Friuli Venezia Giulia › UDINE PORDENONE

FRIULI ANNIA D.O.C.

FRIULI AQUILEIA D.O.C.

FRIULI GRAVE D.O.C.

FRIULI LATISANA D.O.C.

VIGNETI AQUILEIA

VIGNETI AQUILEIA

FRIULI-ANNIA

D.O.C.

Decreto 27 ottobre 1995

Modifica Decreto 08 luglio 2002

Modifica 31 luglio 2007

Modifica Decreto 25 settembre 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» è riservata ai vini bianchi,m rossi e rosati che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» può essere utilizzata unitamente al nome di vitigno.

Sono previste anche le tipologie frizzante e spumante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Refosco dal peduncolo rosso

Friulano

Pinot bianco

Pinot grigio

Verduzzo friulano

Traminer aromatico

Sauvignon

Chardonnay

Malvasia (da Malvasia istriana)

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti, per almeno il 90%, dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10%, anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Udine (allegato 1).

 

2. La denominazione «Friuli-Annia», seguita dalla qualificazione «Rosato», è riservata al vino proveniente dalle uve a bacca rossa previste al comma 1 del presente articolo, ottenuto da una spremitura soffice, con breve periodo di macerazione sulle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

 

3. La denominazione «Friuli-Annia» senza altre specificazioni, è riservata ai vini «Bianco» e «Rosso» ottenuti da uve e mosti provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da una o più varietà tra i vitigni di cui al presente articolo, con esclusione di quelli a bacca aromatica.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli«Annia», devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in tutto, il territorio comunale di

Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Castions di Strada, Porpetto, Bagnaria Arsa e Muzzana del Turgnano

In provincia di Udine.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini, di cui all'articolo 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a dare alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo previsto dal D. Lgs 61/2010, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, del mosto e del vino.

2. I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di chilogrammi 4 di uva per ceppo.

È vietala ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso non più di due volte l'anno.

 

3. La resa massima di uva per la produzione dei vini «Friuli-Annia» non deve essere superiore, per ettaro di coltura spedalizzata, a

12,00 t/ha per tutte le uve prodotte.

Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo

non superiore ad 84,00 hl/ha.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

4. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

5. Qualora si superi detto limite, tutto il prodotto decade dal diritto alla denominazione di origine controllata.

6. La regione Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente

disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla struttura di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli-Annia»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 10,00% vol. per tutte le tipologie.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli-Annia».

Qualora la resa uva-vino superi il 75%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 

Articolo 6

Norme per la vinificazione

 

1. .Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di vino di cui al precedente articolo 5.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Annia», è consentito l'uso di piccole botti di legno.

4. È consentita la produzione di vino spumante bianco di qualità prodotto nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3 a condizione:

A) che la cuvée sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà

Chardonnay e/o Pinot bianco,

nonché dalle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%;

B) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9,00% vol.;

C) che sia posto in commercio nei tipi brut o demi sec.

 

Articolo 7

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllala «Friuli-Annia» all'atto dell'immissione

al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 14,00 g/l;

 

Bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 14,00 g/l;

 

 

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: gradevole, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Rosato:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: gradevole, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Rosso:

colore: rosso rubino anche granato;

profumo: gradevole, vinoso;

sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vo.l;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: tipico, erbaceo;

sapore: leggermente erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso talvolta granato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: gradevole, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Friulano:

colore: paglierino talvolta tendente al citrino;

profumo: delicato, gradevole;

sapore; armonico, caratteristico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima; 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo; 13,00 g/l.

 

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro, tendente al giallo dorato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: fine, tipico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Pinot bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: da giallo paglierino chiaro, tendente al giallo dorato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: fine, tipico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Pinot grigio:

colore: giallo dorato talvolta ramato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, tranquillo, lievemente tannico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,50. g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Verduzzo friulano frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo dorato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, vivace, lievemente tannico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50. g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Traminer aromatico:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico e tipico;

sapore: armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:14,00 g/l

 

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14, 00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro talvolta con sfumature verdognole;

profumo: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Chardonnay frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino chiaro talvolta con sfumature verdognole;

profumo: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, armonico, vivace;

titolo alcolometrico totale minimo:11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Malvasia:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, fine;

sapore: asciutto, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Malvasia frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, fine;

sapore: asciutto, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro, brillante;

profumo: caratteristico, fruttalo;

sapore: di corpo, morbido, fine, brut o demi sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore

 

Articolo 8

tipologie

 

1.I vini bianchi «Friuli-Annia»:

Bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo, Malvasia

ed il Friuli-Annia rosato,

possono essere elaborati nella tipologia frizzante purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale

con residuo zuccherino espresso in grammi/litro non superiore a 12 per tutte le varietà.

 

2. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.

e siano denunciati alla vendemmia come tali, e che all'atto del consumo abbiano

un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 13,00% vol.

possono essere designati e presentati con la menzione «Riserva»,

qualora siano stati invecchiati

per almeno due anni,

di cui 12 mesi in legno,

a decorrere dall’11 novembre dell'annata di vendemmia.

 

Articolo 9

Designazione presentazione

 

1. Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato, vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini «Friuli-Annia», il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Per i vini «Friuli-Annia» nelle tipologie frizzante e spumante, deve essere dichiarata la loro natura merceologica.

3. La tipologia contraddistinta dalla menzione «Riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza con superiore a litri 5.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui al presente disciplinare, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 10

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione dei vini DOC Friuli Annia, interamente sita in provincia di Udine, è costituita dalla fascia di terra che si affaccia sulla Laguna di Marano e prosegue a nord, verso Palmanova e Cervignano del Friuli.

La morfologia del territorio è pianeggiante.

Le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona si sono rivelate, fin dall'antichità, particolarmente adatte alla coltivazione della vite.

Il clima infatti beneficia della vicinanza del mare, per essere d'estate sempre ventilato, quindi meno umido, e d'inverno più mite con temperature che solo poche volte scendono sotto lo zero.

La temperatura media annua va dai di 13 ai 15°, pertanto il clima di questa zona può definirsi temperato, a questo contribuisce l'effetto mitigante del mare che addolcisce notevolmente le temperature che arrivano sotto lo zero solo in alcuni brevi periodi dell'anno.

A rendere il clima mediamente asciutto contribuisce il vento di Bora (ENE) che spazza dalla bassa pianura i ristagni umidi in vari periodi dell'anno. Le piogge sono concentrate nel periodo primaverile/autunnale.

Nevica molto raramente, la nebbia è un fenomeno più frequente a fine autunno- inverno, inesistente in altri periodi dell'anno. Le estati sono calde ed in alcuni brevi periodi afose, le temperature medie sono al di sopra dei 20° con escursioni notturne non troppo elevate, spesso la mancanza di precipitazioni provoca siccità che in queste zone viene

solitamente ben tollerata dal vigneto data la natura del terreno.

I terreni sono di natura prevalentemente argillosa con una componente sabbiosa che in percentuale varia da zona a zona, si sono originati nel corso dei millenni, da fenomeni alluvionali, strappando alle colline soprastanti argilla, sabbia e sono ricchi di detriti minerali dalla varia composizione.

Clima e terreno insieme favoriscono uno sviluppo ottimale della vite ed assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, fattore principale per ottenere uve di elevatissima qualità.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La zona a Denominazione di origine controllata Friuli Annia è attraversata dall'antica strada consolare Via Annia, costruita dal pretore romano Tito Annio Rufo nel 131 avanti Cristo, strada questa che collegava il grosso centro paleocrisiano di Aquileia a Iulia Concordia, oggi Concordia Sagittaria.

La Via Annia si congiungeva poi all'importante via Emilia.

La vocazione vitivinicola della Zona Annia era già conosciuta ed apprezzata durante il periodo romano come è testimoniato dal ritrovamento, nei molti siti archeologici di ville rustiche ed edifici abitativi, di notevoli reperti di anfore vinarie. Anche nel periodo d'oro del patriarcato, la presenza di viti era cospicua, come dimostra il documento di

donazione di paesi della zona al Capitolo di Aquileia da parte del Patriarca Popone, nel 1031, dove viene descritto il territorio donato "Cum campis, vineis, pratis, pascius, cultis et incultis".

In epoca più recente è confermata, in questa zona, la presenza di vigne dal catasto Napoleonico del 1811.

base ampelografica dei vigneti:

La base ampelografica della DOC Friuli Annia è composta dai seguenti vitigni:

Merlot

Cabernet franc

Cabernet Sauvignon

Refosco dal peduncolo rosso

Friulano

Pinot bianco

Pinot grigio

Verduzzo friulano

Traminer aromatico

Sauvignon

Chardonnay

Malvasia (da Malvasia istriana)

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

i vigneti, sono allevati in maggioranza dei casi con la forma così detta a guyot, una parte delle forme di

allevamento è ancora organizzata nella modalità a Sylvoz e “cappuccina” (doppio capovolto).

le pratiche relative alla raccolta delle uve e all’elaborazione dei vini:

la raccolta delle uve dipende dalle tipologie prodotte le cultivar a bacca bianca sono generalmente le più precoci partendo dai Pinot, dallo Chardonnay per finire con il Traminer, per quanto riguarda i rossi la prima tipologia a venir raccolta è il merlot per completare le operazioni vendemmiali, in genere tra le fine di settembre ed il mese di ottobre (a seconda delle annate) con il Refosco dal peduncolo rosso.

La vinificazione in bianco generalmente avviene senza contatto tra vinacce e mosto, cioè senza (o con breve) macerazione. Questo tipo di vinificazione prevede cioè la pigiatura, e quasi sempre la diraspatura delle uve (operazioni comuni alla vinificazione in rosso).

In seguito però si effettua la sgrondatura del pigiato, separando così il mosto dalla frazione contenente le bucce. Questa frazione, in pratica, viene destinata immediatamente alla pressatura per il recupero di tutte le frazioni liquide e non viene a contatto con il mosto.

I vini bianchi (tranne alcuni, in genere da invecchiamento) sono fondamentalmente vini freschi e profumati, da bere piuttosto giovani. Se si effettua la sgrondatura (cioè l'eliminazione di bucce, che contengono la maggior parte delle sostanze pigmentanti e vinaccioli) si possono produrre vini bianchi anche utilizzando uve rosse.

I mosti vengono normalmente decantati, filtrati e centrifugati per ottenere la migliore limpidezza e finezza. La vinificazione in bianco è abbastanza critica perché non vi deve essere il contatto con l'aria onde evitare che le polifenolossidasi producano fenomeni di ossidazione (maderizzazione) determinando un peggioramento delle qualità

organolettiche del vino, che assume in tali casi un colore definito «brodo di castagna» ed un sapore di cotto.

È anche molto importante il trattamento di solfitazione con azione antisettica, antiossidante, antiossidasica.

La temperatura di vinificazione va mantenuta in un adatto compreso tra 18 e 22 °C, in genere con l'impiego di fermentatori coibentati a doppia parete.

A parte alcuni bianchi particolari e da lungo invecchiamento, la maggior parte andrebbe consumata entro due, tre anni i dalla vendemmia.

La vinificazione in rosso o vinificazione con macerazione è caratterizzata dal contatto tra vinacce e mosto in fermentazione.

Sfruttando l'azione dissolvente dell'alcol e la temperatura (compresa generalmente tra 26 e 30 °C), i pigmenti colorati (antociani) e le sostanze tanniche presenti nella buccia dell'acino passano nel mosto, e si ritroveranno quindi nel vino dopo la separazione tra parti solide e parte liquida (svinatura).

La fase di fermentazione e macerazione dura generalmente da 6 a 10 giorni, a seconda del contenuto e dell'estraibilità delle sostanze presenti nelle uve trattate.

Alcuni vini di grande pregio prevedono una fase di macerazione molto lunga (anche 40 giorni), al fine di estrarre maggiormente il contenuto delle bucce.

Dopo la svinatura le parti solide vengono pressate, al fine di recuperare la parte di vino rimasta a contatto con le bucce, e tutta la massa liquida viene stoccata in botti, barrique, contenitori in acciaio inossidabile o altri vasi vinari per la fase di affinamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o

esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Bianco:

 Vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione di una o più varietà a bacca bianca tra quelle precedentemente descritte.

Le sue caratteristiche dipendono dal territorio e dal tipo di uve utilizzate.

Al palato è sempre secco e sapido.

Chardonnay:

Colore giallo paglierino dai riflessi verdognoli, profumo floreale forte quasi erbaceo, che continua verso la crosta del pane.

Vino bianco di grande struttura, con gradazione e acidità piuttosto elevate. Fine ed elegante con profumi che ricordano la mela e i fiori di acacia.

Dopo qualche mese di stagionatura si evolve in bouquet piacevolissimo nel quale si riscontra l’artemisia.

Malvasia istriana:

Colore giallo paglierino, profumo gradevole e fruttato; adatto ad essere elaborato come vino frizzante.

Vino bianco fresco, dissetante, beverino, piacevolmente aromatico.

Pinot bianco:

Colore giallo paglierino chiaro e giallo dorato, profumo delicato di fiori.

Vino bianco delicato e vellutato con gradazioni ed acidità sostenute.

Profumi di fiori si sposano con quelli della mela verde e dell’albicocca.

Se invecchiato il bouquet evolve in note che ricordano la frutta matura, la frutta secca, le erbe aromatiche.

Pinot grigio:

Colore leggermente giallo ramato e dal profumo intenso, spiccato, molto persistente.

Gusto secco, gentile, pieno, piacevolmente amarognolo.

Dopo il Friulano è forse il vino bianco che più caratterizza l’enologia friulana. Il bouquet tipico ricorda i fiori di acacia.

Sauvignon:

Colore giallo paglierino con profumo aromatico e delicato.

Vino bianco di aroma prorompente, tipico, che ricorda i fiori gialli, la salvia, la menta, il peperone, la foglia di pomodoro, il basilico. Vino di grande struttura, ben strutturato e nel contempo dotato di ottima acidità.

Friulano:

Colore giallo paglierino e profumo intenso.

Si tratta del vino bianco in assoluto più rappresentativo dell’enologia e della viticoltura del Friuli Venezia Giulia. L’aroma è floreale e fruttato con una nota tipica che ricorda il profumo della mandorla amara ma nella quale si perdono infiniti sentori vegetali (geraneo, tarassacco, fieno ecc.) e fruttati (mela, melone, pesca, albicocca).

Al gusto è rigorosamente secco ma la moderata acidità che lo contraddistingue lo fa sempre apparire rotondo, ampio, vellutato, piacevole da bere.

Traminer aromatico:

Colore giallo paglierino intenso, presenta un profumo fragrante che richiama la vaniglia ed il fiore del tiglio. Il gusto è fine ed aromatico con fondo di mandorla amara.

Vino bianco che con il tempo tende alla tonalità giallo dorato. Intensamente aromatico con note che possono evolvere in frutta matura. Vino piuttosto impegnativo che in Friuli riesce discretamente alcolico pur mantenendo una buona acidità.

Verduzzo friulano:

Colore giallo dorato, leggermente tannico con profumo di acacia e sapore di miele.

Vino bianco dal profumo intenso e fruttato. Al palato per lo più amabile o dolce, leggermente tannico, robusto, corposo con grado alcolico anche elevato.

Rosato:

vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione in rosato di una o più varietà a bacca rossa tra quelle precedentemente descritte.

Colore rosa tenue o cerasuolo. Profumo generalmente vinoso e fragrante.

Gusto morbido e asciutto

Rosso:

Vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione di una o più varietà a bacca rossa tra quelle precedentemente descritte.

Le sue caratteristiche dipendono dal territorio e dal tipo di uve utilizzate. Al palato è generalmente secco e corposo.

Cabernet franc:

Colore rosso rubino molto intenso, sapore erbaceo.

Vino dall’aroma intenso, spiccatamente erbaceo che prevale sulle note fruttate. Sapore pieno, deciso, se giovane è leggermente astringente e con una buona acidità. In genere poco alcolico.

Cabernet sauvignon:

Colore rubino dal sapore vellutato con sentore di frutti di bosco, lampone e mora selvatica.

Vino importante, aristocratico, adatto ad essere affinato in legno ed invecchiato in bottiglia anche per parecchi anni. Aroma intenso, elegante, fruttato.

Se invecchiato il bouquet evolve acquistando note di vaniglia, liquirizia, spezie. Al palato è pieno, avvolgente e vellutato specie se affinato in barrique

Merlot:

Colore rosso rubino, profumo con sentore di lampone leggermente erbaceo.

Grande vino rosso della tradizione bordolese che ha trovato ampia diffusione e apprezzamento in terra friulana. Il colore assume tonalità granate con l’invecchiamento.

L’aroma è pieno, fragrante, ricorda l’amarena, il lampone, la mora il mirtillo.

Se invecchiato il bouquet si arricchisce di note speziate e di sentori animali. Gusto secco, strutturato, sapido, intenso

Refosco dal peduncolo rosso:

Vino di colore rosso rubino con evidenti riflessi violacei che si attenuano con l’invecchiamento. Profumo vinoso leggermente erbaceo con gusto asciutto pieno ed amarognolo.

Le uve provengono da un vitigno molto vigoroso e produttivo che fornisce i migliori risultati quando si effettua un convinto diradamento della produzione per limitare le rese.

In tal caso si ottiene un vino adatto anche all’affinamento in legno. Il profumo è sempre intenso, erbaceo, vinoso, con note che ricordano la mora selvatica e frutti di bosco.

Sapore deciso, vivace, tipicamente tannico.

 

I vini della DOC Friuli Annia dal punto di vista analitico ed organolettico presentano quindi caratteristiche peculiari attribuibili a seguenti fattori di cui: principalmente il territorio, inteso come ambiente pedo-cliamtico ed il fattore umano.

All’articolo 7 del Disciplinare di produzione ciascuna tipologia di vino è descritta sotto l’aspetto analitico ed organolettico, e comunque in modo tale da permettere una sua chiara individuazione, frutto di un legame di tipicità con l’ambiente geografico.

In detto articolo non sono riportati i valori analitici degli zuccheri, acidità volatile ed anidride solforosa richiesti dall’art. 26 del Reg. 606/2009. Detti valori non vengono indicati in quanto devono essere inferiori o superiori a determinati limiti imposti alla normativa comunitaria o nazionale.

Per quanto concerne l’acidità totale espressa in acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore a 3,50 g/l.

L’acidità volatile non può superare i

18 milliequivalenti/litro per i vini bianchi e rosati

20 milliequivalenti/litro per i vini rossi.

Per quanto riguarda il vino Verduzzo friulano prodotto nella tipologia “dolce”

l’acidità volatile non può superare i 25 milliequivalenti/litro.

Tutti i vini della DOC Friuli Annia classificati come “secchi” devono garantire che il tenore di zucchero non superi i 4,00 g/l oppure i 9,00 g/l purché il tenore di acidità totale espresso in acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2,00 grammi al tenore di zucchero residuo.

Lo zucchero residuo per il Verduzzo friulano

non può superare i 45 g/l nella tipologia “amabile”,

mentre deve essere almeno di 45 g/l nella tipologia “dolce”.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a)150 mg/l per i vini rossi;

b)200 mg/l per i vini bianchi e rosati.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a)185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità e

b)235 mg/l per gli altri vini spumanti.

I vini DOC Friuli Annia prodotti nella tipologia spumante devono garantire al consumo

una sovrappressione di almeno 3,50 bar.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il legame con la zona geografica delimitata della DOC “Friuli Annia” è comprovato dai seguenti elementi contenuti nel disciplinare.

La pianura del territorio Friuli Annia è caratterizzato da un paesaggio naturale di spiccata originalità.

I terreni sono di natura prevalentemente argillosa con una componente sabbiosa che in percentuale varia da zona a zona, si sono originati nel corso dei millenni, da fenomeni alluvionali, strappando ai rilievi soprastanti argilla, sabbia e ricchi detriti minerali dalla varia composizione.

Le montagne, oltre ad aver dato origine al terreno della zona Friuli Annia, lo riparano dai venti freddi provenienti da nord. Questo fatto, insieme all'effetto benefico del mare Adriatico, ha concorso alla creazione di un clima particolarmente adatto alla coltivazione delle vite.

Clima e terreno insieme quindi, favoriscono uno sviluppo ottimale dei vigneti ed assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, fattore principale per ottenere uve di elevatissima qualità.

Infatti l'escursione termica tra il giorno e la notte, tipica del territorio della pianura friulana favorisce l’ottenimento di uve con una spiccata dotazione di aromi e vini profumati ed eleganti.

Un‘azione coordinata di clima e terreno per dei vini che nelle zone più calde brillano per alcolicità e colore; in quelle più fresche per acidità e profumi; e nelle più asciutte per struttura e corpo.

Fondamentale risulta la peculiare composizione varietale dei vigneti e dalle specifiche forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura e tecniche di coltivazione dei vigneti. I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli che storicamente e per particolare vocazione hanno saputo affermarsi nel territorio; per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro e le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti e l’esposizione della superficie fogliare. Le basse rese produttive (tonnellate 12 per ettaro per tutte le uve prodotte) contribuiscono a conferire ai vini particolare vigore e complessità.

L’interazione tra le peculiarità ambientali, la tradizione storica e le tecniche produttive permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 11

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. 0432- 510619 Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità, verifica del corretto uso della DOP sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

FRIULI AQUILEIA

D.O.C.

Decreto 17 settembre 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo articolo 3, che

rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

 

Merlot;

Cabernet

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling (da Riesling Renano) ;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo friulano;

Malvasia Istriana;

Müller Thurgau;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall'articolo 5 relativo al «taglio migliorativo».

 

2. Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve ed i mosti dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.

 

3. Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

 

4. La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Bianco è riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varietà già specificate di cui al comma 1, con la presenza minima del 50% della varietà Friulano;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all’articolo 3 iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino,

approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell' allegato 1 del presente disciplinare, ad esclusione del Traminer aromatico e del Müller Thurgau.

 

5. La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosso è riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varietà già specificate, con la

presenza minima del 50% della varietà Refosco dal peduncolo rosso;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all’articolo 3 iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino,

approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell' allegato 1 del presente disciplinare.

 

6. La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosato è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di

Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre

ed in parte il territorio comunale di

Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e

segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana. Prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F.Aussa

prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P. te della Portella.

Segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia.

Raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F.Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo previsto nell'art. 12 del D. Lgs 8 aprile 2010 n. 61unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a

13,00 t/ha  di uva per i tipi:

Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia Istriana, Müller Thurgau;

12,00 t/ha  per i tipi:

Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso;

10,00 t/ha  per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla competente struttura di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del

9,50% vol. per il Friulano,

10,50% vol. per il Friulano superiore;

10,00% vol. per tutti gli altri tipi;

11,00% vol per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore».

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire, su apposita domanda delle Ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'articolo 3 possono effettuarsi anche nei Comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime dimostrino di avere i terreni vitati iscritti allo schedario viticolo della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, avvenuta con DM

17.9.2008; presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata.

2. Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento delle tipologia “Friuli” Aquileia Chardonnay spumante deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC “Friuli Aquileia” con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Friuli Aquileia”; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla DOC per l'intera partita.

4. Per la trasformazione delle uve a bacca rossa destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

5. I vini “Friuli Aquileia”, nella varietà

Chardonnay, Malvasia Istriana, Müller Thurgau, e rosato

possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con

residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.

6. E' consentito elaborare nella tipologia «novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, fine;

sapore: asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Novello:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Rosso superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, fine;

sapore: asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;

profumo: vinoso, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Rosato superiore:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;

profumo: vinoso, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Merlot superiore:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico erbaceo, gradevole;

sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Franc superiore:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico erbaceo, gradevole;

sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore:asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon superiore:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore:asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso superiore:

colore: rosso rubino violaceo intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Friulano:

colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Friulano superiore:

colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;

profumo: leggero profumo caratteristico;

sapore: vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Pinot bianco superiore:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;

profumo: leggero profumo caratteristico;

sapore: vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Pinot grigio superiore:

colore: giallo dorato o ramato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Riesling:

colore: giallo paglierino chiaro ;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Riesling superiore:

colore: giallo paglierino chiaro ;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Sauvignon superiore:

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Traminer aromatico superiore:

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

profumo: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

profumo: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

 

Chardonnay superiore:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

 

 

Malvasia Istriana:

colore: paglierino ;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel

tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Malvasia Istriana superiore:

colore: paglierino ;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

 

Müller Thurgau:

colore: paglierino ;

profumo: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Müller Thurgau superiore:

colore: paglierino ;

profumo: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

2. La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

(Nelle categorie Spumante e Spumante di qualità)

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non puo' essere interposta tra

quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

2. E' vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

3. E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato è  stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.

4. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

5. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,00% vol.,

che all'atto dell'immissione al consumo abbiano

un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12,00% vol.

possono essere designati e presentati con la menzione «riserva»

qualora siano stati invecchiati

per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale,

a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

6. La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente alla tipologia di vino rosso di cui all'articolo 2, può essere designata e presentata con il termine «novello», purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini di cui all'articolo 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

2. Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml.

Sono tuttavia ammesse le bottiglie di capacità maggiore per particolari confezioni.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione dei vini Doc Friuli Aquileia, interamente sita in provincia di Udine, è costituita dalla fascia di terra che si affaccia sulla Laguna di Grado e prosegue a nord, verso Aquileia e Cervignano del Friuli, fino a raggiungere la storica fortezza di Palmanova.

La morfologia del territorio è pianeggiante.

Le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona si sono rivelate, fin dall'antichità, particolarmente adatte alla coltivazione della vite.

Il clima infatti beneficia della vicinanza del mare, per essere d'estate sempre ventilato, quindi meno umido, e d'inverno più mite con temperature che solo poche volte scendono sotto lo zero.

La temperatura media annua è di 13.7°, pertanto il clima di questa zona può definirsi temperato, a questo contribuisce l'effetto mitigante del mare che addolcisce notevolmente le temperature che arrivano sotto lo zero solo in alcuni brevi periodi dell'anno.

A rendere il clima mediamente asciutto contribuisce il vento di Bora (ENE) che spazza dalla bassa pianura i ristagni umidi in vari periodi dell'anno. Le piogge sono concentrate nel periodo primaverile/autunnale.

Nevica molto raramente, la nebbia è un fenomeno frequente a fine autunno- inverno, inesistente in altri periodi dell'anno. Le estati sono calde ed in alcuni brevi periodi afose, le temperature medie sono al di sopra dei 20° con escursioni notturne non troppo elevate, spesso la mancanza di precipitazioni provoca siccità che in queste zone viene

solitamente ben tollerata dal vigneto data la natura del terreno.

I terreni sono di natura prevalentemente argillosa con una componente sabbiosa che in percentuale varia da zona a zona, si sono originati nel corso dei millenni, da fenomeni alluvionali, strappando alle colline soprastanti argilla, sabbia e sono ricchi di detriti minerali dalla varia composizione.

Si può comunque affermare che la caratteristica della DOC Aquileia è quella di una incredibile variabilità di tipologia di terreni, persino nello stesso appezzamento.

La varietà dei terreni ci porta ad alternare a pochi metri di distanza venature ghiaiose con marne giallastre e argille più scure miste a sabbia.

Più ci si avvicina al torrente Torre e maggiore è la probabilità di incontrare fasce ghiaiose e terreni ricchi di scheletro.

La fascia a nord di Cervignano fino ad Aquileia e Fiumicello presenta una netta prevalenza di terreni marnosi, giallastri, di medio impasto argilloso/sabbioso privi di scheletro.

Clima e terreno insieme favoriscono uno sviluppo ottimale della vite ed assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, fattore principale per ottenere uve di elevatissima qualità.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Aquileia è stata, fin dal periodo di Roma Repubblicana, zona di produzione, commercializzazione e consumo di vino, come ci testimoniano sia antichi scritti, sia il ritrovamento di anfore e bicchieri.

É con l'età Augustea che la città romana diventò un emporio di primaria importanza per i commerci con le popolazioni delle aree alpine e danubiane, che proprio qui venivano a rifornirsi della preziosa bevanda (Strabone: V, 1,

8).

Il vino dell’agro aquileiese era presente anche sulla mensa della Corte Imperiale Romana, dove trovava illustri estimatori: Livia, seconda moglie di Augusto, ne faceva, secondo quanto ci tramanda Plinio il Vecchio (Nat. Hist., XIV, 80), un uso esclusivo, al punto di considerarlo un vero e proprio medicamento che le fece raggiungere la

veneranda età di 86 anni.

La coltivazione della vite continuò ancora per vari secoli; nel III sec. d.C., infatti, Erodiano attesta che le campagne risultavano adorne di filari di viti, maritate agli alberi da frutto a formare eleganti festoni vegetali, dai quali si otteneva un vino che veniva conservato, allora come oggi, nelle botti di legno (Erodiano VIII, 4, 4-5).

base ampelografica dei vigneti:

La base ampelografica della DOC Friuli Aquileia è composta dai seguenti vitigni:

Merlot;

Cabernet;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling da Riesling Renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo friulano;

Malvasia Istriana;

Müller Thurgau;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

i vigneti, sono allevati in maggioranza dei casi con la forma così detta a guyot, una parte delle forme di

allevamento è ancora organizzata nella modalità a Sylvoz e “cappuccina” (doppio capovolto).

le pratiche relative alla raccolta delle uve e all’elaborazione dei vini:

la raccolta delle uve dipende dalle tipologie prodotte le cultivar a bacca bianca sono generalmente le più precoci partendo dai Pinot, dallo Chardonnay per finire con il Traminer, per quanto riguarda i rossi la prima tipologia a venir raccolta è il merlot per terminare, in genere tra le fine di settembre ed il mese di ottobre (a seconda delle annate) con il Refosco dal peduncolo rosso.

La vinificazione in bianco avviene generalmente senza contatto tra vinacce e mosto, cioè senza (o con breve) macerazione.

Questo tipo di vinificazione prevede cioè la pigiatura, e quasi sempre la diraspatura delle uve (operazioni comuni alla vinificazione in rosso).

In seguito però si effettua la sgrondatura del pigiato, separando così il mosto dalla frazione contenente le bucce. Questa frazione, in pratica, viene destinata immediatamente alla pressatura per il recupero di tutte le frazioni liquide e non viene a contatto con il mosto.

I vini bianchi (tranne alcuni, in genere da invecchiamento) sono fondamentalmente vini freschi e profumati, da bere piuttosto giovani. Se si effettua la sgrondatura (cioè l'eliminazione di bucce, che contengono la maggior parte delle sostanze pigmentanti e vinaccioli) si possono produrre vini bianchi anche utilizzando uve rosse.

I mosti vengono normalmente decantati, filtrati e centrifugati per ottenere la migliore limpidezza e finezza. La vinificazione in bianco è abbastanza critica perché non vi deve essere il contatto con l'aria onde evitare che le polifenolossidasi producano fenomeni di ossidazione (maderizzazione) determinando un peggioramento delle qualità

organolettiche del vino, che assume in tali casi un colore definito «brodo di castagna» ed un sapore di cotto. È anche molto importante il trattamento di solfitazione con azione antisettica, antiossidante, antiossidasica.

La temperatura di vinificazione va mantenuta in un adatto compreso tra 18 e 22 °C, in genere con l'impiego di fermentatori coibentati a doppia parete.

A parte alcuni bianchi particolari e da lungo invecchiamento, la maggior parte andrebbe consumata entro due, tre anni i dalla vendemmia.

La vinificazione in rosso o vinificazione con macerazione è caratterizzata dal contatto tra vinacce e mosto in fermentazione.

Sfruttando l'azione dissolvente dell'alcol e la temperatura (compresa generalmente tra 26 e 30 °C), i pigmenti colorati (antociani) e le sostanze tanniche presenti nella buccia dell'acino passano nel mosto, e si ritroveranno quindi nel vino dopo la separazione tra parti solide e parte liquida (svinatura).

La fase di fermentazione e macerazione dura generalmente da 6 a 10 giorni, a seconda del contenuto e dell'estraibilità delle sostanze presenti nelle uve trattate.

Alcuni vini di grande pregio prevedono una fase di macerazione molto lunga (anche 40 giorni), al fine di estrarre maggiormente il contenuto delle bucce.

Dopo la svinatura le parti solide vengono pressate, al fine di recuperare la parte di vino rimasta a contatto con le bucce, e tutta la massa liquida viene stoccata in botti, barrique, contenitori in acciaio inossidabile o altri vasi vinari per la fase di affinamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Bianco:

Vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione di una o più varietà a bacca bianca tra quelle precedentemente descritte.

Le sue caratteristiche dipendono dal territorio e dal tipo di uve utilizzate.

Al palato è sempre secco e sapido.

Chardonnay:

Colore giallo paglierino dai riflessi verdognoli, profumo floreale forte quasi erbaceo, che continua verso la crosta del pane.

Vino bianco di grande struttura, con gradazione e acidità piuttosto elevate.

Fine ed elegante con profumi che ricordano la mela e i fiori di acacia. Dopo qualche mese di stagionatura si evolve in bouquet piacevolissimo nel quale si riscontra l’artemisia.

Malvasia istriana:

Colore giallo paglierino, profumo gradevole e fruttato; adatto ad essere elaborato come vino frizzante.

Vino bianco fresco, dissetante, beverino, piacevolmente aromatico.

Müller Thürgau:

Colore giallo paglierino, profumo intenso, gradevole e fruttato; gusto asciutto rotondo e armonico; adatto ad essere elaborato come vino frizzante;

E' un vitigno ottenuto dall’incrocio tra Riesling renano e Sylvaner che fornisce un vino bianco dal profumo leggermente aromatico e dal sapore piacevolmente acidulo.

Pinot bianco:

Colore giallo paglierino chiaro e giallo dorato, profumo delicato di fiori.

Vino bianco delicato e vellutato con gradazioni ed acidità sostenute. Profumi di fiori si sposano con quelli della mela verde e dell’albicocca.

Se invecchiato il bouquet evolve in note che ricordano la frutta matura, la frutta secca, le erbe aromatiche.

Pinot grigio:

Colore leggermente giallo ramato e dal profumo intenso, spiccato, molto persistente.

Gusto secco, gentile, pieno, piacevolmente amarognolo.

Dopo il Friulano è forse il vino bianco che più caratterizza l’enologia friulana. Il bouquet tipico ricorda i fiori di acacia.

Sauvignon:

Colore giallo paglierino con profumo aromatico e delicato.

Vino bianco di aroma prorompente, tipico, che ricorda i fiori gialli, la salvia, la menta, il peperone, la foglia di pomodoro, il basilico. Vino di grande struttura, ben strutturato e nel contempo dotato di ottima acidità.

Riesling:

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, bouquet finissimo, nervoso, asciutto con lievi sentori di albicocca, pesca, mirtillo.

Vino bianco dal profumo piacevolmente aromatico con sentore tipico di agrumi, erbe aromatiche, fiori di campo. Con l’invecchiamento sorgono sentori di idrocarburo (petrolio) molto ricercati dagli amanti dei vini dallo "stile tedesco".

Al palato è elegante, asciutto, fresco, dissetante, dotato sempre di una buona acidità.

Friulano:

Colore giallo paglierino e profumo intenso.

Si tratta del vino bianco in assoluto più rappresentativo dell’enologia e della viticoltura del Friuli Venezia Giulia. L’aroma è floreale e fruttato con una nota tipica che ricorda il profumo della mandorla amara ma nella quale si perdono infiniti sentori vegetali (geraneo, tarassacco, fieno ecc.) e fruttati (mela, melone, pesca, albicocca).

Al gusto è rigorosamente secco ma la moderata acidità che lo contraddistingue lo fa sempre apparire rotondo, ampio, vellutato, piacevole da bere.

Traminer aromatico:

Colore giallo paglierino intenso, presenta un profumo fragrante che richiama la vaniglia ed il fiore del tiglio. Il gusto è fine ed aromatico con fondo di mandorla amara.

Vino bianco che con il tempo tende alla tonalità giallo dorato. Intensamente aromatico con note che possono evolvere in frutta matura. Vino piuttosto impegnativo che in Friuli riesce discretamente alcolico pur mantenendo una buona acidità.

Verduzzo friulano:

Colore giallo dorato, leggermente tannico con profumo di acacia e sapore di miele.

Vino bianco dal profumo intenso e fruttato.

Al palato per lo più amabile o dolce, leggermente tannico, robusto, corposo con grado alcolico anche elevato.

Rosato:

vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione in rosato di una o più varietà a bacca rossa tra quelle precedentemente descritte.

Colore rosa tenue o cerasuolo. Profumo generalmente vinoso e fragrante. Gusto morbido e asciutto.

Rosso:

Vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione di una o più varietà a bacca rossa tra quelle precedentemente descritte.

Le sue caratteristiche dipendono dal territorio e dal tipo di uve utilizzate. Al palato è generalmente secco e corposo.

Cabernet Franc:

Colore rosso rubino molto intenso, sapore erbaceo.

Vino dall’aroma intenso, spiccatamente erbaceo che prevale sulle note fruttate. Sapore pieno, deciso, se giovane è leggermente astringente e con una buona acidità. In genere poco alcolico.

Cabernet Sauvignon:

Colore rubino dal sapore vellutato con sentore di frutti di bosco, lampone e mora selvatica.

Vino importante, aristocratico, adatto ad essere affinato in legno ed invecchiato in bottiglia anche per parecchi anni. Aroma intenso, elegante, fruttato.

Se invecchiato il bouquet evolve acquistando note di vaniglia, liquirizia, spezie. Al palato è pieno, avvolgente e vellutato specie se affinato in barrique

Merlot:

Colore rosso rubino, profumo con sentore di lampone leggermente erbaceo.

Grande vino rosso della tradizione bordolese che ha trovato ampia diffusione e apprezzamento in terra friulana. Il colore assume tonalità granate con l’invecchiamento.

L’aroma è pieno, fragrante, ricorda l’amarena, il lampone, la mora il mirtillo. Se invecchiato il bouquet si arricchisce di note speziate e di sentori animali.

Gusto secco, strutturato, sapido, intenso

Refosco dal peduncolo rosso:

Vino di colore rosso rubino con evidenti riflessi violacei che si attenuano con l’invecchiamento. Profumo vinoso leggermente erbaceo con gusto asciutto pieno ed amarognolo.

Le uve provengono da un vitigno molto vigoroso e produttivo che fornisce i migliori risultati quando si effettua un convinto diradamento della produzione per limitare le rese.

In tal caso si ottiene un vino adatto anche all’affinamento in legno. Il profumo è sempre intenso, erbaceo, vinoso, con note che ricordano la mora selvatica e frutti di bosco. Sapore deciso, vivace, tipicamente tannico.

 

I vini della DOC Friuli Aquileia dal punto di vista analitico ed organolettico presentano quindi caratteristiche peculiari attribuibili a seguenti fattori di cui: principalmente il territorio, inteso come ambiente pedo - climatico ed il fattore umano.

All’articolo 6 del Disciplinare di produzione ciascuna tipologia di vino è descritta sotto l’aspetto analitico ed organolettico, e comunque in modo tale da permettere una sua chiara individuazione, frutto di un legame di tipicità con l’ambiente geografico. In detto articolo non sono riportati i valori analitici degli zuccheri, acidità volatile ed anidride solforosa richiesti dall’art. 26 del Reg. 606/2009.

Detti valori non vengono indicati in quanto devono essere inferiori o superiori a determinati limiti imposti alla normativa comunitaria o nazionale.

Per quanto concerne l’acidità totale espressa in acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore a 3,50 g/l.

L’acidità volatile non può superare i

18 milliequivalenti/litro per i vini bianchi e rosati e

20 milliequivalenti/litro per i vini rossi.

Per quanto riguarda il vino Verduzzo friulano prodotto nella tipologia “dolce” l’acidità volatile

non può superare i 25 milliequivalenti/litro.

Tutti i vini della DOC Friuli Aquileia classificati come “secchi” devono garantire che il tenore di zucchero non superi i 4,00 g/l oppure i 9,00 g/l purché il tenore di acidità totale espresso in acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2,00 grammi al tenore di zucchero residuo.

Lo zucchero residuo per il Verduzzo friulano

non può superare i 45 g/l nella tipologia “amabile”,

mentre deve essere almeno di 45 g/l nella tipologia “dolce”.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a)150 mg/l per i vini rossi;

b)200 mg/l per i vini bianchi e rosati.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a)185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità e

b)235 mg/l per gli altri vini spumanti.

I vini della DOC Friuli Aquileia prodotti nella tipologia spumante devono garantire al consumo una sovrappressione di almeno 3,50 bar.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il legame con la zona geografica delimitata della DOC “Friuli Aquileia” è comprovato dai seguenti elementi contenuti nel disciplinare.

La pianura aquileiese è caratterizzata da un paesaggio naturale di spiccata originalità

I terreni sono di natura prevalentemente argillosa con una componente sabbiosa che in percentuale varia da zona a zona, si sono originati nel corso dei millenni, da fenomeni alluvionali, strappando ai rilievi soprastanti argilla, sabbia e ricchi detriti minerali dalla varia composizione.

Le montagne, oltre ad aver dato origine al terreno della zona Friuli Aquileia, lo riparano dai venti freddi provenienti da nord. Questo fatto, insieme all'effetto benefico del mare Adriatico, ha concorso alla creazione di un clima particolarmente adatto alla coltivazione delle vite.

Clima e terreno insieme quindi, favoriscono uno sviluppo ottimale dei vigneti ed assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, fattore principale per ottenere uve di elevatissima qualità.

Infatti l'escursione termica tra il giorno e la notte, tipica del territorio della pianura friulana favorisce l’ottenimento di uve con una spiccata dotazione di aromi e vini profumati ed eleganti.

Un‘azione coordinata di clima e terreno per dei vini che nelle zone più calde brillano per alcolicità e colore; in quelle più fresche per acidità e profumi; e nelle più asciutte per struttura e corpo.

Fondamentale risulta la peculiare composizione varietale dei vigneti e dalle specifiche forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura e tecniche di coltivazione dei vigneti.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli che storicamente e per particolare vocazione hanno saputo affermarsi nel territorio; per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro e le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti e l’esposizione della superficie fogliare.

Le basse rese produttive

13,00 t/ha di uva per i tipi:

Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia Istriana, Muller Thurgau;

12,00 t/ha per i tipi: Merlot, Cabernet,

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso; a tonnellate;

10,00 t/ha  per il tipo Traminer aromatico

contribuiscono a conferire ai vini particolare vigore e complessità.

L’interazione tra le peculiarità ambientali, la tradizione storica e le tecniche produttive permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. 0432- 510619

Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE

n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità,

verifica del corretto uso della D.O.P.  sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

FRIULI GRAVE

GRAVE

D.O.C.

Decreto 20 Ottobre 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” seguita obbligatoriamente dalla specificazione “Grave” (“Friuli” Grave) per le seguenti tipologie:

 

Bianco, anche superiore;

Rosso, anche superiore;

Chardonnay, anche superiore, frizzante e spumante;

Novello;

Rosato, anche frizzante;

Pinot bianco, anche frizzante, superiore e spumante;

Pinot grigio, anche superiore;

Riesling (da Riesling renano), anche superiore;

Sauvignon, anche superiore;

Friulano, anche superiore;

Traminer aromatico, anche superiore;

Verduzzo friulano, anche frizzante e superiore;

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), anche superiore;

Cabernet Franc, anche superiore;

Cabernet Sauvignon, anche superiore;

Merlot, anche superiore; Pinot nero,

anche superiore e Spumante;

Refosco dal peduncolo rosso, anche superiore;

 

è riservata ai vini, dell’omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai

requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay anche nelle tipologie frizzante, spumante e superiore;

Pinot bianco anche nelle tipologie frizzante, spumante e superiore;

Pinot grigio anche nella tipologia superiore;

Riesling (da Riesling renano) anche nella tipologia superiore;

Sauvignon anche nella tipologia superiore;

Friulano anche nella tipologia superiore;

Traminer aromatico anche nella tipologia superiore;

Verduzzo friulano anche nelle tipologie frizzante e superiore;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni per un minimo del 95%,

salvo quanto previsto dall’art.5 relativo al “taglio migliorativo”.

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con la specificazione della seguente indicazione di vitigno:

 

Cabernet anche nella tipologia superiore:

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei seguenti vitigni:

congiuntamente o disgiuntamente da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere per un minimo del 95%,

salvo quanto previsto dall’art.5 relativo al “taglio migliorativo”.

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Cabernet Franc anche nella tipologia superiore;

Cabernet sauvignon anche nella tipologia superiore;

Merlot anche nella tipologia superiore;

Pinot nero anche nelle tipologie superiore e Spumante;

Refosco dal peduncolo rosso anche nella tipologia superiore;

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni per un minimo del 95%,

salvo quanto previsto dall’art.5 relativo al “taglio migliorativo”.

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Bianco” è riservata ai vini ottenuti da

uve delle varietà a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione,

con esclusione del Traminer aromatico.

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Rosso” è riservata ai vini ottenuti da

uve delle varietà a bacca nera previste dal disciplinare di produzione.

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Rosato” è riservata ai vini ottenuti dalle

uve a bacca nera previste dal disciplinare di produzione.

 

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave seguita dalla specificazione “Novello” è riservata al vino ottenuto con

uve, mosti delle varietà a bacca nera previste dal disciplinare di produzione.

 

Articolo 3

zona di produzione

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l’intero territorio comunale di:

Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d’Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine

e in parte quello di:

Artegna, Bagnaria Arsa, Bùttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo,

Trivignano Udinese;

in provincia di Udine;

e l’intero territorio comunale di:

Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola

e in parte quello di

Aviano, Azzano Decimo, Budòia, Caneva, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo e Travesio.

In provincia di Pordenone.

 

Tale zona è delimitata: dall’innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le provincie di Pordenone e Treviso. La delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord il confine delle provincie stesse finché, oltrepassato Borgo Barozzi, raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere.

Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino a incontrare la strada che costeggia il castello di Càneva.

Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l’incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l’abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134.

Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mezzo-Santa Lucia-Budoia-Castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsure-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina e il ponte sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso Nuovo-Meduno-Rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario

e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino a incontrare il confine comunale di Castelnuovo del Friuli.

La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di San Daniele del Friuli con la strada di Alemagna (S.S. n°463).

Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Bronzacco-San Tommaso-Comerzo-Tiveriacco - C. Coful - C. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo - C. Cosani-Osoppo, fino al bivio Taboga per scendere lungo la strada statale n°13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino ad incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino a incrociare la strada statale n°356 che percorre verso est per giungere all’abitato di Madonna a ovest di Tarcento. Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all’incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.

Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco fra l’istituto orfani e C. Corgnolo.

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l’asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria.

Quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n°56.

La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l’asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano.

Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti e Sant’Andrat.

Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all’altezza di Trivignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di

Trivignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi proseguire verso sud la strada statale n.352 che attraversa Santa Maria la Longa-Mereto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l’autostrada Palmanova-Venezia.

Da qui lungo l’autostrada fino all’intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest’ultima fino al bivio di C.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all’incrocio con la statale n.353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino a incrociare , presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale fra i Comuni di Castions di Strada e Pocenia.

Continua lungo il confine amministrativo che limita, escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Varmo.

Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del Comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi quello del Comune di Fiume Veneto (includendolo) fino a incontrare il fiume Sile all’altezza di C. Marcuz.

Segue poi questo fiume verso sud fino a intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all’innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia da cui si era partiti.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 2 del presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 15 della Legge 10 febbraio 1992, n°164, unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaioso o sabbioso-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

Dall’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione le iscrizioni di nuovi impianti e reimpianti di vite devono essere realizzati con

almeno 3.300 ceppi per ettaro.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi; sono consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o misti.

Dall’entrata in vigore del presente decreto i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere le seguenti forme di allevamento:

Guyot, Cordone speronato, Sylvoz, Casarsa, Cappuccina o Doppio capovolto.

In relazione al sesto di impianto si dovrà assicurare una produzione per ceppo che non superi i limiti di produzione consentiti dal presente disciplinare di produzione.

E’ vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla

produzione dei vini di cui all’art. 2 non deve superare:

13,00 t/ha  per tutte le tipologie,

con un quantitativo di vino per ettaro atto all’immissione al consumo non superiore ad

91,00 hl/ha;

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

norme per la Vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previste dal presente disciplinare di produzione, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell’ambito: dell’intero territorio delle province di Pordenone e Udine;

nei comuni di

Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e

Motta di Livenza

in provincia di Treviso;

nei comuni di

Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto

in provincia di Venezia;

nei comuni di

Cormons e Romans d’Isonzo

in provincia di Gorizia.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del

 

10,00% vol. per tutte le tipologie;

11,00% vol. per le tipologie qualificate “superiore”.

 

La tipologia “Rosato” è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante.

La denominazione di origine controllata “Friuli” Grave può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all’albo delle varietà:

Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero,

seguendo le norme previste per la produzione dei vini spumanti.

Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco “Spumante” è consentita l’aggiunta di

Pinot nero fino a un massimo del 15%

oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca di cui all’art. 2 nel limite massimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave Spumante può essere posto in commercio nei tipi:

“extra brut”, “brut”, “extra dry”, “dry”, “demi-sec”;

dette definizioni possono essere riportate facendo riferimento al corrispondente significato in lingua italiana.

 

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave:

Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato,

possono essere elaborati nella tipologia “frizzante” purché l’anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei vini frizzanti.

Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino espresso in grammi litro:

tra 10,00 e 40,00 per il Verduzzo friulano;

non superiore a 10,00 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

I prodotti utilizzabili per l’arricchimento dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Friuli” Grave ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70 % sarà considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata “Friuli” Grave; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E’ consentita nella misura massima del volume del 10%, l’aggiunta nei vasi vinari e la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Friuli Grave”, con altri mosti e vini ottenuti da uve di corrispondente colore rivendicate per la Denominazione di Origine “Friuli” Grave provenienti dai vigneti iscritti all’albo per ognuna delle specificazioni previste.

Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave è consentito l’uso dei recipienti in legno.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Friuli” Grave bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, equilibrato, secco o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;, 11,50% per il “superiore”;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Friuli” Grave bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine;

sapore: armonico, equilibrato, secco o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

 

 

“Friuli” Grave rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: intenso, fine;

sapore: asciutto o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Friuli” Grave rosso superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: intenso, fine;

sapore: asciutto o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 

“Friuli” Grave novello:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, vinoso;

sapore: sapido, caratteristico, asciutto o abboccato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave rosato:

colore: rosato;

profumo: fine;

sapore: asciutto o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Friuli” Grave rosato frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosato;

profumo: fine;

sapore: asciutto o abboccato, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

 

“Friuli” Grave Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Chardonnay superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Chardonnay frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, vivace nella tipologia frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: armonico, extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot bianco frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico, vivace nella tipologia frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: armonico, extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot grigio:

colore: giallo paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot grigio superiore:

colore: giallo paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Riesling:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot grigio superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Sauvignon superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Friulano superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, intenso;

sapore: fine, caratteristico, secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Traminer aromatico superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, intenso;

sapore: fine, caratteristico, secco o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Verduzzo friulano:

colore: da giallo paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: secco oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 per mille;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Verduzzo friulano superiore:

colore: da giallo paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: secco oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 per mille;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Verduzzo friulano frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: da giallo paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: secco oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, vivace nella tipologia frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 per mille;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

 

 

“Friuli” Grave Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Cabernet superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, erbaceo;

sapore: gradevole, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Cabernet Franc superiore:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, erbaceo;

sapore: gradevole, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Cabernet Sauvignon superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Merlot superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot nero:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

“Friuli” Grave Pinot nero superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Pinot nero spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso o rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

 

“Friuli” Grave Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave Refosco dal peduncolo rosso superiore:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Friuli” Grave spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: sapido, armonico, extra brut, brut, extra dry, dry, demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con le specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “superiore” qualora siano denunciati alla vendemmia come tali e:

siano ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le specifiche tipologie dell’art. 5;

la produzione massima sia ridotta a 10,00  tonnellate per ettaro.

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave recanti la dizione “superiore” devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo come previsto dall’art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave con esclusione delle tipologie novello e rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva” ma senza la dizione “superiore”, qualora siano immessi al consumo dopo

due anni,

a decorrere dall’11 novembre dell’annata di vendemmia.

Le varietà iscritte all’albo dei vigneti della denominazione di origine controllata “Friuli” Grave possono essere rivendicate con le specificazioni delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni di colore previste dall’art. 2.

La tipologia contraddistinta dalla menzione “riserva” deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a 0.75 litri e con tappo di sughero; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro del tipo bordolese di capienza non superiore a 5 litri per particolari confezioni celebrative.

Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari, sono consentite in ottemperanza delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

In sede di designazione, la specificazione “Grave” deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata” e pertanto non può essere interposta tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Friuli”.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Friuli” Grave il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia “riserva” e “superiore” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione di origine controllata “Friuli” Grave.

In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata “Friuli” Grave della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1, con l’esclusione delle tipologie spumante, frizzante è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

E’ ammessa anche la chiusura con tappo a vite fino alla capacità di l. 1,50.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La DOC “Friuli Grave” si estende su una superficie di circa 7.500 ettari a cavallo del fiume Tagliamento, tra le province di Pordenone e Udine, in Friuli Venezia Giulia.

L’esatta collocazione geografica è tra 46° 15’ di latitudine Nord e 45° 49’ di latitudine Sud.

L’alta pianura friulana, a ridosso dell’arco prealpino, è caratterizzata da un’ampia zona formata dalle alluvioni dei fiumi Meduna, Cellina e Tagliamento che, nel corso dei millenni, hanno depositato enormi quantitativi di materiale calcareo-dolomitico strappati alla montagna dalla violenza delle acque e trascinati a valle lungo il loro alveo.

L’intera pianura è formata da terreno di origine alluvionale, grossolano nella parte più settentrionale della DOC, più minuto man mano che i fiumi proseguono il loro corso. Le montagne, oltre ad aver dato origine al terreno delle “Grave”, la riparano dai venti freddi provenienti dal nord.

Questo fatto, insieme all’effetto benefico del mare Adriatico, ha concorso alla creazione di un clima particolarmente adatto alla coltivazione delle vite.

Vi è però un’altra ragione che rende le “Grave” adatte ad una produzione di qualità: il terreno, caratterizzato da un’ampia superficie sassosa, esalta l’escursione termica tra il giorno e la notte favorendo così uve con una spiccata dotazione di aromi e vini profumati ed eleganti.

Non a caso, oltre un secolo fa, alcuni viticoltori usavano tappezzare di sassi il suolo delle loro vigne, riproducendo così le condizioni che il terreno della DOC Friuli Grave ha come tipica caratteristica ambientale.

Queste caratteristiche sono riprese all’art. 4 del presente disciplinare che così sintetizza “… sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaioso o sabbioso-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva”.

In questi terreni predominano strati derivati da un’intensa ferrettizzazione della parte superficiale.

Questo strato alternato, avente spessore variabile, deriva essenzialmente dalla solubilizzazione dei carbonati, dalla liberazione del ferro e dell’alluminio dai legami originari più complessi, con formazione di idrati di composizione più semplice, dalla demolizione dei silicati con argillificazione ed acidificazione.

Questo terreno è caratterizzato da una notevole quantità di scheletro (20-60%) grossolano ed inerte agli effetti chimici e biologici, la terra fine rappresenta il rimanente 40-80%, in cui predomina la sabbia.

L’azoto è presente in limitata quantità, molto povero è anche il contenuto di fosforo, sufficiente invece il contenuto di potassio. Più che sufficiente la presenza di calcio, magnesio e ferro.

Scarso lo zolfo e il boro. Sufficiente la dotazione in manganese, molibdeno, zinco, rame e cobalto.

Al fine di una caratterizzazione dell’area utilizzata a vigneto si può dire che prevale un territorio costituito per la maggior parte dalla pianura alluvionale così suddivisa: alta pianura, costituita da depositi alluvionali prevalentemente grossolani e bassa pianura, costituita da depositi alluvionali prevalentemente fini.

Su ambiti temporali medio - lunghi, l’evoluzione è stata influenzata sia dalle variazioni nel tempo dei fattori climatici che controllano il regime delle portate solide e liquide dei corsi d’acqua, sia dal generale contesto tettonico in cui l’area è inserita e che ha causato il sollevamento di alcuni lembi di pianura situati ai margini dei rilievi o sul prolungamento di

lineazioni tettoniche.

Il territorio presenta un gradiente crescente di temperatura e decrescente di piovosità procedendo da nord a sud.

Secondo la classificazione di Köppen, che si basa esclusivamente sulle temperature, il clima è di tipo temperato sub-continentale con temperatura media annuale compresa tra 10 e 14,4°C, media del mese più freddo compresa tra -1 e 3,9°C, da uno a tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20° C ed escursione annua superiore a 19° C.

Il valore medio annuo per le precipitazioni varia da 1.100 mm a 2.000 mm; l’entità delle precipitazioni aumenta gradualmente procedendo dalla bassa pianura verso la zona pedemontana del territorio.

La stagione invernale risulta essere ovunque la meno piovosa; durante la stagione primaverile, a partire dal mese di marzo, le precipitazioni diventano via via più elevate fino a raggiungere un massimo relativo nel mese di giugno. In corrispondenza del mese di luglio si riscontra una diminuzione piuttosto brusca con valori paragonabili a quelli dei mesi invernali.

Nel corso dell’autunno si nota un nuovo aumento fino al massimo di novembre. Esiste una forte variabilità delle precipitazioni negli anni. La variabilità tra anni più siccitosi e anni più piovosi risulta particolarmente accentuata nel periodo autunnale ed invernale.

Le differenze tendono a diminuire, invece, durante la primavera.

L’umidità relativa si mantiene per tutto l’anno intono a valori prossimi al 70%. Il valore massimo (79%) si registra nel mese di novembre, mentre il valore minimo (64%) si registra a luglio.

L’alta pianura, dove le quote variano tra 5 e 320 metri, ha pendenze comprese tra 3,5 e 7‰ ed i corsi d’acqua a carattere torrentizio scorrono in ampi alvei a canali anastomizzati, alternando fasi di piena in cui l’alveo è completamente occupato dalle acque a fasi di magra in cui appare completamente asciutto.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La vitivinicoltura nella zona ha storia antica, le sue origini risalgono al 700 a.C. come si evince dalle testimonianze raccolte nelle antiche scritture greche e romane e successivamente avvalorate durante la colonizzazione romana come testimoniano gli scritti di Tito Livio e Strabone.

Successive testimonianze del 1300 attestando i rifornimenti presso cantine locali da parte delle botteghe e dei casati nobiliari veneziani. Da ricordare che la città di Sacile è tuttora denominata “il giardino della Serenissima” in quanto i signori veneziani all’inizio del 1400 la scelsero quale luogo di villeggiatura e punto di riferimento per i loro commerci. Inoltre, nei pressi di Codroipo si erge il maestoso complesso di Villa Manin edificata nel Seicento da Ludovico I Manin per celebrare la ricchezza e la potenza della sua casata e utilizzata come casa di campagna; in particolare nella

barchessa di ponente erano collocate le cantine e i granai.

In un’ordinanza del 1549, Pietro Morosini, luogotenente della Serenissima Repubblica di Venezia a Udine, ammoniva a non danneggiare le viti e le altre colture perché “... essendo verissimo e chiarissimo che il principal merto e sostentamento della magnifica città di Udine e di tutta la Patria del Friuli è la raccolta del vino e del grano, che si vende e si commuta con la nazione di Germania, cadun amatore del bene universale et anche particolare, deve con ogni studio attendere et in vigilar che tale e così fruttoso avviamento del vino si aumenti e non si diminuisca”.

A cavallo tra il XIX ed il XX secolo peronospora, oidio e soprattutto fillossera rischiarono seriamente di compromettere una storia di quasi 2.000 anni. La scoperta dell’efficacia di rame e zolfo contro le due ampelopatie fungine e l’introduzione di portinnesti americani per difendersi dalla fillossera contribuiscono in maniera determinante al rilancio della moderna viticoltura nella zona.

Per esempio è certo che il Merlot giunse nel 1880, portatovi dal senatore Pecile e dal conte Savorgnan di Brazzà.

Dai primi impianti di Fagagna e di San Giorgio della Richinvelda passò ad altri vigneti ed oggi lo si ritrova in varie parti d’Italia.

Infine a inizio Novecento nella zona si sviluppò l’attività vivaistico - viticola che segnò l'inizio ufficiale di un lavoro che tutto il mondo viticolo nazionale e internazionale avrebbe conosciuto ed apprezzato grazie alla produzione e all’esportazione di barbatelle facendo diventare Rauscedo la principale zona a livello mondiale di produzione di giovani viti.

La zona DOC “Friuli Grave” viene riconosciuta il 20 luglio 1970 quale conseguenza di una spiccata vocazione viticola del territorio e di una significativa crescita della viticoltura nell’area.

A seguito del riconoscimento, nel 1972, si costituisce il Consorzio.

Questi aspetti legati ai fattori umani che continuano a influire sulla produzione vini a DOC “Friuli Grave” vanno a incidere e costituire parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografia dei vigneti:

secondo quanto riportato all’art. 2 del presente disciplinare i vitigni idonei alla produzione dei vini a DOC “Friuli Grave” sono:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (da Riesling renano), Sauvignon, Friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Cabernet (Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso.

Tali vitigni fanno parte della categoria consigliata così come disposto dal Decreto del Presidente della Regione n. 321 del 9 settembre 2003;

le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura:

secondo quanto previsto all’art. 4 del presente disciplinare devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

In particolare per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro e dovranno prevedere le seguenti forme di allevamento: Guyot, Cordone speronato, Sylvoz, Casarsa, Cappuccina o Doppio capovolto.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi mentre sono consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o misti.

È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l’irrigazione di soccorso. Per tutte le varietà la produzione massima di uva non deve superare le 13 ton/ettaro con un quantitativo di vino per ettaro atto all’immissione al consumo non superiore a hl. 91 pertanto con una resa massima non superiore al 70%;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

secondo quanto previsto agli artt. 5 e 7 del presente disciplinare corrispondono a quella di una consolidata tradizione. Le vinificazioni vengono differenziate a seconda delle tipologie produttive.

Quella base con tecniche atte a conferire profumi caratteristici, classici ed eleganti uniti a una media corposità in grado di garantire una ottimale piacevolezza.

La tipologia superiore viene elaborata con l’obiettivo di produrre vini più corposi mentre le riserve prevedono degli affinamenti in grado di apportare maggiore complessità e struttura tanto che ne viene prevista la commercializzazione dopo due anni dalla vendemmia.

Nei frizzanti le elaborazioni vengono indirizzate alla produzione di vini freschi, di ottima finezza e dall’intenso corredo aromatico.

Gli spumanti vengono ottenuti con rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti.

Nel primo caso l’affinamento sui lieviti dona finezza, eleganza, complessità aromatica e grande struttura.

Con la rifermentazione in grandi recipienti si ottengono spumanti più freschi, delicati e dal notevole impatto olfattivo.

Tutte le elaborazioni vengono effettuate all’interno della zona di produzione salvo le deroghe nei comuni indicati all’art. 5.

Le uve devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% per tutte le tipologie e 11,00% per le tipologie qualificate “superiore”.

I vini all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo di 10,50%, ad esclusione delle tipologie Novello e Spumante per i quali il limite è fissato a 11,00%.

Per la tipologia “superiore” è previsto un titolo alcolometrico volumico minimo di 11,50%.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC “Friuli Grave” è riferita esclusivamente alle tipologie ammesse dall’art. 2 e che presentino le caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dall’art. 6 del presente disciplinare.

All’art. 6 non sono indicati i valori analitici degli zuccheri totali, dell’acidità volatile, dell’anidride solforosa totale e dell’anidride carbonica così come previsto dall’art. 26 del Reg. CE 607/2009 poiché tali valori devono rientrare nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

In ogni caso l’acidità totale, espressa in acido tartarico, in base al Reg. CE n. 479 all. 4 sez. 1 non può essere inferiore a 3,50 g/l ed effettivamente tutti i vini a DOC “Friuli Grave”

prevedono un minimo di 4,00 g/l. L’anidride solforosa totale deve rimanere nei limiti fissati dal Reg. CE 606/2009 allorché le tipologie di vino di cui all’art. 2 presentino una quantità di zuccheri inferiore a 4,00 g/l e quindi, come da art. 6, con caratteristiche di sapore secco o asciutto.

Tuttavia, come previsto al punto 2 dell’allegato I B dello stesso Regolamento, il limite di anidride solforosa totale viene elevato rispettivamente a 200 mg/l per i vini rossi e a 250 mg/l per i vini bianchi delle tipologie di cui all’articolo 2 in presenza di una quantità di zuccheri superiore a 5,00 g/l e quindi, come da art. 6 con caratteristiche di sapore abboccato, amabile o dolce.

L’anidride solforosa totale della tipologia spumante deve rimanere nel limite fissato dal Reg. CE 606/2009 all. I B sez. C punto 1 lett. A. di 185 mg/l.

Pure per l’acidità volatile i parametri sono quelli fissati dalla normativa (Reg.CE 606/2009 all. I C).

Per i vini spumanti i parametri di anidride carbonica in soluzione sono quelli contemplati dall’all. IV, punto 5, let.C del Reg. CE 479/2008 per cui devono presentare una sovrapressione non inferiore a 3.50 bar.

Lo stesso per i vini frizzanti in cui i parametri di anidride carbonica endogena in soluzione vengono fissati dall’all.IV, punto 8 let.C del Reg.CE 479/2008 in minimo 1,00 bar e massimo 2,50.

In particolare i vini fermi da varietà a bacca bianca si presentano freschi, fruttati e sapidi, di colore giallo paglierino più o meno intenso, con buona acidità; i vini fermi da varietà a bacca nera si presentano armonici e profumati da giovani, pieni e strutturati se invecchiati, di colore rosso rubino più o meno inteso, tendenti al granato se invecchiati.

I vini frizzanti presentano un perlage sottile e persistente, profumi freschi, equilibrati e fruttati, di buona acidità, di medio corpo e con un con gusto leggermente acido in alcuni casi attenuati da un piacevole quanto equilibrato residuo

zuccherino.

Gli spumanti hanno caratteristiche ben delineate.

Il colore è giallo paglierino più o meno carico con un perlage fine e molto persistente. I profumi sono molto complessi e di ottima intensità, fruttati e minerali. Al gusto si presentano eleganti, fini, di ottima struttura ed alle volte con un piacevole residuo zuccherino. La tipologia superiore si identifica con prodotti di struttura più elevata mentre quella riserva con profumi e corposità più complesse che vengono donate, il più delle volte, da mirati affinamenti in legno.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le caratteristiche climatiche riferibili alla DOC “Friuli Grave” sono determinate principalmente da due fattori: la conformazione orografica dei rilievi e la relativa vicinanza del Mare Adriatico.

Le Prealpi e le Alpi Carniche esercitano sulla circolazione meteorologica una rilevante influenza che consiste principalmente nella protezione della pianura dai venti freddi provenienti da Nord, in tal senso operano un’azione mitigatrice di grande entità specie sulle minime invernali.

La barriera costituita dai rilievi prealpini a ridosso della pianura porta anche al brusco innalzamento dell’aria spinta dai venti umidi provenienti da sud; il conseguente raffreddamento provoca spesso fenomeni piovosi con un notevole gradiente di temperatura in uno spazio breve.

Le Alpi, infatti, costituiscono anche una barriera notevole ai flussi umidi provenienti da sud-ovest e sud-est tipici della meteorologia del Friuli, determinando un incremento notevole delle piogge, sia in termini di

quantitativi sia di frequenza, rispetto ad altre zone del Nord Italia.

Il secondo elemento geografico importante è rappresentato dalla vicinanza del Mare Adriatico.

Il mare tende a mitigare le temperature, gli estremi si smorzano, per cui le aree litoranee rispetto a quelle della pianura interna presentano temperature medie più elevate in inverno e più basse in estate.

Tuttavia, l’Alto Adriatico è un bacino relativamente poco profondo e questo elemento fa sì che durante l’inverno la massa d’acqua si raffreddi parecchio, mentre d’estate si riscaldi notevolmente, di conseguenza gli effetti sulla mitigazione degli estremi termici invernali ed estivi sono contenuti.

Molto importante è invece il contributo all’incremento delle piogge, sia quelle temporalesche estive sia quelle di flusso autunnali e primaverili, determinato dalla cessione di umidità dal mare ai flussi d’aria che transitano sull’Adriatico e poi investono la zona.

Le piogge medie annue nella zona variano dai circa 1.100 mm della parte meridionale del comprensorio (con 96 giorni di pioggia) ai circa 2.000 mm (con 114 giorni di pioggia) che si registrano nella zona settentrionale, secondo un andamento che vede crescere la pluviometria partendo dalla pianura e andando a nord verso le montagne.

La natura e l’origine delle piogge variano nel corso dell’anno: durante i mesi tardo autunnali, invernali e primaverili le piogge sono in genere legate alla circolazione dell’aria a grande scala ed ai flussi umidi meridionali; durante i mesi estivi e nei primi mesi autunnali diventa invece rilevante anche il contributo di piogge di origine convettiva o comunque legate a dinamiche alla mesoscala.

Pertanto, nella zona DOC le eventuali carenze idriche estive sono da imputare alla scarsa capacità di ritenzione idrica dei terreni piuttosto che alla scarsità delle piogge.

La viticoltura locale vanta una storia antica e ricca, le sue origini risalgono quanto meno alla colonizzazione romana. Dall’Impero Romano ad oggi queste terre non sono mai state avare di vino, anche se tra alterne vicende storiche e umane. Infatti, la viticoltura locale è passata attraverso due millenni di storia senza grossi mutamenti fino all’inizio del secolo quando ha subito un grosso cambiamento.

Le ragioni di ciò non sono tanto riconducibili ad un generico impulso rinnovatore, quanto a un complesso insieme di cause e situazioni. Infatti, dalla metà del XIX° secolo fino ai primi del XX° l’oidio, la peronospora, la fillossera e non ultimi i conflitti bellici, provocarono distruzioni tali da costringere l’intera viticoltura a cambiare volto.

Altro fattore di forte espansione fu la conquista alla coltivazione della vite di nuovi terreni grazie alle opere di irrigazione realizzate in vaste aree.

La chiara vocazione viticola dei terreni ubicati a cavallo del fiume Tagliamento, riconosciuta con la creazione nel 1970 della Denominazione “Friuli Grave” e la professionalità dei viticoltori hanno consentito alla zona di crescere in modo inequivocabile, ponendosi al vertice della produzione regionale con oltre il 50% di prodotto.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla concomitanza di vari fattori: la razionalità dei nuovi impianti secondo le più moderne tecniche colturali, la selezione dei vitigni più adatti all’ambiente di coltivazione ma soprattutto la lungimiranza di molti produttori che, interpretando correttamente lo spirito del disciplinare, hanno puntato principalmente sulla qualità, valorizzando la loro produzione e contribuendo a diffonderne la conoscenza.

Il Consorzio dal 1972 ha iniziato la sua opera istituzionale di tutela, promozione, valorizzazione e assistenza tecnica alle aziende associate. Il costante aggiornamento del disciplinare, strumento principe della regolamentazione della produzione, ha permesso ai viticoltori di operare secondo i principi di una viticoltura moderna.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome ed indirizzo:

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975; Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

FRIULI LATISANA

D.O.C.

Decreto 27 maggio 2008

Modifica Decreto 25 settembre 2008

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla

specificazione «Latisana» («Friuli Latisana») è riservata ai vini in elenco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

 

Vini Rossi:

«Friuli Latisana» Merlot, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Cabernet Franc, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Cabernet Sauvignon, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Cabernet, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Carmenere, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Franconia, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Refosco dal peduncolo rosso, anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Pinot nero, anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Rosato, anche nella tipologia frizzante.

«Friuli Latisana» Rosso, anche nelle menzioni superiore e riserva.

Vini Bianchi:

«Friuli Latisana» Pinot bianco, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

«Friuli Latisana» Pinot grigio.

«Friuli Latisana» Friulano, anche nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Verduzzo friulano, anche nella tipologia frizzante.

«Friuli Latisana» Traminer aromatico.

«Friuli Latisana» Sauvignon.

«Friuli Latisana» Chardonnay, anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle

menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Malvasia, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

«Friuli Latisana» Riesling.

«Friuli Latisana» Bianco, anche nelle menzioni superiore e riserva.

«Friuli Latisana» Passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione «Friuli Latisana» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalle seguenti varietà di viti:

Merlot;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Carmenere;

Franconia;

Refosco dal peduncolo rosso;

Pinot nero;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Friulano;

Verduzzo friulano;

Traminer aromatico;

Sauvignon;

Chardonnay;

Malvasia istriana;

Riesling renano.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine (allegato 1).

 

Le tipologie bianco, rosso e rosato devono essere ottenute da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Friuli Latisana» Bianco:

Friulano minimo 60%,

Chardonnay e/o Pinot Bianco massimo 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10% (allegato 1).

 

«Friuli Latisana» Rosso e Rosato: Merlot minimo 60%,

Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère massimo 30%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10% (allegato 1).

 

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni

Cabernet Franc, Cabernet sauvignon e/o Carmenère.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata «Friuli Latisana» ricade nella provincia di Udine e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio comunale di

Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro e di parte del territorio comunale di

Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano Castions di Strada.

In provincia di Udine

Tale zona è così delimitata:

a sud della foce del Tagliamento, il limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia fino a incrociare il confine tra Varmo e Morsano al Tagliamento per riprendere all’altezza di Belgrado a seguire il confine comunale di Varmo.

Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad incrociare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest’ultimo verso est raggiunge quello di Pocenia (Rog. A Belizza).

Segue il confine comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in prossimità del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella strada statale n. 353 in prossimità del Km 10; procede verso sud lungo quest’ultima fino all’incrocio, nelle vicinanze di Muzzana del Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia (n. 14).

Dal punto d’incrocio prende la strada per San Gervasio fino alla strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il confine comunale di Palazzolo della Stella, segue quest’ultimo verso sud sino ad incrociare, in prossimità del C. Sterpo del Moro, il confine di Precenicco.

Segue il confine costiero di tale comune e di quelli di Latisana e di Lignano Sabbiadoro e superato Porto Lignano prosegue lungo la costa verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove e’ iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.

4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi a ettaro non può essere inferiore a 3.000 viti ad ettaro.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona (spalliere semplici e doppie) e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 Sistemi di potatura

La potatura va eseguita in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite ed alle caratteristiche di fertilità dei vitigni utilizzati.

4.5 Irrigazione, forzatura

E’ vietata ogni pratica di forzatura, mentre è ammessa l’irrigazione soltanto come mezzo di soccorso.

4.6 Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale.

 

Merlot: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet Franc: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet Sauvignon : 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet : 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Carmenère: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Franconia: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot nero: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot bianco: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot grigio: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Friulano: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Verduzzo friulano: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Traminer aromatico: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Sauvignon: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Chardonnay: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Malvasia istriana: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Riesling renano: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Bianco: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Rosso: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Rosato: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Superiore: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

Riserva: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

Novello: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Passito: 11,00 t/ha, 10,00% vol.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla DOC, inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, e’ consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

5.2 Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall’art. 1 e’ consentito destinare una parte delle uve, o dei mosti o dei vini di tale vigneto alla produzione delle seguenti tipologie Bianco, Rosso e Rosato, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve

destinate separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 Correzioni e colmature.

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E’ consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli Latisana» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

5.4 Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse anche ammostate separatamente.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve

Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero,

nonché di quelle che entrano nella costituzione del vino «Rosato», la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

La tipologia novello deve essere ottenuta con la vinificazione delle uve a bacca rossa di cui all’art.2, ad esclusione delle uve di Pinot nero, con immissione al consumo secondo le leggi vigenti in materia.

La tipologia spumante deve essere ottenuta rispettando le seguenti condizioni:

a).che la cuvee sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero,

nonché delle altre uve bianche di cui all’art. 2 nel limite massimo del 10%, con esclusione delle varietà aromatiche;

b) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvée non sia inferiore al 9,00%;

c) che sia posto in commercio nei tipi «brut» «extra brut» o «demi sec».

5.5 Resa uva/vino.

La resa massima dell’uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a doc «Friuli Latisana» ad eccezione della tipologia passito che non dovrà essere superiore al 45%.

Qualora la resa massima di uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75%, ed il 50% per la tipologia passito, la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.6 Invecchiamento.

I vini con nome di vitigno, ottenuti da uve di cui all’art. 2, possono essere designati e presentati con la menzione «riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno

24 mesi, in contenitori di legno o altri materiali,

a decorrere dall’11 novembre dell’annata di vendemmia.

5.7 Scelta vendemmiale.

Per i vini di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale e’ consentita ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» e verso le IGT compatibili.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%  vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Merlot novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Merlot superiore e riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: tipico, erbaceo;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l .

 

Cabernet Franc novello:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: tipico, erbaceo;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l .

 

Cabernet Franc superiore e riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: tipico, erbaceo;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l .

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi grigi;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: tipico, fine, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi grigi;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: tipico, fine, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%  vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon superiore e riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi grigi;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: tipico, fine, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: erbaceo, gradevole, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet novello:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: erbaceo, gradevole, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Cabernet superiore e riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: erbaceo, gradevole, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Carmenère:

colore: rosso rubino;

profumo: tipico, erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Carmenère novello:

colore: rosso rubino;

profumo: tipico, erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Carmenère superiore e riserva:

colore: rosso rubino;

profumo: tipico, erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Franconia:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Franconia novello:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Franconia superiore e riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, armonico;

sapore: asciutto, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei;

profumo: erbaceo, gradevole, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso novello:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei;

profumo: erbaceo, gradevole, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso superiore e riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei;

profumo: erbaceo, gradevole, intenso;

sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pinot nero superiore e riserva:

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pinot nero frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pinot nero spumante:

spuma: fine. persistente;

colore: rosso rubino non molto intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Pinot bianco:

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: morbido, caratteristico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Pinot bianco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Pinot bianco spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Pinot grigio:

colore: giallo dorato, talvolta ramato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Friulano:

colore: paglierino, chiaro, talvolta tendente al citrino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Friulano superiore e riserva:

colore: paglierino, chiaro, talvolta tendente al citrino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Verduzzo Friulano:

colore: giallo dorato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore lievemente tannico, pieno, delicato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.,

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Verduzzo Friulano frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo dorato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore lievemente tannico, pieno, delicato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.,

residuo zuccherino minimo: 10,00 g/l;

residuo zuccherino massimo: 40,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Traminer aromatico:

colore: paglierino chiaro;

profumo: tipico, caratteristico;

sapore: lievemente tannico, pieno, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: paglierino chiaro;

odore: secco, armonico;

sapore: tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, vellutato, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.,

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Chardonnay frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, vellutato, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.,

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Chardonnay spumante:

spuma: fine, persistente

colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.,

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Chardonnay superiore e riserva:

colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, vellutato, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.,

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Malvasia istriana:

colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Malvasia istriana frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Malvasia istriana spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Riesling renano:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Bianco superiore e riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, armonico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosso superiore e riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, caratteristico, armonico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Rosato:

colore: rosso poco intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, armonico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso poco intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Rosso novello:

colore: rubino piu’ o meno intenso;

odore: fruttato, vinoso;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: paglierino più o meno chiaro, brillante;

odore: fruttato;

sapore: sapido, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino chiaro, brillante;

odore: fruttato più o meno intenso;

sapore: sapido, caratteristico da secco ad amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

residuo zuccherino massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Passito: (anche nelle menzioni superiore e riserva):

colore: giallo dorato;

profumo: caratteristico, con sentori di fruttato;

sapore: lievemente tannico, pieno, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Passito superiore e riserva:

colore: giallo dorato;

profumo: caratteristico, con sentori di fruttato;

sapore: lievemente tannico, pieno, delicato, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» possono essere presentati e designati con la menzione «superiore» o «riserva» a condizione che il

Titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione e dei vini al consumo sia almeno dell’1,00% superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per le corrispondenti varietà e tipologie.

La tipologia frizzante deve essere presentata al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro:

a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;

b) non superiore a 10 per le altre qualità.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» di cui all’art. 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Menzioni facoltative.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

7.3 Caratteri e posizione in etichetta.

La denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» di norma deve essere stampata in etichetta nella medesima riga.

E’ tuttavia consentito che, rispetto al nome geografico «Friuli», l’indicazione «Latisana» sia riportata immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata»; pertanto non può essere interposta tra quest’ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli Latisana» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori di quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «superiore» e «riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione «Friuli Latisana».

In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Friuli Latisana», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

I vini della denominazione di origine controllata «Friuli Latisana», limitatamente alle qualità rosato ed ai vini rossi di cui all’art. 1, possono essere designati e presentati con il termine novello, purché la vinificazione, l’estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

7.5 Tipo merceologico.

Per i vini «Friuli Latisana» posti in commercio come frizzanti e spumanti deve essere dichiarata la loro natura merceologica.

7.6 Annata.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

L’imbottigliamento dei vini di cui all’art. 1 deve avvenire in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva debbono essere presentate al consumo in recipienti di capienza non inferiore a 750 ml e non superiore a litri 3,0 e di capacità superiori solo per particolari confezioni.

I vini di cui all’art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione dei vini Doc Friuli Latisana, interamente sita in provincia di Udine, è costituita dalla fascia di terra che si affaccia sul Mar Adriatico e prosegue a nord verso il paese di Latisana.

La morfologia del territorio è pianeggiante.

Le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona si sono rivelate, fin dall'antichità, particolarmente adatte alla coltivazione della vite.

Il clima infatti beneficia della vicinanza del mare, per essere d'estate sempre ventilato, quindi meno umido, e d'inverno più mite con temperature che solo poche volte scendono sotto lo zero.

La temperatura media annua va dai di 13 ai 14°, pertanto il clima di questa zona può definirsi temperato, a questo contribuisce l'effetto mitigante del mare che addolcisce notevolmente le temperature che arrivano sotto lo zero solo in alcuni brevi periodi dell'anno.

A rendere il clima mediamente asciutto contribuisce il vento di Bora (ENE) che spazza dalla bassa pianura i ristagni umidi in vari periodi dell'anno.

Le piogge sono concentrate nel periodo primaverile/autunnale.

Nevica molto raramente, la nebbia è un fenomeno frequente a fine autunno- inverno, inesistente in altri periodi dell'anno. Le estati sono calde ed in alcuni brevi periodi afose, le temperature medie sono al di sopra dei 20° con escursioni notturne non troppo elevate, spesso la mancanza di precipitazioni provoca siccità che in queste zone viene

solitamente ben tollerata dal vigneto data la natura del terreno.

I terreni sono di natura prevalentemente argillosa con una componente sabbiosa che in percentuale varia da zona a zona, si sono originati nel corso dei millenni, da fenomeni alluvionali, strappando alle colline soprastanti argilla, sabbia e sono ricchi di detriti minerali dalla varia composizione.

Clima e terreno insieme favoriscono uno sviluppo ottimale della vite ed assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, fattore principale per ottenere uve di elevatissima qualità.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La zona DOC “Friuli Latisana” si estende nella fascia meridionale della provincia di Udine e si innesta su terreni sabbioso-argillosi di difficile lavorazione, ricchi però di Sali minerali, che conferiscono un aroma particolare a questi vini, dalle caratteristiche inconfondibili: 400 ettari di vigneti specializzati, da cui vengono prodotti per il 33% vini bianchi e per il 67% vini rossi.

base ampelografica dei vigneti:

La base ampelografica della DOC Friuli Latiasana è composta dai seguenti vitigni:

Merlot;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Carmenère;

Franconia;

Refosco dal peduncolo rosso;

Pinot nero;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Friulano;

Verduzzo friulano;

Traminer aromatico;

Sauvignon;

Chardonnay;

Malvasia istriana;

Riesling renano.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

 i vigneti, sono allevati in maggioranza dei casi con la forma così detta a Guyot, una parte delle forme di

allevamento è ancora organizzata nella modalità a Sylvoz e “cappuccina” (doppio capovolto).

le pratiche relative alla raccolta delle uve e all’elaborazione dei vini: l

a raccolta delle uve dipende dalle tipologie prodotte le cultivar a bacca bianca sono generalmente le più precoci partendo dai Pinot, dallo Chardonnay per finire con il Traminer, per quanto riguarda i rossi la prima tipologia a venir raccolta è il merlot per concludere le operazioni, in genere tra le fine di settembre ed il mese di ottobre (a seconda delle annate) con il Refosco dal peduncolo rosso.

La vinificazione in bianco avviene generalmente senza contatto tra vinacce e mosto, cioè senza (o con breve) macerazione. Questo tipo di vinificazione prevede cioè la pigiatura, e quasi sempre la diraspatura delle uve (operazioni comuni alla vinificazione in rosso).

In seguito però si effettua la sgrondatura del pigiato, separando così il mosto dalla frazione contenente le bucce. Questa frazione, in pratica, viene destinata immediatamente alla pressatura per il recupero di tutte le frazioni liquide e non viene a contatto con il mosto.

I vini bianchi (tranne alcuni, in genere da invecchiamento) sono fondamentalmente vini freschi e profumati, da bere piuttosto giovani. Se si effettua la sgrondatura (cioè l'eliminazione di bucce, che contengono la maggior parte delle sostanze pigmentanti e vinaccioli) si possono produrre vini bianchi anche utilizzando uve rosse.

I mosti vengono normalmente decantati, filtrati e centrifugati per ottenere la migliore limpidezza e finezza. La vinificazione in bianco è abbastanza critica perché non vi deve essere il contatto con l'aria onde evitare che le polifenolossidasi producano fenomeni di ossidazione (maderizzazione) determinando un peggioramento delle qualità

organolettiche del vino, che assume in tali casi un colore definito «brodo di castagna» ed un sapore di cotto.

È anche molto importante il trattamento di solfitazione con azione antisettica, antiossidante, antiossidasica.

La temperatura di vinificazione va mantenuta in un adatto compreso tra 18 e 22 °C, in genere con l'impiego di fermentatori coibentati a doppia parete.

A parte alcuni bianchi particolari e da lungo invecchiamento, la maggior parte andrebbe consumata entro due, tre anni i dalla vendemmia.

La vinificazione in rosso o vinificazione con macerazione è caratterizzata dal contatto tra vinacce e mosto in fermentazione. Sfruttando l'azione dissolvente dell'alcol e la temperatura (compresa generalmente tra 26 e 30 °C), i pigmenti colorati (antociani) e le sostanze tanniche presenti nella buccia dell'acino passano nel mosto, e si ritroveranno quindi nel vino dopo la separazione tra parti solide e parte liquida (svinatura).

La fase di fermentazione e macerazione dura generalmente da 6 a 10 giorni, a seconda del contenuto e dell'estraibilità delle sostanze presenti nelle uve trattate.

Alcuni vini di grande pregio prevedono una fase di macerazione molto lunga (anche 40 giorni), al fine di estrarre maggiormente il contenuto delle bucce.

Dopo la svinatura le parti solide vengono pressate, al fine di recuperare la parte di vino rimasta a contatto con le bucce, e tutta la massa liquida viene stoccata in botti, barrique, contenitori in acciaio inossidabile o altri vasi vinari per la fase di affinamento.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

Bianco:

 Vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione di una o più varietà a bacca bianca tra quelle precedentemente descritte.

Le sue caratteristiche dipendono dal territorio e dal tipo di uve utilizzate.

Al palato è sempre secco e sapido.

Chardonnay:

Colore giallo paglierino dai riflessi verdognoli, profumo floreale forte quasi erbaceo, che continua verso la crosta del pane.

Vino bianco di grande struttura, con gradazione e acidità piuttosto elevate. Fine ed elegante con profumi che ricordano la mela e i fiori di acacia.

Dopo qualche mese di stagionatura si evolve in bouquet piacevolissimo nel quale si riscontra l’artemisia.

Malvasia istriana:

Colore giallo paglierino, profumo gradevole e fruttato; adatto ad essere elaborato come vino frizzante.

Vino bianco fresco, dissetante, beverino, piacevolmente aromatico.

Pinot bianco:

Colore giallo paglierino chiaro e giallo dorato, profumo delicato di fiori.

Vino bianco delicato e vellutato con gradazioni ed acidità sostenute.

Profumi di fiori si sposano con quelli della mela verde e dell’albicocca. Se invecchiato il bouquet evolve in note che ricordano la frutta matura, la frutta secca, le erbe aromatiche.

Pinot grigio:

Colore leggermente giallo ramato e dal profumo intenso, spiccato, molto persistente.

Gusto secco, gentile, pieno, piacevolmente amarognolo.

Dopo il Friulano è forse il vino bianco che più caratterizza l’enologia friulana. Il bouquet tipico ricorda i fiori di acacia.

Sauvignon:

Colore giallo paglierino con profumo aromatico e delicato.

Vino bianco di aroma prorompente, tipico, che ricorda i fiori gialli, la salvia, la menta, il peperone, la foglia di pomodoro, il basilico. Vino di grande struttura, ben strutturato e nel contempo dotato di ottima acidità.

Riesling:

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, bouquet finissimo, nervoso, asciutto con lievi sentori di albicocca, pesca, mirtillo.

Vino bianco dal profumo piacevolmente aromatico con sentore tipico di agrumi, erbe aromatiche, fiori di campo.

Con l’invecchiamento sorgono sentori di idrocarburo (petrolio) molto ricercati dagli amanti dei vini dallo "stile tedesco". Al palato è elegante, asciutto, fresco, dissetante, dotato sempre di una buona acidità.

Friulano:

Colore giallo paglierino e profumo intenso.

Si tratta del vino bianco in assoluto più rappresentativo dell’enologia e della viticoltura del Friuli Venezia Giulia. L’aroma è floreale e fruttato con una nota tipica che ricorda il profumo della mandorla amara ma nella quale si perdono infiniti sentori vegetali (geranio, tarassaco, fieno ecc.) e fruttati (mela, melone, pesca, albicocca).

Al gusto è rigorosamente secco ma la moderata acidità che lo contraddistingue lo fa sempre

apparire rotondo, ampio, vellutato, piacevole da bere.

Traminer aromatico:

Colore giallo paglierino intenso, presenta un profumo fragrante che richiama la vaniglia ed il fiore del tiglio. Il gusto è fine ed aromatico con fondo di mandorla amara.

Vino bianco che con il tempo tende alla tonalità giallo dorato.

Intensamente aromatico con note che possono evolvere in frutta matura. Vino piuttosto impegnativo che in Friuli riesce discretamente alcolico pur mantenendo una buona acidità.

Verduzzo friulano:

Colore giallo dorato, leggermente tannico con profumo di acacia e sapore di miele.

Vino bianco dal profumo intenso e fruttato. Al palato per lo più amabile o dolce, leggermente tannico, robusto, corposo con grado alcolico anche elevato.

Passito:

Colore giallo dorato, con profumo di frutta matura e sapore di miele, vaniglia ed agrumi.

Rosato:

vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione in rosato di una o più varietà a bacca rossa tra quelle precedentemente descritte.

Colore rosa tenue o cerasuolo. Profumo generalmente vinoso e fragrante. Gusto morbido e asciutto

Rosso:

Vino a denominazione di origine ottenuto tramite vinificazione di una o più varietà a bacca rossa tra quelle precedentemente descritte.

Le sue caratteristiche dipendono dal territorio e dal tipo di uve utilizzate. Al palato è generalmente secco e corposo.

Cabernet Franc:

Colore rosso rubino molto intenso, sapore erbaceo.

Vino dall’aroma intenso, spiccatamente erbaceo che prevale sulle note fruttate. Sapore pieno, deciso, se giovane è leggermente astringente e con una buona acidità. In genere poco alcolico.

Cabernet Sauvignon:

Colore rubino dal sapore vellutato con sentore di frutti di bosco, lampone e mora selvatica.

Vino importante, aristocratico, adatto ad essere affinato in legno ed invecchiato in bottiglia anche per parecchi anni. Aroma intenso, elegante, fruttato.

Se invecchiato il bouquet evolve acquistando note di vaniglia, liquirizia, spezie. Al palato è pieno, avvolgente e vellutato specie se affinato in barrique

Carmenère:

Colore rubino dal sapore tipicamente erbaceo con sentore di speziato e vinoso le cui note tendono al lampone e mora selvatica.

Vino adatto ad essere consumato fresco e che se affinato in legno ed invecchiato in bottiglia tende a perdere i sentori primari lasciando spazio a sensazioni più complesse.

Se invecchiato il bouquet evolve acquistando note di vaniglia, liquirizia, spezie.

Merlot:

Colore rosso rubino, profumo con sentore di lampone leggermente erbaceo.

Grande vino rosso della tradizione bordolese che ha trovato ampia diffusione e apprezzamento in terra friulana. Il colore assume tonalità granate con l’invecchiamento.

L’aroma è pieno, fragrante, ricorda l’amarena, il lampone, la mora il mirtillo. Se invecchiato il bouquet si arricchisce di note speziate e di sentori animali. Gusto secco, strutturato, sapido, intenso

Refosco dal peduncolo rosso:

Vino di colore rosso rubino con evidenti riflessi violacei che si attenuano con l’invecchiamento. Profumo vinoso leggermente erbaceo con gusto asciutto pieno ed amarognolo.

Le uve provengono da un vitigno molto vigoroso e produttivo che fornisce i migliori risultati quando si effettua un convinto diradamento della produzione per limitare le rese.

In tal caso si ottiene un vino adatto anche all’affinamento in legno.

Il profumo è sempre intenso, erbaceo, vinoso, con note che ricordano la mora selvatica e frutti di bosco.

Sapore deciso, vivace, tipicamente tannico.

Pinot nero:

Colore rosso rubino non molto intenso; odore caratteristico; sapore: asciutto, gradevole asciutto rotondo e armonico; adatto ad essere elaborato come vino frizzante.

Vino dall’aroma delicato fruttato, complesso che evolve e si impreziosisce a seguito di invecchiamento ed affinamento in legno. Vino di grande classe e struttura, al palato vellutato, rotondo, mai aggressivo.

Franconia:

colore rosso rubino intenso; odore vinoso armonico, sapore asciutto,leggermente fruttato.

Vino dall’aroma erbaceo e nel contempo vinoso con note di frutti di bosco. In genere corposo e mediamente tannico può essere adatto anche a un moderato invecchiamento.

 

I vini della DOC Friuli Latisana dal punto di vista analitico ed organolettico presentano quindi caratteristiche peculiari attribuibili a seguenti fattori di cui: principalmente il territorio, inteso come ambiente pedo-cliamtico ed il fattore umano.

All’articolo 6 del Disciplinare di produzione ciascuna tipologia di vino è descritta sotto l’aspetto analitico ed organolettico, e comunque in modo tale da permettere una sua chiara individuazione, frutto di un legame di tipicità con l’ambiente geografico.

In detto articolo non sono riportati i valori analitici degli zuccheri, acidità volatile ed anidride solforosa richiesti dall’art. 26 del Reg. 606/2009. Detti valori non vengono indicati in quanto devono essere inferiori o superiori a determinati limiti imposti alla normativa comunitaria o nazionale.

Per quanto concerne l’acidità totale espressa in acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore a 3,50 g/l.

L’acidità volatile non può superare i

18 milliequivalenti/litro per i vini bianchi e rosati e

20 milliequivalenti/litro per i vini rossi.

Per quanto riguarda il vino Verduzzo friulano prodotto nella tipologia “dolce” l’acidità volatile non può superare i

25 milliequivalenti/litro.

Tutti i vini della DOC Friuli Latisana classificati come “secchi” devono garantire che il tenore di zucchero non superi i 4,00 g/l oppure i 9,00 g/l purché il tenore di acidità totale espresso in acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2,00 grammi al tenore di zucchero residuo.

Lo zucchero residuo per il Verduzzo friulano non può superare i 45 g/l nella tipologia “amabile”, mentre deve essere almeno di 45 g/l nelle tipologie “dolce” e per il vino “passito”.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a)150 mg/l per i vini rossi;

b)200 mg/l per i vini bianchi e rosati.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:

a)185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità e

b)235 mg/l per gli altri vini spumanti.

I vini della DOC Friuli Latisana prodotti nella tipologia spumante devono garantire al consumo una sovrappressione di almeno 3,50 bar.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Il legame con la zona geografica delimitata della DOC “Friuli Latisana” è comprovato dai seguenti elementi contenuti nel disciplinare.

La pianura del territorio Friuli Latisana è caratterizzato da un paesaggio naturale di spiccata originalità.

I terreni sono di natura prevalentemente argillosa con una componente sabbiosa che in percentuale varia da zona a zona, si sono originati nel corso dei millenni, da fenomeni alluvionali, strappando ai rilievi soprastanti argilla, sabbia e ricchi detriti minerali dalla varia composizione.

Le montagne, oltre ad aver dato origine al terreno della zona Friuli Latisana, lo riparano dai venti freddi provenienti da nord. Questo fatto, insieme all'effetto benefico del mare Adriatico, ha concorso alla creazione di un clima particolarmente adatto alla coltivazione delle vite.

Clima e terreno insieme quindi, favoriscono uno sviluppo ottimale dei vigneti ed assicurano ideali condizioni di equilibrio della pianta, fattore principale per ottenere uve di elevatissima qualità.

Infatti l'escursione termica tra il giorno e la notte, tipica del territorio della pianura friulana favorisce l’ottenimento di uve con una spiccata dotazione di aromi e vini profumati ed eleganti.

Un‘azione coordinata di clima e terreno per dei vini che nelle zone più calde brillano per alcolicità e colore; in quelle più fresche per acidità e profumi; e nelle più asciutte per struttura e corpo.

Fondamentale risulta la peculiare composizione varietale dei vigneti e dalle specifiche forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura e tecniche di coltivazione dei vigneti.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli che storicamente e per particolare vocazione hanno saputo affermarsi nel territorio; per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro e le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti e l’esposizione della superficie fogliare.

Le basse rese produttive contribuiscono a conferire ai vini particolare vigore e complessità.

L’interazione tra le peculiarità ambientali, la tradizione storica e le tecniche produttive permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. 0432- 510619 Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità

rilasciata dalla CCIAA, verifica del corretto uso della D.O. sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.