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ALTA VALLE DELLA GREVE I.G.T.

COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE I.G.T.

COSTA TOSCANA I.G.T.

MONTECASTELLI I.G.T.

TOSCANO O TOSCANA I.G.T.

VAL DI MAGRA I.G.T.

VIGNETI MARSILIANA

VIGNETI MARSILIANA

 

ALTA VALLE DELLA GREVE

I.G.T.

Decreto 09 ottobre 1995

Rettifica Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 26 febbraio1996

Modifica Decreto 22 gennaio 1998

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 10 ottobre 2013

(fonte Guri)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati per le seguenti tipologie:

bianchi;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati;

tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due vitigni.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

L’indicazione geografica tipica “Alta Valle della Grevecon il riferimento al nome di un vitigno è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale per almeno l’85% dal vitigno corrispondente.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Alta Valle della Greve” è consentita alla condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento e il quantitativo di uva prodotto da uno dei due vitigni sia comunque superiore al 15% del totale.

Si riportano nell'allegato 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze è delimitata come segue:

 

dal centro di San Casciano il confine segue la strada provinciale Grevigina fino a Mercatale Val di Pesa e prosegue fino alla localita' Quattrostrade fino al bivio di San Fabiano.

La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino all'abitato di Panzano da qui passa per Campana e lungo la strada comunale fino al bivio di Sala per proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamole fino ad incontrare il fiume Greve a quota 518 m s.l.m., da qui risale il corso del fiume lungo il Borro del Cerone fino alla sorgente del fiume Greve. Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al Monte S. Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da Pian della Canonica seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame.

Di qui il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino e prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocco, da qui per la strada statale 222 fino a strada in Chianti e quindi per la via provinciale fino al bivio di Impruneta, dove scende lungo il confine comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale Valdigreve e proseguire fino in localita' Falciani, da qui corre sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al ponte degli Scopeti, prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi dove piega a sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di Pesa.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica

"Alta Valle della Greve" rosso, rosato e novello: 12,00 t/ha;

"Alta Valle della Greve" bianchi:15,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi anche per la tipologia Novello.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50 % vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore all’80% per tutte le tipologie di prodotto.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle

uve delimitata all’articolo 3.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consunoi

 

I vini a indicazione geografica tipica “Alta Valle della Greve”, all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

Bianco da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: tenue con riflessi sul verde oppure giallo paglierino da leggero a più carico;

profumo: semplice, floreale costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari . in caso di impiego dei vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi;

sapore: fruttato, pieno, armonico, caratteristico. Nel caso di evoluzione degli aromi terziari presenta uno specifico persistente retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Rosso da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: nelle varie tonalità violetto o rubino; per il rosso, tendente al granato con la maturità;

profumo: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, che tende ad una maggiore complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati;

sapore: giovane, facile, adatto per un’ampia varietà di vivande, giustamente tannico equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosso novello da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: nelle varie tonalità violetto o rubino;

profumo: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati; caratterizzato dalla particolare vinificazione.

sapore: giovane, facile, adatto per un’ampia varietà di vivande, giustamente tannico equilibrato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosato da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: di intensità tenue, con tonalità che può variare in funzione dei vitigni utilizzati o della vinificazione;

profumo:prevalentemente derivato dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

sapore: fresco ed equilibrato sia nella componente acida che polifenolica, .

titolo alcolometrico volumico totale: minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Elementi che evidenziano il legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale della regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, nella provincia di Firenze.

L’Alta Valle della Greve nasce in una area situata a sud dell’Appennino Nel versante est a destra della Greve, così come nei rilievi meridionali (dorsali spartiacque Greve-Pesa), affiorano le unità prevalentemente arenacee. I giacimenti caotici, argillosi, sono distribuiti in aree di affioramento più o meno estese, ma caratterizzano i rilievi in destra della Greve.

I terreni ghiaiosi, sabbiosi costituiscono una fascia pressoché continua da Mercatale Val di Pesa fino all’asta della Greve

presso il Ferrone.

Una prima classificazione schematica del territorio può essere effettuata sulla base della prevalenza delle unità dei terreni affioranti (unità litologiche), ai quali corrispondono in genere anche differenti andamenti delle morfologiche collinari, a loro volta fortemente legati allo sviluppo del reticolo idrografico.

Nell’area che comprende l’Alta Valle della Greve, si individua una fascia principale costituita da un’alternanza di strati calcarei, calcari marnosi e dalle unità dei complessi argillitici.

Questa unità corrisponde alle colline a sinistra della Greve, fino ai rilievi della Pesa, da Nord-Ovest (Mercatale Val di Pesa ) a Sud-Ovest, presso Sambuca, nel comune di Tavarnelle, dove invece affiorano depositi, ghiaiosi, ciottolosi, sabbiosi sedimentati successivamente dalle principali dorsali appenniniche.

L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 ed i 400 m. s.l.m. con giacitura ed orientamento adatti

Il clima del comprensorio può essere definito da “umido” a “subumido”, con deficienza idrica in estate. La piovosità media annua è di 867 mm. con un minimo di 817 mm. ed un massimo di 932 mm..

La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.. Il mese di agosto è quello mediamene più caldo, mentre il mese più freddo è solitamente gennaio.

La temperatura media annua del suolo è inferiore ai 22°C e la temperatura media estiva ed invernale del suolo differiscono per 5°C o più alla profondità di 50 centimetri.

Il clima dell’area si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana ( regime idrico ustico).

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La IGT Alta Valle della Greve riferita alle tipologie bianco, rosso, rosso novello e rosato (anche con la specificazione di uno o due vitigni) dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, modesto tenore di acidità, colore giallo paglierino più o meno intenso nel bianco, rosso rubino per i rossi e rosa tenue per il rosato.

Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con aspetti riconducibili alla specificità e peculiarità delle varietà coltivate.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La identificazione dei fattori naturali ed umani che intervengono ed influenzano la caratterizzazione dell’IGT Alta Valle della Greve nel complesso della sue categorie e delle rispettive tipologie deve essere concepita in base alle condizioni della sua origine e sviluppo nel tempo.

A tal fine si deve tener presente quanto già illustrato relativamente alla funzione tradizionale del vino toscano quale progenitore delle denominazioni di origine sviluppate nella regione negli ultimi due secoli, che ne hanno acquisito i principi informativi della vitivinicoltura toscana sia sotto l’aspetto agronomico che quello enologico e che nel contempo hanno influenzato gli attuali contenuti della IGP variamente interpretata sotto il profilo tipologico e secondo i vari ambienti produttivi.

Tale rapporto di causa/effetto è venuto ad agire sull’intero settore delle denominazioni di origine determinando la identificazione dei “vini toscani” come tali differenziati tipologicamente, ma uniti secondo una comune cultura e tradizione produttiva.

Per le stesse condizioni i disciplinari che venivano ad essere realizzati per le doc nei primi anni dell’entrata in vigore della normativa comunitaria e cioè precedentemente alla definizione della disciplina della igp Alta Valle della Greve hanno influenzato la normativa della stessa sia riguardo alla base ampelografica che alle tipologie secondo il principio di complementarietà del resto inserito nella stessa normativa generale.

Un fattore di rilevante importanza nel quadro della formazione normativa della igt Alta Valle della Greve e che ne mette in evidenza la sua funzione quale strumento di evoluzione nei riguardi dell’intero sistema vitivinicolo regionale è rappresentato dall’ampiezza di impiego delle varietà consentite corrispondente a quelle ammesse alla coltivazione sul territorio regionale, ampiezza che consente la sperimentazione delle tipologie varietali sia per monovitigni che per uvaggi più complessi.

Rispetto al maggiore o minore impiego della igt Alta Valle della Greve nell’ambito territoriale regionale si deve evidenziare come i fattori normativi e gli orientamenti commerciali che ne hanno incrementato l’interesse sono stati portatori di alcune evidenti variazioni tra cui si ricorda: un più semplice modellamento delle superfici, una più facile gestione idrogeologica, in special modo riguardo ai tempi di corrivazione delle acque ed infine la possibilità di adottare forme di allevamento più idonee rispetto alla meccanizzazione delle operazioni colturali ed in special modo della raccolta.

Ciò è facilitato dalla maggior reperibilità di superfici in grado di ospitare vigneti di dimensioni rispondenti alle esigenze tecniche di gestione.

La differenziazione della sistemazione e strutturazione dei vigneti, nonché delle forme di allevamento è essenzialmente legata a fattori che sono comuni a tutta la viticoltura regionale ed alle condizioni ambientali e gestionali proprie della loro caratterizzazione e delle destinazioni qualitative del prodotto.

Tali condizioni che possono risultare, evidentemente specifiche nel campo delle DOP, sono comuni per la igt Alta Valle della Greve secondo i seguenti ordini di carattere generale.

In primo luogo le tipologie di sistemazione corrispondono in linea generale al “ritocchino” inerbito; in quanto, in determinati limiti di pendenza e contropendenza e nel rispetto di certi criteri realizzativi, esso assolve al rispetto della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, dall’erosione superficiale e dal pericolo di frane e ciò in rapporto alla particolare natura e tessitura del suolo.

Altro sistema adottato in caso di impossibilità od eccessiva onerosità di altre soluzioni è rappresentato dal giropoggio raccordato.

Le forme di allevamento sono sostanzialmente limitate a quelle tradizionali: capovolto, Guyot, cordone ed in rari casi l’alberello rispondente alle particolari esigenze di talune varietà e relative tipologie.

Nell’ambito della igt Alta Valle della Greve manca qualsiasi esempio di forme di potatura orizzontale.

Un ultimo fattore riguardante le forme di strutturazione dei vigneti è rappresentato dall’aspetto paesaggistico che deve essere difeso anche in corrispondenza delle necessità imposte dal progresso agronomico.

E’ evidente che la scomparsa della coltura promiscua e la sua sostituzione con il vigneto specializzato hanno prodotto alcune alterazioni del paesaggio tradizionale.

Onde evitare il degrado visivo rappresentato dall’impiego di certi materiali adottati in una fase della ricostituzione viticola sono state abolite le palificazioni con cemento armato precompresso sostituito dai tradizionali pali in legno trattato. D’altronde la stessa esigenza è stata dimostrata dalla vendemmia meccanica.

Il concetto di vino toscano è talmente radicato nel settore produttivo e presso lo stesso mercato della regione, che la qualificazione Alta Valle della Greve costituisce l’elemento contraddistintivo della vitivinicoltura del comprensorio nell’ambito del mercato locale caratterizzato da un rapporto di conoscenza diretta con il settore viticolo interessato.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ICQRF - Ispettorato centrale della tutela e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella 42

00187 ROMA.

L’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , a sensi dell’arti. 13 del decreto legislativo. n. 61 /2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art.25, parag. 1,I capoverso, lettera b) e c) , ed all’ art. 26, paragr.1, del Reg.CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, II capoverso lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE

I.G.T.

Decreto 09 ottobre 1995

Rettifica Decreto 22 novembre 1995

Modifica Decreto 26 febbraio 1996

Modifica Decreto 02 agosto 1996

Modifica Decreto 22 gennaio 1998

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 10 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(Denominazione e vini)

 

1.1 L'indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini di seguito indicati che rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

bianco

bianco frizzante

rosso

rosso novello

rosato.

1.2 Alle tipologie sopraindicate è consentito di utilizzare il riferimento al nome di uno o due vitigni.

 

Articolo 2

(Base ampelografica)

 

2.1 I vini ad indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni

 

Rosso e Rosato:

Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni:

Sangiovese, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Nero, Canaiolo Nero, Syrah e

Gamay;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

Bianco e Bianco frizzante:

Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano Toscano, Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Malvasia del

Chianti, Vermentino, Sauvignon e Riesling Renano;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

Rosso novello:

Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni:

Sangiovese, Merlot, Canaiolo Nero e Gamay;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

2.1 I vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno corrispondente.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale”, è consentito a condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento e il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni sia comunque superiore al 15% del totale.

2.2 Si riportano nell'Allegato 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

(Zona di produzione delle uve)

3.1 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la

indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle

province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena

è delimitata come segue: il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Reggello, che rimangono così compresi per l'intero territorio nella zona di produzione.

Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all'esterno i limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la strada statale n. 73.

Da questo punto, lungo la strada statale n. 73 fino alla località Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino, il

confine incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla strada statale n. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza del capoluogo.

Da questo punto, prosegue lungo il confine della zona di produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest fino al suo incontro con la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza di Badia al Pino.

Prosegue lungo la ferrovia e si immette sul confine del comune di Chiusi in prossimità del suo incontro con quello di Cetona. Segue quest’ultimo in direzione sud.

In prossimità di Piazze si immette sulla strada di San Casciano dei Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona.

Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite dei comuni di Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla strada statale n. 146 che segue verso ovest fino al confine di S. Quirico d'Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino al suo incontro con il confine di Montalcino.

Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato ovest dei comuni di Murlo, Sovicille, Casole d'Elsa, San Gimignano.

All'incrocio del confine della provincia di Pisa il confine si immette in direzione nord sulla strada Volterrana fino al Castagno da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del comune di Fucecchio. Segue tale limite fino alla strada Empoli-Fucecchio, raggiunge quest'ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve a Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da questo punto si identifica con la zona di produzione del vino Chianti fino ad incontrare, in località Casa Faia in confine di Quarrata.

Segue quest'ultimo in direzione sud-est per incontrare nell'ordine dei limiti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano, Lastra a Signa, Scandicci; quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino.

Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo questo il punto di partenza di Vetta alle Croci.

 

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

 

4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” devono essere quelle tradizionali della zona.

4.2 La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” accompagnati o meno dal riferimento al nome di uno o due vitigni, non deve essere superiore rispettivamente a

15,00 t/ha per le tipologie rosso, rosso novello, rosato;

17,00 t/ha per le tipologie bianco e bianco frizzante.

4.3 Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” seguita o meno dal riferimento al nome di uno o due vitigni devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per i vini rosso e rosato,

11,00% vol. per il vino rosso novello

9,00% vo.l per il vino bianco e bianco frizzante.

4.4 Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

 

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” rossi è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre dell’anno della vendemmia.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino.

 

Articolo 6

(Caratteristiche dei vini al consumo)

 

I vini a indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

Rosso da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: rosso rubino tendente al granato con la maturità;

profumo: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, che tende ad una maggiore

complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della

percentuale dei vitigni impiegati;

sapore: giovane, facile, raggiunge una maggiore strutturazione per un persistente retrogusto causato dagli specifici polifenoli nei vini idonei ad una prolungata maturazione.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosso novello da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: nelle varie tonalità violetto o rubino;

profumo: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, differenziato a seconda della

percentuale dei vitigni impiegati, caratterizzato dalla particolare vinificazione;

sapore: giovane, facile, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 

Rosato da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: di intensità tenue, con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati o della vinificazione;

profumo: prevalentemente derivato dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

sapore: equilibrato sia nella componente acida che polifenolica, reso morbido dal contenuto zuccherino fissato dai limiti di legge.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50%vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: tenue con riflessi sul verde oppure giallo paglierino da leggero a più carico.

profumo: semplice, floreale costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari . in caso di impiego

di alcuni vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi.

sapore: leggermente acidulo tale da favorire una leggera salivazione. Nel caso di evoluzione degli aromi

terziari presenta uno specifico persistente retrogusto.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo: 9,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco frizzante da solo od anche con la specificazione di uno o due vitigni:

colore: giallo paglierino con perlage fine e persistente.

profumo: delicato, floreale, con note leggere di frutta, sensazioni fresche.

sapore: vivace e contemporaneamente morbido ed equilibrato.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo 7

(Etichettatura)

 

All’indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale” è consentito a condizione che l’indicazione dei vitigni avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da cui sono stati ottenuti.

 

Articolo 8

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona geografica

La zona geografica in cui vengono prodotti i vini ad indicazione geografica tipica “Colli della Toscana centrale” ricade nella parte centrale della regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena.

Natura geologica: la Toscana centrale nasce in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del comune di Cetona. L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino.

Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali.

In particolare, il territorio della Toscana Centrale, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici ed i depositi alluvionali.

L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 ed i 400 m. s.l.m. con giacitura ed orientamento adatti.

Il clima dell’area si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana.

Il clima del comprensorio può essere definito da “umido” a “subumido”, con deficienza idrica in estate.

La piovosità media annua è di 867 mm. con un minimo di 817 mm. ed un massimo di 932 mm.. La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.

Il mese di agosto è quello mediamene più caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I “Colli della Toscana Centrale” hanno ottenuto il riconoscimento come Indicazione Geografica Tipica con Decreto Ministeriale del 9 ottobre 1995, con il quale è stato approvato il relativo disciplinare di produzione.

A fronte di un ambiente geografico quale quello descritto al punto precedente, l’incidenza del fattore umano ha riguardato soprattutto le seguenti condizioni:

la specificità delle tipologie, rivolte soprattutto a mettere in evidenza il significato dei vitigni che nel corso degli anni hanno esaltato le loro caratteristiche nel particolare ambiente viticolo della Toscana Centrale.

la base ampelografica dei vigneti:

infatti i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, come riportati all’articolo 2 del disciplinare.

le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura:

le forme di allevamento sono quelle tradizionali della zona; l’orientamento è verso l’incremento della densità di impianto che normalmente, per i nuovi impianti, supera i 5.000 ceppi ad ettaro, con conseguente riduzione della carica di gemme unitaria.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono orientate verso le tecniche idonee per i vini più strutturati. Particolare attenzione è rivolta alla pratica della maturazione dei vini in vasi di legno in rapporto sia alla tipologia che al tempo di maturazione.

Il periodo di maturazione dei vini varia in modo sensibile in rapporto alle tipologie e, nell’ambito delle stesse, in rapporto alle caratteristiche analitiche ed organolettiche, passando da un periodo minimo di circa dodici mesi ad un periodo medio di tre/quattro anni.

Talune produzioni si spingono a livelli di maturazione indicata come invecchiamento.

Le particolari condizioni pedologiche e climatiche rendono talvolta necessaria l’irrigazione di soccorso.

La IGT “Colli della Toscana Centrale” è riferita a cinque tipologie di prodotto – bianco, bianco frizzante, rosso, rosso novello e rosato – che, dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte al precedente articolo 6.

Tali caratteristiche ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, modesto tenore di acidità, colore giallo tenue con riflessi sul verde oppure giallo paglierino più o meno intenso nelle tipologie bianche, nelle varie tonalità di violetto o rubino, tendente al granato con la maturità per i vini rossi e rosa tenue per il rosato.

Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con aspetti riconducibili alla specificità e peculiarità delle varietà impiegate.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare della zona di produzione ove sono realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione dei vini ad IGT “Colli della Toscana centrale”, nonché l’ubicazione e l’orientamento degli stessi vigneti, contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla zona delimitata al precedente articolo 3, per una produzione vitivinicola di qualità eccelsa.

Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni, contribuiscono in modo determinante, in abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino “Colli della Toscana centrale”.

La dimensione dell’area, come detto nella descrizione geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argilloso con presenza di scheletro, a quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.

E’ grazie alla combinazione dell’ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere un prodotto, il quale, nelle sue articolazioni e specificità, rappresenta un vino unico al mondo.

 

Articolo 9

(Riferimenti all’Organismo di controllo)

 

Nome e indirizzo :

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali –

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1°capoverso, lett. b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2°capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio  2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COSTA TOSCANA

I.G.T.
Decreto 8 ottobre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 ovembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione dei vini

 

1.L'indicazione geografica tipica  “Costa  Toscana”,  accompagnata  o meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni stabilite  dal  presente  disciplinare,  per  le  seguenti tipologie:

 

a)

Bianco, anche nella tipologia frizzante, abboccato, dolce;

Rosso , anche nella tipologia abboccato e dolce;

Rosato, anche nella tipologia frizzante;

Novello;

Passito, (da uve appassite);

Vendemmia tardiva, (da uve stramature);

b)

tipologie con l'indicazione aggiuntiva del nome del o dei vitigni.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

1. I vini a indicazione geografica tipica  “Costa  Toscana”,  di  cui all'art.1,  comma  1,  lett. a),  devono  essere   ottenuti   da   uve provenienti da vigneti composti, in  ambito  aziendale,  dai  vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

2.  L'indicazione  geografica   tipica   “Costa   Toscana”   con   la specificazione varietale, di cui  all'art.1,  comma  1,  lett. b), è riservata ai vini ottenuti, nel rispetto della normativa  comunitaria e nazionale, da  uve  provenienti  da  vigneti  composti,  in  ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni idonei alla coltivazione  nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale  della  varietà  di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica “Costa Toscana” corrisponde all'intero territorio amministrativo  dei comuni appresso indicati:

 

Provincia di Massa Carrara:

Fosdinovo, Carrara, Massa,  Montignoso,  Aulla,  Podenzana,  Mulazzo, Pontremoli,  Bagnone,  Villafranca  in  Lunigiana,  Licciana   Nardi, Fivizzano e Filattiera

 

Provincia di Lucca:

Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Capannori,  Lucca, Massarosa,  Montecarlo,   Altopascio,   Porcari,   Seravezza,   Villa Basilica, Pescaglia,  Bagni  di  Lucca,  Borgo  a  Mozzano,  Coreglia Antelminelli, Gallicano, Barga, Fosciandora, Molazzana e Stazzema.

 

Provincia di Pisa:

Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Fauglia,  Crespina,  Lari,  Lorenzana, Casciana Terme, Terricciola, Orciano  Pisano,  Santa  Luce,  Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo,  Casale Marittimo, Capannoli, Palaia, Peccioli, Laiatico, Montecatini Val  di Cecina,  Monteverdi  Marittimo,   Calcinaia,   Ponsacco,   Pontedera, Cascina.

 

Provincia di Livorno:

Comuni costituenti l'intero territorio provinciale.

 

Provincia di Grosseto:

Follonica,  Monterotondo  Marittimo,   Massa   Marittima,   Scarlino, Gavorrano,  Castiglione  della   Pescaia,   Grosseto,   Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Manciano,  Isola  del  Giglio,  Roccastrada,   Semproniano,   Sorano, Pitigliano, Civitella Paganico, Cinigiano,  Roccalbegna,  Castel  del Piano.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve,  al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche indicate  dal presente disciplinare.

Densità d'impianto

I vigneti di nuova realizzazione destinati alla  produzione  di  vini IGT  “Costa Toscana” devono avere la densità di  impianto 

dei  ceppi per ettaro non inferiore a 4.000.

Resa  massima  ad  ettaro  e  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale:

 

rosso, novello, rosato: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

bianco: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

vendemmia tardiva (da uve stramature): 9,00 t/ha, 15,00% vol.;

passito (da uve appassite): 12,00 t/ha, 16,00% vol.

 

Tali rese massime sono già comprensive dell'aumento di cui  al  D.M. 02/08/96 e sono rispettate anche per le tipologie con riferimento  al nome del o dei vitigni costituenti.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3,  tuttavia  e'  consentito che dette  operazioni  vengano  effettuate  nell'ambito  territoriale della regione Toscana.

Elaborazione

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a  indicazione  geografica  tipica  “Costa Toscana” rossi è consentita la pratica del governo  all'uso  toscano consistente nella rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve leggermente appassite che,  previa  ammostatura,  hanno  iniziato  il processo di fermentazione.

Tale operazione deve essere eseguita entro

il 30 Novembre dell'anno di produzione.

Per le uve stramature il raccolto deve avvenire successivamente al

15 ottobre.

Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino  per ettaro sono le seguenti:

 

rosso, novello, rosato: 75% , 90,00 hl/ha.;

bianco: 75%, 105,00 hl/ha.;

vendemmia tardiva (da uve stramature): 40%, 36,00 hl/ha.;

passito (da uve appassite): 35%, 42,00 hl/ha.

 

Tali rese massime sono rispettate anche  in  caso  di  tipologie  con impiego della specificazione di vitigno.

Le condizioni suddette  hanno  applicazione  indipendentemente  dalle varietà dei vitigni utilizzati.

Immissione al consumo

Rosso, anche per le tipologie abboccato e dolce:

1 febbraio dell'anno successivo a quello del raccolto.

 

Rosato e bianco, anche per le tipologie frizzante, abboccato e dolce:

1 gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

 

Vino da uve stramature e da uve appassite:

1 marzo dell' anno successivo a quello del raccolto:

 

Novello:

nel rispetto della normativa di legge.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’articolo 1, anche con riferimento all’indicazione del nome del vitigno o dei vitigni, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

rosso, rosso abboccato, rosso dolce:

colore: rosso intenso con riflessi violacei.

profumo: gradevole, fine, di frutta a bacca rossa.

sapore: armonico, strutturato, con tannini eleganti e composti;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

rosso novello:

colore: rosso rubino con tonalità violacee.

profumo: vinoso, fruttato, con sentori di banana e frutta esotica.

sapore: asciutto, sapido, con tannini appena accennati.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosato, rosato frizzante:

colore:rosa più o meno intenso.

profumo: fine ed elegante, con aromi floreali.

sapore: delicato, tipico delle zone a grande maturazione.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

bianco, bianco frizzante, bianco abboccato, bianco dolce:

colore: giallo paglierino più o meno intenso.

profumo: fine, elegante, di frutta matura tipico di una grande maturazione.

sapore: delicato, tipico, molto morbido.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,50% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

vendemmia tardiva bianco:

colore: giallo paglierino con tendenza al dorato.

profumo: leggermente aromatico, caratteristico, delicato.

sapore: fruttato, morbido, con elegante dolcezza.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15,00% vol.

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

vendemmia tardiva rosso:

colore: rosso rubino piuttosto carico, con riflessi violacei.

profumo: fruttato, intenso, armonioso.

sapore: fruttato, morbido, amabile o dolce.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15,00% vol.

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00 vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

PASSITO (da uve appassite) BIANCO

colore: giallo dorato con tendenza all’ambrato per i prodotti invecchiati.

profumo: intenso, armonico, con sentore di agrumi canditi.

sapore: fruttato, caldo, gradevolmente amabile o dolce.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,00% vol.

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

PASSITO (da uve appassite) ROSSO

colore: roso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendenti al granato con l’invecchiamento.

profumo: intenso, caratteristico, gradevole.

sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, armonico, amabile o dolce.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,00% vol.

Titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Per le tipologie abboccato e dolce: alcool non svolto nei limiti di legge.

 

I vini a indicazione geografica tipica «Costa Toscana» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e presentazione dei vini di  cui  all'art.  1  è consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e non  idonei  a  trarre  in  inganno  il  consumatore,  e  particolari documentazioni  e  menzioni,  distinzioni  e  condizioni   produttive previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per tutti i vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, con l'esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali

Per le tipologie di vino vendemmia tardiva  e  passito  le  capacità previste sono limitate a 0,375, 0,500 e 0,750 litri .

Tappatura e recipienti

I tipi di recipienti utilizzati per il confezionamento dei vini a IGT “Costa Toscana” sono esclusivamente quelli tradizionali.

E' vietato l'uso di tappo a corona e di capsule a strappo.

Per  tutti i vini a IGT “Costa Toscana” i recipienti devono essere di vetro.

 

Articolo 9

Elementi che evidenziano il legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame.

Orografia: La fascia costiera, lunga 379 km, presenta un andamento pianeggiante per la maggior parte del suo sviluppo, con eccezione del tratto compreso tra la città di Livorno e Rosignano, del territorio di Piombino, di Punta Ala, del Parco dell’Uccellina e dell’Argentario, dove la collina scende in prossimità del litorale da un’altitudine media di 300/200 m s.l.m.

I rilievi collinari/montuosi che delimitano il territorio dall’interno presentano altitudini assai variabili, passando dagli oltre 2000 m delle Alpi Apuane ed i 1000 del Monte Amiata ai circa 700 m dei Monti Pisani e delle Colline Metallifere. La zona collinare interposta, che costituisce il territorio dell’IGP Costa Toscana, ha un’altitudine s.l.m. che varia dai 200 ai 400 m.

Gli orientamenti delle pendenze sono in prevalenza disposti in senso parallelo alle retrostanti formazioni montuose,

mentre in altre zone hanno disposizione irregolare, principalmente a causa della disordinata struttura geologica.

Clima: la particolare conformazione del territorio, compreso la costa e le colline che ne rappresentano il limite retrostante, dà luogo ad un clima particolarmente uniforme secondo i criteri fissati dagli indici di Winkler e di Huglin. Per contro una sensibile differenza esiste tra zona e zona, soprattutto per quanto riguarda quantità e distribuzione delle piogge nell’arco dell’anno.

Si può rilevare infatti che, procedendo da sud verso nord, la piovosità tende progressivamente ad aumentare, passando dai 600 mm medi annui dell’area a sud di Grosseto, a circa 750 mm nella parte superiore della Provincia di Livorno.

La piovosità continua a crescere progressivamente, per raggiungere gli 800/850 mm nella zona superiore antistante le Alpi Apuane, nel cui territorio si presentano i massimi valori sulla base dei quali si ha classificazione quale tipo climatico preumido, congiuntamente alla dorsale appenninica che costituisce la parte nord della regione.

Le temperature medie, sia massima che minima su base mensile, si dimostrano invece uniformi, passando rispettivamente da 12 a 30° C per le massime e da 3 a 18°C per le minime. Lo stesso può dirsi dell’umidità media, che oscilla fra 83% e 72% con una media di 76,7%, il che dimostra le scarse oscillazioni nel corso dell’anno.

Umidità globale, piovosità annua e temperatura determinano le condizioni climatiche che, nell’area della costa grossetana vanno dal sub-umido asciutto fino al semiarido nella categoria dei climi aridi.

Queste condizioni sono verificate principalmente nel periodo che va da Maggio ad Agosto, quando si può avere il deficit idrico. Per contro, a nord di Livorno, in corrispondenza della foce del fiume Arno, si sviluppa la fascia costiera che progressivamente passa da clima sub umido a zone da clima umido, con umidità globale superiore allo zero.

La zona presenta comunque un sostanziale equilibrio climatico, corrispondente alle condizioni ottimali per le fasi vegetative e produttive della vite, e si diversifica in modo graduale tra quelle poste ad est e sud ed in modo evidente da quella situata a nord.

La zona collinare che segue la valle dell’Arno, presenta, sempre seguendo gli indici sopra indicati, un progressivo avvicinamento alle condizioni climatiche della Toscana centrale.

L’analisi delle risorse climatiche mostra ottimi livelli delle risorse radiative, termiche e pluviometriche. Gli indici bioclimatici, si collocano su valori simili a quelli riscontrati nelle migliori aree viticole italiane e mondiali.

La particolare conformazione orografica della Costa Toscana risulta essere favorevole al manifestarsi di intensificazione delle piogge, allorché, ad esempio, una depressione tirrenica produce l’afflusso di masse d’aria umida da sud-ovest.

Le colline proteggono, inoltre, le colture dai rigori invernali, mentre nel periodo estivo i fiumi e la grande massa idrica del mar Tirreno, agiscono da sorgenti di masse d’aria costanti che mitigano gli eccessi di calore e consentono maturazioni delle uve ottimali.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi, nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegazione.

Le temperature estive e l’insolazione garantiscono molto spesso una perfetta maturazione e il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le qualità di uva ottenuta.

Eventi meteorici particolarmente dannosi, quali gelate primaverili e siccità prolungate, ricadono solo raramente. Anche le precipitazioni hanno una buona distribuzione, concentrandosi essenzialmente nel periodo di inizio primavera (Marzo Aprile) ed autunnale (Ottobre-Novembre).

Conformazione geo-pedologica: l’intera fascia costiera è costituita da sabbie e limi derivanti in prevalenza da depositi alluvionali del quaternario, interrotta, nella parte settentrionale, da arenarie, argille ed argilliti, marne e conglomerati, di formazione paleocenica ed anche eocenica, nonché da argilliti e calcari del cretaceo, e dell’eocene.

A queste condizioni dominanti si accompagnano, secondo le caratteristiche dell’intera regione, formazioni di altre origini, quali rocce ignee intrusive, nonché effusive vulcaniche, scisti metamorfici ad altre formazioni variamente localizzate sul territorio.

Ne derivano terreni alternativamente leggeri e medio-argillosi in corrispondenza delle strutture di erosione, comunque

generalmente considerabili di medio impasto. Acquistano caratteristiche variabili dal medio impasto all’argilloso, soprattutto i terreni formati dalle sedimentazioni corrispondenti alle zone di bonifica e di pianura recente; questi sono profondi, con falda idrica di altezza variabile, pH neutro.

A tali condizioni si alternano, specie nella zona costiera ed in corrispondenza delle pianure interne, zone

strutturalmente e per composizione chimica dei suoli inadatte alla viticoltura.

Tuttavia le caratteristiche del suolo agrario di gran parte dell’area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite.

 

B) Informazioni sulla qualità, notorietà o su altre caratteristiche specifiche del prodotto attribuibili

all’origine geografica

La Indicazione Geografica Tipica “Costa Toscana” nasce dall’esigenza dei produttori afferenti alla zona della Costa Toscana – ovvero di quel territorio che per varie motivazioni ha un rapporto col litorale tirrenico della Regione - di diversificare e caratterizzare la loro produzione vitivinicola rispetto a quella della già presente Indicazione Geografica Tipica “Toscana”.

Il percorso storico che ha portato alla nascita della Indicazione Geografica “Costa Toscana” è quindi coincidente, fino agli avvenimenti più recenti, alla nascita di quello della IGP “Toscana”, e trae le proprie origini dal vino così denominato fino dal secolo XVIII°, come testimoniano le pubblicazioni dell’epoca, fra le altre “l’Oenologia Toscana” di Cosimo Villafranchi dell’anno 1773.

L’evoluzione della classificazione vinicola che ebbe origini applicative con la legge del 1963, fissò con il termine “Denominazione di Origine Semplice” la categoria di vini che la successiva normativa comunitaria indicò prima come “Vino Tipico” e quindi come “Indicazione Geografica Tipica”.

Tale categoria, che venne recepita dalla legge nazionale 164/1992 ha permesso a moltissimi vini di qualità di diversificarsi attraverso la rivendicazione dell’origine e l’assoggettamento ad un disciplinare in cui, oltre alla identificazione del territorio, sono stabilite alcune particolari condizioni produttive.

Fu così che ebbe origine l’Indicazione Geografica Tipica “Toscana”, la cui disciplina di produzione tiene conto della condizione che la Regione presenta sotto il profilo geo-pedologico e climatico, riscontrandosi l’omogeneità nelle tecniche di coltivazione e di vinificazione, nonché nelle varietà tradizionali di vite allevate.

Tuttavia nel frattempo anche tali condizioni sono andate diversificandosi da zona a zona, sia per quanto riguarda le tecniche di allevamento, sia per l’introduzione a coltura di vitigni precedentemente sottoposti a sperimentazione.

Poiché la produzione della zona della “Costa Toscana” andava sempre più delineandosi con caratteristiche produttive peculiari, fu sentita dal settore vitivinicolo la necessità di conferire alla produzione una denominazione che rispecchiasse con maggior corrispondenza rispetto all’IGT “Toscana” le caratteristiche proprie dell’ambiente rispetto a quello più ampio e più vario del territorio regionale.

Da questa convinzione ha preso l’avvio una notevole attività imprenditoriale, accompagnata da investimenti rivolti a realizzare un programma che concorra all’incremento del valore fondiario del territorio e sia strumento efficace allo sviluppo economico e sociale dello stesso.

Qualità e caratteristiche dei vini di cui al presente disciplinare sono confermate dai parametri analitici dei vini, che presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche con andamento positivo superiore ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare in vigore, e permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

La reputazione moderna dei vini “IGT Costa Toscana” è iniziata solo recentemente, con il riconoscimento, nel 2010, della indicazione geografica.

I vini di famose aziende che ricadono nel territorio ottengono ed hanno ottenuto nel tempo una enorme messe di riconoscimenti nelle Guide Vini del Gambero Rosso (3 bicchieri), L’Espresso, Veronelli, Duemilavini, o i riconoscimenti nei tasting periodici delle riviste Wine Spectator, Wine Advocate, Wine Enthusiast, Decanter Magazine, e numerose altre; questo consente di capire che la reputazione delle aziende ricadenti nel territorio della Indicazione Geografica Tipica “Costa Toscana” è a livelli di assoluta eccellenza ed ha carattere internazionale.

 

C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).

La qualità dei vini dell’area è sempre la risultante dell’azione combinata di un insieme di fattori generatori che agiscono a diverse scale.

I fattori latitudinali, con i conseguenti effetti sulla ciclicità giornaliera e sulla radiazione solare, si combinano con i fattori orografici (pendenza, esposizione e giacitura) e l’effetto combinato da origine al topoclima.

Le variabilità topoclimatiche vengono costantemente monitorate e concorrono a determinare un ambiente molto spesso ben areato e sempre luminoso.

In quest’ambiente, coltivato a vigneto fin dall’antichità, l’uomo è intervenuto nel tempo effettuando sistemazioni idraulico - agrarie tali da impedire ristagni idrici nei periodi di maggiore piovosità e sviluppando tecniche produttive

specifiche della zona.

Nel corso storico di coltivazione della vite sono state selezionate le varietà che meglio si adattano alle peculiarità topoclimatiche e sono state affinate tecniche di coltivazione che esaltano le peculiarità fisico-chimiche ed organolettiche delle uve.

I viticoltori hanno applicato da tempo tecniche produttive atte ad esaltare le caratteristiche dell’ambiente e valorizzare la qualità delle uve prodotte dai vitigni presenti: forma di allevamento principalmente effettuata a capovolto o a Guyot, a cordone speronato, ad alberello, lasciando poche gemme produttive a tutto vantaggio dell’aumento del contenuto di zuccheri e delle componenti aromatiche, particolarmente influenzate dal clima temperato, e caratterizzato, segnatamente nella fase finale di maturazione delle uve, da una elevata escursione termica tra notte e giorno.

I sesti d’impianto sono variati negli anni con l’utilizzo nella coltivazione viticola di macchine ed attrezzature con carreggiata sempre più ridotta o addirittura scavalcanti; si è passati dai sesti di impianto originari di 3,00 x 1,00 m a impianti con densità sempre crescenti quali 2,20 x 0,80 m (circa 5000 ceppi/ettaro). Nuovi impianti di vigneti con oltre 6000 ceppi/ha hanno trovato poche risposte lungo la costa toscana per le elevate difficoltà di gestione. Il Trebbiano, la Malvasia ed il Vermentino, vitigni a bacca bianca storici dell’area, sono stati affiancati nel tempo principalmente

da chardonnay, sauvignon blanc, Ansonica.

Il vitigno a bacca rossa storicamente - ed ancora attualmente - più presente è il sangiovese; sta espandendosi la coltivazione del ciliegiolo, del merlot, ed attualmente anche dell’alicante; sono in via di progressiva diffusione in tutta la costa, vitigni internazionali quali cabernet sauvignon, merlot (questo è poco presente nella Maremma inferiore per la spiccata precocità) syrah, cabernet franc, e, in minor misura petit verdot.

Il sangiovese è in continuo regresso nella provincia di Livorno; l’aleatico sta riscuotendo notevole interesse sulle isole. La presenza e la diffusione delle varietà è profondamente legata alla capacità che le stesse hanno di esaltare le caratteristiche ambientali e permettere di caratterizzare il prodotto finale.

Le caratteristiche topoclimatiche e il lavoro dell’uomo hanno attestato le rese ettariali tra i 100 ed i 130 q.li di uva in relazione principalmente alle forme di allevamento, alle varietà dei vitigni ed ai portainnesti, mentre per gli stessi motivi le rese per ceppo risultano mediamente 2,5/3,0 kg, restando sempre inferiori ai 4 kg.

Le analisi chimiche compiute regolarmente su campioni di vini sia bianchi che rossi dimostrano che esiste una correlazione tra andamento climatico annuale e valori analitici dei parametri “titolo alcolometrico, acidità totale, pH, ceneri, estratto secco totale, estratto ridotto”.

I dati rilevati sono sempre comunque superiori ai minimi precauzionali previsti dal disciplinare. Si conferma quindi

l’interazione tra il fattore umano e l’ambiente, in quanto i vini prodotti sono il risultato di quanto ottenuto in vigna e risentono soltanto marginalmente di manipolazioni successive tendenti ad uniformare il prodotto in maniera indipendente dall’ambiente.

Le tecniche di vinificazione affinate nel corso dei secoli, ed attualmente praticate sono varie, ma sempre volte al rispetto ed al mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle uve, oltre che all’ottenimento del miglior livello qualitativo del prodotto finale.

Sulla base di quanto riportato non vi e’ quindi alcun dubbio che il vino prodotto in questa zona ha caratteristiche peculiari proprio perchè con questo ambiente e con le scelte fatte dall’uomo si ottiene un prodotto unico e tipico, con qualità che consentono inequivocabilmente di ricondurlo alla zona di origine.

Sono la conformazione orografica particolare del territorio della costa ed i conseguenti caratteri agro climatici ad essa collegati che consentono una maturazione delle uve generalmente regolare e completa.

La variabilità dei suoli è il fattore fondamentale per garantire ai vini prodotti la complessità e la persistenza proprie dei vini di alta qualità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.<!--EndFragment--> so-layoMrd����ne;text-autospace:none'>Da tali stati emergono due considerazioni:

 

a) l’offerta che alimenta il commercio della igp Toscana, costituente circa il 25% della produzione totale regionale è costituita da un numero rilevante, ma assai inferiore al totale dei richiedenti la qualificazione del prodotto;

b) il concetto di vino toscano è talmente radicato nel settore produttivo e presso lo stesso mercato della regione, che la qualificazione Toscana costituisce l’elemento contraddistintivo della vitivinicoltura regionale nell’ambito del mercato locale caratterizzato da un rapporto di conoscenza diretta con il settore viticolo interessato.

Si può senz’altro affermare che l’immagine del vino toscano espressa dalla igp Toscana rientra nell’ambito dei fattori di notorietà di varia natura che caratterizzano quella della Toscana sotto i vari aspetti paesaggistici, culturali, artistici, storici, ecc.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1°capoverso, lett. b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2°capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MONTECASTELLI

I.G.T.

Decreto 21 giugno 2006

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 10 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. L’indicazione geografica tipica “Montecastelli” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco

rosso

rosso novello

Sangiovese

Merlot

Canaiolo Nero

Ciliegiolo

Cabernet Sauvignon

Cabernet Franc

Trebbiano Toscano

Malvasia Bianca Lunga

Vermentino

Articolo 2

Base ampelografica

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2. I vini ad IGT “Montecastelli” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Montecastelli bianco:

vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Montecastelli rosso e rosso novello:

vitigni a bacca nera, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

 

Montecastelli Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Merlot:

Merlot minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Canaiolo:

Canaiolo Nero minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Ciliegiolo:

Ciliegiolo minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Cabernet Franc:

Cabernet Franc minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Trebbiano:

Trebbiano toscano minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Malvasia:

Malvasia bianca lunga minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Montecastelli Vermentino:

Vermentino minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Si riportano nell'Allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Montecastelli” ricade nella provincia di Pisa e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina Volterra e Pomarance

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica “Montecastelli” non deve essere superiore rispettivamente a:

Montecastelli rosso e rosso novello: 9,00 t/ha;

Montecastelli Sangiovese: 9,00 t/ha;

Montecastelli Canaiolo: 9,00 t/ha;

Montecastelli Ciliegiolo: 9,00 t/ha;

Montecastelli Merlot: 9,00 t/ha;

Montecastelli Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha;

Montecastelli Cabernet Franc: 9,00 t/ha;

Montecastelli bianco: 10,00 t/ha;

Montecastelli Trebbiano: 10,00 t/ha;

Montecastelli Malvasia: 10,00 t/Ha;

Montecastelli Vermentino: 10,00 t/ha.

2. Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa al comma 2 del presente articolo è la seguente:

primo e secondo anno vegetativo: 0%

terzo anno vegetativo: 60%

quarto anno vegetativo: 100%

3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Montecastelli” devono assicurare ai vini

Un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Montecastelli rosso e rosso novello: 11,50% vol.;

Montecastelli Sangiovese: 11,50% vol.;

Montecastelli Canaiolo: 11,50% vol.;

Montecastelli Ciliegiolo: 11,50% vol.;

Montecastelli Merlot: 11,50% vol.;

Montecastelli Cabernet Sauvignon: 11,50% vol.;

Montecastelli Cabernet Franc: 11,50% vol.;

Montecastelli bianco: 10,50% vol.;

Montecastelli Trebbiano 10,50% vol.;

Montecastelli Malvasia: 10,50% vol.;

Montecastelli Vermentino: 10,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino.

3. La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini ad IGT “Montecastelli” all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Montecastelli” rosso e rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso e fruttato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Montecastelli” Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso e fruttato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Montecastelli” Canaiolo:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso e fruttato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Montecastelli” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso e fruttato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Montecastelli” Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso e tipico;

sapore: secco e tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Montecastelli “Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso e tipico;

sapore: secco e tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

 “Montecastelli” Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso e tipico;

sapore: secco e tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Montecastelli” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato e delicato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumetrico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo 15,00 g./l.

 

“Montecastelli” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato e delicato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumetrico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo 15,00 g./l.

 

“Montecastelli” Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato e delicato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumetrico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo 15,00 g./l.

 

Montecastelli Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato e delicato;

sapore: secco e sapido;

titolo alcolometrico volumetrico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo 15,00 g./l.

 

Articolo 7

Designazione

 

1. All’indicazione geografica tipica “Montecastelli” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, selezionato, superiore, riserva e similari.

2. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica rilevanti per il legame

A 1) Fattori naturali.

La zona di produzione del vino ad indicazione geografia tipica “Montecastelli” è caratterizzata dalla presenza di ampie zone boschive, che rappresentano oltre il 50% dell’area, e da collina coltivata con altezza media compresa tra 300 m.e 700 m sul livello del mare.

I suoli sono rappresentati da terreni di medio impasto tendenti all’argilloso .

Il clima che si riscontra nell’area è quello tipico delle zone interne della Toscana mitigato dall’influsso della costa tirrenica, e sono rare escursioni termiche eccessive. Le temperature medie annue sono intorno ai 14° e la piovosità totale annua non supera i 900 mm con precipitazioni che si concentrano nel periodo primaverile e nel tardo autunno/inizio inverno.

Nell’area si sviluppa un microclima molto particolare che determina condizioni peculiari per l’ottenimento di vini con

caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche specifiche che ne fanno un prodotto di nicchia.

A 2) Fattori umani

I fattori umani hanno contribuito da sempre alla conoscenza e al successo dei vini prodotti nella zona di questa denominazione, fin da epoche più remote, a partire da quella etrusca, come dimostra la oggettistica specifica ritrovata in loco e oggi presente nel museo etrusco di Volterra.

Alcuni dati interessanti emergono dal catasto Volterrano del 1840 si stabilisce come i terreni coltivati a viti fossero pari a “staiate” 39.411.697., cinque volte più di quelli coltivati a olivi.

Anche all’epoca i vitigni più coltivati erano quello giunti fino ai giorni nostri quali il Sangiovese, Canajolo nero, Malvasia toscana, e Trebbiano bianco.

L’ interesse per il vino e il suo consumo è anche testimoniato dalla presenza nella città di Volterra di molte osterie e la stessa città di Volterra fu teatro nella primavera del 1906 di una mostra vinicola del Circondario che vide partecipare e premiare molti vini provenienti dall’area di produzione dell’IGT Montecastelli.

 

B) Informazionisulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino IGP “ Monte castelli” son quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura:

sono quelli tradizionalmente utilizzati nella zona, e tali da perseguire la migliore e più efficace gestione della chioma.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali e consolidate nel tempo nell’area di produzione, tenendo conto delle innovazioni tecniche ed impiantistiche intervenute negli ultimi anni.

L’evoluzione delle tecniche di produzione delle uve e della loro trasformazione in vino si sono via via affinate nel tempo, ed hanno raggiunto un livello qualitativo tale che ha permesso a quest’area il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta.

I vini IGP “ Montecastelli” traggono dal peculiare ambiente pedo-climatico nel quale vengono prodotti le loro caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche particolari e riconoscibili. Le produzioni enologiche acquisiscono pertanto una forte identità e caratterizzazione.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il territorio di produzione che vede la prevalenza di colline determina, per la sua orografia, un ambiente adeguato ed ideale alla coltivazione della vite, la quale può esprimere al meglio tutte le potenzialità nelle varie fasi fenologiche .

Tutti i vigneti impiantati negli ultimi anni rispettano le migliori condizioni dal punto di vista impiantistico e di esposizione e giacitura e sono gestiti con le moderne tecniche vitivinicole ed agronomiche.

La millenaria storia vitivinicola dell’area di produzione dell’IGP “ Montecastelli” è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione tra i fattori umani e le caratteristiche peculiari dei vini, caratterizzati da una forte identità e specificità

L’intervento dell’uomo ha, nel tempo, tramandato tradizioni tecniche viticole ed enologiche , che col passare degli anni sono state ulteriormente affinate e migliorate tenuto conto del progresso scientifico e tecnologico intervenuto.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1°capoverso, lett. b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2°capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

TOSCANO

TOSCANA

I.G.T.

Decreto 04 novembre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

L'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini appartenenti alle seguenti categorie e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati:

a).vino nelle tipologie:

bianco e bianco abboccato,

rosso, rosso novello, rosso abboccato,

rosato, rosato abboccato

b) vino frizzante nelle tipologie:

bianco frizzante,

rosato frizzante

c) vino da uve appassite (passito)

d) vino da uve stramature (vendemmia tardiva)

Alle tipologie sopraindicate si aggiungono quelle contenenti la specificazione di uno o più vitigni di cui al successivo articolo 2, che costituiscono la specifica del prodotto contraddistinto dagli stessi.

Tale impiego avviene nel rispetto della disciplina comunitaria.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana”, di cui all'articolo1, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

 

Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” comprende l'intero territorio amministrativo

delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto , Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato , Siena,

nella Regione Toscana.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche indicate dal presente disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” accompagnati o meno dal riferimento al nome di vitigno, non deve essere superiore rispettivamente:

16,00 t/ha per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato:

17,00 t/ha per le tipologie bianco, bianco frizzante, bianco abboccato e per il vino passito;

9,00 t/ha per le tipologie da uve stramature.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per i vini rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato;

9.00% vol. per il vino bianco, il vino bianco frizzante e bianco abboccato;

15,00% vol. per il vino da uve stramature (vendemmia tardiva);

16,00% vol. per il vini da uve passite (passito).

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol da parte della Regione Toscana.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” della tipologia rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uva rossa leggermente appassita nella misura non inferiore a 5 kg per ettolitro.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a IGT “Toscano” o “Toscana” deve avvenire all’interno del territorio di produzione delimitato dall’articolo 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell’ambito del territorio dei comuni confinanti alla zona di produzione. Inoltre è consentito ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 4, comma 2 del regolamento CE n.607/09 che tali operazioni siano effettuate al di fuori delle immediate vicinanze dell’area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%

Tale resa è ridotta al 60% per le tipologie da uve stramature e da uve appassite.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

Rosso e Rosso novello da soli od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: nelle varie tonalità violetto o rubino; per il rosso, tendente al granato con la maturità;

profumo: di aromi primari e secondari, semplice con evidente vivacità, che tende ad una maggiore complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati; caratterizzato nel rosso novello dalla particolare vinificazione.

sapore: giovane, facile, adatto per un’ampia varietà di vivande, raggiunge una maggiore

strutturazione per un persistente retrogusto causato dagli specifici polifenoli nei vini idonei ad una

prolungata maturazione.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosso Abboccato da solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: nelle varie tonalità violetto o rubino;

profumo: non vivace ma vellutato e caratteristico dei vitigni impiegati; che tende ad una maggiore complessità per l’evoluzione di aromi terziari con la maturazione, differenziato a seconda della percentuale dei vitigni impiegati.

sapore: rotondo e caratterizzato dal contenuto zuccherino consentito dai limiti di legge;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosato o Rosato abboccato da solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: di intensità tenue, con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati o della vinificazione;

profumo: prevalentemente derivato dagli aromi primari dei vitigni impiegati;

sapore: equilibrato sia nella componente acida che polifenolica, mancante di vivacità nella tipologia abboccato, reso morbido dal contenuto zuccherino fissato dai limiti di legge.

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Rosato Frizzante da solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: rosato tenue, brillante per un equilibrato perlage;

profumo: floreale con note di piccoli frutti rossi;

sapore: da secco a dolce, vivace, fresco morbido ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco da solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: tenue con riflessi sul verde oppure giallo paglierino da leggero a più carico;

profumo: semplice, floreale costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari . in caso di impiego di alcuni vitigni la componente aromatica si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi;

sapore: leggermente acidulo tale da favorire una leggera salivazione. Nel caso di evoluzione degli aromi terziari presenta uno specifico persistente retrogusto;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco abboccato da solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: di frutta matura;

sapore: morbido con buona base di acidità non evidenziata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco frizzante da solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: giallo paglierino con perlage fine e persistente;

profumo: delicato, floreale, con note leggere di frutta, sensazioni fresche;

sapore: da secco a dolce, vivace e contemporaneamente morbido ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Passito (da uve appassite) solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: da giallo paglierino carico a dorato per il vino prodotto da uve bianche e tendente al bruno nei vini provenienti da uve rosse;

profumo: riferibile alla frutta esotica o di confettura;

sapore: pieno, rotondo senza evidenziare caratteristiche acide, con giusto equilibrio tannico. Notevole variabilità del rapporto alcol complessivo/acidità svolta;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Vendemmia Tardiva (da uve stramature) solo od anche con la specificazione del o dei vitigni:

colore: da paglierino carico al dorato;

profumo: riferibile alla frutta matura, al miele, caratterizzato dal differente grado di botritizzazione;

sapore: rotondo, ma contenuto con giusto equilibrio dolce/acido;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All’indicazione geografica tipica “Toscano” o “Toscana” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, “fine”, “scelto”, “selezionato” superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Toscano" o “Toscana”, ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 61/2010 (Allegato 2), può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame

I confini settentrionali ed orientali della Toscana sono costituiti da un’ampia fascia montuosa che partendo dal confine ligure con l’ Appenninico Tosco-Emiliano al quale si uniscono le Alpi Apuane, dà luogo verso Sud a zone collinari identificate nella Lunigiana, Garfagnana , Mugello, Casentino, Pratomagno, Valtiberina; si interrompe nella depressione collinare Val di Chiana, per riprendere con il monte Cetona ed il massiccio del monte Amiata.

Le altezze della cornice montuosa si aggirano mediamente sui 1000 metri s.l.m. per raggiungere i 2.000 m s.l.m.

Ad occidente il territorio regionale si chiude con il confine marittimo procedente da Massa Carrara fino al Lago di Burano in prossimità del promontorio di Orbetello.

Tale zona è costituita dalla foce di immissione dei vari fiumi toscani, la maggior parte dei quali ha origine dagli Appennini: Magra, Serchio , Arno con i suoi numerosi affluenti. Origine intermedia hanno il Cecina ed il Cornia dalle

colline Metallifere, l’Ombrone dai monti del Chianti e l’Albegna dal monte Amiata. Prospicente alla zona costiera e parte integrante della stessa si trova l’Arcipelago Toscano formato da sette isole il cui epicentro è costituito dall’Isola d’Elba che rappresenta la più significativa testimonianza sotto l’aspetto viticolo.

La zona interna rappresenta la principale costituente dell’ambiente naturale toscano, ha carattere collinare dove alcuni rilievi ne interrompono il normale orientamento e conformazione (monti Pisani e Colline Metallifere e più a nord Monti del Chianti).

Il decorso dei fiumi sopra ricordati delimita le numerose aree collinari che prendono nome dagli stessi; le aree pianeggianti solo in alcuni casi prendono aspetto di vera e propria pianura: la Piana dell’Arno, di natura alluvionale, la pianura litoranea grossetana e la parte della Val di Chiana corrispondente al Canale Maestro derivanti da opere di bonifica.

Le aree pianeggianti hanno una quotazione altimetrica oscillante dai 200 ai 50 mt sul livello del mare.

Caratterizzazione pedoclimatica

La complessità del paesaggio geologico e morfologico ed il continuo sovrapporsi dell’azione dell’uomo a quella dei fattori pedogenetici hanno portato alla formazione in Toscana di un paesaggio pedologico estremamente vario. In poche decine di chilometri si può passare da suoli poco evoluti, pressoché privi di orizzonti diagnostici e caratterizzati dal prevalere delle dinamiche erosive, a suoli estremamente evoluti, caratterizzati da una articolata successione di orizzonti testimoni talvolta di pedogenesi molto antiche.

Inoltre l’influenza della composizione mineralogica e granulometrica del substrato, a parità di fattori pedogenetici e di intensità e durata della loro azione, porta allo sviluppo di suoli anche molto diversi in termini di classificazione e cartografia.

Tuttavia dal punto di vista della loro risposta a determinati tipi di utilizzazione, in particolare in campo agricolo-forestale, si assiste talvolta ad una sostanziale uniformità di risposta, una volta impropriamente definita vocazionalità.

Volendo delineare le caratteristiche pedologiche più strettamente collegate con la viticoltura ed in particolare con la igp Toscana, pare più corretto rappresentare la variabilità del territorio regionale usando caratteristiche più direttamente correlabili allo sviluppo della vite e, in particolare, alcuni fattori più direttamente correlabili con la qualità delle uve prodotte.

Il regime idrico del suolo, determinato secondo gli standard del sistema di classificazione americano (USDA), a partire da caratteristiche tipiche del suolo quali la capacità di immagazzinamento dell’acqua, a sua volta funzione della profondità, della composizione granulometrica e del contenuto in sostanza organica dei suoli, dalla pluviometria, intesa sia come valore complessivo medio annuo sia come distribuzione temporale delle piogge e dall’evapotraspirazione potenziale, funzione dell’andamento delle temperature e dei venti, è probabilmente il carattere in grado di

caratterizzare meglio il territorio toscano.

Il regime idrico è stato calcolato utilizzando i dati termo pluviometrici disponibili per il territorio toscano e le aree contermini per il periodo 1955-1995 simulando, conformemente alle specifiche del sistema di classificazione Soil Taxonomy (USDA 1992), l’andamento di temperatura e contenuto di umidità in un suolo con capacità di immagazzinamento dell’acqua pari a 150 mm/m.

La simulazione iniziale è stata successivamente ricalcolata per ciascuna unità cartografica individuata e cartografata per il territorio regionale e il risultato finale è il seguente:

Regimi idrici dei suoli della Toscana

Regime idrico xerico: regime idrico tipico dei climi mediterranei caratterizzati da inverni umidi e freddi ed estati calde e secche.

Il regime idrico xerico è caratterizzato, per almeno il 60% degli anni, da una sezione di controllo dell’umidità (approssimativamente pari all’intervallo fra 25 e 75 centimetri di profondità o alla base del suolo se a minor profondità) secca (ovvero con un contenuto in acqua non utilizzabile dalle piante) in tutto il suo spessore per 45 o più giorni consecutivi nei 4 mesi successivi al solstizio d’estate e umida per 45 o più giorni consecutivi al solstizio d’inverno.

La temperatura media annua del suolo è inferiore ai 22°C e le temperature medie estiva ed invernale del suolo differiscono per 5°C o più alla profondità di 50 centimetri. Interessa circa 159.000 ettari del territorio toscano.

Regime idrico ustico: si tratta di un regime idrico caratterizzato da una moderata aridità e che tuttavia garantisce adeguata disponibilità di acqua nel suolo durante la stagione di crescita della maggior parte delle piante. Il regime idrico ustico, è caratterizzato, nelle aree in cui la temperatura media annua del suolo è inferiore ai 22°C e le medie estiva ed invernale della temperatura del suolo differiscono di 5°C o più alla profondità di 50 centimetri., da una sezione di controllo dell’umidità

secca in qualche parte o in tutto il suo spessore per 90 o più giorni consecutivi nella maggior parte degli anni. Interessa circa 1.128.000 ettari del territorio toscano.

Regime idrico udico: il regime idrico udico è caratterizzato, per almeno il 60% degli anni, da una sezione di controllo dell’umidità non secca in qualsiasi parte del suo spessore per almeno 90 giorni cumulativi in ciascun anno. Se la temperatura media annua del suolo è inferiore ai 22°C e la temperatura media estiva ed invernale del suolo differiscono per 5°C o più alla profondità di 50  centimetri, la sezione di controllo dell’umidità è secca in tutto il suo spessore per meno di 45 giorni consecutivi dopo il solstizio d’estate.

Interessa circa 503.000 ettari in Toscana.

Regime idrico intermedio ustico-udico: la restante parte del territorio toscano, pari a poco più di 509.000 ettari è caratterizzata da un regime idrico non esattamente riconducibile ad uno dei tre tipi sopra descritti in particolare perché la sezione di controllo dell’umidità risulta secca tutta o in parte all’incirca nel 50% degli anni; si tratta quindi di una situazione effettivamente intermedia fra i regimi ustico ed udico.

Con la tendenza all’estremizzazione dei fenomeni climatici registrata negli ultimi anni si può considerare che anche queste aree siano caratterizzate da un regime di umidità ustico.

Da ciò possiamo identificare il territorio regionale, ad eccezione della fascia costiera della Toscana meridionale, delle isole dell’Arcipelago toscano, del crinale appenninico e del cono vulcanico dell’Amiata come un’area idonea, dal punto di vista del pedoclima, alla crescita della vite in quanto in grado di garantire un’adeguata disponibilità di acqua nelle fasi di sviluppo della vegetazione, di allegagione, di crescita dei frutti.

Alla luce di quanto sopra riportato si evidenzia che le aree caratterizzate dal regime idrico ustico e dall’intermedio ustico-udico rappresentano oltre l’80% delle aree idonee all’agricoltura della Toscana.

Si tratta di una superficie coltivabile di oltre 1.360.000 ettari caratterizzati da suoli formatisi su una molteplicità di substrati che vanno dalle arenarie, ai calcari, ai depositi di età pliocenica e pleistocenica sia marini che continentali e sulle coltri di deposito generatesi da essi.

Si tratta di suoli con profondità esplorabili dalle radici comprese fra 70 e oltre 150 cm, con una quantità di acqua disponibile per le piante variabile da 100 a oltre 150 mm/m, con pH generalmente neutro o sub alcalino, generalmente caratterizzati da un discreto drenaggio in funzione della buona struttura e, talvolta, della presenza di scheletro. Composizione granulometrica, contenuto in calcare e tenore in sostanza organica risultano estremamente variabili essendo legate le prime due alla natura del substrato e la terza al tipo di copertura ed all’uso del suolo stesso.

Il regime xerico e udico sono caratterizzati da una sezione di controllo dell’umidità effettuata con standards come sopra indicati dal sistema USDA che si discostano dalle condizioni ottimali rilevate per la coltivazione della vite da vino caratterizzate dai regimi ustico e ustico- udico sopra descritti.

Tuttavia si presentano, nei territori corrispondenti, aree di limitata estensione dove il microclima e le condizioni ambientali in generale consentono una vocazione viticola di soddisfacente livello soprattutto per alcune varietà sia autoctone che di importazione. Infatti in tali aree, il regime xerico e quello udico con i loro limiti relativamente al fattore idrico, fatta eccezione dalle aree che per motivazioni di varia natura umana, quale la destinazione forestale o naturale, legata soprattutto al fattore altimetrico espositivo, presentano comunque la facies estrema della presenza della viticoltura dando vita a produzioni di notevole pregio, alcune identificate nella categoria delle DOP, altre rientranti nella vasta casistica della IGP Toscana.

Quanto appena detto soddisfa la richiesta degli elementi naturali corrispondenti alle caratteristiche in base alle quali si stabilisce il rapporto con la produzione interessata.

 

B) Informazioni sulla qualità e notorietà del vino

Il principio di indicazione geografica trae origine dalla tradizione identificativa dei vini tipici sulla quale confluivano i principi di provenienza, caratteristiche tipologiche e procedure produttive locali.

A tale riguardo fu con i primi del settecento che in Toscana si ebbero i primi atti (bandi Granducali del 1716) con i quali veniva definita la delimitazione territoriale di alcuni vini particolarmente apprezzati sul mercato e alcune sintetiche prescrizioni in materia di protezioni dalle frodi sul commercio vinicolo in difesa dei produttori e dei consumatori.

Tale sensibilità sull’argomento sviluppò l’attenzione sui principali problemi che riguardavano sia la tecnica agronomica che quella enologica della viticoltura.

Tale presa di coscienza coincise con la nascita della Accademia Dei Georgofili (amanti della terra) avvenuta a Firenze nel 1753 ad opera del canonico lateranense Ubaldo Montelatici sotto gli auspici di Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana.

L’attenzione che l’Accademia raccolse a livello internazionale è documentata dalla partecipazione di tre presidenti degli Stati Uniti D’America Jefferson, Madison e Monroe.

Le attività nel campo viticolo ed enologico che l’Accademia sviluppò nel suo seno possono sintetizzarsi nei seguenti aspetti.

La sistemazione del suolo venne studiata e sperimentata secondo criteri che, tenuto conto delle pendenze e della natura del terreno, assicurassero razionalità alla gestione della vite e contemporaneamente alla difesa del suolo in particolar modo sotto l’aspetto idrogeologico.

Nacquero così la sistemazione a spina, i vari tipi di terrazzamento e il sistema a gradoni.

Di pari passo vennero studiati l’impiego ed i criteri di allevamento dei vitigni di maggiore importanza nell’ambito della ampelografica autoctona allora esistente, nonché l’opportunità di introduzione selettiva dei vitigni di altre provenienze.

Nell’ambito della prima categoria sono da ricordare il Sangiovese, il Canaiolo Nero, il Mammolo e il Colorino nonché il Trebbiano Toscano, la Malvasia lunga del Chianti, Ansonica, Aleatico ed il Vermentino, salvo altri vitigni di importanza locale.

Nella seconda categoria sono da citare le due varietà del Cabernet, Merlot, Syrah e Gamay, Pinot bianco, Sauvignon, Roussane.

Per quanto riguarda le forme di allevamento si deve ricordare come la conduzione a mezzadria fu elemento di rilievo, anche se non determinante, delle polemiche sorte fra i fautori del vigneto specializzato e quelli che propendevano per il mantenimento della forma promiscua.

Tale differenza di orientamento ebbe una notevole influenza nella scelta dei vitigni e soprattutto nelle forme di

allevamento della vite. Tali forme relativamente alla cultura specializzata furono orientate verso la controspalliera e la potatura: guyot, capovolto e cordone semplice o speronato.

Sotto l’aspetto enologico è da prendere in considerazione la tipica pratica del “governo all’uso toscano” per i vini rossi consistente in una rifermentazione in epoca immediatamente successiva alla svinatura mediante l’aggiunta di una percentuale variabile intorno al 5% di uve leggermente appassite ed ammostate.

Gli effetti di tale pratica consistono nella facilitazione della fermentazione malolattica, nella stabilizzazione naturale e nel raggiungimento precoce dell’armonia organolettica del prodotto pronto al consumo.

Altro fattore tipicamente toscano che si è protratto anche nelle tipologie moderne è costituito dalla formazione di uvaggi intervarietali tali da incrementare le caratteristiche organolettiche di maggior gradimento da parte del consumatore. E’ caso tipico di tale pratica la formula studiata per il vino Chianti dal Barone Bettino Ricasoli negli anni intorno al 1870.

E’ facile comprendere come attraverso queste attività di ricerca e sperimentazione condotte dai principali esponenti della viticoltura toscana e dagli studiosi del settore, si siano sviluppati gli aspetti caratterizzanti delle varie tipologie e tecniche produttive e si sia venuta a costituire una tradizione dalla quale hanno tratto sviluppo le successive denominazione di origine che si andavano via via formando, nel complesso della produzione regionale.

L’insieme dei rapporti fra tali specifici fattori davano un significato regionale al settore ponendo in rilievo gli effetti di diversificazione e di assimilazione delle condizioni ambientali ed umane influenzanti il processo.

Il progressivo perfezionamento della viticoltura sviluppatosi tra il XVIII e il XIX secolo subì comunque un brusco rallentamento fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo a causa di due gravi epidemie che colpirono la viticoltura in tutta Europa, la prima di carattere fungino (oidio), la seconda dovuta all’afide fillossera che provocarono la distruzione di numerosi impianti nei paesi di più intensa coltivazione viticola.

Una volta sconfitte le epidemie, la ricostituzione viticola iniziò intorno al 1920 e fu l’occasione, in Toscana, dello sviluppo del processo di differenziazione vinicola secondo le denominazioni di origine delle quali, peraltro, non esisteva ancora una precisa definizione.

Il periodo precedente la costituzione della Comunità Europea e la sua nuova legislazione in materia vitivinicola rappresentò il momento in cui ebbe inizio la definizione su base internazionale delle categorie che avrebbero rappresentato in futuro la classificazione tipologica vinicola europea.

In tale azione ebbe grande rilevanza l’Office International du Vin nato nel 1924 con la partecipazione dei principali paesi vinicoli europei.

A tale organismo internazionale si deve la definizione del concetto di denominazione di origine avvenuta nel 1947.

In tale momento ricco di notevoli contrasti e di ricerca delle soluzioni dei problemi creati dalla contrapposizione di interessi fra territori e categorie imprenditoriali diverse, il vino tipico toscano mantenne la sua funzione di identificazione regionale attraverso le due tipologie fondamentali bianco e rosso che, soprattutto la seconda, rappresentarono l’immagine di base della produzione regionale, mantenendo e sviluppando i comuni progressi tecnologici fin qui raggiunti.

Fu così che prese corpo sia sotto il profilo legislativo che sotto quello organizzativo la realizzazione della normativa che metteva ordine nel campo della identificazione dei riferimenti territoriali delle diverse produzioni che dagli stessi presero il nome.

La maggior caratterizzazione tipologica del vino toscano rivolta soprattutto alle occasioni di consumo quotidiano venne orientata verso forme di allevamento altamente produttive ed in ambienti sufficientemente fertili.

Gli impianti stessi vennero concepiti secondo la loro adattabilità alla meccanizzazione colturale.

Lo stesso criterio venne seguito sia per la scelta delle varietà e nel loro ambito dei biotipi e cloni più produttivi.

Altro fattore che influenzò il processo produttivo fu lo sviluppo della cooperazione per mezzo delle cantine sociali, con lo scopo di concentrare la produzione secondo dimensioni di sufficiente commerciabilità, requisito ostacolato dalla spinta riduzione dimensionale delle imprese agricole determinata dalla progressiva riduzione della mezzadria fino alla sua scomparsa per lasciare spazio alla coltivazione diretta.

Fu così che la programmazione produttiva si orientò nella ricerca della evoluzione qualitativa quale obiettivo delle nascenti doc, mentre il vino tipico, soprattutto regionale, era orientato verso le alte rese unitarie, mantenendo comunque un rapporto evidente di carattere tipologico fra le due categorie dei vini di origine e di quelli che con l’avvento della Unione Europea divennero i vini ad indicazione geografica.

Esaminando la situazione venuta a svilupparsi con la normativa comunitaria successiva al Trattato di Roma (1957) possiamo evidenziarne i seguenti elementi che ebbero effetti modificanti della precedente definizione del principio di origine:

- Classificazione

I vini tipici vennero qualificati come indicazioni geografiche e separati dal regime delle denominazioni di origine mediante il loro inserimento fra i vini da tavola.

- Taglio correttivo

In conseguenza di tale collocazione, alle indicazioni geografiche resta confermata la possibilità di taglio nella misura massima del 15% con prodotti di altra provenienza.

- Pluralità di destinazione contemporanea dei vigneti

Lo stesso appezzamento nel rispetto di alcuni formali requisiti può essere impiegato contemporaneamente od in alternativa annuale per produzione di più vini di diversa categoria.

A queste condizioni si aggiunge la possibilità di qualificare igp i superi di produzione dei vini doc e di riqualificare gli stessi come igp con scelta di cantina.

Le conseguenze di tali possibilità operative consentono la realizzazione di una normativa che favorisce la pluralità tipologica dei vini IGP.

E’ in questo contesto che con d.m. 09/10/1995 venne sancita la nascita della IGT Toscana.

Tali condizioni determinarono l’elasticità di scelta produttiva quale elemento dello sviluppo della nuova viticoltura che si stava delineando riaffermando l’importanza della produzione IGT legata al suo territorio regionale.

Tale stato evolutivo del settore produttivo vide la costituzione in data 12/11/1984 dell’Ente Tutela Vini dei Colli della Toscana Centrale successivamente modificato in Ente Tutela Vini di Toscana con atto 24/07/2000. Esso venne riconosciuto ai sensi di legge con D.M. 25/05/2001.

Fu così che l’indicazione geografica Toscana recepì i principi normativi della nuova legislazione comunitaria confermandone i significati operativi.

I risultati di tale elasticità, per definizione non ammessi per i vini dop, hanno dato vita in Toscana ai seguenti orientamenti tipologici generali:

- le caratteristiche fondamentali dell’ambiente naturale e la tradizione tuttora consolidata dei fattori umani hanno mantenuto in essere una produzione di vini rossi, bianchi e rosati destinati al consumo quotidiano come descritti all’articolo 1; tipologie che hanno ridotto notevolmente il loro significato nell’ambito delle DOP.

- Per contro la possibilità di esaltare le microcondizioni ambientali e la scelta dei vitigni e dei loro cloni più adatti, nonché le specifiche pratiche colturali ed enologiche hanno dato vita, a partire dagli anni ’60, alla realizzazione di vini nei quali le condizioni produttive venivano identificate nel microambiente aziendale con i cosiddetti “supertuscans” che costituirono un significativo strumento di valorizzazione della igt toscana sul mercato internazionale.

- Altre tipologie nacquero o per la richiesta di mercato, vedi il bianco ed il rosato frizzante, per le quali la realizzazione è stata facilitata dalla ammissione alla coltivazione in Toscana di alcuni vitigni di specifica idoneità, nonché le tipologie sostitutive del vinsanto (passito e vendemmia tardiva) una volta produzione tradizionale toscana, il cui impiego è stato limitato quale denominazione riservata ai vini DOP.

 

C) Descrizione della interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

I° - Premessa

La identificazione dei fattori naturali ed umani che intervengono ed influenzano la caratterizzazione dell’IGP Toscana nel complesso della sue categorie e delle rispettive tipologie deve essere concepita in base alle condizioni della sua origine e sviluppo nel tempo.

A tal fine si deve tener presente quanto già illustrato relativamente alla funzione tradizionale del vino toscano quale progenitore delle denominazioni di origine sviluppate nella regione negli ultimi due secoli, che ne hanno acquisito i principi informativi della vitivinicoltura toscana sia sotto l’aspetto agronomico che quello enologico e che nel contempo hanno influenzato gli attuali contenuti della igp variamente interpretata sotto il profilo tipologico e secondo i vari ambienti produttivi.

Tale rapporto di causa/effetto è venuto ad agire sull’intero settore delle denominazioni di origine determinando la identificazione dei “vini toscani” come tali differenziati tipologicamente, ma uniti secondo una comune cultura e tradizione produttiva.

Per le stesse condizioni i disciplinari che venivano ad essere realizzati per le doc nei primi anni dell’entrata in vigore della normativa comunitaria e cioè precedentemente alla definizione della disciplina della IGT Toscana hanno influenzato la normativa della stessa sia riguardo alla base ampelografica che alle tipologie secondo il principio di complementarietà del resto inserito nella stessa normativa generale.

II° - Varietà viticole ammesse

Un fattore di rilevante importanza nel quadro della formazione normativa della igp Toscana e che ne mette in evidenza la sua funzione quale strumento di evoluzione nei riguardi dell’intero sistema vitivinicolo regionale è rappresentato dall’ampiezza di impiego delle varietà consentite corrispondente a quelle ammesse alla coltivazione sul territorio regionale, ampiezza che consente la sperimentazione delle tipologie varietali sia per monovitigni che per uvaggi più complessi.

III° - Rapporto fra settore e processo produttivo

Rispetto al maggiore o minore impiego della igp Toscana nell’ambito territoriale regionale si deve evidenziare come i fattori normativi e gli orientamenti commerciali che ne hanno incrementato l’interesse sono stati portatori di alcune evidenti variazioni:

- in primo luogo, come era prevedibile, si è sviluppato l’utilizzo della igp in territori nei quali la sua presenza era assai ridotta, talché allo stato attuale essa presenta una effettiva distribuzione regionale.

- Indipendentemente dall’impiego contemporaneo dei vigneti per più produzioni, quale risulta testimoniata dalla tabella allegata 3, si sta sviluppando la differenziazione di ubicazione dei vigneti DOP ed IGP in base alla tipologia collinare secondo le caratteristiche per le quali questa è classificabile in “tipica” e “strutturale”.

Le differenze determinano, per la prima un più semplice modellamento delle superfici, una più facile gestione idrogeologica, in special modo riguardo ai tempi di corrivazione delle acque e la possibilità di adottare forme di allevamento più idonee rispetto alla meccanizzazione delle operazioni colturali ed in special modo della raccolta.

Il che è facilitato dalla maggior reperibilità di superfici in grado di ospitare vigneti di dimensioni rispondenti alle esigenze tecniche di gestione.

La seconda invece derivata da movimenti orogenetici, è caratterizzata soprattutto da matrici rocciose quali calcari, arenarie o galestro. Presenta maggior pendenza dei versanti rispetto alla collina tipica e maggiori probabilità di dissesto erosivo.

I suoli evoluti sono ricchi di scheletro.

Mentre la prima presenta maggiore attitudine per l’insediamento dei vigneti destinati alla IGT Toscana, la seconda vede un maggior utilizzo per vigneti DOP e presenta una maggiore necessità per interventi con irrigazione di soccorso.

IV° - Interazione causale fra elementi naturali ed umani e le categorie della produzione

Le uniche categorie per le quali esiste una specifica causalità con le condizioni naturali sono quelle relative alle uve appassite ed alle uve stramature per le quali: temperatura, umidità, ventilazione ed illuminazione esercitano una specifica influenza sulle caratteristiche organolettiche, logicamente in funzione della varietà ampelografica.

Ciò avviene soprattutto per quanto riguarda il prodotto da uve stramature causa il processo di surmaturazione causato dal protrarsi della permanenza del frutto sulla pianta successivamente alla fine della maturazione industriale e dello sviluppo della botritizzazione.

Tale condizione può verificarsi in vari ambienti, ma in modo più intenso e frequente nella zona marittima sia costiera che insulare.

V° - Sistemazione del suolo e strutturazione dei vigneti

La differenziazione della sistemazione e strutturazione dei vigneti, nonché delle forme di allevamento è essenzialmente legata a fattori che sono comuni a tutta la viticoltura regionale ed alle condizioni ambientali e gestionali proprie della loro caratterizzazione e delle destinazioni qualitative del prodotto.

Tali condizioni che possono risultare, evidentemente specifiche nel campo delle dop, sono comuni per la IGT Toscana secondo i seguenti ordini di carattere generale.

In primo luogo le tipologie di sistemazione corrispondono in linea generale al “ritocchino” spesso inerbito; in quanto, in determinati limiti di pendenza e contropendenza e nel rispetto di certi criteri realizzativi, esso assolve al rispetto della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, dall’erosione superficiale e dal pericolo di frane e ciò in rapporto alla particolare natura e tessitura del suolo.

Altro sistema adottato in caso di impossibilità od eccessiva onerosità di altre soluzioni è rappresentato dal giropoggio raccordato.

Le forme di allevamento sono sostanzialmente limitate a quelle tradizionali: capovolto, Guyot, cordone ed in rari casi l’alberello rispondente alle particolari esigenze di talune varietà e relative tipologie.

Nell’ambito della igp Toscana manca qualsiasi esempio di forme di potatura orizzontale.

Un ultimo fattore riguardante le forme di strutturazione dei vigneti è rappresentato dall’aspetto paesaggistico che deve essere difeso anche in corrispondenza delle necessità imposte dal progresso agronomico.

E’ evidente che la scomparsa della coltura promiscua e la sua sostituzione con il vigneto specializzato hanno prodotto alcune alterazioni del paesaggio tradizionale.

Onde evitare il degrado visivo rappresentato dall’impiego di certi materiali adottati in una fase della ricostituzione viticola sono state abolite le palificazioni con cemento armato precompresso sostituito dai tradizionali pali in legno trattato. D’altronde la stessa esigenza è stata dimostrata dalla vendemmia meccanica.

VI° - Rapporto dimensionale fra settore e processo produttivo

La produzione della igp Toscana investe ormai un settore viticolo oscillante intorno ai 4.500 produttori: distribuiti ormai sull’intero territorio regionale.

Sotto l’aspetto dimensionale aziendale si deve rilevare che due terzi circa dei produttori che rivendicano l’igp Toscana per il loro vino, non raggiungono i 100 q.li di uva destinata a tale rivendicazione per una produzione pari al 15% della stessa mentre un terzo rappresenta l’85% della IGT Toscana.

Da tali stati emergono due considerazioni:

a) l’offerta che alimenta il commercio della igp Toscana, costituente circa il 25% della produzione totale regionale è costituita da un numero rilevante, ma assai inferiore al totale dei richiedenti la qualificazione del prodotto;

b) il concetto di vino toscano è talmente radicato nel settore produttivo e presso lo stesso mercato della regione, che la qualificazione Toscana costituisce l’elemento contraddistintivo della vitivinicoltura regionale nell’ambito del mercato locale caratterizzato da un rapporto di conoscenza diretta con il settore viticolo interessato.

Si può senz’altro affermare che l’immagine del vino toscano espressa dalla igp Toscana rientra nell’ambito dei fattori di notorietà di varia natura che caratterizzano quella della Toscana sotto i vari aspetti paesaggistici, culturali, artistici, storici, ecc.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 Roma

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1°capoverso, lett. b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2°capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VAL DI MAGRA

I.G.T.

Decreto 09 ottobre 1995

Rettifica Decreto 22 novembre

Modifica Decreto 26 febbraio1996

Modifica Decreto 22 gennaio 1998

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 10 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La indicazione geografica tipica “Val di Magra”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco;

rosso;

rosato;

tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due dei seguenti vitigni:

Vermentino,

Albarola,

Durella,

Trebbiano (da Trebbiano toscano),

Verdello,

Pollera,

Ciliegiolo,

Groppello,

Merlot.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad IGT “Val di Magra” di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

 

Val di Magra bianco:

Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni:

Vermentino, Albarola, Durella, Trebbiano toscano e Verdello;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana;

 

Val di Magra rosso:

Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni

Pollera, Ciliegiolo, Groppello e Merlot;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana;

 

Val di Magra rosato:

Devono essere presenti obbligatoriamente da soli o congiuntamente almeno uno dei seguenti vitigni

Ciliegiolo e Pollera;

possono concorrere alla produzione di detto le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

La IGT “Val di Magracon la specificazione di uno dei vitigni di cui all’articolo 1, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno corrispondente.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

 

Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Val di Magra”, è consentito a condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento e il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni sia comunque superiore al 15% del totale.

Si riportano nell'allegato 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di

Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana Nardi, Tresara, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone, Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso.

In provicia di Massa Carrara.

 

Tale zona e' cosi' delimitata:

(84-II) partendo dall'intersecazione della Autocamionale della Cisa con il Canal del Rio si scende lungo l'alveo di questo sino alla confluenza con il torrente Magriola; lo si segue fino a raggiungere, in prossimità della località di Mignegno la s.s. n. 62 della Cisa.

Si risale quindi per strada asfaltata, in direzione Cargalla-Molinello per circa km 4, quindi la si abbandona procedendo in direzione SE per un breve tratto e in direzione sud parallelamente al corso del fiume Magra ricollegandosi alla strada che conduce ai Prati di Logarghena.

Giunti in prossimità della Cima dei Piaggi si segue verso sud la strada diretta a Serravalle. (85-II)

Dalle pendici del M. Ferdana si prosegue ancora verso S riportandosi sulla strada che giunge a Rocca Siggillina; da qui lungo il torrente Caprio e successivamente per il Fosso d'Arela si torna sulla carreggiabile percorrendola per alcuni km, toccando il centro abitato di Bigli e da qui lungo il confine con il comune di Bagnone. Indi si procede trasversalmente portandosi nelle vicinanze della loc. Stazzone e di seguito per Vico e Treschietto. (96-IV).

Da questo paese si segue la carreggiabile per Iera e la si lascia in direzione sud incrociando quella che da Bagnone

raggiunge Taponecco e da qui piu' sotto il paese di Tavernelle.

Si segue ininterrottamente il confine tra i comuni di Bagnone e Comano quindi quello tra Comano e Fivizzano per poi abbandonarlo nei pressi del M. Monterchi dove si segue la strada per Pognana: lasciando sulla destra la strada che porta a Fivizzano si prosegue per Signano ed Uglianfreddo e ancora si segue la carreggiabile sino ai piedi del Monte Pecio. (96-I) Si scende attraverso il Fosso della Pezzola alla loc. "Il Castello" e da qui ci si porta sul limite di provincia seguendolo (96-IV), fino a confluire sul tratto ferroviario che collega Aulla alla Garfagnana; lo si percorre sino oltre il

paese di Equi Terme per poi successivamente abbandonarlo in loc. Ponte di Monzone. (96-III).

Da Ponte di Monzone si percorre la strada che per Isolano e Terenzano passa da Marciaso e culmina in località "La Foce" nelle vicinanze del paese di Fosdinovo.

Si procede quindi sulla s.s. n. 446 in direzione Carrara toccando le frazioni di Castelpoggio e Gragnana e la si lascia subito dopo quest'ultimo abitato attraversando il torrente omonimo portandosi sul confine superiore del comprensorio di produzione del "Candia dei Colli Apuani".

Lo si percorre interamente per tutta la sua estensione, da Carrara in direzione Massa e Montignoso e ritornando nel comune di Carrara, in localita' Fossone Basso, per abbandonarlo alla intersezione con il limite provinciale (Massa C./La Spezia). Si risale a nord seguendo sempre lo stesso limite provinciale, includendo parte dell'area di produzione dei "Colli di Luni D.O.C." ricadenti nel territorio regionale, fino oltre il M.Castellaro per poi ridiscendere a quota 382 negli abitati di Agnedo e Pietrasalta.

Si procede lungo la carreggiabile toccando le localita' di Camporella e Castello giungendo al paese di Tresana.

In direzione NE si incontrano quindi le loc. di Lorenzana e Popetto, si percorre poi tratto del limite comunale Tresana-Mulazzo abbandonandolo dopo circa 2 km per Terceretoli, da questo paese si risale verso Mulazzo sempre per strada asfaltata; poco prima del paese si risale il canale Marzano e si procede per Pozzo e Busatica per poi giungere in loc.

Castagnetoli. (84-II) Da qui si segue la carreggiata per Arzelato, dove, superato l'abitato, lungo il fosso dei Lamoni si raggiungono le loc. di Torrano e Valle dopodiché ci si riporta ad ovest sul limite comunale Zeri-Pontremoli seguendolo sino alla A12 e da cui si termina all'intersezione con il Canal del Rio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini ad IGT “Val di Magra” bianco, rosso e rosato anche con l’indicazione del vitigno o di due vitigni , non deve essere superiore a

12,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Val di Magra”, seguita o meno dalla indicazione di uno o due vitigni , devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutte le tipologie .

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad IGT “Val di Magra” anche con la indicazione di uno o due vitigni, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Val di Magra bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumo delicato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fruttato, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Val di Magra rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato con note speziate;

sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22.00 g/l.

 

Val di Magra rosato:

colore: rosa di buona intensità;

profumo: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;

sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.00 g/l;

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla IGT “Val di Magra” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Le caratteristiche ambientali che conferiscono unicità alla coltivazione della vite, più che nella struttura granulometrica dei terreni e nelle peculiarità chimico fisiche degli stessi ( i terreni risultano prevalentemente di natura silicea o silico-argillosa e scarsamente dotati di calcare), derivano dalle condizioni climatiche soprattutto in riferimento alle temperature e alla piovosità, fattori che hanno selezionato vitigni a maturazione precoce per la produzione di vini da pronto consumo, giovani, freschi, evidenziando anche vantaggi sotto l’aspetto della gestione fitopatologia del vigneto.

Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche della Lunigiana che si registrano nelle diverse aree interessate dalla coltivazione della vite, possiamo affermare che per il ciclo della vite sono caratterizzate da situazioni termiche piuttosto basse e un’alta piovosità.

Grazie alla collaborazione con il centro operativo meteo di ARSIA che ha fornito dati climatici nel decennio 1990-99 è possibile tracciare un profilo di quest’are abbastanza calzante.

Prendendo in considerazionn il periodo aprile-settembre, che è quello più indicativo per il ciclo produttivo della vite, possiamo osservare come la °T media oscilli tra i 17,2-17,8. Tale °T è ritenuta idonea per la produzione di vini da spumante e vini bianchi freschi (Fregoni “85) ma è da ritenersi insufficiente per la produzione di vini strutturati con vitigni ad epoca di maturazione poco precoce.

Le relative somme termiche in Gradi Giorno (Winkler, 1975), oscillando intorno a 1400 unità, giustificano sia la tendenza all’abbandono, o quasi, di vitigni ad elevate esigenze termiche come il  “Sangiovese” e il “Trebbiano t.,” e la Malvasia Bianca Lunga, e l’interesse verso vitigni meno esigenti come il “Merlot” e lo “ Chardonnay”.

Le precipitazioni nello stesso periodo sono da ritenersi piuttosto elevate, in quanto variano, per il quadriennio considerato, da 422 a 559 mm con una media di 496 mm.

Osservando la loro distribuzione emerge come i mesi più piovosi siano aprile e settembre, mentre assai meno piovosi

risultano luglio e agosto; incostante negli anni è invece la piovosità nei mesi di maggio e giugno.

Considerando che l’evapotraspirazione potenziale ( ETP) da aprile a settembre ammonta a 707 mm, il deficit idrico teorico, calcolato come differenza tra la piovosità ed ETP x 0,6 ( Huglin, 1982) risulta positivo per ben 72 mm. Le condizioni climatiche in riferimento alle piogge ed alle temperature risultano abbastanza favorevoli sotto l’aspetto fitopatologico.

Il decorso della maturazione, invece, è maggiormente legato all’andamento meteorologico del mese di settembre,

normalmente assai piovoso anche se caratterizzato, generalmente da precipitazioni di elevata intensità e di breve durata.

La posizione geografica centrale nel contesto della Toscana, determina in Lunigiana un clima dove ritroviamo le caratteristiche del clima continentale e di quello Mediterraneo dove gli influssi marittimi del Tirreno si affiancano a quelli montani legati alle altitudini dell'Appennino.

Le caratteristiche geografiche e la vocazione agricola del territorio Lunigianese hanno per molti anni sviluppato la viticoltura in condizioni di promiscuità, con tecniche colturali fortemente radicate nella tradizione. A partire dalla fine degli anni “80 si cominciano a realizzare impianti specializzati di moderna concezione, introducendo anche nelle pratiche enologiche criteri e tecnologie al passo con i tempi.

La viticoltura si attua su terreni con acclività tali da consentire sistemazioni che prevedono nella maggior parte dei casi una disposizione dei filari secondo le linee di pendenza.

Il sesto di impianto delle nuove piantagioni, vede spesso distanze sulla fila 0,9 -1 m e distanze interfila di 2,3-2,5m. Pertanto la densità è compresa tra le 4000 e le 4800 piante con un sistema di allevamento per lo più irregolare, in passato molto diffuso l’archetto doppio o il “cappellaccio” (tecnica di potatura molto corta praticata localmente su alcune varietà) e un carico di gemme ad ettaro variabile da 90.000 a 150.000. Nelle realtà più marginali resistono ancora forme di allevamento con tutore vivo ( viti maritate con acero, frassino, olmo) che pur superate tecnicamente

sono considerate di interesse sotto il profilo culturale, come testimonianza del passato e valorizzate

nell’ambito dei circuiti enogastronomici.

Il Patrimonio ampelografico della Lunigiana si distingue dal resto della Toscana in quanto né il Trebbiano toscano né il Sangiovese risultano i vitigni più diffusi come invece avviene nelle altre province toscane.

Si osserva invece la maggiore diffusione del Vermentino ed una discreta presenza di vitigni “tipici”, come l’ ”Albarola”, la “Durella” e la “Pollera”, in gran parte anche autoctoni.

La ricchezza di vitigni è testimoniata da una serie di notizie storiche risalenti al periodo pre-fillosserico ( Bollettino ampelografico 1879-1881; Raffaelli 1878) e a tempi relativamente recenti ( AA.VV. 1962-1965 Bertini, 1967).

E’ interessante osservare in termini di distribuzione geografica, come, in base alla precedente normativa, ben 11 vitigni rientravano (1996) tra quelli ammessi a coltura solo nella provincia di Massa Carrara e non nelle altre province toscane e più precisamente “Durella”, “Livornese b.”, “Barsaglina”, “Caloria”, “Groppello di S.Stefano”, “Groppello gentile”, “Pollera”, “Schiava gentile”, “Vementino n.”, “Bracciola n. e “Colombana n.”. Inoltre altri due vitigni , “Albarola” “Verdello” risultavano ammessi alla coltivazione soltanto in un’altra Provincia toscana oltre a quella di Massa Carrara.

Certamente le vicende storiche che hanno contraddistinto questa zona geografica dell’alta toscana a confine con la Liguria e l’Emilia hanno fortemente inciso anche sugli aspetti culturali e sulle tradizioni, che in ragione della collocazione particolare di questo territorio si sono fortemente radicate e conservate nel tempo. Anche la coltivazione della vite ha mantenuto tecniche e pratiche ormai del tutto scomparse in altri territori e che invece oggi, vedono una riconsiderazione, anche grazie alle conoscenze scientifiche più recenti, che offrono spiegazioni e conferiscono una valenza tecnica ad interventi che in altre situazioni sarebbero invece da sconsigliare.

Si citano ad esempio come caratteristici, l’intreccio dei capi ( torciglione) per contenerne la vigoria della vegetazione o ancora una impalcatura del primo filo molto alta ( 120 cm e oltre) per difendere la produzione dagli strati con maggiore livello di umidità e quindi scongiurare attacchi fungini al grappolo.

Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura:

anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle opere colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli e per la vinificazione in rosso e rosato secondo il metodo tradizionale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La IGT VAL DI MAGRA riferita a 3 tipologie – bianco rosso e rosato - dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, modesto tenore di acidità, colore giallo paglierino più o meno intenso nel bianco, rosso rubino per i rossi e rosa tenue per il rosato.

Al sapore e all’odore si riscontrano aromi caratteristici ed armonici con aspetti riconducibili alla specificità e peculiarità delle varietà coltivate.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia estremamente variabile da pianeggiante a collinare sino ad arrivare in alcune zone al limite altimetrico per la coltivazione della vite ( 550 m.s.l) nell’areale di produzione, e l’esposizione ad ovest, sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente variegato , luminoso e con suoli ben drenati .

Anche nelle zone di più difficile coltivazione l’uomo è da sempre intervenuto con sistemazioni idraulico- agrarie appropriate, tali da assicurare una corretta pratica agronomica.

L’uomo ha selezionato, nei corso dei millenni di coltivazione, le varietà che meglio si adattano ai terreni e al clima migliorando nell’ultimo secolo le tecniche enologiche che ne esaltano le peculiarità fisico-chimiche ed organolettiche .

In tutta la Lunigiana la vite è da sempre stata coltura oggetto di particolare attenzione e considerata tra le colture principali, nel tempo si è assistito ad un progressivo affinamento delle tecniche produttive in funzione della qualità. Dalla vite maritata ( con tutore vivo) si è passati già a partire dal ‘800 all’uso su sostegni morti con legno di castagno mentre, a partire dagli anni ’80, si è assistito ad una progressiva specializzazione dei vigneti in sostituzione dell’antica coltivazione sulle prode, nei seminativi promiscui.

Per quanto riguarda i vitigni la Pollera ( a bacca rossa) e la Durella ( a bacca bianca), sono da sempre largamente diffusi in tutta la Lunigiana.

I viticoltori hanno applicato da tempo tecniche produttive atte a migliorare ulteriormente la qualità dei vitigni presenti: forma di allevamento a capovolto o a guyot ,lasciando poche gemme produttive a tutto vantaggio dell’aumento del contenuto di zuccheri e componenti aromatiche.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1500-1700 mm), con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura media annuale intorno ai 15° C ,unita ad una temperatura relativamente elevata ed ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (talvolta fino a novembre), contribuendo in maniera significativa alle particolari

caratteristiche organolettiche dei vini.

Indubbiamente molto delle peculiarità dei vini della Val di Magra è dovuto a questa maturazione prolungata sulla pianta, in un clima temperato, ma caratterizzato segnatamente nella fase finale da una elevata escursione termica tra notte e giorno.

La particolare collocazione geografica ed i trascorsi storici della Lunigiana hanno sicuramente contribuito all’affermazione delle attività agricole nell’economia locale.

In particolare hanno favorevolmente influito gli scambi commerciali che si realizzavano sia nell’entroterra che per mare.

Di conseguenza è plausibile ritenere che il patrimonio ampelografico autoctono si sia arricchito con vitigni importati da altre località.

Molteplici sono le testimonianze storiche e le citazioni del passato che hanno riferimenti con le tradizione viticole ed enologiche della zona.

Lo storico Plinio poneva i vini di Lunigiana tra i migliori dell’antica Etruria, in tempi più recenti sia il Gargiolli che lo Jacini ( autore quest’ultimo di un’inchiesta agraria stampata a Roma nel 1882), rammentano che i vini di Lunigiana venivano esportati in Francia riscontrando notevole favore; Giovanni Antonio da Faye, cronista del “400 ci ha lasciato memoria di una rovinosa grandinata del 11/ 03/ 1448 nel Bagnonese, oltre a numerose notizie di carattere tecnico sulla coltivazione della vite in questa zona.

Lo stato di conoscenza che noi abbiamo oggi sulla viticoltura della Lunigiana fa riferimento agli studi condotti a partire dal 1991, per iniziativa di alcuni imprenditori locali poi costituitisi in Consorzio, in collaborazione con il Dipartimento Coltivazione Specie legnose e da frutto della Università di Pisa .

Il patrimonio ampelografico della Lunigiana si distingue dal resto della Toscana in quanto né il Trebbiano toscano né il Sangiovese risultano i più diffusi come avviene invece nelle altre Province”.

Gli studi e le ricerche di questi ultimi dieci anni, hanno portato alla costituzione di un vigneto collezione ( ora diventato “vigneto museo” della Strada del vino dei Colli di Candia e Lunigiana) in località Teglia, gestito dalla Provincia di Massa Carrara, dove sono stati raccolti tutti i vitigni di maggior interesse reperiti in tutte le aree viticole della Lunigiana. Complessivamente sono stati censiti oltre 100 vitigni per i quali si è proceduto ad analisi di vario genere, ( O.I.V.

microvinoficazioni, test virologici etc. ), risultandone , per moli di essi, una eccellente vocazione enologica soprattutto in riferimento a specifiche caratteristiche.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ICQRF - Ispettorato centrale della tutela e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , a sensi dell’arti. 13 del decreto legislativo. n. 61 /2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art.25, parag. 1,I capoverso, lettera b) e c) , ed all’ art. 26, paragr.1, del Reg.CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, II capoverso lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

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