Puglia › PUGLIA DOC IGT

ALEATICO DI PUGLIA D.O.C.

DAUNIA I.G.T.

MURGIA I.G.T.

PUGLIA I.GT

VALLE D'ITRIA I.G.T.

VIGNETI CELLINO SAN MARCO

VIGNETI CELLINO SAN MARCO

ALEATICO DI PUGLIA

D.O.C.

D.P.R. 29 maggio 1973

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Aleatico di Puglia” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal seguente vitigno:

Aleatico minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:

Negro amaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nel territorio delle province di: Bari, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Aleatico di Puglia” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono quindi da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo – argilloso – silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Aleatico di Puglia”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a: 8,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Bari, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto.

E’ consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie. I sistemi di preparazione del vino a DOC “Aleatico di Puglia” sono quelli tradizionali della zona, previsti dalla vigente legislazione escludendo qualsiasi correzione a mezzo di concentrato e qualsiasi concentrazione ad eccezione di quella a freddo.

E’ consentita la preparazione del vino a DOC “Aleatico di Puglia liquoroso” secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” può essere preparato ne seguenti tipi:

dolce naturale

liquoroso dolce naturale

da indicare in etichetta, e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Aleatico di Puglia” Dolce Naturale:

colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all’arancione con l’invecchiamento;

profumo: aroma delicato, caratteristico, più intenso ed etereo con l’età;

sapore: moderatamente dolce, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Aleatico di Puglia” Liquoroso Dolce Naturale:

colore: rosso granata più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all’arancione con l’invecchiamento;

profumo: delicato, caratteristico, etereo ed intenso con l’invecchiamento;

sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i

limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” non può essere immesso al consumo prima del

1° Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

tre anni

a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve

o dalla data di alcolizzazione nella tipologia liquoroso

può portare in etichetta la qualifica “riserva”.

Alla DOC “Aleatico di Puglia” è vietata l’aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC “Aleatico di Puglia” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Sviluppandosi in lunghezza per ben 400 km. il territorio pugliese presenta caratteristiche assai differenti che lo rendono tra i più affascinanti in Italia in quanto a bellezza del paesaggio e tra i più interessanti da un punto di vista storico e naturalistico.

Alle piane incolte battute dal vento seguono le infinite geometrie degli olivi oltre a fertili distese di terreni coltivati, recuperati a fatica da generazioni di contadini.

Lungo le coste il paesaggio muta ulteriormente alternando lunghi arenili di sabbia finissima ad alte pareti rocciose intervallate da insenature e piccole calette, lungo le quali si aprono numerose grotte e anfratti dovuti alla particolare natura carsica del sottosuolo pugliese.

L'incessante azione dell'acqua sul calcare, principale componente del terreno, ha dato vita sin dalla preistoria a profonde incisioni nel banco roccioso divenute col tempo gravine, serre e letti fossili di antichi fiumi, oggi habitat perfetto per migliaia di specie vegetali endemiche.

Profonde voragini, dette appunto vore, smaltiscono ancora oggi le acque piovane favorendo, anche qui, particolarissimi

tipi di fioritura.

È un territorio che alterna infatti la vegetazione caratteristica della macchia mediterranea presente in particolare nel Salento ai boschi di vario genere e natura presenti nella zona del Gargano con il lussureggiante esempio della foresta Umbra.

A questi si alternano le acque, anch'esse di forma e natura assai differente.

Ai canali e ai bacini frutto delle bonifiche eseguite dall'uomo resistono i delicatissimi sistemi lacustri di Lesina e Varano nel Gargano, dei laghi Alimini nel territorio di Otranto e l'oasi naturalistica delle Cesine sempre in provincia di Lecce.

La pedologia del suolo presenta le classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce calcaree, delle quali rappresentano i residui insolubili composti da ossidi e idrossidi di ferro e di alluminio.

Sono terreni che per la loro ricchezza di potassio e la relativa povertà di sostanza organica costituiscono un privilegiato substrato per la coltivazione di varietà di uve per vini bianchi di pregio.

I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che raggiunge circa il 60% dei costituenti totali.

Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell’arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 700 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.

Il clima della regione rientra nell’area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Il clima è del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a seconda delle annate, vanno dagli 800 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70% nel periodo autunno-invernale.

Considerato l’andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che è compreso da aprile a settembre, si riscontrano valori di precipitazione molto modesti aggiratesi sui 300 mm di pioggia.

Non sono rare estati senza alcuna precipitazione. L’andamento medio pluriennale termico è caratterizzato da elevate temperature che raramente superano i 30 C° e scendono sotto 0 c°. Durante il periodo estivo le temperature minime difficilmente scendono sotto i 18° C.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il legame della Puglia con il vino, e quindi con la vite, ha origini antichissime, un legame che da sempre ha caratterizzato - unitamente all'olio e all'olivo - la cultura e la tradizione di questa regione.

La storia della vite in Puglia ha radici antichissime e si ritiene che questa pianta sia stata sempre presente nel territorio della regione.

La vite era probabilmente presente in Puglia prima dei tempi della colonizzazione greca - nel VIII secolo a.C. - tuttavia alcune delle varietà oggi considerate autoctone di questa regione sono state introdotte proprio dai greci, come il Negroamaro e l'Uva di Troia.

Dalla Grecia fu introdotto anche il sistema di coltivazione della vite ad “alberello”, il metodo più diffuso in Puglia.

Con l'arrivo del dominio degli antichi romani - in seguito alla vittoria contro Pirro nel 275 a.C. - la produzione e il commercio di vino furono particolarmente vivaci e i vini della Puglia cominciarono ad essere presenti - e apprezzati - nella tavole di Roma.

Nella sua monumentale opera Naturalis Historia, Plinio il Vecchio, nell'elencare le varietà di uve greche, ricorda che in Puglia erano presenti le Malvasie Nere di Brindisi e Lecce, il Negroamaro e l'Uva di Troia.

Plinio il Vecchio, Orazio e Tibullo hanno lasciato ampie testimonianze nei loro scritti sulle tecniche di coltivazione della vite e della produzione di vino in Puglia ai tempi degli antichi Romani, decantando - in particolare - il colore, il profumo e il sapore dei vini pugliesi.

Plinio il Vecchio definì Manduria - la terra della Puglia più rappresentativa per il Primitivo – come viticulosae, cioè “piena di vigne”.

Manduria non fu l'unica zona a guadagnarsi l'appellativo di viticulosae: anche Mesagne, Aletium (Alezio) e Sava furono definite in questo modo da altri autori.

Altri autori illustri di quei tempi - come Marziale, Ateneo e Marrone - elogiarono nei loro scritti le qualità dei vini pugliesi.

Con la costruzione del porto di Brindisi - nel 244 a.C. - il commercio del vino pugliese conosce un periodo piuttosto fiorente e a Taranto, con lo scopo di facilitare la spedizione e l'imbarco, si conservano enormi quantità di vino in apposite cantine scavate nella roccia lungo la costa.

Già a quei tempi, quindi, la Puglia diviene un importante “deposito” di vino, una terra che farà del vino, e dell'olio, due prodotti fortemente legati alla propria tradizione e cultura.

Il vino di qualità lascerà un segno indelebile nella cultura della Puglia: da merum, che in latino significa “vino puro” o “vino genuino”, deriva infatti il termine mjere, che in dialetto pugliese significa “vino”.

Dopo la caduta dell'impero romano, la viticoltura e la produzione di vino in Puglia subiscono un periodo di crisi e sarà solo per opera dei monasteri e dei monaci che le due attività saranno conservate e continueranno a caratterizzare la Puglia. Nel Medioevo, in Puglia si registrano ancora enormi produzioni di vino: non a caso Dante Alighieri, nei suoi versi, descrive la Puglia come «terra sitibonda ove il sole si fa vino».

L'importanza dello sviluppo della viticoltura e della produzione del vino fu ben compresa anche da Federico II che - nonostante fosse astemio - fece piantare migliaia di viti nella zona di Castel del Monte, importando le piante dalla vicina Campania.

Il vino assume un ruolo strategico per l'economia della Puglia tanto che, nel 1362, Giovanna I d'Angiò firma una legge che vietava nel territorio l'introduzione di vino prodotto al di fuori della regione.

Sarà solamente durante il Rinascimento che i vini della Puglia cominceranno a conoscere i consensi delle altre zone d'Italia e di alcune zone della Francia, i vini pugliesi fanno il loro ingresso nelle tavole delle corti nobili. Andrea Bacci, uno degli autori di vino più conosciuti di quel periodo, ricorda nella sua opera De naturali vinorum historia che nelle zone di Lecce, Brindisi e Bari si producono vini di “ottima qualità”, mentre dei rossi di Foggia e del Gargano dirà che sono vini di “media forza ma sinceri nella sostanza sicché durano fino al terzo anno e anche di più”.

Nei periodi successivi - nel 1700 e nel 1800 - la Puglia si farà sempre notare per le enormi quantità di vino prodotte, mai per la qualità, tanto che le eccedenze cominciano ad essere un serio problema, pur tuttavia costituendo un cospicuo profitto.

I sistemi di allevamento a pianta bassa e ad alta intensità di individui per superficie favoriranno una produzione per pianta, tale da considerare il prodotto ottenuto con caratteristiche organolettiche più interessanti.

Inoltre il sistema di allevamento, la potatura, le coltivazioni influiranno sulla quantità e qualità finale del prodotto.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Aleatico di Puglia”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso

progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

V.le Gallipoli, 39

73100 Lecce

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4/6

72100 Brindisi

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari,

C.so Cavour n. 2

70121 BARI

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia,

Via A. Dante n. 27

71121 FOGGIA.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto

V.le Virgilio, 152

74121 Taranto

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto sono gli Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettuano la verifiche annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DAUNIA

I.G.T.

Decreto 25 Ottobre 2010

Rettifica Decreto 13 Gennaio 2011

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

Modifica Decreto 11 giugno 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L'indicazione geografica tipica "Daunia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Daunia" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

Aglianico n.;

Aleatico n.;

Barbera n.,

Bianco di Alessano b.;

Biancolella b.;

Bombino bianco b.;

Bombino nero n.;

Cabernet Franc n.

Cabernet Sauvignon n.;

Chardonnay b.;

Coda di volpe b.;

Falanghina b.;

Fiano b.;

Greco b.;

Greco bianco b.;

Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;

Lambrusco Maestri n.;

Lambrusco n.;

Malbech n.;

Malvasia bianca b.;

Malvasia nera di Brindisi n.

Malvasia nera di Lecce n.;

Merlot n.;

Montonico b.;

Moscatello selvatico b.;

Moscato bianco b.;

Negroamaro n.;

Pampanuto b.;

Petit Verdot n.;

Piedirosso n.;

Pinot bianco b.;

Pinot grigio g.;

Pinot nero n.;

Primitivo n.;

Refosco dal Peduncolo rosso n. ;

Riesling italico b.;

Riesling renano b.;

Sangiovese n.;

Sauvignon b.;

Semillon b.;

Sylvaner verde b.;

Syrah n.;

Trebbiano

Trebbiano giallo b.;

Uva di Troia n.;

Verdeca b.;

Verdicchio b.;

Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione diversi da quello oggetto di specificazione, per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito, e novello limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.

L’indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione della dicitura “Lambrusco vinificato in bianco” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Lambrusco Maestri.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della

provincia di Foggia,

il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale,

già comprensiva dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1 , comma 1, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" bianco rosso e rosato a

26,00 t/ha;

per i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione del vitigno, a

22,00 t/ha;

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

10,00% per i bianchi;

10,00% per i rosati;

10,50% per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00%vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Daunia" passito e uve stramature è consentito un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve come

delimitata dall’art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.

E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Daunia” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Daunia” bianco da uve stramature:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Daunia” bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Daunia” bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Daunia” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

 “Daunia” rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Daunia” rosso da uve stramature:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Daunia” rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Daunia” rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Daunia” rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Daunia” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Daunia” rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Daunia” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Daunia” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

I vini a indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati all’articolo 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Daunia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Daunia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori rilevanti per il legame

L'area individuata nel disciplinare, corrispondente all’area occupata dagli antichi dauni, ossia la zona nord della Puglia sino al limite nord della provincia di Bari, è caratterizzata da un suolo argilloso o argilloso/limoso di colore grigio scuro o nerastro profondi almeno 1 metro e poggianti direttamente su banchi di argilla marnosa o argilla azzurra.

Sono pertanto ricchi di limo o argilla in parte rigonfiabili.

Possiedono una discreta dotazione dei principali elementi nutritivi ed una elevata capacità idrica a cui fa riscontro una bassa velocità di infiltrazione; trattasi pertanto di terreni con media capacità produttiva.

Si alternano anche abbastanza diffusamente terreni sabbiolimosi, sabbio-argillosi e sabbio-silicei.

Ma la tipologia più diffusa è quella derivata da calcari mesozoici e poggianti su di essi compatti e che costituiscono la quasi totalità del promontorio garganico e della provincia della BAT.

Da un punto di vista orografico, l'areale in oggetto, è ripartito tra una parvenza di montagna nel nord/ovest della Daunia al confine col Molise e nella presenza di una notevole estensione di pianura inasprita da una zona collinare formata dal compatto altopiano delle Murge.

L'area di nostra competenza è una regione a clima spiccatamente mediterraneo e cioè caldo asciutto con inverni dolci, primavere corte, estati calde e lunghe, autunni miti e piovosi.

L'areale si estende tra la cornice montuosa Dauna, la Murgia nord barese, il tavoliere e le pendici del Gargano, il mese più caldo è prevalentemente agosto rispetto a luglio, il più freddo è prevalentemente gennaio. Le zone più fredde sono quelle condizionate dal fattore altitudine ossia l'Appennino Dauno ed il Gargano; la “Puglia Piana” che si estende dal tavoliere sino alla piana di Barletta e Trinitapoli, registra forti estremi termici indotti dal contrasto dei diversi fattori sia

climatici sia orografici.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione contribuiscono ad ottenere il vino IGT DAUNIA.

La storia del territorio del nero di Troia segue pedissequamente l’evoluzione dei dauni. I primissimi abitanti stabili provengono dalle zone sub-costiere, ricacciati verso l'interno dalle continue invasioni dei popoli balcanici.

Gli insediamenti in questo periodo sono prevalentemente in grotta; l'economia è di tipo agro-pastorale. Questo sistema senza interruzioni intorno all'VIII secolo A.C. in cui stanziano nel territorio i Dauni e i Peuceti, popolazione di provenienza illirica.

Benché la tradizione considerasse l'Ofanto come il naturale confine tra la Daunia e la Peucetia, i centri antichi situati a

sud del fiume, tra Canosa e Barletta, rivendicano l'appartenenza alla Daunia.

Durante il MEDIOEVO la coltura della vite scomparve dalla daunia agricola. Nell'Era Moderna invece, in Capitanata nel 1850 due gloriose famiglie cerignolane i Pavoncelli e La Rochefocauld impiantarono circa 60 ettari a Nero di Troia allevandolo ad alberello basso; nel giro di pochi anni gli Ha coltivati a Nero di Troia, diventarono 2500.

Quello dell’uva di Troia è uno dei vitigni più antichi e caratteristici della Puglia centrosettentrionale, ma le sue origini sono incerte: sono tante le leggende che militano intorno.

Riguardo al suo nome si sono fatte avanti tre ipotesi: la prima ha uno scenario “epico”, in quanto si considera l’Uva di Troia originaria proprio della storica città del’Asia minore di Troia descritta da Omero nei suoi racconti epici. Leggenda vuole che il vitigno sia arrivato in Italia meridionale, e precisamente lungo le coste pugliesi, tramite i colonizzatori greci più di duemila anni fa.

Altra ipotesi, meno suggestiva, indica la cittadina albanese Cruja come origine dell’Uva di Troia; mentre più veritiera

rimane la tesi che indica il vitigno, originario proprio del territorio limitrofo alla città pugliese di Troia.

Tra tutte, la teoria più affascinante rimane sicuramente quella legata alla leggenda dell’eroe greco Diomede: questi, terminata la guerra di Troia, navigò fino a risalire il fiume Ofanto portando con se tralci di vite della sua terra che piantati, dettero appunto origine all’Uva di Troia.

Del grande valore storico di queste piantagioni fanno fede le diverse citazioni che rimandano a Federico II di Svevia, il quale amava degustare il “corposo vino di Troia”, ed ai marchesi D'Avalos che, acquistata la città nel 1533, e notata l'assoluta qualità ed attitudine dei terreni circostanti, incrementarono notevolmente le coltivazioni di quest’uva.

In realtà, in epoca federiciana, l’esteso territorio di produzione del vitigno era ricompreso sotto un unico regno: da ciò deriva il grande legame che unisce le varie aree, i loro innumerevoli scambi economici e culturali che giustificano appunto la diffusione della produzione su terreni che comprendono un’area molto più ampia della sola provincia di Foggia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L’IGT “DAUNIA”, come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Da un punto di vista orografico, l'areale in oggetto, è ripartito tra una parvenza di montagna nel nord/ovest della Daunia al confine col Molise e nella presenza di una notevole estensione di pianura inasprita da una zona collinare formata dal compatto altopiano delle Murge.

L'area di nostra competenza è una regione a clima spiccatamente mediterraneo e cioè caldo-asciutto con inverni dolci, primavere corte, estati calde e lunghe, autunni miti e piovosi.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino IGT “Daunia”

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MURGIA

I.G.T.

D. D. 25 Ottobre 2010

Rettifica D. D. 13 Gennaio 2011

 (Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione

 

L'indicazione geografica tipica "Murgia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Murgia", è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Bari, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

L'indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

Aglianico n.;

Aleatico n.;

Barbera n.,

Bianco di Alessano b.;

Bombino bianco b.;

Bombino nero n.;

Cabernet Franc n.

Cabernet Sauvignon n.;

Chardonnay b.;

Falanghina b.;

Fiano b.;

Greco b.;

Greco bianco b. ;

Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;

Lacrima n.,

Lambrusco Maestri n.;

Malbech n.;

Malvasia bianca b.;

Malvasia nera di Brindisi n.

Malvasia nera di Lecce n.;

Merlot n.;

Montonico b.;

Moscatello selvatico b.;

Moscato bianco b.;

Negroamaro n.;

Negroamaro precoce cannellino n.;

Notardomenico b.;

Pampanuto b.;

Petit Verdot n.;

Piedirosso n.;

Pinot bianco b.;

Pinot grigio g .;

Pinot nero n.;

Primitivo n.;

Refosco dal Peduncolo rosso n.;

Riesling italico b.;

Riesling renano b.;

Sangiovese n.;

Sauvignon b.;

Semillon b.;

Susumaniello n.;

Sylvaner verde b.;

Syrah n.;

Uva di Troia n.;

Verdeca b.;

Verdicchio b.;

Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

I vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, e passito, e novello, quest’ultima limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature”rivenienti da vendemmia

tardiva.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della

provincia di Bari,

il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica

"Murgia" bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno,

a 23,00 t/ha,

per i vini ad indicazione geografica

Murgia con la specificazione dei vitigni Primitivo ed Aleatico a

18,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

10,00% per i bianchi;

10,00% per i rosati;

10,50% per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.50% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Murgia" passito e/o uve stramature è consentito appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall’art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.

E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", anche con la specificazione del nome del

vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Murgia” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 “Murgia” bianco vino da uve stramature:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Murgia” Bianco Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Murgia” bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 “Murgia” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Murgia” rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Murgia” Rosso vino da uve stramature:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Murgia” rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

profumo: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Murgia” rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Murgia” rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Murgia” Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Murgia” rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vo.l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Murgia” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

“Murgia” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

3. I vini a indicazione geografica tipica “Murgia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante, spumante e novello, all’atto dell’immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

 

“Murgia” frizzante: 9,50% vol.;

“Murgia” spumante: 9,50% vol.;

“Murgia” novello: 11,00% vol.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nell’articolo 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Murgia " è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Murgia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La relazione parte dalla natura dei terreni i quali nella zona interessata presentano innanzitutto un alto tasso di omogeneità, infatti da un punto di vista geologico le Murge nord-occidentali sono formate da calcari compatti dell’unità litologica del calcare di Bari e di Altamura (formazione del cretaceo, risalente a circa 130 milioni di anni fa, il cui spessore raggiunge i 3000 m.).

L'altopiano da noi considerato, comprende le cosiddette Murge nord-occidentali dove si notano le quote più elevate dell'intero rilievo (M. Caccia 680 m., Torre Disperata 686 m.) con un altezza media che difficilmente scende al disotto del 350 m s.l.m.

Dal punto di vista strutturale le Murge corrispondono ad un rilievo tabulare allungato nello stesso senso della Fossa Bradanica, delimitato sul margine sud orientale da una estesa scarpata; verso N-E, procedendo cioè verso l'Adriatico, il rilievo murgiano degrada sino al livello del mare.

La lunghissima azione di erosione da parte dei venti e soprattutto dalle acque piovane ricche di anidride carbonica ha modellato le forme di questo esteso altopiano calcareo, creando un eccezionale patrimonio di fenomeni di origine carsica.

Data la costituzione litologica dell'altopiano su di esso mancano corsi d'acqua perenni, a fronte di una falda sotterranea che, nel settore delle Murge Alte, dove il carsismo raggiunge il suo massimo sviluppo, può spingersi fino a 400 metri

sotto il livello del mare.

Questa conformazione fa, di questo altipiano, l’habitat ideale per la vigna che affonda le sue radici nello strato calcareo immediatamente sottostante il sottile strato di terreno fertile, con la conseguenza che i vigneti qui impiantati hanno rese per ettaro naturalmente basse ed una grande mineralità sostenuta da una buona acidità in quanto è risaputo che le massime espressioni qualitative della vite si hanno su terreni minerali, con poca sostanza organica e non troppo ricchi di acqua, elemento che la natura carsica del terreno rappresenta in maniera ideale.

La buona piovosità dell’area, accompagnata alla pratica dell’irrigazione di sostegno per mezzo di acqua artesiana di cui

il sottosuolo profondo è ricco, compensa la relativa aridità del suolo stesso.

L’elemento distintivo, rispetto al comprensorio circostante esterno all’area a IGP e che ne caratterizza ulteriormente l’unicità, è dato dall’altitudine media a cui si trovano i vigneti, in aree naturalmente ventilate costantemente, il che rende particolarmente difficile l’attacco da parte dei più comuni parassiti;

Oltre alla composizione dei terreni, all’andamento pluviometrico ed alla natura collinare dei terreni,

estrema importanza ha l’andamento climatico stagionale che, fatti salvi eventi eccezionali, vede temperature medie più basse rispetto al resto della regione durante tutto l’anno, con la conseguenza che le uve che allignano in loco hanno maturazione tardiva rispetto a quelle delle zone limitrofe con la conseguenza che è estremamente facile produrre vini di grande finezza ed eleganza con minore potenza alcolica, rispetto ai vini prodotti nelle parti più meridionali della regione.

Il clima è tipicamente pseudo steppico, con temperature estreme quasi mai nella media. Il processo vegetativo non è molto rigoglioso a causa degli sbalzi climatici, com’è noto questo diventa l’habitat naturale per la vite che, tradizionalmente, per produrre grande qualità ha bisogno di “soffrire”; per questa ragione l’equilibrio vegeto-produttivo in questa zona è ottimale e vede le rese, naturalmente ridotte a quantità che difficilmente superano i 100 quintali per ettaro. La temperatura media annuale è compresa tra i 10° C ed i 19° C, con una temperatura media, nei mesi più freddi, compresa tra 0° C e 4° C.

Le precipitazioni nel periodo aprile-ottobre dell’ultimo decennio ammontano a circa 300 mm e cioè circa la metà del totale annuo.

Tutto ciò premesso è evidente che il territorio della IGT Murgia  è ideale per una viticoltura moderna, di qualità che garantisce l’ideale equilibrio vegeto-produttivo alla vite sia essa a bacca bianca o rossa che allignano in zona e vengono usate da decenni.

 

2. Fattori umani rilevanti per il legame

I sistemi di allevamento a pianta bassa e ad alta intensità di individui per superficie favoriscono una produzione per pianta, tale da considerare il prodotto ottenuto con caratteristiche organolettiche più interessanti.

Inoltre il sistema di allevamento, la potatura, le coltivazioni influiscono sulla quantità e qualità finale del prodotto.

La viticoltura tipica di questa zona prevede un elevato frazionamento essendo, la zona, tradizionalmente derivante dalla Riforma Fondiaria che si basò, appunto sul frazionamento della proprietà onde consentire a più nuclei familiari di trarre il proprio reddito.

Oggi questa situazione ha prodotto solo elementi positivi in quanto si sono scelti per l’impianto, solo i terreni migliori, con le migliori esposizioni e limitando fortemente l’unico vero rischio in loco per le produzioni che è costituito dalla grandine che tradizionalmente fa la sua comparsa tra i mesi di luglio ed agosto, ed il cui impatto distruttivo viene fortemente limitato da detta parcellizzazione, dato che è noto che la grandine colpisce fasce del territorio normalmente di ampiezza limitata.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

L’IGT “Murgia”, come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Il Murgia bianco si presenta con colore giallo paglierino più o meno intenso; all’olfatto si presenta, fruttato; il sapore è

tipico, secco, sapido.

Il Murgia rosato si presenta con colore rosato cerasuolo, intenso e persistente all’olfato; al palato si presenta secco e caratteristico.

Il Murgia rosso presenta alla vista un colore intenso con sfumature violacee; odore fruttato e complesso; il sapore è armonico e tipico.

Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui allalettera B).

Le caratteristiche genetiche e morfologiche del territorio di produzione, l’esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, il clima mite e particolarmente favorevole concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta, ottenendo ottimi risultati qualitativi ed organolettici.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni adatti ad una viticoltura di qualità, con susseguente selezione delle uve in sede di raccolta e vinificazione.

La millenaria storia vitivinicola della regione Puglia in generale, e della zona di produzione del Murgia, in particolare, dallo sbarco dei greci fino ai giorni nostri, passando attraverso l’epoca medievale, attestata da numerosi documenti e reperti storici, come il ritrovamento di anfore vinarie a seguito di scavi archeologici, è la prova inconfutabile della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani/ambientali e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Murgia”, sia esso bianco, rosso o rosato.

Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli e, soprattutto negli ultimi decenni, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali premiati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

PUGLIA

I.G.T.

Decreto 3 novembre 2010

Rettifica Decreto 13 Gennaio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI

 

Articolo 1

Denominazione:

 

L'indicazione geografica tipica “Puglia” accompagnata  o  meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di  produzione,  è riservata ai mosti e ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

L'indicazione geografica tipica “Puglia”  è  riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature  e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”,  bianchi,  rossi  e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti da  uno  o  più  vitigni  idonei  alla  coltivazione  per   l'intero territorio della regione Puglia  a  bacca  di  colore  corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.

29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Asprinio bianco;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Biancolella;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc ;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Coda di volpe;

Falanghina;

Fiano;

Francavilla Greco;

Impigno;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lacrima;

Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca (da Malvasia bianca e/o Malvasia  bianca di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o  Malvasia nera di Lecce);

Merlot;

Montonico;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Piedirosso;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo;

Refosco dal peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Trebbiano;

Uva di Troia;

Verdeca;

Verdicchio;

Vermentino;

 

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai

corrispondenti vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla  coltivazione,  diversi  da  quello  oggetto  di specificazione, per l'intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

I  vini  ad   indicazione   geografica   tipica   “Puglia”   con   la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente  alla  specificazione  di vitigno a bacca bianca, passito e novello quest'ultima  limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti  vini  possono  essere  prodotti  anche nella tipologia “vino da uve stramature” ed essere designati  con  la

menzione “vendemmia tardiva”.

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo,  a condizione che il vino prodotto derivi al

100% dai vitigni indicati

e che il vitigno che concorra in quantità minore  rispetto  all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione  della dicitura “Lambrusco  vinificato  in  bianco”  è  riservata  al  vino ottenuto  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri

autorizzato alla coltivazione nella regione Puglia.

Le uve destinate alla produzione di  detta  tipologia  devono  essere vinificate in bianco.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione  della dicitura “Negroamaro vinificato in bianco” riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  per

almeno l'85% dal vitigno Negroamaro.

Le uve destinate alla produzione di  detta  tipologia  devono  essere vinificate in bianco

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 

Articolo 3

Zona di produzione:

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica “Puglia” comprende i territori amministrativi delle province di

Bari,

BAT (Barletta - Andria - Trani), 

Brindisi, 

Foggia, 

Lecce, 

Taranto

della regione Puglia.

 

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata nell'ambito aziendale,  già comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica

“Puglia” bianco, rosso e rosato, anche con  la  specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a

26,00 t/ha;

per  i  vini  ad  indicazione   geografica   tipica   “Puglia”,   con specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a 22,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica “Puglia”, seguita o meno dal riferimento al nome del  vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo:

9,50% vol. per i bianchi;

9,50% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in  deroga,  assicurare  un 

titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo inferiore dello 0.50% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti del 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore all'80%.

per tutti i tipi di vino,

ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla  produzione  della  indicazione  geografica tipica “Puglia” passito e uve stramature è consentito l'appassimento anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  “Puglia”   devono   essere effettuate sull'intero territorio  della  Regione  Puglia. 

E'  fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa  per  effettuare  le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Puglia” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Puglia” bianco vino da uve stramature:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico lvolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Puglia” bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Puglia” bianco passito

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/1

 

“Puglia” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Puglia” rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

 “Puglia” Rosso vino da uve stramature:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: da secco a dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/1.

 

“Puglia” rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Puglia” rosso novello

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Puglia” rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: da secco a dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Puglia” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Puglia” rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Puglia” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco a dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 

“Puglia” rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

profumo: rosato più o meno intenso;

odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

2. I vini a indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

3. I vini a indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante”, “spumante” e novello, all’atto dell’immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:

“Puglia” Frizzante 9,50%;

“Puglia” Spumante 9,50%;

“Puglia” Novello 11,00%.

 

 Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica “Puglia” è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” può essere utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte  da  vigneti,  coltivati nell'ambito del territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3,  ed iscritti  nello  schedario  viticolo  dei  vini  a  denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Sviluppandosi in lunghezza per ben 400 km. il territorio pugliese presenta caratteristiche assai differenti che lo rendono tra i più affascinanti in Italia in quanto a bellezza del paesaggio e tra i più interessanti da un punto di vista storico e naturalistico.

Alle piane incolte battute dal vento seguono le infinite geometrie degli olivi oltre a fertili distese di terreni coltivati, recuperati a fatica da generazioni di contadini.

Lungo le coste il paesaggio muta ulteriormente alternando lunghi arenili di sabbia finissima ad alte pareti rocciose intervallate da insenature e piccole calette, lungo le quali si aprono numerose grotte e anfratti dovuti alla particolare

natura carsica del sottosuolo pugliese.

L'incessante azione dell'acqua sul calcare, principale componente del terreno, ha dato vita sin dalla preistoria a profonde incisioni nel banco roccioso divenute col tempo gravine, serre e letti fossili di antichi fiumi, oggi habitat perfetto per migliaia di specie vegetali endemiche. Profonde voragini, dette appunto vore, smaltiscono ancora oggi le acque piovane favorendo, anche qui, particolarissimi tipi di fioritura.

È un territorio che alterna infatti la vegetazione caratteristica della macchia mediterranea presente in particolare

nel Salento ai boschi di vario genere e natura presenti nella zona del Gargano con il lussureggiante esempio della foresta Umbra.

A questi si alternano le acque, anch'esse di forma e natura assai differente. Ai canali e ai bacini frutto delle bonifiche eseguite dall'uomo resistono i delicatissimi sistemi lacustri di Lesina e Varano nel Gargano, dei laghi Alimini nel territorio di Otranto e l'oasi naturalistica delle Cesine sempre in provincia di Lecce.

La pedologia del suolo presenta le classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce calcaree, delle quali rappresentano i residui insolubili composti da ossidi e idrossidi di ferro e di alluminio.

Sono terreni che per la loro ricchezza di potassio e la relativa povertà di sostanza organica costituiscono un privilegiato

substrato per la coltivazione di varietà di uve per vini bianchi di pregio.

I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che raggiunge circa il 60% dei costituenti totali.

Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell’arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 700 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.

Il clima della regione rientra nell’area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Il clima è del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a seconda delle annate, vanno dagli 800 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70% nel periodo autunno invernale.

Considerato l’andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che è compreso da aprile a settembre, si

riscontrano valori di precipitazione molto modesti aggiratesi sui 300 mm di pioggia.

Non sono rare estati senza alcuna precipitazione. L’andamento medio pluriennale termico è caratterizzato da elevate temperature che raramente superano i 30 C° e scendono sotto 0 c°.

Durante il periodo estivo le temperature minime difficilmente scendono sotto i 18° C.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Il legame della Puglia con il vino, e quindi con la vite, ha origini antichissime, un legame che da sempre ha caratterizzato - unitamente all'olio e all'olivo - la cultura e la tradizione di questa regione.

La storia della vite in Puglia ha radici antichissime e si ritiene che questa pianta sia stata sempre presente nel territorio della regione.

La vite era probabilmente presente in Puglia prima dei tempi della colonizzazione greca - nel VIII secolo a.C. - tuttavia alcune delle varietà oggi considerate autoctone di questa regione sono state introdotte proprio dai greci, come il Negroamaro e l'Uva di Troia.

Dalla Grecia fu introdotto anche il sistema di coltivazione della vite ad “alberello”, il metodo più diffuso in Puglia. Con l'arrivo del dominio degli antichi romani - in seguito alla vittoria contro Pirro nel 275 a.C. - la produzione e il commercio di vino furono particolarmente vivaci e i vini della Puglia cominciarono ad essere presenti - e apprezzati - nella tavole di Roma.

Nella sua monumentale opera Naturalis Historia, Plinio il Vecchio, nell'elencare le varietà di uve greche, ricorda che in Puglia erano presenti le Malvasie Nere di Brindisi e Lecce, il Negroamaro e l'Uva di Troia. Plinio il Vecchio, Orazio e Tibullo hanno lasciato ampie testimonianze nei loro scritti sulle tecniche di coltivazione della vite e della produzione di vino in Puglia ai tempi degli antichi Romani, decantando - in particolare - il colore, il profumo e il sapore dei vini pugliesi.

Plinio il Vecchio definì Manduria - la terra della Puglia più rappresentativa per il Primitivo – come viticulosae, cioè “piena di vigne”. Manduria non fu l'unica zona a guadagnarsi l'appellativo di viticulosae: anche Mesagne, Aletium (Alezio) e Sava furono definite in questo modo da altri autori.

Altri autori illustri di quei tempi - come Marziale, Ateneo e Marrone - elogiarono nei loro scritti le qualità dei vini pugliesi. Con la costruzione del porto di Brindisi - nel 244 a.C. - il commercio del vino pugliese conosce un periodo piuttosto fiorente e a Taranto, con lo scopo di facilitare la spedizione e l'imbarco, si conservano enormi quantità di vino in apposite cantine scavate nella roccia lungo la costa.

Già a quei tempi, quindi, la Puglia diviene un importante “deposito” di vino, una terra che farà del vino, e dell'olio, due prodotti fortemente legati alla propria tradizione e cultura.

Il vino di qualità lascerà un segno indelebile nella cultura della Puglia: da merum, che in latino significa “vino puro” o “vino genuino”, deriva infatti il termine mjere, che in dialetto pugliese significa “vino”.

Dopo la caduta dell'impero romano, la viticoltura e la produzione di vino in Puglia subiscono un periodo di crisi e sarà solo per opera dei monasteri e dei monaci che le due attività saranno conservate e continueranno a caratterizzare la Puglia. Nel Medioevo, in Puglia si registrano ancora enormi produzioni di vino: non a caso Dante Alighieri, nei suoi versi, descrive la Puglia come «terra sitibonda ove il sole si fa vino».

L'importanza dello sviluppo della viticoltura e della produzione del vino fu ben compresa anche da Federico II che - nonostante fosse astemio - fece piantare migliaia di viti nella zona di Castel del Monte, importando le piante dalla vicina Campania.

Il vino assume un ruolo strategico per l'economia della Puglia tanto che, nel 1362, Giovanna I d'Angiò firma una legge che vietava nel territorio l'introduzione di vino prodotto al di fuori della regione.

Sarà solamente durante il Rinascimento che i vini della Puglia cominceranno a conoscere i consensi delle altre zone d'Italia e di alcune zone della Francia, i vini pugliesi fanno il loro ingresso nelle tavole delle corti nobili. Andrea Bacci, uno degli autori di vino più conosciuti di quel periodo, ricorda nella sua opera De naturali vinorum historia che nelle zone di Lecce, Brindisi e Bari si producono vini di “ottima qualità”, mentre dei rossi di Foggia e del Gargano dirà che sono vini di “media forza ma sinceri nella sostanza sicché durano fino al terzo anno e anche di più”. Nei periodi

successivi - nel 1700 e nel 1800 - la Puglia si farà sempre notare per le enormi quantità di vino prodotte, mai per la qualità, tanto che le eccedenze cominciano ad essere un serio problema, pur tuttavia costituendo un cospicuo profitto.

I sistemi di allevamento a pianta bassa e ad alta intensità di individui per superficie favoriranno una

produzione per pianta, tale da considerare il prodotto ottenuto con caratteristiche organolettiche più

interessanti.

Inoltre il sistema di allevamento, la potatura, le coltivazioni influiranno sulla quantità e qualità finale del prodotto.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

L’IGT “Puglia”, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Il Puglia bianco si presenta con colore giallo paglierino più o meno intenso; all’olfatto si presenta, fruttato; il sapore è

tipico, secco, sapido.

Il Puglia rosato si presenta con colore rosato cerasuolo, intenso e persistente all’olfatto; al palato si presenta secco e caratteristico.

Il Puglia rosso presenta alla vista un colore intenso con sfumature violacee; odore fruttato e complesso; il sapore è armonico e tipico.

Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le caratteristiche genetiche e morfologiche del territorio di produzione, l’esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, il clima mite e particolarmente favorevole concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta, ottenendo ottimi risultati qualitativi ed organolettici.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni adatti ad una viticoltura di qualità, con susseguente selezione delle uve in sede di raccolta e vinificazione.

La millenaria storia vitivinicola della regione Puglia in particolare, dallo sbarco dei greci fino ai giorni nostri, passando attraverso l’epoca medievale, attestata da numerosi documenti e reperti storici, come il ritrovamento di anfore vinarie a seguito di scavi archeologici, è la prova inconfutabile della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani/ambientali e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Puglia”, sia esso bianco, rosso o rosato.

Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli e, soprattutto negli ultimi decenni, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali premiati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

VALLE D’ITRIA

I.G.T.
Decreto 3 novembre 2010

Rettifica Decreto 13 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 28 novembre 2013

Modifica Decreto 27 giugno 2016

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", è riservata ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie di vini:  

 

a) bianco, anche frizzante, spumante, uve stramature e passito;

b) rosso, anche frizzante, spumante, uve stramature, passito e novello;

c) rosato, anche frizzante, spumante e novello;

d) con specificazione di vitigno alle condizioni previste al successivo articolo 2  

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica  "Valle  d'Itria",  bianchi, rossi e rosati

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o  più  vitigni  idonei  alla coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca  di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle  varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.  

2. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Falanghina;

Fiano;

Greco;

Greco bianco;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lambrusco (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca  (da  Malvasia  bianca  e/o  Malvasia  bianca  di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia  nera  di  Brindisi  e/o  Malvasia  nera  di Lecce);

Marchione;

Maresco;

Merlot;

Minutolo;

Montonico;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Pampanuto;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Ottavianello;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo;

Refosco dal Peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Uva di Troia;

Verdeca;

Verdicchio;

Vermentino;

 

è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le  uve  dei  vitigni  idonei  alla coltivazione, diversi da quello oggetto  di  specificazione,  per  le province Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.

3. I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

4. I vini ad indicazione geografica tipica “Valle  d'Itria” con  a specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente  alla  specificazione  di vitigno a bacca bianca, passito, e novello.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica "Valle d'Itria"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei comuni di

Alberobello e Locorotondo 

in provincia di Bari; 

 

Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e  Ostuni 

in provincia di Brindisi;

 

Crispiano e Martina Franca

in provincia di Taranto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e  di  coltura  di  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore per tutte  le  tipologie  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", con o senza la specificazione  del vitigno,

a 22,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento  al  nome  del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,00% vol. per i bianchi;

10,50% vol. per i rosati;

11,00% vol. per i rossi.

 

4. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante devono assicurare 

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50% vol.

5. Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

3. Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" passito e uve stramature  è  consentito  un leggero appassimento anche sulla pianta.

4. Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle d'Itria” devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Valle d’Itria” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato;

sapore: fresco, da secco ad abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” Bianco vino da uve stramature:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” bianco passito:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;

sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosso:

colore: dal rosso rubino al granato;

profumo: gradevole,caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Valle d’Itria” Rosso Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosso vino da uve stramature:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosso novello:

colore: rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosso passito:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, persistente;

sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” Rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Valle d’Itria” rosato novello:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da secco ad abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

2. I vini a indicazione geografica tipica “Valle d’Itria” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle d'Itria” è consentito  utilizzare  il  riferimento  al nome di due vitigni indicati all’articolo 2, a condizione  che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente  in percentuale superiore al 15%.

2. All'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

3. L'indicazione  geografica  tipica   "Valle   d'Itria"   può  essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario vitivinicolo dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione è denominata “Valle d’Itria” e fa parte della più ampia area della Murgia, cosiddetta “dei Trulli”. Dal punto di vista cartografico la zona è orientata a sud-est della provincia di Bari.

La pedologia del suolo presenta le classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce calcaree, delle quali rappresentano i residui insolubili composti da ossidi e idrossidi di ferro e di alluminio.

Sono terreni che per la loro ricchezza di potassio e la relativa povertà di sostanza organica costituiscono un privilegiato substrato per la coltivazione di varietà di uve per vini bianchi di pregio. I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che raggiunge circa il 60% dei costituenti totali.

L’altitudine delle aree coltivate a vite è compresa tra 280 e i 418 metri sul livello del mare e con un’escursione altimetrica, quindi, di 138 metri. Le pendenze sono lievi e le esposizioni prevalenti sono orientate sud-est.

Il clima è del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a seconda delle annate, vanno dagli 800 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70% nel periodo autunno-invernale. Considerato l’andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che è compreso da aprile a settembre, si riscontrano valori di precipitazione molto modesti aggiratesi sui 300 mm. di pioggia.

Non sono rare estati senza alcuna precipitazione. L’andamento medio pluriennale termico è caratterizzato da elevate temperature che raramente superano i 30° C  e scendono sotto 0 c°. Durante il periodo estivo le temperature minime difficilmente scendono sotto i 18° C.

 

Fattori umani rilevanti per il legame.

Elementi determinanti per imprimere le peculiarità di un vino sono il vitigno e l’ambiente, quest’ultimo inteso sia dal punto di vista fisico (clima e terreno) sia sotto l’aspetto antropologico (tradizioni, tecnica, professionalità). Di fondamentale importanza sono quindi i fattori umani presenti nel territorio di produzione che hanno inciso sulle caratteristiche del vino.

Il territorio interessato dalla produzione dei vini “Locorotondo” presenta un paesaggio agrario caratterizzato da residui boschi di querceti e leccio misti a vegetazione spontanea mediterranea che costituiva la copertura naturale del territorio prima della presenza dell’uomo.

Con i primi insediamenti umani, risalenti in epoca storica alle popolazioni messa piche e peucetiche, il territorio nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni. Il paesaggio rurale attualmente è caratterizzato da tipici, eleganti e lineari muretti a secco che delimitano e sostengono il terreno agrario lentamente accumulatosi nel tempo e sul quale l’uomo ha impiantato i vigneti che danno i vini interessati dal presente disciplinare. La pietra, in simbiosi con la vite, è parte integrante della Valle d’Itria e ne costituisce l’immagine visiva con i famosi “Trulli”.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati da sempre nell’area geografica considerata.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

anche questi elementi sono quelli tradizionali e comunque sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.

In particolare le forme di allevamento prevalentemente utilizzate nella zona sono l’Alberello, l’Alberello modificato a Spalliera e la Controspalliera: la prima forma rappresenta il 20%, la seconda il 50% e la terza il 30% del totale.

I sistemi di potatura adottati sono: per l’allevamento ad Alberello la potatura corta (al momento della potatura vengono lasciate 2 speroni con 3-4 gemme per ciascuna delle 2 o 3 branche), per l’allevamento ad Alberello modificato e per quello a Controspalliera la potatura mista ( sperone e capo a frutto con circa 8-10 gemme).

le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia spumante che deve essere ottenuta per rifermentazione naturale.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

L’IGT “VALLE D’ITRIA”, come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare e l’esposizione a sud-est concorrono a determinare un ambiente aerato e luminoso, con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti idonei a produrre i vini a IGT “VALLE D’ITRIA”.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la fisiologia della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini “VALLE D’ITRIA”.

In particolare trattasi di terre che presentano un limitato contenuto di elementi nutritivi e che mal si prestano ad un’utilizzazione intensiva delle altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessità.

Il clima dell’areale di produzione, come già detto. è del tipo caldo-arido, caratterizzato da precipitazioni non abbondanti, con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto.

L’ancora ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "VALLE D’ITRIA".

L’intensa attività delle popolazioni rurali ha interagito in maniera determinante sulla formazione delle caratteristiche vitivinicole della zona. Al tempo della Magna Grecia i vini pugliesi godevano di una fama commerciale ben al di sopra di quanta ne avesse fino a qualche decennio addietro.

In particolare nell’area centrale della Puglia attorno all’insediamento greco, e poi romano di Egnazia, che comprendeva anche il territorio della Valle d’Itria, vi era una viticoltura con una propria autonomia dove era diffuso il vitigno Bianco d’Alessano.

Ricerche archeologiche hanno identificato in vari porti della regione cisterne destinate a contenere vino che poi era caricato in anfore con destinazione su tutte le rotte mediterranee.

Tuttavia alcuni studiosi sostengono che far coincidere l’inizio della storia del vino in Puglia con la colonizzazione greca dell’VIII-VI secolo a.C. significa non tener conto di altri mille anni di storia di storia precedente.

La diffusione della viticoltura nell’Italia meridionale ad opera dei greci con il vitigno “Aglianico” (deformazione del termine “Ellenico”), interessò marginalmente la Puglia per il semplice fatto che in questa regione era già insediata una propria viticoltura con il “Bianco d’Alessano” vitigno di origine messapica, introdotto nel periodo delle civiltà micenee e cretesi del XII-XI secolo a.C. attraverso le leggendarie migrazioni dall’Illiria (le moderne Albania- Kossovo- Macedonia) tra le due sponde del mare Adriatico meridionale.

Di una preesistente civiltà viticola è segno l’uso, esclusivamente in Puglia, del vocabolo dialettale “mir”, tradotto dai latini in “ merum” per indicare un vino schietto, vero e sincero, mentre gli stessi latini riservavano il termine “vinum” ad altri tipi di vino che per contrapposizione non apparivano tali.

Ebbene il termine “mir” era già usato dall’antica popolazione Apula dei Iapigi e dei Messapi insediatisi nella Puglia meridionale nell’XI secolo a.C.

La plurimillenaria storia vitivinicola della Puglia, riferita alla zona considerata, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le tipiche caratteristiche qualitative del “VALLE D’ITRIA”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “VALLE D’ITRIA”.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

 

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

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