Trentino Alto Adige › BOLZANO TRENTO DOC

CASTELLER D.O.C.

LAGO DI CALDARO D.O.C.

TEROLDEGO ROTALIANO D.O.C.

TERRADEIFORTI D.O.C.

TRENTO D.O.C.

VALDADIGE D.O.C.

VIGNETI CALDARO

VIGNETI CALDARO

CASTELLER

D.O.C.

Decreto 13 ottobre 2004

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Casteller” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Casteller” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot, minimo 50%;

Schiava grossa, Schiava gentile, Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio), Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente, per la differenza.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, comprende il territorio amministrativo dei comuni di:

Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

In provincia di Trento.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Casteller” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purché questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

È tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino

Casteller” è stabilita in 15 t/ha in coltura specializzata.

Su detto limite, di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L’eventuale superamento del limite del 20% sopraindicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l’intera partita.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 08.04.2010, n. 61 art. 10, par 1, lettere c) e d), i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L’eventuale supero di resa, consentito nella misura massima del 5% non avrà diritto alla D.O.C.

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte allo schedario del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall’art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino

Casteller” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L’eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, è consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Casteller” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore : rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nell’etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per il vino di cui all’art. 1 è fatto obbligo di indicare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. “Casteller” comprende 48 Comuni viticoli della provincia di Trento ubicati nella Valle dell’Adige, nella Valle di Cembra, nella Vallagarina, nella Valle del Sarca e parzialmente nella Valsugana. La zona copre pertanto un’area di discreta estensione e comprende le principali zone viticole della provincia.

Tali zone sono peraltro cointeressate anche ad altre denominazioni per cui solo una parte della superficie vitata (circa 50 ettari) è destinata alla produzione del vino D.O.C. “Casteller”.

L’area in questione è prevalentemente montuosa o collinare. Secondo la classificazione delle zone altimetriche effettuata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) il territorio in questione è considerato interamente montano, in quanto presenta solo limitate superfici pianeggianti nel fondovalle (circa il 10%). L’altitudine dei terreni vitati idonei alla produzione del vino D.O.C. “Casteller” varia dai 70 ai 600 m s.l.m.

I suoli sono prevalentemente costituiti da detriti calcarei generalmente ad elevata pietrosità che determinano buone condizioni di drenaggio ed aerazione. Questi suoli si trovano generalmente su detriti calcarei nelle parti medio-alte di conoidi di deiezione. Nelle parti più basse dei versanti o nelle conche seguono spesso suoli a pietrosità più bassa; in alcune zone pianeggianti si trovano intercalati terreni da accumulo colluviale e terreni su depositi morenici o su ghiaie fluviali.

Non mancano inoltre terreni su diversa matrice geologica come nel caso della Valle di Cembra (porfirici) e della Vallagarina centrale (fascia basaltica di Isera, Mori, Brentonico).

Dal punto di vista climatico la zona presenta ambienti assai differenti in relazione alla quota altimetrica ed all’orientamento delle valli rispetto all’incidenza della proiezione solare.

Per quanto riguarda le zone alla quote più basse, ovvero quelle interessate alla coltivazione della vite, il clima è caratterizzato da inverni relativamente freddi ed abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno.

Un clima più mite, di tipo sub mediterraneo è presente nell’area dell’Alto Garda e della bassa Valle del Sarca per l’effetto mitigatore prodotto dal Lago di Garda, il più esteso bacino d’Italia (370 km2).

Le precipitazioni variano, anche sensibilmente, in relazione alla fascia altimetrica.

Nell’area sub mediterranea le precipitazioni sono in media di 900-1000 mm a seconda delle zone. Le distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi prevalentemente nel periodo primaverile e autunnale.

Fattori umani rilevanti per il legame:

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.

La coltivazione della vite rappresenta nella provincia di Trento un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono.

Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente. Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata.

Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).

La denominazione prende il nome dalla località “Casteller”, mirabile collina vitata a sud di Trento, dove la tradizione vuole che sia nata questa tipologia di vino, il cui apprezzamento a fatto si che la sua produzione si sia estesa all’attuale territorio delimitato. Il suo nome appare per la prima volta nelle Cronache del Concilio di Trento scritte dal Michelangelo Mariani nel 1673.

Una svolta decisiva alla viticoltura ed all’enologia trentina è stata impressa, nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono: il Merlot (minimo 50%), la Schiava grossa, la Schiava gentile, il lambrusco a foglia frastagliata (Enantio), il Lagrein ed il Teroldego, da soli o congiuntamente, per l’eventuale differenza;

forme di allevamento:

sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini rossi. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Il vino D.O.C. “Casteller” presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni costituenti la base ampelografica del vino.

Il vino presenta parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili ai vini della regione.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli elementi di interazione causale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).

Si ribadisce tuttavia che il legame causale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento

Via Calepina, 13

38122 Trento

(di seguito CCIAA).

La CCIAA è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo

25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LAGO DI CALDARO

CALDARO

D.O.C.

Decreto  06 Agosto 2010

(Fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

                                                             

Articolo 1

denominazione e vini

 

La denominazione di  origine  controllata  “Lago  di  Caldaro  o Caldaro”  in  lingua  tedesca   rispettivamente   “Kalterersee  o Kalterer”, è riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni e specificazioni aggiuntive:

 

“Lago di Caldaro o Caldaro”

“Lago  di  Caldaro  o  Caldaro  scelto”  in  lingua  tedesca “Kaltersee o Kalterer Auslese”

“Lago di Caldaro o Caldaro classico”,

“Lago di Caldaro o Caldaro classico superiore”,

“Lago di Caldaro o Caldaro scelto classico”,

“Lago di Caldaro o Caldaro scelto classico superiore”.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

Il vino “Lago di Caldaro o Caldaro” deve essere ottenuto da uve provenienti in  ambito  aziendale  dai  vitigni 

Schiava  grossa  e/o Schiava  gentile  e  Schiava  grigia, minimo 85%, 

possono  essere  presenti  nei vigneti, per la differenza fino al 15%  altri  vitigni  a  frutto  di colore analogo idonei alla coltivazione nelle  province  autonome  di Bolzano e di Trento.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione del vino “Lago di Caldaro o  Caldaro”  è costituita  dai  territori  di  produzione  delimitati  con   decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini.

Tale zona - che comprende in parte  i  territori  dei  comuni  di

Caldaro,  Appiano,  Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Nalles,  Andriano, Magre' all'Adige, Egna, Montagna, Ora  e  Bronzolo 

in  provincia  di Bolzano

ed in parte i territori dei comuni  di 

Rovere'  della  Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago  e Cembra

in provincia di Trento

e' delimitata, per ciascuna di  dette province, come appresso:

 

Provincia di Bolzano.

Il  territorio  di  produzione  e'  costituito   dalle   seguenti sottozone:

 

Zona A.:

Per tale zona  alla quale appartengono i comuni  di 

Caldaro, Appiano,  Cortaccia,  Magre'  all'Adige,  Termeno  e  Vadena      

La delimitazione inizia a sud di Magre' all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato.

Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, e' dato dal bosco raggiungendo solo per brevi  tratti

e cioè in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle località Sant'Antonio e San Nicolò nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonché della località  Sasso  della  Croce  nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane così  delimitato: 

dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato  di  Magre'  all'Adige,  quindi passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer  e per la quota 304.

In prossimità del Castello di  Niclara  il  limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da  dove  ripiega  verso

nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt.

Da Maso Hofstatt il  limite piega verso nord-est  fino  a  C.  Weger  da  cui  corre  in  maniera pressoché parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando  per  le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz.

Da questo  punto  il confine - del lato ovest della zona, sempre  verso  nord  -  tocca  la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per  Platterhof  da  dove

aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord  passando  per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia  Aussester  Riegel  fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220).

Il limite di  zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi,  aggira  la  localita'  Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa

per Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con  l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati  di  San  Rocco  e  San Nicolò.

A nord di San Nicolò, il confine  segue  verso  nord-est  la carrareccia che si inserisce sulla strada per  Pianizza  di  Sopra  e costeggia, verso destra, detta strada finche' a nord dell'abitato  di Pianizza,  il  limite  volge  verso  est,  aggira   escludendole   le cosiddette Buche  di  Ghiaccio. 

Risale,  quindi,  verso  nord  e  in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello  di  600  metri sino al bosco Gfill.

Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati, passa per Caste] Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello  di  Appiano  fino  a  intersecare  la strada Andriano-Riva di Sotto.

Il limite della  zona,  lasciato  il  versante  ovest,  corre  in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42 lasciandola prima del  bivio  a  quota  250  per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n.  42 fino al km 240 della  strada  stessa  nella  frazione  di  Frangarto.

Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine  comunale  di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).

Costeggia il bosco comprendendo la località  Bellavista  nonché la frazione di Colterenzio.

Raggiunge Sant'Antonio di  Monticolo  poi il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa  per  la Valle Fuscalai congiungendosi, cosi', con il Maso Kreit nel comune di Vadena.

Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena  seguendolo  fino  all'altezza  del Maso Rosi.

Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso  Stadio nel comune di Vadena.

All'altezza del Maso  Stadio  si  volge  quindi verso ovest comprendendo la località Novale al  Varco  dello  stesso

comune, raggiungendo la quota  227  sulla  sponda  est  del  Lago  di Caldaro.

Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando - escludendoli - i cosiddetti  Prati  dei  Cavalli,  raggiunge  sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la località San Giuseppe  al  Lago, comprendendola.

Toccando al km 10,5 la  strada  del  vino,  segue  il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla  quota 218, raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (quota 229), passa al di sopra del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler  (quota  215) pure esclusi.

Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213  in  corrispondenza  del  centro  abitato  di Cortaccia, 214 nella  localita'  Rio  Largo,  221  all'altezza  della località  Niclara,  seguendo,  dopo  aver  intersecato  il   confine comunale tra Cortaccia e Magre' all'Adige, la carrareccia che a quota 215 circa taglia la strada  provinciale  che  porta  da  Magre'  alla stazione ferroviaria di Magre-Cortaccia.

Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza  della descrizione.

Vanno inclusi nella  zona  precedentemente  descritta  i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena; tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di  strada  compreso  tra  le quote 229 e 223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.

 

Zona B: 

Tale zona cui  appartiene  il  comune  di  Andriano 

è circoscritta come segue:

il limite, partendo  a  sud  della  Cava  di Pietra  in  corrispondenza  della  quota  251,  segue  in   direzione nord-ovest la rotabile e costeggia il monte  fmo  al  ponte  sul  rio Gaido,  sotto  il  Castello  Tordilupo,  continua  lungo   la   linea

altimetrica di m 400 a piè del monte sino a raggiungere  il  confine comunale che segue fino a quota 250.

Ritorna verso sud-est  lungo  la rotabile Güsshübel per immettersi in  corrispondenza  del  ponte  sul Gaido  (quota  254)  sulla  vecchia  strada  Terlano-Andriano. 

Segue quest'ultima  fino  all'imbocco  della  stessa  nella  nuova   strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire  volgendo  verso sud la curva di livello quota 250 fino al  punto  di  partenza  della descrizione.

 

Zona C:

Per tale zona cui appartiene il comune  di  Nalles, 

la delimitazione ha inizio a sud del comune  stesso,  in  corrispondenza del bivio (quota 256) della strada Andriano-Nalles.

Da  questo  punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (quota 357), passa per le quote 385 e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280.

Lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per quota  280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione  sud  lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude  la  zona  al punto di partenza della descrizione.

 

Zona D:

Per tale  zona,  cui  appartengono  i  comuni  di  Ora, Montagna ed Egna

la linea di delimitazione ha inizio a  sud  di  Egna dal km 413,500 della nuova strada statale n.  12  (circonvallazione),

segue quest'ultima in direzione nord fino  all'incrocio  nord  con  la vecchia strada statale n. 12.

Piega verso nord-est e raggiunge la  strada  statale  n.  48  nei pressi  della  quota  416;  prosegue  verso  nord   per   raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.

Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio  Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.

La  delimitazione  segue,  in  direzione  nord,  prima  il  corso dell'Adige e poi la Fossa di Bronzolo fino a  quota  226  nei  pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso  est  e  passando  per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.

Da  questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta Tenz comprendendola.

Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496  raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per  poi  deviare  verso  ovest  e raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore.

La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito  il  bosco  fino  al  punto  di partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.

 

Zona E:

Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo,

la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota  229,  traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.

Segue detta fossa fino alla strada provinciale  (quota  228)  per raggiungere, in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo,  ritorna quindi verso sud costeggiando il bosco ceduo cosiddetto Judenberg  e passando a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto  di partenza (quota 229).

 

Provincia di Trento:

Il  territorio  di  produzione  e'  costituito   dalle   seguenti sottozone:

 

Zona A:

Per tale zona, cui appartengono in parte  i  comuni  di Rovere' della Luna e di Mezzocorona,

la  linea  di  delimitazione  ha inizio da quota 324 allo sbocco della  Valle  dei  Molini,  segue  le pendici del monte  Craun  fino  a  raggiungere  il  limite  comunale.

Attraversa  tale  confine  per  proseguire,   sempre   in   direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del  Laibatol,  del  Tovo del Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in  direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire verso ovest lungo  quelle  a  sud dei monti  Faltari  sino  a  incontrare  il  confine  occidentale  di Mezzocorona.

Segue quindi tale  confine  verso  sud-ovest  e  poi  in direzione sud-est lungo il  T.  Noce  fino  a  incontrare  la  strada Mezzolombardo-Mezzocorona a quota 228, prosegue  lungo  questa  verso Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219 e 212.

Da quota 212, in direzione est, la linea di  delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia prosegue in direzione  nord  lungo  il  sentiero  che  attraversa  la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Rovere'  della Luna, la segue in direzione del centro abitato  e  superata  sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi  il  sentiero  che costeggia F.so Boioni fino a  incrociare  nuovamente  la  strada  per Rovere' della Luna a quota 213.

Segue quest'ultima in  direzione  del centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di quota 216, prosegue in direzione  est  e  poi  nord-est lungo il sentiero che si immette  sulla  strada  in  uscita  est  del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est,  la  quota 213 da dove prosegue verso  nord  fino  a  incontrare  la  quota  212 (località Dosseni)  da  dove  costeggiando  in  direzione  ovest  il costone  roccioso raggiunge  quota  324  da  dove  e'  iniziata   la delimitazione.

 

Zona B:

Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di  S. Michele  all'Adige,  Faedo,  Lavis,  Giovo,  Lisignago  e  Cembra 

La delimitazione inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada  statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per  seguire  poi  il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12  in  prossimità  del  km  395,700 circa.

Segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere  il  km 389,150 (quota 213) da dove segue per  breve  tratto  la  strada  per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la quota 225 sulla strada per  Lavis,  lungo  la  strada  che  costeggia l'acquedotto.

Attraversa il centro abitato di  Lavis  e  raggiunge  il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio  in  direzione nord e  quindi  nord-est  e  in  località  Pizzanga  prosegue  verso nord-ovest  lungo  il  Rivo  Mercor  fino  a  incontrare  la   strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15.150 circa. 

Segue  tale  strada  in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a  sud  sulla strada che passa per le quote 670,  664,  660  (S.  Rocco),  654  (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignago,  la  segue  in

direzione sud-ovest, attraversa il  centro  abitato  di  Lisignago  e prosegue per Verla fino a raggiungere  il  km  6,800  circa  da  dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville  di Giovo fino a raggiungere quota 642 in località  Pigiorin. 

Da  quota 612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che costeggiando  la  località  Chiaradone  raggiunge  Ville  di  Giovo.

Dall'incrocio segue una linea retta  in  direzione  ovest  sino  alla quota 574 sulla carrareccia per Palù, prosegue per tale strada  sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione  ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratta l'acquedotto e  poi  quella Mosana-Lavis nella quale va  poi  a  confluire  con  un  sentiero  in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. 

Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada  che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il  confine  fino  a  M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi  e  Vie  Rosse,  prosegue  per  tale

strada verso nord e poco prima  del  M.so  Sette  Fontane  prende  il sentiero che lo costeggia a est, supera quota 502  e  all'altezza  di M.so S. Valentino, prosegue per una  retta  in  direzione  nord-ovest fino a quota 471  e  poi,  verso  ovest,  l'impluvio  incrociando  il confine di S. Michele all'Adige.

Segue  tale  confine,  lo  segue  in direzione nord e poi est incrociando  il  sentiero  che  costeggia  a ovest la località Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la strada per Faedo, la segue verso ovest e  a  quota  513  raggiunge  i

Molini seguendo la carrareccia  per  proseguire  poi  discendendo  il corso d'acqua che da' origine al Rivo  di  Faedo  fino  in  località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa  il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436  raggiungendo  il  fosso sul lato  nord-est  del  Castello. 

Segue  tale  fosso  in  direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso  nord  fino alla strada statale  n.  12  (quota  213)  da  dove  e'  iniziata  la delimitazione.

 

Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le  porzioni

vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della  Val  di Cembra denominate:

Valvalle',  Casella,  Saosent,  Vedron,  Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.

La zona comprende anche la porzione denominata “Nasci” in  comune di Faedo,

sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e  401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri  punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione all'albo dei vigneti della  denominazione  di  origine  in  questione soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m  600 e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente  usati   o   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione del  vino  di  cui all'art. 1 non deve essere superiore a

14,00 tonnellate  per ettaro di vigneto  in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del  20  per  cento  il  limite medesimo.

Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune  accordo  con deliberazioni  delle  rispettive  giunte   provinciali   annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e  tenuto  conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare  produzioni massime per ettaro aventi diritto  alla  D.O.C.  inferiori  a  quelle stabilite  dal   presente   disciplinare   di   produzione,   dandone comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali Comitato nazionale per la  tutela  delle  denominazioni  di origine  dei  vini  ed  alle  camere  di  commercio  competenti   per territorio.

 

Le uve destinate alla vinificazione  devono  assicurare  al  vino “Lago di  Caldaro  o  Caldaro”  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

“Lago di Caldaro o Caldaro” 10,00%vol.,

“Lago di Caldaro o Caldaro scelto (Auslese)” 11,00% vol.

In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole  le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  comune  accordo,  con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali,  possono  ridurre, con esclusione della tipologia “Lago di Caldano classico  superiore”, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima

dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate nel  precedente  art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito dell'intero territorio delle province autonome di Bolzano e Trento.

La resa massima dell'uva  in  vino  non  deve  superare  il  70%.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non  l'80%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Caldaro  o Lago di Caldaro”, ma può  essere  presa  in  carico,  se  ne  ha  i requisiti, come vino.

Oltre questi ultimi limiti  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

E ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei  limiti  previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

Il vino “Lago di Caldaro o Caldaro”,  all'atto  dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/1;

 

Il vino “Lago di Caldaro scelto” in lingua  tedesca  “Kalterersee Auslese”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/1

 

E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

L'uso  della  specificazione  “classico”,   in   lingua   tedesca “klassisches  Ursprungsgebiet”  “klassisch”,  in   aggiunta   alla denominazione di origine controllata “Lago di Caldaro o Caldaro” è consentito per il vino ottenuto da  uve  prodotte  e  vinificate  nei territori dei comuni di

Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo,

già delimitati nel  precedente  art.3.

 

La vinificazione del vino designabile con la menzione  aggiuntiva di cui al comma precedente deve essere effettuata  all'interno  della relativa zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, è  consentito che tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate  fuori dai territori suddetti purché ricadenti nella provincia di Bolzano.

Il vino “Lago  di  Caldaro  o  Caldaro”  che  ha  diritto  alla qualifica di “classico”, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.

e che sia stato sottoposto  ad adeguate operazioni di affinamento, 

può  portare  la  qualifica  di “classico superiore”.

Il vino a DOC “Lago di Caldaro o Caldaro” ottenuto da uve selezionate aventi  

un   titolo   alcolometrico   volumico    naturale    minimo dell'11,00% vol.

ed immesso al  consumo  con 

un  titolo  alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50% vol.

può  portare  la qualificazione aggiuntiva “scelto” in lingua tedesca “Auslese”.

In  caso  di  annate  con  andamento  climatico   particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano,  di  concerto, possono ridurre il predetto titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo

dall'11,00% vol. al 10,50% vol.

Per il vino “Lago di Caldaro o Caldaro” qualificato “scelto” in lingua  tedesca  “Auslese”  non  e' consentito   l'arricchimento.  

E'   vietato   usare   assieme   alla denominazione “Lago di Caldaro o Caldaro” qualsiasi  qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi riserva,  vecchio  e  similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino  “Lago  di Caldaro o Caldaro” di cui al presente disciplinare,  può  figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché  veritiera e documentabile.

Il  vino  “Lago  di  Caldaro  o  Caldaro” ,  “Kalterersee»   o Kalterer”  con la  specificazione  “classico  o  classico  superiore” ottenuto da uve prodotte nei comuni  di 

Caldaro,  Appiano,  Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo

come  previsto  dal precedente  comma 1 del presente  articolo,  può  essere  designato  con  la  specificazione aggiuntiva “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol”  in conformità all'art. 118-septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 67 del Regolamento (CE) n. 607/2009.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi  privati  veritieri  non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere, cascina ed  altri  similari,  sono  consentite  in  osservanza  delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Il vino “Lago di Caldaro o  Caldaro”  qualificato  ”scelto”  o “Auslese” deve essere immesso al consumo esclusivamente  in  bottiglie di vetro di volume nominale  da  0,375  litri  e  da  0,750  litri  e rispettivi multipli.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’Oltradige, il cuore della zona della DOP „Lago di Caldaro“ o „Caldaro“ e uno die simboli della tradizione enologica dell’Alto Adige , si estende dalle pendici della Mendola alle colline del versante occidentale della Valle dell’Adige tra Bolzano e Termeno. Appiano e Caldaro, due comuni viticoli per tradizione, sono quelli con l’estensione più ampia della provincia.

Il Lago di Caldaro conia il paesaggio conferendogli un’atmosfera mediterranea. Oltre all’Oltradige la zona della DOP „Lago di Caldaro“ o „Caldaro“ si estende in parte anche in alcuni paesi limitrofi della provincia di Trento.

Nel grazioso paesaggio lungo la Strada del Vino, i vigneti già da secoli hanno condizioni perfette. Al nord, le alpi formano un bastione che tiene lontano il vento freddo e dal sud il clima mite mediterraneo si fa sentire. Almeno 15° C di temperatura media servono al vino per maturare bene.

Ca. 1.800 ore di sole all’anno offrono alla vite ed all’uva una media temperatura di 18° C, quindi condizioni ideali per la crescita delle uve.

Precipitazioni e una terra riscaldata, molle e ben arieggiata – gran parte terra calcarea e sedimentazioni di morene e fiumi – contribuiscono all’alta qualità dell’uva.

Per quanto concerne il suo territorio, la zona viticola di Caldaro è molto particolare. Le caratteristiche geologiche cambiano da vigneto a vigneto. Sui pendii collinari coltivati a vite predomina il terreno ghiaioso derivato dai movimenti dei ghiacciai e dalla conseguente erosione.

Attorno a Caldaro il suolo è prevalentemente di origine vulcanica: porfido rosso mescolato ad argilla e sabbia. Su questo terreno secco e povero di humus, per assorbire acqua la vite è costretta a sviluppare radici profonde. Nella porzione meridionale del territorio coltivato a vite è diffuso il terreno calcareo-dolomitico.

La zona viticola della DOP „Lago di Caldaro“ o „Caldaro“ comprende 565 ettari che corrispondono a una produzione annuale di 60.000 ettolitri di vino.

Fattori umani rilevanti per il legame

Lungo la Strada del Vino dove troviamo anche il centro del „Lago di Caldaro“ o „Caldaro“ ci troviamo nella più antica zona vitivinicola di tutta l’area di lingua tedesca. Già 500 a. C. in quest’area è stato prodotto vino.

E anche i Romani sapevano apprezzare il buon vino.

E dato che questi già allora sapevano come stagionar il vino in botti di legno, la qualità del vino era ottima.

Infine il vino venne trasportato da qui fino a Roma nella casa imperiale. Durante l’età medioevale invece i nobili, ricchi e naturalmente anche vescovi e monaci realizzavano il trasporto del vino dell’Alto Adige in Austria e Germania del sud.

La cultura della viticoltura, sopratutto dal 1905 ha preso una grande importanza al livello economico sociale nella vita degli abitanti lungo la Strada del Vino.

Da quell’anno in poi sono nate le diverse cantine produttori e aziende agricole, che hanno come obiettivo di produrre

vino buono del gusto e di alta qualità.

Fino alcuni anni fa, il tipo d’allevamento più diffuso era il sistema a pergola. Il „tetto“ che si forma sopra la vite protegge l’uva dal sole diretto come anche dalla grandine.

Oggi, in parte si trova anche il sistema a spalliera, dato che facilita l’uso di macchinari.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali a perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione di vini tranquilli.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L’Oltradige, il cuore della zona del „Lago di Caldaro“ e uno dei simboli della tradizione enologica dell’Alto Adige, si estende dalle pendici della Mendola alle colline del versante occidentale della Valle dell’Adige tra Bolzano e Termeno. Appiano e Caldaro, due comuni viticoli per tradizione, sono quelli con l’estensione più ampia della provincia. Il Lago di

Caldaro conia il paesaggio conferendogli un’atmosfera mediterranea.

Facendo riferimento alle ricerche condotte dall’istituto sperimentale e altre organizzazioni del settore, le caratteristiche geologiche, cambiano da vigneto a vigneto.

Sui pendii collinari coltivati a vite predomina il terreno ghiaioso derivato dai movimenti dei ghiacciai e della conseguente erosione.

Tenendo conto che il prodotto „Lago di Caldaro“ al livello economico svolge un ruolo importante i produttori dello stesso tengono in evidenza i risultati delle ricerche per conoscere a fondo i fattori ambientali e viticoli che influiscono sulla qualità del vino.

Il vino con la denominazione di origine „Lago di Caldaro“che da secoli è protagonista della vita della sua gente è un vino che in poco tempo ha sviluppato un suo carattere particolare.

Il vino „Lago di Caldaro“ è caratterizzato da un aroma fruttato con sentori di ciliegia, lampone, mandorla amara e violetta. È un vino secco, strutturato con tannini morbidi e un grado di acidità gradevole. Stimolante e dalla beva facile, si presta per essere bevuto in tutte le occasioni.

Il vino di cui al presente disciplinare di produzione presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Dolci colline coperte di rigogliosi vigneti, maestosi castelli e nobili case padronali danno un’impronta caratteristica allo splendido paesaggio della zona del „Lago di Caldaro“.

Qui siamo nel cuore della vitivinicoltura altoatesina. Le favorevoli condizioni climatiche, senza forti sbalzi di temperatura e con un inverno non troppo rigido e piuttosto tardo, garantiscono uno sviluppo ottimale delle viti. La varietà prevalente del Lago di Caldaro è la Schiava, che è di casa nel microclima temperato che caratterizza le zone vicine al lago di Caldaro, dove riesce a sviluppare anche il suo particolare aroma di mandorle.

Possono fregiarsi della denominazione „Lago di Caldaro“ i vini Schiava provenienti dalle zone di produzione Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Egna, Montagna, Ora, Vadena, Bronzolo, Nalles, Andriano e Magrè, ma anche dai seguenti comuni del vincino Trentino: Roverè della Luna, Mazzacorona, Faedo, San Michele all’Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra.

Nel caso in cui il „Lago di Caldaro“ venga prodotto nei comuni appartenenti all’Alto Adige come descritto nel sopracitato art. 7, possono essere aggiunte le diciture „classico“ e „Alto Adige“.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano

Via Alto Adige 60

39100 Bolzano

Telefono 0471 945519

Fax 0471 945540

E-mail: agri@camcom.bz.it

La C.C.I.A.A. di Bolzano è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’articolo 25, par. 1,1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia

dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c)

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano di controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TEROLDEGO ROTALIANO

D.O.C.

D.P.R. 18 febbraio 1971

Modifica D.P.R. 22 hiugno1987

(fonte GURI)

Modifica Decreto  30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosso o Rubino)

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosato o kretzer)

Teroldego Rotaliano superiore e superiore riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino “Teroldego Rotaliano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno

Teroldego.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione del vino “Teroldego Rotaliano” comprende la porzione del Campo Rotaliano, ricadente nei comuni di

Mezzolombardo, Mezzocorona

e nella frazione di Grumo del comune di S. Michele all’Adige.

In provincia di Trento

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dall’incrocio, a sud della località La Rocchetta, tra la strada statale della Val di Non (n. 43) e la strada che porta a Mezzocorona, la linea di delimitazione di zona segue, per breve tratto, la strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il confine comunale di Mezzocorona fino alle falde del Monte Mezzocorona.

Da qui segue, verso est, le falde del monte suddetto passando a sud della località le Scalette ed a nord di Ischia Trentina, S. Gottardo, dell’abitato di Mezzocorona e Sottomonte fino alla strada poderale che divide l’anzidetta ultima località dalla Vicinia.

La linea di delimitazione piega quindi verso sud-est e seguendo la suddetta strada poderale raggiunge la ferrovia del Brennero (quota 209), che segue fino ad incontrare la strada provinciale per Masetto (quota 209) e lungo questa fino al ponte sulla fossa del Caldaro.

Segue detto canale verso sud-ovest, finché nei pressi del cimitero di Grumo interseca e segue per breve tratto in direzione est il limite comunale di S. Michele all’Adige inserendosi quindi sulla strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la ferrovia del Brennero, in località Fontane.

Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che in direzione nord reca alle località Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il limite sud delle p.f. 232-231-221/2, in comune catastale di Grumo, e le susseguenti p.f. 993, 1002, 1046, 1059 in comune catastale di Mezzolombardo.

Da detta ultima particella fondiaria il confine prosegue lungo la carrareccia che reca alla località Settepergole fino ad intersecare il limite sud della p.f. 1210. Da quest’ultima il confine segue i lati sud delle p.f. 1181-1180-1179-1178 fino a raggiungere in corrispondenza della p.f. 1177 la sponda sinistra del torrente Noce.

Indi il confine, oltrepassato il torrente Noce, risale in direzione nord lungo l’argine destro del Noce, immettendosi in località Prati Grandi sulla strada poderale che segue, in successione, i lati sud delle p.f. 531-527/1-528-519/1-512/2 in direzione della località Braide, inserendosi sulla roggia omonima e seguendola a ritroso fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km 27,750.

Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l’anzidetta statale fino all’incrocio a sud della Rocchetta, punto di partenza della linea di delimitazione, comprendendo nell’ultimo tratta a nordovest di Mezzolombardo (dal km 25, quota 234) i vigneti situati tra la strada statale n. 43 e le falde del Monte Fausior.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

I vigneti destinati alla produzione del vino “Teroldego Rotaliano” devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Teroldego Rotaliano”, non deve essere superiore a 17,00 t/ha di vigneto a coltura specializzata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve a detto limite, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 08.04.2010, n. 61 art. 10, par 1, lettere c) e d), i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra ma non il 75% l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’intero territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Teroldego Rotaliano

una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E’ consentito l’arricchimento a termini di legge con un incremento in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone.

Il vino “Teroldego Rotaliano” avente

un tenore zuccherino residuo fino a 4 g/l come massimo,

o fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo, può essere qualificato con la locuzione “secco”.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino “Teroldego Rotaliano” all’atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosso o Rubino):

colore: rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei;

profumo: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente intenso;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla, un pò di corpo e leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

Teroldego Rotaliano (nel tipo rosato o kretzer):

colore: rosato, tendente al granato;

profumo: caratteristico, gradevolmente di fruttato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Teroldego Rotaliano superiore e superiore riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone;

profumo: gradevole, etereo caratteristico e persistente;

sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto amarognolo, un pò tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

Il vino rosso può portare in etichetta la specificazione “Rubino”,

mentre il vino rosato deve portare in etichetta la specificazione “rosato” o “kretzer”.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore indicati nel presente articolo. 4

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Il vino “Teroldego Rotaliano” che abbia

una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,50% vol.

può fregiarsi della qualificazione “superiore

e qualora sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni

può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all’articolo 5.

Il vino “Teroldego Rotaliano” nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore a 750 cc con tappo di sughero.

Alla denominazione “Teroldego Rotaliano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Per il vino di cui all’art. 1, è fatto obbligo di indicare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. “Teroldego Rotaliano” comprende parte del territorio viticolo ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella frazione di Grumo del comune di S. Michele all’Adige in provincia di Trento, noto come “Campo Rotaliano” più precisamente delimitato all’art. 3.

La zona comprende una vasta area di piano (circa 1.200 ettari), sulla destra orografica del fiume Adige, protetta a settentrione dalle perpendicolari pareti montuose che sovrastano gli abitati di Mezzolombardo e Mezzocorona, ed attraversata dal torrente Noce.

Il torrente Noce con le proprie ricorrenti alluvioni ha trasformato, nei secoli, il proprio conoide di deiezione in una grande pianura dalle caratteristiche podologiche uniche oggi a noi note.

Alle alluvioni bonificatrici di detto torrente si deve infatti la particolare conformazione del suolo costituito da un vasto banco di ghiaia e ciottoli, ricchissimo di scheletro.

Il soprassuolo, o terreno agrario vero e proprio, è invece il risultato di un secolare lavoro intrapreso dall’uomo mediante l’apporto di un sottile strato di sabbia e limo ricavati dai depositi alluvionali del torrente Noce e del vicino fiume Adige.

Il limitato spessore dello strato attivo, la grande permeabilità del suolo e l’aridità del sottosuolo determinano in questa zona di piano le condizioni proprie della collina.

Dal punto di vista idrico i terreni della zona di produzione si presentano fortemente asciutti e devono, a bisogno, essere soccorsi con l’irrigazione.

I terreni vitati idonei alla produzione del vino D.O.C. “Teroldego Rotaliano” sono ubicati, di norma, ad una quota d 200 - 250 m s.l.m.

Dal punto di vista climatico la zona è caratterizzata da inverni relativamente freddi e abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno. Le precipitazioni medie si aggirano attorno ai 900 mm annui.

Fattori umani rilevanti per il legame:

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.

Testimonianze sull’attività viticola ed enologica in epoca romana sono state ritrovate anche all’interno della zona di produzione del vino in questione.

La più antica citazione sulla coltivazione del vitigno Teroldego in provincia di Trento risale all’anno 1480 mentre successive e ripetute citazioni sul vino Teroldego sono contenute nelle Cronache del Concilio di Trento scritte da Michelangelo Mariani nel 1673.

Tali citazioni riconducono il vino Teroldego alla zona di produzione del “Teroldego Rotaliano”, elemento testimoniato anche dal toponimo “alle Teroldeghe” presente nel comune di Mezzolombardo e documentato sin dal XV/XVI secolo.

Da quanto sopra si evince inconfutabilmente che:

il vitigno Teroldego è coltivato nella zona da tempo immemorabile;

già nei secoli scorsi il vino Teroldego era fra i più qualificati ed apprezzati vini della Regione;

il vino, già nell’antichità, era noto con il nome proprio del vitigno.

L’uso di qualificare il Teroldego con il nome geografico “Rotaliano” è relativamente più recente e nasce dall’esigenza, manifestatasi nell’ultimo dopo guerra, di contraddistinguere il prodotto originale della zona di produzione da vini similari.

Teroldego Rotaliano” è quindi il nome impiegato per designare il vino ottenuto dalle uve del vitigno Teroldego, prodotte nel Campo Rotaliano.

La coltivazione della vite rappresenta nell’area in questione un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio. Il geografo ed irredentista trentino Cesare Battisti, agli inizi del secolo scorso, definì il Campo Rotaliano “il più bel giardino vitato d’Europa”.

La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, la prevalente - quando non esclusiva - fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine della zona.

Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti:

il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione rappresentato dalla varietà Teroldego;

forme di allevamento:

sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini rossi e talvolta rosati. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

Le caratteristiche del terreno, dell’ambiente e la secolare esperienza tramandata dai viticoltori, hanno permesso di delimitare con precisione e sulla base di rigorosi criteri la zona di produzione del “Teroldego Rotaliano”.

Sia i consumatori che gli operatori del settore riconoscono al vino D.O.C. “Teroldego Rotaliano” caratteristiche organolettiche d’una singolare ed inconfondibile originalità, proprie della zona in cui il vino è prodotto, che non si ripetono né si riscontrano nei prodotti ottenuti con le uve dello stesso vitigno coltivato fuori dal Campo Rotaliano da tutti considerato l’habitat ideale del Teroldego.

Queste differenze possono essere tecnicamente spiegate evidenziando la diversità effettivamente esistente fra il terreno del Campo Rotaliano e gli altri, anche se limitrofi.

Il vino D.O.C. “Teroldego Rotaliano” presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sul vitigno costituente la base ampelografica del vino.

Il vino presenta parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol, e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili al vitigno Teroldego.

 

C) Descrizione dell’interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento

Via Calepina, 13

38122 Trento

(di seguito CCIAA).

La CCIAA (è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

TERRADEIFORTI

VALDADIGE TERRADEIFORTI

D.O.C.

Decreto 24 maggio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1       

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Enantio,

Enantio riserva,

Casetta,

Casetta riserva,

Pinot grigio

Pinot grigio superiore.

 

Articolo 2       

Base ampelografica

 

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Enantio (anche riserva):

Enantio minimo 85%;

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Casetta (anche riserva):

Casetta minimo 85%;

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Pinot grigio (anche superiore):

Pinot grigio minimo 85%;

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3       

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di

Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese,

in provincia di Verona

Avio,

in provincia di Trento.

 

Articolo 4       

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a

3.500 in coltura specializzata..

Le forme di allevamento consentite sono quelli già usate nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Enantio  anche riserva: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Casetta  anche riserva:           9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Pinot grigio: 14,00 t/ha,  10,00% vol.;

Pinot grigio superiore: 12 ,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Articolo 5       

Norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E’ tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Caprino Veronese, in provincia di Verona

Ala e Rovereto, in provincia di Trento.

Arricchimento e colmature.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

 

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' la seguente:

 

Enantio (anche riserva): 70%,  63,00 hl/ha

Casetta (anche riserva): 70%,            63,00 hl/ha

Pinot grigio: 70% , 98,00 hl/ha

Pinot grigio superiore: 70%,  84,00 hl/ha

 

Per le tipologie Enantio e Casetta (anche con menzione riserva) qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie Pinot grigio e Pinot grigio superiore qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l’80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento.

 

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

 

Enantio: 10 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Enantio riserva: 36 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Casetta: 10 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Casetta riserva: 36 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Pinot grigio: 4 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Pinot grigio superiore: 10 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

 

Articolo 6       

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio

colore:             rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %/vol.;.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          22,00 g/l.

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio riserva:

colore:             rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%/vol.;.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          25,00 g/l.

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta:

colore:             rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          21,00 g/l.

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta riserva

colore:             rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          24,00 g/l.

 

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio

colore:             giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          19,00 g/l.

 

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio superiore

colore:            giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          20,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

 

Articolo 7       

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.

E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (vedi allegato 1).

Annata.

Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 8       

Confezionamento

 

Volumi nominali.

I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume

nominale fino a 5 litri.

Tappatura e recipienti.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» in versione riserva e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area a denominazione di origine dei vini “Valdadige Terradeiforti” o “Terradeiforti” si trova nella valle nella quale scorre il fiume Adige, delimitata ai lati dall’altopiano della Lessinia, dalla catena del Monte Baldo e dal lago di Garda. Tale area comprende i versanti aspri dei monti che richiamano le forme dei grandi canyons; i pendii sono caratterizzati dai terrazzamenti sia di origine alluvionale, sia prodotti dall’opera dei viticoltori e sono, per la gran parte, coltivati a vigneto.

I terreni declivi a elevato contenuto di scheletro permettono il rapido sgrondo delle acque piovane, evitando i ristagni; tali suoli, ricchi di rocce calcaree e sali minerali, sono caratterizzati da un’elevata componente silicea a scaglie taglienti.

Il clima della zona è tipico della fascia prealpina e montana, con inverni freddi ed estati frescotemperate; le temperature subiscono, specialmente in estate e in autunno, elevate escursioni nottegiorno.

Fattori umani e storici

L’origine del nome è legata al nome della vallata nella quale scorre il fiume Adige, caratterizzata da una serie di castelli medioevali, detti “Forti” che rendono tale zona conosciuta in tutto il mondo con il nome di “Terra dei Forti”.

Tale valle è famosa perché è stata per secoli la via di collegamento fra il mondo mediterraneo e quello alpino ed europeo.

Famosi sono da sempre i suoi vini, nominati anche da scrittori romani del I sec d.C. che, parlando di viti selvatiche e coltivate a nord di Verona, nomina "una vite selvatica chiamata Enantio"; la stessa oggi è prodotta e valorizzata dai viticoltori della denominazione.

Molti ceppi di Enantio, alcuni ultracentenari, sono sopravvissuti perfino alla fillossera, che a cavallo fra l'800 ed il '900, fece strage eliminando in pochi anni pressoché tutto il vigneto europeo, la ricostituzione di questo, tramite innesto su piede americano (la fillossera aggredisce, infatti, solo la vite europea), non ha interessato l'Enantio che cresce nei terreni sabbiosi della valle, perché la componente silicea a scaglie taglienti lo difende dai parassiti.

L’Enantio, famoso per un'uva a bacca rossa rinomata per la pienezza di colore, la consistenza di corpo e un carattere “selvatico”, continua ad incuriosire sempre più consumatori e raccoglie numerosi riconoscimenti anche dai palati più esperti.

Altra varietà autoctona della “Valdadige Terradeiforti”, è il Casetta, conosciuta con il nome popolare di "Foja tonda" che è stata recuperata e valorizzata: si tratta di una produzione di nicchia di un'uva che dà un vino di grande affinità col territorio di provenienza, anch'esso rustico e selvaggio.

Alla sapiente coltivazione in vigna segue l'affinamento in cantina con opportuno invecchiamento in fusti di rovere per “domarne” il carattere prima di affrontare il giudizio dell'intenditore.

Questi due vitigni in particolare, peculiari solo di questa zona, rendono famosa la denominazione che ha ottenuto il riconoscimento della DOC con DM 7 novembre 2006.

 

b) Specificità del prodotto

L’Enantio, tradizionale della Valdadige Terradeiforti, è un vino di corpo, i cui tannini sono in equilibrio con i sapori caldi e leggermente speziati e fa percepire all’olfatto aromi primari e peculiari della varietà, fra i quali, in particolare, la freschezza della frutta a bacca rossa.

Il sapore è asciutto, fresco e morbido con sentori di frutti di bosco, spezie.

Queste sensazioni si devono alla coltivazione in terreni calcarei, esposti favorevolmente a sud e a medie altitudini.

Il Casetta ha un colore rosso rubino intenso, accompagnato da un profumo dalla spiccata personalità, riconoscibile per sentori di prugna e marasca.

Col procedere dell’evoluzione in bottiglia emergono la cannella e tabacco e note di muschio sottolineano l’origine selvatica.

Sia l’Enanzio che il Casetta sono prodotti anche la versione “riserva”; il vino designato con tale menzione tradizionale viene sottoposto ad una maturazione in botti di rovere, più un ulteriore invecchiamento in bottiglia.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Le peculiarità del terreno influiscono sulla produzione del vino Valdadige Terradeiforti, caratterizzando le diverse produzioni con profumi e sapori peculiari, che si traducono in note di fruttato -speziato per i vini rossi Enantio e Casetta in sentori fruttati e minerali ben bilanciati per il vino Pinot grigio.

La coltivazione dei vigneti nei terrazzamenti degradanti esposti a sud, garantendo una lunga esposizione ai raggi del sole, favoriscono nelle uve rosse l’arricchimento delle sostanze acide e zuccherine negli acini, nonché un corredo polifenolico e antocianico anche a medio- elevate altitudini; nei vini bianchi, l’ampio corredo di profumi è favorito dalle temperature fresche della zona e dalle notevoli escursioni termiche fra il giorno e la notte.

La composizione del suolo, ricco di scheletro e rocce calcaree, sali minerali ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei vini con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un’intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie.

Inoltre la peculiare componente silicea a scaglie taglienti dei suoli, che ha favorito nei secoli la difesa dalla filossera, rendendo i suoli meno ricchi di sostanza organica, permette ai vitigni di favorire un migliore equilibrio vegeto-produttivo e di ottenere uve ricche di sostanze.

L’ottimo equilibrio tra le peculiarità pedoclimatiche, l’esperienza dei viticoltori che si tramanda da generazioni e gli approfondimenti scientifici permettono di ottenere vini adatti anche al medio periodo di invecchiamento.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

6016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

Allegato 1

di cui all’art. 7 del disciplinare di produzione

 

Elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3.

 

- Avio

- Mama d’Avio

- Sabbionara

- Vo’ Destro

- Vo’ Sinistro

- Masi d’Avio

- Borghetto all’Adige

- Dolcè

- Ossenigo

- Peri

- Ceraino

- Volargne

- Rivoli Veronese

- Canale o Incanale

- Tessari

- Zuane

- Montalto

- Gaium

- Brentino-Belluno

- Preabocco

- Brentino

- Rivalta Veronese

- Belluno Veronese

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TRENTO

D.O.C.

Decreto 25 settembre 2001

Modifica Decreto 30 ottobre 2002

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica Decreto

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vino

 

La denominazione di origine controllata “Trento” è riservata al vino spumante bianco e rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di:

Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S.Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualità.

L’iscrizione allo schedario dei vigneti della D.O.C. “Trento” comporta il preventivo accertamento da parte della provincia autonoma di Trento, delle condizioni naturali e tecnico2

colturali, nonché della vocazionalità alla specifica produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l’irrigazione come pratica di soccorso.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire la consegna all’impianto di pressatura di uve sane ed integre.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino base per i vini a denominazione di origine controllata “Trento” è stabilita, in 15,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata per tutte le varietà.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata a detti limiti mediante diradamento dei grappoli ed un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite massimo.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, modificare, nei termini stabiliti dal D. Lgs. 08 aprile 2010, n. 61 art. 10, par 1, lettere c) e d), i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve,

dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base per i vini spumanti a denominazione di origine controllata

Trentoun titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,00% vol.

Trento” riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve base spumante, di spumantizzazione e di confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

Le operazioni di arricchimento e l’aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questo limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata

Trentodevono permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte allo schedario dei vigneti dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall’art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle seguenti caratteristiche:

 

Trento (nel tipo bianco):

spuma: fine e persistente;

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito;

sapore: vivace, armonico, da brut nature a dolce;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Trento (nel tipo rosato o rosè):

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;

sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo, da brut nature a dolce;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trento riserva (nel tipo bianco):

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino intenso dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: armonico, pieno, da brut nature a brut;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Trento riserva (nel tipo rosato o rosè):

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fine, ampio, complesso proprio di un lungo affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fine e armonico, da brut nature a brut;

titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

Ê facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento”, nelle tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti

possono riportare l’annata di produzione delle uve.

Il vino spumante a denominazione di origine controllata “Trento”, ottenuto da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo del 10,00% vol.

e che abbia trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti

può fregiarsi della qualificazione “riserva”; in tal caso è obbligatorio riportare nell’etichettatura l’annata di produzione delle uve.

Per il vino spumante a denominazione di origine controllata “Trento” rosato è ammessa, in alternativa l’indicazione rosé.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l’indicazione della denominazione di origine.

Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l’annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l’annata di sboccatura.

Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” possono lasciare la zona di vinificazione di cui all’art. 5 solo dopo essere stati confezionati per il consumo.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame:

La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. “Trento” comprende 74 Comuni viticoli della provincia di Trento ubicati nella Valle dell’Adige, nella Valle di Cembra, nella Vallagarina, nella Valle del Sarca, nella Valsugana e nelle Valli Giudicarie. La zona in questione è cointeressata anche ad altre denominazioni che si sovrappongono sullo stesso

territorio; la D.O.C. “Trento” occupa in tale contesto un’area vitata di circa 800 ettari.

L’area è prevalentemente montuosa o collinare. Secondo la classificazione delle zone altimetriche effettuata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) il territorio in questione è considerato interamente montano, in quanto presenta solo limitate superfici pianeggianti nel fondovalle (circa il 10%). Il 70% del territorio trentino si trova al di sopra dei 1.000 di quota.

I terreni vitati destinati alla produzione del vino D.O.C. “Trento”, ubicati prevalentemente in declivio, si spingono fino agli 800 m s.l.m.

Per quanto riguarda i versanti pedemontani interessati dall’attività agricola e dalla viticoltura in particolare, i suoli sono prevalentemente costituiti da detriti calcarei generalmente ad elevata pietrosità che determinano buone condizioni di drenaggio ed aerazione.

Questi suoli si trovano generalmente su detriti calcarei nelle parti medio-alte di conoidi di deiezione. Nelle parti più

basse dei versanti o nelle conche seguono spesso suoli a pietrosità più bassa; in alcune zone pianeggianti si trovano intercalati terreni da accumulo colluviale e terreni su depositi morenici o su ghiaie fluviali.

Non mancano inoltre terreni su diversa matrice geologica come nel caso della Valle di Cembra (matrice porfirica), della Vallagarina centrale (fascia basaltica di Isera, Mori, Brentonico) e della Valsugana (matrice scistoso-micacea).

Dal punto di vista climatico la zona presenta ambienti assai differenti in relazione alla quota altimetrica ed all’orientamento delle valli rispetto all’incidenza della proiezione solare. In tale contesto la viticoltura si è tradizionalmente collocata nelle aree dotate di condizioni (esposizione, giacitura, altitudine, ecc.) più favorevoli allo sviluppo vegetativo delle vite.

Per quanto riguarda le zone alla quote meno elevate, ovvero quelle interessate alla coltivazione della vite, il clima è caratterizzato da inverni relativamente freddi ed abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno. Un clima più mite, di tipo sub mediterraneo è presente

nell’area dell’Alto Garda e della bassa Valle del Sarca per l’effetto mitigatore prodotto dal Lago di Garda, il più esteso bacino d’Italia (370 km2).

Una parte del territorio trentino beneficia inoltre dell’effetto mitigatore dell’”Òra” una brezza di valle che ogni giorno dell’anno spira, dal Lago di Garda, da mezzogiorno al tramonto.

Nelle aree interessate alla coltivazione della vite le temperature medie annuali oscillano fra 11 e 13°.

Le precipitazioni variano, anche sensibilmente, in relazione alla fascia altimetrica. Nell’area sub mediterranea le precipitazioni sono in media di 900-1.000 mm a seconda delle zone.

Le distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi prevalentemente nel periodo primaverile e autunnale. Nel periodo da dicembre a febbraio le temperature scendono ordinariamente sotto lo zero con possibili, anche frequenti, nevicate.

 

Fattori umani rilevanti per il legame:

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.

La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una importante (quando non unica) fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine. La coltivazione della vite

rappresenta nella provincia di Trento un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono.

Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente.

Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata.

Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche

agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).

Le più antiche testimonianze sulla coltivazione della vite nell’area in questione risalgono all’età del Bronzo antico (1800-1600 a.C.) e del ferro finale e sono rappresentate dai vinaccioli rinvenuti nell’insediamento palafitticolo di Ledro (TN). Una innumerevole serie di altri ritrovamenti ci conduce fino alla situla reto-etrusca (IV secolo a.C.) rinvenuta a Cembra (TN) sulla quale è incisa una fra le più estese iscrizioni di epoca etrusca inneggianti al consumo simposiale del vino.

Una ulteriore significativa testimonianza sulla produzione ed il commercio di vini della regione è rappresentata dalla stele funeraria risalente al II-III secolo d.C. dedicata al commerciante di vini trentino P. Tenatius Essimnus e rinvenuta a Passau (Germania).

Risalgono invece al periodo medioevale le prime regole vendemmiali; nel XII secolo furono emessi gli "Statuti di Trento", norme protezioniste della produzione locale mirate ad ostacolare l'introduzione di vini prodotti nelle zone limitrofe.

Nelle cronache del Concilio di Trento scritte dallo storico Michelangelo Mariani nel 1670 (Trento con il Sacro Concilio et altri notabili) viene inoltre riportata una precisa descrizione della produzione vinicola e della sua importanza sull’economia locale che l’autore così sintetizza:

..... tutto o quasi il territorio del Trentino (toltone alcune montagne e le valli che non hanno vigne) produce vini stimabili, sì li bianchi come li rossi, con effetto però costante, vino che venendo quasi tutto in pendici, fa credere veramente che: “Baccus amat Colles” e maturando per lo più a riverbero di suolo non men che di Sole, ha qualità di non offendere, chi non l’abusa a forza di quantità (…) insomma, per quanto veggo, questo è il paese del vino

naturalmente, tanto che corre il detto: “grano per tre mesi e vino per tre anni”.

Una svolta decisiva alla viticoltura ed all’enologia trentina è stata impressa, nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.

In tale contesto la produzione di spumante “metodo classico” in Trentino è più che secolare, considerato che le prime produzioni risalgono infatti ai primi anni del ‘900.

In questo secolo la produzione di spumante è ininterrottamente progredita sia per numero di produttori, sia per

quantitativi di bottiglie ottenute.

Dopo una prima fase di tutela della locale produzione di spumante classico nell’ambito della D.O.C. “Trentino”, il 9 luglio 1993 è stata riconosciuta la D.O.C. “Trento”: prima denominazione italiana ad essere riservata esclusivamente allo spumante ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:

base ampelografica dei vigneti:

costituiscono la base ampelografica del D.O.C. “Trento” è costituita dalle seguenti varietà localmente individuate come più idonee alla spumantizzazione con il metodo della rifermentazione in bottiglia: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Meunier.

La raccolta delle uve destinate alla produzione dello spumante D.O.C. “Trento” avviene, di norma, in epoca più precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini “fermi” per assicurare il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidità necessario per ottenere uno spumante di qualità.

La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita (cuvèe).

forme di allevamento:

sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;

pratiche relative all’elaborazione dei vini:

nella produzione dei vini base spumante sono consentite le tradizionali pratiche enologiche in uso nella produzione di vini bianchi e rosati e previste dal Reg. Ce n. 606/2009. Nella elaborazione dello spumante D.O.C. “Trento” è consentito esclusivamente il “metodo classico” della rifermentazione in bottiglia comprendente le operazioni di scuotimento (remuage) e sboccatura (dégorgement). Il processo di elaborazione prevede un periodo minimo di permanenza sui lieviti fermentazione della durata di 15 mesi, periodo elevato a 36 mesi per la tipologia “riserva”.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Il vini spumanti D.O.C. “Trento” presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni utilizzati nella composizione del vino.

Il vini presentano parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili ai vitigni di provenienza.

Su tali caratteristiche influisce positivamente la sensibile escursione termica, tra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell’ultima fase della maturazione e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.

 

C)Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).

Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento

Via Calepina, 13

38122 Trento

(di seguito CCIAA).

 

La CCIAA è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

VALDADIGE

D.O.C.

Decreto 31 maggio 2002

Modifica Decreto 07 novembre 2006

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 07 marzo 2014

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 21 ottobre 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco,

Rosso,

Rosato,

Pinot grigio,

Pinot bianco,

Chardonnay,

Schiava

e Frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in

misura non inferiore al 20%.

Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.

 

La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%;

Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

 

La denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione di vitigno

Chardonnay,

Pinot bianco

Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata

al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà

Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione

 nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere

prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

 

Provincia di Trento:

Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambano.

 

Provincia di Bolzano:

Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Riflano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena.

 

Provincia di Verona:

Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione

dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

 

Bianco: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

Rosso: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

Rosato: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

Pinot bianco: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

Pinot grigio: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

Chardonnay: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

Schiava: 15,00 t/ha, 9,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il imiti resa uva/vino di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione «Chardonnay» e «Pinot bianco» possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.

La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere conservati in recipienti di legno.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla

denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Valdadige» bianco:

colore: paglierino;

profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;

sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Valdadige» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

«Valdadige» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole, delicato;

sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Valdadige» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Valdadige» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, pieno;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Valdadige» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Valdadige» Schiava:

colore: da granato a rubino;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Valdadige» Chardonnay e Pinot bianco frizzante:

spuma: sottile, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

La menzione delle sottozone e dei toponimi di vigna vanno riportati in etichetta sopra la denominazione di origine, senza soluzioni di continuità, con i caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione medesima.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere chiusi con i vari

dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.

I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici.

Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona della D.O.C. “Valdadige” si distende nell'anfiteatro morenico glaciale del fiume Adige, colmato da sabbie porfidiche e granitìche scese dalle alte catene montuose che fiancheggiano il lago di Garda.

Il clima in cui crescono le viti del “Valdadige” è complessivamente temperato - mite.

La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli del “Valdadige” sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche, sia da sabbie porfidiche e granitìche depositate dal fiume Adige.

I terreni declivi a elevato contenuto di scheletro permettono il rapido sgrondo delle acque piovane, evitando i ristagni; tali suoli, ricchi di rocce calcaree e sali minerali, sono caratterizzati da un’elevata componente silicea.

Il clima della zona è tipico della fascia prealpina e montana, con inverni freddi ed estati frescotemperate; le temperature subiscono, specialmente in estate e in autunno, elevate escursioni nottegiorno.

Fattori umani e storici

La Valdadige è una regione di confine, via di comunicazione tra Italia e Nord Europa, continuamente percorsa da eserciti, spesso teatro di battaglia per il controllo della «Chiusa di Ceraino», luogo di facile difesa da eventuali invasori.

E’ un territorio la cui vocazione vitivinicola ed enologica affonda le radici nell'epoca romana e trova riscontri nelle documentazioni che si alternano col passare dei secoli.

La Valdadige è stata un punto di collegamento e di sviluppo economico molto importante nella storia sin dall'epoca romana. Le successive invasioni barbariche costrinsero gli abitanti a rifugiarsi in zone ad alta quota, dove si dedicarono alla pastorizia e allo sfruttamento del bosco.

Nel Medioevo monasteri e signorie segnarono il territorio con castelli e conventi, che resero fiorente questa zona molto ricca di coltivazioni, fra cui primeggiavano proprio i vigneti.

La viticoltura è documentata fin dal 1253 con lo «Statuto di Peri», che minacciava sanzioni per chi avesse danneggiato «La Vinèa» (vite).

Nel 1406, durante la dominazione della Repubblica di Venezia, alcuni editti prescrivono «la coltivazione ordinata delle viti».

Ritrovamenti archeologici di origine romanica in località «Servasa» a Brentino portano alla luce contenitori in pietra probabilmente usati per la lavorazione dell'uva.

Area viticola da sempre, quindi, ha visto una decisa ricerca di qualificazione a partire dagli anni '50 con la specializzazione dei vigneti: in pochi anni si ebbe l'iscrizione nell'elenco CEE dei vini di qualità (1973) e il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata “Valdadige” con la tipologia Bianco e Rosso nel 1975.

La Valdadige è sempre stata, una via di comunicazione fondamentale per il nord e centro Europa.

Rocche, castelli e forti si susseguono sui crinali che dominano la valle e durante la storia, la Valdadige, infatti, ha visto transitare numerosi eserciti.

Sono in tutto otto forti eretti tra il 1848 e la fine del secolo da austriaci e italiani. Fortificazioni erette a presidio della valle che sono divenuti parte integrante e caratterizzante della valle.

 

b) Specificità del prodotto

Da un sapiente uvaggio nasce il rosso “Valdadige” di ottimo gusto e struttura: l’ Enantio conferisce la stabilità e la struttura del colore e il profumo caratteristico mentre la morbidezza e il bouquet più complesso vengono conferite da Merlot e Teroldego e la sapidità dalla Schiava.

Il “Valdadige” Rosso presenta un colore rosso rubino giustamente carico con riflessi violacei, profumo vinoso, gradevole e caratteristico, di buona struttura, armonico, persistente.

Il vino “Valdadige” Schiava è ottenuto dal vitigno omonimo che prende il nome da un antico sistema di allevamento in cui la vite era legata ad un tutore e quindi era “schiava”.

Ottenuta dai vitigni autoctoni Schiava grossa, Schiava grigia e Schiava gentile, con breve contatto con la buccia e completamento della fermentazione in assenza di esse.

Il “Valdadige” Bianco tipologia capostipite del Valdadige (assieme al rosso) è un uvaggio di più vitigni.

La pienezza dello Chardonnay, l’aromaticità del Müller Thurgau, l’acidula eleganza del Trebbiano toscano rendono questo vino assai composito e interessante. Viene vinificato con pressatura soffice, fermentazione in assenza di bucce e a temperatura controllata.

Il “Valdadige” Chardonnay, il cui vitigno omonimo è stato introdotto in Valdadige alla fine del XIX secolo, trovando subito il suo habitat ideale sui pendii pedemontani. Freschezza ed eleganza sono le caratteristiche che contraddistinguono questo vino, il cui profumo spiccatamente fruttato bene si armonizza con la finezza.

Al naso si dimostra fine, con note fruttate di pesca, albicocca e mela verde. Di corpo ottimamente strutturato, equilibrato, molto morbido pur essendo un vino secco, grazie soprattutto alla grande sapidità.

Il Valdadige Pinot Grigio, è uno dei vitigni di qualità più importanti dei climi temperati, predilige terreni collinari e ben esposti, con condizioni di ventilazione e sbalzi termici tra giorno e notte che ne esaltano i profumi. Al naso emergono aromi di fiori bianchi e sentori di pera, mela verde e frutta tropicale, ha buona struttura e piacevole freschezza.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Le peculiarità del terreno influiscono sulla produzione del vino “Valdadige”, caratterizzando le diverse produzioni con profumi e sapori, che si traducono in note di fruttato (frutti di bosco) - speziato per i vini Rosso, Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Schiava.

Queste sensazioni si devono alla coltivazione in terreni calcarei, esposti favorevolmente a sud e a medie altitudini. In particolare, la composizione del suolo, caratterizzato da presenza di scheletro, ricco di rocce porfidiche e granitìche, sali minerali e ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione dei vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un’intensa colorazione, un buon corredo tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie.

I terreni con più alto contenuto in sabbia sono riservati ai vini bianchi il cui suolo dona sentori fruttati e minerali ben bilanciati.

Il clima temperato mite ma con evidenti escursioni termiche tra il giorno e la notte specialmente nel periodo antecedente la vendemmia permette di avere delle uve rosse con un elevato contenuto di polifenoli e le uve bianche che mantengono un elevato bouquet di profumi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

 

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.