva e vendemmia tardiva),

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli"  classico  (anche  nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", passito,

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli",  devono  essere  ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi,  in  ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica:

 

Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.

altri vitigni a frutto a  bacca  rossa,  idonei  alla  coltivazione nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione delle uve  per  la  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", comprende l'intero territorio dei  comuni  di:

Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme,  Bovolenta,  Candiana, Due  Carrare,  Cartura,  Conselve,  Monselice,  Pernumia,  S.  Pietro Viminario, Terrassa e Tribano,

 tutti in provincia di Padova.

 

2. La zona di produzione delle uve  per  la  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", designabili  con  la  specificazione  classico interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2,  devono  essere   quelle tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire alle uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della produzione  dei vini di cui all'articolo 1, unicamente i vigneti ubicati  in  terreni di origine sedimentario-alluvionale, di medio impasto, tendenti  allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.

3 Sono assolutamente da  escludere,  invece,  i  vigneti  ubicati  in terreni ricchi di sostanza organica  e  quelli  in  terreni  umidi  o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

4. I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e  dei  vini;  i  vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro.

5. Sono ammesse le forme  a  controspalliera  semplice  e  a  cortina doppia; sono vietate invece le forme di allevamento espanse.

6. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

7. Le produzioni massime di uva per ettaro in  coltura  specializzata delle varietà di viti destinate alla  produzione  dei  vini  di  cui all'art. 2 ed i rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

 

"Bagnoli Friularo": 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

"Bagnoli Friularo" classico: 11,00 t/ha, 10,50% vol., 11,50% vol. (riserva).

 

8. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo  di  Bagnoli", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Qualora venga superato tale  limite  tutta  la  produzione  perde  il diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita "Friularo di Bagnoli".

9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per  ettaro rivendicabile rispetto a  quelli  sopra  fissati,  dandone  immediata comunicazione al competente organismo di controllo di cui all'art. 13 del decreto L.vo n.61/2010.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di appassimento  delle  uve,  di  vinificazione,  di invecchiamento e affinamento laddove obbligatori, devono  aver  luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art.3. 

Tuttavia le  predette  operazioni   possono   essere   effettuate   anche   in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche leali e costanti  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari caratteristiche.

3. Nella preparazione dei vini  diversi  dalla  tipologia  passito  e vendemmia  tardiva  possono  essere  utilizzate  uve  sottoposte   ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita.

4. La menzione "Vendemmia Tardiva"  è  riservata  esclusivamente  al vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli",

prodotto con almeno il  60%  delle uve

raccolte e vinificate, come è  tradizione, dopo l'"Estate di  San Martino" (11 Novembre).

5. La  tipologia  passito  è  ottenuta  attraverso  un  appassimento naturale delle uve in locali idonei.

Per l'appassimento delle uve  ci si può avvalere  anche  di  sistemi  di  condizionamento  ambientale purché operanti a temperature analoghe a  quelle  riscontrabili  nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

Le uve destinate all'appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre.  

La   Regione   Veneto   con   proprio provvedimento, a seguito  di  motivata  richiesta  del  Consorzio  di

tutela, può anticipare detta data.

6. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo  non deve essere superiore al 70% per le uve fresche  e  45%  per  le  uve appassite.

Qualora superi questo limite, ma  non  rispettivamente  il 75% e il 50%, l'eccedenza non ha diritto alla presente  denominazione di origine; oltre il 75% decade  il  diritto  alla  denominazione  di origine per tutto il prodotto.

7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", diversi dalla  tipologia  passito, devono essere sottoposti  ad  invecchiamento  che  dovrà  essere  di almeno:

24 mesi                      

di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva,

12 mesi per gli altri vini,

 a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

8. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  passito  (anche  con  la specificazione classico) non potrà essere immesso al  consumo  prima di un periodo di maturazione ed affinamento di  almeno 

due  anni  in botti,

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Durante questo periodo, che precede la messa in  bottiglia,  il  vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.

 

Articolo 6

Caratteristica al consumo

 

1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  (anche  nella  tipologia vendemmia tardiva):

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all'acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

 

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  (anche  nella  tipologia vendemmia tardiva) riserva:

colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all'acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l vol.

 

"Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al  granato  con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,  il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.

E' facoltà del  Ministero  delle  Politiche  agricole  alimentari  e forestali modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1.Nella  designazione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  può  essere utilizzata la menzione "vigna"  a  condizione 

che  sia  seguita  dal corrispondente toponimo,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo,

che la conservazione delle  uve per l'appassimento, la vinificazione  e  la  conservazione  del  vino avvenga separatamente

e che  tale  menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve,  sia  nei  registri  di carico e nei documenti di accompagnamento.

2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo"  o  "Friularo  di  Bagnoli"  qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari.

3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i  vini  di  cui  al presente disciplinare deve figurare  obbligatoriamente  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

4. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non  abbiano  significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione  dei  nomi  di  aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1.  Tutti  i  vini  della  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di  Bagnoli"  devono  essere confezionati in bottiglie di vetro di capacità massima  di  litri  3 chiuse con tappo raso bocca in sughero e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni. Per le bottiglie fino a 0,250

litri e' consentito l'uso del tappo a vite.

E' consentito, ai soli  fini  promozionali,  l'impiego  di  bottiglie tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 18.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona di produzione della DOC "Bagnoli" presenta un’elevata complessità geologica e pedogenetica.

Nella zona settentrionale e più precisamente nei comuni di Battaglia Terme e Monselice, i suoli hanno avuto origine dalla disgregazione delle rocce vulcaniche: presentano un buono scheletro, sono ben drenati e ricchi di minerali e microelementi.

Le zone pianeggianti degli altri comuni sono caratterizzate da una differente tessitura e dalla ricchezza minerale originata dai sedimenti dei fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta, presentando una percentuale maggiore di limo e di sostanza organica rispetto a terreni non alluvionali; definibili come sub-acidi, il loro tenore in potassio ben si sposa

con la grande acidità espressa dal vitigno Friularo.

La vicinanza dei colli euganei garantisce, per il semplice effetto del differenziale termico, una ventilazione serale e mattutina che permette in estate di mitigare la sommatoria termica nelle ore più calde e in primavera di salvaguardare dalle brinate.

La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno dell'umidità.

Il clima è temperato, caratterizzato da condizioni termiche mediterranee, inverni miti, estati calde e asciutte; soventemente, durante il periodo della maturazione, vi sono escursioni termiche importanti che provocano incrementi delle sostanze fenoliche e colore nella bacca.

La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime, in primavera e autunno; tali precipitazioni, susseguendosi in maniera cadenzata, permettendo alla vite di vegetare senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali.

La grande mineralità dei suoli che caratterizza tutta l’area di produzione determina peculiari note sapide con sensazioni quasi solfuree e un ricco patrimonio organolettico.

Fattori storici e umani

Non è chiaro a quando risalga esattamente l’introduzione del Friularo in questo areale; la dubbia origine etimologica del termine non permette di identificare con certezza l’epoca della suo avvento.

Alcuni studiosi infatti riscontrano nel termine “Friularo” (dialettale “Frigoearo”) la radice latina “Frigus”: “freddo” seguita dalla desinenza “Aro”: “colui che fa”.

Questa denominazione sarebbe legata alla raccolta tardiva che viene praticata da sempre in questa zona. Ad avvalorare tale tesi è la presenza contemporanea nel vicentino di una varietà detta “Cruaja”, che si scoprirà essere il

Raboso, il cui nome deriva dal fatto di essere un un’uva estremamente acida e viva al gusto e perciò definita sempre “cruda”.

Qualunque sia la sua origine etimologica è inconfutabile che la coltivazione di questo vitigno nel territorio di Bagnoli ha origini antichissime.

La zona faceva parte della "Decima Regio, Venetia et Histria" ed era attraversata da est ad ovest, dalla via "Amnia" costruita nel 131 a.C.

Primo e più antico documento conosciuto che parla dei vini di “Bagnoli” e che lega il nome dei vini alla zona è l'atto di donazione del marchese del Dominio di Bagnoli al Vescovo di Padova nel 954 d.C.

Una fitta documentazione datata XII° e XIII° secolo riferisce di donazioni di terre vitate in Bagnoli e nei comuni limitrofi e di fitti pagati alla Corte Benedettina di Bagnoli con la decima e con un terzo del vino prodotto.

Nel 1521, lo scrittore e commediografo padovano Ruzzante, descrisse un "vino sgarboso", probabilmente una varietà di "Raboso" prodotto nel Padovano, che dalle caratteristiche descritte è probabilmente il "Friularo di Bagnoli".

Il documento più antico che fa diretto riferimento al Friularo di Bagnoli, assieme ai nomi degli altri vitigni autoctoni di Bagnoli, è un manoscritto del 1774 che riporta l’elenco dei vitigni in coltivazione nella zona con il relativo prezzo di mercato. Il Friularo compare come il vitigno più costoso e richiesto.

Nel 1787 il poeta veneziano Ludovico Pastò scrisse un ditirambo sul vino intitolato "El Vin Friularo de Bagnoli" dove l'autore, entusiasta bevitore di Friularo ne declama la sua bontà e le sue virtù.

Nel 1924 A. Marescalchi scrisse: "II Friularo è il vino rosso di piano più rinomato del Padovano”.

Il legame tra il Friularo e Bagnoli è legame non solo culturale ed affettivo ma supportato da un naturale connubio tra l’ambiente e il vitigno.

In primo luogo l’affinità che i terreni sub-acidi ricchi in potassio hanno con la grande acidità espressa dal Friularo e, fattore ancor più importante, la predisposizione data dalla lunghissima fase vegetativa a incontrare le condizioni metereologiche più interessanti quali importanti escursioni termiche e attività delle fredde mattine tardo-autonnali sul corredo polifenolico.

Questa fenomenologia è stata ben recepita e su di essa si basa la cultura viticola impartita fin dagli albori dai monaci benedettini.

A testimonianza di ciò, ancor oggi si notano nel “Cassone Padovano”, antica e caratteristica forma di allevamento locale, le altezze delle impalcature dei vigneti, la densità di impianto, l’equilibrio delle piante coltivate col preciso intento di bilanciare questi terreni ricchissimi e la rigogliosità del Friularo.

La professionalità dei produttori si distingue per una “maniacale” attenzione nella cura del vigneto, nella disposizione dei filari per favorirne la migliore esposizione alla luce del sole e per incontrare la minor resistenza ai venti, nella scelta dei cloni da coltivare in base al tipo di terreno, ed ancora, nel ricorso alle tecniche viticole più opportune per esaltare le potenzialità del territorio, nella ricerca del raggiungimento della maturazione ottimale, nella precisione dell’epoca di raccolta.

Tutto ciò sembra essere la risposta ad un insegnamento antico che è entrato a far parte del “modus operandi” dei viticoltori di questa denominazione.

Ciò che ne scaturisce sono vini di spiccata personalità che incuriosiscono e si fanno apprezzare dalle principali guide nazionali tra le quali Vini d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine di Slow Food;

I vini d’Italia de L’Espresso, l’Annuario dei migliori vini di Luca Maroni, Il Golosario di Massobrio, e molti altri che ne riservano sempre maggior spazio.

Anche nei concorsi, siano essi nazionali o internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.), il Friularo ha ottenuto e continua ad ottenere numerosissimi riconoscimenti.

 

b) Specificità del prodotto

Il Friularo presenta colore rosso intenso con riflessi violacei che evolve al granato con la maturazione.

All’olfatto presenta un profumo di frutta rossa come la marasca, la prugna, la ciliegia.

Con il progredire della maturazione si differenzia un aroma di frutta stramatura e sottospirito, spezie quali cacao, cannella, vaniglia e in sfumature intense di profumi terziari; a questi si aggiunge la fragranza di “boisè” se la sua maturazione avviene in botte di rovere.

In bocca si esprime con un carattere rustico, forte, intenso, con una netta tannicità ed una forte acidità legata alla tipicità varietale del vitigno Friularo.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il Friularo è un vitigno con germogliamento precoce e maturazione tardiva che dopo secoli di evoluzione in queste terre ha raggiunto una perfetta sintonia con l’ambiente.

La pianta beneficia infatti di una grande disponibilità di elementi nutritivi e microelementi e ben si adatta a questi suoli sub-alcalini sviluppando in maniera equilibrata un’ottima parete vegetativa e massimizzando la capacità di accumulo di sostanze fondamentali per il propria fisiologia.

L’ampio grappolo presenta acini serrati e compatti, dalla buccia spessa; questa caratteristica è stata alla base del successo di questa varietà nell’areale di Bagnoli poiché l’umidità autunnale non riesce ad intaccare l’uva che, proseguendo la sua maturazione, raggiunge concentrazioni di sostanze aromatiche, polifenoliche e zuccherine proporzionalmente maggiori rispetto a tutti gli altri vitigni.

Per potersi esprimere al meglio e svilupparsi in modo regolare abbisogna di un ambiente che, come nel bagnolese, offre primavere ed autunni miti.

Le precipitazioni susseguendosi in maniera cadenzata permettono alla vite di vegetare senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali. Durante la vendemmia il clima della zona è caratterizzato da elevate escursioni termiche fra il giorno e la notte provocando grossi incrementi della frazione colorante con una maggior dotazione di tonalità violacea.

La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno dell'umidità creando un clima favorevole per la completa maturazione delle uve e una maggior salubrità dell’ambiente.

La grande mineralità dei suoli che caratterizza tutta l’area di produzione determina peculiari note sapide con sensazioni quasi solfuree e un ricco patrimonio organolettico.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.        

VIGNETI BATTAGLIA TERME

VIGNETI BATTAGLIA TERME

COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO

FIOR D’ARANCIO COLLI EUGANEI

D.O.C.G.

Decreto 22 dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio

Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”;

“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante;

“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio

Colli Euganei” deve essere ottenuto dalle uve della varietà

Moscato giallo per almeno il 95%;

possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di

Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia

ed in parte quello dei comuni di

Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro,

tutti in provincia di Padova.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle.

Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo.

Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa. Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme.

Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello.

Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme.

Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme.

Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella.

Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este.

Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer.

Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.

Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all’altezza di Casa Ongaro.

Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto.

Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale “Condotto” che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.

Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o Nina).

Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest’ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata.

Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all’incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest’ultimo fino alla “Botte” sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza.

 

Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, così delimitata:

partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all’altezza del Km 9,300, segue tale strada verso sudest e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina alberata in direzione nord-est all’altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, pertanto, da considerarsi atti alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedocollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e vallivi. (I dettagli foto interpretativi, sono depositati presso Regione Veneto – Direzione Produzioni Agroalimentari).

3. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso.

 

4. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” non deve essere superiore a

12,00 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata

e le uve debbono garantire un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. I vigneti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare dovranno avere minimo 4.000 viti per ettaro.

7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

8. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

9. Le uve destinate alla produzione del tipo spumante potranno avere un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.

purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione per l’appassimento delle uve e l’affinamento laddove obbligatori, nonché l’elaborazione del mosto o del mosto parzialmente fermentato per la produzione dello spumante devono aver luogo all’interno della zona di produzione delimitata nell’articolo 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nella cantina associata in comune di Conselve.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine per tutta la partita.

4. Per la tipologia “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito la resa massima

dell’uva in vino non deve superare il 40 %.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle a un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,50% vol.

6. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a

temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

7. Il vino “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito non può essere immesso

al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno

un anno

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Durante tale affinamento, che precede la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

 

Articolo

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

 

“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, caratteristico;

sapore: da secco ad amabile, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” dolce:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, caratteristico;

sapore: dolce, intenso;

residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo del 4,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante:

spuma: più o meno persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, caratteristico;

sapore: dolce, intenso;

residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l

titolo alcolometrico svolto minimo del 6,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato talvolta ambrato;

profumo: complesso, intenso caratteristico;

sapore: dolce, aromatico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino minimo: 50,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;.

acidità volatile massima: 2,40 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto,

per i vini di cui sopra, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili.

È tuttavia consentito

l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio

Colli Euganei” devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, della capacità fino a litri 9.

2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 9.

3. Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

I Colli Euganei sono colline di origine vulcanica con forma tipicamente conica, che si elevano in gruppo nella pianura padana nei pressi delle città termali di Abano Terme, Montegrotto Terme, in provincia di Padova, all’interno del Parco dei Colli Euganei, isola naturalistica riconosciuta dalla Regione Veneto di quasi 19.000 ha. L’altitudine alla quale si trovano la maggior parte dei vigneti varia da 50-300 metri s.l.m.  arrivando fino a sfiorare i 400.

Il clima dei Colli Euganei è temperato, caratterizzato da condizioni termiche quasi mediterranee, inverni miti, estati calde e asciutte e buone escursioni termiche fra il giorno e la notte.

Nelle giornate limpide e nelle prime ore del mattino è frequente il fenomeno dell'inversione termica, per cui le zone collinari godono di una temperatura superiore rispetto alla pianura. Per queste peculiarità la zona, rinomata e ricercata dai turisti, è ideale per la coltivazione della vite.

La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime, in primavera e autunno.

L'umidità relativa è variabile tra la pianura e la collina, dove i valori sono notevolmente inferiori; i venti prevalenti provengono da NNE, NE e N con velocità e frequenze basse.

La giacitura dei terreni coltivati a vite è situata prevalentemente in pendii e declivi che consentono il deflusso delle acque evitando i ristagni.

La zona, per la maggior parte collinare, consente ai produttori di scegliere per ogni tipologia di vino, le esposizioni e le giaciture più idonee a far risaltare le qualità specifiche; infatti, a seconda dell’esposizione “più o meno fresca”, la scelta

enologica cambia passando da uve destinate a vini fermi o a base spumante nei terreni ad esposizione prevalentemente a nord, ad uve per ottenere vini passiti per i versanti più soleggiati e caldi.

I suoli sono originati dalla disgregazione delle rocce vulcaniche, presentano un buon scheletro, sono ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. A seconda del livello di disgregazione delle rocce vulcaniche nei millenni, nelle diverse zone dei Colli, emergono tipologie di suoli differenziati: vulcaniti (rioliti trachiti, basalti, tufi basaltici), rocce sedimentarie (biancone, scaglia rossa e marna), alluvioni (conoidi di deiezione, fondovalle alluvionale).

La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno dei Colli Euganei un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.

Fattori umani e storici

La presenza storica nei Colli Euganei di popolazioni addette alla coltura della vite hanno lentamente trasformato il paesaggio collinare, occupando con le viti interi declivi e terrazzamenti effettuati dall’uomo.

Le tecniche di cura della vite effettuate sui pendii dei Colli Euganei, richiedono capacità ed esperienza sia per l’allevamento della vite, sia nelle tecniche di potatura al fine di creare un ambiente protetto dai venti e efficacemente esposto alla luce e al sole.

La presenza più antica della vite e del vino nella zona dei Colli Euganei è testimoniata da reperti archeologici in terracotta, ciotole e coppe legati al consumo del vino, risalenti della civiltà preromana (VII – VI secolo a. C). In epoca romana la diffusa presenza della vite in ambito padovano è citata da diversi storici latini.

Documenti sull’agricoltura del 1879 attestano già in quegli anni la presenza di varietà autoctone quali il Moscato nei Colli Euganei.

I produttori hanno continuato l’azione di qualificazione del prodotto tanto che già nel 1969 i vini dei Colli Euganei hanno ottenuto il riconoscimento della DOC Colli Euganei (D.P.R. 13 Agosto 1969).

Il continuo miglioramento e caratterizzazione qualitativa di una tipologia di Moscato giallo, il “Fior d’Arancio”, ha portato al riconoscimento della DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio.

Oggi la denominazione Colli Euganei, valorizzata anche dalla “Strada del vino Colli Euganei”, è rinomata e conosciuta dai turisti sia italiani sia stranieri che frequentano la zona termale dei colli; i suoi vini, sono commercializzati anche in molti Paesi europei ed extraeuropei, dall’America all’Asia, dove nuovi mercati ne scoprono il valore commerciale inteso come qualità elevata e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Colli Euganei sia in ambito locale (come la Festa dell’uva di Vo Euganeo iniziata nel 1950, “Vini Euganei a Primavera” sul Monte Gemola, la manifestazione “Calici di Stelle” e molte altre) sia nazionale che internazionale.

Ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali tra le quali Vini d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine di Slow Food, I vini d’Italia de L’Espresso, l’Annuario dei migliori vini di Luca Maroni, Il Golosario di Massobrio, e molti altri che riservano sempre maggior spazio al Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG.

Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.) i vini dei Colli Euganei hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti.

 

b) Specificità del prodotto

Il “Colli Euganei Fior d’Arancio” deve la sua peculiarità alla presenza di precursori aromatici diversificati e ad un rapporto zuccheri/acidità equilibrato nelle diverse tipologie di vino.

I vini ottenuti prevalentemente su rocce sedimentarie, ottengono produzioni medio-contenute dal punto di vista quantitativo, associate ad elevate gradazioni zuccherine e buoni equilibri acidi.

La maturazione delle uve è buona. I vini ottenuti sono caratterizzati da profumi floreali e di frutta.

I vini ottenuti nelle zone alluvionali, presentano un carattere fresco molto apprezzato specialmente dai consumatori più giovani.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano l’area dei Colli Euganei - dalle peculiarità climatiche, ai diversi tipi di suoli, la varietà di giacitura dei terreni ed esposizione delle viti sui diversi versanti dei Colli Euganei - determina delle condizioni differenziate che risultano ideali per l’ottenimento di vini di alta qualità.

Anche le competenze specifiche dei produttori permettono di ottimizzare le interazioni fra suolo-esposizione-giacitura consentendo di posizionare il vitigno in funzione della vocazionalità delle zone in modo da ottenerne la massima espressione qualitativa.

Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno e notte, che caratterizzano la zona, determinano la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici (floreale, fruttato ecc.).

Non a caso la zona di produzione è tra le rare zone viticole nel Veneto dove si ottengono le massime espressioni dei

moscati nei quali, a seconda della tipologia di suolo e delle esposizioni, vengono esaltate le note di agrumi, pesca, banana, ananas, glicine, rosa, tiglio, miele ecc..

Le rocce sedimentarie (scaglia biancone e marna), determinano un profilo sensoriale equilibrato ed interessante, dal punto di vista gustativo i vini sono molto complessi e gradevoli.

Le zone alluvionali (conoidi di deiezione e fondovalle alluvionale), presentano una buona fertilità che consente di ottenere produzioni elevate in termini quantitativi con conseguenti minori livelli di gradazioni zuccherine ed elevati tenori acidi; questi terreni sono da preferire per vini da bere giovani.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-201 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI TRIBANO

VIGNETI TRIBANO

BAGNOLI DI SOPRA

BAGNOLI

D.O.C.
Decreto 8 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di  origine  controllata  «Bagnoli  di  Sopra»  o «Bagnoli»  è  riservata  ai  seguenti  vini  che   rispondono   alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco designabile anche con la specificazione "classico"  e  nella versione riserva;

Rosso designabile anche con la specificazione  "classico"  e  nella versione riserva;

Rosato designabile anche con la specificazione "classico";

Merlot designabile anche con la specificazione "classico"  e  nella versione riserva,

Cabernet designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva,

Cabernet  Sauvignon  designabile  anche  con   la   specificazione "classico" e nella versione riserva,

Cabernet Franc designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva,

Carmenère designabile anche  con  la  specificazione  "classico"  e nella versione riserva,

Turchetta designabile anche  con  la  specificazione  "classico"  e nella versione riserva,

Refosco p.r. designabile anche con la specificazione  "classico"  e nella versione riserva,

Marzemina bianca designabile anche con la specificazione "classico" e nella versione riserva,

Corbina designabile anche con la specificazione "classico" e  nella versione riserva,

Cavrara designabile anche con la specificazione "classico" e  nella versione riserva

Vin da Viajo (liquoroso) designabile anche  con  la  specificazione "classico" e nella versione riserva;

Spumante (nelle versioni bianco  e  rosato  o  rosé),  designabile anche con la specificazione "storico".

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»  con  uno  dei  seguenti  riferimenti:  

Merlot,  

Cabernet (Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère),

Cabernet Sauvignon,

Cabernet Franc,

Carmenère,

Turchetta,

Refosco dal peduncolo rosso,

Marzemina bianca,

Corbina

Cavrara

devono essere ottenuti da uve provenienti in ambito aziendale  dai  corrispondenti  vitigni  per  almeno  l'85%;  possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve  di  altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Padova.

 

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di  Sopra» o «Bagnoli»  rosso  è  ottenuto  da  uve  delle  seguenti  varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei  alla  produzione dei vini di cui all'articolo 1, per la seguente composizione:

Merlot: 15% - 60%;

Cabernet Franc e/o Carmenère e/o Cabernet Sauvignon in  misura  non inferiore al 25%;

Raboso Piave e/o Raboso veronese fino al massimo del 15%.

 

3. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosato è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti  dai  vigneti  di  un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

Raboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 50%;

Merlot fino ad un massimo del 40%;

4. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente,  le  uve  di altri vitigni idonei alla coltivazione  nella  provincia  di  Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

 

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di  Sopra» o «Bagnoli» bianco è ottenuto dalle uve,  delle  seguenti  varietà, provenienti  dai  vigneti  di  ambito   aziendale,   nella   seguente composizione:

Chardonnay in misura non inferiore al 30%;

Tocai friulano e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%;

Raboso Piave e/o Raboso veronese (vinificate in bianco)  in  misura non inferiore al 10%.

altre varietà di colore bianco, idonee alla  coltivazione  per  la provincia di Padova fino a un massimo del 15%.

 

6. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di  Sopra» o «Bagnoli» spumante è ottenuto dalle uve, delle seguenti  varietà, provenienti  dai  vigneti  in  ambito   aziendale,   nella   seguente composizione:

Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.

altre varietà a bacca  rossa,  idonee  alla  coltivazione  per  la provincia di Padova fino a un massimo del un massimo del 10%.

 

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di  Sopra» o «Bagnoli» Vin da  Viajo  è  ottenuto  dalle  uve,  delle  seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente composizione:

Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.

altre varietà a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve  per  la  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra»  o  «Bagnoli» comprende l'intero territorio dei comuni di:

Agna, Arre,  Bagnoli  di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana,  Due  Carrare,  Cartura, Conselve,  Monselice,  Pernumia,  S.  Pietro  Viminario,  Terrassa  e Tribano,

tutti in provincia di Padova.

 

2. La zona di produzione delle uve  per  la  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra»  o  «Bagnoli» designabili con la menzione "Classico" interessa l'intero  territorio del comune di

Bagnoli di Sopra.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2,  devono  essere   quelle tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire alle uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione  allo schedario viticolo di cui alla presente denominazione,  unicamente  i vigneti ubicati in terreni di  origine  sedimentaria-alluvionale,  di medio  impasto,  tendenti  allo  sciolto,  anche  con   presenza   di concrezioni calcaree.

3. Sono assolutamente da escludere,  invece,  i  vigneti  ubicati  in terreni ricchi di sostanza organica  e  quelli  in  terreni  umidi  o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

4. I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle  uve  e  dei  vini;  i  nuovi impianti dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro.

5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e  sono vietate invece le forme di allevamento espanse.

6. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

 

7. Le produzioni massime di uva per ettaro in  coltura  specializzata delle varietà di viti destinate alla  produzione  dei  vini  di  cui all'art. 2 ed i rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

 

rosso: 14,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

rosato: 14,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

bianco: 14,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

spumante: 14,00 t/ha, 9,00% vol., 10,00 vol. (riserva)

Vin da Viajo: 13,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

Cabernet. 13,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

Merlot: 14,00 t/ha, 10,50% vol., 11,50% vol. (riserva);

Turchetta: 13,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (roserva);

Refosco dal peduncolo rosso: 13,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

Marzemina bianca: 13,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

Corbina: 12,00 t/ha, 10,00% vol.; 11,00% vol. (riserva);

Cavrara: 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

Cabernet Sauvignon : 13,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva) ;

Cabernet Franc : 13,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

Carmenère : 13,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva).

 

8. Le produzioni massime di uva per ettaro in  coltura  specializzata destinate a produrre i vini di cui all'art.  3,  lettera  b),  devono essere rispettivamente:

 

rosso: 13,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

rosato: 13,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

bianco: 13,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

spumante: 13,00 t/ha, 9,00% vol., 10,00 vol. (riserva)

Vin da Viajo: 12,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

Cabernet. 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

Merlot: 13,00 t/ha, 10,50% vol., 11,50% vol. (riserva);

Turchetta: 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (roserva);

Refosco dal peduncolo rosso: 12,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

Marzemina bianca: 12,00 t/ha, 9,50% vol., 10,50% vol. (riserva);

Corbina: 11,00 t/ha, 10,00% vol.; 11,00% vol. (riserva);

Cavrara: 11,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

Cabernet Sauvignon : 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva) ;

Cabernet Franc : 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva);

Carmenère : 12,00 t/ha, 10,00% vol., 11,00% vol. (riserva).

 

9. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», devono  essere  riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi  del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

10. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione  perde  il diritto alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di  Sopra» o «Bagnoli».

11. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela e sentite  le  organizzazioni  professionali  interessate  può,  con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo  cui  all'art.  13 del decreto L.vo n. 61/2010.

12. E' consentita la tradizionale pratica dell'appassimento di  parte delle uve atte a produrre le tipologie e relative  versioni  previste dal presente disciplinare.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione  per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento  e  l'affinamento  laddove obbligatorio, devono aver luogo all'interno della zona di  produzione delimitata nell'art. 3. 

Tuttavia,  le  predette  operazioni  possono

essere effettuate, anche in stabilimenti situati in comune di Cona  e di Albignasego.

2. La spumantizzazione può essere effettuata in tutto il  territorio della regione Veneto.

3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo  non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi  questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di  origine;  oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. La denominazione di  origine  controllata  "Bagnoli  di  Sopra"  o "Bagnoli" con la specificazione tipologica Vin da Viajo, è riservata al vino liquoroso prodotto con  l'aggiunta  al  mosto  e/o  al  mosto parzialmente  fermentato  e/o  al vino nuovo in fermentazione, provenienti anche da uve appassite,  di  alcole  etilico  di  origine vitivinicola.

5. I vini a denominazione di origine controllata "Bagnoli di Sopra" o "Bagnoli" riserva devono essere  sottoposti  ad  un  affinamento  che dovrà essere di almeno

24 mesi,

di cui almeno 12 mesi  in  botti  di rovere,

a decorrere dal 1° novembre  dell'anno  di  produzione  delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. 1 vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bagnoli di Sopra rosso:

colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;

sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra rosso riserva:

colore:  rosso  rubino  se  giovane,  tendente  al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;

sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra rosato:

colore: rosato tendente al rubino, vivace;

profumo: leggermente vinoso, con profumo gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; vol.,

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra bianco:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: vinoso con gradevole profumo caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra Cabernet:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore: asciutto pieno, talora erbaceo,  equilibrato,  tannico,  di corpo, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra Cabernet riserva:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore: asciutto pieno, talora erbaceo,  equilibrato,  tannico,  di corpo, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Merlot:

colore: rosso rubino  vivo  se  giovane,  tendente  al  granato  se invecchiato;

profumo: intenso, fruttato, un  po'  erbaceo,  caratteristico  e  gradevole;

sapore: asciutto, morbido, giustamente  tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Merlot riserva:

colore: rosso rubino  vivo  se  giovane,  tendente  al  granato  se invecchiato;

profumo: intenso, fruttato, un  po'  erbaceo,  caratteristico  e  gradevole;

sapore: asciutto, morbido, giustamente  tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra spumante (bianco):

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino tenue, intenso se  "spumantizzato"  con  "Metodo Classico", con riflessi addirittura dorati se maturato  in  bottiglia successivamente la sboccatura;

profumo: caratteristico, fruttato, delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, da pas dosé a dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%  vol.;  e  11,50% vol. per la specificazione storico;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra spumante rosato o "rosé":

spuma: fine e persistente;

colore: da rosato tenue al rosato rubino intenso, anche tendente al caratteristico "buccia di cipolla” con la  permanenza

sui lieviti dopo la rifermentazione o la maturazione in bottiglia;

profumo: caratteristico e fruttato;

sapore: fresco, armonico, gradevole da pas dosé a demi-sec,;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%  vol.  e  11,50% vol. per la specificazione storico;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Vin da Viajo:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente  al  granato  se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

residuo zuccheri riduttori minimo: 45,00 g/l;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,50 g/l e 13.50 g/l  nella  versione riserva.

 

Bagnoli di Sopra Marzemina bianca:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso con gradevole profumo caratteristico;

sapore: da asciutto a amabile, fine, sapido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra Cabernet Sauvignon:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo, austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Cabernet Sauvignon riserva:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo, austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Bagnoli di Sopra Cabernet Franc:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Cabernet Franc riserva:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Turchetta:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

Bagnoli di Sopra Refosco dal peduncolo rosso:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Refosco dal peduncolo rosso riserva:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

Bagnoli di Sopra Corbina:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo:  vinoso,  caratteristico  con  profumo  più   intenso   se invecchiato;

sapore:  asciutto,  talora  erbaceo,  equilibrato,  di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidita' totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo:: 19,00 g/l

 

Bagnoli di Sopra Cavrara:

colore:  rosso   rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,  il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.

E' facoltà del  Ministero  delle  Politiche  agricole  alimentari  e forestali modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1.Nella  designazione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  può  essere utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal corrispondente toponimo,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo  veneto, 

che  la  conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente

e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e  nei

documenti di accompagnamento.

2. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Bagnoli  di  Sopra»   o   «Bagnoli»   qualsiasi   specificazione   e qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente

disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra»,  «Fine»,  «Scelto», «Selezionato» e similari.

3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i  vini  di  cui  al presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie  spumante,  deve figurare obbligatoriamente l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve.

7. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione  dei  nomi  di  aziende  e   di   vigneti   dai   quali effettivamente provengono le uve da cui il vino,  così  qualificato, è stato ottenuto.

 

Articolo 8

confezionamento

 

1. I vini della denominazione di origine controllata «Bagnoli» fino a 5 litri devono essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  di  vetro tradizionali con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni; chiuse con tappo raso bocca.

2. E' tuttavia consentito, ad esclusione dei vini spumanti, dei  vini in versioni riserva e del vino Vin da  viajo,  per  le  bottiglie  di contenuto fino a litri 1,5 l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.

3. E' altresì consentito,  sempre  con  esclusione  delle  tipologie spumante, delle versioni riserva e  della  tipologia  Vin  da  viajo, l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da  un  otre  in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di  capacità non inferiore a 2 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona di produzione della DOC "Bagnoli" presenta un’elevata complessità geologica e pedogenetica.

Nella zona settentrionale e più precisamente nei comuni di Battaglia Terme e Monselice, i suoli hanno avuto origine dalla disgregazione delle rocce vulcaniche: presentano un buon scheletro, sono ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. Le zone pianeggianti degli altri comuni sono caratterizzate da una differente tessitura e dalla ricchezza minerale originata dai sedimenti dei fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta, presentando una percentuale maggiore di limo e di sostanza organica rispetto a terreni non alluvionali.

La vicinanza dei colli euganei garantisce, per il semplice effetto del differenziale termico, una ventilazione serale e mattutina che permette in estate di mitigare la sommatoria termica delle ore più calde e, in primavera, di salvaguardare dalle brinate.

La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno dell'umidità.

Il clima è temperato, caratterizzato da condizioni termiche mediterranee, inverni miti, estati calde e asciutte; soventemente, durante il periodo della maturazione, vi sono escursioni termiche importanti che provocano incrementi delle sostanze fenoliche e del colore nelle varietà a bacca rossa e un incremento aromatico in quelle a bacca bianca.

La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime in primavera e autunno; tali precipitazioni, susseguendosi in maniera cadenzata, permettono alla vite di vegetare senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali.

La vicinanza al mare e la salinità nei suoli conferiscono ai vini bianchi la tipica sapidità.

La ricchezza minerale dei terreni alluvionali conferisce ricchezza gustativa, corpo e struttura ai vini rossi.

Fattori storici e umani

La coltivazione della vite nel territorio di Bagnoli ha origini romane in quanto l’intero areale faceva parte della "Decima Regio, Venetia et Histria" ed era attraversata da est ad ovest, dalla via "Amnia" costruita nel 131 a.C.

Lo scrittore romano Plinio descrisse la qualità particolare dei vini di queste zone del Padovano imputandola all'associazione della vite al salice: "Mira vitium natura, saporem alienum in se trahendi, qualem et salicum redolent Patavinorum in vindemiae" (Meravigliosa natura delle viti di attrarre a sé un profumo diverso, come le vendemmie profumano dell'odore dei salici nei campi dei Patavini).

Il primo e più antico documento conosciuto che parli dei vini di “Bagnoli” e che leghi il nome dei vini alla zona è l'atto di donazione del marchese del Dominio di Bagnoli al Vescovo di Padova nel 954 d.C.

Una fitta documentazione datata XII° e XIII° secolo riferisce di donazioni di terre vitate in Bagnoli e nei comuni limitrofi e di fitti pagati alla Corte Benedettina di Bagnoli con la decima e con un terzo del vino prodotto.

A testimonianza dell’importanza storica di questi vini, nel XIV° secolo i Benedettini edificarono nell’attuale centro di Bagnoli imponenti cantine che sono tutt’ora funzionali ed hanno ricevuto l’onorificenza di monumento nazionale.

Testi dell’epoca riportano che la necessità di rendere meno duri i giorni estenuanti della guerra contro l’Impero ottomano a Creta , le flotte veneziane si approvvigionarono dalle cantine di Bagnoli di un vino rosso fortificato definito “Vin da Viajo” (Vino da Viaggio): l’eccezionale resistenza alle alte temperature e agli spostamenti via mare lo resero infatti il vino più quotato dell’intera Repubblica durante quel periodo.

Nella seconda metà del 700, Bagnoli acquisterà larga rinomanza per la presenza sia come scrittore che come attore di Carlo Goldoni; ospite di riguardo del conte di Bagnoli Ludovico Widmann, egli s’innamorò dei vini del luogo dedicando al conte alcune commedie.

Alla fine dell'Ottocento i vini di Bagnoli erano considerati tra i migliori vini prodotti nel Padovano, come riportato nel testo "Geografia d'Italia" del 1904: "Assai apprezzati sono pure i vini che si traggono dai vigneti di Bagnoli, secondo taluni i migliori che si facciano nel Padovano".

La tecnica viti-vinicola della zona si è anticamente nutrita del fondamentale apporto dei monaci benedettini che con il loro irreprensibile modello di coltivazione della vite avevano previsto penali severissime per il mezzadro che “non potasse o spollonasse le vigne”, o non rispettasse l’obbligo di "zappare tutte le viti due volte all'anno”.

Ancor oggi si nota nelle altezze delle impalcature dei vigneti, nella densità di impianto nonché nell’equilibrio delle piante coltivate col “Cassone Padovano”, antica e caratteristica forma di allevamento locale, una ricerca nel bilanciare questi terreni ricchissimi con produttività delle piante.

Anche la cura che si incontra nella gestione delle vigne sembra il “retaggio” del controllo asfissiante che i monaci riservavano agli affittuari dei fondi.

La professionalità dei produttori si distingue per una “maniacale” attenzione nella cura del vigneto, nella disposizione dei filari per favorirne la migliore esposizione alla luce del sole e per aver la minor resistenza ai venti, nella scelta dei cloni da coltivare in base al tipo di terreno, ed ancora, nel ricorso alle tecniche viticole più opportune per esaltare le potenzialità del territorio, nella ricerca del raggiungimento della maturazione ottimale, nella precisione dell’epoca di raccolta.

Tutto ciò sembra essere la risposta ad un insegnamento antico che è entrato a far parte del “modus operandi”

dei viticoltori di questa denominazione.

Guide enogastronomiche nazionali e internazionali e riviste specializzate del settore riservano sempre maggior spazio ai vini DOC Bagnoli. Anche nei concorsi, siano essi nazionali o internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.), i vini della DOC Bagnoli hanno ottenuto e continuano ad ottenere numerosi riconoscimenti.

 

b) Specificità del prodotto

I vini bianchi si caratterizzano per freschezza, fragranza, sentori di frutta a polpa bianca, fiori bianchi, speziatura dolce, buona struttura ed eccellente sapidità.

Grazie all’aggiunta del 10% di Raboso Piave, prevista dal disciplinare, i vini banchi presentano una maggiore acidità; questa caratteristica permette un lungo affinamento del vino, anche in legno.

Quando l’andamento stagionale è favorevole si possono ottenere vini bianchi d’annata contraddistinti da grande morbidezza ed eleganza con note di miele e vaniglia.

I rossi, se consumati giovani, presentano un colore rosso rubino con riflessi violacei, i profumi sono complessi poiché la caratterizzazione del vitigno si fonde con la mineralità dei suoli.

I vini rossi invecchiati hanno un colore tendente al granato, al naso esibiscono un profumo di frutta rossa stramatura, frutta sotto spirito e di confettura, che complessa in note speziate che variano dalla liquirizia al pepe nero e si fondono in un contorno dolce con piccole sfumature di rovere e vaniglia.

La forza espressiva di questi vini deriva dalla ricchezza dei suoli che ne esalta l’espressione aromatica.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

I terreni di origine alluvionale sono molto fertili, ricchi di sostanze organiche e minerali e permettono di ottenere una produzione qualitativamente costante evidenziando un rapporto tra zuccheri e acidità a favore dei primi.

La pianta beneficia infatti di una grande disponibilità di elementi nutritivi e microelementi e ben si adatta a questi suoli sub-alcalini sviluppando in maniera equilibrata un’ottima parete vegetativa e massimizzando la capacità di accumulo di sostante fondamentali per il propria fisiologia.

Le precipitazioni, susseguendosi in maniera cadenzata, permettendo alla vite di vegetare senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali. Durante la vendemmia il clima della zona è caratterizzato da elevate escursioni termiche fra il giorno e la notte provocando grossi incrementi della frazione colorante, con una maggior dotazione di tonalità violacea nei rossi e un incremento aromatico nei bianchi.

La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno dell'umidità creando un clima favorevole per la completa maturazione delle uve e consentendo vendemmie tardive per la realizzazione di vini strutturati, consistenti, profumati, adatti ad un lungo

invecchiamento.

La grande mineralità dei suoli che caratterizza tutta l’area di produzione, determina nei vini della denominazione Bagnoli, sia bianchi che rossi, peculiari note sapide con sensazioni quasi solfuree e un ricco patrimonio organolettico.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI DUE CARRARE

VIGNETI DUE CARRARE

 

COLLI EUGANEI

D.O.C.

Decreto 22 dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata “Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni

ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

Bianco;

Bianco spumante;

Rosso;

Rosso riserva;

Garganega;

Tai;

Sauvignon;

Pinot bianco;

Chardonnay;

Manzoni bianco;

Pinello frizzante;

Pinello spumante;

Serprino frizzante;

Serprino spumante;

Merlot (anche nella versione novello);

Merlot riserva;

Cabernet;

Cabernet riserva;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet Sauvignon riserva;

Cabernet franc;

Cabernet franc riserva;

Carménère;

Carménère riserva;

Raboso;

Raboso riserva;

Moscato;

Moscato spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” con uno dei seguenti riferimenti:

 

Garganega,

Serprino (sinonimo locale del vitigno Glera),

Tai (Tocai friulano),

Sauvignon,

Pinot bianco,

Chardonnay,

Manzoni bianco,

Pinello (da uve Pinella),

Merlot,

Cabernet, (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carménère),

Cabernet Sauvignon,

Cabernet franc,

Carménère,

Raboso (da Raboso veronese e/o Raboso Piave),

devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.,

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.

 

2. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” Moscato (da Moscato bianco), deve essere

ottenuto da uve provenienti dal corrispondente vitigno per almeno il 90%,

possono concorrere, fino a un massimo del 10%, le uve di altri vitigni aromatici di colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, purché idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.

 

3. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” bianco è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 30%,

Tai e/o Sauvignon per almeno il 30%,

Moscato bianco e/o Moscato giallo dal 5 al 10%,

altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un

massimo del 30%.

 

4. Il vino a denominazione di origine controllata “Colli Euganei” rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, per la seguente composizione:

Merlot dal 40 al 80 %,

Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carménère dal 20 al 60 %,

Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini “Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di

Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto

Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vò,

Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro,

tutti in provincia di Padova.

 

Tale zona è così delimitata: partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle.

Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo.

Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa.

Si segue quindi detto scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme.

Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località Mezzavia.

Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello.

Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme.

Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella.

Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este.

Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer.

Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.

Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all’altezza di Casa Ongaro.

Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto.

Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale “Condotto” che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.

Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o Nina).

Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest’ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata.

Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all’incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest’ultimo fino alla “Botte” sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza.

 

Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, così delimitata:

partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere, dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all’altezza del Km 9,300, segue tale strada verso sudest e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina alberata in direzione nord-est all’altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Colli Euganei”, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, pertanto, da considerarsi iscrivibili allo schedario vitivinicolo di cui alla presente denominazione unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedecollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e vallivi. (I dettagli foto interpretativi sono depositati presso la Regione Veneto- Direzione Produzioni Agroalimentari).

3. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.

4. È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso.

5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Serprino (da Glera): 14,00 t/ha,  9,00% vol.;

Chardonnay: 12,00 t/ha,  10,50% vol.;

Moscato bianco: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

Moscato giallo: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

Pinella: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Tai :12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Cabernet Franc: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Cabernet Sauvignon: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Merlot: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Carménère: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Raboso veronese: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Raboso Piave: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;

Manzoni bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Garganega: 13,00 t/ha, 10,00% vol.

 

6. Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie “bianco” e “rosso” (nelle diverse versioni), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Colli Euganei”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

8. I vigneti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare devono avere un numero minimo di 4.000 viti per ettaro, con esclusione della varietà Glera per la quale il numero minimo di ceppi è di 2.800.

9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica tipica.

11. Le uve dei vini destinati alla produzione dei tipi spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00%, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina.

12. Le uve destinate alla produzione di vini “Colli Euganei” rosso, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet

Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot nel tipo riserva devono assicurare, diversamente da quanto previsto

al comma 5, una resa massima per ceppo di 2 kg e una resa massima per ettaro che

 non può in ogni caso superrare le 9,00 t/ha,

 nonché un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento e l’affinamento laddove obbligatori, nonché l’elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione degli spumanti e dei frizzanti devono aver luogo all’interno della zona di produzione delimitata nell’articolo 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni di Conselve, Solesino e Albignasego.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

4. Le denominazioni di origine controllata “Colli Euganei” bianco, Moscato, Serprino e Pinello, possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Tali vini devono essere commercializzati nei tipi da brut nature a dry.

La tipologia Moscato deve essere commercializzata nella versione dolce.

5. La denominazione di origine controllata dei vini “Colli Euganei” Pinello e Serprino può essere utilizzata per designare i corrispondenti vini frizzanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie.

6. I vini a denominazione di origine controllata "Colli euganei" rosso, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet

Sauvignon, Carménère, Raboso e Merlot, nella versione riserva devono essere sottoposti ad un affinamento

di almeno

24 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Il vino “Colli Euganei” Merlot può essere elaborato nella tipologia Novello, secondo le normative vigenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.I vini “Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso con gradevole profumo caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, pieno, sapido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore; giallo paglierino;

profumo: caratteristico talvolta con sentore di lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Serprino frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino ;

profumo: fruttato, delicato;

sapore: da secco ad amabile, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00g/l;

 

Serprino spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato e delicato;

sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Tai:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo.: 11,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico, delicato;

sapore: da secco ad abboccato, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

 

Moscato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: da secco, intenso caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Moscato dolce:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, intenso caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;

zuccheri residui minimo: 50,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

pressione: nella versione dolce CO2 fino a 2,50 bar.

 

Moscato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino, intenso

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: dolce, intenso caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

zuccheri residui minimo: 50,00 g/l.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Pinello Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato e caratteristico;

sapore: da brut nature a dry, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Pinello Frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: da secco ad amabile fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Garganega:

colore: giallo paglierino con riflessi talvolta dorati;

profumo: delicato e caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, di medio corpo armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, fresco armonico, sapido, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Raboso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: fruttato, gradevole e persistente;

sapore: da asciutto ad abboccato, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l,;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l,;

 

Raboso riserva:

colore: rosso intenso con riflessi purpurei talvolta granati con l’invecchiamento;

profumo: fruttato, gradevole e persistente;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: da asciutto ad abboccato, sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l,;

 

Rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto di corpo, vellutato, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Cabernet:

colore: rosso intenso con riflessi violacei;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da asciutto ad abboccato, pieno, leggermente erbaceo e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Cabernet riserva:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, leggermente erbaceo e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Cabernet Franc:

colore: rosso intenso con riflessi violacei;

profumo: intenso leggermente erbaceo talvolta con sentori di frutta rossa;

sapore: da asciutto ad abboccato, di corpo, caratteristico e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Cabernet Franc riserva:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;

profumo: intenso leggermente erbaceo talvolta con sentori di frutta rossa;

sapore: asciutto, di corpo, caratteristico e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Carménère:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: intenso erbaceo;

sapore: da secco ad abboccato morbido, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Carménère riserva:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;

profumo: intenso erbaceo;

sapore: asciutto, morbido, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: intenso caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato di buona struttura, armonico, intenso, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;

profumo: intenso caratteristico;

sapore: asciutto, di buona struttura, armonico, intenso, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Merlot riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Merlot novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, caratteristico

sapore: morbido, armonico e vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1.Alla denominazione di origine “Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini “Colli Euganei”, di cui al presente disciplinare, a eccezione delle tipologie spumante e frizzante deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione.

3. Per il vino “Colli Euganei” rosso nella versione riserva in etichetta deve essere omesso il riferimento al colore.

4. Per il vino “Colli Euganei” novello in etichetta è omesso il riferimento al nome del vitigno Merlot.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata ai fini dell’immissione al consumo devono utilizzare fino a litri 9 unicamente bottiglie di vetro consone ai caratteri di pregio chiuse con tappo raso bocca. per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 9.

3. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso del tappo capsula a vite.

4. La tipologia Moscato nella versione dolce deve essere imbottigliata unicamente in bottiglia tipo Borgognotta (Borgognona).

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

I Colli Euganei sono colline di origine vulcanica con forma tipicamente conica, che si elevano in gruppo nella pianura padana nei pressi delle città termali di Abano Terme, Montegrotto Terme, in provincia di Padova, all’interno del Parco dei Colli Euganei, isola naturalistica riconosciuta dalla Regione Veneto di quasi 19.000 ha.

L’altitudine alla quale si trovano la maggior parte dei vigneti varia da 50-300 metri slm arrivando fino a sfiorare i 400.

Il clima dei Colli Euganei è temperato, caratterizzato da condizioni termiche quasi mediterranee, inverni miti, estati calde e asciutte e buone escursioni termiche fra il giorno e la notte.

Nelle giornate limpide e nelle prime ore del mattino è frequente il fenomeno dell'inversione termica, per

cui le zone collinari godono di una temperatura superiore rispetto alla pianura. Per queste peculiarità la zona, rinomata e ricercata dai turisti, è ideale per la coltivazione della vite.

La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime, in primavera e autunno.

L'umidità relativa è variabile tra la pianura e la collina, dove i valori sono notevolmente inferiori; i venti prevalenti provengono da NNE, NE e N con velocità e frequenze basse.

La giacitura dei terreni coltivati a vite è situata prevalentemente in pendii e declivi che consentono il deflusso delle acque evitando i ristagni.

La zona, per la maggior parte collinare, consente ai produttori di scegliere per ogni tipologia di vitigno, le esposizioni e le giaciture più idonee a far risaltare le qualità specifiche; infatti, a seconda dell’esposizione “più o meno fresca”, la scelta enologica cambia passando da uve destinate a vini bianchi, a base spumante o a uve per vini, sia bianchi che rossi, giovani e fruttati nei terreni ad esposizione prevalentemente a nord, ad uve per ottenere vini più strutturati e riserve per i versanti a sud.

I suoli sono originati dalla disgregazione delle rocce vulcaniche, presentano un buon scheletro, sono ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. A seconda del livello di disgregazione delle rocce vulcaniche nei millenni, nelle diverse zone dei Colli, emergono tipologie di suoli differenziati: vulcaniti (rioliti trachiti, basalti, tufi basaltici), rocce sedimentarie (biancone, scaglia rossa e marna), alluvioni (conoidi di deiezione, fondovalle alluvionale).

La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno dei Colli Euganei un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.

Fattori storici e umani

La presenza più antica della vite e del vino nella zona dei Colli Euganei è testimoniata da reperti archeologici in terracotta, ciotole e coppe legati al consumo del vino, risalenti della civiltà preromana (VII – VI secolo a.C). In epoca romana la diffusa presenza della vite in ambito padovano è citata da diversi storici latini.

Tra il IX e il X secolo sono testimoniate le coltivazioni della vite in molti comuni dei Colli Euganei.

I nobili che vivevano nel territorio, sono stati fra i primi nel Veneto dopo il 1850, ad introdurre il Merlot ed il Cabernet che si sono ambientati alle condizioni pedoclimatiche della zona. Documenti sull’agricoltura del 1879 attestano già in quegli anni la presenza di varietà autoctone quali il Moscato e il Serprino nei Colli Euganei.

I produttori hanno continuato l’azione di qualificazione del prodotto tanto che già nel 1969 i vini dei Colli Euganei hanno ottenuto il riconoscimento della “DOC Colli Euganei” (D.P.R. 13 Agosto 1969). Il continuo miglioramento e caratterizzazione qualitativa di una tipologia di Moscato giallo, il “Fior d’Arancio”, ha portato al riconoscimento della DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio.

Oggi la denominazione Colli Euganei, valorizzata anche dalla “Strada del vino Colli Euganei”, è rinomata e conosciuta dai turisti sia italiani sia stranieri che frequentano la zona termale dei colli; i suoi vini, sia giovani che invecchiati, sono commercializzati anche in molti Paesi europei ed extraeuropei, dall’America all’Asia, dove nuovi mercati ne scoprono il valore commerciale inteso come qualità elevata e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Colli Euganei sia in ambito locale (come la Festa dell’uva di Vo Euganeo iniziata nel 1950, “Vini Euganei a Primavera” sul Monte Gemola, la manifestazione “Calici di Stelle” e molte altre ) sia nazionale che internazionale.

Ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali tra le quali Vini d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine di Slow Food, I vini d’Italia de L’Espresso, l’Annuario dei migliori vini di Luca Maroni, Il Golosario di Massobrio, e molti altri che riservano sempre maggior spazio ai vini DOC Colli Euganei.

Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.) i vini dei Colli Euganei hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti.

La presenza storica nei Colli Euganei di popolazioni addette alla coltura della vite hanno lentamente trasformato il paesaggio collinare, occupando con le viti interi declivi e terrazzamenti effettuati dall’uomo.

Le tecniche di cura della vite effettuate sui pendii dei Colli Euganei, richiedono capacità ed esperienza sia per l’allevamento della vite, sia per le tecniche di potatura al fine di creare un ambiente protetto dai venti e efficacemente esposto alla luce e al sole.

Le capacità professionali dei produttori si esprimono anche nella scelta dei vitigni più idonei per ogni particolare condizione che caratterizza i diversi versanti, le altitudini dei terreni e le diverse tipologie di suoli. Le capacità degli

operatori nella selezione dei vitigni nonché la loro presenza percentuale nelle tipologie di vini “Colli Euganei” richiedono esperienza, capacità tecniche, enologiche e sensoriali di lunga tradizione.

 

b) Specificità del prodotto

I vini dei Colli Euganei devono la loro peculiarità alla presenza di precursori aromatici diversificati e da un rapporto zuccheri/acidità equilibrato nelle diverse tipologie di vino.

I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino più o meno intenso, con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento.

L’odore é fragrante, caratteristico, intenso; a seconda dei vitigni si possono riscontrare i sentori di frutti rossi, ciliegia, frutta matura, note speziate, erba fresca o secca, tabacco o di tostato.

I vini rossi dei Colli Euganei presentano un’ottimale maturazione fenolica, che, grazie anche ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi, permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti e un’elevata morbidezza al palato.

I vini di varietà a bacca bianca e aromatici, ottenuti prevalentemente su rocce sedimentarie, ottengono produzioni contenute dal punto di vista quantitativo associate ad elevate gradazioni zuccherine e buoni equilibri acidi. La maturazione delle uve è buona.

I vini ottenuti sono caratterizzati da profumi floreali, di frutta e di crosta di pane fresco.

I vini bianchi giovani, ottenuti nelle zone alluvionali, presentano un carattere fresco molto apprezzato specialmente dai consumatori più giovani.

Tra i vini bianchi aromatici, il Moscato, molto caratteristico della zona, presenta un peculiare equilibrio di estratti e zuccheri e vengono esaltate le note di pesca, banana, citronella geranio, salvia, rosa.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano l’area dei Colli Euganei - dalle peculiarità climatiche, ai diversi tipi di suoli, la varietà di giacitura dei terreni ed esposizione delle viti sui diversi versanti dei Colli Euganei - determina delle condizioni differenziate che risultano ideali per le diverse tipologie di vini dei Colli Euganei. Anche le competenze specifiche dei produttori

permettono di ottimizzare le interazioni fra suolo-esposizione-giacitura consentendo di posizionare i

vari vitigni in funzione della vocazionalità delle zone in modo da ottenere la massima espressione

delle potenzialità del vitigno.

Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno e notte, che caratterizzano la zona di

produzione, determinano, in particolare sui vini bianchi, la produzione di significative quantità di

precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei

diversi vitigni (floreale, fruttato ecc.). Non a caso la zona di produzione è tra le rare zone viticole

nel Veneto dove si ottengono le massime espressioni dei moscati nei quali, a seconda della tipologia

di suolo e delle esposizioni, vengono esaltate le note di pera, banana, citronella geranio, salvia, rosa.

I suoli originati dalle vulcaniti con suoli mediamente profondi, a tessitura media o moderatamente

grossolana con presenza frequente di scheletro, ben dotate di elementi nutritivi, determinano una

produzione contenuta in termini quantitativi che determina gradazioni zuccherine medio-alte e

buoni equilibri acidi. Tale tipologia di suoli e buone esposizioni dei terreni in declivio, permettono

di ottenere vini rossi caratterizzati da un’ottimale maturazione sia fenolica che tecnica (equilibrato

rapporto tra zuccheri e acidi) che, per esempio, nel Merlot stesso, esaltano i sentori di ciliegia, frutta

matura, note speziate ed erbacee oppure di tabacco mentre nel Cabernet si possono trovare sentori

di frutta matura, piccoli frutti, erbaceo, erba fresca, speziato e tostato.

Le rocce sedimentarie (scaglia biancone) sono ideali per ottenere rossi molto strutturati, consistenti,

molto ricchi, di assoluto pregio.

Le rocce sedimentarie (marna) e le zone alluvionali (conoidi di deiezione e fondovalle alluvionale),

presentano una buona fertilità che consente di ottenere produzioni elevate in termini quantitativi con

conseguenti minori livelli di gradazioni zuccherine e tenori acidi; questi terreni sono da preferire per

vini che non subiranno affinamento ed invecchiamento ma per vini da bere giovani e quindi per le

varietà a bacca bianca, specialmente le aromatiche, che permettono di ottenere vini freschi, come il

Moscato, il Serprino, il Pinello, lo Chardonnay, e le altre tipologie di vini bianchi dei Colli Euganei.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1)che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI BOVOLENTA

VIGNETI BOVOLENTA

 

CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO

D.O.C.

Decreto 21 giugno 2004

Modifica 18 ottobre 2007

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Corti Benedettine del Padovano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco

rosso

rosso novello

rosato

Merlot

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère)

Cabernet riserva

Cabernet Sauvignon

Raboso (Raboso del Piave e/o Raboso Veronese)

Raboso riserva

Raboso passito

Refosco dal peduncolo rosso

Pinot bianco

Pinot grigio

Chardonnay

Chardonnay frizzante

Chardonnay spumante

Sauvignon

Tai  (da Tocai friulano)

Moscato spumante o spumante

Passito

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Corti Benedettine del Padovano”  con uno dei seguenti riferimenti di vitigno, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con le seguenti composizioni ampelografiche:

           

Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco:

Pinot bianco minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Pinot grigio:

Pinot grigio minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Chardonnay:

Chardonnay minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Sauvignon:

Sauvignon minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Tocai:

Tai  minimo 85%;

possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Padova e Venezia.

 

Corti Benedettine del Padovano Merlot:

Merlot minimo 85%;

Corti Benedettine Cabernet:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenère minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Raboso:

Raboso del Piave e/o Raboso veronese minimo 85%;

Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso:

Refosco dal peduncolo rosso minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Padova e Venezia.

I vigneti della varietà “Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Raboso del Piave e Raboso veronese” devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.

 

Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano bianco”, è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano minimo 50%

Altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino al massimo del 50%.

 

Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano rosso e rosato” è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot dal 60 al 70%

Raboso del Piave e/o veronese minimo 10%

Altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 30%.

 

Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano Moscato spumante o spumante” è ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale, con il vitigno:

Moscato giallo minimo 95%

Per la rimanente parte possono concorrere le uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione per le province in cui territorio ricade il vigneto, in misura non superiore al 5% del totale delle viti iscritte all’albo.

 

Il vino a DOC “Corti Benedettine del Padovano passito” è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Moscato giallo minimo 70%

Altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 30%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a DOC “Corti Benedettine del Padovano” comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di:

Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolena, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Legnaro, Maserà di Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano,

e parte dei comuni di:

Albignaseco, Battaglia Terme, Codevigo, Correzzola, Monselice       , Pozzonovo

Tutti in provincia di Padova;

e parte dei territori comunali di:

Cona, Cavarzere,

In provincia di Venezia.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal ponte sul fiume Adige di Anguillara Veneta, il confine costeggia l’argine sinistro fino alla località Sant’Antonio in comune di Cavarzere. Dalla località Sant’Antonio, procedendo in linea retta verso nord, il confine raggiunge la Corte Buriolo e, seguendo il corso dello scolo Secondario Inferiore, arriva al Canale Primario Inferiore fino all’idrovora “Il Macchinone”.

Da qui, seguendo verso est l’argine del Canal dei Cuori, incrocia la strada provinciale Romea – Cavarzere che percorre fino all’incrocio con la strada comunale Bruso – Foresto.

All’incrocio, girando a destra, arriva in centro della località Bruso e girando a sinistra, giunge in località Concola.

Quindi prosegue, passando per la Corte Barison, fino alla chiesa di Cantarana; da qui gira a destra e parallelo, ad una profondità di 300 metri, a via Cordonazzetti raggiunge la strada provinciale Rebosola.

All’incrocio, il confine svolta a destra e percorre la strada provinciale Rebosola fino ad incontrare sulla sinistra via San Donato in località Civé, la percorre tutta passando per il centro di Civé fino a raggiungere il ponte sul canale Barbegara; quindi attraversa il ponte per poi svoltare a sinistra e percorrere tutta la strada che costeggia l’argine sinistro del canale Barbegara fino a raggiungere la strada provinciale Romea – Cavarzere.

All’incrocio il confine svolta a destra percorrendo la strada provinciale Romea – Cavarzere fino a raggiungere la strada statale n. 307 Romea; da qui, girando a sinistra, la percorre fino alla idrovora Vaso per poi seguire i confini comunali di Codevigo, Piove di Sacco, Sant’Angelo di Piove, Legnaro, Ponte San Nicolò e Albignasego.

Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Albignasego e Padova in direzione ovest, passando sopra la località San Giacomo, fino ad incrociare l’autostrada Padova – Bologna.

Il confine prosegue per il tracciato autostradale fino ad incrociare la strada Maserà – Albignasego che segue, in direzione nord, fino ad Albignasego, per poi svoltare ad ovest seguendo la strada comunale per Sorci Verdi fino al Ponte della Fabbrica fino ad incrociare la strada statale n. 16; prosegue su questa in direzione sud, sino all’incrocio con la frazione San Bortolo.

Il confine gira quindi a sinistra per il centro di Pozzonovo, prosegue per Capolcastro e Stroppare fino a raggiungere la strada provinciale Stanghella – Stroppare; all’incrocio si gira a sinistra e si prosegue in direzione di Anguillara Veneta.

Arrivati ad incrociare il confine comunale tra Anguillara Veneta e Boara Pisani, si prende in direzione sud, seguendo il medesimo confine, fino ad arrivare al fiume Adige; da qui si prosegue lungo la strada arginale raggiungendo nuovamente il punto di partenza al ponte sul fiume Adige in comune di Anguillara Veneta.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Corti Benedettine del Padovano” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui trattasi.

Sono da escludere i terreni torbosi ed eccessivamente sabbiosi.

Per gli impianti di viti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi di vite per ettaro non può essere inferiore, in coltura specializzata a: 2.500 ceppi/ettaro.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice e doppia.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere tendenzialmente corta.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima per ettaro per i seguenti vitigni, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

 

Tai (tocai Friulano): 15,00 t/ha;

Pinot bianco: 13,00 t/ha;

Pinot grigio: 12,00 t/ha;

Chardonnay: 13,00 t/ha;

Sauvignon: 13,00 t/ha;

Moscato giallo: 13,00 t/ha;

Merlot: 15,00 t/ha;

Cabernet (tutti): 13,00 t/ha;

Cabernet Sauvignon: 13,00 t/ha;

Raboso: 14,00 t/ha;

Refosco dal peduncolo rosso: 13,00 t/ha.

 

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è il seguente:

Tocai: 9,50% vol.;

Pinot bianco: 10,00% vol.;

Pinot grigio: 10,00% vol.;

Chardonnay: 10,00% vol.;

Sauvignon: 10,00% vol.;

Moscato giallo: 10,00% vol.;

Merlot: 10,50% vol.;

Cabernet: 10,50% vol.;

Cabernet Sauvignon: 10,50% vol.;

Raboso: 10,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso: 10,50%.

 

Per la produzione massima per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione delle tipologie “bianco, spumante, novello, rosso, e rosato” si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compone.

I vini a DOC “Corti Benedettine del Padovano” designati con la specifica “riserva” devono avere, rispettivamente, la seguente produzione massima per ettaro, in coltura specializzata:

Cabernet: 12,00 t/ha

Cabernet Sauvignon: 12,00 t/ha

Raboso: 13,00 t/ha

Refosco dal peduncolo rosso: 12,00 t/ha

Il loro titolo alcolometrico volumico naturale minimo non deve essere inferiore a:

Cabernet: 11,50% vol.;

Cabernet Sauvignon: 11,50% vol.;

Raboso: 11,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso: 11,50% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del tipo “spumante”, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol.

Purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nel caso della tipologia “rosato” il quantitativo di prodotto eccedente la resa effettiva del 70% viene preso in carico come indicazione geografica tipica.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all’art 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per la produzione dei vini passiti si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima prevista al presente articolo.

 

Articolo 5

Nprme per la vinificazione     

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella delimitazione di cui all’art 3 del presente disciplinare di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Padova.

In considerazione degli usi tradizionali della zona è consentito che le operazioni  di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.

E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E’ ammessa la colmatura dei recipienti contenenti i vini di cui all’art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione di origine controllata, fermo restando l’obbligo di rispettare la presenza minima del’85% della varietà e dell’annata oggetto della designazione.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione in rosato delle uve rosse.

L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio di calore.

Per la produzione della tipologia “passito” (da uve Moscato giallo) le uve non possono essere ammostate prima del 1° Dicembre dell’anno della vendemmia

e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno           

270,00 g/l.

Qualora si dovessero verificare situazioni climatiche eccezionali la regione Veneto, su documentata richiesta da parte degli interessati, può autorizzare l’anticipo della data di inizio delle operazioni di ammortamento.

Per la tipologia “Raboso passito” le uve non possono essere ammostate prima del

31 Dicembre dell’anno della vendemmia

e devono raggiungere  un contenuto zuccherino di almeno          

235,00 g/l.

Qualora si dovessero verificare situazioni climatiche eccezionali la regione Veneto, su documentata richiesta da parte degli interessati, può autorizzare l’anticipo della data di inizio delle operazioni di ammortamento.

La tipologia “novello” deve essere ottenuta attuando il processo della “macerazione carbonica” per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all’albo di cui all’art 2.

La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti all’albo delle varietà “Chardonnay e Moscato giallo” di cui all’art 2.

La tipologia “frizzante” deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti della varietà “Chardonnay” di cui all’art 2.

La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%, ad esclusione delle tipologie “passito”. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l’intero quantitativo prodotto.

Per le tipologie “spumante e frizzante” le rese suddette sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvée).

Per le tipologie “passito e Raboso passito” la resa massima dell’uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 45%.

I vini a DOC:

Corti Benedettine del Padovano Cabernet

Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon

Corti Benedettine del Padovano Raboso

Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso

possono essere designati con la menzione “riserva”

solo qualora sia sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:

due anni,

di cui almeno 6 mesi in botte di legno,

con decorrenza dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Corti Benedettine del Padovano bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, sapido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano rosso:

colore: rosso rubino da giovane, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, intenso, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano rosato:

colore: rosato tendente al rubino;

profumo: piacevolmente vinoso;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Tai:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta tendente al verdognolo;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco:

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Pino grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ramati;

profumo: intenso, caratteristico:

sapore: secco, intenso, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Chardonnay spumante:

spuma: fine, vivace e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato, di crosta di pane;

sapore: è prodotto nei tipi: extra brut, brut, extra dry, dry e demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: come da regolamento comunitario;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Chardonnay frizzante:

spuma: vivace;

colore: giallo paglierino;

profumo; caratteristico, delicato;

sapore: dal secco all’amabile, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori minimo (tipo amabile) come da regolamento comunitario;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;   

 

Corti Benedettine del Padovano Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: caratteristico, lievemente aromatico;

sapore: secco, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano spumate Moscato giallo:

spuma: sottile con grana fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intensi;

profumo: aromatico, intenso, caratteristico, fragrante;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:       6,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
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Corti Benedettine del Padovano Merlot:

colore: rosso rubino piuttosto intenso da giovane,tendente al granata se invecchiato;

profumo: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, persistente;

sapore: asciutto, pieno, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Cabernet riserva:

colore: da rosso rubino a rosso granata in intenso;

profumo: intenso, ampio e persistente;

sapore: asciutto, leggermente tannico, austero, di corpo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50% grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon

Colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, pieno, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso granata più o meno intenso, si fa aranciato con l’età;

profumo: etereo, intenso con sentore erbaceo;

sapore: asciutto, pieno, si fa più vellutato con l’età;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 24,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Raboso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: marcato, tipico con sentori di marasca e di violetta;

sapore: asciutto, austero, sapido, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Raboso riserva:

colore: rosso tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: netto sentore di marasca e violetta, intenso e prolungato;

sapore: asciutto, pieno, sapido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 20,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granata con l’età;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 24,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano Raboso passito:

profumo: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;

profumo: caratteristico;

sapore: dall’asciutto all’amabile, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 25,00 grammi/litro;

 

Corti Benedettine del Padovano passito (Moscato giallo):

colore: dal giallo paglierino intenso al giallo dorato;

profumo: caratteristico del passito, aromatico, fine;

sapore: dolce o amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:       11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;

estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro;

 

In relazione all’eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, il sapore può rilevare un sentore di legno.

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportate sull’etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata del vino, salve le norme generali più restrittive.

L’indicazione dell’annata è obbligatoria per i vini “riserva, novello e passiti”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per tutti i vini a DOC “Corti Benedettine del Padovano” confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini DOC “Corti Benedettine del Padovano” si estende nell’area sud orientale della provincia di Padova e nella parte meridionale della provincia di Venezia.

Tale zona è tutta pianeggiante, formata in epoche geologiche dai sedimenti di quattro fiumi: il Po, l’Adige, il Bacchiglione e il Brenta che hanno determinato la presenza di varie tipologie di terreni, da quelli argillosi a quelli sabbiosi, passando per i suoli di medio impasto. I suoli presentano una percentuale maggiore di limo rispetto a terreni di altre zone non alluvionali e sono molto ricchi di sostanza organica e sali minerali.

Il clima si presenta temperato mediterraneo, con estati caldi e inverni miti. Grazie alla vicinanza dei fiumi, la zona presenta un’elevata disponibilità di acqua.

La relativa vicinanza al mare é caratterizzata dalla presenza di brezze marine e bora, ricche di sali, che arrivano periodicamente nell‘area di produzione; esse inoltre, impediscono specialmente in estate, il ristagno dell’umidità.

Fattori umani e storici

Le prime tradizioni storiche dei vini delle “Corti Benedettine del Padovano” risalgono alla leggenda che vuole l’eroe troiano Antenore, fondatore di Padova, come primo coltivatore di una “magica pianta”, gelosamente portata dalle antiche terre dell’Asia.

Nel XII° secolo, il Vescovo di Padova assegnò le prime proprietà agricole ai monaci benedettini, perché avessero di che vivere in cambio della cura ai pellegrini che visitavano il luogo del martirio di Santa Giustina (Padova). In un territorio abbandonato, ricoperto di boschi e/o invaso dalle paludi, sottoposto alle esondazioni dei fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione, tali proprietà crebbero nei secoli attraverso donazioni, acquisti e permute fino a diventare delle Corti Benedettine, centro religioso, amministrativo, economico e sociale di estese proprietà che, sotto la guida dei monaci,

provvedevano alla gestione e sviluppo del territorio.

Il vino, ottenuto in abbondanza dai vigneti delle Corti, divenne uno dei principali prodotti di scambio con le città di Padova e di Venezia: quest’ultima ne fece ampio commercio in tutti i porti del Mediterraneo, tanto che il vino diventò la merce più preziosa, ricoprendo per molti secoli il ruolo di prodotto insostituibile.

Il legame della DOC “Corti Benedettine del Padovano” con il suo territorio è testimoniato dal Logo della denominazione che rappresenta lo stemma di Santa Giustina e della sua Basilica, che si ritrova

scolpito anche sui fabbricati rurali delle numerose Corti Benedettine.

Questa secolare esperienza rivive oggi nei vigneti e nelle cantine del padovano dove, accanto a vitigni storici e autoctoni come il Raboso Piave, il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Tai (Tocai friulano), i Moscati, si coltivano quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno.

La fama dei prodotti è ulteriormente aumentata a seguito del riconoscimento nel 2004 della Denominazione di Origine Controllata Corti Benedettine del Padovano(G.U. n. 152 del 1/7/2004), ottenendo successi sia in ambito nazionale (Mostra nazionale dei Vini di Pramaggiore, Selezione Nazionale Vini da Pesce Ancona) che in ambito internazionale (Los

Angeles International Wine & Spirits Competition).

La professionalità tramandata e migliorata nei secoli dai mezzadri al servizio delle Corti Benedettine e dai monaci, ha permesso di sottrarre all’acqua i terreni e bonificarli; questi venivano poi nel tempo modellati formando la cosiddetta “baulatura” per permettere lo sgrondo delle acque piovane e dare un orientamento dei filari di vigna possibilmente nord-sud al fine di favorirne la maggiore esposizione solare ai grappoli, nonché per aver una minor resistenza ai venti.

L’esperienza dei produttori ha permesso la selezione le varietà più adatte da coltivare in base al tipo di terreno e alla destinazione che avrà il vino ottenuto; per questo il Raboso Piave viene coltivato in terreni argillosi mentre i bianchi sono destinati a terreni tendenzialmente sabbiosi.

L’abilità e la conoscenza pratica dei viticoltori emerge anche in cantina, nella capacità di affinare tecniche di vinificazione che variano in funzione delle uve e del vino che si vuole ottenere. Scaturiscono così i vini bianchi fermi o frizzanti o ancora rossi corposi invecchiati in botti di rovere.

 

b) Specificità del prodotto

Le uve dei vini rossi delle Corti Benedettine, con elevato rapporto zuccheri/acidità, sono caratterizzate da un’acidità più bassa rispetto alla maggior parte delle uve coltivate in altre zone.

Questo permette di ottenere una migliore morbidezza e struttura nel vino giovane, mentre con la maturazione e l’affinamento in barrique si ottiene la rotondità dei vini.

I vini consumati giovani entro un anno dalla vendemmia, presentano infatti un colore rubino con riflessi violacei, i profumi sono molto complessi, dove la caratterizzazione del vitigno si fonde con profumi di frutti rossi con sfumature di vaniglia.

I vini invecchiati di 2-3 anni hanno un colore granato con riflessi mattone; al naso esibiscono un profumo di frutta rossa molto matura sotto spirito e di confettura, con note speziate che variano dalla liquerizia al pepe nero (caratteristico del Raboso del Piave), o con piccole sfumature di rovere e vaniglia.

Essi inoltre presentano un’eccellente sapidità, con una struttura caratterizzata da morbidezza e rotondità, sostenuta da una tannicità dolce ma non aggressiva, con un pizzico di acidità attenuata dalla maturazione in legno, caratteristica più peculiare del Raboso del Piave.

I vini bianchi, in particolare lo Chardonnay e il Pinot grigio, si caratterizzano per la complessità dei profumi che vengono esaltati mantenendo il mosto fiore per alcune ore in contatto con le vinacce.

I vini giovani presentano un colore dal giallo al giallo carico, con riflessi verdognoli nei primi mesi di vita; tale sfumatura tende a svanire con l’invecchiamento. Questi vini presentano una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.

Per i vini bianchi invecchiati di 1-2 anni, l’affinamento in legno esalta le note di frutta fresca tipica dei vini giovani in note di frutta secca e matura ove la caratterizzazione del vitigno si arricchisce con note dolci e vanigliate.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

I terreni di origine alluvionale, per la vicinanza di quattro fiumi, sono molto fertili, ricchi di sostanze organiche e minerali, presentano caratteristiche chimico fisiche omogenee; essi permettono di ottenere una produzione costante di uve con un rapporto di zuccheri/acidità a favore dei primi, quindi con un’acidità più bassa rispetto alla maggior parte delle altre uve coltivate in altre zone.

I vini che ne risultano sono caratterizzati da un elevato contenuto zuccherino, un’elevata morbidezza e struttura nel vino giovane, mentre con la maturazione e l’affinamento in barrique si ottiene la rotondità dei vini.

Il clima temperato mediterraneo, con estati calde e inverni miti garantisce, sia nei vini bianchi che in quelli rossi, un’ottima maturazione fenologica esaltando profumi e odori di ogni genere.

Tale clima, associato alla presenza costante d’acqua, consentono vendemmie tardive per la realizzazione di vini strutturati, consistenti e profumati adatti ad un lungo invecchiamento in piccole botti di rovere o ciliegio che permettono di ritrovare profumi di frutta rossa molto matura con note speziate, o con piccole sfumature di rovere e vaniglia.

La presenza caratteristica di brezze marine e bora periodica, che impediscono il ristagno dell’umidità specialmente d’estate, riduce l’incidenza di muffe e malattie sull’uva e questo favorisce soprattutto le uve destinate ad appassimento o alla raccolta tardiva (varietà Raboso Piave) dove il grappolo compatto ancora sano ed integro viene raccolto con una notevole concentrazione di zuccheri naturali.

Tali correnti d’aria marina, ricche di sali, contribuiscono a esaltare la sapidità sia dei vini bianchi, sia di quelli rossi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Via San Gaetano, 74,

36016 Thiene (VI)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MERLARA

VIGNETI MERLARA

 

MERLARA

D.O.C.

Decreto 13 luglio 2000

Modifica Decreto 18 ottobre 2007

Modifica Decreto 21 aprile 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembra 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni

 

La denominazione di origine controllata “Merlara” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Merlara bianco”

“Merlara bianco frizzante”

“Merlara Tai”

“Merlara Malvasia”

“Merlara Chardonnay”

“Merlara Chardonnay frizzante”

“Merlara Pinot grigio”

“Merlara Pinot bianco”

“Merlara Riesling”

“Merlara rosso”

“Merlara rosso novello”

“Merlara Merlot”

“Merlara Cabernet Sauvignon”

“Merlara Cabernet”

“Merlara Refosco dal peduncolo rosso”

“Merlara Raboso”

“Merlara Marzemino frizzante”

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Merlara Tai”

Tocai Friulano minimo 85%

“Merlara Malvasia”

Malvasia istriana minimo 85%

“Merlara Chardonnay”

Chardonnay minimo 85%

“Merlara Pinot grigio”

Pinot grigio minimo 85%

“Merlara Pinot bianco”

Pinot bianco minimo 85%

“Merlara Riesling”

Riesling renano e/o Riesling italico minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e di Verona, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

“Merlara bianco”

Tocai friulano dal 50 al 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, da soli o congiuntamente, elencati al precedente comma, fino ad un massimo del 50%.

 

“Merlara Merlot”

Merlot minimo 85%

“Merlara Cabernet Sauvignon”

Cabernet Sauvignon minimo 85%

”Merlara Cabernet”

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère, minimo 85%.

“Merlara Refosco dal peduncolo rosso”

Refosco dal peduncolo rosso minimo 85%,

“Merlara Raboso”

Raboso Oiave e/o Raboso veronese, minimo 85%

“Merlara Marzemino”

Marzemino minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Verona e Padova, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

“Merlara rosso”

“Merlara rosso novello”

Merlot dal 50 al 70%

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, elencati nel precedente comma, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Merlara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana, Casale di Scodosia; 

E in parte il territorio del comune di

Montagnana

In provincia di Padova

L’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Terrazzo, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna;

In provincia di Verona

Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all’interno della zona di produzione.

 

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dalla località Morosa ai piedi dell’argine del Fiume Adige prosegue in direzione nord lungo il confine comunale di Terrazzo, continuando lungo il confine del comune di Boschi Sant’Anna.

Seguendo il suddetto confine comunale incrocia la strada comunale Santa Giustina, continua lungo quest’ultima in direzione est verso Legnago.

Arrivato alla strada provinciale “dei Boschi” prosegue in direzione ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale San Marco in direzione Boschi Sant’Anna.

Giunto alla ferrovia Legnago – Monselice, la segue in direzione nord per giungere al confine comunale, che è seguito in direzione est.

Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo Scolo Sarega che si congiunge con lo Scolo Fossetta, per andare in direzione est lungo lo Scolo Barcagno e lo Scolo Slonga, ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal Fiume Fratta.

Prosegue il suo tragitto in direzione sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 Padana Inferiore al km. 344,500, per poi proseguire lungo quest’ultima fino al km. 352,800.

Giunto in prossimità del confine del comune di Megliadino San Fidenzio, continua in direzione sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Ca’ Grande, fino allo Scolo Montagnana.

Per proseguire lungo quest’ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada vicinale “stradone Correr di Bailetto”.

Questa sarà affiancata in direzione sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale Altaura – Vallerana, che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana.

Continua in direzione sud per la strada comunale Pioppe, imbocca la strada comunale Valnova che affianca lo Scolo Correr, e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale Valnova di Correr che porta nel comune di Merlara.

Prosegue in direzione sud fino alla località Valle Occara, continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale Dolza che costeggia lo Scolo consorziale Manteo.

Prosegue a destra  in direzione Minotte e giunto alla terza curva di quest’ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta fino al Fiume Fratta.

Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud, dopo 2,500 km. lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale della Gastaldia.

Da qui prosegue in direzione est lungo quest’ultima, fino all’incrocio con la strada comunale Borgo Storto.

Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale Borgo Storto, per poi seguire lo Scolo consorziale San Feliso ed il confine comunale di Masi in direzione nord.

Successivamente segue lo Scolo Frattesina, per poi continuare lungo lo Scolo San Felice e congiungersi al confine comunale di Masi.

Da qui prosegue seguendo in direzione sud, per poi costeggiare il Fiume Adige, passando per i confini dei comuni di Castelbado e Terrazzo, fino alla località Morosa da dove si è partiti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC. “Merlara” devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all’opposto troppo leggeri e con falda freatica profonda.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a

2.500

Per le varietà Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling renano, Riesling italico, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave e Raboso veronese, tali limiti si applicano solo per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed i rispettivi titolo alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 sono i seguenti:

 

“Merlara bianco” anche frizzante: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Tai”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Malvasia”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Chardonnay”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Pinot grigio”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Pino bianco”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Riesling”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara rosso”: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Merlara rosso novello”: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Merlara Merlot”: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Merlara Cabernet Sauvignon”: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Merlara Cabernet”: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Merlara Marzemino”: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Merlara Refosco dal peduncolo rosso”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Merlara Raboso”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie “Merlara bianco e bianco frizzante, Merlara rosso e rosso novello”si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima dell’uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Merlara” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 164 del 10/02/1992, con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con la Legge regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a DOC “Merlara” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Verona e di Padova.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall’ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Merlara”, devono essere effettuate all’interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E’ consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall’art. 1, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia “novello” che deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 70% delle uve.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi tale limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a DOC “Merlara bianco” e “Merlara Chardonnay”, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre “vini frizzanti”, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

I vini ottenuti dalle varietà “Marzemino” possono essere utilizzati per produrre il vino a DOC “Merlara Marzemino frizzante”, secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

La elaborazione dei “vini frizzanti” può avvenire solo all’interno della regione Veneto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Merlara bianco”

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara bianco frizzante”

Spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: secco di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara Tai”

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, tipico;

sapore: secco, morbido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr./l.;

 

“Merlara Malvasia”

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, tipico, leggermente aromatico;

sapore: secco, morbido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto secco netto minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara Chardonnay”

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, tipico, leggermente aromatico;

sapore: secco, morbido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara Chardonnay frizzante”

Spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, tipico, leggermente aromatico;

sapore: secco, vivace, morbido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara Pinot grigio”

Colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;

profumo: intenso, tipico, leggermente aromatico;

sapore: secco, morbido, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara Pinot bianco”

Colore: giallo paglierino scarico;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, morbido, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara Riesling”

Colore: giallo paglierino, più o meno carico;

profumo: fine, delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 14,00 gr./l.;

 

“Merlara rosso”

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr./l.;

 

“Merlara rosso novello”

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: fruttato, vinoso, tipico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 gr./l.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 17,00 gr./l.;

 

“Merlara Merlot”

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granata da vecchio;

profumo: vinoso, piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 gr./l.;

 

“Merlara Cabernet Sauvignon”

colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, si intenso con l’invecchiamento;

sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se vecchio;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr./l.;

 

“Merlara Cabernet”

colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, di corpo, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 19,00 gr./l.;

 

“Merlara Marzemino frizzante”

spuma: evanescente, vivace;

colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto – ciclamino;

profumo: fruttato, tipico;

sapore: dolce, aromatico, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore  minimo: 19,00 gr./l.;

 

“Merlara Refosco”

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all’amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr./l.;

 

“Merlara Raboso”

colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: tipico, marcato di violetta e marasca;

sapore: asciutto, austero, sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 6,50 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 21,00 gr./l.             

 

In relazione all’eventuale conservazione dei vini a DOC “Merlara” in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare un lieve sentore di legno.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, il limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettura e confezionamento

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata, l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del metodo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini a DOC “Merlara” non è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, salvo per il tipo “novello” per il quale è obbligatoria.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita, per la DOC “Merlara”, alle condizioni previste dalla Legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all’art. 1:

“Merlara Tai”

“Merlara Malvasia”

“Merlara Chardonnay”

“Merlara Pinot grigio”

“Merlara Pinot bianco”

“Merlara Riesling”

“Merlara Merlot”

“Merlara Cabernet Sauvignon”

“Merlara Cabernet”

“Merlara Refosco dal peduncolo rosso”

“Merlara Raboso”

Per i vini a DOC “Merlara” immessi al consumo in contenitori fino a litri 5,000, è obbligatorio l’utilizzo delle tradizionali bottiglie in vetro chiuse con tappo raso bocca.

Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,500 litri è consentito anche l’uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti deve essere conforme alla normativa vigente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori storici e umani

La DOC Merlara prende il nome dal Comune che nell’ambito del comprensorio produttivo rappresenta e ha rappresentato nella storia un punto di riferimento per la coltivazione della vite e per la gestione delle produzioni e la commercializzazione dei vini.

Nasce a Merlara infatti, negli anni ’50, la cantina cooperativa che riesce a valorizzare al meglio le produzioni enologiche di tutta l’area e promuovere la nascita della denominazione.

Un territorio da sempre caratterizzato dalla presenza della vite e dalla cultura della sua coltivazione. Nel territorio della Doc Merlara già dal X secolo si coltivavano vigne le cui uve raccolte e trasformate in vino nelle cantine delle corti ristoravano i numerosi viandanti che percorrevano le antiche strade di collegamento con importanti centri abitati.

L’incremento durante la romanizzazione delle vie di comunicazione ha accentuato lo sviluppo

dell’agricoltura e la diffusione della viticoltura.

Inoltre sono stati rinvenuti scritti del XIV secolo che sottolineano come la coltura della vite fosse sviluppata e si estendesse in tutti i terreni coltivati.

Fin dal Cinquecento il territorio, tutto pianeggiante, molto fertile e al centro di importanti insediamenti abitativi, è stato quindi un vivace punto di riferimento viticolo ed enologico del Veneto.

Nel periodo medievale tutte le località comprese nel territorio della DOC Merlara si trovano citate nei documenti a dimostrare una presenza

umana e una produzione vitivinicola già evidente e costante, sia per l’autoconsumo che per una produzione più ampia. Successivamente l’epoca napoleonica e il dominio austriaco hanno contribuito a riconsiderare l’assetto agrario, mantenendo quasi invariata la struttura organizzativa e il sistema produttivo dal punto di vista vinicolo.

Negli ultimi secoli in questo territorio la vite ha rappresentato una delle fonti di sostentamento e di reddito per le varie aziende sparse nella zona.

La DOC è stata approvata con Decreto del 13 luglio 2000 e il 26 Gennaio 2001 è stato costituito il Consorzio di Tutela, con l’incarico di svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati.

A seguito di importanti investimenti nel settore della vinificazione e dell’affinamento dei vini, effettuati nell’ultimo decennio dalle cantine interessate e, soprattutto, grazie a un indirizzo tecnico più qualificato nella gestione dei vigneti, si sono da tempo raggiunti notevoli livelli sia per la qualità delle uve che dei vini.

Va riconosciuta ai produttori di questo comprensorio di aver selezionato per questo clima e questi terreni, oltre a vitigni ormai tradizionalmente riconosciuti come patrimonio della viticoltura veneta come il Tocai, il Merlot ed il Cabernet, anche vitigni che non si ritrovano, con queste peculiarità, in nessun altro comprensorio di questa regione ma che ben caratterizzano le produzioni di questo territorio.

Malvasia Istriana e Marzemino sono diventati grazie all’abilità dei viticoltori due eccezionali marcatori territoriali. Allo stesso tempo i viticoltori della zona hanno attuato una serie di scelte che hanno fatto nascere una nuova viticoltura la quale adotta sesti di impianto, forma di allevamento e sistemi di potatura in grado di assicurare produzioni ottimali anche in annate climaticamente difficili.

La scelta varietale nel contesto pedoclimatico, territoriale e normativo del comprensorio di Merlara, va oggi correlata anche all’ampia disponibilità di terreni a seminativo, con appezzamenti grandi e regolari, di buona fertilità, facilmente irrigabili, a prezzi di mercato contenuti e con la possibilità di scegliere i vitigni più vocati per quest’area. Inoltre, vanno considerati i grandi traguardi che la ricerca viticola ed enologica ha raggiunto in questi anni e con l’adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, con una meccanizzazione spinta, in grado di sopperire alla rarefazione della manodopera specializzata permettendo la gestione dei vigneti con costi sostenibili.

Fattori naturali

La zona di produzione comprende un territorio molto ampio, abbastanza omogeneo e caratterizzato da vivacità culturale e imprenditoriale, vista anche la presenza di una frutticoltura e orticoltura di forte tradizione e ben organizzate.

I vigneti riconosciuti per i vini Merlara devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la coltivazione. Sono pertanto esclusi i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all’opposto, troppo leggeri e con falda profonda.

Il territorio è pianeggiante, pur presentando una certa variabilità nelle quote e pendenze naturali.

Le numerose analisi del terreno effettuate negli ultimi decenni hanno rilevato l’esistenza di diverse tipologie di suoli, che vanno come struttura dal sabbioso all’argilloso.

La caratteristica di quest’area, plasmata dal passaggio dei fiumi Adige e Fratta, che hanno modificato nel tempo la terra rendendola estremamente fertile e generosa, è infatti la presenza di suoli prevalentemente sabbiosi con percentuali variabili di limo.

I terreni vocati a vigna sono profondi, con presenza importante di argilla.

Data la grande disponibilità di territorio, sono però investiti a vigneto solo i terreni migliori, quelli meglio strutturati, più regolari, facilmente accessibili e che possono permettere l’irrigazione di soccorso.

Il clima è temperato-mediterraneo, le estati sono calde e gli inverni miti. L’escursione termica annua è abbastanza elevata mentre la piovosità risulta piuttosto contenuta anche se ben distribuita nel corso dell’anno.

 

b) Specificità del prodotto

La tradizione enologica delle uve Doc Merlara non può prescindere dalla storicità viticola dell’area e dagli orientamenti del consumatore.

I risultati sono vini complessi ma facilmente bevibili, con toni di colori stabili, profumi puliti e intensi.

Tra i vini bianchi di pronta beva meritano di essere menzionati il Merlara Tai, dal colore paglierino con riflessi verdognoli, un profumo intenso ed un sapore pieno e morbido, e il Pinot grigio presente anche nella versione “ramata”. Merlara Pinot bianco, Merlara Chardonnay, Merlara Malvasia e Merlara Riesling possono prevedere una vinificazione pensata all’ottenimento di vini più intensi con un maggior affinamento “sur lie” in modo da conferire complessità aromatica e maggior volume e spessore al palato.

Infatti la macerazione delle vinacce sul proprio mosto per un periodo di tempo che varia dalle 6 alle 12 ore permette di estrarre dalle bucce i precursori aromatici, Sali minerali, mucillagini, sostanze proteiche e di origine polifenolica che vanno ad arricchire i mosti e si ritrovano nel vino finito.

Tra i vini rossi del Merlara, il vino più vivace è il Marzemino Frizzante, vino rosso leggero, aromatico, ottimo per tutte le occasioni. Le uve Marzemine, dotate in grande quantità di precursori aromatici, sono vendemmiate qualche giorno prima della piena maturazione in modo da mantenervi quell’acidità necessaria per preservare bouquet e vivacità una volta messo in bottiglia.

Seguono i rossi di pronta beva: Merlot, dal colore rubino e dal sapore intenso e gradevole; Cabernet, caratterizzato da un rosso rubino intenso che tende al granato con l’invecchiamento e con un sapore asciutto e pieno di corpo; Refosco e Raboso tendenti all’amarognolo. Non solo rossi di pronta beva ma anche affinati “sur lie”.

Uve Merlot, Cabernet, Refosco e Raboso presentano un maggiore spessore qualitativo e possono essere allevate con il preciso scopo enologico di “creare” vini destinati alla maturazione nel tempo anche su legno, con una caduta del potere tannico e il potenziamento del volume al palato.

Il Merlara Novello prevede una fase di previnificazione, la “macerazione carbonica che permette di ottenere un vino che conserva tutto l’aroma della bacca d’uva e una caratteristica morbidezza al palato.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Possiamo identificare nelle note floreali e fruttate dei vini bianchi giovani e nella loro peculiare sapidità, l’influsso dei terreni alluvionali con prevalente componente sabbiosa.

I mosti alla vinificazione presentano un alto rapporto zuccheri/acidità. La componente malica rimane comunque 

sempre piuttosto sostenuta anche nelle annate più difficili.

I vini sono quindi sempre vivaci e fragranti anche nelle varietà meno aromatiche.

Per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa, proprio grazie all’interazione clima-suolo ed ai terreni prevalentemente argillosi, le uve giungono a maturazione solitamente con qualche giorno di anticipo rispetto ad altre aree similari. La struttura di questi vini non è mai eccessiva ma ciò non impedisce di apprezzare l’ottimale maturazione fenolica e quindi la vivacità del colore.

Il Marzemino ed il Merlot in particolare sembrano privilegiare un profilo più austero, meglio se con limitato residuo zuccherino, delineando un vino rosso moderno ma di grande personalità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale.