DOLCEACQUA D.O.C.
PORNASSIO D.O.C.
RIVIERA LIGURE DI PONENTE D.O.C.
RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI D.O.C.
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGANESE D.O.C.
RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALESE D.O.C.
RIVIERA LIGURE DI PONENTE QUILIANO D.O.C.
RIVIERA LIGURE DI PONENTE TAGGIA D.O.C.
VIGNETI SOLDANO
DOLCEACQUA
ROSSESE DI DOLCEACQUA
D.O.C.
Decreto 02 febbraio 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazioni e vini
La Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è riservata al
vino rosso, anche nella tipologia «superiore»,
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti
dal vitigno Rossese minimo 95%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei comuni di
Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano,
nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia,
e quelle di Mortola Superiore, San Bartolomeo-Carletti, Ville, Calandri, San Lorenzo, San Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-San Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia,
e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente
normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a
tonnellate 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
11,50% vol. al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»,
12,00% vol. al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non può essere immesso al consumo
prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Rossese di Dolceacqua:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
profumo: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
Rossese di Dolceacqua superiore:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
profumo: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' inoltre consentito l'uso delle «menzioni geografiche aggiuntive» indicate nell'allegato al presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» è consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12.
E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine Rossese di Dolceacqua ricade nell’estrema parte occidentale della Regione Liguria in Provincia di Imperia, a Dolceacqua e comuni limitrofi.
I vigneti sono situati per la maggior parte in media – alta collina in versanti terrazzati.
Aspetti pedologici:
i substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure imperiese maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) a prevalente composizione arenacea, in minore misura si rileva la presenza di marne.
Mediamente i suoli sono moderatamente profondi.
La tessitura è franco – grossolana con reazione del suolo acida – subacida nel caso di substrati arenacei, la tessitura è fine con reazione del suolo alcalina – subalcalina nel caso di substrati marnosi.
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 200 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud e distanza dal mare compresa tra 0 e 23 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1900°C con valori compresi tra 1630 e 2100 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa
1560°C con valori compresi tra 1340 e 1810. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 570°C con valori compresi tra 480 e 640.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di dicembre con una media di circa 115 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 17 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 680 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 47 con un massimo di 10 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni ad agosto.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
Nella seconda metà del XIII secolo, i vigneti, consociati sovente ai ficheti secondo il sistema dell’“aggrego”, costituiscono ormai l’elemento predominante del paesaggio agrario nelle valli intermedie tracciate dai corsi d’acqua Roia, Nervia e Verbone.
Documentazione commerciale tra il centro di Ventimiglia e il porto di Geova, risalente al 1258-59, cita quantità notevoli (oltre 21.000 lt.) di vino rosso “Vermiglio” certamente il primitivo modello dell’attuale Rossese, di cui si farà
menzione nei secoli seguenti. Le fonti rivelano anche l’ubicazione di molti terreni vitati in siti tuttora riconoscibili.
Nella piana di Latte e sui declivi collinari che delimitano la valletta omonima, a Roverino e Santo Stefano in Val Roia, a Seborino, San Pietro, Sant’Andrea e San Giorgio in Val Nervia, a San Vincenzo e in Verbone lungo il torrente di Vallecrosia, a Borghetto e Vallebona nell’immediato retroterra dell’abitato attuale di Bordighera.
A cavallo di Medioevo ed Età Moderna, al rosso “Vermiglio” si affiancano il “Rocesio” o Rossese bianco e soprattutto il Moscatello o Moscato bianco, che rivaleggia con quello celeberrimo di Taggia.
Nei secoli XVII-XVIII l’espansione dell’olivo ridisegna il paesaggio agrario intemelio, tuttavia l’incidenza della vite rimane molto forte nel territorio del Marchesato dei Doria di Dolceacqua, dove si assiste al declino del Moscatello, che cede di fronte al considerevole afflusso di vini d’oltralpe o spagnoli di maggiore qualità, e all’impianto del Rossese a bacca nera, di probabile origine francese.
Nel corso dell’Ottocento, i vigneti si spostano in posizioni d’altura ben esposte al sole, radicandosi nei luoghi che costituiscono le attuali “indicazioni geografiche” del Dolceacqua.
Nel 1883, i borghi facenti parte dell’attuale denominazione di origine producono circa 16.000 ettolitri di vino.
All’inizio del XX secolo, dopo l’impatto devastante della fillossera, la superficie vitata delle Valli Nervia e Roia supera i 2.400 ettari, circa il 40% del totale provinciale, laddove la produzione, nel 1923, tocca il vertice di 36.000 ettolitri.
Il Rossese alligna, come vitigno principale, in tutti i comuni intermedi, ma registriamo pure la discreta presenza della varietà Massarda a bacca bianca.
Intorno agli anni Cinquanta, infine, nell’estrema area occidentale della provincia di Imperia vengono fabbricati circa 7.000 ettolitri di Rossese, che ottiene lusinghieri apprezzamenti partecipando ai concorsi enologici banditi dalla Camera di Commercio di Asti.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
La DOC Rossese di Dolceacqua fa riferimento a due tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili. In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori intensi, profumi fini ma intensi e persistenti, gusto armonico e persistente.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nella provincia di Imperia il Rossese costituisce “il vitigno” la cui coltivazione ha storicamente caratterizzato l’evoluzione agraria di questi territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.
Le più recenti ricerche scientifiche basate sulla conoscenza e comparazione tra i genomi conferma come il Rossese a bacca nera (ma anche quelli a bacca bianca) è vero vitigno autoctono non riscontrato in altre zone di coltivazione italiane ed europee; tale peculiarità in relazione al fatto che ben pochi sono i vitigni a bacca rossa affermatisi nelle regioni di costa fanno del vino ROSSESE una esclusività unica del territorio imperiese che in DOLCEACQUA trova il suo epicentro.
Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino che, quando espressa ai suoi livelli più elevati, consente addirittura raggiungimenti qualitativi eccelsi evidenziabili dalla menzione “superiore” appunto.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Imperia
Via T. Schiva
29 18100 Imperia.
La CCIAA di Imperia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
Menzioni geografiche aggiuntive DOC “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”
COMUNE INDICAZIONE GEOGRAFICA
TOPONOMASTICA
Comune di SOLDANO:
PINI
BRAMUSA
GALEAE
BERAGNA
LUVAIRA
FERENGHE’
FOULAVIN
SAN MARTINO
Comune di SAN BIAGIO DELLA CIMA:
POSAU’
LUVAIRA
NOUVILLA
BERNA
BUSCARRA
GARIBAUDO
CROVAIROLA
Comune di PERINALDO:
CURLI
SAVOIA
ALPICELLA
Comune di VENTIMIGLIA
PIEMATTUN
ROASSO
SETTE CAMINI
Comune di CAMPOROSSO:
LUVAIRA
MIGLIARINA
PIAN DEL VESCOVO
TRINCERIA
MONTE CURTO
BRUNETTI
Comune di DOLCEACQUA:
ARCAGNA
TRAMONTINA
MORGHE
ROSA
POZZUOLO
ARMETTA
RUCHIN
CIAN DA MARCHESA
PEVERELLI
SAN MARTINO
Comune di VALLECROSIA:
SANTA CROCE
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI PORNASSIO
PORNASSIO
D.O.C.
16 settembre 2003
Modifica Decreto 27 Luglio 2004
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Pornassio” od “Ormeasco di Pornassio”
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso
rosso superiore
sciac – trà
passito
passito liquoroso
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Ormeasco o Dolcetto al 95%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve d vitigni a bacca nera non aromatici, da soli o congiuntamente, comunque inseriti nella classificazione dei raccomandati ed autorizzati per la provincia di Imperia.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” ricade nell’intero territorio dei comuni di:
Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia, Montegrotto, Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco , Vassalico;
Il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di:
Mendatica, Cosio d’Arroscia, Pornassio
in valle Arroscia;
L’intero territorio del comune di:
Molini di Triora
in valle Argentina;
ed il versante ortograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di:
Cesio
Tutti in provincia di Imperia.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere ubicati in terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi, in coltura specializzata,non può essere inferiore a
4.500 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona; in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere di tipo misto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata è la seguente:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio:9,00 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore: 8,10 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà: 9,00 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito: 9,00 tonnellate/ettaro
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso: 9,00 tonnellate/ettaro.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è il seguente:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio: 11,00% vol.;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore: 12,00% vol.;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà : 10,50% vol.;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito: 16,50% vol;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso: 18,00% vol.
Per le tipologie “passito e passito liquoroso” il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui sopra deve intendersi dopo la fase di appassimento.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l’invecchiamento obbligatorio, l’arricchimento del grado alcolico, l’alcolizzazione dei vini liquorosi, l’appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all’art 3.
Il Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Liguria ed in deroga a quanto disposto, può consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all’interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione dei vini a DOC “Riviera Ligure di ponente”, riconosciuto con D.P.R. 31/Marzo/1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.
L’imbottigliamento dei vini a DOC “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” deve avvenire all’interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione dei vini a DOC “Riviera Ligure di ponente” riconosciuto con D.P.R. 31/Marzo/1988.
Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall’art 1, è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie “Pornassio o Ormeasco di Pornassio rosso, superiore,Sciac – trà, passito e passito liquoroso”, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa vigente.Le diverse tipologie previste dall’art 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
La tipologia “Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore” prevede la vinificazione delle uve che assicuri un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00%.
La tipologia “Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà” prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo articolo.
Le tipologie “Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito e passito liquoroso” devono essere ottenute utilizzando uve prodotte dal vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con l’esclusione dell’aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di
260,00 grammi/litro.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e di quelle occorrenti per l’elaborazione dei vini sono le seguenti:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio: 70%;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore: 70%;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà: 70%;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito: 50%;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso: 50%;
La produzione massima di vino per ettaro devono essere le seguenti:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio: 6.300 l/ha;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore: 6.300 l/ha;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà: 6.300 l/ha;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito: 4.500 l/ha;
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso: 4.500 l/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%,ad esclusione delle tipologie “passito e passito liquoroso”, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà:
l’immissione al consumo non può essere effettuata prima del
1 Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore:
l’immissione al consumo non può essere effettuata prima del
1 Novembre dell’anno successivo a quello della produzione delle uve;
di cui un affinamento minimo in botti di rovere o castagno di
4 mesi
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito:
la durata dell’invecchiamento è di
12 mesi a decorrere dal 1/Gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Di cui un affinamento minimo in botte di rovere o castagno di:
4 mesi.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso:
la durata dell’invecchiamento è di:
12 mesi a decorrere dal 1/Gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Pornassio o Ormeasco di Pornassio:
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio superiore:
colore: rosso rubino vivo;
profumo: delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, persistente con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio Sciac – trà:
colore: rosato, corallo;
profumo: vinoso,delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato;
profumo: intenso, persistente;
sapore: dolce, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
Pornassio o Ormeasco di Pornassio passito liquoroso:
colore: rosso granata più o meno intenso;
profumo: molto persistente, intenso;
sapore: dolce, sapido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto riduttore.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà della vite, del modo di elaborazione, purché pertinenti ai vini di cui all’art 1.
E’ consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, soltanto in conformità alla vigente normativa in materia.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
L’indicazione della categoria merceologica, quale “liquoroso, passito, superiore” è obbligatoria.
L’indicazione dell’annata di produzione è obbligatoria per le tipologie “Pornassio o Ormeasco di Pornassio” con le menzioni “superiore, passito e passito liquoroso”.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui all’art 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
Per la tappatura dei vini liquorosi si applicano le norme vigenti in via generale per i rispettivi settori.Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero o altri materiali consentiti dalla legge.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine Ormeasco di Pornassio ricade nella parte occidentale della Regione Liguria in Provincia di Imperia e comprende gran parte dei comuni della Valle Arroscia, con vigneti situati per la maggior parte nell’entroterra in versanti terrazzati.
Aspetti pedologici:
i substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure imperiese maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) in parte a prevalente composizione arenacea, in parte a prevalente composizione calcareo – marnosa. Mediamente i suoli sono moderatamente profondi.
La tessitura è franco – grossolana con reazione del suolo acida – subacida nel caso di substrati arenacei, la tessitura è fine con reazione del suolo da neutra a subalcalina nel caso di substrati calcareo - marnosi.
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 100 e i 2200 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 400 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso est e distanza dal mare compresa tra 16 e 29 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 12°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1740°C con valori compresi tra 1390 e 1980 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1350°C con valori compresi tra 970 e 1660. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 622°C con valori com’presi tra 550 e 660 (al 30/09) e a circa 900°C con valori compresi tra 810 e 960 (al 31/10).
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di dicembre con una media di circa 130 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 25 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 860 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 55 con un massimo di 11 giorni ad aprile ed un minimo di 5 giorni a luglio.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
La presenza della vite nella circonvicina Valle del Tanaro e lungo le pendici sud-occidentali dei monti piemontesi è attestata già durante il periodo romano.
Nei secoli altomedievali la pianta guadagna sempre più spazio in molti territori alpini: ha quindi inizio con buona probabilità un razionale sfruttamento agricolo anche dei versanti dell’alta Valle Arroscia.
Se, per un verso, nei punti dei Capitula della “castellania” di Cosio, Mendatica e Montegrosso, emanati nel 1297, emerge l’urgenza di garantire quantomeno l’integrità di un vigneto ormai diffuso, per l’altro, negli Ordinamenta promulgati nel 1303 per volontà del podestà, il marchese Francesco di Clavesana, e nei pressoché coevi statuti di
Pornassio non sono pochi i riferimenti alla viticoltura: i redattori delle due normative fanno obbligo ai gestori dei fondi di moltiplicare, nella forma dell’ “aggrego”, le piante di vite e di fico; cinque “officiali” hanno il compito di sorvegliare gli appezzamenti “separati” o “recintati”; la vendemmia può avviarsi solo trascorsa la festa di San Raffaele (29 settembre) in modo da garantire la piena maturazione dei frutti.
La documentazione notarile cinquecentesca, per quanto riguarda Pornassio (dove l’attecchimento del vitigno Dolcetto è dato per certo), conferma la concentrazione di vigneti principalmente tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. nella conca esposta a mezzogiorno tutt’intorno ai quattro insediamenti che costituiscono la comunità, ossia le borgate di Ottano, “Case Soprane” (nucleo antico dell’odierna San Luigi), Villa e Ponti.
Tra Sei e Settecento, l’agro pievese, densamente coltivato, abbonda «di vini ottimi», mentre il sito pornassino «ha territorio vasto, e fertile di vigna, ulivi, castagne, grani d’ogni sorte».
Nella descrizione del Mandamento di Pieve, scritta nel 1806, troviamo un’ulteriore certificazione della qualità della produzione locale: «I vini di Pornassio, di Cosio, di Teco, di Ligassorio, di Armo, di Trovasta, di Vessalico, di Ranzo sono ottimi. I vini di Pornassio, diligentati, rivalizzano coi vini forestieri più accreditati, come se ne sono fatte le esperienze in Genova, più anche nelle mense più doviziose, e più laute. Il vino di Ligassorio e di Teco gareggia anche il comune coi vini di Provenza».
Nell’Esposizione Agraria Provinciale, organizzata a Porto Maurizio nel 1868, alcuni produttori dell’alta Valle Arroscia si distinguono per l’eccellenza dei loro vini rossi, taluni vecchi di tre-quattro anni.
All’inizio del XX secolo, prima dell’impatto devastante della fillossera, la superficie vitata del suddetto Mandamento supera i 1.200 ettari (in media 89 ettari per comune), circa il 20% del totale provinciale.
Il vitigno più coltivato è il Dolcetto, detto Ormeasca, tuttavia discreta è la presenza nei filari di varietà minori quali il Crovetto e la Barbarossa.
Intorno alla metà del Novecento, infine, le “moderne” proposte vinicole della zona ricevono già lusinghieri apprezzamenti: succede, ad esempio, ai concorsi enologici di Asti, riservati alle eccellenze produttive dell’Italia settentrionale, dove vengono presentate bottiglie di vino Ormeasco sottoposto a periodo di invecchiamento, di “Sciac-trà” e di Passito.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
La DOC Ormeasco di Pornassio fa riferimento a varie tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere buone acidità, colori vivaci, profumi delicati, gusto armonico e persistente.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B.
Secondo fonti storiche ormai acclamate, la comunità benedettina esistente in territorio di Ormea, in stretti contatti con i centri del Pavese dove si coltivava il Dolcetto da cui presunta derivazione, ne selezionò la progenie giunta fino a noi. Notizie certe sulla sua coltivazione si trovano nella storia dei Marchesi di Clavesana, Signori di Pornassio; risale infatti al 1303 un editto del Podestà di Pornassio (Marchese Clavesana), con il quale viene imposta la coltivazione di questo vitigno su tutto il territorio governato, in quanto il vino prodotto era già allora altamente apprezzato.
Da allora la coltivazione dell'Ormeasco nelle zone interne della provincia si è affermata definitivamente caratterizzando i territori intorno alla Valle Arroscia.
Se l’Ormeasco da circa mille anni è attore della storia di quel territorio, la sua caratterizzazione si è evoluta grazie al suo perfetto adattamento ed all’acquisizione di caratteri propri assunti dall’influenza esercitata dai luoghi di coltura esclusivi, per orografia, condizioni pedologiche e compenetrazione di cenobi boschivi naturali, nonché per i particolari microclimi che si generano nella media ed alta collina ligure di ponente stretta tra Alpi ed il mare.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Imperia
Via T. Schiva 29
18100 Imperia
La CCIAA di Imperia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI ORTOVERO
RIVIERA LIGURE DI PONENTE
D.O.C.
Decreto 25 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modificato con DM 30.11.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito;
Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito;
Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito;
Rossese, anche nella tipologia passito;
Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito.
2. Le sottozone "Riviera dei Fiori",
"Albenganese",
"Finalese",
"Quiliano"
"Taggia"
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito:
Granaccia (Alicante) minimo il 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%.
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito:
Moscato bianco per il 100%.
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito:
Pigato minimo il 95%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%.
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese, anche nella tipologia passito:
Rossese minimo il 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%.
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito:
Vermentino minimo il 95%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" ricade nelle province di Imperia, Savona e Genova e comprende i terreni vocati alla qualità dei territori dei Comuni:
provincia di Imperia:
l'intero territorio amministrativo
e parte del territorio dei comuni di:
Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino);
provincia di Savona:
l'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli,
Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio, Spotorno, Bergeggi, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Albisola Marina, Albisola Superiore, Stella, Celle Ligure, Varazze
e parte del territorio dei comuni di:
Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);
provincia di Genova:
l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Arenzano e Cogoleto.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1.1 Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
1.2. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.
2. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore 4.500 in coltura specializzata, per le sistemazioni a terrazzamento acclive tale densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi.
3.1. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.
3.2. La Regione Liguria puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente", di cui all'art. 1, sono le seguenti:
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia (Alicante): 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia superiore: 8,00 t/ha, 13,00% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia passito: 8,00 t/ha, 16,50% vol. dopo l'appassimento;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato frizzante: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato vendemmia tardiva: 9,00 t/ha, 14,00% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato passito: 9,00 t/ha, 16,50% vol. dopo l'appassimento;
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato superiore: 9,00 t/ha, 13,00% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato passito: 9,00 t/ha, 16,50% vol. dopo l'appassimento;
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese passito: 8,00 t/ha, 16,50% vol. dopo l'appassimento
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino: 11,00 t/ha, 10,50% vo.;l
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino superiore: 9,00 t/ha, 13,00% vol.;
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino passito: 9,00 t/ha, 16,50% vol. dopo l'appassimento.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite.
5.2. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
5.3 La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, anche in riferimento a singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'organismo di controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" delimitata nell'art. 3.
2. L'appassimento deve essere naturale sulla pianta oppure su graticci in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente. Le uve devono presentare a fine appassimento
un tenore zuccherino minimo di 260 gr/litro.
3. Per le tipologie superiore e passito può essere consentito un affinamento in botte di legno.
4. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione, sono le seguenti:
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia (Alicante): 70%, 63,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia superiore: 70%, 56,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia passito: 50%, 40,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato: 70%, 70,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato frizzante: 70%, 70,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato vendemmia tardiva: 65%, 58,50 hl/ha
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato passito: 50%, 45,00 hl/ha
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato: 70%, 77,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato superiore: 70%, 63,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato passito: 50%, 45,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese: 70%, 63,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese passito: 50%, 40,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino: 70%, 77,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino superiore: 70%, 63,00 hl/ha;
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino passito: 50%, 45,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% previsto per le tipologie sopra citate, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie passito e vendemmia tardiva non sono previsti alcuni ulteriori superi di resa.
5.1. La tipologia passito può essere immesso al consumo, dopo un
periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi,
a partire dal primo novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
5.2. Per le tipologie superiore e Moscato vendemmia tardiva l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del
1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia (Alicante):
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: mediamente persistente, vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto gradevole, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia superiore:
colore: rosso rubino talvolta aranciato;
profumo: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: secco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia passito:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, pieno, con molta persistenza e con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, aromatico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico;
sapore: aromatico, dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: aromatico, fresco,persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Moscato passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato, più o meno intenso;
profumo: aromatico, intenso, complesso;
sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, mandorlato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Pigato passito:
colore: da giallo paglierino fino a giallo intenso;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, pieno, persistente con eventuali sentori mandorlati;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
profumo: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima:4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Rossese passito:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,5% vol:;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, pieno, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:19,00 g/l.
"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino passito:
colore: da giallo paglierino fino a giallo intenso;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, pieno, persistente con eventuali sentori mandorlati;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "riserva".
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010.
4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Articolo 8
Confezionamento
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" nella varie tipologie, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità nominale non superiore ai 5 litri.
2.1. Per la tappatura dei vini si applicano le norme vigenti, con l'esclusione del tappo a corona, per tutte le confezioni uguali o superiori a 0,375 litri.
2.2. Per i vini passiti e spumanti si applicano le norme vigenti per i rispettivi settori.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine Riviera Ligure di Ponente ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in 3 Province (Genova, Savona e Imperia); per tale estensione il panorama viticolo è molto differenziato con vigneti situati per la maggior parte in bassa - media collina anche nelle zone più interne, per la gran parte su versanti terrazzati anche acclivi.
Il prodotto deve le sua caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche.
La Riviera di Ponente è una fascia di terra collinare affacciata sul Mediterraneo e protetta a nord dalle ultime
propaggini delle Alpi, sono valli strette e ripidi pendii. Inoltre le cultivar di vite specifiche interessate a questa denominazione, Pigato, Rossese e Granaccia che sono presenti quasi esclusivamente in questa zona, legittimano la rivendicazione di tale denominazione e non si ritrovano in altre aree vitate.
Aspetti pedologici:
I substrati litologici dei rilievi collinari tirrenici del ponente ligure genovese e savonese sono rappresentati da conglomerati, calcari e quarziti.
La tessitura è franco – grossolana.
La reazione del suolo è acida – subacida nel caso dei conglomerati e delle quarziti, mentre alcalina – subalcalina nel caso di substrati calcarei.
I rilievi collinari del ponente ligure albenganese sono rappresentati da una parte da torbiditi a composizione calcareo marnosa e argillosa con tessitura franco fine e reazione da neutra a subalcalina, dall’altra da torbiditi a composizione arenacea e da calcari con tessitura franco grossolana e reazione da acida e subacida.
I rilievi collinari del ponente ligure imperiese sono rappresentati maggiormente da torbiditi a composizione arenacea e da conglomerati con tessitura franco grossolana e reazione da subacida ad alcalina, in minor misura da torbiditi a composizione argillosa e calcareo marnosa con tessitura franco fine e reazione da neutra a subalcalina.
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 800 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 200 e 300 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso est – sud-est e distanza dal mare compresa tra 0 e 35 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 14°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1970°C con valori compresi tra 1820 e 2100 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa
1700°C con valori compresi tra 1470 e 1920.
La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 520°C con valori compresi tra 450 e 570.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 200 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 12 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 930 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 55 con un massimo di 12 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni a luglio.
Fattori umani rilevanti per il legame
L’introduzione e la diffusione della vite è storicamente attribuita ai marinai e ai commercianti che dall’alto medioevo hanno introdotto le cultivar da altri territori, che si sono poi localmente selezionate ed adattate, e migliorarono le tecniche di coltivazione insegnando l’utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei muretti a secco. Il commercio del vino della riviera ligure è certificato dai documenti relativi alla Repubblica di Genova al commercio via mare con Nizza e Roma in merito all’amministrazione ed al vettovagliamento delle città.
Documenti del XVII secolo confermano forniture di vino della Riviera ligure per esempio al Ducato di Milano, al Principe di Savoia.
La vocazione viticola ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio locale soprattutto verso le città in rapido sviluppo.
Alla fine dell’ottocento sopravanza la coltura dell'olivo e dell’olio ligure e la coltura viticola perde di importanza e superfici.
E’ a questo periodo che risale la denominazione “Riviera”, epoca in cui la Liguria è passata sotto la dominazione della casa Savoia ed in cui la riviera di Genova è divenuta Riviera Ligure, acquisendo le menzioni “ponente” e “levante” che ricordano la posizione centrale occupata da Genova.
E’ subito dopo l’unificazione d’Italia, quando la Liguria ha acquisito l’estensione geografica che ha attualmente, senza la zona di Nizza, che il termine “Riviera” si è imposto quale denominazione corrente della produzione agricola della regione.
La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come Rossese e Granaccia (rossi) e Pigato (bianco) che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.
Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.
Recentemente le tecniche enologiche, a vent’anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.
Si tratta in prevalenza di limitata vinificazione in rosso per i rossi e in bianco per i bianchi adeguatamente differenziate per le tipologie superiore e passito.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La DO “Riviera Ligure di Ponente” fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere buone acidità, colori intensi e vivaci, profumi fini ma intensi in prevalenza fruttati, retrogusto amarognolo.
I fattori ambientali legati alla particolare scioltezza dei terreni per la maggior parte drenanti e sabbiosi danno ai vini caratteristiche di freschezza e di sapidità, infatti si tratta di vini che non sono particolarmente destinati all’invec-chiamento, ad eccezione della Granaccia e delle tipologie superiori, in quanto il territorio dona al vino i sapori degli aromi mediterranei, dei sentori di mare e di genuinità.
I sapori sia freschi, secchi ma morbidi nei bianchi, caldi e di buon corpo nei rossi e il fondo leggermente amarognolo e leggermente acidulo, sono le caratteristiche che legano questi prodotti alle aree da cui sono ottenuti.
Il prodotto che si ottiene per la denominazione ha per lo più una buona ed equilibrata struttura
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nelle province di Imperia e Savona i vitigni Pigato, Rossese, Vermentino, Moscato e Granaccia si coltivano da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.
Le più recenti ricerche scientifiche basate sulla conoscenza e comparazione tra i genomi conferma come il Rossese a bacca nera (ma anche quelli a bacca bianca) è vero vitigno autoctono non riscontrato in altre zone di coltivazione italiane ed europee; tale peculiarità in relazione al fatto che ben pochi sono i vitigni a bacca rossa affermatisi
nelle regioni di costa fanno del vino Rossese una esclusività unica del territorio del Ponente ligure dove trova il suo epicentro.
I vitigni Pigato e Vermentino sono acclimatazioni di vitigni a bacca bianca importati secoli fa e differenziatisi in presenza di condizioni climatiche particolari e specifiche.
I vitigni Granaccia e Moscato sono omologabili ai vitigni presenti in altre zone.
Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino che, quando espressa ai suoi livelli più elevati, consente addirittura raggiungimenti qualitativi eccelsi evidenziabili dalla menzione “superiore” appunto.
Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l’alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.
La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, solo alcune realtà aziendali più grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali.
La denominazione premia gli operatori che hanno creduto in questi vitigni.
Infatti nel territorio delimitato quasi non esistono vitigni internazionali a dimostrazione che la storia e la tradizione vitivinicola del Ponente è strettamente legata ai vitigni originari e si intende continuare a produrre nel rispetto della tradizione e delle consuetudini locali.
D) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi ambientali e umani e le tipologie del prodotto
Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine.
Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1988, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata Pigato, Rossese, Moscato e Vermentino e vini ottenuti da particolari selezioni di uve, che vengono denominati “superiori”, o che vengono posti in
appassimento su graticci fino al tardo autunno per ottenere vini passiti sia bianchi che rossi.
Non esiste tradizione di vini rosati.
Articolo 10
Riferimento alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Imperia
Via T. Schiva 29
18100 Imperia,
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona
Via Quarda Superiore 16
17100 Savona
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova
Via Garibaldi 4
16121 Genova (di seguito CCIAA)
Le CCIAA di cui sopra sono Autorità Pubbliche di controllo autorizzate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato B) che effettuano la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DO, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato C).
VIGNETI DIANO MARINA GORLERI
Allegato 1
SOTTOZONA "RIVIERA DEI FIORI"
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Riviera dei Fiori" è riservata ai vini
"Pigato",
"Rossese"
"Vermentino"
Proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Riviera dei Fiori"
comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Imperia
e la parte del territorio dei comuni di
Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino).
IArticolo 3
Norme per la viticoltura
1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:
Pigato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
Rossese: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;
Vermentino: 10,00 t/ha, 11,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
Articolo 4
Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
Pigato: 70%, 70,00 hl/ha;
Rossese: 70%, 56,00 hl/ha;
Vermentino: 70%: 70,00 hl/ha;
Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Articolo 5
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Riviera dei Fiori", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Tipologia Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
profumo: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Tipologia Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
VIGNETI ALBENGA REGIONE PERNICE
Allegato 2
SOTTOZONA "ALBENGANESE"
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Albenganese" è riservata ai vini:
"Pigato",
"Rossese"
"Vermentino"
proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Zona di produzione
1.La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Albenganese" comprende
in Provincia di Savona:
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga e Zuccarello
e la parte del territorio del comune di
Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).
Articolo 3
Norme per la viticoltura
1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:
Pigato: 10 t/ha, 11,00% vol.;
Rossese: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Vermentino: 10,00 t/ha, 11,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
Articolo 4
Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino
per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
Pigato: 70%, 70,00 hl/ha;
Rossese: 70%, 56,00 hl/ha;
Vermentino: 70%, 70,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Articolo 5
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Albenganese", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Tipologia Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
profumo: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Tipologia Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
VIGNETI CROSA BORGIO VEREZZI
Allegato 3
SOTTOZONA "FINALESE"
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Finalese" è riservata ai vin:
"Pigato",
"Rossese"
"Vermentino"
proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Finalese" comprende in
Provincia di Savona:
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino., Pietra Ligure, Rialto, Spotorno, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio
e la parte del territorio del comune di
Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).
Articolo 3
Norme per la viticoltura
1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:
Pigato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;
Rossese: 8,00 t/ha, 11,00% vol.;
Vermentino: 10 t/ha, 11,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
Articolo 4
Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
Pigato: 70%, 70.00 hl/ha;
Rossese: 70%, 56,00 hl/ha;
Vermentino: 70%, 70,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Articolo 5
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Finalese", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Tipologia Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
profumo: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico tot. minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Tipologia Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
VIGNETI QUILIANO
Allegato 4
SOTTOZONA "QUILIANO"
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Quiliano" è riservata al vino
"Granaccia"
proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
Articolo 2
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Quiliano" comprende il territorio amministrativo dei comuni di
Savona, Quiliano, Vado Ligure,
nella provincia di Savona.
Articolo 3
Norme per la viticoltura
1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:
Granaccia: 8,00 t/ha, 11,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
Articolo 4
Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
Granaccia: 70%, 56,00 hl/ha.
Articolo 5
Caratteristiche dei vini al consumo
1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Quiliano", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia Granaccia:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, ampio, leggermente speziato, intenso;
sapore: asciutto sapido, morbido di corpo;
titolo alcolometrico volumico tot. minimo: 12,0% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
VIGNETI CASTELLARO
Allegato 5
SOTTOZONA "TAGGIA"
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Taggia" è riservata al vino
"Moscato" o "Moscatello", anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito,
proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Taggia" comprende il territorio amministrativo dei comuni di
Taggia, Ceriana, Badalucco , Montalto Ligure, Carpasio, Molini di Triora, Triora, Castellaro, Pompeiana, Terzorio, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Ospedaletti
nella provincia di Imperia.
Articolo 3
Norme per la viticoltura
1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:
Moscato o Moscatello: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;
Moscato o Moscatello frizzante: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;
Moscato o Moscatello vendemmia tardiva: 8,00 t/ha, 14,00% vol.;
Moscato o Moscatello passito: 8,00 t/ha, 16,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
Articolo 4
Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
Moscato o Moscatello: 70%, 70,00 hl/ha;
Moscato o Moscatello frizzante: 70%, 70,00 hl/ha;
Moscato o Moscatello vendemmia tardiva: 65%, 58,50 hl/ha;
Moscato o Moscatello passito: 50%, 45,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Articolo 5
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Taggia", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia Moscato o Moscatello:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico, dolce, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Tipologia Moscato o Moscatello frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico, dolce, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Tipologia Moscato o Moscatello vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: aromatico, fresco,persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Tipologia Moscato o Moscatello passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato, più o meno intenso;
profumo: aromatico, intenso, complesso;
sapore: armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale