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PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE D.O.C.G.

COLLINE JONICHE TARANTINE D.O.C.

LIZZANO D.O.C.

PRIMITIVO DI MANDURIA D.O.C.

VIGNETI TARANTO

VIGNETI TARANTO

PRIMITIVO DI MANDURIA

DOLCE NATURALE

D.O.C.G.
Decreto 23 febbraio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo  di Manduria Dolce  Naturale"  è  riservata  al  vino  rispondente  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione.

 

 Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" è riservata al vino proveniente da  vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione  ampelografica:

Primitivo al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione  del  vino  a Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla  qualità  di  tutto  o  parte  dei Comuni  compresi  nelle  suddette  province. 

Tale  zona   è   così delimitata:  in  provincia  di  Tarantoi 

territori  dei  comuni  di 

Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di  San  Giuseppe,  Fragagnano,  Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio,  Avetrana 

e  quello  della  frazione  di Talsano  e  delle  isole  amministrative  del  comune   di   Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

 

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate:   partendo   al   km   87   sulla   strada    provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il  confine  comunale di Carosino, fino ad  incontrare  quello  di  Monteparano,  località Macchiella, lungo il  quale  prosegue,  sempre  verso  sud,  sino  ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello.

Prosegue quindi lungo il confine sud  di  Roccaforzata  fino  all'incrocio  di questi con quello di Faggiano, a sud del  centro  abitato  di  questo comune.

Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500  circa),  prosegue  poi  lungo  il  confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa.

Quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano  che  segue  poi verso nord fino a raggiungere quello  di  Fragagnano  in  prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo  il  confine  orientale  di Fragagnano.

Prosegue  verso  nord  sino  ad  incontrare  quello   di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il  confine  comunale  di Grottaglie  in  direzione   nord-est   raggiungendo,   sulla   strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove  la  delimitazione era iniziata.

 

In provincia di Brindisi

i territori dei comuni  di 

Erchie,  Oria  e Torre S. Susanna.

 

Articolo 4

Norme per la coltivazione

 

1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOCG "Primitivo  di  Manduria dolce naturale"  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Per i nuovi impianti e reimpianti i  sesti  di  impianto  dovranno consentire l'allocamento  di  un  numero  di  ceppi  per  ettaro  non inferiore a 3.500 calcolato sul sesto d'impianto.

Le forme di allevamento e  i  sistemi  di  potatura  consentiti  sono l'alberello pugliese e la contro  spalliera,  quest'ultima  potata  a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto  una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione  di soccorso.

4. Ogni pratica colturale dovrà essere tale  da  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.

5. Nella produzione della  Denominazione  di  Origine  Controllata  e Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale"  è  consentito esclusivamente l'uso di  uve  raccolte  nella  prima  fruttificazione (grappoli),  mentre   sono   da   escludersi   espressamente   quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi).

 

6.  La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la   produzione   della Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" non  deve  essere  superiore  a 

7,00  t/ha  di vigneto in coltura specializzata.

7. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata e  Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Puglia, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  Tutela, sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  può,  con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali.

8.  Alla  vendemmia,  le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare,  al  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e Garantita  "Primitivo  di  Manduria   Dolce   Naturale"  

un   titolo alcolometrico naturale minimo di 16,00 % vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione  e  preparazione  dei  vini  devono essere effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3.

2. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento  sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in  locali  anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari caratteristiche.

E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  60% pari ad una resa massima di 42 ettolitri per ettaro.

Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" per tutto il prodotto.

5. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non  può  essere  immesso  al consumo  prima  del 

1°  giugno  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale"  all'atto  dell'immissione  al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato;

profumo: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;

sapore: dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  16,00 %  vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

residuo zuccherino minimo:  50,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore  con proprio decreto.

 

Articolo 7

Presentazione, etichettatura

 

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione  aggiuntiva  non prevista dal disciplinare di produzione ivi  compresi  gli  aggettivi "riserva", "superiore",  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato", "classico", e similari.

2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni  di  fattorie, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre in inganno il consumatore.

4. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale"  può  essere utilizzata la menzione "vigna"  a  condizione  che  sia  seguita  dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata  nello  schedario  vitivinicolo, 

che  la  vinificazione, elaborazione  e  conservazione  del  vino  avvengano  in   recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti  di accompagnamento.

I relativi  toponimi  o  nomi  tradizionali  devono  figurare  in  un apposito elenco regionale ai sensi dell' articolo  6,  comma  8,  del Decreto legislativo n° 61/2010.

 

Articolo 8

confezionamento

 

1. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale  fino  a  un massimo di 6 litri secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia  per  le bottiglie fino a litri 0,25 e' consentito anche  l'uso  del  tappo  a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della D.O.C.G. Primitivo di Manduria Dolce Naturale è essenzialmente caratterizzato da due tipologie di paesaggio: l’Arco Jonico e la penisola Salentina.

L’Arco Jonico(zona costiera) interessa maggiormente la zona costiera e comprende i comuni di Carosino, San Giorgio Ionico, Monteparano, Roccaforzata, Faggiano, Lizzano, Leporano, Pulsano, Fragagnano, Sava, Maruggio, Manduria. Esso si estende a partire dalla costa ionica fino ad arrivare alla base delle Murge, ad ovest fino alla Fossa Bradanica e ad est fino al contatto con il Salento Nord Occidentale.

La morfologia deriva dai frequenti e brevi cicli sedimentari trasgressivo-regressivi che hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata” costituito, appunto, da una serie di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa, lungo la quale è possibile osservare un sistema di dune cui sono associate estese depressioni retrodunali.

Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti(temperatura minima media 6-7°C)ed estati calde (temperatura massima media 25-26°C).

La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.

Il Salento o Penisola salentina risulta la tipologia predominante in cui rientrano i Comuni di Avetrana, S.Marzano di San Giuseppe, Torricella, Torre dell’Ovo, Campomarino, S.Pietro in Bevagna, Torre Colimena, Oria, S.Susanna, Erchie, interessando quindi la parte sud-orientale dell’intero territorio tarantino.

Si presenta come un territorio alquanto complesso in cui si alternano superfici subpianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) a rilievi calcarei (serre salentine).

Le serre presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed allungati che si interrompono qua e là in solchi erosivi pianeggianti.

La penisola salentina, essendo protesa al mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, dove invece la presenza dell’Appennino riduce l’apporto di umidità dei venti provenienti da ovest.

L’umidità non si traduce in precipitazioni, comunque più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una

più netta alterazione della temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto nelle aree più meridionali, sono particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, sia pure molto miti e abbondantemente al di sopra dello zero anche nei periodi più freddi, appaiono gelide soprattutto in presenza di vento.

In tutto il territorio della D.O.C.G. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi. Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale.

Tale tipologia in realtà lambisce la parte orientale dei Comuni di Sava e Lizzano. Procedendo verso ovest, si nota che i

Comuni di Manduria, Sava e Avetrana sono caratterizzati dall’alternanza di suoli sottili e profondi, per lo più a media tessitura e poco adatti, ad approfondimento radicale oltre i 50 cm.

I tre Comuni della Provincia di Brindisi, sono per lo più caratterizzati da suoli franco sabbiosi argillosi, con media

tessitura e buon drenaggio, leggermente asfittici nella fascia che interessa la parte occidentale di Oria e il Comune di Torre S. Susanna.

Erchie ha un territorio con suoli tendenzialmente sottili che garantiscono buon drenaggio e disponibilità di ossigeno. Guardando alla fascia costiera si nota la netta prevalenza di suoli franco argillosi o franco sabbiosi molto sottili con substrato entro i 25-50 cm, quindi assolutamente poco adatti all’approfondimento radicale oltre i 50 cm.

Man mano che ci si sposta verso l’interno i terreni diventano tendenzialmente più profondi, non presentando quindi particolari limitazioni d’uso, se non, in casi sporadici, problemi di drenaggio e conseguentemente asfissia radicale.

Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Primitivo di Manduria”.

Nel primo trentennio del 1900 il prof. Giuseppe Musci (1879-1946), Direttore del Consorzio Antifilosserico della provincia di Bari, contribuì allo sviluppo della nuova viticoltura in Puglia con un’incessante attività testimoniata da numerosi articoli, opuscoli e testi tra cui uno dedicato al “Primativo di Gioia” datato 1919.

Nel testo il Musci fa risalire l’origine, fino ad oggi mai smentita, della prima selezione del Primitivo al 179 per opera del sacerdote don Francesco Filippo Indellicati (1787-1831), Primicerio del capitolo della chiesa madre di Gioia del Colle (Ba) nonché esperto botanico ed agronomo.

Indellicati, avendo notato ed apprezzato il vitigno all’interno di un vecchio vigneto polivarietale situato in agro di Gioia del Colle, lo ribattezzò come Primativo o Primaticcio in virtù della precocità di maturazione e ritenendolo adatto alle terre rosse tipicamente pugliesi, realizzò per talea un vigneto razionale monovarietale in contrada Terzi.

Il Vitagliano (1985), sposando la tesi dell’origine gioiese, afferma che già nel 1868, nelle contrade Marchesana, Terzi, Castiglione e Parco Busciglio dell’agro di Gioia fossero coltivati a Primitivo circa 6.000 ettari.

A sostegno di quanto detto non mancano illustri citazioni bibliografiche di fine ‘800, ossia in un epoca caratterizzata dalla nascita in tutta Europa della disciplina ampelografia e dai primi tentativi di associare ogni vitigno ad una determinata area di coltivazione.

Ancor prima G. Perelli (1874) e D. Froio (1875) ne avevano brevemente descritto le caratteristiche ampelografiche, produttive ed enologiche, risultando, ad oggi, tra i primi testimoni dell’antica presenza del vitigno in Puglia.

Il dottor Antonio Carpenè, nella sua nota “Intorno ad alcuni vini del barese” cita un vino “Primitivo di Turi” dell’annata 1867, e ciò, nel confermare l’autenticità pugliese del vitigno, pone comunque un interrogativo sull’origine prettamente

gioiese della sua coltivazione.

Nel 1887 il De Rovasenda annotò che “il Primitivo, coltivato in Terra di Bari (Altamura, Bitonto, Turi) matura la sua uva molto precocemente e può dare un buon vino….; dà in qualche località un vino liquoroso”.

Tale antica citazione rappresenta probabilmente il primo riferimento di una tipologia di vino prodotto con uve parzialmente passite analoga all’attuale Dolce naturale della D.O.C Primitivo di Manduria.

Nella piana di Manduria il Primitivo approdò molto probabilmente alla fine del XIX secolo, grazie ad alcune barbatelle portate dalla contessa Sabini di Altamura, andata in sposa a Tommaso Schiavoni Tafuri, il quale ne avviò la coltivazione nelle terre di sua proprietà, selle dune di Campomarino, una località rivierasca frazione di Maruggio.

La prima etichetta di cui si ha testimonianza del primitivo proveniente dal vigneto dello Schiavoni Tafuri risale al 1891 e porta la denominazione “Campo Marino”.

Si narra che di tale vino, presto rivelatosi di grande struttura, il nobiluomo di Manduria fosse così geloso, da ammettere alla degustazione solo pochi eletti suoi amici.

Tutto ciò non esclude ovviamente che il vitigno fosse presente già da tempo in Puglia, sulla murgia barese o lungo l’areale jonico-tarantino (Baldassarre, 2003).

Singolare appare la fama in epoca romana dell’area tarantina o Aulonia, elogiata per fertilità e abbondanza nell’Ode VI dei Carmina di Orazio: “Più di ogni altro angolo della terra / mi sorride quello dove il miele non è da meno di quello dello Imetto / e l’olivo gareggia con quello del Venafro / dove Giove alterna lunghe primavere e tiepidi inverni / e l’Aulone amico del fertile Bacco non ha minimamente da invidiare alle uve di Falerno”.

I mera tarantina, i prestigiosi vini prodotti nel territorio dell’antica Aulonia, furono paragonati da Orazio al famosissimo Falerno, di cui riproducevano le doti di longevità, austerità e forza.

Il leggendario confronto tra i due vini, nel sostenere la tesi di un contributo del Primitivo alla loro composizione, è supportato dal riconoscimento dell’antica presenza del vitigno nel casertano, nella stessa zona dove in epoca romana si produceva il celeberrimo Falerno, con la DOC “Falerno del Massico Primitivo”.

A tal riferimento Vitagliano annota “Il fatto che in questa stessa area della provincia di Caserta, localmente, il vitigno è chiamato primitivo di Lecce fa pensare che esso sia in qualche modo arrivato dalla Puglia, e in particolare dal Salento”.

Nel 1629, il patrizio monopolitano Prospero Rendella nel suo “Tractatus de vinea, vindemia et vino” decanta le qualità del vino Tarentinum.

E’ un vino così prestigioso doveva necessariamente nascere da un vigneto dotato di qualità superiori e fortemente adattato all’ambiente.

E allora si potrebbe anche pensare che il Primitivo portato a Manduria dalla contessa Sabini di Altamura abbia segnato un fortuito ritorno di un vitigno diffuso nella stessa area in epoca ben più remota.

La recente opera “Dal merum al Primitivo di Manduria”, nel valoroso tentativo di ricostruire l’intreccio millenario tra la storia del popolo pugliese e il vino, aggiunge interessanti tasselli alla tesi di una antica presenza del comprensorio di Manduria del vitigno Primitivo o quantomeno di un suo simile (Filo et al., 2004).

Nel libro si descrive la fama della cosiddetta “fiera pessima” di Manduria, nota, in epoca angioina, per la bontà e l’abbondanza del vino che giungeva dai comuni limitrofi e si parla dell’abate Pacichelli, che durante i suoi viaggi in Terra d’Otranto negli ultimi decenni del ‘600, si soffermò ad osservare la grande produzione enologica di Casalnuovo, l’odierna Manduria.

La sua vita fenologica è più breve di altre varietà:a dispetto della precocità di maturazione è, infatti di germogliamento tardivo e perciò poco soggetto ai danni delle brinate, la fioritura è delicata e resistente discretamente agli attacchi di malattie crittogamiche.

Caratteristica unica nel panorama viticolo, le cosiddette femminelle, in zona dette racemi, raggiungono una perfetta maturazione in epoca successiva alla prima vendemmia. Infatti, dopo un mese circa dalla prima vendemmia, veniva effettuata la raccolta dei racemi,che sicuramente rappresentavano caratteristiche differenti dai grappoli principali,

ciononostante il mosto che ne derivava veniva vinificato in purezza e il vino ottenuto si presentava più asciutto e tannico nonché più colorato di quello proveniente dalla prima vendemmia.

Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all’attualità.

La DOCG “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” è stata riconosciuta con il DM 23/02/2011 – G.U. n. 57 del 10-3-2011.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione è il primitivo;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di

produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (42 ettolitri per ettaro);

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOCG “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del presente disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano un colore intenso (rosso tendente al granato), di media acidità, con odore ampio e complesso, talvolta con sentore di prugna e sapore dolce, vellutato, caratteristico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Primitivo di Manduria Dolce Naturale”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COLLINE JONICHE TARANTINE

D.O.C.

Decreto 01 agosto2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “ Colline Joniche Tarantine” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

a. “Colline Joniche Tarantine” Bianco;

b. “Colline Joniche Tarantine” Bianco Spumante;

c. “Colline Joniche Tarantine” Verdeca;

d. “Colline Joniche Tarantine” Rosato;

e. “Colline Joniche Tarantine” Rosso;

f.  “Colline Joniche Tarantine” Novello;

g. “Colline Joniche Tarantine” Rosso Superiore;

h. “Colline Joniche Tarantine” Primitivo;

i.  “Colline Joniche Tarantine” Primitivo Superiore;

j.  “Colline Joniche Tarantine” Primitivo Liquoroso secco;

k. “Colline Joniche Tarantine” Primitivo Liquoroso-Vino dolce naturale.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Colline Joniche Tarantine” Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale,

almeno il 50% del vitigno Chardonnay;

possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento – Arco Jonico, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Colline Joniche Tarantine” Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale,

almeno il 85% del medesimo vitigno;

possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento – Arco Jonico.

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale,

almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon;

possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento – Arco Jonico, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Colline Joniche Tarantine” Primitivo, anche nei tipi Superiore, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale,

almeno il 85% del medesimo vitigno;

possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento – Arco Jonico.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di

Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca

e parte dei territori amministrativi dei comuni di

Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie,

in Provincia di Taranto

 

ed è così delimitata:

la delimitazione della zona inizia ad Est con la strada provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il confine tra il Comune di Grottaglie, in Provincia di Taranto ed il Comune di Villa Castelli, in Provincia di Brindisi.

Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della Provincia di Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m. a est della Masseria Mannara, laddove ricade l’intersezione tra il confine del comune di Martina Franca ed il confine della Provincia di Taranto.

Da qui si prosegue in direzione Nord lungo il confine della provincia di Taranto ed è proprio quest’ultimo che delimita la zona delle Colline Joniche ad Est, a Nord e ad Ovest, includendo i confini Est e Nord del comune di Martina Franca, il confine nord del comune di Mottola, il confine Nord del comune di Castellaneta, il confine Nord ed Ovest del comune di Laterza, e parte del confine Ovest del comune di Ginosa.

Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da Est ad Ovest si giunge al confine Ovest del comune di Ginosa che coincide con il confine tra le province di Taranto e Matera e, quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.

Percorrendo in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino a quota 69 in località Castelluccio e di qui, risalendo verso Nord lungo la Carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i confini sud dei fogli di mappa nn 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di mappa 66.

Proseguendo in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa n. 66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci.

A questo punto, percorrendo in direzione est il confine sud del foglio 102, lungo la strada comunale di Leuci, si interseca la strada Provinciale n° 154.

Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale n. 154, in direzione nord il confine est del foglio 102 fino ad intersecare il confine sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.

A questo punto si percorre in direzione est il confine sud del foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada comunale Bandiera.

Da questo punto si percorre in direzione nord il confine est ed il confine nord della particella 103 fino ad incrociare nuovamente la strada provinciale n 154.

Da questo punto si percorrono in direzione nord i confini est dei fogli di mappa 87, 84, 66 e 49 fino a raggiungere il confine sud ovest del foglio 51, in località Castelluccio a quota 176 .

A questo punto, seguendo detto confine di foglio si giunge prima a quota 161 e, oltrepassato il Tratturo Chiancone ci si porta sino a quota 138 all’inizio del tratto carreggiabile che porta sino a Contrada Perrone.

Da quota 138, si percorre in direzione Nord, lungo il confine Est del foglio di mappa n. 51 del comune di Ginosa, la Carrareccia che, passando per Contrada Longo a quota 232 e mantenendosi a sud di questa giunge sino a quota 225 in Località Difesa Le Cesine lungo il confine sud del foglio di mappa n. 36 e fino ad intersecare il vertice sud ovest del foglio di mappa n. 37 del comune di Ginosa ( interamente inclusi) confluendo nella carreggiabile che collega Contrada Pezzulli con la strada comunale di Roccavetere.

Da questo punto, percorrendo in direzione sud i confini ovest dei fogli di mappa 56, 55, 73 e 75 (interamente inclusi), si giunge al punto di intersezione tra la strada comunale di Giancipoli e la strada comunale di Roccavetere.

Da questo punto si percorre in direzione nord la strada comunale di Roccavetere, lungo i confini est dei fogli di mappa 75 e 73, fino ad incrociare la strada comunale Fiumicello II, confine sud del foglio 56 ed intersezione con il foglio di mappa 57 (interamente incluso).

Da questo punto si percorre il confine sud ed est del foglio di mappa 57 e 38 (interamente incluso), fino al punto in cui si incrociano la strada comunale di Roccavetere con la strada provinciale Ginosa-Ginosa Marina, confine sud ovest del foglio di mappa 33 del comune di Ginosa, a quota 185.

A questo punto mantenendosi a sud di questa, in direzione Est, toccando rispettivamente quote 151 e 159, giunge sino a quota 158 in località S. Felice poco oltre Cisterna di Ricciardi, lungo i confini sud dei fogli di mappa 33 e 34 del comune di Ginosa (interamente inclusi).

Giunti a quota 158, si risale verso Nord il confine del foglio 34 del comune di Ginosa escludendo il foglio di mappa n. 42 e giungendo sino al confine con il comune di Laterza.

Si prosegue dunque, seguendo detto confine in direzione Est toccando rispettivamente quote 179, 202, 164 in località Lamione del Brigante e 151 in località La Guardiola sino a giungere alla Gravina di Laterza in corrispondenza del foglio di mappa n. 141 del comune di Laterza.

Si continua a percorrere detto confine in direzione Est toccando dapprima a quota 118 e quindi, quota 126 in località Masseria Panettiere laddove il confine interseca la strada provinciale n. 181, quindi, quote 190 e 179 in località Parco del Marchese, quote 171, 184 e 219.

Da quota 219 si risale verso nord sempre lungo il confine ed in corrispondenza del limite est del foglio di mappa 135 del comune di Laterza sino a giungere a quota 294 nel limite più a nord del foglio 76 de comune di Castellaneta escluso dalla zona “Colline Joniche Tarantine”.

Da questo punto si abbandona il confine tra i territori comunali di Castellaneta e Laterza e si prosegue verso sud sino a giungere al margine nord della Gravina di Giacoia lungo il confine tra i fogli di mappa n. 66 e 76 ( interamente escluso) e toccando quote 262 e 225 in prossimità della Gravina della Vernata.

Seguendo prima il confine sud del foglio di mappa n. 66 del comune Castellaneta e risalendo poi il confine est dello stesso foglio si giunge ad attraversare il foglio 67 (parzialmente incluso) di questo comune toccando quote 102 e 95 e di qui si comincia a risalire in direzione nord lungo la strada carrareccia che conduce sino a quota 121 e, successivamente a quota 114 dove la carrareccia interseca la strada carreggiabile che collega Masseria Marico con la strada provinciale 181.

A questo punto, oltrepassata la carreggiabile e proseguendo lungo la suddetta carrareccia, si prosegue sempre verso nord lungo il confine est del foglio di mappa 67 del comune di Castellaneta sino al punto di intersezione tra i limiti dei fogli 67,62 e 63 (interamente inclusi).

Proseguendo quindi in direzione sud lungo i limiti dei fogli di mappa 63 e 69 (interamente incluso) del comune di Castellaneta ci si porta sino a quota 95 sulla strada carreggiabile che si innesta sulla provinciale n. 181, ai limiti dei fogli di mappa n. 68 (interamente incluso) e 70 (parzialmente incluso) del comune di Castellaneta.

Percorrendo la carreggiabile in direzione est si tocca quota 89 e, quindi, quota 87 in corrispondenza della diramazione che porta a nord verso masseria Varola e, attraversando i fogli di mappa 70 e 71 (parzialmente inclusi) si giunge all’innesto con la strada provinciale n. 181 a quota 85.

Proseguendo lungo la strada provinciale n. 181 in direzione Nord-Est si tocca quota 91 in Località il Pagliarone al confine con il foglio di mappa n. 72 (interamente incluso).

Da quota 91 percorrendo sempre la strada provinciale n.181 in direzione Sud-Est si giunge a quota 81 in corrispondenza dell’intersezione della suddetta strada provinciale n. 181 con la Via Appia.

Da questo punto si risale in direzione nord-est mantenendo a sud la suddetta strada provinciale in territorio del comune di Castellaneta delimitato dal foglio di mappa 73 (parzialmente incluso) e, intersecando la carreggiabile che porta a nord in località Cave di Tufo si tocca quota 78, quindi quota 82 giungendo sino all’intersezione con la strada statale n. 7 Appia Km. 620 e poco oltre all’intersezione con il confine tra i comuni di Palagianello e Castellaneta e si prosegue quindi in direzione est verso masseria S. Colomba a quota 90, con l’inclusione della medesima nella zona di

produzione.

Da quota 90, si prosegue in località Parco di Stalla lungo la strada che, toccando quota 89, quota 88, ancora quota 89 in corrispondenza dell’intersezione con la strada che porta verso nord a Masseria Parco di Stalla, quota 88, quota 83 in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale n.38 Palagianello-Mottola e risalendo verso Masseria Coppolapiatta giunge all’intersezione dei confini dei comuni di Palagianello e Palagiano dopo aver attraversato il foglio 7 ( parzialmente incluso) del comune di Palagianello ed il foglio di mappa n. 8 (interamente incluso) dello stesso comune.

Da questo punto, seguendo il confine tra il comune di Palagiano (interamente escluso) e quello di Mottola (interamente incluso) si giunge, dopo intersezione con la linea ferroviaria Taranto- Bari, sino alla Strada Statale n. 7 Appia in territorio di Massafra.

Proseguendo lungo la strada statale n. 7 Appia in direzione Sud-Est si giunge a quota 59 in località Masseria Palombaro con inclusione dell’intera area sottesa dai fogli di mappa n 37 e 38 del comune di Massafra.

A quota 59 si lascia la strada statale n.7 Appia poco oltre Masseria Palombaro e si imbocca verso nord la carreggiabile che, attraversando i fogli di mappa nn.38, 40 e 41(parzialmente inclusi), giunge sino al centro abitato di Massafra in corrispondenza del foglio di mappa n. 115 (parzialmente incluso).

A questo punto, ripresa la strada statale n. 7 Appia, si prosegue in direzione sud-est lungo i limiti a sud dei fogli di mappa nn. 58 e 64 (interamente inclusi), si prosegue attraversando il foglio di mappa n. 73 (parzialmente incluso) del comune di Massafra, si percorre quindi il limite sud del foglio di mappa n. 75 del comune di Massafra prima a quota 38 e poi a quota 36.

Lasciata la strada statale n. 7 Appia si imbocca verso nord la carreggiabile che porta verso la Cava di Tufo, lungo il limite sud del foglio 80 (interamente incluso) di Massafra si giunge al confine tra il territorio comunale di Massafra e quello di Statte così come delimitato dalla Legge Regionale 20 ottobre 1993 n. 22 che ha modificato il primo comma dell’art. 2 della L.R. 9 Aprile 1993 n.6.

Si prosegue dunque lungo la stessa strada, passando e mantenendosi a sud di queste, prima Masseria Gravina ricadente nel foglio di mappa n. 94 (interamente incluso) del Comune di Taranto-Statte e, successivamente, Masseria S. Giovanni ricadente nel foglio di mappa n. 114 (interamente incluso) del comune di Taranto-Statte.

Si giunge, dunque a lambire il limite a nord della discarica comunale situata a nord della SS 7 Appia e si giunge sino all’alveo principale della gravina di Leucaspide, ricadente nel foglio di mappa n. 115, limite della zona di produzione in territorio di Taranto-Statte.

Si risale l’alveo della gravina toccando quote 62 prima e 83 poi sino a giungere al limite sud del foglio di mappa n. 95 (interamente incluso).

Seguendo detto limite verso Est ci si dirige verso Masseria Galeotta ( inclusa) sino a giungere alla strada che congiunge il quartiere dei Tamburi del comune di Taranto con il centro abitato di Statte.

Percorrendo detta strada in direzione sud verso Taranto lungo il limite ovest del foglio di mappa 117 (interamente incluso) del comune di Taranto-Statte per circa 1,1 Km si giunge sino a quota 65.

Da questo punto si prosegue in direzione est lungo il limite sud del foglio 117 verso Ovile Felicia a quota 75 e, seguendo la strada che interseca la ferrovia sud-est a quota 70 si prosegue in direzione est lungo il limite sud del foglio di mappa n. 122 (interamente incluso) del comune di Taranto, ricadente nel territorio comunale di Statte, sino a giungere alla strada campestre che, percorsa in direzione sud, lungo i limiti ovest dei fogli di mappa nn. 139 e 141 (interamente inclusi) di Taranto-Statte porta a quota 38 e, sempre in direzione sud, ci si porta nella strada che risale lungo il limite sud del foglio 141 innestandosi nella strada statale dei Trulli n. 172.

Risalendo verso nord per un tratto di quest’ultima strada, sempre lungo il limite sud del foglio 141 verso Masseria S. Teresa (esclusa) e passando a nord di questa si giunge sino alla strada campestre che percorsa in direzione nord, porta prima a quota 33 e successivamente a quota 45 in corrispondenza di Casa Bianca.

Proseguendo sempre verso nord lungo il limite est del foglio di mappa n. 142 (interamente incluso) del comune di Taranto-Statte si confluisce nella strada campestre che tocca quota 70 e quota 75 all’altezza della Gravina di Mazzarracchio.

Proseguendo per circa 350 metri circa. Oltre quota 75, in direzione nord si segue in direzione sud sud-est i limiti sud dei fogli di mappa 125, 126, 128 e 129 (interamente inclusi) di Taranto-Statte sino a giungere, a quota 82, all’innesto con la Strada statale dei Trulli n. 172 che, percorsa in direzione Nord per Martina Franca, arriva ad intersecare il confine del Comune di Statte per portarsi in territorio comunale di Crispiano.

In corrispondenza di tale intersezione si segue il confine sud del comune di Crispiano in direzione Est sino al punto in cui questo interseca i confini dei comuni di Montemesola e Grottaglie.

Di qui, si prosegue lungo il confine del comune di Grottaglie sino al punto in cui questo interseca la strada provinciale n° 74 a quota 78,8.

Da questo punto si procede in direzione dell’abitato di Grottaglie percorrendo per Km 4,5 la strada provinciale n° 74 sino a raggiungere Piazza IV novembre del centro urbano di Grottaglie.

Da questo punto, la delimitazione procede in direzione nord percorrendo per km 0,12 la Piazza IV novembre sino al raggiungimento della via XXV luglio.

Da questo punto si prosegue in direzione nord percorrendo l’intera via XXV luglio e un tratto della strada provinciale n° 71 Grottaglie-Martina Franca per km 0,91.

Il percorso continua dal punto precedentemente indicato in direzione nord-est percorrendo per km 0,72 un tratto di strada interpoderale ivi tracciata, sino al raggiungimento della strada provinciale n° 72 Grottaglie-Martina Franca.

Da qui si procede sempre in direzione nord-est percorrendo per km 0,6 l’intera via Capri sino all’inizio di viale Lavoiser.

Da questo punto si procede nella stessa direzione nord-est risalendo il tratto di viale Lavoiser per km 0,25 sino all’intersezione con viale della Costituzione. Il percorso prosegue in direzione sud-est percorrendo per km 0,63 viale della Costituzione sino al raggiungimento della strada provinciale n 73 Grottaglie-Villa Castelli e, da qui, risale in direzione nord per km 1,53 della strada provinciale n 73 fino al raggiungimento di quota 198, laddove ricade il confine tra il Comune di Grottaglie, in Provincia di Taranto ed il Comune di Villa Castelli, in Provincia di Brindisi.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, semplice o doppia o ad alberello.

Per i vigneti impiantati prima dell’approvazione del presente disciplinare, allevati con forma a pergola, è consentita l’iscrizione allo schedario viticolo per un periodo massimo di dieci anni.

Trascorso tale periodo i vigneti non allevati a spalliera o alberello saranno automaticamente cancellati dall’albo.

E’ fatto obbligo per tutti i vigneti impiantati dopo l’approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

L’irrigazione è consentita solo ed esclusivamente come pratica di soccorso.

E’ consentito l’uso di mezzi di protezione antigrandine.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono si seguenti:

 

Colline Joniche Tarantine bianco: 12 t/ha, 11,50% vol.;

Colline Joniche Tarantine bianco spumante: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Colline Joniche Tarantine Verdeca: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Colline Joniche Tarantine rosato: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Colline Joniche Tarantine rosso e novello: 12,00 t/ha, 12,00% vol.;

Colline Joniche Tarantine rosso superiore: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Colline Joniche Tarantine Primitivo: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

Colline Joniche Tarantine Primitivo superiore: 10,00 t/ha, 13,00% vol.;

Colline Joniche Tarantine Primitivo Liquoroso Secco e Liquoroso Dolce Naturale: 10,00 t/ha, 12,00% vol.;

 

I Vini a Denominazione di origine controllata “Colline Joniche Tarantine” rosso superiore e Primitivo superiore, la cui produzione massima per ettaro in coltura specializzata non abbia superato rispettivamente le

10,00 e le 9,00 tonnellate,

che abbiano subito un periodo di invecchiamento non inferiori a 30 mesi,

di cui almeno 12 in botti di legno,

a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia

e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo rispettivamente del

13,00% vol. e del 13,50% vol.,

possono riportare in etichetta la menzione “riserva superiore”.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” devono essere riportati nei limiti

di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali agricole e di categoria, prima della vendemmia può modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall’articolo 10 della legge n. 164/92.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine”, ivi compresi l’imbottigliamento, la elaborazione dei tipi spumante, novello, liquoroso secco e liquoroso dolce naturale, nonché l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno dei territori amministrativi dei Comuni anche solo parzialmente compresi nella zona di produzione delimitata al precedente articolo Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini, ad esclusione per il vino “Colline Joniche Tarantine” rosato per il quale la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60% .

Qualora la resa uva/vino supera il limite di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” ma può essere classificata con una indicazione Geografica Tipica di quelle utilizzabili per il territorio di cui trattasi.

Oltre la resa del 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto, fermo restando la possibilità di utilizzare una Indicazione Geografica Tipica previste per il territorio.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “ Colline Joniche Tarantine”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colline Joniche Tarantine” bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Colline Joniche Tarantine” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: fresco, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” Verdeca:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: armonico, più o meno fruttato, caratteristico;

sapore: equilibrato, tipico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, delicato, gradevole;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” rosso:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” novello:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al violaceo;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico , rotondo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” Primitivo:

colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo caratteristico;

sapore: vinoso, gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l’invecchiamento,

talvolta leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” Primitivo superiore:

colore: rosso, tendente al violaceo da giovane e al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, con profumo caratteristico;

sapore: vinoso, gradevole, pieno, di corpo, armonico, tendente al vellutato con l’invecchiamento,

talvolta leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 15,00 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” Primitivo liquoroso secco:

colore: granato più o meno intenso, tendente all’arancione con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 16,00% vol.;

zuccheri residui massimo: 35,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

“Colline Joniche Tarantine” Primitivo liquoroso “Vino liquoroso dolce naturale”:

colore: granato più o meno intenso, tendente all’arancione con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: tipico, armonico, pieno, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;

zuccheri residui minimo: 50,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Joniche Tarantine” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “ Colline Joniche Tarantine” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine”, per l’immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti

Il Territorio in cui ricade l’areale di produzione della DOC “Colline Joniche Tarantine” è quella della parte alta dell’arco Jonico Tarantino che si estende dal limite pedogeomorfologico tra la piana costiera Jonica e le colline circostanti, fino al limite della provincia di Taranto verso le province di Bari e Brindisi.

Il limite territoriale è facilmente individuabile in quanto si ha un repentino incremento dell’altimetria che corrisponde mediamente alla curva altimetrica di 200 m., infatti, la pendenza media sotto ai 200 m. è di circa il 5-10%, tra i 200 m. e i 300 m. è di circa il 20-30 %; al di sopra dei 300 m. si sviluppa un altopiano ondulato formato da una serie di piccole e grandi colline con un esposizione verso sud e, quindi, verso il Mar Jonio. Da qui il nome di Colline Joniche.

Il limite nord (provincia di Bari) e nord-est (provincia di Brindisi) corrisponde mediamente al limite di questo altopiano.

L’areale identificato dalla denominazione “Colline Joniche” comprende i territori amministrativi dei Comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in Provincia di Taranto.

Al territorio possono essere attribuite caratteristiche pedogeomorfologiche e climatiche abbastanza uniformi e diverse dai territori circostanti, anche se, essendo il territorio delle Colline Joniche tarantine abbastanza esteso e comprendendo diverse situazioni geopedomorfologiche al suo interno si possono riscontrare ed individuare una serie di sottozone che caratterizzano anche le produzioni vitivinicole.

Il territorio in esame non ha monti veri e propri ed è rappresentato da un arco collinare, infatti i terreni destinati alla coltivazione della vite hanno giacitura prevalentemente collinare (circa il 90 % del totale) con un’altitudine media di 190-200 m s.l.m. L’idrografia del territorio è condizionata dal carsismo e dalla piovosità.

La zona delle colline Joniche, pur essendo più piovosa rispetto a quella pianeggiante della stessa area, è povera di acque sotterranee, perché, per la sua struttura calcarea, assorbe e disperde, per il noto fenomeno carsico, 1’acqua che riceve.

E’, però, una zona salubre, sia perché al riparo dai venti del mare, sia perché 1’acqua non ristagna.

Il territorio specifico è caratterizzato da un clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da precipitazioni piovose medie concentrate nel periodo che va da ottobre ad aprile, cui fa seguito in genere un lungo periodo di siccità che arresta la vegetazione. Gli inverni sono miti (probabili gelate tardive) e le estati calde e secche.

Nei mesi invernali è frequente il verificarsi di gelate e può verificarsi la comparsa della neve che è generalmente di breve durata, mentre in primavera ed in particolare nel mese di aprile, si registrano repentini abbassamenti di temperatura (ritorni di freddo). La combinazione di tali situazioni genera un clima caldo-arido che è uno dei maggiori fattori di selezione della vegetazione naturale.

In tale periodo l'umidità relativa dell'aria si attesta su valori alquanto bassi del 50-55%, accentuando il fenomeno dell'evapotraspirazione soprattutto nelle piante a foglia larga (latifoglie).

Studi di periodi climatici mettono in evidenza un periodo di deficit idrico con inizio dal mese di aprile fino a tutto settembre.

I venti predominanti hanno direzione NORD-OVEST e sono molto freddi; seguono i venti con direzione SUD-OVEST, caldi e aridi quali il “favonio” la cui presenza ha conseguenze negative ormai note sulle colture.

I filari dei vigneti nell’area delle Colline Joniche hanno in genere un orientamento Nord-Sud in modo da ottenere una maggiore esposizione della superficie foto sintetica e dei grappoli ai raggi solari nell’arco della giornata.

Queste caratteristiche climatiche ed idrografiche condizionano 1’agricoltura dell’areale, infatti il territorio di produzione della DOC “Colline Joniche Tarantine” è contraddistinta da foreste, viti da vino e cereali.

La zona delle Colline Joniche presenta diverse tipologie di terreno, dai suoli argillo-limosi che si riscontrano nel comune di Laterza e a ridosso di Taranto ai suoli calcarei compatti tipici della zona centrale in agro di Massafra, Mottola e Crispiano, dai suoli calcarei sciolti che si riscontrano nella parte alta dell'area considerata in agro di Massafra, Palagianello, Mottola, Crispiano e Castellaneta ai suoli sabbio-limo-argillosi presenti soprattutto in agro di Ginosa e Palagianello.

2. Fattori umani rilevanti

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, infatti il fattore antropico nella zona è intervenuto in maniera significativa a modificare le tecniche colturali e di produzione e ad esaltare le caratteristiche pedologiche, climatiche ed agronomiche dei territori.

Così, ad esempio, i viticoltori delle Colline Joniche nelle operazioni agronomiche hanno effettuato operazioni di scasso e frantumazione sul crostone roccioso, andando a trovare il terreno di ottima qualità e freschezza che si trova al di sotto di esso; in alcune sottozone i viticoltori hanno utilizzato la presenza di pietre per la costruzione dei famosi “muretti a secco” e, in tutta l’area il clima, con forti escursioni termiche ed il terreno ricco di scheletro ha favorito il riaffermarsi delle produzioni vitivinicole nel rispetto della tradizione del territorio Tarantino.

Infatti l’introduzione delle pratiche vitivinicole nel Tarantino si deve, probabilmente, ai coloni spartani che fondarono la città greca.

Della viticoltura di epoca coloniale sappiamo molto poco, ma è molto probabile che essa rivestisse un ruolo molto importante all'interno delle aziende medio-piccole proliferate all'interno della chora nei secoli V-III a.C..

Questa specificità la si riscontra in parte anche oggi e non è un caso se fin dal ‘700 il sistema della masseria, personificazione della grande proprietà (feudale, laica o ecclesiastica) si contrapponeva a quello del semplice vigneto, espressione invece del piccolo possesso contadino; non è un caso, quindi, che ben di rado il peso economico del vigneto all'interno della masseria risultasse consistente, nonostante il suo pur articolato corredo di funzioni produttive.

Fu nell’800, a seguito della nascita di una nuova forma insediativa delle elite borghesi, che prese le mosse dalla trasformazione delle strutture produttive deputate alla vite (i palmenti, con gli ambienti che ospitavano il custode del vigneto) in casini di campagna, dove le antiche funzioni convivevano con le nuove, residenziali e di rappresentanza insieme, che si realizzò uno sviluppo importante della viticoltura anche per il fatto che la popolazione contadina, per emulazione, cominciò a risiedere in campagna per periodi prolungati favorendo così la nascita di veri villaggi rurali. Sorse così una miriade di microaziende viticole che giunsero a colonizzare finanche la duna costiera, mentre i moltissimi trulli eretti nelle campagne divennero un inequivocabile segno di nuovo, seppure stagionale, modello di popolamento rurale.

Comunque, anche in tale contesto, il vigneto continuava a costituire il nucleo della pur grama proprietà contadina, fermo restando la condizione di esigua produzione commercializzabile.

Contemporaneamente i grossi proprietari terrieri, grazie a finalmente importanti investimenti, impiantarono estesi vigneti la cui produzione poteva finalmente essere destinata ad un mercato più ampio; iniziava così una pratica: l'impiego del vino pugliese per migliorare le prestazioni delle più celebrate produzioni del Centro e Nord italiane.

La viticoltura ha sempre rappresentato la pratica agricola più redditizia e, al tempo stesso, però quella più onerosa ed il binomio vite-vino, sebbene racchiuda gran parte della storia della viticoltura tarantina, non lo esaurisce, infatti nella zona pianeggiante dell’arco jonico si è sviluppata la coltura della vite da tavola e nell’area denominata “Colline Joniche” si è consolidata, con alti e bassi, quella da vino.

Tutto ciò può trovare una spiegazione sia nella tipologia pedoclimatiche dell’area che nella tradizione. Infatti alcune varietà di vite (come il moscatellone e la duraca) erano considerate di elevato pregio, per cui si preferiva allevarle all'interno dei giardini, mentre la vite destinata alla produzione di vino era allevata senza sostegni (ad alberello), le pregiate varietà di uva da tavola necessitavano di irrigazioni e di sostegni.

Tale funzione avevano, all'interno dei giardini, gli scenografici pergolati, costituiti da colonnati, gli antesignani dei moderni tendoni, come pure nelle aree orticole (come le Paludi del Tara), dalla abbondante disponibilità idrica, veniva coltivata, invece, l'uva in impalata: si trattava in genere di una varietà da tavola (l'uva lunga o cornola) allevata con sostegni fatti di canna.

Anche la vinificazione delle uve, sia nei metodi che nelle procedure e tecnologie, ha radice consolidate nella tradizione. Il ciclo lavorativo annuale prevedeva due o tre zappature (o conce:autunnale, primaverile e estiva), la mondatura e la probaginatura (con la quale si sostituivano, con il sistema delle propaggini,cioè della margotta, le piante venute meno per varie cause).

La tipica azienda viticola medio-grande includeva anche gli edifici deputati alla trasformazione delle uve in mosti.

Tipicamente essi consistevano in una casa di custodia che ospitava il conduttore della vigna (il vignaiolo,abitata in genere per il periodo della vendemmia e delle lavorazioni), in una rimessa, in alcuni pozzi per la fornitura della molta acqua necessaria, nelle vasche (pile) e nell'impianto di trasformazione vero e proprio, comprendente il palmento e le strutture annesse (caricaturi, palaci e palmentelli).

Verso i palmenti venivano indirizzate anche le uve dei piccoli viticoltori circostanti, che in genere non avevano sui propri terreni tali strutture.

Il mosto che si ricavava dalla pigiatura e dalla torchiatura veniva caricato su carri adeguatamente attrezzati per il trasporto di liquidi (le carrizze) e trasferito nelle cantine in città o in paese, ove veniva imbottato per essere poi sottoposto ai successivi travasi.

Ed oggi, nel rispetto della tradizione, nell’areale interessato, tanti piccoli produttori conferiscono a sistemi cooperativi che hanno il compito di valorizzare e commercializzare il prodotto ed alcuni hanno cominciato a diversificare la loro attività completando la filiera e commercializzando direttamente le proprie produzioni di qualità.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso degli ultimi anni, in particolare riferita alla puntuale definizione degli aspetti tecnico produttivi ha modificato questo trend indirizzando le produzioni verso altri mercati che hanno saputo premiare gli sforzi, le caratteristiche e le specificità dell’intero territorio.

Scelte produttive che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione è il primitivo, il cabernet e il verdeca, inoltre possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera o bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Taranto;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; è evidente in questi ultimi anni la trasformazione dei tendoni in impianti a filare proponendosi, così, sul mercato con obiettivi di valorizzazione della qualità e non della quantità;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona sia per la vinificazione dei bianchi e dei rosati che per la vinificazione in rosso dei vini, adeguatamente differenziate per la tipologia di base che la tipologia superiore, riferita quest’ultimi a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC “Colline Joniche Tarantine” è riferita a diverse tipologie di vino, bianco, rosato e rosso (“di base”, “Superiore”, “spumante” e “Liquoroso”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata alla varietà e caratteristiche dell’ambiente pedoclimatico e geografico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia e fino ai giorni nostri è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Colline Joniche Tarantine”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e

tecnologico, fino ad ottenere gli attuali vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LIZZANO

D.P.R.  21 Dicembre 1988

Modifica Decreto  04 ottobre 2001

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Lizzano” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Lizzano” Rosso, anche nelle tipologie Novello e frizzante;

“Lizzano” Rosato, anche nelle tipologie Novello, Spumante e frizzante;

“Lizzano” Bianco, anche nelle tipologie Spumante e frizzante;

“Lizzano” Negroamaro Rosso e Rosato;

“Lizzano” Malvasia nera.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini DOC “Lizzano” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

 

“Lizzano” Rosso e Rosato:

Negroamaro dal 60 all’80%,

Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 40%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni: Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%.

 

“Lizzano” Bianco:

Trebbiano toscano dal 40 al 60%

Chardonnay e/o Pinot bianco almeno il 30%.

Possono inoltre concorrere le uve presenti nei vigneti dei vitigni:

Malvasia lunga bianca massimo 10%,

Sauvignon e/o Bianco d’Alessano con un massimo del 25%.

 

“Lizzano” Negroamaro:

Negroamaro minimo 85%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:

Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

“Lizzano” Malvasia Nera:

Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce almeno 85%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni:

Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente fino ad massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve della denominazione di origine controllata “Lizzano” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:

Lizzano, Faggiano

e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con la lettera A e C.

in provincia di Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Lizzano” devono essere quelle già affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto verticale, con sistema di potatura di tipo speronato e con un investimento minimo per ettaro di almeno 3.500 ceppi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli

generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Lizzano” in coltura specializzata è la seguente:

Lizzano bianco 16,00: t/ha;

Lizzano rosso e rosato: 14,00 t/ha;

Lizzano Malvasia nera: 14,00 t/ha;

Lizzano Negroamaro rosso o rosato: 14,00 t/ha.

 

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti sopra indicati.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle situazioni di coltivazione può stabilire il limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Lizzano” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Lizzano” Rosso : 11,00% vol.;

“Lizzano” Rosato: 11,00% vol.;

“Lizzano” Bianco: 10,00% vol.;

“Lizzano” Negroamaro Rosso: 11,50% vol.;

“Lizzano” Negroamaro Rosato: 11,50% vol.;

“Lizzano” Malvasia nera: 11,50% vol.;

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno dei territori amministrativi dei comuni di: Lizzano Faggiano Taranto In provincia di Taranto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al:

 

“Lizzano” Rosso: 70%;

“Lizzano” Negroamaro: 70%;

“Lizzano” Malvasia nera: 70%;

“Lizzano” Rosato: 65%;

“Lizzano” Negroamaro Rosato: 65%;

“Lizzano” Bianco: 65%.

 

L’eventuale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La tipologia “Lizzano” Rosso può essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve; in tal caso è designata in etichetta con il termine “novello”.

La commercializzazione del vino a DOC “Lizzano” Rosso Novello non può essere anteriore al 6 Novembre dell’anno di produzione delle uve

Le tipologie “Lizzano” Rosato e “Lizzano” Negroamaro Rosato debbono essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini della DOC “Lizzano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Lizzano” rosso:

colore: rosso rubino sino a rosso granata;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Lizzano” rosato:

colore: tendente al rubino chiaro;

profumo: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Lizzano” Negroamaro rosso:

colore: rubino tendente al granata;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

“Lizzano” Negroamaro rosato:

colore: rosato tenue con riflessi purpurei;

profumo: fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Lizzano” Malvasia Nera:

colore: rosso rubino tendente al granata;

profumo: caratteristico, lievemente aromatico;

sapore: asciutto, vellutato, lievemente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Lizzano” bianco:

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: gradevole, caratteristico di fruttato, delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l);

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Lizzano” bianco spumante:

spuma: vivace e fine;

perlage: fine, regolare e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Lizzano” rosato spumante:

spuma: vivace, fine;

perlage: fine, regolare e persistente;

colore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;

profumo: gradevole, con caratteristiche di fruttato. Delicato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio

decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Le tipologie “Lizzano” Negroamaro e “Lizzano” Malvasia Nera ottenute da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

e che siano immessi al consumo con

un titolo alcolometrico totale minimo di: 13,00%

non prima del 30 Novembre dell’anno successivo a quello di produzione,

possono portare in etichetta la menzione “superiore”.

Le tipologie “Lizzano” rosso e rosato immesse al consumo in data non anteriore al 6 Novembre dell’anno di produzione delle uve possono portare in etichetta la designazione “novello”.

Le tipologie “Lizzano bianco, Lizzano rosso e rosato” possono essere prodotte nella versione “frizzante”, avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli

e con sovrappressione non inferiore ad un bar a 20° C. e non superiore a tre bar a 20° C.

in recipienti chiusi.

Le tipologie “Lizzano bianco e Lizzano rosato” possono essere utilizzate per la produzione di vini “spumanti” secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell’ambito della zona prevista nel precedente art. 5.

Alla denominazione di origine controllata “Lizzano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

Le specificazioni di colore “rosso, rosato e bianco” o di vitigno “Negroamaro e Malvasia nera” in aggiunta alla DOC “Lizzano” debbono figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione “denominazione di origine controllata” ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata stessa.

I vini della DOC “Lizzano” designati con le menzioni “novello” e “superiore” devono riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve, per le altre tipologie tale indicazione è consentita.

I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona sulla zona Geografica.

1. I Fattori Naturali rilevanti

 

Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della D.O.C. Lizzano è essenzialmente quello dell’Arco Jonico.

L’Arco Jonico interessa maggiormente la zona quasi costiera e comprende i comuni di Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con la lettera A e C. in provincia di Taranto.

Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti (temperatura minima media 6-7°C) ed estati calde (temperatura massima media 25-26°C).

La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.

In tutto il territorio della D.O.C.G. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi. Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale.

Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Lizzano”.

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

2 Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, infatti il fattore antropico nella zona è intervenuto in maniera significativa a modificare le tecniche colturali e di produzione e ad esaltare le caratteristiche pedologiche, climatiche ed agronomiche dei territori; così, ad esempio, i viticoltori del Lizzano nelle operazioni agronomiche hanno effettuato operazioni di scasso e frantumazione sul crostone roccioso, andando a trovare il terreno di ottima qualità e freschezza che si trova al di sotto di esso; in alcune sottozone i viticoltori hanno utilizzato la

presenza di pietre per la costruzione dei famosi “muretti a secco” e, in tutta l’area il clima, con forti escursioni termiche ed il terreno ricco di scheletro ha favorito il riaffermarsi delle produzioni vitivinicole nel rispetto della tradizione del territorio Tarantino.

Infatti l’introduzione delle pratiche vitivinicole nel Tarantino si deve, probabilmente, ai coloni spartani che fondarono la città greca.

Della viticoltura di epoca coloniale sappiamo molto poco, ma è molto probabile che essa rivestisse un ruolo molto importante all'interno delle aziende medio-piccole proliferate all'interno della chora nei secoli V-III a.C..

Questa specificità la si riscontra in parte anche oggi e non è un caso se fin dal ‘700 il sistema della masseria, personificazione della grande proprietà (feudale, laica o ecclesiastica) si contrapponeva a quello del semplice vigneto, espressione invece del piccolo possesso contadino; non è un caso, quindi, che ben di rado il peso economico del vigneto all'interno della masseria risultasse consistente, nonostante il suo pur articolato corredo di funzioni produttive.

Fu nell’800, a seguito della nascita di una nuova forma insediativa delle elite borghesi, che prese le mosse dalla trasformazione delle strutture produttive deputate alla vite (i palmenti, con gli ambienti che ospitavano il custode del vigneto) in casini di campagna, dove le antiche funzioni convivevano con le nuove, residenziali e di rappresentanza insieme, che si realizzò uno sviluppo importante della viticoltura anche per il fatto che la popolazione contadina, per emulazione, cominciò a risiedere in campagna per periodi prolungati favorendo così la nascita di veri villaggi rurali. Sorse così una miriade di microaziende viticole che giunsero a colonizzare finanche la duna costiera, mentre i moltissimi trulli eretti nelle campagne divennero un inequivocabile segno di nuovo, seppure stagionale, modello di popolamento rurale.

Comunque, anche in tale contesto, il vigneto continuava a costituire il nucleo della pur grama proprietà contadina, fermo restando la condizione di esigua produzione commercializzabile.

Contemporaneamente i grossi proprietari terrieri, grazie a finalmente importanti investimenti, impiantarono estesi vigneti la cui produzione poteva finalmente essere destinata ad un mercato più ampio; iniziava così una pratica: l'impiego del vino pugliese per migliorare le prestazioni delle più celebrate produzioni del Centro e Nord italiane.

La viticoltura ha sempre rappresentato la pratica agricola più redditizia e, al tempo stesso, però quella più onerosa ed il binomio vite-vino, sebbene racchiuda gran parte della storia della viticoltura tarantina, non lo esaurisce, infatti nella zona pianeggiante dell’arco jonico si è sviluppata la coltura della vite da tavola e si è consolidata, con alti e bassi, quella da vino.

Tutto ciò può trovare una spiegazione sia nella tipologia pedoclimatiche dell’area che nella tradizione.

Infatti alcune varietà di vite (come il moscatellone e la duraca) erano considerate di elevato pregio, per cui si preferiva allevarle all'interno dei giardini, mentre la vite destinata alla produzione di vino era allevata senza sostegni (ad alberello), le pregiate varietà di uva da tavola necessitavano di irrigazioni e di sostegni. Tale funzione avevano, all'interno dei giardini, gli scenografici pergolati, costituiti da colonnati, gli antesignani dei moderni tendoni, come pure nelle aree orticole (come le Paludi del Tara), dalla abbondante disponibilità idrica, veniva coltivata, invece, l'uva in impalata: si trattava in genere di una varietà da tavola (l'uva lunga o cornola) allevata con sostegni fatti di

canna.

Anche la vinificazione delle uve, sia nei metodi che nelle procedure e tecnologie, ha radice consolidate nella tradizione. Il ciclo lavorativo annuale prevedeva due o tre zappature (o conce:autunnale, primaverile e estiva), la mondatura e la probaginatura (con la quale si sostituivano, con il sistema delle propaggini,cioè della margotta, le piante venute meno per varie cause).

La tipica azienda viticola medio-grande includeva anche gli edifici deputati alla trasformazione delle uve in mosti.

Tipicamente essi consistevano in una casa di custodia che ospitava il conduttore della vigna (il vignaiolo,abitata in genere per il periodo della vendemmia e delle lavorazioni), in una rimessa, in alcuni pozzi per la fornitura della molta acqua necessaria, nelle vasche (pile) e nell'impianto di trasformazione vero e proprio, comprendente il palmento e le strutture annesse (caricaturi, palaci e palmentelli).

Verso i palmenti venivano indirizzate anche le uve dei piccoli viticoltori circostanti, che in genere non avevano sui propri terreni tali strutture.

Il mosto che si ricavava dalla pigiatura e dalla torchiatura veniva caricato su carri adeguatamente attrezzati per il trasporto di liquidi (le carrizze) e trasferito nelle cantine in città o in paese, ove veniva imbottato per essere poi sottoposto ai successivi travasi.

Ed oggi, nel rispetto della tradizione, nell’areale interessato, tanti piccoli produttori conferiscono a sistemi cooperativi che hanno il compito di valorizzare e commercializzare il prodotto ed alcuni hanno cominciato a diversificare la loro attività completando la filiera e commercializzando direttamente le proprie produzioni di qualità.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso degli ultimi anni, in particolare riferita alla puntuale definizione degli aspetti tecnico produttivi ha modificato questo trend indirizzando le produzioni verso altri mercati che hanno saputo premiare gli sforzi, le caratteristiche e le specificità dell’intero territorio.

Scelte produttive che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla

superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; è evidente in questi ultimi anni la trasformazione dei tendoni in impianti a filare proponendosi, così, sul mercato con obiettivi di valorizzazione della qualità e non della quantità;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona sia per la vinificazione dei bianchi e dei rosati che per la vinificazione in rosso dei vini, adeguatamente differenziate per la tipologia di base che la tipologia superiore, riferita quest’ultimi a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

 

La DOC “Lizzano” è riferita a diverse tipologie di vino, bianco, rosato e rosso che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata alla varietà e caratteristiche dell’ambiente pedoclimatico e geografico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Lizzano”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso

progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

PRIMITIVO DI MANDURIA

D.O.C.

Decreto 23 febbraio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

"Primitivo di Manduria"

"Primitivo di Manduria" riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini della Denominazione di Origine  Controllata  "Primitivo  di Manduria" devono essere ottenuti dalle uve  provenienti  dai  vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

Primitivo: minimo 85%;

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici,  idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e  Brindisi,  fino  a  un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

 La zona di produzione delle uve atte alla produzione  del  vino  a Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla  qualità  di  tutto  o  parte  dei Comuni  compresi  nelle  suddette  province. 

Tale  zona   è   così delimitata:  in  provincia  di  Tarantoi 

territori  dei  comuni  di 

Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di  San  Giuseppe,  Fragagnano,  Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio,  Avetrana 

e  quello  della  frazione  di Talsano  e  delle  isole  amministrative  del  comune   di   Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

 

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate:   partendo   al   km   87   sulla   strada    provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il  confine  comunale di Carosino, fino ad  incontrare  quello  di  Monteparano,  località Macchiella, lungo il  quale  prosegue,  sempre  verso  sud,  sino  ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello.

Prosegue quindi lungo il confine sud  di  Roccaforzata  fino  all'incrocio  di questi con quello di Faggiano, a sud del  centro  abitato  di  questo comune.

Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500  circa),  prosegue  poi  lungo  il  confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa.

Quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano  che  segue  poi verso nord fino a raggiungere quello  di  Fragagnano  in  prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo  il  confine  orientale  di Fragagnano.

Prosegue  verso  nord  sino  ad  incontrare  quello   di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il  confine  comunale  di Grottaglie  in  direzione   nord-est   raggiungendo,   sulla   strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove  la  delimitazione era iniziata.

 

In provincia di Brindisi

i territori dei comuni  di 

Erchie,  Oria  e Torre S. Susanna.

 

Articolo 4

Norme per la coltivazione

 

1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOC "Primitivo  di  Manduria"  in  tutte  le tipologie previste dall'art.  1  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. per i nuovi impianti o reimpianti i  sesti  di  impianto  dovranno consentire l'allocamento  di  un  numero  di  ceppi  per  ettaro  non inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d'impianto.

3. Le forme di allevamento e i sistemi di  potatura  consentiti  sono l'alberello pugliese e la contro  spalliera,  quest'ultima  potata  a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto  una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione  di soccorso.

5. Ogni pratica colturale dovrà essere tale  da  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.

6.  Nella  produzione  di  tutte  le  tipologie  dei  vini  a  DOC "Primitivo di Manduria" è consentito  esclusivamente  l'uso  di  uve raccolte nella  prima  fruttificazione  (grappoli),  mentre  sono  da escludersi      espressamente      quelle      provenienti      dalle "femminelle"(racemi).

 

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC "Primitivo di Manduria" e "Primitivo di Manduria"  Riserva  non  deve essere superiore a

9,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

8. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Primitivo di  Manduria",  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del  20% i limiti medesimi, fermo  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Puglia, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  Tutela, sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  può,  con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali.

9. Le uve, per le quali e' anche  consentito  l'appassimento,  devono assicurare  al  vino  a  DOC "Primitivo  di  Manduria"  un  titolo alcolometrico naturale minimo di

Primitivo di Manduria: 13,00% vol. 

Primitivo di Manduria riserva:13,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e  preparazione  dei  vini  debbono avvenire all'interno della zona di produzione di  cui  al  precedente articolo 3.

2. La resa massima delle uve in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.

3. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. Il vino a DOC "Primitivo di  Manduria"  può essere  messo  in commercio dopo il

31 marzo successivo alla vendemmia.

Il vino a DOC "Primitivo di Manduria" con la menzione riserva può essere messo in commercio dopo

due anni

dal 31 marzo successivo  alla vendemmia.

5. Il vino a  DOC  "Primitivo  di  Manduriariserva  deve  essere sottoposto ad un periodo di affinamento di

24 mesi

di cui almeno 9 in legno,

a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Primitivo  di Manduria" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle seguenti caratteristiche;

 

"Primitivo di Manduria":

colore: rosso intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: ampio, complesso;

sapore: dall’asciutto all'abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;

residuo zuccherino massimo: 18,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 26,00 g/l;

 

"Primitivo di Manduria" Riserva:

colore: rosso intenso con sfumature tendenti al granato;

profumo: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;

sapore: dall’asciutto all'abboccato, di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol.;

residuo zuccherino massimo: 18,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore  con proprio decreto.

 

Articolo 7

etichettatura

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

I vini di cui all'articolo 1 posso essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di  litri 15.

Per gli stessi e' obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia  per  le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche  l'uso  del  tappo  a vite ad esclusione per la tipologia recante la menzione "riserva".

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio in cui ricade l’areale di produzione della D.O.C. Primitivo di Manduria è essenzialmente caratterizzato da due tipologie di paesaggio: l’Arco Jonico e la penisola Salentina.

L’Arco Jonico(zona costiera) interessa maggiormente la zona costiera e comprende i comuni di Carosino, San Giorgio Ionico, Monteparano, Roccaforzata, Faggiano, Lizzano, Leporano, Pulsano, Fragagnano, Sava, Maruggio, Manduria. Esso si estende a partire dalla costa ionica fino ad arrivare alla base delle Murge, ad ovest fino alla Fossa Bradanica e ad est fino al contatto con il Salento Nord Occidentale.

La morfologia deriva dai frequenti e brevi cicli sedimentari trasgressivo-regressivi che hanno interessato l’area sin dal Pliocene medio, conferendo al paesaggio il tipico aspetto a “gradinata” costituito, appunto, da una serie di scarpate che progressivamente degradano verso la linea di costa, lungo la quale è possibile osservare un sistema di dune cui sono associate estese depressioni retrodunali.

Il clima è di tipo mediterraneo con inverni abbastanza miti(temperatura minima media 6-7°C)ed estati calde (temperatura massima media 25-26°C).

La piovosità si attesta attorno ai 650 mm di pioggia annui concentrati prevalentemente nel periodo invernale.

Il Salento o Penisola salentina risulta la tipologia predominante in cui rientrano i Comuni di Avetrana, S.Marzano di San Giuseppe, Torricella, Torre dell’Ovo, Campomarino, S.Pietro in Bevagna, Torre Colimena, Oria, S.Susanna, Erchie, interessando quindi la parte sud-orientale dell’intero territorio tarantino.

Si presenta come un territorio alquanto complesso in cui si alternano superfici subpianeggianti (nelle aree localizzate tra Lecce e Brindisi) a rilievi calcarei (serre salentine).

Le serre presenti nella porzione più a sud sono caratterizzate da rilievi calcarei o calcareo-dolomitici stretti ed

allungati che si interrompono qua e là in solchi erosivi pianeggianti. La penisola salentina, essendo protesa al mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, dove invece la presenza dell’Appennino riduce l’apporto di umidità dei venti provenienti da ovest.

L’umidità non si traduce in precipitazioni, comunque più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una

più netta alterazione della temperatura percepita: le stagioni estive, soprattutto nelle aree più meridionali, sono particolarmente afose, mentre le stagioni invernali, sia pure molto miti e abbondantemente al di sopra dello zero anche nei periodi più freddi, appaiono gelide soprattutto in presenza di vento.

In tutto il territorio della D.O.C. l’uso del suolo è mosaicato con vigneti alternati a seminativi ed oliveti radi. Un’analisi più dettagliata dei suoli porta a considerare che nella parte occidentale dell’area di produzione predominano i suoli franco-argillosi profondi che diventano sabbiosi e sottili scendendo lungo la zona costiera permettendo quindi solo un ridotto approfondimento radicale.

Tale tipologia in realtà lambisce la parte orientale dei Comuni di Sava e Lizzano.

Procedendo verso ovest, si nota che i Comuni di Manduria, Sava e Avetrana sono caratterizzati dall’alternanza di suoli sottili e profondi, per lo più a media tessitura e poco adatti, ad approfondimento radicale oltre i 50 cm.

I tre Comuni della Provincia di Brindisi, sono per lo più caratterizzati da suoli franco sabbiosi argillosi, con media

tessitura e buon drenaggio, leggermente asfittici nella fascia che interessa la parte occidentale di Oria e il Comune di Torre S. Susanna.

Erchie ha un territorio con suoli tendenzialmente sottili che garantiscono buon drenaggio e disponibilità di ossigeno. Guardando alla fascia costiera si nota la netta prevalenza di suoli franco argillosi o franco sabbiosi molto sottili con substrato entro i 25-50 cm, quindi assolutamente poco adatti all’approfondimento radicale oltre i 50 cm.

Man mano che ci si sposta verso l’interno i terreni diventano tendenzialmente più profondi, non presentando quindi particolari limitazioni d’uso, se non, in casi sporadici, problemi di drenaggio e conseguentemente asfissia radicale.

Sulla base delle caratteristiche podologiche non esistono particolari fattori limitanti alla coltivazione della vite anzi l’intero areale ed i suoi terreni sono considerati estremamente vocati ad una viticoltura di elevata qualità. Considerando il territorio essenzialmente pianeggiante e notevolmente omogeneo dal punto di vista climatico, non esistono e conseguentemente non sono riportate nel disciplinare di produzione particolari requisiti ed indicazioni sull’attitudine, esposizione e giacitura dei vigneti.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Primitivo di Manduria”.

La storia del vitigno “Primitivo" ha inizio alla fine del '700 ad opera di don Filippo Indelicati che,nell'agro di Goia del Colle (Bari), selezionò in campo questa varietà fra le altre coltivate nel suo vigneto.

L'etimologia della parola rivela la predisposizione di suddetto vitigno alla precocità nella maturazione. Già nel 1879,il più noto ampelografo ottocentesco Frojo, aveva scritto: "Il Primitivo forma la coltura esclusiva di Gioia del Colle; se ne fa vino, da solo, di ottimo gusto ed alquanto ricercato".

In seguito altri studiosi del tempo se ne occuparono da De Rovasenda a Molon, ma soprattutto Dal masso che così commentava: “il Primitivo soffre il caldo ed è poco resistente alle lunghe siccità.

La sua vita fenologica è più breve di altre varietà:a dispetto della precocità di maturazione è, infatti di germogliamento tardivo e perciò poco soggetto ai danni delle brinate, la fioritura è delicata e resistente discretamente agli attacchi di malattie crittogamiche.

Caratteristica unica nel panorama viticolo, le cosiddette femminelle, in zona dette racemi, raggiungono una perfetta

maturazione in epoca successiva alla prima vendemmia. Infatti, dopo un mese circa dalla prima vendemmia, veniva effettuata la raccolta dei racemi,che sicuramente rappresentavano caratteristiche differenti dai grappoli principali, ciononostante il mosto che ne derivava veniva vinificato in purezza e il vino ottenuto si presentava più asciutto e tannico nonché più colorato di quello proveniente dalla prima vendemmia.

Nella relazione dell'inchiesta lacini (1871-1875) relativa alle terre d’Otranto il primitivo non viene menzionato, bensì lo Zagarese, uva quest'ultima descritta anche da Frojo e De Blasis nel Catalogo dei vini della provincia di Molise.

Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all’attualità.

E’ stato riconosciuto come DOC fin dal 1974 (D.P.R. 30 ottobre 1974) .

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione è il primitivo, inoltre possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e Brindisi, fino ad un massimo del 15%;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di

produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultimi a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC “Primitivo di Manduria” è riferita a due tipologie di vino rosso (“di base” e “Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del presente disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano un colore intenso (rosso tendente al granato se invecchiato), di media acidità, con odore ampio e complesso, con aroma particolare e sapore dal secco all'abboccato, vellutato e caratteristico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Primitivo di Manduria”; ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale