Veneto › MONTELLO CONEGLIANO

ASOLO PROSECCO D.O.C.G.

COLLI DI CONEGLIANO D.O.C.G.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO D.O.C.G.

VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE D.O.C.G.

MONTELLO ROSSO D.O.C.G.

MONTELLO - COLLI ASOLANI D.O.C.

MONTELLO - COLLI ASOLANI VENEGAZZÙ D.O.C

PROSECCO D.O.C.

VIGNETI REFRONTOLO

VIGNETI REFRONTOLO

ASOLO PROSECCO

D.O.C.G.

Decreto 17 Luglio 2009

Rettifica Decreto 4 febbraio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 03 novembre 2014

(fonte Mipaaf)

 

Art 1     

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Asolo - Prosecco”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni o menzioni:

“Asolo - Prosecco”,

“Asolo – Prosecco frizzante”,

“Asolo – Prosecco spumante” accompagnato dalla menzione “superiore”

 

Art 2     

Base ampelografica

 

1. Il vino a DOCG “Asolo - Prosecco” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno:

Glera minimo 85%

possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente:

Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere

ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3,

comma 1 lett. B), iscritti all’apposito albo allo schedario viticolo per la DOCG “Asolo – Prosecco”, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

 

Art 3     

Zone di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della DOCG “Asolo – Prosecco”, ricadente nell’ambito della zona di produzione della DOC “Prosecco”,è delimitata come segue:

A).La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG “Asolo – Prosecco” di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio dei comuni di

Castellucco, Cornuda, Monfumo                                                          

e parte del territorio dei comuni di:

Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

In provincia di Treviso.

 

Tale zona è così delimitata:

dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della Panoramica del Montello fino al punto d’uscita sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla Panoramica fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce all’abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 “Schiavonesca Marosticana” che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza in prossimità del km. 42,500 circa, nel comune di San Zenone degli Ezzelini.

In corrispondenza di tale confine segue verso nord  il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all'interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m. s.l.m.

Il confine successivamente sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m. s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud,

segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla Pedemontana del Grappa.

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla Pedemontana del Grappa, il limite costeggia quest’ultima fino al suo punto di intersezione con la strada statale n. 348 “Feltrina”, una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km. 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso sud ed all’altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

 

B).La zona di produzione delle uve delle varietà:

Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay

Da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto               , San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte   , Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Monfumo, Nervesa della battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello, Borso del Grappa, Crespano del Grappa;

in provincia di Treviso.

 

Art 4

Norme per la viticoltura              

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Asolo - Prosecco”, devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione nello schedario viticolo per la DOCG “Asolo – Prosecco”,

unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

2. Sono consentite unicamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La Regione Veneto può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Per I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione il numero di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l’irrigazione di soccorso.

4. Per i vini a DOCG di cui all’articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a: 13,50 t/ha

ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di: 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asolo – Prosecco” in versione spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all’Allegato II, punto C, comma 2, del Reg. CE n. 606/2009.

Nel caso di vigneto in coltura promiscua il limite di resa per ettaro sopra indicato deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Asolo – Prosecco” dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla DOCG.

La succitata percentuale di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà.

Inoltre la Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento può stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela della presente DOCG, e sentito il parere delle categorie interessate con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Treviso.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente disciplinare di produzione, saranno presi in consegna secondo le disposizioni recate dal provvedimento regionale.

Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di cui al quarto capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.

L’utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima di 13,50 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.

 

Art 5     

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate nell’interno nella zona di produzione delimitata nell’articolo 3, comma 1, lettera A).

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera A) ed in quelli di:

Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di Soligo.

2. Le uve di varietà: Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall’articolo 3, comma 1 lettera B).

3. Le operazioni di preparazione del vino “spumante e frizzante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove è ammessa nonché le operazioni di imbottigliamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

Inoltre le predette operazioni possono essere effettuate nelle provincie limitrofe, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Veneto, purché le ditte interessate presentino la relativa richiesta entro 3 mesi dalla data del decreto di autorizzazione all’etichettatura transitoria da adottare ai sensi dell’articolo 13 del DM 7 novembre 2012, conformemente all’articolo 72 del Reg. CE n. 607/2009.

4. Il vino a DOCG “Asolo – Prosecco” elaborato nella versione “spumante” deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “Extra - Brut” a “Demi – sec” comprese, come previsto dalla normativa vigente.

5. Il vino a DOCG “Asolo – Prosecco” elaborato nella versione “frizzante” deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da “secco ad amabile”, come previste dalla normativa vigente.

6. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione per ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

8. Nella elaborazione del vino “spumante” di cui all’articolo 1 è consentita la pratica tradizionale dell’aggiunta con i vini ottenuti dalla vinificazione di uve: Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi Albi e situati nella zona delimitata nel precedente articolo 3, comma 1, lettera B), purché il prodotto contenga almeno l’85% di vino proveniente dal vitigno Glera.

In caso di sostituzione, il relativo quantitativo non può essere destinato alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure alla produzione di vino spumante varietale, sempre con il

nome della medesima varietà.

9. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di 13,5t/ha di cui all’articolo 4, comma 4, settimo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

10. La Regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e dei vini interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

In assenza di provvedimento/i della Regione Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di esse non interessata da provvedimento, sono classificati secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 4.

 

Art 6   

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a DOCG “Asolo - Prosecco” di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Asolo - Prosecco” tranquillo:

colore: giallo paglierino più o meno intenso:

profumo: vinoso, caratteristico, leggermente fruttato nel tipo abboccato;

sapore: il secco gradevolmente amarognolo e non molto di corpo, l’abboccato leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima:, 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo:, 15,00 g/l.;

 

“Asolo - Prosecco” frizzante:

spuma: evidente formazione di bollicine;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, fresco, frizzante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

Nel tipo prodotto tradizionalmente per fermentazione in bottiglia; è possibile la presenza di una velatura, in tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia” e conservato sui lieviti; le caratteristiche sono le seguenti:

spuma: lieve, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

profumo: gradevole, caratteristico di fruttato, con sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, vivace, con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 gr./l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr./l.

 

“Asolo - Prosecco” spumante superiore:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da secco o amabile, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l.;          

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr./l.

 

E’ facoltà del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo

 

Art 7     

Designazione ed etichettatura

 

1. Nell’etichettatura della tipologia “spumante”. La predetta denominazione “Asolo – Prosecco” è accompagnata dalla menzione “superiore”.

2. Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

3. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali: vinificatore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie in materia.

5. Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Asolo” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa.

La menzione “superiore” dovrà essere utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

 

Art 8

Confezionamento           

 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacità massima di 12 litri.

La gamma colorimetrica del vetro può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero.

Non è ammesso l’uso di materiali/dispositivi di alcuna forma e dimensione (es. slive) che modifichino la gamma colorimetrica sopra prevista.

2. Per la chiusura delle bottiglie del prodotto in versione tranquilla è consentito solo l’uso di tappi raso bocca in sughero e tappo a vite a vestizione lunga; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.

Per la tipologia frizzante è consentito l’uso delle chisusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per la tipologia frizzante nella versione a “rifermentazione in bottiglia” è consentita anche la chiusura a tappo a corona ed a vite a vestizione lunga.

Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l’uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

 

Art 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona (fattori naturali, storici e umani),

Fattori naturali

L’area di produzione del vino DOCG “Asolo Prosecco” si trova nella regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l’abitato di Fonte ad ovest.

Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati da un’altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., il cui paesaggio, elemento fortemente distintivo, presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia.

Lo strato pedogenetico ha dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici testimoniati da oltre 2000 “doline”, con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica.

I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.

La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.

Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell’acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.

Fattori storici

La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi.

I monaci benedettini si insediarono intorno all’anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt’ora, tanto che la specializzazione degli impianti è più volte sottolineata nei testi storici.

Nella seconda metà del 1300, quando quest’area passò ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un’importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all’estero già nel 1400.

Nel Cinquecento, che vede il trionfo della nobiltà veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in più perché considerato migliore rispetto a quello di altre zone.

Oggi questo vino, che a partire dal 1977 è stato oggetto di tutela con il riconoscimento della DOC “Montello e Colli Asolani”, ha trovato un largo consenso in molti Paesi europei ed extraeuropei, dove ne è apprezzata l'elevata qualità e l'ottimo equilibrio qualità/prezzo, e grazie ai caratteri di tipicità e di forte legame con l’area geografica ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali nonché la presenza sulle più prestigiose guide di settore.

Dal giugno del 2009 il Ministero, riconoscendone il valore, ha conferito a tale vino la DOCG “Asolo Prosecco”

 

Fattori umani

Il paesaggio, qui espressione umana fortemente distintiva, si caratterizza per una forte integrità che ha permesso di conservare suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione.

I caratteri morfologici si sono conservati e il soprassuolo ricorda quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt’oggi lo spazio con altre colture a ricordare l’antica conduzione familiare.

Nel tempo, dalla naturale rifermentazione a primavera in bottiglia del residuo zuccherino non svolto in autunno, sono state affinate le tecniche enologiche fino ad arrivare alla spumantizzazione in autoclave, secondo il metodo Martinotti, che ha prodotto un vino che ha incontrato i gusti del mercato internazionale.

In questo processo, fondamentale è la presenza a pochi chilometri della Scuola Enologica di Conegliano, una delle più antiche, che ha determinato il crescere e l'affinarsi della conoscenza degli operatori dando loro gli strumenti per sviluppare la personalità di vini espressione del proprio territorio.

 

b) Specificità del prodotto

All’analisi organolettica il vino della denominazione, ottenuto principalmente con la varietà bianca Glera, si presenta come un vino secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che assieme al delicato profumo, gli donano gradevolezza e ottima bevibilità. All’olfatto fa percepire un profumo fresco, dove compare il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto è morbido, con corpo delicato, con acidità presente e ben armonizzata, il tutto con un retrogusto asciutto.

Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di miele e i sentori di mela matura e di fiori bianchi sono presenti in relazione ai suoli di origine delle uve.

L’acidità e la sapidità sono sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra gli zuccheri e gli acidi.

Analisi organolettiche ripetute su più annate, confermano una costanza aromatica indice di una stretta relazione tra prodotto e luogo di origine.

 

c) Legame causa effetto

Le peculiarità climatiche della zona di produzione del “Colli Asolani Prosecco” o “Asolo Prosecco” determinano in modo significativo le qualità dell’uva Glera, varietà che richiede primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri, nonché, infine, autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.

I valori di scarto termico tra notte e giorno evidenziano una stretta relazione con la sintesi di alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattutto nelle porzioni di media-bassa collina, dove l’inversione termica è più accentuata, maggiori sono i sentori fruttati (mela, pera, pesca, albicocca) e floreali (glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicità e “località” ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.

La piovosità, la giacitura collinare dei suoli favorevole allo smaltimento dell’acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono al vitigno una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.

La granulometria e la conformazione dei suoli permette all’apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per un vitigno dal quale si vuole ottenere freschezza, acidità e intensità aromatica.

La natura acida di tali suoli porta la pianta a privilegiare l’assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla Glera di raggiungere un buon equilibrio tra l'attività vegetativa e produttiva.

I suoli marnosi meglio supportati da una sufficiente umidità, permettono di ottenere vini dai netti sentori agrumati e di miele sostenuti da una buona acidità; nei suoli più sottili e caldi del conglomerato, i vini si presentano invece più ricchi in note di frutta matura (mela, tropicale), nonché pera, pesca e albicocca, con una evidente nota floreale e una piacevole sapidità.

 

Art 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

VIGNETI FARRA DI SOLIGO

VIGNETI FARRA DI SOLIGO

COLLI DI CONEGLIANO

D.O.C.G.
Decreto 14 settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Art. 1

Denominazione e vini

 

 La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano», è riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione,  per le seguenti tipologie:

 

bianco;

rosso, anche in versione riserva;

Refrontolo, anche in versione passito;

Torchiato di Fregona.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» senza altra qualificazione è riservata  al  vino  bianco ottenuto dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle  seguenti varietà presenti nei vigneti  in  ambito  aziendale  nelle  seguenti proporzioni:

Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%;

Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%;

possono concorrere, inoltre, le  uve  della  varietà  Sauvignon  e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%;

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano»  accompagnata  obbligatoriamente   dalla   specificazione tipologica  «rosso»  è  riservata  al  vino   ottenuto   dalle   uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti  varietà  presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino e Merlot in  misura non inferiore al 10%  per  ciascuna  varietà. 

Il  Merlot  non  può superare in ogni caso il limite massimo del 40%;

possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.;

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» Refrontolo è riservata al vino  rosso  e  rosso  passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle  seguenti  varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all'interno del territorio di cui  al  successivo  art.  3,

lettera C:

Marzemino minimo 95%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5%  le  uve provenienti da vitigni a bacca  rossa,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione  nella  provincia  di  Treviso  iscritti  nel   Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del  14  ottobre  2004,  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» Torchiato di Fregona è riservata al vino passito  bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle  seguenti  varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio  di  cui  al  successivo  art.  3, lettera B:

Glera, minimo 30%;

Verdiso, minimo 20%;

Boschera, minimo 25%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del  15%  le  uve provenienti da vitigni a bacca bianca,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione per la provincia di Treviso, come sopra identificati.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano», tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in  parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso:

Conegliano,  Susegana,  Pieve  di  Soligo,   Farra   di   Soligo, Refrontolo,  San  Pietro  di  Feletto,  Miane,  Follina,   Cison   di Valmarino, Revine Lago, Tarzo,  Vittorio  Veneto,  Fregona,  Sarmede, Cappella  Maggiore,  Cordignano,  Colle  Umberto,   San   Fior,   San Vendemiano, e Vidor.

 

Tale zona è così delimitata:

si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo  la  provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest,  il  confine  devia lungo la strada che porta a Col fosco,  chiamata  anche  strada  della

Barca.

Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa  per  la località Mine, il confine procede fino  al  bivio  per  Falze',  per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada  (Ponte della  Priula  -  Pieve  di  Soligo)  che  fa  capo  a  via  Chisini.

Attraversato il centro urbano, il confine seguendo  la  via  Schiatti giunge quindi a Soligo dove  devia  a  sinistra  e  segue  la  strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor.  Dal  centro  di  Vidor,  prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota  150)  in località Abbazia.

Da qui prende il  confine  comunale  tra  Vidor  e Pederobba, seguendolo in direzione nord.  Prosegue  quindi  lungo  il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente,  lungo il confme comunale tra  Farra  di  Soligo  e  Valdobbiadene,  finché incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino a incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell'abitato di  Combai. 

Si  segue  detta  linea  di  livello  verso  est,   fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. 

Da  qui  il confine attraversa, con una linea  retta  in  direzione  sud-est,  la valle sino in località Pradal Alto  sempre  in  comune  di  Vittorio Veneto, dove si reincontra  la  linea  di  livello  di  quota  500  e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede  ci  si  congiunge  a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone  in  località Valbona.

Si segue in direzione sud detto confine provinciale  fino  a incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto.

Da Villa di Villa  il  limite  di  confine prosegue  in  direzione  ovest  passando  sotto  Villa  Belvedere  C. Martinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove  incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano.

Percorre detto  confine fino ad incontrare  la  strada  comunale  per  Sarmede  che  percorre attraversando località al Col.

Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore,  oltrepassa  detta  località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. 

Da  qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di  Vittorio  Veneto in  direzione  di  Cozzuolo. 

Prima   di   giungere   al   sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione  sud  la  strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa  Vinello  fino  a  quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la  stessa  fino  al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. 

Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il  torrente  Cervada  che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.

 

Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale n. 13 così delimitata:

si parte dalla località Mescolino in direzione  ovest  lungo  la strada per Vittorio Veneto e prima del  ponte  di  Borgo  Campion  la linea di confine prosegue lungo la linea di quota  100  in  direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di  Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue fino a giungere  nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellaré Vecchio.

Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia  della  collina giunge fino a C. Torron, dove segue  la  strada  per  quota  80  fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota  72  e  lungo  la  carrareccia giunge a quota 76, località Camerin, cove incontra  il  canale  Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di  partenza in località Mescolino.

 

B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del  vino della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» tipologia Torchiato di Fregona, comprende in tutto  o  in parte il territorio dei seguenti comuni:

Fregona, Sarmede e  Cappella Maggiore.

 

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla linea di livello a quota 500,  che  circoscrive il confine a nord, la  delimitazione  scende  lungo  la  demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422.

Si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende lungo la strada  per

Cordignano e dopo aver  oltrepassato  Borgo  Gobbi  a  quota  94,  si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro  comunale  di Cappella Maggiore.

Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo  la  strada più a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115. Da  Borgo

Villa  il  confine  prosegue  per  C.  Amistani,  C.   Zanatta   fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la  strada  per  Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra  lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo  Palu'.

Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val  fino  a  quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota  294,  C. Salvador dove incontra, nei pressi della Malga Salamina, la curva  di livello di quota 500 che  percorre  fino  a  ritornare  al  punto  di partenza.

 

C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del  vino della denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Colli  di Conegliano» tipologia Refrontolo, comprende in tutto o  in  parte  il territorio dei seguenti comuni:

Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla  localita'  Mire  a  quota  200,  in  comune  di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per San  Pietro di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest  per la strada che attraversa la localita' C. Bittus fino a  incontrare  a quota 97 la comunale Pare-Pieve di Soligo.

Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest e infine  nord,  fino  ad  incontrare  la  comunale Refrontolo - Solighetto a levante della localita' C. dal  Col. 

Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina.

Giunti a località Castelletto la delimitazione segue  il  confine comunale Pieve di Soligo - Follina, fino a raggiungere in prossimità del Col  Franchin  dove  si  ritrova  il  confine  comunale  nord  di Refrontolo che si  segue  in  direzione  est  e  quindi  sud  fino  a ritornare al punto di partenza.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei  vini  «Colli  di  Conegliano»  devono  essere  quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai imi della produzione  dei vini di cui all'art. 1 i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare.

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere tali  da  non  modificare  le  caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate  le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura  specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali  minimi  devono essere i seguenti:

 

“Colli di Conegliano” bianco: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colli di Conegliano” rosso: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli di Conegliano” Refrontolo passito: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 10,00 t/ha, 10,00% vol.

 

 La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti:

 

“Colli di Conegliano” 3.000 ceppi/ha, 3,50 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” rosso: 3.000 ceppi/ha, 3,00 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 2.500 ceppi/ha, 4,00 kg/ceppo;

 “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 2.500 ceppi/ha, 4,00 kg/ha.

 

In deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli impianti già esistenti alla data del 3 agosto 1993 il limite di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto e la resa massima per ceppo e' la seguente:

 

“Colli di Conegliano” 2.500 ceppi/ha, 4,00 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” rosso: 2.500 ceppi/ha, 3,50 kg/ceppo;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 1.500 ceppi/ha, 6,00 kg/ceppo;

 “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 1.500 ceppi/ha, 6,00 kg/ha.

 

Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Colli  di  Conegliano»,   devono   essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela e sentite le organizzazioni professionali  di  categoria  interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i  quantitativi di uva per ettaro rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle tipologie  bianco  e  rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento  in  bottiglia  laddove obbligatori, devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione di cui all'art. 3, lettera A).

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate  anche nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di produzione delle uve, nonché nei comuni di Valdobbiadene e Orsago.

La conservazione, per l'appassimento  delle  uve  destinate  alla vinificazione delle tipologie  Torchiato  di  Fregona,  Refrontolo  e Refrontolo  passito,  nonché la  vinificazione  delle  stesse   ivi compreso l'invecchiamento in bottiglia  laddove  obbligatori,  devono essere  effettuate  all'interno  della  sola   zona   di   rispettiva produzione, di cui all'art. 3, lettere B) e C), e dei comuni ad  essa limitrofi.

E' tuttavia  facoltà  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  sentito  il  parere  della  Regione  Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini  «Colli di Conegliano» anche al di fuori delle rispettive aree  previste  dai comma  precedenti,  sempreché  le  ditte  richiedenti,  singole   ed associate, attestino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 alla data di  pubblicazione  del  presente decreto.

La  vinificazione  delle  uve  destinate  alla  produzione  delle seguenti tipologie può avvenire solo dopo che le stesse siano  state sottoposte ad appassimento fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a:

Torchiato di Fregona - 18,00%;

Refrontolo - 14,50%;

Refrontolo passito - 16,00%.

L'appassimento  può  essere  condotto  anche  con  l'ausilio  di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei  processi  tradizionali di appassimento.

L'appassimento  delle  uve  destinate  a  produrre  la  tipologia Torchiato di Fregona,

non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia.

Le  uve  appassite  destinate  alla  produzione  della  tipologia Torchiato di Fregona non possono essere pigiate in data anteriore  al

1° febbraio successivo alla vendemmia;

la Regione Veneto con  proprio provvedimento, a seguito  di  motivata  richiesta  del  Consorzio  di tutela, può anticipare detta data.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le tipologie bianco e rosso non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i  limiti  di  cui  sopra,  ma  non  il  75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata e  garantita  e  può  essere  in  carico  come  vino  a  indicazione geografica  tipica. 

Oltre  detto  limite  decade  il  diritto   alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutta  la

partita.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le seguenti tipologie non deve essere superiore al:

 

Refrontolo passito - 45%;

Refrontolo - 45%;

Torchiato di Fregona - 25%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma  non oltre 5 punti percentuali, l'eccedenza non ha diritto  alla  presente denominazione di  origine  e  può  essere  in  carico  come  vino  a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite  invece  decade  il diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutta  la partita.

I  seguenti  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» possono essere  immessi al  consumo  solo  dopo  il  seguente  periodo  di  affinamento   e/o invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'annata  di  produzione delle uve:

 

“Colli di Conegliano” bianco: 4 mesi;

“Colli di Conegliano” rosso: 24 mesi, di cui 6 mesi in botti di legno, 3 mesi di affinamento in bottiglia;

“Colli di Conegliano” rosso riserva: 36 mesi di cui 12 mesi in botti di legno;

“Colli di Conegliano” Refrontolo: 24 mesi di cui 12 mesi in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia;

“Colli di Conegliano” Refrontolo passito:   24 mesi di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia;

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona: 24 mesi di cui 5 mesi di affinamento in bottiglia. 

 

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

 

I vini a D.O.C.G. “Colli di Conegliano» all'atto dell'immissione al consumo devono  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli di Conegliano” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, sapido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

   

“Colli di Conegliano” rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato;

 profumo: vinoso, caratteristico e intenso;

 sapore:  asciutto,  sapido  di  corpo,  armonico,   giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colli di Conegliano” rosso riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato;

 profumo: vinoso, caratteristico e intenso;

 sapore:  asciutto,  sapido  di  corpo,  armonico,   giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 25,00  g/l. 

 

 

“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona:

colore: giallo dorato intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 40 meq/l.

 estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Refrontolo passito:

colore:  rosso  rubino  intenso   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido,  talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:,  12,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico  potenziale minimo del 3,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Refrontolo:

colore:  rosso  rubino  intenso   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico potenziale massimo dello 0,80%;

acidità totale minima: 5,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e forestali modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini a  denominazione  di origine controllata e garantita

“Colli di Conegliano” Torchiato  di Fregona

“Colli di Conegliano” Refrontolo 

“Colli di Conegliano” Refrontolo  passito  o passito di Refrontolo,  tali  menzioni  geografiche  e  di  tipologia

devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della  dicitura  «denominazione  di origine controllata  e  garantita»  e  pertanto  non  possono  essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione  di  origine «Colli di Conegliano».

Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa da quelle  espressamente  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato  e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non   aventi   significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini  similari,  sono  consentite  in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

E'  obbligatorio   riportare   sia   in   etichetta   che   nella documentazione  prevista  dalla  specifica  normativa,  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Colli di Conegliano» nelle tipologie  bianco,  rosso  e  Refrontolo  devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie  di  vetro,  chiuse con tappi raso bocca di sughero.

Per l'immissione al consumo della tipologia Torchiato di Fregona, possono essere utilizzate unicamente  bottiglie  di  vetro  del  tipo bordolese di capacità da 0,10 a 0,50 litri.

Per l'immissione al consumo della tipologia  Refrontolo  passito, possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di  vetro di capacità da 0,10 a 0,75.

Per  tutte  le  precedenti  confezioni  può  essere   utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio  dei  vini di cui alla presente denominazione.

 

Art. 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La Denominazione Colli di Conegliano DOCG rientra in un sistema geomorfologico costituito da dolci rilievi collinari nel Veneto Orientale. Da quest’area le Dolomiti Bellunesi distano pochi chilometri in direzione nord, mentre Venezia solo qualche decina di chilometri, in direzione sud.

Queste dorsali percorrono da est-ovest la zona dell’alta Provincia di Treviso, racchiudendo un’area a grande vocazione viticola, sia per uve a bacca bianca sia per uve a bacca nera.

Le catene alpina e prealpina costituiscono una barriera naturale all’ingresso di correnti d’aria fredda, mentre la discreta vicinanza al mare consente una mitigazione del clima che si può definire temperato, favorendo la costituzione di una viticoltura antica in storia e tradizione.

La disposizione collinare permette una giacitura dei vigneti ideale per una massima radiazione solare ed elevate

escursioni termiche.

L’origine geologica dei suoli deriva dall’orogenesi alpina che ha causato il sollevamento di quella che nel Cretaceo era una piattaforma marina; le rocce una volta emerse sono state erose dagli agenti atmosferici e da una serie di successioni glaciali che le hanno modellate disegnando i rilievi oggi ben visibili e stratificando i suoli che compongono i terreni collinari.

Questi ultimi sono costituiti in gran parte da depositi alluvionali, di origine fluviale o lacustre, ma dotati di un ottimo scheletro, dovuto in gran parte alla presenza del profilo morenico glaciale.

Tale struttura consente a questi terreni il drenaggio delle acque meteoriche che cadono abbondanti in quest’area e che consentono alle viti di resistere alle estati calde. I venti, soprattutto nella parte più settentrionale dei Colli di

Conegliano, favoriscono l’inversione termica, molto positiva da un lato per la qualità delle uve, dall’altro per favorire l’asciugatura delle viti che si difendono in modo naturale dalle malattie fungine.

Proprio per questa particolarità climatica, Refrontolo e Fregona sono conosciuti come luoghi in cui le correnti di aria fresca ed asciutta permettono di ottenere l’appassimento naturale delle uve, da cui si ricavano i due pregiati vini passiti.

Fattori storici e umani

La vitivinicoltura nell’area collinare dei Colli di Conegliano è presente fin dall’età del ferro (I sec. a.c.), grazie alla prima domesticazione della vite ad opera dei Paleoveneti, ma fu l’arrivo dei Romani a favorire la comparsa dei primi vigneti ordinati.

Successivamente gli ordini monastici dei benedettini svilupparono il progresso della viticoltura nell’area collinare con le prime aggregazioni religiose intorno ai castelli fortificati di Ceneda, Serravalle, Conegliano e Susegana. Fra le più belle testimonianze di questo insediamento c’è la prestigiosa Abbazia di S. Maria in Follina ed il monastero camaldolese di Rua di Feletto.

La vocazione alla produzione di vini bianchi nella zona collinare di Conegliano viene documentata in particolare dagli “Statuti Coneglianesi” del 1282.

Il passaggio dell’area sotto il controllo della Repubblica di Venezia accresce la fama del vino dei Colli di Conegliano: le ducali del 1431 e del 1491 testimoniano quanto fosse gradito il vino di Feletto alla corte dei Dogi.

I Diari di Marni Saludo ricordano come l’Imperatore Carlo V e la sua scorta nel passaggio a Conegliano avvenuto nel 1532 fossero stati riforniti “dell’excelentissimo” vino di Feletti e Collalbrigo sui Colli di Conegliano.

I vitigni coltivati in zona, fra cui i Marzemini, vengono per la prima volta citati da Giacomo Agostinetti nel “Cento e dieci ricordi che formano il buon fattore di Villa” del 1679. Dopo la gelata del 1709, per reagire alla situazione difficile viene istituita a Conegliano nel 1769 l’Accademia dell’Agricoltura per migliorare le tecniche viticole ed agricole.

In particolare vengono svolte indagini sulla vocazionalità del territorio a vitigni quali le Prosecche ed i Marzemini, oggi Glera e Marzemino.

La tradizione e l’interesse per la sfera vitivinicola acquistano nuovo entusiasmo e vigore con la fondazione nel 1869 della Società Enologica Trevigiana, ma è con la pubblicazione del volume “La vite e il vino nella Provincia di Treviso” di Vianello e Carpenè che nasce nell’area dei Colli di Conegliano la viticoltura moderna.

La cultura viticola ed enoica di questo territorio acquista maggiore importanza con la nascita nel 1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana.

Il novecento è un secolo di grande fervore enologico e stimati studiosi, originari di queste colline, fra cui G.B. Cerletti, A. Carpenè, A. Caccianiga approfondiscono le ricerche su varietà di pregio, come il Prosecco, il Riesling, il Marzemino, ma anche le varietà internazionali, quali il Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon ed il il Merlot che in questi luoghi trovano terreno e clima adatti per una vinificazione che esalti la tipicità del territorio.

Nell’immediato secondo dopoguerra il Prof. Luigi Manzoni, preside della Scuola di Viticoltura ed Enologia, con dedizione e grande passione mette a punto i suoi incroci, tra i quali il 6.0.13 bianco ed il 2.15 rosso, due varietà che trovano in queste colline l’ambiente ideale per far emergere la qualità dell’uva e del vino.

La diffusione di studi e ricerche in ambito viticolo accresce ulteriormente il legame fra queste varietà ed il territorio.

Fra i diversi vini della denominazione, emergono anche i due passiti.

Il Torchiato, la cui origine agli inizi del 1600, appartiene alla leggenda popolare: sembra sia nato ai piedi del Cansiglio ed il Sannino, ai primi del ‘900, ne riprende le preziose caratteristiche affermando che “per la produzione del buon vino passito si richiedeva uva sana con predominio di Verdisio”.

Nel 1952 viene attribuito il nome di Torchiato di Fregona e nel 1977 ne viene definito il taglio per la composizione con le uve di Verdiso, Boschera, Riesling, Glera e Bianchetta.

Anche il Refrontolo passito possiede una storia secolare, basti pensare alle citazioni già dai primi del 1400 ad opera di alcuni nobili veneziani, fra cui Tiepolo, in cui si fa riferimento a “vini preziosissimi che si chiamavano Marzemini”.

Altri ancora associano questo vitigno con le colline di Conegliano, fra cui il nobile Rev. Antonio del Giudice nel 1772.

Ma la fama più grande arriva ad opera del librettista Lorenzo Da Ponte che nell’opera lirica il “Don Giovanni” di W.A. Mozart fa esclamare al protagonista “Versa il vino! Eccellente Marzemino”, senza dubbio il vino dei Colli di Conegliano.

Il successo in ambito nazionale ed internazionale dei vini dei Colli di Conegliano, comportato l’ottenimento della DOC nel 1993 (Decreto Ministeriale del 3 agosto 1993) e nel 2011, il riconoscimento a DOCG (DM del 14 settembre 2011).

La tradizione e l’ingegno umano sono riusciti ad attribuire al territorio dei Colli di Conegliano una vocazione enologica saldamente conservata nel tempo. La cultura viticola ed enologica, la passione popolare del lavoro nei campi, gli studi ampelografici della Stazione Sperimentale di Conegliano e della Scuola Enologica negli anni hanno accresciuto la consapevolezza tecnica e la professionalità dei produttori. A sua volta anche il paesaggio collinare risulta modellato dai custodi di questi vigneti che nel corso dei secoli hanno modificato il territorio rendendolo perfettamente integrato

con l’ambiente naturale e ricavandone un luogo di turismo enogastronomico, di corse campestri, ciclistiche e del pic-nic domenicale.

Il lavoro di selezione ed incrocio compiuto in più di vent’anni di studi dal professor Manzoni costituisce per i vini dei “Colli di Conegliano”, un patrimonio culturale dal valore inestimabile.

La testimonianza evidente è racchiusa nella sequenza storica di fecondazioni artificiali che ha portato alla selezione dei vitigni 6.0.13 (Riesling renano x Pinot bianco) a bacca bianca e 2.15 (Prosecco x Cabernet sauvignon) a bacca nera, fatta di numerosissime prove, in laboratorio ed in campo, per ricavare le varietà che potessero insediarsi ed acclimatarsi perfettamente in questo areale.

La pratica di appassimento è antichissima quanto la storia delle prime vinificazioni ad opera dell’uomo. L’uva, raccolta a mano, viene lasciata naturalmente appassire sui graticci fino a Pasqua, dopo di che gli acini vengono staccati manualmente ed infine “torchiati” come una volta per ottenere un nettare che fermenta direttamente nei tini di rovere, acacia o castagno.

b) Specificità del prodotto

Il Colli di Conegliano è un vino fermo che a seconda della tipologia, bianco, rosso o passito esprime peculiarità sia delle uve varietali che compongono l’uvaggio, sia dell’area di coltivazione delle uve stesse.

Il denominatore comune di questi vini è l’intensità olfattiva e la vivacità gustativa, ciascuna in varia misura in base alla proporzione di uve utilizzate in fase di vinificazione.

Il Colli di Conegliano bianco è a base Manzoni bianco, un vitigno frutto dell’incrocio fra Pinot bianco e Riesling renano, ben adattato a terreni sassosi, asciutti e poveri.

Nell’unione con Pinot bianco, Chardonnay, Sauvignon e Riesling, in diverse percentuali, dà origine ad vino elegante, di

buon corpo e grande personalità. Si può apprezzare giovane oppure anche dopo alcuni mesi di affinamento.

Il Colli di Conegliano rosso, primo vino rosso a denominazione della Sinistra Piave, nasce da un uvaggio fra vitigni internazionali Cabernet sauvignon, Merlot e Cabernet franc, insieme con il Marzemino e l’Incrocio Manzoni 2.15.

E’ un vino dal carattere deciso, dotato di ottima struttura, sontuoso ed austero con l’invecchiamento. L’affinamento in botti dura almeno 6 mesi, ma per la tipologia riserva si arriva anche ai 12 mesi.

L’entrata in commercio può avvenire dopo 24 mesi dal 1 novembre dopo la vendemmia, oppure 36 mesi per la tipologia riserva.

Il Colli di Conegliano Refrontolo è un vino rosso fermo prodotto quasi interamente con uve Marzemino, un vitigno che richiede terreni poco fertili per non eccedere nella vigoria, dal grappolo spargolo, acini piccoli e con una buccia molto croccante e spessa. Questa varietà conferisce al prodotto note vinose ed un sapore caldo, di corpo ed asciutto. L’affinamento di questo vino dura fino a 12 mesi in botti di rovere ed entra in consumo dopo 24 mesi dalla vendemmia.

La versione passito invece racchiude le sensazioni odorose tipiche delle uve appassite naturalmente sui graticci fino alla settimana che precede il Natale da cui si ottiene un vino passito dolce, dal gusto amabile, armonico e fragrante, vellutato di corpo e dai profumi intensi di frutti di sottobosco.

Il Torchiato di Fregona, infine, è una perla rara si ottiene dall’uvaggio di uve appartenenti a diversi vitigni, fra cui la Boschera, da secoli coltivato a Fregona ed introvabile nel resto della provincia di Treviso e d’Italia.

Questo vitigno ama i terreni sciolti, tollera il freddo, è ricco di vegetazione, ma scarsamente produttivo; il grappolo è molto spargolo e ciò gli consente di resistere a lungo all’appassimento, mentre gli acini si presentano leggermente arrossati e punteggiati.

Il vino che si ottiene dall’uva appassita sui graticci, torchiata e fermentata nei tini di rovere, acacia o castagno, ha

un colore giallo dorato intenso, un profumo intenso dal gusto dolce di miele e frutta appassita.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il territorio dei Colli di Conegliano si presta molto bene alla produzione di vini bianchi, rossi e passiti per una naturale vocazionalità delle colline dovuta al tipo di suolo, calcareo e morenico, alla giacitura dei vigneti, a girapoggio, nei tratti più pendenti, a ritocchino, dove invece la pendenza è meno accentuata, ed al clima temperato che caratterizza la zona.

Il suolo per la natura scheletrica e ghiaiosa conferisce ai vini dei Colli di Conegliano sensazioni di vinosità che conservano perfettamente la leggera aromaticità dei vitigni come l’Incrocio Manzoni ed il Marzemino che assumono solo in questi luoghi un quadro organolettico così ampio.

La propensione all’invecchiamento di certi vini dei Colli di Conegliano è dovuta in particolar modo alla posizione geografica che ne permette, viste le notevoli escursioni termiche e le correnti fresche durante la maturazione, di conservare l’acidità, mantenendo un equilibrio con il profilo alcolico e zuccherino da cui se ne trae l’ottima bevibilità di questi vini.

L’effetto drenante dei terreni dovuto alla loro costituzione e tessitura, permette alle viti di esprimere nelle uve tutta le componenti di fiori e di frutta che rendono i vini molto delicati ed armonici.

Per il Torchiato di Fregona, i terreni sciolti e il clima fresco della zona permettono ai vitigni, in particolare alla Boschera, di produrre una buona vegetazione, e chicchi ricchi di zuccheri e sostanze aromatiche, ma in un grappolo spargo, che consente agli acini di resistere a lungo durante la fase di appassimento.

I vigneti posizionati nella parte più a nord della Denominazione sono estremamente vocati per la produzione di uve atte all’appassimento, visto che nel periodo invernale tali luoghi si caratterizzano per la presenza di correnti fredde e asciutte che permettono, nei locali adibiti a tale pratica, l’asciugatura e l’affinamento dei grappoli per l’ottenimento dei pregiati passiti di Fregona e di Refrontolo.

 

Art. 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088,

Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.      

VIGNETI VALDOBBIADENE

VIGNETI VALDOBBIADENE

CONEGLIANO VALDOBBIADENE

PROSECCO

D.O.C.G.

Decreto 17 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 28 luglio 2014

(fonte GURI)

 

Art 1     

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”  o più semplicemente

“Conegliano - Prosecco o Valdobbiadene - Prosecco”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni o menzioni:

“Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”,

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco frizzante”,

“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco spumante” accompagnato dalla menzione “superiore”

La menzione “Superiore di Cartizze” è riservata al vino “spumante” della denominazione di cui al comma  1 ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione.

 

Art 2     

 

Il vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno:

Glera minimo 85% 

possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente:

Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.

I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C), iscritti all’Albo della DOCG, costituiti dai vitigni:

Pinot nero (vinificato in bianco), Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay,

presi da soli o congiuntamente.

 

Art 3     

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, ricadente nell’ambito della zona di produzione della DOC “Prosecco”, è delimitata come segue:

A).La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini a DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” di cui all’articolo 1, punto 1, comprende il territorio collinare dei comuni di:

Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, Follina, Miane, Valdobbiadene, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana

in provincia di Treviso.

 

In particolare tale zona è così delimitata:

si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini, la località Fornace (quota 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene – Segusino.

Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca’ Pradolin nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul sentiero, che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane – Campea. Risale per Monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina – Pieve di Soligo.

Attraversata la strada, il confine passa a monte della chiesetta di Santa Lucia e percorrendo il crinale passa a monte di Zuel di La, ed a monte di Resera, il confine segue quindi la strada Resera – Tarzo.

Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all’incrocio con la strada Refrontolo – Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta Del Piai e delle Perdonanze, segue detta strada fino all’incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo – Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all’incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto, scende quindi verso Conegliano fino a San Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso San Martino di Colle Umberto.

Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di San Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla strada statale n. 51 (detta anche Alemagna) al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai, superato l’incrocio con la Pontebbana o strada statale n. 13, segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale n. 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada “Mercatelli”, il confine procede fino al bivio per Falzè, per piegare e raggiungere Pieve di Soligo, lungo la vecchia strada (Ponte Priula – Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro abitato, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo – Ponte di Vidor, attraversando Farra di Soligo, Col San Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino.

Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova, fino all’attraversamento del Torrente La Roggia.

Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del Terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene – Segusino, in corrispondenza della chiesetta di San Giovanni, dopo San Vito; da qui percorrendo la strada maestra Valdobbiadene – Segusino,  tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

 

A).Il vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco spumante” ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di

San Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, nel comune di Valdobbiadene

ha diritto alla sotto-specificazione “Superiore di Cartizze”.

 

Tale sottozona è così delimitata:

si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana, sulla strada comunale Piovine – Soprapiana, fra Casa C. Borer (quota 184) e Soprapiana (quota 197).

Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il Fiume Teva fino alla confluenza con il Fosso delle Zente, che segue fino alla confluenza con il Fosso Piagar, segue ancora il Fosso Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali n. 63, 71, (frazione di San Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).

Dal punto di congiungimento dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali n. 547 e 735, taglia i mappali n. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell’ultimo tratto di divisione tra i mappali n. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 542 fino all’incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bivio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d’intersezione della strada con il crinale del Monte Vettoraz, corre il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. 3 del comune di Valdobbiadene, sez. B foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all’incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol – Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per Cal de Sciap e raggiunge il Torrente Valle della Rivetta (Rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali n. 149, 151 e n. 148, 151attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali n. 174, 184, e n. 179, 184, e n. 179, 167, e n. 179, 182, e n. 181, 185 e raggiunge il Fosso delle Treveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali n. 21, 65 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XIII. Indi n. 22, 67, n. 66, 67, attraversa la strada dei Bisoi (Fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali n. 24, 28 per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

 

B).La zona di produzione delle uve delle varietà:

Pinot nero, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay

Da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo 5, comma 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

 

Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Volpago del Montello, Borso del Grappa, Crespano del Grappa

in provincia di Treviso.

 

Art 4     

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione all’Albo, soltanto i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, messi a dimora dopo il 16 Giugno 2007 devono avere una densità minima di 2.500 ceppi/ettaro  calcolati sul sesto di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia.

Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).

La Regione Veneto può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

Le uve destinate alla produzione della tipologia “spumante” che riporta in etichetta la menzione “rive” devono essere raccolte esclusivamente a mano.

 

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui all'art. 1, comma 1,

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50,

ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50% vol. 
Per i vini DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore designati con la menzione "Rive" di cui all'art. 7 comma 7,

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00

ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50% vol. 
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore e frizzante possono avere

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol,

purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'allegato II, punto C, comma 2, del regolamento CE n. 606/2009. 

 

Per i vino spumante avente diritto alla menzione "Superiore di Cartizze", di cui all'art. 1, comma 2,

la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00,

ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50% vol. 

 

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. 
Fatte salve le altre destinazioni consentite dalla normativa vigente, tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà.

Inoltre, con riferimento sempre al prodotto di cui al precedente capoverso, la regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
La regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 14, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 61/2010: 

ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma; 
adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti o per superare squilibri congiunturali, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente favorevoli la regione Veneto, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di cui al quinto capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.

L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro di cui al presente comma ed in particolare al quinto capoverso è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Art 5     

 

Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lettera A), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata. 
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera C); inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Orsago e Arcade in provincia di Treviso. 
Per quanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene. 
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

 

Le operazioni di preparazione del vino “spumante e frizzante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove è ammessa nonché le operazioni di imbottigliamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

Il vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” elaborato nella versione “spumante”, può essere messo in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente con esclusione dei tipi “extra brut, e dolce”.

I vini della DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” elaborati nella versione “frizzante” devono essere messi in commercio nelle tipologie da “secco ad amabile”, come previste dalla normativa vigente.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti, le ditte interessate producano, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 12/07/1963 n. 930, i vini spumati e frizzanti, utilizzando come vino base il vino base a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

 

Nei vini destinati alla preparazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve

Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay,

da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%,

provenienti dai vigneti iscritti all'apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera C), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata.

Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che non potrà essere preso in carico per la produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varietà. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita.

I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all'art. 4, comma 7, ottavo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma. 
La regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e dei vini interessati, su proposta del consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita.

In assenza di provvedimento/i della regione Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di esse non interessata da provvedimento, sono classificati secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.

 

Art 6     

 

Il vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante; 
profumo: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato; 
sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
acidita' totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" frizzante
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; 
profumo: gradevole e caratteristico di fruttato; 
sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. 

 

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".

Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti: 
profumo: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
acidità totale minima: 4,00 g/l;

 

“Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” spumante superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente; 
profumo: gradevole e caratteristico di fruttato; 
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

 

"Conegliano Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o "Valdobbiadene" Superiore di Cartizze: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; 
odore: gradevole e caratteristico di fruttato; 
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Art 7     

 

Nella designazione e presentazione il vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” della sola tipologia “spumante” può essere omesso il riferimento alla denominazione “Prosecco” ed alla menzione “superiore”.

La designazione e presentazione del vino ottenuto nella sottozona delimitata dall’articolo 3 dovrà riportare la dizione “Conegliano – Valdobbiadene superiore di Cartizze” o più semplicemente “Valdobbiadene superiore di Cartizze”.

Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.

Nella designazione del vino “spumante”è consentito riportare il termine “millesimato”, purché il prodotto sia ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, che va indicata in etichetta.

Nella designazione e presentazione del vino “spumante” è consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all’allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione “rive” e che detti riferimenti siano riportati nell’Albo dei vigneti.

In etichettatura è obbligatorio indicare l’anno di produzione delle uve.

Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Conegliano Valdobbiadene o Conegliano o Valdobbiadene” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa.

La menzione “rive”, seguita dal nome del comune o frazione, e “superiore” nonché i riferimenti al “millesimo”, dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione “Conegliano Valdobbiadene o Conegliano o Valdobbiadene”.

La DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel manuale d’uso, di cui all’allegato B del presente disciplinare di produzione.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato.

Tutti gli elaboratori iscritti all’Albo degli imbottigliatori, hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di Tutela, sulle bottiglie.

L’utilizzo del marchio è curato direttamente dal Consorzio di Tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

 

Art 8     

 

Il vino a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” deve essere immesso al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge. 
Fino a 12 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare nelle diverse tonalità dal trasparente bianco/mezzo bianco, al giallo foglia morta, al verde, al marrone, al nero di varia intensità. 
Non è ammesso l'uso di materiali/dispositivi di alcuna forma e dimensione (es. slive) che modifichino la gamma colorimetrica sopra prevista. 
Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del consorzio di tutela, può essere consentito, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a 12 litri, in occasione di eventi espositivi o promozionali. 
Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero. 
Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. 
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione.

Per la tipologia spumante confezionata in recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l'uso del tappo a vite, o di altra forma di chiusura autorizzata ad esclusione del tappo corona, provviste o meno di sovra-tappo a fungo in plastica.

 

Art  9

 

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La morfologia dell’area di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco si compone di una serie di rilievi collinari allungati “a cordonata”, definito sistema ad “hogback, disposti con direzione nord-sud nella parte più meridionale e con direzione est-ovest nella parte settentrionale.

Tali rilievi sono separati da una serie di valli percorse da piccoli corsi d’acqua.

L’area a nord si appoggia sulla catena prealpina che funge da barriera naturale all’ingresso di correnti fredde, mentre a sud la zona gode delle temperature miti della Laguna di Venezia, da cui dista soli 40 Km.

La disposizione est-ovest dei terreni collinari, la forte pendenza, la conseguente giacitura rivolta a sud dei vigneti, permette la massima intercettazione dei raggi solari, creando un areale ideale per la coltivazione delle uve bianche destinate al Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

I suoli della zona si sono originati dal sollevamento di fondali marini e sono stati successivamente modificati dall’azione dei ghiacciai e dei fiumi.

I terreni sono costituiti in prevalenza da arenarie e marne, a cui si alternano strati morenici ed alluvionali.

Tale profilo favorisce il costante drenaggio dell’acqua.

Il clima dell’area del Conegliano Valdobbiadene è di tipo temperato, con stagioni ben delineate, caratterizzato da un’inversione termica notturna che consente di avere, nel periodo di maturazione delle uve, marcate escursioni di temperatura fra la notte ed il giorno, grazie alla discesa lungo i pendii della colline, di aria fresca proveniente dalle

Prealpi.

Le piogge frequenti del periodo estivo garantiscono l’apporto idrico sufficiente per il vitigno Glera, sensibile nel contempo sia al ristagno idrico che alla siccità.

Questa condizione particolare si realizza grazie alla forte acclività ed allo scarso spessore di suolo esplorabile dalle radici delle viti.

Nel cuore della Denominazione è presente una piccola sottozona denominata Cartizze, di soli 106 ha, i cui terreni presentano una particolare pendenza ed esposizione verso sud che crea una sorta di anfiteatro naturale, molto apprezzato a livello qualitativo e paesaggistico.

La grande variabilità pedologica e climatica della denominazione trova espressione grazie alla menzione comunale “Rive”, che mette in luce la peculiare vocazione che esprimono le diverse località della zona di produzione.

Fattori storici

L’area collinare del Conegliano Valdobbiadene Prosecco vanta un’antichissima tradizione legata alla coltura della vite, le cui prime testimonianze scritte risalgono alle lapidi dei coloni romani.

Già alla fine del VI secolo, il vescovo di Poitier, Venanzio Fortunato, nato a Valdobbiadene, ricordava le sue colline come “la terra in cui eternamente fiorisce la vite sotto la montagna dalla nuda sommità ove il verde ombroso

protegge e ristora”.

Successivamente la vocazione alla produzione di vini bianchi nella zona di Conegliano Valdobbiadene è testimoniata da numerosissimi documenti, a partire dagli “Statuti Coneglianesi” del 1282, a quelli relativi alla dominazione della Repubblica Veneziana, alle testimonianze per l’apprezzamento del “vino bianco delle colline di Conegliano Valdobbiadene” dei regnanti inglesi, asburgici e polacchi dei secoli successivi.

La prima citazione scritta della coltivazione del Prosecco nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, è opera del nobile coneglianese Francesco Maria Malvolti, che nell’VIII numero del Giornale d’Italia del 1772, parla della coltivazione della vite in quest’area.

Da questo periodo le citazioni e la fama del Prosecco crebbero in tutto il comprensorio del Conegliano Valdobbiadene, tanto che, verso la metà dell’800, iniziò ad essere coltivato in purezza. Importanti in questo senso sono le citazioni di due studiosi; il Conte Balbi Valier, selezionatore del biotipo chiamato Prosecco Balbi con acini tondi e dal sapore e gusto fine, tendente all’aromatico”, ancor oggi apprezzato e largamente coltivato in tutto il comprensorio e quello dello storico Semenzi che, cita in un suo scritto “…squisitissimi vini bianchi sono la verdisa, la Prosecco e la bianchetta”,

vitigni che ancora oggi compongono l’uvaggio del Conegliano Valdobbiadene.

La tradizione vitivinicola di questo territorio e la cultura scientifica, trovano concreta applicazione con la nascita nel 1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana.

Nel 1962 i produttori, al fine di tutelare il territorio e il vino, si riuniscono in Consorzio di tutela per definire il disciplinare di produzione, che consente di ottenere, nel 1969 dal Ministero dell’Agricoltura, il riconoscimento a Denominazione di Origine Controllata del “Prosecco dei Colli di Conegliano Valdobbiadene”.

Nel 1966, nasce la prima Strada del vino Italiana, a conferma della tradizione produttiva e della rinomanza e bellezza di questo territorio.

Il particolare valore del Conegliano Valdobbiadene viene riconosciuto dalla Regione Veneto, nel 2003, con l’istituzione del primo distretto spumantistico italiano, certificando anche sotto il profilo economico la rilevanza nazionale della

denominazione.

Nel 2009, grazie al continuo miglioramento della qualità e alla notorietà che ha raggiunto in 40 anni di successi nazionali ed internazionali, la Denominazione Conegliano Valdobbiadene, è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, ponendo questo territorio

al vertice qualitativo della Denominazione Prosecco.

Nel 2010, i Ministeri dell’Agricoltura e dei Beni Culturali, inseriscono il Conegliano Valdobbiadene Prosecco nella lista Prioritaria delle candidature italiane per il riconoscimento come Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Fattori umani

L’area di coltivazione da cui si ottiene il vino Conegliano Valdobbiadene, è costituita da colline fortemente acclivi i cui pendii, nel corso dei secoli, sono stati modellati dall’opera manuale e dall’ingegno dell’uomo.

Le operazioni in vigneto sono principalmente effettuate a mano, poiché la forte pendenza dei terreni permette un uso solo parziale delle macchine agricole.

Il termine “Rive”, di uso tradizionale, è una menzione che distingue i vigneti posti in singoli comuni o frazioni: qui la vendemmia manuale obbligatoria, consente di preservare l’integrità delle bucce degli acini, fondamentale per la conservazione e il successivo trasferimento degli aromi nei vini spumanti.

Le colline sono coltivate con filari a “girapoggio”, una scelta sviluppata nei secoli dai viticoltori per conservare la fertilità dei suoli e contenere i fenomeni erosivi dovuti alla pendenza.

Gli sforzi compiuti dall’uomo nell’arco dei millenni hanno creato e conservato un paesaggio di rara bellezza: vigneti che avvolgono le colline alternati a macchie arboree ed arbustive di essenze autoctone, intervengono ad aumentare il patrimonio di biodiversità naturalistica, creando uno degli ambienti viticoli più singolari d’Italia.

Nei secoli l’esperienza dei viticoltori ha caratterizzato la Denominazione: la base ampelografica costituita dalla selezione e conservazione di antichi vitigni autoctoni, coltivati nell’area fin dal 1500, (Bianchetta, Verdiso, Perera) è utilizzata dai produttori per comporre le cuveé da avviare alla spumantizzazione. Un'altra pratica storica e

tradizionale, prevede l’utilizzo di piccole percentuali di Pinot e Chardonnay nella produzione dello spumante.

La spumantizzazione, che avviene in autoclave con il metodo Martinotti, è stata perfezionata e codificata nella seconda metà del ‘900 a Conegliano dal Prof. De Rosa, permettendo di esaltare al meglio le specificità dello spumante di questa zona.

Conegliano è da sempre culla della ricerca e oltre all’antica Scuola Enologica e al Centro di Ricerche Viticole, è presente una sede Universitaria per la laurea in Viticoltura ed Enologia, strutture che consentono di tramandare alle nuove generazioni, l’enorme patrimonio umano e scientifico sviluppato nei secoli in questo territorio.

b) Specificità del prodotto

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco viene prodotto con un vitigno principale, la Glera, e con altri vitigni minori, Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga, che si aggiungono a questa per un massimo del 15%.

L’unione di queste varietà di antica coltivazione nella zona, consente di ottenere un vino bianco, di colore paglierino con riflessi verdognoli, gradevolmente aromatico e sapido.

La Glera è un vitigno vigoroso, che nei secoli ha trovato nelle colline della Denominazione le condizioni ambientali più adatte per un buon accumulo di zuccheri ed una contemporanea conservazione dell’acidità malica e delle sostanze aromatiche.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco viene preparato per più del 90% nella versione spumante.

Si caratterizza per un profumo leggermente aromatico, con sentori fruttati e floreali, di frutta bianca e fiori di campo ed acacia.

Di gusto secco, equilibrato, minerale, di vivace acidità, viene prodotto nelle versioni Brut, Extra Dry e Dry che si distinguono per il residuo zuccherino.

La tipologia Brut si caratterizza per profumi freschi e fruttati, con sfumature di agrumi.

La tipologia Extra Dry è la versione tradizionale che combina l’aromaticità con la sapidità.

Fresco, elegante ricco di profumi di fiori e frutta bianca, al palato è morbido ed al tempo stesso asciutto.

La tipologia Dry si caratterizza per la maggiore aromaticità, per profumi più complessi ed una maggiore pienezza gustativa.

La tipologia Rive, prodotta esclusivamente con uve provenienti da un unico Comune o frazione, è in grado di esaltare tutte le peculiarità dello spumante, ottenuto nei singoli territori.

L’area del Conegliano Valdobbiadene possiede una sottozona che riassume tutte le caratteristiche più tipiche dello spumante: il Cartizze.

Sapido ed equilibrato al gusto, ha note molto distintive, un fruttato che ricorda la mela, la pera e un floreale che ricorda i fiori bianchi, il glicine e la rosa.

Il Conegliano Valdobbiadene viene prodotto anche nella versione frizzante, con fermentazione in autoclave, che esprime appieno la vivacità e la freschezza del prodotto e con rifermentazione naturale in bottiglia; sapido e minerale al gusto, si caratterizza per i profumi più maturi e per il leggero sentore di lievito.

Il Tranquillo rappresenta una particolarità locale che si distingue per la “facilità di beva” e le note vinose tipiche del vitigno.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La naturale vocazione alla produzione di vini bianchi è stata nei secoli il tratto distintivo dell’area Conegliano Valdobbiadene Prosecco; già nel 1936 uno studio pedologico dell’Istituto Sperimentale di Conegliano, individua le caratteristiche pedoclimatiche dell’area della Denominazione e la sua vocazione alla produzione di vini bianchi,

fruttati, floreali, sapidi ed asciutti.

Il sistema collinare “hogback” favorisce l’intercettazione luminosa, il drenaggio costante dell’acqua e temperature più elevate che permettono al Prosecco, varietà a scarso accumulo zuccherino, di raggiungere il giusto equilibrio fra la componente zuccherina ed acida.

I suoli, composti da arenarie e marne, frammiste a rocce conglomeratiche e moreniche, conferiscono alle uve note aromatiche molto intense e fini, oltre ad una mineralità e sapidità tipiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

Il clima temperato e le forti escursioni termiche tipiche di queste zone collinari, determinano nell’uva un accumulo di composti aromatici complessi, che consente di ottenere le caratteristiche note vinose e floreali.

Tali fattori inoltre determinano la conservazione dell’acidità fissa, soprattutto nella sua frazione malica, che nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco assicurano allo spumante una freschezza ed un’acidità mai aggressiva.

I fattori pedoclimatici di quest’area collinare, infatti, determinano una lenta maturazione dei grappoli, consentendo un accumulo più completo sia delle sostanze aromatiche che una degradazione molto più lenta della componente acida.

La piovosità estiva, che nella zona è significativamente superiore alla restante parte della provincia di Treviso, permette alla Glera e alle altre varietà minori di vegetare in modo equilibrato e di creare una parete fogliare capace sia di sostenere l’accumulo di componenti glucidiche e aromatiche sia di proteggere i grappoli nel periodo estivo da

eventuali scottature solari salvaguardando così la frazione acida e aromatica che caratterizza il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.

 

Art 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

Elenco dei comuni e delle frazioni che accompagnano la menzione “rive”

 

Comuni                                                           

 

Cison di Valmarino

Colle Umberto                                               

Farra di Soligo  

Follina                                                             

Miane                                                              

Pieve di Soligo                                               

Refrontolo                                                     

San Pietro in Feletto                                    

San Vendemiano                                          

Susegana                                                       

Tarzo                                                              

Vidor    

 

Frazioni:

 

Arfanta

Bagnolo

Barbisano

Bigolino

Campea

Carpesica

Col San Martino

Colbertaldo

Colfosco

Collalto

Combai

Corbanese

Cozzuolo

Farrò

Formeniga

Guia

Manzana

Ogliano

Premaor

Resera

Rolle

Rua

San Giovanni

San Michele

San Pietro in Barbozza

San Vito

Santa Maria

Santo Stefano

Solighetto

Soligo

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MONFUMO

VIGNETI MONFUMO

 

MONTELLO ROSSO

MONTELLO

D.O.C.G.

Decreto 13 ottobre 2011

(fonte GURI)

                                              Modifica Decreto 30 novembre 2011

                                                           (fonte Mipaaf)

Articolo 1
Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

"Montello rosso" o "Montello"
"Montello rosso" o "Montello” superiore

 

Articolo 2
Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" anche nella versione superiore è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, nella seguente composizione:

 

Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%;

possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

 

Articolo 3
Zone di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello rosso" o "Montello" di cui all'articolo 2, comma 1,2,3 comprende l'intero territorio dei comuni di

Castelcucco, Cornuda e Monfumo

E parte del territorio dei comuni di:

Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

In provincia di Treviso.
Tale zona è così delimitata:

dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all’interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m. s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba.

Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di
intersezione con la quota 400 m. s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4
Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.500.
E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 10,00 t/ha.

ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50% vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo.
Le uve destinate alla produzione della versione “Superiore” devono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell’1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione di vini con o senza indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata qualora rispondenti alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari.
4. I vigneti sono idonei alla produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" solo a partire dal quarto anno dall'impianto.

 

Articolo 5
Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, ed in quelli di:

Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.
2. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita.

Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere:

Montello rosso o Montello:
di 18 mesi

di cui almeno 9 mesi in botti di rovere

e 6 mesi in bottiglie;

Montello rosso o Montello superiore:
di 24 mesi

di cui almeno 12 mesi in botti di rovere

e 6 mesi in bottiglia.
L'affinamento decorre dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

 

1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Montello rosso o Montello:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;
sapore: secco sapido, robusto, lievemente, speziato armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

 

Montello rosso o Montello superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;
sapore: secco sapido, robusto, lievemente, speziato armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7
Etichettatura

 

1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.
4.Per i vini della denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" è obbligatorio portare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve

 

Articolo 8
Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montello rosso" o "Montello" devono essere immessi al consumo, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalla normativa, fino a 12 litri ai sensi del DLGS n. 61/2010 con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 12.
Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso bocca in sughero o derivati del sughero.

 

Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico

 

a). Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L’area di produzione del vino DOCG “Montello Rosso” o “Montello” si trova nella regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e dai Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l’abitato di Fonte ad ovest.

Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, separati da una profonda incisione larga circa un chilometro che costituiscono una unica entità geologica.

Sono caratterizzati da un’altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., e da un paesaggio, elemento fortemente distintivo, che presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia.

Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica.

I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.

Molto spesso la massa conglomeratica presenta numerose fratture più o meno verticali che favoriscono la circolazione idrica sotterranea e la formazione di fenomeni carsici testimoniati, soprattutto sul Montello, da oltre 2000 “doline”, con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo.
La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell’acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.
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Fattori storici
La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi.
I monaci benedettini si insediarono intorno all’anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt’ora, tanto che la specializzazione degli impianti è più volte sottolineata nei testi storici.

Nella seconda metà del 1300, quando quest’area passò ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un’importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all’estero già nel 1400.

Nel Cinquecento, che vede il trionfo della nobiltà veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare.

I colli sono ammirati dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia.

Nel 1500 Giovanni Alvise Salamon afferma che i vini rossi del Montello e dei Colli Asolani venivano venduti all’interno della Repubblica “pagandosi molto più degli altri vini di altre parti, per essere questi molto buoni e delicati”
A partire dal 1977 questi vini sono stati oggetto di tutela con il riconoscimento della DOC “Montello e Colli Asolani” e continuano a ottenere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Tra i vini prodotti nel comprensorio, a Ottobre 2011 il Ministero, riconoscendone il valore, ha conferito la DOCG al vino “Montello Rosso” o “Montello”
Fattori umani
Nell'area di produzione del “Montello Rosso” o “Montello”, l’antica conduzione familiare dove il vino costituiva parte importante dell'alimentazione quotidiana e dell'economia locale, ha caratterizzato un paesaggio rimasto con una forte integrità, che ha conservato i suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt’oggi lo spazio con altre colture.
Da una civiltà importante come quella veneziana si è sviluppata inoltre una imprenditorialità vivace e dinamica che ha conservato nel tempo la passione per il bello e per l'eccellenza e, grazie anche alla presenza a pochi chilometri della Scuola Enologica di Conegliano fondata nel 1876 e del Centro di Ricerca per la Viticoltura che hanno contribuito all’evoluzione culturale e alla specializzazione degli operatori, è cresciuta una vitivinicoltura in grado di valorizzare la splendida vocazione naturale del territorio, che ha creato alcuni vini di altissimo pregio tra cui il “Montello Rosso” o “Montello”.

 

b) Specificità del prodotto
Il “Montello Rosso” o “Montello” si ottiene dalle uve, dai mosti e dai vini Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Carmenere a cui si possono aggiungere in piccola percentuale altri vitigni locali rossi.
Dall'ottimale maturità fenolica e zuccherina delle uve derivano vini con

un colore rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento, tannini morbidi ed una alta concentrazione in antociani,

un profumo vinoso intenso, una elevata struttura con un grande equilibrio fra le diverse componenti ed
una alta morbidezza al palato.

Il lungo invecchiamento in botti di rovere riservato al “Montello Rosso” o “Montello”, conferisce al prodotto eleganza e un profumo tendente all’etereo.
Analisi organolettiche ripetute su più annate, confermano una costanza qualitativa indice di una stretta relazione tra prodotto e luogo di origine.

 

c) Legame causa effetto
L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano i colli in esame (viticoltura, clima, suoli, morfologia, esposizione), determina delle condizioni differenziate che risultano ideali per un vino rosso da invecchiamento come il “Montello Rosso” o “Montello”.
Vigneti con più di 3.500 ceppi ad ettaro, impostati su contenute spalliere, con cloni poco produttivi e portinnesti idonei ai suoli tendenzialmente acidi, con interventi al verde di diradamento capaci di creare un ottimo equilibrio vegeto-produttivo, fanno sinergia con le peculiarità climatiche quali i versanti esposti al sole, protetti dai venti freddi che provengono da nord, che, favorendo condizioni autunnali miti, permettono di avere maturazioni prolungate nel tempo che aggrediscono le note erbacee e ruvide.

I terreni, soprattutto ove costituiti da marne più magre, favoriscono nei vini rossi la ricca composizione fenolica, una diversificata composizione aromatica e ad un rapporto zuccheri/acidi ben calibrato.

Questo determina vini dal colore rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, odore intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato e sapore secco sapido, robusto, lievemente speziato armonico.
La piovosità, la giacitura collinare dei suoli favorevole allo smaltimento dell’acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono al vitigno una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.
La granulometria e la conformazione dei suoli permette all’apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per un vitigno dal quale si vuole ottenere freschezza, acidità e intensità aromatica.
La natura acida di tali suoli porta la pianta a privilegiare l’assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla vite di raggiungere un buon equilibrio tra l'attività vegetativa e produttiva.

 

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)
Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it
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La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato0 sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI CROCETTA DEL MONTELLO

VIGNETI CROCETTA DEL MONTELLO

 

MONTELLO – COLLI ASOLANI

D.O.C.

Decreto 13 dicembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre2011

(fonte Mipaaf)

 

N.B. il teso di questo decreto è stato personalmente suddiviso con un allegato per la sottozona al fine di migliorare e semplificare la consultazione

 

Articolo1.
Denominazione

La denominazione di origine controllata «Montello - Colli Asolani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:
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Bianco;
Bianchetta;
Chardonnay;
Chardonnay spumante;
Pinot grigio;
Pinot bianco;
Pinot bianco spumante;
Manzoni bianco;
Rosso;
Merlot;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet Franc;
Carmenere;
Recantina;

 

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell’ allegato del presente disciplinare, è altresì riservata la seguente sottozona:

 

Venegazzù.

Art. 2.
Base Ampelografica

1. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani", accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Chardonnay,

Pinot grigio,

Pinot bianco,

Manzoni bianco,

Merlot,

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere),

Cabernet Sauvignon,

Cabernet Franc,

Carmenere,

Bianchetta

Recantina,

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%;
possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.
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2. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 40% al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenere dal 30% al 60%;

possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.
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3. La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" bianco, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, nella seguente composizione:
Chardonnay dal 40% al 70%,
Glera e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%;
possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Montello - Colli Asolani" di cui all'art. 2, comma 1,2,3 comprende l'intero territorio dei comuni di

Castelcucco, Cornuda e Monfumo

e parte del territorio dei comuni di:

Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona è così delimitata:

dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave.

Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all'interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m. s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba.

Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m. s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa".
Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave.

Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della localita' Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La densità minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno essere di

3.000 ceppi ad ha per il Glera,

3.500 per le varietà atte alla produzione del "Montello - Coli Asolani" rosso,

3.300 ceppi ad ha per le altre varietà

E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.
3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Montello Colli Asolani Merlot: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Montello Colli Asolani Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Montello Colli Asolani Cabernet Franc: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Montello Colli Asolani Cabernet Sauvignon: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Montello Colli Asolani Carmenère: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

Montello Colli Asolani Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Montello Colli Asolani Pinot grigio: 11,00t/ha, 10,50% vol.;

Montello Colli Asolani Manzoni bianco: 11,00t/ha, 10,50% vol.;

Montello Colli Asolani Glera: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

Montello Colli Asolani Bianchetta: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

Montello Colli Asolani Recantina: 11,00t/ha, 10,50% vol.;


Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione. all'organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1). Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di:

Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.
2. Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.
3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
5. I vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" con nome di vitigno elaborati nella tipologia spumante, devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
6 I vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" rosso possono essere immessi in commercio solo a partire dal

1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botte di rovere.
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Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
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Montello Colli Asolani rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato;
sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l,
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Montello Colli Asolani Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con  l'invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente  tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, di buona struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Cabernet Franc:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al  granato con l'invecchiamento;
profumo: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Carmenère:
colore: rosso rubino tendente al granato a  seconda dello stato evolutivo del vino;
profumo: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;
sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
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Montello Colli Asolani bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: lievemente fruttato;
sapore: armonico, fresco fine con la maturazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Chardonnay:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fine, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con riflessi dorati ;
profumo: fruttato esotico, a volte leggermente speziato ;
sapore: caldo, ricco, avvolgente ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Bianchetta:
colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;
profumo: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;
sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l
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Montello Colli Asolani Manzoni Bianco:
colore: giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l
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Montello Colli Asolani Recantina:
colore: rosso violaceo tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico, tendente all'etereo se invecchiato;
sapore: secco, speziato, sapido, robusto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l
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Montello Colli Asolani Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;
profumo: fruttato delicato;
sapore: sapido, caratteristico, da extra brut a dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Pinot bianco spumante:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;
profumo: fine caratteristico;
sapore: caratteristico, pieno, da extra brut a dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
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In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" il nome di vitigno può precedere la denominazione seguito dalla specificazione "Montello - Colli Asolani".
3. Per i vini "Montello - Colli Asolani" (con esclusione delle versioni spumanti) è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 12 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2. E' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di bottiglie tradizionali della capacità superiore a litri 12.
3. Per la chiusura delle bottiglie è consentito l'uso di tappi raso bocca in sughero, a vite a vestizione lunga ed altre tipologie e materiali innovativi ad esclusione delle tipologie prodotte nella versione spumante, per le quali sono ammesse le chiusure previste dalla vigente normativa.
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Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione del vino DOC “Montello - Colli Asolani” si trova nella regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e dai Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l’abitato di Fonte ad ovest.

Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, separati da una profonda incisione larga circa un chilometro, che costituiscono una unica entità geologica.

Sono caratterizzati da un’altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., e da un paesaggio, elemento fortemente distintivo, che presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia.

Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica.

I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi.

Molto spesso la massa conglomeratica presenta numerose fratture più o meno verticali che favoriscono la circolazione idrica sotterranea e la formazione di fenomeni carsici testimoniati, soprattutto sul Montello, da oltre 2000 “doline”, con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo.

La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.

Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell’acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.

Fattori storici

La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi.

I monaci benedettini si insediarono intorno all’anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt’ora, tanto che la specializzazione degli impianti è più volte sottolineata nei testi storici.

Nella seconda metà del 1300, quando quest’area passò ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un’importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all’estero già nel 1400.

Nel Cinquecento, che vede il trionfo della nobiltà veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in più perché considerato migliore rispetto a quello di altre zone.

A partire dal 1977 questi vini sono stati oggetto di tutela con il riconoscimento della DOC “Montello e Colli Asolani” e continuano a ottenere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Fattori umani

Nel Montello – Colli Asolani, l’antica conduzione familiare dove il vino costituiva parte importante dell'alimentazione quotidiana e dell'economia locale, ha caratterizzato un paesaggio rimasto con una forte integrità, che ha conservato i suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt’oggi lo spazio con altre colture.

Da una civiltà importante come quella veneziana, si è sviluppata inoltre una imprenditorialità vivace e dinamica, e, grazie anche alla presenza a pochi chilometri della Scuola Enologica di Conegliano fondata nel 1876 e del Centro di Ricerca per la Viticoltura che hanno contribuito all’evoluzione culturale e alla specializzazione degli operatori, è cresciuta una vitivinicoltura in grado di valorizzare la splendida vocazione naturale del territorio.

b) Specificità del prodotto

I vini rossi “Montello - Colli Asolani”, particolarmente quelli ottenuti sulle marne più magre, devono le loro peculiarità alla presenza di una ricca composizione fenolica, ad una diversificata composizione aromatica e ad un rapporto zuccheri/acidi ben calibrato.

Presentano tannini morbidi, una alta concentrazione in antociani, un colore rosso rubino che tende al granato con

l’invecchiamento, profumo vinoso intenso, una elevata ed equilibrata struttura.

I vini delle varietà bianche (Pinots, Chardonnay, Manzoni Bianco, Bianchetta), soprattutto quelli ottenuti sui conglomerati e sui suoli più fertili e dove le escursioni termiche sono più accentuate, sono caratterizzati da intensi profumi floreali e fruttati esaltati da una fresca acidità e da una eleganza di corpo.

Analisi organolettiche ripetute su più annate, confermano una costanza qualitativa indice di una stretta relazione tra prodotto e luogo di origine.

c) Legame causa effetto

L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano i colli in esame (clima, suoli, morfologia, esposizione), determina delle condizioni differenziate che risultano ideali per le diverse tipologie di vini.

Nei vini rossi le peculiarità climatiche quali i versanti esposti al sole, protetti dai venti freddi che provengono da nord, favorendo condizioni autunnali miti, permettono di avere maturazioni prolungate nel tempo che aggrediscono le note erbacee e ruvide, lasciando spazio alla maturazione zuccherina e fenolica che si trasforma in vini morbidi ed aristocratici.

I terreni, soprattutto ove costituiti da marne più magre, favoriscono nei vini rossi la ricca composizione fenolica, una

diversificata composizione aromatica e ad un rapporto zuccheri/acidi ben calibrato; questo determina i colori dal rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento, profumi con sfumature che possono presentarsi da leggermente erbacee, fino alla frutta rossa a piena maturazione; sapore di corpo, armonico e ben strutturato che può essere sapido, leggermente tannico, morbido, speziato, lievemente erbaceo.

Nei bianchi, estati non troppo calde evitano maturazioni troppo anticipate con bassi livelli acidi e note aromatiche troppo dolci e esotiche, e, particolarmente sui suoli più fertili e dove le escursioni termiche sono più accentuate, favoriscono la sintesi dei terpeni e dei composti benzenici responsabili dei sentori agrumati, floreali e di frutta fresca esaltati da una fresca acidità e da una eleganza di corpo (non a caso questa zona di produzione fornisce le migliori espressioni del Manzoni Bianco, confermate dai numeri riconoscimenti internazionali).

Altro elemento qualificante è l’utilizzo di varietà autoctone quali Bianchetta e Recantina, che dato il loro perfetto adattamento a queste zone collinari arricchiscono e danno originalità alla gamma dei vini.

La piovosità, la giacitura collinare dei suoli favorevole allo smaltimento dell’acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono al vitigno una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.

La granulometria e la conformazione dei suoli permette all’apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per vitigni dal quale si vuole ottenere freschezza, acidità e intensità aromatica.

La natura acida di tali suoli porta la pianta a privilegiare l’assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla vite di raggiungere un buon equilibrio tra l'attività vegetativa e produttiva.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

VIGNETI VENEGAZZU

VIGNETI VENEGAZZÙ

Allegato

SOTTOZONA VENEGAZZÚ

 

Articolo 1

Denominazione:

 

La denominazione di origine controllata «Montello - Colli Asolani» sottozona “Venegazzù” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie di vini:

 

Venegazzù

Venegazzù superiore

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

La denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" - sottozona Venegazzù, anche in versione Superiore, è riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e da vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, situati nella zona delimitata all'art. 3 comma B), idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, nella seguente composizione:
Cabernet sauvignon dal 50% all'70%,
Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Merlot dal 30% al 50%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso.

 

Articolo 3

Zona di produzione:

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Montello - Colli Asolani" Sottozona Venegazzù, interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello

e precisamente la porzione della frazione di Venegazzù corrispondente al foglio catastale n° 16.
Tale zona è così delimitata:

partendo esattamente dal km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana "Spineda-Loredan", si prosegue in direzione Est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n° 16 e 21).

Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a raggiungere in corrispondenza delle "Case Semenzin" la via Fra' Giocondo.

Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù (confine tra il foglio catastale n° 16 e i fogli catastali n° 13 e 12) e si percorre la via Fra Giocondo costeggiando il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura continua.(..), nelle carte tecniche regionali).

Superate le case Brunetta (quota 115 m. s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando così al punto di partenza.
La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzù fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento N. 105024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La densità minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovrà essere di

4.000 ceppi ad ha per le varietà atte alla produzione del Venegazzù.
E' vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.
3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Montello Colli Asolani Vengazzù: 10,00 t/ha, 11,00% vol.


Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie dichiarata nello schedario viticolo.
Le uve destinate alla produzione del vino della sottozona Venegazzù, nella versione "Superiore" devono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani", devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione. all'organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:
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1). Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di:

Altivole, Arcade, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
4. I vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" Venegazzù, possono essere immessi in commercio solo a partire dal

1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botte di rovere.
7 Il vino a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" Venegazzù, che riporta la qualificazione aggiuntiva superiore, deve essere sottoposto ad un affinamento che dovrà essere

di almeno 24 mesi,

di cui almeno 12 mesi in botti di rovere

ed almeno 6 mesi in bottiglie;
L'affinamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Montello Colli Asolani Venegazzù:
colore: rosso rubino intenso o granato;
profumo: vinoso, intenso ed etereo;
sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
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Montello Colli Asolani Venegazzù superiore:
colore: rosso rubino intenso o granato;
profumo: vinoso, intenso ed etereo;
sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" Venegazzù è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto", "selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.
2. Per i vini "Montello - Colli Asolani" Venegazzù è obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani" Venegazzù devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 12 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2. E' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di bottiglie tradizionali della capacità superiore a litri 12.
3. Per la chiusura delle bottiglie della sottozona Venegazzù è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

VIGNETI SUSEGANA

VIGNETI SUSEGANA

PROSECCO

D.O.C.

decreto 17 Luglio 2009

modifica decreto 20 settembre 2010

rettifica 15 ottobre 2010

(fonte GURI)

modifica decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

modifica decreto 28 luglio 2014

modifica decreto 17 novembre 2014

modifica Decreto 27 ottobre 2015

(fonte GURI)

 

Art 1     

 

La denominazione di origine controllata “Prosecco” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

“Prosecco”

“Prosecco spumante”

“Prosecco frizzante”

 

Art 2     

 

Il vino a DOC “Prosecco”deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno:

Glera minimo 85%

possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni:

Verdiso,

Bianchetta trevigiana,

Perera,

Glera lunga,

Chardonnay,

Pinot bianco,

Pinot grigio

Pinot nero (vinificato in bianco)

Idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.

 

2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo articolo 5, comma 6, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all’interno dell’area di produzione di cui all’articolo 3 e idonei a essere iscritti nell’apposita sezione dello schedario viticolo.

Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo 4.

 

Art 3     

 

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Prosecco” devono essere prodotte nella zona che comprende i territori delle seguenti provincie:

Belluno,

Gorizia,

Padova,

Pordenone,

Treviso,

Trieste,

Udine,

Venezia,

Vicenza

 

Art 4     

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Prosecco”, devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare di produzione sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice o doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a:

2.300 ceppi

Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi.

Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti all’Albo della DOC “Prosecco” per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 80.000 gemme per ettaro.

4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all’iscrizione delle superfici all’apposito Albo dei vigneti.

Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed al competente Organismo di controllo.

5. Ê vietata ogni pratica di forzatura.

Ê consentita l’irrigazione di soccorso.

 

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a

18,00 t/ha di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare.

Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di contro.

7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.

L’utilizzo dei predetti mosti e dei vini è regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 7 e 8). Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

8. Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Prosecco” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Prosecco spumante e frizzante” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00% vol.

Purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantine e nella denuncia annuale delle uve.

 

Art 5     

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all’articolo 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. 
Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie “Prosecco spumante e Prosecco frizzante”, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l’area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all’entrata in vigore del disciplinare di produzione, approvato con D.M. 17 luglio 2009..

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie “Prosecco spumante e Prosecco frizzante”, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° Marzo 1986, conformante alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia a condizione che:

La richiesta presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio 2009.

La richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

4. La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’articolo 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a: 9,00% vol.

Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi:

Brut,

Extra dry,

Dry,

Demi-sec

La tipologia “frizzante” deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’articolo 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,00% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%.

Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante di cui all’articolo 1 è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all’articolo 2, comma1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

7. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all’articolo 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

8. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata.

In assenza dei provvedimenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 6, primo capoverso, terza frase.

 

Art 6     

 

I vini di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Prosecco": 
colore: giallo paglierino; 
profumo: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l; 
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"Prosecco" spumante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; 
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 
acidità totale minima: 4,50 g/l 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l; 
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"Prosecco" frizzante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; 
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
acidità totale minima: 4,50 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. 
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Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia".

Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti: 
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
acidita' totale minima: 4,00 g/l.

 

Art 7     

 

1. Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avente significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2. Nella designazione dei vini di cui all’articolo 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a “provincia di Treviso o “Treviso” qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

 

3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, e' consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o «Trieste», o “Pokrajina Trst” o “Trst”,, qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.

6. I vini di cui all’articolo 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

7. Nella designazione del vino spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, è obbligatorio riportare in etichettatura l’anno di produzione delle uve.

 

Art 8     

 

Il vino a DOC “Prosecco” deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito l’uso del tappo a vite.

E’ altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino a DOC “Prosecco” condizionato in damigiane in vetro fino a 60,000 litri.

Il vino a DOC “Prosecco” nella tipologia “spumante” deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9,000 litri.

Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l’uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia.

Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l’uso del tappo a vite, eventualmente con sovra tappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Il vino a DOC Prosecco frizzante” deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 5,000 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina la specifica materia.

E’ altresì ammesso l’utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per il vino “frizzante” che riporta in etichetta la dicitura “rifermentazione in bottiglia” è consentito anche l’uso del tappo a corona.

Per il confezionamento dei vini “spumanti e frizzanti” è consentito solo l’uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità dal bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità.

 

Art 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell’Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari.

Il clima di quest’area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell’uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L’area di produzione é ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell’erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

 

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del ‘600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco, evidenziato tutt’ora con la possibilità di adottare la menzione Trieste”.

In seguito nel ‘700 e ‘800, la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell’area collinare veneto friulana, come citato dal “Roccolo” nel 1754 “Di Monteberico questo perfetto Prosecco …” e confermato, poi, nel 1869 nella “Collezione Ampelografia provinciale Trevigiana”, in cui si cita: “fra le migliori uve bianche per le qualità aromatiche adatte alla produzione di vino dal fine profilo sensoriale”.

In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline trevigiane, il Prosecco trova il suo terroir d’elezione, dove la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e il clima, permettono di valorizzare le peculiarità del vitigno. Grazie alla fama della DOC “Prosecco di Conegliano Valdobbiadene”, riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella provincia di Treviso, evidenziata con la possibilità di adottare la menzione Treviso”, e successivamente in altre province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Negli anni ’70 la crescente domanda e la rinomanza della qualità del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco è stato pertanto inserito nell’elenco dei “Vini da tavola a Indicazione Geografica”, in attuazione del D.M. 31/12/1977.

L’ulteriore miglioramento della qualità negli ultimi decenni e la necessità di una maggiore tutela del nome a livello

internazionale, hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco” (D.M. 17/07/2009).

Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per l’allevamento di una varietà così vigorosa come la Glera, che prevede, oltre all’orientamento verticale dei germogli e alla soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in prossimità del grappolo che consenta la corretta maturazione del potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per ceppo.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave, come è citato in testi del 1937 “Prosecco (…) messo in botte si vende all’inizio della primavera destinandolo alla bottiglia ove riesce spumante”.

Nell’ultimo secolo si è sviluppato nell’area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali.

Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a preservare gli aromi dell’uva nel profilo aromatico del vino.

La capacità professionali degli operatori di esaltare al meglio le peculiarità del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.

 

b) Specificità del prodotto.

Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco è il Glera, semi – aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera lunga agli internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All’olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi) che esprimono eleganza e finezza.

Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo “Martinotti” che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

 

c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l’estate, determinano il corretto sviluppo della pianta durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze “acide” nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all’ottenimento dell’equilibrata composizione chimico – sensoriale della bacca.

Questi terreni, con il contributo climatico particolare della zona, sono adatti alla coltivazione delle varietà destinate alla produzione di Prosecco, perché permettono di ottenere un vino base spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed internazionali.

 

Art 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2)

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.