Sardegna › SARDEGNA2 IGT

OGLIASTRA I.G.T.

PARTEOLLA I.G.T.

PLANARGIA I.G.T.

PROVINCIA DI NUORO I.G.T.

ROMANGIA I.G.T.

VIGNETI BARISARDO

VIGNETO BARISARDO

OGLIASTRA

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24.07.2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Ogliastra", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Ogliastra" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Ogliastra" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Ogliastra", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Ogliastra" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Ogliastra" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Jerzu, Ilbono, Lanusei , Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, in provincia dell’Ogliastra e i comuni di Villaputzu e San Vito,

in provincia di Cagliari.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Ogliastra", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Ogliastra", seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Ogliastra", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Ogliastra" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol:;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Ogliastra" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Ogliastra" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Ogliastra" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Ogliastra" bianco frizzante:

spuma: fine. evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Ogliastra" rosso frizzante:

spuma: fine. evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Ogliastra" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Ogliastra” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Ogliastra" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Ogliastra" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’Ogliastra occupa la porzione centro orientale della Sardegna e si estende dalle cime del Gennargentu (m 1810 slm) al Mar Tirreno, comprendendo parte del Supramonte a nord e spingendosi sino alle foci del Rio di Quirra e del Flumendosa a sud.

È un territorio paesaggisticamente complesso e vario in cui si sono ben inseriti alcuni degli areali viticoli più vocati dell’isola.

Su un nucleo di graniti e metamorfiti formatesi durante il paleozoico che costituiscono l’ossatura profonda della zolla sardo corsa e che affiorano nella maggior parte del territorio poggiano aspre e tipiche bancate calcareo dolomitiche risalenti al mesozoico e all’eocene che si stagliano sui rilievi a proteggere le valli sottostanti (Supramonte e altopiani dei Tacchi).

Nel pliopleistocene vi sono stati alcuni episodi di effusioni basaltiche che oggi si osservano in caratteristici piccoli altopiani presso Barisardo (Teccu).

Con il passare del tempo l’erosione ha sagomato i rilievi e lungo le principali lineazioni tettoniche i fiumi hanno scavato e ricomposto ampie valli.

Durante il quaternario depositi di versante, conoidi e alluvioni terrazzate hanno colmato conche e vallate poi reincise dai corsi d’acqua attuali.

Il territorio generalmente aspro è coperto di boschi e macchia, dove questa si fa rada viene utilizzato prevalentemente a pascolo, ma, sui fianchi delle valli le vigne dapprima occupavano, e occupano tuttora, i ripidi versanti, un tempo terrazzati con muretti in pietra, delle grandi valli del Rio Pardu e del Rio Quirra estese tra i territori di Tertenia e Jerzu. Con il tempo e la meccanizzazione sempre più spinta le coltivazioni viticole hanno migrato sempre più verso le valli ogliastrine più aperte e affacciate sul mare, circondando soprattutto gli abitati di Tertenia, Cardedu e Barisardo.

Più a nord i filari di vite costellano l’ampio anfiteatro naturale che si apre verso il golfo di Tortolì e Arbatax, estendendosi dai 150, fino ai 700 metri e oltre di quota sul livello del mare. Sulle alluvioni antiche e recenti del Rio Quirra e del Flumendosa i vigneti trovano spazio per impianti più estesi.

I suoli vitati sono spesso entisuoli e inceptisuoli mediamente evoluti, da poco a mediamente profondi, sabbioso franchi o franchi, ricchi in scheletro, spesso subacidi.

Sulle alluvioni e sui depositi di versante si possono osservare suoli vitati più evoluti, con accumuli di argille e arrossati, ma sempre ricchi in scheletro e piuttosto profondi ( alfisuoli).

Il clima di buona parte dell’areale è temperato caldo, caratterizzato da inverni miti, specie nelle zone costiere e stabilità del tempo durante l’estate, caratterizzata da una quasi assoluta mancanza di piogge.

Le precipitazioni sono per lo più concentrate nel periodo autunnale e vernino-primaverile e generalmente si attestano sugli 800 mm con zone più piovose, a ridosso del massiccio del Gennargentu, con 1000 mm annui. Oltre a quest’area principale temperato-calda, sono presenti aree più fredde ubicate al di sopra degli 800 m nelle montagne dell’area più interna dell’Ogliastra.

Fattori umani rilevanti per il legame

Fondamentale è la storia viticola legata al territorio di produzione che ha contribuito alla individuazione del vino “Ogliastra”.

Che la coltivazione della vite in Ogliastra con tutte le operazioni ad essa connesse siano presenti fin dal periodo nuragico è un fatto acquisito.

Infatti contenitori “da vino” in forme tipiche della cultura sarda, le brocche askoidi, che hanno caratterizzato il repertorio vascolare sardo fino alla prima Età del Ferro sono stati rinvenuti nel complesso nuragico di Bau Nuraxi di Triei, in località “Telavé”.

La datazione del livello di rinvenimento colloca il reperto intorno al 1000 a.C. e dall’esame gascromatografico dei frammenti di una grande brocca askoide, si è potuto stabilire che il recipiente aveva contenuto del vino. Anche l'esame pollinico dello stesso livello di rinvenimento ha accertato la presenza di pollini di “Vitis vinifera sativa”, quindi di vite domestica.

Nei vari ambienti dello stesso complesso, in una fase di riutilizzo in Età Romana imperiale e tardo antica, sono state rinvenute decine di anfore vinarie da trasporto: una sorta dì deposito-cantina di una probabile villa rustica che doveva sorgere nelle immediate vicinanze.

A riprova della continuità di coltivazione della vite nella zona per alcuni millenni, è opportuno riportare la voce di un registro delle spese dell’Archivio Vaticano, dei primi anni del ‘600, in cui è registrato l’acquisto di vino bianco di Telavé del villaggio di Triei.

Da questo breve excursus appare evidente e scientificamente provata la presenza della vite e del vino in Ogliastra, almeno a partire dalla fine del secondo millennio a.C.

All’inizio del 1300 in epoca medioevale la Sardegna è sotto il dominio pisano, e il Sarrabus e l’Ogliastra vengono individuati dai nuovi dominatori come serbatoi vinicoli.

In quest’epoca la maggior concentrazione dei nuovi vigneti si rileva nei comuni dell’alta Ogliastra ed in particolare

nei comuni di Tortolì, Barì (l’odierna Bari Sardo) e Lotzorai. Sulla quantità, qualità e provenienza dei vini nella capitale del regno tra il Tre e il Quattrocento le notizie non mancano, i flussi di approvvigionamento delineano due correnti: una dalle campagne verso la città, l’altra di vino introdotto in città attraverso il porto.

Le campagne circostanti e le ville più o meno vicine, quando la guerra non infuriava, alimentavano Cagliari di mosto e di vino imbottato, il generico bianco e rosso sardesco, su cui le fonti non offrono precise indicazioni.

Così come era intenso l’arrivo in porto di piccole barche provenienti dall’Ogliastra con carichi di vino locale: sardesco bianco e rosso di cui è difficile cogliere le caratteristiche.

Nel 1746 un’ampia relazione storico geografica redatta dall’Intendente Generale del Regno, Francesco Giuseppe de la Perrière conte di Viry dava una particolareggiata descrizione della Sardegna rurale riproponendo l’immagine di una viticoltura capillarmente diffusa in diverse zone dell’isola.

In particolare nel Giudicato d’Ogliastra, che abbracciava il vasto entroterra del golfo di Orosei, estendendosi fino alle pendici del monte Ortobene, la ricca produzione delle zone costiere richiamava diversi acquirenti esterni non solo da Cagliari ma anche da Malta, da Genova e dalle coste nord-africane: per la quantità e la qualità dei loro vini si segnalavano i villaggi di Bari Sardo (“fecond en vins”), Baunei, Jerzu, Oliena (“produit d’excellens vins”).

Dello stesso periodo esiste un documento “Riflessioni intorno ad alcuni mezzi per rendere migliore l’isola di Sardegna” di Michele Antonio Plaza (1754-58) dove l’autore manifesta la sua meraviglia per la qualità dei terreni e per la buona esposizione dei vigneti collinari dell’Ogliastra che era in grado di produrre vini eccellenti.

A dimostrazione dell’intenso legame dell’Ogliastra con la coltivazione delle vite si riportano i dati delle produzioni per abitante riportati da Maria Luisa di Felice in “Vite e vino tra 800 e 900.

La memoria della tradizione, le promesse della modernità (1847-1940)” che riporta i dati del Cerletti 1889 dove la produzione ogliastrina media per abitante è di 206 litri mentre a Cagliari è di 111 litri, nei circondari Oristano e di Iglesias è di 62 e 56 litri rispettivamente.

Studi recenti sul recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni minori dell’isola dimostra la variabilità dei vitigni coltivati in Ogliastra dove è stato possibile rintracciare una decina di interessantissimi vitigni bianchi autoctoni, a dimostrazione che insieme al più noto Cannonau si produceva dell’ottimo vino bianco.

Questi vitigni in via di sparizione rappresentano una risorsa molto importante per caratterizzare e differenziare il prodotto vino. Tuttavia il vitigno Cannonau dal quale si ottiene un apprezzato vino rosso, è il più coltivato in Ogliastra ed è il vitigno caratterizzante le produzioni enologiche ogliastrine.

Le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionali della zona, consistono nella realizzazione di filari di vite a controspalliera con potatura a guyot o a cordone speronato.

Questa disposizione consente di ottimizzare l’esposizione dei ceppi alla luce e all’aria e permette una razionale conduzione dei vigneti. Sono ancora presenti nelle zone più tradizionali e nei vigneti più vecchi forme di allevamento ad alberello.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia movimentata del territorio di produzione con esposizioni variabili ma sempre ottimali per garantire la corretta maturazione delle uve fa sì che l’Ogliastra sia da sempre una zona vocata alla coltivazione della vite. Da millenni la vite è coltivata in questo territorio come attestato da numerose fonti storiche che certificano la forte interazione della coltivazione con i fattori ambientali ed umani locali che hanno permesso di ottenere vini con peculiari caratteristiche territoriali.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla gazzetta Ufficiale.

VIGNETI USSANA

VIGNETI USSANA

PARTEOLLA

I.G.T.

Decreto12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Parteolla", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Parteolla" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Parteolla" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Parteolla", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Parteolla" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

Articolo 3

 

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Parteolla" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Dolianova, Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana

in provincia di Cagliari.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Parteolla", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a  

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Parteolla", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Parteolla", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Parteolla" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Parteolla" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Parteolla" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Parteolla" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Parteolla" bianco frizzante:

spuma: fine. evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.;

 

"Parteolla" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Parteolla" rosato frizzante:

spuma: fine. evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Parteolla” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Parteolla" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Parteolla" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame

Il Parteolla è una regione geografica ubicata nel sud est della Sardegna, caratterizzata principalmente da basse colline e pianori ondulati modellati dall’erosione aperti verso la pianura del Campidano a ovest.

Il substrato è formato da depositi sedimentari di origine marina e continentale oligomiocenici, sovrapposti ad un basamento granitico metamorfico paleozoico che costituisce l’ossatura profonda della zolla sardo corsa.

Le rocce sedimentarie sono le più diffuse e si trovano in affioramento alternanze di arenarie grossolane, marne arenacee e siltitiche giallastre, intercalazioni di arenarie e calcareniti contenenti fossili stratificatesi dai 25 ai 15 milioni di anni fa (terziario).

Su queste poggiano ghiaie alluvionali terrazzate a loro volta erose e smembrate, sabbie e nelle conche detriti immersi in matrice fine deposti negli ultimi 150.000 anni. Nelle depressioni (es: “staini saliu”) si trovano limi ed argille di deposizione palustre e acque salmastre. Fattori naturali rilevanti per il legame.

Le vigne di quest’area sono coltivate principalmente su terreni che testimoniano le tipiche linee evolutive delle catene pedologiche in toposequenza evolutesi sui sedimenti marnosi e arenacei dei rilievi del Miocene (Terziario), nel sud della Sardegna.

Al culmine delle dorsali marnose si possono osservare entisuoli chiari, sottili e poco evoluti, sui fianchi dei versanti i suoli si fanno più profondi ed evoluti (inceptisuoli) con un maggior contenuto in frazione organica e in calcare disponibile, alla base dei versanti i suoli sono profondi, con contenuti elevati di argille rigonfianti, spesso con concrezioni di calcio e, quando è presente la frangia capillare o la falda per lunghi periodi, concrezioni di ferro e manganese e zone asfittiche.

Su questi terreni è necessario fare una valutazione di potenzialità all’uso viticolo, ben correlata alle singole varietà viticole che possono rispondere in modo molto diverso ai caratteri del terreno. Sulle alluvioni antiche e recenti presenti nell’area, sono diffusi suoli spesso profondi, con accumuli di orizzonti argillici, ma con caratteri distintivi e quindi con potenzialità agricola molto diversa tra loro.

Sui substrati granitici e metamorfici che affiorano nella parte orientale della zona si trovano entisuoli e inceptisuoli sottili e pietrosi spesso degradati.

Il clima del Parteolla é quello riferibile al Basso Campidano della Sardegna meridionale, classico clima mediterraneo, caratterizzato da inverni miti e mediamente piovosi ed estati calde ed asciutte.

La piovosità media annua é di 500 mm distribuita mediamente su 55 giorni, concentrati prevalentemente nel periodo autunno invernale e primaverile.

Le temperature durante l'inverno raramente scendono sotto lo zero (media annua delle minime 12°C), mentre d'estate si possono raggiungere, in alcuni casi, anche i 40 °C. Media annua delle massime 22 ° C.

Fattori umani rilevanti per il legame

Il Parteolla è una regione storica della Sardegna sud-orientale, il suo nome deriva dal latino, in quanto nel periodo romanico, la Curatoria (o Partes) di Dolia era detta anche “Parte Olla” (Fonte: “La vite e il vino della Sardegna” Mario Sanges -1999).

Il nome “Olla” invece deriverebbe da Iolao leggendario capo dei Tespiesi, provenienti dall'antica Grecia (Fonte: “Mal di Sardegna” Marcello Serra).

Nel Parteolla la tradizione vitivinicola si tramanda sin dai tempi più remoti.

La coltivazione della vite e le sue trasformazioni in vino sono testimoniate sin dal periodo nuragico. Infatti, contenitori

“da vino” in forme tipiche della cultura sarda “brocche askoidi” che hanno caratterizzato il repertorio vascolare sardo fino alla prima Età del Ferro sono stati rinvenuti nel villaggio nuragico di Monte Olladiri” di Monastir.

Per quanto riguarda le attrezzature per la vinificazione in Età Nuragica, va citato, anche se allo stato attuale delle conoscenze non si hanno elementi certi, il ritrovamento del controverso torchio nel villaggio nuragico di Monte Zara di Monastir, detti “pressoi”, realizzati in pietra e presumibilmente utilizzati per la pigiatura dell’uva (Fonte: “La vite e il vino della Sardegna” Mario Sanges - 1999).

In un periodo storico più recente, citano l’Angius e il Casalis nel “Il Dizionario: Sardegna paese per paese -1837-1855”: “Il giudicato di Cagliari o Plumino nella sua integrità era più ragguardevole degli altri non solo per la sua maggior estensione, ma ancora per più numerosa popolazione, per ricchezza e per potenza (...).

Questo regno era diviso in quindici curatorie, delle quali sei marittime, Campidano, Nora, Sulcis, Sàrrabus, Chirra, Ogliastra; e nove mediterranee, Decimo, Sigerro, Gippis, Nuràminis, Dolia, Trecenta, Seurgus, Galila, Barbagia (...) dove si ragiona delle antiche popolazioni, e della fertilità del suolo....”.

E’ in questo periodo storico dei giudicati che la viticoltura raggiunge un alto livello di coltivazione, come ribadisce sempre, il Dizionario di Angius-Casalis “Grandissima ne’ più luoghi è la forza delle terre (...)

Le vigne sono con molta cura coltivate in quello di Sicci e di S. Pantaleo, che danno alla capitale uve e mosto (...)”. La potenzialità dell’area é ancora oggi ritenuta valida per le caratteristiche pedoclimatiche e per risorse umane impegnate che attribuiscono al “Parteolla”, prestigio e sinonimo di una viticoltura di qualità.

La forma di allevamento più diffusa è a controspalliera, con sesti di impianto variabili in base alla fertilità del suolo e alla vigoria delle piante, variano da m. 1,90-2,50 nell'interfila e 0,9-1,20 lungo la fila; la potatura più diffusa in questa forma di allevamento é a Guyot e più raramente a cordone speronato.

Sono ancora presenti nelle zone più tradizionali e nei vigneti più vecchi, forme di allevamento ad alberello sostenuto o meno da tutori e fili di ferro, la potatura prevalente é a sperone con 2-3 gemme, ma talvolta si alleva un corto capo a frutto. Queste forme di allevamento consentono di ottimizzare l’esposizione dei ceppi alla luce e all’aria permettendo una razionale conduzione dei vigneti e consentendo una migliore qualità delle uve.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

L’orografia dolce del territorio di produzione con esposizioni variabili ma sempre ottimali per garantire la corretta maturazione delle uve, fa si che il Parteolla sia da sempre una zona vocata alla coltivazione della vite.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari in tutte le tipologie descritte all’articolo 6.

La tipicizzazione é legata all’ambiente geografico del Parteolla, caratterizzato da vallate ampie e dolci colline, che permettono una migliore esposizione ed areazione dei vigneti, circondati da una ricopertura vegetale costituita prevalentemente da oliveti secolari e da macchia mediterranea che riempie di profumi l’aria marcando i prodotti enologici in modo unico e riconoscibile ai palati più sensibili.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Da millenni la vite è coltivata in questo territorio, come attestato da numerose fonti storiche, che certificano la forte interazione della coltivazione con i fattori ambientali ed umani locali che hanno permesso di ottenere vini con peculiari caratteristiche territoriali del “Parteolla”

I caratteri pedoambientali tipici della zona, con l’applicazione di adeguate tecniche di coltivazione, esaltano il rapporto suolo-vitigno, consentendo di incrementare i potenziali vocazionali dall’area e di ottenere vini che riflettano le peculiarità locali.

I viticoltori da sempre, sapientemente, scelgono gli appezzamenti migliori per la coltivazione della vite in funzione dell’esposizione e delle caratteristiche dei suoli.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MAGOMADAS

VIGNETI MAGOMADAS

PLANARGIA

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Planargia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Planargia" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Planargia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1), iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Planargia", col la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Planargia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con

l'indicazione geografica tipica "Planargia" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti

comuni:

Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes

in provincia di Oristano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Planargia", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Planargia", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati ;

10,00% vol. per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Planargia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche

 

"Planargia" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Planargia" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Planargia" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Planargia" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Planargia" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Planargia" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Planargia" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Planargia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

All'indicazione geografica tipica "Planargia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Planargia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’area di produzione dell’IGT “Planargia” risulta nell’omonima porzione di territorio della regione storica della Sardegna Centro-occidentale che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes,

in provincia di Oristano.

In questo areale i vitigni sono prevalentemente impiantati in colline calcaree, a quote comprese tra il livello del mare ed i 300 metri. I terreni in cui i vitigni trovano ospitalità risalgono al Miocene, sono costituiti in parte da tufi pomicei lacustri e fluvio lacustri, e in parte da calcarei organogeni od arenacei talvolta marnosi. Sono ben soleggiati, principalmente collinari, a volte pianeggianti, o con dolce declivio.

Il clima di questo territorio è caldo arido, con inverni miti e temperature estive che nei mesi di luglio ed agosto superano i 30° C.

Le caratteristiche ambientali e i fattori climatici prevalenti dell'area, quali le temperature miti ed il costante soleggiamento che si riscontra durante l'intero anno, la presenza di piccoli apporti di precipitazioni anche durante la stagione estiva, le escursioni termiche nella tarda estate, le brezze marine, le colline calcaree che riflettono la radiazione solare, consentono una maturazione regolare delle uve ed una esaltazione degli aromi.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Uno degli elementi più importanti e determinanti che hanno contribuito riconoscimento dei vini IGT “Planargia” è certamente il fattore umano legato al territorio di produzione.

La presenza dell’uomo in Planargia ha origini e testimonianze antichissime. Numerose domus de janas, nuraghi e tombe dei giganti attestano un’intensa frequentazione del territorio già in età preistorica e protostorica. Ma furono i Fenici a scoprirne i vantaggi dovuti alla posizione geografica, alla presenza di un fiume navigabile e di un entroterra ricco di risorse naturali.

Il riconoscimento dell’ Indicazione Geografica Tipica del vini “Planargia” e l’approvazione del relativo disciplinare di produzione è avvenuto con D.M.12 Ottobre 1995.

I vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’areale di produzione.

Le forme di allevamento i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per un’efficace uso della meccanizzazione nelle operazioni colturali ed in particolare nella difesa fitosanitaria.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione, adeguatamente differenziate per le diverse tipologie: ”Planargia Bianco (o bianco frizzante) Planargia Rosso (o rosso frizzante o rosso novello), Planargia Rosato (o rosato frizzante).

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La specialità dell’IGT “Planargia” è fondamentalmente dovuta alla particolare situazione orografica del territorio della Planargia, all’orientamento delle valli e alla vicinanza di queste al mare.

Tutte condizioni che hanno particolari effetti sulle caratteristiche qualitative e quantitative della produzione, diverse a seconda dell’esposizione, della giacitura dei vigneti e dell’intensità e frequenza delle piogge e dei venti dominanti, tra i quali il maestrale, il levante e, anche se più di rado, la tramontana.

Questi vini raggiungono particolari gradi di finezza e pregio sia per le caratteristiche ottimali della zona di coltivazione precedentemente descritta, sia per l’intervento dell’uomo che ha tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, migliorate ed affinate nel corso del tempo anche grazie al progresso scientifico e tecnologico fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI DORGALI

VIGNETI DORGALI

 

PROVINCIA DI NUORO

I.G.T.

Decreto 12 ottobre 1995

Modifica Decreto 24 luglio 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 11 giugno 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna (allegato 1), iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, a bacca di colore corrispondente.

 

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sardegna con l'esclusione dei vitigni

Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, fino a un massimo del 15%.

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante

nonché novello per vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè

in provincia di Nuoro;

dei comuni di

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai e Villagrande Strisaili

in provincia Ogliastra;

dei comuni di

Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanova Tulo

in provincia di Cagliari;

dei comuni di

Bosa, Flussio, Genoni, Laconi, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni e Tinnura

in provincia di Oristano.

Budoni e San Teodoro

in provincia di Olbia-Tempio

dei comuni di

Budoni e San Teodoro

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a

18,00 t/ha per le tipologie rosso e rosato

19,00 t/ha per la tipologia bianco.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00%vol.  per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

La operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino ad esclusione della tipologia rosato, per la quale detto limite non deve essere superiore al 75%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Provincia di Nuoro" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Provincia di Nuoro" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Provincia di Nuoro" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Provincia di Nuoro" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Provincia di Nuoro" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Provincia di Nuoro" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Provincia di Nuoro" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Nuoro” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’areale geografico di produzione della IGT “Provincia di Nuoro” occupa una porzione rilevante della Sardegna centrale abbracciando l’isola dal Mare di Sardegna al Mar Tirreno.

È un territorio paesaggisticamente complesso e vario dove sono rappresentati un gran numero di substrati e di

ecosistemi in cui si sono ben inseriti alcuni degli areali viticoli più vocati dell’isola.

Su un nucleo di graniti e metamorfiti formatesi durante il paleozoico che costituiscono l’ossatura profonda della

zolla sardo corsa e che affiorano nella maggior parte del territorio dalle linee di costa fino al massiccio del Gennargentu, poggiano aspre bancate calcareo dolomitiche risalenti al mesozoico che dominano sui rilievi orientali (Montalbo, Tuttavista, Supramonte) e sugli altopiani dell’area (Tacchi e Sarcidano).

Nell’oligomiocene si sono formate potenti successioni di rocce vulcaniche e sedimentarie che ora affiorano nella parte occidentale della zona.

Nel pliopreistocene lave basaltiche hanno ricoperto ampie porzioni dell’area. Nel tempo l’erosione ha sagomato e addolcito i rilievi e lungo le principali lineazioni tettoniche i fiumi hanno scavato ampie valli; dal pliopleistocene depositi di versante, conoidi e alluvioni terrazzate hanno colmato le vallate poi reincise dai corsi d’acqua attuali.

Il territorio, generalmente aspro, è coperto di boschi e macchia, dove questa si fa rada viene utilizzato prevalentemente a pascolo, ma nelle conche dei versanti meno acclivi, sui fianchi delle valli e nelle piane alluvionali terrazzate vengono storicamente coltivate le viti.

I suoli vitati sono spesso entisuoli e inceptisuoli mediamente evoluti, da poco a mediamente profondi, sabbioso

franchi o franchi, ricchi in scheletro, spesso subacidi. Sulle alluvioni e sui depositi di versante si possono osservare suoli vitati più evoluti, con accumuli di argille, ma sempre ricchi in scheletro e piuttosto profondi (alfisuoli).

La zona è caratterizzata dalla presenza di un clima temperato. La temperatura media annua prevalente è di circa 15 °C. Le precipitazioni medie annue delle zone vitate vanno da a quelle medie regionali di 600 –700 mm ai 900-1000 mm a quote maggiori concentrate in autunno e in inverno-primavera.

Fattori umani rilevanti per il legame

Recenti campagne di scavi condotte in alcuni siti archeologici, tra cui quello di “Duos Nuraghes” (Borore, a circa 50 km ad ovest di Nuoro), hanno portato alla luce vinaccioli carbonizzati risalenti al 1.300 a.C. che testimoniano la presenza di una affermata cultura enoica in Sardegna anteriore all’ingresso dei Fenici (IX-VIII secolo a.C), ai quali si faceva derivare l’introduzione delle primi viti domestiche nell’isola.

Inoltre, sono stati ritrovati vari contenitori “da vino” che caratterizzano il repertorio vascolare estremamente ricco ed originale, con le tipiche brocche askoidi e piccoli “askos” in ferro, bronzo e ceramica di squisita fattura: ad esempio Nuraghe Arrubiu (Orroli), Sa sedda 'e sos carros (Oliena), Bau Nuraxi in località “Telavé”- Triei.

Un altro ritrovamento nel territorio di Oliena, il località “Sa idda ‘e su medde” (il paese del miele), è il piccolo bronzo raffigurante Aristeo, col corpo totalmente ricoperto di api al quale la storia mitologica attribuisce l’introduzione in Sardegna della coltivazione della vite, dell’ulivo e l’allevamento delle api.

Dell’Età Romana imperiale e tardo antica, sono state rinvenute decine di anfore vinarie da trasporto.

A riprova della continuità di coltivazione della vite nella zona per alcuni millenni, è opportuno riportare la voce di un registro delle spese dell’Archivio Vaticano, dei primi anni del ‘600, in cui è menzionato l’acquisto di vino bianco di Telavé del villaggio di Triei.

Nel corso del periodo giudicale (900 – 1400) vennero emanate le prime norme a difesa delle colture agricole, presenti anche nella “Carta de Logu” di Eleonora di Arborea (1392), codice legislativo che rimase in vigore sino al periodo piemontese.

L’uso della vite selvatica da parte dei Sardi ci viene confermato dalla stessa Carta de Logu in cui vi sono disposizioni anche contro il commercio dell’uva selvatica. Venditore ed acquirente potevano avere seri problemi: pena pecuniaria e reclusione “a voluntadi nostra”, cioè del re.

Vari toponimi fanno riferimento alla vite, quali Vineolae (Dorgali); si ritrovano molti sinonimi dialettali di evidente origine latina, come “su laccu” per la vasca di pigiatura e “pastinai sa bingia” nel senso di impiantare un nuovo vigneto.

All’inizio del 1300 in epoca medioevale la Sardegna è sotto il dominio pisano e il Sarrabus e l’Ogliastra vengono individuati dai nuovi dominatori come serbatoi vinicoli. In quest’epoca la maggior concentrazione dei nuovi vigneti si rileva nei comuni dell’alta Ogliastra ed in particolare nei comuni di Tortolì, Barì e Lotzorai.

Sulla quantità, qualità e provenienza dei vini nella capitale del regno tra il tre e il quattrocento le notizie non mancano, i flussi di approvvigionamento delineano due correnti: una dalle campagne verso la città; l’altra di vino navigato introdotto in città attraverso il porto.

Le campagne circostanti e le ville più o meno vicine, quando la guerra non infuriava, alimentavano Cagliari di mosto e di vino imbottato, il generico bianco e rosso sardesco, su cui le fonti non offrono precise indicazioni.

Così come era intenso l’arrivo in porto di piccole barche provenienti dall’Ogliastra con carichi di

vino locale: sardesco bianco e rosso di cui è difficile cogliere le caratteristiche.

Qualche secolo più tardi, il BACCI, nel 1596, scrive dell’abitudine dei sardi a produrre vino dalla vite selvatica.

Lo storico Angius, nel XVIII secolo, narra che il “salto di Nurri potrebbe a taluno parere una regione, dove la vite fosse indigena; così essa è sparsa per tutto e con tanta prosperità vegeta porgendo in suo tempo questa spurra, …, grappoli di acini variocolorati e deliziosi.

Essa trovasi in tutte le parti arrampicata alle altre piante, e principalmente sulle amenissime sponde de’ rivi.”

Nel 1746 un’ampia relazione storico geografica redatta dall’Intendente Generale del Regno, Francesco Giuseppe de la Perrière conte di Viry dava una particolareggiata descrizione della Sardegna rurale riproponendo l’immagine di una viticoltura capillarmente diffusa in diverse zone dell’isola.

In particolare nel Giudicato d’Ogliastra che abbracciava il vasto entroterra del golfo di Orosei, estendendosi fino alle pendici del monte Ortobene, la ricca produzione delle zone costiere richiamava diversi acquirenti esterni non solo da Cagliari ma anche da Malta, da Genova e dalle coste nord-africane: per la quantità e la qualità dei loro vini si segnalavano i villaggi di Bari Sardo (“fecond en vins”) Baunei, Jerzu, Oliena (“produit d’excellens vins”).

Dello stesso periodo esiste un documento “Riflessioni intorno ad alcuni mezzi per rendere migliore l’isola di Sardegna” di Michele Antonio Plaza (1754-58) dove l’autore manifesta la sua meraviglia per la qualità dei terreni e per la buona esposizione dei vigneti collinari dell’Ogliastra che era in grado di produrre vini eccellenti.

Un capitolo a parte meritano gli studi di biologia molecolare che hanno permesso di stabilire i rapporti genetici di parentela tra la vite domestica (Vitis vinifera L. ssp. sativa) e la sua progenitrice vite selvatica (Vitis vinifera L. ssp. sylvestris), diffusa ancora oggi lungo i corsi d’acqua.

Tratti genetici condivisi (alleli microsatelliti) tra la vite selvatica ed alcune cultivar locali (il Muristellu molto diffuso nel Nuorese) suggeriscono un legame di parentela tra le due sottospecie e supportano l’ipotesi di un centro secondario di domesticazione in Sardegna.

Episodi di domesticazione di vite selvatica da parte di viticultori sono stati individuati dal CRAS (il Centro Regionale Agrario Sperimentale della Regione Sardegna) ora confluito in AGRIS Sardegna (l’Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna), oltre che nello stesso Sulcis, anche in Barbagia e in Baronia.

La particolare qualità dei vini della Sardegna centro-orientale è conosciuta da tempo notevole.

Quello che probabilmente non è conosciuto a tutti è che già dalla fine dell’800 queste particolarità erano state rilevate su basi scientifiche.

Il Cettolini, infatti, rileva sia l’elevata densità di impianto per ettaro (7000-7600 ceppi per ettaro, che sono le densità ancora presenti nei vigneti più vecchi e capaci di produrre grandissima qualità) seguita da una ridotta carica di gemme sia “ un fatto importante che venne già altra volta segnalato per le uve del Nuorese si è quella della elevata proporzionalità acidimetrica che accompagna le uve coltivate in posizioni alte”.

In un'altra opera, il Cettolini afferma che “la base della viticoltura nuorese è costituita quasi dalle stesse viti della provincia di Cagliari, ma come è naturale il glucosio in generale diminuisce e l’acidità aumenta”.

Inoltre “i vini del Nuorese possono avere una notevole alcolicità unita ad un elevato grado acidimetrico il che costituisce la possibilità di avere vini che coll’invecchiamento diventano molto profumati.”

E a proposito delle uve provenienti da alcuni areali ogliastrini, lo stesso Cettolini evidenziava che “è il quantitativo di acidità … dovuto a quel complesso di composti organici a base acida che la vite elabora, e che passano dal mosto al vino, ravvivandone il colore, fissandone il sapore e presiedendo, formandone parte, allo sviluppo del profumo”.

La tecnica di coltivazione e le forme di allevamento sono quelle tradizionali della Sardegna; i vigneti vengono allevati ad alberello o impostati a controspalliera e potati a Guyot o cordone

speronato, mantenendo l’equilibrio vegeto-produttivo della pianta contenendo lo sviluppo delle viti, garantendo quindi produzioni di particolare pregio qualitativo.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico                       

I vini IGP “Provincia di Nuoro” presentano dal punto di vista analitico ed organolettico le proprietà descritte all’articolo 6 del presente disciplinare di produzione; sono il risultato della coltivazione della vite sui caratteristici terreni della zona di produzione, in cui essa cresce fiancheggiata dalle diverse essenze della macchia mediterranea che spontaneamente crescono nella zona geografica di coltivazione.

I vini a IGP “Provincia di Nuoro” derivano spesso da suoli di disfacimento granitico poco dotati di elementi nutritivi ma, data la complessità degli eventi geologici che hanno interessato l’area, sono presenti anche suoli calcarei e basaltici.

Tale varietà di substrati e il clima influenzano il rapporto tra regime idrico del suolo e sviluppo della vite.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli elementi storici e genetici conformano ancora una volta la valenza ambientale che questi luoghi hanno per la viticoltura. L’ambiente, associato ad un clima mite e favorevole insieme ad una buona tecnica agronomica ed enologica hanno permesso ai vini della Provincia di Nuoro di rinnovarsi senza perdere la loro identità e originalità che li identifica nell’IGP ‘Provincia di Nuoro’.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI LA CIACCIA CASTELSARDO

VIGNETI LA CIACCIA CASTELSARDO

ROMANGIA

I.G.T
Decreto 24 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

 L'indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnata  o  meno dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante,  da  uve  stramature, passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Romangia» bianchi, rossi e rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni,  a  bacca  di colore  corrispondente,  idonei  alla  coltivazione   nella   Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite  per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio  2004  e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

   

I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Romangia»  con  la specificazione di uno dei  vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle  varietà  di vite per uve da vino approvato, con  decreto  ministeriale  7  maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio  2010, ad esclusione  dei  vitigni 

Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, 

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo,  non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.

 

Detti vini ad indicazione geografica tipica  «Romangia»,  con  la specificazione di vitigno a bacca  bianca,  possono  essere  prodotti anche nelle tipologie frizzante, da  uve  stramature  e  passito

se ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.

Nella  designazione  e  presentazione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica «Romangia» è consentito, ad esclusione dei vitigni

Cannonau,  Carignano,  Giro',  Malvasia,  Monica,   Moscato,   Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia,

utilizzare  il  riferimento al nome di due vitigni, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai  due  vitigni ai quali si vuole far riferimento;

l'apporto derivante dall'uva della  varietà  minoritaria  deve essere comunque superiore al 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati  con  l'indicazione  geografica  tipica «Romangia» comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni di:

Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria,

in  provincia  di Sassari.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

 

La  produzione  di  uva  per  ettaro  di   vigneto   in   coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  a  indicazione geografica tipica «Romangia», accompagnati o meno dal riferimento  al nome del vitigno, non deve essere superiore

19,20 t/ha per  le tipologie bianchi, rossi e rosati,

16,00 r/ha per  le  tipologie passiti e da uve stramature

(limite già comprensivo dell' aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996).

 

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione geografica tipica «Romangia»,  seguita  o  meno  dal  riferimento  al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi;

15,00% vol. per i vini da uve stramature;

16,00% vol. per i vini passiti (dopo l'appassimento).

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la  Regione  può consentire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol. ad esclusione dei vini passiti e da uve stramature.

 

Articolo5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo, non deve essere superiore

all'80% per tutti i tipi di vino, 

al  75% per i vini rosati,

al 65% per i vini da uve stramature e

al 50% per i vini passiti, con riferimento al peso dell'uva fresca. 

L'indicazione geografica tipica «Romangia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito  del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli schedari viticoli per  l'indicazione  geografica  tipica  di  cui  trattasi  a condizione che i vini abbiano i requisiti previsti  per  una  o  più

delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Romangia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Romangia" bianco:

colore: dal bianco carta al giallo ambrato;

profumo:caratteristico;

sapore:dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Romangia" rosso:

colore: da rosso rubino tenue a rosso granato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Romangia" rosato:

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Planargia" novello:

colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco all’abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Romangia" bianco frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal bianco carta al giallo;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Romangia" rosso frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Romangia" rosato frizzante:

spuma: fine, evanescente;

colore: dal rosa pallido al rosa carico;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Romangia" di uve stramature:

colore: dal giallo all’ambrato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Romangia” passito:

colore: dal giallo all’ambrato;

profumo: caratteristico;

sapore: dal secco al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Romangia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

All'indicazione  geografica   tipica   «Romangia»,   è   vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La Romangia è una regione storica della Sardegna che si trova nella parte settentrionale dell’Isola, è bagnata dal mare a nord, confinata dal Fiume Coghinas a est e dall’Anglona e dal Sassarese rispettivamente a sud e a ovest. Il paesaggio è formato da basse colline e altopiani degradanti con basse pendenze verso la pianura fittamente coltivata e le dune costiere. Lungo il litorale si protende verso il mare la rupe di Castelsardo interrompendo i campi dunari spesso rimboschiti.

È una zona particolarmente esposta ai venti di maestrale

Il substrato locale è costituito da una potente successione stratigrafica di rocce di origine sedimentaria e vulcanica formatasi nell’Oligomiocene.

Nella zona s’incontrano rocce estremamente diverse spesso ricche di fossili: Arenarie e sabbie, argille siltose, tufiti, conglomerati, tufi talora alterati, con intercalazioni di marne più o meno siltose, fossilifere per abbondanti malacofaune

(pettinidi, echinidi, gasteropodi, pteropodi).

Calcari grigi.Depositi di flusso piroclastico in facies ignimbritica, di vari tipi. Marne, marne arenacee bioturbate e calcari marnosi, Andesiti in cupole di ristagno e colate. Calcareniti, calcari bioclastici fossiliferi e calcari nodulari a gasteropodi, ostreidi ed echinidi.

Un reticolo di ruscelli tra loro subparalleli scende dall’altopiano di Osilo verso il mare erodendo e rideponendo detriti, ghiaie e limi nelle conche e nelle piane alluvionali fino aincontrare le sabbie eoliche costiere.

Sui rilievi più rocciosi e nei versanti più acclivi si trovano entisuoli sottili. Sulle rocce più tenere e in dolce declivio evolvono suoli più profondi, sub alcalini, spesso ricchi di carbonati, abbastanza drenati (incptisuoli). Nelle piane alluvionali si sono evoluti alfisuoli profondi talora con problemi di drenaggio.

Il clima tipicamente mediterraneo è mite e condizionato dalla prossimità del mare.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La coltivazione della vite nel territorio, testimoniato anche dalla letteratura, ha origini antichissime.

In molte zone sono stati ritrovati i resti di vasi e brocche da vino, provenienti dall'area Micenea (Grecia), databili al XIV secolo a.C. Ulteriori conferme arrivano da diversi studi archeologici, fra i quali quelli effettuati in località “Geridu”, in Comune di Sorso, con reperti e ritrovamenti di vinaccioli carbonizzati, roncole per la potatura e per la vendemmia, boccali di ceramiche usati per bere il vino e vasi vinari.

Nella zona, nel XII e XIII secolo, è esistita una florida economia legata al vino: tante norme giuridiche, differenti da zona a zona, dimostrano quanto fosse importante la coltivazione della vite.

Nel corso dei secoli la tradizione viticola si è tramandata e rafforzata; nella zona della “Pedraia”, nel territorio comunale di Sorso, gli archeologi hanno trovato un impianto di vinificazione scavato nella roccia calcarea, che reca incisa su un pilastro la data del 1602. In provincia di Sassari, ad esempio, gli statuti del libero comune vietavano l'impianto di nuove vigne e l'importazione di vino.

Era il segno di un'economia più che florida che non tollerava un aumento di produzione.

Un testo fondamentale dell'autonomia sarda, come la “Carta de Logu” ci dà una misura significativa del carattere quasi sacrale attribuito ai vigneti. Erano protetti da norme severissime, con pene pecuniarie gravose, ma anche corporali, che potevano arrivare sino al taglio della mano per chi sradicava il vigneto altrui.

La storia viticola del territorio della Romangia è ancora strettamente intrecciata con la cultura popolare, ricca di valori umani semplici, nella quale l’ospite gode sempre dell’accoglienza propria di una gente laboriosa, gelosa di un’identità storica, culturale e linguistica orgogliosamente preservata e tramandata, nota ed apprezzata anche oltre i confini della Sardegna.

La vite nella Romangia è considerata tuttora coltura principe del territorio, testimoniata dal riconoscimento della IGT “Romangia” avvenuto con D.M. 12 ottobre 1995, pubblicato nella G.U. n. 259 del 6 novembre 1995.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione, attualmente adeguatamente differenziate per le varie tipologie.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare orografia collinare del territorio di produzione e la felice esposizione dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamente di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni medio-basse, (500-800 mm/anno), con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura media annuale, unita ad una temperatura relativamente elevata nei mesi estivi e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, con interessanti escursioni termiche fra il giorno e la notte, consente alle uve una maturazione ottimale, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche delle varie tipologie del vino “Romangia”

La complessa storia vitivinicola della zona, conferma la stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Romangia.”

La notorietà di questi vini è documentata da numerose citazioni in letteratura (Spano, Manca dell’ Arca, Moris) e

riportate anche negli annali dei quaderni della Facoltà di Agraria di Sassari.

Di fatto questa notorietà rappresenta la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.