Sardegna › SARDEGNA DOC

CANNONAU DI SARDEGNA D.O.C.

MONICA DI SARDEGNA D.O.C.

MOSCATO DI SARDEGNA D.O.C.

SARDEGNA SEMIDANO D.O.C.

VERMENTINO DI SARDEGNA D.O.C.

VIGNETI OLIENA

VIGNETI OLIENA

CANNONAU DI SARDEGNA

D.O.C.
Decreto 4 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e' riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

«Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato;

«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva;

«Cannonau di Sardegna» Passito;

«Cannonau di Sardegna» Liquoroso;

«Cannonau di Sardegna» Classico.

   

La specificazione «classico»  è  consentita  per  i  vini  delle provincie di Nuoro ed Ogliastra.

Ai vini suddetti, nei limiti ed  alle  condizioni  stabiliti  dal presente disciplinare, sono altresi' riservate le seguenti sottozone:

 

Oliena o Nepente di Oliena,

Capo Ferrato,

Jerzu.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» devono essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cannonau: minimo 85%;

possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del  15%,  iscritti nel Registro nazionale  delle  varietà  di  vite  per  uve  da  vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da  ultimo  aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» aventi la specificazione «classico» devono essere  ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la

seguente composizione ampelografica:

Cannonau: minimo 90%;

possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella  regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, come sopra identificati.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione  di  origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

 

Per i vini a denominazione di origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» aventi la specificazione «classico», le uve  devono  essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.

 

Per la sottozona Oliena o Nepente di Oliena la zona di produzione delle uve è riservata,

in provincia di Nuoro, all'intero  territorio del Comune di

Oliena

ed in parte in quello  di 

Orgosolo 

secondo  la seguente delimitazione:

partendo dall'estremo sud della zona, e cioè   dal punto di incrocio dei confini  comunali  di  Oliena,  Orgosolo  e

Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea  di  delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino  alla  località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della  quota  953,  un affluente di riu Tortu.

Discende lungo tale  affluente  prima  e  poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il  R.  Sorasi.

Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota  474,  la  strada che costeggia il corso d'acqua.

Da quota 474, in direzione ovest,  la linea di delimitazione segue la strada che  costeggia  il  R.  Sorasi fino ad incrociare quella fra Orgosolo  e  Oliena,  prosegue  per  la medesima in direzione di Oliena e, superato il Km. 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea  altimetrica  di 55O metri, la segue verso nord per  circa  500  metri,  quindi  piega verso est,  fino  a  ricongiungersi  con  la  strada  per  Oliena  in prossimità del ponte S. Archimissa.

Segue tale strada  verso  Oliena fino ad  incrociare  il  confine  comunale  che  segue  in  direzione nord-ovest fino al corso d'Virdarosa; prosegue verso Ovest, lungo  il medesimo e raggiunge la località Rovine  di  Santa  Maria,  da  dove

prende il sentiero per la località rovine di San  Paolo  e  passando per Funtana Mala, piega verso sud per 400  metri  per  ritornare  poi verso ovest attraversando la localita' Teulaspru.

Raggiunge così  la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al Km. 13 la strada  per  Nuoro. 

Prosegue  per  detta strada verso nord e al Km. 7,550 circa incrocia il  confine  comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi vero est  e  quindi  verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.

 

Per  la  sottozona  «Capo  Ferrato»  la  zona  di  produzione  è riservata alle uve raccolte  nei  territori  comunali  di  Castiadas, Muravera,  San  Vito,  Villaputzu  e  Villasimius 

in  provincia   di Cagliari.

 

Per la sottozona «Jerzu» la zona di produzione è riservata  alle uve raccolte nei territori comunali  di 

Jerzu e Cardedu 

Nella provincia di Ogliastra.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» devono essere quelle normali della zona e atte a  conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto  da escludersi i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei  ceppi per ettaro non può essere  inferiore  a  3.500  ceppi. 

I  sesti  di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di  potatura  devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietato il sistema di allevamento a tendone.

E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura   ed   e'   consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro di  coltura  specializzata  non deve essere superiore a

11,00 t/ha per il «Cannonau di  Sardegna»,

mentre  per  il  «Cannonau  di  Sardegna»,  con   la   specificazione «classico» la  resa  massima  di  uve  per  ettaro  non  deve  essere superiore a 9,00 t/ha.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva ad ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie  impegnata dalla vite.

A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata nei  limiti  di  cui  sopra  purché  la produzione globale non superi  del  20%  il  limite  medesimo,  fermi restando i  limiti  di  resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma  puo'  confluire  nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».

Le uve devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata “Cannonau  di  Sardegna Rosso  e  Rosato”  

un titolo alcolometrico minimo naturale  del  12,50% vol.; 

per la tipologia  Rosso Riserva e per  i  vini  con  la  specificazione  "classico"

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di  vinificazione,  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e  con  la  specificazione «classico», devono avvenire all'interno dei rispettivi  territori  di produzione delle uve così come delimitati all'Art. 3.

Le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine  controllata  «Cannonau di Sardegna» devono  avvenire  all'interno  della  regione  Sardegna, mentre devono rimanere  all'interno  delle  zone  di  produzione  per quanto riguarda le sottozone

Oliena o Nepente di Oliena, Jerzu  e Capoferrato.

Nelle  operazioni  di  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche enologiche atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

La tipologia «Passito»  deve  essere  ottenuta  con  appassimento delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su  graticci  o  anche  in locali idonei.

E' ammessa la parziale disidratazione con aria  ventilata  ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La resa massima dell'uva  in  vino  a  denominazione  di  origine controllata «Cannonau di Sardegna» non può superare il 70% e, per la tipologia «Passito», il 55%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra,  anche  se la produzione ad ettaro resta al di  sotto  del  massimo  consentito, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione  di  origine  e  può essere riclassificato come indicazione geografica tipica  «Isola  dei Nuraghi».

E' consentito, in annate particolarmente  sfavorevoli,  stabilito da decreto regionale, aumentare la  gradazione  alcolica  complessiva del prodotto  fino  ad  un  massimo  di  1  grado  alcolico  mediante concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti.

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia,

mentre la tipologia Rosato  può essere immessa al consumo

dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla vendemmia.

Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» nella tipologia «Liquoroso», non  può  essere  immesso  al consumo prima del

1° novembre dell'anno  successivo  a  quello  della vendemmia

e deve aver superato almeno

sei mesi di  invecchiamento  in botti di legno.

Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» Passito può essere immesso al consumo  a  partire  dal  1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna», sottoposti ad un periodo di invecchiamento di  almeno 

due anni,

a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia,

di cui almeno sei mesi in  botti  di  legno, 

possono  essere  qualificati  con  la menzione «riserva».

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» con la specificazione «classico», devono essere  sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno

due anni,

a partire dal  1° novembre  dell'anno  di   vendemmia.  

Per   quest'ultima   tipologia l'invecchiamento deve essere di

almeno 12 mesi in botti di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna» devono rispondere,  all'atto  dell'immissione  al  consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Cannonau di Sardegna» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso,

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

     

«Cannonau di Sardegna» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

     

«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

     

«Cannonau di Sardegna» classico:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico delle uve di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

     

«Cannonau di Sardegna» Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo;

sapore: dolce, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:  13,00% vol.;

zuccheri residui: minimo 50,0 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

     

«Cannonau di Sardegna» Liquoroso:

colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, etereo;

sapore: dal secco al dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo tipo secco: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo tipo dolce: 16,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo per il tipo secco: 10,00 g/l;

zuccheri riduttori minimo per il tipo dolce: 50,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali modificare i limiti dell'acidità  totale  e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'Art. 1 è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'Art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Cannonau  di Sardegna»,  ai  fini  dell'immissione  al  consumo,   devono   essere confezionati in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare  un vino di pregio e di capacità non superiore a  3  litri,  chiusi  con tappo di sughero raso bocca.

E' consentito inoltre l'uso delle bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita'  massima  di  18 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.

E' altresì consentito ad esclusione delle tipologie  qualificate con  l'indicazione  della  sottozona,  con  le  menzioni  «classico», «riserva»,  «superiore»,  «vigna»,

l'uso di contenitori alternativi  al vetro costituiti da un otre  in  materiale  plastico  pluristrato  di polietilene e poliestere, racchiuso in  un  involucro  di  cartone  o altro materiale rigido, di capacità non inferiore a due litri.

Per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,750, ad esclusione delle tipologie  qualificate  con  l'indicazione  della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «vigna», è ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla  normativa  vigente ad esclusione del tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona territoriale del Cannonau di Sardegna, coincide geograficamente con l’intero territorio della Sardegna, che ha una superficie di 24.090 chilometri quadrati, e risulta essere la seconda isola del Mar Mediterraneo.

La Sardegna, posta al centro del Mediterraneo Occidentale, viene a trovarsi tra la zona temperata europea e la zona subtropicale africana, in piena area climatica mediterranea.

Il suo clima risente di questa sua posizione con inverni relativamente miti, specie nelle zone costiere e stabilità del tempo durante la calda estate, con una quasi assoluta mancanza di pioggia; inoltre l’Isola ha, in tutte le stagioni, una notevole ventosità, infatti essa è sotto il dominio delle correnti aeree occidentali che, con altissima frequenza, sono richiamate dall’Atlantico sui centri di bassa pressione mediterranei; il vento pertanto è una delle più importanti componenti naturali del clima sardo.

In base alle osservazioni meteorologiche possiamo affermare che il vento più frequente che soffia sulla Sardegna è il Maestrale.

Un altro importante aspetto che fa sentire la sua influenza sul clima della Sardegna è la breve distanza di tutti i punti dell’Isola dal mare.

Il punto più interno dista infatti 53 chilometri, e ne deriva che, in nessuna zona interna, il clima assume carattere continentale; lungo le coste, invece, si riscontra clima veramente mite per l’elevata temperatura media e per le modeste escursioni termiche.

Pur se oltre la metà del territorio in questione si trova ad un’altitudine inferiore a 300 metri sul mare, l’isola è considerata montuosa perché i rilievi, pur non raggiungendo altezze considerevoli, hanno forme aspre, con declivi ripidi, caratterizzati da forti pendenze che vanno ad influenzare le loro attitudini alla coltivazione, compresa quella viticola.

L’andamento della temperatura dell’Isola è simile a quello delle altre zone mediterranee. Le acque del Mediterraneo, in conseguenza della loro evoluzione termica, fanno sentire decisamente la loro influenza, per cui sia l’inverno che l’estate le temperature sono miti.

Le precipitazioni che si verificano sulla Sardegna sono quasi esclusivamente piogge cicloniche, dovute alle perturbazioni indotte dalle depressioni barometriche che prendono origine in conseguenza dell’elevata temperatura delle acque che circondano l’Isola.

Tali perturbazioni, condizionano l’andamento pluviometrico che è caratterizzato di norma da due periodi piovosi: uno

vernino-primaverile ed uno autunnale, con una quantità di piogge che è bassa nelle pianure litoranee ed aumenta relativamente verso l’interno; la media annuale delle precipitazioni è di 775 millimetri, quantitativo che sarebbe largamente sufficiente ai fabbisogni della viticoltura isolana se la distribuzione nello spazio e nel tempo fosse più regolare; infatti, mentre nelle zone interne del centro-nord dell’Isola si accerta una piovosità media annua di 1000 mm, nelle zone litoranee e nelle pianure in nessun caso supera i 600 mm per scendere fino a 400 mm nella parte più meridionale dell’Isola.

In relazione ai vari fattori climatici delle varie zone, in Sardegna si possono riscontrare i seguenti tipi di clima :

a) Clima sub-tropicale: nelle zone con questo clima , la vite prospera e produce abbastanza bene dal punto di vista quali-quantitativo.

b) Clima temperato-caldo: area in cui è compresa la maggior parte del territorio dell’Isola; in quest’area la temperatura media annuale non scende mai al di sotto dei 15°C, con delle precipitazioni, concentrate per lo più nel periodo autunno-vernino che non superano mediamente gli 800 mm : è il miglior habitat per la vite, che infatti vegeta perfettamente sino ai 600 m s.l.m.

c) Clima sub-umido ed umido: zone che non interessano la coltura della vite.

La Sardegna è considerata una delle terre più antiche del bacino del Mediterraneo: in essa sono praticamente presenti tutte le ere geologiche, dalla Paleozoica alla Quaternaria.

Le formazioni più antiche possono essere considerate quelle granitiche che sono caratteristiche della Gallura, mentre

nella parte centrale le stesse sono coperte da rocce metamorfiche, schistose.

L’era Mesozoica è caratterizzata dai calcari dolomitici presenti nella Nurra di Alghero, nei monti del Sarcidano, di

Oliena e Monte Albo ad Orosei.

Al Terziario appartengono le rocce effusive, trachiti, andesiti, che ritroviamo nella parte Nord-occidentale e nel basso Sulcis e le rocce sedimentarie mioceniche presenti nella Romangia, nella Marmilla e nella Trexenta. Le colate basaltiche quaternarie caratterizzano la zona centrale dell’Isola, i rilievi della costa orientale del Golfo di Orosei e i caratteristici profili del Logudoro.

Ancora all’era Quaternaria appartengono le sedimentazioni che hanno coperto la vasta pianura del Campidano e le minori aree alluvionali presenti un po’ dappertutto.

I terreni derivanti hanno logicamente una composizione che rispecchia la formazione rocciosa

d’origine e che possono essere distinti in:

terreni alluvionali, originatisi appunto dalle alluvioni del quaternario e caratterizzati da strati

profondi, di buona permeabilità, con una composizione simile a quella delle rocce che hanno

contribuito ai depositi alluvionali;

terreni calcarei, derivati dal disgregamento delle rocce calcaree, ricchi di questo elemento, ma non molto dotati in elementi nutritivi;

terreni trachitici, caratterizzati da una limitata profondità, ma discretamente dotati di potassio, poveri, invece, di fosforo e di azoto, come del resto la maggior parte dei terreni sardi;

terreni basaltici, in genere autoctoni e quindi di minima profondità, particolarmente ricchi di microelementi;

terreni schistosi, a volte molto profondi, particolarmente ricchi di potassio e con discreta dotazione di fosforo;

terreni di disfacimento granitico, sabbiosi, sciolti, acidi o sub-acidi, ricchi di potassio, ma poveri di fosforo e di azoto.

Fattori umani rilevanti per il legame

La vite ed il vino hanno da sempre costituito l’elemento caratterizzante della civiltà mediterranea.

La Sardegna per la sua collocazione geografica e per le condizioni ecopedologiche estremamente diversificate, presenta condizioni ottimali per la crescita della vite sia selvatica sia coltivata.

Le teorie correnti presuppongono che dal Caucaso, attraverso la Mesopotamia, l’Anatolia e l’Egitto, la vite sia stata portata nel Mediterraneo occidentale. Essa sarebbe giunta in Sardegna grazie ai Fenici, i primi colonizzatori del mediterraneo.

La coltivazione della vite è un fatto ormai acquisito da gran tempo, con tutte le operazioni ad essa connesse, compresi anche tutti i processi di addomesticamento della “Vitis vinifera sylvestris", ampiamente diffusa in tutto il territorio dell’Isola.

In Sardegna, la presenza del vino Cannonau risale a tempi immemorabili. Si trovano tracce nel XVII secolo, quando un visitatore del re Martin Carrillo e il francescano Giorgio Aleo, alcuni anni più tardi, nel 1612 il primo e nel 1677 il secondo, parlano di vini Cañonates di particolare pregio prodotti in tutta l’isola (AA.VV. La Storia della vite e del vino in Sardegna, 1999).

Nei secoli successivi, si hanno anche delle descrizioni più precise dei vitigni, come quella del Manca dell’Arca (XVIII secolo), che cita il Cannonau, e quella (XIX secolo) del Moris, ancora più accurata, che classifica il nostro vitigno come “Vitis prestans”.

A metà dell’800, a darci un’idea della diffusione del Cannonau è il sacerdote Vittorio Angius che, comune per comune, fornisce notizie dettagliate sulla viticoltura del tempo e sui vitigni coltivati nelle diverse aree. Anche dal suo censimento, il Cannonau è il vitigno più diffuso nell’isola.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

Secondo il Bruni il Cannonau presenta un grappolo di media grandezza, serrato o semi-serrato per leggera colatura, conico, con peduncolo di media grossezza, verde; l’acino è medio, rotondo, con buccia sottile e consistente, di colore nero violaceo, con polpa sciolta a sapore neutro, con succo leggermente colorato in rosa.

Questo vitigno è in genere allevato ad alberello latino, anche se nei nuovi impianti è presente in forme appoggiate più espanse; ha una sufficiente resistenza alle crittogame; matura in III o IV epoca. Non ha particolari esigenze pedoclimatiche ed è per tale ragione che ha potuto diffondersi in tutta l’Isola.

La DOC Cannonau di Sardegna, è riferita a diverse tipologie di vino che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Considerata la sua grande adattabilità ambientale e di conseguenza la sua diffusione in aree ecologicamente diverse, il Cannonau può dare origine a tipologie di vini con caratteristiche molto differenti.

Il Cannonau rosato è un vino dal colore rosato brillante, ha un profumo floreale di rosa/viola e fruttato di ciliegia e piccoli frutti, il gusto è secco, sapido, caratteristico delle uve di provenienza.

Il Cannonau rosso è un vino dal colore rosso rubino, ha un profumo fruttato maturo di piccoli frutti rossi e neri (ciliegia, mirto, prugna, mora) con un fondo speziato di pepe e vegetale da erbe aromatiche/officinali e macchia mediterranea, il gusto è tipico, sapido, leggermente tannico.

Il Cannonau riserva è un vino dal colore rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento; ha un profumo floreale di rosa o petalo secco, fruttato da frutta matura (confettura e prugna secca), con un fondo speziato (chiodi di garofano e cannella-vaniglia) e vegetale da balsamico (mentolatoeucaliptolo); il gusto è caratteristico, secco, sapido, pieno, molto caldo; morbido; retrogusto amarognolo, leggermente tannico.

Il Cannonau passito è ottenuto da uve appassite, di colore rosso dal rubino al granato, con profumo di frutta matura, al gusto è sapido, etereo, rotondo e suadente.

Il Cannonau liquoroso è un vino rosso dal color rubino verso il granato con l’invecchiamento, con profumo di confettura matura, dal gusto caratteristico, etereo, sapido, rotondo e suadente.

Il Cannonau classico è un vino rosso rubino brillante che vira al granato con l’invecchiamento, profumo floreale di rosa o petalo secco, fruttato da frutta matura, con un fondo speziato e vegetale da balsamico; il gusto è tipico, secco, sapido, pieno, molto caldo, morbido, retrogusto amarognolo.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui di cui alla lettera b).

Il Cannonau è il vitigno rosso più diffuso in Sardegna, è presente in ambito regionale con una percentuale pari al 24%, ma arriva al 62% nella provincia di Nuoro.

Proprio per questa ragione il vino omonimo è il vino sardo più noto e può essere considerato veramente, così come afferma il Vitagliano, il vino dei sardi. E come tale ha goduto di un’ampia letteratura che va dalle citazioni del Gemelli che inserisce il “Canonao” tra i vini abboccati, al La Marmora che parla della “gagliardia dei vini di Ogliastra”, per finire con l’ode al “nepente di Oliena” scritta da Gabriele D’Annunzio.

Il vitigno Cannonau, come già affermato in precedenza, è diffusissimo nell’Isola: non c’è località dove esso non venga oramai coltivato. Inoltre nelle diverse zone in cui è allevato, esso è conosciuto con nomi diversi: Cannonadu, Nannonatu, Canonao, Ratagliadu nieddu, Cannonau.

Il Moris lo definisce Vitis praestans e così lo illustra: “acinis nigris, mediocribus, dulcissimis; racemis brevibus, laxiusculis, breviter pedunculatis; foliis semitrilobis indivisisque, quasi coriaceis, late subaequaliterque crenato-dentatis, venis facie albescentibus, subtus puberulis, baseos sinu amplo; sarmentis ferrugineis, internodiis brevibus. Vern. Cannonàu - Praestantissimum hujus nominis vinum suppeditat”.

Cettolini invece lo descrive così: “Ha germogliamento precoce e quindi và soggetto alle brinate; ha vegetazione robusta a cespuglio; ama le esposizioni soleggiate; si pota corto a sperone a piccolo getto.

I tralci sono rigati, grossi, duri al taglio; i nodi sono pronunciati, gli internodi corti, le gemme tomentose e sporgenti.

Il germoglio è biancastro, il fiore appassisce e sboccia precocemente; l’allegagione non è difficile; non è di produzione certa, ma dà vino apprezzato per il colore, profumo e gusto speciale.

Le foglie sono verde-chiare, piccole; hanno seni profondi, semiaperti; hanno dentatura minuta, profonda; il picciolo verde è corto; le costole sono rilevate.

Il grappolo è medio, rotondo, alato, di media compattezza; il peduncolo è corto, molto robusto; i pedicelli piuttosto corti, bianco verdognoli; gli acini medi, rotondi; la buccia è pruinosa; il colore nero; la polpa molle, di sapore vinoso.”

Questa varietà, non presenta particolari esigenze di clima e di terreno e la sua affinità per i portainnesti americani è molto variabile da terreno a terreno.

L’uva Cannonau matura nella terza-quarta epoca per cui la vendemmia inizia nella seconda metà di settembre e si protrae sino alla seconda metà di ottobre in funzione del grande numero di terroirs in cui il Cannonau viene allevato.

Questo fatto porta ad ottenere dei vini Cannonau che hanno necessità di differenti modalità di lavorazione per esprimere al meglio le loro caratteristiche organolettiche e la loro tipicità.

È ben noto il ruolo predominante che il terreno esplica sulle caratteristiche mercantili ed organolettiche dell’uva e quindi del vino. L’influenza del terreno sulle caratteristiche del vino è particolarmente evidente in Sardegna per le notevoli difformità geologiche che vi si riscontrano: infatti si và dagli scisti, ai graniti, ai calcari mesozoici e terziari, alle trachiti, ai basalti, alle dune costiere.

Da tutte queste rocce madri è derivata una estesa gamma di terreni, dall’argilloso al sabbioso, tutti però poveri di sostanza organica e quindi di azoto in conseguenza delle condizioni climatiche locali, più o meno ricchi di potassio scambiabile e scarsamente dotati di fosforo scambiabile.

Le caratteristiche organolettiche dei vini Cannonau, quindi, si modificano a seconda del terroirs in cui vengono ottenuti, ma mantengono sempre quell’impronta caratteristica che è tipica ed inconfondibile di questa varietà.

La coltivazione del Cannonau nell’Isola è così importante che già nel 1972 vi è stato il riconoscimento della denominazione d’origine controllata del vino “Cannonau di Sardegna”.

La varietà di vite Cannonau gode di particolare protezione ai sensi dell’articolo 118 ter, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1234/2007, dell’articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento 607/2009, e dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2009, in quanto esclusiva e distintiva per la DOC “Cannonau di Sardegna”.

La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del Cannonau di Sardegna.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SERDIANA

VIGNETI SERDIANA

MONICA DI SARDEGNA

D.O.C.
Decreto 15 ottobre 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

La denominazione di  origine  controllata  "Monica  di  Sardegna"  è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

"Monica di Sardegna"

"Monica di Sardegna" superiore

"Monica di Sardegna" frizzante.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini di  cui  all'articolo  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve provenienti da vigneti composti  in  ambito  aziendale,  dal  vitigno Monica almeno per l'85%.

possono concorrere  altri  vitigni  a  bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione  Sardegna

fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della  regione

Sardegna.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOC "Monica di Sardegna" devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini le specifiche caratteristiche  di  qualità. 

Sono  pertanto  da considerarsi esclusi i  terreni  male  esposti  e  quelli  di  debole spessore derivanti da rocce compatte,  le  dune  attuali,  i  terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla  falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 750 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare le 15,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa dovrà essere riportata al limite suddetto, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Fermo restando il limite  sopra  indicato,  la  resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, in rapporto  all'effettiva  superficie  coperta  dalla vite.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro  per la produzione di vino DOC “Monica di Sardegna”,  inferiore  a  quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione  al

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini  a  DOC "Monica  di  Sardegna"  i  seguenti  titoli  alcolometrici   volumico naturali minimi:

 

"Monica di Sardegna": 10,50% vol.;

"Monica di Sardegna" frizzante: 10,50% vol.;

"Monica di Sardegna" superiore:  12,00% vol.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate  nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza, fino al limite  dell'80%,  non  avra'  diritto alla DOC, ma potrà essere designato con la IGT "Isola dei  Nuraghi".

Oltre tale limite, tutto il prodotto non avrà diritto a nessuna D.O.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire  ai  vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a DOC "Monica di  Sardegna"  non  possono  essere  immessi  al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione  delle uve.

Il vino a DOC  “Monica  di  Sardegna”  “superiore"  non  può  essere immesso al consumo prima

del 1° settembre dell'anno  successivo  alla vendemmia.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC  "Monica  di  Sardegna"  all'atto  della  immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Monica di Sardegna:

colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

profumo: intenso etereo e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Monica di Sardegna superiore

colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

profumo: intenso etereo e gradevole;

sapore: asciutto, sapido con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,5 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Monica di Sardegna frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso rubino;

profumo: intenso etereo e gradevole;

sapore: secco oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali  di  modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi sopraindicati  per  l'acidità totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini di cui  all'art.  1,  con l'esclusione della tipologia frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione "amabile".

 

Articolo 8

confezionamento

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi:  "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a  DOC  “Monica  di  Sardegna”,  ai  fini  dell'immissione  al consumo, debbono essere confezionati solo in recipienti di  vetro  di foggia tale da qualificare un vino di pregio,  chiusi  con  tappo  di sughero raso bocca.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a l 0,750, ad esclusione  della  tipologia  Superiore  è

ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa  dalla  normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione della DOC “Monica di Sardegna”, coincide geograficamente con l’intero territorio della Sardegna, che ha una superficie di 24.090 chilometri quadrati, e risulta essere la seconda isola del Mar Mediterraneo.

La Sardegna, posta al centro del Mediterraneo Occidentale, viene a trovarsi tra la zona temperata europea e la zona subtropicale africana, in piena area climatica mediterranea.

Il suo clima infatti risente di questa sua posizione con inverni relativamente miti, specie nelle zone costiere e stabilità del tempo durante la calda estate, con una quasi assoluta mancanza di pioggia; inoltre l’Isola ha, in tutte le stagioni, una notevole ventosità, infatti essa è sotto il dominio delle correnti aeree occidentali che, con altissima frequenza, sono richiamate dall’Atlantico sui centri di bassa pressione mediterranei; il vento pertanto è una delle più importanti componenti naturali del clima sardo.

In base alle osservazioni meteorologiche possiamo affermare che il vento più frequente che soffia sulla Sardegna è il Maestrale.

Un altro importante aspetto che fa sentire la sua influenza sul clima della Sardegna è la breve distanza di tutti i punti dell’Isola dal mare. Il punto più interno dista infatti 53 chilometri, e ne deriva che, in nessuna zona interna, il clima assume carattere continentale; lungo le coste, invece, si riscontra clima veramente mite per l’elevata temperatura media e per le modeste escursioni termiche.

Pur se oltre la metà del territorio in questione si trova ad un’altitudine inferiore a 300 metri sul mare, l’isola è considerata montuosa perché i rilievi, pur non raggiungendo altezze considerevoli, hanno forme aspre, con declivi ripidi, caratterizzati da forti pendenze che vanno ad influenzare le loro attitudini alla coltivazione, compresa quella viticola.

L’andamento della temperatura dell’Isola è simile a quello delle altre zone mediterranee. Le acque del Mediterraneo, in conseguenza della loro evoluzione termica, fanno sentire decisamente la loro influenza, per cui sia l’inverno che l’estate le temperature sono miti.

Le precipitazioni che si verificano sulla Sardegna sono quasi esclusivamente piogge cicloniche, dovute alle perturbazioni indotte dalle depressioni barometriche che prendono origine in conseguenza dell’elevata temperatura delle acque che circondano l’Isola.

Tali perturbazioni, condizionano l’andamento pluviometrico che è caratterizzato di norma da due periodi piovosi: uno

vernino-primaverile ed uno autunnale, con una quantità di piogge che è bassa nelle pianure litoranee ed aumenta relativamente verso l’interno; la media annuale delle precipitazioni è di 775 millimetri, quantitativo che sarebbe largamente sufficiente ai fabbisogni della viticoltura isolana se la distribuzione nello spazio e nel tempo fosse più regolare; infatti, mentre nelle zone interne del centro-nord dell’Isola si accerta una piovosità media annua di 1000 mm, nelle zone litoranee e nelle pianure in nessun caso supera i 600 mm per scendere fino a 400 mm nella parte più meridionale dell’Isola.

In relazione ai vari fattori climatici delle varie zone, in Sardegna si possono riscontrare i seguenti

tipi di clima:

a) Clima sub-tropicale: nelle zone con questo clima , la vite prospera e produce abbastanza bene dal punto di vista quali-quantitativo.

b) Clima temperato-caldo: area in cui è compresa la maggior parte del territorio dell’Isola; in quest’area la temperatura media annuale non scende mai al di sotto dei 15°, con delle precipitazioni, concentrate per lo più nel periodo autunno-vernino che non superano mediamente gli 800 mm : è il miglior habitat per la vite, che infatti vegeta perfettamente sino ai 600 m s.l.m.

c) Clima sub-umido ed umido: zone che non interessano la coltura della vite.

La Sardegna è considerata una delle terre più antiche del bacino del Mediterraneo: in essa sono praticamente presenti tutte le ere geologiche, dalla Paleozoica alla Quaternaria. Le formazioni più antiche possono essere considerate quelle granitiche che sono caratteristiche della Gallura, mentre nella parte centrale le stesse sono coperte da rocce metamorfiche, schistose. L’era Mesozoica è caratterizzata dai calcari dolomitici presenti nella Nurra di Alghero, nei monti del Sarcidano, di Oliena e Monte Albo ad Orosei.

Al Terziario appartengono le rocce effusive, trachiti, andesiti, che ritroviamo nella parte Nord-occidentale e nel basso Sulcis e le rocce sedimentarie mioceniche presenti nella Romangia, nella Marmilla e nella Trexenta.

Le colate basaltiche quaternarie caratterizzano la zona centrale dell’Isola, i rilievi della costa orientale del Golfo di Orosei e i caratteristici profili del Logudoro.

Ancora all’era Quaternaria appartengono le sedimentazioni che hanno coperto la vasta pianura del Campidano e le minori aree alluvionali presenti un po’ dappertutto.

I terreni derivanti hanno logicamente una composizione che rispecchia la formazione rocciosa d’origine e che possono essere distinti in:

terreni alluvionali, originatisi appunto dalle alluvioni del quaternario e caratterizzati da strati profondi, di buona permeabilità, con una composizione simile a quella delle rocce che hanno contribuito ai depositi alluvionali;

terreni calcarei, derivati dal disgregamento delle rocce calcaree, ricchi di questo elemento, ma non molto dotati in elementi nutritivi;

terreni trachitici, caratterizzati da una limitata profondità, ma discretamente dotati di potassio, poveri, invece, di fosforo e di azoto, come del resto la maggior parte dei terreni sardi;

terreni basaltici, in genere autoctoni e quindi di minima profondità, particolarmente ricchi di microelementi;

terreni schistosi, a volte molto profondi, particolarmente ricchi di potassio e con discreta dotazione di fosforo;

terreni di disfacimento granitico, sabbiosi, sciolti, acidi o sub-acidi, ricchi di potassio, ma poveri di fosforo e di azoto.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Il vitigno Monica, secondo alcuni autori sarebbe stato introdotto in tempi remoti dai Mori.

Questa tesi sarebbe suffragata dal nome “Uva Mora” tuttora in uso in alcune località dell’interno dell’Isola.

Altri lo ritengono di importazione iberica, dovuta quindi agli spagnoli nel periodo della loro denominazione in Sardegna.

Il Mameli, a sua volta, ritiene che il Monica sia da considerarsi una cultivar originatasi in loco, avendo il vitigno caratteri propri che lo diversificano da altri somiglianti, altrove coltivati.

Il vitigno si diffuse nell’Isola nel periodo dell’Amministrazione piemontese, a seguito della politica viticola attuata dal vicerè, il marchese di Rivarolo, che a partire dal 1736 favorì la diffusione della viticoltura nell’Isola, rendendola obbligatoria nei terreni ritenuti idonei alla vite e rimettendo in vigore integralmente le norme della Carta de Logu di Eleonora d'Arborea emanata nel 1392 e rimasta in vigore fino al 1827, durante il regno di Carlo Felice.

Il vitigno Monica, a cavallo dei secoli XIX e XX, risentì degli attacchi della fillossera che falcidiò anche i vigneti della Sardegna, i quali avevano registrato alla fine dell’ottocento la loro espansione massima.

La ripresa della viticoltura nell’Isola su nuovi portainnesti, ha dato nuovo slancio alla coltivazione della varietà, tanto da essere riconosciuta della denominazione di origine fin dal 1972.

Le tecniche di vinificazione utilizzate comprendono pratiche enologiche che coniugano le tradizioni locali con e l’evoluzione delle pratiche enologiche, che conferiscono al vino, nelle diverse tipologie, le sue peculiari caratteristiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Il vino a DOC “Monica di Sardegna”, nelle sue diverse tipologie, presenta dal punto di vista analitico ed organolettico come un ottimo vino rosso, non eccessivamente alcolico, secco o amabile, sapido con caratteristico retrogusto, di colore rosso rubino, tendente all’amaranto con l’invecchiamento. Profumo intenso, etereo e gradevole, si accosta a primi piatti, arrosti di carni bianche e rosse, cacciagione e salumi.

Nel tempo i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

Per la produzione del vino DOC “Monica di Sardegna”, vengono utilizzate esclusivamente le uve provenienti per almeno l'85% dal vitigno Monica coltivate nell’area geografica individuata dal disciplinare di produzione.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare;

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione del vino Monica di Sardegna, ed attualmente differenziate per le differenti tipologie.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Con la denominazione “Monica di Sardegna” si producono vini rossi con particolari peculiari caratteristiche a seconda della zona di coltivazione del vitigno.

Il successo nei risultati e la diffusione della coltivazione ha determinato una stretta connessione tra la zona geografica di produzione e il vitigno Monica.

Fu con la creazione della Regia Società Agraria ed Economica di Cagliari, durante il regno di Carlo Felice, che si iniziò a fare conoscere fuori dell’Isola i vini di lusso sardi, tra cui la Monica, in occasione del 6° Congresso Scientifico Italiano svoltosi a Milano nel 1845.

La Sardegna, dopo il secondo conflitto mondiale, con la raggiunta autonomia amministrativa dell’Isola diede impulso all’espandersi della viticoltura ed al miglioramento delle tecniche enologiche, che videro il sorgere di cantine cooperative sociali, come pure di molti stabilimenti industriali vinicoli di singoli privati.

L'uomo nel corso degli anni ha provveduto a tramandare sia le tecniche di coltivazione che le pratiche enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e la notorietà del vino “Monica di Sardegna”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI TEMPIO PAUSANIA

VIGNETI TEMPIO PAUSANIA

MOSCATO DI SARDEGNA

D.O.C.

Decreto 18 Gennaio 2011

Rettificato  Decreto 15 Giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La denominazione di origine  controllata  "Moscato  di  Sardegna"  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente  disciplinare  di  produzione  nelle  seguenti

tipologie:

 

"Moscato di Sardegna" bianco

"Moscato di Sardegna" passito

"Moscato di Sardegna" da uve stramature

"Moscato di Sardegna" spumante .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC "Moscato di Sardegna" devono essere ottenuti  dalle  uve provenienti dai vigneti composti  in  ambito  aziendale  dal  vitigno

Moscato bianco.

E' ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca  bianca, fino ad un massimo del 10%, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Sardegna.

Per la tipologia spumante  detta  percentuale  deve  essere  ottenuta esclusivamente da  uve  provenienti  da  vitigni  aromatici  a  bacca bianca.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della  Regione Sardegna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali  e  di  coltura  delle  uve  destinate  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire  alle  uve,  al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da assicurare le necessarie  caratteristiche  alle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

I nuovi impianti ed i  reimpianti  dovranno  avere  una  densità  di almeno 3500 ceppi per ettaro.

 

La resa massima di  uva  ammessa  alla  produzione  dei  vini  a  DOC "Moscato di Sardegna" non deve essere superiore a 10,00  tonnellate  per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La  resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, in  rapporto  all'effettiva  superficie  vitata  nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.

La resa dovrà essere  riportata  a  detto  limite  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del  vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione d'origine controllata " Moscato di Sardegna" un  titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  del 

14,00% vol. per  la  tipologia bianco,

16,00% vol. per la tipologia passito

15,00% vol. per la  tipologia uve stramature.

 

Le uve destinate alla produzione del "Moscato di  Sardegna"  spumante debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale di 9,00% vol .

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione  devono   essere   effettuate   nel territorio della Regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le  sue peculiari caratteristiche.

Per le tipologie "Moscato di Sardegna" bianco, da  uve  stramature  e passito, è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva  del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Qualora il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di una determinata partita destinata alla  produzione  del  "Moscato  di Sardegna" spumante sia superiore a 13,00% vol.  è  vietato  l'uso  dello sciroppo zuccherino per la presa di  spuma,  dovendosi  in  tal  caso procedere  alla  spumantizzazione   utilizzando   esclusivamente   lo zucchero naturale della partita.

Per i  vini  di  cui   all'articolo  1,  con  l'esclusione  della tipologia passito,  la  resa  dell'uva  in  vino  non  dovrà  essere superiore al 70 % per cento.

Qualora detta resa superi questo limite, ma non l' 80%, l'eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine, ma può ricadere nella IGT "Isola dei Nuraghi" qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a  qualsiasi  denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Per la tipologia "passito" è consentito  l'appassimento  su  stuoie, anche in locali  idonei,  fino  al  raggiungimento  di  un  contenuto zuccherino di almeno 272 g/l .

E' altresì ammessa la parziale disidratazione  con  aria  ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino "Moscato di Sardegna" non  può  essere  immesso  al  consumo prima del

15 ottobre dell'annata  di  produzione  delle  uve  per  la tipologia spumante,

1° marzo successivo all'annata di  produzione delle uve  per  la  tipologia  bianco 

1°  luglio  successivo all'annata  di  produzione  delle  uve  per  le  tipologie  "da   uve stramature" e "passito".

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Moscato  di  Sardegna" all'atto dell' immissione al consumo, devono presentare  le  seguenti caratteristiche:

 

"Moscato di Sardegna" bianco:

colore: giallo dorato;

profumo: intenso aroma caratteristico;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Moscato di Sardegna" passito:

colore: da giallo dorato ad ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Moscato di Sardegna" da uve stramature:

colore: giallo da dorato ad ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: fine,dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Moscato di Sardegna" spumante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00 vol.;

zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l;

zuccheri riduttori massimo:  95,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi  privati,  non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente.

 

Le  sotto   denominazioni   geografiche   tradizionali  

"Tempio Pausania" o "Tempio" 

"Gallura" 

sono  riservate  al  "Moscato  di Sardegna" spumante spumantizzato in  Gallura  e  proveniente  da  uve

ammesse,  prodotte  e  vinificate  rispettivamente   nel   territorio amministrativo di

Tempio Pausania

e  nel  territorio  geograficamente definito "Gallura", il quale comprende l'intero territorio dei comuni di 

Aggius,  Aglientu,  Arzachena,  Badesi,  Berchidda,  Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau,  Sant'Antonio  di  Gallura,  San

Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Telti,  Tempio  Pausania,  Trinita' d'Agultu,

in Provincia di Olbia-Tempio,

e il comune  di  Viddalba 

in provincia di Sassari.».

 

Per i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Moscato  di Sardegna", con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino  di  pregio  e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite  dalle  norme vigenti, ad eccezione delle tipologie da "uve stramature" e "passito" per le quali sono consentite bottiglie di capacità non  superiore  a 0,750 litri.

L'utilizzo del tappo a  vite  è  consentito  esclusivamente  per  la chiusura delle bottiglie di capacità di 0,375 litri.

Per il confezionamento dei vini spumanti non è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) – Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione della DOC “Moscato di Sardegna”, coincide geograficamente con l’intero territorio della Sardegna, che ha una superficie di 24.090 chilometri quadrati, e risulta essere la seconda isola del Mar Mediterraneo.

La Sardegna, posta al centro del Mediterraneo Occidentale, viene a trovarsi tra la zona temperata europea e la zona subtropicale africana, in piena area climatica mediterranea.

Il suo clima infatti risente di questa sua posizione con inverni relativamente miti, specie nelle zone costiere e stabilità del tempo durante la calda estate, con una quasi assoluta mancanza di pioggia; inoltre l’Isola ha, in tutte le stagioni, una notevole ventosità, infatti essa è sotto il dominio delle correnti aeree occidentali che, con altissima frequenza, sono richiamate dall’Atlantico sui centri di bassa pressione mediterranei; il vento pertanto è una delle più importanti componenti naturali del clima sardo.

In base alle osservazioni meteorologiche possiamo affermare che il vento più frequente che soffia sulla Sardegna è il Maestrale.

Un altro importante aspetto che fa sentire la sua influenza sul clima della Sardegna è la breve distanza di tutti i punti dell’Isola dal mare.

Il punto più interno dista infatti 53 chilometri, e ne deriva che, in nessuna zona interna, il clima assume carattere continentale; lungo le coste, invece, si riscontra clima veramente mite per l’elevata temperatura media e per le modeste escursioni termiche.

Pur se oltre la metà del territorio in questione si trova ad un’altitudine inferiore a 300 metri sul mare, l’isola è considerata montuosa perché i rilievi, pur non raggiungendo altezze considerevoli, hanno forme aspre, con declivi ripidi, caratterizzati da forti pendenze che vanno ad influenzare le loro attitudini alla coltivazione, compresa quella viticola.

L’andamento della temperatura dell’Isola è simile a quello delle altre zone mediterranee. Le acque del Mediterraneo, in conseguenza della loro evoluzione termica, fanno sentire decisamente la loro influenza, per cui sia l’inverno che l’estate le temperature sono miti.

Le precipitazioni che si verificano sulla Sardegna sono quasi esclusivamente piogge cicloniche, dovute alle perturbazioni indotte dalle depressioni barometriche che prendono origine in conseguenza dell’elevata temperatura delle acque che circondano l’Isola.

Tali perturbazioni, condizionano l’andamento pluviometrico che è caratterizzato di norma da due periodi piovosi: uno vernino-primaverile ed uno autunnale, con una quantità di piogge che è bassa nelle pianure litoranee ed aumenta relativamente verso l’interno; la media annuale delle precipitazioni è di 775 millimetri, quantitativo che sarebbe largamente sufficiente ai fabbisogni della viticoltura isolana se la distribuzione nello spazio e nel tempo fosse più regolare; infatti, mentre nelle zone interne del centro-nord dell’Isola si accerta una piovosità media annua di 1000 mm, nelle zone litoranee e nelle pianure in nessun caso supera i 600 mm per scendere fino a 400 mm nella parte più meridionale dell’Isola.

In relazione ai vari fattori climatici delle varie zone, in Sardegna si possono riscontrare i seguenti

tipi di clima :

a) Clima sub-tropicale: nelle zone con questo clima , la vite prospera e produce abbastanza bene dal punto di vista quali-quantitativo.

b) Clima temperato-caldo: area in cui è compresa la maggior parte del territorio dell’Isola; in quest’area la temperatura media annuale non scende mai al di sotto dei 15°C, con delle precipitazioni, concentrate per lo più nel periodo autunno-vernino che non superano mediamente gli 800 mm : è il miglior habitat per la vite, che infatti vegeta perfettamente sino ai 600 m s.l.m.

c) Clima sub-umido ed umido: zone che non interessano la coltura della vite.

La Sardegna è considerata una delle terre più antiche del bacino del Mediterraneo: in essa sono praticamente presenti tutte le ere geologiche, dalla Paleozoica alla Quaternaria.

Le formazioni più antiche possono essere considerate quelle granitiche che sono caratteristiche della Gallura, mentre

nella parte centrale le stesse sono coperte da rocce metamorfiche, schistose.

L’era Mesozoica è caratterizzata dai calcari dolomitici presenti nella Nurra di Alghero, nei monti del Sarcidano, di

Oliena e Monte Albo ad Orosei.

Al Terziario appartengono le rocce effusive, trachiti, andesiti, che ritroviamo nella parte Nord-occidentale e nel basso Sulcis e le rocce sedimentarie mioceniche presenti nella Romangia, nella Marmilla e nella Trexenta.

Le colate basaltiche quaternarie caratterizzano la zona centrale dell’Isola, i rilievi della costa orientale del Golfo di Orosei e i caratteristici profili del Logudoro.

Ancora all’era Quaternaria appartengono le sedimentazioni che hanno coperto la vasta pianura del Campidano e le minori aree alluvionali presenti un po’ dappertutto.

I terreni derivanti hanno logicamente una composizione che rispecchia la formazione rocciosa d’origine e che possono essere distinti in:

terreni alluvionali, originatisi appunto dalle alluvioni del quaternario e caratterizzati da strati profondi, di buona permeabilità, con una composizione simile a quella delle rocce che hanno contribuito ai depositi alluvionali;

terreni calcarei, derivati dal disgregamento delle rocce calcaree, ricchi di questo elemento, ma non molto dotati in elementi nutritivi;

terreni trachitici, caratterizzati da una limitata profondità, ma discretamente dotati di potassio, poveri, invece, di fosforo e di azoto, come del resto la maggior parte dei terreni sardi;

terreni basaltici, in genere autoctoni e quindi di minima profondità, particolarmente ricchi di microelementi;

terreni schistosi, a volte molto profondi, particolarmente ricchi di potassio e con discreta dotazione di fosforo;

terreni di disfacimento granitico, sabbiosi, sciolti, acidi o sub-acidi, ricchi di potassio, ma poveri di fosforo e di azoto.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Il Moscato bianco è fra i vitigni più anticamente coltivati in Sardegna. È un vitigno conosciuto fin dai tempi dell’antica Roma, citato dal Columella con il nome di uva “Apiana” in quanto uva prediletta dalle api per la dolcezza dei suoi acini.

Il moscato ha seguito attraverso i secoli le alterne vicende della viticoltura sarda, dalle menzionate epoche remote fino ai nostri giorni. Il vitigno si diffuse nell’Isola nel periodo dell’Amministrazione piemontese, a seguito della politica viticola attuata dal vicerè, il marchese di Rivarolo, che a partire dal 1736 favorì la diffusione della viticoltura nell’Isola, rendendola obbligatoria nei terreni ritenuti idonei alla vite e rimettendo in vigore integralmente le norme della Carta de Logu di Eleonora d'Arborea emanata nel 1392 e rimasta in vigore fino al 1827, durante il regno di Carlo Felice.

La Regia Società Agraria ed Economica di Cagliari, fondata nel 1804, iniziò a fare conoscere fuori dell’Isola i vini di lusso sardi, tra cui il Moscato, in occasione del 6° Congresso Scientifico Italiano svoltosi a Milano nel 1845. Nella seconda metà del secolo, si è cercato di disciplinare e razionalizzare il comparto vitivinicolo con l’istituzione della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Cagliari, la quale diede un certo impulso al settore.

Il vitigno Moscato, a cavallo dei secoli XIX e XX, risentì degli attacchi della fillossera che falcidiò anche i vigneti della Sardegna, i quali avevano registrato alla fine dell’ottocento la loro espansione massima.

La ripresa della viticoltura nell’Isola su nuovi portainnesti, ha dato nuovo slancio alla coltivazione della varietà, tanto da essere riconosciuta della denominazione di origine fin dal 1979.

Le tecniche di vinificazione utilizzate comprendono pratiche enologiche che coniugano le tradizioni locali con e l’evoluzione delle pratiche enologiche, che conferiscono al vino, nelle diverse tipologie, le sue peculiari caratteristiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o

esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC Moscato di Sardegna è riferita a 4 tipologie di vino che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Tali caratteristiche, nelle diverse aree di produzione, possono essere riconducibili alla natura dei terreni, alla vinificazione che differisce nelle diverse zone di produzione ed anche al fatto che il Moscato di Sardegna, fin dall’inizio è stato prodotto sempre da uve provenienti da vigneti allevati col tradizionale sistema ad alberello.

Le condizioni pedoclimatiche influenzano decisamente le caratteristiche dell'uva e quindi del vino.

Nei terreni su substrato calcareo si ottiene uva con elevati tenori zuccherini, ricca di aromi, prevalentemente destinata alla produzione del Moscato di Sardegna bianco, di uve stramature e passito.

Uva con tenori in zucchero inferiori, ma con maggiore acidità, è destinata alla produzione della tipologia “Moscato di Sardegna” spumante, la cui produzione trova la sua massima espressione nei terreni granitici , tipici della sottodenominazione “Gallura” o “Tempio”.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui

alla lettera B).

La complessa storia vitivinicola della Sardegna, conferma la stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Moscato di Sardegna.”

La notorietà di questo vino è documentata da numerose citazioni storiche, che di fatto rappresentano la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia nel corso dei secoli tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e la notorietà del “Moscato di Sardegna”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

VIGNETI MOGORO

VIGNETI MOGORO

SARDEGNA SEMIDANO

D.O.C.

D.P.R. 28 agosto 1995

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” può essere accompagnata dalla sottozona "Mogoro" a condizione che il vino così designato provenga dalla rispettiva zona di produzione che risponde ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” è riservata al vino bianco, ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno

Semidano minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, purché non superiori al 15% del totale. Il vino a denominazione d'origine controllata "Sardegna" Semidano può essere prodotto anche nelle tipologie spumante, superiore e passito.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” comprende l'intero territorio della regione Sardegna.

La zona di produzione del vino a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” designato con la sottozona "Mogoro", comprende l'intero territorio dei comuni di

 

Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris e Uras

in provincia di Oristano,

Collinas, Sardara e Villanovaforru

in provincia del Medio Campidano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i terreni di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 400 metri.

Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle e quelli estremamente sabbiosi delle zone costiere.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i Kg. 4.

 

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino

“Sardegna Semidano” non deve essere superiore alle  13,00 t/ha.

Tale resa, per la produzione del vino “Sardegna Semidano” designato con il nome della sottozona "Mogoro", o con

le tipologie "superiore" e" passito" non può essere superiore a 11,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” non deve essere inferiore al 10,50 % vol.,

mentre per quelle destinate alla produzione del vino “Sardegna Semidano” designato con la sotto

zona "Mogoro" non deve essere inferiore a 11,00% vol.

e per quelle destinate alle tipologie "superiore" e "passito" non deve essere inferiore al 12,50% vol.

Le uve destinate alla spumantizzazione devono assicurare

un titolo alcolometrico minimo naturale del 10,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” passito devono subire un appassimento naturale su pianta o su graticci.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno delle zone delimitate dall'articolo 3.

Su specifica richiesta è consentito alle ditte interessate, per i vini a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” con il riferimento alla sotto zona "Mogoro", sentita la Regione Sardegna, di effettuare le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito della zona di produzione del vino a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano”, purché dimostrino la tradizionalità di tale pratica.

E' consentito che le operazioni di elaborazione della tipologia spumante siano effettuate anche fuori della zona delimitata dall'articolo 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino destinata alla produzione della tipologia “Sardegna Semidano” Passito non deve essere superiore al 50% riferita all’uva fresca.

E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” o con mosto concentrato rettificato, esclusa la tipologia passito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini “Sardegna Semidano” di cui all'articolo 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Sardegna Semidano”:

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;

profumo: profumo delicato di fruttato, caratteristico;

sapore: morbido, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Sardegna Semidano” sottozona Mogoro:

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;

profumo: profumo delicato di fruttato, caratteristico;

sapore: morbido, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Sardegna Semidano” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al verdognolo:

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: sapido, fresco, secco o amabile o dolce, leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Sardegna Semidano” superiore:

colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;

profumo: delicato di fruttato, caratteristico;

sapore: morbido, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Sardegna Semidano” passito:

colore: giallo oro;

profumo: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce, pieno, mielato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

zuccheri residui: minimo 35,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

E' altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Fatta eccezione per il vino spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” destinato al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,375, è ammesso il tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione della DOC “Sardegna Semidano”, comprende l'intero territorio della Regione Sardegna, che è assai complesso e variegato dal punto di vista geologico, pedologico e degli ecosistemi correlati.

L’isola ha origini antiche che risalgono al paleozoico, era geologica in cui si è formato il nucleo granitico metamorfico della zolla sardo corsa.

Questo insieme di rocce affiora ora in gran parte dell’isola risagomato al mutare del tempo dalle forze tettoniche e dai processi morfologici in rilievi arrotondati, altopiani peneplanati, valli ampie o incassate e coste frastagliate o lineari (Gallura. Nurra, Barbagie, Baronie, Ogliastra, Sarrabus Gerrei, Sulcis Iglesiente).

Il paesaggio può presentarsi molto vario da morbido ad aspro in funzione della natura dei substrati e della vegetazione presente e passando dalle cime più elevate alle linee di costa.

Nel mesozoico su questo nucleo il mare ha deposto strati carbonatico dolomitici, poi emersi ed erosi a formare aspri

paesaggi come quello del Supramonte e dei Tacchi che caratterizzano la sommità dei rilievi nella Sardegna centro orientale ma visibili anche nella Nurra e nel Sulcis.

Nel terziario la zolla sardo corsa si distacca da quella europea e ruota nel mediterraneo sino alla posizione attuale. Durante questa migrazione nella zolla si creano fratture profonde da cui fuoriescono magmi vulcanici, il mare penetra a più riprese nelle depressioni dell’entroterra accumulando sedimenti marini alternati ai magmi e a detriti provenienti dallo smantellamento dei rilievi preesistenti.

Nel pliopleistocene si mettono in posto le ultime colate basaltiche del vulcanismo sardo.

Con questa genesi si formano i complessi stratigrafici vulcanico sedimentari che costituiscono buona parte della Sardegna occidentale e centro meridionale (Sassarese, Anglona, Logudoro, Marghine Planargia, Barigadu, Arburese, Marmilla, Trexenta e Parteolla, Sulcis).

Nel quaternario il mare si ritira e i processi erosivi accentuati dalla oscillazioni climatiche dei periodi glaciali e interglaciali, erodono i substrati e ridepongono detriti, modellando il paesaggio così come oggi lo vediamo, si plasmano così la grande pianura del Campidano, le piane minori ubiquitarie nell’isola, le zone lagunari e dunari costiere.

I suoli sardi riflettono questa complessità e pertanto sono estremamente vari come genesi, caratteristiche, proprietà e distribuzione. Per grandi raggruppamenti si trovano entisuoli a profilo AC sulle convessità o sugli altopiani dei rilievi, o laddove il suolo è ancora poco evoluto.

Dove i substrati sono più teneri e le forme consentono un maggiore accumulo evolvono inceptisuoli a profilo A-Bw-C.; sulle vulcaniti sotto foresta si possono trovare andosuoli.

Sulle colline marnoso arenacee oligomioceniche (terziario) sono caratteristiche le toposequenze di suoli in “catena”, con la successione Entisuoli-Inceptisuoli-Vertisuoli, mentre sulle formazioni carbonatiche coeve a morfologia più movimentata è riscontrabile la successione Entisuoli litici-Inceptisuoli calcici-Inceptisuoli tipici.

Nelle formazioni detritiche quaternarie: alluvioni, glacis, colluvi etc., pianeggianti o leggermente ondulate, i suoli hanno un grado di evoluzione maggiore e si trovano oltre ad inceptisuoli e vertisuoli, alfisuoli a profilo A-Bt-C anche molto evoluti con accumuli di argille, ferro, ossidi, carbonati, e orizzonti petrocalcici, fino a veri e propri ultisuoli sui depositi più antichi e stabili.

Il regime di umidità del suolo è quasi sempre xerico. Lungo le coste e nelle aree depresse e idromorfe si trovano salorthid, psamments ed entisuoli acquici.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Semidano di Sardegna”.

Le prime ricerche su questo vitigno di cui non si conoscono le origini e la provenienza risalgono al 1780 (A. Manca, in Agricoltura di Sardegna); nel 1837 viene classificato dal Moris, in Flora Sardoa. Sarà il Cara a indicarlo con il nome di Semidano nel Vocabolarietto botanico sardo-italiano nel 1879.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, fino ai nostri giorni.

Nel tempo, i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

Per la produzione del vino “Sardegna Semidano”, vengono utilizzate esclusivamente le uve coltivate nell’area geografica individuata dal disciplinare di produzione e provenienti per almeno l'85% dal vitigno Semidano.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare;

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione del vino Sardegna Semidano, ed attualmente differenziate per le differenti tipologie.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC “Sardegna Semidano” è riferita ad una tipologia di vino bianco che dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente della zona di produzione.

In particolare le tipologie di vino bianco fermo presentano un colore giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato, un profumo delicato di fruttato, caratteristico, sapore morbido, sapido e fresco, tipici del vitigno di base.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti geo-pedologici dell'areale individuato dal presente disciplinare determinano un ambiente

particolarmente vocato per la coltivazione del vitigno Semidano.

Il clima del territorio è quello tipico del mediterraneo; estati calde ed asciutte ed inverni freddi e piovosi.

I valori medi della temperatura restano confinati tra i 15 ed i 17°C, con valori piuttosto elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, con massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi di Gennaio e Febbraio.

I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano inoltre una notevole variabilità, con surplus idrico invernale e prolungati periodi di siccità estiva.

Le precipitazioni annuali medie si attestano intorno ai 600-650 mm, con minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto; la piovosità è invece massima nei mesi di Dicembre e Febbraio.

La distribuzione dei venti indica una prevalenza di quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo si rilevano venti caldi da Sud Est.

In prossimità delle zone costiere l’umidità relativa è mediamente elevata e con variazioni modeste nel corso dell’anno.

L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche organolettiche al vino "Sardegna Semidano".

L'uomo nel corso degli anni ha provveduto a tramandare sia le tecniche di coltivazione che le pratiche enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e la notorietà del “Sardegna Semidano”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano

Via Carducci (palazzo SAIA),

09170 Oristano

tel. 0783 21431 - fax 0783 73764

e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera

produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N. B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MODOLO

VIGNETI MODOLO

VERMENTINO DI SARDEGNA

D.O.C.

Decreto 4 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Vermentino di  Sardegna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

«Vermentino di Sardegna»;

«Vermentino di Sardegna» - frizzante;

«Vermentino di Sardegna» - spumante;

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Vermentino  di Sardegna» devono essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione ampelografica:

Vermentino: minimo 85%;

possono concorrere fino ad un massimo del 15%  le  uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  bianca  (non

aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna – iscritti nel registro nazionale  delle  varietà  di  vite  per  uve  da  vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da  ultimo  aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

 Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Vermentino  di Sardegna»  devono  essere  quelle  atte  a  conferire  alle  uve   le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.500  ceppi  per  ettaro  per i vigneti in  coltura specializzata, calcolata sul sesto di impianto.

I terreni, i sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere  uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva a ettaro non dovrà superare  le  16,00 t/ha in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in  rapporto  all'intera superficie coperta dalla vite.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% il limite medesimo.

Fermi restando i limiti di resa uva/vino, l'eccedenza delle  uve, nel limite massimo del 20%, non  ha  diritto  alla  denominazione  di origine controllata ma può confluire  nella  indicazione  geografica tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono  essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata  dall'art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente  comma, è consentito, ai sensi del reg. CE n. 607/2009, art.  6,  paragrafo  4, ultimo capoverso, che le operazioni di elaborazione ed imbottigliamento  delle  tipologie  Spumante e Frizzante, siano effettuate anche al di fuori della regione Sardegna.

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione  devono  assicurare  ai  vini «Vermentino di Sardegna»

un titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo del 10,00% vol.

E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui  all'art.

1, nei limiti stabiliti dalle  norme  comunitarie  e  nazionali,  con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo  o altre tecnologie consentite.

La resa massima delle uve in vino non deve  essere  superiore  al 70%.

Qualora  detta  resa  superi  questo  limite,   ma   non   l'80%, l'eccedenza  non  avrà  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata, ma può essere qualificata con la Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare  di  produzione. 

Oltre  la  resa  dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT,  per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Vermentino  di Sardegna», all'atto dell'immissione  al  consumo,  devono  rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

«Vermentino di Sardegna»:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

profumo: caratteristico delicato e gradevole;

sapore:  dal secco all'amabile, caratteristico, fruttato, fresco, sapido, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

«Vermentino di Sardegna» frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

profumo: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, frizzante;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

     

«Vermentino di Sardegna» spumante:

spuma: intensa fine e persistente;

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, delicato e gradevole;

sapore: da brut nature a demi - sec, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;  

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari  e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale  e  dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione  di  origine  controllata  «Vermentino   di   Sardegna» destinati al consumo, ad esclusione dei vini  frizzanti  e  spumanti, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Per i vini «Vermentino di Sardegna» e  «Vermentino  di  Sardegna» frizzante è obbligatorio, qualora  ne  abbiano  le  caratteristiche, riportare l'indicazione del termine amabile.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Vermentino  di Sardegna», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro  di capacità inferiore o uguale a litri 1,5 chiuse con tappo di  sughero o in alternativa con le altre chiusure previste dalle  attuali  norme in vigore ad esclusione del «tappo a corona».

E' altresì consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti  da  un  otre  in  materiale   plastico   pluristrato   di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non inferiore a due litri.

Per il vino «Vermentino di Sardegna» spumante non  è  consentito l'uso del tappo a fungo in plastica, ad eccezione delle bottiglie con capacità uguale o inferiore a litri 0,375.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione della DOC “Vermentino di Sardegna”, coincide geograficamente con l’intero territorio della Sardegna, che ha una superficie di 24.090 chilometri quadrati, e risulta essere la seconda isola del Mar Mediterraneo.

La Sardegna, posta al centro del Mediterraneo Occidentale, viene a trovarsi tra la zona temperata europea e la zona subtropicale africana, in piena area climatica mediterranea.

Il suo clima infatti risente di questa sua posizione con inverni relativamente miti, specie nelle zone costiere e stabilità del tempo durante la calda estate, con una quasi assoluta mancanza di pioggia; inoltre l’Isola ha, in tutte le stagioni, una notevole ventosità, infatti essa è sotto il dominio delle correnti aeree occidentali che, con altissima frequenza, sono richiamate dall’Atlantico sui centri di bassa pressione mediterranei; il vento pertanto è una delle più importanti componenti naturali del clima sardo.

In base alle osservazioni meteorologiche possiamo affermare che il vento più frequente che soffia sulla Sardegna è il Maestrale.

Un altro importante aspetto che fa sentire la sua influenza sul clima della Sardegna è la breve distanza di tutti i punti dell’Isola dal mare. Il punto più interno dista infatti 53 chilometri, e ne deriva che, in nessuna zona interna, il clima assume carattere continentale; lungo le coste, invece, si riscontra clima veramente mite per l’elevata temperatura media e per le modeste escursioni termiche.

Pur se oltre la metà del territorio in questione si trova ad un’altitudine inferiore a 300 metri sul mare, l’isola è considerata montuosa perché i rilievi, pur non raggiungendo altezze considerevoli, hanno forme aspre, con declivi ripidi, caratterizzati da forti pendenze che vanno ad influenzare le loro attitudini alla coltivazione, compresa quella viticola.

L’andamento della temperatura dell’Isola è simile a quello delle altre zone mediterranee.

Le acque del Mediterraneo, in conseguenza della loro evoluzione termica, fanno sentire decisamente la loro influenza, per cui sia l’inverno che l’estate le temperature sono miti.

Le precipitazioni che si verificano sulla Sardegna sono quasi esclusivamente piogge cicloniche, dovute alle perturbazioni indotte dalle depressioni barometriche che prendono origine in conseguenza dell’elevata temperatura delle acque che circondano l’Isola.

Tali perturbazioni, condizionano l’andamento pluviometrico che è caratterizzato di norma da due periodi piovosi: uno

vernino-primaverile ed uno autunnale, con una quantità di piogge che è bassa nelle pianure litoranee ed aumenta relativamente verso l’interno.

La media annuale delle precipitazioni è di 775 millimetri, quantitativo che sarebbe largamente sufficiente ai fabbisogni della viticoltura isolana se la distribuzione nello spazio e nel tempo fosse più regolare; infatti, mentre nelle zone interne del centro-nord dell’Isola si accerta una piovosità media annua di 1000 mm, nelle zone litoranee e nelle pianure in nessun caso supera i 600 mm per scendere fino a 400 mm nella parte più meridionale dell’Isola.

In relazione ai vari fattori climatici delle varie zone, in Sardegna si possono riscontrare i seguenti

tipi di clima :

a) Clima sub-tropicale: nelle zone con questo clima , la vite prospera e produce abbastanza bene dal punto di vista quali-quantitativo.

b) Clima temperato-caldo: area in cui è compresa la maggior parte del territorio dell’Isola; in quest’area la temperatura media annuale non scende mai al di sotto dei 15°C, con delle precipitazioni, concentrate per lo più nel periodo autunno-inverno che non superano mediamente gli 800 mm : è il miglior habitat per la vite, che infatti vegeta perfettamente sino ai 600 m s.l.m.

c) Clima sub-umido ed umido: zone che non interessano la coltura della vite.

La Sardegna è considerata una delle terre più antiche del bacino del Mediterraneo: in essa sono praticamente presenti tutte le ere geologiche, dalla Paleozoica alla Quaternaria. Le formazioni più antiche possono essere considerate quelle granitiche che sono caratteristiche della Gallura, mentre nella parte centrale le stesse sono coperte da rocce metamorfiche, schistose.

L’era Mesozoica è caratterizzata dai calcari dolomitici presenti nella Nurra di Alghero, nei monti del Sarcidano, di

Oliena e Monte Albo ad Orosei.

Al Terziario appartengono le rocce effusive, trachiti, andesiti, che ritroviamo nella parte Nord-occidentale e nel basso Sulcis e le rocce sedimentarie mioceniche presenti nella Romangia, nella Marmilla e nella Trexenta.

Le colate basaltiche quaternarie caratterizzano la zona centrale dell’Isola, i rilievi della costa orientale del Golfo di Orosei e i caratteristici profili del Logudoro. Ancora all’era Quaternaria appartengono le sedimentazioni che hanno coperto la vasta pianura del Campidano e le minori aree alluvionali presenti un po’ dappertutto.

I terreni derivanti hanno logicamente una composizione che rispecchia la formazione rocciosa d’origine e che possono essere distinti in:

terreni alluvionali, originatisi appunto dalle alluvioni del quaternario e caratterizzati da strati profondi, di buona permeabilità, con una composizione simile a quella delle rocce che hanno contribuito ai depositi alluvionali; terreni calcarei, derivati dal disgregamento delle rocce calcaree, ricchi di questo elemento, ma non molto dotati in elementi nutritivi;

terreni trachitici, caratterizzati da una limitata profondità, ma discretamente dotati di potassio, poveri, invece, di fosforo e di azoto, come del resto la maggior parte dei terreni sardi;

terreni basaltici, in genere autoctoni e quindi di minima profondità, particolarmente ricchi di microelementi;

terreni schistosi, a volte molto profondi, particolarmente ricchi di potassio e con discreta dotazione di fosforo;

terreni di disfacimento granitico, sabbiosi, sciolti, acidi o sub-acidi, ricchi di potassio, ma poveri di fosforo e di azoto.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La diffusione del vitigno, avvenuta massicciamente nell’Isola a seguito della ricostituzione dei vigneti decimati dalle infestazioni fillosseriche, ha riguardato in modo particolare la Gallura, dove ha saputo fornire un prodotto che è andato sempre più affermandosi, fino a diventare un eccezionale vino di classe, allorché sono entrate in funzione tre Cantine Sociali ed alcuni Enopoli privati.

Il vitigno è andato quindi diffondendosi oltre i confini della Gallura, interessando altri territori quali l’Anglona, l’Algherese, il Meilogu, i Campidani di Cagliari e di Oristano, e successivamente tutti i territori vitati dell’Isola.

L’espansione del vitigno è avvenuta dapprima in forma sporadica e successivamente, avendo il vitigno incontrato pienamente il favore dei coltivatori, in forma sempre più massiccia.

Pertanto, molti viticoltori hanno realizzato vigneti a Vermentino su superfici importanti, ottenendo notevoli successi, dovuti ai pregi di questo vino che ha incontrato il favore dei consumatori.

Nel tempo i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

Per la produzione del vino “Vermentino di Sardegna”, vengono utilizzate esclusivamente le uve provenienti per almeno l'85% dal vitigno Vermentino coltivate nell’area geografica individuata dal disciplinare di produzione.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare;

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la vinificazione del vino Vermentino di Sardegna, ed attualmente differenziate per le differenti tipologie.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Il vino a DOC “Vermentino di Sardegna”, nelle diverse tipologie previste dal disciplinare di produzione, si presenta dal punto di vista analitico ed organolettico come un ottimo vino bianco, non molto alcolico, brillante, di colore giallo paglierino leggero, generalmente con riflessi verdolini molto tenui, liscio, morbido, fresco e di buona sapidità e dal profumo delicato.

Tali caratteristiche si presumono derivate da motivi che possono ascriversi alla differente latitudine, alla diversa natura dei terreni e alle interazioni tra vitigno e ambiente microclimatico.

Le estati lunghe, calde e soleggiate, con cielo terso e sempre ventilate, determinano le condizioni ottimali per la maturazione delle uve. Le escursioni termiche tra giorno/notte, in alcune zone, piuttosto elevate, diventano condizioni ottimali per esaltare la concentrazione aromatica e l'esaltazione dei precursori di aromi del Vermentino. Le annate eccezionali sono sempre caratterizzate da queste condizioni, congiunte ad un basso carico di grappoli per ceppo.

In queste situazioni le viti concentreranno tutte le loro energie in poca uva, esaltando di conseguenza tutti quei componenti aromatici che contribuiranno a dare un vino unico per tipicità.

 

C) – Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Con la denominazione Vermentino di Sardegna DOC si producono vini bianchi con particolari peculiari caratteristiche a seconda della zona di coltivazione del vitigno. Il successo nei risultati e la diffusione della coltivazione ha determinato una stretta connessione tra la zona geografica Sardegna e il vitigno Vermentino.

Il Vermentino coltivato in Sardegna produce un vino di elevata qualità che non trova riscontro con altri vini italiani ed esteri, che pure portano lo stesso nome.

Il “Vermentino di Sardegna” é oggi la DOC più estesa e ricca di vini dell'Isola, ed è praticamente prodotto da tutte le aziende vitivinicole dell’Isola, avendo negli ultimi anni conosciuto un trend di vendite costantemente in ascesa.

L'uomo nel corso degli anni ha provveduto a tramandare sia le tecniche di coltivazione che le pratiche

enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.

La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e la notorietà del “Vermentino di Sardegna”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.