Abruzzo › TERAMO CHIETI

COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO  D.O.C.G.

CONTROGUERRA D.O.C.

ORTONA D.O.C.

TERRE TOLLESI O TULLUM D.O.C.

VILLAMAGNA D.O.C.

VIGNETI MONTICELLI TERAMO

VIGNETI MONTICELLI TERAMO

COLLINE TERAMANE

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

D.O.C.G.

Decreto 20 febbraio 2003

Modifica Decreto 30 ottobre 2007

Modifica Decreto 20 novembre 2009

Modifica Decreto 07 maggio 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 26 luglio 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita ” Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente

disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

” Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo”,

” Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo” riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Montepulciano minimo 90%;

può concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo" ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo:

Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

 

Tale zona è così delimitata:

dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud. La zona interessata è quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo. A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.

Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27. Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326.

In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S. Andrea.

Si tocca località Trinità a quota 374. Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio.

Sempre percorrendo la

s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.

Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270. Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.

Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza. Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba. Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di Atri in località Tre Ciminiere, si imbocca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.

Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri. Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16. La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro.

Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.

Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2.

Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano. Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline teramane Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m s.l.m. con esclusione dei fondovalle umidi.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo” non deve essere superiore a 9,50 t/ha in coltura specializzata

ed anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nel limite indicato mediante il diradamento.

Non sono ammessi superi di produzione.

Ê vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l’irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:

per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi;

per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovrà essere in alcun caso superiore a 7,00 Kg.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo "

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. 
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli.

Tuttavia, in conformità al medesimo articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 61/2010. 
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di

un anno, di cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia. 
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

tre anni, di cui almeno un anno in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la menzione "riserva". 
Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 
E' consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" più giovane a identico "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" più vecchio nella misura massima del 15%. 
Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo"

“Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" riserva:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumo caratteristico, etereo, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di legno.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo " ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo " per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo " anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non superiore ai tre litri.

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo " anche per la tipologia "riserva" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari".

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo " anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo di cui all’art. 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Legame con la zona geografica

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona interessata comprende un’ampia fascia della collina litoranea ed interna della provincia di Teramo, che nella parte centro-settentrionale si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

La vocazione di questi terreni, costituiti da depositi pliopleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione.

I terreni sono di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 700 mm/anno della fascia costiera e gli 800 mm/anno della collina interna.

La piovosità e ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70-80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40-45 mm). Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile e i 16°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, così come la ventilazione, che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Montepulciano, vitigno base della denominazione, sia del più precoce Sangiovese che può essere utilizzato eventualmente come vitigno complementare.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, in particolare nell’area teramana, come ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.

Il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dell’area Piceno-Aprutina ossia l’attuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualità dei suoi vini che “avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini”. Da allora tanti altri autori hanno descritto e decantato le lodi dei vini teramani, ma facendo un salto di alcuni secoli, come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo, la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario

Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli 1793).

L’archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno Montepulciano e di degustarne il vino nell’agro sulmonese e anche se la provenienza di questo vitigno resta sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto resta in splendido isolamento nelle aree interne dell’Abruzzo e non ancora si affaccia a quella finestra naturale costituita dalle Gole di Popoli.

Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi l’ampliamento dell’area di coltivazione del Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle della Pescara.

E’ da ritenersi che le condizioni climatiche, particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti ed è probabile che il Montepulciano sia stato trapiantato dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il “vitigno portabandiera dell’Abruzzo” sia migrato agli

inizi del ‘900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.

Numerosi sono i testi storici ed i manuali tecnici pubblicati a cavallo del XIX° e XX° secolo nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo in particolare l’opera di Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, nella quale essi descrivono in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di Teramo ricordando che “le uve predominanti erano il Trebbiano, la Malvasia, il Moscatello e la Greca, tra le bianche, il Montepulciano e il Sangiovese, tra le nere”. Da allora la vitivinicoltura teramana ha percorso tutti i gradini della qualità trovando, a metà degli anni ’90 del novecento, attraverso il riconoscimento della prima sottozona della DOC Montepulciano d’Abruzzo uno dei punti di maggiore qualificazione della produzione vinicola. Questa sottozona, dopo un lungo percorso qualitativo, arricchito da

riconoscimenti internazionali e dalla crescita dell’immagine del territorio di riferimento, agli inizi del 2000 è assurta al massimo livello della scala della qualità con il riconoscimento della DOCG, prima ed al momento unica di tutta la regione Abruzzo.

Comunque, oltre ai fattori storici e pedo-climatici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

il vino rosso è ottenuto utilizzando prevalentemente (minimo 90%) se non esclusivamente il vitigno Montepulciano, cui può affiancarsi per un massimo del 10% il vitigno Sangiovese.

Non sono ammessi altri vitigni complementari.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi.

I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.

Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette aperte.

La resa massima di uva non può superare le 9,5 tonnellate per ettaro e non sono ammessi superi di produzione.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi tranquilli. Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 al fine di preservare le

peculiari caratteristiche dei prodotti.

È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo " più giovane a identico “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzopiù vecchio nella misura massima del 15%.

Il vino“Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo” base deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni, tre nella versione riserva, di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il vitigno Montepulciano, base essenziale se non esclusivo della denominazione, ha trovato nell’area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini della DOCG “Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo”.

Il vino presenta un colore rubino intenso, a volte con lievi sfumature violacee, tendenti al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico è quello dei frutti rossi, intenso etereo; il sapore è secco, giustamente tannico, armonico e vellutato.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio interessato, che abbraccia l’intera collina litoranea ed interna della provincia di Teramo, è caratterizzato da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e dalla presenza dell’imponente massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga a nord–ovest; questa particolare orografia favorisce l’instaurasi di una buona ventilazione (brezze di mare e di monte) che associata all’ottima esposizione, alla natura piuttosto sciolta dei terreni ed alla conseguente

assenza di ristagni idrici, garantiscono al vitigno Montepulciano condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con elevate caratteristiche di qualità e tipicità.

L’interazione di questi fattori naturali con quelli storici–culturali e soprattutto umani, sia di tipo colturale - quali forme di allevamento, elevato numero di ceppi per ettaro, basse rese per ceppo - che enologico – come ad esempio lunghi invecchiamenti ed affinamenti, consentono di ottenere vini con strutturati, complessi, dai forti elementi distintivi, tipici del vitigno e caratteristici del territorio.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

 

La società Valoritalia – Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco

dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n.271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

CONTROGUERRA

D.O.C.

Decreto 10 Febbraio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata “Controguerra”, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

“Controguerra” rosso;

“Controguerra” rosso riserva;

“Controguerra” rosato;

“Controguerra” bianco;

“Controguerra” novello;

“Controguerra” spumante metodo classico;

“Controguerra” bianco passito;

“Controguerra” rosso passito;

“Controguerra” Merlot;

“Controguerra” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);

“Controguerra” Passerina;

“Controguerra” Chardonnay;

“Controguerra” Pecorino.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini della Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

 

“Controguerra” rosso, anche nella tipologie riserva e novello,

“Controguerra” rosato:

Montepulciano nero minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 30%.

 

“Controguerra” bianco:

Trebbiano toscano e/o abruzzese minimo 50%

Passerina minimo 10%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 40%.

 

“Controguerra” passito bianco:

Trebbiano toscano e/o abruzzese, Malvasia, Passerina, da soli o congiuntamente: minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 40%.

 

“Controguerra” passito rosso:

Montepulciano nero minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 30%.

 

“Controguerra” spumante metodo classico:

Trebbiano toscano e/o abruzzese: minimo 60%;

Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, da soli o congiuntamente minimo 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

 

La Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” con la menzione di uno dei seguenti vitigni

“Merlot”, “Passerina”, “Chardonnay”, “Pecorino”,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno;

possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

 

La Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” con la menzione del vitigno “Cabernet”

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dai vitigni

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon;

possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella,

tutti in provincia di Teramo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della normativa vigente, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine non superiore ai 440 metri s.l.m. e buona sistemazione idraulico –agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l’irrigazione di soccorso, prima dell’invaiatura, in annate siccitose.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (pergola abruzzese) ed il numero delle viti non deve essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro, e la produzione media per ceppo non deve superare i

kg. 4,80 per i vini rossi

Kg. 5,60 per i vini bianchi,

fermo restando i limiti di resa uva ad ettaro indicate al successivo comma.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le

12,00 t/ha per i vini rossi e rosati, con o senza indicazione di vitigno,

14,00 t/ha per i vini bianchi, con o senza indicazione di vitigno.

Fermi restanti i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla superficie effettivamente coperta dalle viti e/o al numero di ceppi presenti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Controguerra” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite l’intera partita perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Controguerra”.

La resa massima dell’uva per la tipologia “passito” non deve superare per il vino finito il 45%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Controguerra” rosso, nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno: 11,50% vol.;

“Controguerra” rosato: 11,50% vol.;

“Controguerra” rosso riserva: 12,00% vol.;

“Controguerra bianco”, nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno: 11,00% vol.

 

Nel caso di rivendicazione del termine “vigna” non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all’art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.

Per la elaborazione del “Controguerra” spumante metodo classico può essere utilizzata esclusivamente la tecnica della rifermentazione in bottiglia.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” bianco e “Controguerra” rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia,

mentre il vino “Controguerra” rosso non può essere immesso al consumo

prima del 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” rosso riserva, può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi,

di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia,

a decorrere dal 1° dicembre dell’annata di produzione delle uve.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” spumante metodo classico deve subire prima dell’immissione al consumo un periodo minimo di permanenza sulle fecce di

diciotto mesi;

per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi.

 Tale periodo decorre

dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” rosso,

 imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve

può essere designato in etichetta “novello”,

 purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il

30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” passito nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata)

e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24,00% vol.;

L’uva può essere ammostata non prima del 15 novembre dell’anno di raccolta

e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Abruzzo su richiesta documentata dai produttori interessati può autorizzare l’inizio delle predette operazioni in data antecedente al 15 novembre.

Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal

1° dicembre dell’anno successivo alla vendemmia.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” passito, sia bianco che rosso,

se invecchiato per 30 mesi

a decorrere dal 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia

 in caratelli di capacità massima di 500 litri,

può portare in etichetta la menzione “Annoso”.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllate compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all’area interessata.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” di cui all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Controguerra” rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Controguerra” rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: etereo, fine, persistente;

sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

“Controguerra” rosato:

colore: rosa ciliegia più o meno intenso;

profumo: vinoso, fruttato, gradevole;

sapore: asciutto, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Controguerra” rosso novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Controguerra” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato;

sapore: secco, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Controguerra” spumante metodo classico:

spuma: perlage fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine e persistente;

sapore: da brut nature a dry, fresco, pieno, lungo, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Controguerra bianco passito”:

colore: dal giallo paglierino all’ambrato intenso;

profumo: etereo, caratteristico;

sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

“Controguerra rosso passito”:

colore: da rosso rubino intenso al granato;

profumo: etereo, caratteristico;

sapore: amabile, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

“Controguerra Merlot”:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Controguerra Cabernet”:

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Controguerra Passerina”:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: tenue;

sapore: secco, fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Controguerra Chardonnay”:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Controguerra Pecorino”:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

I vini a DOC “Controguerra” eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno possono rivelare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” è facoltativa la specificazione aggiuntiva riferendosi al colore; detta specificazione, se usata, e quelle riferite  ad un vitigno, devono essere apposte subito dopo la Denominazione di Origine Controllata “Controguerra”.

La specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata, e non può essere intercalata tra quest’ultima e la denominazione “Controguerra”. In ogni caso la specificazione “riserva” deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la stessa DOC.

Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività dell’imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, cascina e altri similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella designazione e presentazione di tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

È consentito l’uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne”, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché:

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010;

tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all’atto dell’iscrizione allo schedario viticolo;

che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” di cui all’art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità da 0,187- 0,375- 0,750- 1,000- 1,500- 3,000 litri e devono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È consentito l’uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Per il “Controguerra” rosso riserva è consentito solo l’uso del tappo di sughero.

Per il “Controguerra” spumante metodo classico è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende un’area collinare inclusiva dei territori amministrativi di soli cinque comuni dell’alto teramano (Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella) a confine con la regione Marche.

La vocazione di questi terreni, costituiti da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico

mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

I terreni sono di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni Per la produzione dei vini della DOC “Controguerra”  l’altitudine dei vigneti non deve essere superiore ai 440 metri s.l.m. e devono avere buona sistemazione idraulico – agraria. Le precipitazioni medie annuali della zona si aggirano sui 740 mm/anno.

I giorni piovosi sono circa 73 nell’arco dell’anno, con una media di 7 giorni tra ottobre e marzo e 5 tra aprile e settembre La piovosità e ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm). Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi; la temperatura media annuale è di 15,4°C, mentre le temperature medie durante la stagione vegetativa sono comprese tra i 13,5°C di aprile ai 16,5°C di ottobre, con punte di 24,5°C nei mesi di luglio ed agosto.

Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei

Monti della Laga, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 e 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, sia di quelli a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino e la Passerina, che di quelli tardivi come il Montonico ed il Montepulciano.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, in particolare nell’area Aprutina, come ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dell’area Piceno-Aprutina ossia la parte nord dell’attuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualità dei suoi vini che “avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini”.

Dopo Polibio sono stati numerosi gli autori che nei loro scritti hanno descritto ed elogiato la vitivinicoltura della terra Aprutina. Ma accanto alle eloquenti parole di scrittori famosi, si affiancano anche quelle altrettanto chiare dell’avvocato Gian Francesco Nardi (1746-1813) che, nell’opera Saggi su l’Agricoltura Arti e Commercio della provincia di Teramo pubblicata nel 1789, a proposito della vitivinicoltura nel circondario teramano riferisce: “Noi tutto giorno attendiamo a coltivare le vigne.

Elleno sono così feraci, che in alcuni anni restano invendemiate per mancanza di vasi, che ne rattengano il liquore. Eppure ancora non sappiamo fare un buon vino, che compriamo dall’Estero, quando ce ne venga la voglia.

Sono infinite le qualità delle nostre uve, si maturano perfettamente, e divengono dolcissime; ma ignoranti ed indolenti fino alla stupidezza ci è incognito fino il di loro nome vero”.

Ma grazie instancabile opera del senatore e ministro del Regno d’Italia Giuseppe Devincenzi (1846-1903) la viticoltura teramana si avviò ben presto verso un rapido rinnovamento che pose questo territorio tra i primi in Italia.

Il Devincenzi, Ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio dal 1871 al 1874 nonché Presidente della Società dei

Viticoltori Italiani, costituita nel 1884, in un Indirizzo ai proprietari ed ai coltivatori del 1885 faceva importanti considerazioni sulla coltivazione e sulla qualità dei vini, indicando anche gli indirizzi agronomici ed enologici da prendere ad esempio per produrre buoni vini.

Accanto al senatore Devincenzi va giustamente evidenziato anche l’operato dell’avvocato Giuseppe Montori (1819-1899) che nel 1872, quando venne istituito a Teramo l’Istituto Tecnico ne fu il primo preside. Un importante contributo alla conoscenza della viticoltura abruzzese di fine ‘800 ci viene anche dall’opera di Ottavi e Marescalchi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, i quali scrivevano che “In provincia di Teramo le uve predominanti erano il Trebbiano, la Malvasia, il Moscatello e la Greca, tra le bianche, il Montepulciano, il Montonico e il Sangiovese, tra le nere.

La produzione totale era di 630.00 ettolitri di cui il 39% rosso ed il 61% bianco”.

Il lungo percorso storico che caratterizza la viticoltura dell’alto teramano ha trovato nel riconoscimento della DOC “Controguerra”, a metà degli anni ’90 del novecento, uno dei punti di maggiore qualificazione della produzione vinicola dell’area, considerata tra le migliori d’Abruzzo.

Comunque, oltre alle radici storiche e pedo-climatiche, sono molto importanti anche i fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere oggi prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

il vitigno Montepulciano è alla base dei vini rossi, rosato, novello e passito rosso poiché deve concorrere alla loro costituzione per almeno il 70%.

Possono essere utilizzati anche altri vitigni rossi complementari, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Il vino bianco, il passito bianco e lo spumante hanno invece come base il vitigno Trebbiano (toscano e/o abruzzese), molto diffuso su tutto il territorio, cui possono essere aggiunti altri vitigni sempre a bacca bianca non aromatici coltivati in regione. I vini con la specificazione del vitigno, sia autoctoni che internazionali, devono essere ottenuti utilizzando almeno l’85% del vitigno di riferimento.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali sia a pergola abruzzese sia soprattutto a filare; per i nuovi impianti ed i reimpianti sono esclusi i sistemi espansi (pergola abruzzese) ed il numero delle viti non deve essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione delle rese massime di uva. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 t/ettaro per i vini rossi e rosati, con o senza

indicazione di vitigno, e le 14 t/ettaro per i vini bianchi, con o senza indicazione di vitigno.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione,

affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine.

I vini passiti sono ottenuti con l’appassimento delle uve dopo la raccolta, previa opportuna cernita.

Il vino passito, sia bianco che rosso, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia in caratelli di capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione “Annoso”.

Per la elaborazione del “Controguerra” spumante metodo classico può essere utilizzata esclusivamente la tecnica della rifermentazione in bottiglia.

I vini spumanti metodo classico devono subire prima dell’immissione al consumo un periodo minimo di permanenza sulle fecce di diciotto mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi.

I vini “Controguerra” bianco e rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia, mentre il vino rosso non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia. Il vino rosso riserva, può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La decennale presenza ed il particolare equilibro vegeto-produttivo che i vitigni prescelti per la produzione dei vini della DOC “Controguerra”, sia autoctoni che internazionali, hanno trovato nell’area interessata permettono di ottenere prodotti le cui peculiarità si estrinsecano appieno sia nei vini bianco e rosso, sia nei passiti e spumanti, sia soprattutto nei vini con indicazione del vitigno.

In particolare, il vino rosso presenta un colore rubino più o meno intenso, con lievi sfumature violacee, l’odore da vinoso ad etereo a seconda dell’invecchiamento, tipico; il sapore è asciutto, leggermente tannico, armonico. I vini bianchi sono invece di colore giallo paglierino più o meno carico, con sentori floreali e fruttati, buona struttura ed acidità piuttosto sostenuta che conferisce al vino freschezza, eleganza e piacevolezza. I passiti presentano caratteri tipici legati per i bianchi in modo particolare alla presenza del Trebbiano, della Malvasia e della Passerina, i passiti rossi invece per la presenza del Montepulciano che riesce a conferire ai vini grande complessità olfattiva, morbidezza, eleganza.

Molto caratterizzati sono anche gli spumanti che si presentano con una ottima struttura acidica, perlage fine e persistente, profumi e sapori tipici legati alla lunga rifermentazione in bottiglia.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’area geografica interessata, delimitata dai confini comunali dei cinque Comuni più a nord della provincia di Teramo, presenta un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea caratterizzata da ampie colline a morfologia dolce di natura argillo-limosa con intercalazioni sabbiose che, grazie ad una buona esposizione, in particolare dei versanti a sud-est che si affacciano sulla Val Vibrata, alla buona ventilazione per la presenza da un lato del mare Adriatico e dall’altro del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, all’assenza di ristagni idrici e di umidità determinano le migliori condizioni per l’estrinsecazione delle caratteristiche vegeto-produttive dei diversi vitigni coltivati nella zona. Infatti, accanto ad una presenza abbastanza omogenea su tutto il territorio delimitato dei vitigni Montepulciano e Trebbiano, base rispettivamente dei vini rosso e bianco, si rileva la presenza altrettanto diffusa di altri vitigni quali la Passerina, il Pecorino, il Cabernet, il Merlot, ecc., che utilizzati in uvaggio con i vitigni principali caratterizzano fortemente i vini dell’area di Controguerra.

I vitigni suddetti, grazie alle positive interazioni dell’ambiente circostante con i fattori umani connessi alle pratiche colturali ed enologiche utilizzate tradizionalmente nella zona, quali ad esempio quello del lungo invecchiamento dei passiti in caratelli di legno, sono in grado di estrinsecare caratteristiche peculiari dando origine a vini fortemente tipicizzati, ben strutturati e molto eleganti.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE

n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ORTONA

D.O.C.
Decreto 20 aprile 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata "Ortona" è riservata  ai vini rosso e bianco che rispondono alle  condizioni  e  ai  requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Ortona"  devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Ortona" rosso:

Montepulciano: 95%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a  bacca  rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione  Abruzzo,  fino ad un massimo del 5%;

 

"Ortona" bianco:

Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 70%;

possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca  non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 30%.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella  Regione  Abruzzo,  come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Art.icolo 3

Zona di produzione

 

La zona  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Ortona" comprende l'intero territorio amministrativo del

comune di Ortona

in provincia di Chieti.

 

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a Denominazione di Origine  Controllata  "Ortona" devono essere quelle tradizionali  della  zona  o  comunque,  atte  a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Sono  esclusi i  sistemi  di  coltivazione  espansi  ad  eccezione  della   pergola abruzzese tradizionale.

E' ammessa la potatura a cordone speronato  e Guyot.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Fermo restando i  vigneti  esistenti,  per  i  nuovi  impianti  e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 fatta eccezione per la pergola abruzzese  la  cui  densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi.

 

La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Ortona", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

"Ortona" rosso: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

"Ortona" bianco:14,00 t/ha, 11,00% vol.

 

 Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla  vite. 

Al  limite  produttivo  anzi  detto,  anche  in  annate particolarmente  favorevoli,  la   resa   dovrà   essere   riportata

attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione  non superi del 20% il limite  medesimo. 

Oltre  detto  limite  decade  il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

La  Regione  Abruzzo,  con  proprio  decreto,  su  proposta   del Consorzio  di  tutela,  sentite  le   Organizzazioni   di   Categoria interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  può,  in  relazione all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato  Nazionale  per  la  tutela  e  la

Valorizzazione delle Denominazioni di  Origine  e  delle  Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono  essere effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte  del  vino  di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa nazionale e  comunitaria in materia.

La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Resa uva/vino: 70%  - Produzione massima di vino: 84,00 hl/ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite di  cui  sopra  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione

d'origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a  denominazione  di  origine  "Ortona"  nella  tipologia bianco non può essere  immesso  al  consumo  prima  del  1°  gennaio successivo  all'annata  di  produzione   delle   uve.  

Il   vino   a

Denominazione di Origine Controllata "Ortona" nella  tipologia  rosso non può essere immesso al consumo  prima  del  1°  marzo  successivo all'annata di produzione delle uve.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le  DOC compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT  relative all'area interessata.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata  "Ortona"  all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Ortona" rosso:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, talvolta con lievi sfumature violacee;

profumo: vinoso, caratteristico, lievemente speziato;

sapore: asciutto, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

"Ortona" bianco:

colore:  giallo  paglierino,  talvolta  con  lievi   riflessi verdolini;

profumo: gradevole, delicatamente fruttato;

sapore: secco, armonico, vellutato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "fine", "scelto", "selezionato", e similari. 

E'  tuttavia  consentito l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati,  non  aventi  significato  laudativo  e  non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative, ad esclusione  dei  marchi  e  dei  nomi aziendali, possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta sotto la denominazione d'origine.

Nell'etichettatura dei  vini  di  cui  all'art.  1  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

E' consentito l'uso di identificazioni toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento alle  "vigne",  dalle  quali  effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché:

tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010;

tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto dell'iscrizione allo schedario viticolo;

che le uve da esse provenienti ed i vini da esse  separatamente ed  unicamente  ottenuti  siano  distintamente  indicate  e  caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e  nei registri obbligatori di cantina.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in  bottiglie di vetro con capacità non superiore a litri 5.

E' consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona interessata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Ortona, in provincia di Chieti. Il territorio comunale si estende su 5.147 ettari dei quali ben 3.418 sono vitati, ossia circa il 66% della superficie totale è coperta da vigneti, percentuale tra le più elevate in assoluto tra i comuni italiani.

L’orografia del territorio è caratterizzata dalla presenza di ampie formazioni collinari costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario.

Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla

esposizione.

La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.

Le precipitazioni medie annue della zona sono di circa 700 mm/anno. I giorni piovosi sono circa 74 nell’arco dell’anno, con una media di 8 giorni tra ottobre e marzo e 4 tra aprile e settembre.

Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 75-80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (con meno di 35 mm). Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperatura media annuale di 15,6°C; le temperature durante la stagione vegetativa sono comprese tra i 13,1°C di aprile ai 17,4°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto.

Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano condizioni ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Trebbiano che del Montepulciano, così come di eventuali altre varietà complementari.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.

Polibio dopo avere esaltato la bontà dei vini dell’area adriatica scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area chietino-ortonese, in particolare a partire dal secolo XIII.

Infatti, nell’agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una “colleganza”, un tipo di

contratto commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi maggiore centro di produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all’epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti dall’Archivio di Stato di Dubrovnik, l’antica Ragusa.

L’importanza di Ortona in quel periodo viene fuori anche dalla quantità di imposte che la comunità ortonese pagava allo Stato, infatti dalla “Cedula generalis sub ventini” si apprende che nel 1320 si pagavano ben 78 once d’oro mentre altri centri portuali della regione pagavano molto meno (Vasto 40, Pescara, 30, Francavilla 25).

Su detti traffici vi sono numerosi riscontri documentali: nel 1416 viene stipulato un trattato commerciale tra Ortona e Molfetta; nel 1434, Giorgio di Jacopo, senatore di Venezia, trasporta da Ortona a Segna 100 caratelli di vino; nel

1548 Vincenzo Coccia di Ortona deve a Matteo di Polo, detto Robazza, di Venezia, 57 ducati per vino; nel 1573 un contratto tra Giovan Donato de Sancitis e Giovan Angelo de Nardone sancisce un carico di vino del valore di 249 ducati trasportato in Dalmazia da Ortona.

E così via tante altre citazioni per i decenni successivi. A conferma della significativa produzione e relativo traffico

mercantile di Ortona vi è un documento di notevole importanza ritrovato nell’Archivio di Stato di Chieti, in un fascicolo processuale della Regia Udienza, del 1800. Da questo documento veniamo a conoscenza dell’attività portuale dello scalo ortonese relativo ad un anno: dal 6 ottobre 1799 al 30 ottobre 1800.

Durante il corso di questi dodici mesi salparono dal porto di Ortona circa 200 “barche” dirette nei vari porti del Mediterraneo, in particolare quello orientale, cariche di fichi secchi, grano e soprattutto vini.

Tra la fine del XVIII secolo e la metà del XIX ad Ortona e dintorni era famosa la lagrima Rossa di Ortona tanto che nel 1836 un economista teatino, il Barone Giovanni Nicola Durini, affermava che i vini di Ortona fossero i migliori della provincia e dell’Abruzzo e fra i migliori di tutto il Regno.

Numerosissime sono poi le testimonianze sulla presenza ed importanza della vitivinicoltura nell’area di Ortona a partire dalla seconda metà del 1900, dove la stessa ha assunto un ruolo di assoluto valore sia in termini di superficie vitata (la più elevata in rapporto alla superficie totale del comune) sia in termini socio-economici, essendo diventata di fatto la

principale attività economica dell’area.

Comunque, oltre ai fattori storici e pedo-climatici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

 il vino rosso è ottenuto utilizzando prevalentemente il vitigno Montepulciano che può essere affiancato da altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5%. Il vino bianco invece utilizza come base il vitigno Trebbiano, toscano e/o abruzzese, cui possono affiancarsi altri vitigni complementari sempre a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia.

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del

vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva, che non possono superare le 14 tonnellate per ettaro.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli. Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine.

Il bianco può essere immesso al consumo solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia, mentre il rosso non prima del 1° marzo sempre dell’anno successivo alla vendemmia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il vitigno Montepulciano, base essenziale del vino rosso, ed il vitigno Trebbiano (toscano e/o abruzzese), base fondamentale anche se non esclusivo del vino bianco, hanno trovato nell’area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini della DOC “Ortona”.

Il vino rosso presenta un colore rubino intenso, a volte con lievi sfumature violacee; l’odore tipico è quello dei frutti rossi con lievi sentori speziati; il sapore è secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino armonia ed eleganza. Il vino bianco è di colore giallo paglierino tenue, a volte con riflessi verdolini, sentori fruttati, intensi, gusto fresco e gradevole.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografica del territorio del comune di Ortona è caratterizzata da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e dalla presenza dell’imponente massiccio della Maiella ad ovest; questa particolare conformazione favorisce l’instaurarsi di una buona ventilazione (brezze di mare e di monte) che associata all’ottima esposizione della maggior parte dei terreni coltivati a vigneto, al buon drenaggio dei terreni, all’assenza di ristagni di umidità, al clima di tipo

temeprato-caldo garantiscono alla vite condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con elevate caratteristiche di qualità e tipicità.

L’interazione di questi fattori naturali con quelli umani, legati da un lato alle profonde radici storiche della vitivinicoltura della zona e dall’altro alle moderne tecniche di coltivazione, consentono di ottenere vini con forti elementi distintivi, fortemente tipicizzati, dalle caratteristiche difficilmente replicabili in altri luoghi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco

dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

TERRE TOLLESI” O “TULLUM

D.O.C.

Decreto 23 luglio 2008

Modifica Decreto 03 ottobre 2012

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30  novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco,

Bianco superiore,

Rosso,

Rosso riserva,

Rosso Novello,

Pecorino,

Passerina,

Falanghina,

 Merlot,

Cabernet Sauvignon,

Sangiovese,

Passito bianco,

Passito rosso,

Spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini della denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” bianco, “Terre Tollesi” o “Tullum” bianco superiore:

Trebbiano toscano e/o Abruzzese minimo 75%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni aromatici, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” rosso:

Montepulciano per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” rosso riserva:

Montepulciano 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito bianco:

Moscato, Malvasia da soli o congiuntamente minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Rosso:

Montepulciano al 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

“Terre Tollesi” o “Tullum” spumante:

Chardonnay minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” novello:

Montepulciano minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” con le seguenti specificazioni:

Pecorino, Passerina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Falanghina:

devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.

 

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l’intero territorio del

Comune di Tollo.

In provincia di Chieti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all’articolo 3 e con un’altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico – agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. È ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:

 

Terre Tollesi o Tullum bianco: 13,00 t/ha, 11.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum rosso: 12,00 t/ha, 12.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum bianco superiore: 10,00 t/ha, 11.50% vol.;

Terre Tollesi o Tullum rosso riserva: 9,00 t/ha, 12.50% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Passito bianco: 10,00 t/ha,  11.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Passito rosso: 10,00 t/ha, 12.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum spumante: 12,00 t/ha, 10.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Pecorino: 9,00 t/ha, 12.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Passerina: 9,00 t/ha, 11.50% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Falanghina: 9,00 t/ha, 11.50% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Merlot: 10,00 t/ha, 12.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon: 10,00 t/ha, 12.00% vol. ;

Terre Tollesi o Tullum Sangiovese: 12,00 t/ha, 11.00% vol.;

Terre Tollesi o Tullum novello: 12,00 t/ha, 11.00% vol.

 

Per i vigneti impiantati precedentemente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.

In annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno Produzione ammessa: 0

III anno: 60%

IV anno e successivi : 100%

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’appassimento delle uve, l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall’articolo 3 del presente disciplinare di produzione.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.

È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite, con l’esclusione della tipologia passito.

È ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all’art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.

 

La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie eccetto, qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per le denominazioni “Terre Tollesi” o “Tullum” Passito bianco e “Terre Tollesi” o “Tullum” Passito rosso la resa massima in vino non deve essere superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino.

Il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum rosso”,

imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve,

può essere designato in etichetta con il termine “novello” purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60%

e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino “Terre Tollesi” o “Tullum” Passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all’aria aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo – idrocondizionata.

I vini a denominazione controllata DOC “Terre Tollesi” o Tullum” bianco, nonché i vini “Terre Tollesi” o “Tullum” con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all’art. 2

non possono essere immessi al consumo prima del

1° gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso, nonché i vini “Terre Tollesi” o “Tullum” con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all’articolo 2  non possono essere immessi al consumo prima del

1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” bianco superiore non può essere immesso al consumo prima del

31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno

 2 anni

di cui almeno 6 mesi in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

 

Articolo 

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” di cui all’articolo 1 del presente disciplinare all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato, fine;

sapore: secco, armonico, con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” rosso:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: vinoso, tenue, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità Totale minimo 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Passerina:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: fruttato, delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità Totale: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 “Terre Tollesi” o “Tullum” Falanghina:

colore: giallo paglierino molto tenue;

profumo: fruttato, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: vinoso, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito bianco:

colore: da giallo paglierino all’ambrato;

profumo: etereo e caratteristico;

sapore: dolce, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito rosso:

colore: rosso rubino tendente al granata;

profumo: caratteristico, accentuato;

sapore: armonico, dolce,caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: da brut nature a dolce, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità Totale: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” bianco superiore:

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità Totale: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Terre Tollesi” o “Tullum” rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al granata con l’invecchiamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità Totale: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

I vini “Terre Tollesi” o “Tullum”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” deve figurare l’annata di produzione.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume nominale: litri 0,200; 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000.

Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona interessata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Tollo, in provincia di Chieti. Il territorio presenta una giacitura prettamente collinare con pendenze che non superano il 5-10%; l’altezza massima è di circa 228 metri s.l.m., sono esclusi però dalla denominazione i terreni con un’altitudine inferiore agli 80 metri s.l.m. e quelli posti nei fondovalle umidi.

La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilità, risulta generalmente di medio impasto tendente all’argilloso; difatti la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29% assumendo valori variabili dal 14,7% al 45%, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5% con valori compresi tra il 12,3% ed il 59%, quest’ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH è

sub-alcalino o alcalino con valore medio di 7,88.

Il contenuto in carbonati totali è in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32% circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti è in generale elevata con un livello medio dell’8,9%.

La dotazione di sostanza organica è in maniera generalizzata molto bassa, infatti il contenuto medio è del 1,21%; situazione ancor più carente si evidenzia per quanto riguarda il contenuto in azoto totale il cui livello medio è dello 0,6%.

Il contenuto in fosforo assimilabile risulta estremamente variabile mentre la dotazione di potassio assimilabile è generalmente sufficiente alle esigenze colturali.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C.

Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della vite e del vino nell’area interessata risale all’epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento in alcune contrade di Tollo di dolia da vino e celle vinarie intere ed a frammenti. Inoltre, nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l’esistenza di alcune “villae rusticae” romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite è una tra le principali attività svolte.

Dopo la caduta dell’Impero romano, sia ai Longobardi che ai Normanni non era sfuggita la felice posizione dell’ager tollese ed un documento del 1062 parla del castrum Tullum posto “capofine” in mezzo a 50 Tomoli di terreno. Nella storica suddivisione dell’Abruzzo decretata il 5 ottobre del 1273 da Carlo D’Angiò dopo la conquista del Regno Svevo, l’attuale territorio di Tollo venne ascritto all’Aprutium Citra.

In seguito, nel 1300, Carlo D’Angiò operò un’ulteriore divisione amministrativa dell’Aprutium Citra e Tollo fu inclusa nella circoscrizione di Theate Minori ed il toponimo appare nei “Registri Angioini” nella forma di TULLUM.

Nel basso Medio Evo e, successivamente, fra il 1400 ed il 1500, è documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona dal quale partivano navi cariche di “caratelli” di vino e, certamente, molto di quel vino proveniva proprio dalla zona di Tollo.

Alle soglie dell’età moderna, nel 1776, nel Regno di Napoli il vino di Tollo era già famoso tanto da essere celebrato nei componimenti poetici del frate Bernardo maria valera pubblicati nel 1835 che definisce la zona di Tollo come: “Piccola terra nell’Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino, volgarmente detto Lacrima”.

All’inizio dell’800 il vino di Tollo è ormai noto in tutta Italia: il Giustiniani nel Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli compilato nel 1805 scrive in Tollo…. “il vino vi riesce di buona qualità”.

Dopo l’Unità d’Italia Tollo viene descritta nel Dizionario Geografico d’Italia stampato tra il 1875 ed il 1878 come segue: “Il suo territorio si stende in collina …Le principali produzioni e commerci consistono nei vini, che sono squisiti e

nell’olio...”.

Nei censimenti del 1923 e del 1929 a Tollo risultavano coltivati a vigna circa 200 ettari per una produzione di 6.650 quintali di uva.

Dopo l’oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, lo sviluppo dell’economia agricola si è basata fondamentalmente sull’attività vitivinicola

ed oggi il territorio tollese è uno tra i più importanti per la vitivinicoltura regionale. Comunque, accanto alle tradizioni ed alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito anche all’incidenza dei fattori umani che diventano spesso fondamentali poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle

spiccate caratteristiche di tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

i vini rossi, base – riserva - novello e passito, sono ottenuti utilizzando prevalentemente il vitigno Montepulciano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%. I vini bianchi invece

utilizzano come base il vitigno Trebbiano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25%.

I passiti bianchi sono ottenuti prevalentemente da uve Moscato e Malvasia, gli spumanti da Chardonnay. A questi si

affiancano diversi vitigni nazionali ed internazionali vinificati spesso in purezza.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese. Tuttavia, fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero.

È ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore

gestione delle rese massime di uva che sono comprese tra le 9 e le 13 tonnellate per ettaro.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’appassimento delle uve, l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall’articolo 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine.

Per i vini passiti, nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all’aria aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo – idrocondizionata.

I vini prima di essere immessi al consumo devono subire un periodo più o meno lungo di affinamento: in particolare il

rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in botti di legno.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vitigni Montepulciano, base essenziale dei vini rossi della presente denominazione, e Trebbiano, base essenziale dei vini bianchi, hanno trovato nell’area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini “Terre Tollesi” o “Tullum”.

La denominazione comprende diverse tipologie di prodotto che vanno dai classici rosso e bianco anche rispettivamente nella versione riserva e superiore, sia passiti che spumanti, sia soprattutto vini con specificazione di vitigno: autoctoni quali il Pecorino e la Passerina, nazionali quali: la Falanghina ed il Sangiovese, internazionali quali: Merlot e

Cabernet, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del disciplinare.

In particolare i vini rossi presentano un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico è quello dei frutti rossi, del vegetale e delle spezie; il sapore è secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino armonia ed eleganza.

I vini bianchi così come lo spumante sono di colore giallo paglierino tenue, con sentori floreali e fruttati, intensi, freschi e piacevoli, mentre quelli con specificazione del vitigno rispondono pienamente ai caratteri tipici e peculiari della varietà.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio del comune di Tollo, caratterizzata da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e la presenza dell’imponente massiccio della Maiella ad ovest, associata all’ottima esposizione della maggior parte dei terreni coltivati a vigneto, alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni diffusi in zona, in particolare al Montepulciano ed al Trebbiano,

condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con spiccate caratteristiche di qualità e tipicità.

L’interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE

n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VILLAMAGNA

D.O.C.

Decreto 20 aprile 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è riservata  al vino rosso,  anche  nella  tipologia  "riserva",  che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna"  è  riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da  vigneti  che,  nell'ambito aziendale, risultano composti dal  vitigno:

Montepulciano  almeno  al 95%;

possono concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  rossa,  non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad  un massimo del 5%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di Origine Controllata "Villamagna" devono essere ottenute unicamente ed esclusivamente da vigneti situati sui terreni vocati  alla  qualità.

Si escludono, pertanto, i terreni totalmente esposti a  nord  nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei  corsi  d'acqua  Foro  e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto più basso dell'appezzamento di riferimento.

La zona di produzione dei vini  in  oggetto,  comprende  i  terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di  Villamagna

e parte dei territori confinanti dei comuni di

Bucchianico e Vacri.

In provincia di Chieti.

 

I territori interessati dei comuni  di  Bucchianico  e  Vacri  sono individuabili  nelle  zone  circostanti  la  collina  denominata  "la torretta" (sita nel comune di  Bucchianico). 

Sono  inclusi  tutti  i terreni alla sinistra del seguente percorso:

partenza dal  territorio di Villamagna sulla strada comunale San Giovanni Ilario si entra  nel comune di Bucchianico, nella contrada Tiboni (coordinate X 2454836  Y 4686321), si percorre detta strada comunale sino alla confluenza  con

la strada comunale S. Maria Casoria, denominata anche strada comunale Paduli e, proseguendo  in  direzione  Bucchianico  a  sinistra,  sino all'incrocio  con  la  SP  10  Cunicella  (X  2453336   Y   4684924).

Proseguendo ancora in direzione  Bucchianico  lungo  la  SP  10  sino all'incrocio con le strade comunali Santa Chiara e Piane  (coordinate X 2453100 Y 4684034).

Si gira a sinistra sulla strada  comunale  "Via Piane" e, superato il Palazzetto dello Sport, si  prosegue  lungo  la strada comunale  Vacrarolo  (con  percorso  pedonale)  si  scende  al torrente Serepenne e, oltrepassandolo, si  risale  sino  all'incrocio con la strada comunale "Tella" ("Capocroce" coordinate  X  2453857  Y 4682952); si attraversa detta strada e  si  percorre  in  discesa  la strada comunale Caposcerto sino alla strada di Bonifica Val  di  Foro (coordinate X 2454707 e Y 4682203). 

Si  prosegue  a  sinistra  sulla strada di Bonifica Val di Foro in direzione San  Vincenzo  di  Vacri; lungo la stessa via, al punto (coordinate  X  2455752  e  Y  4683976) d'incontro del confine comunale Bucchianico-Vacri, si continua  sulla

strada della bonifica nel territorio  di  Vacri  in  direzione  della Chiesa San Vincenzo.

Oltrepassata la Chiesa si procede  sulla  strada comunale in direzione della SS 263, sino ad  intersecare  il  confine

con il territorio di Villamagna (coordinate X 2456784 Y  4684689)  al quale tutto il territorio delimitato si ricongiunge.

 

Articolo 4

Condizioni naturali dell'ambiente

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata "Villamagna" devono essere quelle normali della zona atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche di qualità.

Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati  su  terreni  che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per  ettaro non può essere inferiore a 1.600.

I sesti d'impianto e le  forme  di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati  nella zona.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La produzione massima di uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

 

   

 

"Villamagna": 12,00 t/ha,13,00% vol.;

"Villamagna" riserva:12,00 t/ha, 13,50% vol.

 

 Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di  uva  per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

In annate  favorevoli  i  quantitativi  delle  uve  ottenute  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine Controllata "Villamagna" devono essere riportati nei  limiti  di  cui sopra, purché la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del  20%, non hanno diritto alla denominazione di  origine  controllata.  Oltre detto limite decade  il  diritto  alla  denominazione  per  tutta  la produzione.

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" potrà  essere rivendicata dal quarto anno dall'impianto del vigneto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio,  di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia  e  di  confezionamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente art. 3.

E' tuttavia  consentito  che  le  operazioni  di  cui  sopra  siano effettuate  nell'intero  territorio  amministrativo   della   regione Abruzzo.

L'elaborazione e' consentita in conformità alle norme  comunitarie e nazionali.

Non è ammessa la pratica dell'arricchimento.

La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima  di  vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84,00 hl/ha.

Qualora la resa uva/vino superi il limite  di  cui  sopra,  ma  non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Villamagna"  deve essere sottoposto ad un periodo minimo  di  affinamento  fino  al  1°  settembre  dell'anno successivo a quello di  vendemmia.  

Per  la  tipologia  "riserva"  il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino

al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   "Villamagna" all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino   intenso,   tendenza   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, intenso e caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" riserva all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento;

profumo: fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 32,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche  dei  vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità totale, dell'estratto non riduttore minimo e  del  titolo  alcolometrico  con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nell'etichettatura e presentazione del vino di cui  all'art.  1  è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare, ivi  compresi  "fine",  "scelto", "selezionato", e similari.

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.  1   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità di 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l.

E' consentito l'uso di recipienti in vetro, a forma  di  bottiglia,  con chiusura raso bocca, della capacità compresa tra 6 e 27 l.

Per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna"  è consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla  norma vigente.

Per la tipologia "riserva" è  ammesso  solo  l'uso  del  tappo  di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona interessata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Villamagna e parzialmente i comuni di Bucchianico e Vacri, in provincia di Chieti.

I territori interessati dei comuni di Bucchianico e Vacri sono individuabili nelle zone circostanti la collina denominata "la torretta" (sita nel comune di Bucchianico).

Sono esclusi i terreni totalmente esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d'acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto più basso dell'appezzamento di riferimento.

L’orografia del territorio è caratterizzata dalla presenza di formazioni collinari costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario.

Dal punto di vista granulometrico le formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con

sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbiosoargillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla

esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.

Le precipitazioni medie annue della zona sono di circa 800 mm/anno. I giorni piovosi sono circa 76 nell’arco dell’anno, con una media di 8 giorni tra ottobre e marzo e 5 tra aprile e settembre.

Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80-85 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (con circa 40 mm). Il clima è di tipo temperato - caldo, con temperatura media annuale di 15,2°C; le temperature durante la stagione vegetativa sono comprese tra i 13,3°C di aprile ai 16,2°C di ottobre, con punte di circa 25°C nei mesi di luglio ed agosto.

Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che associate ad una buona ventilazione determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso a seconda delle annate e delle esposizioni tra i 1.850 ed i 2.400 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale del vitigno Montepulciano, così come di eventuali altre varietà complementari.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.

Polibio dopo avere esaltato la bontà dei vini dell’area adriatica scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Dall’epigrammista spagnolo Marco Valerio Marziale (40-102 d.C.) apprendiamo che i vini abruzzesi venivano esportati a Roma e serviti sulle tavole dei Patrizi.

Esisteva inoltre già un commercio attraverso il mare Adriatico. In particolare, la fascia costiera compresa tra Pescara ed Ortona era annoverata tra i comprensori più importanti della regione, storicamente vocati alla coltivazione della vite, proprio a partire dall’età romana, come testimoniano numerosi reperti (dolia e celle vinarie) conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Chieti.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area chietina, in particolare a partire dal secolo XIII.

Dell’ager di Villamagna si parla in diversi documenti. Esso ricadde nell’Aprutium Citra flumen Piscariae nel 1273 a seguito della storica suddivisione della regione operata da Carlo D’Angiò dopo la conquista del Regno Svevo. Nel 1323

figura nel “Registro delle pergamene” della Curia Arcivescovile di Chieti come terra di vigne, coltura assoggettata alla corresponsione di decime in favore della diocesi teatina.

Lo Statuto di Villamagna del 1511 offre ulteriori e preziosi spunti di approfondimento sulla conoscenza del paesaggio e delle colture agrarie praticate all’epoca.

Elemento peculiare era il canneto, che garantiva prezioso sostegno alla vite, così come si ravvisavano casi di “viti maritate” all’acero e fruttiferi vari. Più tardi nel noto Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli (1805) lo

scrittore Lorenzo Giustiniani scriveva della terra d’Abruzzo citeriore e ricordava che “…la produzione del suolo consistono in grano, granone, vino ed olio, che vendono pure altrove”.

Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano d’Abruzzo, la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nell’opera di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli 1793).

Questo vitigno, rimasto in splendido isolamento e perfettamente acclimatatosi nelle aree interne, si è diffuso sul finire del 1800 verso la fascia costiera ed a partire dal secondo dopoguerra è diventato il vitigno rosso più coltivato in regione, in particolare nella provincia di Chieti.

Esso costituisce oggi la base del vino rosso abruzzese per antonomasia oltre che vitigno fondamentale anche dei vini della DOC “Villamagna”.

Comunque, oltre ai fattori storici e pedo-climatici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

il vino, sia nella versione base che riserva, è ottenuto utilizzando il vitigno Montepulciano che può essere affiancato da altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5%.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento

generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia.

I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione della resa massima di uva, che non può superare le 12 tonnellate

per ettaro.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi tranquilli. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nella

zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine.

É tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Il vino rosso base può essere immesso al consumo solo a partire dal 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia, mentre il rosso riserva non prima del 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il vitigno Montepulciano, base essenziale se non esclusiva dei vini Villamagna, ha trovato nell’area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini della DOC in oggetto.

I vini, base e riserva, presentano un colore rosso rubino intenso, con lievi sfumature violacee da giovane mentre tendono al granato con l’invecchiamento; l’odore è fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato; il sapore è secco, giustamente tannico, pieno ed armonico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografica del territorio del comune di Villamagna e dei comuni vicinori è caratterizzata da ampie colline assolate ben esposte a meridione che, anche grazie alla presenza dell’imponente massiccio della Maiella, risentono favorevolmente delle correnti aree giornaliere est-ovest oltre che delle notevoli escursioni termiche, creando condizioni ottimali per la produzione di uve dalle elevate caratteristiche qualitative e di tipicità.

L’interazione di questi fattori naturali con quelli umani, legati alla tradizione e consuetudini locali da un lato e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione dall’altro, consentono di ottenere vini rossi con forti elementi distintivi, tipici, caratterizzati da profumi intensi, di grande struttura e complessità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

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Via Piave, 24

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La società Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco

dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.