ERBALUCE DI CALUSO D.O.C.G.
GATTINARA D.O.C.G.
BRAMATERRA D.O.C.
CANAVESE D.O.C.
CAREMA D.O.C.
COSTE DELLA SESIA D.O.C.
LESSONA D.O.C.
VIGNETI CALUSO
ERBALUCE DI CALUSO
CALUSO
D.O.C.G.
Decreto 8 ottobre 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante
“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito
“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva
Articolo 2
Base ampelografica.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale esclusivamente dal vitigno
Erbaluce.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino:
Aglie', Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazze', Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestigne', Vialfre', Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli:
Moncrivello;
Provincia di Biella:
Roppolo, Viverone, Zimone.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
"Erbaluce di Caluso" o “Caluso”: 11,00 t/ha, 10,00% Vol.;
"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” spumante: 11,00 t/ha, 9,50% Vol.;
"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” passito: 11,00 t/ha, 10,00% Vol.;
"Erbaluce di Caluso" o “Caluso” passito riserva: 11,00 t/ha, 10,00% Vol.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito, “Erbaluce di Caluso ” passito riserva o “ Caluso” passito riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
3°anno d'impianto: 5,90 t/ha, 11,00% vol.;
4°anno d'impianto: 6,90 t/ha, 11,00% vol.;
5° anno d'impianto: 7,90 t/ha, 11,00% vol.;
6° anno d'impianto: 8,90 t/ha, 11,00% vol.;
dal 7° anno d'impianto : 9,90 t/ha, 11,00% vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- , di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con metodi tradizionali in uso
nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi.
2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
“Erbaluce di Caluso o Caluso”: 70%, 7.700 l/ha,
“Erbaluce di Caluso o Caluso” spumante: 70%, 7.700 l/ha,
“Erbaluce di Caluso o Caluso” passito e passito riserva: 35%, 3.850 l/ha,
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito la resa è riferita all'uva fresca prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 40% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29,00%.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito:
mesi 36
a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva:
mesi 48
a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito:
dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva:
dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”:
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;
zuccheri residui naturali: massimo 12,00 gr/l
acidità totale minima: 5,00 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
zuccheri residui 12,00 gr/l
“Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito:
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
zuccheri residui : minimo 70,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
“Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
zuccheri residui minimo 70,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - , modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e
similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
3. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, con l'esclusione della tipologia spumante senza l'indicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 Cl.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Il comprensorio Erbaluce comprende 37 comuni situati tra le due serre quella di Ivrea e di Caluso che la racchiudono nella conca morenica canavesana dove i vigneti sono disposti sul lato sud.
La tecnica di coltura e la pergola calusiese formata da un’interfila di oltre 5 metri con circa mille ceppi per ettaro. La potatura è a tralci lunghi perché l’Erbaluce non è produttiva sulle prime tre o quattro gemme basali. Particolare è la raccolta dell’uva per tipologia passito che viene adagiata su graticci in appositi locali per l’appassimento naturale.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
L’Erbaluce è un vitigno che si è particolarmente adattato al terreno sabbioso e ciottoloso delle colline moreniche canavesane che hanno una buona acidità di base che lascia nel vino una pregevole freschezza.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’Erbaluce è un vitigno autoctono introdotto in loco dai romani e con buona probabilità derivante dal Greco di Fiano.
È un vitigno versatile e unico nel panorama dei bianchi perché può essere vinificato in tre tipologie diverse: bianco secco, spumante e passito.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di commercio di Torino
La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI GATTINARA
GATTINARA
D.O.C.G.
Decreto 7 giugno 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” è riservata al vino “Gattinara” già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 9/luglio/1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
Gattinara
Gattinara riserva
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo (detto localmente Spanna) dal 90% al 100%,
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni:
Vespolina per un massimo del 4%
Uva rara (Bonarda di Gattinara),
purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:
Gattinara
In provincia di Vercelli
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;
altitudine non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a 550 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;
le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” non devono essere superiori in coltura specializzata, a:
8,00 tonnellate/ettaro
La resa massima per la produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di
7,20 tonnellate/ettaro
La DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni del comma 5.
I titolo alcolometrici volumici naturali minimi per la DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” sono i seguenti:
Gattinara: 12,00% vol.
Gattinara riserva: 12,50% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Gattinara.
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12/luglio/1963, n. 93, le operazioni di invecchiamento del vino a DOCG “Gattinara”.
La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:
Gattinara: 65% (52,00 hl/ha),
Gattinara riserva: 65% (52,00 hl/ha).
L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
Il vino a DOCG “Gattinara” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
35 mesi
di cui almeno 24 in botti di legno.
Per la tipologia “Gattinara riserva” un periodo di invecchiamento non inferiore a:
47 mesi,
di cui almeno 36 mesi in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal:
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Gattinara: 1° Ottobre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;
Gattinara riserva: 1° Ottobre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.
Per i vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna)”.
I vini destinati a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, possono essere classificati durante il periodo di maturazione obbligatoria con la DOC “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna”, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Gattinara:
Gattinara con menzione “vigna”:
colore: rosso granata con leggere sfumature aranciate;
profumo: fine gradevole, speziato con lievi sentori di viola;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Gattinara riserva:
Gattinara riserva con menzione “vigna”:
colore: rosso granata con leggere sfumature aranciate;
profumo: fine gradevole, speziato con lievi sentori di viola;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella stabilita nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, extra, scelto, superiore, selezionato ed altri similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.
La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.
Gattinara è situata nel Territorio dell’ Alto Piemonte ,ai piedi del Monte Rosa, nell’estremo nord-est della Regione. Territorio nel quale il vitigno “Nebbiolo “ trova uno straordinario luogo di elezione.
I vigneti si sviluppano lunga una conca collinare dietro al centro abitato.
La coltura della vite venne introdotta durante l’Impero di Augusto , ma la vite era già conosciuta prima della dominazione Romana e , si ritiene fosse già praticata dai residenti Liguri .
I sistemi di allevamento soprattutto a Guyot , con basse rese hanno da sempre privilegiato la qualità ed i lunghi
invecchiamenti.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il territorio è composto da una serie di colline ,con la composizione mineralogica dell’arco Alpino da cui si originarono, con esposizione ovest- sud-ovest e da un promontorio roccioso irregolare ad est che supera i 500 metri di altitudine e che protegge dai venti montani. Il sottosuolo è di origine vulcanica ,con una ricchezza immensa di minerali di origine magmatica come porfidi e graniti ed abbondanza di potassio , magnesio e ferro
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La vite è sempre stata il perno dell’economia locale , le testimonianze molteplici lo confermano .
Già nel 1378 si esportava vino e nel 1525 , Mercurino di Gattinara donava alle Corti Europee botti di vino locale.
Nel 1872 il Governo istituiva a Gattinara la Regia Stazione Enologica Sperimentale ,con scuola Enologica , vigneti ,Cantina Sperimentale e Stazione Metereologica.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio di Vercelli
sede operativa Piazza Risorgimento 12
13100 Vercelli.
La Camera di Commercio di Vercelli è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI MASSERANO
BRAMATERRA
D.O.C.
Decreto 16 Luglio 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
Bramaterra
Bramaterra riserva
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %;
Croatina : fino ad un massimo del 30 %;
Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve dei vini DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” , comprende i terreni comunali di:
Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo
situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.
Tutti in provincia di Biella.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo, siliceo e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
- esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Bramaterra: 7,50 tonnellate/ettaro, 11,50% vol.;
Bramaterra riserva: 7,50 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;
La resa massima ammessa per la produzione dei vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di:
6,70 tonnellate/ettaro.
Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.
La DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo purché il vigneto abbia un'età di impianto di almeno 7 anni.
Se l'età del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari :
terzo anno: 4,00 tonnellate/ettaro,
quarto anno: 4,70 tonnellate/ettaro,
quinto anno: 5,40 tonnellate/ettaro,
sesto anno: 6,00 tonnellate/ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata da! precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento del vino "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono
essere effettuate nel territorio dei seguenti comuni:
Lozzolo, Roasio,
in provincia di Vercelli;
Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona
in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Bramaterra: 70% (52,50 hl/ha),
Bramaterra riserva: 70% (52,50 hl/ha).
Per l'impiego della menzione "vigna" , fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra , la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
"Bramaterra": 22 mesi, di cui almeno 18 in botti di legno;
“Bramaterra riserva”: 34 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;
il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di vendemmia.
E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
"Bramaterra": dal 1° settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva;
"Bramaterra riserva": dal 1 ° settembre del terzo anno successivo a quello della raccolta dell'uva.
6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Bramaterra" piu' giovane a "Bramaterra" più vecchio o viceversa.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Bramaterra":
“Bramaterra” con menzione vigna:
colore: rosso granato con riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
"Bramaterra riserva” :
“Bramaterra riserva” con menzione vigna:
colore: rosso granato con riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
I suddetti vini possono presentare sentore di legno.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vin o a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva “ e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” , e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva “, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e relativo toponimo purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dall'organismo che detiene l'apposito schedario viticolo della Denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Bramaterra o Bramaterra riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
4. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” , e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” anche con menzione vigna , ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi dalla normativa vigente, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Il nome Bramaterra si è diffuso nel tempo presso alcuni produttori ed operatori residenti nei comuni di Masserano , Brusnengo , Curino , Roasio Villa del Bosco , Sostegno e Lozzolo già a partire dal 1914.
Così in un territorio unificato da geologia , pedologia ,clima e situazioni storiche ed economiche simili , si è ricorso al nome Bramaterra per il vino , derivato dalla migliore composizione ampelografica di tradizione locale nei terreni collinari.
Coltivando questi colli secondo la intuita vocazione del suolo iniziarono le vicende delle vigne e del vino ed i rapporti inerenti documentati nel tempo.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Il territorio è composto da colline , originate milioni di anni fa , con terreni acidi porfirici e con una copertura superficiale di terreno fertile .
Sul lato occidentale i suoli hanno una maggiore ricchezza di sabbie con depositi marini, ad est si trovano zone maggiormente argillose , a sud i terreni si fanno più profondi , con maggiore ricchezza in limo ed argilla . La vicinanza con il Monte Rosa offre una barriera naturale dai venti montani e garantisce un microclima favorevole per la
coltivazione della vite.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La zona di produzione del Bramaterra , situata nel Territorio dell’ Alto Piemonte , “terra di mezzo” che unisce la Fascia Alpina del Monte Rosa con la Bassa pianura Padana è un Territorio nel quale il vitigno “Nebbiolo “ trova uno straordinario luogo di elezione .
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Biella
Via Aldo Moro 15, 13900 Biella
La Camera di Commercio di Biella è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al 6 modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI BORGOFRANCO D'IVREA
CANAVESE
D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011
Rettifica Decreto 4 novembre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini.
La denominazione di origine controllata "Canavese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Canavese" rosso
"Canavese" rosso novello
"Canavese" rosato
"Canavese" rosato spumante
"Canavese" bianco
"Canavese" bianco spumante
"Canavese" Barbera
"Canavese" Nebbiolo.
Articolo 2
Base ampelografica
1.La denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna specificazione è riservata ai
vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglia'), Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
2. La denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna specificazione è riservata al
vino bianco e bianco spumante
ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
100% Erbaluce.
3. La denominazione di origine controllata "Canavese" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Nebbiolo
Barbera
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni;
possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve.
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Canavese" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della
provincia di Torino:
Aglie', Albiano d'Ivrea; Alice Superiore,
Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiafio, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese,
Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano Canavese,
Cuceglio, Cuorgne', Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo, Levone, Loranzé, Lugnacco, Lusiglié, Maglione, Mazzé, Mercenasco,
Montalenghe, Montaldo Dora, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano,
Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto
Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese, Vestigné, Vialfré, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio
l'intero territorio dei seguenti comuni della
provincia di Biella:
Cavaglia', Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone
e l'intero territorio dei seguenti comuni in
provincia di Vercelli:
Alice Castello e Moncrivello.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
“Canavese” rosso: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” rosso novello: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” rosato: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” rosato spumante: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;
“Canavese” bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;
“Canavese” bianco spumante: 12,00 t/ha, 9,00% vol.;
“Canavese” Barbera: 11,00 t/ha, 10,00% vol.;
“Canavese” Nebbiolo: 10,00 t/ha, 10.50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Canavese” gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
2. Le operazioni di imbottigliamento e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
“Canavese” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;
“Canavese” rosso novello: 70%,77,00 hl/ha; ;
“Canavese” rosato: 70% 77,00 hl/ha;
“Canavese” rosato spumante: 70%, 77,00 hl/ha;
“Canavese” bianco: 70%, 84,00 hl/ha;
“Canavese” bianco spumante: 70%, 84,00 hl/ha;
“Canavese” Barbera: 70%, 77,00 hl/ha;
“Canavese” Nebbiolo: 70%, 70,00 hl/ha.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Canavese" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
5. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Canavese" i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo.
1. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Canavese" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Canavese" rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Canavese" rosato:
colore: dal rosato al rubino chiaro;
profumo: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto,armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" Rosato spumante
spuma: leggera, evanescente;
colore: dal rosato al rubino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" bianco :
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" bianco spumante:
spuma: leggera, evanescente; colore:
paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, caratteristico; da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Canavese" Nebbiolo:
colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
sapore: asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Canavese" Barbera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talora con riflessi violacei;
profumo: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articiolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
1.Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Canavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Canavese", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni, Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con lo stesso colore.
4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 la denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di origine controllata" precede immediatamente la specificazione di vitigno.
5. Il vino a denominazione di origine controllata "Canavese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta la menzione "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.
6. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese", con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Canavese" devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
La denominazione Canavese abbraccia tutti i vini prodotti con le numerose varietà di uva che compongono lo stupefacente panorama vitivinicolo di quest’angolo del Piemonte che da Torino sale fino alle Prealpi valdostane e parte della provincia di Biella e Vercelli. I vigneti disposti al lato sud delle colline Moreniche sono coltivati in parte a pergola e in parte a filare con tecnica a spalliera.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
I vitigni coltivati in questo magnifico teatro morenico del Piemonte danno origine a una vasta gamma di pregiatissimi vini, dai vini bianchi freschi ottenuti dall’erbaluce, rosati profumati ottenuti con uve bonarda e freisa, rossi freschi e strutturati composti da uve barbera, croatina e nebbiolo.
Tutti insieme in grado di soddisfare ogni palato e ogni fantasia enogastronomia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
In questo panorama non vanno dimenticati i neretti che sono autoctoni e che portano con se tutta la storia della viticoltura canavesana.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Camera di commercio di Torino
Via Carlo Alberto, 16 - 10123 Torino
La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI CAREMA
CAREMA
D.O.C.
Decreto 17 settembre 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini.
La denominazione di origine controllata “Carema” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
“Carema”
“Carema” riserva
Articolo 2
Base ampelografica.
Il vino a denominazione di origine controllata “Carema” deve essere ottenuto dalle uve del vitigno
Nebbiolo dall'85% al 100%
possono concorrere alla produzione di detti vini uve provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve.
La zona di produzione dei vini “Carema” comprende l'intero territorio del comune di
Carema.
In provincia di Torino
Articolo 4
Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Carema” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: di origine morenica;
giacitura: coste rocciose, sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
per i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, è adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto minima di
3000 ceppi per ettaro
ad eccezione della forma di allevamento a pergola;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
è vietata ogni pratica di forzatura;
è ammessa l'irrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
"Carema": 8,00 t/ha, 11,50% Vol.
"Carema" riserva: 8,00 t/ha, 11,50% Vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Carema” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vini a denominazione di origine controllata “Carema” devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella frazione di Ivery nel comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
"Carema": 70%, 56,00 hl/ha;
"Carema" riserva: 70%, 56,00 hl/ha.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
"Carema":
24 mesi di cui almeno
12 mesi in botti di legno di rovere o di castagno
a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
"Carema" riserva:
36 mesi di cui almeno
12 mesi in botti di legno di rovere o di castagno
a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
"Carema": 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia
"Carema" riserva: 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
Articolo 6
Caratteristiche al consumo.
1. Il vino “Carema” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Carema”:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Carema” riserva:
colore: rosso granato;
profumo: fine e caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Carema”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
3. Per i vini di cui all'articolo 1 e' fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini “Carema” per la commercializzazione devono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità consentite dalla legislazione vigente ad esclusione del 200 cl.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.
Sulle rocce moreniche al confine con la Val d’Aosta, nasce uno dei più nobili vini rossi piemontesi: il Carema.
La coltura di produzione è stata sviluppata caparbiamente nel tempo sulle pendici del monte Maletto tra i 350 e 700 metri di altitudine, grazie a un duro lavoro di terrazzamento a secco.
L' area viticola di Carema occupa la parte più a nord del canavese e quindi del Piemonte.
I suoi vigneti la cui coltivazione a ridosso delle Alpi richiede cure attente e faticose, testimoniano un amore ed una
passione che hanno radici antiche.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Da questa nobile uva a bacca rossa piemontese, il Nebbiolo, nelle varietà locali Picutener e il Prugnet, forse così chiamato per l'epoca tardiva di vendemmia quando già le prime nebbie avvolgono i filari ai confini della Val d'Aosta, si ottiene questo raro e fascinoso vino.
La coltivazione è a pergola costituita interamente di traverse di supporto in castagno ed i tralci sono legati su di esse per resistere ai forti venti della valle.
Tutte le fasi di vinificazione, conservazione e invecchiamento sono effettuate nella zona di produzione
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La suo particolarissima coltura a terrazzamenti i cui caratteristici muretti a secco ( topion) e pilastri in pietra , oltre a catturare i raggi del sole rilasciandoli poi alle viti nel periodo notturno, sono un vero e proprio vanto architettonico per questi vignaioli che tramandano l'arte costruttiva ed una concreta prova del sacrificio di coltivare una terra dura e difficile.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino
Via Carlo Alberto, 16
10123 Torino
La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI ROASIO
COSTE DELLA SESIA
D.O.C.
Decreto 4 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Coste della Sesia» rosso;
«Coste della Sesia» rosato;
«Coste della Sesia» bianco;
«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna;
«Coste della Sesia» Croatina;
«Coste della Sesia» Vespolina.
Articolo 2
Base ampelografia
1. I vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» rosato:
Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
«Coste della Sesia» Nebbiolo o Spanna:
Nebbiolo (Spanna) minimo 85%;
possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Coste della Sesia» Vespolina:
Vespolina minimo 85%;
possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Coste della Sesia» Croatina:
Croatina minimo 85%;
possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Coste della Sesia» bianco:
Erbaluce 100%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia
tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese
tutti in provincia di Biella.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente seguenti:
“Coste della Sesia” rosso: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
“Coste della Sesia” rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
“Coste della Sesia” bianco: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
“Coste della Sesia” Nebbiolo: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;
“Coste della Sesia” Croatina: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
“Coste della Sesia” Vespolina: 10,00 t/ha, 11,00% vol.
4. La denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» per le tipologie con indicazione di vitigno Nebbiolo (Spanna), Croatina, Vespolina, può essere accompagnata dalla menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, purché tali vigneti abbiano un'età di impianto di almeno 3 anni e le seguenti rese uva per ettaro e
titoli alcolometrici volumici minimi naturali:
Al terzo anno di impianto:
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 4,85 t/ha, 12,00% vol.;
Coste della Sesia Croatina: 5,40 t/ha, 11,50% vol.;
Coste della Sesia Vespolina: 5,40 t/ha, 11,50% vol.
Al quarto anno di impianto:
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 5,65 t/ha, 12,00% vol.;
Coste della Sesia Croatina: 6,30 t/ha, 11,50% vol.;
Coste della Sesia Vespolina: 6,300 y/ha, 11,50% vol.
Al quinto anno di impianto:
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 6,45 t/ha, 12,00% vol.;
Coste della Sesia Croatina: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;
Coste della Sesia Vespolina: 7,20 t/ha 11,50% vol.;
Al sesto anno di impianto:
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 7,25 t/ha, 12,00% vol.;
Coste della Sesia Croatina: 8,10 t/ha, 11,50% vol.;
Coste della Sesia Vespolina: 8,10 t/ha, 11,50% vol.
Dal settimo anno in poi:
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna): 8,10 t/ha, 12,00% vol.;
Coste della Sesia Croatina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;
Coste della Sesia Vespolina: 9,00 t/ha, 11,50% vol.
5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC «Coste della Sesia» gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
7. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
8. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte sentiti il Consorzio di Tutela e le Organizzazioni di categoria può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» possono essere effettuate nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
2. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
3. Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che gia' sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 «Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare di produzione» .
4. Le rese massime dell'uva in vino finito dovranno essere le seguenti:
“Coste della Sesia” rosso: 70%, 70,00 hl/ha;
“Coste della Sesia” rosato: 70%, 70,00 hl/ha;
“Coste della Sesia” bianco: 70%, 70,00 hl/ha;
“Coste della Sesia” Nebbiolo: 70%, 63,00 hl/ha;
“Coste della Sesia” Croatina: 70%, 70,00 hl/ha;
“Coste della Sesia” Vespolina: 70%, 70,00 hl/ha.
Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 4.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
Per i vini «Coste della Sesia» la scelta vendemmiale è altresì consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco.
6. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» i vini, interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
I vini «Coste della Sesia» possono essere altresì riclassificati verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Coste della Sesia» rosso
colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;
profumo: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
«Coste della Sesia» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
profumo: delicato con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,00 g/l.
«Coste della Sesia» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: caratteristico, fine, intenso;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Coste della Sesia» Nebbiolo (Spanna) :
colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Coste della Sesia» Nebbiolo (Spanna) con menzione “vigna”:
colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Coste della Sesia» Croatina:
colore: rosso più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: secco, equilibrato, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo:19,00 g/l.
«Coste della Sesia» Croatina con menzione “vigna”:
colore: rosso più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: secco, equilibrato, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo:19,00 g/l.
«Coste dalla Sesia» Vespolina:
colore: rosso intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
«Coste dalla Sesia» Vespolina con menzione “vigna”:
colore: rosso intenso;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggetti extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino «Coste della Sesia» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Croatina, Vespolina, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Coste della Sesia», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati
e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
5. In sede di designazione, la denominazione «Coste della Sesia» dovrà precedere in etichetta l'indicazione del vitigno o la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per la larghezza e per l'altezza a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia».
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati per la commercializzazione i vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» devono essere di forma e colore tradizionale, munite di tappo raso bocca, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori ai 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
I territori della doc Coste della Sesia , sono compresi nel bacino del Fiume Sesia e vantano sicuramente una tradizione ed una fama consolidata nei secoli .
La vite è presente nella zona territoriale della doc Coste della Sesia sin dall’età romana ed è descritta da Plinio il Vecchio con parole elogiative delle caratteristiche qualitative e della sua ampia diffusione.
Durante il Medio Evo si nota un incremento delle zone vitate ed una maggiore offerta dei suoi vini; ma è nel XVIII secolo che inizia il notevole rinnovamento agricolo e la coltivazione della vite è portata felicemente al solo livello collinare.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il territorio risulta essere un’area composita con importanti differenze da un punto di vista climatico ,pedologico e morfologico.
Con conformazioni che variano da argilla a sabbia, ciottoli di granito e porfido.
Questa disomogeneità territoriale si nota in tutta l’area e nelle due province della Denominazione: Vercelli e Biella.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Molte testimonianze documentano che la viticoltura in questo territorio ha tradizioni antichissime che hanno portato, all’affermazione di vitigni caratteristici.
Un territorio quindi, dove la produzione vitivinicola contribuisce alla valorizzazione complessiva degli ambiti territoriali che ricadono sotto la doc ,che ha costruito la propria storia e la propria identità intorno al vino , con la valenza ambientale e paesaggistica ad essa strettamente collegata
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Biella
Via Aldo Moro, 15
13900 - Biella
La Camera di Commercio di Biella è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI LESSONA
LESSONA
D.O.C.
Decreto 4 giugno 2010
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Art.icolo1
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni :
"Lessona";
“Lessona” riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti , aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo (Spanna) dal 85% al 100%.
possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara
(Bonarda novarese) fino ad un massimo del 15 %.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Lessona"
comprende l'intero territorio del comune di
Lessona,
in provincia di Novara
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC «Lessona» debbono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro
determinate e specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad
ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
è vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
“Lesiona”: 8,00 tonnellate/ettaro, 11,50% Vol.
“Lessona riserva”: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.
Il vino a denominazione di origine controllata “Lessona” riserva può essere accompagnato dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a DOC “Lessona riserva” con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere i seguenti:
Anno di impianto
“Lessona riserva”:
terzo anno: 4,30 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.
quarto anno: 5,00 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.
quinto anno: 5,75 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.
sesto anno: 6,45 tonnellate/ettaro, 12,00 % vol.
settimo anno: 7,20 tonnellate/ettaro 12,00 % vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessona" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino a DOC "Lessona" e
“Lessona riserva” devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Lessona.
Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purché situate nei seguenti Comuni della provincia di Biella :
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;
e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli :
Roasio , Lozzolo .
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
"Lessona": 70% (56, hl/ha)00
“Lessona riserva”: 70% (50,00 hl/ha)
Relativamente al vino “Lessona riserva” per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
"Lessona": 22 mesi di cui almeno 12 in botti di legno
"Lessona riserva “: 46 mesi di cui almeno 30 in botti di legno
Il periodo di invecchiamento obbligatorio ha inizio il 1° Novembre dell’anno della vendemmia.
4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
"Lessona": 1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva
“Lessona riserva: 1° Settembre del quarto anno successivo a quello della raccolta dell’uva
6. Per i vini a DOC "Lessona" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto
verso la DOC "Coste della Sesia rosso” e “ Coste della Sesia Nebbiolo”.
7. I vini a DOC "Lessona" possono essere classificati, con la DOC "Coste della Sesia rosso” e “Coste della Sesia Nebbiolo” purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a DOC "Lessona" e “ Lessona riserva” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Lessona:
colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;
sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Lessona riserva:
Lessona riserva con menzione vigna:
colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;
sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7.
Etichettatura e presentazione
1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona e Lessona riserva” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Lessona e Lessona riserva” , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino a DOC "Lessona riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata
della menzione "vigna"purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Lessona riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Lessona e Lessona riserva” , è obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'articolo 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama da 500 cl.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Lessona è situata nell’Alto Piemonte e ne costituisce la parte occidentale. Nella definizione del quadro aromatico, i terroir di Lessona caratterizzano notevolmente il vitigno Nebbiolo.
Il complesso aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralità rugginosa, che dona a questi vini una
sapidità minerale spiccata e nitida.
Il vitigno nebbiolo si esprime con una particolare levità ed eleganza, con tannini perfettamente amalgamati sin da giovani grazie alle esperienze di coltivazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Da un punto di vista geologico Lessona è una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia porfirica profonda . Suoli alluvionali dunque abbastanza sciolti , sabbie acidissime , rossiccie , mineralissime .
Le altitudini medie sono attorno ai 350 m. s.l.m. ed il clima è abbastanza mite , perché anche qui la vicinanza del Monte Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche e le vigne dell’Alto Piemonte godono di una buona escursione termica . I terreni , come si è detto , sono ricchi di minerali : ferro , potassio e magnesio , con una componente magmatica data dai porfidi e dai graniti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Il Vino era già famoso nel '600 e numerose sono le testimonianze storiche relative alle potenzialità del territorio . L’archivio di Stato della città di Biella nei tanti riferimenti alla viticoltura , già nel 1436 registra l’acquisto di una vigna .
Articolo 10
Riferimenti struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Biella
Via Aldo Moro, 15
13900 Biella
La Camera di Commercio di Biella è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al 6 modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.