Veneto › SOAVE SERENISSIMA

RECIOTO DI SOAVE D.O.C.G.

SOAVE SUPERIORE D.O.C.G.

ARCOLE D.O.C.

SERENISSIMA D.O.C.

SOAVE D.O.C.

VIGNETI MONTE RIONDO SOAVE

VIGNETI MONTE RIONDO SOAVE

RECIOTO DI SOAVE

D.O.C.G.

Decreto 18 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è riservata ai vini

 

“Recioto di Soave”,

“Recioto di Soave” Classico

“Recioto di Soave” Spumante

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave” devono provenire da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Garganega per almeno il 70%,

e per il rimanente da uve del vitigno Trebbiano di Soave (nostrano).

In tale ambito del 30% e fino ad un massimo del 5% possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata “Recioto di Soave” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di

 

Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno

in provincia di Verona.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo.

Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno di Mezzane a quota m. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in direzione di C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la collina si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano.

Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore.

Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale passando per località Fenil del Monte.

Prosegue fino a via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare Via Siro Conti svolta in direzione Sud/Sud – Est per località Chiavica, prosegue per la località Canova che supera ed arriva in comune di Soave località Costeggiola.

Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi.

Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.

Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona.

Da qui segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave.

Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*).

Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) .

Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune

di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia.

Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo.

Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio

B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande.

Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché  l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*) A questo punto, risale verso nord,

seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.

Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà (vedi dettagli C1 e C2).

Da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara.

La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato

suddetto.

Da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.

Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami.

Da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato.

Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che dalla località Canova conduce Cazzano di Tramigna.

Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

 Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi.

La segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi.

Procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri (vedi dettaglio A3*).

Seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi

quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti.

Segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S.Rocco.

 

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si

allega:

Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53.

Da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale.

Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza.

Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia.

Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione.

 

Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave

Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta all’abitato di San Vittore.

Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli.

 

B - Le uve atte a produrre il vino “Recioto di Soave” Classico,

devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di

Soave e Monteforte d’Alpone

 

ed è così delimitata:

partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave.

Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone.

Seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*).

Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che

percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le

pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) .

Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia.

Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo.

Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande.

Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*)

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.

Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Visco.

Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle Anguane (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino alla provinciale Soave-

Cazzano.

Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.

Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.

Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali

di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

 

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Recioto di Soave” anche i vigneti le cui uve nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del disciplinare approvato con il DM 19 settembre 2001, sono state prodotte nel restante territorio della doc “Soave” per una quantità annuale non superiore a quella massima caricata nel quinquennio di riferimento.

* i dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni Agroalimentari

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale, che assicuri l’apertura della nell’interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.

È fatto obbligo per i vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del D.M. 7 maggio 1998 un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno.

Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata "Soave" il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di

9,00  tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.

Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.

Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo,

dopo l’appassimento, di 14,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nonché di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non deve essere superiore al 40%;

la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" tipologia spumante non deve essere superiore ai 42%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Recioto di Soave"

colore: giallo dorato;

profumo: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;

sapore: dolce, vellutato rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;

titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: minimo 70,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l;

 

"Recioto di Soave" spumante:

spuma: fine e persistente;

colore giallo: dorato, più o meno intenso;

profumo: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: abboccato e dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico effettivo minimo: 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: minimo 70,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino Soave.

La menzione "classico" è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata "Soave classico" riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

L’uso della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave” non è consentito, all’atto dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore ai 5 litri.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela, può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di litri 6, 9, 12 e 18.

Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima del

1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione del Recioto di Soave D.O.C.G. è compresa nella porzione centro-occidentale della regione dei Lessini in posizione prossima al punto di immersione nella Pianura Padana.

La zona di produzione del Recioto di Soave rappresenta uno dei comprensori viticoli italiani a più alta densità di coltivazione della vite. Fin dall’inizio del secolo XX i ricercatori hanno individuato nel territorio del Soave, unica tra le zone uniche di produzione dei vini pregiati veronesi, una specifica identità legata all’origine dei suoli prevalentemente vulcanica e resi ancora più fertili da importanti affioramenti basaltici calcarei, che lo differenziano dalle altre aree storiche limitrofe del Bardolino e del Valpolicella.

Nella maggior parte dei casi, i suoli sono costituiti da substrati di rocce basaltiche decomposte che hanno dato origine a loro volta a suoli franco-argillosi di colore tipicamente scuro, debolmente o per nulla alcalini, ricchi di sostanze minerali, dal buon drenaggio ma con una buona capacità di immagazzinare risorse idriche nel corso dell’anno, che rilasciano lentamente all’apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo.

I terreni tufacei basaltici di origine vulcanica dei rilievi collinari della zona costituiscono un suolo ideale per la coltivazione della Garganega.

Dal punto di vista climatico la zona del Soave è favorita da un clima mite e temperato con precipitazioni annue comprese tra i 700 e i 1000 mm, concentrate prevalentemente in primavera ed autunno.

Il clima è tipicamente temperato-umido con estate calda. L’altitudine dei vigneti varia dai 35 m s.l.m. dell’area pedecollinare ai 380 m delle colline più elevate con pendenza variabile e con esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest.

Fattori umani e storici

Il “Recioto di Soave” prende il nome da “recia”,l’ala tipica del grappolo di Garganega utilizzato tradizionalmente per appendere l’uva per l’appassimento.

Già nel V secolo un famoso documento storico scritto da un ministro di Teodorico, re degli Ostrogoti, cita un vino acinatico “bianco” che veniva espressamente richiesto per essere servito alla corte reale.

Cassiodoro, tale era il nome dell’autore dell’epistola, scriveva ai nobili veronesi di fornirgli quel certo vino ottenuto da uve “scelte dalle domestiche pergole”: il Recioto viene infatti prodotto da uve lasciate appassire per diversi mesi dopo la raccolta, prima di essere pigiate.

Nel Settecento un nobile, il marchese Scipione Maffei, fu il primo a riportare indicazioni precise sulle modalità di produzione del Recioto, che consistevano ne “il serbar l’uva fino a dicembre, lo spremerla poi delicatamente nel gran

freddo e riporre il mosto, senza metterla a bollire, conservandolo assai tempo prima di porvi mano”.

Il Recioto è quindi un vino la cui produzione avviene da circa 1500 anni nella zona delle colline veronesi, e legate a questo prodotto sono tutta una serie di tradizioni e sapienze le cui origini si perdono nei secoli.

Il Recioto di Soave ottiene il primo riconoscimento nel 1906 alla Fiera campionaria di Milano, alla quale parteciparono alcune case vinicole di Soave, ricevendo significativi riconoscimenti, primi di una lunga serie, per questo vino. In seguito la produzione del Recioto di Soave ha trovato sempre maggiore sviluppo e diffusione.

Per questi motivi storici il Recioto di Soave fu il primo vino veneto, nel 1998, a fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) a riconoscimento del suo grandissimo valore, sia da un punto di vista storico-tradizionale, che della qualità del prodotto.

Da secoli gli operatori hanno identificato nella “pergola veronese”, la forma di allevamento della vite in grado di garantire una protezione ottimale dei grappoli della Garganega sia dai raggi solari, in particolar modo nelle annate calde, sia dalla grandine, nonché di permettere un costante controllo visivo dei singoli grappoli. Questo sistema di coltivazione caratterizza fortemente non solo il paesaggio ma anche la qualità dei vini e la costanza di produzione. Negli ultimi anni, l’evoluzione di questa forma di allevamento ha visto modificati alcuni parametri in rapporto agli obiettivi enologici che venivano perseguiti.

Il Recioto di Soave è un vino in cui il metodo di produzione con la tecnica dell’appassimento, unito all’origine, determina l’unicità del prodotto. La raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori. Va raccolta solo la Garganega più spargola, adatta all’appassimento. Risulta importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida.

L’uva intatta viene conservata in “fruttati” asciutti e ben areati, controllandone periodicamente lo stato di sanità per alcuni mesi. Anche le fasi successive all’appassimento - la pigiatura e maturazione del vino a contatto con le fecce fini, (ovvero i lieviti di fine fermentazione, per un periodo prima di procedere al taglio o assemblaggio delle masse; la fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione in legno e l’affinamento in bottiglia variabile da 1 a 6 mesi - sono fasi che richiedono ai produttori la massima esperienza ed attenzione.

 

b) Specificità del prodotto

Il Recioto di Soave è un vino dolce, di grande struttura, con colori molto intensi. Le uve Garganega allevate a pergola veronese, raggiungono il massimo grado zuccherino preservando al meglio le componenti acide, che saranno fondamentali per caratterizzare i vini Recioto di Soave.

Infatti, ciò che distingue il vino di questa denominazione dagli altri passiti, è la fase fermentativa che privilegia

gli aspetti riduttivi per ottenere vini che accanto alla componente di dolcezza e struttura, riportino le caratteristiche di fruttato della Garganega, esaltandone la vivacità data una componente acida importante.

L’uva appassita nei “fruttai”, subisce una riduzione del tenore d’acqua, con conseguente aumento della concentrazione di zuccheri; tali zuccheri, durante il periodo di appassimento e di surmaturazione, vengono in parte metabolizzati modificando il rapporto fruttosio/glucosio a favore del primo che determina una maggiore sensazione di dolce: tale aspetto è un elemento peculiare e caratterizzante il “Recioto di Soave”.

Durante la fase di appassimento inoltre, grazie anche alla formazione di una sottile muffa sugli acini, detta “muffa nobile”, aumenta anche la produzione di polifenoli e di altre sostanze aventi effetti sui profumi e sapori intensi, peculiari del Recioto.

Il Recioto di Soave, risulta così un vino caratterizzato da un colore giallo carico che acquista riflessi dorati con l'invecchiamento, da un profumo intenso, fruttato ed un sapore gradevolmente, pieno, dolce e sapido, caldo, di mandorla.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La Garganega ha trovato nel corso dei secoli un habitat ideale soprattutto nei rilievi collinari del veronese, caratterizzati da terreni tufacei di origine vulcanica, resi ancor più fertili da importanti affioramenti calcarei, mentre il Trebbiano di Soave, molto presente nei vigneti, è il partner ideale per conferire al vino sapidità e vivacità da accostare alla struttura ed alla densità tipiche della Garganega.

Le sostanze minerali contenute in questi suoli influenzano in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti con le uve Garganega qui coltivate, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini, che diviene evidente con la maturità del prodotto e che costituisce una peculiarità assoluta del prodotto Soave, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.

Il metodo di allevamento tradizionale a pergola, frutto dell’esperienza dei viticoltori, favorisce il mantenimento dei precursori aromatici, particolarmente sensibili alle alte temperature, consente il continuo controllo della qualità, del livello di maturazione e di sanità dell’uva ed è ideale per la selezione dei grappoli da Recioto.

Il clima che caratterizza il periodo di appassimento e le caratteristiche dei locali dell’appassimento, sono ulteriori fattori ambientali che influenzano le caratteristiche del prodotto.

In particolare i Fruttai destinati alla surmaturazione delle uve destinate alla produzione del Recioto di Soave, devono avere caratteristiche tali da impedire il ristagno dell'umidità, e di conseguenza poter permettere un’ottimale circolazione dell'aria.

L'andamento climatico durante il periodo di surmaturazione (ottobre-febbraio) è fondamentale per il Recioto di Soave: temperatura ed umidità relativa sono i parametri che principalmente influiscono sull'ottimale decorso di questa fase, specialmente durante le prime settimane, che si risolvono con il disseccamento del rachide.

E’ questo uno dei momenti critici di tutto il processo. Temperatura ed umidità relativa base favoriscono quindi l’appassimento, abbreviando, in talune situazioni, anche la permanenza dell'uva nei fruttai.

La tecnica tradizionale dell’appassimento, permette la formazione delle sostanze aromatiche che daranno ai vini aromi e sapori del tutto particolari, un elevato rapporto fruttosio/glucosio e il mantenimento delle sostanze acide; fra le particolarità della produzione del Recioto è la formazione di una sottile muffa sugli acini, detta “muffa nobile”, che è la principale responsabile della formazione di questi profumi intensi.

La "qualità" del processo, quindi, dipende, dalla temperatura, dall’umidità relativa, dallo stato sanitario e dalla concentrazione zuccherina dell'uva fresca di partenza, gestite dall’esperienza degli operatori.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl,

Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SOAVE SUPERIORE

D.O.C.G.

Decreto 18 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 23 ottobre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore” già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28.05.1968 è riservata ai vini

 

"Soave Superiore" ,

"Soave Superiore" Classico

"Soave Superiore" riserva

 

Che rispondono alle condizione ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Garganega: almeno il 70%;

Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.

In tale ambito del 30% possono altresì concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave Superiore” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di

Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno

in provincia di Verona.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo.

Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno di Mezzane a quota m. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in direzione di C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro.

Sempre costeggiando la collina si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore.

Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale passando per località Fenil del Monte.

Prosegue fino a via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare Via Siro Conti svolta in direzione Sud Sud – Est per località Chiavica, prosegue per la località Canova che supera ed arriva in comune di Soave località Costeggiola. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi.

Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.

Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona. Da qui segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave.

Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega.

Comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine

via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*).

Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della

Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) .

Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune

di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia.

Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo.

Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio

B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare.

Comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*) A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone.

Segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.

Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti,

Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà (vedi dettagli C1 e C2).

Da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara.La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa.

Si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto.

Da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.

Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato.

Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che dalla località Canova conduce Cazzano di Tramigna. Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi.

La segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi.

Procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri (vedi dettaglio A3*), seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra.

Segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti.

Segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il

sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S.Rocco.

 

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di

Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave

così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:

Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale.

Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione.

Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave

Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta all’abitato di San Vittore.

Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli.

 

B - Le uve atte a produrre il vino "Soave Superiore” Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di

Soave e Monteforte d’Alpone

ed è così delimitata:

Partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave.

Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa

quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone.

Prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte.

Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che

percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) .

Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia.

Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo.

Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande.

Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*)

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.

Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo.

Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Visco.

Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle Anguane (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino alla provinciale Soave-

Cazzano.

Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.

Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.

Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali

di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

 

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Soave Superiore” anche i vigneti le cui uve nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del disciplinare approvato con il DM 29 ottobre 2001, sono state prodotte nel restante territorio della doc “Soave” per una quantità annuale non superiore a quella massima caricata nel quinquennio di riferimento.

Detti vigneti devono in ogni caso avere già i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo articolo 4.

* i dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni Agroalimentari

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del DM 11.07.05 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

Per gli impianti già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l’apertura nell’interfila.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare è di 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva non deve essere superiore a

10,00  tonnellate per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Veneto con proprio decreto, sentiti i Consorzi volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione do origine controllata e garantita “Soave Superiore” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore"

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol.

I conduttori di vigneti iscritti allo schedario viticolo, ogni anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell’evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata “Soave” e “Soave Classico”.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

L'uso della specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore", è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare di produzione.

Le uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra citata e nell'ambito dei comuni il cui territorio

amministrativo rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali ovvero in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona ma, comunque, all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".

I vini a denominazione di origine controllata e garantita Soave Superiore e Soave Superiore Classico, devono essere immessi al consumo non prima del

1° aprile dell’anno successivo a quello di produzione.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita Soave superiore designato con la qualificazione “riserva” devono essere immessi al consumo non prima del

1° novembre dell’anno successivo a quello di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi, le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti concentrati.

Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne tempestiva comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente per territorio.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Soave superiore"

colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro;

profumo: ampio, caratteristico floreale;

sapore: pieno e delicatamente amarognolo; nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più

intenso e persistente, anche con note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

"Soave Superiore" riserva"

colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;

profumo: ampio, profondo anche con note di vaniglia;

sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in

legno può presentare anche note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Alla denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Soave Superiore” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo,

che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Soave Superiore” è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca.
È altresì consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro
.

Per le tradizionale bottiglie di vetro fino a litri 3, è obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca.

A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela può essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Dal punto di vista climatico la zona collinare della denominazione è favorita da un clima mite e temperato con precipitazioni comprese tra i 700 e i 1000 mm l’anno concentrate prevalentemente in primavera ed autunno.

Per queste sue caratteristiche viene definito un clima temperato umido ad estate calda. L’altitudine dei vigneti varia dai 35 m.  s.l.m. dell’area pedecollinare ai 380 m. delle colline più elevate con pendenza variabile e con esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest.

Ci si trova quindi di fronte, nella maggior parte dei casi, a dei suoli costituiti da substrati di rocce basaltiche decomposte che hanno dato origine a loro volta a suoli franco-argillosi di colore tipicamente scuro, debolmente o per nulla alcalini, dal buon drenaggio ma con una buona capacità di immagazzinare risorse idriche nel corso dell’anno, per poi cedere le stesse lentamente all’apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo.

Le sostanze minerali contenute in questi suoli vanno ad influenzare in modo importante i processi fermentativi dei mosti ottenuti con le uve garganega ivi coltivate, conferendo un carattere tipico di pienezza e sapidità ai vini, che diviene evidente con il passare degli anni e che costituisce una peculiarità assoluta del Soave Superiore, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.

Fattori umani e storici

Il territorio di Soave era già in epoca romana un “pagus” cioè un distretto campagnolo vitivinicolo circoscritto, noto per la sua buona posizione e per l’intensità delle coltivazioni.

Dalle uve si ottenevano anche peculiari vini “acinatici”, risultato di un tradizionale metodo di appassimento

delle uve, come citato al tempo del re goto Teodorico in alcune epistole (A.D. 503), che raccomandava ai produttori veronesi di ricercare per la mensa reale questi vini “soavissimi e corposi”, e di non dimenticare quello ottenuto dalle uve bianche che “riluce come lattea bevanda, di chiara purità… di gioviale candidezza e di soavità incredibile”. Nel 680 d.C. testimonianze indicano l’uso della pergola veronese, forma tradizionale di allevamento della vite in questa zona, utilizzata ancora oggi.

Un’importante testimonianza della cultura vitivinicola di questi luoghi nel Medioevo appare su una lapide muraria del Palazzo di Giustizia di Soave, datata 1375.

La crescita della produzione e della rinomanza dei vini Soave ha portato nel 1924 ad un primo provvedimento di tutela per la difesa di vini tipici, seguito dalla nascita del Consorzio per la difesa del Vino Tipico Soave.

Studi approfonditi finalizzati a delineare le caratteristiche specifiche dei vini e a delimitare la zona di produzione, furono il presupposto per richiedere ed ottenere dal Ministero italiano, nell’ottobre del 1931, il riconoscimento della prima zona delimitata per la produzione del “Vino Tipico Soave”.

L’atto ufficiale di riconoscimento è il Regio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 16/12/1931, sulla base del quale nel 1968 è stata delimitata la zona storica della DOC Soave Classico (DPR 21 agosto 1968, modificato nel 2002 con il D.M. 6 settembre 2002).

Attualmente il comprensorio del Soave esprime un considerevole numero di eccellenze enologiche che vengono ogni anno premiate dalle principali guide internazioni del settore.

Notevoli e costanti i riconoscimenti ottenuti anche nei principali concorsi enologici in tutto il mondo.

La DOCG per il Soave Superiore è stata riconosciuta con il Decreto del Ministero Politiche agricole del 29 ottobre 2001, riconoscendo il particolare pregio di questa tipologia già inserita nell’originale disciplinare della DOC Soave e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1968.

L’azione dei viticoltori è in questo caso essenziale. Si tratta di selezionare i migliori vigneti nell’ambito delle sole zone collinari del Soave. Abbiamo quindi la possibilità di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese e nel caso di nuovi impianti, il sistema di allevamento dovrà essere rigorosamente a spalliera.

E’ indispensabile quindi che gli operatori identifichino una zona di alto livello ed un attento contenimento delle rese. Si tratta di gestire in maniera equilibrata i migliori vigneti della denominazione, valorizzando al meglio ogni singolo areale selezionato.

Ogni grande bianco non può essere pronto in pochi mesi, dunque un altro aspetto essenziale è la conservazione sulle fecce per alcuni mesi prima dell’imbottigliamento e della messa in commercio.

In questa fase il vino rivendica alle fecce il suo vero carattere, lo assimila, si stabilizza, è possibile che compia la fermentazione malo lattica, e dunque la sua fisionomia si fa decisamente più sfaccettata ed interessante.

L’obiettivo è quello di ottenere un vino bianco importante, molto strutturato e dopo un adeguato affinamento destinato a durare per alcuni anni in bottiglia.

 

b) Specificità del prodotto

La Garganega non possiede un’aromaticità spiccata ma un piccolo patrimonio di profumi di cui la mandorla e i fiori bianchi sono i più nitidi; ha uno sviluppo biologico molto lungo, tanto da giungere a maturazione in ottobre; ha una buccia dura e particolarmente gialla (quasi rossa) quando è matura.

Non ha un’acidità preponderante ma piuttosto un interessante equilibrio di estratti e zuccheri.

Quando le rese sono limitate come nel Soave Superiore, queste caratteristiche peculiari diventano più evidenti, delineando un profilo ideale per un vino bianco longevo.

Il Trebbiano di Soave storicamente molto presente nei vigneti ha lasciato sempre più posto all’esuberanza della Garganega.

Solo in questi ultimi anni sta riproponendosi come ideale partner per tracciare nuovi profili enologici per il Soave del futuro combinando la sua sapidità e vivacità con la struttura e la densità tipiche della Garganega.

Il Soave Superiore è quindi un vino bianco importante con un colore giallo deciso pur conservando i riflessi verdognoli tipici del Soave. I profumi fruttati e floreali saranno evidenti, ampi e profondi con la caratteristica di evolvere nel corso del tempo. In bocca il gusto sarà pieno, rotondo ed intenso, conservando ed anzi evidenziando una nota amara nel finale, propria della Garganega coltivata in questa area.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Le sostanze minerali contenute in questi suoli influenzano in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti con le uve Garganega qui coltivate, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini, che diviene evidente con la maturità del prodotto e che costituisce una peculiarità assoluta del Soave Superiore.

I sistemi di allevamento, frutto dell’esperienza dei viticoltori, favoriscono il mantenimento dei precursori aromatici, particolarmente sensibili alle alte temperature, consentendo il continuo controllo della qualità, del livello di maturazione e di sanità dei grappoli.

Le pendenze dei suoli e la composizione degli stessi premettono lo sgrondo delle acque e la concentrazione delle sostanze nutritive.

Ma sono soprattutto le condizioni climatiche di questi vigneti collinari a determinare la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni (floreale, fruttato ecc.).

Le specifiche competenze tecniche dei viticoltori e adeguate pratiche agronomiche sono in grado di ottenere gradazioni zuccherine medio-alte e buoni equilibri acidi.

Nel Soave Superiore proprio perché originato nei vigneti a più alta vocazione e con una precisa gestione delle vigne, ritroviamo con ancora più forza i caratteri tipici del Soave.

Garganega e Trebbiano di Soave trasferiscono in questo vino il massimo delle loro caratteristiche, soprattutto se

esaltate da suoli di origine vulcanica.

Tale tipologia di suoli e le peculiari giaciture spesso molto acclivi dei vigneti permettono di dotare i vini bianchi di grande struttura e concentrazione, grazie anche a vendemmie ritardate, senza perdere un’ottima componente acidica. Sono vini importanti che come stabilito dal disciplinare hanno bisogno di alcuni mesi di affinamento e non possono

entrare in commercio prima del mese di settembre dell’anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl,

Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

ARCOLE

D.O.C.

Decreto 2 novembre 2006

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Arcole” è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Arcole bianco

Arcole bianco frizzante

Arcole bianco spumante

Arcole bianco passito

Arcole rosso

Arcole rosso frizzante

Arcole rosso novello

Arcole rosato

Arcole rosato frizzante

Arcole rosato novello

Arcole Garganega

Arcole Garganega vendemmia tardiva

Arcole Pinot bianco

Arcole Pinot grigio

Arcole Chardonnay

Arcole Chardonnay frizzante

Arcole Sauvignon

Arcole Merlot

Arcole Cabernet Sauvignon

Arcole Carmenère

Arcole Cabernet 

Arcole nero

La menzione “riserva” è riservata alle tipologie:

Arcole rosso

Arcole Merlot

Arcole Cabernet Sauvignon

Arcole Carmenère

Arcole Cabernet

 

Articolo 2

Base ampelografica    

 

i vini a denominazione di origine controllata “Arcole” con o senza riferimento del vitigno, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale, nella seguente composizione ampelografica:

 

“Arcole bianco, frizzante, spumante e passito”:

Garganega minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatiche, elencate al seguente comma tre, da sole o congiuntamente sino ad un massimo del 50%.

 

“Arcole rosso, frizzante, novello”

“Arcole rosato, frizzante, novello”

“Arcole nero”:

Merlot minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatiche, elencate al seguente comma quattro, da sole o congiuntamente sino ad un massimo del 50%.

 

“Arcole Garganega”

Garganega minimo 85%;

“Arcole Chardonnay, frizzante”

Chardonnay minimo 85%;

“Arcole Pinot bianco”

Pinot bianco minimo 85%

“Arcole Pinot grigio”

Pinot grigio minimo 85%;

“Arcole Sauvignon”:

Sauvignon minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Vicenza, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.

 

“Arcole Cabernet Sauvignon”

Cabernet Sauvignon minimo 85% ;

« Arcole Merlot »

Merlot minimo 85%;

“Arcole Carmenère”:

Carmenère minimo 85%;

“Arcole Cabernet”

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, da soli o congiuntamente minimo 85%;

i vigneti della varietà Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Vicenza, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 15%.

 

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a DOC “Arcole” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d’Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d’Adige;                   

e parzialmente il territorio dei comuni di:

Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte d’Alpone, Lavagno, Pressana, Vago, San Martino Buon Albergo; 

tutti i provincia di Verona

e gli interi territori dei comuni di:

Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano, Rovereto di Guà; 

in provincia di Vicenza.

 

L’area è così delimitata:

a partire dal km. 322,000 della strada statale n. 11, il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero, intersecando il territorio comunale di Soave e di Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l’unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale n. 11.

Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale n. 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l’autostrada Serenissima, che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo, fino in prossimità della località Pontoncello, dove segue il confine di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l’Adige verso Albaredo fino alla località Moggia.

Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta.

La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi con il confine comunale di Pressana sul Fiume Fratta che segue in direzione sud – est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padano, entrando nel comune di Roveredo di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il Fiume Guà.

Il limite prosegue lungo il Fiume Guà in direzione nord – ovest fino ad intersecare il confine comunale di Roveredo di Guà e Cologna Veneta in località Boara.

Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna Veneta verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord – ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso San Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo Scolo Ronego ed al confine del comune di Orgiano.

Da qui lungo lo Scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Corno per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso.

Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo Scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza.

Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano, che segue verso nord lungo lo Scolo Liona, per piegare ad est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo, per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud – est e presso il Monte Crearo si congiunge con il confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud – est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella.

Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon Basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo.

Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano – Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale n. 11. passando e raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan.

Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale n. 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all’autostrada Serenissima.

Questa viene seguita verso ovest, intersecando il Torrente Aldegà ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l’autostrada fino alla strada per San Lorenzo, che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale n. 11, vicino al ponte sul Torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio.

La strada statale n. 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km. 322,000.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Arcole” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argillosa – sabbiosa.

Per la produzione dei vini indicati con la specificazione del nome del vitigno, i terreni devono presentare una granulometria prevalentemente sabbiosa.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà “Garganega” per la quale è consentito l’uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta aperta.

Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l’iscrizione agli Albi dei vigneti per un periodo massimo di quindici anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi Albi.

E’ fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila.

E’ fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 ceppi/ettaro

 ad esclusione della varietà “Garganega” per la quale il numero di ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a

3.000 ceppi/ettaro

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E’ vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

 

“Arcole Garganega”: 16,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Arcole Pinot bianco”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Arcole Pinot grigio”: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Arcole Chardonnay”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Arcole Sauvignon: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Arcole Merlot”: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Arcole Cabernet Sauvignon”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“ Arcole Cabernet Franc”: 14,00 t/ha, 10,00% vol. ;

“Arcole Carmenère”: 14,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Arcole” delle tipologie “bianco (anche passito, frizzante e spumante)”, rosso (anche nelle versioni frizzante e novello)”, e “rosato (anche nelle versioni frizzante e novello)” si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie “rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Carmenère” designate con il termine “riserva” devono avere una produzione massima per ettaro in coltura specializzata di:

12,00 t/ha,

ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,00% vol.

 Le uve dei vini destinati alla produzione dei “vini spumanti” potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,50% vol. rispetto a quello specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all’art. 10 della Legge 10/02/1992, n. 164, ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Arcole”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto, con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con Legge regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro, per la produzione dei vini a d.o.c. “Arcole”, inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Verona e di Vicenza.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall’ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di appassimento, vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini  destinati alla produzione dei vini a DOC “Arcole” devono essere effettuate nell’ambito del territorio delle province di Verona e Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E’ consentito l’arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti negli Albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite e della stessa annata di produzione, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell’invecchiamento.

La resa massima dell’uva in vino finito, non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uve/vino superi il limite di cui sopra, ma on il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a DOC “Arcole bianco” nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre “vini spumanti”, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a DOC “Arcole” nelle tipologie “bianco, rosso, rosato e chardonnay” nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare di produzione, possono essere utilizzati per produrre “vini frizzanti” ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Arcole bianco passito o Arcole passito” può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai:

due mesi

avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell’appassimento rispetto al processo naturale.

La resa massima dell’uva in vino per ottenere La DOC “Arcole bianco passito o Arcole passito” non deve essere superiore al 40%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione della DOC “Arcole nero” può avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno:

30 giorni

avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale.

La resa massima dell’uva in vino per ottenere la DOC “Arcole nero” non deve essere superiore al 45%.

I vini delle tipologie “Arcole nero”, “Arcole passito”, “Arcole vendemmia tardiva” non possono essere immessi al consumo prima del:

1° Novembre dell’anno successivo alla vendemmia

L’affinamento deve essere almeno di:

tre mesi in botti di legno

La elaborazione dei “vini spumanti e frizzanti” deve avvenire solo all’interno del territorio della regione Veneto.

La specificazione “vendemmia tardiva” è riservata esclusivamente al vino DOC “Arcole Garganega” prodotto con le uve raccolte dopo l’estate di San Martino: 11 Novembre

I vini a DOC “Arcole” con l’indicazione del vitigno, ottenuti da uve raccolte nella parte di territorio di cui all’articolo 3, ubicato in provincia di Vicenza, possono a norma dell’articolo 7, quinto comma, della legge 164/1992, essere riclassificati nelle analoghe tipologie della DOC “Vicenza”, se compatibili con il disciplinare di produzione della predetta denominazione di origine.

“Arcole rosso”

“Arcole Cabernet Sauvignon”

“Arcole Merlot”

“Arcole Cabernet”

“Arcole Carmenère”

designati con la qualifica “riserva” devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno:

due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Arcole Pinot bianco”

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, caratteristico, tendente al fruttato;

sapore: secco, talvolta morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole Chardonnay”

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, caratteristico, elegante;

sapore: secco, talvolta morbido, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole Chardonnay frizzante”

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino tendente, a volte, al verdognolo, brillante;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole Pinot grigio”

colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole Garganega”

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: secco, leggermente amarognolo, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole Garganega vendemmia tardiva”

colore: giallo paglierino intenso con possibili riflessi verdognoli e dorati;

profumo: ampio ed intenso;

sapore: asciutto o morbido, pieno, intenso a volte con una vena di

amarognolo nel finale, nei vini invecchiati in legno può presentare anche note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;

 

“Arcole bianco”

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole bianco frizzante”

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo;

profumo: caratteristico, intenso e delicato;

sapore: secco, abboccato o dolce vivace, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Arcole bianco spumante”

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce sapido, caratteristico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Arcole passito”

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: gradevole, intenso, fruttato;

sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico, di corpo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

“Arcole Sauvignon”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

           

“Arcole rosso”

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Arcole rosso frizzante”

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Arcole rosso novello”

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: vinoso, intenso, fruttato, con sentore di ciliegia;

sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Arcole rosso riserva”

colore: rosso rubino tendente al granata;

profumo: intenso, etereo, persistente;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Arcole rosato”

colore: rosso rubino chiaro brillante;

profumo: caratteristico, intenso, delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole rosato frizzante”

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, abboccato o dolce, vivace, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole rosato novello”

colore: rosso rubino chiaro;

profumo: fresco, fruttato, delicato;

sapore: asciutto, rotondo, di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

residui zuccherini massimo: 10,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Arcole Merlot”

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granata se vecchio;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Arcole Merlot riserva”

colore: rosso granata più o meno intenso;

profumo: intenso, delicato, etereo;

sapore: asciutto, di corpo, leggermente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

 

“Arcole Cabernet sauvignon”

colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’età;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Arcole Cabernet Sauvignon riserva”

colore: rosso granata più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Arcole Cabernet”

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granata;

profumo: gradevole, si fa più intenso con l’invecchiamento;

sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Arcole Cabernet riserva”

colore: rosso rubino tendente al granata con l’età;

profumo: intenso, etereo, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Arcole Carmenère”

colore: rosso rubino carico;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Arcole Carmenère riserva”

colore: rosso rubino tendente al granata;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Arcole nero”

colore: rosso intenso tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico, delicato, intenso;

sapore: asciutto o rotondo, pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

I vini a DOC “Arcole” di cui al presente articolo possono essere elaborati, secondo pratiche enologiche tradizionali, anche in recipienti di legno, in tal caso possono essere caratterizzati da un leggero sentore di legno.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Arcole” nelle varie tipologie, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragionai sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

I vini a DOC “ Arcole rosso –Arcole Merlot – Arcole Cabernet Sauvignon – Arcole Cabernet – Arcole Carmenère” possono portare in etichetta la qualificazione “riserva”, come disposto dall’articolo 4, purché le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a riserva”.

Nella presentazione e designazione della tipologia “Arcole bianco passito – Arcole bianco spumante – Arcole bianco frizzante – Arcole Garganega vendemmia tardiva – Arcole rosso – Arcole rosso frizzante – Arcole rosso novello” può essere omesso il riferimento al colore e al vitigno.

E menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione della tipologia “riserva” deve figurare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Nella designazione dei vini a DOC “Arcole” con vitigno può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a DOC“Arcole” immessi al consumo in contenitori fino a litri cinque, è obbligatorio l’utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,500 litri è consentito anche l’uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori storici e umani

La Doc Arcole prende il nome da uno dei Comuni che ricadono nell’ambito della Denominazione. Il Comune di Arcole, infatti, sia per la localizzazione geografica al centro del comprensorio, sia per lo specifico interesse produttivo che per l’importante bagaglio storico legato alle campagne napoleoniche che tanto hanno segnato la vita e la storia di questa zona, è il punto di riferimento di tutto il comprensorio.

Uno dei simboli più significativi è il ponte sul torrente Alpone e l’obelisco commemorativo del confronto tra gli eserciti francesi e austriaci tra il 15 e il 17 novembre 1796.

Oggi questo ponte può essere ritenuto il simbolo dell’Arcole Doc perché esprime la tradizione e l’intimo orgoglio di questa terra.

Qui la diffusione della vite ha certamente più di 2000 anni , grazie anche alle due vie di comunicazione che rendevano appetibile l’area alla colonizzazione romana: l’Adige (via fluviale) e la Porcilana (via stradale), ma avrà nel Medioevo nuovo vigore.

La possibilità del trasporto del vino proveniente dalle zone attorno ad Arcole, contribuiva ad espandere ovunque la coltura della vite.

Tutta la zona dell’Arcole veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a laghetti.

Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia.

Le viti furono tenute in grande considerazione anche dalla Repubblica di Venezia.

Il Colognese, compreso nella zona dell’Arcole, è stato, per la Repubblica Veneziana, una terra prediletta molto legata alla città lagunare, forniva in abbondanza vino, granaglie e canapa, di cui i veneziani non potevano fare a meno.

La DOC Arcole viene riconosciuta nel 2000 con D.M. 4/9/2000 - G.U. n.214 del 4/9/2000, per raccogliere questo rilevante patrimonio di storia e di viticoltura e per qualificare ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le province di Verona e Vicenza.

La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche. Con la

necessità di gestire e valorizzare questo importante momento di trasformazione ed evoluzione produttiva, è nato l’8 febbraio 2001 il Consorzio di Tutela.

L’evoluzione della viticoltura in questo areale è tipica di una viticoltura da pianura caratterizzata tradizionalmente da forme di allevamento piuttosto espanse con vitigni di diversa origine.

Solo le professionalità degli operatori nel corso degli ultimi anni ha permesso di selezionare le varietà che meglio di altre si esprimono in questo areale.

Sono stati selezionati i suoli migliori e sono stati adottati sistemi di impianto di nuova concezione proprio per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini.

I produttori ha operano un’importante trasformazione del tessuto produttivo nel quale selezione, attenzione e competitività sono diventati valori caratterizzanti dell’azione dei viticoltori.

Questi progressi sono stati stimolati e valorizzati dal sistema organizzativo proprio di questo territorio da sempre coordinato dalle cantine cooperative, strutture che oltre a generare valore, sanno indirizzare i produttori verso quei vitigni maggiormente apprezzati dal mercato.

I produttori che hanno deciso di investire in questa zona puntano al rinnovamento in vigna, rivedendo forme di

allevamento e densità di impianti, il tutto a vantaggio di una grande qualità dell’uva.

Fattori naturali

Il territorio si presenta uniformemente pianeggiante nella parte sud occidentale, secondo i caratteri tipici di una pianura alluvionale, mentre la zona collinare inizia con il rilievo Motta a San Bonifacio e ad oriente con una parte dei Colli Berici.

I terreni di pianura, vocati a vigna, sono quelli di natura prevalentemente "sabbioso-argilloso".

Infatti la pianura risulta morfologicamente movimentata dalla presenza di dossi, terrazzi e di scarpate con non più di una decina di metri di dislivello; i terreni sono profondi, talora dotati anche in maniera rilevante di sabbia.

La morfologia del suolo di produzione del vino Arcole DOC può essere attribuita, sostanzialmente, ai fenomeni di erosione e di sedimentazione, legati principalmente ai fiume Adige e, secondariamente, ai corsi d'acqua locali.

Questi terreni sono composti prevalentemente da depositi sabbiosi e secondariamente ghiaiosi; localmente, i depositi sabbiosi contengono percentuali variabili di limo.

Le aree dove affiorano dossi limoso-sabbiosi, che si sviluppano in varie direzioni, corrispondono alle antiche divagazioni

del fiume stesso.

Mentre i depositi limosi di origine lessinea presentano una colorazione marronrossastra, i depositi limosi di origine atesina, invece, assumono una colorazione marron chiaronocciola.

Nell'area vicentina della zona di produzione del vino Arcole DOC, il fiume Frassine avrebbe deposto, sopra i terreni formati nell'epoca quaternaria dal ghiacciaio Adige-Sarca, uno strato di terreno alluvionale colore rosso-scuro, derivante dal dilavamento di dolomie marnose, basalti, porfidi, calcari gessosi, ecc.

L'area dell'Arcole DOC presenta un clima relativamente omogeneo di tipo continentale, con estati molto calde e afose e inverni rigidi e nebbiosi.

Le temperature massime si collocano fra la seconda decade di luglio e la prima di agosto e le minime tra la prima e la terza decade di gennaio.

L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

 

b) Specificità del prodotto

Pur essendo numerose le tipologie di vino previste nel disciplinare di produzione, possiamo per semplicità ricondurle a tre:

I vini bianchi: l’Arcole Bianco, l’Arcole Chardonnay e l’Arcole Pinot Grigio sono caratterizzati da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli quando giovane e più dorati durante l’invecchiamento.

I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi. Al gusto hanno corpo snello, fragrante, sapido ed aromatico, mai eccessivamente fruttati proprio per le caratteristiche dettate dal suolo e dall’ambiente.

I vini rossi, ottenuti con Merlot e Cabernet Sauvignon e Carmenere, hanno da giovani colore rosso rubino intenso con tonalità tendenti al viola. Con l’affinamento il colore assume tonalità più granato.

Il profumo è sempre intenso, con spiccate note di cacao, violette e lampone. Il sapore è generalmente asciutto, secco, e nel caso del Cabernet, spiccatamente più erbaceo.

Con l’invecchiamento aumentano la complessità e la sensazione di giusta morbidezza del vino.

Arcole Nero: si ottiene con l’appassimento delle uve per circa due mesi nelle varietà Merlot e Cabernet Sauvignon e il periodo di affinamento di almeno due anni e di almeno tre mesi in botti di legno determina un colore che passa dal rosso rubino con riflessi violacei al colore rosso rubino tendente al granato e, per quelli molto invecchiati, al granato. Il bouquet è complesso e somma alle caratteristiche varietali piacevoli note di vaniglia, di legno e talvolta di fumo. Il corpo è ricco, con tannini morbidi e bouquet più delicato e fine rispetto ai vini non affinati in legno.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

In un contesto pedologico alquanto variegato, è la componente limoso-sabbiosa a caratterizzare con più continuità questo territorio dando ai vini caratteristiche e riconoscibilità ben definite.

I vini bianchi dei terreni più sabbiosi esprimono profumi eleganti e sottili, un’importante espressione aromatica e un moderato contenuto alcolico; essi manifestano il massimo della loro piacevolezza nei primi anni di vita. Solo la tipologia Vendemmia Tardiva riesce ad esprimere vini più strutturati e longevi.

I vini rossi dei suddetti suoli, associati al clima molto caldo fra luglio e agosto, e ad una piovosità contenuta, esprimono vini di buona struttura ma in genere bisognosi di arrotondare il loro carattere con qualche anno in bottiglia.

Sono infatti le competenze specifiche dei produttori che permettono di ottimizzare i risultati enologici e di valorizzare al meglio le diverse varietà coltivate nell’area.

Per le tipologie Arcole Nero e Passito, il metodo tradizionale dell’appassimento e dell’affinamento utilizzato tradizionalmente dai produttori determina in modo significativo il risultato finale del vino.

I vini come questi, ottenuti dopo uno-due anni in botti di legno o serbatoi hanno un colore carico con tonalità violacee, il profumo diviene fruttato ed etereo. Il gusto è ampio, armonico, con sensazioni speziate e balsamiche perfettamente amalgamate alla presenza di tannini morbidi.

Durante l’affinamento in bottiglia il colore evolve al classico granato e i profumi e le sensazioni retro nasali assumono note eteree di frutta rossa sotto spirito.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

SERENISSIMA

VIGNETI DELLA SERENISSIMA

D.O.C.

Decreto 22 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” è riservata ai vini spumanti ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” rosé

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” “millesimato

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” riserva

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini della denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve atte a produrre i vini spumanti “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere ottenute nelle aree di collina e montagna di spiccata vocazione viticola delle provincie di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza e Verona.

L’area delle provincie di Treviso, Padova, Vicenza e Verona è così delimitata:

 

Provincia di Verona e provincia di Vicenza:

La delimitazione inizia dal punto in cui la strada SP 9 di Costabella incontra la curva di livello 700 m, che rappresenta il limite nord della stessa delimitazione.

Da questo punto si scende, seguendo la strada SP 9, fino alla strada regionale 249, che si percorre in direzione sud, passando nell’ordine le località di Benzone, Torri del Benaco, Garda, Bardolino e Lazzise. Da qui si prende la strada

provinciale 5 e si prosegue su questa strada fino all’autostrada del Brennero, che si percorre verso nord, fino alla località Costiere da cui si prende via Ronchi.

Da Ronchi si percorre Località Campara verso nord est fino alla strada provinciale 11 che si percorre verso est fino ad incontrare la strada provinciale 12 che si percorre verso sud fino all’altezza di Via Cesare Battisti attraverso la quale giunge a Domegliara.

Da questa località si prosegue per la strada che passa per Sant’Ambrogio di Valpolicella (per Viale Madonnina), San Pietro in Cariano (Via Ingelheim) e Pedemonte (Via Valpolicella e Via Papa Paolo IV°). La delimitazione prosegue per Via Gianantonio Campostrini, quindi per Via Strada Nuova e per Via Valpolicella e giunge ad Arbizzano.

Prosegue per Parona di Valpolicella, località in cui la delimitazione passa sulla strada provinciale 1a. Percorre la provinciale fino ad incrociare la strada provinciale 6 che percorre verso nord fino all’incrocio con la Tangenziale est che percorre verso est fino all’altezza di via Antonio da Legnago, che percorre fino a Via Olmo attraverso cui giunge a Montorio.

Da Montorio, per via Pedrotta, passa per la località Ferrazze, percorrendo Via Ferrazzette e via Giuseppe Verdi passa per la località Scimmia e quindi incrocia la strada regionale 11 che percorre verso est.

Quindi all’altezza di via Pasubio passa in Via Piave e quindi in via Feniletto attraverso la quale giunge alla località

San Giacomo.

Da San Giacomo prosegue sulla strada che porta a Monticelli e quindi per via Fontana giunge alla località omonima. (Da qui per Viale Rimembranza, Via Roma e Via Val Mezzane, giunge a Mezzane di Sotto.

Attraverso Via Casale Farinati raggiunge Via degli olivi che percorre fino all’altezza di via Giare che prima percorre verso sud – est e quindi verso ovest.

Percorre Via Fenile, poi Via Marmuria e quindi Via Roma, svolta verso est raggiungendo Donzellino attraverso prima Via Alberti e quindi via San Pietro.

Prosegue per San Zeno quindi per via Ceriani e per Via Canesella raggiunge Colognola ai Colli. Dal centro di Colognola ai Colli si porta su Via Trieste e quindi attraverso Via Cubetta passa per la località omonima.

Da qui prende Via Pontesello e raggiunge la località omonima. Quindi segue via Caneva per raggiungere Orgnano.

Segue la strada per Soave, passa per il centro di tale località e ne esce in Via San Lorenzo.

Attraverso questa e via Cappuccini raggiunge Monteforte d’Alpone. Passa per Viale Europa, Via Dante, Via Perazzolo e Via Cervia , prosegue per Cervia e Casotti.

Segue Via Micheletti e svolta verso est nord – est per Costalunga e Brognoligo.Prosegue per Pergola, sull’omonima via e quindi prosegue su Via Alpone prima e poi per Via Olmo dove incontra il confine tra la provincia di Verona e Vicenza. Prosegue verso Calderina e quindi verso Sorio. Sale il colle per via 8 Aprile e lo discende per Via Monte Sorio, quindi per Via Borgolecco passa per Montecchio Vicentino e passando per il centro giunge alla strada provinciale 31 che percorre fino ad Arzignano.

Quindi per via Duca d’Aosta e successivamente per via Quattro martiri prosegue per via Vicenza o strada provinciale1.

Prosegue sulla strada provinciale 1 fino all’incontro con la strada provinciale 246, attraverso la quale giunge a Montecchio Maggiore. Prosegue per la strada che porta a Sovizzo passando per Contrada Lovara. Giunto a Sovizzo si prende la strada per Creazzo (in sequenza Via Roma, Via Battaglione Vicenza, Via Corsara, Via San Marco) il cui centro abitato non è compreso dalla delimitazione.

Da Via San Marco si prosegue per la località Valscura seguendo l’omonima via. Superata Valscura sempre mantenendo la strada con direzione prima nord – est e quindi nord prosegue per Brion, Bagnara e quindi verso Costabissara.

A Costabissara prosegue per Via Roma, per Via Sant’Antonio e quindi per Via Giuseppe Mazzini, raggiunge Castelnovo passando per Pilastro attraverso via Trento.

Da Castelnovo passando per via Venezia, Via Vallorcola e quindi per via San rocco passa sulla strada Provinciale 46 che percorre fino Isola Vicentina da questa località la delimitazione si sposta sul torrente Giara che segue fino al foglio 024100_B_0005 (Schio/Magrè sez B Foglio 0005).

Segue il confine del foglio catastale 024100_B_0001 (Schio/Magrè sez B Foglio 0001) fino ad incontrare il confine comunale tra Torre belvicino e Schio che segue verso nord fino ad incontrare la curva di livello 700 m. che rappresenta il limite nord della delimitazione.

 

Area Colli Berici:

Si parte dal limite nord della delimitazione percorrendola in senso antiorario. In direzione ovest si percorre la strada provincia 248 costeggiando a nord il canale e a sud l’unghia del sistema collinare.

Si percorre la Strada di Gogna fino alla fine e quindi si prosegue sulla Via Breganzola, che si percorre fino a Viale Sant’Agostino.

Si prende quindi via Monte Grappa in direzione ca’ Brusa, quindi giunti in Via 4 Novembre si incrocia il tracciato dell’Autostrada A4, che si percorre fino all’altezza della località Brendola.

Attraverso via Benedetto Croce si passa per l’omonima località da cui si esce percorrendo strada delle Asse, che porta a Vo.

Da Vo si prosegue in direzione Ca’ Vecchie, e quindi verso Meledo (Via Sant’Apollonia, Via Vanderia). A Meledo si incrocia il tracciato della strada provinciale 500 che si percorre fino a giungere in prossimità di Lonigo.

Si passa per via Trento, quindi per Via San Francesco per proseguire per via San Daniele.

Quindi per Via Monsignor Migliorini e quindi per via Sisana si passa per la località Case Molle.

Si prosegue sulla strada in direzione prima di Corlanzone e quindi di Alonte.

Proseguendo per via Campolongo si incrocia la strada provinciale 125 che si percorre fino a Origiano.

Si passa per questa località attraverso via 4 Novembre e si prosegue verso nord (costeggiando l’unghia della collina) sulla strada che porta a Villa del Ferro.

Si prosegue, verso est, sulla strada che porta a San Germano dei Berici e quindi da questa località si percorre via Strada Vecchia, quindi via Vigazzola e seguendo l’unghia della collina si mantiene a circa 400 - 500 metri verso est nord – est dalla strada (Via Campolongo) che scende a Sossano.

Si porta quindi in via Guglielmo Marconi verso Sossano.

Comprende il centro abitato di tale località e prosegue per via Monticelli verso Ponte Alto, prosegue per via Conti Barbarano, verso Belvedere e quindi raggiunge la località Forno. Prosegue quindi per Via Poigo, via Giacomo Matteotti, in direzione est sud – est fino ad incrociare la strada provinciale 247.

Percorre la provinciale fino alla località Prieta, passa in via Montruglio e prosegue sulla strada che segue l’unghia della collina e passa per le località Nanto, Lumigliano, Costozza percorrendo nell’ordine Via Priare, Via Fontanelle, Via Ca bassa, Via Mara, Via Fontana Fozze, Via Cimitero, Via Guido Mazzoni, Via Campanonta, Via Volto.

Entra quindi in Longare per via Chiesa Nuova e incrocia la strada provinciale 247. Percorre quindi la strada provinciale fino al punto di partenza della delimitazione.

 

Area Breganze:

Dal punto in cui la quota di livello 700 m incrocia la strada provinciale 349 inizia il confine occidentale della delimitazione.

Da questo punto si scende lungo la strada provinciale arrivando a Chiuppano il cui centro abitato è escluso dalla delimitazione.

A Chiuppano, attraverso Via Roma e quindi per Via Alberi si giunge a Carrè.

Si attraversa la località percorrendo Via Capovilla e Via Roma, quindi si prende via Fondo Villa e si prosegue verso Grumolo Pedemonte passando per via Ca’ Magra e quindi Via Asiago.

Percorrendo via Palù si incrocia il Torrente Igna che si segue fino a Sarcedo dove il torrente incrocia la strada che porta a Bassano. Si segue la strada in direzione est nord est si passa per Breganze, Turra, Mason Vicentino e si giunge a Marostica, si prosegue fino ad incontrare dopo la località Marsan Via Gobetti che percorrendola verso nord si arriva a alla strada provinciale 72.

Si percorre tale provinciale in direzione est fino ad incrociare Via Colbacchini e quindi si prosegue verso nord per la strada che porta in prossimità delle località Rea e Campese.

Si prosegue su questa strada fino ad incontrare il confine comunale nord di Bassano del Grappa, che si segue verso ovest fino ad incontrare la quota 700 m che rappresenta il confine nord della delimitazione.

 

Provincia di Padova:

Dalla località Fornasetta seguendo la strada in direzione sud Via Monte Sereo e quindi attraverso via Rialto si giunge alla località Ponte dei Cogoli dove si incrocia il confine tra i comuni di Teolo e Rovolon che si percorre fino a C. Costigliola dopo aver attraversato Calto delle Vecchie.

Da C. Costigliola si prosegue per Treponti attraverso via Molinrotto e quindi attraverso la SP 89.

Da Treponti si raggiunge C. Montà e proseguendo lungo la strada che costeggia la Vallarega si arriva a Tambara, toccando prima villa Mengardi e quindi Villa Levi. Prima di giungere a Tambara la strada incrocia lo Scolo Rialto.

La delimitazione segue quindi detto scolo fino ad incrociare la strada che porta all’Abbazia di Praglia.

Si percorre detta via e si esclude dalla delimitazione l’Abbazia di Praglia si segue via Boscalbò in direzione per Tramonte. Da Tramonte si prosegue per Luvigliano e quindi per Torreglia.

Da Torreglia percorre la strada in direzione sud verso Castelletto, attraversa Rio Spinoso quindi in direzione est e costeggiando il cambio di pendenza del monte Zogo si torna ad incrociare Rio Spinoso vicino a Caposeda. Percorre Rio Spinoso fino al Monte Castello e quindi segue la strada che conduce a Mandria e da qui raggiunge sempre sulla strada la località Madonna della Salute.

Da questa località segue la strada che porta al Castello del Cataio. Segue quindi la curva di livello che delimita le pendici dei monti Montenuovo (Via Montenuovo), Ceva e quindi Spinefrasse, costeggia il Monte Croce e raggiunge la località Grottarole.

Da questa località sempre lungo la strada si arriva alla località Monte Scaiaro e mantenendosi sulla strada verso nord che delimita le pendici del monte Castellone passa per la località Regazzoni Bassi e arriva a Canova passando per

Case Benatello.

Da Canova giunge a Galzignano percorrendo la strada alle pendici del Monte delle Valli costeggiando la località Pianzio. Da Galzignano passa per la località Giarre seguendo la strada alle pendici dei monti, in sequenza:

Delle Basse, Staffolo, Castellazzo e Delle Grotte, giunge a Valsanzibio, escludendo Villa Barbarigo passando per Via Gregorio Barbarigo.

Giunge a Corte Vigo escludendo la località Regenziane e il Monte Ragno, quindi raggiunge Monte Baraldo, Corte Borin ed infine Arquà Petrarca escludendo Monte Calbarina. Scende per la strada che costeggia il versante est del monte Castello (q. 137 m) e giunge in località Corte Lovo.

Da Corte Lovo segue la strada che porta alla località Comezzara, prima di giungere a questa località la delimitazione si sposta sul limite tra i comuni di Baone e Arquà Petrarca.

Segue tale limite fino alla località Brachine. Da questa località segue la strada che passando per le località: Piacentini,

Casette, Preare, Ca’ Orologio porta a Baone.

Da Baone sempre tenedosi sulla strada che passa per le località Case de Poli, Fontana, Borini giunge al centro abitato di Este.

Da qui segue in direzione nord prima la SP 247 poi la SP 89 fino a Zovon.

Quindi in direzione nord ovest raggiunge Bagnara Bassa, Ca Albanese passa per Carbonara. Prosegue per Dante e seguendo Via Alessandro Manzoni e quindi Via Madonnina, costeggia la località Ponte nelle Valli e si arriva a Bastia da cui muovendosi lungo la strada che costeggia lo Scolo Fossona si raggiunge la località Fornasetta da cui è iniziata la

descrizione della delimitazione.

 

Provincia di Treviso:

Area Colli trevigiani

Dall’incrocio tra il confine orientale della provincia di Treviso e la quota di livello 700 m inizia la delimitazione.

Da questo punto si scende sul confine provinciale verso sud est fino alla località San Pietro.

Il confine provinciale incrocia il confine del foglio catastale 8 del comune di Cordignano (che coincide con la Via Strada delle Fossate) e la delimitazione passa su questo confine, segue quindi la strada che porta alla località Villa di Villa e quindi Borgo Palù passando per Via Hermada e quindi Via Laura Cornaro.

Prosegue per Sarmede per via Palù, da Sarmede prosegue per via Sottocosta prima verso nord e poi verso sud ovest e quindi prosegue per Borgo Villa sull’omonima via.

Da Borgo Villa scende verso sud per via Francesco Crispi quindi prosegue verso ovest per via Roma dove incrocia la strada per Cappella Maggiore.

Prosegue verso Anzano e devia verso Strada Statale 51 percorrendo via del Cansiglio. Percorre per un breve tratto verso sud est fino ad incontrare la strada provinciale 86.

Prosegue su questa strada fino ad incrociare il tracciato dell’autostrada Alemagna che percorre verso sud fino ad incrociare la ferrovia che segue verso ovest fino ad incrociare la strada provinciale 13 che segue fino a Susegana. All’incrocio per il castello di San Salvatore, la delimitazione si sposta ad ovest sulla via Barca Prima che percorre fino

ad incrociare in località Colfosco, Via Mercatelli Mina (SP 34).

Da qui il tracciato segue questa strada fino a Soligo. Entra nel centro abitato di questa località e si porta sulla strada che prosegue verso Vidor passando per Farra di Soligo, Col San Martino e Colbertaldo.

A Vidor ritorna sulla strada provinciale 34 che percorre verso nord ovest fino ad incontrare la strada provinciale 28 che

percorre sempre in direzione nord ovest verso Valdobbiadene, passando per Bigolino.

Il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia.

Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre sul bordo del terrazzo (vedi allegata cartografia regionale definizione limite terrazza alluvionale) per risalire sulla strada Valdobbiadene - Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene - Segusino, arriva alla localita' Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine

amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino incontra la strada Valdobbiadene - Segusino.

Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino ad incontrare la curva di livello di quota 700, che rappresenta il limite nord della delimitazione.

 

Area montelliana

Da Biadene la delimitazione percorre Via Feltrino Centro, prosegue per Via Erizzo fino a Crocetta del Montello dove all’incrocio con Via Lodovico Boschieri si prende a destra seguendo quest’ultima fino a Ciano del Montello, si prosegue per Via Francesco Baracca fino alla località Santa Mama si porta sulla strada Panoramica del Montello fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14.

Dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave.

Da questo punto il  limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa della Battaglia, da dove piega ad Ovest lungo la Strada ai piedi del Montello.

Tale strada inizia a Nervesa della Battaglia in Via Armando Diaz e prosegue su via Arditi, via Pedemontana e infine su via Fra’ Giocondo. Quest’ultima si immette in via Stradone del Bosco fino ad intersecare Via Pretura Vecchia, si prende a sinistra percorrendo quest’ultima fino a raggiungere Via Feltrino Centro dove è iniziata la delimitazione.

 

Area asolana

Dal punto in cui il confine tra la provincia di Treviso e di Vicenza interseca la quota 700 m inizia la delimitazione.

Lungo il confine provinciale si scende fino alla strada provinciale 248 che si percorre fino all’incrocio per Casella d’Altivole.

Da questo punto si percorre verso nord Via Palladio e si prosegue sulla strada che passa per le località Crespignaga, Coste, Maser, Muliparte e arriva a Cornuda e si interseca con la strada provinciale 348.

Questa strada provinciale si percorre verso nord passando per Onigo e arrivando al confine comunale nord di Pederobba.

Da questo punto si segue il confine Comunale di Pederobba verso ovest fino a intersecare la quota 700 m che

rappresenta il limite nord della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere quelle tradizionali e tipiche delle specifiche aree di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti e ai relativi vini base le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:

In giacitura acclive e comunque bene esposti, sono esclusi i fondovalle,

la quota massima è di 700 m s.l.m.,

le forme di allevamento consentite sono quelle a cordone speronato, Guyot e capovolto (semplice e doppio), con densità minima di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.500, calcolata sul sesto d’impianto;

Pergoletta veronese e pergola trentina con densità minima di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.000, calcolata sul sesto d’impianto;

È vietata qualsiasi tecnica di forzatura, è ammessa l’irrigazione come pratica di soccorso.

E’ esclusa la vendemmia meccanica.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, devono essere i seguenti:

 

Chardonnay: 13,50 t/ha, 9,50% vol.;

Pinot bianco: 13,50 t/ha, 9,00% vol.;

Pinot nero: 12,00 t/ha, 9,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia designata con la menzione “millesimato” devono avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli precedentemente fissati.

Le uve destinate alla produzione della tipologia designata con la menzione “riserva” devono avere

una produzione inferiore di 2,00 t/ha.

e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol, rispetto a quelli fissati.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,

fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all’art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed affinamento devono aver luogo nel territorio della Regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 65%.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

I vini spumanti “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere elaborati con il

metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.

I vini “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” rosé devono essere commercializzati nei tipi da

brut nature a sec,

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” millesimato:

da brut nature a dry,

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” riserva:

da brut nature a brut.

I vini a denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono permanere sui lieviti di fermentazione per almeno:

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”: 12 mesi

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” rosé: 12 mesi

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” millesimato: 24 mesi

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” riserva: 36 mesi

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” all’atto dell’immissione al consumo devono

rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”:

spuma: persistente ed elegante

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;

profumo: con delicato con leggero sentore di lievito;

sapore: sapido, fresco, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima””rosato o rosé:

spuma: persistente ed elegante

colore: rosato più o meno tenue

profumo: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato

sapore: caratteristico, sapido

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima””millesimato:

spuma: persistente ed elegante;

colore: da giallo paglierino con eventuali riflessi verdolini al giallo dorato;

profumo: caratteristico e complesso, tipico dell’affinamento in bottiglia;

sapore: fine, complesso caratteristico della rifermentazione in bottiglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

 

“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”” riserva:

spuma: persistente ed elegante;

colore: dal giallo paglierino al giallo carico dorato;

profumo: caratteristico e complesso tipico del lungo affinamento in bottiglia;

sapore: caratteristico, complesso, armonico

titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00%vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti relativi all’acidità totale e all’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

L’indicazione dell’annata di produzione delle uve deve figurare solo sulle bottiglie dei vini “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” millesimato e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” riserva.

 

Articolo 8

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima” devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, in bottiglie di vetro tradizionali della capacità fino a litri 9.

In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 9.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali.

L’area della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”, si estende nell’area montana e collinare delle Province di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza e Verona, posta ad arco tra la catena delle Alpi a nord e la pianura Padana a sud.

I suoli, a seconda delle zone collinari, hanno un’origine vulcanica o sedimentale; i terreni provenienti dallo sfaldamento di tali rocce, si presentano mediamente superficiali, con presenza diffusa di scheletro che permette un ottimo drenaggio delle acque piovane.

I vigneti sono situati quasi esclusivamente su terreni situati in pendio, la maggior parte dei quali rivolti verso sud. Il clima di tale area, protetta a nord dalla catena montuosa rivolta a sud verso il

mare, presenta delle caratteristiche marcatamente differenti rispetto alle aree della pianura: una

piovosità mediamente più elevata rispetto a quella della pianura che, grazie alla pendenza dei terreni

e alla granulometria dei suoli, garantisce un apporto limitato di acqua senza ristagni; le estati sono

fresche e ventilate e caratterizzate da marcate escursioni termiche notte-giorno durante l’estate e in

autunno prima della vendemmia.

Fattori umani e storici.

Il nome Serenissima Repubblica di Venezia, nota anche solo come Serenissima, storicamente si riferisce ad uno Stato indipendente che VIII secolo al 1797, con capitale la città di Venezia, ha governato i territori veneti e di gran parte dell’attuale Italia nord-orientale, nonché delle coste e delle isole orientali del mare Adriatico fino alla Grecia.

Durante questo periodo la produzione di vini bianchi freschi sulle colline venete, pur presente sin dall’epoca romana, ha trovato il suo sviluppo; in quest’epoca infatti gli aristocratici veneziani e i ricchi commercianti della Serenissima avevano fatto costruire ville palladiane e poderi su tutto l’arco collinare veneto, sia a scopo residenziale, sia al fine di produrre alimenti e vino anche da offrire agli illustri amici ospitati nelle ville.

Questa viti-vinicoltura, che possiamo definire “aristocratica”, vide impegnate le grandi famiglie veneziane in una gara qualitativa per la produzione dei vini migliori e permise anche ai contadini della zona di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole, specializzandosi in particolare nei vini bianchi freschi e frizzanti.

Numerosa bibliografia testimonia che i Vigneti della Serenissima possedevano una qualità che i vini “foresti” (stranieri) spesso non avevano, grazie sia alla predisposizione ambientale alla coltivazione della vite, sia alla corsa al miglioramento della qualità da parte dei nobili, per affermare il loro prestigio anche nella produzione vitivinicola.

Il comparto viti-vinicolo dell’area compresa nella denominazione, a partire dagli anni ’50 del dopoguerra, ha visto lo sviluppo di un’intensa attività di ricerca e sperimentazione finalizzata ad ottenere vini bianchi spumanti e frizzanti di qualità; tecnici, ricercatori e operatori hanno migliorato la selezione varietale e le scelte clonali, le tecniche di coltivazione ed i sistemi di allevamento della vite, allo scopo di esaltare nelle uve, le peculiarità atte a divenire vini bianchi frizzanti e spumanti.

La ricerca e la sperimentazione hanno determinato anche il miglioramento delle tecniche in cantina: nell’ultimo secolo sono state messe a punto idonee tecniche di rifermentazione naturale in bottiglia che permettono di esaltare le caratteristiche delle uve e di preservare i suoi aromi nel profilo sensoriale degli spumanti.

Nelle bottiglie infatti, il vino acquisisce la tradizionale pressione, visibile sotto forma di bollicine, garantita dall'anidride carbonica prodotta dalla seconda fermentazione (presa di spuma).

Le bottiglie, tenute a riposo su appositi cavalletti con il collo più in basso rispetto

al fondo della bottiglia, sono sottoposte a una continua rotazione della bottiglia stessa al fine di

depositare sul tappo le fecce dei lieviti, prodotte dalla fermentazione. Nell’ultima fase della

lavorazione gli operatori gelano il vino contenuto nel collo della bottiglia e tolgono il tappo per far

fuoriuscire il deposito dei lieviti esausti, grazie all’aiuto della pressione naturale dell’anidride

carbonica sviluppata dalla fermentazione. A seconda della tipologia, da extra-brut a demi-sec, la

bottiglia viene rabboccata con vino o mosto zuccherino al fine di determinare le caratteristiche delle

diverse tipologie di spumante.

 

b) Specificità del prodotto

I vini spumanti della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”, anche nelle tipologie rosé, millesimato e riserva, sono caratterizzati da una spuma persistente, un colore giallo paglierino che può avere riflessi dal verdolino al dorato più o meno intenso. L’odore è delicato con leggero sentore di lievito, tipico della rifermentazione in bottiglia, talvolta fruttato.

Il sapore è sapido, fresco e armonico.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il territorio esclusivamente montano e collinare su cui si sviluppa la DOC “Vigneti della Serenissima” è fortemente determinante sulle caratteristiche peculiari delle diverse tipologie di vino spumante.

Il clima fresco e ventilato della zona collinare e montana, protetta dalla catena alpina e dolomitica, permette di concentrare e mantenere nelle uve un elevato contenuto di acidità che si riscontra e caratterizza i vini bianchi spumanti della denominazione “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.

I suoli di origine vulcanica e sedimentale, ricchi di minerali e poveri di sostanza organica, determinano un elevato contenuto di sostanze minerali, zuccherine e polifenoliche dell’uva, che donano ai vini un buon corpo e un’elevata complessità di profumi.

La buona piovosità sui terreni in pendenza e fortemente drenanti, garantisce un apporto limitato ma costante di acqua e permette una maturazione più regolare dei grappoli; l’assenza di ristagni assicura poi una maggiore sanità e qualità dell’uva.

Le marcate escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli, permettono di esaltare e mantenere il corredo aromatico dell’uva; tali profumi, uniti al quadro acidico, permettono di ottenere vini spumanti freschi e armonici.

L’uso tradizionale nella zona del metodo classico con la rifermentazione in bottiglia, arricchisce i vini di un leggero sentore di lievito.

Le professionalità degli operatori sviluppate a partire dai primi anni del 1900, sia in campagna che in cantina, permettono di esaltare le caratteristiche delle uve e di preservare i suoi aromi nel profilo sensoriale degli spumanti della denominazione.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl. Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SOAVE

D.O.C.

Decreto 18 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 11 gennaio 2013

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Soave” è riservata ai vini

“Soave”

“Soave” spumante

“Soave” con il riferimento della sottozona classico,

“Soave” con il riferimento della sottozona Colli Scaligeri,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Garganega: almeno il 70%;

Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.

In tale ambito del 30% possono altresì concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di

Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno

in provincia di Verona.

 

Tale zona è così delimitata:

A sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla località di S.Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11.

Seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a intersecare l’autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce

quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto.

Da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.

Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all’altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato.

Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che da Cazzano conduce a località Canova.

Raggiunge l’abitato di Canova appena usciti dall’abitato si prosegue verso ovest da quota m. 84 a m. 73, oltrepassando il Pissolo e raggiungendo la Cantina Sociale (vedi dettaglio A1*).

Da qui si raggiunge via Monti e si prosegue lungo la medesima giungendo a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val

dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione sud/ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi.

La segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in

prossimità del km 16 la strada per Illasi.

Procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue per località Valnogara quindi per via Montecurto prima verso ovest fino all’incrocio con Via Cara, da cui seguendo una retta immaginaria verso ovest sud ovest (vedi dettaglio A3*) incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra.

Segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti.

Segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S.Rocco, Ca’ Brusà e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l’Arcandole raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

 

B - Le uve atte a produrre il vino "Soave” Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone

ed è così delimitata:

Partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega. Comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*).

Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che

percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) .

Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia.

Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo.

Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande.

Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*)

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.

Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo.

Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Visco. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano.

Tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle Anguane (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino alla provinciale Soave- Cazzano.

Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi.

Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.

Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo. Piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

 

C - Le uve atte a produrre i vini "Soave" designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona “ Colli Scaligeri” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di:

Lavagno, Illasi, Colognola al Colle, Soave, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Corsara, San Giovanni Ilarione, Roncà, Mezzane di Sotto, San Martino Buonalbergo, Caldiero

in provincia di Verona;

tale zona è così delimitata:partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo.

Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione

Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno di Mezzane a quota m. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in

direzione di C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano.

Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore.

Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale passando per località Fenil del Monte.

Prosegue fino a via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare Via Siro Conti svolta in direzione Sud Sud – Est per località Chiavica, prosegue per la località Canova che supera ed arriva in comune di Soave località Costeggiola.

Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per località Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la zona classica per Meggiano e Ca’ Vecchie.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri.

Da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà (vedi dettagli C1 e C2).

Da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara.

La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato

Suddetto.

Da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.

Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato.

Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che dalla località Canova conduce Cazzano di Tramigna.

Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce.

Segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi.

Percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea

fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi.

Lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri (vedi dettaglio A3*), seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra.

Segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti.

Segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S.Rocco.

 

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero

e del monte Bisson in comune di Soave

così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:

Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53.

Da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale.

Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza.

Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia.

Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione.

Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave

Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta all’abitato di San Vittore.

Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli.

* i dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni

Agroalimentari

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Soave” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l’apertura della nell’interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.

E’ fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del DM 7 maggio 1998 un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Soave” ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico minimo deve essere il seguente:

 

“Soave”: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Soave” classico: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Soave” Colli Scaligeri: 14,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol. a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela vini Soave, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini “Soave”, anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.3, lettera a).

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Soave” Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera b).

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte nello schedario viticolo e previa istruttoria della Regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte nelle zone

delimitate di cui al precedente art. 3, lettera a) del disciplinare “Soave”.

2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come IGT.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

3. I vini a denominazione di origine controllata “Soave” devono essere immessi al consumo dopo il

1° dicembre dell’anno della vendemmia;

i vini “Soave” Classico e “Soave” Colli scaligeri devono essere immessi al consumo dopo il

1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata “Soave” possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.

6. Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell’ambito territoriale della Regione Veneto.

7. È consentito l’arricchimento alle condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie.

8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Soave” Superiore prima dell’immissione al consumo può essere designato con la denominazione di origine controllata “Soave”, nelle diverse tipologie, sempre che il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Soave" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Soave":

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri):

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

 

B) “Soave” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

i vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.

2. è in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Soave” eccetto la tipologia spumante, “Soave Classico” e “Soave” Colli Scaligeri è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

3. I vini a denominazione di origine controllata “Soave”, “Soave” classico e “Soave” Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

4.fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga e con tappo di vetro.

Per la sola tipologia “Soave”, senza alcuna specificazione aggiuntiva, è tuttavia consentito l'uso del tappo a vite per le bottiglie fino a l 1,50.

Per la sola tipologia “Soave”, senza alcuna specificazione aggiuntiva, è inoltre consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata “Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini Soave D.O.C. è compresa nella porzione centro-occidentale della regione dei Monti Lessini in posizione prossima al punto di immersione nella Pianura Padana.

Tale zona rappresenta uno dei comprensori viticoli italiani a più alta densità di coltivazione della vite.

Fin dall’inizio del secolo XX i ricercatori avevano individuato nel territorio di Soave, - “unica” tra le zone “uniche” di produzione dei vini pregiati veronesi,- una specifica identità legata all’origine dei suoli: essi infatti, prevalentemente di origine vulcanica, sono resi ancora più fertili da importanti affioramenti basaltici calcarei che lo differenziano dalle altre aree storiche limitrofe del Bardolino e del Valpolicella.

Nella maggior parte dei casi, i suoli sono costituiti da substrati di rocce basaltiche decomposte che hanno dato origine a loro volta a suoli franco-argillosi di colore tipicamente scuro, debolmente o per nulla alcalini, ricchi di sostanze minerali, dal buon drenaggio ma con una buona capacità di immagazzinare risorse idriche nel corso dell’anno, che rilasciano lentamente all’apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo.

I terreni tufacei basaltici di origine vulcanica dei rilievi collinari della zona costituiscono un suolo ideale per la coltivazione della Garganega.

Dal punto di vista climatico la zona del Soave è favorita da un clima mite e temperato con precipitazioni annue comprese tra i 700 e i 1000 mm, concentrate prevalentemente in primavera ed autunno.

Il clima è tipicamente temperato-umido con estate calda.

L’altitudine dei vigneti varia dai 35 m s.l.m. dell’area pedecollinare ai 380 m delle colline più elevate con pendenza variabile e con esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest.

Fattori umani e storici

Il territorio di Soave era già in epoca romana un “pagus” cioè un distretto campagnolo vitivinicolo circoscritto, noto per la sua buona posizione e per l’intensità delle coltivazioni.

Dalle uve si ottenevano anche peculiari vini “acinatici”, risultato di un tradizionale metodo di appassimento

delle uve, come citato al tempo del re goto Teodorico in alcune epistole (A.D. 503), che raccomandava ai produttori veronesi di ricercare per la mensa reale questi vini “soavissimi e corposi”, e di non dimenticare quello ottenuto dalle uve bianche che “riluce come lattea bevanda, di chiara purità… di gioviale candidezza e di soavità incredibile”.

Nel 680 d.C. testimonianze indicano l’uso della pergola veronese, forma tradizionale di allevamento della vite in questa zona, utilizzata ancora oggi. Un’importante testimonianza della cultura vitivinicola di questi luoghi nel Medioevo

appare su una lapide muraria del Palazzo di Giustizia di Soave, datata 1375.

La crescita della produzione e della rinomanza dei vini Soave ha portato nel 1924 ad un primo provvedimento di tutela per la difesa di vini tipici, seguito dalla nascita del Consorzio per la difesa del Vino Tipico Soave.

Studi approfonditi finalizzati a delineare le caratteristiche specifiche dei vini e a delimitare la zona di produzione, furono il presupposto per richiedere ed ottenere dal Ministero italiano, nell’ottobre del 1931, il riconoscimento della prima zona delimitata per la produzione del “Vino Tipico Soave”.

L’atto ufficiale di riconoscimento è il Regio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 16/12/1931, sulla base del quale nel 1968 è stata delimitata la zona storica della Denominazione Soave Classico DOC.

Attualmente il comprensorio del Soave esprime un considerevole numero di eccellenze enologiche che vengono ogni anno premiate dalle principali guide internazioni del settore. Notevoli e costanti i riconoscimenti ottenuti anche nei principali concorsi enologici in tutto il mondo.

Da secoli gli operatori hanno identificato nella pergola veronese, la forma di allevamento della vite in grado di garantire una protezione ottimale dei grappoli sia dai raggi solari, in particolar modo nelle annate calde sia dagli eventi grandigeni, nonché di permettere un costante controllo visivo dei singoli grappoli.

Questo sistema di coltivazione caratterizza fortemente non solo il paesaggio ma anche la qualità dei vini e le costanze di produzione. La pergola classica veronese, che nel Soave si è dimostrata ideale per l’allevamento della Garganega, ha origini che risalgono al secolo scorso.

Negli ultimi anni, l’evoluzione di questa forma di allevamento ha visto modificati alcuni parametri in rapporto agli obiettivi enologici che venivano perseguiti: i viticoltori sono passati da una pergola con distanze tra le file di 4,5 – 5 m ed un investimento sulle file da 0,8 a 1,5 m e caratterizzate da una copertura totale dell’interfilare da parte della vegetazione, ad una pergola con sesti d’impianto più stretti e potature notevolmente più corte con un numero di gemme per pianta molto inferiore.

La pergola soavese è una forma di allevamento con distanze di impianto da 3 a 4 m sull’interfila e 0,6 – 1 m sulla fila. Le vigne sono sostenute da un sistema di tiranti in ferro sui quali si appoggiano i tralci delle viti.

La vendemmia, generalmente tardiva, viene effettuata normalmente a mano, data la difficoltà di meccanizzare le operazioni in presenza di forti pendenze.

 

b) Specificità del prodotto

L’uva di Garganega non possiede un’aromaticità spiccata ma un piccolo patrimonio di profumi di cui la mandorla e i fiori bianchi sono i più nitidi; ha una durata vegetativa lunga, tanto da giungere a maturazione in ottobre; ha una buccia dura e di colore spesso giallo intenso per la prolungata maturazione.

Non ha un’acidità spiccata ma piuttosto un interessante equilibrio di estratti e zuccheri.

Il Trebbiano di Soave, storicamente molto presente nei vigneti, seppure in quantità limitata è essenziale per caratterizzare i vini della denominazione.

La sua presenza favorisce la sapidità e vivacità, nonché la struttura e la densità tipiche della Garganega.

Nei vini i sentori prevalenti sono quelli fruttati, floreali e speziati (cannella), attribuibili alle elevate quantità di benzenoidi, arricchiti da note di ciliegia e mandorla.

L’ottima intensità e la pienezza gustativa sono caratteristiche peculiari di questi vini e quindi strettamente riconducibili alle caratteristiche fisiche e minerali proprie dei suoli di origine vulcanica del Soave.

Il vino Soave DOC è un vino utile, efficace, essenziale ottenuto mantenendo sia la fragranza sia la leggerezza.

Dal punto di vista organolettico ha un colore delicato, un naso nitido ed uno sviluppo gustativo rapido ed appagante che non induce ad assuefazione neppure dopo lunghi periodi di consumo.

Il Soave Classico è il vino della zona che vanta la tradizione più antica, più ambiziosi, è un prodotto con profumi lievemente minerali con gusto pieno ed autorevole ed al tempo stesso delicato ma molto aromatico, con basse note vegetali, olfattive e retro olfattive.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La Garganega ha trovato nel corso dei secoli un habitat ideale soprattutto nei rilievi collinari del veronese, caratterizzati da terreni tufacei di origine vulcanica, resi ancor più fertili da importanti affioramenti calcarei, mentre il Trebbiano di Soave, molto presente nei vigneti, è il partner ideale per conferire al vino sapidità e vivacità da accostare alla struttura ed alla densità tipiche della Garganega.

Le sostanze minerali contenute in questi suoli influenzano in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti con le uve Garganega qui coltivate, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini, che diviene evidente con la maturità del prodotto e che costituisce una peculiarità assoluta del prodotto Soave, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.

Il metodo di allevamento tradizionale a pergola, frutto dell’esperienza e del savoir faire dei viticoltori, favorisce il mantenimento dei precursori aromatici, particolarmente sensibili alle alte temperature, consente il continuo controllo della qualità, del livello di maturazione e di sanità dei grappoli, e una buona protezione da eventi grandigeni.

Il terrazzamento dei suoli e la composizione degli stessi premettono lo sgrondo delle acque e la concentrazione delle sostanze nutritive.

Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno e notte, che caratterizzano la zona del Soave, determinano la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni (floreale, fruttato ecc.).

I suoli originati dalle vulcaniti sono mediamente profondi, a tessitura media o moderatamente grossolana con presenza frequente di scheletro, ben dotate di elementi nutritivi come magnesio, potassio e ferro favoriscono una buona produzione in termini quantitativi, che va controllata con un’attenta gestione nel vigneto. Le specifiche competenze tecniche dei viticoltori e adeguate pratiche agronomiche sono in grado di ottenere gradazioni zuccherine medio-alte e buoni equilibri acidi.

Tale tipologia di suoli e le favorevoli giaciture aclivi dei vigenti permettono di ottenere vini bianchi caratterizzati da un’ottimale maturazione che esalta i sentori di frutta esotica, agrumi e spezie.

Negli areali caratterizzati invece da suoli con importanti affioramenti calcarei, dal punto di vista agronomico, si ha una limitata profondità esplorabile dalle radici, spesso inferiore ai 50 cm, abbinata inoltre ad una bassa capacità idrica dovuta al substrato roccioso e all’abbondanza di scheletro che comporta il contenimento della naturale vigoria varietale della Garganega.

Qui le rese sono su valori mediamente più contenuti. I vini prodotti in queste colline calcaree si caratterizzano

per una grande complessità olfattiva che ben rappresenta le migliori produzioni del Soave.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

Organismo di Controllo:

Siquria srl, Via Mattielli 11

Soave Verona 37038 (VR) Italy

Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646

e.mail: info@siquria.it

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.