Emilia Romagna › ROMAGNA IGT

FORLÌ I.G.T.

RAVENNA I.G.T.

RUBICONE I.G.T.

SILLARO I.G.T.

VIGNETI MELDOLA

VIGNETI MELDOLA

FORLÌ

I.G.T.

Decreto 22 Dicembre 2010

Rettifica Decreto 15 Giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica Decreto 29 luglio 2016

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’Indicazione Geografica Tipica “Forlì” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2.1 L’Indicazione Geografica Tipica “Forlì” è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

.

 

2.2 I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

2.3 La Indicazione Geografica Tipica “Forlì” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni di

seguito elencati:

Ancellotta,

Barbera,

Bombino Bianco,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Canina nera,

Centesimino,

Chardonnay,

Ciliegiolo,

Famoso,

Fortana,

Garganega,

Grechetto Gentile,

Malbo Gentile,

Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica),

Manzoni bianco,

Marzemino,

Merlot,

Montù,

Moscato bianco,

Müller Thurgau,

Pinot bianco,

Pinot nero,

Riesling,

Riesling italico,

Sangiovese,

Sauvignon,

Syrah,

Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano),

Uva Longanesi

 

è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve

provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nella tipologia vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi e nella tipologia spumante, quest’ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5 La Indicazione Geografica Tipica “Forlì” con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nella tipologia vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

3.1 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la Indicazione Geografica Tipica “Forlì” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Forlì/Cesena, nella regione Emilia Romagna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

 

4.2 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal DM 2.08.1996, non deve essere superiore per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica

“Forlì” bianco a 29,00 t/ha;

“Forlì” rosso e rosato a 26,00 t/ha;

per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

“Forlì” Ancellotta. 20,00 t/ha;

“Forlì” Barbera: 22,00 t/ha;

“Forlì” Bombino bianco: 29,00 t/ha;

“Forlì” Cabernet Franc: 22,00 t/ha;

“Forlì” Cabernet Sauvignon: 22,00 t/ha;

“Forlì” Canina nera: 26,00 t/ha;

“Forlì” Centesimino: 15,00 t/ha;

“Forlì” Chardonnay: 24,00 t/ha;

“Forlì” Ciliegiolo: 22,00 t/ha;

“Forlì” Famoso: 29,00 t/ha

Forlì” Fortana: 26,00 t/ha;

“Forlì” Garganega: 29,00 t/ha;

“Forlì” Grechetto Gentile: 24,00 t/ha;

“Forlì” Malbo Gentile: 22,00 t/ha;

“Forlì” Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica): 29,00 t/ha;

“Forlì” Manzoni bianco: 24,00 t/ha;

“Forlì” Marzemino: 25,00 t/ha;

“Forlì” Merlot: 22,00 t/ha;

“Forlì” Montù: 29,00 t/ha;

“Forlì” Moscato bianco: 29,00 t/ha;

“Forlì” Müller Thurgau: 24,00 t/ha;

“Forlì” Pinot bianco: 24,00 t/ha;

“Forlì” Pinot nero: 22,00 t/ha;

“Forlì” Riesling: 24,00 t/ha;

“Forlì” Riesling italico: 24,00 t/ha;

“Forlì” Sangiovese: 25,00 t/ha;

“Forlì” Sauvignon: 24,00 t/ha;

“Forlì” Syrah: 22,00 t/ha;

“Forlì” Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano): 29,00 t/ha;

“Forlì” Uva Longanesi: 23,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Forlì” seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo

8,50% vol. per i vini bianchi e i mosti di uve parzialmente fermentati;

8,50% vol. per i vini rossi e rosati e i mosti di uve parzialmente fermentati;

8,50% vol. per gli spumanti.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

 

5.1 Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, é consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della Regione Emilia-Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell’intero territorio della Regione Emilia-Romagna e delle Regioni limitrofe

È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa comunitaria per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

5.2 Arricchimento.

È consentito, a favore dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Forlì”, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3 Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica “Forlì”, nonché nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente

5.4 Per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5 La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione dei vino Passito rosso che non deve essere superiore al 50%.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

5.6 È consentito a favore dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica “Forlì” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

 

6.1 I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Forlì”, anche con la specificazione del nome di vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Forlì” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Forlì” bianco vivace:

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Forlì” bianco frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l

colore: giallo paglierino;

 

“Forlì” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Forlì” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Forlì” rosso vivace:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Forlì” rosso frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Forlì” rosso novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Forlì” rosso Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Forlì” rosato:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Forlì” rosato vivace:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Forlì” rosato frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Forlì” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all’affinamento più o meno

prolungato sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Forlì” con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace):

spuma: evanescente nella tipologia frizzante fine e persistente nella tipologia spumante;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell’ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l’indicazione di vitigno “Moscato” e “Malvasia” possono presentare note di moscato e di rosa più o meno spiccate;

sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Forlì” con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace):

spuma: evanescente nella tipologia frizzante;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda del vitigno e dell’areale di coltivazione; in particolare si segnala una spiccata nota di rosa nei vini derivati dal vitigno Centesimino;

sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Forlì” novello, con indicazione di vitigno a bacca nera:

colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Per le tipologie previste dal presente disciplinare della categoria “mosto di uve parzialmente fermentato” le caratteristiche al consumo corrispondono a quelle sopra descritte per i relativi vini, fatto salvo che il

sapore è limitato al “dolce”

e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all’1,00% vol ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

 

Articolo 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Alla Indicazione Geografica Tipica “Forlì” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2 È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3 Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4 Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” è consentito utilizzare la menzione “vivace” secondo la normativa vigente in materia.

7.5 L’Indicazione Geografica Tipica “Forlì” può essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a Indicazione Geografica Tipica “Forlì” Passito è consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione “APPASSIMENTO” utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione “Forlì”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica “Forlì” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) informazioni sulla zona geografica

1) fattori naturali rilevanti per il legame

La viticoltura della provincia di Forlì-Cesena si sviluppa tra l’Appennino e la pianura passando attraverso diversi tipi morfologici, anche se in quest’area si riscontra una netta prevalenza di suoli ricollegabili alla formazione Marnoso-arenacea. I tipi morfologici si possono così riassumere: montagna e collina Marnoso-arenacea, collina argillosa, collina molassica, collina e montagna con coltri gravitative, alluvioni terrazzate e della pianura, per finire con la pianura alluvionale.

La formazione Marnoso-arenacea si compone di strati di arenacei più resistenti e di strati di marna molto sensibili all’azione erosiva di acqua e vento, tanto che l’evoluzione del pendio procede per crolli successivi indotti nell’arenaria dallo svuotamento prodottosi negli strati marnosi sottostanti.

Dove l’andamento degli strati di marna e arenaria è a frana poggio, spesso i rilievi si raccordano in modo dolce al fondovalle, mentre se sono a reggipoggio ci si trova in presenza di situazione con una forte acclività.

Nella collina argillosa la morfologia è piuttosto dolce e l’evoluzione del rilievo si sviluppa attraverso una intensa erosione superficiale, smottamenti in genere poco profondi e la formazione di calanchi.

Quasi in prossimità della pianura, poi, emerge una formazione calcarea piuttosto decisa, che si caratterizza per pendici piuttosto ripide e profonde incisioni erosive.

Nelle aree in cui affiorano le coltri gravitative la morfologia è piuttosto varia e accidentata. Le alluvioni terrazzate, poi, si collocano nelle zone collinari e montane a fianco dei corsi d’acqua e sono ben individuabili per il caratteristico andamento pianeggiante bruscamente interrotto da un dislivello importante.

Nelle alluvioni di pianura, infine, si distinguono gli antichi conoidi fluviali, su cui fu impiantata la centuriazione romana, e le aree di bonifica recente a cui segue la fascia litoranea.

Nell’areale di collina, i terreni maggiormente interessati dalla coltivazione della vite si presentano da moderatamente profondi a molto profondi, ben drenati, con tessitura da media a moderatamente fine, moderatamente alcalini, tendenzialmente calcarei o molto calcarei, abbastanza poveri di sostanza organica e con buona capacità di acqua disponibile.

Dal punto di vista climatico, l’indice di Winkler, presenta valori crescenti dall’Appennino verso la pianura. Valori dell’indice di Winkler intorno a 1.500-1.600 gradi giorno, nelle zone più alte di coltivazione della vite (intorno a 4-500 m slm), salgono a 2.000-2.200 gradi giorno in pianura, offrendo la possibilità per un’ottima maturazione a tutti i vitigni coltivabili nell’area.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La viticoltura da vino ha una tradizione sicuramente antica sul territorio della provincia di Forlì- Cesena, tanto che in età romana imperiale, Plinio il Vecchio cita Cesena come città produttrice di ottimo vino: i vini “Caesenas” erano tra le “denominazioni” dell’epoca.

Il nome di Galla Placidia è da sempre legato alle pregiate produzioni vinicole della zona intorno a Bertinoro. Raimondo Zazzeri (Storia di Cesena dalla sua origine ai tempi di Cesare Borgia) riferisce che “dalle cronache cesenati si vuole che i tre fratelli Costantino, Costanzo e Costante, eredi del trono di Costantino, prediligessero i vini di Cesena per la loro Corte Imperiale”, documentando una continuità qualitativa dell’area anche nel periodo della dominazione bizantina.

La viti-vinicoltura forlivese e cesenate deve aver attraversato i secoli bui del Medioevo senza troppe difficoltà, viste le numerose attestazioni della presenza di fiorenti vigneti e di buoni vini fin dal Cinquecento.

Si ricorda, ad esempio, Leandro Alberti che nella sua "Descrittione di tutta Italia" (seconda metà del XVI secolo) annotava che in Romagna: "veggionsi innumerevoli colli pieni di viti" e in merito alla descrizione di alcuni paesi si sofferma spesso sul fatto che sono attorniati da vigneti: Longiano, “nobil castello intorniato da ogni lato di begli ordini di viti…; Cesena, “Salendo dalla via Emilia sopra di quella ne i primi colli dell’Apenino (che sono pieni di viti…); Bertinoro, “Ella è posta sopra il monte da ogni lato ornata di belle vigne … Se ne cavano buoni vini”.

La dominazione pontificia, purtroppo, ha relegato la Romagna in uno stato di arretratezza che ha inficiato pesantemente anche la viticoltura e, soprattutto, l’enologia, ma questo non ha comunque impedito alle popolazioni locali di mantenere e, se possibile, migliorare la loro tradizione enoica.

Un impulso decisivo per il settore della vite e del vino è arrivato in Romagna e, in particolare, nella provincia di Forlì-Cesena a partire dalla fine degli anni ’70, con la ristrutturazione dei vigneti, l’applicazione di moderne tecniche colturali e soprattutto con la nascita dell’enologia moderna.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La giusta collocazione dei vitigni in funzione della soddisfazione della loro specifica necessità di calore, per una corretta maturazione, è fondamentale. I suoli consentono di ottenere prodotti di buona struttura e con un profilo olfattivo interessante. A titolo di esempio si consideri il Sangiovese, che nell’areale cesenate (piena formazione Marnoso-arenacea) manifesta un fruttato spiccatissimo, prevalentemente di ciliegia, mentre nel Forlivese mostra una nota di sottobosco ben individuabile.

Nei terreni di pianura, dove la fertilità tende ad aumentare, la tecnica colturale viene in aiuto per mantenere comunque un buon equilibrio nella composizione dei mosti e di conseguenza un buon livello qualitativo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

In quest’areale l’interazione vitigno-ambiente consente di ottenere risultati molto interessanti in termini di composizione delle uve, anche perché si tratta di terreni con una spiccata attitudine naturale ad ospitare la vite. La giusta collocazione dei vitigni in considerazione del clima, poi, completa positivamente l’interazione. Inoltre occorre aggiungere a questo binomio, di per sé già favorevole, l’esperienza e la perizia maturate dall’uomo nella coltivazione della vite e nella produzione del vino, che si sono stratificate in una solidissima tradizione enologica locale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24 00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

RAVENNA

I.G.T.

Decreto 22 Dicembre 2010

Rettifica Decreto 15 Giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 07 marzo 2014

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 luglio 2016

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1 La Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Aricolo 2

Base ampelografica

 

2.1 La indicazione geografica tipica “Ravenna” è riservata ai seguenti vini:

 

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello, passito (categoria Vino) e mosto di uve parzialmente fermentato;

bianchi, anche nella tipologia frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato.

 

2.2 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

2.3 La Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati:

Alicante,

Ancellotta,

Barbera,

Bombino bianco,

Bonarda,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Canina nera,

Centesimino,

Chardonnay,

Ciliegiolo,

Famoso,

Fortana,

Garganega,

Grechetto Gentile,

Malbo gentile,

Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana),

Marzemino,

Merlot,

Montù,

Moscato bianco,

Negretto,

Pinot bianco,

Pinot nero,

Raboso (da Raboso veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Riesling,

Sangiovese,

Sauvignon,

Syrah,

Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano),

Uva Longanesi,

è riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace e frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi, e nella tipologia spumante, quest’ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5 La Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nella tipologia vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Ravenna, nella Regione

Emilia Romagna.

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. comprensiva della maggiorazione prevista dal DM 2.08.1996, non deve essere superiore per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica

Ravennabianco a 29,00 t/ha,

“Ravenna” rosso e rosato a 26,00 t/ha;

per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

 

“Ravenna” Alicante: t/ha 20,00

“Ravenna” Ancellotta: t/ha 20,00

“Ravenna” Barbera: t/ha 22,00

“Ravenna” Bombino bianco: t/ha 29,00

“Ravenna” Bonarda: t/ha 22,00

“Ravenna” Cabernet Franc: t/ha 22,00

“Ravenna” Cabernet Sauvignon: t/ha 22,00

“Ravenna” Canina nera: t/ha 26,00

“Ravenna” Centesimino: t/ha 15,00

“Ravenna” Chardonnay: t/ha 24,00

“Ravenna” Ciliegiolo: t/ha 22,00

“Ravenna” Famoso: t/ha 29,00

“Ravenna” Fortana: t/ha 26,00

“Ravenna” Garganega: t/ha 29,00

“Ravenna” Grechetto Gentile: t/ha 24,00

“Ravenna” Malbo gentile: t/ha 22,00

“Ravenna” Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana): t/ha 29,00

“Ravenna” Marzemino: t/ha 25,00

“Ravenna” Merlot: t/ha 22,00

“Ravenna” Montù: t/ha 29,00

“Ravenna” Moscato bianco: t/ha 29,00

“Ravenna” Negretto: t/ha 22,00

“Ravenna” Pinot bianco: t/ha 24,00

“Ravenna” Pinot nero: t/ha 22,00

“Ravenna” Raboso (da Raboso veronese): t/ha 22,00

“Ravenna” Refosco dal peduncolo rosso: t/ha 22,00

“Ravenna” Riesling: t/ha 24,00

“Ravenna” Sangiovese: t/ha 25,00

“Ravenna” Sauvignon: t/ha 24,00

“Ravenna” Syrah: t/ha 22,00

“Ravenna” Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano): t/ha 29,00

“Ravenna” Uva Longanesi: t/ha 23,00

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

 

- 8,50% vol. per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati bianchi;

- 8,50% vol. per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati rossi e rosati

- 8,50% vol. per gli spumanti.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

 

5.1 Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione siano

effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della Regione Emilia Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell’intero territorio della Regione Emilia Romagna e delle Regioni limitrofe

5.2 È consentito, a favore dei vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna”, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna”, nonché nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente.

5.4 Per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione dei vino Passito rosso che non deve essere superiore al 50%.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

5.6 È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

 

6.1 I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna”, anche con la specificazione del nome di vitigno, all’atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Ravenna” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Ravenna” bianco vivace:

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Ravenna” bianco frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Ravenna” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Ravenna” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Ravenna” rosso vivace:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Ravenna” rosso frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Ravenna” rosso novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Ravenna” rosso Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Ravenna” rosato:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Ravenna” rosato vivace:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Ravenna” rosato frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore:da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Ravenna” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all’affinamento più o meno

prolungato sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Ravenna” con indicazione di uno o due vitigni a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace):

spuma: evanescente nella tipologia frizzante fine e persistente nella tipologia spumante;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell’ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l’indicazione di vitigno “Famoso”, “Moscato” e “Malvasia” possono presentare note di moscato e di rosa più o meno spiccate;

sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Ravenna” con indicazione di uno o due vitigni a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace):

spuma: evanescente nella tipologia frizzante;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate;

sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Ravenna” novello, con indicazione di uno o due vitigni a bacca nera:

colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Per le tipologie previste dal presente disciplinare della categoria “mosto di uve parzialmente fermentato” le caratteristiche al consumo corrispondono a quelle sopra descritte per i relativi vini,

fatto salvo che il sapore è limitato al “dolce”

e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all’1,00% vol. ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.

 

Articolo 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Alla Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2 É tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3 Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4 Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” è consentito utilizzare la menzione “vivace” secondo la normativa vigente in materia.

7.5 L’Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” può essere utilizzata come ricaduta per i vini e mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” Passito è consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione APPASSIMENTO utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione “Ravenna”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 I vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il territorio della provincia di Ravenna giace per due terzi in pianura e il restante, a partire da poco sopra la Via Emilia verso sud-ovest, in collina e montagna.

Non sono presenti monti particolarmente elevati e il tratto collinare consiste di rilievi più o meno dolci inframmezzati da valli che scendono perpendicolarmente all’Appennino fino al piano: le principali sono le valli di Senio, Lamone e Marzeno.

Dal punto di vista geologico, partendo dai rilievi più alti, si incontra dapprima la formazione Marnoso-arenacea, cui seguono alcuni depositi del Miocene terminale, di cui il massimo rappresentante è la “Vena del gesso”, e ancora la fascia delle argille grigio-azzurre, al cui interno si trova la formazione dello Spungone, e, infine, le sabbie gialle, cui segue la pianura.

Quest’ultima si compone di un’alluvione antica, di origine continentale e costituita da materiali grossolani (ciottolame, ghiaie), ricoperta da un’alluvione più recente che ha portato materiali fini come sabbia, limo e argilla, costituendo lo strato fertile coltivabile. Vista la geologia del sostrato, i terreni della viticoltura ravennate sono più spesso di natura argillosa o franco-argilloso-limosa, con buona dotazione di calcare, sub-alcalini e senza grossi problemi di sgrondo delle acqua, salvo aree particolari (parte bassa di alcuni versanti, o zone della bassa pianura, dove peraltro la vite non trova normalmente collocazione).

Dal colle al piano si osserva una differenza significativa nell’indice bioclimatico di Winkler (normalmente correlato con la qualità del mosto), con un’area adiacente alla costa che mostra una maggiore disponibilità energetica media per la maturazione delle uve (intorno ai 2.000 Gradi Giorno) rispetto alla pianura (1.800-1.900 GG) e alla collina (da 1.800 si scende anche fino a 1.600 GG).

La conoscenza, anche empirica, di questi parametri ha spesso condizionato la scelta dei vitigni: varietà più tardive nelle aree medio-basse, varietà precoci ed aromatiche nelle aree più fresche.

L’areale più vicino alla costa presenta valori del deficit idrico cumulato nel periodo tra aprile e ottobre superiori rispetto alla pianura interna e alla pedecollina, ma comunque non tali da condizionare negativamente l’esito produttivo; anzi, il valore medio del deficit elevato può rappresentare un indice di qualità.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Strabone parla di Ravenna come di una città fondata dai Greci, che la cedettero agli Umbri Sapini o Sarsinati, per liberarsi delle molestie degli Etruschi.

Il Ravennate, quindi, fu luogo d’incontro di civiltà differenti, che apportarono il loro contributo anche all’attività agricola. Nel I secolo a.C., Strabone attesta la coltivazione della vite anche nelle zone paludose intorno a Ravenna: “È motivo di stupore il fenomeno della vite che le paludi producono e fanno sviluppare rapidamente con abbondanza di frutto, anche se poi si estingue in 4 o 5 anni. E Plinio nomina l’uva spionia che si ingrossa col caldo e le piogge autunnali e matura bene con la nebbia”.

Varrone riferisce che nella campagna di Faenza “ogni iugero rende 300 anfore di vino e per questo ivi le viti sono chiamate trecenarie”.

Tra l’altro, in epoca romana, il Faventinum era uno dei vini italiani denominati, quindi doveva trattarsi di una produzione consolidata e di un certo pregio. A Russi, poi, esistono ancora oggi i resti di una villa romana dotata di un pressatoio per le uve di una certa dimensione.

La presenza, ancora oggi, di Vitis vinifera ssp. silvestris nelle Pinete storiche di Ravenna e l’esistenza di una viticoltura piuttosto evoluta già in epoca romana fa supporre che in zona sia avvenuta una qualche attività di domesticazione della vite oltre all’introduzione di varietà già domesticate dall’area medio-orientale.

L’incrocio tra le viti autoctone (resistenti alla severità delle condizioni ambientali) e quelle importate dalle popolazioni migranti (sicuramente più qualitative) deve aver dato origine a biotipi qualitativamente interessanti e ben adattati a condizioni molto particolari (freddo ed umidità elevata) e per questo oggetto di selezione da parte delle popolazioni

locali.

Questa ipotesi trova corrispondenza nelle caratteristiche di molte varietà tipicamente coltivate nel Ravennate, come Trebbiano, Canina nera, Fortana, Uva Longanesi, Montù, che si caratterizzano per epoche di germogliamento medie o medio-tardive, che consentono loro di sfuggire ai danni da gelate primaverili, per epoche di maturazione medie o medio-tardive e per valori di acidità piuttosto sostenuti anche in corrispondenza di buoni livelli zuccherini.

Sui colli questo fenomeno dovette essere meno marcato, e molti vitigni originari dell’area ellenica si sono meglio adattati all’ambiente (Marzemino, ad esempio).

Ravenna, dopo la perdita di potere dell'esarcato bizantino, risentì enormemente dell’abbandono delle campagne e solo nel IX secolo la chiesa avviò un processo di bonifica e di ripopolamento del territorio, fondando, sulle isole che emergevano dagli acquitrini, pievi e nuovi insediamenti umani.

Questa lenta ma progressiva, riconquista del territorio partì da ciò che rimaneva dell'antica divisione fondiaria e della rete viaria romana.

Nei secoli dell’evo moderno, il governo pontificio non consentì mai alla Romagna di riscattare la sua agricoltura da una condizione di generale arretratezza, anche se pievi ed abbazie conservarono e trasmisero alle popolazioni locali la cultura del pane e del vino, due elementi dalla forte valenza simbolica oltre che nutrizionale.

La forte presenza della mezzadria ha caratterizzato il Ravennate per un assetto del territorio contraddistinto da piccoli poderi ripartiti da filari di viti consociate ad alberi a frutto o da foglia e legname (Piantate o Alberate) e ogni agricoltore provvedeva a vinificare il vino per il suo fabbisogno.

Questa particolare strutturazione del comparto agricolo, evoluta poi nella piccola proprietà contadina, ha visto nella cooperazione un forte elemento di sviluppo della viti-vinicoltura ravennate, che dal Secondo dopoguerra ha assunto un deciso orientamento al “mercato”. Il miglioramento della tecnica colturale e dell’enologia a partire dagli anni ’80 ha consentito un deciso miglioramento qualitativo della viti-vinicoltura ravennate.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Le caratteristiche compositive dei mosti hanno una base genetica, ma sono anche funzione dell’espressione fenotipica dei vitigni, la quale è a sua volta condizionata dalle caratteristiche pedoclimatiche.

In linea generale la composizione dei suoli del Ravennate non presenta limitazioni particolari allo sviluppo della vite, pertanto le ragioni di un buon successo nella coltivazione di questa specie risiedono in una scelta varietale che colloca i vitigni nelle zone in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze termiche.

I terreni del Ravennate presentano in genere un buon contenuto in calcare, sono spesso tendenzialmente argillosi o argillo-limosi, anche se ci sono aree particolari con elevato contenuto di sabbia; pertanto i vini si caratterizzano per una buona struttura e un quadro olfattivo interessante.

I vitigni di più antica tradizione locale sono geneticamente predisposti a buoni contenuti acidici, che in parte sono mitigati dalla buona disponibilità di potassio dei suoli e dalle recenti tecniche colturali (cimature precoci e defogliazione); per questo molti vini si caratterizzano per una buona freschezza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La provincia di Ravenna si sviluppa per buona parte in pianura, ma non si dimentichi che i terreni più fertili della pianura sono sempre stati dedicati alla frutticoltura, mentre la vite era relegata ai terreni più argillosi, che predispongono a un naturale contenimento della vigoria.

Dalla fine degli anni ’80, inoltre, si è diffuso l’inerbimento permanente dei vigneti di pianura, con l’obiettivo di migliorare la portanza dei suoli, diminuire le clorosi da lavorazione di questi terreni e contenere la vigoria in un’ottica di miglioramento della qualità delle uve e dei vini. In collina, invece, l’inerbimento è stato introdotto in un’ottica di riduzione dell’erosione, vista la necessità di sistemare i filari a rittochino per agevolarne la meccanizzazione.

Nei vigneti con inerbimento permanente, è probabile che negli anni meno piovosi si verifichino stress eccessivi per la qualità del prodotto, ma la possibilità di eseguire irrigazioni di soccorso o, più spesso, microirrigazioni, che assecondano le esigenze fisiologiche della vite, garantiscono il conseguimento di risultati ottimali.

Nella collina media o medio-elevata, dove non sempre c’è disponibilità di acqua irrigua, si interviene solo con la riduzione della produzione pendente.

Quindi i suoli sono naturalmente idonei alla viticoltura, inoltre le nuove tecniche colturali sono state ampiamente acquisite dai produttori locali con finalità qualitative.

La tradizione di vini novelli, spumanti e frizzanti è legata ad esigenze pratiche del passato oltre che alle condizioni ambientali. Nel passato, i pesanti lavori estivi, eseguiti per lo più manualmente, richiedevano molta energia che era fornita da pane e vino. Spesso però con l’estate finiva anche la scorta di vino prodotto nell’annata precedente, quindi appena maturavano le uve più precoci e i grappoli più pronti delle varietà a maturazione scalare si realizzava un po’ di vino “nuovo” di pronto consumo.

Siccome le varietà storicamente coltivate nel Ravennate sono a maturazione medio-tardiva, era abbastanza normale che l’abbassamento delle temperature autunnali cogliesse il vino ancora in fermentazione, bloccandolo ad un certo livello di zuccheri. Messo in bottiglia nella primavera successiva, al rialzo delle temperature, la fermentazione ripartiva originando vini più o meno “mossi”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

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La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

RUBICONE

I.G.T.

Decreto 22 Dicembre 2010

Rettifica decreto 15 Giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica Decreto 14 giugno 2016

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.1 La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Aricolo 2

Base ampelografica

 

2.1 La indicazione geografica tipica “Rubicone” è riservata ai seguenti vini:

 

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

bianchi, anche nella tipologia frizzante e spumante;

rosati, anche nella tipologia frizzante e spumante.

 

2.2 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

2.3 La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati:

Alicante,

Ancellotta,

Barbera,

Bombino bianco,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Canina nera,

Centesimino,

Chardonnay,

Ciliegiolo,

Famoso,

Fortana,

Garganega,

Malbo gentile,

Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana),

Manzoni bianco

Marzemino,

Merlot,

Montù,

Moscato bianco,

Müller Thurgau

Negretto,

Grechetto Gentile,

Pinot bianco,

Pinot nero,

Raboso (da Raboso veronese),

Refosco dal peduncolo rosso,

Riesling,

Riesling italico

Sangiovese,

Sauvignon,

Syrah,

Terrano,

Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano),

Uva Longanesi,

Verdicchio

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.

2.4 I vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” con la specificazione di uno dei vitigni indicati al

comma 2.3 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i vini bianchi, rossi e rosati, nella

tipologia novello per i vini rossi, e nella tipologia spumante, quest’ultima limitatamente ai vini bianchi.

2.5 La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 è riservata ai relativi vini, anche nella tipologia frizzante, nonché, limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

3.1 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l'intero territorio amministrativo della provincie di

Forlì-Cesena.

Ravenna

Rimini

e dei comuni di:

Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, e Ozzano Emilia

in provincia di Bologna.

Per il “Rubicone” Grechetto Gentile la zona di produzione comprende i comuni della provincia di

Bologna di cui al comma 3.1,

ed i seguenti comuni:

Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme

in provincia di Ravenna.

 

 

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2 Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. comprensiva della maggiorazione prevista dal DM 2.08.1996, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica

Rubiconebianco a 29,00 t/ha,

“Rubicone” rosso e rosato a 26,00 t/ha;

per i vini a Indicazione Geografica  Tipica “Ravenna” con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

 

“Rubicone” Alicante: t/ha 20,00

“Rubicone” Ancellotta: t/ha 20,00

“Rubicone” Barbera: t/ha 22,00

“Rubicone” Bombino bianco: t/ha 29,00

“Rubicone” Cabernet Franc: t/ha 22,00

“Rubicone” Cabernet Sauvignon: t/ha 22,00

“Rubicone” Canina nera: t/ha 26,00

“Rubicone” Centesimino: t/ha 15,00

“Rubicone” Chardonnay: t/ha 24,00

“Rubicone” Ciliegiolo: t/ha 22,00

“Rubicone” Famoso: t/ha 29,00

“Rubicone” Fortana: t/ha 26,00

“Rubivone” Garganega: t/ha 29,00

“Rubicone” Malbo gentile: t/ha 22,00

“Rubicone” Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia Istriana): t/ha 29,00

“Rubicone” Manzoni bianco:  t/ha 24,00

“Rubicone” Marzemino: t/ha 25,00

“Rubicone” Merlot: t/ha 22,00

“Rubicone” Montù: t/ha 29,00

“Rubicone” Moscato bianco: t/ha 29,00

“Rubicone“ Müller Thurgau: t/ha 24,00

“Rubicone” Negretto: t/ha 22,00

“Rubicone” Grechetto Gentile: t/ha 24,00

“Eubicone” Pinot bianco: t/ha 24,00

“Rubicone” Pinot nero: t/ha 22,00

“Rubicone” Raboso (da Raboso veronese): t/ha 22,00

“Rubicone” Refosco dal peduncolo rosso: t/ha 22,00

“Ravenna” Riesling: t/ha 24,00

“Rubicone” Riesling italico: t/ha 24,00

“Rubicone” Sangiovese: t/ha 25,00

“Rubicone” Sauvignon: t/ha 24,00

“Rubicone” Syrah: t/ha 22,00

“Rubicone” Terrano: t/ha 22,00

“Rubicone” Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano): t/ha 29,00

“Rubicone” Uva Longanesi: t/ha 23,00

“Rubicone” Verdicchio: t/ha 29,00

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Ravenna” seguita o meno dalla

specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

 

8,50% vol. per i vini bianchi;

8,50% vol. per i vini rossi e rosati

8,50% vol. per gli spumanti.

 

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

 

5.1 Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna.

È fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa comunitaria per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

5.2 Arricchimento.

È consentito, a favore dei vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone”, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

5.3 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.

5.4 Per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

5.5 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

5.6 È consentito a favore dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

 

Articolo 6.

Caratteristiche al consumo

 

6.1 I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone”, anche con la specificazione del nome di vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 10,00% vol.,

ad eccezione delle tipologie novello con o senza la specificazione del vitigno per le quali

il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11,00% vol.

e delle tipologie spumante per le quali tale titolo non deve essere inferiore a 10,00% vol.

In particolare, i vini afferenti all’Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” presentano le seguenti caratteristiche:

 

“Rubicone” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Rubicone” bianco vivace:

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Rubicone” bianco frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Rubicone” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Rubicone” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Rubicone” rosso vivace:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell’areale di coltivazione;

sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Rubicone” rosso frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;

sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Rubicone” rosso novello:

colore: rosso rubino brillante;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Rubicone” rosato:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Rubicone” rosato vivace:

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note fruttate prevalenti;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Rubicone” rosato frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;

sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Rubicone” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato, con varie intensità e tonalità;

profumo: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all’affinamento più o meno

prolungato sui lieviti;

sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Rubicone” con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace):

spuma: evanescente nella tipologia frizzante fine e persistente nella tipologia spumante;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell’ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i vini con l’indicazione di vitigno “Famoso”, “Moscato” e “Malvasia” possono presentare note di moscato e di rosa più o meno spiccate;

sapore: da secco a dolce per i vini e da brut nature a dolce per gli spumanti, più o meno fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 12,00 g/l.

 

“Rubicone” con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace):

spuma: evanescente nella tipologia frizzante;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda del vitigno e dell’areale di coltivazione; in particolare si segnala una spiccata nota di rosa nei vini derivati dal vitigno Centesimino;

sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e pienezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Rubicone” novello, con indicazione di vitigno a bacca nera

colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno;

profumo: vinoso e con spiccate note fruttate;

sapore: di buona morbidezza e giusta acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Alla Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

7.2 É tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7.3 Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia.

7.4 Nella designazione e presentazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” è consentito utilizzare la menzione “vivace” secondo la normativa vigente in materia.

7.5 L’Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La IGT “Rubicone” ricalca grossomodo i tanto discussi confini della Romagna, che di fatto non sono mai stati stabiliti in senso amministrativo, ma definiscono un territorio piuttosto uniforme dal punto di vista geo-pedologico e per il carattere della sua gente, modellato su una storia comune di sacrifici e privazioni.

L’area definita dalla IGT “Rubicone” ricomprende tre zone geo-morfologicamente distinte, la pianura alluvionale, la pedecollina e la collina vera e propria, e due modi di fare viticoltura differenti riconducibili ai due modelli principali di viticoltura storica, ovvero quello greco e quello etrusco.

L’Appennino romagnolo ha un’origine geologica comune, che risale all’Era terziaria, e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna è la “Marnoso-arenacea”, una fascia più o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne.

Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall’oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella “Vena del gesso”.

Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a “calanchi”, riscontrabile nelle valli basse.

I terreni pedecollinari, tendenzialmente piani, appartengono al Quaternario recente e spesso sono

terreni molto evoluti e tendenzialmente decarbonatati.

Da questa successione di rocce è normale che siano derivati, per effetto dell’erosione naturale e dell’intervento dell’uomo, terreni più o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa.

La pianura, di origine alluvionale, si compone di terreni a tessitura da franca ad argillosa, passando per tutta una serie di composizioni intermedie, che i Romagnoli hanno sempre saputo valutare ai fini della scelta colturale.

Quindi l’area dell’IGT comprende terreni anche piuttosto diversi tra loro, ma con una buona uniformità all’interno di fasce, più o meno ampie, parallele al crinale appenninico e che si ripropongono in modo pressoché simile nelle varie province interessate: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (minor presenza di suoli derivati dalla Marnoso-arenacea).

Dal punto di vista climatico, l’indice di Winkler, presenta valori crescenti dall’Appennino verso la pianura, per poi ridursi nuovamente verso il litorale per effetto dell’azione mitigatrice del mare. Valori dell’indice di Winkler intorno a 1.500-1.600 gradi giorno, nelle zone più alte di coltivazione della vite (intorno a 4-500 m slm), salgono a 2.000-2.200 gradi giorno in pianura e scendono leggermente verso il mare (1.900-2.000 GG circa).

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Un’importante via d’acqua come il Po e la vicinanza al mare consentirono l’arrivo in Romagna di diverse civiltà e con loro di vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la domesticazione della vite silvestre in loco è stato un fatto importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti dioiche nelle Pinete costiere, ma l’introgressione genica su materiale autoctono di varietà medio-orientali è stata la fondamentale per la nascita di uve di buona qualità, adatte anche a situazioni fredde e umide come quelle della pianura romagnola.

Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su alberi d’alto fusto, in modo da sfuggire alla stratificazione del freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all’umidità, complice dello sviluppo di malattie fungine.

Nelle aree collinari, invece, le varietà introdotte trovarono condizioni più simili a quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalità, tipicamente Greca, dell’alberello, che ancora oggi sporadicamente persiste.

I classici latini parlano di viti particolarmente produttive nelle aree tra Rimini e Faenza, ciò non toglie che comunque originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di “Caesenas” e del “Faventinum”.

Dopo la caduta dell’Impero romano, la coltura della vite in Romagna viene mantenuta grazie alla continuità politica dell’Impero romano d’oriente e al contributo dei monasteri nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni.

Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura promiscua della vite a “piantata”, che raggiungerà la sua massima espressione nel XVIII secolo con l’introduzione della Mezzadria, poiché consentiva di coltivare su tre livelli: al livello più alto si trovavano alberi d’alto fusto, che producevano frutti, foglie e legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con i loro grappoli e al suolo si mettevano per lo più fagioli o altre colture erbacee poco esigenti in termini di luce.

Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un lungo periodo di arretratezza economica e sociale durante tutto il governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal 1815 al 1860).

Questa situazione di arretratezza colpì anche la vitivinicoltura, tanto che, a fine Ottocento, le Commissioni Provinciali del Comitato Centrale Ampelografico denunciarono uno stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di vitigni e mancanza di tecnologia.

Sicuramente la situazione non migliorò dopo l’arrivo di oidio, peronospora e fillossera dall’America.

Dopo il Primo conflitto mondiale, partì la ristrutturazione dei vigneti rovinati dalla fillossera, con un notevole restringimento della base ampelografica.

Per assistere ad uno sviluppo e ad un miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola più decisi, però, occorre aspettare gli anni ’60. La stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che partiva

da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare, negli anni ’90 del Novecento, ad un buon livello qualitativo, con una gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le più varie esigenze dei consumatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I terreni argillosi consentono un naturale contenimento della vigoria e un buon equilibrio vegeto produttivo, tanto che normalmente su questi suoli di ottengono vini strutturati senza troppi

interventi agronomici, che possono diventare importanti man mano ci si sposta verso terreni di medio - impasto, o comunque più freschi e più fertili.

La presenza di calcare tende ad incentivare sensazioni floreali o di fruttato fresco nei vini, diversamente dai prodotti ottenuti su suoli decarbonatati.

Le esposizioni verso nord e le altitudini maggiori tendono a far ottenere vini più freschi e profumati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Non bisogna dimenticare che accanto ad una tradizione viti-vinicola importante, la Romagna è stata anche la culla della frutticoltura moderna e le minori esigenze della vite rispetto ai fruttiferi, hanno fatto sì che questa venisse collocata solo nei terreni meno fertili, quindi in collina e nelle terre “dure” di pianura.

Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidità in quest’ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di pianura verso vitigni a maturazione più tardiva e a maggiore tolleranza ai marciumi, riservando le varietà precoci per i limiti superiori e le esposizioni più a nord della viticoltura romagnola.

La raccolta abbastanza tardiva, cui soprattutto nel passato seguivano autunni freddi, faceva sì che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino durante l’inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con i primi caldi primaverili, ottenendo una frizzantatura naturale.

Da questa prassi piuttosto comune, l’apprezzamento dei Romagnoli sia per i vini abboccati, che secchi fermi o

frizzanti o spumanti.

A seconda dell’orografia, della geo-pedologia e del clima è possibile trovare la migliore interazione tra fattori ambientali e vitigno per arrivare alla migliore espressione delle varie tipologie di vino previste dal disciplinare a IGT “Rubicone” e riprese dalla tradizione locale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

SILLARO

BIANCO DEL SILLARO

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 10 aprile 1996

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 7 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazioni e Tipologie

 

La Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La Indicazione Geografica Tipica “SILLARO o BIANCO DEL SILLARO ” è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e novello:

I vini a Indicazione Geografica Tipica“SILLARO o BIANCO DEL SILLARO” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Albana: almeno al 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, fino ad un massimo del 30%.

Per i vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia,

 in provincia di Bologna;

dei comuni di:

Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone,

in provincia di Forlì-Cesena;

dei comuni di:

Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola,

Faenza, Riolo Terme,

in provincia di Ravenna;

dei comuni di:

Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio,

in provincia di Rimini.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO o BIANCO DEL SILLARO a 22,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei mosti e dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” devono assicurare ai vini il

titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla normativa vigente.

È consentito, a favore dei vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO”, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria.

Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

È consentito a favore dei vini ad indicazione geografica tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO”: 10,00% vol.;

“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” novello: 11,00% vol.

 

In particolare i vini devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, tendenzialmente fruttato;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l

 

“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati;

sapore: da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l

 

“SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” novello:

colore: giallo paglierino;

profumo: di buona intensità, fruttato;

sapore: di buona morbidezza e sapidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del dlgs 8 aprile 2010, n. 61 l’Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” porta il nome del fiume che alcuni pongono con limite occidentale della Romagna e che inizia la serie parallela di corsi fluviali e vallate che segnano tutto il territorio romagnolo fino a Rimini, scendendo dal crinale appenninico fino a valle. Vista l’uniformità geologica dell’Appennino romagnolo e l’andamento pressoché simile di fiumi e torrenti che da esso discendono, si può desumere che l’azione erosiva di acqua e vento abbiamo contribuito a formare terreni del tutto simili tra Castel San Pietro e Rimini, su fasce parallele al Crinale e alla Via Emilia. L’azione erosiva sulle rocce, infatti, può portare alla formazione di suoli in loco, ma anche ad allontanare elementi a varia granulometria dalla roccia madre; questi tendono poi a depositarsi, a seconda del peso, in zone anche piuttosto distanti dal sito di origine (pianure alluvionali, ad esempio).

Buona parte dei suoli che caratterizzano l’area della Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” sono riconducibili alla formazione Marnoso-arenacea, la formazione geologica che caratterizza in modo deciso la Romagna fino al Cesenate, per poi sparire nel Riminese, in cui tendono a prevalere suoli moderatamente evoluti per lo più afferenti alla formazione delle Argille Azzurre.

Tra Faentino e Forlivese sono presenti anche suoli da mettere in relazione con la formazione dello Spungone.

Pertanto, dal punto di vista geo-morfologico, l’areale indicato all’art. 3 del presente Disciplinare una fascia collinare vera e propria con terreni riconducibili alla formazione marnoso-arenacea, una fascia di media collina con terreni tendenzialmente argillosi, una fascia pedecollinare con terreni molto evoluti e decarbonatati e, limitatamente alle province di Bologna e Ravenna, una fascia di pianura alluvionale con terreni generalmente franco-argilloso-limosi e o anche franco-sabbiosi.

Dal punto di vista climatico sono stati calcolati valori dell’indice di Winkler intorno a 1.500-1.600 gradi giorno, nelle zone più alte di coltivazione dell’Albana, e valori via via crescenti man mano si scende verso la Via Emilia, fino ad arrivare a 2.000-2.200 gradi giorno in pianura. L’Albana per essendo un vitigno a bacca bianca non disdegna buone esposizioni e un buon accumulo di calore (1.600-1.800 GG).

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

L’areale indicato all’art. 3 del presente Disciplinare comprende comuni di colle e di una parte della pianura immediatamente sottostante la Via Emilia, tra le province di Bologna e Ravenna, che in passato si sono caratterizzati per una buona presenza in coltivazione del vitigno Albana.

L’Albana veniva spesso coltivata insieme ad altri vitigni con cui originava, in uvaggio o per taglio, dei vini bianchi di buona struttura, spesso anche frizzanti.

La scalarità di maturazione dell’Albana consentiva di fare un vino bianco secco con le uve che maturavano prima, mentre la vendemmia più tardiva poteva essere seguita da un rapido abbassamento delle temperature con arresto della fermentazione e ottenimento di un vino con un certo residuo zuccherino. L’imbottigliamento primaverile veniva seguito da una rifermentazione che faceva prendere la spuma al vino.

Per evitare che i tappi saltassero per effetto dello sviluppo di Anidride carbonica, venivano assicurati alla bottiglia con uno spago incrociato: lo sviluppo successivo è stato l’uso della gabbietta metallica.

La straordinaria capacità dell’Albana di accumulare zucchero ne rendeva interessante l’utilizzo per “rinforzare”, soprattutto in pedecollina e pianura, il Trebbiano o altri vitigni bianchi tardivi che non riuscivano ad arrivare a buoni livelli di alcol e struttura. Inoltre era in uso mettere l’Albana nei tagli con vini bianchi per assicurare la frizzantatura o spumantizzazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I terreni di coltivazione dell’Albana, in genere, tendono a garantire uno sviluppo equilibrato delle piante sia in senso vegetativo che produttivo, favorendo l’ottenimento di vini di buon livello qualitativo.

L’argilla è una componente importante dei suoli dell’areale e tende a favorire la struttura dei vini. Maggiore finezza olfattiva viene percepita nei vini ottenuti su suoli con una frazione sabbiosa importante, in particolare sulle sabbie gialle tra Faentino e Forlivese. In pianura la produttività aumenta, ma adeguate distanze d’impianto e tecniche colturali appropriate consentono comunque ottimi risultati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’interazione ambiente-vitigno consente di ottenere vini bianchi di una certa struttura e al contempo di buona freschezza, che gli usi e costumi locali hanno consolidato sia nella forma ferma che frizzante, puntando sempre ad una buona intensità di colore.

La tradizione voleva che in autunno inverno il vino venisse bevuto con un qualche accenno di zucchero; d’altra parte quello dell’anno precedente spesso finiva con l’estate e siccome, prima dell’avvento della meccanizzazione, il vino era il carburante per i lavoratori dei campi e dei boschi, ne occorreva già per l’autunno.

La prima raccolta dell’Albana, quindi, tornava utile per fare una partita di vino pronto in breve volgere di tempo: da qui la tipologia del novello bianco.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.