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PROVINCIA DI MANTOVA I.G.T.

PROVINCIA DI PAVIA I.G.T.

QUISTELLO I.G.T.

RONCHI DI BRESCIA I.G.T.

RONCHI VARESINI I.G.T.

VIGNETI QUISTELLO

VIGNETI QUISTELLO

 

PROVINCIA DI MANTOVA

I.G.T.

Decreto 17 Settembre 2010

 (fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova",  accompagnata o meno dalle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova"  e'  riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle  tipologie  frizzante,  dolce,amabile,  novello  e passito;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da vigneti composti, nello ambito  aziendale, 

da  uno  o  più  vitigni idonei alla coltivazione per la  Provincia  di  Mantova  a  bacca  di colore corrispondente.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Ancellotta, 

Barbera,

Cabernet franc,

Cabernet  sauvignon, 

Carmenère, 

Chardonnay,

Cortese,

Corvina,

Fortana, 

Garganega, 

Groppello  gentile,

Malvasia  bianca,

Marzemino,

Merlot,

Molinara,

Negrara, 

Pinot  Bianco, 

Pinot  grigio,

Pinot nero,

Riesling,

Rondinella,

Sangiovese,

Sauvignon,

Trebbiano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione  per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione del vitigno:

"Cabernet",

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni:

Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o  congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve  dei  vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione  per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione  del  vitigno: 

"Lambrusco" anche vinificato in bianco, 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale, dai vitigni: Lambrusco di Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani,  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione  del  vitigno: 

"Trebbiano", 

è  riservata  ai   vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale,    dai    vitigni    Trebbiano    romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano  giallo  e   Trebbiano   di   Soave   da   soli   o congiuntamente per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, , le uve dei vitigni  a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione  per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

L'Indicazione  geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova",  con  la specificazione del vitigno:

"Riesling",

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  dai vitigni:

Riesling renano e Riesling italico  da  soli  o  congiuntamente  per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia  di Mantova, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specifica di un vitigno a bacca nera possono  essere  prodotti  anche nella tipologia novello.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con  la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e passito.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Provincia di Mantova" comprende l'intero  territorio  amministrativo della

Provincia di Mantova.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  a  indicazione geografica tipica  "Provincia  di  Mantova",  sia  per  le  tipologie bianco, rosso e rosato che  per  le  tipologie  con  indicazione  del vitigno, non deve essere  superiore  a

22,00 t/ha,   (limite  già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto 1996).

 

Le uve destinate alla produzione dei vini  a  indicazione  geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita  o  meno  dal  riferimento  al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

vini bianchi: 8,50% vol.;

vini rosati: 8,50% vol.;

vini rossi: 8,50% vol.;

vini frizzanti: 8,50% vol.;

vini passiti: 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La zona di vinificazione  delle  uve  e  dei  mosti  atti  ad  essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di  Mantova" devono essere effettuate all'interno della zona di  produzione  delle uve di cui all'articolo 3.

Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni    tradizionali    di vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nelle province confinanti alla zona delimitata.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione  geografica  tipica "Provincia di Mantova" tipologia rosato devono essere  vinificate  in bianco.

 

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore:

per tutti i tipi di  vino  80%,

a  eccezione della tipologia passito, per la quale non deve  essere  superiore  al 45%.

 

L'appassimento delle uve sarà  in  pianta  o  in  modo  naturale  in ambienti ventilati e/o condizionati.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche :

 

“Provincia di Mantova” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole armonico;

sapore: tipico, pieno talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Provincia di Mantova” rosato:

colore: rosato;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Provincia di Mantova” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso anche tendente al granato;

profumo: vinoso, gradevole armonico;

sapore: tipico, sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 “Provincia di Mantova” novello:

colore: rosso;

profumo: fruttato, giovane, gradevole;

sapore: asciutto fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Provincia di Mantova” bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra secondo l’invecchiamento;

profumo: intenso fruttato;

sapore: caratteristico sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Provincia di Mantova” rosso passito:

colore: rosso tendente al granato;

profumo: caratteristico e intenso;

sapore: tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Provincia di Mantova” frizzante: 9,50% vol.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova"  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purché non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" possono essere immessi al consumo nei contenitori  previsti  dalla  normativa vigente.

Per i vini a indicazione geografica  tipica  "Provincia  di  Mantova" tipologia Lambrusco,  qualora  siano  confezionati  in  bottiglie  di vetro, è consentita la  chiusura  con  tappo  a  fungo,  ancorato  a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella  zona  di produzione.

L'indicazione geografica tipica "Provincia di  Mantova"  può essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente articolo 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i  quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica comprende tutto il territorio amministrativo della provincia di Mantova, caratterizzato da quattro zone :

la zona delle colline moreniche

la zona dell’alta pianura

la zona della media pianura

la zona della bassa pianura

Con il Quaternario ha inizio l’ abbassamento del bacino padano con la completa sommersione da parte del mare. La regressione del mare padano è conseguenza dell’apporto di sedimenti alluvionali.

Nella zona delle colline, dell’alta e media pianura prevalgono i sedimenti pleistocenici, prima ghiaiosi depositati dai ghiacciai e poi sabbiosi depositati dallo scioglimento degli stessi.

La piana posta tra le colline moreniche e il fiume Po è il risultato del modellamento fluvioglaciale. In parte della media pianura e nella bassa pianura sono evidenti i depositi alluvionali Olocenici trasportati dal fiume Po e dai suoi affluenti.

Le colline moreniche fanno parte dell’Anfiteatro Morenico del Garda con quote che arrivano a 200 m. s.l.m.

Il Mincio costituisce l’asse idrologico principale. I depositi morenici, sciolti e permeabili, consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio regime idrico sotterraneo.

La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse. Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda.

La zona dell’alta pianura con quote da 36 a 56 m. slm è la zona subcollinare influenzata dagli apporti fluvioglaciali del Mincio, dell’Oglio e del Chiese. I sedimenti dell’alta pianura presentano una granulometria eterogenea, si passa dalle ghiaie ai ciottoli grossolani alle ghiaie più fini miste a sabbia.

Questo territorio presenta una forte permeabilità tanto che le acque percolano in profondità incrementando le falde che

possono arrivare fino all’ altezza del fiume Po. In corrispondenza del passaggio tra depositi fluvioglaciali di natura diversa si verifica il fenomeno dei fontanili ( affioramento della falda freatica ).

La zona della media pianura con quote comprese tra i 13 e i 36 m. slm prosegue fino al limite del fiume Po con i suoi depositi alluvionali. Questa zona è caratterizzata da depositi fluvioglaciali argillosi-limosi e calcarei e per buona parte da sedimenti sabbiosi, fini e silicei.

In prossimità del Mincio, dell’Oglio e degli scaricatori principali i depositi sono più grossolani. Le falde superficiali sono alimentate dalle acque meteoriche e quelle profonde dalle zone poste più a monte. La profondità della falda si trova tra gli 8 e i 25 m in prossimità della zona influenzata dal sistema Oglio-Chiese.

Avvicinandosi alla sponda sinistra del fiume Po si riduce il grado di permeabilità perché maggiori sono i livelli di argilla e la falda localizzata in letti di sabbia fine si trova a 10 metri di profondità.

La zona di bassa pianura a destra del fiume Po è compresa tra le quote 7 e 20 m. slm. I terreni affioranti sono di origine alluvionale e riferibili al Quaternario recente (Olocene), durante il quale il fiume Po e i suoi affluenti depositarono i sedimenti, depositi alluvionali Olocenici.

La morfologia presenta delle irregolarità in particolare ondulazioni in direzione Est-Ovest, corrispondenti agli antichi alvei del fiume Po.

Il drenaggio superficiale si riduce mano a mano che dalle aree più rilevate e permeabili si passa alle zone più depresse. In profondità si rileva la presenza di bancate argillose, alternate a livelli di sabbia più o meno grossolana.

In superficie la litologia è stata influenzata dai corsi dei fiumi Po e Secchia e ora tende a rimanere costante per le opere di arginatura e regolazione delle acque.

I suoli posti in corrispondenza degli argini degli antichi percorsi fluviali sono a granulometria sabbiosa o sabbiosa-limosa, profondi, ben drenati moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità a tessitura franca o franco -sabbiosa. Nelle aree tra i dossi e le valli i suoli sono a granulometria tra medio-fine e fine, profondi, calcarei, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa. Nelle zone vallive la tessitura è argillosa, sono suoli profondi e poco evoluti.

Il fiume Po crea una unità idrogeologica e alimenta gli acquiferi per una vasta area.

La prima falda è più vicina alla superficie nell’area in sinistra Secchia, 3-4 metri dal piano di campagna rispetto al destra Secchia dove si trova a 5-20 metri.

Il clima è da considerarsi intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da temperature medie estive elevate con afosità estiva, inverni rigidi con ritorni di gelo primaverili. Nella zona delle colline moreniche anche per le maggiori precipitazioni il clima risulta da umido a subumido con una carenza idrica estiva, nella restante parte della provincia di Mantova è da considerarsi da subumido a subarido con eccessi

idrici invernali.

Fattori umani rilevanti per il legame

Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante all’ottenimento del vino IGT Provincia di Mantova.

La coltivazione della vite in provincia di Mantova ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte.

Successivamente la civiltà etrusca porto la cultura del vino. Il poeta Virgilio, nativo di Mantova descrive l’esistenza della Vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta Bucolica.

La coltivazione della vite assume consistenza alla fine del secolo XI con i monaci benedettini nei territori dell’abbazia di Polirone a San Benedetto Po, definita per la sua importanza la Cassino del nord.

I monaci stabilivano agli affittuali un imponibile vinicolo. Questo grazie alla politica della contessa Matilde di Canossa che con donazioni favorì l’insediamento di comunità religiose nelle terre di sua pertinenza.

Ad esse affidava il controllo del territorio favorendo con opere di bonifica e di disboscamento la produttività del terreno e la coltivazione della vite.

Quindi una coltivazione che nasce da “terre nuove”, strappate alle esondazioni del fiume e messe al sicuro con le arginature.

Queste terre caratterizzano le qualità organolettiche della produzione vitivinicola.

L’arte millenaria del vino è testimoniata da un bassorilievo dei mesi attribuito alla scuola di Wiligelmo, Ottobre che travasa il mosto, ( faceva parte della decorazione della basilica romanica ).

Questo bassorilievo del Mese-agricoltore, con le vesti sollevate e chino nell’atto di versare il mosto evidenzia come l’arte della vinificazione fosse importante, non solo come attività dominante in un periodo dell’anno, ma anche per i suoi significati religiosi e le sue implicazioni liturgiche tanto da essere inclusa nella celebrazione monumentale del processo di insediamento dell’area.

Testimonianza importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “Descrittione in compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588.

Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre.

In tempi più recenti la coltivazione del Lambrusco è testimoniata da convegni in particolare il Convegno viticolo della Val Padana, San Benedetto Po, 16 gennaio 1949, che descrive come la vite fosse coltivata maritata all’olmo nelle classiche piantate mantovane.

L’uomo ha modellato il territorio e reso possibile la coltivazione della vite che è diventata tradizione come i rituali che ruotavano intorno all’uva e al vino con radici antiche che risalgono al cuore del Medioevo

Possiamo affermare che tutto il territorio amministrativo della provincia di Mantova ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare:

la base ampelografica dei vigneti:

è frutto di una lunga selezione operata dall‘uomo in funzione di una produzione di qualità. I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di coltivazione (collinare o di pianura)

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle consolidate sull’eredità della tradizione per l‘ottenimento dei vini previsti dal disciplinare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti minimi definiti all’art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati.

La tipicizzazione legata al territorio è evidente per i Lambruschi che per raggiungere una maturazione ottimale hanno bisogno di sommatorie termiche elevate nel periodo estivo (aprile-ottobre) e in grado di fare raggiungere la giusta maturazione e ottenere quelle caratteristiche organolettiche connesse agli elevati contenuti polifenolici e aromatici caratteristici di questa varietà e che condizionano fortemente la struttura, il corpo e tutta la valutazione sensoriale.

La vitivinicoltura collinare è legata strettamente ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all’esposizione collinare e alle brezze. Queste oltre a favorire la qualità delle uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei vini.

Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La specificità dei vini mantovani è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come Altimetria che come esposizione al sole.

I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore condizionante la qualità delle uve. Solo l’esperienza tramandata da generazioni consente di conoscere i punti migliori per l’impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate.

I suoli di natura alluvionale in genere a granulometria tra medio-fine e fine, moderatamente profondi, calcarei, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa, moderatamente o poco evoluti abbinati ad un clima caratterizzato dalle alte temperature estive e dall’elevata umidità creano una situazione pedo-climatica favorevole allo sviluppo del Lambrusco, se a questo si aggiunge che il fiume Po crea un microclima unico è evidente la “simbiosi” tra il territorio e il vitigno.

L’uomo ha modificato il territorio strappando le terre alle esondazioni dei fiumi Po e Secchia e creando i presupposti per la coltivazione della vite, in particolare di un vitigno che ben si adatta al suo luogo di origine.

La coltura contadina si tramanda le tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame

analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

PROVINCIA DI PAVIA

I.G.T.

Decreto  04 giugno 2010

Modifica Decreto 16 dicembre 2013

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini 

 

La indicazione geografica tipica “Provincia di Pavia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

              

La IGT “Provincia di Pavia” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

bianco passito

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosso passito

rosato

rosato frizzante

I vini ad IGT “Provincia di Pavia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia a bacca di colore corrispondente.

La IGT “Provincia di Pavia”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Barbera

Croatina

Riesling

Cortese

Moscato

Malvasia

Pinot nero

Pinot grigio

Chardonnay

Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Dolcetto

Freisa

Vespolina o Ughetta

Uva rara

Muller Thurgau

Merlot

Nebbiolo

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati a bacca di colore analogo, per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%

I vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa anche nella tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione         

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Pavia” comprende gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni in provincia di Pavia:

Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pergola, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiglia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Arena Po, Casanova Lonati, Barbianello, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Miradolo Terme, Inverno e Monteleone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

              

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già compensativa dell’aumento previsto dal D.M. 02/08/1996, per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” per le tipologie bianco, rosso e rosato, non  deve essere superiore a:

23,00 tonnellate/ettaro

Per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione del vitigno la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

Provincia di Pavia Barbera: 24,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Croatina: 23,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Riesling: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Cortese: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Moscato: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Malvasia: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Pinot nero: 20,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Pino grigio: 20,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Chardonnay: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Sauvignon: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Cabernet Sauvignon: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Dolcetto: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Freisa: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Vespolina: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Uva rara: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Muller Thurgau: 22,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Merlot: 17,00 tonnellate/ettaro

Provincia di Pavia Nebbiolo: 17,00 tonnellate/ettaro

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Pavia”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Provincia di Pavia bianco: 9,00% vol.;

Provincia di Pavia rosso: 9,00% vol.;

Provincia di Pavia rosato: 9,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.

In deroga, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, punto b) del Reg. (CE) n. 607/2009, tali operazioni sono consentite nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in Provincia di Piacenza e nell'intero territorio amministrativo delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, purché le aziende interessate dimostrino di aver effettuato dette operazioni antecedentemente alla data del 31 dicembre 2012.
I prodotti possono essere vinificati in vini frizzanti nell'intero territorio amministrativo delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige    

Esclusivamente per l’ottenimento della tipologia Moscato, tali operazioni sono consentite anche con prodotti a monte del vino, quali mosto e mosto parzialmente fermentato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al l’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione  della tipologia “passito”, per la quale non deve essere superiore al 50%. 

              

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Provincia di Pavia” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

per tutte le tipologie: 9,00% vol.;

per la tipologia novello: 11,00% vol.;

per la tipologia passito: 15,00% vol.

 

1. I vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia», all'atto dell'immissione al consumo,

devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Provincia di Pavia» bianco e bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, fresco, da secco a dolce, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Provincia di Pavia» rosso e rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: armonico, tipico, da secco a dolce, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Provincia di Pavia» rosato e rosato frizzante:

colore: rosato da tenue a cerasuolo;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a dolce, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Pavia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del colore corrispondente, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. 

Ad eccezione del Pinot nero, che può essere vinificato in rosso, in rosato e in bianco e del Pinot grigio che può essere vinificato in rosato e in bianco, il colore del vino deve corrispondere al colore 

della bacca.

Ad eccezione di Croatina, Malvasia, Moscato e Riesling non è prevista la tipologia dolce per i vini con specificazione del nome del vitigno.

Il vino a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia» Moscato deve avere

un titolo alcolometrico volumico svolto minimo di 4,50% vol.

e può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 1,8 bar.

 

3. «Provincia di Pavia» novello:

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: armonico, tipico, secco, o abboccato per la tipologia fermo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

4. «Provincia di Pavia» rosso passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

«Provincia di Pavia» bianco passito:

colore: giallo tendente all’ambra;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Ad eccezione di Croatina, Malvasia, Moscato e Riesling non è prevista la tipologia passito per i vini con specificazione del nome del vitigno.

           

Articolo 7

Etichettatura, designazione  e presentazione

              

Alla IGT “Provincia di Pavia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Pavia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area di produzione delle uve a IGT «Provincia di Pavia» corrisponde all’area della DOC Oltrepò Pavese e comprende inoltre: tutto il territorio dei comuni di Fortunago, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido e Rivanazzano e i comuni di Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello, Arena Po, Casanova Lonati, Barbianello, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Miradolo Terme e Inverno-Monteleone.

Di fatto si tratta dell’intero comprensorio dell’Oltrepò Pavese ad esclusione della zona litoranea del Po, oltre ai due comuni di Miradolo Terme e Inverno e Monteleone, ricadenti nell’area a IG poiché storicamente produttori di uve «Provincia di Pavia».

Questa regione si colloca all’interno del bacino padano, delimitato dalle catene alpina ed appenninica e con una apertura principale verso est; in particolare la fascia collinare pavese si inserisce nella fascia appenninica che dal Piemonte si spinge verso l’Emilia. L’area è caratterizzata da solchi vallivi con direzione prevalente da sud verso nord.

Analisi pedopaesaggistica

L’area a IGT, in larga misura, presenta un’orografia preappenninica.

Le zone viticole con caratteristiche litologiche omogenee sono:

Depositi alluvionali terrazzati: si sviluppano principalmente lungo la fascia pedecollinare dal confine con il Piemonte fino a Verzate e da Broni al confine con la provincia di Piacenza, inserendosi lungo l’alveo dei principali corsi d’acqua. Questi depositi formano i primi dolci rilievi costituendo il raccordo tra la pianura e l’area collinare.

Si tratta di depositi elastici incoerenti a granulometria eterogenea, generalmente ricoperti da una coltre di alterazione di varia potenza e colore.

Alternanze eterogenee di conglomerati, arenarie, siltiti e argille: unità che raggruppa tutte quelle formazioni caratterizzate da una estrema variabilità litologica di cui è difficile la suddivisione in litofacies. È costituita da arenaria, brecce, calcari, calcari cariati, marne, conglomerati gessiferi, conglomerati e argille, che generalmente costituiscono corpi lentiformi variamente interstratificati.

Affiora estesamente nella parte collinare della zona occidentale tra i confini est e ovest del comune di Retorbido e prosegue ad est comprendendo quasi interamente la superficie dei comuni di Corvino San Quirico, Torricella Verzate e parte di quelli di Santa Giuletta e Mornico Losana.

Un altro affioramento si ritrova nella zona di Pietra de’ Giorgi che continua tra i comuni di Montescano e Montù Beccaria e tra Montù Beccaria, Broni e Stradella.

Alternanze a dominante arenacea: litofacies caratterizzata da alternanze più o meno regolari di arenarie variamente cementate, sabbie, marne-siltose e argille, generalmente di colore grigio.

Solitamente hanno maggiore diffusione le fitte sequenze di straterelli arenacei, marno-siltosi e argillosi, ma localmente si può avere predominanza della parte psamamitica o di quella pelitica.

Nel primo caso gli strati arenacei assumono spessori intorno a 80-100 cm; nel secondo si hanno spessori di pochi centimetri.

La morfologia dei rilievi, costituita da questa unità, è assai varia con pareti verticali e pendii a modesta acclività ove si possono accumulare spessori anche notevoli di coltre eluvio-colluviale.

Frequenti in questa unità sono i fenomeni di scoscendimento al contatto con formazioni argillose. Questa tipologia è presente lungo le valli di quasi tutti i torrenti oltre padani, in particolare modo in quelli della zona centro-occidentale, dove riveste una certa importanza viticola.

Alternanze a dominante marnoso-calcareo-argilloso: costituita da alternanze ritmiche di calcari marnosi di spessore variabile tra i 30 e i 250 cm e argille in strati da 5 a 70 cm.

Dal punto di vista morfologico forma rilievi con pendenze modeste. La facile degradabilità dei litotipi più fini

favorisce la formazione di un’estesa coltre eluvio-colluviale che su pendii meno accentuati può assumere anche spessori notevoli.

Sono frequenti fenomeni di scoscendimento e smottamento lungo i versanti più in pendio. Affiora estesamente occupando l’area compresa tra Rovescala, Oliva Gessi fino alle sorgenti del torrente Versa al confine con la provincia di Piacenza. Un’altra striscia importante e intensamente vitata, come la precedente, va da Montalto Pavese a Canevino

attraversando trasversalmente la Valle Scuropasso.

Gessi: unità costituita da corpi lentiformi di gessi cristallini a grana da media a grossa, che affiora su estensioni areali molto limitate anche se intensamente coltivata a vite. Si riscontrano queste zone nei pressi di Garlassola, Mondondone, Corvino S. Quirico, Montepezzata e Cà Bianca.

La radiazione solare

L’area dell’IGT «Provincia di Pavia» è caratterizzata da un’estrema disomogeneità della distribuzione della radiazione solare, in particolare sul territorio collinare.

Mediamente l’area orientale si presenta caratterizzata da una maggiore omogeneità di valore di radiazione solare, compresa tra 2.250 e 3.000 MJ/m2 all’anno, mentre l’aria occidentale si contraddistingue per avere un andamento collinare est-ovest con i versanti rivolti verso sud molto assolati, che raggiungono spesso, valori di radiazione solare superiori a 2.750 MJ/m2 all’anno.

La temperatura dell’aria

Nella fascia compresa fra la pianura e le prime montagne che interessano l’area dell’IGT «Provincia di Pavia», la temperatura media annua presenta valori di circa 11/12°C e la temperatura media del mese più freddo (gennaio) è di circa 1/2°C. L’isoterma di 0°C che corre a circa 800 m di quota può essere considerata il limite fra la fascia di collina e quella più propriamente montana.

La media delle minime è per lo più inferiore a 0°C con la particolarità che i valori delle località a quota inferiore a 400 m sono inferiori a quelli delle località poste fra 400 e 600 m come conseguenza di un tipico effetto di inversione termica.

Le temperature medie del mese più caldo (luglio o agosto) sono relativamente omogenee (22/24°C), così come le minime, che si verificano nei mesi di gennaio o febbraio e sono comprese fra i –8 e i – 13°C. Sono invece poco omogenee le massime mensili: a quote inferiori ai 500 m (circa 28/30°C) sono sensibilmente diverse da quelle fra 500 e 600 m (25/27°C).

Le precipitazioni

La distribuzione media delle precipitazioni nel corso dell’anno è caratterizzata da un massimo ed un minimo rispettivamente nei mesi di novembre (143 mm) e di luglio (47 mm). In media il mese più piovoso nella stagione primaverile risulta essere maggio (121 mm).

La distribuzione spaziale delle precipitazioni mostra un gradiente altitudinale, con piogge che aumentano al crescere della quota e con una diminuzione progressiva da est verso ovest che indica l’approssimarsi dei minimi precipitativi ai confini con l’alessandrino (556 mm/anno).

Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori legati al territorio della provincia di Pavia, che per tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a Indicazione Geografica Tipica.

La provincia pavese, e in particolare l’Oltrepò, è considerata, sin dai tempi di Strabone, una zona di produzione di vini di qualità; si tratta di quel lembo di terra collinoso a sud della Lombardia noto per essere il punto d'incontro di quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Tale peculiare caratteristica rende questo territorio ricco di culture, lingue, tradizioni e cucine differenti, ma ben integrate tra loro.

Questa terra è anche, anzi soprattutto, antica dimora della vite. Un'importante testimonianza arriva dal reperto di un tralcio di vite, risalente ai tempi preistorici, trovato nei pressi di Casteggio, un tempo detta Clastidium. Strabone, nel I secolo a.C., attribuì a questa zona l'invenzione della botte.

La provincia di Pavia dal punto di vista vitivinicolo trova le sue radici nel secolo scorso, come conseguenza dei danni portati dalla fillossera, e nel rinnovamento globale del mondo vinicolo italiano di quel periodo.

È sufficiente ricordare che nel 1884 vantava ben 225 vitigni autoctoni.

Oggi sono circa una dozzina quelli di maggior diffusione in tutta la provincia, seppur non mancano produttori collezionisti che hanno raccolto qualche testimonianza del passato, come Moradella o Uva della Cascina o altro ancora. Nonostante tale decimazione, il panorama vinicolo è ancora molto ricco, soprattutto per quanto concerne le tipologie di vino prodotte.

Nel corso dei decenni la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, tanto che nel 1995 il vino «Provincia di Pavia» è stato riconosciuto come IGT con Decreto Ministeriale del 18 novembre.

L’incidenza dei fattori umani nel corso della storia è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di produzione:

la base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata. Per fare alcuni esempi: il Barbera, il Riesling, la Croatina e così via;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e permettono la migliore e più razionale disposizione delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata e bene esposta superficie fogliare e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, in rosato e in bianco, di vini tranquilli, vivaci e frizzanti.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico

L’IGT «Provincia di Pavia» è riferita a diverse tipologie di vino. Dal punto di vista analitico ed organolettico ciascuna tipologia presenta le caratteristiche descritte all’Articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.

In particolare presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’attuale disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia» prevede una limitazione della zona di produzione delle uve nei soli comuni situati in zone collinari o di prima montagna e a ridosso della fascia collinare, eliminando i restanti comuni della provincia di Pavia, precedentemente compresi nella zona di produzione, al fine di poter scongiurare l’abbandono della viticoltura di collina e di qualità a favore di quella di pianura, ma senza impedire a coloro che già producevano vino a IGT di continuare nella loro attività.

L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione prevalente dei vigneti e la localizzazione in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Le differenti vocazionalità territoriali all’interno dell’area dell’IGT «Provincia di Pavia», prevedono la distinzione tra aree adatte alla produzione di uve a bacca bianca e zone più idonee alla produzione di uve a bacca rossa.

Ciò non toglie che l’intero areale ben si presti a tutte le tipologie considerate dal presente disciplinare.

Le aree più indicate per vini bianchi sono quelle collinari dell’Oltrepò Orientale collocate tra i comuni di Montecalvo Versiggia e Santa Maria della Versa e dell’Oltrepò Sud-occidentale tra i comuni di Rocca Susella, Fortunago, fino a Rocca de’ Giorgi.

I vini sono caratterizzati da note floreali accompagnate da sentori di frutta matura. Il vino è particolarmente fresco, caratterizzato al palato da una gradevole nota acidula e buona struttura.

Esistono poi zone a duplice attitudine, come l’area dei comuni di Mornico Losana, Pietra de’ Giorgi, Montù Beccaria, Montalto Pavese e Borgo Priolo. Sono aree con buone potenzialità sia per la produzione di uve da vini bianchi sia, nei versanti più assolati e con esposizioni sud/ovest, per la produzione di uve per una vinificazione in rosso. I vini bianchi risultano equilibrati, con sentori floreali e fruttati e in bocca rimangono sapidi e freschi; i rossi invece risultano mediamente intensi, con note di ciliegia e frutti rossi in genere e in bocca manifestano tannini non aggressivi.

Infine le aree più adatte ad un obiettivo enologico in rosso, che si estendono nella fascia pedecollinare tra Torrazza Coste e Zenevredo.

Dal punto di vista sensoriale i vini sono caratterizzati da note floreali di viola e da sentori di frutti rossi. Alla degustazione si percepiscono una buona corposità dovuta alla struttura e al buon grado alcolico e una limitata acidità.

La provincia di Pavia è da sempre un territorio di elezione per la viticoltura, per la grande tradizione di produzione di vini tranquilli e mossi, rossi e bianchi.

La sua storia vitivinicola, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del vino «Provincia di Pavia».

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

L’IGT «Provincia di Pavia» è stata riconosciuta con D.M. del 18/11/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/1995 e successivamente modificata con D.M. 04/06/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22/06/2010.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva 

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame

analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.             

 

QUISTELLO

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 22 giugno 1998

Modifica Decreto 13 aprile 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica “Quistello”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

              

La IGT “Quistello” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosato

rosato frizzante

I vini ad IGT “Quistello” bianchi rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La IGT “Quistello” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

Per i vini provenienti da vitigni del gruppo del Lambrusco è consentita la vinificazione in bianco.

I vini ad IGT “Quistello” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca di colore rosso alla tipologia novello.

 

Articolo 3

Zona di produzione

              

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Quistello” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso;

in provincia di Mantova.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

              

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Quistello” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, non  deve essere superiore a: 22,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Quinstello”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Quistello bianco: 9,00% vol.;

Quistello rosso  : 9,00% vol.;

Quistello rosato:  9,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione          

 

Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinati alla produzione dei vini ad IGT “Quistello”, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Quistello” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%, per tutti i tipi di vino..

 

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo        

 

I vini a indicazione geografica tipica “Quistello” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche :

 

“Quistello” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole armonico;

sapore: tipico, pieno talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Quistello” rosato:

colore: rosato;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Quistello” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso anche tendente al granato;

profumo: vinoso, gradevole armonico;

sapore: tipico, sapido armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima : 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Quistello” novello:

colore: rosso;

profumo: fruttato, giovane, gradevole;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Quistello” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo , oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Quistello”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Quistello” frizzante 10,00% vol.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

              

Alla IGT “Quistello” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

I vini ad IGT “Quistello” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Per i vini ad IGT “Quistello Lambrusco” qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Quistello” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è situata nell’Oltre Po mantovano, area sita a destra del fiume Po L’ area dell’IGP “Quistello” è compresa nella zona della bassa pianura, con quote tra i 7 e i 20 m. s.l.m.

I terreni affioranti sono di origine alluvionale e riferibili al Quaternario recente (Olocene), durante il quale il fiume Po e i suoi affluenti depositarono i sedimenti, depositi alluvionali Olocenici.

La morfologia presenta delle irregolarità in particolare ondulazioni in direzione Est-Ovest, corrispondenti agli antichi alvei del fiume Po.

In superficie la litologia è stata influenzata dai corsi dei fiumi Po e Secchia e ora tende a rimanere costante per le opere di arginatura e regolazione delle acque.

Il drenaggio superficiale si riduce mano a mano che dalle aree più rilevate e permeabili si passa alle zone più depresse. suoli posti in corrispondenza degli argini degli antichi percorsi fluviali sono a granulometria sabbiosa o sabbiosa-limosa, profondi, ben drenati moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità a tessitura franca o franca -sabbiosa. Nelle aree tra i dossi e le valli i suoli sono a granulometria tra medio-fine e fine, profondi, calcarei, con tessitura da franco sabbiosa a franco-argillosa. Nelle zone vallive la tessitura è argillosa, sono suoli profondi e poco

evoluti.

Il fiume Po crea una unità idrogeologica e alimenta gli acquiferi per una vasta area.

La prima falda si trova a 5-20 metri.

Il clima è da subumido a subarido, è un clima caratterizzato da temperature medie estive che superano i 22° C con afosità estiva causata anche dalla forte umidità, nebbie nel periodo autunno inverno e inverni rigidi con ritorni di gelo primaverili.

Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 630 mm con picchi in autunno e in primavera.

Fattori umani rilevanti per il legame

Area dell’IGP Quistello Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante

all’ottenimento del vinoIGP “Quistello”.

La coltivazione della vite nell’Oltre Po mantovano ha origini antiche, il poeta Virgilio, nativo di Mantova descrive l’esistenza della Vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta Bucolica.

La coltivazione della vite assume consistenza alla fine del secoloXI con i monaci benedettini nei territori dell’abbazia di Polirone a San Benedetto Po, definita per la sua importanza la Cassino del nord.

I monaci stabilivano agli affittuali un imponibile vinicolo. Questo grazie alla politica della contessa Matilde di Canossa che con donazioni favorì l’insediamento di comunità religiose nelle terre di sua pertinenza. Ad esse affidava il controllo del territorio favorendo con opere di bonifica e di disboscamento la produttività del terreno e la coltivazione della vite. Quindi una coltivazione che nasce da “terre nuove”, strappate alle esondazioni del fiume e messe al sicuro con le arginature. In tempi più recenti la coltivazione del Lambrusco è testimoniata da convegni in particolare il Convegno viticolo di Quistello del 1946 e successivamente nel Convegno viticolo della Val Padana, San Benedetto Po, 16 gennaio 1949, che descrive come la vite fosse coltivata maritata all’olmo nelle classiche piantate mantovane.

Importante in questa area la coltivazione del vitigno Grappello Ruberti selezionato dall’agronomo quistellese Ugo Ruberti.

Possiamo affermare che questa è un’area a vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare:

base ampelografica dei vigneti:

( i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione).

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la qualità della produzione, mantenendo la tradizione.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate nelle due zone per la vinificazione e l’ottenimento dei vini rosso e rosato come previsto dal disciplinare.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione hanno caratteristiche minime definite dall’art. 6 del presente disciplinare.

In particolare i Lambruschi per raggiungere una maturazione ottimale hanno bisogno di sommatorie termiche elevate nel periodo estivo (aprile-ottobre), solo in questo modo è possibile raggiungere la giusta maturazione e ottenere quelle caratteristiche organolettiche connesse agli elevati contenuti polifenolici e aromatici caratteristici di questa varietà e che condizionano fortemente la struttura, il corpo e tutta la valutazione sensoriale. Alcune varietà importanti per l’elevato contenuto antocianico sono ottenibile esclusivamente in questo territorio.

Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

I suoli di natura alluvionale in genere a granulometria tra medio-fine e fine, moderatamente profondi, calcarei, con tessitura da franco-sabbiosa a franco-argillosa, moderatamente o poco evoluti abbinati ad un clima caratterizzato dalle alte temperature estive e dall’elevata umidità creano una situazione pedo-climatica favorevole allo sviluppo del Lambrusco, se a questo si aggiunge che il fiume Po crea un microclima unico è evidente la “simbiosi” tra il territorio e il vitigno.

L’uomo ha modificato il territorio strappando le terre alle esondazioni dei fiumi Po e Secchia e creando i presupposti per la coltivazione della vite, in particolare di un vitigno che ben si adatta al suo luogo di origine, ne è testimonianza la millenaria storia vitivinicola e la stretta connessione tra i fattori umani e le peculiari caratteristiche del vino. La coltura contadina si tramanda le tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti

individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg.

CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.   

 

RONCHI DI BRESCIA

I.G.T.

Decreto 18 novembre 1995

Modifica Decreto 29 marzo 2005

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica tipica “Ronchi di Brescia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La IGT “Ronchi di Brescia” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

bianco passito

rosso

rosso novello

 

I vini bianchi ad IGT “Ronchi di Brescia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente:

Chardonnay

Invernenga

Pinot bianco

Trebbiano di Soave

Trebbiano toscano

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 15%.

 

I vini rossi ad IGT “Ronchi di Brescia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente:

Marzemino

Barbera

Schiava

Cabernet Sauvignon

Cabernet Franc

Merlot

Incrocio Terzi n. 1

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

 

La IGT “Ronchi di Brescia” rosso novello è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale la presenza dei seguenti vitigni per almeno il 70%:

Marzemino

Merlot

Sangiovese

Barbera

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La IGT “Ronchi di Brescia” bianco passito è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve a bacca bianca, provenienti dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Invernenga minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione le uve a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Ronchi di Brescia” comprende l’intero territorio dei comuni di:

Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina Bovezzo, Nave, Caino,

In provincia di Brescia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Ronchi di Brescia” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a: 13,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Ronchi di Brescia”, devono assicurare ai vini

Un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Ronchi di Brescia bianco: 10,00% vol.;

Ronchi di Brescia rosso: 10,00% vol.;

Ronchi di Brescia rosso novello: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia passito: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Marzemino: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Merlot: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Cabernet: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Invernenga: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Chardonnay: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Pinot bianco: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Barbera: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Schiava: 10,50% vol.;

Ronchi di Brescia Trebbiano: 10,50% vol.;

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per

tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Ronchi di Brescia” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Ronchi di Brescia bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: fresco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia rosso:

colore: rosso rubino con riflessi granata;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, sapido, corposo giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia novello:

colore: rosso rubino brillante con eventuali sfumature violacee;

profumo: fruttato, gradevole, caratteristico;

sapore: piacevole, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Marzemino:

colore: rosso rubino con sfumature granata;

profumo: gradevole, con sentori di frutta matura;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, corposo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Invernenga:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fine, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, armonico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Chardonnay:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: fresco, sapido, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Barbera:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico e gradevole;

sapore: pieno, vinoso, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Schiava:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, corposo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia Trebbiano:

colore: giallo paglierino anche intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Ronchi di Brescia passito:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

profumo: intenso, complesso, fruttato;

sapore: dolce, morbido, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica Ronchi di Brescia con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie novello, frizzante e passito, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:

Ronchi di Brescia novello: 11,00% vol.;

Ronchi di Brescia frizzante: 10,00% vol.;

Ronchi di Brescia passito: 15,00% vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Ronchi di Brescia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla IGT “Ronchi di Brescia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

L’indicazione geografica tipica “Ronchi di Brescia”, ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Ronchi di Brescia” comprende l’intero territorio dei comuni di: Brescia, Botticino, Cellatica, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Concesio, Collebeato, Villa Carcina, Bovezzo, Nave, Caino, in provincia di Brescia.

Per il microclima ambiente non vi sono limiti estremi che inibiscono la coltivazione della vite. Per quanto concerne la somma delle calorie che influenzano la vite nel periodo vegetativo, la possiamo considerare senz’altro sufficiente per ottenere una buona maturazione delle uve e così pure per le altre meteore. Un clima tipicamente mediterraneo che non ammette dubbi sulla possibilità della coltivazione della vite.

Le colline rocciose Bresciane, comprendenti i Comuni di Botticino, Brescia e Rezzato, vantano una tradizione vitivinicola antichissima, testimoniata dal rinvenimento di alcuni reperti fossili della vitis silvestris, antenata della vitis vinifera sativa, risalenti addirittura a cinquemila anni prima di Cristo.

Nel comune di Cellatica i terreni della “creta” si distendono tra i Campiani, Madonna della stella e la punta dello sperone che guarda la frazione di Croce di Gussago. In questi terreni le argille marnose, che stanno alla base delle formazioni cretacce, sono in generale non molto ricche di calcare, ma poiché qui sono commiste al terreno della scaglia rossa, il tenore di calcare è sempre considerevole.

Fattori umani rilevanti per il legame

Risulta di fondamentale importanza per l’economia di questi tre comuni (Nave Caino e Bovezzo) l’attività agricola ma in modo particolare quella vitivinicola, nota ed accertata attraverso diverse relazioni economiche del passato dalle quali si può leggere “ il vino è il principale prodotto del territorio specie nel comune di Nave”

Come osserva G. Archetti, autore di numerosi studi sulla vite ed il vino in area bresciana, la viticoltura con il medioevo assurse a nuova scala di valori ed il cristianesimo, dal nesso tra vite e vino, trasse i riferimenti e le immagini più suggestive per divulgare i suoi messaggi, per spiegare i suoi misteri e per alimentare i suoi riti.

Già nel periodo romano la tradizione vitivinicola trova nel nostro territorio un preciso riscontro documentario attraverso la presenza in alcune sepolture della necropoli di cortine di vinaccioli di vitis vinifera, nel contesto di reperti archeologici di età Giulio-Claudia (15 d.C – 54 d.C.).

Furono soprattutto i monaci e gli abati benedettini dell’antico cenobio di san Pietro in Monte di Serle, come emerge dalle pergamene del XI e XII secolo, a promuovere nei loro possedimenti di Nave, Bovezzo e Caino la diffusione della vite, spinti dalla necessità del vino per gli usi liturgici e per l’assistenza caritativa.

Di conseguenza il Monastero di Serle mise a coltura nuovi terreni, trasformando il bosco e l’incolto in rigogliosi vigneti. L’operazione di bonifica lasciò sul territorio una impronta duratura, intensificandone la redditività e trasformando anche il paesaggio: il cambiamento fu così radicale ed imponente da fissarsi nella memoria collettiva come avvenimento straordinario, tanto da designare quel periodo, nei documenti ufficiali e negli annali, con l’espressione di “tempore recarum e annos rucas”.

Un’ulteriore vigorosa ripresa della coltivazione della vite si ebbe in età comunale. La cui diffusione coincise con il forte incremento demografico e che proseguì con l’organizzarsi dell’esperienza comunale e con l’imporsi delle nuovi classi mercantili, che, nella coltivazione della vite investirono spesso i loro guadagni.

Alla viticoltura ecclesiastica e monastica si affiancò ben presto una viticoltura laica e signorile; dalla documentazione civile, proveniente dal comune di Brescia, abbiamo informazioni assai precise per ricostruire la mappa della viticoltura della zona pedemontana del territorio di Nave, Bovezzo e Caino.

Intorno al 1220 incomincia da parte del Comune di Brescia l’esercizio di quella sistematica attività di ricognizione e di rivendicazione dei suoi diritti con la quale i terreni della zona pedemontana furono strappati alla boscaglia o all’incolto sterile e, quindi, messi a coltura, in prevalenza a vigneto, e chiamati generalmente “ Ronchi”.

In particolare le rivendicazioni del comune di Brescia furono concentrate nella zona pedemontana di Cortine di Nave.

Nacquero così in questi tempi i Ronchi più antichi, che contribuirono, non soltanto alla sua fama ed alla economia, ma anche a caratterizzarne il suo paesaggio con terrazzamenti dai lunghi filari verdeggianti di viti.

A garanzia del vigneto veniva realizzata anche una siepe protettiva che circondava tutto il campo.

Durante l’anno, per favorire un utilizzo promiscuo del terreno, i filari, dopo essere zappati, venivano seminati con cespi di fagioli o patate.

Un tempo, è bene tenere presente che nella mentalità nel gusto e nelle esigenze dell’uomo medioevale, la qualità del vino non aveva lo stesso valore centrale che ha per il consumatore odierno: la viticoltura era prima di tutto un fatto quantitativo più che qualitativo.

Tra le uve caratteristiche di questi comuni si devono ricordare le uve albematte, non solo ottime da mangiare, ma che facevano anche un vino limpido e soave e che, probabilmente per la loro presenza caratteristica, hanno legato il loro nome ad una zona sulla sinistra della Listrea, tra Monteciana e Piezze.

Tra i ricordi dai nostri viticoltori, ci sono ancora le uve rosse marzemine, “i bersami”, dai grappoli lunghi e dagli acini grossi, il cui vino carico di colore si presentava ad essere unito ad ogni altro.

La zona oggi è fortemente antropizzata ma la coltivazione della vite permette il mantenimento e il recupero sia agricolo che paesaggistico e risulta una delle poche alternative agricole.

 

b) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e tipicamente legate alle peculiarità del microclima e del territorio, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base. I vini bianchi generalmente presentano una modesto tenore di acidità, profumi floreali e fruttati.

I vini rossi tendenzialmente presentano caratteristiche equilibrate un profumo ampio, vinoso, caratteristico, un sapore fresco, sapido, asciutto e armonico, equilibrato, morbido e di media struttura.

 

c) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

Le colline rocciose Bresciane, comprendenti i Comuni di Botticino, Brescia e Rezzato, Cellatica vantano una tradizione vitivinicola antichissima, testimoniata dal rinvenimento di alcuni reperti fossili della vitis silvestris, antenata della vitis vinifera sativa, risalenti addirittura a cinquemila anni prima di Cristo.

Il territorio è costituito da una vallata che degrada, da nord a sud, verso la pianura. Questa vallata, originatasi nel periodo Mesozoico, è costituita dalle tipiche formazioni del Giura-Lias, delle quali si riscontrano soprattutto, oltre a piccole aree del “silicifero”, il “medolo” e la “corna”.

Del silicifero riscontriamo i calcarei molto salici feri, del “medolo” i calcari argillosi spesso usati per le calci idrauliche, della corna il classico calcare in grossi strati, bianco, compatto, quasi puro unico al mondo, che ha reso celebri i cosiddetti “marmi di Botticino e Rezzato”.

La parte più alta della valle presenta un terreno agrario che prende origine dalle rocce madri, trasformate, dal tempo, per azione chimico-meccanica e modificate, in parte, dalla mano dell’uomo. Nella parte più bassa, ove le propaggini pedecollinari si congiungono alla pianura, si trova una parte di terreno costituito dalle alluvioni quaternarie i cui detriti prendono comunque origine sempre dalle rocce madri della parte più alta della valle.

In questa valle i terreni derivanti dal medolo sono di natura poco costante, trovandosi qui, oltre al medolo tipico largamente rappresentato anche il “lias superiore” e la roccia detta “corso”, che costituisce il medolo inferiore.

Il terreno del “corso” è di origine duplice, provenendo in parte da disgregazione meccanica e in parte da decalcificazione, per cui esso è molto più calcareo di quello derivante dal medolo tipico. Ancora più calcareo di quello del corso è il terreno proveniente dal “lias superiore” che è solitamente di tinta più chiara: lembi isolati di esso si presentano sulla collina della Torricella e specialmente sul suo versante ovest , poi ancora nelle vicinanze di Molvina. Larga estensione del terreno medesimo si trova infine tra Rezzato, il Convento e il Santuario, dove viene chiamata terra “saonina”.

Lungo la striscia di terreno che va da Caionvico a S. Gallo e che si trova ai piedi orientali dei dirupi del monte Maddalena, confine ovest del territorio, affiorano rocce del “cretaceo”, le quali presentano in basso alcuni strati di argille marnose ed in alto una più potente serie di calcarei marnosi (scaglia rossa e scaglia bianca detta localmente “gesso”) con intercalati straterelli di arenarie grigie.

Queste rocce disgregandosi facilmente non danno luogo a ferrettizzazione, ma piuttosto a terreno con una notevole

percentuale di calcare di pronta decomposizione e che viene quindi facilmente assorbito dalle radici delle viti.

La favorevole esposizione dei terreni, soleggiati e protetti dalla catena delle Prealpi, e la natura argilloso-calcarea dei suoli, posti sulle pendici delle erte colline ad est di Brescia, creano un ambiente ideale per la produzione di vini rossi dotati di tipicità e corposità, che raggiungono la perfezione con l’invecchiamento.

Ai fini di salvaguardare la costanza e la tipicità della produzione di zona, si intendono mantenere i vitigni tradizionali e le proporzioni tra di essi, sempre tradizionali, suggerite dal risultato finale del vino e di regolarsi di volta in volta nella scelta dei vitigni, a secondo della componente apportata ad ogni singolo vitigno, rispettando però le percentuali stabilite.

Le pratiche enologiche impiegate nella vinificazione, affinamento e conservazione del vino Cellatica sono quelle tradizionali e razionali della zona con le dovute varianze dettate anno per anno a secondo dell’uva, ai fini di mantenere uniforme, costante e tipico il prodotto.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti

individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

RONCHI VARESINI

I.G.T.

Decreto 11 ottobre 2005

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” è riservata ai seguenti vini:

bianco anche nella tipologia frizzante;

rosato;

rosso.

I vini a Indicazione Geografica Tipica “Ronchi Varesini” bianco, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La indicazione geografica “Ronchi Varesini” rosato e rosso sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente, per almeno l’60% dai seguenti vitigni a bacca nera:

Barbera; Merlot; Nebbiolo; Croatina.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l 'indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano Al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada - Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Osmate, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona,

Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona - Monate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino

in provincia di Varese.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

“Ronchi Varesini” bianco, rosso e rosato a 14,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” bianco, rosso e rosato, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50% vol.

E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” bianco, rosso e rosato, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell’11,00% vol.

 

"Ronchi Varesini" Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 14,00 g/l.

 

"Ronchi Varesini" Bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 14,00 g/l.

 

 

"Ronchi Varesini" Rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 18,00 g/l.

 

"Ronchi Varesini" Rosato:

profumo: rosato vivo;

odore: intenso, ampio, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 15,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Ronchi Varesini” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

 

Articolo 8

Legame con l’ ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori umani rilevanti per il legame

Il vino è comparso nell’area verbanese nella lontana preistoria. Sulla estrema riva del lago e lungo le prime anse del Ticino, in territorio di Castelletto Ticino, si sono rilevati pollini e semi di vite ‘coltivata’ ascrivibili al VII secolo a.C.

Non si può escludere che qui o nelle vicinanze si sia in precedenza sfruttata la vite selvatica, o «labrusca».

Per quanto segue cfr.: F.M. Gambari, Le origini della viticoltura in Piemonte: la protostoria, in Vigne e vini del Piemonte antico, a c. R. Comba, L’arciere, Cuneo 1994, pp. 17-41; Idem, La coltivazione della vite nell’area del basso Verbano: l’acquisizione di tecniche vitivinicole nel rapporto tra Etruschi e Celti, in I Leponti tra mito e realtà, a c. R. De Marinis e S. Biaggio Simona, Locarno, Gruppo Archeologia Ticino e Dadò, Locarno 2000, I, pp. 195-202. Idem, I - Da Castelletto Ticino a Novaria: l’Ovest Ticino in età preromana; II -La bevanda come fattore economico e come simbolo: birra e vino nella cultura di Golasecca, in La birra e il fiume. Pombia e le vie di comunicazione dell’Ovest Ticino tra VI e V secolo a.C. (a c. di F.M. Gambari), Celid, Torino 2001, pp. 11-24, 141-151.

Per i riflessi ossolani cfr. P. Piana Agostinetti, Il vino dei Leponti. Ipotesi sull’inizio della coltivazione della vite nelle

Alpi Centrali, «Oscellana, 4-2003, pp. 210-215; ; G. Forni, Alla ricerca delle radici della viticoltura antronese, «Oscellana, 4-2003, pp. 207-209. Vi è anche in loco traccia di commerci intensi con gli Etruschi: con i vasi da simposio s’introdussero probabilmente la cultura stessa del simposio, e più tardi una concezione sacrale del vino, «capace di ‘trasformare’ e talvolta di travolgere la persona umana», costituendo «la prima droga veramente efficace dell’umanità».

T. Bertamini, E dalla pietra il vino, «Oscellana», 4-2003, p. 201.

In età moderna, molti sono gli elogi riservati dai corografi ai vini verbanesi, certo con una punta di campanilismo. Il Macaneo nel 1490 esaltava quelli di Lesa, simili ai più pregiati vini campano laziali e migliori comunque dei brianzoli. «Lexia unde proveniunt optima Liberi munera cum falernis setinisque certamen habentia, utque de nostris loquamur meris, montibrigantinis palmam auferentia» (Chorographya Verbani Lacus per Dominicum Machaneum edita, ora in P. Frigerio, S. Mazza, P.G. Pisoni, Verbani lacus. Il lago Verbano, Alberti, Verbania-Intra 1975, pp. 162 sg.).

Nel commento al Macaneo del Cotta (1699) si limitò ad aggiungere i bei vigneti su «altini» di Pallanza e il vino bianco non troppo gagliardo del Gambarogno (ivi, pp. 30, 43). Del vino lesiano parlava anche Bernardino Arluno (1478-1535) lodandolo come adatto al vin brûlé (a meno che invece il riferimento sia alla fermentazione secondaria): «certamente in grado, ben bollito e a suo tempo depurato, di contendere il primato al falerno e ai vini massicani» e inoltre: non troppo leggero, non scipito, non aspro, grato per soavità al palato e ben accetto allo stomaco. «Quippe decoctum suoque tempore defecatum vino falerno massicoque contendit» «hoc certe tractu suo maturatum calore, non

aquodsum, non insipidum, non austerum, sed mira palati suavitate gratiosum magno semper lenimento cuiusvis stomachum confovit» (Frigerio-Mazza-Pisoni 1975, pp. 163 sg.)

Altri elementi storici della vitivinicoltura varesina ( Dal testo di Sergio Redaelli )

Fino all’inizio del XX secolo, la vitivinicoltura era molto diffusa nel Varesotto e rappresentava un’importante fonte di lavoro e di reddito. L'uva aveva nomi curiosi (Vespolina, Ughetta, Corbera, Pignolo, Moretto, Schiava, Chiavennasca bianca ecc.), le aziende intrecciavano affari, si costituivano cooperative per favorire le vendite, le banche agricole alimentavano il credito.

Nei giorni della vendemmia le corti si riempivano di gente e di carri, nelle cantine si dava mano al torchio e dai tini zampillavano vini gustosi. Da Varese ad Angera, dalla Bassa al confine con la Svizzera e fino alle sponde dei sette laghi che si trovano sul suo territorio, la provincia era tutta un vigneto. Già nel '500, del resto, la sola Busto Arsizio contava quattromila pertiche di terreno coltivato a vite e nel '600 la vitivinicoltura rappresentava i tre quarti della ricchezza varesina.

Le cose incominciarono a cambiare verso la metà del XIX secolo, con le malattie della vite che falcidiarono i vigneti. Molti distretti lombardi si videro addirittura privati dei mezzi di sussistenza.

Dai 24.091 ettolitri di vino prodotti nel 1852, il distretto di Como (di cui faceva parte il Varesotto) scese a 7.519 nel 1856. Nell’area prealpina ci fu un estremo tentativo di reimpiantare la vite americana. Poi ci si rassegnò.

Lo sviluppo della ferrovia aprì la strada delle piazze commerciali del Nord ai vini sfusi pugliesi e meridionali che costavano poco. La bachicoltura garantiva un reddito più alto alle famiglie contadine e la crescente emigrazione, che attirava la gioventù, completò la rivoluzione.

Così le vigne scomparvero quasi dappertutto e Varese, scoperta una più redditizia vocazione turistica, sostituì i filari di vite con giardini all'italiana.

Negli anni trascorsi a Roma alla corte del papa Pio IV suo zio, il cardinale Carlo Borromeo si faceva spedire botti di vino dalla Valceresio, dove la famiglia possedeva il castello di Frascarolo.

Scriveva Carlo, il 28 settembre 1560, al suo agente Guido Borromeo (“Studia Borromaica IV”, 1990, P.G. Pisoni, Documenti carliani nell'archivio Borromeo): "Con questa lettera haverete la patente per li vini che si hanno da condurre da Milano a Roma. Et perchè si è dato ordine a messer Battista Pasqua a Genova di quanto haverà da fare per mandarli ben conditionati per mare a Roma, non mancherete di usar e di far usare ogni possibile diligentia acciò che detti vini siano condotti da Milano a Genova illesi et intatti et presto, come son certo che farete. Questa patente si manda perchè li vini passino esenti sotto nome di sua Santità. Il Papa desidera haver anche una botta di vino de Fraschirolo....".

Guido Montaldo riporta nel libro “La vite e il vino in Lombardia” i dati statistici sulla distribuzione della vite e sulla produzione di vino nel Varesotto nel 1840-1841: Somma Lombardo aveva il maggior numero di terreni aratori con viti (15.755 pertiche) seguita da Luino con 13.462, Cuvio 8855, Angera 7197, Gallarate 3324, Arcisate 2949, Maccagno 1635, Busto Arsizio 1000 e Gavirate 810.

Busto vantava invece la maggiore estensione di terreni asciutti con viti e gelsi (59.491), seguita da Saronno con 35.933, Varese 32.423, Angera 23.008, Gallarate 19.833, Tradate 17.702, Somma 12.870, Arcisate 10.003, Gavirate 7270, Luino 6720, Cuvio 6355, Maccagno 3941.

Ronchi e vigne erano più diffusi a Gavirate (19.875), seguivano Angera con 10.464, Luino 10.172, Gallarate 3897,

Arcisate 2855, Maccagno 406.

Sul finire del XIX secolo si tentò l’esperimento della prima Cantina Sociale del Varesotto, inaugurata nel 1870 a Travedona, nel comprensorio d’Angera, figlia del boom cooperativistico dell’epoca. Si chiamava Società Vinicola nel Circondario di Varese e restò in vita una decina d’anni, tentando di promuovere la produzione e il commercio di vini tipici, un po’ come si prova a fare oggi.

Nelle intenzioni dei soci, la Cantina Sociale doveva creare uno stimolo alla buona viticoltura, portare la produzione varesina al livello delle migliori zone vinicole italiane e aprire un facile sbocco alle bottiglie locali.

Rilievi ampelografici:

a titolo di esempio si enuncia (limitatamente al comune di Azzate) l’ elenco delle uve censite dai tecnici, con relative note esplicative, nell’Ampelografia del Circondario di Varese, Comizio Agrario di Varese (1881):

Uve provenienti da Azzate (presentate da Alessandro Galli, agente del cavalier Claudio Riva) Enragée (Rovasenda)

Croetto, altrimenti nota in Piemonte come Moretto o Lambrusca d'Alessandria.

Nel circondario di Como prende il nome di Pezzé e nel circondario di Lecco viene chiamata Balsamina

Riesling bianco

Malvasia bianca

Traminer (Tramino) ossia Riesling rosa

Bonarda del Novarese o Uva rara

Vespolina, nota nel circondario di Como sotto il nome di Novarina, in Brianza sotto quello di Ughetta

Pinot Bianco

Spanna.

L'identica qualità di vite porta il nome di Martesana nei dintorni di Como, di Chiavennasca sul lago di Como, di Spanna nella parte inferiore del circondario di Varese. Però anche nei dintorni di Como chiamasi Chiavennasca da chi l'ha importata sotto questo nome dalla Valtellina, e ugualmente Spanna se venne importata dall'alto Novarese Paganone

Albera nel circondario di Varese, Bianca maggiore nel circondario di Como, Malvasia nei dintorni di Lecco e in Valtellina, Albamatta sul lago di Garda

Pignolone,

Parmigiana Vergonese, ossia Ughetta di Bellagio

Cassolo.

Si suppone che in passato dal paese di Cassolo in Piemonte siano importati in provincia di Varese molte qualità di viti, perchè chiamansi indistintamente Cassolo la Vespolina, il Dolcetto ed altre uve nere

Moscato rosso

Uva bianca di bell'aspetto ignota alla commissione

Greca, coltivata sotto lo stesso nome nell'alto Novarese

Cortese, una bianca piemontese

Patriarca.

Questo nome si dà propriamente sul lago di Como ed anche nel circondario di Varese alla Schiava ossia Margellana

Bottascera. Si sogliono chiamare con questo epiteto spregiativo diverse uve si bianche che colorate, quando hanno acini grossi e turgidi di umori acquosi e scipiti

Verdese

Grognolò rosso (zibibbo rosso?).

Vite meridionale nota in tutta la provincia sotto il nome di Grignolò, Grognolò o Brugnolò

Chasselas bianco

Negrera (nome dato dal mittente).

Ignota agli esaminatori. Uva nerissima, lodata dal proprietario per abbondanza e bontà di prodotto.

Avvertasi che i nostri viticultori usano chiamare Negrera qualsiasi uva nerastra della quale ignorano il nome specifico. Col progredire dello studio delle viti, si scoprirà che molte delle attuali Negrere della provincia corrispondono a qualità già note nelle province vicine sotto nomi determinati.

Altrettanto dicasi delle Rossere, Moscato bianco, Pignola di San Colombano, ossia Inzaga o Inzaghetta nel circondario di Lecco e nella provincia di Bergamo, Uva Apostoli a Bellagio, Lambrusca in diverse località della provincia, Rognosa nei dintorni di Como.

Si distingue agevolmente al fogliame verde-giallastro, all'assenza di pelurie sulle foglie e sui germogli, alla presenza di rigonfiamenti gemmiferi lungo il tronco, donde il nome di Rognosa, ed alle pigne somiglianti a quelle del Pinot nero. Dà mosto molto colorato ma poco zuccherino.

Fra tutte le viti coltivate in provincia è la prima ad entrare in vegetazione. Si è diffusa oltre il merito in questi ultimi anni perchè quasi immune dall'oidio Vespolina

Uva di acini neri, grossi, ovali. Rassomiglia per la forma del grappolo al Pignolone

Il clima della provincia di Varese (dallo studio di Luigi Mariani )

La meteorologia e la climatologia sono importanti chiavi di lettura di un paesaggio ed in particolare lo studio del clima consente di dividere il territorio in zone omogenee dal punto di vista della vocazionalità viticola.

2. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il clima delle provincia di Varese è generato da una vasta gamma di fattori operanti alle diverse scale e quali possiamo in particolare ricordare: la localizzazione alle medie latitudini che implica: da un lato la vicinanza di “regioni sorgenti” di masse d’aria con caratteri peculiari (la gelida aria artica, l’umida e mite aria atlantica da cui discende l’abbondante piovosità estiva, l’aria russo – siberiana assai fredda in inverno, l’aria subtropicale torrida africana), dall’altro la presenza di una circolazione atmosferica vivace e in grado portare a contatto con il territorio le masse d’aria sopraelencate; l’appartenenza alla regione padano-alpina, grande catino delimitato dalle catene alpina ed appenninica e con un’apertura principale verso est, che ad esempio favorisce l’ingresso di aria fredda siberiana in inverno;

la presenza dei laghi, grandi masse idriche con un significativo effetto sul clima.

In particolare rispetto all’area padana le zone costiere del Verbano presentano scarsità di nebbie, una buona ventilazione garantita dalle brezze di lago e temperature miti (in media 2°C in più rispetto alla pianura padana in inverno, 1-2°C in meno in estate).

Tale effetto lacustre è da alcuni indicato come effetto mediterraneo; tuttavia l’abbondanza delle piovosità estiva spinge più correttamente a parlare di “effetto oceanico”.

La struttura locale del rilievo (giacitura, pendenza, esposizione) da cui derivano effetti peculiari sulla radiazione solare, sulle temperature, sulla precipitazione e sui venti.

Si spiega così la varietà dei climi locali e dei microclimi della provincia di Varese, che rientrano nel mesoclima insubrico, il quale a sua volta rientra nel clima europeo.

Alla luce di ciò l’indagine vocazionale si è proposta di caratterizzare il clima locale e i microclimi fino a livello di singolo vigneto in termini di risorse (radiazione solare, temperatura, precipitazione, vento, evapotraspirazione) e limitazioni climatiche (temperature estreme - gelate, ondate di caldo - siccità, grandine, ecc.).

Per fare ciò si è fatto ricorso a serie storiche di dati meteorologici di durata almeno trentennale provenienti dalle reti del Servizio Idrografico, del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e di MeteoSvizzera.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Ma vediamo di passare in assai rapida rassegna i primi risultati che emergono dalle indagini compiute.

La distribuzione della radiazione solare è il primo elemento chiave della vocazionalità in zone ad orografia complessa e pertanto l’intera provincia di Varese è stata sottoposta ad una analisi radiativa in modo da evidenziare la radiazione utile per il processo di fotosintesi (PAR) che cade su aree di dimensione unitaria di 100x100 m (un ettaro).

Da tale analisi è stata prodotta una carta della PAR potenziale che ha evidenziato le zone maggiormente vocate.

L’analisi della Temperatura dell’aria ha permesso di evidenziare la durata della stagione vegetiva (periodo con temperatura media superiore a 10°C) che nelle zone più vocate si protrae dal 20-25 marzo al 10-15 ottobre.

Sempre per le zone vocate la media annua risulta di 11 / 12°C, con un guadagno termico delle esposizioni sud rispetto a quelle nord di circa 1.3°C per le massime e 1°C per le minime. Il mese più freddo è gennaio, con una media di 1 / 2°C media delle minime inferiore a 0°C e minime assolute 1951-81 comprese fra -8 e -10°C.

Il mese più caldo è luglio con temperatura media di 21 / 22°C. La media di ottobre (intorno a 12°C nella zona vocata alla viticoltura) ci indica che la zona viticola di Varese è ben al di sopra del limite climatico per la coltura della vite (indicato da una media di ottobre di 10°C).

L’analisi termica, anche in questo caso svolta con un dettaglio di un dato per ogni ettaro di terreno) ha consentito di realizzare la carte dell’indice di Winkler (indice che consente di evidenziare la vocazione del territorio alla viticoltura) per la provincia di Varese. L’indice di Winkler delle aree vocate della provincia di Varese appare paragonabile a quello che si riscontra in alcune rinomate aree di produzione europee ed italiane.

Le precipitazioni (pioggia e neve) sono un ulteriore fattore di vocazionalità viticola essendo in particolare da temperare l’eccesso idrico nel periodo compreso fra invaiatura e raccolta.

In particolare la distribuzione sul territorio è frutto di singoli fenomeni assai variabili nello spazio e nel tempo e la cui quantità e distribuzione risente degli effetti del rilievo (intensificazione orografica) e della localizzazione geografica, cui é connessa la frequenza e la persistenza delle strutture circolatorie favorevoli alle precipitazioni (perturbazioni atlantiche, depressioni mediterranee - minimi di Genova, depressioni tirreniche e depressioni africane - irruzioni di aria fresca atlantica in quota nel periodo estivo foriere di situazioni temporalesche).

In provincia di Varese si osserva tanto una incremento con la quota che un incremento latitudinale. Quest’ultimo si manifesta con una graduale accentuazione delle precipitazioni medie annue che dai 1100 mm del limite sud della

provincia crescono gradualmente portandosi intorno ai 1350 mm sulla sponda meridionale del lago Maggiore. Proseguendo verso nord si assiste ad una crescita ulteriore che conduce al massimo pluviometrico del Verbano – Ossola, il quale con una media di 2400 mm annui rappresenta uno dei due massimi principali delle Alpi (l’altro è localizzato in Carnia).

Il regime pluviometrico dell’area si caratterizza per due massimi (primaverile e autunnale), per uno spiccato minimo invernale (centrato su gennaio) e per un assai poco marcato minimo estivo.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La zonazione viticola della provincia di Varese (dallo studio di Luigi Mariani, Roberto Comolli e Osvaldo Failla)

La vocazionalità territoriale alla viticoltura deriva dalla combinazione tra le risorse pedologiche, quelle climatiche, gli assortimenti varietali, le tecniche di coltivazione adottate e il modello enologico in atto.

La plasticità del sistema vitivinicolo rende vocati zone tra loro molto diverse, quali ad esempio la Champagne e le isole dell’Egeo, che nulla hanno in comune relativamente al clima o ai suoli, ma che grazie alla opportuna scelta varietale, tecnica di coltivazione della vite e stile di vino prodotto possono entrambi considerarsi di grande vocazionalità viti-enologica.

Sulla base di numerosi studi di zonazione operati dal nostro gruppo di lavoro e particolarmente di quelli operati in Lombardia (Valtellina, Franciacorta, Oltrepò pavese) abbiamo elaborato un modello di vocazionalità per la provincia di Varese che tiene conto delle caratteristiche climatiche e pedologiche più importanti.

Criteri di vocazionalità alla coltura della vite per la provincia di Varese

Sono proposte, in accordo alle metodologie FAO, le seguenti 4 classi di vocazionalità:

classe S1= a vocazionalità ottima

classe S2= a vocazionalità buona

classe S3= a vocazionalità discreta

classe N=non vocata.

Tali classi sono state individuate in virtù dei seguenti criteri di vocazionalità:

Bilancio idrico

Criterio termico

Criterio radiativo

Profondità della falda

Carta della vocazionalità

E’ emerso che il principale fattore di limitazione alla vocazionalità è costituito dall’eccessiva piovosità nella stagione vegetativa, con conseguenti problemi di eccesso idrico. Sulla scorta dei risultati ottenuti è stato possibile suddividere l’area in quattro zone, come di seguito descritte .

Zona 1 = parte centro meridionale della provincia con vocazionalità da discreta a buona. In tale zona si suggerisce comunque di praticare la viticoltura su terreni che non presentino eccessiva capacità di ritenzione idrica.

Zona 2 = zona vocata in cui la viticoltura può essere praticata su terreni con basse capacità di ritenzione idrica (AWC inferiore a 100 mm nel primo metro di profondità). Tale fascia comprende la parte meridionale del comune di Varese.

Zona 3 = zona generalmente non vocata ed in cui la viticoltura può essere praticata solo in limitate oasi con terreni caratterizzati da valori assai scarsi di ritenzione idrica (AWC inferiore a 50 mm nel primo metro di profondità). Tale fascia comprende anche la parte settentrionale del comune di Varese.

Zona 4 = zona assolutamente non vocata e che è costituita dalla parte più settentrionale della provincia.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.