Emilia Romagna › ROMAGNA2

BOSCO ELICEO D.O.C.

COLLI DI FAENZA D.O.C.

COLLI DI IMOLA D.O.C.

COLLI DI RIMINI D.O.C.

COLLI ROMAGNA CENTRALE D.O.C. 

VIGNETI BERTINORO

VIGNETI BERTINORO

BOSCO ELICEO

D.O.C.

Decreto10 luglio 2002

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 122 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

 

La denominazione di origine controllata “Bosco Eliceo” accompagnata da una delle specificazioni di cui all’art. 2 è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Bosco Eliceo” con una delle specificazioni sotto indicate è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione ampelografica:

 

Bosco Eliceo Fortana (anche nelle tipologie vivace e frizzante):

Fortana minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

 

Bosco Eliceo Merlot (anche nella tipologia vivace):

Merlot minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

 

Bosco Eliceo Sauvignon (anche nelle tipologie vivace e frizzante):

Sauvignon minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

 

Bosco Eliceo Bianco (anche nella tipologia frizzante):

Trebbiano romagnolo minimo 70%.

Sauvignon, Malvasia bianca di Candia da sole o congiuntamente massimo 30%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti nella misura massima del 5%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini "Bosco Eliceo" devono essere prodotte nell'interno della zona comprendente per la provincia di Ferrara

l'intero territorio comunale di

Goro, Mesola, Lago Santo

E parte dei comuni di

Comacchio, Argenta e Codigoro,

e per la provincia di Ravenna

parte dei comuni di

Ravenna e Cervia.

 

Tale zona è così delimitata:

di poco a sud delle Bocche del Po di Goro, il limite segue dalla costa il confine della provincia di Ferrara in direzione nord-ovest fino a raggiungere il confine comunale di Berra (località Bosca) e lungo questi prosegue verso sud, sino ad incrociare il confine di Codigoro sulla strada che conduce al centro abitato di questo comune (km 61,500 circa).

Segue tale strada in direzione sud per intersecare nuovamente il confine di Codigoro in località Tenuta Varano, segue il confine in direzione sud-ovest sino al suo incrocio con il confine comunale di Massa Fiscaglia e lungo questi, verso sud, raggiunge il confine di Comacchio che segue nella stessa direzione sino al punto in cui abbandona l'argine dei

Borgazzi.

Da qui segue una retta verso sud sino a Cascine le Fosse e quindi, sempre verso sud, segue l'argine Agosta fino all'idrovoro Umana e segue verso ovest il canale circondariale Mezzano sud sino ad intersecare la canaletta di irrigazione n. 3 verso sud e attraverso la via circondariale pioppa ed il canale dominante "pioppa". Seguendo il confine di frazione di Filo in direzione ovest e scendendo fino ad incrociare la via Campazzo Oca e successivamente arriva al ponte Tamerischi per poi seguire in direzione nord-ovest lo scolo Bindella fino all'incrocio di via Parata e l’omonimo scolo.

Prosegue in linea retta sud fino ad incrociare il confine di provincia Ferrara Ravenna, in prossimità della strada provinciale S. Biagio - Anita alla progressiva chilometrica 41.

Prosegue lungo il confine di provincia in direzione est fino al Passo di Po, da questa località il confine scende a sud lungo le vie Nigrisoli e Guerrini fino ad intersecare la strada provinciale n. 24 Conventello-Savarna che la segue fino all'incrocio con la s.s. n. 16 Adriatica; da questo punto si prosegue verso sud-est lungo detta statale e la circonvallazione esterna di Ravenna fino al confine comunale di Cervia.

Proseguendo nella stessa direzione si giunge al confine con la provincia di Forlì in località Tagliata e lungo questo verso est raggiunge la costa per risalire da essa verso nord sino al confine con la provincia di Ferrara che la segue fino al passo Po da dove è iniziata la delimitazione per la provincia di Ravenna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Bosco Eliceo” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati su terreni prevalentemente sabbiosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

 

La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata, avente le caratteristiche previste dall’art. 2,

non deve superare i 15,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 7, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il consorzio di tutela competente per la denominazione di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, con specifiche autorizzazioni, che le operazioni di frizzantatura possano avvenire anche nel territorio delle regioni Emilia – Romagna e Veneto.

Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che avendo già imbottigliato il vino a DOC “Bosco Eliceo”, ne facciano espressa documentata richiesta.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

9,50% vol. ai vini “Fortana” e “Bianco”

10,00% vol. ai vini “Merlot” e “Sauvignon”.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti comunque atte ad assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 2, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Bosco Eliceo” Fortana:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: secco, o abboccato, o amabile, o dolce (zucchero residuo massimo 75 g/l), corposo, moderatamente tannico, sapido, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri residui, per il tipo secco, massimo: 4,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo dolce, massimo: 75,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Fortana vivace:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto o abboccato o amabile o dolce, corposo, mosso, moderatamente tannico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri residui, per il tipo secco, massimo: 4,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo dolce, massimo: 75,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Fortana frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto o abboccato o amabile o dolce, corposo, moderatamente tannico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri residui, per il tipo secco: da 0 a 15,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo abboccato: da 12,00 a 35,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo amabile: da 30,00 a 50,00 g/l

zuccheri residui, per il tipo dolce, massimo: 75,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: leggermente erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Merlot vivace:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: leggermente erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, mosso, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, quasi aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, caldo, vellutato,;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Sauvignon vivace:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, quasi aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, mosso, caldo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Sauvignon frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, quasi aromatico;

sapore: secco o abboccato o amabile, caldo, vellutato, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri residui, per il tipo secco: da 0 a 15,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo abboccato: da 12,00 a 35,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo amabile: da 30,00 a 50,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Bianco:

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, fresco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri residui, per il tipo secco, massimo: 4,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo dolce, massimo: 75,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Bosco Eliceo” Bianco frizzante:

spuma: evanescente

colore: giallo paglierino chiaro;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, fresco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri residui, per il tipo secco: da 0 a 15,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo abboccato: da 12,00 a 35,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo amabile: da 30,00 a 50,00 g/l

zuccheri residui, per il tipo dolce, massimo: 75,00 g/l.

zuccheri residui, per il tipo secco, massimo: 4,00 g/l;

zuccheri residui, per il tipo dolce, massimo: 75,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Bosco Eliceo” di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

I vini a DOC “Bosco Eliceo Fortana”, “Bosco Eliceo Sauvignon” e “Bosco Eliceo Bianco” possono essere prodotti nel tipo “frizzante” con le medesime caratteristiche di cui all’art 6.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Alla Denominazione di Origine Controllata “Bosco Eliceo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo.

In etichetta sono obbligatorie le indicazioni “amabile”, “dolce”, per le tipologie di vino per le quali sono previste tali caratteristiche.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame. Le condizioni ambientali che si riscontrano nell’area a DOC “Bosco Eliceo” sono veramente peculiari, visto che si tratta di suoli sostanzialmente sabbiosi (fino al 95-97% di sabbia) che si estendono lungo una fascia molto stretta a ridosso del litorale adriatico. Unica eccezione, l’areale intorno ad Argenta, che si spinge maggiormente verso l’entroterra e si caratterizza per suoli di bonifica recente con una maggiore presenza di limo e argilla in superficie (Franco-Sabbiosi) e sabbiosi oltre i 50 cm di profondità (es. Suoli Garusola del Catalogo dei suoli di pianura dell’Emilia-Romagna).

I terreni dell’areale della DOC “Bosco Eliceo” si sono originati in gran parte per bonifiche successive e/o sedimentazione delle alluvioni fluviali di Po e Reno. Elemento caratterizzante sono i “cordoni di dune marine” (in parte sommersi dai sedimenti) che si sono originati a seguito del modificarsi della linea di costa in epoche storiche successive.

L’azione combinata di questi eventi geologici e pedogenetici ha portato alla definizione di un ambiente compreso tra le “Valli” e il mare in cui si è insediata dapprima una vegetazione “colonizzatrice” fino ad arrivare al bosco di leccio, all’interno del quale cresceva anche la Vitis vinifera subsp. sylvestris, di cui ancora oggi sono presenti rari esemplari

dioici nelle pinete storiche di Ravenna.

Specifici lavori di zonazione hanno consentito di verificare come la maggior parte dei vigneti che danno vini a DOC “Bosco Eliceo” si collochino su suoli riconducibili all’Unità Tipologica di Suolo “Cerba, sabbioso fine” [CER1, in riferimento al Catalogo dei suoli di pianura dell’Emilia-Romagna.

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003): Aquic Ustipsamments, mixed, mesic. Classificazione WRB (1998): Calcaric Arenosols (Gleyic)], ad esplicitare quanto sintetizzato all’art. 4 del presente disciplinare (Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Bosco Eliceo” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati su terreni sabbiosi).

Per quanto riguarda il clima, l’area del “Bosco Eliceo” è una delle più calde della viticoltura dell’Emilia-Romagna, come attesta l’indice di Winkler che mediamente varia tra 1950 e 2250 Gradi Giorno.

La vicinanza del mare consente, però, di avere una buona escursione termica tra il giorno e la notte, situazione positiva per la formazione e il mantenimento del quadro aromatico delle uve.

La particolarità del clima spiega come una varietà a maturazione tardiva quale “Fortana” (detta anche “Uva d’oro”) si sia connaturata a quest’ambiente sin da tempi remoti.

Lo stesso si dica per Trebbiano romagnolo e Malvasia bianca di Candia, mentre per quanto riguarda l’introduzione più recente di varietà a maturazione media o precoce come Sauvignon e Merlot, si può mettere in relazione con la necessità di ampliare il calendario di raccolta sfruttando il carattere varietale dei vitigni in questione e la proprietà dei suoli sabbiosi di privilegiare la componente aromatica rispetto alla struttura dei vini (vini leggeri e floreali).

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Diversi documenti attestano la presenza della coltivazione della vite e il suo uso enologico sin dall’antichità, nel litorale adriatico dell’Emilia-Romagna.

I Georgici latini parlano addirittura di una specifica varietà di vite che cresceva nelle aree paludose intorno all’emporio di Spina (uva Spionia o Spinea). Nel 1300 Pier de’ Crescenzi scrive di un’uva Duracla coltivata in queste aree, le cui caratteristiche non erano così distanti da quelle della Fortana con cui si produce il cosiddetto “Vino di Bosco”.

La base ampelografica si è poi ampliata a Trebbiano romagnolo, Malvasia bianca di Candia, Merlot e Sauvignon, anche se Fortana rimane ancora oggi il vitigno più tipico e coltivato dell’areale.

Le viti, nonostante l’arrivo della fillossera, sono ancora oggi spesso franche di piede e il portainnesto viene impiegato più per problemi legati alla salinità che non al parassita.

La forma di allevamento tradizionale è il Guyot, ma si possono trovare anche Cordone speronato e GDC.

La maturazione tardiva del vitigno Fortana e la sua tolleranza ai marciumi, facevano sì che la vendemmia venisse procrastinata il più possibile verso il tardo autunno, con la conseguenza che le fermentazioni spesso si arrestavano a causa delle basse temperature dell’inverno incipiente.

Questa situazione portava ad avere vini con un contenuto di zuccheri residui più o meno importante durante il

periodo invernale e, se messi in bottiglia, davano origine a vini frizzanti per effetto della ripresa delle fermentazioni nella primavera-estate successiva alla vendemmia.

Le tecniche e tecnologie enologiche recenti hanno consentito di mettere a punto linee di vinificazione moderne e corrette, ma le tipologie della tradizione sono state mantenute; infatti i vini della DOC “Bosco Eliceo” si presentano fermi o frizzanti, con diversi livelli di zuccheri residui (secco, abboccato, amabile, dolce) e, talora, anche con un periodo di affinamento in legno.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini della DOC “Bosco Eliceo”, per le caratteristiche ambientali dell’area di coltivazione delle uve, tendono a non avere una struttura particolarmente importante e puntano soprattutto alla freschezza e alla fragranza degli aromi e del gusto, specie nelle versioni frizzanti.

In genere si tratta di vini non particolarmente alcolici, ma piuttosto sapidi, grazie anche alla presenza di una falda superficiale spesso salmastra.

I vini “Bosco Eliceo Fortana” si presentano di un bel colore rosso rubino, più o meno intenso, con riflessi violacei. All’olfatto spicca una certa vinosità che si accompagna a note fiorali, ma soprattutto fruttate (bacche rosse, con particolare riferimento a ciliegie e more di rovo).

Talora possono essere presenti anche note resinose e speziate. Al gusto si rileva una buona acidità e il giusto tannino, per l’abbinamento con i piatti grassi e succulenti della tradizione gastronomica ferrarese.

I “Merlot” della DOC “Bosco Eliceo” hanno una bella colorazione rosso rubino, abbastanza intensa e accompagnata da riflessi violacei. All’olfatto, l’erbaceo tipico del vitigno non è invadente e si accompagna ad un buon fruttato che richiama le more e le prugne o meglio i prugnoli selvatici.

Al gusto sono moderatamente acidi e poco tannici.

Il vino “Bosco Eliceo Sauvignon” è di colore giallo paglierino. Il profumo è piuttosto delicato, quasi aromatico, con note fruttate prevalenti. In bocca risulta di giusta acidità e sapidità.

“Bosco Eliceo Bianco” è un vino di colore giallo paglierino chiaro, con profumo delicato, con note di fiori di acacia e un fruttato più o meno spiccato a seconda dei vitigni che accompagnano il Trebbiano romagnolo. Al gusto risulta di giusta acidità e sapidità.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La DOC “Bosco Eliceo” è nata intorno al vitigno Fortana che è connaturato all’ambiente sabbioso e salmastro del litorale adriatico dell’Emilia-Romagna: si tratta infatti di un vitigno che è presente da così tanto tempo nella zona che è cresciuto e si è evoluto con le sue terre e la sua gente.

Si tratta di un ambiente con suoli prevalentemente sabbiosi, che non consentono di ottenere strutture importanti, e un clima caratterizzato da sommatorie termiche elevate che meglio si addicono a vitigni tardivi, come Fortana e Trebbiano. La vicinanza del mare, comunque, favorisce una certa escursione termica tra il giorno e la notte a favore dello sviluppo di aromi anche in vitigni più precoci, come Merlot, Sauvignon e Malvasia.

L’impossibilità di ottenere struttura nei vini derivati da suoli sabbiosi e la tradizione locale di vini frizzanti ha fatto sì che i viti-vinicoltori locali si siano concentrati soprattutto su questa tipologia, migliorando la filiera con l’introduzione di nuove tecnologie in cantina ed in particolare di strumenti per la fermentazione a temperatura controllata.

Non mancano anche esempi di elaborazione in legno di vini derivati da uve ottenute ricorrendo a tecniche agronomiche più spinte (diradamento, defogliazione, ecc.).

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale: Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080

info@valoritalia.it

VALORITALIA s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

COLLI DI FAENZA

D.O.C.

Decreto 04 agosto1997

errata-corrige 10 marzo1998

Modifica Decreto 18 febbraio 2000

rettifica 22 febbraio 2006

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica 07 marzo 2014

Modifica Decreto 31 maggio 2016

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

 

La denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” é riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

“Colli di Faenza” bianco;

“Colli di Faenza” rosso (anche nella tipologia "riserva");

“Colli di Faenza” Pinot bianco;

“Colli di Faenza” Sangiovese (anche nella tipologia "riserva");

“Colli di Faenza” Trebbiano;

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata "Colli di Faenza", accompagnata obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, é riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, , idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Colli di Faenza” bianco .

Vitigno Chardonnay dal 40% al 60%;

per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente:

Grechetto Gentile, Pinot bianco, Sauvignon bianco e Trebbiano Romagnolo dal 60% al 40%.

 

"Colli di Faenza” rosso:

Vitigno Cabernet Sauvignon dal 40% al 60%;

per il complessivo

rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente:

Ancellotta, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese dal 60% al 40%.

 

"Colli di Faenza” Pinot bianco:

Vitigno Pinot bianco 100%.

"Colli di Faenza” Sangiovese:

Vitigno Sangiovese 100%.

"Colli di Faenza” Trebbiano:

Vitigno Trebbiano Romagnolo 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza" comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme

della provincia di Ravenna

e la parte a sud della SS. n. 9, Via Emilia, del territorio amministrativo dei comuni di

Faenza e Castelbolognese

della provincia di Ravenna;

l’intero territorio amministrativo del comune di Modigliana della provincia di Forlì e la seguente parte del territorio amministrativo del comune di Tredozio della provincia di Forlì: a partire dal confine con il Comune di Modigliana, sotto il monte Pompegno, si prende la strada consorziale Modigliana Tredozio, “Acerreta” sino ad incontrare la provinciale Tredozio-Lutirano che si percorre, girando a destra, per breve tratto.

Quindi a sinistra, dopo Villa Collina, per strada consorziale Villa Collina-Campaccio; 200 metri prima della casa Campaccio a sinistra, per la Vicinale interpoderale Campaccio-Concolle-Casone-Chiesa di Ottignana.

Poi a sinistra per la strada provinciale in direzione Tredozio, quindi, dopo 300 metri circa, a destra per la strada consorziale Zimara; si prende indi la Vicinale interpoderale Casaccia-Monteruzzolo-Monti-Gradicciolo sino ad incrociare la provinciale Tredozio-Portico di Romagna.

Poi a destra per la stessa provinciale sino a Monte Busca e S. Maria in Castello; quindi per la Comunale che porta fino alla casa Lugarello, ove si gira a destra verso Tursano; si prosegue fino a S. Valentino, ove si rincontra il confine con il

Comune di Modigliana.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

 

Bianco: 11,00% vol.;

Rosso: 12,00% vol.;

Pinot Bianco: 11,00% vol.;

Sangiovese: 12,00% vol.;

Trebbiano: 11,50% vol.

 

Non sono ammesse pratiche di arricchimento.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di più recente formazione.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell’evoluzione tecnico-agronomica.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima della invaiatura.

Per i nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Colli di Faenza”, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi/Ha.

Le rese massime di uva/ettaro ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” non devono essere superiori alle quantità di seguito specificate:

 

Bianco: 9,50 t/ha;

Rosso: 9,00 t/ha;

Pinot bianco: 8,50 t/ha;

Sangiovese: 9,50 t/ha;

Trebbiano: 11,50 t/ha.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

La Regione Emilia-Romagna, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro

inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all’art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni. Nel caso della vinificazione disgiunta l’assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.

Nella vinificazione e nell’affinamento é consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.

La resa massima delle uve in vino finito, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “COLLI DI FAENZA” all’atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli di Faenza” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, delicato, fruttato;

sapore: sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colli di Faenza” rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: etereo, gradevolmente erbaceo;

sapore: di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

“Colli di Faenza” rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: etereo, gradevolmente erbaceo;

sapore: di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

 “Colli di Faenza” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colli di Faenza” Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, delicato, che ricorda la viola;

sapore: armonico, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Colli di Faenza” Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, delicato, che talvolta ricorda la viola;

sapore: armonico, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

“COLLI DI FAENZA” TREBBIANO:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori: massimo 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Per tutte le tipologie, in cui é stato effettuato l’affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

Per l’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” devono essere utilizzate bottiglie di vetro da l 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, chiuse esclusivamente con tappo di sughero.

Sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” Sangiovese e “Colli di Faenza” rosso, l’immissione al consumo è ammessa dopo il 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” rosso e “Colli di Faenza” Sangiovese che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi

possono portare in etichetta la qualifica “riserva”.

L’invecchiamento, per il quale é consentito anche l’utilizzo di botti di legno,

decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Faenza” é vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto” e simili.

È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore – tenuta - podere – cascina” ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) fattori naturali rilevanti per il legame

L’ambito territoriale romagnolo si caratterizza per un’origine geologica comune e per fenomeni pedo-genetici del tutto simili nei vari areali, pertanto la differenziazione tra le varie denominazioni di origine identificate come “Colli” sono più legate ad aspetti culturali di differente interpretazione della viticoltura post-fillosserica (introduzione di nuovi vitigni accanto a quelli tipici della tradizione locale) che non all’origine dei suoli, sebbene alcuni elementi caratterizzanti esistano.

L’Appennino romagnolo è costituito per lo più da rocce sedimentarie di origine marina e l’azione dei principali agenti atmosferici su queste rocce ha contribuito alla formazione dei suoli che ora ospitano gran parte della viticoltura romagnola.

L’azione modellante ed erosiva più o meno spinta dei vari fiumi e torrenti che percorrono la dorsale appenninica e l’inclinazione della medesima di circa 40-45° rispetto ai paralleli terresti, da ovest verso est, ha determinato una differente abbondanza relativa dei principali tipi di suolo nei vari distretti amministrativi, da cui una differenziazione tra i vini ottenuti, anche a partire dalla medesima base ampelografica, nelle varie DOC “Colli”.

La “Marnoso-arenacea” rappresenta la formazione geologica più antica dell’Appennino faentino e si caratterizza per una ritmica alternanza di marne (in prevalenza materiali fini quali argille e limi) e arenarie (sabbie cementate). Altre formazioni rappresentative dell’area sono le “Argille azzurre” plio-pleistoceniche, di origine marina e ricche di fossili, e le “Sabbie gialle”, altri depositi litoranei pleistocenici (Tebano e Oriolo).

Si possono riscontrare, poi, terrazzi fluviali di origine continentale (es. formazione di Olmatello) e le propaggini più occidentali dello “Spungone”, una calcarenite organogena pliocenica (3,3-3,05 milioni di anni fa), considerata una facies della formazione delle “Argille azzurre”.

Attraversando in direzione sud, a partire dalla via Emilia, l’areale di cui all’art. 3 si incontrano: la prima quinta collinare, più fertile e più calda; a seguire la collina vera e propria, ancora caratterizzata da terreni argillosi; infine l’alta collina, dove iniziano i terreni di arenaria. Il confine tra la prima quinta e la collina vera e propria è segnato dai calanchi, elemento caratteristico del paesaggio romagnolo.

Nello specifico, la “prima quinta collinare” rappresenta una tipologia di paesaggio che parte dalle ultime propaggini della pianura, costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi ed argille), per passare ad una struttura geologica caratterizzata da una classe litologica prevalente di suoli argillosi o marnosi, con morfologia dolce ed ampie incisioni, colline tondeggianti ed ampie fasce terrazzate.

Salendo di altitudine (media collina) il paesaggio cambia e si lega alle ampie fasce alluvionali delle aste fluviali principali, con morfologia dolce, ampie incisioni e presenza diffusa di calanchi.

Dal punto di vista geologico, si nota una classe litologica prevalente di suoli da rocce argillose e marnose, spesso sormontati da sottili creste di arenarie e conglomerati addensati, sino a terreni più recenti, sia arenacei o conglomeratici, che di prevalente natura argillosa.

Oltre i calanchi inizia la collina vera e propria, la cui struttura geologica indica una classe litologica prevalente di suoli da rocce argillose e marnose, quindi di terreni appartenenti alla formazione marnoso-arenacea. Vi è una presenza diffusa, ma non incisiva, di fenomeni franosi, prevalentemente di tipo quiescente. Il sistema boschivo e quello agricolo sono fortemente compenetrati, ma distinti.

Per quanto attiene il clima, l’indice di Winkler relativo al trentennio 1961-90 mostra un gradiente decrescente a partire dai circa 2000 Gradi Giorno delle aree più vicine alla via Emilia fino ai 1500-1600 Gradi Giorno delle zone vitate a maggiore altitudine e con esposizione verso i quadranti rivolti a Nord.

Stante questa situazione e le esigenze termiche dei vitigni contemplati dalla DOC “Colli di Faenza”, è assolutamente pertinente l’indicazione riportata all’art. 4 in merito al rispetto delle “migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno”.

È noto che il soddisfacimento delle esigenze termiche di ciascun vitigno consente di avere livelli di maturazione

ottimali in funzione degli obiettivi enologici qualitativi che si prefigge una denominazione di origine.

I terreni tendenzialmente argillosi e una medio - buona presenza di calcare fanno sì che mediamente il Sangiovese dei Colli faentini si contraddistingua per una buona struttura, note amare appena percettibili, bassa astringenza, buona acidità e alcune note olfattive particolari: buona intensità delle note floreali, di viola in particolare, unitamente ad un buon fruttato maturo in cui spicca il sentore di prugna, che lo differenzia nettamente da quello di altre aree. Similmente si può dire degli altri vitigni a bacca nera, che se ben esposti riescono a compendiare note fiorali e di frutta ben matura, senza escludere note speziate in vitigni come Cabernet e Merlot.

Riservando i terreni più ricchi in calcare e le esposizioni verso Nord ai vitigni bianchi, l’intensità e la finezza aromatica sono garantite.

 

2) fattori umani rilevanti per il legame

La denominazione di origine “Colli di Faenza” prende atto di una tradizione viti-vinicola recente, che si è venuta a delineare a partire dalla ricostruzione post-fillosserica e post-bellica in particolare.

Infatti a fine ‘800 le colline faentine si caratterizzavano per una viticoltura finalizzata soprattutto al consumo interno della famiglia contadina e si trattava più spesso di filari poli-varietali al margine degli appezzamenti di cereali piuttosto che di vigne specializzate.

La ricostruzione dei vigneti dopo l’avvento della fillossera fece propendere per l’allestimento di impianti mono-varietali con una certa predilezione per il Sangiovese, vitigno rustico e produttivo, che poteva legare maggiormente gli agricoltori a quelle plaghe difficili che venivano sempre più spesso abbandonate per i terreni fertili di pianura.

Alle altitudini più elevate si preferiva Ciliegiolo, simile a Sangiovese ma con una maturazione anticipata di almeno una settimana, e spesso si mettevano anche alcune piante di Ancellotta per migliorare l’intensità, ma soprattutto la stabilità del colore di Sangiovese e Ciliegiolo.

Per la ricostruzione della viticoltura dopo l’ultimo Conflitto mondiale, i tecnici indicavano come particolarmente adatti ai terreni collinari alcuni vitigni internazionali quali Cabernet e Merlot, dando l’avvio alla produzione di vini rossi ancora più strutturati e adatti all’invecchiamento di quelli realizzati con il solo Sangiovese. Accanto a Trebbiano, furono poi introdotti vitigni bianchi più precoci e dal profilo sensoriale più complesso e accattivante come Pinot, Chardonnay, Sauvignon e Grechetto Gentile.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini prodotti nell’areale a DOC “Colli di Faenza” si caratterizzano sostanzialmente per una buona struttura, cui contribuisce anche una certa dotazione naturale in alcol, e per la prevalenza di note fruttate a comporre il profilo sensoriale.

L’impiego del Trebbiano romagnolo, vitigno di antica coltivazione locale che mantiene un buon contenuto acidico anche a maturazione avanzata, consente di ottenere vini bianchi di una certa freschezza pur con una struttura complessiva importante.

Gli altri vitigni bianchi di più recente introduzione alla coltivazione (Chardonnay, Pinot bianco, Sauvignon e Grechetto Gentile) sono particolarmente apprezzati per il risultato in termini di profilo olfattivo dei vini che se ne ottengono.

Per quanto attiene ai vini rossi, le migliori esposizioni e i terreni più argillosi consentono di ottenere Merlot e Cabernet molto fruttati e talora anche speziati.

L’Ancellotta è il classico vitigno da colore, mentre Sangiovese e Ciliegiolo rappresentano la tradizione, che l’introduzione di nuove tecniche agronomiche ha ulteriormente migliorato nell’intento di ricercare maggiore morbidezza nel Sangiovese e l’esaltazione del fruttato nel Ciliegiolo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’introduzione recente di varietà diverse rispetto a quelle della tradizione locale faentina (Trebbiano, Sangiovese e Ciliegiolo) ha consentito di ampliare la base ampelografica e di conseguenza la gamma dei vini ottenibili. Il buon recepimento delle moderne tecniche e tecnologie, sia in campo che in cantina, ha consentito un indubbio miglioramento della qualità dei vini, la cui massima espressione si realizza con la più adeguata collocazione dei vitigni in relazione a suolo e clima.

Evitando i terreni di fondovalle e i terrazzi fluviali di recente formazione, come prescritto, mediamente il territorio ricompreso nella DOC “Colli di Faenza” si caratterizza per terreni tendenzialmente argillosi.

I vini rossi che si fregiano di questa denominazione in genere sono prodotti nei vigneti più difficili, con esposizioni assolate (da sud a sud-ovest), dove più che la luce è il calore della radiazione luminosa che fa la differenza. Le esposizioni dei quadranti che vanno da nord-ovest a nord-est, con particolare riferimento alle altitudini maggiori, sono invece riservate ai vitigni a bacca bianca, in particolare quelli più precoci.

Questo connubio tra clima e suolo consente così di avere vini rossi ben strutturati, con fruttati maturi intensi e decisi, che dopo affinamento possono arrivare a sentori di confettura di frutta e arricchirsi di note speziate, soprattutto se passati in legno.

Anche i vini bianchi presentano una struttura importante e in genere evidenziano un floreale delicato (più intenso se provenienti da terreni maggiormente ricchi in calcare) che spesso passa in secondo piano per la netta prevalenza dei sentori di frutta.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24

00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it

website www.valoritalia.it

 

VALORITALIA S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

COLLI D’IMOLA

D.O.C.

Decreto 01 luglio 1997

Modifica Decreto 25 luglio 2002

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Provvedimento 29 agosto 2014

Modifica Decreto 14 giugno 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

 

La denominazione di origine controllata “Colli d’Imola”, riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I Vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” rosso, anche nelle tipologie novello e riserva, e bianco, anche nelle tipologie frizzante e superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La denominazione di origine controllata “Colli f’Imola” seguita da una delle seguenti specificazioni:

Sangiovese,

Cabernet Sauvignon,

Barbera,

Trebbiano (da Trebbiano Romagnolo),

Chardonnay,

é riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve, a bacca di colore analogo, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

 

I vini “Colli d’Imola” bianco, “Colli d’Imola” Trebbiano, “Colli d’Imola” Chardonnay e “colli d’Imola” Barbera, possono essere prodotti nella tipologia “frizzante”.

 

I vini “Colli d’Imola” rosso, “Colli d’Imola” Sangiovese, “Colli d’Imola” Cabernet Sauvignon possono essere prodotti nella tipologia “riserva”.

 

Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “Colli d’Imola”, senz’altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a DOC:

 

“Colli d’Imola” Sangiovese;

“Colli d’Imola” Cabernet Sauvignon;

“Colli d’Imola” Barbera;

“Colli d’Imola” Chardonnay;

 “Colli d’Imola” Trebbiano.

 

Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “Colli d’Imola”, senz’altra specificazione, i vigneti iscritti all’albo del vino a DOCG “Albana di Romagna”, ubicati nella zona di produzione di cui al successivo articolo 3 sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare.

Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “Colli d’Imola”, con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a DOC rispettivamente indicati, sempreché ubicati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

“Colli d’Imola” Sangiovese: vino a DOC Romagna Sangiovese;

“Colli d’Imola” Trebbiano: vino a DOC Romagna Trebbiano.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini “Colli d’Imola” comprende i territori a vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna:

 

Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell’Emilia.

Per i Comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia il limite a valle è delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2, devono

essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, i vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche od esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione.

Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedecollinari e nei terrazzi intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto-argilloso, fino a quelle argillose o argillo-limose, in genere calcarei.

Per i vigneti già esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.330 ceppi per ettaro.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

La Regione Emilia-Romagna può consentire diverse forme d’allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed é consentita l’irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell’invaiatura.

 

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Colli d’Imola” Rosso: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colli d’Imola” Bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colli d’Imola” Bianco Superiore: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli d’Imola” Sangiovese: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli d’Imola” Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli d’Imola” Barbera: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Colli d’Imola” Trebbiano: 12,00 t/ha, 10,50% vol.; (prodotto da uve di vitigno Trebbiano romagnolo)

 “Colli d’Imola” Chardonnay: 10,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini “COLLI D’IMOLA” nelle tipologie frizzante e novello, possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, é consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Bologna.

Le operazioni di elaborazione del vino “Colli d’Imola” nella tipologia “frizzante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, nonché le operazioni d’imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì, Ravenna e Modena.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Per i vini “Colli d’Imola” tipologia “riserva”, la presenza di zuccheri riduttori massima consentita all’imbottigliamento di 4 grammi/litro.

La menzione “riserva” è attribuita al vino sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a

18 mesi, anche in recipienti di legno.

 In quest’ultimo caso la sosta non può essere inferiore ai due mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.

Il vino “Colli d’Imola”, senza alcuna specificazione, prodotto da vitigni a bacca rossa e qualificato “novello”, deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

I vini di cui all’art. 2 possono essere elaborati, secondo le pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno.

In tal caso i vini possono presentare un leggero sapore di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola”, all’atto dell’immissione al consumo devono presentare aspetto limpido e rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

 

“Colli d’Imola” bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, leggermente fruttato;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” bianco frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, leggermente fruttato;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” bianco superiore:

colore: giallo, paglierino;

profumo: vinoso, leggermente fruttato;

sapore: di giusto corpo, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” rosso:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” rosso riserva:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” rosso novello:

colore: rosso, rubino;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: asciutto, rotondo, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Sangiovese:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

profumo: vinoso, con profumo delicato;

sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino talora con orli violacei;

profumo: vinoso, con profumo delicato;

sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Colli d’Imola” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, con caratteristiche varietali;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, con caratteristiche varietali;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Barbera:

colore: rosso carico tendente al violaceo;

profumo: vinoso, con caratteristiche varietali;

sapore: pieno asciutto, abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli d’Imola Barbera frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosso carico tendente al violaceo;

profumo: vinoso, con caratteristiche varietali;

sapore: pieno asciutto, abboccato, vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore netto minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Trebbiano frizzante:

spuma: evanescente;

profumo: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, abboccato, sapido, vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Chardonnay:

colore paglierino più o meno carico;

profumo: vinoso, delicato, varietale;

sapore: asciutto, abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli d’Imola” Chardonnay frizzante:

spuma: evanescente;

colore paglierino più o meno carico;

profumo: vinoso, delicato, varietale;

sapore: asciutto, abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento  e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Nel suddetto caso, la produzione massima di uva ad ettaro dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai valori indicati all’art. 4, riferiti ad ogni singola denominazione.

Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 ‚ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all’art. 2 la denominazione “Colli d’Imola” immediatamente seguita dalla dicitura “Denominazione di origine controllata”, deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno, che a sua volta deve precedere quelle relative alle tipologie.

La specificazione del vitigno e delle relative tipologie, devono essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Colli d’I,ola” e con lo stesso colore.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” senza alcuna specificazione, il riferimento alle varietà di vite che li compongono‚ consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l’indicazione della denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola” ‚ è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve sui contenitori di capacità nominale pari o inferiore a litri cinque.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Nel confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata “Colli d’Imola”, é vietato l’utilizzo del tappo a corona ed a vite nei contenitori di capacità nominale superiore a 0,375 litri.

Per le versioni frizzanti, é consentito l’utilizzo del tappo a fungo di sughero, ancorato con gabbietta, tradizionalmente utilizzato nella zona di produzione.

È consentito l’uso di contenitori in ceramica, tradizionalmente utilizzati nella zona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Studi di zonazione viticola hanno permesso di definire in modo piuttosto preciso che terre su cui si sviluppa la viticoltura dei Colli d’Imola.

A partire dalla via Emilia si incontrano dapprima le “terre decarbonate della pianura pedemontana”, suoli pianeggianti che si sono formati in sedimenti fluviali a tessitura media. Sono molto profondi, a tessitura media, con buona disponibilità di ossigeno, elevata capacità di acqua disponibile e buona fertilità naturale; da scarsamente a moderatamente calcarei nell’orizzonte lavorato e con contenuti in calcare decisamente più elevati negli orizzonti profondi.

A seguire le “terre scarsamente calcaree del margine appenninico”, costituite da suoli dolcemente ondulati (pendenza 3-12%) o ondulati (pendenza 10-20% nelle parti basse, fino a 20-35% nelle parti più incise), che si sono formati in sedimenti argilloso-limosi deposti dai fiumi centinaia di migliaia di anni fa.

Sono molto profondi, a tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in superficie e molto calcarei negli orizzonti profondi. Possono essere soggetti a ristagno idrico.

Le “terre limose dei terrazzi antichi” sono estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate, formate da sedimenti fluviali a varia tessitura, con una componente superficiale talvolta di origine eolica.

Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su fine, non calcarei, strutturalmente poco stabili e soggetti a ristagno idrico. Per conservare o migliorare la fertilità fisico-idrologica richiedono buoni apporti di sostanza organica.

Proseguendo verso i calanchi, tipicamente a quote comprese tra 130 e 380 m slm, si trovano le “terre calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, che si caratterizzano per l’alternarsi di versanti brevi e rettilinei e di versanti lunghi moderatamente ripidi (pendenza dal 7 al 35%).

Questi suoli si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età pliocenica, e si presentano con profondità variabile da moderata a molto profonda, a tessitura media, da scarsamente a fortemente calcarei.

Talora sono presenti orizzonti con accumulo di carbonati di calcio e possono presentare il substrato di roccia tenera (peliti) entro i 100 cm di profondità.

Infine si arriva in prossimità della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato origine alle “terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio”. Le quote sono tipicamente tra 110 e 430 m s.l.m.

Sono suoli moderatamente ripidi, da moderatamente a molto profondi, a tessitura media, calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i 100 cm di profondità.

Qui la viticoltura arriva al suo limite più elevato, ma può dare ottimi risultati su aree sottoposte ad adeguata regimazione delle acque superficiali e su versanti ben sistemati, poiché uno dei problemi più sentiti in queste terre è

l’erosione.

Per quanto riguarda il clima, partendo dalla via Emilia con sommatorie termiche intorno ai 2000-2200 gradi giorno (indice di Winkler), si arriva intorno al 1500-1600 gradi giorno delle aree più alte della viticoltura.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura sui colli imolesi è attestata sin da epoca medioevale, e nel 1300 si parla espressamente di Albana quale varietà di pregio per il territorio, nonché di altre uve bianche arrivate fino ai giorni nostri, come Trebbiano, Maligia, Garganega e Verdea. Tra le uve nere, invece, sono ricordati nomi (Grilla, Ziziga o Rubiola, Maiolo) di cui ad oggi si è persa memoria, ad eccezione della Lambrusca.

Nel Settecento, con le bonifiche idrauliche della pianura e l’avvento della mezzadria, si diffonde e si afferma la piantata, sebbene in collina permanga anche la coltura specializzata in vigna, con netta preferenza per i vitigni bianchi (Albana, Malvasia, Moscatelli, ecc.), che dava adito ad una certa esportazione.

In questo periodo i vini di Imola si creano una buona reputazione, tanto che un documento del 1824 riferisce che sono fatti a dovere e molto apprezzati. Nell’Ottocento i nobili locali iniziano ad introdurre in coltivazione anche alcuni vitigni stranieri, per lo più francesi (Pinot bianco, Pinot nero, Sauvignon e Cabernet Sauvignon e Cabernet franc), che si affiancano sia in campo che nelle miscele di vino ai consolidati vitigni locali (Albana, Trebbiano, Sangiovese, Negretto). Nel 1885 viene fondata anche una cantina sperimentale, allo scopo di studiare le varietà coltivate sul territorio (per consigliare nella scelta dei vitigni per i nuovi impianti) e sviluppare le industrie inerenti l’enologia.

Si può collocare, quindi, in questo periodo la nascita di una viticoltura dei colli di Imola finalizzata a produzioni qualitative, sempre più aderenti alle richieste del mercato. Le alterne vicende della fillossera e dei due conflitti mondiali

determinano pesanti ripercussioni sulla viticoltura e sull’agricoltura di collina in generale, ma i produttori rimasti proseguono la loro attività, sempre con un occhio di riguardo alla qualità.

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 del Novecento la viticoltura di collina viene ristrutturata e iniziano a farsi strada nuove tecniche e tecnologie enologiche in grado di valorizzare ulteriormente una materia prima già particolarmente curata in vigna.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Grazie alla scelta varietale e alla collocazione dei vitigni negli ambienti più congeniali, nell’areale della DOC “Colli d’Imola” è possibile ottenere una gamma di prodotti ampia e qualitativamente rispondente alle diverse esigenze dei consumatori.

Nei fondo valle e nei terreni più freschi, infatti, si possono ottenere vini bianchi leggeri, magari frizzanti, che puntano sostanzialmente sulla freschezza dei sentori floreali e di frutta gialla poco matura (mela verde, ad esempio).

Nei terreni più ricchi d’argilla e calcare, esposti a Nord/Nord-Est, ci si può spingere verso vini bianchi più strutturati che si prestano anche per l’affinamento in legno, ottenendo bouquet complessi e accattivanti.

Certi ambienti e la paziente opera dell’uomo si prestano anche per la vendemmia tardiva di uve come l’Albana in grado di trasformarsi in vini del tutto particolari.

Tra i vini rossi si possono trovare prodotti piuttosto strutturati, ricchi di sentori fruttati ben maturi e persino con note speziate, specie nel Cabernet Sauvignon. Non mancano però anche prodotti meno strutturati che puntano soprattutto sulla freschezza degli aromi fruttati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le migliori espressioni enologiche del territorio imolese nascono proprio dalla interazione tra ambiente e azione dell’uomo.

Lo spirito di innovazione ha introdotto da tempo varietà differenti da quelle tradizionalmente in uso, ampliando la base ampelografica locale e di conseguenza la gamma dei vini proposti sul mercato. Inoltre si è cercato di indirizzare la ristrutturazione dei vigneti favorendo la messa a dimora dei vitigni negli ambienti più congeniali alla loro migliore espressione colturale.

Le “terre decarbonatate della pianura pedemontana”, in generale, tendono ad assecondare la naturale vigoria delle piante, pertanto sono quelle aree in cui vengono collocati i vitigni meno vigorosi (Riesling italico, Trebbiano romagnolo) o comunque innestati su portinnesti che non ne favoriscono la vigoria.

Con adeguati interventi agronomici, comunque, si riesce a controllare la produzione e si raggiungono buoni livelli qualitativi.

Si tratta comunque dei suoli meno vocati per vitigni a bacca nera.

Sulle “terre scarsamente calcaree del margine appenninico” la maggior parte dei vitigni può esprimere una buona potenzialità produttiva, con soddisfacenti livelli qualitativi, specie nelle situazioni di maggiore pendenza, che assicurano uno sgrondo migliore delle acque.

Sulle “terre limose dei terrazzi antichi” alcuni vitigni (ad es. Barbera, Malvasia di Candia aromatica) si esprimono piuttosto bene dal punto di vista qualitativo, anche se occorre intervenire con adeguate pratiche agronomiche (cimatura, sfogliature, diradamenti) per mantenere un adeguato e costante equilibrio vegeto produttivo ogni anno.

Le “terre calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, sono aree con elevata variabilità pedologica, in cui anche il clima inizia ad esercitare una certa influenza, pertanto l’esposizione e le più adeguate soluzioni impiantistiche hanno un peso importante che si affianca all’influenza del suolo nel determinare la qualità delle uve.

I vini rossi che derivano dalle uve coltivate in queste aree si presentano piuttosto strutturati, molto colorati e particolarmente ricchi di indicatori qualitativi (sentori fruttati e speziati).

Le elevate altitudini delle “terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio” possono comportare ritardi nelle fasi fenologiche principali, quindi alle quote più alte e sui versanti migliori (senza eccesso di irraggiamento luminoso, che causa scottature), le varietà precoci possono essere di soddisfazione: Chardonnay, Pignoletto, ma anche Merlot se non ci sono problemi di siccità, danno ottimi risultati qualitativi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

 

Nome e Indirizzo:

VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni

vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24

00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it

website www.valoritalia.it

 

VALORITALIA S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19- 11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COLLI DI RIMINI

D.O.C.

Decreto 19 novembre 1996

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

 

La denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

"Colli di Rimini" rosso;

"Colli di Rimini" bianco;

"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

"Colli di Rimini" Biancame;

"Colli di Rimini" Rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito);

“Colli di Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Colli di Rimini" rosso:

vitigno Sangiovese: dal 60% al 75%;

vitigno Cabernet Sauvignon: dal 15% al 25%.

Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente:

Merlot, Barbera, Montepulciano, Ciliegiolo, Terrano, Ancellotta,fino ad un massimo del 25%;

 

"Colli di Rimini" bianco:

vitigno Trebbiano romagnolo: dal 50% al 70%;

vitigni Biancame. e Mostosa, da soli o congiuntamente: dal 30% al 50%.

Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, presenti nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 20%, di cui un massimo del 5% di vitigni a bacca bianca aromatici ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):

vitigno Cabernet Sauvignon: minimo 85%.

Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli di Rimini" Biancame:

Biancame: minimo 85%.

Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente:

Pignoletto, Chardonnay, Riesling italico, Sauvignon, Pinot bianco, Muller Thurgau. fino ad un massimo del 15%.

 

"Colli di Rimini" Rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito);

Pignoletto b.: minimo 85%.

Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente:

Biancame, Mostosa, Trebbiano romagnolo,fino ad un massimo del 15%.

 

“Colli di Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):

vitigno Sangiovese n.: minimo 85%.

Inoltre possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", si colloca all’interno della provincia di Rimini e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana e Verucchio.

Comprende, inoltre, parte del territorio amministrativo dei comuni di

Cattolica, Misano Adriatico, S. Giovanni in Marignano, Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna,

con limite a valle così definito:

comune di Cattolica:

dalla strada statale n. 16 "Adriatica" (nel tratto urbano denominato anche via Garibaldi);

comune di Misano Adriatico:

dalla strada statale n. 16 "Adriatica";

comune di San Giovanni in Marignano:

dalla strada statale n. 16 "Adriatica";

comune di Riccione:

dalla strada statale n. 16 "Adriatica" compreso il tratto di via Circonvallazione;comune di Rimini: dalla strada

statale n. 16 "Adriatica" fino all'imbocco della Nuova Circonvallazione che segue fino all'incrocio con la strada statale n. 9 "Emilia"; quindi lungo questa in direzione Santarcangelo fino al cavalcavia dell'Autostrada A-14; segue poi il tracciato autostradale in direzione S. Giustina immettendosi poi in via Longiano, quindi in via Antica Emilia fino a riprendere in località S. Giustina la strada statale n. 9 "Emilia"; segue quindi questa fino al confine con il comune di Santarcangelo;

comune di Santarcangelo di Romagna:

dal confine con il comune di Rimini segue la strada statale n. 9 Emilia" fino all'abitato di Santarcangelo, quindi via Braschi (tratto urbano della via Emilia) poi ancora lungo la strada statale n. 9 fino al confine provinciale.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:

 

rosso: 11,5% vol.;

bianco: 11,0% vol.;

Cabernet Sauvignon 11,5%

Cabernet Sauvignon riserva: 12,00% vol.;

Biancame: 10,50% vol.;

Rébola: 11,50% vol.;

Sangiovese: 11,50% vol.;

Sangiovese superiore: 12,50% vol.;

Sangiovese riserva: 12,50% vol.

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Colli di Rimini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso/argillosa su

substrato ghiaioso o ricchi di scheletro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico - agronomica.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell' invaiatura.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini "Colli di Rimini" non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

 

rosso: 11,00 t/ha;

bianco: 12,00 t/ha;

Cabernet Sauvignon t/ha 11,0

Biancame: 12,00 t/ha;

Rébola: 11,00 t/ha;

Sangiovese: 11,00 t/ha.

 

La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade della denominazione.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti di resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale

non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della provincia di Rimini.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dallo stesso vitigno.

Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all’Albo siano vinificate separatamente, l’assemblaggio definitivo per l’ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Rimini” deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rébola passito non dovrà essere superiore al 50%.

Il vino "Colli di Rimini" Rébola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro.

Detto appassimento può avvenire su graticci, in locali termo condizionati o con ventilazione forzata.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini "Colli di Rimini" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli di Rimini" rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio e caratteristico;

sapore: asciutto di corpo pieno, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo 20,00 g/l.

 

“Colli di Rimini" bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, dal fruttato al floreale;

sapore: asciutto, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta carico;

profumo: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon riserva

colore: rosso rubino carico con riflessi granato

profumo: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Biancame:

colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, talvolta con note floreali;

sapore asciutto, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Rébola (tipo secco):

colore: dal paglierino chiaro al lievemente dorato;

profumo: caratteristico, delicatamente fruttato;

sapore: asciutto, armonico, di caratteristica morbidezza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Rébola amabile

colore: dal paglierino all'ambrato;

profumo: caratteristico, delicatamente fruttato;

sapore: amabile, armonico, particolarmente morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori: da 12,00 a 45,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Rébola dolce

colore: dal paglierino all'ambrato;

profumo: caratteristico, delicatamente fruttato;

sapore: dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori: da 50,00 ad 80,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Colli di Rimini" Rébola passito

colore: dal giallo dorato all'ambrato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: dolce e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% Vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% Vol.;

zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Colli di Rimini” Sangiovese:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato, talvolta floreale;

sapore: secco, armonico, talvolta anche un po’ tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 20,00 g/l.

 

“Colli di Rimini” Sangiovese Superiore:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso con profumo delicato, intenso, talvolta floreale;

sapore: secco, armonico, talvolta anche un po’ tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Colli di Rimini” Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso con profumo delicato, intenso, talvolta floreale;

sapore: secco, armonico,

talvolta anche un po’ tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può rilevarsi un

sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini "Colli di Rimini" Cabernet Sauvignon e Sangiovese possono fregiarsi della specificazione aggiuntiva “Riserva” se:

ottenuti da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale alla vendemmia non inferiore a

12,00%Vol.per la tipologia Cabernet Sauvignon

12,50% Vol. per la tipologia Sangiovese,

sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi

di cui almeno 2 mesi in bottiglia;

a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di raccolta delle uve,

la relativa idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, ”scelto”, “selezionato” e similari tranne che l’aggettivo “superiore” per la tipologia Sangiovese come previsto dal presente disciplinare.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le bottiglie di capacità non superiore a 3 litri, contenenti vini "Colli di Rimini" di cui al presente disciplinare, devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiuse in modo conforme alla normativa vigente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Morfologia

Il territorio della DOP Colli di Rimini si estende nella zona di confine tra la parte più meridionale della Pianura Padana e la parte più propriamente peninsulare dell’Italia.

L’insieme paesaggistico è a profilo movimentato, con il mare nella porzione orientale, i crinali del subappennino in posizione sud occidentale, con declivi ondulati degradanti alla marina e le pianure nella porzione settentrionale.

Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, è diviso in tre bacini idrografici principali: Marecchia, Conca e Marano e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.

Parallelamente al mare, può essere “rappresentato” in quattro unità di paesaggio ciascuna delle quali costituisce uno “scenario ambientale” con specifiche caratteristiche:

Media collina - rappresenta la parte più interna e centrale del territorio ed è contraddistinta da notevoli variazioni di quota, generalmente compresa tra 200 m. e 400 m. circa, s.l.m.

Presenta alcuni rilievi accentuati: Gemmano Montescudo, Torriana e Verucchio, mentre prevale una certa continuità ondulatoria e l’aspetto è tipicamente dolce-collinare.

I versanti più acclivi sono caratterizzati dalla presenza di affioramenti litoidi compatti, generalmente stabili.

I versanti meno acclivi sono sede di un’attività agricola ridotta, che si ferma al limite delle rade macchie boschive e cespugliate che risultano unici e limitati testimoni di un patrimonio forestale ormai ridotto in superficie e qualità.

Bassa collina - l’ambito più diffuso sul territorio è contraddistinto da tutti i rilievi collinari che si trovano a quote inferiori a 200 mt. Le forme sono arrotondate ed il raccordo con l’ambito di pianura è graduale.

Formazioni argillose e argillo-sabbiose caratterizzano queste unità di paesaggio.

Le forme di vegetazione spontanea sono piuttosto rade e anche gli aspetti forestali sono limitati a esigui punti. L’agricoltura ed in particolare la viticoltura e l’olivicoltura caratterizzano il paesaggio. I fondovalle sono caratterizzati da depositi alluvionali più o meno recenti, oggetto di periodiche variazioni nell’assetto idrogeologico, dovute prevalentemente al carattere torrentizio che contraddistingue tutti i corsi d’acqua. Il contesto collinare è quello a

maggiore valenza paesaggistica ambientale soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali più dolci.

Pianura - questo ambito è costituito dai limiti interni delle conoidi pedecollinari e dalla fascia pianeggiante costiera. Ha origine da depositi alluvionali frutto dei trasporti fluviali e presenta natura contraddistinta dalle incisioni più o meno larghe e più o meno profonde, dei corsi d’acqua.

I depositi sono da ghiaiosi a sabbiosi-limo-argillosi: ognuno genera suoli di elevato interesse pedoagronomico e generalmente ad alta produttività. Gran parte di questo ambito è fortemente antropizzato e l’urbanizzazione, che interessa grandi superfici, è integrata dal sistema dei servizi, tanto che solo una parte risulta utilizzabile per l’agricoltura.

La vegetazione spontanea è limitata ad alcuni tratti delle fasce fluviali: in molti casi assume i contorni di una vera e propria unità di paesaggio fluviale e mitiga, mimetizzandoli, alcuni aspetti legati alla attività antropica.

Pedologia

Dal punto di vista delle caratteristiche chimico-fisiche, i terreni sono da considerare generalmente assai favorevoli alla coltivazione della vite, come del resto è dimostrato dall’elevata diffusione in tutte le zone di tale coltivazione. Il territorio collinare di Rimini possiede una certa uniformità geologica. È infatti prevalente la Formazione geologica delle

Argille Azzurre (sigla FAA), costituita da argilliti azzurrastre calcaree e compatte, talvolta con alternanze di peliti e arenarie.

Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati (pendenze medie 5-25%) con rari e circoscritti fenomeni di dissesto, ivi compresi i calanchi.

Nelle aree maggiormente vocate alla produzione di vini D.O.C., che coincidono sostanzialmente con i territori pedecollinari e collinari, si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee.

Una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato contenuto di argilla; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia, ma del tutto compatibili con la coltivazione della vite; bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina.

Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta argillosa; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo; bassa dotazione di sostanza organica.

Infine nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca, si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e, in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa; il ph è sub-alcalino o alcalino; il contenuto in calcare generalmente elevato; la dotazione in sostanza organica è bassa.

Dal punto di vista vocazionale la coltivazione della vite, come già sottolineato, dà ottimi risultati in tutte le zone considerate, raggiungendo elevati livelli qualitativi soprattutto in media e alta collina, dove a risultati meno elevati dal punto di vista delle rese medie per ettaro, corrispondono alte gradazioni ed elevate caratteristiche organolettiche dei vini prodotti.

I suoli più diffusi hanno moderato grado evolutivo, sono calcarei e argillosi. Le più comuni variazioni riguardano la profondità della roccia (argilliti) e la percentuale di argilla negli orizzonti (oscillante fra il 30 e il 50%).

Suoli

I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e 25%); e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di età pliocenica e di origine marina (Formazione delle argille azzurre e Formazione delle Arenarie di Borello).

Sono a tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilità di ossigeno, talvolta buona. Sono tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo; sono moderatamente alcalini. Sono da moderatamente profondi a molto profondi, in funzione della profondità del substrato.

Il loro differenziamento rispetto ai materiali originari è variabile in funzione della stabilità delle superfici rispetto ai fenomeni di erosione diffusa e per ruscellamento concentrato e discontinuo.

I suoli maggiormente rappresentativi sono riferibili alle seguenti tipologie:

Suoli Montelupo (MLP): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e hanno una distribuzione uniforme lungo i tratti lineari e concavi dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, profondi o molto profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei.

Suoli San Clemente (SCM1): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e occupano le sommità e i tratti convessi dei versanti; si trovano tipicamente nei tratti di versante sottoposti ad intensa erosione idrica di tipo laminare o ad interventi antropici di rimodellamento dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, moderatamente profondi sopra il substrato massivo, presente

a 50 - 80 cm di profondità, sono fortemente calcarei.

Suoli Coriano (COR): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono suoli meno diffusi rispetto ai precedenti, che occupano preferibilmente parti alte e medie dei versanti, sono dolcemente

inclinati, profondi sopra il substrato massivo presente tra 80-100 cm di profondità calcarei negli orizzonti superficiali e fortemente calcarei in profondità, con accumulo di carbonato di calcio.

Suoli Passano (PSS): si sono formati in rocce limoso sabbiose (Formazione Arenarie di Borello); sono suoli poco diffusi da dolcemente a molto inclinati, moderatamente profondi o profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei.

Termometria

Le caratteristiche climatiche del territorio Riminese, facendo riferimento al sito di Rimini, possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo schema di classificazione climatica di Koppen - Geiger:

temperatura media annua pari a 13,2°C

temperatura media del mese più freddo pari a 3,4°C

Tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20°C

Escursione termica annua pari a 18,8°C

Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Rimini in una posizione della citata classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato subcontinentale.

Riguardo la misura dell’indice bioclimatico di Winkler il territorio della DOP Colli di Rimini si colloca in una fascia che va dai 2100 ai 2200 gradi/giorno.

Pluviometria

Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a quello caratteristico del tipo “Litoraneo padano” con una piovosità totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza equamente distribuiti durante l’anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Nel territorio della DOP Colli di Rimini il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenarie, le prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all’VIII – VII secolo avanti Cristo, grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di Vitis vinifera.

Da allora, la coltura della vite nel Riminese è documentata senza soluzione di continuità. Le genti etrusche vi hanno introdotto l’usanza della potatura lunga e del sostegno vivo, ripresa e proseguita dalle popolazioni galliche qui

insediatesi in epoca successiva: tanto che i Romani giunti nel III secolo avanti Cristo hanno dato il nome di “arbustum gallicum” a questa forma di allevamento della vite maritata all’albero.

Con la fondazione di “Ariminum”nel 268 a.C. e il sistematico dissodamento delle terre circostanti, la coltura della vite e la produzione del vino hanno assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell’economia.

Di quel periodo restano numerose testimonianze figurative e le relazioni degli storici latini che esaltano gli elevati

rendimenti dei vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l’Urbe; una importante testimonianza ci viene dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C.

 Nemmeno la crisi dell’impero romano ha interrotto completamente i traffici commerciali di vino, come mostra una lapide dedicatoria dell’anno 251 dopo Cristo, trovata a Roma, che segnala i negozianti di vino riminese ancora attivi nella capitale.

E se la caduta dell’impero ha finito per inaridire i commerci e deprimere le attività produttive in ogni regione, nondimeno in area riminese la produzione agricola ha conservato un qualche peso, favorita anche dal nuovo ruolo che nel frattempo veniva assumendo la vicina Ravenna.

La documentazione scritta disponibile per l’arco di tempo compreso fra V e X secolo, reca numerose notizie sulla presenza della vite nel Riminese e contiene interessanti informazioni sui patti colonici, le tecniche e le attrezzature relative alla vitivinicoltura.

Dopo il Mille, le testimonianze storiche divengono numerosissime, sia per lo sviluppo della produzione e dei commerci, sia per la maggiore ricchezza delle fonti superstiti.

Nelle campagne, la trama dell’appoderamento si infittisce, le colture conquistano sempre nuovi spazi; il vigneto dilata la sua presenza in misura cospicua, garantendo una produzione vinaria tale da coprire il forte consumo interno e permettere al tempo stesso buone esportazioni sul mercato veneziano.

Gli statuti medievali di Rimini, attraverso la minuziosa normativa che regola la vita della città e del contado, offrono una moltitudine di elementi circa la viticoltura e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino, evidenziandone il ruolo centrale nell’economia e nella vita della gente.

Sotto il profilo tecnico, pur all’interno di una società agraria complessivamente arretrata, la vitivinicoltura emerge come il settore più evoluto, destinatario dei maggiori investimenti.

Le varie fasi colturali e di trasformazione del prodotto sono la sintesi positiva di esperienze diverse, portate dalle varie popolazioni che hanno abitato questa terra o ne hanno influenzato le usanze.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Nel territorio della DOP Colli di Rimini numerosi sono i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica che concorrono a determinare le peculiari caratteristiche dei vini contemplati in questo disciplinare. Grande peso ha la vicinanza del territorio al mare che influenza positivamente il ciclo vegetativo della vite opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l’ambiente ventilato dalle brezze.

Certamente le elevate, ma non eccessive, sommatorie termiche evidenziate dall’ indice di Winkler garantiscono il raggiungimento di una maturazione ottimale di tutte le uve, anche di quelle tardive.

La peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, unita ad una piovosità non eccessiva nel periodo estivo , alla

fertilità medio bassa dei terreni ed a sommatorie termiche adeguate è favorevole ad un habitus vegetativo della vite spostato verso il contenimento della produzione ed una corretta cinetica di maturazione piuttosto che ad un lussureggiamento vegetativo ed a produzioni per ceppo elevate, influendo positivamente sulle caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche dei vini che si presentano in generale con un elevato potenziale in estratto secco e tenore in alcol unita nei vini rossi ad una buona intensità colorante e ad un elevato tenore in polifenoli che ne determina una buona attitudine all’invecchiamento.

L’ equilibrata dinamica della maturazione, inoltre, consente anche una buona espressione delle caratteristiche varietali dei vitigni coltivati.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le peculiari caratteristiche del territorio della DOP Colli di Rimini di tipo ambientale, climatico, pedologico ed orografico ne fanno un “unicum”territoriale che ha espresso sin dall’antichità una specifica vocazionalità alla coltivazione della vite, caratteristica percepita da tutte le civiltà che si sono avvicendate nel territorio e che hanno quindi dato il proprio

contributo di conoscenza ed esperienza nella coltivazione della vite e nella vinificazione che trovano sintesi in epoca medioevale; possiamo così constatare che l’allevamento della vite maritata all’albero è mutuato costume etrusco; l’utilizzo dei contenitori lignei a doghe deriva dalla tradizione gallica; il recipiente quadrilatero allora in uso per la pigiatura proviene dalla cultura romana; mentre il sistema torchiante basato sul binomio trave-vite è frutto delle

influenze greche.

Sul ceppo di questa tradizione medievale, nell’età moderna, si sono innestate le innovazioni e i perfezionamenti che hanno condotto alla situazione odierna.

Il processo è stato lento ma fecondo, caratterizzato da tappe importanti: una crescente attenzione alle vocazioni agrarie dei suoli, alla scelta dei vitigni, al messa a dimora, alla concimazione, alle potature e ai sistemi di allevamento; quindi una crescente cura rivolta alla vendemmia, alla pigiatura, alla fermentazione ed alla conservazione del prodotto. Le conoscenze e le abitudini ataviche sono state filtrate attraverso la formazione professionale, la sana competizione, il superamento dell’individualismo, la socializzazione delle strutture.

Oggi, sollevando un calice di vino DOP Colli di Rimini, possiamo leggervi in controluce le esperienze di tanti uomini, le fatiche di tante mani che per generazioni e generazioni hanno spremuto il succo della terra riminese.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle

produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24

00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it

website www.valoritalia.it

VALORITALIA S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo

26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

COLLI ROMAGNA CENTRALE

D.O.C.

Decreto  29 settembre 2001

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e Tipologie

 

La denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Colli Romagna Centrale” bianco;

“Colli Romagna Centrale” rosso (anche nella tipologia "riserva");

“Colli Romagna Centrale” Chardonnay (anche nella tipologia "riserva");

“Colli Romagna Centrale” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia "riserva");

“Colli Romagna centrale”  Sangiovese (anche nella tipologia "riserva");

“Colli Romagna Centrale” Trebbiano.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Colli Romagna Centrale” bianco:

Vitigno Chardonnay dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente:

Bombino, Sauvignon bianco,Trebbiano e Pinot Bianco dal 50% al 40%.

 

“Colli Romagna Centrale” rosso:

Vitigno Cabernet Sauvignon dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente concorrono i seguenti vitigni, presenti nell’ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Sangiovese, Barbera, Merlot, Montepulciano dal 50% al 40%.

 

"Colli Romagna Centrale” Chardonnay:

Vitigno Chardonnay 100%.

 

"Colli Romagna Centrale” Cabernet Sauvignon:

Vitigno Cabernet Sauvignon 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa presenti nell’ambito aziendale fino ad un massimo del 15% idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna.

 

"Colli Romagna Centrale” Sangiovese:

Vitigno Sangiovese 100%.

 

"Colli Romagna Centrale” Trebbiano:

Vitigno Trebbiano Romagnolo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici presenti nell'ambito

aziendale fino ad un massimo del 15% idonei alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale”, ricade nella provincia di Forlì-Cesena e comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di

Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Rocca San Casciano, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Tredozio

e la parte a sud della SS. n. 9 Via Emilia del territorio amministrativo dei comuni di

Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI ROMAGNA CENTRALE” devono rispettare le migliori giaciture ed esposizioni relativamente ad ogni singolo vitigno. Sono da evitare i siti di fondo valle ed i terrazzi alluvionali di più recente formazione.

I nuovi impianti relativi a tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi/ha.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico minimo naturale sono i seguenti:

 

Colli Romagna Centrale Bianco: 9,50 t/ha;

Colli Romagna Centrale Rosso: 9,00 t/ha;

Colli Romagna Centrale Chardonnay: 9,00 t/ha;

Colli Romagna Centrale Cabernet Sauvignon: 9,00 t/ha;

Colli Romagna Centrale Sangiovese: 9,50 t/ha;

Colli Romagna Centrale Trebbiano: 11,50 t/ha.

 

Colli Romagna Centrale Bianco: 11,00% vol.;

Colli Romagna Centrale Rosso: 12,00% vol.;

Colli Romagna Centrale Chardonnay: 11,50% vol.;

Colli Romagna Centrale Cabernet Sauvignon: 12,00% vol.;

Colli Romagna Centrale Sangiovese: 12,00% vol.;

Colli Romagna Centrale Trebbiano: 11,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna Centrale" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’affinamento e l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui all’art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.

Non sono ammesse pratiche di arricchimento.

La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dai diversi vitigni.

Nel caso della vinificazione disgiunta l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il 30 aprile successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione e nell'affinamento è consentito l'utilizzo anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.

La resa massima delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per i vini “Colli Romagna Centrale” Rosso, Sangiovese e Cabernet Sauvignon, l’immissione al consumo è consentita soltanto dal 30 aprile dell’anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Colli Romagna Centrale" all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Colli Romagna Centrale” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, delicato, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” rosso:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” Chardonnay:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” Chardonnay riserva:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta con sfumature violacee;

profumo: gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale”  Cabernet sauvignon riserva:

colore: rosso rubino, talvolta con sfumature violacee;

profumo: gradevolmente erbaceo;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” Sangiovese:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, etereo, che ricorda la viola mammola;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, etereo, che ricorda la viola mammola;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

"Colli Romagna Centrale” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Per tutte le tipologie sopra indicate, le caratteristiche tipiche dell’affinamento in legno possono evidenziarsi al momento della degustazione.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore, con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore - tenuta - podere – cascina” ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

I vini a denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale”: rosso,, Sangiovese e Cabernet Sauvignon che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a

ventiquattro mesi, anche in contenitori di legno,

possono portare in etichetta la qualifica “riserva”.

I vini a denominazione di origine controllata “Colli Romagna centrale” Chardonnay che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a

quindici mesi, anche in contenitori di legno,

possono portare in etichetta la qualifica “riserva”.

L’invecchiamento, per il quale è consentito anche l’utilizzo di contenitori di legno,

decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.

In tal caso possono presentare un sentore di legno.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale” devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro o di ceramica di volume nominale di lt. 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,000 con tappatura secondo la normativa vigente.

Sui contenitori e sulle bottiglie contenenti i vini con la denominazione di origine controllata “Colli Romagna Centrale” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La Romagna è ripartita in strisce di territorio parallele dai fiumi che dal crinale appenninico scendono al mare. Attraversando le valli dei principali fiumi che scorrono in provincia di Forlì - Cesena (Montone, Rabbi, Ronco e Savio) si nota una grande uniformità morfologica e una sostanziale monotonia del paesaggio, che vanno messe in relazione con l’uniformità della costituzione geologica di quest’area, cui sono corrisposte e ancora oggi corrispondono uguali forme di erosione.

Gran parte dei terreni interessati dalla viticoltura sono da mettere in relazione con la formazione marnoso-arenacea, di origine miocenica, che si presenta morfologicamente monotona, con rilievi irregolari tagliati da solchi profondi, con fianchi ora dolci, altre volte diritti e altre ancora inclinati in modo uniforme in corrispondenza della pendenza di qualche banco arenaceo.

Studi di zonazione viticola, con particolare riferimento al Cesenate, hanno consentito di indagare i principali suoli vitati dell’area, riscontrando, come filo conduttore, una derivazione da arenarie e marne della formazione Marnoso-arenacea. Talora si tratta anche di suoli parzialmente sepolti da depositi più recenti legati a fenomeni di erosione o all’attività agricola.

Piuttosto diffusi nella collina media sono i suoli “Santa Lucia” [SLU, in riferimento al Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna, scala 1:250.000. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): fine-loamy, mixed, mesic Typic Ustochrepts. Legenda FAO (1990): Calcaric Cambisols)].

Questi suoli si sono formati in materiali derivati da arenarie e marne della formazione Marnoso-arenacea; sono piuttosto profondi, ben drenati, molto calcarei e moderatamente alcalini fino al substrato (1 m di profondità circa), con tessitura franco-limosa o franca. Le quote sono comprese tra 100 e 420 m slm e le pendenze possono variare dal

10-20% fino al 20-35%.

Nella bassa collina, a quote comprese tra 50 e 100 m slm, si alternano suoli “San Tommaso” [STM, in riferimento alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna, scala 1:250.000. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): fine-loamy, mixed (calcareous), mesic Typic Ustorthents. Legenda FAO (1990): Cumulic Anthrosols)], “Madonna dell’Ulivo” [MDU, in riferimento alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna, scala 1:250.000.

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): fine-loamy, mixed, mesic Typic Haplustalfs. Legenda FAO (1990): Calcic Luvisols)] e “Celincordia” [CEL, in riferimento alla Carta dei suoli dell’Emilia-Romagna, scala 1:250.000.

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): loamy, mixed, mesic Typic Ustochrepts. Legenda FAO (1990): Haplic Calcisols)].

I suoli “San Tommaso” si sono formati in seguito a livellamento della superficie topografica e sono una mescolanza di materiali derivati da altri suoli (Santa Lucia o Madonna dell’Ulivo).

Sono molto profondi, ben drenati, a tessitura media, moderatamente alcalini e molto calcarei fino a circa 80 cm di profondità.

I suoli “Madonna dell’Ulivo” derivano dalla Marnoso-arenacea e a volte risultano sepolti per effetto della rideposizione di materiali erosi o derivati dall’attività agricola.

Sono suoli poco o per nulla calcarei, profondi, a tessitura franca-argillosa o franca-argillosa-limosa, poveri di sostanza organica, permeabilità moderata e alta capacità in acqua disponibile. I suoli “Celincordia” sono moderatamente profondi e ben drenati, molto calcarei e con orizzonte superficiale a tessitura franca, franca-argillosa o franca-limosa. La situazione si può estendere anche al Forlivese con un’area particolare legata alla “catena dello Spungone”

in cui sono presenti suoli con sabbie giallastre ancora poco indagati.

Per quanto riguarda il clima, nell’areale viticolo collinare della provincia di Forlì-Cesena, l’indice bioclimatico di Winkler si colloca tra i 1.600 e i 2.200 gradi giorno, con sommatorie termiche più elevate nella bassa collina e via via decrescenti con l’aumentare dell’altitudine.

Le sommatorie termiche riscontrate consentono di soddisfare sia le esigenze dei vitigni più precoci che di quelli più tardivi, come Sangiovese e, soprattutto, Cabernet Sauvignon e Montepulciano.

Oltre al soddisfacimento delle esigenze termiche, vengono scelte esposizioni più o meno soleggiate a seconda dei vitigni che si intendono coltivare e dell’obiettivo enologico che ci si pone.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

La DOC “Colli Romagna Centrale” ha riassunto in sé pratiche tradizionali e le più recenti innovazioni in termini di base ampelografica. In provincia di Forlì - Cesena il rinnovo post-fillosserico dei vigneti aveva fatto concentrare l’attenzione su alcuni vitigni della tradizione come Sangiovese, Trebbiano romagnolo e Bombino bianco, cui si affiancarono vitigni “marginali” per il territorio come Barbera e Montepulciano, che in alcune situazioni potevano essere di aiuto per creare vini rossi più serbevoli e più strutturati del Sangiovese. In effetti, gli agricoltori locali si erano resi conto che Barbera poteva contribuire ad un taglio apportando colore e acidità, mentre Montepulciano, spesso considerato un Sangiovese più tardivo, apportava colore e struttura se coltivato nei terreni giusti sia per esposizione che per caratteristiche pedologiche.

Il più recente rinnovo dei vigneti (ultimi 30 anni) ha introdotto in modo abbastanza deciso alcuni dei cosiddetti “vitigni internazionali”: Merlot (sporadicamente già presente da più tempo), Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Sauvignon.

La Romagna si è sempre storicamente distinta da altre aree di coltivazione del Sangiovese per la vinificazione in purezza di questo vitigno e la DOC “Colli Romagna Centrale non ha trascurato questo aspetto, ma ha voluto dare ragione anche dell’evoluzione della tradizione vitivinicola più recente, che ha permesso di creare prodotti molto interessanti a partire da una interazione vitigno-ambiente decisamente positiva.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I Sangiovesi del Forlivese e del Cesenate si sono sempre distinti per una struttura importante, che indubbiamente gli viene dalle caratteristiche dei suoli, legati in larga misura alla Formazione Marnosoarenacea.

Lo stesso dicasi per gli altri vini rossi; si trovano infatti Merlot e Cabernet importanti, con sentori di frutta matura e speziature interessanti che gli derivano già dalle uve e si trasformano e si arricchiscono con l’affinamento in legno.

I bianchi, a seconda delle aree di produzione, spaziano da tipologie più fresche e leggere, con aromi

floreali e fruttati molto fini e delicati, a tipologie più strutturate, con sentori di frutta matura e aromi

terziari che derivano dalla vinificazione e/o affinamento in legno.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Indubbiamente la massimizzazione dell’espressione delle caratteristiche di vitigno nei vari contesti pedoclimatici

è stata possibile grazie ad una più accurata collocazione varietale, ma anche e soprattutto all’aumento di esperienza e specializzazione da parte dei viticoltori, nonché al positivo recepimento da parte loro delle più recenti innovazioni tecniche, impiantistiche e tecnologiche, sia in campo che in cantina.

Gli studi di zonazione sono stati molto importanti per una più corretta collocazione dei vitigni nei vari ambienti pedo-climatici disponibili sul territorio.

Il Sangiovese e i vitigni a bacca nera in genere tendono a preferire le esposizioni tra est e sud/sud-ovest e la medio - bassa collina, con terreni tendenzialmente argillosi e ricchi in calcare (Celincordia).

In queste situazioni si ottengono vini equilibrati, di buona struttura, con un fruttato ampio e articolato, che può

andare dalla ciliegia ben matura alla prugna essiccata, passando per i vari frutti di bosco, e note speziate più o meno decise a seconda del vitigno.

Il Trebbiano romagnolo esprime al meglio le sue potenzialità in terreni di media o medio-alta collina, anche se salendo troppo potrebbe non riuscire a soddisfare le sue esigenze termiche.

Si tratta infatti di un vitigno che sotto i 1850 gradi giorno (indice di Winkler) non riesce a raggiungere un soddisfacente livello glucidico, producendo mosti e vini piuttosto squilibrati.

L’esposizione non è influente, mentre le performance sensoriali più interessanti si ottengono coltivando il Trebbiano su terreni ricchi in calcare, poveri in sostanza organica, da mediamente profondi a profondi e con una capacità in acqua disponibile da media a elevata (Celincordia e Santa Lucia fino a 150 m s.l.m.).

Anche per Bombino bianco, che si caratterizza per note di pera e di ginestra, le considerazioni sono le medesime, mentre per i vitigni bianchi più precoci, una maggiore altitudine e l’esposizione nei quadranti da nord-ovest a nord-est sono da preferire per avere, accanto ad un fruttato fine e delicato, note floreali di buona intensità e finezza.

In Chardonnay prevalgono note di acacia, mela verde e agrumi, mentre Sauvignon si caratterizza per note di ginestra, uva spina, pesca e sentori agrumati che ricordano soprattutto il pompelmo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

VALORITALIA S.r.l.

Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni

vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave n. 24

00187 ROMA

Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080

Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it

VALORITALIA S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19- 11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.