Umbria › TERNI

AMELIA D.O.C.

LAGO DI CORBARA D.O.C.

ORVIETO D.O.C.

ROSSO ORVIETANO D.O.C.

ORVIETO

ORVIETO

AMELIA

D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica Provvedimento 19 ottobre 2015

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata "Amelia" è riservata ai vini:

 

bianco,

rosso,

rosso riserva,

Grechetto,

Ciliegiolo, 

Ciliegiolo riserva, 

rosato, 

novello, 

Malvasia, 

Merlot 

Merlot riserva,

Sangiovese,

Sangiovese riserva,

Vin  Santo 

Vin  Santo  Occhio  di Pernice

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia"  devono essere ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

"Amelia" bianco e Vin Santo:

Trebbiano toscano minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle  varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Amelia" Malvasia:

Malvasia toscana minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" Grechetto:

Grechetto minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" rosso, rosso riserva, rosato, novello e Vin  Santo  Occhio di Pernice:

Sangiovese: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle  varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

"Amelia" Ciliegiolo e Ciliegiolo riserva:

Ciliegiolo minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" Sangiovese e Sangiovese riserva:

Sangiovese minimo 85%.;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

"Amelia" Merlot e Merlot riserva:

Merlot minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri  vitigni  di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione  delle  uve  atte  a  produrre  vini  a Denominazione di origine controllata  "Amelia",  comprende  tutto  il territorio amministrativo dei  seguenti  Comuni: 

Alviano, Amelia,  Attigliano,  Calvi  dell'Umbria,  Giove, Guardea, Lugnano in  Teverina,  Montecastrilli,  Narni,  Otricoli,  Penna in  Teverina,  Sangemini, Stroncone  e Terni;

in provincia di Terni.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata "Amelia"  devono essere quelli tradizionali della zona e  comunque  atte  a  conferire alle uve  e  ai  vini  derivanti  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole  giacitura  ed  esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450  metri s.l.m.).

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. I nuovi impianti e  i  reimpianti,  in  coltura  specializzata, effettuati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente disciplinare dovranno  avere  una  densità  di  almeno  2.500  ceppi ettaro.

4. Ê vietata ogni pratica di forzatura,

Ê consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura.

 

5. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in  coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione  di  origine "Amelia" non deve superare le

12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini,

ad eccezione della tipologia "Amelia" rosso riserva, Ciliegiolo riserva e Sangiovese riserva la cui produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non  deve  superare  le 

11 tonnellate per ettaro.

6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti.

7. Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Amelia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

 

8. Il coacervo delle  uve  destinate  alla  vinificazione  per  la produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia" devono  assicurare  ai  medesimi  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,50 % vol. per il bianco ed il Grechetto;

10,50 % vol. per il rosso, rosato e per il novello;

11,00 % vol. per la Malvasia;

11,00 % vol. per il Merlot, Ciliegiolo e per il Sangiovese;

12,50 % vol. per il rosso  riserva, Merlot  riserva, Sangiovese riserva e per il Ciliegiolo riserva.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, conservazione,  maturazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

2.  Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" sono ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  specifiche caratteristiche.

3. Per le tipologie bianco, Malvasia, rosato, rosso, novello, rosso riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo  riserva,  Sangiovese  a  Sangiovese riserva Merlot e Merlot riserva è  consentito  l'arricchimento  alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.

4. L'arricchimento è ammesso  solamente  con  mosti  concentrati prodotti da  uve  provenienti  da  vigneti  iscritti  allo  schedario viticolo della denominazione di  origine  controllata  "Amelia",  con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche  di  arricchimento previste dalla vigente normativa.

5. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia" non deve essere  superiore  al  70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione  di  origine  controllata,  oltre  il  75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. I vini a denominazione di origine controllata "Amelia"  Merlot, rosso,   Ciliegiolo   e   Sangiovese,   possono    fregiarsi    della qualificazione  "riserva"  solo  se  sottoposti  ad  un  periodo   di invecchiamento obbligatorio non inferiore a

due anni,

di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 

1° Novembre  dell'anno  della vendemmia.

7. Per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione  prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può  essere  ammostata  non  prima  del  1°  dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo  dell'anno  successivo;

il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la resa massima dell'uva in  vino  non  deve  essere  superiore  al  35%; 

la conservazione  e  l'invecchiamento  devono   essere   effettuati  

in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3,00 hl

per un periodo di almeno

due anni;

l'immissione al consumo  non  può avvenire prima del

1° Novembre del terzo anno successivo a quello  di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristica al consumo

 

I vini a denominazione di origine  controllata "Amelia", all'atto dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle  seguenti caratteristiche:

 

"Amelia" bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fruttato, molto intenso;

sapore: secco, armonico, vellutato, piacevolmente  fruttato  con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Amelia" rosso:

colore: rosso rubino  da  giovane,  con  tendenza  al  granato  se invecchiato;

profumo: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;

sapore: asciutto, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" rosso riserva:

colore: rosso rubino da giovane, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: vinoso e gradevole da giovane, fine e molto persistente se invecchiato;

sapore: asciutto, di corpo, armonico con eventuale sentore di mandorla con l'invecchiamento;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" Merlot:

colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso, con tendenza al granato se invecchiato;

profumo: vinoso caratteristico da giovane, accentuato e molto persistente se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, gradevole, talvolta con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Amelia" rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Amelia" novello:

colore: rosso rubino  più  o  meno  intenso; 

profumo: fruttato, persistente;

sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Amelia" Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 profumo: fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%  vol.; 

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Amelia" Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: persistente, fine, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Amelia" Sangiovese:

colore: rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore:   asciutto, caldo, giustamente  tannico, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;  

 

"Amelia" Sangiovese riserva:

colore: rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, giustamente tannico, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Amelia" Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Amelia" Ciliegiolo riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: ampio, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; 

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

"Amelia" Vin Santo:

colore: giallo dorato fino all'ambrato con l'invecchiamento;

profumo: etereo, intenso e caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l.

acidità volatile massima: 40 meq/l.

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

"Amelia" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco a  dolce,  vellutato,  rotondo,  armonico;  titolo

alcolometrico  volumico  totale  minimo: 16,00%  vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 40 meq/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto  i  limiti  indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a  denominazione  di origine controllata  "Amelia"  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.

3.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione   di   origine controllata "Amelia" di  cui  all'art.1  può  essere  utilizzata  la menzione "vigna" a condizione

che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione  del  vino avvengano in recipienti separati

che  tale  menzione,  seguita  dal relativo toponimo o nome  tradizionale,  venga  riportata  sia  nella denuncia  delle  uve,  sia  nei   registri   e   nei   documenti   di accompagnamento

e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui  all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia"  devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a 5 litri.

2. L'abbigliamento  delle  bottiglie  deve  essere  quello  di  uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino  di  qualità con chiusura costituita da tappo raso bocca.

3. La chiusura con tappo a vite e a strappo è  ammessa  unicamente per le bottiglie di contenuto da 1 a 5 litri.

4. Le tipologie Merlot e Merlot riserva, devono essere  immessi  al consumo solo in recipienti di capacità inferiore o  uguale  a  litri tre, chiusi con tappo raso bocca.

5.  Per  tutti  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Amelia", che non utilizzano  la  qualifica  riserva,  è consentito l'utilizzo di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in  materiale  plastico  pluristrato  di  polietilene  e  poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale  rigido  di capacità minima di 3 litri e massima di 10 litri.

6. I vini "Amelia" Vin Santo e Vin Santo Occhio di  Pernice  devono essere immessi al consumo esclusivamente in  bottiglie  di  capacità non superiore a 0,750 litri chiusi con tappo raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte sud occidentale della Regione Umbria in Provincia di Terni e comprende un areale di coltivazione che si articola su terreni pleistocenici/quaternari con due distinte caratterizzazioni ambientali: le zone a sud-ovest hanno sedimenti di ambiente marino (facies marino), mentre quelli situato a nord-est, nella piana di Terni, sono di ambiente continentale, lacustre (facies lacustre).

Sul lato occidentale si hanno argille sabbiose e sabbie giallastre più o meno argillose con lenti di conglomerati, di ambiente marino da costiero a leggermente più esterno, di età da Pleistocene superiore a Pleistocene medio-superiore. In una zona ristretta, poco più di 5 km2, fra Lugnano in Teverina e Giove, sono presenti terreni vulcanici costituiti da tufi stratificati, alternati a pomici, ceneri, lapilli, correlabili a quelli di Orvieto.

I terreni di ambiente lacustre che si trovano a nord-est delle dorsali calcaree, sono prevalentemente sabbioso-argillosi, con a tratti facies salmastre, e di età plio-pleistocenica; appartengono ai depositi del lago Tiberino e fanno parte di

quei terreni che in Umbria sono caratteristici della maggior parte delle zone in cui si coltiva la vite in modo intenso (Colacicchi e Parotto, 2006).

Il comprensorio di produzione dei vini DOC “AMELIA” (latitudine compresa tra 42°35’ N e 42°64’ N) comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Alviano, Amelia, Calvi dell'Umbria, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Sangemini, Stroncone e Terni.

I vigneti sono localizzati ad una quota variabile dai 50 ai 400 m s.l.m., la pendenza è variabile dal 1% al 16%.

Dal punto di vista climatico tale comprensorio è quello più caldo dell’Umbria facendo registrare una disponibilità termometrica, calcolata come indice bio-climatico di Amerine-Winkler (1944), ovvero la sommatoria delle temperature medie giornaliere detratte di 10 °C dal 1° aprile al 30 settembre, mediamente variabile da 1.800 a 2.000 gradi giorno (Cartechini e Palliotti, 1994).

Dall’analisi delle precipitazioni calcolate in funzione delle stagioni emerge una disponibilità idrica supportata dalle piogge che può essere considerata sufficiente a consentire il pieno svolgimento del fasi fenologiche della vite, inclusa la perfetta maturazione delle uve. Infatti si denota una maggiore piovosità in autunno, con il 35% circa delle piogge totali, segue il trimestre invernale con il 28-29%, poi quello primaverile con il 21-22% ed infine quello estivo con il 15-16%.

 

Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere la DOC “AMELIA”.

La presenza della viticoltura nell’area delimitata è testimoniata sin dall’antichità infatti Virgilio nelle Georgiche descrive come le popolazioni del territorio erano solite legare con i salici i tralci delle viti.

E’ stato riconosciuto come DOC Colli Amerini fin dal 1989 (D.P.R. 25 Novembre 1989) e poi modificato con Decreto M.I.P.A.A.F. del 10/08/2000 ed oggi ha modificato il nome in DOC AMELIA ed ampliato il suo disciplinare grazie al Decreto M.I.P.A.A.F. del 16/12/2010.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata ed autorizzati dalla regione Umbria per la Provincia di Terni;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali affiancati a quelli più moderni ed innovativi e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; I nuovi impianti sono stati caratterizzati da forme di allevamento altamente meccanizzabili come il cordone speronato ed il Guyot, mentre i sesti sono stati ristretti a garanzia di una produzione a ceppo contenuta sinonimo di eccellenza produttiva.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso o in bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e le tipologie riserva esclusivamente per i rossi, riferite quest’ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento sia in botti di legno che in bottiglia, obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “AMELIA” è riferita a varie tipologie di vini (“Bianco”, “Rosso”, “ Rosso Riserva”, “Grechetto”, “Ciliegiolo”, “Ciliegiolo Riserva”, “Rosato”, “Novello”, “Malvasia”, “Merlot”, “Merlot Riserva”, “Sangiovese”, “Sangiovese Riserva”, “Vin Santo“ e “Vin Santo Occhio di Pernice”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano un modesto tenore di acidità, il colore è rosso rubino, con riflessi violetti nei vini giovani che sfuma verso il rosso granato con riflessi aranciati nei vini più invecchiati, mentre per i vini bianchi il modesto tenore in acidità è accompagnato dal colore giallo paglierino più o meno intenso.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi floreali e fruttati (bacche e drupe) tipici delle cultivar dei vitigni di base, che nei vini più invecchiati sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno.

Fanno eccezione il Vin santo dal colore giallo ambrato dovuto all’invecchiamento ed il Vin Santo Occhio di Pernice caratterizzato dal colore rosa intenso fino a rosa pallido accomunati entrambi da un sapore da secco a dolce, armonico e vellutato.

Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza, buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione predominante ad ovest, sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del DOC A melia.

Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del DOC Amelia.

In particolare, i terreni, riconducibili in parte a terreni vulcanici costituiti da tufi stratificati, alternati a pomici, ceneri, lapilli,ed in parte a terreni prevalentemente sabbioso-argillosi sono caratteristici della maggior parte delle zone in cui si coltiva la vite in modo intenso .

Sono infatti terre che ospitano vigneti localizzati ad una quota variabile dai 50 ai 400 m s.l.m., con una pendenza variabile dal 1% al 16% massimo.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo autunno-invernale, con moderate piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, da buone temperature medie annuali, unite ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del “DOC AMELIA”, dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del DOC “Amelia”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i vini DOC “Amelia ex Colli Amerini”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

In particolare la presenza della viticoltura nella zona del DOC “AMELIA” è attestata fin dall’epoca romana, infatti Publio Virgilio Marone nelle Georgiche cita il fatto che nella zona di Amelia i contadini erano soliti legare i tralci di vite con”vergelle” di salice. Inoltre si ha testimonianza che il vino prodotto in quelle zone era trasportato a Roma anche via fiume.

Nel medioevo: i contratti agrari, le aste ecclesiastiche, le donazioni fondiarie ed i documenti di varia natura, conservati presso gli archivi monastici, comunali e non confermano la diffusione di tale coltura.

Leandro Alberti di Terni nel 1530 si sofferma sulla qualità dei vini: “......produce altresì detto paese, o sia di piano, o dé colli, buoni, e saporiti frutti con vini in ogni maniera, cioè vernaccie, moscatelli, austeri e mediocri con grande abbondanza d’oglio.....”

Nel 1595 nella relazione sullo stato della Diocesi dal Vescovo Monsignor Graziani si ricordano i “fertili colli coltivati a vigneto ed oliveto di Amelia” ed al “duro sasso su cui è posta Narni” che pur avendo poco territorio “non è però che non riponghi e grano et vino et olio che li basta”.

Nel manifesto del Comizio Agrario del 1869 si considerano quali uve scelte indigene del circondario le varietà comunemente denominate: Nere: Aleatico, Galloppo, Moscatello, Balsimina, Greco, Cesanese. Bianche: Malvasia, Moscatello, Biancone, Greco Verdetto, Menajuolo o Vagarello, Balsimina, Trebbiano.

Nel 1886 ad opera di Paolano Manassei si rinviene una descrizione dettagliata delle tecniche vitivinicole del Ternano che testualmente cita “.........le viti della collina sono generalmente tenute a sostegno morto, cioè a pergoloni o ad allicciate (vigne a spalliera), sistemi di armamento che presuppongono un buon mercato di legname che più non esiste , e in piccolissime parti a vigna bassa. Le viti del piano sono a sostegno vivo di olmi o oppi.....” ed anche delle uve egli cita “

........le uve bianche sono in maggior numero che le nere. Dalla collina si traggono i mosti migliori perchè vi si coltivano le uve più elette: come Verdetto, Menajuolo o Vagarello, Biancone, Malvasia, Galloppo, Aleatico, Cesanese, Balsimina; e perchè vi stringono maggiore alcoolicità......”

Altra descrizione dettagliata viene redatta nel 1930 dal Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Terni a proposito della coltura della vite “........ nei vecchi impianti predomina la vite maritata a sostegno vivo (olmo), mentre nei nuovi impianti , sia in pianura che in collina, predominano le cosiddette filonate con filari distanti dai venti ai trenta metri e con viti a filari distanti circa un metro l’una dall’altra ed interpolate con olivi o fruttiferi distanziati dagli otto ai

dieci metri; le viti vengono allevate alla Guyot su tre fili di ferro”.

Riguardo alle più comuni varietà di viti coltivate in quell’epoca il Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Terni cita il Sangiovese, il Trebbiano, il Biancone, il Montepulciano.

Nel 1989 si ottiene il riconoscimento DOC Colli Amerini e la storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del “DOC Colli Amerini ieri e DOC AMELIA oggi riconosciuto con D.M. del 6/06/2011.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia s.r.l. Soc. per la Certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane srl

Indirizzo Sede Direzione

Piazza Roma 10

Operativa Controlli Regolamentati 14100 Asti

Tel. 0141 - 436915

Fax 0141 - 34210

Indirizzo Sede Operativa Corso Cavour, 36

05018 Orvieto – TR

Tel. 0763 - 343790

Fax 0763 - 394980

 

La Soc. Valoritalia srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

LAGO DI CORBARA

D.O.C.
Decreto 8 marzo 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La denominazione di origine  controllata  «Lago  di  Corbara»  è riservata ai vini  rossi  e  ai  vini  bianchi  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti tipologie:

rosso,

rosso riserva, 

Cabernet Sauvignon,

Cabernet Sauvignon riserva,

Merlot,

Merlot riserva, 

Pinot nero,

Pinot nero riserva; 

Sangiovese, 

Sangiovese  riserva, 

bianco,

bianco riserva,

Grechetto,

Grechetto riserva,

Vermentino, 

Vermentino riserva, 

Chardonnay, 

Chardonnay   riserva,  

Sauvignon,  

Sauvignon riserva,

Vendemmia tardiva,

passito,

passito riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» devono essere ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

 

«Lago di Corbara» rosso e rosso  riserva: 

Cabernet  Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente  per  almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad  un massimo del 30%, le uve a bacca rossa provenienti  da  altri  vitigni non  aromatici  idonei  alla  coltivazione  per  la  regione  Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Lago di  Corbara»  Cabernet  Sauvignon  e  Cabernet  Sauvignon riserva:

Cabernet  Sauvignon  minimo  85%. 

Possono  concorrere  alla

produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve  a  bacca rossa  provenienti  da  altri  vitigni  non  aromatici  idonei   alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Merlot e Merlot riserva:

Merlot  minimo  85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 15% le uve  a  bacca  rossa  provenienti  da  altri  vitigni  non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Pinot nero e Pinot nero riserva: 

Pinot  nero minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri  vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Sangiovese e Sangiovese  riserva: 

Sangiovese minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri  vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago  di  Corbara»  bianco  e  bianco  riserva: 

Grechetto   e Sauvignon per almeno il 60%.

Possono concorrere  alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  40%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Lago di Corbara» Vermentino e Vermentino  riserva: 

Vermentino nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara»  Grechetto  e  Grechetto  riserva: 

Grechetto nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Chardonnay e Chardonnay  riserva: 

Chardonnay nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara»  Sauvignon  e  Sauvignon  riserva: 

Sauvignon nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  15%  le  uve  a  bacca  bianca

provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria;

 

«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva:

Grechetto e Sauvignon  per almeno il 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a  bacca  bianca  provenienti  da  altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

 

«Lago di  Corbara»  passito  e  passito  riserva: 

Grechetto  e Sauvignon per almeno il 60%.

Possono concorrere  alla  produzione  di detto vino, fino ad  un  massimo  del  40%  le  uve  a  bacca  bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei  alla  coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo  aggiornato  con  decreto  ministeriale  28  maggio  2010

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti  ad  essere  designati  con  la  denominazione  di  origine controllata «Lago  di  Corbara»  comprende  in  provincia  di  Terni, l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e  parte  del territorio amministrativo del

comune di  Orvieto 

relativamente  alle frazioni  di  Corbara,  Fossatello,  Colonnetta  di  Prodo,  Prodo  e Titignano,

in provincia di Terni,

così delimitato:

partendo  dal  lato  destro  del  fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la  destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta  sulla  strada comunale che dalla  frazione  di  Corbara  si  dirige  a  Cicoria  di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. 

Da  qui,  salendo,  segue  il  lato destro di tale strada fino all'innesto con la  strada  statale  79  - bis.

Il confine prosegue sulla strasa statale 79 - bis  in  direzione Todi e oltrepassata  la  frazione  di  Prodo  giunge  al  confine  di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano  e  lo  affianca fino ad incrociare il fiume Tevere.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente: le condizioni ambientali e  di coltura  dei  vigneti  destinati   alla   produzione   dei   vini   a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono  essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed  ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti sotto elencati:

altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione  delle uve;

terreni: idonei a conferire alle uve ed  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche qualitative.

Densità  dell'impianto: 

la  densità  di  impianto  è   quella generalmente  usata  in  funzione  delle  caratteristiche   peculiari dell'uva e del vino;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto:

le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionalmente usati  o  comunque atti a non modificare le caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del vino.

Sistemi  di  potatura: 

i  sistemi  di   potatura   sono   quelli tradizionalmente  usati  o  comunque  atti  a   non   modificare   le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

É vietata ogni pratica di forzatura.

 

Resa a ettaro e gradazione minima naturale:

la quantità  massima di uva per ettaro di vigneto in coltura  specializzata  e  il  titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

“Lago di Corbara rosso”: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Cabernet Sauvignon”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Merlot”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Pinot nero”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Sangiovese”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara rosso riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Sauvignon riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Merlot riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Pinot nero riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara Sangiovese riserva”: 7,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Lago di Corbara bianco”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara vendemmia tardiva”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara passito”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara passito riserva”: 10,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Chardonnay”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Grechetto”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Sauvignon”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara Vermentino”: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Lago di Corbara bianco riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Chardonnay riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Grechetto riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Sauvignon riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Lago di Corbara Vermentino riserva”: 8,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lago di Corbara» devono essere riportati nei  limiti  di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per  i  quantitativi di cui trattati purché la produzione globale non superi  del  20%  i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva per ettaro deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Zona  di  vinificazione  e  imbottigliamento:  le  operazioni  di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è consentito che tali operazioni siano effettuate  anche  in  tutto  il territorio  amministrativo  dei  comuni  compresi   nella   zona   di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio.

Le operazioni di imbottigliamento devono  essere  effettuate  nel territorio di cui al primo comma, sono fatte salve le  autorizzazioni in deroga rilasciate alle ditte interessate ai sensi del disciplinare approvato con decreto ministeriale 1° luglio 1998. 

Elaborazione: nella vinificazione dovranno essere  adottate  solo le pratiche enologiche atte a conferire ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

Titolo    alcolometrico    dopo    appassimento:    al    termine dell'appassimento le uve destinate alla  produzione  delle  tipologie «Lago di Corbara»  Vendemmia  tardiva  devono  assicurare 

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.

Al termine dell'appassimento le  uve  destinate  alla  produzione delle tipologie «Lago di Corbara» passito e  passito  riserva  devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di  16,00% vol.

Resa uva/vino e vino/ettaro: la resa  massima  dell'uva  in  vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.

La resa delle uve in vino per le tipologie  Vendemmia  tardiva  e passito non deve essere superiore al 40% dell'uva fresca.

Immissione  al  consumo  e  invecchiamento: 

i vini rossi a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono  essere immessi al consumo non prima del 1°  settembre  dell'anno  successivo alla vendemmia.

I vini rossi nella tipologia riserva non potranno essere  immessi al consumo prima del

1° settembre del secondo  anno  successivo  alla vendemmia;

per tale tipologia è  obbligatorio  l'invecchiamento  nel legno di minimo dodici mesi.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» nelle tipologie Vendemmia tardiva e passito devono essere immessi  al consumo non prima

del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia,

mentre per i vini bianchi nella tipologia riserva non  prima  del 

30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

L'immissione al consumo della tipologia «Lago di Corbara» passito riserva  può  avvenire  solo  dopo  un  periodo  di   invecchiamento obbligatorio di almeno

due anni

di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia

a partire  dalla  data  del  15  dicembre  dell'anno  di produzione delle uve.

La conservazione e  l'invecchiamento  delle  tipologie  «Lago  di Corbara» passito riserva devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 225 litri.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

«Lago di Corbara» rosso:

colore:   rosso   rubino,    tendente    al    granato    con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

profumo:  caratteristico,  marcato,  a  volte  con  ricordi  di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Merlot riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Cabernet riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Pinot nero riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, intenso;

sapore: asciutto, pieno, corposo, complesso;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: da secco a abboccato, armonico, franco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Lago di Corbara» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: da secco a abboccato, armonico;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

 profumo: caratteristico, intenso;

 sapore: da secco a abboccato, armonico;

 titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol.;

 acidità totale minima: 4,50 g/l.

 estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

 «Lago di Corbara» bianco riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Grechetto riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Vermentino riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Chardonnay riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Sauvignon riserva:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso, complesso;

sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro più o meno intenso;

profumo: caratteristico, talvolta con sentori di miele;

sapore: da abboccato a dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» passito:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Lago di Corbara» passito riserva:

colore: giallo dorato, ambrato;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  16,00%

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Nel caso di conservazione in recipienti di legno,  i  vini  sopra citati possono presentare percezione di legno.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti  sopra  indicati  per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine controllata  «Lago  di  Corbara»  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

Per i vini designati con la denominazione di origine  controllata «Lago di Corbara» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle  condizioni  previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve  è stata rivendicata la denominazione di origine  controllata  «Lago  di Corbara», seguita da una delle indicazioni  di  vitigno  ammesse  dal presente   disciplinare,   possono   essere   riclassificati,   prima dell'imbottigliamento, con la denominazione  di  origine  controllata «Lago di Corbara» senza alcuna specificazione aggiuntiva.

Sulle  bottiglie  contenenti  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Lago di Corbara» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata «Lago  di  Corbara» devono essere immessi al consumo in  contenitori  con  capacità  non superiore a 6,0 litri e non inferiore a 0,187 litri.

Per le tipologie «Lago di Corbara»  rosso  e  bianco,  anche  con menzione del vitigno, è consentito l'uso di contenitori  alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico  pluristrato  di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, nei volumi fino a 20 litri.

Per le tipologie Riserva, Vendemmia tardiva,  Passito  e  Passito riserva è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso  con  tappo  di sughero raso bocca.

Per tutte le altre tipologie  sono  consentiti  i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Il vino Lago di Corbara Doc viene prodotto,nella zona sud-ovest della Regione dell’Umbria in provincia di Terni, nell'intero territorio del comune di Baschi e in parte nel territorio comunale di Orvieto, e nello specifico nella frazione di Corbara.

L’area in esame si colloca lungo le fasce collinari che corrono parallelamente al medio corso del Tevere sia in destra che in sinistra idrografica nell’area in cui lo stesso fiume trova lungo il suo corso lo sbarramento della diga di Corbara, dando luogo al lago omonimo.

Il territorio della doc Lago di Corbara appartiene al contesto geologico dell’Appennino Centrale ed è costituita da formazioni litoidi depostesi nel periodo che va dal Triassico sino all’Olocene in vari domini paleogeografici

L’evoluzione geologica ha determinato in quest’area una distribuzione spaziale dei litotipi costituita da potenti spessori di depositi clastici di età pliopleistocenica ed olocenica di origine marina e continentale costituiti da marne arenacee, calcari ed arenarie con sabbie. Il substrato pedologico che ne è derivato assumere caratteri fisici molto vari che comprendono tessiture argilloso-limose e terreni sciolti con presenza di detriti calcarei.

L’altitudine dei terreni coltivati a vigneto varia dai 190 e i 550 m s.l.m. con pendenze variabili, una morfologia collinare a bassa - media acclività ed un’esposizione varia.

Il clima è di tipo collinare submediterraneo con 2-3 mesi di aridità estiva, media delle temperature invernali prossime o di poco superiori ai 2°C.

I dati pluviometrici rilevati alle stazioni di Corbara e Prodo indicano una piovosità media annua di 763.21 mm con picchi nella stagione autunnale (270,36 mm) e primaverile (204,13) e minimo nel periodo estivo (121,05).

Le temperature medie variano dai 6,52 C° del mese di gennaio ai 23,90 C° di quello di agosto; i picchi raggiungono i

minimi nei mesi invernali con temperature prossime allo zero mentre nei mesi di luglio e agosto vengono raggiunti i massimi con temperature di 34,30 e 34,70 C° rispettivamente.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L’area della DOC Lago di Corbara infatti costituisce una nicchia del territorio della più ampia DOC Orvieto e , in particolare quella in cui la realizzazione del lago artificiale di Corbara ha creato un particolare microclima che contribuisce alla sviluppo di caratteri peculiari nel vino.

La viticoltura nell’area delimitata risale epoca remota ad trova testimonianze importanti come quelle rinvenute in alcune tombe etrusche. I primi a coltivare la vigna, scoprendo la vocazione di questi terreni, furono proprio gli Etruschi, i quali facevano fermentare i mosti nelle grotte scavate nella rupe tufacea su cui si erge la cittadina di Orvieto.

In epoca romana, grazie alla presenza del fiume Tevere, si è accresciuta la tradizione agricola della zona.

Il fiume infatti era il principale mezzo di trasporto dell’epoca e proprio da questa area venivano spedite a Roma, e poi in tutto il mediterraneo, le anfore contenenti vino ed olio prodotti in questa zona.

I ritrovamenti del porto romano di Pagliano e di una fabbrica di ceramica di origini romane nei pressi di Civitella del Lago, dimostrano la grande tradizione agricola della zona.

Durante tutto il Medioevo, il vino della zona divenne il vino dei papi e divenne una delle principali risorse per finanziare della zona. E’ importante ricordare come la costruzione: gli appalti per la costruzione del Duomo di Orvieto e anche le commesse per la realizzazione di opere d’arte e affreschi vennero in parte pagati proprio con il preziosissimo vino. Lo stesso Luca Signorelli, autore del ciclo di bellissimi affreschi che ornano la Cattedrale, aveva richiesto in cambio della propria opera un vitalizio di 1.000 litri di vino di Orvieto ogni anno.

Non stupisce quindi che nei bassorilievi del Duomo il tema della vigna e dell’uva siano piuttosto ricorrenti.

Nei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio tanto da identificarlo. La presenza nel territorio della Strada della strada dei vini etrusco-romana è una evidente prova del legame esistente tra il territorio e il vino.

Alla stessa stregua va vista la presenza nella zona della Cantina sperimentale regionale che dimostra come lo sforzo del territorio sia stato quello di coniugare tradizione e innovazione.

La DOC “Lago di Corbara” è riferita alle tipologie rosso e bianco, con la possibilità di produrre vini da blend o singoli vitigni.

Di seguito vengono riportati le principali caratteristiche dei vitigni che contribuiscono singolarmente o in blend alla produzione dei vini “Lago di Corbara” DOC.

Grechetto

Il vino è pienamente soddisfacente per profumo, tipicità, sapore ed equilibrio e presenta tutte le caratteristiche per essere utilizzato in purezza.

Vino di struttura e complesso, presenta sentori di frutta matura e mandorla, con leggera sensazione tannica ed amarognola.

Vermentino

Il vino, per il quale è stato mostrato un notevole apprezzamento tra i degustatori, è delicatamente profumato, morbido e lievemente amarognolo.

Presenta aromi spiccatamente floreali ed erbacei, con spiccata acidità e note minerali.

Sauvignon

Da questa varietà si è ottenuto un vino dagli intensi profumi di frutta matura, agrumi, sambuco e erba tagliata, dall’aroma caratteristico, intenso, alcolico, di corpo e delicato.

Chardonnay

Il vino risulta fresco, alcolico, delicatamente fruttato con aromi di banana , pesca e pera, e con note minerali. e sapide, di sapore fine, elegante con un’ottima struttura ed un buon equilibrio acidico.

Sangiovese

Caratterizzato da germogliamento precoce, da maturazione medio tardiva e da elevata vigoria.

Molto validi i parametri relativi alle cinetiche di maturazione.

Il vino, di colore rosso rubino risulta fruttato, morbido e suadente, con aromi di ciliegia, lampone, ribes, e tannini morbidi, vellutati ed eleganti.

Merlot

Il vino che se ne ottiene presenta un aroma fruttato erbaceo ed un sapore lievemente tannico, asciutto, morbido, molto caratteristico.

Spiccano gli aromi di frutti di bosco, more e frutta matura, con una nota tannica importante e ben presente.

Cabernet Sauvignon

Vino che all’olfatto evidenzia sentori caratteristici (peperone ed erbaceo), uniti ad aromi di frutta matura, prugna e marasca, tabacco e aromi di natura balsamica, al palato si presenta di buona struttura, con buona acidità, gradevolmente tannico e di colore rosso rubino intenso.

Pinot Nero

Da questo vitigno si ottiene un vino profumato con aromi di menta e foglia di pomodoro, uniti ad aromi fruttati di ciliegia e fragola, abbastanza alcolico, morbido, elegante e vellutato, con una buona acidità.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La DOC “Lago di Corbara” è riferita alle tipologie rosso e bianco, con la possibilità di produrre vini da blend o singoli vitigni. Dal punto di vista analitico ed organolettico tutte le tipologie presentano caratteristiche evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazzione legata all’ambiente geografico.

L’ortografia collinare dell’area di produzione, determina un ambiente arioso, luminoso, con un suolo altamente sgrondante di acque reflue. In contemporanea la presenza del Lago di Corbara aumenta la percentuale di umidità nell’aria, creando un alternanza quotidiana di nebbie e correnti ventose calde e fresche. Unendo questi fattori alle caratteristiche pedologiche dei suoli, che conferiscono ai prodotti una grande ricchezza di macro e micro elementi, con apporti calcarei importanti, possiamo riscontrare all’analisi organolettica un carattere minerale molto pronunciato.

La natura stessa dei suoli e la loro posizione geografica permette di ottenere una bassa produzione per pianta e una maturazione dei frutti regolare e completa.

Le cinetiche di maturazione delle uve evidenziano infatti, a fronte del mantenimento di giusti livelli di acidità, interessanti ritmi di incremento del tenore zuccherino delle bacche che portano all’ottenimento di vini dotati di un sostenuto ed equilibrato contenuto in alcol ed acidità fissa.

Il buon adattamento uva-zona è evidente nel fatto che la maturità fenolica coincide la maturità tecnologica definita in base al rapporto zuccheri/acidità totale anche per quelle varietà tardive come il sangiovese.

L’elevata concentrazione di antociani nelle uve rosse permette di ottenere vini dal colore rosso rubino con buona propensione all’invecchiamento.

Nelle tipologie Vendemmia tardive e Passito l’epoca di maturazione permette la sovra maturazione e l’appassimento naturale in condizioni climatiche ideali con conseguente concentrazione degli zuccheri e accumulo di sostanze terpeniche nelle bucce prima dell’arrivo delle piogge.

Il clima temperato durante tutto l’anno, l’elevata escursione termica tra giorno e notte e l’alta umidità relativa caratterizzano e contribuiscono ad arricchire la complessità terpenica e polifenolica contenuta nelle uve dei vini “Lago di Corbara”.

In particolare vengono esaltati gli aromi primari nel sauvignon, nello chardonnay, nel grechetto, nel pinot nero e anche nel vermentino.

Tutti gli accorgimenti tecnici adottati in campo e le tecnologie di vinificazione sono tali da esaltare le caratteristiche delle uve.

In primo luogo va ricordato come tutto il territorio sia stato oggetto di una massiva opera di ristrutturazione e rinnovo del patrimonio viticolo.

In campo inoltre l’adozione di opportune tecniche di potatura, di densità di piantagione e, quando necessario, di diradamento dei grappoli consentono di ottenere produzioni soddisfacenti dal punto di vista quantitativo e molto interessanti dal punto di vista qualitativo.

L’epoca di raccolta è tale da garantire il massimo contenuto di zuccheri in rapporto all’acidità totale e, nei vini rossi il massimo contenuto di sostanze fenoliche nelle bucce.

I sistemi di vinificazione permettono ai vini, soprattutto i bianchi, di conservare tutti gli aromi primari presenti nelle uve e inoltre di esaltarli permettendo altresì la formazione di aldeidi e alcoli responsabili degli aromi secondari andando così a comporre il bouquet di questi vini.

Le pratiche di invecchiamento delle tipologie riserva e passito contribuiscono a conferire ai vini quegli aromi associabili al legno.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome :

Valoritalia Srl, Soc. per la Certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole

Italiane srl.

Indirizzo: Piazza Roma 10 – 14100 Asti (AT)

La Valoritalia Srl, Soc. per la Certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole Italiane srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

ORVIETO

D.O.C.

Decreto 03 Agosto 2010

(Fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata “Orvieto”, ivi compresa la sottozona “Orvieto Classico”, anche nelle tipologie:

secco,

abboccato,

amabile,

dolce,

superiore,

vendemmia tardiva

muffa nobile

è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La tipologia vendemmia tardiva può essere rivendicata esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata “Orvieto e Orvieto Classico” con la qualificazione superiore.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata “Orvieto” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

 

Trebbiano Toscano (Procanico) e Grechetto Min. 60%.

possono concorrere altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Umbria e per la Provincia di Viterbo fino a Max 40%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla, produzione dei vini “Orvieto” devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni:

Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Porano

in provincia di Terni

Castiglione in Teverina, Civitella D’Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio

in provincia di Viterbo.

 

Tale zona è così delimitata: sulla strada che da Castelviscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest’ultimo e all’altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell’abitato fino all’incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimità della q.164.

Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende in direzione nordest,

la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.

Risale tale fosso sino all’altezza del podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima, sino al centro abitato e all’uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale.

Discende lungo il medesimo e all’altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo

raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie.

Segue una linea retta in direzione est fino a q, 222 in prossimità di un corso d’acqua che discende fino all’affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216.

Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242.

Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S. C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393(Castel rosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro.

Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro).

Da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità di Poderocchio il confine delle

provincie Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino a incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro – Casentinese (n. 71).

Lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all’incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po

Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione.

La segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino a incontrare in località Ceppete il R. della Fonte dell’Olimpia, affluente di destra del T. Sorre.

Segue questo corso d’acqua sino a T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all’affluenza in questi del Fosso della Volpia (q. 202).

In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio(q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo e infine incrocia un corso d’acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord e alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest’ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla.

Segue tale sentiero in direzione ovest, fino a incontrare a q. 544 la strada statale Umbro- Casentinese 71 e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.

All’uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraverso il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo.

Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi, all’altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C.Mova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all’altezza di C. Bianca.

Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all’Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana ( n. 79-bis), in direzione est e in prossimità del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati e attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d’acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume.

In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e 390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano.

Costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino a incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest’ultimo prende il sentiero che, in direzione sudovest passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l’edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.

Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell’Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e le località S.Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all’altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio.

Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino a incrociare il fosso della Bandita che discende sino a incontrare , per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie.

Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passato per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio, sino a incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello.

Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91).

Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella che conduce a Civitella D’Agliano, prosegue lungo quest’ultima in direzione di Civitella d’Agliano e superato il km.24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti.

Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro ( q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d’Agliano.

Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.

Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle Case Buonviaggio.

Segue tale strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a S.Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e all’incrocio del sentiero che il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio e Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d’acqua sino a incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva.

Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d’acqua che incrocia sino alla sua confluenza in

prossimità della così detta Ripa che limita l’altopiano della piana di Orvieto.

Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di Monte Rubiaglio fino alla variante a valle

dell’abitato.

 

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Orvieto” designabile con la menzione “classico”:

Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1931, è così delimitata:

sulla destra del torrente Paglia:

dalla confluenza del torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di

destra denominato Fosso delle Prese, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo.

Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l’altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.

La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le provincie di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all’incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull’altopiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.

Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta a Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-

Orvieto e tocca Bagni.

Da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano.

Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio.

Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere fino a incontrare la

delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Orvieto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.

L’altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i cento ed i cinquecento metri s.l.m.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi

non può essere inferiore a 3.000 piante per ettaro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata “Orvieto” 11,00 tonnellate per ettaro

e per il vino a denominazione di origine controllata “Orvieto”

con la qualificazione di “superiore” 8,00 tonnellate per ettaro.

Per la tipologia “vendemmia Tardiva” la produzione massima di uva in coltura specializzata,

parzialmente appassita, non deve essere superiore a 7,00 tonnellate per ettaro

e per la tipologia “muffa nobile” non deve essere superiore a 5,00 tonnellate per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Orvieto” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione controllata “Orvieto” devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.,

mentre per la tipologia “superiore” devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,00% vol.

Diversamente le uve destinate alla produzione della tipologia “vendemmia tardiva” devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00% vol.

e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato “vendemmia tardiva” deve avvenire non prima del 1° ottobre.

Le uve destinate alla produzione della tipologia “muffa nobile” devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 16,00 % vol.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Orvieto”, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata all’art. 3, lettera a).

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata “Orvieto”, anche nella tipologia “superiore”, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e Viterbo, che già vinificavano al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12

ottobre 1992.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Orvieto classico”, anche nella tipologia “superiore”, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata dall’art. 3, lettera b), e nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Orvieto classico”, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purché dimostrino di aver vinificato con continuità le

uve provenienti dalla zona di produzione del vino “Orvieto” classico, al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.

E’ altresì, in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l’affinamento e la dolcificazione dei vini “Orvieto e Orvieto classico”, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e dolce, a quelle aziende singole o associate purché dimostrino di avere effettuato le operazioni di

imbottigliamento con continuità nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia “vendemmia tardiva” la resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo limite, ma non il 70%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per la tipologia “muffa nobile” la resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 60%, qualora superi questo limite, ma non il 65%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 65% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

 

La qualifica “superiore” può essere usata per designare i vini “Orvieto  e  Orvieto classico” provenienti da uve che abbiano un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,50% vol.

come previsto all’art. 4 e che vengano immessi al consumo

dopo il 1° marzo dell’annata successiva a quella della vendemmia.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Orvieto” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini “Orvieto” con la qualificazione “superiore” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

I vini “Orvieto” con la qualificazione “vendemmia tardiva” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: gradevole e profumato;

sapore: dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 20.00 g/l.

 

Per la tipologia “vendemmia tardiva” prima dell’imbottigliamento può avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

 

I vini “Orvieto” con la qualificazione “muffa nobile” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato tendente, con l’invecchiamento, all’ambra;

profumo: elegante, complesso e intenso ;

sapore : dolce e armonico ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 gr./l. ;

estratto non riduttore minimo: 20,00 gr./l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

I vini a denominazione di origine controllata “Orvieto”, in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore ( o percezione ) di legno.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione, presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine, controllata “Orvieto” la qualificazione “classico” è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all’art. 3, lettera b), e vinificate nell’ambito della relativa zona di vinificazione specificata all’art. 5 del presente disciplinare.

La qualificazione “classico” deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione “Orvieto”.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Orvieto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “riserva”, “scelto” “selezionato” e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve dalle quali il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata Orvieto e Orvieto Classico, in tutte le loro tipologie, è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Per la denominazione “Orvieto e Orvieto Classico” è obbligatorio utilizzare contenitori in vetro fino a 3 litri.

E’ consentito, per la sola denominazione di origine controllata “Orvieto”, con l’esclusione della tipologia ”superiore”, l’utilizzo di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri e non superiore a 10 litri..

Sui contenitori della DOC “Orvieto e Orvieto Classico” anche con la qualifica “superiore”, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti il legame

La zona Geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio. L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna.

Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino, dando vita ad un primordiale sistema di vinificazione chiamato “a tre piani”. Nelle cantine l’uva si pigiava a livello del suolo ed il mosto, attraverso apposite tubature di coccio, colava nei locali sottostanti in cui fermentava.

Dopo la svinatura, il vino si trasferiva a un livello ancora più profondo, adatto per la maturazione ed il lungo affinamento.

Questo sistema di gallerie sovrapposte, spesso ventilate dalle bocche aperte sui costoni della rupe, garantiva sicuramente la qualità di un prodotto amabile, frizzante e molto piacevole, soprattutto se confrontato con altri vini d’epoca.

Velzna conobbe un notevole prestigio tra l’VIII e il VI sec. a.C. in virtù della sua centralità all’interno dell’Etruria che ne facilitò lo sviluppo economico grazie agli scambi commerciali che poteva intrattenere con gli altri centri. A tutto ciò fece riscontro un analogo sviluppo sociale, urbanistico, artistico e demografico, come è ampiamente documentato dai numerosi ritrovamenti archeologici. Il territorio in esame è interessato da affioramenti di una quindicina di formazioni geologiche le quali, sulla base di analogie litogenetiche e petrografiche, nonché in funzione del loro comportamento quali substrati pedogenetici, possono essere così raggruppate ( Calandra e Leccese, 2004):

ARGILLE: argille ed argille sabbiose, anche di facies sublitorale (pleistocene) che si rinvengono a Spinaretta, Decugnano , M.Largo, S.Spirito, M. Cavallo, nonché alla base della rupe di Orvieto ed a valle degli abitati di Porano, Civitella del Lago e Rocca Ripesena.

Argille ed argille sabbiose, grigio-azzurre (pliocene medio inferiore) presenti a Torre dell’Olfo, Poggio Montone, Poggio Ciculetto, Poggio Lupo, Civitelle, ecc.;

FORMAZIONI VULCANICHE: colate laviche di varia natura (latiti, trachibasalti, monoliti, nefriti, lecititi) e coni di scorie riferibili alle manifestazioni eruttive finali degli apparati velini settentrionali (Pleistocene) presenti a Palombaro, San Quirico e La Guerciana.

Colate piroclastiche di tipo tefritico-fonolitico degli apparati vulsini (tufo litoide a scorie nere) di Porano e Bardano (pleistocene). Colate laviche di varia natura (latiti, trachiti, nefriti leuciti che, leucititi) riferibili alle manifestazioni eruttive iniziali degli apparati vulsini settentrionali (pleistocene) affioranti a Sugano, Canale Vecchio, Lo Spuntone, ecc. Tufi stratificati degli apparati volsini costituiti da alternanze di lapilli, tufi terrosi, pomici, ceneri.

Tufiti con intercalazioni di travertini, concrezioni travertinose e diatomiti (pleistocene) particolarmente diffuse a Botto, Le Velette, Canale Nuovo, Tordimente, S. Egidio, ecc.;

ALLUVIONI: alluvioni attuali, recenti e del terrazzo più basso prevalentemente sabbio ciottolose (olocene), che coincidono con le superfici di pianura presenti ai bordi dei fiumi Tevere e Paglia, nonché del torrente Romealla e dei fossi della Sala, di Calenna, di Pogliano, ecc.

Depositi alluvionale del terzo ordine dei terrazzi, elevati da 5 a 15 metri circa sull’alveo attuale (olocene-pleistocene) come quelli di Ponte Giulio e di Cardeto.

Depositi alluvionali del secondo e primo ordine dei terrazzi, elevati da 15 a 50 metri circa sull’alveo attuale (pleistocene), come a Pomontone ed alla Barca di Renaro;

SABBIE E CONGLOMERATI: sabbie gialle con livelli di conglomerati talvolta cementati e di arenarie grossolane argonogene (pliocene superiore-medio) come a S.Caterina, La Sbarra, Salviano e Caserlena. Conglomerati poligenici di facies deltizia, sabbie e sabbie argillose da salmastre a litorali (pliocene medio-inferiore) osservabili a Monterubiaglio, S.Giovanni, Benano, Cerreto, Morrano e S. Bartolomeo.

Sabbie e sabbie argillose con livelli salmastri e con intercalazioni di ciottolate fluvio-deltizio (pliocene superiore-inferiore) riscontrabili a Murotondo, Castellunchio, Fainello, Osarella, Poggio Canalini e Viceno.

PLUVIOMETRIA: dall’analisi delle precipitazioni emerge, una maggiore piovosità in autunno, con il 35-36% delle piogge totali, segue il trimestre invernale con il 26-27%, poi quello primaverile con il 22-23% ed infine quello estivo con il 15-16%.

Le piogge hanno la massima intensità in ottobre, con 102 mm e novembre con 107 mm. Questi eventi, soprattutto in ottobre, possono arrecare disturbi alle operazioni di vendemmia, ed in modo particolare in presenza di vitigni tardivi e di vigneti esposti a nord.

Al contrario, il periodo estivo è caratterizzato da scarse precipitazioni (luglio e agosto con medie di 33 e 40 mm di pioggia) che, potenzialmente, possono creare problemi di carenza idrica, soprattutto in alcune tipologie di suolo (es. con scarsa capacità di ritenzione idrica, con limitato franco di coltivazione, ecc.), in ogni caso le precipitazioni medie annue si attestano tra i 700 e i 1000mm di pioggia.

TERMOMETRIA: i valori di temperatura dell’aria mostrano un andamento sostanzialmente ordinario con i massimi termici in corrispondenza dei mesi estivi ed i minimi in quelli invernali.

Picchi massimi di temperatura media dell’aria si hanno nei mesi di luglio (23,7°C e 23,8°C) e di agosto (23,7°C e 24,1°C), cui seguono, nel periodo di pre-vendemmia, temperature più basse rispetto alla precedenti, che contribuiscono alla migliore evoluzione qualitativa aromatica e polifenolica delle uve. I valori medi minimi di temperatura sono riscontrati in gennaio (6,4°C a 5,5°C) e in dicembre (6,7°C e 6,4°C).

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio. Ad Orvieto tutto profuma di uva e di vino perché la coltivazione della vite ne ha da sempre caratterizzato il paesaggio e l’economia: vigneti curati si dispongono intorno alla rupe in un disegno armonico dove le linee parallele dei filari si intersecano con quelle ondulate delle colline.

Per la città, dunque, il vino è un’importante risorsa, una peculiarità distintiva che si protrae ininterrottamente nei secoli e a testimoniarlo sono l’archeologia, l’arte, la storia, l’artigianato e la letteratura, tanto che la produzione dell’Orvieto di qualità è stata apprezzata e celebrata nel tempo da poeti, papi, artisti e viaggiatori.

Ma prima ancora delle parole, il ruolo fondamentale del vino nella vita quotidiana e nei riti culturali di Orvieto è attestato negli importanti dipinti delle tombe etrusche del territorio (seconda metà del IV sec. a.C.) e nella ricca varietà di ceramiche etrusche e greche destinate alla conservazione, alla mescita e alla degustazione della celebre bevanda.

Gli affreschi della tomba Golini I, conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, riproducono le

fasi preparatorie del banchetto etrusco dove la macellazione delle carni e l’accurata sistemazione delle bevande nei recipienti e dei cibi sulle mense da parte dei servi – tra la frutta si individua facilmente anche un grappolo d’uva - affiancano il banchetto vero e proprio.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino Orvieto sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica delimitata dall’ ART. 3 del presente disciplinare ed in parte da vitigni catalogati idonei nelle piattaforme ampelografiche Regionali.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare ( 77hl/ha per la tipologia base; 56hl/ha per la tipologia superiore; 45,50hl/ha per la tipologia

vendemmia tardiva; 30hl/ha per la tipologia muffa nobile).

le pratiche relative all’elaborazione dei vini.

Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionalmente consolidate (VINIFICAZIONE-AFFINAMENTO-DOLCIFICAZIONE) effettuate nell’ambito della zona di produzione e comunque consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Doc Orvieto è riservata ai vini bianchi nelle tipologie Secco, Abboccato, Amabile, Dolce Superiore, Vendemmia Tardiva e Muffa Nobile.

Dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Per quanto riguarda le versioni, oggi predomina quella secca, ma continua la tradizione della produzione di Orvieto abboccato, amabile e dolce. Alcuni produttori ne elaborano eccellenti versioni da uve sovra mature attaccate dalla muffa nobile, la Botrytis cinerea, che gli conferisce caratteri unici di concentrazione ed eleganza. I mosti che si ottengono sono quindi molto zuccherini, ricchi di glicerina che conferisce al vino una particolare “untuosità” con

concentrazione di tutti i componenti aromatici.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Nel 264 a.C. la città di Orvieto fu completamente rasa al suolo dai romani (ultima città etrusca da essi conquistata) e fu proibito a tutti di risalire sull’acrocoro di tufo che tante battaglie era costato a Roma.

La smania distruttiva di Roma fu talmente esasperata , poiché nulla doveva ricordare la superba città che per secoli aveva incarnato la potenza e la grandezza etrusca.

Fu ribattezzata dai romani col nome di Vol-Tinii (la città dei seguaci del Dio Voltumnus sconfitto) che evolse poi a Volsinii. Passarono centinaia di anni prima che, sulla rupe, la civiltà romana permise di creare un nuovo insediamento abitato.

Infatti, solo successivamente fu identificata come Urbs-Vetus (città vecchia) e sembra perché Roma vi mandasse i suoi veterani a riposare.

Da questo nome derivò poi Orbiveto, Orbeto ed infine l’attuale Orvieto. Nel corso della denominazione romana essa conobbe un periodo di forte oblio dovuto al fatto che venne isolata sull’alta rupe e decentrata rispetto alle maggiori vie di comunicazione sia fluviale (porto fluviale di Pagliano eretto per le ordinarie consegne alla Roma imperiale prima, ed alla Curia romana nei successivi periodi cristiani) sia terrestre (via Cassia e via Traiana Nova) non partecipando così all’intensiva vita economica dei centri del fondo valle.

La rinascita di Orvieto si legò al momento del disgregamento dell’Impero, perché con le mutate condizioni politiche e di sicurezza la città insieme agli altri centri di altura, acquistò di nuovo un ruolo decisivo su tutto il territorio, nel senso che le ripetute e successive ondate di invasioni barbariche (Visigoti, Goti e Longobardi ) costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui colli ed erigere un sistema di complesse fortificazioni.

E’ così che, tra il V e il VI secolo d.C., gli abitanti di Volsinii novi (attuale Bolsena) ritornarono ad abitare nel loro vecchio insediamento dal quale erano stati cacciati in età romana.

La presenza dell’alta rupe fu una garanzia sufficiente a difendere la città e a far nascere tutto quell’insieme di borghi e castelli che tutt’ora delineano la mappa del territorio e che hanno costituito il nucleo originario degli attuali centri

dell’Orvietano.

Con la diffusione del Cristianesimo, la nascita dei Comuni ed il loro successivo assoggettamento allo Stato Pontificio non si verificarono eventi di gran rilievo se non un gran turbine di lotte interne e travagliate guerre politiche tra le varie famiglie di nobili locali, il tutto sotto lecita regia della Chiesa. In effetti, se da un lato il Papato mise in una condizione di lungo oblio la zona, divenuta meta di villeggiatura di molti pontefici e cardinali, è anche vero che i

Papi contribuirono in maniera consistente alla fama ed all’apprezzamento dei vini di Orvieto.

In particolare nel Medioevo e nel Rinascimento fu uno dei vini preferiti alla corte Pontificia, trovando tra i numerosi estimatori senza freni anche papa Paolo III Farnese e papa Gregorio XVI.

Fino alla fine del ‘700 non si verificarono eventi di rilievo, solo in seguito gli echi della rivoluzione francese determinarono un certo risveglio culturale concretizzatosi nel 1860 con l’ammissione di Orvieto nel Regno d’Italia, da qui poi si arriva ai giorni nostri.

Il vino orvietano, che fin dalle origini fu anche nero corposo, si produceva in ogni dove, ampi e floridi appezzamenti vitati si trovavano sulla stessa rupe, in orti di convivenze religiose dei nobili e dei numerosi ortolani, coltivatori diretti in città fin dai primordi del libero Comune.

Tanto che la zona di piazza Cahen fino ad oltre la chiesa dei Servi di Maria era denominata “vigna Grande” e dietro il Duomo si apriva l’ampia zona coltivata a vigna.

E’ opportuno sottolineare che molto prima dei filari la vite era coltivata in alberata pratica diffusasi in tutta l’Etruria, che consisteva nel coltivare il vitigno maritato a degli alberi vivi di sostegno, come olmi, olivi e querce. Intorno alla metà del XVII sec. fu inserita la palizzata come sostegno delle viti, piantate, a partire da allora intensivamente a filari.

Con riferimento all’introduzione del vino Orvieto DOC nella tipologia “MUFFA NOBILE” si evidenzia che già nel 1933 il Prof. Garavini nella descrizione del vino d’Orvieto così detto “abboccato” fa riferimento agli scrittori italiani di enologia e riporta che alcuni ritenevano più gustoso l’Orvieto dei Sauterns mancando in essi quel sapore di zolfo, che invece si riscontra quasi sempre in questi ultimi.

Il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata si è avuto con il D.P.R. 24/10/1971. Successivamente a seguito di svariate ricerche condotte sull’adattabilità, sulle caratteristiche compositive dell’uva e sulla qualità dei vini ottenibili dai vitigni utilizzabili, e dopo una attenta scelta anche in fase di assemblaggio (cioè di blend), sono state apportate svariati aggiornamenti e modifiche (D.P.R. 24/10/1972; D.P.R. 13/10/1982; D.P.R. 18/11/1987;

D.P.R. 17/04/1990; D.M. 12/10/1992; D.M. 01/09/1997; D.M. 16/11/2000; D.M. 31/05/2001; D.M. 08/08/2003). L’ultimo aggiornamento del disciplinare di produzione evidenzia l’importanza del vitigno Grechetto sulla composizione qualitativa e sensoriale dei nuovi vini DOC Orvieto.

SPERIMENTAZIONI

La sperimentazione sui vitigni della DOC Orvieto è stata condotta nell’ambito di alcuni progetti di ricerca iniziati nel 1997 con lo studio per la caratterizzazione vitivinicola dell’area a DOC “Orvieto classico” (Palliotti et al., 2004) e proseguiti con indagini mirate presso svariate aziende vitivinicole orvietane. Il periodo che ha interessato le osservazioni sia per il Grechetto che per il Trebbiano toscano (Procanico) si riferiscono all’intervallo di tempo compreso tra il 2004 ed il 2009.

Dai dati emerge la buona adattabilità di entrambi questi vitigni all’ambiente orvietano e, nonostante le differenti tipologie di suolo presenti nel comprensorio, le produzioni ettariali sono consoni al rispetto del disciplinare di produzione e la maturità tecnologica delle uve, salvo casi sporadici, risulta ottimale, così come il pH dei mosti che difficilmente supera il limite di 3,50, valori che potrebbero compromettere la stabilità delle masse e facilitare le contaminazioni batteriche.

Inoltre anche il contenuto in azoto prontamente assimilabile dai lieviti (A.P.A.), dato dalla somma dell’ammonio e degli aminoacidi liberi al netto della prolina, raramente è sceso al di sotto dei valori limiti di 140-150 mg/l (Bisson,1991).

Al di sotto di tali valori accanto ad una fermentazione potenzialmente irregolare si può ipotizzare anche una riduzione nel conferimento di aromi primari, cioè varietali (Bisson, 1991; Smart, 1991).

CONCLUSIONI

L’ area della DOC Orvieto è suddivisa in “Orvieto classico” che rappresenta la zona intorno alla Rupe ed il suo circondario ed in “Orvieto”, che la completa a nord e a sud.

L’analisi delle produzioni ottenute negli ultimi anni, sia di uva che di vino, evidenzia una situazione stabile nel tempo con una media di circa 130.000hl di vino prodotto ogni anno.

Questo a testimonianza di come l’uomo è intervenuto sul territorio nel corso dei secoli per il mantenimento del prodotto. Tramandando di generazione in generazione le tradizionali tecniche di coltivazione che, grazie al progresso scientifico e alla professionalità degli operatori, a contributo ad accrescere qualità ed immagine dei vini di Orvieto.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME: Valoritalia s.r.l.

Soc. per la Certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole Italiane srl

Indirizzo Sede Direzione

Piazza Roma 10

Operativa Controlli Regolamentati 14100 Asti

Tel. 0141 - 436915

Fax 0141 - 34210

Indirizzo Sede Operativo Corso Cavour, 36

05018 Orvieto – TR

Tel. 0763 - 343790

Fax 0763 - 394980

La Soc. Valoritalia srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo

26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ROSSO ORVIETANO

D.O.C.

Decreto 31 LUGLIO 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione dei vini

 

La denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

rosso

e con riferimento al nome dei vitigni:

Aleatico,

Cabernet,

Cabernet franc,

Cabernet Sauvignon,

Canaiolo,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero

Sangiovese.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”:

Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot Nero, Sangiovese, da soli o congiuntamente per almeno il 70%.

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%.

 

I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” con la specificazione di uno dei vitigni indicati all’ art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai

corrispondenti vitigni presenti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%.

possono concorrere alla produzione dei predetti vini altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria nella misura massima del 15%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve

delle varietà di vitigno

Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” ricade nella provincia di Terni e comprende i

terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo dei comuni di

Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Porano e S. Venanzo.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si tratta.

Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 2500 piante.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”,

anche col nome del vitigno: 10,00 t/ha, 11,00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata

alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.

E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.

Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico.

Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

 “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”,

anche col nome del vitigno:70 %, 70,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l’intero quantitativo.

I vini di cui all’art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento, eventualmente in legno.

 

Artiicolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”:

colore: rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi violacei;

profumo: vinoso intenso, talvolta erbaceo;

sapore: asciutto, morbido, elegante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Aleatico:

colore: rosso granato con tonalità violacee;

profumo: finemente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.,

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Cabernet o Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Canaiolo:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato con bouquet tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, fruttato, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato,

caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare percezione di legno.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione, presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “classico”, “extra”, “fine”, “riserva”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.

E’ obbligatoria la menzione amabile o dolce ove previste dalle tipologie.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva “vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 tenuto presso la camera di commercio I.A.A. di Terni.

Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a litri 5.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini di cui all’art. 1 confezionati in recipienti di contenuto inferiore a litri 5,0 è vietata la chiusura con tappo a corona, con capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti il legame

La zona Geografica è situata nell’ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino al confine con l’alto Lazio e si sovrappone territorialmente alla Doc Orvieto in Provincia di Terni, con lo scopo di diversificare le produzioni all’interno di una stessa area viticola e creare tra i due vini una sinergia per affrontare al meglio i mercati. Va sottolineato come da tempi ben più antichi in tutta la zona non mancassero vini rossi di ottima qualità.

Le caratteristiche principali dei vini Rosso Orvietano sono proprio quelle di rappresentare più una zona che un singolo vitigno.

L’avvio dello stretto binomio “coltivazione della vite-produzione di vino” pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l’antica Velzna.

Si ritiene, infatti, che proprio questa civiltà abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era

favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino.

Velzna conobbe un notevole prestigio tra l’VIII e il VI sec. a.C. in virtù della sua centralità all’interno dell’Etruria che ne facilitò lo sviluppo economico grazie agli scambi commerciali che poteva intrattenere con gli altri centri. A tutto ciò fece riscontro un analogo sviluppo sociale, urbanistico, artistico e demografico, come è ampiamente documentato dai numerosi ritrovamenti archeologici.

Il territorio in esame è interessato da affioramenti di una quindicina di formazioni geologiche le quali, sulla base di analogie litogenetiche e petrografiche, nonché in funzione del loro comportamento quali substrati pedogenetici, possono essere così raggruppate ( Calandra e Leccese, 2004):

ARGILLE: argille ed argille sabbiose, anche di facies sublitorale (pleistocene) che si rinvengono a Spinaretta, Decugnano , M.Largo, S.Spirito, M. Cavallo, nonché alla base della rupe di Orvieto ed a valle degli abitati di Porano, Civitella del Lago e Rocca Ripesena. Argille ed argille sabbiose, grigio-azzurre (pliocene medio inferiore) presenti a Torre dell’Olfo, Poggio Montone, Poggio Ciculetto, Poggio Lupo, Civitelle, ecc.;

FORMAZIONI VULCANICHE: colate laviche di varia natura (latiti, trachibasalti, monoliti, nefriti, lecititi) e coni di scorie riferibili alle manifestazioni eruttive finali degli apparati velini settentrionali (Pleistocene) presenti a Palombaro, San Quirico e La Guerciana.

Colate piroclastiche di tipo tefritico-fonolitico degli apparati vulsini (tufo litoide a scorie nere) di Porano e Bardano (pleistocene).

Colate laviche di varia natura (latiti, trachiti, nefriti leuciti che, leucititi) riferibili alle manifestazioni eruttive iniziali degli apparati vulsini settentrionali (pleistocene) affioranti a Sugano, Canale Vecchio, Lo Spuntone, ecc. Tufi stratificati degli apparati volsini costituiti da alternanze di lapilli, tufi terrosi, pomici, ceneri.

Tufiti con intercalazioni di travertini, concrezioni travertinose e diatomiti (pleistocene) particolarmente diffuse a Botto, Le Velette, Canale Nuovo, Tordimente, S. Egidio, ecc.;

ALLUVIONI: alluvioni attuali, recenti e del terrazzo più basso prevalentemente sabbio ciottolose (olocene), che coincidono con le superfici di pianura presenti ai bordi dei fiumi Tevere e Paglia, nonché del torrente Romealla e dei fossi della Sala, di Calenna, di Pogliano, ecc.

Depositi alluvionale del terzo ordine dei terrazzi, elevati da 5 a 15 metri circa sull’alveo attuale (olocenepleistocene)

come quelli di Ponte Giulio e di Cardeto. Depositi alluvionali del secondo e primo ordine dei terrazzi, elevati da 15 a 50 metri circa sull’alveo attuale (pleistocene), come a Pomontone ed alla Barca di Renaro;

SABBIE E CONGLOMERATI: sabbie gialle con livelli di conglomerati talvolta cementati e di arenarie grossolane argonogene (pliocene superiore-medio) come a S.Caterina, La Sbarra, Salviano e Caserlena. Conglomerati poligenici di facies deltizia, sabbie e sabbie argillose da salmastre a litorali (pliocene medio-inferiore) osservabili a Monterubiaglio, S.Giovanni, Benano, Cerreto, Morrano e S. Bartolomeo. Sabbie e sabbie argillose con livelli salmastri e con intercalazioni di ciottolate fluvio-deltizio (pliocene superiore-inferiore) riscontrabili a Murotondo, Castellunchio, Fainello, Osarella, Poggio Canalini e Viceno.

PLUVIOMETRIA: dall’analisi delle precipitazioni emerge, una maggiore piovosità in autunno, con il 35-36% delle piogge totali, segue il trimestre invernale con il 26-27%, poi quello primaverile con il 22-23% ed infine quello estivo con il 15-16%. Le piogge hanno la massima intensità in ottobre, con 102 mm e novembre con 107 mm.

Questi eventi, soprattutto in ottobre, possono arrecare disturbi alle operazioni di vendemmia, ed in modo particolare in presenza di vitigni tardivi e di vigneti esposti a nord. Al contrario, il periodo estivo è caratterizzato da scarse precipitazioni (luglio e agosto con medie di 33 e 40 mm di pioggia) che, potenzialmente, possono creare problemi di

carenza idrica, soprattutto in alcune tipologie di suolo (es. con scarsa capacità di ritenzione idrica, con limitato franco di coltivazione, ecc.), in ogni caso le precipitazioni medie annue si attestano tra i 700 e i 1000mm di pioggia.

TERMOMETRIA: i valori di temperatura dell’aria mostrano un andamento sostanzialmente ordinario con i massimi termici in corrispondenza dei mesi estivi ed i minimi in quelli invernali.

Picchi massimi di temperatura media dell’aria si hanno nei mesi di luglio (23,7°C e 23,8°C) e di agosto (23,7°C e 24,1°C), cui seguono, nel periodo di pre-vendemmia, temperature più basse rispetto alla precedenti, che contribuiscono alla migliore evoluzione qualitativa aromatica e polifenolica delle uve. I valori medi minimi di temperatura sono riscontrati in gennaio (6,4°C a 5,5°C) e in dicembre (6,7°C e 6,4°C).

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio. Ad Orvieto tutto profuma di uva e di vino perché la coltivazione della vite ne ha da sempre caratterizzato il paesaggio e l’economia: vigneti curati si dispongono intorno alla rupe in un disegno armonico dove le linee parallele dei filari si intersecano con quelle ondulate delle colline.

Per la città, dunque, il vino è un’importante risorsa, una peculiarità distintiva che si protrae ininterrottamente nei secoli e a testimoniarlo sono l’archeologia, l’arte, la storia, l’artigianato e la letteratura, tanto che la produzione dell’Orvieto di qualità è stata apprezzata e celebrata nel tempo da poeti, papi, artisti e viaggiatori.

Ma prima ancora delle parole, il ruolo fondamentale del vino nella vita quotidiana e nei riti culturali di Orvieto è attestato negli importanti dipinti delle tombe etrusche del territorio (seconda metà del IV sec. a.C.) e nella ricca varietà di ceramiche etrusche e greche destinate alla conservazione, alla mescita e alla degustazione della celebre bevanda.

Gli affreschi della tomba Golini I, conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, riproducono le fasi preparatorie del banchetto etrusco dove la macellazione delle carni e l’accurata sistemazione delle bevande nei recipienti e dei cibi sulle mense da parte dei servi – tra la frutta si individua facilmente anche un grappolo d’uva -

affiancano il banchetto vero e proprio. L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino Rosso Orvietano sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica delimitata dall’ ART. 3 del presente disciplinare ed in parte da vitigni catalogati idonei nelle piattaforme ampelografiche Regionali.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare ( 70 hl/ha).

le pratiche relative all’elaborazione dei vini.

Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionalmente consolidate effettuate nell’ambito della zona di produzione e comunque consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La Doc Rosso Orvietano è riservata alle seguenti tipologie: Rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot Nero e Sangiovese.

Dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Nel 264 a.C. la città di Orvieto fu completamente rasa al suolo dai romani (ultima città etrusca da essi conquistata) e fu proibito a tutti di risalire sull’acrocoro di tufo che tante battaglie era costato a Roma.

La smania distruttiva di Roma fu talmente esasperata , poiché nulla doveva ricordare la superba città che per secoli aveva incarnato la potenza e la grandezza etrusca. Fu ribattezzata dai romani col nome di Vol-Tinii (la città dei seguaci del Dio Voltumnus sconfitto) che evolse poi a Volsinii.

Passarono centinaia di anni prima che, sulla rupe, la civiltà romana permise di creare un nuovo insediamento abitato. Infatti, solo successivamente fu identificata come Urbs-Vetus (città vecchia) e sembra perché Roma vi mandasse i suoi veterani a riposare.

Da questo nome derivò poi Orbiveto, Orbeto ed infine l’attuale Orvieto.

Nel corso della denominazione romana essa conobbe un periodo di forte oblio dovuto al fatto che venne isolata sull’alta rupe e decentrata rispetto alle maggiori vie di comunicazione sia fluviale (porto fluviale di Pagliano eretto per le ordinarie consegne alla Roma imperiale prima, ed alla Curia romana nei successivi periodi cristiani) sia terrestre (via Cassia e via Traiana Nova) non partecipando così all’intensiva vita economica dei centri del fondo valle.

La rinascita di Orvieto si legò al momento del disgregamento dell’Impero, perché con le mutate condizioni politiche e di sicurezza la città insieme agli altri centri di altura, acquistò di nuovo un ruolo decisivo su tutto il territorio, nel senso che le ripetute e successive ondate di invasioni barbariche (Visigoti, Goti e Longobardi ) costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui colli ed erigere un sistema di complesse fortificazioni.

E’ così che, tra il V e il VI secolo d.C., gli abitanti di Volsinii novi (attuale Bolsena) ritornarono ad abitare nel loro vecchio insediamento dal quale erano stati cacciati in età romana.

La presenza dell’alta rupe fu una garanzia sufficiente a difendere la città e a far nascere tutto quell’insieme di borghi e castelli che tutt’ora delineano la mappa del territorio e che hanno costituito il nucleo originario degli attuali centri dell’Orvietano.

Con la diffusione del Cristianesimo, la nascita dei Comuni ed il loro successivo assoggettamento allo Stato Pontificio non si verificarono eventi di gran rilievo se non un gran turbine di lotte interne e travagliate guerre politiche tra le varie famiglie di nobili locali, il tutto sotto lecita regia della Chiesa.

In effetti, se da un lato il Papato mise in una condizione di lungo oblio la zona, divenuta meta di villeggiatura di molti pontefici e cardinali, è anche vero che i Papi contribuirono in maniera consistente alla fama ed all’apprezzamento dei vini di Orvieto.

In particolare nel Medioevo e nel Rinascimento fu uno dei vini preferiti alla corte Pontificia, trovando tra i numerosi estimatori senza freni anche papa Paolo III Farnese e papa Gregorio XVI.

Fino alla fine del ‘700 non si verificarono eventi di rilievo, solo in seguito gli echi della rivoluzione francese determinarono un certo risveglio culturale concretizzatosi nel 1860 con l’ammissione di Orvieto nel Regno d’Italia, da qui poi si arriva ai giorni nostri.

Il vino orvietano, che fin dalle origini fu anche nero corposo, si produceva in ogni dove, ampi e floridi appezzamenti vitati si trovavano sulla stessa rupe, in orti di convivenze religiose dei nobili e dei numerosi ortolani, coltivatori diretti in città fin dai primordi del libero Comune.

Tanto che la zona di piazza Cahen fino ad oltre la chiesa dei Servi di Maria era denominata “vigna Grande” e dietro il Duomo si apriva l’ampia zona coltivata a vigna.

E’ opportuno sottolineare che molto prima dei filari la vite era coltivata in alberata pratica diffusasi in tutta l’Etruria, che consisteva nel coltivare il vitigno maritato a degli alberi vivi di sostegno, come olmi, olivi e querce. Intorno alla

metà del XVII sec. fu inserita la palizzata come sostegno delle viti, piantate, a partire da allora intensivamente a filari.

Il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata si è avuto con il D.D. 31/08/1998.

SPERIMENTAZIONI

La sperimentazione sui vitigni della DOC Rosso Orvietano ha fatto emergere la buona adattabilità di questi vitigni all’ambiente orvietano e, nonostante le differenti tipologie di suolo presenti nel comprensorio, le produzioni ettariali sono consoni al rispetto del disciplinare di produzione e la maturità tecnologica delle uve, salvo casi sporadici, risulta ottimale.

CONCLUSIONI

L’ area della DOC Rosso Orvietano si sovrappone alla DOC Orvieto in Provincia di Terni.

L’analisi delle produzioni ottenute negli ultimi anni, sia di uva che di vino, evidenzia una situazione stabile nel tempo con una media di circa 5.000hl di vino prodotto ogni anno.

Questo a testimonianza di come l’uomo è intervenuto sul territorio nel corso dei secoli per il mantenimento del prodotto. Tramandando di generazione in generazione le tradizionali tecniche di coltivazione che, grazie al progresso scientifico e alla professionalità degli operatori, a contributo ad accrescere qualità ed immagine dei vini del Comprensorio orvietano.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME: Valoritalia s.r.l.

Soc. per la Certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole Italiane srl

Indirizzo Sede Direzione Piazza Roma 10

Operativa Controlli Regolamentati 14100 Asti

Tel. 0141 - 436915

Fax 0141 - 34210

Indirizzo Sede Operativo Corso Cavour, 36

05018 Orvieto – TR

Tel. 0763 - 343790

Fax 0763 - 394980

La Soc. Valoritalia srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.