Piemonte › TORINESE SALUZZESE

COLLINA TORINESE D.O.C.

COLLINA TORINESE CARI D.O.C.

COLLINE SALUZZESI D.O.C.

FREISA DI CHIERI D.O.C.

PINEROLESE D.O.C.

PINEROLESE RAMIE D.O.C.

VALSUSA D.O.C.


VIGNETI VILLA DELLA REGINA

VIGNETI VILLA DELLA REGINA TORINO

 

COLLINA TORINESE

D.O.C.

Decreto 22 aprile 2009

(fonte GURI)

Modifica  decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione d’origine controllata “Collina Torinese” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Collina Torinese” rosso

“Collina Torinese” rosso novello

“Collina Torinese” Barbera

“Collina Torinese” Bonarda

“Collina Torinese” Malvasia

“Collina Torinese” Pelaverga o Cari.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a denominazione DOC “Collina Torinese” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Collina Torinese” rosso e “Collina Torinese” rosso novello:

Barbera : minimo 60%;

Freisa: minimo 25%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

 

“Collina Torinese” Barbera:

Barbera: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

 

“Collina Torinese” Bonarda:

Bonarda: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

 

“Collina Torinese” Malvasia:

Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

 

“Collina Torinese” Pelaverga o Cari:

Pelaverga o Cari: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

 

E’ consentita, per questa ultima tipologia, l’iscrizione allo schedario di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l’iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l’indicazione della relativa superficie coltivata.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Collina Torinese” rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di Torino comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di :

Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo,Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia.

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Collina Torinese Pelaverga o Cari” ricade nella Provincia di Torino e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di :

Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo,

e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;

Arignano : il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;

Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino- Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo;

Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;

Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e Montaldo Torinese;

Pino Torinese: il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni argillosi – limosi – sabbiosi– calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un

numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l’archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve).

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Collina Torinese” rosso: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Collina Torinese” rosso novello: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Collina Torinese” Barbera: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Collina Torinese” Bonarda: 9,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Collina Torinese” Malvasia: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Collina Torinese” Pelaverga o Cari: 8,00 t/ha, 9,50% vol.

 

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona delimitata dall’art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della regione Piemonte.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

“Collina Torinese” rosso: 70%, 7.000 l/ha;

“Collina Torinese” rosso novello: 70% 7.000 l/ha;

“Collina Torinese” Barbera: 70%, 6.300 l/ha;

“Collina Torinese” Bonarda: 70%, 6.300 l/ha;

“Collina Torinese” Malvasia: 70%, 7.700 l/ha;

“Collina Torinese” Pelaverga o Cari: 70% 5.600 l/ha

 

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Collina Torinese” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso caratteristico vinoso;

sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Collina Torinese” Barbera:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso caratteristico;

sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

“Collina Torinese” Bonarda:

colore: rosso rubino poco intenso;

profumo: vinoso intenso;

sapore: asciutto e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

“Collina Torinese” Malvasia:

colore: rosso cerasuolo;

profumo: fresco e fragrante che ricorda l’uva d’origine;

sapore: dolce, leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Collina Torinese” Pelaverga o Cari:

colore: cerasuolo;

profumo: fragrante dell’uva d’origine;

sapore: dolce, gradevole e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Collina Torinese” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso caratteristico vinoso;

sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:18,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all’articolo 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Collina Torinese” e con lo stesso colore.

Il vino a denominazione di origine controllata “Collina Torinese” tipologia rosso può utilizzare in etichetta l’indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il territorio collinare a sud di Torino regala moltissime meraviglie di carattere ambientale, agricolo, storico, artigianale e culturale. Un ecosistema di pregio sia sul versante paesaggistico sia per la concentrazione delle biodiversità.

Sulle fasce collinari a est della città si estende un comprensorio vitivinicolo che unisce 28 Comuni. È un territorio dove le aree vitate si alternano a borghi, castelli e chiese.

I vitigni già dal 1400 il vino di queste zone arrivava alla corte dei Savoia ma solo dal 1600 ci sono informazioni precise sulla zona di produzione e la varietà dei vitigni. In questa zona sono coltivati Barbera, Bonarda, Freisa, Malvasia di Schierano e Cari.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti sono quelle tradizionali con vigneti impiantati ad altezza non inferiore ai 180 metri e con un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 metri.

I rilievi della collina torinese si presentano come un insieme di corrugamenti più o meno accentuati; tale sistema collinare è infatti conseguenza delle pressioni orogenetiche provenienti da sud-est lungo un piano rappresentato da quella che è oggi la pianura Padana.

Le particolari caratteristiche dei terreni e il loro orientamento ha permesso fin dal 700 la coltivazione della vite

per uso familiare nelle ville dei signorotti poste sulle colline che circondavano le città di Torino e di Chieri

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Caratteristico di questa denominazione la tipologia Cari, vino leggero usato per tradizione in tutte le occasioni di festa. Veniva coltivato dagli anziani per farne produzione particolare di poca quantità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Torino

Via Carlo Alberto 16

10123 Torino

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

PAGNO

PAGNO

 

COLLINE SALUZZESI

D.O.C.

Decreto  19 ottobre 2010

(Fonte Guri)

Modifica decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi”,  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le  tipologie, specificazioni aggiuntive e menzioni seguenti:

 

Colline Saluzzesi (rosso )

Colline Saluzzesi Barbera

Colline Saluzzesi Chatus

Colline Saluzzesi Pelaverga

Colline saluzzesi Pelaverga rosato

Colline Saluzzesi Quagliano

Colline Saluzzesi Quagliano spumante

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione “Colline Saluzzesi” senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da  uve  provenienti  da  vigneti aventi nell'ambito aziendale la  composizione  di  vitigni  seguente:

Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente minimo il 60%,

possono  concorrere,  fino  ad  un  massimo  del  40% alla produzione di detto vino altri vitigni, purché con bacca  di  colore analogo, non aromatici la cui coltivazione è ammessa in Piemonte.

 

2. La denominazione  di  origine  controllata  “Colline  Saluzzesi” seguita da una  delle  seguenti  specificazioni  :  Barbera, 

Chatus,

Quagliano, 

Quagliano  spumante,

Pelaverga, 

Pelaverga   rosato  

è riservata  ai  vini   ottenuti   da   uve   di   vigneti   costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini  atti ad essere designati con la DOC “Colline Saluzzesi”  comprende  per intero il territorio  dei  comuni  di 

Pagno  e Piasco

e parzialmente il territorio dei Comuni di 

Brondello,  Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo Verzuolo e Villar San Costanzo.

In provincia di Cuneo.

 

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dall'intersezione della S.R. n. 589  dei Laghi di Avigliana con la  via  Umberto  I  in Costigliole  Saluzzo, percorre a sud  la  predetta  strada  regionale  sino  a  che  questa entrando in Busca, incontra la  circonvallazione  per  Dronero.

Indi segue la circonvallazione suddetta  perimetrando  il  concentrico  di Busca sino all'intersezione con il torrente Talù ; dall'intersezione la delimitazione percorre a S.O. il torrente Talù sino a  che  questo incontra il confine comunale tra  Villar  San  Costanzo  e  Busca  in località Cascina Torre.

Da questo punto la delimitazione percorre  la  strada  comunale  di Artesio fino al concentrico di Morra e prosegue per Via Combale e Via Pramallé fino alla  chiesa  parrocchiale  di  Villar  San  Costanzo, quindi prosegue per la strada provinciale n. 150  fino  all'incrocio con  il  Torrente  Rialasso,  prosegue   lungo   Via   Vasetto   fino all'incrocio con il Canale Comella e lo segue fino al confine comunale di Dronero.

Prosegue lungo il Canale fino al ponte canale sul Rio Roccabruna, segue il  predetto  rio  fino  al  confine comunale di Roccabruna quindi raggiunge la quota  700  delimitando  a monte il territorio compreso nei  comuni  di  Dronero  e  Villar  San Costanzo fino al confine comunale con Busca.

Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea  retta  Cascina Margaria (quota 563) e successivamente Cascina Galliano  (quota  689) immettendosi  (sempre  a  nord)  sulla  carrareccia  per  Tetto  Buco passando per cascina S. Romano sino a quota 687.

Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la  carrareccia  per il  Colletto  di  Rossana   sino   ad   incontrare   la   provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori  sino  a  che  questa  interessa  la strada dell'Eremo di Busca in prossimità di q. 627, indi percorre  a nord la strada dell'Eremo sino a quota 806.

Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per  q.  848,  sale  a nord il predetto  confine  comunale,  poi  il  confine  comunale  tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il  confine comunale con Piasco.

Da  qui  la  delimitazione  segue  ad  ovest  il confine comunale tra Rossana e Piasco e  successivamente  a  nord  il

confine comunale tra  Venasca  e  Piasco  sino  all'intersezione  dei

confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad  ovest per  breve  tratto,  il  confine  comunale  tra  Pagno  e  Venasca  e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo,  ancora, il confine comunale  tra  Brondello  ed  Isasca  sino  a  che  questo interseca il Rio di Isasca.

Da questo punto  la  delimitazione  raggiunge  in  linea  retta  il Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale  del  Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale  tra  Brondello  e Martiniana Po in prossimita' di San Michele (q. 943).

Da qui la delimitazione  segue  a  N.E.  il  confine  comunale  tra Brondello e Martiniana  Po,  successivamente  quello  tra  Revello  e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.

Da questo punto  percorre  a  N.E.  per  breve  tratto  il  confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la  via Morra.

La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le  quote 322 e 326  sino  ad  incontrare  il  torrente  Bronda  in  comune  di Castellar che percorre a  sud  sino  alla  sua  intersezione  con  il confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.

Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra  Pagno  e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi  successivamente  sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimità della Consolata.

Da qui la delimitazione  si  immette  ad  est  sulla  strada  della Collina di Saluzzo percorrendo in successione  via  S.  Martino,  via Pusterla e via S Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia  di Manta a quota 350.

Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all'abitato  di  Manta  e  dall'abitato  di

Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con   la   quale   si   identifica,   percorrendola   a   sud,   sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con  la  via  Umberto  I  ed inoltre l'inserimento parziale dei territori dei Comuni  di  Revello, Envie e Martiniana Po.

Nel Comune  di  Envie:  l'area  e'  delimitata dalla S.P.28 dal confine di Revello fino al confine con Barge.

Da qui si raggiunge in zona montana cascina Fraire di Via Basse Senaude fino alla località Case Fraire, mantenendo la quota altimetrica  dei  500 metri in direzione verso Revello si raggiungono le  cascine  Chialvo, Mariola,  Il  Forte,  la  località  S. Antonio,  cascine  Giordano  e proseguendo per la zona Pettinotto si raggiunge nuovamente il confine

con Revello.

Nel Comune di Revello: nella parte destra orografica del fiume Po, è delimitata una striscia a monte della strada provinciale dei Boschi in zona montana per una profondità  di  metri  200  dalla parte  in  confine  con   il   Comune   di   Castellar   ed   aumenta progressivamente fino a raggiungere 300 metri dalla parte di  confine con il Comune di Martiniana Po.

Nella parte sinistra del fiume Po a monte della Via  Vecchia  Valle è delimitata una striscia in zona  montana  di  profondità  di  100 metri dalla parte in confine con il Comune di Rifreddo  in  direzione di Revello.

All'inizio di via Carrà tale  striscia  si  allarga  a  monte  del centro abitato di Revello fino ad una profondità di circa 200 metri.

Da via Carrà si delimita una striscia a monte della S.P.28  fino  al confine con il Comune di Envie per una profondità di 300 metri.

Nel Comune di Martiniana Po: l'area confina con il fiume Po (destra orografica) dal confine con Revello fino al confine con Gambasca. 

Da qui si segue la linea di  confine  con  il  Comune  di  Gambasca,  si attraversa la S.P.117 fino  all'altezza  di  Case  Griglio. 

Da  qui, restando ad una quota altimetrica  di  500  metri  in  direzione  per Revello, si tagliano in modo trasversale le  località  di  S.Spirito fino a Rua dei Pra, fino al confine con Revello.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine  controllato  «Colline Saluzzesi» devono essere quelle  tradizionali  della  zona,  comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità

2. In particolare le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, sabbiosi, calcarei, marnosi e loro  eventuali combinazioni;

 

giacitura: collinare  e  soleggiata,  adatta  ad  assicurare  una idonea maturazione delle uve, sono esclusi i  terreni  di  fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 750 metri slm;

esposizione: adatta ad assicurare una  idonea  maturazione  delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente  usate  e/o  deliberate dagli organismi competenti  e  comunque  atte  a  non  modificare  le caratteristiche delle uve e dei vini.

I  vigneti  oggetto  di  nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un  numero  di ceppi ad ettaro, calcolati su sesto di impianto non inferiore a 3.500;

le forme di allevamento: devono essere quelle generalmente  usate e, comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e  dei vini;

sistemi  di  allevamento  e  potatura:  la  controspalliera  con vegetazione assurgente;

è  vietata  ogni  pratica  di  forzatura, compresa l'irrigazione.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art.  2

ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate  alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente   le seguenti:

 

 “Colline Saluzzesi” rosso: 10,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Barbera: 9,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Chatus : 9,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Pelaverga: 9,00 t/ha,  11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato: 9 ,00 t/ha, 11,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Quagliano: 9,00 t/ha,  10,00% vol.;

 “Colline Saluzzesi” Quagliano Spumante: 9,00 t/ha, 10,00% vol.

 

4. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.

 Le rese massime di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino  a denominazione di origine “ Colline Saluzzesi” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo ed i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve   destinate   alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Colline Saluzzesi” rosso: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Barbera: 8,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Chatus: 8,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Pelaverga: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“CollineSal” Pelaverga rosato: 8,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Colline Saluzzesi” Quagliano: 8,00 t/ha,  10,50% vol.;

“Coll.Sal” Quagliano Spumante: 8,00 t/ha,  10,50% vol.

 

5 Nelle annate favorevoli, i quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Colline Saluzzesi " devono essere riportati  nei  limiti di cui sopra purché la produzione  globale  non  superi  del  20%  i limiti medesimi,  fermo  restando  il  limite  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

6. In caso di  annata  sfavorevole  che  lo  renda  necessario,  la Regione Piemonte fissa una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della  zona  di produzione di cui all'art. 3.

7. I conduttori interessati che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  comma   4,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque  giorni  prima  della  data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data,  la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nell'ambito della resa massima fissata in  questo  articolo,  la Regione  Piemonte  su  proposta  del  Consorzio  di  Tutela  o  delle Organizzazioni dei produttori, accertata la maggioranza  di  adesione dei produttori iscritti all'albo, può fissare limiti massimi di  uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare,  in rapporto alla necessità  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di mercato.

In tal caso il quantitativo di uve di supero, previsto  dal punto 3 del presente articolo, è da proporzionarsi alla resa ridotta stabilita e non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

 

Articolo 5

Norme per la Vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i  vini di cui all'art. 2, devono essere  effettuate  nell'intero  territorio della provincia di Cuneo.

2.   L'imbottigliamento   dei   vini   Colline   Saluzzesi   e   la spumantizzazione del vino Colline  Saluzzesi  Quagliano  deve  essere effettuato all'interno della Regione Piemonte.

3. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere superiore a:

 

“Colline Saluzzesi” rosso: 70%, 7.000  l.,

“Colline Saluzzesi” Barbera: 70%, 6.300 l.,

“Colline Saluzzesi” Chatus: 70%, 6,300 l.,

“Colline Saluzzesi” Pelaverga: 70% 6.300  l.,

“Colline Salluzzesi” Pelaverga rosato: 70%, 6.300 l.,

“Colline Saluzzesi” Quagliano: 70%, 6.300 l.,

“Colline Salluzzesi” Quagliano Spumante: 70%, 6.300 l.

 

4.Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine controllata  ;  oltre  detto  limite  percentuale  decade  il diritto alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutto  il prodotto.

5. Per l'impiego della menzione «vigna»,  fermo  restando  la  resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo 3,  la  produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese  uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4.

6. Nella vinificazione e invecchiamento, quando prescritto,  devono essere seguiti i criteri tecnici  più  razionali  ed  effettuate  le pratiche  enologiche  atte  a   conferire   al   vino   le   migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo  i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

7. Il vino “Colline Saluzzesi Chatus” deve essere sottoposto  a  un periodo minimo di invecchiamento  di 

12  mesi 

a  decorrere  dal  15 ottobre dell'anno di vendemmia.

L'immissione al consumo è consentita soltanto a  partire  dal 

1°  novembre  dell'  anno  successivo  alla vendemmia.

Nel  periodo  tra  il  termine  del   periodo   di   invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende  potranno procedere alla certificazione del prodotto.

8. E' consentita a  scopo  migliorativo  l'aggiunta,  nella  misura massima del 15%, di vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti iscritti al presente disciplinare di produzione.

E'  ammessa  a  scopo  migliorativo  l'aggiunta  di  vino   Colline Saluzzesi Chatus più giovane a vino Colline Saluzzesi Chatus vecchio o  viceversa,  anche  se  non  ha  ancora  ultimato  il  periodo   di invecchiamento obbligatorio.

10. La denominazione di  origine  controllata  “Colline  Saluzzesi” Quagliano può essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente  disciplinare  di  produzione  seguendo  le  vigenti   norme legislative per la produzione degli spumanti .

9. E'  ammessa  la  scelta  vendemmiale  delle  seguenti  tipologie

Colline Saluzzesi Barbera, 

Colline Saluzzesi Chatus,  

Colline Saluzzesi Pelaverga

Colline saluzzesi Pelaverga  rosato, 

verso  la denominazione

Colline Saluzzesi rosso senza specificazione di vitigno

ove   ne   sussistano   le   condizioni   di   legge,   nonché   la riclassificazione (eccetto il Colline Saluzzesi Pelaverga rosato) purché il vino corrisponda alle condizioni ed  ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche :

 

“Colline Saluzzesi” rosso:

colore : rosso rubino;

profumo: fruttato. vinoso, intenso caratteristico;

sapore: fresco, asciutto,  fruttato  intenso,  caratteristico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Colline Saluzzesi” rosso con menzione “vigna”: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l.

 

“Colline Saluzzesi” Barbera:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei da giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Colline Saluzzesi” Barbera con menzione “vigna”: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l;

 

“Colline Saluzzesi” Chatus:

colore:  rosso  rubino  intenso; 

profumo: fruttato, vinoso;

sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Colline Saluzzesi” Chatus con menzione “vigna”: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l;

 

“Colline Saluzzesi” Pelaverga:

colore: rosso rubino tenue ;

profumo:  fine,  delicato,  fragrante,  delicatamente  fruttato   con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Colline Saluzzesi” Pelaverga con menzione “vigna”: 11,50 % vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto secco netto : 18,00 g/l .

 

“Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato:

colore: rosato più o meno intenso ;

profumo: fine, delicato, fragrante, floreale e fruttato  con  sentore di ciliegia e lampone; 

sapore:  asciutto,  o  eventualmente  abboccato, armonico morbido.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato con menzione  “vigna”:  11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

 estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

“Colline Saluzzesi” Quagliano:

colore: rosso tenue, con eventuali riflessi violacei

profumo: delicatamente vinoso  con  sentore  di  viola  e  con  aroma gradevole e caratteristico;

sapore : amabile o gradevolmente  dolce, di medio  corpo,  fruttato,  talvolta  vivace; 

titolo  alcolometrico volumico totale minimo : 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:di 5,50% vol.;

Colline Saluzzesi” Quagliano con menzione “vigna”: 11,00 % vol .;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;

acidità totale minima : 5,00 g/l;

estratto non riduttore; 18,00 g/l.

 

“Colline Saluzzesi” Quagliano spumante:

spuma : fine e persistente ;

colore: rosso tenue tendente al violaceo;

profumo:delicatamente vinoso con  sentore  di  viola,  gradevolmente caratteristico;

sapore : gradevolmente dolce, di medio  corpo,  assai fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

Colline Saluzzesi” Quagliano spumante con menzione  “vigna”:  11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima : 5,00 g/l ;

estratto non riduttore: 18,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e Forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio  decreto,  i  limiti  minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E'  altresì  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche  che facciano riferimento  a  Comuni,  frazioni,  aree,  cascine,  zone  e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che  facciano  riferimento  a nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati,  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

3.  Per  i  vini  di  cui  all'art.  2,  la  designazione  «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla  dicitura  “denominazione  di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa  al  vitigno  e  dovrà  essere  riportata  a caratteri di uguale colore e  di  dimensioni  superiore  o  uguali  a quelli utilizzati per indicare il vitigno.

4. Nella designazione e presentazione dei vini “Colline saluzzesi “ è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del Quagliano e del Quagliano Spumante.

5. Nella designazione dei vini Colline Saluzzesi  la  denominazione di  origine  controllata  può  essere  accompagnata  dalla  menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  scritta  nella  «Lista   positiva»   istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e  presentazione  dei  vini  Colline Saluzzesi intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione  delle  uve  e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  «vigna»  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata  in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art.1 devono essere di vetro di forma tradizionale con capacità consentite dalle vigenti leggi, compresi tra L. 0,375, e comunque non superiore a L. 5 con esclusione del contenitore da 2 litri.

2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da  offendere  il prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

-La Denominazione “Colline Saluzzesi”già nel nome contiene un indissolubile legame con il territorio, i vitigni locali, i fattori umani espressi nella coltivazione e nella vinificazione, la cultura e la storia.

"Colline" identifica l’ambiente e la sistemazione dei vigneti, condizioni per impartire al prodotto le peculiari qualità. Sesti di impianto e forma di allevamento a Gujot sono prescrizioni ulteriormente finalizzate all’ottenimento di basse rese per ceppo. “Saluzzesi", quale area storica di origine: il Saluzzese.

Territorio che vede dopo il riconoscimento, avvenuto nel 1996 della DOC, una rinascita della viticoltura praticata anticamente già dai Greci e da una tribù di Celti chiamata “Caturiges.

I vitigni interessati, tutti locali, sono : Quagliano, Pelaverga, Nebbiolo di Dronero, oggi registrato Chatus e Barbera, quest’ultimo, anche diffuso nel territorio limitrofo delle Langhe Il Pelaverga non va confuso con la varietà “Pelaverga piccolo” che invece è coltivata nel comune di Verduno.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il territorio pedemontano presenta suoli non calcare o debolmente calcarei a tessitura franco sabbiosa o franco argillosa con reazione acida/sub-acida.

Il drenaggio è buono e non si presentano eccessi di umidità ristagnante.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le caratteristiche pedologiche insieme al clima temperato freddo, ai vitigni locali e il sistema di conduzione imprimono alle uve e quindi ai vini le seguenti peculiarità e qualità che si devono riscontrare: finezza e freschezza, dovuta all’equilibrio alcol e acidità e profumi tenui, floreali e fruttati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia s.r.l

Via Piave 24

Roma

sede operativa per l’attività regolamentata

Piazza Roma 10

Asti

Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI ANDEZZENO

VIGNETI ANDEZENO

 

FREISA DI CHIERI

D.O.C.

D.D. 27 LUGLIO 2010

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

 

“Freisa di Chieri” Secco

“Freisa di Chieri” Superiore

“Freisa di Chieri” Dolce

“Freisa di Chieri” Frizzante

“Freisa di Chieri” Spumante

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti , in ambito aziendale, dal vitigno

Freisa: dall’90 al 100%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: da 0 a 10%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare dei seguenti comuni in Provincia di Torino:

Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri;

Comune di Torino limitatamente alla

Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero, Regione Villa della Regina.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai

punti che seguono:

- terreni: terreni medio impasto calcareo-argillosi ;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto,

non inferiore a 2.500;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

- è vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

“Freisa di Chieri” Secco: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Freisa di Chieri” Superiore: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Freisa di Chieri” Dolce: 8,00 t/ha,  10,50% vol.;

“Freisa di Chieri” Frizzante: 8,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Freisa di Chieri” Spumante 8,00 t/ha, 10,50% vol.

 

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”, “Freisa di Chieri” Superiore, con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di t 7,00 per ettaro di coltura specializzata.

Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, occorre che il vigneto in questione abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

In particolare per poter utilizzare la menzione “vigna” il vigneto di età inferiore ai 7 anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

 

Freisa di Chieri:

terzo anno: 4,20 t/ha, 12,00% vol.;

quarto anno: 4,90 t/ha, 12,00% vol.;

quinto anno: 5,60 t/ha, 12,00% vol.;

sesto anno: 6,30 t/ha, 12,00% vol.;

settimo anno: 7,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Freisa di Chieri superiore:

terzo anno: 4,20 t/ha, 12,50% vol.;

quarto anno: 4,90 t/ha, 12,50% vol.;

quinto anno: 5,60 t/ha, 12,50% vol.;

sesto anno: 6,30 t/ha, 12,50% vol.;

settimo anno: 7,00 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione scarsa, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’intero della zona delimitata dall’art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle Province di Torino,Asti e Cuneo.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore per tutti i vini al 70% ,con una produzione massima di vino di 5600 litri per ettaro:

La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”e “Freisa di Chieri” Superiore, con menzione aggiuntiva “vigna”

seguita dal relativo toponimo non dovrà essere superiore al 70%, rispettivamente per ciascun anno di produzione corrispondente a:

 

2940 litri di vino al 3° anno

3430 litri di vino al 4° anno

3920 litri di vino al 5° anno

4410 litri di vino al 6° anno

4900 litri di vino dal 7°anno di produzione del vigneto.

 

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

Per la presa di spuma della tipologia frizzante la stessa va ottenuta mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento :

“Freisa di Chieri”superiore”:

minimo 12 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

E’ ammesso l’invecchiamento in legno di minimo 6 mesi.

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10%del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

“Freisa di Chieri”superiore”:

dal 1° novembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.

6. Nell’ambito della stessa tipologia, specificazione aggiuntiva o menzione è consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15% di “Freisa di Chieri” più giovane a “Freisa di Chieri” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.

7. I vini di cui all’art.1 possono essere classificati con la denominazione di origine controllata “Collina Torinese”rosso purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Freisa di Chieri” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Freisa di Chieri Secco:

Freisa di Chieri più vigna:

colore: rosso rubino con tendenza al granato;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: asciutto, talvolta vivace leggermente acidulo, che con l’invecchiamento diventa più armonico e delicato;

eventuali sentori di legno qualora affinato in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

per il Freisa di Chieri con indicazione di “vigna” 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Freisa di Chieri Superiore

colore: rosso granato o cerasuolo con riflessi aranciati con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico delicato eventualmente con note di lampone e viola;

sapore: asciutto, delicatamente morbido ed con eventuali sentori di legno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

per il Freisa di Chieri con indicazione di “vigna” 12,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

Freisa di Chieri Dolce:

colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro talvolta con lievi riflessi violacei;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: dolce, fresco, talora vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Freisa di Chieri Frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Freisa di Chieri Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: dry o dolce,armonico, elegante con sottofondo gradevole di lampone;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 8,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

2. E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo, purché:

- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

- tale menzione sia stata iscritta nell’apposita “lista positiva” istituita presso l’organismo che detiene l’apposito schedario viticolo della Denominazione;

- la vinificazione e le successive lavorazioni siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

- la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Freisa di Chieri”.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” con l’esclusione delle tipologie spumante e frizzante è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500cl.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

I terreni del comprensorio di coltivazione sono di medio impasto calcareo-argillosi, con giacitura esclusivamente collinare e un altitudine non inferiore 180 metri s.l.m.

L’esposizione deve essere adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve sulla pianta.I vigneti, in ambito aziendale, devono essere composti dal vitigno Freisa minimo 90% e massimo 10% da altri vitigni a bacca nera, non aromatici con un numero di ceppi non inferiore a 2.500 per ettaro.

La forma di allevamento è quella della controspalliera con vegetazione assurgente e il sistema di potatura: il Guyot La presa di spuma della tipologia frizzante va ottenuta mediante la rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Le fonti storiche collocano la nascita del vitigno Freisa nella zona del Chierese e della Collina Torinese, con successiva diffusione fino ai confini con il Basso Monferrato.

Parla espressamente del vitigno il conte Nuvolone: “Freisa produce vino acerbo, secco e robusto,…” dice nella celebre

“Istruzione” a tema viticolo-enologico.

Si accenna già allora a due varietà di Freisa, una grossa ed una piccola, e alla coltura del vitigno in tutte le province piemontesi.

Per quanto riguarda il vino, dice che sia “ricco di tartaro” e per questa ragione necessiti di numerosi travasi, adatto però all’invecchiamento e al taglio con i vini più deboli. La zona storicamente vocata alla coltivazione di questo vitigno è la Collina Torinese: una catena collinare a sud del Po che si estende da Moncalieri a Verrua Savoia, con un’altimetria variabile tra i 300 e gli oltre 550 metri s.l.m.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il secondo conflitto mondiale ed il successivo periodo di boom economico furono la causa determinante per la riduzione della viticoltura in questa zona.

La vicinanza con il capoluogo regionale promosse l’abbandono delle campagne, e la crescente domanda di cereali portò alla riconversione colturale dei versanti collinari.

L’avvento della fillossera, sebbene tardivo sulla Collina Torinese non risparmiò le viti di Freisa che dovettero quindi essere reimpiantate.

L’operazione fece perdere sicuramente quel patrimonio di diversità clonale che nei secoli si era costituito nel Torinese, oltre che un consistente numero di vigneti.

Solo dopo il 1973, anno dell’istituzione della D.O.C. Freisa di Chieri ci fu un sostanziale ritorno alla coltivazione del vitigno ed il passaggio da piccole aziende produttrici per autoconsumo ad aziende vitivinicole.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Torino

Via Carlo Alberto 16 10123 Torino.

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI FROSSASCO

VIGNETI FROSSASCO

 

PINEROLESE

D.O.C.

 decreto 12 settembre 1996

modificato con decreto 17 febbraio 1997

modificato con decreto 13 novembre 2014 

(fonte GURI)

decreto 30 novembre 2011

modificato con decreto 07 marzo 2014

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Pinerolese” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:

 

“Pinerolese” rosso

“Pinerolese” rosato

“Pinerolese” Barbera

“Pinerolese” Bonarda

“Pinerolese” Freisa

“Pinerolese” Dolcetto

“Pinerolese” Doux d'Henry

“Pinerolese” Ramie

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

La denominazione di origine controllata "Pinerolese", è riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%. 
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Piemonte fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
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La denominazione di origine controllata "Pinerolese" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione: 
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Barbera:

per almeno l'85% Barbera;

per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte; 
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Bonarda:

per almeno l'85% Bonarda Piemontese;

per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte; 
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Freisa:

per almeno l'85% Freisa;

per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte; 
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Dolcetto:

per almeno l'85% Dolcetto;

per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte; 
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Doux d'Henry:

per almeno l'85% Doux d'Henry;

per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte. 
La tipologia "Pinerolese" Ramie:

è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale limitatamente ai vigneti ricadenti nella tipologia "Pinerolese" Ramie la seguente composizione: 
Avanà, Avarengo , Chatus, Becuet, congiuntamente minimo 60%;
 
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 40% idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'articolo 1 comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati:

Provincia di Torino:

Angrogna, Bibiana , Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Ghisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa.,

Provincia di Cuneo:

Bagnolo, Barge.

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine "Pinerolese" accompagnata dalla menzione tradizionale Ramie comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.

 

Fanno parte dello schedario viticolo del vino a D.O.C. "Pinerolese" tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a D.O.C. "Pinerolese" Barbera, "Pinerolese" Freisa, "Pinerolese" Dolcetto, "Pinerolese" Bonarda, "Pinerolese" Doux d'Henry, "Pinerolese" Ramìe.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Onde tener conto dell’autosterilità del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta allo schedario viticolo, sarà considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

"Pinerolese" rosso: 9,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Pinerolese" rosato: 9,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Pinerolese" Barbera: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Pinerolese" Bonarda: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Pinerolese" Freisa: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Pinerolese" Dolcetto: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Pinerolese" Doux d'Henry: 7,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Pinerolese" Ramie: 7,50 t/ha, 9,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Pinerolese" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità' totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Pinerolese" rosato:

colore: rosato o rubino chiaro;

profumo: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Pinerolese" Barbera:

colore: rosso rubino carico;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Pinerolese" Bonarda:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso caratteristico e intenso;

sapore: morbido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Pinerolese" Freisa:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico vinoso e intenso;

sapore: fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Pinerolese" Dolcetto:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: delicato e vinoso;

sapore: secco, morbido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Pinerolese" Doux d'Henry:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fresco, fruttato e gradevole;

sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore : 17,00 g/l.

 

"Pinerolese" Ramìe:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fresco, delicato;

sapore: asciutto, armonioso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.

Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione "Pinerolese", dovrà essere immediatamente seguita la dicitura "denominazione di origine controllata" la quale dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

Per i vini di cui all'articolo1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. "Pinerolese".

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pinerolese” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'articolo1 possono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore ai 5 litri, di forma tradizionale. Per i recipienti di capacità di litri 0,750 è obbligatoria la chiusura con il tappo di sughero.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A).Informazioni sulla zona geografica

 

La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne.

Già nel 1200, secondo le testimonianze dell'epoca, la zona era ricca di vigneti quali il nebbiolo ed il pregiato Doux d'Henry così chiamato in onore di Enrico IV.

Tra i vitigni più diffusi erano, ed in parte sono tuttora il Plassa, l'Avarengo, il Doux d'Henry e l'Avanà.

I vigneti se posizionati nelle zone di forte pendenza sono spesso terrazzati.

La forma di allevamento più utilizzata il Gouyot.

Già nel 1800 il “Doux d’Henry” nero veniva considerato un ottimo vitigno per la vinificazione ma per questo scopo è stato utilizzato poco in purezza, preferendosi la miscelazione con altre varietà della zona o, addirittura la sua commercializzazione come uva da tavola in virtù dei grappoli piuttosto lassi che nelle buone annate raggiungono dimensioni rilevanti con acini grandi caratterizzati da una buona serbevolezza.

Risulta difficile dare una spiegazione per un nome tanto originale; lo si vorrebbe far risalire al nome del Re di Francia Enrico IV che, come riportano testi storici, durante una permanenza sul territorio pedemontano all’inizio del 1600 per la firma di un trattato con Carlo Emanuele I di Savoia, ebbe occasione di degustare un vino amabile che lo entusiasmò: da questo episodio deriverebbe il nome di “dolce d’Enrico”.

In questi ultimi anni lo si vinifica in purezza ottenendo così un vino dal colore rosato intenso e dal profumo fresco, fruttato e dal sapore piacevole, rotondo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Pinerolese è un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La viticoltura e l’enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari ma anche ad altitudini significative.

Dopo un lungo periodo di abbandono la viticoltura è oggi tra le attività agricole più dinamiche pur rimanendo un tipo di coltivazione “eroica” che però annovera sempre di più appassionati e ricercatori, alla scoperta dei vigneti autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramìe, nella zona di Pomaretto, il Doux d’Henry o l’Avanà, il Becuet o lo Chatus.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio di Torino 
Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino 
Tel. +39 011 57161, Fax +39 011 5716516 
Mail: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

 

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MEANA DI SUSA

VIGNETI MEANA DI SUSA

VALSUSA

D.O.C.

Decreto 31 ottobre 1997

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Valsusa" è riservata al

vino rosso, anche nella tipologia "novello",

che risponde alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Valsusa" è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Avanà, Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente minimo: 60%;

altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, , da soli o congiuntamente,per il restante 40% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione di origine controllata "Valsusa", comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della

provincia di Torino:

Almese; Borgone di Susa; Bruzolo; Bussoleno; Caprie; Chianocco; Chiomonte; Condove; Exilles; Giaglione; Gravere; Mattie; Meana di Susa; Mompantero; Rubiana; San Didero; San Giorio di Susa; Susa; Villarfocchiardo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave.

Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino di cui all'articolo 1 ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

"Valsusa rosso": 9,00, t/ha 9,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valsusa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva / vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle comunità montane, Alta Valle di Susa (Torino) e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Torino).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine

controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Valsusa” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Valsusa” rosso:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: intenso, caratteristico, vinoso, con evidenti note fruttate;

sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico,

talvolta con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo 20,00 g/l.

 

“Valsusa” rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico, con evidenti note fruttate;

sapore: armonico, acidulo, moderatamente tannico,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo 19,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio" e similari.

E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

I vini con denominazione Valsusa DOC si producono in numerosi comuni della provincia di Torino, tutti parte della valle che dà il nome al vino, la Valle di Susa.

La viticoltura della Valsusa affonda le proprie radici nella storia, già in epoca pre-romana si hanno testimonianze di popoli, che insediati sul territorio coltivavano la vite, così come testimonia il sito archelogico della “Maddalena“.

Più recenti sono le testimonianze storiche della viticoltura in Valsusa ed, in particolare, nel comune di Chiomonte dove intorno all' anno mille vi erano terreni coltivati dalla prevostura di Oulx in regione “Segneur” col vitigno “Avanà”, dove ancora oggi sorgono i vigneti coltivati.

Nel XIX secolo, periodo di massima espansione della viticoltura dei due comuni si sono raggiunti anche i 100 ha

vitati, poi con l'avvento della fillossera, qui giunta in ritardo rispetto al resto d'Italia, si sono ridotti in parte, mentre gli attuali 20 ha vitati sono dovuti allo spopolamento e alle difficoltà di produzione.

I vigneti sono posti su terreni rocciosi con pendenze variabilissime dall’altopiano al terrazzamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Valsusa DOC è un vino rosso ottenuto, in gran parte, da varietà autoctone piemontesi, come Avana', Barbera, Dolcetto e Neretta Cuneese.

 Tutte le tipologie del Valsusa sono caratterizzate dalle peculiarità dei vini di montagna , vini sottili di grande profumazione ma bassa gradazione se pur di buona conservabilità.

Si presenta alla degustazione con un bel colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati, profumo vinoso, caratteristico ed intenso, con evidenti note fruttate e sapore asciutto ed armonico, con tannini leggeri sostenuti da una moderata acidità e talvolta con lieve sentore di legno, dovuto all'eventuale invecchiamento.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Per la comunità Chiomontina e Giaglionese la coltivazione della vite è sempre stata importante fonte di reddito con intensi scambi commerciali, con la Francia e con la vicina città di Torino.

Soprattutto è da sottolineare la peculiarità di coltivazione eroica della vite per queste zone dove non è possibili applicare la meccanizzazione ne per la coltivazione ne per la raccolta.

Una viticoltura di tradizione che per motivi geologici non potrà essere variata nel tempo.

 

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Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino

Via Carlo Alberto, 16

10123 Torino.

La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficale.