Piemonte › ALTO MONFERRATO

BRACHETTO D'ACQUI D.O.C.G.

DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE D.O.C.G.

CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO D.O.C,.

DOLCETTO D'ACQUI D.O.C.

DOLCETTO DI OVADA D.O.C.

STREVI D.O.C.

VIGNETI RICALDONE

VIGNETI RICALDONE

 

ACQUI

BRACHETTO D’ACQUI

D.O.C.G.

Decreto 28 febbraio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 9 luglio 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è riservata ai vini che rispondono  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito.

 

Articolo 2

Base Ampelografica

 

I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui",  nelle  loro  diverse tipologie, devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti da:

Brachetto per non meno del 97%,

e per il restante 3% provenienti da vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Piemonte.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  DOCG  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" di cui all'articolo1 devono essere prodotte  nella zona di produzione appresso indicata:

 

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni:

Vesime,  Cessole,  Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea,  Montabone,  Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel  Boglione,  Castel  Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco,

nonché  Nizza Monferrato limitatamente  alla  parte  di  territorio  situato  sulla

destra del torrente Belbo;

 

Provincia di Alessandria:

l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni: 

Acqui   Terme,   Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOCG di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di  qualità.  

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  vigneti  collinari  di giacitura ed orientamento adatti, i  cui  terreni  marnosi  siano  di natura calcareo-argillosa.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento  (in  controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve o del vino.

3.  Per  i  nuovi  e  futuri  impianti,  sono  da  intendersi  idonei esclusivamente i vigneti

con una densità di almeno  4.000  viti  per ettaro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura. 

E'consentita  l'irrigazione di soccorso.

5.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata, per la  produzione  del  vino  "Brachetto  d'Acqui"  o "Acqui" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

 

Brachetto d’Acqui o Acqui: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;

Brachetto d’Acqui o Acqui spumante: 8,00 y/ha, 10,00% vol.;

Brachetto d’Acqui o Acqui passito: 8,00 t/ha, 12,00% vol. prima dell’appassimento, 15,50% vol. dopo l’appassimento.

 

6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di  anno  in  anno  prima  della vendemmia,  una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal   presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

7. I conduttori  interessati  che  prevedono  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   5,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nelle annate favorevoli, i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui  sopra  purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti della resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

9. Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui e Brachetto d'Acqui Spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta  del  Consorzio  di  tutela,   sentite   le   Organizzazioni professionali di categoria, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro,

fermo restante il limite  massimo  di  9,60 t/ha

oltre il quale non è consentito  ulteriore  supero. 

L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva 

eccedenti  la  resa  base delle 8,00 t/ha

è regolamentata secondo quanto previsto  al  successivo articolo 5.

10.  Limitatamente  alle  tipologie  Brachetto  d'Acqui  e  Brachetto d'Acqui Spumante, la Regione Piemonte, su proposta del  Consorzio  di tutela, sentite le Organizzazioni professionali  di  categoria,  può destinare una percentuale della resa massima stabilita  ,  ad  essere "bloccata" con l'utilizzo dei mosti  ottenuti  regolamentato  secondo

quanto previsto al successivo articolo 5 .

11. Nell'ambito della resa massima fissata  in  questo  articolo,  la Regione Piemonte su proposta  del  Consorzio  di  Tutela  sentite  le Organizzazioni professionali  di  categoria  può  fissare  i  limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali  che siano inferiori  a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in rapporto alla necessità  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni  di  cui  al

comma 8.

12. La Regione Piemonte, su  richiesta  del  Consorzio  di  Tutela  e sentite  le  Organizzazioni  professionali  di  categoria,  vista  la situazione   di   mercato,   può   stabilire   la   sospensione    o regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario  viticolo per  i  vigneti  di  nuovo  impianto  che  aumentano  il   potenziale produttivo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia  passito, di ammostamento  delle  uve,  per  la  produzione  dei  vini  di  cui all'articolo1, devono essere effettuate nell'interno  della  zona  di produzione così come delimitata dal precedente articolo 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

3. La resa massima dell'uva in vino non dovrà  essere superiore a:

 

Brachetto d’Acqui o Acqui: 70%, 5.600 litri/ha;

Brachetto d’Acqui o Acqui spumante: 70%, 5.600 litri/ha;

Brachetto d’Acqui o Acqui passito: 45%, 3.600 litri/ha.

 

4. Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non oltre il 75%, per  le  tipologie  "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante, l'eccedenza  non  ha  diritto alla denominazione di origine;  oltre  detto  limite  di  percentuale decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  per  tutto  il prodotto. Le stesse condizioni valgono per  la  tipologia  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito qualora la resa superi il 45%  ma  non  il 50%.

5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti  la  resa  di  8,00 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima  stabilita  in seguito  a/ai  provvedimento/i  della  Regione  Piemonte  di  cui  al precedente articolo 4, sono  bloccati  sfusi  e  non  possono  essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di  cui  al  successivo comma.

6. La Regione Piemonte, con  proprio/i  provvedimento/i  da  assumere entro la vendemmia  successiva  a  quella  di  produzione  dei  mosti interessati, su  proposta  del  Consorzio  di  Tutela  e  sentite  le Organizzazioni professionali di categoria ,conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare  tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8,00 t/ha o  dei mosti  bloccati  nell'ambito  della  resa  massima  stabilita,   alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra descritti oppure la parte di essi non interessata  da  provvedimento, sono classificati come mosto o  mosto  parzialmente  fermentato,  con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.

7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

8. L'eventuale aumento del  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla  produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in tutte  le  tipologie,  deve  essere ottenuto alle condizioni  stabilite  dalle  normative  comunitarie  e nazionali.

9. Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della  fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini aventi le caratteristiche di cui al presente  disciplinare  di produzione.

Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante, non può avere una durata inferiore a mesi 1 compreso il periodo di affinamento in bottiglia.

10. L'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino  a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per  la conservazione e l'appassimento.

11. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

12. E' vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale parziale o totale.

13. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito non  può  essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

 Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui":

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;

Sapore: dolce, morbido, delicato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", 

nella tipologia  sopra  descritta,   all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno  sviluppo  di  anidride  carbonica 

proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato  alla  temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta

una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.0 bar.

 

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante:

Spuma: fine, persistente;

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

Odore: aroma muschiato molto delicato;

Sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l.;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l .

 

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito:

Colore: rosso rubino di media intensità talvolta tendente al granato;

Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno;

Sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:11,00% vol.;

Zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l;

Acidità totale minima: 4,50 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto,  modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è vietata l'aggiunta di  qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi  "superiore",  "riserva",  "extra",  "fine",  “scelto", "selezionato" e simili.

2.  E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", con  l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve .

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. 
E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: 
tappo a corona; 
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. 
Inoltre, è vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità:

ml 187 - ml 200 - ml 375 - ml 750 - litri 1,5 - litri 3 - litri 4,5 e litri 6.

3 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" tipologia spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. 
E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: 
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. 
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

I vini a DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, nelle diverse tipologie, vengono prodotti in purezza utilizzando il vitigno Brachetto, dotato di un caratteristico e pregevole ventaglio aromatico. Le peculiarità che questa varietà conferisce alla denominazione DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo.

La forma di allevamento più diffusa è il Guyot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualità. Grazie ad un produttore rispettoso della tradizione ma lungimirante quale Arturo Bersano, intorno agli anni 50, mise a punto un Brachetto spumante vinificato in autoclave con metodo Charmat.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Le caratteristiche del “Brachetto d’Acqui” DOCG sono date principalmente dal territorio di produzione, l’Alto Monferrato. All’interno della zona di produzione, ripartita su 26 comuni tra la provincia di Asti ed Alessandria, si trovano terreni di composizione argillosa nella zona di Nizza Monferrato mentre nell’acquese vi è presenza di sabbia e limo. Queste caratteristiche influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Brachetto.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 - Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11- 2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE

OVADA

D.O.C.G.

 

Decreto 17 settembre 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 no vembre2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1.La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia, specificazioni aggiuntive o menzioni:

 

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ;

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”riserva” ;

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna”;

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ”vigna” “riserva” .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Dolcetto al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni :

Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

In provincia di Alessandria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità' previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli a medio impasto;

giacitura: esclusivamente collinare, esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;

forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

 “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”: 7,00 t/ha, 12,00% vol.

 

4. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo

deve essere di 6,00 t/ha in coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%vol.

5. La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva vigna, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni.

Se l’età di tale vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

 

al terzo anno d’impianto: 3,60 t/ha, 12,50% vol.;

al quarto anno d’impianto: 4,20 t/ha, 12,50% vol.;

al quinto anno d’impianto: 4,80 t/ha, 12,50% vol.;

al sesto anno d’impianto: 5,40 t/ha, 12,50% vol.;

 

6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

8. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax, o mezzi consentiti dalla vigente normativa agli organi competenti per territorio preposti al controllo, indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

9. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

10. E’ consentita la scelta vendemmiale, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: “Monferrato” Dolcetto, “ Monferrato”.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3.

2.Tuttavia il Ministero delle politiche agricole, alimentati e forestali, può consentire che le suddette operazioni siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona, dimostrino di aver effettuato negli ultimi cinque anni tali operazioni, previa istruttoria e relativo parere favorevole della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” 70%, 4.900 l/ha;

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna” 70%, 4.200 l/ha:

 

4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

E’ consentito L’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento, prima dell’immissione al consumo:

 

 “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada”:

12 mesi

dal 1 novembre dell’ anno di raccolta delle uve

“Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” “vigna”:

20 mesi

dal 1 novembre dell’ anno di raccolta delle uve

 

7. E’ ammessa la colmatura con uguale tipologia di vino atto a diventare DOCG conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento obbligatorio.

8. I prodotti vitivinicoli atti a diventare vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato” Dolcetto, “Monferrato” purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” anche con menzione “riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;

sapore: asciutto, con sentore mandorlato e/o sentore di frutta;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” con la menzione aggiuntiva “vigna” o entrambe le menzioni “vigna” e “riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno;

sapore: asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità' totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

che tale menzione e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ovada”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “Vigna” abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento);

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimensione dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

5. E’ vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e” “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” per la commercializzazione devono essere di forma bordolese, borgognona e similari e colore scuro tradizionale, delle seguenti capacità: 187 ml, 375 ml, 750 ml, 1.500 ml, 3.000 ml, 5.000 ml.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione delle bottiglie, con diciture o riproduzioni tali che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque offensive del prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” devono essere chiuse con dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia.

4.I vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” e “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada Vigna” sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

24 mesi

possono portare la menzione aggiuntiva “ Riserva”.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Da terreni argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, posti esclusivamente in zone collinari ad altitudini fino ai 600m s.l.m. deriva questo vino prodotto esclusivamente con uve Dolcetto, in una delle zone più vocate del Piemonte meridionale.

La sua zona di produzione è il Monferrato e in particolare le colline che caratterizzano i territori dell’ovadese. comprende il territorio di 22 Comuni in Provincia di Alessandria con epicentro Ovada.

L'area è prevalentemente collinare con forti pendenze e si snoda attorno al corso del fiume Orba.

I vigneti sono impiantati solo nelle zone collinari in altitudini non superiori ai 600 m. sul livello mare con una densità di impianto non inferiore ai 4.000 ceppi ettaro.

I vigneti sono impiantati con forme tradizionali di allevamento, controspalliera con vegetazione assurgente e forma di potatura a guyot.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

Le caratteristiche dei terreni esaltano le caratteristiche migliori delle uve dolcetto di cui la denominazione è costituita permettendo di ottenere vini più profumati e di qualità.

La coltivazione del vitigno si è espansa in modo particolare a partire dall’800 anche se ha caratterizzato da sempre i

vigneti della zona, al punto di essere stato anche definito Uva di Ovada, o, dai naturalisti, Uva Ovadensis.

Pur avendo caratteristiche atte all'invecchiamento, è un vino di pronta bevibilità e le moderate acidità totale e gradazione alcolica.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’ovadese da origine a questa DOCG di grande pregio che è il coronamento dell’espressione della saggezza contadina e della grande potenzialità del territorio.

Il rispetto della tradizione vinicola della regione insieme alla razionalità tecnologica hanno fatto si che questo prodotto fosse rappresentativo per tutta la socialità e la territorialità della sua zona di produzione.

 

Articolo 10

Struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Via Vochieri 58 - Alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO

D.O.C.

Decreto 26 giugno 1992

Modifica Decreto 13 ottobre1993

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno "Cortese" minimo 85%.

Possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni appresso descritti:

 

Provincia di Asti:

Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Roccaverano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortiglione, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano Oliveto, Vinchio, Vaglio Serra, Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea.

 

Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno, Carpeneto, Carosio, Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsacco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio e Visone

ed, in parte, nel territorio amministrativo dei comuni di:

Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana e Sezzadio.

 

Tale zona della provincia di Alessandria è così delimitata:

partendo dal punto d'incrocio nel comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona, Alessandria, il limite segue, in direzione est, il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto d'incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato e, su questi, proseguire in direzione nordest fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al confine di Mornese.

Prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata). Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldero ed, all'altezza della località S. Gottardo, segue il confine del comune di Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per Capriata d'Orba in prossimità di C.na Bellavista.

Prosegue lungo tale strada in direzione di Capriata d'Orba e, superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio e, raggiunto il limite del centro abitato, risale verso nord per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il torrente Biasco (l'osteria).

Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad incrociare la strada Tessarolo-Novi Ligure (quota 205); percorsa la strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue fino ad incontrare il confine di

quest'ultimo comune (prossimità di Cascina Ingrata).

Segue tale confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba; prosegue verso nord lungo tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria; lungo questi ridiscende in direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso - calcarei, anche a fondo tufaceo o marnoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappenninici e appenninici.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva.

E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata

"Cortese dell'Alto Monferrato" non deve essere superiore a 10,00 t/ha  per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite sopra indicato.

La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato"

inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, al competente organismo di controllo

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato"

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e commerciali della zona, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Cortese dell'Alto Monferrato:

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;

profumo: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;

sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Cortese Alto Monferrato Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;

profumo: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;

sapore: da brut nature a brut, armonico, sapido, gradevolmente amaro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Cortese Alto Monferrato frizzante:

spuma: vivace, evanescente

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;

profumo: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;

sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" può essere utilizzata per designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in materia.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cortese dell’Alto Monferrato”, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

L’Alto Monferrato è un sistema di rilevi collinari compresi tra i 200 e i 400 metri, con clima temperato-caldo (circa 1700 gradi giorno con differenze legate all’altitudine) ma discretamente ventilato, soprattutto in primavera e a fine estate.

La storicità della presenza del vitigno cortese nell’Alto Monferrato che, in senso stretto, corrisponde ai comprensori di Ovada e Acqui Terme, ed in senso lato (quello della DOC) si estende al sud astigiano, è attestata dalla più antica testimonianza scritta finora nota che cita il Cortese: una lettera del fattore del castello di Montaldeo al marchese Doria, del 1659. In effetti il vitigno è, a memoria d’uomo, ampiamente diffuso dal Monferrato fino al tortonese (“vitigno indigeno di natura rustica e vigoroso, da lungo tempo conosciuto e coltivato nella zona” Demaria e Leardi, 1869) e, ancora più a est, in Oltrepò pavese.

Il Cortese dell’Alto Monferrato è tradizionalmente un vino bianco secco, fresco e leggero, anche se talvolta risulta anche di maggior struttura.

E’ prodotto anche nelle versioni frizzante e spumante.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il Cortese dell’Alto Monferrato occupa l’area più occidentale di diffusione del vitigno, confinante, a est, con il comprensorio di Gavi dove il Cortese ha raggiunto l’apice della fama e a ovest con le Langhe, dove è invece pochissimo presente. I suoli sono in prevalenza calcareo - argillosi e calcareo - marnosi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Rappresenta il più diffuso vitigno a bacca bianca non aromatico del Piemonte ed occupa in assoluto un posto in primo piano nel panorama vitivinicolo Piemontese.

Sebbene poco presente nelle altre zone viticole Piemontesi (cuneese e fascia prealpina), è coltivato prevalentemente in provincia di Asti, sulla sponda destra del Tanaro ed in provincia di Alessandria.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l Via Piave 24

Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

PIAzza Roma 10

Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

DOLCETTO D’ACQUI

D.O.C.

D.P.R. 01 settembre 1972

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Dolcetto d'Acqui” è riservata ai seguenti vini rossi che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

“Dolcetto d’Acqui”

“Dolcetto d’Acqui” superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

I vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Acqui " devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno

Dolcetto al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassine, Strevi, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Terzo, Bistagno, Ponti, Castelletto d'Erro, Denice, Montechiaro, Spigno Monferrato, Cartosio, Ponzone, Morbello, Grognardo, Cavatore, Melazzo, Visone, Orsara Bormida.

In provincia di Alessandria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Dolcetto d' Acqui" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argillosa tufacea - calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare le 8,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione, di origine controllata "Dolcetto d'Acqui" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare per il vino "Dolcetto d'Acqui"

un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00% vol.

e per il vino "Dolcetto d'Acqui" che voglia utilizzare la menzione superiore

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,00% vol. .

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino "Dolcetto d'Acqui" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Dolcetto d'Acqui":

colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, attenuato, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Dolcetto d’Acqui” superiore:

colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, attenuato, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino "Dolcetto d'Acqui" può portare in etichetta la menzione "superiore" a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

un anno,

a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto d'Acqui", per l’immissione al consumo, devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure rispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Dolcetto d'Acqui" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il "Dolcetto d'Acqui” viene prodotto utilizzando l’omonimo vitigno Dolcetto.

Il grappolo solitario, oblungo, con acini neri, minuti, tondi, contengono una polpa di colore rosso acceso, densa, sugosa, che fermentando dà un vino nero, sciolto, leggero.

I vigneti sono coltivati da sapienti vignaioli secondo l’usanza del territorio col sistema Guyot classico. La vinificazione di cantina rispetta la tradizione al fine di valorizzare ed esaltare le caratteristiche del Dolcetto: la freschezza e la bevibilità.

Il carattere giovane e gradevole di questo tipicissimo vino Piemontese si esprime sempre in un sapore asciutto ed armonico.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Le caratteristiche del “Dolcetto d’Acqui” DOC sono date principalmente dal territorio di produzione, l’Alto Monferrato. Le colline che tagliano il territorio di Acqui sono in generale composte di un tufo bianco, o per meglio dire, di una marna argillosa compatta, o a volte sabbiosa, questi terreni influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle caratteristiche organolettiche delle uve prodotte e del vino derivante.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Dolcetto.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l Via Piave 24 Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10 Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

DOLCETTO DI OVADA

D.O.C.

Decreto 17 settembre 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

Articolo 1

Denominazione

 

1.La denominazione di origine controllata ”Dolcetto di Ovada” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione:

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.Il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Dolcetto al 100%.

Tuttavia è consentito che nell’ambito dei vigneti siano presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici idonei alla coltivazione dalla Regione Piemonte.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni :

Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

In provincia di Alessandria

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli di medio impasto;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Dolcetto di Ovada” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 “Dolcetto di Ovada”: 8,00 t/ha, 11,00%vol.

 

4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax o altri mezzi consentiti dalla vigente normativa, agli organi competenti per territorio preposti al controllo indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli

stessi.

7. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

 

Articolo 5

Norme di vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, nonché' quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

“Dolcetto di Ovada”: 70%, 56,00 hl/ha.

 

3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

E’ consentito l’arricchimento della gradazione zuccherina secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. E’ consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vino a DOC “Dolcetto di Ovada” con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, anche di annata diversa.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

1.Il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, talvolta fruttato e/o mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di raccolta delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Dolcetto di Ovada” per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale e di capacità consentita dalla legge,ma comunque non inferiori a 0,187 lt.

2. Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare.

3. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento del vino a DOC “Dolcetto di Ovada” devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente.

4. In tutti i casi, è vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

5. I sistemi di chiusura per il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” devono essere quelli previsti dalla norma.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Zona di produzione il Monferrato e in particolare le colline che caratterizzano i territori dell’ovadese. comprende il territorio di 22 Comuni in Provincia di Alessandria con epicentro Ovada.

L'area è prevalentemente collinare e si snoda attorno al corso del fiume Orba.Il territorio è costituito in gran parte da colline a forte pendenza, con terreni aridi, magri, fangosi, provenienti dalla disgregazione di rocce tufacee-calcaree, appartenenti all'antico terziario.

I vigneti sono impiantati solo nelle zone collinari in altitudini non superiori ai 400m.sul livello mare con una

densità di impianto non inferiore ai 3.500 ceppi ettaro.

I vigneti sono impiantati con forme tradizionali di allevamento, controspalliera con vegetazione assurgente e forma di potatura a Guyot.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Le caratteristiche dei terreni esaltano le caratteristiche migliori delle uve dolcetto di cui la denominazione è costituita permettendo di ottenere vini più profumati e di qualità.

La coltivazione del vitigno si è espansa in modo particolare a partire dall’800 anche se ha caratterizzato da sempre i

vigneti della zona, al punto di essere stato anche definito Uva di Ovada, o, dai naturalisti, Uva Ovadensis.

Pur avendo caratteristiche atte all'invecchiamento, è un vino di pronta bevibilità e le moderate acidità totale e gradazione alcolica.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’ovadese da origine a vini che sono espressione della saggezza contadina e della grande potenzialità del territorio.Il rispetto della tradizione vinicola della regione insieme alla razionalità tecnologica hanno fatto si che questo prodotto fosse rappresentativo per tutta la socialità e la territorialità della sua zona di produzione.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Via Vochieri 58

Alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

STREVI

D.O.C.

Decreto 06 luglio 2005

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata «Strevi» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia:

«Strevi» passito.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno

Moscato bianco al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito e' interamente compresa nel territorio amministrativo del comune di

Strevi

in provincia di Alessandria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione allo schedario viticolo della denominazione unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione argillosa -marnosa e calcarea.

Tenuto conto delle specifiche esigenze del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito, sono

da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare sui versanti collinari est, sud, ovest.

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m., con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.

Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con

una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata

«Strevi» passito non deve essere superiore a 6,00 t/ha in coltura specializzata

ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve al momento della raccolta devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale ,

deve essere di 5.400 kg per ettaro in coltura specializzata.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come sotto appresso specificato:

al terzo anno di impianto: 3.200 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.;

al quarto anno di impianto: 3.780 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.;

al quinto anno di impianto: 4.320 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.;

al sesto anno di impianto: 4.860 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.;

al settimo anno di impianto: 5.400 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.

La Regione Piemonte con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con lo stesso (Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivalta Bormida, Visone).

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la raccolta, al sole ed all'aria aperta;

all'aria aperta in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termo – idro - condizionata, escludendo il riscaldamento dell'uva e dell'ambiente.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno

due anni

a decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve essere superiore a 3.000 litri/ha.

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale non deve essere superiore a 2.700 litri per ettaro in coltura specializzata.

In particolare il vigneto di nuovo impianto, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come appresso specificato:

«Strevi» passito con menzione “vigna”:

al terzo anno di impianto: 1.620 litri/ha;

al quarto anno di impianto: 1.890 litri/ha;

al quinto anno di impianto: 2.160 litri/ha;

al sesto anno di impianto: 2.430 litri/ha;

al settimo anno di impianto: 2.700 litri/ha.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Strevi» passito:

colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali riflessi ambrati;

profumo: ampio e caratteristico.

sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con predominanza di frutti maturi;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

«Strevi» passito con l'indicazione «vigna»:

colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali riflessi ambrati;

profumo: ampio e caratteristico.

sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con predominanza di frutti maturi;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Strevi” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati,

che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010

e che la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo o nome tradizionale , per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore a 50 cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il meraviglioso territorio vinicolo in cui si trova il paese di Strevi è cuore di un'importante produzione enologica, in particolare del vino moscato passito.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

E’un vino aromatico da meditazione, che nasce da queste colline soleggiate, a struttura prevalentemente argillosa - marnosa e calcarea, effettuando ,da vigneti selezionati per esposizione e sanità delle uve, un accurata raccolta.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il vino moscato passito di Strevi ha una caratteristica fondamentale: la longevità si possono trovare bottiglie prodotte da oltre un lustro che sviluppano sentori che esprimono il territorio strevese ancora oggi. Per ottenerlo si scelgono i grappoli piu sani e spargoli che vengono poi sistemati sui graticci ad appassire per almeno 30/40 giorni, sia direttamente al sole che in fruttaia al coperto.

Nel mese di novembre si procede alla pigiatura e il tutto viene messo a fermentare con parte delle bucce, pulite dai vinaccioli e dalle scorie. Il vino moscato passito prodotto può essere commercializzato dopo il secondo anno dalla vendemmia

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Alessandria

Via Vochieri 58

Alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.