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ALBA D.O.C.

BARBERA D'ALBA D.O.C.

DOLCETTO D'ALBA D.O.C.

NEBBIOLO D'ALBA D.O.C.

VIGNETI ALBA

VIGNETI ALBA

 

ALBA

D.O.C.

Decreto 02 Agosto 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Alba” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Alba”

“Alba riserva”.

 

Articolo 2

base ampelografica.

 

I vini a denominazione di origine controllata “Alba” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo: dal 70% all’85%

vitigno Barbera: dal 15% al 30%

possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” devono essere prodotte nella zona di origine delimitata dall’intero territorio dei comuni di:

Barolo, Camo, Canale, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cigliè, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monchiero, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neviglie, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, e Vezza d’Alba

e da parte del territorio dei comuni di:

Alba, Barbaresco, Baldissero d’Alba, Bastia Mondovì, Bra, Castagnito, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno.

In provincia di Cuneo.

 

I confini dell’area di produzione sono così delimitati: partendo da Alba, in senso antiorario, la linea di delimitazione passa a Mussotto, segue la Statale 231 Asti – Alba in direzione Asti sino ad incontrare la sinistra orografica del fiume Tanaro. Dall’intersezione del Tanaro con il confine della provincia di Cuneo ed Asti segue il suddetto sino alla Borgata Gianoli di Montà d’Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per cascina Sterlotti e per quella per frazione San Vito che segue fino

all'innesto con la Strada Statale del Colle di Cadibona (SS 29). La delimitazione coincide con la suddetta fino al ponte sul rio Rollandi. Seguendo la sinistra orografica del rio Rollandi, giunge alla confluenza con il rio Prasanino.

Segue il rio Prasanino sino ad incrociare la Strada Provinciale in direzione Santo Stefano Roero sino alla Borgata Madonna delle grazie, quindi la strada carreggiabile per cascina. Beggioni e oltre fino alla strada Santo Stefano Roero – San Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per cascina. Molli fino a rio Prella. Segue la destra orografica di

detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano.

Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana, imbocca la strada per valle Canemorto che segue fino a Baldissero.

La linea di delimitazione, passa ad ovest di Baldissero su strada Belvedere sino al primo dei due tornanti dal quale prosegue lungo il crinale fino a raggiungere il confine tra Baldissero e Sommariva dal quale prosegue per immettersi su strada Località Maunera passando per Cascina Fiandra.

Prosegue in direzione sud-est su strada Località Maunera fino ad incrociare la Strada Provinciale 10 che attraversa per proseguire lungo le Bocche dei Garbini e le Bocche della Merla per giungere, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia.

Segue in direzione sud detto confine sino ad incontrare strada Mormorè e proseguendo su strada Frazione Saliceto si immette sulla Strada Provinciale 340 in direzione Bra, prosegue lungo la Strada Provinciale 661 fino all’ingresso del

concentrico di Bra escludendolo da est fino ad incontrare strada Orti. Prosegue sulla Strada Statale 231 passando per cascina Salame, Borgo nuovo fino a Località Fornace, per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro. Di qui segue la destra orografica del Tanaro attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Novello.

All’intersezione del fiume Tanaro con il confine comunale di Novello lo segue e prosegue sul confine comunale di Monchiero di Dogliani e di Farigliano sino a incontrare nuovamente il fiume Tanaro che segue in direzione della sorgente. Prosegue verso sud, lungo la destra orografica del Tanaro e ne segue il corso fino all’intersezione con il confine comunale di Bastia Mondovì e Cigliè.

Prosegue seguendo il confine tra Cigliè e Niella Tanaro, Rocca Cigliè e Niella Tanaro, e risale verso nord sul confine tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, Rocca Cigliè e Marsaglia, Clavesana e Marsaglia, Clavesana e Murazzano, Clavesana e Belvedere Langhe, Farigliano e Belvedere Langhe, Dogliani e Belvedere Langhe, Dogliani e Bonvicino, Dogliani e Somano, Dogliani e Bossolasco, Roddino e Cissone, Roddino e Serravalle Langhe, Roddino e Cerretto Langhe, Sinio e Albaretto Torre, Rodello e Albaretto Torre, Rodello e Lequio Berria, Rodello e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Trezzo Tinella e Borgomale, Mengo e Castino, Rocchetta Belbo e Castino fino ad intersecare il confine con la provincia di Asti.

Segue tale confine fino ad incontrare il fiume Tanaro proseguire verso sud-ovest seguendo la destra orografica del fiume attraversando il territorio di Neive, Barbaresco per ritornare nel comune di Alba.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura.

 

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

 

1. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore ai 580 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, con l'esclusione del versante nord;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.

I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuato successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto,

non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente; - sistemi di potatura: il Guyot), e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche qualitative dell’uva e del vino;

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba», Alba riserva” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

“Alba”:  8,00 t/ha,  12,00% vol.;

“Alba riserva”:  8,00 t/ha,  12,00% vol.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba”, “Alba» riserva” con la menzione vigna seguita da relativo toponimo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere:

al terzo anno: 4,30 t/ha, 12,50% vol.;

al quarto anno: 5,00 t/ha,  12,50% vol.;

al quinto anno: 5,80 t/ha,  12,50% vol.;

al sesto anno: 6,50 t/ha,  12,50% vol.;

dal settimo anno in poi: 7,20 t/ha,  12,50% vol.

 

3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Alba” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti della resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5.I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata, agli organi preposti al controllo competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggior resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6 Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione.

 

1. Potranno essere destinate alla produzione di vini a denominazione d’origine controllata “Alba” le uve provenienti dai vigneti iscritti al corrispondente albo o, con la scelta vendemmiale, per intero o parzialmente in riferimento alla superficie vitata, uve provenienti da vigneti iscritti agli albi dei vini a DOCG Barolo, Barbaresco e Roero ed agli albi dei vini a DOC Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba.

Le uve provenienti da vigneti iscritti all’albo della DOC Langhe potranno essere destinate alla doc Alba solo nel caso in cui rispettino le condizioni ed i requisiti del presente disciplinare di produzione.

Le successive operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del punto 2 e successivi del presente articolo.

2. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’art. 1, devono essere effettuate all’interno del territorio della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Cuneo.

 

3. La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro non dovranno essere superiori a:

“Alba”:  70%, 56,00 hl/ha;

“Alba riserva”: 70%, 56,00 hl/ha.

 

4. Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione ed invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione “Vigna” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

 

6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

“Alba”: 17 mesi di cui almeno 9 in botti di legno di rovere

a decorrere dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve;

“Alba riserva”:  23 mesi di cui almeno 12 in botti di legno di rovere

a decorrere dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve.

 

7. Trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, l’azienda può procedere alla certificazione del prodotto e può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”.

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

“Alba”: 1° maggio del secondo anno successivo alla vendemmia

“Alba riserva”: 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia

 

8. E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

9. Per i vini destinati alla denominazione di origine controllata “Alba” il passaggio orizzontale a altra denominazione è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno.

10. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15% di “Alba” più giovane ad «Alba»più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo.

 

I vini a denominazione di origine controllata “Alba” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

“Alba” con menzione “vigna”: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto minimo non riduttore: 23,00 g/l.

 

2. I vini a denominazione di origine controllata “Alba  riserva” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

“Alba” riserva con menzione “vigna”: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto minimo non riduttore: 23,00 g/l.

 

3. E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi ”Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Superiore”, “Vecchio” e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, “Cascina” e altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

3. Nella designazione e presentazione dei vini “Alba” e “Alba riserva”, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che nella designazione e presentazione dei vini “Alba”, intendono accompagnare la denominazione di origine con l'indicazione della “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la partita sia stata presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. Qualora venga usata la tipologia “riserva”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente.

 

Articolo 8

confezionamento.

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata “Alba” di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di tipo “Albeisa”, “Borgognona” o “Bordolese” o di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata “Alba” di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, comunque non inferiore a litri 0,250 e non superiore a litri 15, con l'esclusione dei contenitori da litri 2.

3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie con caratterizzazioni di fantasia che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Poche altre zone del Piemonte, ma non soltanto, possono vantare una zona così fortunata, nella quale siano concentrate qualità produttive importanti e tutte di gran pregio, un territorio nel quale hanno trovato una giusta collocazione, all'interno di un'area, sino a metà del secolo scorso prettamente agricola.

Quando si parla dell'Albese si vuole indicare un'area ben precisa, geograficamente altrettanto ben delimitata, composta dalle Langhe e dal Roero, la prima alla destra e la seconda alla sinistra orografica del fiume Tanaro.

Con altrettanta convinzione Alba ne è considerata la sua capitale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Nel Roero, alla sinistra orografica del Tanaro, troviamo le famose sabbie marnose fossilifere, terre relativamente più giovani sia per la maggior erosione del fiume, sia per il continuo e più recente innalzamento delle terre e dei sottostanti fondali marini.

Tali terreni sono caratterizzati per la loro tessitura sabbiosa o sabbioso-limosa. Le Langhe, alla destra orografica del Tanaro, anch'esse di tipo marnoso con una maggiore quantità di limo e soprattutto di argilla.

Da questi motivi si deduce che il prodotto finale della trasformazione delle uve, può risultare con caratteristiche anche molto differenti a seconda del terreno, della giacitura e della esposizione del vigneto, dell'altimetria e della tecnica colturale.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Alba è un vino che unisce i due vitigni maggiormente coltivati nella sua zona di origine: il Nebbiolo e la Barbera. Questi due vitigni vengono assemblati in maniera sapiente dai viticoltori in funzione del vigneto di provenienza e dell’obiettivo enologico che si intende perseguire: se ne ottiene un vino figlio del territorio e della tradizione.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10

Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

BARBERA D’ALBA

D.O.C.

Decreto 25 marzo 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 17 aprile 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

“Barbera d’Alba”

"Barbera d'Alba" Superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1. La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera dall’ 85% al 100%

Nebbiolo da 0 a 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di:

Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba;

e in parte dal territorio dei comuni di

Baldissero d’Alba, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno,

in provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata:

da Rocca Tagliata (quota 367) la linea di delimitazione segue il confine interprovinciale Asti-Cuneo fino ai bivio della frazione Gianoglio in comune di Montà.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per quella per frazione S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla

confluenza dei rio Rollandi con il rio Prasanino.

Risale il rio Prasanino tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi la strada carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino a rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano (quota 381)

fino a quota 336.

Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota 360.

Imbocca la strada per valle Cenemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione a ovest di Baldissero passa per le quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue fino a quota 402.

Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia.

Traversa detto confine e in linea retta, toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S.

Sebastiano (quota 391).

Prosegue per quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo la strada, fino al confine fra Pocapaglia e Bra (quota 328). Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra fino in prossimità dell'ospedale.

Gira attorno al concentrico di Bra e passando per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue fino alla strada Bra-Cherasco.

Continuando per breve tratto su detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220.

Segue il canale Pertusata e per quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località Fornace (quota 202), per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro.

Di qui segue il corso del Tanaro contro corrente attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Monchiero, fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in destra Tanaro il comune di Monchiero.

Prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e Dogliani includendo tutto il comune di Monforte fino a raggiungere il confine comunale di Roddino (quota 385).

Quindi la linea di delimitazione corre lungo i confini dei territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra Cissone e Roddino; tra Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra Sinio e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Arguello; tra Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e Lequio Berria; Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba e Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con Castino.

Dal punto di incrocio dei confini comunali tra Bosia-Cortemilia e Castino, la delimitazione scende, attraverso Viarasso, alla statale n. 339 che segue fino alla confluenza del fiume Bormida con l'Uzzone.

Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con Pezzolo Valle Uzzone e seguendo il confine comunale tra Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di delimitazione della provincia di Asti.

Di qui la delimitazione segue il confine provinciale Cuneo-Asti, verso nord fino a Rocca Tagliata (quota 327).

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300.

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:

controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini.

è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

3. La resa massima di uva rivendicabile ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Barbera d’Alba” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Barbera d’Alba”: 10,00 t/ha, 11,00% vol.

"Barbera d'Alba Superiore ": 10,00 t/ha, 11,50% vol.

 

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale

deve essere di  9,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.

La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno:

“Barbera d’Alba”: 5,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Barbera d’Alba” Superiore: 5,40 t/ha, 12,00% vol.

al quarto anno:

“Barbera d’Alba”: 6,30 t/ha, 11,50% vol.;

“Barbera d’Alba” Superiore: 6,30 t/ha, 12,00% vol.

al quinto anno:

“Barbera d’Alba”: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Barbera d’Alba” Superiore: 7,20 t/ha, 12,00% vol.

al sesto anno

“Barbera d’Alba”: 8,10 t/ha, 11,50% vol.;

“Barbera d’Alba” Superiore: 8,10 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima rivendicabile per ettaro fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneità alla DOC Barbera d’Alba per i vigneti di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere effettuate all’interno delle province di Cuneo, Asti e Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Barbera d’Alba”: 70%, 7.000 l/ha;

“Barbera d'Alba” Superiore: 70%, 7.000 l/ha.

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:

"Barbera d'Alba"Superiore:

12 mesi

di cui 4 mesi in botti di legno

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta uve.

Per il seguente vino l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

"Barbera d'Alba”Superiore:

dal 1° novembre dell’anno successivo a quello di raccolta uve.

5. Per il vino “Barbera d’Alba” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno, “Piemonte” Barbera e “Langhe” Barbera.

6 . Il vino destinato alla denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” può essere classificato, con la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno,  “Piemonte” Barbera e “Langhe” Barbera, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

con menzione “vigna”: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l .

 

2. Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

con menzione “vigna”: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo : 23,00 g/l .

 

3. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Barbera d’Alba” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba”, é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Barbera d'Alba" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione origine controllata “Barbera d’Alba” per la commercializzazione devono essere di forma corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il Barbera d'Alba nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni.

Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro.

Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il

bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.

Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.

Il vitigno Barbera attesta in maniera esemplare la fortuna del territorio di Langa e Roero: produrre grandi vini da invecchiamento ed al contempo regalare emozioni nei vini più giovani.

Viene coltivato prevalentemente sui versanti Sud – Ovest, con forma di allevamento a spalliera con potatura guyot.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Barbera d’Alba è ottenuto dalla vinificazione in purezza del vitigno Barbera, anche se in alcuni casi è tradizionale un piccolo assemblaggio con il Nebbiolo per smorzare la caratteristica acidità del vitigno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il Barbera era considerato, in passato, un vino “rustico”, ma con il tempo è cresciuto nella stima del pubblico perché si è dimostrato capace di offrire, tramite appropriati processi di vinificazione, sia ottimi vini di pronta beva, sia vini di media longevità e buona struttura che resistono al tempo e confermano, dopo molti anni, i caratteri più originali di una terra e di un vitigno di particolare prestigio.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

C.so Enotria 2/C loc. Ampelion 12051 Alba –CN

 

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

DOLCETTO D’ALBA

D.O.C.

Decreto 25 marzo 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 17 aprile 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

“Dolcetto d’Alba”

“Dolcetto d’Alba” Superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:

vitigno Dolcetto.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” devono essere prodotte:

1) nell'intero territorio dei comuni di

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella

in provincia di Cuneo

e del comune di Coazzolo

in provincia di Asti;

 

2) la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di

Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno,

la porzione del territorio del comune di Roddino

sito sulla destra orografica del torrente Riavolo,

la porzione del territorio del comune di Torre Bormida

situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida,

e la porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di

Serole, Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il torrente Uzzone ed il rio Rigosio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire all’uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,

umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e

del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un

numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:

controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Dolcetto d’Alba: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

Dolcetto d’Alba Superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.

 

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto

d’Alba” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo

deve essere di 8,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto d’Alba” Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.

La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

“Dolcetto d’Alba”: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

"Dolcetto d'Alba" Superiore: 4,80 t/ha, 12,50% vol.

al quarto anno

“Dolcetto d’Alba”: 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

"Dolcetto d'Alba" Superiore: 5,60 t/ha, 12,50% vol.

al quinto anno

“Dolcetto d’Alba”: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

"Dolcetto d'Alba" Superiore: 6,40 t/ha, 12,50% vol.

al sesto anno

“Dolcetto d’Alba”: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

"Dolcetto d'Alba" Superiore: 7,20 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima rivendicabile fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Cuneo e nel comune di Coazzolo in provincia di Asti.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Dolcetto d’Alba”: 70%, 6.300 l/ha;

"Dolcetto d'Alba" Superiore: 70%, 6.300 l/ha.

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha

diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:

 

"Dolcetto d'Alba" Superiore:

 mesi 12

con decorrere dal 1 novembre dell’anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vino Data di immissione al consumo

 

"Dolcetto d'Alba" Superiore:

dal 1 novembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve

 

5 Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto ad esclusione delle uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti.

6.Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Monferrato” senza specificazione di vitigno e “Monferrato” Dolcetto.

7. I vini di cui al presente disciplinare di produzione, ad esclusione di quelli ottenuti con uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti, possono essere classificati con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto,

purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

8.I vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato” Dolcetto, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” Superiore potrà essere riclassificato come “Dolcetto d’Alba”, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino “Dolcetto d’Alba”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

con menzione “vigna”: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l .

 

2. Il vino “Dolcetto d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

con menzione “vigna”: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l .

 

3. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché

la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini "Dolcetto d'Alba" intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso , di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il comprensorio produttivo del Dolcetto d’Alba si estende su 35 comuni attorno ad Alba. Le colline vitate del Piemonte Sud, soprattutto quelle di origine miocenica (era terziaria) poste alla destra del fiume Tanaro, da secoli accolgono la vite di Dolcetto, che sugli stessi pendii ha tratto la propria origine.

Ma ciò che è più forte ancora è il legame, quasi atavico, che si è radicato tra il vino Dolcetto e la gente che popola le “sue” colline.

Langhe è un termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa.

La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro.

Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che

si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.

Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

Nei terreni di Langa il Dolcetto trova il suo habitat ideale: infatti le marne argillose donano un vino fresco ed elegante. La sua coltivazione si può dividere in due fasce principali: una che comprende i territori della zona del Barolo e Barbaresco, dove si ottengono vini più strutturati; l’altra che parte da Alba per salire verso la Valle Belbo dove la struttura geologica origine dolcetti più fini e leggeri.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Questo suo essere vino “quotidiano” lo porta ad essere giustamente considerato il vino dell’amicizia da bere a pieni bicchieri e con il cuore in mano.

Il carattere è semplice e rustico con colore rosso rubino più o meno intenso in relazione alla tipologia dei terreni e profondi riflessi violacei, molto marcati; il profumo è vinoso e fragrante con invitanti sentori di fruttato nei quali si riconoscono la ciliegia e la prugna; il sapore è decisamente secco e asciutto, di modesta acidità, amarognolo delicato e invitante.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10

Asti

 

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

NEBBIOLO D’ALBA

D.O.C.

Decreto 25 marzo 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o menzioni:

 

“Nebbiolo d’Alba”

“Nebbiolo d’Alba” Superiore

“Nebbiolo d’Alba” Spumante

“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1. La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1.Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine “Nebbiolo d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di:

Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba,

Vezza d’Alba, Sinio e Govone

e da parte di quello dei comuni di

Alba, Bra, Baldissero d’Alba, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno,

in provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 19 della s.s. n. 231 si segue interamente verso sud–est il confine comunale di Govone che si identifica dopo un breve tratto col confine provinciale Cuneo–Asti che percorre prima in direzione nord e poi ovest sino al bivio della frazione Gianoli in comune di Monta d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti in direzione sud e attraversata la frazione S. Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide per breve tratto verso sud-est, con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi, seguendo la corrente, giunge alla confluenza dei rio Rollandi con il rio Prasanino.

Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; da dove verso sud-est segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle; indi percorre a nord e poi ovest la carreggiabile dei rio Campetto che segue sino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo - S. Stefano Roero a quota 313.

Risale lungo tale strada verso sud-est per S. Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per C. Baggioni e all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud-ovest la strada che attraversata C.na Molli (quota 376) raggiunge rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'altezza della carrareccia per Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino a Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato Ami raggiunge in prossimità del km 9, 100 la provinciale dei Roeri (quota 336).

Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la valle Serraniana fino alla quota 360 dove prosegue verso ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi verso sud sino a incrociare alla quota 362 la strada per Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della quota 410 all'inizio dei centro abitato.

Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo il crinale toccando le quote 402 e 394 per raggiungere il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 e lungo questi verso sud raggiunge la quota 402.

Da quota 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa di Sommariva da dove percorre, in direzione nord-ovest, la strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta immaginaria verso sud ovest che attraversa le Bocche dei Garbini e raggiunge quota 429 sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Da quota 429 segue una retta verso sud e raggiunge quota 408 per proseguire poi in direzione ovest e quindi sud lungo il crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano (quota 391) sulla strada per Pocapaglia da dove segue in direzione ovest una linea spezzata che passa per le quote 411, 351 e raggiunge quota 328 sulla strada per Bra, prosegue lungo quest'ultima verso il centro abitato fino in prossimità dell'Ospedale, dove segue il concentrico a est di Bra passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino a incrociare la strada Bra-Cherasco.

Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi a est la strada degli orti e raggiungere il canale Pertusata in prossimità della quota 220.

Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere la s.s. di S. Vittoria (n. 231) in prossimità dei km 40,700.

Segue la s.s. verso est e a località Fornace (quota 202) prosegue verso sud per il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro.

Risale il corso dei fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi di Presa dalla quale risalendo verso est la comunale dei Garassini tocca cascina Dabene e poi verso nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il confine comunale di La Morra e Verduno che segue poi verso sud sino a incrociare, in prossimità di Cogni, la strada provinciale per seguirla verso nord–est fino all'abitato di Verduno.

Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione nord-est lungo la vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.

Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi che da questo punto ha origine, fino a incontrare (passando per quota 276), il confine tra Roddi e Verduno.

Segue tale confine verso est e raggiunge quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue, in direzione sud-est, fino alla località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione segue verso est la strada vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le quote 248 e 252 fino a incontrare il rio Talloria di Castiglione.

Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino a incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.

Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità di cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada per cascina Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba.

Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga e i comuni di Montelupo e di Sinio.

Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino a incontrare, a quota 297 in prossimità di cascina Pian Romaldo, il confine fra Serralunga e Monforte.

Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino Monforte in prossimità del km 1,900 per seguirla poi verso nord-ovest fino al centro abitato di quest'ultimo comune.

Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente dei rio Cornaretta, discende tale corso d'acqua e alla confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case Manzoni, C. Roca Nera e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso nord tale confine fino a incontrare il rio Rataldo e il punto d'incontro dei confini tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte.

Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, a sud-ovest di C. Mosca, risale quest'ultimo e alla sorgente segue il sentiero che verso nord raggiunge la strada per Novello in prossimità dei km 3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro abitato.

Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione nord ovest, per la vicinale dei Corini, e all'altezza di tale località, per quella dei Tarditi che attraversa raggiungendo C. Saccati (quota 339) sul confine comunale tra Novello e Narzole.

Indi segue in direzione sud-ovest il confine comunale medesimo per raggiungere la ferrovia Bra- Ceva e seguirla in direzione di Ceva fino al rio Rataldo.

Appena superatolo segue verso est la strada per Via Garambo e sul proseguimento raggiunge la provinciale Monchiero Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi; percorre quest'ultima in direzione sud-est, attraversa il rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la vicinale dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e Monforte che segue verso sud sino a incrociare quello di Dogliani.

Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte Dogliani e Monforte Roddino fino alla strada provinciale Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a quota 515.

Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità dei km 5, con la provinciale per Serralunga a quota 549, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino a incontrare prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio che segue verso est fino a raggiungere il confine comunale di Sinio in prossimità di casc. Castella.

Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo Albese sino alla confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio Riolo fino alla strada comunale di Brantegna che segue passando per quota 480 e raggiunge la provinciale Alba Murazzano a quota 506 in prossimità dei km 11.

Da quota 506 la delimitazione prosegue in direzione nord-ovest per la strada vicinale dei Gorgassi raggiungendo nuovamente al km 9,5 circa la provinciale Alba-Murazzano che segue fino al confine comunale di Diano d'Alba.

Prosegue successivamente verso nord-est, est e poi nord sui confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in cui il confine abbandona il Seno d'Elvio, poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso nord lungo il corso d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa direzione fino al ponte sul Seno d'Elvio all'altezza di C. dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla

confluenza con il fiume Tanaro.

Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba, prosegue in direzione nord lungo la strada e in località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che segue fino al km 19, da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all’uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,

umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

 

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Nebbiolo d’Alba”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Nebbiolo d’Alba”Superiore: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Nebbiolo d’Alba” Spumante: 11,00 t/ha 11,00 % vol.;

“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé: 11,00 t/ha, 11,00% vol.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d’Alba" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale

deve essere di  8,10 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino "Nebbiolo d’Alba" che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.

Per la versione “Superiore” con menzione aggiuntiva “Vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale devono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.

La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

 

“Nebbiolo d’Alba”: “Nebbiolo d’Alba” Superiore:

terzo anno:  4,80, 12,00% vol.;

quarto anno: 5,60 t/ha, 12,00% vol.;

quinto anno:  6,40 t/ha, 12,00% vol.;

sesto anno: 7,20 t/ha, 12,00% vol.

“Nebbiolo d’Alba” Superiore:

terzo anno:  4,80, 12,50% vol.;

quarto anno: 5,60 t/ha, 12,50% vol.;

quinto anno:  6,40 t/ha, 12,50% vol.;

sesto anno: 7,20 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” deve essere riportato nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima rivendicata fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere effettuate nella provincia di Cuneo, Asti e Torino.

 

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Nebbiolo d’Alba”: 70%, 6.300 l/ha;

“Nebbiolo d’Alba” Superiore: 70%, 6.300 l/ha;

“Nebbiolo d’Alba” Spumante: 70%, 7.700 l/ha;

“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé: 70%, 7.700 l/ha.

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I periodi di invecchiamento e le date di immissione al consumo dei vini a denominazione controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere quelli di seguito indicati:

 

“Nebbiolo d’Alba”:

12mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

immesso al consumo non prima del

1°novembre dell’anno successivo a quello di raccolta uve.

 

“Nebbiolo d’Alba”Superiore:

18 mesi

di cui almeno 6 in legno

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

immesso al consumo non prima del

1°maggio del secondo anno successivo a quello di raccolta uve.

 

“Nebbiolo d’Alba” Spumante:

6 mesi

A decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Immesso al consumo non prima del

1°maggio dell’anno successivo a quello di raccolta uve.

 

“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé:

6 mesi

A decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Immesso al consumo non prima del

1°maggio dell’anno successivo a quello di raccolta uve.

 

5. Nella produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” Spumante e “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé sono consentiti sia il metodo Martinotti sia il metodo classico.

Per entrambi i metodi occorre seguire le disposizioni di affinamento previste dalla legge vigente per gli spumanti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Nebbiolo d’Alba”:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: secco, vellutato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

con menzione “vigna” 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l .

 

“Nebbiolo d’Alba”Superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: fruttato e caratteristico con eventuale sentore di legno;

sapore: secco, vellutato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

con menzione “vigna” 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo : 22,00 g /l .

 

 “Nebbiolo d’Alba” Spumante:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o meno intenso;

profumo: netto, fruttato e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;

sapore: secco, abboccato o amabile, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

con menzione “vigna” 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo : 17,00 g/l .

 

“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: netto, fruttato e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;

sapore: secco, abboccato o amabile, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

con menzione “vigna” 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l .

 

2. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’ estratto non riduttore minimo .

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino "Nebbiolo d’Alba", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Nebbiolo d’Alba", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d’Alba", con l’esclusione degli spumanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” e “Nebbiolo d’Alba” Superiore per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .

2.Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” Spumante e “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma tradizionale per i vini spumanti, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge ma comunque non inferiore a 20 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il Nebbiolo è una delle varietà di vite che accomuna le sorti produttive delle colline alla destra ed alla sinistra del fiume Tanaro.

Il Nebbiolo d’Alba è l’esempio tangibile di questa comune vocazione alla qualità, la sua zona d’origine, infatti, si estende sul territorio di 25 comuni situati su entrambe le sponde.

Viene coltivato con il sistema di allevamento che meglio si adatta a questo vitigno in questa zona ovvero la spalliera che consente un’ottima attività fisiologica della vite con potatura a “Guyot” che favorisce l’equilibrio vegeto produttivo del vitigno. la zona di produzione è caratterizzata dalla formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di "cattura del Tanaro", col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in conseguenza di un movimento della crosta terrestre.

Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di Sabbie Argille e Calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa tra loro a seconda delle zone.

La presenza delle sabbie è determinante nei profumi e nelle strutture dei vini che arrivano da quest’area.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il Nebbiolo d’Alba è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Nebbiolo in purezza.

Viene coltivato sui versanti meglio esposti della zona al riparo dalle gelate e dai freddi di primavera

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Negli anni si è raggiunto un ottimo equilibrio tra il vitigno, l’ambiente e la tecnica colturale dei viticoltori che si manifesta in un vino dai toni austeri resistente nel tempo, il colore é rosso granato, il profumo ricorda i sentori fruttati del lampone, del geranio, della fragolina selvatica e quelli speziati di cannella e di vaniglia.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24

Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

P.zza Roma 10

Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.