Toscana › MAREMMA TOSCANA2

MONTECUCCO SANGIOVESE D.O.C.G.

MORELLINO DI SCANSANO D.O.C.G.

MAREMMA TOSCANA D.O.C.

MONTECUCCO D.O.C.

VIGNETI SEGGIANO

VIGNETI SEGGIANO

 

MONTECUCCO SANGIOVESE

D.O.C.G.
Decreto 9 Settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco Sangiovese", anche nella tipologia riserva, è riservata ai vini  che rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco Sangiovese" devono essere ottenuti da uve prodotte  nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti  da vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 90%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini  da   sole   o congiuntamente, fino a un massimo del 10%,  le  uve  a  bacca  rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la  Regione Toscana, con l'esclusione  della  Malvasia  Nera,  Malvasia  Nera  di Brindisi e Aleatico.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione  dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita   "Montecucco Sangiovese" comprende i terreni vocati alla qualità ed  idonei  alla coltura della vite  nei  territori  all'interno  della  provincia  di Grosseto 

nei  seguenti  Comuni: 

Cinigiano,   Civitella   Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna,  Arcidosso  e  Seggiano.

Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il  confine amministrativo del comune di  Civitella  Paganico  e  lungo  di  esso prosegue  fino  ad  incrociare  in  direzione  sud-est   il   confine amministrativo del comune di Cinigiano  in  prossimità  della  linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui,  seguendo  il  confine  del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare  il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo  di  esso in direzione nord-est fino ad incontrare  il  confine  amministrativo del comune di Seggiano.

Segue detto confine  fino  ad  incontrare  la s.s. 323 al ponte  sul  fosso  Ansitonia,  si  prosegue  lungo  detta statale 323 in direzione  sud  e  fino  all'incrocio  con  la  strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.  Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del  Piano,  si  continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente  fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso.

Si  prosegue  lungo  la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune  di  Arcidosso  e  si  segue  detto confine fino  a  quando  non  si  incrocia  il  torrente  Zancona  in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di  Monticello  Amiata  in  località Banditaccia.

Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale  n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue  a  sud-ovest,  lungo detta strada sino al  centro  abitato  di  Stribugliano. 

Da  qui  si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale  che  si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in  prossimità del podere Il Cavallino.

Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione  sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere  Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla  strada  provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).

Da qui si prosegue  in  direzione  Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di  Boccio  che  si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta.

Da  questo  punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il  confine  di  ricongiunge alla strada provinciale n. 24. 

Detta  strada  si  percorre  sino  al limite amministrativo  del  comune  di  Scansano  e  di  seguito,  in direzione  ovest,  sino  al  limite  amministrativo  del  comune   di Campagnatico in prossimità del podere Repenti.

Lungo il confine  del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune  di  Civitella  Paganico nei pressi della localita' Poggio dei Massani.

Lungo il  confine  del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto  di partenza dove questo incrocia la s. s. 223.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e Garantita "Montecucco Sangiovese" di cui  all'art.  2  devono  essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve, al  mosto  e  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.  

Sono   da   considerarsi   pertanto   idonei   ai    fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente  quelli  collinari

di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da considerarsi invece inadatti, e  non  possono  essere  quindi iscritti al predetto  Schedario,  quei  vigneti  situati  in  terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente  usata  in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

Per  i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei  ceppi,  calcolata  sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

 

4. La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non deve superare 7,00 tonnellate.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20%  il limite medesimo,  fermo  restando  il  limite  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del  20%,  non  ha  diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana,  su  proposta  del  Consorzio  di  tutela,  fissa  una  resa inferiore  a  quella  prevista  dal   presente   disciplinare   anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.

Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la Regione Toscana, su proposta del  Consorzio  di  tutela,  sentite  le Organizzazioni di categoria, può fissare i  limiti  massimi  di  uva rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di  conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  Denominazione  di Origine  Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese",  devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo di 12,00% vol.

7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  a  Denominazione  di Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese"  riserva, devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo di 12,50 % vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita   "Montecucco Sangiovese"  devono  essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione di  cui  al  precedente  art.  3  e  nelle  relative  aree amministrative comunali.

2.  L'imbottigliamento  deve  essere  effettuato  nell'ambito   della provincia di Grosseto.

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di qualità.

4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti  e  condizioni  stabilite  dalle  norme  comunitarie  e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella  zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto  concentrato  rettificato  o  a  mezzo  di   altre   tecnologie consentite.

5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non ha diritto alla Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.

6. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco Sangiovese" non può essere immesso al consumo prima  del

1 ° aprile del secondo anno successivo a quello di  produzione  delle uve,

fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio  minimo

di dodici  mesi  in  contenitori  di  legno 

e  di  quattro  mesi  di affinamento in bottiglia.

7.  Il  vino  Denominazione  di  Origine  Controllata   e   Garantita

"Montecucco Sangiovese" riserva non può essere  immesso  al  consumo prima del

1 °  settembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve,

fermo restando  il  periodo  di  invecchiamento obbligatorio minimo di

trenta  mesi, 

di  cui  ventiquattro  mesi  in contenitori di legno

e di sei mesi di affinamento  in  bottiglia. 

Il periodo di  invecchiamento  decorre  dal  

1°  novembre  dell'anno  di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco Sangiovese" all'atto dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Montecucco Sangiovese":

 colore: rosso rubino intenso;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Montecucco Sangiovese" riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: ampio vinoso,elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con  eventuale  sentore  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare, con proprio Decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Ai  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco  Sangiovese"   è   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e "similari".

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali, e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Montecucco Sangiovese" può inoltre essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010  e

che  la  relativa  superficie  sia  distintamente  specificata  nello Schedario Viticolo.

Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione  e  la conservazione del vino devono avvenire  in  recipienti  separati,  e,

tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve  essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei  documenti  di accompagnamento.

3.  E'  consentito  altresì l'uso  di  indicazioni  geografiche   e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni  e  alle frazioni riportati nell'Allegato  B,  nonché  alle  fattorie,  dalle quali  effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino   così qualificato e' stato ottenuto, purché nel rispetto  delle  normative vigenti in materia.

4. Per tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata  e  Garantita  "Montecucco  Sangiovese"  è  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Montecucco   Sangiovese"   devono   essere   immessi   al    consumo esclusivamente in  bottiglie  dei  tipi  bordolese  o  borgognona  di capacità non superiore a 6 litri chiuse con tappo  di  sughero  raso bocca.

2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità  fino  a  0,250 litri,  è  ammesso  l'utilizzo  di  altri  dispositivi  di  chiusura previsti dalla normativa vigente in materia.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai confini con la provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia.

L’area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione del fondo valle.

I terreni dell’area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi fluviolacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona all’interno dell’area interessata è

occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano formazioni di età più antica.

Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree.

L’area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.

La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all’8%; l’esposizione media è a est sud-est.

Il clima dell’area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi.

Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l’indice di Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unità.

Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del «Montecucco Sangiovese», sono di fondamentale rilievo.

In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – e che, attraversando i secoli ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri.

Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all’epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all’orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava.

La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, “concessioni di terre in zone a vocazione viticola”.

In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l’attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccinni, 1988).

Nella relazione del Dr. Alfonso Ademollo all’inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della provincia di Grosseto. L’Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: “La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto.

Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo…

Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi,[…] perché dovunque

trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”. Da ciò la categorica affermazione: “

La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura”. Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona Ademollo così si esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre

crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari […]”.

Già prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l’Istituto di Chimica Agraria dell’Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano “Brunello”, “Tintura di Spagna” ed altre uve bianche.

Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).

In tempi recenti il recupero, l’identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come dimostrato dall’elevato numero di vitigni iscritti al Registro Regionale delle Risorse genetiche Autoctone ai sensi della legge regionale 50/97. E di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell’ultimo secolo, particolarmente dopo l’invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle

di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici (Imberciadori, 1980, Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli, 1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).

La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell’età di circa 200 anni, recentemente

denominato “Vigneto museo”.

Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, riconoscimento che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini bianchi e rossi del

«Montecucco» incentrati questi ultimi proprio sul vitigno Sangiovese.

La denominazione «Montecucco Sangiovese» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco, sita nel comune di Cinigiano, riconosciuta nel 1989 come Indicazione Geografica: l’utilizzo di questo nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell’area circostante alla suddetta località avevano dimostrato negli anni di possedere

caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere facilmente identificati dai consumatori.

Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, tuttavia, l’opera di sperimentazione colturale, e la buona espressione delle potenzialità del vitigno sangiovese nell’area del Montecucco hanno esercitato uno stimolo all’incremento degli impianti con questa varietà sia da parte di agricoltori locali sia di nuovi imprenditori, convincendo la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio, estrapolando la tipologia varietale “Sangiovese” per riconoscerla come Docg autonoma e separata dalla Denominazione Montecucco.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- base ampelografica dei vigneti:

 il vitigno idoneo alla produzione di questo vino è il Sangiovese, presente per almeno il 90%, eventualmente affiancato da altre varietà presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Ciliegiolo, Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e Montepulciano;

- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da perseguire la migliore e razionale

disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie

fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3.300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona

competizione fra le piante (49 hl/ha sia per il tipo rosso che per la riserva);

- le pratiche relative alla elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente

differenziate per la tipologia di base e la tipologia Riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, provenienti da uve con una gradazione totale minima naturale più alta (12.50% vol.), caratterizzati da una elaborazione che comporta

determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La DOCG «Montecucco Sangiovese» è riferita alle tipologie Rosso “di base”, e con menzione “Riserva” le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l).

Il vino rosso presenta un colore rosso rubino intenso, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli con qualifica Riserva, ha profumi fruttati delicati, con note di piccoli frutti rossi, mentre al sapore risulta armonico, asciutto, leggermente tannico; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per questa tipologia, l’immissione al consumo solo a partire dal 1° aprile del secondo anno successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si fregia della qualifica “Riserva” l’intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di

volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dalla gradazione naturale più elevata delle uve, nonché dall’affinamento e dall’invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce una gradazione naturale minima delle uve più alta di 0,50% vol. rispetto al tipo “base”, un invecchiamento minimo di due anni in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.

 

C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza da tessitura che varia

dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali; unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le

condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.

Più nel dettaglio questi hanno in pimis creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l’alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive.

A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità. Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che

hanno visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l’Università di Pisa.

Si può affermare come nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un’attività primaria nell’ambito dell’economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e Statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle cantine, talune addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo).

Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni ’80 di due Indicazioni Geografiche ha prima portato all’elevazione della tipologia Sangiovese a Denominazione di Origine (1998) ed oggi al riconoscimento del Disciplinare della Denominazione di Origine

Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” (DM 9 settembre 2011, in GU n 221 del 22/09/2011), in cui si ritrova sia il sangiovese in versione “base” sia il Sangiovese con menzione “Riserva”

 

Articolo 10

(Organismo di controllo)

 

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole

italiane Srl

Via Piave, 24

00187 Roma RM

Tel: 0445 313088

Fax: 0445 313080

Mail: info@valoritalia.it

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane srl è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n 271 del 19/11/2010 (Allegato 3), il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un

controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata:

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto viticoltore, in ordine alla verifica della persistenza delle condizioni per l’idoneità alla Do della superficie coltivata ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di tipo agronomico impartite dal disciplinare; tale percentuale è comprensiva della verifica ante vendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ettaro pari al 10% delle aziende;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto centro intermediazione delle uve atte alla vinificazione, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto uve ed ai registri di cantina, nonché alla rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto vinificatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della conformità delle operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti alle disposizioni impartite dal disciplinare.

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto vinificatore, con prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione.

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto aziende di acquisto vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto del vino ed ai registri di cantina.

20% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto imbottigliatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della corrispondenza quantitativa

del prodotto detenuto e del corretto uso della denominazione di origine.

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto imbottigliatore, con prelievo di campioni da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di idoneità.

Inoltre il piano dei controlli prevede un controllo di tipo analitico sistematico sul prodotto atto a DOP detenuto dal soggetto vinificatore e/o dal soggetto identificabile con le aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP e/o dal soggetto imbottigliatore, prima dell’immissione al consumo, che si realizza mediante il

prelievo di campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione ed a un laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i successivi esami chimico fisici e organolettici e con la verifica della rispondenza quantitativa dei prodotti detenuti.

 

Allegato B

Elenco indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive:

 

Elenco dei Comuni:

 

Arcidosso

Campagnatico

Castel del Piano

Cinigiano

Civitella Paganico

Roccalbegna

Seggiano

 

Elenco delle Frazioni:

 

nel comune di Arcidosso:

Stribugliano;

 

nel comune di Campagnatico:

Marrucheti , Montorsaio, Sant'Antonio;

 

nel comune di Castel del Piano:

Montenero d'Orcia, Montegiovi;

 

nel comune di Cinigiano:

Borgo Santa Rita, Castiglioncello Bandini, Monticello Amiata, Castel Porrona, Poggi del Sasso, Sasso d'Ombrone;

 

nel comune di Civitella Paganico:

Monte Antico, Civitella Marittima, Paganico, Casale di Pari, Pari;

 

nel comune di Roccalbegna:

Cana.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MAGLIANO IN TOSCANA

VIGNETI MAGLIANO IN TOSCANA

 

MORELLINO DI SCANSANO

D.O.C.G.
Decreto 23 luglio 2010

(fonte GURI)

Modifica 30 Novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Art 1

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino  di Scansano» anche nella tipologia riserva è riservata  ai  vini  rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art 2

 

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono  essere ottenuti dalle  uve  provenienti  da  vigneti  composti,  nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese:  minimo  85  %. 

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione  Toscana,  fino ad un massimo del 15%.

 

Art 3

 

Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere prodotte all'interno della  zona  comprendente  la  fascia  collinare della provincia di Grosseto  tra  i  fiumi  Ombrone  e  Albegna,  che include l'intero territorio amministrativo del comune di 

Scansano 

e parte dei  territori  comunali  di 

Manciano,  Magliano  in  Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna,

nella provincia di Grosseto.

 

Tale zona e' così delimitata:

dall'incrocio  dei  confini  comunali   di   Scansano,   Manciano   e Roccalbegna, il limite segue verso nord  il  torrente  Fiascone  fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del  Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di  Semproniano  a  quota 470.

Da qui volge  ad  est,  incontra  la  Strada  provinciale  della Follonata, continua per  detta  strada  fino  al  Santarello,  quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la  vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne.  Da  questa  località  la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per  Bagni di Saturnia, fino ad  incontrare  nuovamente  la  strada  provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso  di detto  fosso  fino  a  quota  151,  continua  a  sud  per  la  strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa  la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest,  lungo  la vecchia Strada Dogana e  raggiunge  la  Fattoria  Cavallini. 

Per  la strada  dei  Laschi   arriva   nuovamente   al   fiume   Albegna   in corrispondenza della confluenza del  Fosso  Vivaio.  A  questo  punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad ovest, entra  nel  comune  di Magliano in Toscana, percorre la strada di  Colle  di  Lupo  fino  al Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada  di  S.  Andrea  al Civilesco,  ridiscende  verso  sud  per   la   strada   Magliano   in Toscana-Barca del Grazi devia ad  ovest  per  la  strada  dell'Osa  e prosegue lungo il limite comunale di  Magliano  in  Toscana  fino  ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia.

Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica  con  detta  Strada Statale Aurelia fino al  bivio  di  Scansano  in  località  Spadino, prosegue per la  Strada  Scansanese  fino  ad  incontrare  il  limite amministrativo del comune di Scansano in localita' Maiano  seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il  comune  di  Campagnatico,  fino  alla  Fattoria  del Granaione.

Prosegue quindi  ad  est  lungo  la  strada  poderale  del Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di  Scansano  in prossimità del Podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e  Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

 

Art 4

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Morellino di Scansano» devono essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  terreni  collinari  di  buona  esposizione  con esclusione di quelli di fondo valle.

2. I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  (a  spalliera,  ad alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere  quelli tradizionalmente  usati  e  comunque  atti  a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e del vino.

3. La densità di impianto e reimpianto dei vigneti  messi  a  dimora successivamente alla data di pubblicazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore ai

4000 ceppi ad ettaro

e la  resa  massima di uva ammessa non deve essere superiore ai

9,00 tonnellate ad ettaro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa dei vigneti già esistenti  per  la produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a 9,00 tonnellate  per ettaro di coltura specializzata e con  una  resa  per  ceppo  non superiore a 3 kg.

Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve  essere calcolata,  rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla effettiva superficie coperta dalla vite.

6. In  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Morellino  di  Scansano»  devono   essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando  i  limiti  uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore al 70%.

Qualora tale resa  superi  la percentuale sopra indicata, ma non  oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e  garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto  alla  denominazione

di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

 

Art 5

 

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  al  vino

«Morellino di Scansano»

«Morellino di Scansano riserva» 

un titolo alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di   12,00%   vol.  

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche  locali  e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

2.  Le  operazioni  di  vinificazione,   di   invecchiamento   e   di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della  zona  di produzione, delimitata al precedente art. 3.

E' tuttavia autorizzata la  vinificazione  fuori  zona  in  strutture situate in prossimità del confine della zona di produzione,  purché entro 2000 metri in linea d'aria,  ed  appartenenti  ad  aziende  che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da  almeno  cinque anni alla data di entrata in vigore del presente  disciplinare. 

Tale autorizzazione dovrà essere richiesta  e  rilasciata  dal  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano», se destinato alla tipologia «riserva»,  deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento  non  inferiore  ad

due anni,

di cui  almeno  uno  in  botte  di  legno. 

Il  periodo  di invecchiamento  decorre  dal  1°  gennaio  successivo  all'annata  di produzione delle uve.

5.  Sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  i   vini   a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di Scansano» e «Morellino di Scansano riserva» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

 

Art 6

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di  Scansano»  anche  nella  tipologia  riserva,  all'atto dell'immissione  al  consumo,  devono  corrispondere  alle   seguenti caratteristiche:

 

“Morellino di Scansano”:

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

limpidezza: brillante;

profumo: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l,

 

“Morellino di Scansano riserva”:

colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

limpidezza: brillante;

profumo: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  13,00%vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l,

 

Entrambe  le  tipologie,  possono,  talvolta,  presentare   eventuale sentore di legno.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali di modificare con proprio decreto i minimi  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art 7

 

1. Alla denominazione di origine controllata  e  garantita  dei  vini «Morellino  di  Scansano»   è   vietata   qualsiasi   qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi  compresi  gli aggettivi «superiore», «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  o simili.

2. E' altresì vietato  l'uso,  in  aggiunta  alla  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»,  di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata  di cui al precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non

aventi  significato  laudativo  e  non  tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente.

3. E' consentito  l'utilizzo  del  termine  Vigna  secondo  le  norme vigenti.

4. Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Morellino di Scansano» rosso, l'immissione al consumo e'  consentita soltanto

a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

 

Art 8

 

1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  immessi  al  consumo  in recipienti  di  vetro  del  tipo  «bordolese».   Le   tipologie   dei contenitori nelle  varie  pezzature,  tappate  secondo  la  normativa vigente, devono essere le seguenti:

 

lt. 0,100;

lt. 0,1875;

lt. 0,250;

lt. 0,375;

lt. 0,500;

lt. 0,750;

lt. 1,000;

lt. 1,500;

lt. 3,000;

lt. 5,000,

 

ed altre pezzature di capienza superiore non destinate alla vendita.

Per contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a  l.  0,250 e' ammesso l'utilizzo del tappo a vite.

 

Art 9

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita  “Morellino  di Scansano”è contraddistinta in  via  esclusiva  ed  obbligatoria  dal marchio n. 736629 (Allegato n. 1) registrato dal Consorzio di  Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15/12/1997 nella forma grafica e letterale allegata  al  presente  disciplinare  di  produzione,  in abbinamento inscindibile con la Denominazione Morellino di  Scansano.

Tale marchio  è  sempre  inserito  nella  fascetta  sostitutiva  del Contrassegno di Stato prevista nella  normativa  vigente. 

L'utilizzo del  marchio  Morellino  di  Scansano  è  curato  direttamente   dal Consorzio  Tutela  del  vino  Morellino   di   Scansano,   che   deve distribuirlo  anche  ai  non  associati  alle   medesime   condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

 

Articolo 10

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud–est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna.

La zona interessata comprende una fascia collinare e pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.

La temperatura media oscilla intorno ai +15.0°, con + 7.0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.

La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavere ed estati molto aride.

Il clima della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente, rappresenta il principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale concentrazione sulle zone orientali.

Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione.

I rilievi maggiori sono nella parte nord del comprensorio e costituiscono il crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna.

La media prevalente dell’altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 – 40 metri. L’altitudine massima è di 566 metri s.l.m.

Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con alture di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.

La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare più articolato e tormentato.

I suoli sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente alcalina.

I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Morellino di Scansano”.

La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la

potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.

Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l’eccellenza delle condizioni pedo-climatiche che l’area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite.

Governanti e feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell’uva erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano danno alle vigne.

Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando il “Maire della Comune di Scansano”in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di Grosseto comunicava che nell’anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5.540 ettolitri di vino in gran parte di qualità

superiore. Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana, affermava che all’orto Botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 – e della circonferenza di quattro - metri 2,36 - , proveniente da “Castagneta Valle”, in Comune di Scansano.

Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del commercio nella provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l’alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di Scansano.

Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili Luigi Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale

Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, ancora Luigi Vannuccini, che nel 1887 pubblicò una monografia sulla “Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno”.

A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la “Festa dell’Uva”, festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e vendita.

Una pubblicazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Grosseto sulla “Viticoltura Grossetana”, edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l’eccellente qualità e serbevolezza.

La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata nel 1978, e nel 2006 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

L’incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di Scansano e Morellino di

Scansano Riserva, e da sempre coltivato nell’area geografica considerata, e il sangiovese.

Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e

tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per consentire la razionale gestione

della chioma consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare, 9.000 kg. per ettaro, con resa massima per ceppo di 3,00 kg.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e per la tipologia Riserva, riferita

quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di

invecchiamento in legno.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie base e Riserva, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare entrambe le tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia riserva, evolve verso il granato.

Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza

maggiore.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Morellino di Scansano”

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 14 novembre 2006.

 

Articolo 11

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave,

24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così

sintetizzata:

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Viticoltore, in ordine alla verifica della persistenza delle condizioni per l’idoneità alla DO della superficie coltivata ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di tipo agronomico impartite dal disciplinare; tale percentuale è comprensiva della verifica ante-vendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ettaro pari al 10% delle aziende;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Centro intermediazione delle uve atte alla vinificazione, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto uve ed ai registri di cantina, nonché alla rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione;

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Vinificatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della conformità delle operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti alle disposizioni impartite dal disciplinare;

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Vinificatore, con prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto del vino ed ai registri di cantina;

20% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto

Imbottigliatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto e del corretto uso della denominazione di origine;

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Imbottigliatore, con prelievo di campioni da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di idoneità.

Inoltre, il piano dei controlli prevede un controllo di tipo analitico sistematico sul prodotto atto a DOP detenuto dal soggetto vinificatore e/o dal soggetto identificabile con le aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP e/o dal soggetto imbottigliatore, prima dell’immissione al consumo, che si realizza mediante il prelievo di campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione ed a un Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i successivi esami chimico-fisico e organolettico e con la verifica della rispondenza quantitativa dei prodotti detenuti.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI ORBETELLO

VIGNETI ORBETELLO

MAREMMA TOSCANA

DOC

Decreto 30 Settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione dei vini

 

1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Maremma toscana» bianco, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» rosso, anche passito e novello

«Maremma toscana» rosato

«Maremma toscana» Vin Santo

«Maremma toscana» Ansonica, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» Vermentino, anche spumante, passito e Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva

«Maremma toscana» Alicante

«Maremma toscana» Cabernet, anche passito

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito

«Maremma toscana» Canaiolo

«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche passito

«Maremma toscana» Merlot

«Maremma toscana» Sangiovese, anche passito

«Maremma toscana» Syrah

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«Maremma toscana» bianco,

«Maremma toscana» spumante,

«Maremma toscana» passito bianco

«Maremma toscana» Vendemmia tardiva:

Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con DM 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

«Maremma toscana» Vin Santo:

Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con DM 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

«Maremma toscana» rosso,

«Maremma toscana» passito rosso

«Maremma toscana» novello:

Sangiovese, minimo il 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con DM 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

«Maremma toscana» rosato:

Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, minimo il 40%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con DM 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

«Maremma toscana» Ansonica,

«Maremma toscana» Ansonica spumante:

Ansonica: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Vermentino,

«Maremma toscana» Vermentino spumante:

Vermentino: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Viognier:

Viognier: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Alicante:

Alicante: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Cabernet:

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Canaiolo:

Canaiolo nero: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo:

Ciliegiolo: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri Vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Merlot:

Merlot: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

“Maremma Toscana Sangiovese”

Sangiovese: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%;

 

«Maremma toscana» Syrah:

Syrah: minimo 85%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

2. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà:

Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet sauvignon e Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

3. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà:

Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio amministrativo

della provincia di Grosseto.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.

3. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante ad ettaro.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

5. È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

6. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

tipologia «Maremma toscana»

bianco, spumante e Vin Santo: 13,00 t/ha, 9,50% vol.;

rosso, rosato e novello: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno: 11,00 t/ha,  10,50% vol.;

Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno: 8,00 t/ha,  12,50% vol.;

Ansonica, anche spumante: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Trebbiano: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Vermentino, anche spumante: 12,00 t/ha, 10,50%

Viognier: 12,00 t/ha,  10,50% vol.;

Alicante: 11,00 t/ha,  11,00% vol.;

Cabernet: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Cabernet sauvignon: 11,00 t/ha,  11,00% vol.;

Canaiolo: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Ciliegiolo: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Merlo: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Sangiovese: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

Syrah: 11,00 t/ha, 11,00% vol.

7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

8. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

9. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

10. Nell’ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni di categoria interessate, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana, in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma all’interno delle province di Pisa, Livorno, Siena e Firenze, sempre che tali cantine siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 e che ciascuna Ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare che le predette operazioni di vinificazione, per i vini a IGT “Maremma toscana”, siano state effettuate prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

2. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

3. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per le tipologie “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

4. La tipologia “rosato” deve essere ottenuta con la vinificazione in “rosato” delle uve a bacca rossa.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso

imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve,

può essere designato in etichetta con il termine “novello” purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40%

e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia.

6. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%,

e possono essere immessi al consumo non prima del

30 settembre dell’anno successivo alla vendemmia,

dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.

7. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con menzione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente,

con appassimento parziale o totale sulla pianta,

e possono essere immessi al consumo non prima del

30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia,

dopo un periodo di

almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.

8. Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento della tipologia “Vin Santo” prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura,

un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;

la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo” deve avvenire

in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri;

l’immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del

1° Marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00%.

9. La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

bianco e spumante: 70%, 91,00 hl/ha;

rosso, rosato e novello: 70%, 84,00 hl/ha;

passito bianco e rosso, anche con menzione del vitigno: 40%, 44,00 hl/ha;

Vin Santo: 35% dell’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento) 45,50 hl/ha;

Vendemmia tardiva, anche con menzione di vitigno: 50%, 40,00 hl/ha;

Ansonica, anche spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

Chardonnay: 70% 84,00 hl/ha;

Sauvignon: 70%, 84,00 hl/ha;

Trebbiano: 70%, 84,00 hl/ha;

Vermentino, anche spumante: 70%, 84,00 hl/ha;

Viognier: 70%, 84,00 hl/ha;

Alicante: 70%, 77,00 hl/ha;

Cabernet 70%, 77,00 hl/ha;

Cabernet sauvignon: 70%, 77,00 hl/ha;

Canaiolo: 70%, 77,00 hl/ha;

Ciliegiolo: 70%, 77,00 hl/ha;

Merlot: 70%, 77,00 hl/ha;

Sangiovese: 70%, 77,00 hl/ha;

Syrah: 70%, 77,00 hl/ha;

10. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia “Vin Santo”, 45% per le tipologie “Passito”, 55% per le tipologie “Vendemmia tardiva”), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

11. È consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.

12. La tipologia “Spumante”, appartiene alla categoria “vino spumante di qualità”, può essere spumantizzato sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Maremma toscana» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine e delicato;

sapore: secco o abboccato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Maremma toscana» rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto o abboccato, armonico ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Maremma toscana» rosato:

colore: rosato con riflessi rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

sapore: secco o abboccato, armonioso, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» novello:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;

zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Maremma toscana» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

perlage: fine e persistente;

profumo: fine, fruttato, persistente;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, netto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Ansonica:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: asciutto, morbido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Ansonica spumante.

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: da dosaggio zero a extra dry, morbido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine e delicato;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Vermentino:

colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Vermentino spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da dosaggio zero a extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Viognier:

colore: giallo paglierino brillante;

profumo: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttato;

sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Alicante:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Cabernet:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso con note speziate;

sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso con note speziate;

sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Canaiolo:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso;

sapore: asciuttoe armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: tipico con note fruttate;

sapore: secco, ampio e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;

sapore: asciutto, corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Maremma toscana» Syrah:

colore: da rosso rubino a rosso granato;

profumo: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Maremma toscana» Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Viogner Vendemmia tardiva:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;

profumo: delicato, intenso, talvolta speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» passito bianco:

colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Ansonica passito:

colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Vermentino passito:

colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Chardonnay passito:

colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Sauvignon passito:

colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, ricco, di frutta matura;

sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» passito rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, intenso, vinoso;

sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Ciliegiolo passito:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, intenso, vinoso;

sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Cabernet passito:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, intenso, vinoso;

sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Cabernet sauvignon passito:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, intenso, vinoso;

sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Sangiovese passito:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, intenso, vinoso;

sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

acidità volatile massima: 25 meq/l.

 

«Maremma toscana» Vin Santo:

colore: dal paglierino, all’ambrato, al bruno;

profumo: etereo, caldo, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l.

 

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

3. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”.

2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni ed alle frazioni riportati nell’Allegato 1 del presente disciplinare ed alle fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti.

4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

5. È obbligatoria l’indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle tipologie spumante.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste dalla vigente normativa..

2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

3. Tuttavia, per le tipologie recanti la menzione “vigna” e per le tipologie “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva” sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri e con chiusura a norma di legge.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare, nell’intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto, una delle più vaste d’Italia, delimitata a ovest, in tutta la fascia costiera, dal mar Tirreno, a nord dai confini con la provincia di Livorno lungo il corso dei fiumi Cornia e Pecora, a sud dalla

provincia laziale di Viterbo lungo il corso del fiume Fiora e del fosso Chiarone, e ad est dai confini con le province di Pisa e Siena caratterizzati, a nord-est, dai rilievi delle Colline Metallifere, quindi dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia, dal massiccio del Monte Amiata e, più a sud, dalla Selva del Lamone.

La provincia di Grosseto è suddivisa in 28 Amministrazioni Comunali di varia estensione territoriale e con caratteristiche morfologiche piuttosto diverse e può essere suddivisa idealmente in tre zone abbastanza distinte per clima, altitudine e morfologia: Zona montana (interno), zona mediana (fascia collinare e pedecollinare) e zona pianeggiante.

La zona montana dell’interno della provincia, a nord-est, è quella confinante con le province di Pisa e Siena, definita, appunto, montana perchè vi predominano rilievi montuosi come il Monte Amiata a sud-est con oltre 1.700 metri di altitudine e le Cornate di Gerfalco a nord-est con oltre 1.000 metri di altitudine. Questa parte, che rappresenta circa il 14% del territorio provinciale, è ricoperta da boschi di faggi, abeti, lecci e castagni; qui le precipitazioni, in inverno anche nevose, sono insistenti e abbastanza abbondanti.

La zona mediana è costituita da una fascia collinare e pedecollinare, che da nord a sud percorre longitudinalmente tutta la provincia. In questa area, che rappresenta circa il 70% dell’intero territorio provinciale, sono concentrate in massima parte le attività agricole e le coltivazioni arboree; tra queste, predominano nettamente la vite e l’olivo, tanto da caratterizzarne il paesaggio.

La zona pianeggiante, circa il 16% del territorio provinciale, è rappresentata dalla pianura intorno a Follonica, Grosseto e Orbetello-Albinia. In questa area, per la sua vicinanza al mar Tirreno, i terreni vengono destinati principalmente alle coltivazioni erbacee e alle colture industriali di pieno campo e, in misura minore, agli impianti arborei.

I terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con alcune differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati.

I principali tipi di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone, possono essere così individuati e rappresentati:

terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei: sono prevalenti nella valle dell’Ombrone, dell’Osa, dell’Albegna, del Fiora e del Cornia. Sono terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti e mezzani;

terreni alluvionali pesanti e medio pesanti calcarei: sono presenti in gran parte nella pianura grossetana, di Follonica e di Albinia, in alcuni tratti della valle del Cornia, del Pecora e dell’Albegna, e sono terreni limo-argillosi-calcarei, il più delle volte umidi;

terreni sabbiosi, rocciosi sciolti: appartengono a questo gruppo i terreni poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che riposano nelle arenarie di vario tipo, dell’eocene e su conglomerati rocciosi di travertino.

Queste formazioni si riscontrano con notevole frequenza lungo l’intero sviluppo del retroterra maremmano, sono in genere sciolti, permeabili e di modesta fertilità;

terreni pliocenici sciolti: si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari, sono abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice.

A questo gruppo appartengono anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine;

terreni grossolani sciolti: questi terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, poggiano sul terzo orizzonte pliocenico o su ciottolami del quaternario, sono provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto aridi.

Si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a Gavorrano e Ribolla;

terreni vulcanici e mezzani, rocciosi: di natura tufacea di diversa consistenza, a causa delle difformi condizioni di sedimentazione di ceneri, sabbie e lapilli espulsi e trascinati dai venti e depositati per gravità più o meno lontano dal cratere. Trattasi di terreni agrari più o meno profondi sub-acidi, ricchi di scheletro, tendenzialmente aridi.

La quota media del territorio della provincia di Grosseto è di circa 140 metri s.l.m., mentre la pendenza media è del 5%; l’esposizione prevalente è a sud-est.

Il clima della provincia di Grosseto è temperato, di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti, precipitazioni disordinate, talora di elevata intensità nei mesi autunno invernali e da una aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi.

Tuttavia, data la vastità del territorio, si possono identificare tre diverse condizioni climatiche: clima temperato caldo, presente in tutta la fascia costiera con piovosità molto scarsa (clima secco arido nel periodo estivo), con temperatura media intorno a 16°C e precipitazioni inferiori a 700 mm/anno; clima temperato sublitorale, presente nelle aree interne, il quale risente comunque della vicinanza del mare, con temperatura media intorno a 14-14,5°C e precipitazioni medie di circa 800 mm/anno; clima temperato fresco, su tutta l’area del Monte Amiata, con temperatura media inferiore a 12°C e precipitazioni intorno ai 1.100 mm/anno.

Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali.

La massima piovosità è localizzata tra la fine di ottobre e la seconda decade di dicembre – col mese di novembre che fa registrare il valore massimo – la cui intensità provoca, talvolta, erosioni e dilavamenti in collina, e non mancano episodi alluvionali in pianura come quelli provocati dai fiumi Ombrone, Pecora, Bruna, Albegna e Sovata.

Nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla seconda decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi.

Le precipitazioni medie annue della provincia di Grosseto non raggiungono i 750 mm, con un minimo di 20 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 120 mm nel mese di novembre (dato medio), e una temperatura media annua di 14,5°C; il mese più caldo è luglio; l’indice di Huglin si attesta tra 2.100 e 2.500 unità, a seconda dell’area considerata.

Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio piuttosto carichi di salsedine, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito a ottenere i vini della «Maremma toscana», sono di fondamentale rilievo.

In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – le antiche città etrusche di Vetulonia, Roselle e Sovana, rispettivamente nella parte centro-settentrionale, centrale e meridionale della provincia, le aree nei pressi del lago dell’Accesa a nord, di Ghiaccio Forte, di Marsiliana lungo l’Albegna, di Cosa e la villa di “Settefinestre” presso Capalbio che rappresenta un esempio di villa romana dedita all’attività viticola a sud, sono solo alcuni esempi di insediamenti più o meno rilevanti – come testimoniano alcuni reperti. In particolare, presso Marsiliana lungo il corso del fiume Albegna (Ager Cosanus), è stato rinvenuto un numero consistente di vasellame e pithoi (recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi), unitamente a fornaci per la produzione di anfore vinarie, probabilmente poiché il luogo corrispondeva a un vero e proprio centro di raccolta per i vini che provenivano dalle aree più interne (colline di Manciano e Scansano), trasportati lungo il corso del fiume.

Inoltre, in alcune aree della provincia e sul territorio dell’isola del Giglio, sono stati rinvenuti numerosi palmenti in pietra, specie di vasche cilindriche scavate direttamente sulla roccia talvolta ai piedi di un vigneto, utilizzate da etruschi e, più tardi, romani, per la pigiatura e lo sgrondo delle uve.

Ma anche alcune pitture sul vasellame di origine etrusca, raffigurando la vite “domesticata”, possono essere interpretate come una conferma della familiarità della coltura della vite tra la gente di questo popolo. La dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; in questo periodo storico, la vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, “concessioni di terre in zone a vocazione viticola”.

Importante, inoltre, fu il ruolo dei monaci benedettini, soprattutto per il recupero e il mantenimento della coltivazione della vite, che si consolidò intorno alle mura dei centri abitati medioevali. Nei secoli che vanno dal 1300 al 1600, come testimoniano numerosi statuti comunali (Comunità del Cotone, comuni di Massa Marittima e Monterotondo, ecc.),

si ebbe un ulteriore sviluppo alla diffusione della viticoltura, grazie anche al merito delle grandi famiglie nobili presenti sul territorio, come gli Aldobrandeschi, gli Sforza o gli Orsini.

Durante lo Stato dei Presidi fu nota anche la coltivazione del vitigno Ansonica in molte aree della Maremma meridionale e insulare, così come rilevante divenne, durante la grandiosa opera di bonifica intrapresa nel 1700 dai granduca di Lorena, la diffusione della coltivazione della vite e dell’olivo nelle aree risanate della Maremma, situazione che si protrasse per tutto l’Ottocento e che consentì di sviluppare l’attività vitivinicola, in modo capillare, su tutto il territorio provinciale.

Le zone della provincia di Grosseto che hanno avuto in ogni tempo maggiore possibilità di affermazione nel campo economico e sociale sono quelle che hanno potuto legare la loro fortuna anche alla diffusione della vite.

Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l’eccellenza dei vini prodotti.

L’enotecnico Luigi Vivarelli, parlando di sistemi di allevamento della vite, scrive: “nel nostro mandamento è raro il caso di trovare la vite disposta ai lati dei campi, ma invece vi predomina la vigna specializzata e quindi la consociazione è pratica quasi sconosciuta…..

Sarebbe utile piano piano, sostituire il filo di ferro alle canne giacchè esso permette una notevole economia……

La forma di potatura più in uso presso i nostri viticoltori, mi pare

sia quella a cornetti con 5 o 6 occhi; non è certo un metodo sbagliato, ma ho l’opinione che

si potrebbe con maggior vantaggio introdurre la potatura Guyot”.

Il dott. Alfonso Ademollo, in una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini, tenendo conto della vocazione viticola della Maremma, nel 1884 affermava che tutte le varietà “vegetano bene nel nostro suolo ed a noi non mancano le uve da spremere e da mangiare……”.

L’Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: “La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto.

Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poichè si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo……

Le principali varietà della vite che si coltivano nella zona piana e collinosa, sono le anzonache bianche e rosse, le riminesi, i moscatelli, le alicanti, le aleatiche, le malvasie, li zibibbi, il biancone, il sangioveto, le cannaiole, i procanici, le lambrusche e le altre varietà di uve bianche e rosse…

Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi, perché la posizione geografica della provincia è compresa fra i 30 e 50° di latitudine e perché dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”.

Da ciò la categorica affermazione: “La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura”. Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona lo stesso Ademollo così si esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari……”.

Sempre in natura di notizie storiche, interessanti sono le tecniche di coltivazione adottate nelle rasole all’uso scansanese descritte dall’agronomo L. Vannuccini.

Nel ventesimo secolo, caratterizzato da due eventi bellici e da un ventennio di dittatura politica, la situazione viticola provinciale ha seguito le sorti dell’agricoltura in genere, il cui obiettivo principale era quello di conseguire un’economia di consumo e la piena occupazione della mano d’opera.

In tale periodo, la viticoltura era condizionata dalla polverizzazione delle proprietà diretto coltivatrici e dalle diffuse forme di conduzione mezzadrile, che rappresentavano delle limitazioni alla espansione della specializzazione viticola. Nonostante ciò, nella prima metà del secolo scorso, la superficie vitata non subisce in Maremma profonde modificazioni.

Nei decenni successivi, invece, si moltiplicano le iniziative di molti proprietari, intese a sviluppare una viticoltura più razionale, favorite anche dall’attuazione dei programmi di incentivazione statale per una ripresa agricola, dall’applicazione della riforma agraria e dalla capacità dei viticoltori maremmani, guidati dai tecnici dell’Ispettorato Agrario e delle Associazioni preposte, che hanno creduto nella spiccata vocazione vitivinicola della provincia.

L’azione svolta dai tecnici è stata coerente ai principi di una moderna agricoltura, in quanto diretta a sostenere la viticoltura classica nelle zone che ne consentivano il rinnovamento, mediante la specializzazione e la meccanizzazione più ampia e l’introduzione di nuove cultivar nei territori collinari più facili. Sono stati perciò messi a punto gli aspetti

tecnici per la produzione delle uve da vino, con l’obiettivo di conseguire un adeguato equilibrio fra rendimenti unitari e qualità.

L’espansione viticola, non accompagnata dal perfezionamento della tecnica di vinificazione e quindi dal miglioramento della qualità dei vini prodotti, creava notevoli problemi di organizzazione e diffusione dei vini stessi, ma problematica era anche la difformità della tecnica di trasformazione e la disponibilità di solo modeste partite frazionate, di qualità

variabile, anche se pregiate.

Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi è stato dato dalla realizzazione negli anni Sessanta delle Cantine Sociali dislocate nei centri di maggiore concentrazione viticola e da Cantine agricole aziendali industrializzate. È questa, per la Maremma, una circostanza importante per la nascita dell’industria enologica, che ha permesso di presentare sul mercato vini uniformi, con caratteristiche costanti, migliorati nella qualità e standardizzati nella presentazione.

Sono molteplici, quindi, le motivazioni che portarono alla richiesta di riconoscimento dell’indicazione geografica (I.G.) “Maremma ToscanaBianco e Rosso con decreto ministeriale 22 marzo 1988, sostituita successivamente, col decreto ministeriale 9 ottobre 1995, con l’indicazione geografica tipica (IGT) “Maremma Toscana”. Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza che il territorio della Maremma grossetana poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, rafforzata anche dalla nascita del “Distretto rurale” per l’intero territorio provinciale (L.R. 21/2004), il primo riconosciuto in Toscana. La normativa regionale definisce i distretti rurali “Sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”.

Il “Distretto”, nato con l’obiettivo di realizzare un “Sistema territoriale di qualità” in modo da concorrere alla crescita e allo sviluppo economico e sociale del territorio, assumendo come principi fondamentali la sostenibilità e l’innovazione, ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione delle produzioni locali di qualità e delle biodiversità della Maremma. In questo contesto, la filiera vitivinicola rappresenta sicuramente uno dei punti di forza nel legame prodotto-territorio e la sua valorizzazione comprende diversi fattori intrinsecamente legati tra loro, che vanno dalla

qualità del prodotto ai valori storici, culturali e ambientali.

Il riconoscimento per questa nuova denominazione viene attribuito, dopo un lungo percorso, col decreto ministeriale del 30 settembre 2011 per i vini bianchi, rossi e rosati della «Maremma Toscana» incentrati, nelle tipologie “di base”, sulle uve dei vitigni Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano, Vermentino e Malvasia bianca lunga, prodotti anche nelle versioni Spumante (solo bianchi), Novello (solo rossi), Vin Santo, Passito e Vendemmia tardiva, ma presentati anche in tipologie varietali con la presenza minima dell’85% del vitigno, ed in particolare, tra i vini ottenuti da varietà tradizionali, Ansonica, Trebbiano, Vermentino, Alicante, Canaiolo, Ciliegiolo e Sangiovese, ai quali si aggiungono varietà internazionali, presenti soprattutto nei nuovi impianti, come Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Trebbiano toscano, Ansonica, Malvasia bianca lunga e Vermentino, affiancati da varietà alloctone quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Sauvignon e Viognier (e le altre, eventualmente presenti tra i vitigni complementari, come a esempio Cabernet franc, Petit verdot, Montepulciano, Pinot bianco, Pinot grigio, Grechetto, Verdello e Colorino);

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè il Cordone speronato, il Guyot e, in misura minore, il Capovolto, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per garantire una razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3000 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (91,00 hl/ha per il tipo Bianco e lo Spumante, che scende a 84,00 per Rosso, Rosato, Novello e per le tipologie varietali bianche Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier, mentre è di 77 hl/ha per le tipologie varietali rosse Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese e Syrah; infine, 40 e 44,00 hl/ha rispettivamente per le tipologie Vendemmia tardiva e Passito, entrambe anche con menzione del vitigno, e 45,50 hl/ha per il Vin Santo);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, per la produzione del vino rosato ottenuto con la vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo più, dalle varietà Sangiovese e Ciliegiolo, per quella del vino novello, prodotto secondo la tecnica della macerazione delle uve – per lo più della varietà Sangiovese e per l’elaborazione di vini spumanti di qualità, sia col metodo Martinotti in autoclave, sia col metodo tradizionale della rifermentazione in bottiglia, nelle versioni Bianco, Ansonica e Vermentino; nella stessa zona esistono anche varie espressioni di vini ottenuti da uve più o meno appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del “vinsanto” utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga) accuratamente scelte e fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente vinificate, conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato, oppure ottenuti con una vendemmia posticipata in modo

da provocare una sovramaturazione delle uve sulla pianta, più o meno accentuata (Vendemmia tardiva, nei tipi Bianco, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier), oppure prodotti con appassimento naturale delle uve all’aria o in locali idonei, seguito da un adeguato affinamento in recipienti di legno e/o in bottiglia

(Passito, nei tipi Bianco, Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo e Sangiovese).

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC «Maremma toscana» è riferita alle tipologie Bianco e Rosso “di base”, ai tipi Rosato e Novello, alla tipologia Spumante nelle versioni Bianco, Ansonica e Vermentino, alle tipologie varietali Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante, Cabernet (da C. franc e/o C. Sauvignon), Cabernet Sauvignon, Canaiolo,

Ciliegiolo, Merlot, Sangiovese e Syrah, alla tipologia Vin Santo ed a quelle Vendemmia tardiva – presentata nelle versioni Bianco, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier – e Passito – presentata nelle versioni Bianco, Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo e

Sangiovese – le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l), leggermente più elevato nel tipo rosato.

I vini rossi presentano un colore rosso rubino di buona intensità con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini più maturi, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine.

Per questo motivo, nella tipologia “di base”, è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più evidenti e, al contempo, un’attenuazione della sensazione tannica del vitigno base – soprattutto nei vini più giovani – proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 40%) e di quella di altre varietà a bacca rossa (fino al 60%), il che conferisce, ai vini, un gusto più rotondo e pieno.

Il vino Novello si presenta con un colore rosso rubino talora con sfumature violacee, profumo intenso di frutti

rossi e viola, mentre al palato è morbido, leggermente acidulo, sapido; il vino Rosato si presenta con un colore rosato con riflessi rosso rubino, profumi delicati, con intense note fruttate, mentre al palato è fresco, leggermente acidulo, asciutto o, talvolta, abboccato.

Sia il rosso che il rosato sono influenzati, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante del vitigno Sangiovese (minimo 40%, nel rosato da solo o congiuntamente al Ciliegiolo).

I vini bianchi “tranquilli” presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso, un profumo fine e delicato, talvolta con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione della percentuale di Vermentino presente (minimo 40%, da solo o congiuntamente al Trebbiano toscano) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presentano asciutti, freschi, armonici.

I vini della tipologia Spumante sono caratterizzate da una spuma e da un perlage fine e persistente, presentano un colore paglierino più o meno intenso, un odore fine, fruttato, persistente, la cui intensità e complessità è influenzata dal metodo di elaborazione utilizzato (presenza di maggiori note fruttate e floreali nel metodo Martinotti, bouquet più complesso, con sentori di crosta di pane e lievito nel metodo classico), mentre al sapore sono freschi, leggermente aciduli, con rotondità più o meno evidente in funzione della versione prodotta (da dosaggio zero, decisamente asciutta e secca, a extra-dry, morbida e vellutata).

La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal paglierino, all’ambrato, al bruno, un profumo ricco e complesso, etereo, caldo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, più o meno rotonde in funzione della versione prodotta, da secca a dolce, con una notevole lunghezza e persistenza.

I vini della tipologia Vendemmia tardiva presentano un colore da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, un profumo delicato, intenso, con note di frutta matura, talvolta speziato, mentre al palato sono pieni, armonici, con una rotondità più o meno accentuata in funzione della versione prodotta, amabile o dolce.

I vini della tipologia Passito, invece, hanno caratteristiche diverse se prodotti con uve bianche o rosse: i passiti bianchi hanno un colore da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso, un profumo intenso, ricco, di frutta matura e candita, mentre al palato sono vellutati, ampi e complessi; i passiti rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino intenso,

profumi intensi di frutta matura con note che richiamano il cioccolato, ampi, vinosi e complessi, mentre al palato sono vellutati, caldi, ricchi di corpo; in entrambi i casi, al palato denotano una rotondità più o meno accentuata in funzione della versione prodotta, asciutta o dolce.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia prevalentemente collinare e pedecollinare della zona di produzione, un’area di varia estensione con caratteristiche morfologiche talvolta diverse, situata nella parte meridionale della Toscana, con una quota media intorno a 140 metri s.l.m., unitamente a una pendenza media del 5%, una esposizione prevalente a sud-est e una buona ventilazione durante tutto l’anno, concorre a determinare un ambiente areato, luminoso e con un suolo

naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione della vite.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini «Maremma toscana».

In particolare, i terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con notevoli differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati, ma i principali tipi di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone e particolarmente adatti allo sviluppo delle attività viticole, possono essere ricondotti ai

terreni:

sabbiosi e rocciosi sciolti, poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che si riscontrano con notevole frequenza lungo l’intero sviluppo del retroterra maremmano e che si presentano in genere sciolti, permeabili e di modesta fertilità, con un lieve contenuto in calcare, un modesto tenore di humus, di fosforo e di potassio;

pliocenici sciolti, che si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari e si presentano abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice, ed al cui gruppo sono riconducibili anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine e buona dotazione nutritiva;

grossolani sciolti, terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto aridi, che si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a Gavorrano e Ribolla;

vulcanici e mezzani, rocciosi, di natura tufacea di diversa consistenza, terreni agrari più o meno profondi sub-acidi, ricchi di scheletro, tendenzialmente aridi, dotati di buona quantità di potassio ma poveri di fosforo assimilabile, che si riscontrano soprattutto nei comuni di Pitigliano e di Sorano.

Presentano una buona predisposizione alla viticoltura anche i terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei, prevalenti nella valle dell’Ombrone, dell’Osa, dell’Albegna, del Fiora e del Cornia, poiché terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti e mezzani, provvisti di calcare e poveri di fosforo.

Tutti questi tipi di terreno hanno in comune un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una buona capacità di drenaggio e una buona/moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree, habitat naturale per gli impianti di vigneto con conseguenti produzioni altamente qualitative, in particolare se coltivati con l’ausilio di pratiche agronomiche e gestionali dei suoli corrette (quali potatura verde ed alta densità di impianto) e basse rese produttive.

Il clima della zona di produzione risulta temperato (sublitorale per la maggior parte del territorio, caldo nella fascia costiera, fresco nell’area amiatina), di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti, una discreta piovosità (media intorno ai 750 mm/anno), con scarse piogge estive (intorno agli 80-100 mm) e un’aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi – tanto da far riscontrare lievi stress idrici nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva –, da ottimi valori dell’indice bioclimatico di Huglin (tra 2100 e 2500°C-giorno), da una buona temperatura media annuale (tra i 12 e i 16°C a seconda delle aree, con una media intorno a 14,5°C), unita ad una ventilazione sempre presente anche nel periodo primaverile-estivo grazie alle brezze di Maestrale che soffiano

nelle ore più calde della giornata, contribuendo a regolare le temperature ed a creare un ambiente sfavorevole alle malattie parassitarie.

Il clima sopra descritto, unito ad una temperatura piuttosto elevata, con ottima insolazione, nei mesi di settembre-ottobre e buone escursioni termiche tra giorno e notte, consente alla vite di ottenere un giusto equilibrio vegetativo, permettendo una lenta, graduale e ottimale maturazione fisiologica delle uve, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche dei vini «Maremma toscana».

La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio della Maremma grossetana, dall’epoca etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, citazioni e testimonianze storiche, è la prova fondamentale della stretta connessione e interazione tra i fattori umani e la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini «Maremma toscana».

È la testimonianza, perciò, di come l’intervento dell’uomo in questo particolare territorio abbia tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le rituali prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate e affinate, grazie all’indiscutibile progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i vini «Maremma toscana», le cui caratteristiche peculiari sono specificamente descritte all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

Parlare di presupposti viticoli etruschi in questa zona appare ovvio, tali e tante sono le testimonianze (il vasellame reperito in molte delle aree archeologiche presenti sul territorio, i palmenti disseminati sul suolo maremmano e dell’isola del Giglio ne sono una prova), che continuano in epoca romana fino al medioevo, nel corso del quale la vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura e di stabilirne la protezione con apposite norme statutarie; particolare importanza ebbe, in questo periodo, la famiglia degli Aldobrandeschi, di origine certa longobarda che impostò la propria contea attorno al Castello di Santa Fiora e dominò queste contrade fino al 1439, quando la Contea passò agli

Sforza.

E furono molti gli studiosi, di epoche successive, che riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l’eccellenza dei vini prodotti.

Alla fine del 1500, Bacci così descriverà queste campagne “…situate nel cuore dell’Etruria, godono di molti pregi, sono esposte da una parte al vento che spira da settentrione dalle falde del monte Amiata e dall’altra, estendendosi verso mezzogiorno, godono anche di quello australe che dona loro calore…”.

Quale migliore incipit per identificare un territorio viticolo; e infatti, la zona era ricca “…di ottimi vini, soprattutto rossi, sinceri, e chiarificati con null’altro che la semplice fermentazione dei tini”. Ve ne erano anche di bianchi, mescolati con dolci moscatelli, com’era di moda all’epoca.

Tre secoli più tardi, il dott. Villafranchi-Giorgini (1847) cita un tronco di vite di dimensioni eccezionali proveniente da Valle Castagneta, mentre l’enotecnico Luigi Vivarelli parla diffusamente di sistemi di allevamento della vite, affermando che, in Maremma, è già ampiamente diffusa la vigna specializzata allevata a cordone speronato.

Tra le testimonianze più significative ed esaurienti, quelle del dott. Alfonso Ademollo, riconducibili a una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini (1884), si soffermano lungamente sulla vocazione viticola della Maremma; nella stessa relazione, che fotografa perfettamente la situazione della viticoltura maremmana alla fine del 1800, egli afferma che le varietà coltivate sono numerose, alcune “internazionali” perfettamente adattate al territorio, il quale viene ritenuto altamente vocato alla coltura della vite (per cinque sesti della superficie), mancando periodi di caldo o di freddo eccessivi e grazie anche ai terreni leggeri e permeabili, dovuti a sabbie, rocce decomposte, detriti vulcanici e ciottolame. Inoltre, relativamente ai pregi e difetti del vino prodotto sul territorio maremmano, egli si esprime in modo molto positivo, tanto da affermare che il vino è prodotto in ogni parte della provincia, sia in aree pianeggianti che

montuose.

In tutti questi secoli, lo sviluppo dell’agricoltura maremmana è sempre stato accompagnato da un’affermazione della viticoltura e, di pari passo, da una forte valenza della tradizione vinicola, spesso perpetrata dai monaci benedettini nei periodi più bui del basso medioevo, e oggi ancora riscontrabile percorrendo il territorio, dove non di rado è possibile trovare vecchie cantine presenti nelle vie dei paesi o, addirittura, scavate nel tufo probabilmente già al tempo degli etruschi, ma anche partecipando a una delle tante Sagre o Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quelle di Scansano e di Cinigiano vantano una storia di quasi mezzo secolo).

All’inizio del XX° secolo, la viticoltura in provincia di Grosseto, come in altre aree del Paese, conobbe un periodo di crisi, con una polverizzazione delle proprietà diretto coltivatrici e diffuse forme di conduzione mezzadrile, sfavorevoli alla espansione della specializzazione viticola, senza però portare a modifiche sostanziali della superficie vitata,

ma, con i decenni successivi, si moltiplicarono le iniziative di molti proprietari intese a sviluppare una viticoltura più moderna e razionale, anche con l’innesto di nuove cultivar, aiutate dai tecnici e dalle associazioni.

Con il trascorrere degli anni, la nascita delle prime cantine cooperative e il contributo proveniente dall’attività di sperimentazione e di studio condotta sul territorio dalle istituzioni pubbliche (provincia di Grosseto, Università degli Studi di Firenze e di Pisa) e da parte delle aziende private, si crearono così i presupposti per richiedere il riconoscimento dell’indicazione geografica (I.G.) Maremma ToscanaBianco e Rosso con decreto ministeriale 22 marzo 1988, sostituita successivamente, col decreto ministeriale 9 ottobre 1995, con l’indicazione geografica tipica (IGT) “Maremma Toscana”.

Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza che il territorio della Maremma grossetana

poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, rafforzata anche dalla nascita, nel 2004, del Distretto Rurale, che comprende l’intero territorio amministrativo provinciale, nato con l’obiettivo di realizzare un “Sistema territoriale di qualità” in modo da concorrere alla crescita e allo sviluppo

economico e sociale del territorio, che ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione delle produzioni locali di qualità e delle biodiversità della Maremma, in primis di quelle inerenti la filiera vitivinicola. Dopo un lungo percorso, il riconoscimento della DOC avvenuto nel corso del 2011 ha l’intento di valorizzare i vini ottenuti su questa area, in

modo da evidenziarne le peculiarità e le ottime caratteristiche qualitative.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l assicura che il processo produttivo e il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della denominazione, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori.

Le attività di controllo per ognuno dei soggetti interessati (viticoltori, imbottigliatori e vinificatori) possono essere così sintetizzate:

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Viticoltore, in ordine alla verifica della persistenza delle condizioni per l’idoneità alla DO della superficie coltivata ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di tipo agronomico impartite dal disciplinare; tale percentuale è comprensiva della verifica ante-vendemmia per accertare il

rispetto della resa massima di uva/ettaro pari al 10% delle aziende;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Centro intermediazione delle uve atte alla vinificazione, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto uve ed ai registri di cantina, nonché alla rispondenza

ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione;

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Vinificatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della conformità delle operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti alle disposizioni impartite dal disciplinare;

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Vinificatore, con prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti di accompagnamento inerenti al trasporto del vino ed ai registri di cantina;

20% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Imbottigliatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto e del corretto uso della denominazione di origine;

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto Imbottigliatore, con prelievo di campioni da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la certificazione di idoneità.

Inoltre, il piano dei controlli prevede un controllo di tipo analitico sistematico sul prodotto atto a divenire vino a denominazione di origine detenuto dal soggetto vinificatore e/o dal soggetto identificabile con le aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOC o certificati DOC e/o dal soggetto imbottigliatore, prima dell’immissione al consumo, che si realizza mediante il prelievo di campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione ed a un

Laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i successivi esami chimico-fisico e organolettico e con la verifica della rispondenza quantitativa dei prodotti detenuti.

 

Elenco dei Comuni:

Grosseto

Arcidosso

Campagnatico

Castel del Piano

Castell’Azzara

Castiglione della Pescaia

Cinigiano

Civitella Paganico

Follonica

Gavorrano

Isola del Giglio

Magliano in Toscana

Manciano

Monterotondo Marittimo

Montieri

Orbetello

Roccalbegna

Roccastrada

Santa Fiora

Scarlin0

Seggiano

Semproniano

Sorano

 

Elenco delle Frazioni:

nel comune di Grosseto:

Alberese, Marina di Grosseto, Batignano, Braccagni, Rispescia, Istia d’Ombrone, Roselle, Montepescali;

nel comune di Arcidosso:

Stribugliano, Bagnoli, Salaiola, Montelaterone, Macchie Zancona;

nel comune di Campagnatico:

Arcille, Marrucheti, Montorsaio, Sant’Antonio;

nel comune di Capalbio:

Carige, Torba, Pescia Fiorentina;

nel comune di Castel del Piano:

Montenero, Montegiovi;

nel comune di Castell’Azzara:

Selvena;

nel comune di Castiglione della Pescaia:

Vetulonia, Tirli, Buriano;

nel comune di Cinigiano:

Borgo Santa Rita, Castiglioncello Bandini, Monticello Amiata, Castel Porrona, Poggi del Sasso, Sasso d’Ombrone;

nel comune di Civitella Paganico:

Monte Antico, Civitella Marittima, Paganico, Casale di Pari, Par;i

nel comune di Gavorrano:

Giuncarico, Caldana, Ravi, Bivio di Ravi, I Forni, Castellaccia, Casteani, Bagno di Gavorrano, Castel di Pietra, Filare, Grilli, Potassa;

nel comune di Magliano in Toscana:

Pereta, Collecchio, Montiano;

nel comune di Manciano:

Marsiliana, Montemerano, Poderi di Montemerano, Saturnia, Poggio Murella, Poggio Fuoco, San Martino sul Fiora, Capanne, Sgrilla, Cavallini, Guinzoni;

nel comune di Massa Marittima:

Tatti, Valpiana, Perolla, Ghirlanda, Montebamboli, Cura Nuova, Prata, Capanne, La Pesta, Niccioleta;

nel comune di Monte Argentario:

Porto Santo Stefano, Porto Ercole;

nel comune di Monterotondo Marittimo:

Frassine;

nel comune di Montieri:

Boccheggiano, Gerfalco, Travale;

nel comune di Orbetello:

Albinia, Fonteblanda, Talamone, Ansedonia, La Polverosa, San Donato;

nel comune di Pitigliano:

Casone, Collina, Conatelle, Filetta, La Rotta, La Prata, Malpasso, Il Piano, Valle Palombata, Corano, Bagnolungo, Fratenuti, San Martino – Madonna delle Grazie, Pietramora, Poggio Grillo, Crocignano, Naioli, Vallebuia, Bellavista, Belvedere, Poggio Lombardello, Gradone, Selvicciola, Trigoli, Vacasio, Doganella, Annunziata, Fiora – Meletello, Felcetoni, Poggio Rota, Rusceti, San Pietro, Turiano, Valle Morta, Valle Orsaia, Formica, Poggio Cavalluccio, Rimpantoni, Roccaccia, Rompicollo, Pantano, Poggio lepre, Ortale, Sconfitta, Vuglico, Pian di Morrano, Bottinello, Ornelleta, Pantalla, Pian D’Arciano, Porcarecce, Ripignano, Spinicci, Insuglieti – Le Sparne;

nel comune di Roccalbegna:

Cana, Santa Caterina, Triana, Vallerona;

nel comune di Roccastrada:

Montemassi, Ribolla, Roccatederighi, Sticciano, Sassofortino, Torniella, Piloni;

nel comune di Santa Fiora:

Bagnolo, Bagnore;

nel comune di Scansano:

Poggioferro, Pomonte, Murci, Pancole, Montorgiali, Polveraia, Baccinello;

nel comune di Seggiano:

Pescina;

nel comune di Semproniano:

Catabbio, Cellena, Petricci, Rocchette;

nel comune di Sorano:

Filetta, Vignamurata, Pian di Conati, Elmo, Montebuono.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI CINIGIANO MONTECUCCO

VIGNETI CINIGIANO MONTECUCCO

MONTECUCCO

D.O.C.

Decreto 9 settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" è  riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti  stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso;

Rosso riserva;

Rosato;

Bianco;

Vermentino;

Vin Santo;

Vin Santo Occhio di Pernice;

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di  produzione  delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Montecucco" Rosso e Rosso riserva:

Sangiovese, almeno 60%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino,  le  uve  a  bacca rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40%  con  l'esclusione  della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed  iscritti  nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da  vino  approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Rosato:

Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve a bacca rossa di  altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 40% con  l'esclusione  della  Malvasia  Nera,  Malvasia  Nera  di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Bianco:

Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente,  almeno  il 40%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino  approvato  con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Vermentino:

Vermentino, almeno 85%;

possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 15%.

 

"Montecucco" Vin Santo:

Malvasia bianca, Grechetto bianco e  Trebbiano  toscano,  da  soli  o congiuntamente, almeno il 70%; possono concorrere alla produzione  di detto vino, le uve a  bacca  bianca  di  altri  vitigni  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino  approvato  con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170 del 23 luglio 2011.

 

"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese, minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto  vino,  le  uve  a  bacca rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel  Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

2. L'adeguamento della composizione ampelografica su  base  aziendale dei vigneti della Denominazione di Origine  Controllata  "Montecucco" dovrà essere effettuata entro dieci anni dalla data  di  entrata  in vigore del presente disciplinare di produzione.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione  dei  vini  a Denominazione  di  Origine  Controllata      "Montecucco" comprende i terreni vocati alla qualità ed  idonei  alla coltura della vite  nei  territori  all'interno  della  provincia  di Grosseto 

nei  seguenti  Comuni: 

Cinigiano,   Civitella   Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna,  Arcidosso  e  Seggiano.

Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il  confine amministrativo del comune di  Civitella  Paganico  e  lungo  di  esso prosegue  fino  ad  incrociare  in  direzione  sud-est   il   confine amministrativo del comune di Cinigiano  in  prossimità  della  linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui,  seguendo  il  confine  del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare  il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo  di  esso in direzione nord-est fino ad incontrare  il  confine  amministrativo del comune di Seggiano.

Segue detto confine  fino  ad  incontrare  la s.s. 323 al ponte  sul  fosso  Ansitonia,  si  prosegue  lungo  detta statale 323 in direzione  sud  e  fino  all'incrocio  con  la  strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.  Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del  Piano,  si  continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente  fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso.

Si  prosegue  lungo  la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune  di  Arcidosso  e  si  segue  detto confine fino  a  quando  non  si  incrocia  il  torrente  Zancona  in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di  Monticello  Amiata  in  località Banditaccia.

Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale  n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue  a  sud-ovest,  lungo detta strada sino al  centro  abitato  di  Stribugliano. 

Da  qui  si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale  che  si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in  prossimità del podere Il Cavallino.

Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione  sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere  Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla  strada  provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).

Da qui si prosegue  in  direzione  Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di  Boccio  che  si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta.

Da  questo  punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il  confine  di  ricongiunge alla strada provinciale n. 24. 

Detta  strada  si  percorre  sino  al limite amministrativo  del  comune  di  Scansano  e  di  seguito,  in direzione  ovest,  sino  al  limite  amministrativo  del  comune   di Campagnatico in prossimità del podere Repenti.

Lungo il confine  del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune  di  Civitella  Paganico nei pressi della localita' Poggio dei Massani.

Lungo il  confine  del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto  di partenza dove questo incrocia la s. s. 223.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata "Montecucco" di cui all'art.  2  devono  essere  quelle  tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al  vino derivato  le  specifiche  caratteristiche  di   qualità.  

Sono   da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione  allo  Schedario Viticolo unicamente quelli  collinari  di  giacitura  e  orientamento adatti   con   sufficiente   altitudine    e    buona    sistemazione idraulico-agraria.

Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto Schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle  ed  in  terreni  fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente  usata  in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e  dei  vini. 

Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densità  dei ceppi calcolati sui sesti di impianto non potrà essere  inferiore  a 3.300 piante ad ettaro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non deve superare

9,00  t/ha per i  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Montecucco" Rosso, Rosso riserva,  Rosato  e  Vin  Santo Occhio di Pernice  

11,00 t/ha  per  i  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Vermentino e Vin Santo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata, purche' la produzione non superi del 20%  il limite  medesimo,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del  20%,  non  ha  diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda  necessario,  la  Regione Toscana,  su  proposta  del  Consorzio  di  tutela,  fissa  una  resa inferiore  a  quella  prevista  dal   presente   disciplinare   anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.

Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la Regione Toscana, su proposta del  Consorzio  di  tutela,  sentite  le Organizzazioni di categoria, può fissare i  limiti  massimi  di  uva rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di  conseguire un migliore equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

 

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i  vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Montecucco"  Rosso,  Rosso

riserva e Vin Santo Occhio di Pernice;

11,00%  vol.  per  i  vini  a Denominazione di Origine  Controllata  "Montecucco"  Bianco,  Rosato, Vermentino e Vin Santo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento  delle  uve  e  di invecchiamento devono essere effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione di  cui  al  precedente  art.  3  e  nelle  relative  aree amministrative comunali.

2.  L'imbottigliamento  deve  essere  effettuato  nell'ambito   della provincia di Grosseto.

3. Nella  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere  seguiti  i criteri tecnici più razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di qualità.

4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta

eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo  occhio  di pernice,

nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie  e nazionali.

5. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore al  70%  per  i  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata «Montecucco».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine  Controllata.  Oltre  il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine  Controllata  per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo e Vin Santo  Occhio  di Pernice non deve essere superiore al 35%.

7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  Rosso non può essere immesso al consumo prima del 1°  settembre  dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  Rosso riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre  del secondo anno successivo a  quello  di  produzione  delle  uve,  fermo

restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di 

18 mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno 

e  di  sei  mesi  di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

9. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo  prima  del

1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

10. Il tradizionale metodo di  vinificazione  per  l'ottenimento  dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo  e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue:

l'uva,  dopo  aver subito un'accurata cernita, deve essere  sottoposta  ad  appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei  ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.

L'uva deve raggiungere, prima  dell'ammostatura,

un  contenuto  zuccherino  non inferiore al 26%.

La conservazione e l'invecchiamento  dei  vini  Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire  in  recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500  litri 

per  un periodo minimo di 18 mesi 

a  decorrere  dal  1°  gennaio  successivo all'anno di raccolta.

L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire a partire dal

1°  novembre  del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve,

e al  termine del periodo di invecchiamento,  il  prodotto  deve  avere 

un  titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Montecucco" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

"Montecucco "Rosso:

 colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso e ampio;

sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Montecucco "Rosso riserva:

 

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante  con  eventuale  sentore  di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Montecucco " Rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

profumo: fresco e fruttato;

sapore: sapido, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,50 g/l.

 

"Montecucco " Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fresco, piu' o meno fruttato;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità  totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Montecucco" Vermentino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fresco e caratteristico;

sapore: secco, morbido e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Montecucco " Vin Santo:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

profumo: profumo intenso caratteristico di frutta matura;

sapore: intenso e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  17,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 28 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: tra l'ambrato e topazio intenso con  ampia  unghia  rossiccia che si fa marrone con l'età;

profumo: profumo intenso, ricco, complesso,  caratteristico  di  frutta matura e di altre sfumature;

sapore: persistente con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  20,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 28 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali, modificare, con proprio Decreto,  i  limiti  minimi  sopra menzionati per l'acidità  totale  e  per  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Ai vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Montecucco"  è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa  da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni sociali, e  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" può inoltre essere utilizzata  la  menzione  "vigna"  a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi  tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale  ai  sensi  dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010 e che la relativa

superficie sia distintamente specificata  nello  Schedario  Viticolo.

Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione  e  la  conservazione  del vino devono  avvenire  in  recipienti  separati,  e,  tale  menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Montecucco" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  devono essere immessi  al  consumo  esclusivamente  in  bottiglie  dei  tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri.

2. Per la tappatura dei vini  Denominazione  di  Origine  Controllata "Montecucco" è obbligatorio il tappo di sughero  ad  esclusione  dei vini "Montecucco" Rosso in contenitori non  superiori  a  0,50  litri "Montecucco" Bianco, "Montecucco" Rosato e "Montecucco" Vermentino, i quali possono essere chiusi  con  altri  dispositivi  previsti  dalla normativa vigente in materia.

3. Per la tipologia  "riserva"  e  per  quelle  recanti  la  menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi  forma  ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini  di  pregio,  con  volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai confini con la provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia.

L’area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione del fondo valle.

I terreni dell’area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi fluviolacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona all’interno dell’area interessata è

occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano formazioni di età più antica.

Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree.

L’area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.

La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all’8%; l’esposizione media è a est sud-est.

Il clima dell’area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi.

Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l’indice di Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unità.

Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del «Montecucco», sono di fondamentale rilievo.

In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – e che, attraversando i secoli ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri.

Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all’epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annotiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all’orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava.

La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.

In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, “concessioni di terre in zone a vocazione viticola”. In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l’attività viticola poteva, in parte o

completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccinni, 1988).

Nella relazione del Dr. Alfonso Ademollo all’inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della provincia di Grosseto.

L’Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: “La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto.

Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo…

Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi,[…] perché dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”. Da ciò la categorica affermazione: “

La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura”.

Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona Ademollo così si esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella

zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari […]”.

Già prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l’Istituto di Chimica Agraria dell’Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano “Brunello”, “Tintura di Spagna” ed altre uve bianche.

Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).

In tempi recenti il recupero, l’identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come dimostrato dall’elevato numero di vitigni iscritti al Registro Regionale delle Risorse genetiche Autoctone ai sensi della legge regionale 50/97.

E’ di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell’ultimo secolo, particolarmente dopo l’invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle

di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici (Imberciadori, 1980, Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli, 1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).

La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal reperimento di una serie di vitigni locali attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell’età di circa 200 anni, recentemente

denominato “Vigneto museo”.

Furono questi i presupposti che portarono alla richiesta di riconoscimento dell’indicazione geografica (I.G.) “MontecuccoBianco, Rosso e Rosato, avvenuto con decreto ministeriale 7 gennaio 1989, preceduta dalla I.G. “Monte Antico” (decreto ministeriale 19 gennaio 1980) relativa a vini prodotti in parte dell’attuale zona di produzione dei vini Montecucco (parte del comune di Civitella Paganico).

Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati, per lo più, sulle uve dei vitigni Sangiovese, Trebbiano toscano e Vermentino.

La denominazione «Montecucco» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco, sita nel comune di Cinigiano, riconosciuta, come detto, nel 1989 come Indicazione Geografica: l’utilizzo di questo nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell’area circostante alla suddetta località avevano dimostrato negli anni di possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere facilmente identificati dai consumatori.

Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, l’opera di sperimentazione colturale, l’uso di varietà diverse ed i conseguenti risultati hanno convinto la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio del Montecucco, estrapolando la tipologia varietale “Sangiovese” (riconosciuta a Docg autonoma e separata) ed

integrando le tipologie contemplate nella Doc con l’inserimento del Rosato e di quelle tradizionali Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice (modifica del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2011).

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano,

Vermentino, Malvasia bianca lunga e Grechetto, affiancati da varietà eventualmente presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e

Montepulciano; le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3.300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (77,00 hl/ha per il tipo Bianco e il Vermentino, che scende a 63,00 per il Rosso anche con qualifica riserva ed il Rosato, mentre è di 38,50 e 31,50 hl/ha rispettivamente per le tipologie tradizionali Vin Santo e Vin santo occhio di pernice);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia Rosso con

qualifica Riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, caratterizzati da una elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori; di tradizione consolidata è anche la

produzione di vini rosati ottenuti dalla vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo più, dalle varietà Sangiovese e Ciliegiolo e quella di vini ottenuti da uve appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del “vinsanto” utilizzando

prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano, Malvasia bianca e Grechetto bianco) o bacca rossa (Sangiovese) nel caso in cui si produca la tipologia particolare “occhio di pernice”; in entrambi i casi, le uve subiscono

un’accurata cernita e sono fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La DOC «Montecucco» è riferita alle tipologie Bianco e Rosso “di base”, al Rosso con menzione “Riserva”, al tipo Rosato, alla tipologia varietale Vermentino, ed alle tipologie tradizionali Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l), leggermente più elevato nei tipi rosato, bianco e Vermentino.

I vini rossi presentano un colore rosso rubino intenso, talora con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli con qualifica Riserva, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine; per questo motivo, proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 60%) e di quella di altre varietà a bacca rossa (fino al 40%), è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più evidenti e, al contempo, un’attenuazione della sensazione tannica del vitigno base – soprattutto nei vini più giovani – il che conferisce, ai vini, un gusto più rotondo e pieno, soprattutto se vengono affinati per un certo periodo prima dell’immissione al consumo; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per la tipologia Rosso, l’immissione al consumo solo a partire dal 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia.

Nella tipologia che si fregia della qualifica “Riserva” l’intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall’affinamento e dall’invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce un invecchiamento minimo di un anno in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino Rosato si presenta con un colore dal rosa tenue al rosa cerasuolo, profumi freschi e fruttati, mentre al palato è sapido, asciutto ed armonico; il

rosato è influenzato, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante del vitigno Sangiovese (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Ciliegiolo).

I vini bianchi “tranquilli” presentano un colore giallo paglierino, profumi delicati, freschi, con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione della percentuale di Vermentino presente (minimo 40%, da solo o congiuntamente al Trebbiano toscano nella versione “base”, che sale all’85% per l’omonima tipologia varietale) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presentano asciutti, freschi, armonici, più o meno sapidi e morbidi, con un discreto tenore di acidità che contribuisce all’equilibrio gustativo dei vini.

La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo dorato fino all’ambrato intenso, un profumo ricco e complesso, etereo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, rotonde, con una notevole lunghezza e persistenza.

Il Vin Santo occhio di pernice è caratterizzato, invece, da un colore tra l’ambrato ed il topazio intenso, con un’ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l’età, profumi intensi e ricchi di frutta matura con note che richiamano il cioccolato e la liquirizia, mentre al palato è morbido, vellutato, molto rotondo ed ampio, con retrogusto dolce ed una notevole lunghezza e persistenza delle note retro olfattive.

 

C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza da tessitura che varia

dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali; unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le

condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.

Più nel dettaglio questi hanno, in primis, creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l’alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive. A questa gestione agronomica sono state

affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità.

Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l’Università di Pisa.

Si può affermare come, nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un’attività primaria nell’ambito dell’economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monasteriali e Statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle vecchie cantine, alcune scavate addirittura nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo).

Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni ’80 di due Indicazioni Geografiche ha prima portato all’attribuzione della Denominazione di Origine Controllata (1998) per le tipologie Rosso, Sangiovese, queste due anche con qualifica Riserva, Bianco e

Vermentino, e successivamente ad un suo recente ampliamento (DM 9 settembre 2011) ad ulteriori tre tipologie.

 

Articolo 10

(Organismo di controllo)

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole

italiane Srl

Via Piave, 24

00187 Roma RM

Tel: 0445 313088

Fax: 0445 313080

Mail: info@valoritalia.it

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane srl è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n 271 del 19/11/2010 (Allegato 3), il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata:

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto viticoltore, in ordine alla verifica della persistenza delle condizioni per l’idoneità alla Do della superficie coltivata ed alla verifica del rispetto delle disposizioni di tipo

agronomico impartite dal disciplinare; tale percentuale è comprensiva della verifica ante-vendemmia per accertare il rispetto della resa massima di uva/ettaro pari al 10% delle aziende;

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto centro intermediazione delle uve atte alla vinificazione, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi

documenti di accompagnamento inerenti al trasporto uve ed ai registri di cantina, nonché alla rispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

15% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto vinificatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto a DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della conformità delle

operazioni tecnologiche effettuate sui prodotti alle disposizioni impartite dal disciplinare.

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto vinificatore, con prelievo di campioni ai fini della verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina nella relativa fase di elaborazione.

10% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto aziende di acquisto vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi

documenti di accompagnamento inerenti al trasporto del vino ed ai registri di cantina.

20% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto imbottigliatore, in ordine alla verifica della corrispondenza quantitativa del prodotto DOP e atto a DOP detenuto con quanto annotato sui registri di carico e scarico e con quanto risulta sui relativi documenti di accompagnamento, nonché della corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto e del corretto uso della denominazione di origine.

7% annuo a campione degli utilizzatori riconducibili al soggetto imbottigliatore, con prelievo di campioni da effettuarsi sul vino a DOP già confezionato per verificare la corrispondenza del vino imbottigliato destinato al consumo con la

certificazione di idoneità.

Inoltre il piano dei controlli prevede un controllo di tipo analitico sistematico sul prodotto atto a DOP detenuto dal soggetto vinificatore e/o dal soggetto identificabile con le aziende di acquisto/vendita di vini sfusi atti a DOP o certificati DOP e/o dal soggetto imbottigliatore, prima dell’immissione al consumo, che si realizza mediante il prelievo di campioni da inoltrare alle Commissioni di degustazione ed a un laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i successivi esami chimico fisici e organolettici e con la verifica della

rispondenza quantitativa ei prodotti detenuti.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.