ANAGNI I.G.T.
CIVITELLA DI AGLIANO I.G.T.
COLLI CIMINI I.G.T.
COSTA ETRUSCO ROMANA I.G.T.
FRUSINATE I.G.T.
LAZIO I.G.T.
VIGNETI CIVITELLA DI AGLIANO
ANAGNI
I.G.T.
Decreto 25 Ottobre 2010
(Fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazioni e vini
L’indicazione geografica tipica “Anagni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Anagni” bianco
“Anagni” rosso.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:
“Anagni” bianco:
Passerina e/o Malvasia puntinata dal 50% al 60%;
Bellone, Manzoni b., Grechetto b., Chardonnay da soli o congiuntamente massimo il 35%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
“Anagni” rosso:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 50%;
Merlot massimo 25%;
Cesanese di Affile dal 10% al 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” ricade nella provincia di Frosinone e comprende l’intero territorio del comune di
Anagni
In provinci di Frosinine.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Anagni» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei alla coltivazione i terreni di natura vulcanica (tufi pozzolanici) o su substrati di arenaria miocenica in prevalenza, situati ad un’altitudine compresa tra 200 e 500 m. slm.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la zona: a spalliera, controspalliera o pergola.
É vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».
I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 4.000 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
“Anagni” bianco:
produzione uva t/ha: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%vol.
“Anagni” rosso:
produzione uva t/ha: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali– Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni
di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e all’organismo di controllo incaricato.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona delimitata nell’articolo 3.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
“Anagni” bianco:
resa uva/vino: 70%
produzione massima di vino hl/ha: 84
“Anagni” rosso:
resa uva/vino: 70%
produzione massima di vino hl/ha: 77
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto all’indicazione geografica.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Anagni” bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;.
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Anagni” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico dell’invecchiamento in botti di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.;.
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini, l’indicazione geografica tipica «Anagni» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Anagni in provincia di Frosinone e comprende la parte pianeggiante e le colline del bacino dell’alta valle del fiume Sacco.
I terreni dell’area sono riconducibili principalmente alle terre rosse, derivate dalla formazioni calcaree riferibili ai periodi geologici dal Triassico all’Eocene, con caratteristiche che le fanno distinguere nettamente da formazioni calcaree più recenti.
Si sono originate per decalcificazione di rocce sedimentarie calcaree e possono assumere caratteri fisici molto vari: si riscontrano, infatti, terre rosse pesanti con tessitura argillo-limosa, ma si possono anche riscontrare (poco diffuse) terre rosse sciolte aventi detriti di natura calcarea (rosse detritiche).
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 167 e i 500 m s.l.m. con pendenza variabile: l’esposizione generale è orientata verso ovest e sud-ovest.
Il clima dell’area è di tipo temperato di transizione ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue di comprese tra i 1098 ed i 1233 mm, con aridità estiva e subaridità (pioggia 73-123 mm) variabili da 1 a 2 mesi. La temperatura media è compresa tra i 13,5 ed i 15,6°C: freddo prolungato ma non intenso da novembre ad aprile, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4 mesi l’anno e temperatura media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra 1,3 e 3,3° C.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Anagni”.
Il territorio di Anagni è sempre stato fruttifero, come attestano diverse fonti antiche, e si presume che da questa zona fossero condotte a Roma ingenti quantità di prodotti agricoli fra cui le uve, la cui coltivazione e successiva lavorazione per ricavarne vino è attestata dall’esistenza di torcularia, reperiti in aree agricole, già sede di ville rustiche romane.
Anche per il Medioevo si hanno diverse attestazioni, sia iconografiche che documentali, relative alla viticoltura. Sulla facciata della cattedrale di Anagni e negli affreschi della cripta si possono ammirare scene che si riferiscono chiaramente alla viticoltura.
Nello statuto medievale della città di Anagni e nella redazione del primo Cinquecento la vigna e la sua produzione erano tutelate con pene elevatissime, proprio per l’importanza sociale ed economica del vigneto, dell’uva e del vino
Quanto fosse importante la coltivazione della vite e la produzione del vino in Anagni si evince da un documento settecentesco vaticano nel quale si legge che: “Il territorio di Anagni potrebbe alimentare la città di Roma almeno molti mesi all’anno almeno con i tre generi più essenziali, cioè grano, vino, e granturco”.
Verso la fine dell’Ottocento i principali vitigni coltivati erano il Romanesco, il Bello, il Velletrano ed il Biancone, tutti a bacca bianca, mentre tra quelli a bacca rossa spicavano la Lagrima, il Cesanese ed il Tagliaferro. Di queste uve erano maggiormente apprezzate, per il loro pregio, il Romanesco, la Lagrima ed il Cesanese.
Anche in tempi recenti il vino di Anagni gode di buona fama: nel 1967 la pubblicazione di Luigi Volpicelli, dedicata alla “Cucina laziale”, riserva una sezione ai Vini del Lazio.
A proposito della provincia di Frosinone cita, oltre al “più celebre cesanese”, “il vino rosso del Marchese Colacicchi
di Anagni... che può competere, per gli arrosti, con ogni Bordeaux.”
Base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti:
sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione generalmente ad ovest sud-ovest dei vigneti orientati e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola del comprensorio di Anagni, dall’epoca dei Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Anagni”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Anagni» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 25/10/2010.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
CIVITELLA D’AGLIANO
I.G.T.
Decreto 22 novembre 1995
Modifica Decreto 13 settembre 1996
Modifica Decreto 24 luglio 2009
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 12 luglio 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati
Articolo 2
Tipologie vini e relativa base ampelografica
L’Indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante,
rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
con la specificazione del nome del vitigno di cui al presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e novello, quest’ultimo limitatamente ai rossi.
I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Malvasia,
Sangiovese,
Trebbiano,
Grechetto,
Grechetto rosso,
Chardonnay,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigenti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
- l’indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» comprende l’intero territorio amministrativo di
Civitella d’Agliano
in provincia di Viterbo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica
«Civitella d’Agliano» bianco: 18,00 t/ha;
«Civitella d’Agliano» rosso e rosato: 17,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
«Civitella d’Agliano» bianco:9,00% vol.;
«Civitella d’Agliano» rosso: 9,00% vol.;
«Civitella d’Agliano» rosato: 9,00% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.
E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Civitella d’Agliano» bianco:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Civitella d’Agliano» rosso
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Civitella d’Agliano» rosso novello:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
« Civitella d’Agliano » rosato:
colore: rosato cerasuolo più o meno intenso;
profumo: fine, gradevole;
sapore: armonico, delicato, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L’indicazione geografica tipica «Civitella d’Agliano», ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Civitella D’Agliano in provincia di Viterbo ed è composta dalla parte pianeggiante e dalle colline del bacino dell’alta valle del fiume Tevere.
I terreni dell’area, di origine vulcanica, originati da due complessi vulcanici risalenti al periodo geologico del Pliocene, sono caratterizzati da tufi leuciti basali e tufi leucitico-tefritici, con fenoplasti pirossenici, abbondanti pomici e piccoli brandelli di roccia di varia natura.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 72 e i 365 m s.l.m. con pendenza variabile; l’esposizione generale è orientata verso est, sud-est.
Il clima dell’area delimitata ricade nella regione temperata con caratteristiche riconducibili al termotipo collinare inferiore/superiore – umido inferiore con precipitazioni medie annue comprese tra i 775 ed i 1214 mm, con debole aridità estiva (pioggia 112-152 mm) nei mesi di luglio-agosto e sporadicamente a giugno.
La temperatura media è compresa tra i 12,4 ed i 13,8°C: freddo prolungato da ottobre a maggio, con temperatura media inferiore ai 10°C per 4-5 mesi l’anno e temperatura media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra 1,9 e 2,9° C.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Civitella D’Agliano”.
Il territorio di Civitella D’Agliano ricade nell’area dell’antica Etruria meridionale dominata dalle città di Volsinii (l’attuale Orvieto) e Nova Volsinii, l’odierna Bolsena.
Presso gli Etruschi la coltivazione della vite raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo.
Per quanto riguarda le zone e i vitigni coltivati dagli Etruschi, alcuni scritti di Plinio testimoniano in modo abbastanza preciso la produzione vitivinicola in Etruria. A Gravisca (antico porto di Tarquinia) e nell'antica Statonia (nel territorio di Vulci) già nel 540-530 a.C. i vigneti erano in grado di fornire una produzione sufficiente ad alimentare un rilevante commercio esterno.
La coltivazione della vite continuò ed ebbe maggiore espansione ad opera dei Romani; passò indenne attraverso i secoli bui, tanto che nel 1833 il Rampoldi “Nella Corografia dell’Italia” riporta, descrivendo la città di Civitella D’Agliano, “posta… sopra un alto colle abbondante di viti”, ed il Moroni nel “Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica” del 1860 “..il territorio è ferace d’ogni genere e abbonda assai di viti.”.
Negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola (1883) sono indicati come maggiormente coltivati i vitigni a bacca bianca Verdello, Procanico e Grechetto ed a bacca rossa Aleatico; ancora oggi questi vitigni rientrano nella base ampelografica dell’IGT.
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti:
sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione generalmente ad ovest sud-ovest dei vigneti orientati e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dall’epoca degli Etruschi, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Civitella D’Agliano”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo abbia, nel corso dei secoli, plasmato e valorizzato il particolare territorio tramandando le tecniche di coltivazione della vite e le pratiche enologiche tradizionali, le quali, nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie anche all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Civitella D’Agliano» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 22 novembre 1995.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
COLLI CIMINI
I.G.T.
Decreto 18 aprile 2011
(Fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Modifica Decreto 28 novembre 2013
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione
La indicazione geografica tipica «Colli Cimini», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
Tipologie vini e relativa base ampelografica
La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini:
bianco;
bianco frizzante;
bianco novello;
bianco passito;
bianco vendemmia tardiva;
rosso;
rosso frizzante;
rosso novello;
rosato;
rosato frizzante;
con la specificazione del nome di uno, due o tre vitigni, anche nelle tipologie
frizzante per i bianchi, rossi e rosati,
passito e vendemmia tardiva limitatamente ai bianchi,
novello limitatamente ai rossi e ai bianchi.
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Comini» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Articolo 3
Zona di produzione uve
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende il territorio amministrativo dei comuni di
Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Seriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello
in provincia di Viterbo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche con la specificazione del o dei vitigni, per i vini ad indicazione geografica tipica:
«Colli Cimini» bianco: 21,00 t/ha;
«Colli Cimini» rosso e rosato: 20,00 t/ha;
«Colli Cimini» passito e vendemmia tardiva: 8,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
«Colli Cimini» bianco: 9,00% vol.;
«Colli Cimini» rosso: 9,00% vol.;
«Colli Cimini» rosato: 9,00% vol.;
«Colli Cimini» passito: 16,00% vol.;
«Colli Cimini» vendemmia tardiva:15,00% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione come definita dall' art. 3.
E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito e vendemmia tardiva che non deve essere superiore al
65%.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini», anche con la specificazione del o dei nomi del vitigni,all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Colli Cimini» bianco:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Colli Cimini» bianco novello:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Colli Cimini» bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Colli Cimini» bianco vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, caratteristico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Colli Cimini» rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Colli Cimini» rosso novello:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco ad abboccato, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Colli Cimini» rosato:
colore: rosato cerasuolo più o meno intenso;
profumo: fine, gradevole;
sapore: dal secco al dolce, armonico, delicato, vellutato, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è consentito l'uso del termine amabile, abboccato e dolce (solo per la tipologia «Colli Cimini» bianco passito) nel rispetto della normativa vigente.
E' vietata, tuttavia, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L’indicazione geografica tipica «Colli Cimini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bassano in Teverina, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vignanello in provincia di Viterbo ed è composta dai versanti meno acclivi e dalle parti pianeggianti poste alle pendici dei monti Cimini dalla parte pianeggiante dell’alta valle del fiume Tevere.
I terreni dell’area sono riconducibili a due principali unità geologiche: le formazioni sedimentarie e le formazioni vulcaniche. Nella prima, prima presente nelle aree pianeggianti della valle del Tevere, si hanno i sedimenti marini del Pliocene e Pleistocene inferiore oltre ai depositi continentali e alle alluvioni recenti.
Nella seconda, le manifestazioni vulcaniche del complesso Cimino della fine del Pliocene caratterizzate da fenomeni esplosivi, hanno generato terreni formati da vari tipi di tufo.
L'attività esplosiva ha diffuso anche a grande distanza ceneri e lapilli che, hanno dato origine alle cosi dette rocce piroclastiche che si sovrapposero alle argille ed alle sabbie marine della valle del Tevere
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 33 e i 500 m s.l.m. con pendenza variabile: l’esposizione generale è orientata verso ovest e sud-ovest.
Il clima dell’area è di tipo temperato di transizione ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue di comprese tra i 954 ed i 1166 mm, con aridità estiva non molto pronunciata (pioggia 103-163 mm) nei mesi di luglio e agosto. La temperatura media è di 14,2°C: freddo intenso che si prolunga da ottobre a maggio, con temperatura media inferiore ai 10°C per 4 mesi l’anno e temperatura media minima del mese più freddo inferiore alle 0°C (0,3° C).
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Colli Cimini”.
La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, iniziata sicuramente dagli Etruschi, raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo.
Ad opera dei Romani la coltivazione della vite ebbe maggiore espansione e continuò e si amplio sotto lo Stato della Chiesa. Il Moroni, nel Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica del 1860, riporta numerose notizie circa la produzione di vino nell’area delimitata. Per Canepina scrive “produce copiosa quantità di castagne, vino”, per Capranica “..produce in abbondanza ottimo vino..”, per Carbognano “..produce ottimo vino, che si conserva in fresche grotte fuori e dentro il paese..”, per Corchiano “..esistono molte fresche grotte, incavate nel tufo, che servono da cantine..” per Gallese scrive “..produce di tutto e in abbondanza, grano, granturco, vino..” ed infine per Vignanello “..il territorio precipuamente produce vino squisito, che gareggia coll’orvietano, ed è la più grande risorsa sua, massima in quest’ultimi anni, per essere stato quasi esente dalla deplorevole infezione delle viti, ne commercia con Roma e altrove.”
La zona con spiccata attitudine viticola (media collina e terre vulcaniche), e la base ampelografica composta in prevalenza da vitigni laziali, e comunque ampia, permette di produrre vini tipici ed inconfondibili
Negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola (1883) sono indicati come maggiormente coltivati i vitigni a bacca bianca Bello, Greco, Moscatello, Petino, Procanico, Romanesco e Rossetto ed a bacca rossa Aleatico, Cannaiola, Porcina e Prugnolo.
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti:
sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini, sia bianchi che rossi, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione generalmente ad ovest sud-ovest dei vigneti orientati e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dall’epoca degli Etruschi, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Colli Cimini”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo abbia, nel corso dei secoli, plasmato e valorizzato il particolare territorio tramandando le tecniche di coltivazione della vite e le pratiche enologiche tradizionali, le quali, nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie anche all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Colli Cimini» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 22 novembre 1995.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
COSTA ETRUSCO ROMANA
I.G.T.
Decreto 20 settembre 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazioni e vini
L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Costa Etrusco Romana» Bianco;
«Costa Etrusco Romana» Rosso;
«Costa Etrusco Romana» Fiano;
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata
«Costa Etrusco Romana» Vermentino;
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay;
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese;
«Costa Etrusco Romana» Merlot;
«Costa Etrusco Romana» Syrah;
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon.
Articolo 2
Base ampelografia
I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:
Costa Etrusco Romana bianco:
Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%,
con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%.
Fiano e/o Chardonnay massimo 25%,
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Costa Etrusco Romana rosso:
Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%,
con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;
Merlot massimo 25%,
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni:
Fiano,
Malvasia Puntinata,
Vermentino,
Chardonnay,
Sangiovese,
Merlot,
Syrah,
Cabernet Sauvignon,
possono concorrere alla produzione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di
Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
«Costa Etrusco Romana» Bianco:
12,00 t/ha, 11,00% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Rosso:
11,00 t/ha, 11,50% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Fiano:
12,00 t/ha, 11,00% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata:
12,00 t/ha, 11,00% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Vermentino:
12,00 t/ha, 11,00% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay:
12,00 t/ha, 11,00% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese:
11,00 t/ha, 11,50% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Merlot:
11,00 t/ha, 11,50% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Syrah:
11,00 t/ha, 11,50% vol.;
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon:
11,00 t/ha, 11,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino di cui all'art. 2.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
«Costa Etrusco Romana» bianco:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Fiano:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Vermentino:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, tipico, sapido, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Merlot:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Syrah
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: dal secco al dolce, armonico, tipico, a volte vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
All'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui all'art. 2 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino 0,750 litri chiusi con tappatura raso bocca.
E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa in provincia di Roma, ed è composta dal litorale laziale e dalle colline retrostanti poste tra la foce del fiume Tevere ed i monti della Tolfa
L’andamento del territorio retrostante il litorale è caratterizzato da un aspetto collinare, ma spesso addolcito da grandi pianori tufacei, dovuti ad una attività eruttiva di tipo lineare del sistema sabatino, che ha dato luogo a pareti scoscese con declivi e versanti alquanto arrotondati che si raccordano in valli poco solcate ed incise da fossi o torrenti. Conseguentemente la genesi del territorio è segnata da una lunga vicenda geologica scandita da tre fasi di vulcanesimo che risalgono rispettivamente all’Eocene, al Miocene e al Quaternario: queste hanno originato nel medesimo comprensorio tre settori a caratteristiche morfologiche differenziate e quindi tre tipi di terreni.
Una serie di picchi quasi tutti di tipo trachitico rappresentano i punti più alti (e geologicamente più antichi) dove le cime più elevate possono talora superare i 600 m s.l.m. (M. delle Grazie, M. della Frombola e M. Sassicari), al contrario la Montagnola e la Tolfaccia rappresentano due cupole laviche isolate, mentre il pianoro di Pian Sultano risulta composto, almeno superficialmente da un grande piastrone di travertino.
Si riscontrano di conseguenza: terreni del Pliocene Superiore e Pleistocene composti da prodotti tardovulcanici (lave in domi, ignimbriti e tufi); terreni del Miocene Superiore – Pliocene composti da argille grigie e sabbie argillose: questi terreni sono sovrastati da quattro piccole acropoli (i “Piani”) del Quaternario (ignimbriti e tufi) riferibili all’apparato vulcanico sabatino; terreni che risalgono al Cretaceo Superiore composto da argilliti brune con alternanze di calcari (marnosi e silice).
Nel litorale, di origine alluvionale ed interessato parzialmente dalle formazioni vulcaniche sono presenti: terreni derivanti da dune antiche e dune costiere di sabbie consolidate (sabbie di litorale marino o di litorale lacustre); terreni composti da sabbie con marne ed argille, depositi alluvionali antichi con ghiaia e sabbie più o meno argillose con depositi palustri e lacustri; terreni derivanti da depositi vulcanici come le piroclastici, le pozzolane nere e le pozzolane rosse.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 2 e i 567 m s.l.m. con pendenza variabile: l’esposizione generale è orientata verso ovest e sud-ovest.
Il clima dell’area è di tipo mediterraneo di transizione ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue comprese tra i 810 ed i 940 mm, con aridità estiva presente giugno, luglio, agosto (pioggia 73-123 mm) e sporadicamente anche a maggio. La temperatura media è compresa tra i 14,8 ed i 15,6°C: freddo prolungato ma non intenso da novembre ad aprile, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4 mesi l’anno e temperatura media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra 2,3 e 4,0° C.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Costa Etrusca Romana”.
La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, iniziata sicuramente dagli Etruschi, raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo.
I georgici latini citano più volte il vino del Ceretano: Marziale ricorda il vino caeretanus come ottimo e che assomigliava al Setino vecchio e di buona qualità, e anche Columella celebra l’antica Cere per il suo vino squisito.
Col passare dei secoli la coltivazione della vite ha avuto sempre un ruolo molto importante nell’economia agraria della regione come testimoniano, ad esempio, gli statuti delle principali città come quello della città di Civitavecchia, emanato nel 1451, che conteneva ben 20 capitoli che regolamentavano la produzione ed il commercio del vino, ed in particolare prevedevano l’epoca della vendemmia, pene per i danneggiatori delle vigne e le misure che dovevano usare i Tavernari per la vendita.
In tempi più recenti, nel 1761, il Marchese Frangiapani nella Istoria dell’antichissima città di Civitavecchia, riporta in un passo la vigna del Sig. Malacrosta, e nel 1803, il Nicolaj nelle Memorie, leggi, ed osservazioni sulle campagne e sull’Annona di Roma riporta numerosi terreni vignati in località Castiglione, Carlotta di Ceri, San Martino di Ceri, Villa del Sasso, Santa Marinella (con annessa osteria), Santa Severa (Prato della rocca, Rimessone, Castello) ancora oggi interessati dalla viticoltura.
Nella Storia di Civitavecchia dalla sua origine fino all'anno 1848, Vincenzo Annovazzi scrive “non vè dubbio che il suo territorio sia molto acconcio per qualunque specie di coltura , ed in particolar modo per quella delle viti.
Nell’Inchiesta Jacini, Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola (1883), si riportano aumenti di superfici a vigneto nei comuni di Cerveteri con varietà principali Uva Grassa, Buccia dura, Verdello, Spagnuola e Procanico e Tolfa (Pergolese e Aleatico).
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:
anche per i nuovi impianti: sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini, sia bianchi che rossi, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione generalmente ad ovest sud-ovest dei vigneti e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dall’epoca degli Etruschi, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Costa Etrusca Romana”.
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo abbia, nel corso dei secoli, plasmato e valorizzato il particolare territorio tramandando le tecniche di coltivazione della vite e le pratiche enologiche tradizionali, le quali, nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie anche all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Costa Etrusca Romana» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 20 settembre 2011.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 2).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
FRUSINATE
DEL FRUSINATE
I.G.T.
Decreto 09 agosto 2010
(Fonte GURI)
Modifica 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione e vini
La indicazione geografica tipica «Frusinate o del Frusinate” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
Base ampelografica
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante;
passito.
I vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”
bianchi,
rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
La indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese,
Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc,
Merlot,
Passerina,
Malvasia,
Pinot bianco,
Syrah,
Bellone,
Moscato bianco,
Olivella,
Bombino,
Capolongo,
Maturano,
Lecinaro,
Pampanaro
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di due o tre vitigni tra quelli indicati singolarmente al terzo capoverso, a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del presente disciplinare di produzione;
l'indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Il vino ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” passito, deve essere ottenuto
per almeno l'85% da uve delle varietà
Cesanese comune e/o Cesanese di Affile;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” comprende l'intero territorio amministrativo della
provincia di Frosinone.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” ai limiti sotto indicati:
“Frusinate o del Frusinate” bianco: 19,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” rosso: 18,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” rosato: 18,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” passito: 10,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca: 19,00 t/ha;
“Frusinate o del Frusinate” con la specificazione del/i vitigno/i a bacca rossa: 18,00 t/ha.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del DM 2 agosto 1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”, seguita o meno dal riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Frusinate o del Frusinate” bianchi: 10,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” rosati: 10,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” rossi: 10,00% vol.;
“Frusinate o del Frusinate” passito: 16,00 % vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
La vinificazione deve avvenire nell'areale di produzione delle uve di cui all'art. 3.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al
80%, per tutti i tipi di vino,
ad eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco:
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
E’ prevista la tipologia novello e frizzante.
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato:
colore: rosato cerasuolo più o meno intenso;
profumo: fine, gradevole;
sapore: armonico, delicato, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Frusinate» o «del Frusinate» passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: fruttato;
sapore: dolce, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
All'indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentita, nella presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate”, l'utilizzazione della dicitura “Vino della Ciociaria” per quel vino che presenta, all'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol.;
L'Indicazione geografica tipica “Frusinate o del Frusinate” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti Denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie
di cui al presente disciplinare.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone. La struttura morfologica è caratterizzata dai due sistemi vallivi ortogonali dei fiumi Sacco e Liri (definiti complessivamente Valle Latina) e da un territorio prevalentemente montuoso-collinare, costituito dai versanti occidentali della catena dei monti Simbruini - Ernici e quelli orientali della catena dei monti Lepini-Ausoni- Aurunci.
I terreni della provincia sono riconducibili ad una litologia propria dell'ambiente della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese: sono presenti calcari altamente permeabili per fratturazione e carsismo, alle quote più elevate calcari compatti (calcari dolomitici e travertini) e calcari marnosi e le arenarie nella fascia collinare. La parte pianeggiante di origine alluvionale, caratterizzata dalle terre rosse, e contornata terrazzi alluvionali degradanti di formazione quaternaria relativamente recente, formati da depositi di argille e di ghiaie, con affioramenti di terreni argillosi sciolti colluviali; più a monte, lungo il versante orientale, da terrazzi alluvionali più antichi con apporti colluviali, interessati da incisioni vallive e da depositi detritici di conoidi pedemontane, formanti sistemi collinari a ridosso dei rilievi montuosi calcarei appenninici. Nella parte meridionale i terrazzi alluvionali cedono il posto a basse formazioni collinari di antica origine (Miocene) costituite da flysch argillosomarnoso- arenaceo.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 12 e i 980 m s.l.m. con pendenza variabile: l’esposizione generale è orientata verso ovest e sud-ovest.
Il clima dell’area è di tipo temperato di transizione ed è si può suddividere in quattro regioni fitoclimatiche con condizioni meteorologiche omogenee: quella dell’alta collina dove il clima è di tipo temperato (termotipo collinare superiore e termotipo collinare inferiore/superiore – umido superiore), quella meno acclive dove il clima è di tipo temperato di transizione (termotipo collinare inferiore) e quella pianeggiante dove il clima è sempre di tipo mediterraneo di transizione ma con termotipo mesomediterraneo inferiore.
Il termotipo collinare superiore ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue di comprese tra i 1098 ed i 1233 mm, con aridità estiva e subaridità (pioggia 96-130 mm) variabili da 1 a 2 mesi. La temperatura media è compresa tra i 12,5 ed i 14,6°C: freddo prolungato da novembre ad aprile, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4 mesi l’anno e temperatura media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra 1,9 e 3,3° C
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Frusinate o del Frusinate”.
La coltivazione della vite nell’area del Frusinate ha origini antichissime, ad opera delle popolazioni successivamente inglobate dai Romani. L’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura etrusca e quella greca è ben visibile nel territorio delimitato: infatti, nella parte centrale e settentrionale della provincia di Frosinone, è possibile ancora oggi imbattersi in viti maritate a tutori vivi o lasciate correre su festoni alti sul terreno.
Col passare dei secoli la coltivazione della vite ha avuto sempre un ruolo molto importante nell’economia agraria della regione come testimoniano, ad esempio, gli statuti delle principali città o gli archivi dei monasteri che sorgono ancora oggi numerosi nella zona.
La rete dei monasteri benedettini, costituita da abbazie e piccoli monasteri sparsi sul territorio, contribuì non poco allo
sviluppo dell’agricoltura in generale e della viticoltura in particolare.
Nel 1595 il Bacci nell’ opera De naturali vinorum historia cita i vini di Anagni “che bastavano quattro anni..” e nel 1756 il Passeroni parlando di Arpino riporta “..la bontà del vino.”.
Il Rampoldi nella Corografia dell’Italia, riporta numerose notizie circa la produzione di vino nell’area delimitata: per Alatri “..i dintorni abbondano di ulivi e di viti”, per Alvito scrive “.. il territorio è ubertoso di viti”, per Casalvieri “ed ubertosa di buoni oli e di prelibati vini”, per Ceccano “..sito fertile di cereali e di viti” e per Cervaro “..fruttifero di viti”. Il Giornale di scienze mediche (1848) descrivendo i vini della provincia di Terra di Lavoro riporta “..ottimi sono quelli di Arpino, e lodatissimi quelli dei terreni di Alvito”.
Negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola (1883) l’autore, descrivendo l’agricoltura del circondario di Sora, riporta “La ricchezza agricola principale di questa regione è costituita dalla coltura della vite, che è diffusissima in quasi tutti i comuni del circondario..”
Sempre negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola sono censiti oltre 50 vitigni e sono indicati come maggiormente coltivati i vitigni a bacca bianca Buonvino, Capolongo, Pampanaro, Passerina, Romanesco e Trebbiano verde ed a bacca rossa Cesanese affilano, Cesanese nostrale, Lecinaro, Olivella e Tagliaferro.
base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti:
sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini, sia bianchi che rossi, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione generalmente ad ovest sud-ovest dei vigneti orientati e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dall’epoca dei Volsci e dei Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Frusinate o del Frusinate”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo abbia, nel corso dei secoli, plasmato e valorizzato il particolare territorio tramandando le tecniche di coltivazione della vite e le pratiche enologiche tradizionali, le quali, nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie anche all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Frusinate o del Frusinate» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 22 novembre 1995.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
LAZIO
I.G.T.
Decreto 09 agosto 2010
Rettifica Decreto 29 settembre 2010
Modifica Decreto 19 novembre 2013
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
L'Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.
Articolo 2
Tipologie vini e relativa base ampelografica
L’Indicazione geografica tipica “Lazio” è riservata ai seguenti vini:
bianco, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva;
rosso, anche nella tipologia novello, frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva;
rosato, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva;
con la specificazione del nome del/i vitigno/i, anche nelle tipologie spumante, vendemmia tardiva,
frizzante, passito e novello, quest’ultimo limitatamente ai rossi.
I vini a Indicazione geografica tipica “Lazio” bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’Indicazione geografica tipica “Lazio”, con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
l’indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Articolo 3
Zona di produzione uve
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Lazio” comprende l’intero territorio della
regione Lazio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale,
non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica “Lazio”, anche con la
specificazione del/i vitigno/i, ai limiti sotto indicati:
“Lazio” bianco: tonnellate 21;
“Lazio” rosso e rosato: tonnellate 20;
“Lazio” passito: tonnellate 10;
“Lazio” vendemmia tardiva: tonnellate 14.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate
alle superfici effettivamente coperte dalle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica “Lazio” seguita o meno dal
riferimento al/i vitigno/i, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico
naturale minimo di:
10% vol per i vini bianchi;
10% vol per i vini rosati;
10% vol per i vini rossi;
16% vol per i vini passiti;
15% vol per i vini da vendemmia tardiva;
9,0% vol per i vini spumante
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona delimitata nell’articolo
3.
Tuttavia è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per
tutti i tipi di vino, ad eccezione del “passito” che non deve essere superiore al 45%.
3
Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica “Lazio” passito
devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere
un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
È ammessa nella prima fase dell’appassimento l’utilizzazione dell’aria ventilata per la
disidratazione delle uve.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del/i nome/i del/i
vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Lazio» bianco
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Lazio» bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 9,00%;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Lazio» bianco vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: intenso,caratteristico
sapore: vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lazio» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro, limpido;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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«Lazio» rosso
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E’ prevista la tipologia novello e frizzante.
«Lazio» rosso passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 9,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Lazio» rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso più o meno intenso tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lazio» rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino carico;
odore: persistente, caratteristico;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Lazio» rosato
colore: rosato cerasuolo più o meno intenso;
odore: fine, gradevole;
sapore: armonico, delicato, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Lazio» rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
odore: fine, gradevole;
sapore: armonico;
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i,
all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del
corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
All’indicazione geografica tipica “Lazio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione
«vivace».
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Lazio ed è
caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche: la fascia litoranea, le colline dei
distretti vulcanici ed i rilievi appenninici.
Il Lazio è una regione prevalentemente collinare (54%), con solo il 20 % del territorio occupato da
pianure ed il restante 26% montuoso.
Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un’elevata variabilità, per effetto della
variabilità degli ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e
l’evoluzione degli strati pedologici.
Il suolo si è formato attraverso complesse vicende geologiche e alla cui costituzione partecipano in
gran parte le rocce calcaree dell’Era mesozoica e i materiali vulcanici dovuti alle eruzioni del
Quaternario. Prima del Terziario il mare copriva gran parte del territorio; nel Quaternario si verificò
un sollevamento tettonico di una certa entità; seguirono imponenti fenomeni vulcanici da parte di
quattro sistemi eruttivi i cui prodotti si estesero su largo raggio creando coltri di terreni favorevoli
alle colture. La formazione geologica più antica è rappresentata dai calcari del Trias, seguiti da
quelli del Lias e del Giura, assai diffusi per esempio nel monte Circeo. Particolarmente estesi si
presentano i calcari del Cretaceo che formano tra l’altro i monti Ausoni ed i monti Aurunci.
Si possono distinguere nel Lazio tre grandi gruppi di terreni:
· terreni sedimentari antichi, con prevalenza di rocce calcaree, presenti nelle catene
appenniniche ed in quella dei Lepini-Ausoni-Aurunci;
· sedimenti recenti delle plaghe collinari e delle pianure con prevalenza di marne, arenarie e
calcari marnosi;
· terreni vulcanici, sovrapposti a terreni pleistocenici, rappresentati da sabbie giallastre e da
argille grigiastre.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 20 e i 1.000 m s.l.m. con pendenza variabile:
l’esposizione generale è orientata verso ovest e sud-ovest.
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Il clima della regione si può suddividere in due regioni climatiche con condizioni meteorologiche
sostanzialmente omogenee: regione temperata e la regione mediterranea.
La regione temperata comprende l’Appennino reatino, i Lepini, Ausoni, Aurunci, le vette dei Colli
Albani, l’area Vulsina e Vicana, i M.ti Simbruini ed i M.ti Ernici, la valle del fiume Tevere tra Orte
e Monterotondo e la valle del fiume Sacco tra Zagarolo ed Aquino. Le precipitazioni sono in genere
abbondanti, fino a 1.614 mm, l’aridità estiva è assente o di uno-due mesi l’anno alle quote più
basse. Freddo prolungato da ottobre a maggio, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4
mesi l’anno e temperatura media delle minime del mese più freddo che può anche scendere sotto i 0
°C.
La regione mediterranea comprende la fascia di territorio della Maremma laziale interna, della
regione Tolfetana e Sabatina, della Campagna Romana, dei Colli Albani e dei versanti sudoccidentali
dell’anti - Appennino meridionale, fino alla piana di Pontecorvo e Cassino e la zona
litoranea. E’ caratterizzata da precipitazioni annuali comprese tra 810 e 1519 mm, un’aridità estiva
di due-tre mesi con valori elevati alle quote più basse. Freddo non intenso da novembre ad aprile,
con temperatura media inferiore ai 10°C per 2-4 mesi l’anno e una temperatura media delle minime
del mese più freddo intorno ai 2,3 – 4 °C.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Lazio”.
La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, prima ad opera degli Etruschi e
successivamente ad opera dei Romani che appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole fin
dall'epoca dei re.
Il Lazio, per la sua posizione geografica, rappresentò l’ideale linea di congiunzione fra la viticoltura
greca e quella etrusca. Nella prima la vite veniva allevata ad alberello, sostenuta con tutori morti e
coltivata in coltura specializzata; nella seconda veniva dato libero sfogo alle viti lasciando ai tralci
la possibilità di correre lungo festoni alti sul terreno e appoggiati a tutori vivi: la vite veniva
maritata all’olmo, al pioppo, all’acero ed era coltivata in coltura promiscua. Entrambi i modi di
allevamento si praticavano nel Lazio, e sono ancora oggi visibili nelle zone ove la viticoltura ha
ormai solo carattere marginale.
I vini migliori del Lazio venivano prodotti in zone con spiccatissima attitudine viticola (media
collina, terre vulcaniche o rosse), e la base ampelografica era composta in prevalenza da vitigni
laziali e comunque ampia; e ogni viticoltore, seguendo gusti ed esperienze sue proprie, produceva
vini tipici ed inconfondibili.
Numerosi sono ancora oggi i vitigni autoctoni della regione tra cui spiccano tra quelli a bacca
bianca la Malvasia del Lazio, il Bellone ed il Moscato di Terracina, e tra quelli a bacca rossa
l’Abbuoto, il Cesanese comune, il Cesanese di Affile ed il Nero buono
Possiamo quindi affermare che il Lazio è tra le più antiche regioni d’Italia a vocazione vitivinicola,
come testimoniato dagli scritti dei Georgici latini quali Catone, Columella, Plinio, Strabone,
Virgilio, Marziale. Sia i vini prodotti nel Latium vetus sia quelli del Latium adiectum sono tra i più
famosi e celebrati dell’antichità: basta ricordare l’Albano, il Caeres, il Cecubo, l’Aricinum, il
Setino, il Tiburtinum, il Tusculum.
Alla fine del diciannovesimo secolo, negli Atti dell’inchiesta sulla condizione della classe agricola
(1883), risultavano censite oltre 200 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni del
Lazio.
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono
quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti,
sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
della chioma.
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- le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono
una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini, sia bianchi che rossi, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate
in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione generalmente ad
ovest sud-ovest dei vigneti orientati e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla
coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso,
favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad
una viticoltura di qualità.
La millenaria storia vitivinicola della regione, attestata da numerosi documenti, dall’epoca degli
Etruschi e dei Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri, è la fondamentale prova della stretta
connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche del
vino “Lazio”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo abbia, nel corso dei secoli, plasmato e
valorizzato il particolare territorio tramandando le tecniche di coltivazione della vite e le pratiche
enologiche tradizionali, le quali, nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed
affinate, grazie anche all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali
rinomati vini.
La IGT «Lazio» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 22 novembre 1995.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.