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CHIANTI CLASSICO D.O.C.G.

COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE D.O.C,.

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO D.O.C.

VIGNETI CASTELLINA IN CHIANTI

VIGNETI CASTELLINA IN CHIANTI

 

CHIANTI CLASSICO

D.O.C.G.

Decreto 10/Giugno/2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

           

La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” accompagnata dalla specificazione “Classico” in seguito denominata “Chianti Classico” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

 

Articolo 2

Base ampelografica

             

Il vino a DOCG “Chianti Classico” deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese minimo dall’80% al 100%

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa provenienti dai da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta all’albo dei vigneti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

           

la zona di produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” è la zona delimitata con decreto interministeriale 31/07/1932, confermata con l’art. 5 del D.P.R. n. 930 del 12/07/1963, dall’art. 3 del D.P.R. 9/08/1967, dall’art. 3 del D.P.R. 2/07/1984 dall’articolo n. 6 del D.M. 5/08/1996 e dall’art. 5 della legge n. 164 del 10/02/1992, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. n. 5 della legge 164/92.

 

Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Greve in Chianti, Barberino Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa,

In provincia di Firenze;

Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi,

In provincia di Siena             

 

Tale zona è così delimitata:

incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ombrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il Torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all’Ombrone.

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il Fosso Malena Morta fino alla sua confluenza con il Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il Fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per Santa Lucia (quota 252 e 265) verso l’Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi fino ad incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando San Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il Torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze.

Il detto confine per un primo tratto segue il Torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavernelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po’ a oriente lungo altro torrentello, passando per Ca’ Biricucci e Belvedere fino ad incontrare subito dopo la strada San Donato – Tavernelle che segue fino a Morocco: e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il Torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto con il confine amministrativo fra i comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavernelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del “Chianti Classico” coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

           

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire all’uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino, in particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone.

E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura.

E’ consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto Albo, i vigneti situati in terreni umidi, su fondo valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell’interno della zona delimitata.

Nella zona di produzione di cui all’articolo 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti all’Albo “Chianti DOCG” né produrre vini “Chianti” e “Chianti superiore”.

Al momento dell’impianto la densità minima dei ceppi ad ettaro, dovrà essere di:

4.000

La produzione massima di uva consentita ad ettaro e di

7,50 tonnellate/ettaro

e la resa media per ceppo non può essere in alcun modo superiore a 2,000 kg/ceppo.

In deroga a quanto sopra stabilito, per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Chianti Classico” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,50% vol.

La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all’articolo 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purché l’assemblaggio dei vini così ottenuti con il vino derivante dalle uve della varietà Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo.

Il soggetto che intende commercializzare in zona di produzione una partita di vino sfuso destinato alla DOCG “Chianti Classico”, deve darne comunicazione all’Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento stesso.

Tale partita di vino destinato alla DOCG “Chianti Classico”, oggetto di commercializzazione, deve rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo articolo 6 e, nel caso, essere stata assemblata secondo quanto disposto al punto precedente.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” solo a partire dal terzo

anno dall’impianto.

Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva per ettaro è ridotta al 40% e quindi da 7,50 a 3,00 tonnellate/ettaro.

La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alle C.C.I.A.A. di Firenze e di Siena.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

           

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del vino Chianti Classico,  in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre il dieci chilometri in linea d’aria dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 1° Gennaio 2008, che siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione del vino a DOCG “Chianti Classico” ottenute da vigneti propri o in conduzione.

 Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

Le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

Tuttavia, le cantine in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo, possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire vino a DOCG “Chianti Classico”, ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente.

Restano valide tutte le autorizzazioni all’imbottigliamento fino ad oggi rilasciate.

Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell’ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:

le cantine siano di pertinenza di aziende che già imbottigliano vino a DOCG “Chianti Classico” in zona di produzione da almeno 10 anni;

tali operazioni riguardino vino che è stato trasferito già certificato come DOCG “Chianti Classico” e vengono eseguite entro il termine di validità della certificazione stessa (pari a 90 giorni);

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente,  

E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all’articolo 4.

L’eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino a DOCG “Chianti Classico”, oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d’uva.

Il vino a DOCG “Chianti Classico” può essere immesso al consumo soltanto a partire dal

1° ottobre dell’anno successivo alla vendemmia.

Il vino a DOCG “Chianti Classico” destinato a “riserva” può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad invecchiamento di almeno:

24 mesi di cui un’ affinamento in bottiglia per almeno tre mesi

La pratica di affinamento del vino a DOCG “Chianti Classico” destinato a “riserva” potrà essere svolta anche fuori della zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva dei contrassegni di Stato.

Il periodo do invecchiamento viene calcolato a decorrere dal

1° Gennaio dell’annata successiva alla vendemmia.

 

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

           

Il vino a DOCG “Chianti Classico”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Chianti Classico”

limpidezza: limpido;

colore: rosso rubino che può divenire talvolta secondo l’origine intenso e profondo;

profumo: note floreali di mammola e giaggiolo unite ad un tipico carattere di frutti rossi, fini note speziate e balsamiche in alcune riserve e selezioni;

sapore:            asciutto, armonico, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo al morbido e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori massimo: 4,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo:          23,00 g/l;

 

“Chianti Classico riserva”

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

           

La DOCG “Chianti Classico” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio “Gallo nero” nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione in abbinamento inscindibile con la denominazione “Chianti Classico”.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla normativa vigente.

I confezionatori hanno inoltre la possibilità di apporre separatamente il marchio “Gallo nero” stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela del vino a DOCG “Chianti Classico”, sul collo della bottiglia.

L’utilizzo del marchio “Gallo nero” è curato direttamente dal Consorzio di tutela del vino a DOCG “Chianti Classico” che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. nella forma classica e letterale

 

Nella designazione del vino a DOCG “Chianti Classico” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della Legge n. 164 del 10/02/1992, a condizione che sia seguita dal corrispettivo toponimo, che la relativa superficie sai distintamente specificata nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

E’ consentito l’uso di menzioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l’acquirente circa l’origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

E’ consentito inoltre l’uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla Legge 10/02/1992, n. 164, e relativi decreti di applicazione.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a DOCG “Chianti Classico” per l’immissione al consumo deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve.

Nell’etichettatura è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, vecchio, selezionato e similari.

Il termine “Classico” nell’etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, deve sempre seguire la parola “Chianti” ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

 

Articolo 8

Confezionamento

           

Per il vino a DOCG “Chianti Classico” è consentita l’immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fisco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall’articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 82 del 20 Febbraio 2006.

E’ inoltre tassativamente vietato l’uso dei fischi usati.

Le bottiglie o i fiaschi, contenenti vino a DOCG “Chianti Classico”, destinate alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per il confezionamento del vino a DOCG “Chianti Classico” deve essere usato esclusivamente il tappo di sughero, raso bocca.

Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

 

Articolo 9

Legame con il territorio

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita ”Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400).

In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.

Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle

Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume Ombrone e Arbia.

Morfologicamente l’ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.

Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall’argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.

L’orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici.

Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno – al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quando non di rado si superano i 35 gradi.

Discrete sono le escursioni termiche nell’arco della giornata, anche a causa di un’altitudine piuttosto accentuata.

Le precipitazioni annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.

La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l’eccellente qualità della sua produzione.

A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino.

In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze.

Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale.

Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Già nel ‘600 le esportazioni in Inghilterra non erano più occasionali.

La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III.

Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti (“per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena”) ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi).

Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto.

In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano.

Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo,venivano chiamati all’ “uso Chianti”, e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti tout court.

Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi “imitato” in altre parti della Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi.

A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione “Classico” in quanto prodotto nella zona storica.

Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti Classico.

A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto 1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.

I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino Chianti Classico può essere prodotto anche con il 100% di questo vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva.

A questo proposito nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca denominato “Chianti Classico 2000” che ha selezionato ed omologato nuovi cloni di Sangiovese e Colorino.

Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal guyot e da una sua derivazione denominata “archetto toscano” e dal cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le più basse d’Italia.

Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia.

La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima.

 

B) Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

L’insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il vino Chianti Classico profumato , fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12% e con discreta acidità.

 

C) Descrizione dell’interazioni causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)

Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti Classico, è un’uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce.

Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti Classico ha quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona che costituisce l’elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli derivano

dalla componente calcarea.

Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l’ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica.

La resa di uva ad ettaro che l’esperienza dei viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono sull’uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non scendono al di sotto di12,00% vol.

Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche.

La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto n. 61/2010 (allegato n. 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 697/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25 par. 1,

2° capoverso lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n .21 del 19.11.2010 (allegato n. 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

 

VIGNETI SAN MARTINO POGGIBONSI

VIGNETI SAN MARTINO POGGIBONSI

 

COLLI DELL’ETRURIA CENTRALE

D.O.C.

Decreto 3 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(denominazione e vini)

 

1.La Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso,

Rosato,

Bianco,

Novello,

Vin Santo,

Vin Santo riserva,

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo Occhio di Pernice riserva.

 

Articolo 2

(base ampelografica)

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:

 

Rosso e Rosato:

Sangiovese almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%.

 

Bianco:

Trebbiano toscano almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%.

 

Novello:

Sangiovese almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50;

la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%.

 

Vin Santo e Vin Santo Riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, minimo il 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

 

Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice Riserva:

Sangiovese minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%.

 

2. I vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011, sono elencati nell’Allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colli dell’Etruria Centrale” devono essere prodotte nell’ambito del territorio delimitato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, ed in particolare nella zona descritta all’articolo 3, secondo comma del disciplinare di produzione del vino Chianti allegato al medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.

Tale zona di produzione comprende parte del territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena ed è così delimitata:

 

Provincia di Arezzo.

Territorio A.

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine provinciale Firenze-Arezzo ed il torrente Resco, a nord-est di Figline Valdarno. Da tale punto il limite segue, in direzione nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota 399 si immette sulla mulattiera e poi sulla strada che per C.se Treggiano, quota 512, Menzano e C.S. Donato giunge a Villa Casamora, tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco, risale la mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi per la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387 e al bivio successivo ripiega ad est sulla carreggiabile per C. Mocale.

Alla curva di quota 485 che precede C. Mocale, il limite prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle Faelle; risale questo borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro Rigodi fino a raggiungere quest’ultimo e seguirlo fino ad inserirsi, in prossimità di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota 699).

Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751 giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna che segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino a quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota 814 si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maestà del Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge Salci.

Da Salci il limite segue a sud la strada per C. Sagona, indi ad est segue la strada per Trevane e Chiassaia e al bivio di quota 853 devia a sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823).

A questo punto il limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero che costeggiano poi il Fosso del Gattaio, indi

segue questo fosso fino alla sua confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T. Agna fino a quota 445.

Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire a C. la Costa (quota 495), da dove, per una mulattiera e in direzione sud-est, raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna fino a quota 791.

Da tale quota il limite segue verso nord il confine comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi indi verso sud-est il confine comunale Castiglion Fibocchi-Talla fino a quota 670 nei pressi di Spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano; volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la quale s’identifica fino a quota 570.

Da questo punto il limite segue in direzione nord la mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani, Migliarino ed il Santo discende a Poggiaccio e da qui segue la strada verso sud e si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino, Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.

Il limite prosegue ancora verso est fino alla ferrovia, con la quale s’identifica, in direzione sud fino alla strada Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona (quota 263) e da qui, seguendo la riva destra dell’Arno, giunge fino a Felcaio, da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la Posticca, quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano.

Da qui la linea segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio, P. Casina, quote 231 e 251, le Campora e C.

Beccafico da dove, per la carrareccia che passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui, seguendo la strada verso nord-ovest e per quota 250 e C. Poggiarello, arriva alla fattoria Mansoglia (quota 267).

Da detto punto il limite si identifica con la strada per Laterina e da questo centro abitato prosegue sulla strada che porta direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino, G. Gavine, C. Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote 220, 177, 155, 154, giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di Terranuova Bracciolini; indi s’identifica con la strada che, aggirando a nord lo stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge a quota 146.

Da qui il limite segue verso nord la strada che passa per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C. Macinarotta e quota 287 e ad est di Podere Manuali si immette sulla strada che verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada fino al bivio di quota 137, dove incontra il confine comunale di S. Giovanni Valdarno col quale s’identifica sino al suo incontro col confine provinciale Firenze-Arezzo, al Podere Modello; segue a nord-ovest il confine provinciale fino all’incontro del T. Resco, punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La linea di delimitazione inizia nel centro abitato di Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume Arno che passa per la Casina; 350 metri circa dopo questa località volge ad est per la strada che conduce a quota 362, Benevento e Podere Valbena.

Da qui, seguendo la mulattiera verso sud, il limite raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud di Caggiolo, indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada che passa per Pilli Grande e Roccolo; segue quindi detta strada fino a giungere al quadrivio di quota 491.

Da qui il limite risale verso nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino al Fosso Colli, fosso che segue fino al T.

La Chiassa; discende lungo questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota 298); si identifica poi verso est e per breve tratto con il T. Chiassaccia per piegare, ad ovest di Mt. Cipollino, sulla mulattiera che conduce, verso sud, al Podere Pastina di Sotto e passando a sud-est di Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia le Ciete; ancora verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573, indi ancora verso sud, segue la mulattiera che passa ad est del punto trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642.

A questo punto il limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi ripiegare a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est di quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San Polo ed Arezzo a quota 576; da qui si identifica verso sud con la strada per Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad est lungo la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che verso sud in prossimità di quota 576 si immette sulla strada Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al bivio per Pomaio.

Da questo punto segue la strada per Pomaio (quota 544) ed a quota 553 segue la mulattiera che porta a il Palazzo e giunge a San Marino (quota 526).

Da qui il limite procede ancora verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota 518 e ad est di Crulliano

prosegue sulla carreggiabile che, a quota 470, si innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto verso Teragnano e a sud di quota 514 procede sulla mulattiera che, attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano, tocca le quote 537, 513 e 458, attraversa il Fosso Castiglione e raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo ad ovest di Peneto (quota 520).

Il limite segue, da questo punto, la strada di Arezzo fino a Peneto, si inserisce sulla mulattiera che conduce a C. Ontaneta (quota 460), prosegue sul sentiero che passa ad ovest di Pescaia (quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte di sala dove si immette sulla S.S. n. 73 a nord di quota 386; si identifica, verso sud, colla S.S. n. 73 fino a Lentignano, km 151.

Qui il limite devia ad ovest sulla strada che, dopo Gigiano, costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza

con F. Loreto (quota 345).

Da questo punto il limite segue verso ovest il sentiero che si innesta sulla strada di Poggio delle Torri, quindi direttamente si innesta e segue la strada che passa da Querceto e porta a Gellaio, attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiere a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina Alta.

Da qui il limite segue la carreggiabile a nord ovest per Saccione, ridiscende a sud lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e per un sentiero raggiunge San Cosimo; qui si immette e segue verso sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimità di quota 783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590 si immette sulla strada per il Poggiolo; segue questa strada per tutto il suo percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge e segue il fosso che per quote 563, 488, 415 giunge ai Molini poco dopo si immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada si identifica fino a Rigutino.

Da qui il limite segue verso nord la S.S. n. 71 fino a l’Olmo (quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la S.S. n. 73 fino a quota 249 in prossimità del km 138.

Il limite procede poi verso nord sulla strada per San Zeno e San Giuliano e dopo la quota 250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248, 246, 250 e, passando a nord di Agazzi, raggiunge le Fosse, quota 252 e C. Bagnaia; si innesta al km 145 della S.S. n. 73, strada che segue per brevissimo tratto verso nord per poi inserirsi sulla strada che attraversa la ferrovia a quota 264.

Il limite segue verso sud-est quest’ultima strada e al quadrivio in prossimità di quota 263, prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest di Gaville, il fosso dell’Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada per S. Firmina a quota 278.

Da qui il limite risale a nord-est sulla strada per S. Firmina fino al quadrivio a nord del centro abitato; segue poi verso sud-est la strada che per Bagnoro, quote 280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267, a nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada che per Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini e, attraversata la strada Bagnoro-Arezzo, raggiunge la Fossa della Bicchieraia.

Attraversata questa, il limite prosegue in direzione nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota 273 piega ad ovest seguendo la strada per Arezzo fino alla periferia della città e precisamente fino al bivio tra le quote 268 e 281; segue quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e Villa Borghini fino a la Filandra.

A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada per la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in direzione ovest raggiunge la S.S. n. 71 a quota 254; attraversa questa strada per immettersi sulla carrareccia che subito incontra la ferrovia in prossimità di quota 252. Il limite segue quindi la ferrovia, verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio di Croce di Patrignone ove ripiega a nord sulla strada per Pie’ della Villa, le Macchie, Patrignone,

Collalegro, la Contea e a quota 250 si innesta sulla strada per Campoluci.

Segue detta strada verso sud-ovest per breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno, raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F. Arno fino al suo affluente la Chiassa, risale quest’ultimo fino al Ponte alla Chiassa sulla S.S. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la S.S. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

La linea di delimitazione inizia nel punto in cui il confine comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le province di Arezzo e Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale fino in prossimità di Poggio Torricella, un po’ a nord-ovest di quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano, Casa Campo Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto a nord di Monastero (quota 284).

Il limite volge quindi a nord lungo la strada per le Casacce e a quota 155, in località M. Malpasso, volge a est per la Strada campestre che passa per quote 205, 231 e nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote 180 e 170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta a C. Castelvecchio (quota 240).

Da qui ancora verso est, il limite prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e a quota 148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al cimitero di S. Giovanni Valdarno (quota 138).

Dal cimitero il limite segue a sud la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il confine comunale in prossimità di C. Renai; segue quindi in direzione nord-est il confine comunale ed in corrispondenza della fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est fino a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per C. Rotta giunge a Levane. Il limite segue poi tale strada verso sud-est fino ad incontrare, a quota 227, la ferrovia con la quale si identifica fino alla S.S. n. 69 (quota 249); segue questa S.S. per breve tratto fino ad

incontrare nuovamente la ferrovia a quota 260; riprende quindi a seguire la ferrovia fino al cavalcavia di quota 266, dove ritorna sulla S.S. n. 69 per percorrerla fino a Palazzone (quota 253).

Da qui segue nuovamente la ferrovia fino a Indicatore. Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per Levarino, Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori, Badia Al Pino e stazione ferroviaria di Badia Al Pino.

Da questo punto riprende a seguire la ferrovia fino alla stazione di Monte San Savino (quota 265). A questo punto il limite abbandona la ferrovia per seguire la strada per la Gora, Rialto, I Confini, Podere della Madonna, C. S. Biagio e al bivio di quota 259 ripiega a sud-ovest sulla strada per Pieve Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud fino alla località Pratomaggio.

Da qui il limite segue il canale di bonifica che passando per quote 253 e in prossimità di C. Nuove, a quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino a quota 249 ove incontra il limite provinciale Arezzo-Siena.

Segue detto confine provinciale verso nord-ovest fino a la Casella, qui l’abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda I, quota 267, Montechiori; prosegue ancora a nord passando ad est di Poggiarello e fino al quadrivio di quota 269 da dove piegano da nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maestà dei Mori e fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col quale si identifica in direzione nord fino a M. del Calcione.

Da questo punto il limite segue verso nord la S.S. n. 73 per Calcione, Gorghe, Dreini, Palazzuolo, la Commenda, fino ad incontrare il confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a Monte Maione, punto di partenza della descrizione.

 

Provincia di Firenze e Provincia di Prato.

Territorio A.

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci ed il confine provinciale Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34).

Il limite percorre verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano, indi segue verso nord-est la strada per Campiglioli e al primo quadrivio

ripiega a sud-est, sulla strada per Carmignano, fino a Montecchio. Di qui il limite prosegue ad est sulla carreggiabile che passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri, a ovest di Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un affluente di destra del F. Ombrone.

Poco dopo volge a sud sulla strada che per le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota 51). Da questa

località il limite, lungo un sentiero, raggiunge il T. Ombrone in corrispondenza di quota 30 e lo segue fino alla confluenza con il fiume Arno, attraversa quest’ultimo per immettersi sulla S.S. n. 67 che segue fino a Lastra a Signa. Indi, in prossimità di quota 35, si immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino a S. Ilario per proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro Valimorta con il quale il limite si identifica fino alla confluenza con T. Vingone.

Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo la strada che passa per Galluzzo, S. Felice, Pian de’ Giullari, Piazza Calda, Cinque Vie e Moccoli, arriva a Bandino e Spedalluzzo.

Piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave a Rovezzano fino ad incontrare il confine comunale Bagno a Ripoli-Firenze che segue verso nord-est fino alla ferrovia. Il limite segue poi in direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola (quota 58), col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73).

Qui devia a ovest sulla strada che dopo Villa l’Arcolaio attraversa il T. Affrico e al quadrivio di quota 65 risale a nord lungo la strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove incontra il confine tra i comuni di Firenze e Fiesole.

Segue questo confine in direzione nord-ovest fino a incontrare la strada per Caldine e l’Olmo e la percorre fino a Indicatorio (quota 495), poi piega ad est sulla strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a quota 376, devia a nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario della Madonna del Sasso.

Da qui per una mulattiera si immette sulla strada che porta a le Lucole (quota 404), segue quindi la strada per S. Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da questa località, seguendo la strada campestre che passa da Vignale (quota 455) e Pietramaggio, attraverso una mulattiera incontra e segue la strada per Galiga.

Da Galiga il limite segue verso est il fosso che passa a nord di Campitroti e 250 metri circa prima di quota 211 si immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi e quota 829, raggiunge così, a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992 e 923), il confine comunale Vicchio-Pontassieve che segue fino a Guardianelli ove incontra i confini comunali Dicomano-Vicchio-Pontassieve.

Segue verso nord-est quello tra i comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cucco, in prossimità di quota 339.

Da qui il limite segue verso nord-ovest il sentiero e poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il bivio per San

Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla mulattiera, volge ad est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota 220, quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per Dicomano (quota 160).

Il limite segue poi verso sud-est la strada Dicomano fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge sul T. Sieve a sud-est di quota 151, lo attraversa raggiungendo, a quota 156, la strada che fiancheggia la ferrovia e segue questa strada verso nord fino in località il Rupino, ad est di quota 162.

Da questo punto il limite segue in direzione est, la mulattiera che porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in direzione nord-est la strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la strada che in direzione est passa per quota 312 e raggiunge poi, per un borro, il Fosso di Rimaggio.

Da qui il limite risale verso nord il Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente che segue fino in prossimità di quota 608, indi segue, in direzione sud, il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al bivio poco a nord-est di quota 556 ove segue l’affluente che a quota 216 sfocia sul T. S. Godenzo.

Da questo punto il limite si identifica verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di Borghetto, risale a sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e 322 fino a giungere, nei pressi del cimitero a sud-est di Frascole, a toccare la strada per Dicomano; segue la suddetta strada per brevissimo tratto verso sudest, per poi risalire a est il tratto iniziale di un affluente del F. Sieve ed immettersi quindi sulla mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518).

Da Passatoio segue il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove devia ad est su un suo affluente fino alla mulattiera per il Palazzo (quota 574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera che segue fino a C. Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a quota 567, il confine comunale di Londa-Dicomano.

Ad est di C. Fogna il limite prosegue lungo il borro che nei pressi di quota 529 e a sud de i Gocci attraversa la mulattiera che per quota 533 giunge a C. Petroio e oltre la Lastra; percorre questa mulattiera fino ad incontrare e seguire, nei pressi di Valpiana, l’affluente di destra del Borro di Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei pressi di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per brevissimo tratto verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di Pietra.

Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud per il sentiero che passa da quota 508, si immette sulla mulattiera che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a ovest quota 613, attraversa il Fosso di Cornioleta per poi piegare ad ovest e a quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente del T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al torrente stesso.

Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima di Londa piega ad ovest su un suo affluente che passa per quota 295, indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra la mulattiera per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a quota 513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Dicomano-Londa.

Segue questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la strada per Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli. Da Borselli il limite prosegue sulla S.S. n. 70 per Diacceto e al ponte del km 7 (quota 625) segue a sud l’affluente del Borro di Confico, poi risale l’affluente di sinistra che per quote 360 e 524 giunge alla strada per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo la strada che passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e a Paterno; si immette poi sulla strada per quota 331 e Pagiano.

Risale per breve tratto il T. Vicano di S.Ellero, indi il suo affluente che per i Macelli giunge a il Vignale.

Da qui il limite segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana fino al km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a ovest di quota 646; da qui attraverso un affluente di sinistra del T. Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C. Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero e un borro, giunge sulla strada per Reggello ad est dell’abitato, attraversa detta strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi la mulattiera per quota 588, C. Stoppi e il cimitero di Forlì, fino a raggiungere, dopo C. Capanne (quota 595), il confine provinciale Firenze-Arezzo.

Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi verso nord segue la S.S. n.69 fino al bivio per Rignano sull’Arno; passa a nord di Rignano e da quota 163 con linee rette successive che uniscono Fornace, Villa Pepi, C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.

Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada per Cellai fino a quota 143 e da qui con una linea retta arriva a quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest la strada per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge per una strada campestre nel Fosso del Salceto, indi risale per breve tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per quota 155 e lungo la strada raggiunge Cancello.

Da qui il limite segue verso sud la strada per Palazzolo e Burchio e al ponte che precede Burchio risale il corso di un affluente dell’Arno fino alla sua origine, a nord di quota 254. Da questo punto il limite, per una strada campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275, fino ad incontrare il limite comunale Incisa in Val d’Arno-Figline Valdarno nei pressi di C. Moriano.

Il limite coincide verso sud-est con detto confine comunale fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro fino a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per quota 270 giunge a C. Macchie, C. Puccetto, a nord

di C. Bagno e a quota 127; piega quindi a sud e poi ad ovest sulla strada per il Palagetto e fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128.

Il limite discende poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote 153 e 183 e fino a quota 202 da dove segue la mulattiera che dopo quota 193 si allaccia alla strada per Case il Billo.

Segue questa strada giungendo fino a Pavelli e poco dopo piega a sud sulla carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugaione da dove si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che segue verso sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo.

Segue verso sud detto confine fino ad incontrare quello tra le province di Firenze e Siena che segue fino al Podere Spadino (quota 93), a nord-ovest di Poggibonsi.

Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest sulla strada per Certaldo e alla periferia dell’abitato volge a nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per poi proseguire sulla strada per il Paretaio, Scarpeto e Monsala,

dopo Monsala a quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti, strada che segue fino a quota 168 ove incontra il confine comunale Montespertoli-Certaldo.

Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale fino a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano e Castelfiorentino; segue questa strada fino all’incrocio di quota 70 per proseguire poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte Molino, le Colmate e dopo aver attraversato il rio prosegue a ovest, indi a sud sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso.

Da Podere il Caloso il limite, con una linea retta, raggiunge Villa Malacoda e con un’altra linea retta in direzione sud-nord raggiunge il torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia diretta a Bagnolo e poi sulla strada per

Ortimino passando per Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Sodera, Ortimino, C. Arzillo, C. Paolo, Gricciano e Palazzaccio.

A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per quota 82, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quota 95 e dopo quota 73 si innesta sulla strada per il Casone, Borgo Vecchio, Fontanella, S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Niccolai, quota 33, C. Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa Comparini), Podere Gattaia e Pianezzoli.

Da Pianezzoli il limite ripiega verso est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il ponte sul torrente Pesa indi ripiega ad ovest sulla strada per Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue il corso dell’Arno fino a C. la Motta dove prende la strada che per Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Marconcini.

Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo quota 78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C. Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il limite comunale Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad incontrare, a quota 99, ad est di Citernella, la strada che verso nord-ovest porta a Villa Mattei.

Segue quindi verso nord detta strada fino a Villa Mattei (quota 47) dove riprende a seguire il confine comunale fino ad

intersecare ad ovest di Podere Formica, la strada per Ponte di Masino; segue questa strada fino al bivio di questa a quota 20 poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla strada che a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21, dove si innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente Vincio e la segue fine a quota 24 sul bivio di Lazzeretto.

Da qui il limite segue la strada per Lazzeretto e a quota 33 si immette, verso nord-ovest, sulla strada che per quote

29, 25 e 27 raggiunge quota 20; da qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincerello, poi risale il suo affluente che scorre ad est di C. Acquerata fino ad incontrare il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine che il limite segue verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34, il punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La delimitazione inizia in corrispondenza del punto di incontro fra la strada S. Gimignano-Camporbiano ed il confine provinciale Firenze-Siena, a quota 464.

Il limite segue la strada per Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per Castagno (quota 459).

Da qui prosegue per le Lame fino a C. Ford ove volge a nord-ovest lungo una campestre che raggiunge un ruscello, risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in direzione nord, nel Botro delle Penerine che risale fino ad incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561, arriva a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S. Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona per piegare a sud-ovest lungo la campestre che, passando a monte di Redine, arriva al T. Carfalo; da qui per un sentiero si immette sulla campestre che passa per Poggiali e arriva a Colombaia.

Da qui il limite segue la strada verso nordovest fino ai confini con la provincia di Pisa in prossimità di Podere Strada; segue detto confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve tratto, incontra e risale il suo affluente di destra che

scorre ad ovest di Tonda e per una strada campestre giunge a Tonda.

Qui si immette sulla strada che porta a Castellari e al bivio di podere Fornace, riprende la strada verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a Mura attraversando il T. Egola.

Da Mura il limite risale verso nord sulla strada per Collerucci fino ad arrivare a Beccucco da dove piega a nord-est fino ad incontrare il rio Aia; risale questo rio verso sud fino ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva ad

ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota 182.

Da qui il limite si immette sulla strada campestre che va a la Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°; giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di Tinti dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio Pietroso e da qui lungo la strada per quote 53, 58, 62, le Vecchiarelle, raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la strada che costeggiando il T. Elsa porta a Casino d’Elsa, C. Del Buon Riposo, Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena dopo di che, a quota 67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue in direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

Il punto di partenza della delimitazione si trova in località Stradone sul confine provinciale Firenze- Pisa, a nord-ovest di Castelnuovo d’Elsa.

Da questo punto il limite, segue, in direzione sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere tale località volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il corso del Rio Vallese fino al Podere Vallese; da qui per una strada campestre che passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a quota 151 si immette sulla

carreggiabile che si congiunge con la strada che passa per Ovile d’Orlo; segue detta strada verso nord-ovest ed a sud di Villa si immette sulla carreggiabile che attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi, indi si immette sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C. Gello attraversando il Rio Orlo.

Prima di raggiungere C. Gello, in corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si immette sul Rio Cerreto che risale fino ad incontrare il confine provinciale; segue quindi quest’ultimo per Campriano fino ad incontrare il punto di partenza della descrizione.

Territorio D.

La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265, nel punto di incontro del T. Agna degli Acquiputoli col T. Agna delle Banditelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze.

Da tale punto il limite segue in direzione est una carrareccia fino a quota 357 da dove, seguendo la strada per quota

376, 418 e 448, giunge in località Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per quota 425, C. Poggetto, C. Valiano si immette sul T. Bagnolo, in prossimità di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo.

Da Bagnolo il limite volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a raggiungere, a quota 81, il confine provinciale che segue verso nord fino al punto di partenza della descrizione.

 

Provincia di Pisa.

La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la S.S. n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in comune di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la S.S. n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est per la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38 e 31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C. Ribaldinga.

Prosegue ancora verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del cimitero, indi segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per C. Pozzo (quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo.

Da qui il limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla S.S. n. 67 poco prima del km 42, segue la S.S. n. 67 in direzione est e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73 e 88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per C. Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34.

Da qui, passando sulla carrareccia che giunge a sud-est di quota 36, giunge per la carreggiabile a Canneto, a nord-est

di quota 88, prosegue poi sulla strada per Vignaccia e C. Capo di Vacca e, verso sud, per C. Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di Guazzino.

Il limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud, segue il confine provinciale Pisa-Firenze fino a Paretaio, poi segue la strada per Podere Gello, C. Collicino, C. della Guardia e fino a quota 135; qui devia a nord-ovest sulla strada per le Caselle, Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi, si immette sulla strada per Sorrezzana, che segue verso sud per breve tratto; devia quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada per C. Fontine e C. Barbinaia, attraversa il R. Chiecina e prosegue sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la carreggiabile per Agliati a nord di Castiglione; qui volge a nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e prima di giungere in questa località devia a sudovest sulla carrareccia che si immette, in prossimità di quota 67 sulla strada per Podere del Molinaccio.

Segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che passa per Paretaio, la Pieve, S. Giorgio e la percorre verso est fino al bivio immediatamente prima di la Casina.

Da questo bivio il limite percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63, giunge ad una curva in prossimità di T. Carfalo, quindi si identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al suo affluente R. Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua testata, procede ancora verso sud su una carrareccia fino ad incontrare la croce isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello.

Il limite segue poi verso sud la strada per S. Teodoro fino a il Molinaccio per immettersi poco dopo sul R. Polonia fino al suo incontro con la carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest fino al suo inserimento sulla strada per Ghizzano, strada che percorre fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un breve tratto del T. Roglio, raggiunge S. Maria e prosegue fino al bivio di Castagneto.

Qui devia a sud-ovest e poi a sud-est sulla strada per Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul T. Roglio in prossimità di quota 55.

Percorso verso nord-ovest il T. Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud su un affluente del Roglio fino ad intersecare e seguire la carrareccia che verso sud-est, passando in prossimità di quota 107, a quota 110 si immette sulla strada per Guardiola, Poggettino, S. Martino, C. Cuccheri e Fabbrica di Peccioli; giunge così a S. Giusto dove volge a nord-ovest sulla carrareccia per la località Palaie e Colombaia.

Da Colombaia con successive linee rette passa per Faeta, C. Piagge e raggiunge la Colcinaia ed il F. Era.

Da tale punto la linea prosegue a sud sul F. Era e alla confluenza del T. Sterza ripiega a sud risalendo quest’ultimo fino al Ponte della Sterza; segue poi verso est e sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km 14,800 circa (quota 86) e qui prosegue ad ovest sulla strada per C.S. Salvatore fino al bivio del km 3 (quota 120).

Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo tratto la strada per Orciatico fino al Rio Torbido, col quale si identifica verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in prossimità di quota 174 giunge a il Casino (quota 252); segue quest’ultima strada e sorpassato il Casino piega a nord per Podere Trieste e per quota 178, curvando a sud di Montacuto, giunge sul Rio Cecinella.

Il limite si identifica per breve tratto e verso ovest con il Rio Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che da quota 255 giunge sul T. Sterza; si identifica verso sud col T. Sterza fino al punto di incontro dei confini comunali di Chianni, CastelIina Marittima e Riparbella, nei pressi di Podere delle Gusciane.

Segue poi verso nord i confini comunali Chianni- Castellina Marittima e Chianni-S. Luce fino al Poggio del Tiglio ove incontra, in prossimità di quota 593, un piccolo corso d’acqua che segue verso ovest fino ad incontrare la strada per S. Luce a quota 427.

Il limite prosegue quindi sulla strada per S. Luce e Pastina e al km 30 piega ad ovest su un affluente del Botro del Rotini fino a quota 88; da qui segue la carrareccia che tra le quote 140 e 122 piega a nord-est giungendo fino all’incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140 volge a nord, attraversa il T. Sabbiena a quota 97 per congiungersi, successivamente, alla strada per S. Luce in prossimità di quota 126.

Il limite procede, verso nord-est e per breve tratto, sulla strada per S. Luce e al bivio di quota 130 piega sulla carrareccia che, attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio di quota 115 e, toccate le quote 101 e 82, raggiunge quasi il Botro del Ricavo, col quale il limite si identifica verso nord-est fino ad incontrare la strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue questa verso nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul F. Fine piega ad ovest sulla carrareccia che per quote 303 e 320 giunge sul Botro Torella.

Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i confini comunali Casciano Terme-S. Luce e Casciano Terme-Lorenzana fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio alle Talpe; percorre quest’ultima strada passando in prossimità dei Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue per Laura e C. Pancanti.

Prima di giungere a Acciaiolo, il limite piega a sud sulla carreggiabile che, costeggiando buona parte de il Rio, giunge a Forcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona per seguire un affluente del Fosso Cunella indi, attraversata la ferrovia segue verso nord la carreggiabile che fiancheggia ad ovest la ferrovia stessa fino al bivio per S. Regolo.

Segue quindi la strada che passa da S. Regolo, Mezzastrada e C. di Larignano, attraversa il R. Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e giunge a Torretta; da qui, verso nord, segue il confine provinciale Pisa-Livorno fino a Valico a Pisa. Da qui il limite segue ad est la carrareccia che, passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi, giunge ad un incrocio in prossimità del F. Isola; si identifica col F. Isola verso sudest fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia ad ovest di Ceppaiano, percorre questo confine verso nord fino ad incontrare la strada per Ponsacco ad ovest di Migliano.

Percorre questa strada passando da Cenaia, Perignano, Podere Poggino e all’incrocio di quota 23, prima del km 1,

l’abbandona per seguire ad est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F. Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e S. Sebastiano; da qui segue a sud-est la strada Ponsacco-Strada, fino ad incontrare il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nordest fino al F. Era.

Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i confini comunali Peccioli-Capannoli e Peccioli-Terricciola, fino alla carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi quest’ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira a nord Villa Antinori e, passando poi ad ovest di C. Bandonica e per S. Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45.

Il limite coincide verso sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota 48 e verso nord-est si allaccia alla strada per Forcoli e Pontedera.

Segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa devia ad est sulla strada per Podere Valletta, indi, verso sud-est, segue la strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a nord-est sulla strada per Monte Castello.

Da Monte Castello il limite segue ad ovest e poi a nord la carreggiabile per S. Andrea e al bivio successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa ad ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R. Lama, piega a sud-ovest per Podere di Vardallo.

Da qui prosegue sulla carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a giungere al Ponte Pollino; da qui percorre poi verso sud-est la strada per Monte Castello e al bivio per C. Petriccio devia ad est-fino all’incrocio del cimitero, segue poi la strada per C. Giani e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino a giungere sul R. Bonello.

Da qui il limite si identifica verso nord col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra fino a C. S. Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e Marciana, si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi all’origine, poi segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su una carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli tra le quote 167 e 181.

Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio posto a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il Piaggino e da qui, lungo la carrareccia ad est, raggiunge il Botro della Tosola che segue a sud per breve tratto fino

ad incontrare il ponte sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la strada che passa a nord de il Casino e ad est di Larino risale un affluente di sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia.

Da qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158 e prosegue sulla carrareccia per la Figuretta; raggiunta questa località prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia a nord sulla carrareccia che passando da Mucchieto arriva al Botro della Tosola; segue questo botro fino a quota 47, ove imbocca la carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli, giunge a Montemari e per un sentiero si innesta sulla carrareccia per Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraversa il R. Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira a nord C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto.

Da qui prosegue sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge al confine comunale Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo. Il

limite si identifica col R. Ricavo fino ad incontrare il quadrivio di quota 24, quindi segue verso est la strada per S. Bartolomeo fino a Muscianello per poi seguire la carrareccia, che attraverso quota 56, si immette sulla strada per Palaia; segue quest’ultima strada fino ad incontrare il R. Chiecinella, indi si identifica con il Rio fino al Podere del Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio e, dopo aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin, quota 69, quota 51 e fino all’innesto sulla strada per San Romano al km 30,200 circa.

Il limite segue per brevissimo tratto la strada per S. Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera; si identifica con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio per Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad est e poi a nord sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui piega ad est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.

 

Provincia di Pistoia.

La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui il confine provinciale Pistoia-Firenze è attraversato dalla S.S. n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del Comune di Lamporecchio.

Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimuri e, superato l’incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere Galeotti.

Da qui devia a nord-ovest sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46, 51, e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge quota 36 e Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna. Da Colonna il limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia fino a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso nord,si identifica col confine comunale di Serravalle Pistoiese, fino in prossimità di quota 200 a sud-ovest di Le Case; da qui, per una carrareccia, raggiunge il T. Vincio al ponte per la Vergine.

Il limite in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad incontrare il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale si identifica fino a Cupano (quota 449).

Da questo punto il limite segue la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona la mulattiera per seguire l’affluente di destra del Rio Torbecchia che discende fino a quota 202, risale poi sull’affluente di sinistra corrispondente e, in direzione nord, si immette sulla carrareccia e sui sentieri che per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C. Spampani a sud di Sarripoli.

Da qui, in direzione nord-est, il limite prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi a nord sulla carrareccia che incontra a sud di quota 312, un piccolo affluente di destra del T. Vincio di Brandeglio, affluente che il limite segue fino alla sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio.

A questo punto il limite attraversa la strada per Campiglio e per la mulattiera che tocca la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno; da qui, per la strada campestre che tocca quota 244 e proseguendo verso sud-est, raggiunge un torrente seguendo il quale giunge sul T. Ombrone ad ovest di quota 139. Il limite risale quindi verso nord e per breve tratto il T. Ombrone per immettersi, a nord di C. Lulli, sulla strada per S. Felice.

Segue verso nord detta strada fino a quota 170, poco a sud di Campo a’ Gelsi, e da qui segue, in direzione sud-est, la carreggiabile che giunge alla ferrovia per Pistoia; attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord di

quota 242, attraversa la strada per C. Gremignani per congiungersi successivamente alla ferrovia.

Il limite segue verso est per breve tratto la ferrovia fino in corrispondenza della S.S. Porrettana e prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso affluente del F.so Torbida fino ad incontrare, per poi seguire, il sentiero per Fiano e quindi la carrareccia per Petrucci, quote 247 e 286 e Germinaia. Da Germinaia il limite si dirige verso est lungo la carrareccia e successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure di Baggio che confluisce in quest’ultimo a nord di quota 163.

Indi segue verso sud il T. Bure di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163, ove si immette sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimità di quota 329 segue la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da qui per una mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, più ad est, quota 331 da dove, con una linea retta, scende direttamente a S. Moro. Da qui il limite segue il corso del T. Bure fino al Molino Morganti; qui si immette sulla carrareccia che passa da Castel de’ Gai e, proseguendo sulla stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina.

Risale poi a nord-est su un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che passa da quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a nord di quota 422, si immette sulla carreggiabile che tocca le quote 426, 445 e 474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro.

Da qui per una carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue sulla mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa un torrente a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire la carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge quote 283 e 296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimità di Scali; risale quindi verso nord-est il fosso che attraversa la mulattiera per Casellina e successivamente si immette sulla mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimità di quota 265 ad est di Tobbiana, il confine

provinciale Pistoia-Firenze.

Il limite segue quindi verso sud-ovest il confine provinciale fino a Villa Ravallane per proseguire poi sulla strada che per quote 93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al bivio di quota 86; segue per breve tratto verso ovest la strada per Fornace e al bivio di quota 78 devia a sud-ovest sulla strada per Dore, C. Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge a sud per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C. Tesi e fino al Ponte alla Chiesina.

Da qui risale il T. Bure fino a quota 115. Da questo punto il limite segue la strada per Pistoia passando da quote 109 a 99, fino a Villa Landini; indi piega a ovest sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di Villa S. Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto verso sud la strada per Pistoia, raggiunge, in direzione ovest, la strada per Villa Sbertoli poco a sud di quota 109:

Segue per breve tratto questa strada verso sud e a quota 92 segue la carreggiabile che giunge a quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana.

Da qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana fino a Burgianico (quota 99), per seguire poi la strada che per quote 118 e 114 raggiunge, in direzione ovest, la S.S. n. 66; risale detta S.S. fino al Ponte Calcaiola, attraversa l’Ombrone ed in prossimità del km 41 segue verso sud la carrareccia per Forretta, indi la strada per Gello, C. Gelli, Villa Gonfiantini, quota 100, S. Giorgio e, raggiunti la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve tratto verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto punto il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e subito dopo C. Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e 83 si allaccia, a quota 90, sulla strada per S. Pietro in Vincio; segue per brevissimo tratto questa strada verso sud-est per poi seguire la carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota 78.

Indi segue il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Pietro in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud dell’abitato, in prossimità del T. Vincio.

Qui il limite attraversa il T. Vincio, segue poi la strada che per quota 72 si innesta, a quota 68, sulla strada

Pistoia-Serravalle con la quale si identifica fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud la strada che a quota 69 attraversa l’autostrada Firenze-Mare e il T. Stella.

Da questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con T. Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico, ove si immette, in direzione sud e per breve tratto, su un affluente del Fosso Stella; indi dall’incrocio sul Fosso Colecchio segue quest’ultimo fino a raggiungere il confine provinciale Firenze-Pistoia; si identifica quindi, in direzione sud-ovest, col confine provinciale fino a raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.

 

Provincia di Siena.

Territorio A.

La linea che delimita la zona di produzione ha inizio nel punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena e Arezzo, in prossimità di Badiaccia in comune di Radda in Chianti.

La linea suddetta si identifica, verso sud-est con il confine provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra il confine comunale di Castelnuovo Berardenga che segue prima in direzione sud-ovest, indi in direzione ovest fino al T. Arbia ed ancora verso nord sul T. Arbia fino a quota 198.

Da qui la linea volge a ovest sulla strada per Vico d’Arbia, C. Bianca, Pieve Bozzone e, attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla carreggiabile per il Tinaio, C. il Colle fino all’innesto con la S.S. n. 73; segue quest’ultima S.S. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo piega a sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio piega ad ovest e a nord sulla strada di S. Pietro a Paterno e Bucciano.

Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per una strada campestre, raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest, la strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla S.S. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue verso sud per breve tratto il corso del T. Tressa, indi si immette sulla Strada per Doglia e il Sorbo (quota 258).

Raggiunto il Sorbo, la linea prosegue a sud sulla strada per C. Vannini, C. Colombaio, attraversa il T. Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l’Olmo, si immette e segue la strada per Podere S. Croce, La Pace, C. il Pino, S. Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla S.S. n. 223 che segue verso nord fino al Km 11; qui devia verso ovest lungo la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve tratto la strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad ovest sulla strada che passando per C. S. Mattia e ad ovest di Casalvento raggiunge C. S. Anna, prosegue

ancora fino alla strada per Poggio alle Lame ed Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227).

A questo punto la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile per C. Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che partendo da quota 187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200, sulla S.S. n. 73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada per C. Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il F. Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone.

Segue ancora per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro che sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C. Martellino. La linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all’ansa posta a sud del Podere Montestigliano da dove prosegue lungo la mulattiera che passa ad est di Poggio l’Alberino, tocca il punto trigonometrico di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402) ripiega a sud passando ad est di C.

Laiole e a quota 443; da qui la linea si identifica, verso nord, col confine comunale Sovicille- Chiusdino e successivamente con quello Sovicille-Casole d’Elsa fino ad incontrare la S.S. n. 73 a quota 303.

Da detto punto la linea si identifica con la S.S. n. 73 fino al km 17,700 circa ove devia a sud-ovest sulla strada che, passando da Osteria delle Macchie e da Podere Cetina Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue questa strada in direzione ovest fino al km 25,250 circa per poi deviare a nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale. Il limite segue quest’ultima strada fino al bivio di quota 399, ove ripiega a nord sulla strada per C. S. Maria fino a quota 367.

Qui abbandona la strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota 284, C. Monterotondo, quote 229 e 252 e a quota 220 si immette sulla strada per Casole d’Elsa; la linea segue questa strada verso ovest fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa per C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C. Rondinicchio (quota 289). Qui la linea volge ad ovest lungo il sentiero che passa per quota 232 dove si immette sulla campestre per quota 227 e fino a quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da Casole d’Elsa; segue quest’ultima strada verso sudovest fino a quota 200, dove incontra il T. Sellate.

Segue il torrente verso nord risalendo fino ad incontrare, nei pressi del Podere Baracca, il confine provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto fino ad immettersi, ad est del Podere Scopicciolo, sulla carrareccia che verso nordest incontra a quota 327 la strada per Cavallano. La linea di delimitazione segue detta strada fino al

quadrivio di quota 255 e poi la strada per Lucciana fino ad incontrare, a quota 302, il confine comunale Casole d’Elsa-Colle Val d’Elsa; segue questo verso ovest fino al confine provinciale

Siena-Pisa col quale si identifica verso nord per proseguire poi con quello Siena-Firenze fino alla località Baldaccia, punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La delimitazione ha inizio in località Filetta nei pressi di Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223.

Da qui il limite volge a nord-est lungo il confine di comune che segue fino ad incontrare la strada Bagnaia-Grotti; segue verso est detta strada fino a Casa Succhiello (quota 375), qui l’abbandona per immettersi sulla campestre che volge a nord fino al podere Noceto e da qui sulla carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.

Da questo punto il limite volge ad est, e con due linee rette successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano.

Volge quindi a nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi poi sulla campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace.

Da questo punto con una linea retta il limite raggiunge l’incrocio stradale di quota 231 dove si immette sulla strada che in direzione sudest giunge a quota 253.

Qui il limite volge a sud lungo la strada per Casa S. Lucia (quota 306) e passando per quota 314 giunge a Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il limite, in direzione sudest, sempre lungo la strada, raggiunge a quota 327 il confine comunale di Murlo che segue fino ad incontrare la confluenza del Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befa (quota 121).

Qui il limite volge ad est seguendo l’Ombrone ed il confine comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia a quota 251, oltrepassa la ferrovia e, seguendo sempre il medesimo confine comunale, giunge a quota 260; qui volge a sud-est e, sempre sullo stesso confine comunale, passa in prossimità di Celamonti ed arriva al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino alla confluenza con il Fiume Orcia (quota 185).

Da qui segue ancora verso sud il confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a quota 154, il confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia fino alla confluenza con il Fiume Ombrone.

 Da questo punto il limite volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118, dove il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse; da qui il limite volge a nord seguendo il confine comunale di Murlo fino alla località Filetta, punto di partenza della descrizione.

Territorio C

La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Monteluco (quota 576) a sud di P.gio Capanne, in comune di Rapolano Terme. Da qui il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535 e 530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di mulattiera che arriva a nord-est di Le Bandite, si inserisce sulla strada che passa per quote 449 e 439 fino a giungere al Podere La Montagna ed al bivio per l’Osteria, dove risale a nord-est fino al Molino del Calcione. Volge quindi ad est lungo il confine provinciale Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota 280. Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada per Rigomagno fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue verso sud la ferrovia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Chiusi, circa 400 metri prima della stazione di Chianciano.

Da questo punto il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a giungere sul Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla strada campestre che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C. Palazzo, C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261, la strada per Chiusi. Il limite percorre verso sud detta strada fino al bivio per Dolciano; ripiega sulla strada per Dolciano, C. Garella, Podere Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia che segue per breve tratto fino a quota 261.

Qui si immette sulla strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota 40; segue poi la mulattiera per il Podere S. Felice, Podere Bagnolo (quota 288) indi segue la strada per Poggio Gallina, stazione di Chiusi, Villa Maccari, S. Fiora, Molino dell’Oppio, e fino ad incontrare il confine comunale che segue fino al T. Astrone (quota 267). Da qui il limite segue in direzione sud, il T. Astrone fino ad incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si identifica verso sud fino al Fosso Stabbiano.

Segue quindi verso ovest detto fosso fino alla strada per S.M. Assunta; segue quindi questa strada per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A Croce di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest sul sentiero e sulla mulattiera che passando dal Podere Vetricchina di Sotto, si inserisce sulla strada S. Casciano dei Bagni-Camposervoli; segue detta strada in direzione nord fino ad incontrare, dopo quota 443 prima di Podere Ulivi, un sentiero, che a C. Belichi (quota 529) si ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a C. Ferretti (quota 492).

Da qui il limite prosegue sulla mulattiera per C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole III (quota 407), C. S. Rocco (quota 23), del Soldato (quota 338), il Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340), Poggio Olivo (quota 434) e Valle d’Oro II ove segue la carrareccia che dopo S. Stefano (quota 540) si immette sulla strada per Sarteano a quota 565.

Da questo punto il limite segue a nord la strada fino a Sarteano passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da Sarteano prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra la S.S. n. 146. Il limite coincide con la S.S. n. 146 fino a Chianciano Bagni.

Da qui segue poi la strada che per quote 548 e 457 giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato di la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione sud-ovest fino al T. Miglia. Qui il limite risale a nord il T. Miglia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi si identifica fino al suo incontro con la strada per Monticchiello.

Segue tale strada fino a sorpassare Monticchiello e al quadrivio di quota 477 ripiega a nord-ovest sulla strada che passando alla periferia sud di Pienza, in località Boccaceroello, si immette sulla S.S. n. 146; segue questa verso nord fino al bivio di Pietrafitta; procede poi verso nord lungo la strada per Castelmuzio fino al confine comunale che coincide con il T. Toma, lo segue, poi verso nord segue ancora il confine comunale Torrita-Trequanda e Sinalunga-Trequanda fino ad incontrare la strada Miciano-Novolo.

Lungo quest’ultima strada, il limite raggiunge Trequanda dove si immette sulla strada campestre per Colle; raggiunge Petrera e proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica fino al Borro della Puzzola (quota 282).

Prosegue poi sulla strada per S. Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino alla ferrovia con la quale poi si identifica fino all’incrocio con la strada che per Vignaccio, Podere Curtone e Podere Sodo, aggira ad ovest l’abitato di Poggio S. Cecilia e a quota 394 procede a nord sulla strada per Podere Palazzetta e S. Maria in Ferrata fino in prossimità del Podere Monteluco, punto di partenza della descrizione.

Territorio D.

Il limite inizia al ponte sul T. Foenna in prossimità di Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada per Fornaci, Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l’abbandona per seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine tra le province di Siena e Arezzo; il limite segue questo confine verso est e verso sud-est fino a quota 249 ove incontra la strada per Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da qui per un sentiero e una strada raggiunge direttamente, a quota 252, la strada per Bettolle e con una linea retta raggiunge le Case di Poggio.

Da questo punto il limite segue la strada per il Casato ove risale poi la strada per Bettolle fino alla periferia dell’abitato; poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino e Pieve; abbandona detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265) e, risalendo verso nord detto Torrente, giunge a Poggiolo, punto di partenza della descrizione.

 

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un’altitudine non superiore ai 700 metri s.l.m.

4.2 Densità di impianto

Gli impianti atti a produrre i vini «Colli dell'Etruria Centrale» devono avere la densità di 3.300 ceppi/ettaro e ciò fin dal 24 maggio 1997. Per gli impianti realizzati antecedentemente, si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

4.4 Sistemi di potatura

I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

4.5 Irrigazione, forzatura

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

4.6 Resa ad ettaro

Le produzioni massime di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:

 

 “Colli dell’Etruria Centrale” Rosso: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Colli dell’Etruria Centrale” Rosato: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Colli dell’Etruria Centrale” Bianco: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Colli dell’Etruria Centrale” Novello: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo (anche tipologia riserva): 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice (anche tipologia riserva): 12,00 t/ha, 10,50% vol.

 

La resa massima di uva ad ettaro non deve quindi superare i limiti di cui sopra ed in ogni caso la resa massima di uva per pianta non può superare mediamente i 5 chilogrammi per tutte le tipologie. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli dell’Etruria Centrale” devono essere riportati nei rispettivi limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermi restando i limiti resa uva/vino. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha

diritto alla denominazione di origine controllata “Colli dell’Etruria Centrale”.

 

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

 

5.1 Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad esse limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana.

5.2 Arricchimento

È consentito, ad esclusione di Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, l'arricchimento con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli dell’Etruria Centrale” e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese massime di uva in vino, di cui al successivo punto 5.4

5.3 Elaborazioni

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini di cui al precedente art. 2 le loro peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso è consentita la pratica del “Governo all'uso toscano” purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'elaborazione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice deve attuarsi come appresso:

l'uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;

5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima di uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

 “Colli dell’Etruria Centrale” Rosso: 70%, 84,00 hl/ha;

“Colli dell’Etruria Centrale” Rosato: 65%, 78,00 hl/ha;

“Colli dell’Etruria Centrale” Bianco: 65%, 78,00 hl/ha;

“Colli dell’Etruria Centrale” Novello: 70%, 84,00 hl/ha;

“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo (anche tipologia riserva) ; (al terzo anno di invecchiamento del vino): 35%, 42,00 hl/ha;

“Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice (anche tipologia riserva) ; (al terzo anno di invecchiamento del vino): 35%, 42,00 hl/ha.

 

5.5 Invecchiamento

La vinificazione e l’invecchiamento di «Colli dell’Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell’Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento, che si considera concluso al

1° ottobre del terzo anno e quarto anno per la tipologia riserva, può essere contenuto in altri recipienti.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,50%.

5.6 Immissione al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

L’immissione al consumo di «Colli dell’Etruria Centrale Vin Santo » e «Colli dell’Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice»

non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L’immissione al consumo di «Colli dell’Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell’Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» riserva

non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

In annate particolari, su proposta del Consorzio di tutela dei vini «Colli dell'Etruria Centrale», la Regione Toscana può modificare le date di immissione al consumo.

 

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

 

I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Colli dell’Etruria Centrale”Rosso:

colore: rosso rubino, brillante, vivace, anche di media intensità;

profumo: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato;

sapore: da secco ad abboccato,vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Colli dell’Etruria Centrale”Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fruttato fragrante, fresco;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, vivace, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Colli dell’Etruria Centrale”Bianco:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

profumo: delicato e fruttato;

sapore: secco ad abboccato, sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Colli dell’Etruria Centrale”Novello:

colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al violaceo, vivace;

profumo: fruttato, fresco;

sapore: fresco, brioso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli dell’Etruria Centrale”Vin Santo e Vin Santo riserva:

colore: dal paglierino dorato all’ambrato;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30,00 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Colli dell’Etruria Centrale”Vin Santo Occhio di Pernice (anche tipologia riserva):

colore: da rosa più o meno intenso ad ambrato;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, morbido, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

 

Articolo 7

(etichettatura designazione e presentazione)

 

7.1 Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” “riserva” e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «invecchiamento» e similari.

L'uso della qualificazione «riserva» è consentito esclusivamente per i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice».

7.2 Menzioni facoltative

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» è consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile» e «dolce» nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

Per il vino rosso è consentita l'indicazione «Vermiglio» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

7.3 Località

È consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

7.4 Annata

Sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» deve risultare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(confezionamento)

 

8.1 Volumi nominali

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 1,500 litri.

8.2 Tappatura e recipienti

Per il confezionamento dei vini di cui all’art. 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata ricade nella parte centrale della Regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.

Natura geologica: i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» nascono in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che comprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune di Cetona.

L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali.

In particolare, il territorio dei vini «Colli dell’Etruria Centrale», dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente:

dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali.

L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 ed i 400 m. s.l.m. con giacitura ed orientamento adatti. Il disciplinare di produzione (art. 4) prevede comunque un’altitudine massima, dell’ubicazione dei vigneti di 700 m. sul livello del mare.

Il clima dell’area s’inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana.

Il clima del comprensorio può essere definito da umido a subumido, con deficienza idrica in estate.

La piovosità media annua è di 867 mm. con un minimo di 817 mm., ed un massimo di 932 mm..

La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm..

Il mese di agosto è quello mediamene più caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C

A2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale».

Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio dei «Colli dell’Etruria Centrale», il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più antica per una delle più rinomate colture della regione.

Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino all’inizio degli anni settanta, con il passaggio dalla conduzione associata “mezzadrile”, a quella del cosiddetto “conto diretto”.

Questo passaggio epocale, ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario verso attività extragricole come edilizia ed industria con il conseguente abbandono delle campagne dovuto alla l’urbanizzazione delle popolazioni.

Ciò forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto “conto diretto”, che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua - viti

maritate a sostegno vivo -, in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A..

Con Decreto Ministeriale 5 dicembre 1990, nella logica di un’attiva difesa dei vini italiani di qualità, venne approvato il disciplinare, definendo così il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale», così come confermato nell’attuale delimitazione, ricadente in parte dei territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.

Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all’attivismo dell’industria di settore, si sono create le condizioni affinché i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» ottenessero una certa diffusione ed apprezzamenti sui mercati.

L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, come riportati all’articolo 2 del disciplinare.

In particolare, il vitigno principe per i vini Rosso, Rosato, Novello e Vin Santo Occhio di Pernice è il Sangiovese, che deve essere presente sempre in misura superiore al 50%.

Mentre per i vini Bianco e Vin Santo il vitigno a bacca bianca prevalente è rappresentato rispettivamente dal Trebbiano

Toscano con presenza non inferiore al 50%, per il bianco e, dal Trebbiano Toscano unito alla Malvasia Bianca Lunga, per il Vin Santo, presenti da soli o congiuntamente per almeno il 70 %.

Per la parte residua possono concorrere alla produzione dei vini le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura:

Per quanto attiene le forme di allevamento non ci sono particolari limitazioni, a condizione che siano quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti, ed ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

E’ vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini :

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia Rosso, Rosato, Novello, Bianco, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.

Le produzioni massime in uva di cui al precedente articolo sono unificate in 12 tonnellate/ettaro, per tutte le tipologie di vini «Colli dell’Etruria Centrale».

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, deve essere pari almeno al 10,00 %vol., per le tipologie Rosso, Rosato e Novello, mentre per la tipologia Bianco, deve essere pari ad almeno al 9,50% vol., e per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche nelle tipologie con la menzione riserva, deve essere pari almeno al 10,50% vol.

Le operazioni di vinificazione devono avvenire nella zona di produzione. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all’interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l’uva e delle provincie ad essa limitrofe purché nell’ambito della Regione Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini «Colli dell’Etruria Centrale» nelle varie tipologie le loro peculiari caratteristiche.

Per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» è consentita la pratica

del governo all’uso Toscano purché le operazioni della relativa vendemmia siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.

L’elaborazione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice deve effettuarsi seguendo specifiche procedure di cernita ed appassimento naturale delle uve in locali idonei.

E’ ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore

al 26%.

La vinificazione e l’invecchiamento delle tipologie «Colli dell’Etruria Centrale» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono avvenire in recipienti di legno, caratelli, di capacità non superiore a 5 ettolitri.

Dopo il periodo d’invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno, quarto anno per la tipologia con la menzione riserva, possono essere contenuti in altri recipienti. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,50% vol.

L’arricchimento è consentito, ad esclusione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione d origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese massime di uva in vino.

L’immissione al consumo decorre dal primo di febbraio, dell’anno successivo alla produzione delle uve, per la tipologia «Colli dell’Etruria Centrale» Rosso, mentre per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del primo novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L’immissione al consumo per le tipologie «Colli dell’Etruria Centrale» Vin Santo Vin Santo Occhio di Pernice riserva non può avvenire, prima del primo novembre del quarto anno, successivo a quello di produzione delle uve.

 

B) informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La Denominazione «Colli dell’Etruria Centrale» è riferita a varie tipologie di vino (Rosso, Rosato, Novello, Bianco, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, questi ultimi due anche con la menzione riserva.

 Dal punto di vista analitico ed organolettico presentano le caratteristiche peculiari, descritte dall’articolo 6 del presente disciplinare di produzione e che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano un giusto grado di acidità, ed il colore varia in funzione delle varie tipologie dei vini, il cui dettaglio è riportato all’articolo 6 del disciplinare di produzione.

 

C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale», l’ubicazione e l’orientamento degli stessi contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile per una produzione vitivinicola di qualità elevata.

Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche dei vini «Colli dell’Etruria Centrale».

Sono pertanto idonei, ai fini dell’iscrizione allo Schedario viticolo per la denominazione, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m..

Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano di sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.

Il clima dell’areale di produzione presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosità, ma è nei mesi di luglio ed agosto che si presenta più significativo.

La combinazione della scarsità di pioggia in estate, con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce ad ottenere un’uva particolarmente adatta a produrre un vino con caratteristiche positive.

E’ grazie alla combinazione dell’ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, che hanno inciso nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere una serie di prodotti, che pur nelle loro articolazioni e specificità, rappresentano dei vini di qualità.

Il grande sviluppo della viticoltura, nel territorio dei vini «Colli dell’Etruria Centrale», si è avuto con l’avvento della famiglia dei Medici.

Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite grottesco.

Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo.

Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino.

Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci ed uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo.

I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal cinquecento, furono Granduchi di Toscana.

E’ naturale, dunque, che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse oggetto di attenzione del mondo della politica.

La denominazione corrente del vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di vermiglio o a quello di vino di Firenze. Solo nel seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questa terra.

Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino” fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati di Sua Altezza Reale” attraverso un bando affisso nei “luoghi soliti ed insoliti” di Firenze. Il bando parlava chiaro:

“Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ….”

Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un’apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani, commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia, per maggiore sicurezza della qualità loro: “…criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico”.

Negli anni a noi più vicini, i vini “Colli dell’Etruria Centrale” ottennero il riconoscimento come Denominazione di Origine Controllata con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1990, con approvazione del disciplinare di produzione, poi modificato dal Decreto Ministeriale del 24 maggio 1997, dal Decreto Ministeriale dell’11 maggio 1998, fino ad arrivare al recentissimo Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, pubblicato sulla G.U., Supplemento ordinario, n. 238 del 21 novembre 2011.

Da sottolineare come alcune delle tipologie dei vini “Colli dell’Etruria Centrale” per effetto dei processi produttivi adottati diano un segno tangibile della fondamentale importanza dell’interazione dei fattori umani ed il prodotto finale oggetto di tutela. Basti pensare alle due tipologie di “Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo e “Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice sia nelle versioni base, che riserva, ove la tradizione dei produttori di procedere ad un appassimento naturale delle uve, fatto anche su stuoie di canne dette cannicci, collocate nelle

soffitte dei casali e delle fattorie, in locali ventilati, per concentrarne ed esaltarne i contenuti e, per provvedere poi, ad ottenere un mosto, da far fermentare in piccoli contenitori di legno caratelli.

I caratelli normalmente, nel passato, erano collocati nei sottotetti o nelle soffitte, dove grazie alle forti escursioni termiche stagionali, il prodotto era sottoposto, negli anni, a fermentazioni parziali e ripetute, fino ad ottenere un prodotto con caratteristiche organolettiche e chimiche peculiari.

Per non parlare della tipologia “Colli dell’Etruria Centrale” Novello, un vino giovane pronto già dall’inizio del mese di novembre, ottenuto da processi fermentativi carbonici delle uve, che gli attribuiscono caratteristiche di vivacità e freschezza difficilmente rintracciabili in altri prodotti.

Questo dimostra e conferma come l’utilizzo di uve ottenute in particolari condizioni pedoclimatiche, a cui si abbinano procedimenti particolari di trasformazione, tramandati da generazioni, dia la possibilità di ottenere prodotti specifici nel rispetto della tradizione, molto apprezzati dal mercato.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome ed indirizzo:

TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l. – T.C.A. s.r.l. –

con sede in Viale Belfiore n.9

50144 FIRENZE – C.F. 05969780484

tel. 055/368850 – fax 055/330368

e-mail: info@tca.srl.org.

La “TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE s.r.l.” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

ALLEGATO 1

Vitigni complementari.

Bacca rossa:

Abrusco n., Aleatico n., Alicante n., Alicante Bouschet n., Ancellotta n., Barbera n., Barsaglina n., Bonamico n., Bracciola nera n., Calabrese n., Caloria n., Canaiolo n., Canina nera n., Carignano n., Carmenere n., Cesanese d’Affile n., Ciliegiolo n., Colomabna nera, Colorino n., Foglia Tonda n., Gamay n., Groppello di S. Stefano n., Groppello Gentile n., Lambrusco Maestri n., Malbech n., Malvasia n., Malvasia Nera di Brindisi n., Malvasia Nera di Lecce n., Mammolo n., Mazzese n., Merlot n., Montepulciano n., Petit Verdot n., Pinot Nero n., Polleria nera n., Prugnolo Gentile n., Rebo n., Refosco dal Peduncolo Rosso n., Sagrantino n., Sanforte n., Sangiovese n., Schiava Gentile, Syrah n., Tempranillo n., Teroldego n., Vermentino Nero n..

Bacca bianca:

Albana b., Alabarola b., Ansonica b., Biancone b., Canaiolo Binaco b., Chardonnay B., Clairette b., Durella b., Fiano b., Grechetto b., Greco b., Incrocio Bruni 54 b., Livornese Bianca b., Malvasia Bianca di Candia b., Malvasia Istriana b., Malvasia Bianca Lunga b., Manzoni Bianco b., Marsanne b., Moscato Bianco b., Muller Thurgau b., Orpicchio b., Petit Manseng b., Pinot Bianco b., Pinot Grigio g., Riesling renano b., Riesling Italico b., Roussane b., Sauvignon b., Semillon b., Traminer Aromatico Rs., Trebbiano Toscano b., Verdea b., Verdello b., Verdicchio Bianco b., Vermentino b., Vernaccia di S. Gimignano b., Viogner b..

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI GREVE IN CHIANTI

VIGNETI GREVE IN CHIANTI

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO

D.O.C.
Decreto 9 settembre 2011

Rettifica Decreto18 Ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" può  essere  integrata  dalla  specificazione  "occhio  di pernice".

 

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio di  pernice"  sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

"Vin Santo del Chianti Classico":

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel  Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

"Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice":

Sangiovese, minimo 80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a bacca bianca e rossa,  idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel  Registro Nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con decreto  ministeriale  7  maggio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con decreto  ministeriale  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

2. In deroga alle disposizioni di cui  all'art.  2  dell'  annesso disciplinare di produzione, la base ampelografica dei  vigneti,  già iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C. «Vin Santo del Chianti Classico» Occhio di Pernice, deve  essere  adeguata  entro  la  terza campagna vendemmiale successiva all'entrata in  vigore  del  relativo disciplinare di produzione

 

 

Art. 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a  Denominazione  di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico  occhio  di  pernice"  devono  essere  prodotte  nei terreni dell' intero territorio del Chianti Classico, delimitato  con Decreto  interministeriale  31  luglio  1932.  Tale  zona  e'   così delimitata:

 

Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Greve in Chianti, Barberino Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa,

In provincia di Firenze;

Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi,

In provincia di Siena            

 

"Incominciando dalla  descrizione  del  confine  della  parte  di questa zona che appartiene alla provincia di Siena,  si  prende  come punto di partenza quello in cui il confine fra  le  due  province  di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue  il  torrente  Ambra  e  un  suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella,  poi  la  mulattiera che porta al podere Casa al Frate.

Da qui segue  una  linea  virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di  qui  seguendo  una  mulattiera,  raggiunge  quota  257,  dove incontra una carrareccia, che sbocca  sulla  strada  per  Castelnuovo Berardenga.

Risale detta strada fino a quota  354.  Da  qui  segue  il  fosso Malena Morta fino alla  sua  confluenza  col  Borro  Spugnaccio;  poi ancora lungo detto fosso della Malena  Morta  fino  a  Pialli  (quota 227).

Segue poi per breve  tratto  il  fosso  Malena  Viva,  per  poi volgere per una linea virtuale passante per S.  Lucia  (quota  252  e 265) verso l'Arbia.

Raggiunto  questo  torrente,   lo   risale   lungo   il   confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di  Siena,  Castelnuovo  Berardenga,  Castellina,   Monteriggioni   e Poggibonsi,  fino  a  incontrare,  in  corrispondenza  del  Borro  di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli.

Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine  della  parte di questa zona che appartiene alla provincia  di  Firenze.  Il  detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove  fino  al  Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per  poi  piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per CA' Biricuccie Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella,  giunge  a  Sambuca,  dove  incontra  il  torrente  Pesa.

Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un  primo  tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa  e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.

Da questo punto il confine della  zona  coincide  con  i  confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della  zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in  Chianti  e  Gaiole,  e  per  breve  tratto  di  Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione  di questa zona.

2. Nella zona di produzione della Denominazione  "Vin  Santo  del Chianti Classico" non si potranno  impiantare  ed  iscrivere  vigneti allo Schedario Viticolo "Vin Santo del  Chianti"  ne'  produrre  vini "Vin Santo del Chianti".

 

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini "Vin Santo  del  Chianti  classico"  e  "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice"  devono  essere  quelle tradizionali della zona e comunque atte  a  conferire  alle  uve,  ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini  dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura  collinare e orientamento adatti, i cui terreni situati ad  una  altitudine  non superiore a  700  metri  s.l.m.  sono  costituiti  in  prevalenza  da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da  sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro

e la produzione massima  per  ceppo  non  deve superare i 2,5 kg.

6. E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve  superare  gli   8,00 t/ha.

A  detto  limite,  anche  in   annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata  attraverso una accurata cernita delle uve, purché  la  produzione  globale  del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti  sopra  indicati  la  produzione  per ettaro, in coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a quella specializzata, in rapporto  al  numero  delle  piante  e  alla produzione per ceppo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1.  Le  operazioni  di  vinificazione,   di   conservazione,   di invecchiamento e di imbottigliamento  dei  vini  di  cui  all'art.  2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti  Classico di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Tuttavia, le  operazioni  di  vinificazione  sono  consentite  su autorizzazione del MIPAF previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre  10 km in linea d'area dal confine, sempre  che  tali  cantine  risultino preesistenti  al  momento  dell'entrata  in   vigore   del   presente disciplinare  e  siano  di  pertinenza  di  aziende   che   in   esse vinifichino,  singolarmente  o  collettivamente,  uve   idonee   alla produzione di "Vin Santo del Chianti Classico"  ottenute  da  vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito "Vin Santo del Chianti Classico" non deve essere superiore al

35% dell'uva fresca  al  terzo anno d'invecchiamento del vino.

3.  Le  uve  provenienti  dai  vigneti  iscritti  allo  Schedario Viticolo del Chianti Classico  DOCG  possono  essere  destinate  alla produzione dei vini "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti  Classico  occhio  di  pernice"  DOC,  qualora  i  produttori interessati optino in tutto o in parte  per  tali  rivendicazioni  in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva,  dopo  aver  subito  un'accurata   cernita   deve   essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento  delle  uve  deve avvenire in locali idonei;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve  raggiungere  prima  dell'ammostatura  un

contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

 la vinificazione, la conservazione e  l'invecchiamento  del  "Vin Santo del Chianti Classico" deve  avvenire  in  recipienti  di  legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri

per un  periodo minimo di 24 mesi

a decorrere dal 1° gennaio successivo  all'anno  di raccolta; 

l'immissione  al  consumo  del  "Vin  Santo  del   Chianti Classico" e del "Vin Santo del Chianti Classico  occhio  di  pernice" non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno  successivo  a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un

titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il vino a Denominazione di origine controllata "Vin Santo  del Chianti Classico" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da  secco  ad  amabile,  armonico,  vellutato,  con  piu' pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 % vol. ;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

2. Il vino a Denominazione di origine controllata "Vin Santo  del Chianti Classico  occhio  di  pernice"  all'atto  dell'immissione  al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: etereo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

 

Art. 7

Etichettatura, presentazione e confezionamento

 

1. Alla Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli

aggettivi "extra", "fine",  "scelto",  "selezionato",  "superiore"  e similari.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. I vini a Denominazione di origine controllata "Vin  Santo  del Chianti Classico" devono essere immessi al consumo esclusivamente  in bottiglie bordolesi di capacità non superiore a 3 litri.

4. Per i vini a Denominazione di origine controllata  "Vin  Santo del Chianti Classico" è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata! “Vin Santo del Chianti Classico” si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti.

Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle.

Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume Ombrone e Arbia.

Morfologicamente l’ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.

Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall’argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.

L’orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici.

Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno – al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quali non di rado si superano i 35 gradi.

Discrete sono le escursioni termiche nell’arco della giornata, anche a causa di un’altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.

La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l’eccellente qualità della sua produzione.

A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale.

Il Vinsanto occupa un posto importante nell’enologia toscana e nella cultura agroalimentare fin dal Medioevo.

Le origini del vinsanto toscano risalgono probabilmente al 1439, anno in cui durante un concilio cristiano tenutosi a Firenze tra vescovi cattolici e ortodossi, venne servito un vino passito (al tempo chiamato "vino pretto") che ricevette l'apprezzamento di tutti i commensali: “Nell'inverno del 1439 si tenne a Firenze un importante Concilio per tentare l’unificazione della Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa.

Durante il Concilio si tennero anche alcuni banchetti, e uno venne tenuto al termine dei lavori, in segno di raggiunta concordia. Alla fine del simposio fu servito un vino squisito, di produzione locale, fatto con uva bianca appassita. Un vino che, allora, veniva detto 'vin pretto'. Ma quando il grande e solenne Bessarione, luminare dei padri greci, lo ebbe portato alle labbra questo esclamò: << è vino di Xantos!>>, alludendo al vino della celebre isola greca.

I partecipanti credettero invece ch’egli avesse trovato in quel vino tali virtù da proclamarlo 'santo'.

E col nome di Vin Santo da allora rimase, e rimarrà ancora chissà per quanto tempo” (da La splendida storia di Firenze “ di Piero Bargellini).

Fin dalla seconda metà del Settecento la letteratura ci parla di Vinsanto con dovizia di particolari e con crescente intensità.

Dal Settecento in poi si parla con specifico riferimento alla Toscana di Vinsanto (cfr Villifranchi Oenologia Toscana, 1773); nel 1774 si affermava che il procedimento per ottenere i “vini santi” era ormai noto a tutti in Toscana (F. Paoletti nell’Arte di fare il vino perfetto e durevole per poter servire all’estero commercio 1774).

Nel territorio del Chianti Classico , la produzione di Vin Santo del Chianti Classico è una vera e propria arte che richiede tempo e pazienza. Il primo passo è la raccolta delle uve più adatte come il Trebbiano toscano, la Malvasia del Chianti, il Canaiolo bianco, il Pinot bianco o grigio, il Sauvignon , lo Chardonnay, il Sangiovese.

Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal cordone speronato, e dal guyot presente anche nella tipica variante “archetto toscano”.

Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (80 q.li uva pari a 28 ettolitri di vino). Non sono ammessi sistemi di allevamento a tendono, né di irrigazione.

Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia.

Il metodo di appassimento è naturale: i grappoli vengono selezionati ad uno ad uno e messi a riposo, appesi o stesi in luoghi dove c’è forte escursione termica;così facendo l’acqua presente nell’uva si disperde e dopo tre/quattro mesi si passa alla vinificazione.

Particolarmente legati all’esperienza dei viticoltori locali, che tradizionalmente producono questo vino, sono anche la durata della fermentazione, i procedimenti di travaso, i tempi e le modalità di invecchiamento.

A tal proposito è infatti essenziale la conservazione obbligatoria in piccoli caratelli di legno.

Al fine di ottenere la massima vigilanza della filiera produttiva, è vietata la movimentazione del vino sfuso fuori dalla zona di produzione, salvo specifiche, geograficamente limitate e condizionate deroghe legislative.

La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima.

 

B) Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto attribuibili alla zona geografica (fattori naturali e umani)

L’insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il Vin Santo del Chianti Classico profumato, intenso, di colore giallo fino all’ambrato, di sapore armonico e vellutato, con gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16% e con discreta acidità.

Nella specificazione “occhio di pernice” dove prevalente è il vitigno Sangiovese il colore è rosa dal pallido all’intenso, con odore che diventa caldo inteso e sapore dolce, morbido e vellutato.

 

C) Interazioni causale

I vitigni a bacca bianca Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti raccontano già con i loro nomi l’origine regionale autoctona. Il Trebbiano ha un sapore delicato.

La varietà risulta abbastanza omogenea e caratterizzata da produttività costante ma molto dipendente dalla tecnica colturale adottata e delle condizioni ambientali. Il Trebbiano Toscano è un vitigno vigoroso,si adatta bene a diversi ambienti, ma preferisce climi caldi e soleggiati.

Il vino ottenuto da questo vitigno sul territorio sopra descritto si presenta di colore paglierino, di buona acidità, dal punto di vista aromatico abbastanza “neutro”.

Per caratterizzare maggiormente il prodotto finale, soprattutto sotto il punto di vista aromatico, i nostri viticoltori per la produzione del il Vinsanto associano il Trebbiano toscano alla Malvasia del Chianti che con il contributo dei terreni calcarei rende Il vino prodotto aromaticamente ricco e complesso. Ne deriva un prodotto originale dal bouquet intenso

elegante, e duraturo.

Il vitigno Sangiovese che compone prevalentemente il Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice, è un’uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce.

Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance.

Il Vin Santo del Chianti Classico ha quindi un bouquet intenso e caratteristico propri del terreno arenario di questa zona che costituisce l’elemento organolettico caratterizzante, con aroma di mandorla tostata e fico secco.

Il clima, l’orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve.

Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l’ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve

di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Vinsanto, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica.

La resa di uva ad ettaro che l’esperienza dei viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono sull’uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche del vino che non devono scendere al di sotto il16,00% vol.

Durante la vinificazione, alcuni viticoltori chiantigiani nella elaborazione di questo vino utilizzano la tecnica della “madre” cioè un’inseminazione attraverso lieviti selezionati nel tempo e diversi da azienda ad azienda.

Tali lieviti selezionati infatti dimostrano di sviluppare al meglio la fermentazione anche con prodotti ad alta gradazione alcolica.

La professionalità dei viticoltori comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del Vin Santo del Chianti Classico e della sua storia.

 

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capoverso lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n .21 del 19.11.2010 (allegato 3).

 

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