Calabria › COSTA TIRRENICA

LAMEZIA D.O.C.

SAVUTO D.O.C.

SCAVIGNA D.O.C.

VIGNETI MARINELLA LAMEZIA TERME

VIGNETI MARINELLA LAMEZIA TERME

LAMEZIA

D.O.C.

Decreto 13 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica 7 novembre 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

1. La denominazione di origine controllata "Lamezia" è riservata  ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente  disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco;

rosso, anche riserva e novello;

rosato;

passito;

spumante;

spumante rosato;

Greco;

Greco nero;

Gaglioppo;

Mantonico.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a denominazione di  origine  controllata  "Lamezia"  devono essere ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:

 

"Lamezia" bianco:

Greco B.: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 50% le uve a bacca bianca provenienti  da  altri  vitigni  idonei alla coltivazione per  la  Regione  Calabria  iscritti  nel  Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

 

"Lamezia" rosso, rosato e novello:

Gaglioppo e Magliocco da soli o congiuntamente dal 35 al  45%, 

Greco Neri e Marsigliana da soli o congiuntamente dal 25 al 45%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo del 40% le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei  alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro  Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con  D.M.  7  maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre  2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

 

"Lamezia" Greco:

Greco B. minimo: 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

"Lamezia" Greco nero:

Greco nero minimo: 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

"Lamezia" Gaglioppo:

Gaglioppo minimo: 85%;

possono  concorrere  altri  vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

"Lamezia" Mantonico:

Mantonico minimo: 85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

"Lamezia" passito:

Greco 50%, Mantonico 35%;

possono  concorrere altri vitigni a  bacca  bianca idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

"Lamezia" spumante:

 

Greco B.  ,Mantonico  e  Gaglioppo  da  soli  o  congiuntamente  fino all'85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

"Lamezia" spumante rosato:

Greco B.,  Mantonico  e  Gaglioppo  da  soli  o  congiuntamente  fino all'85%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera  non  aromatici  idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione:

 

1. Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte  nella  zona  di produzione appresso indicata che comprende  in  parte  il  territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia  di  Catanzaro:

Curinga, Falerna, Ferolelo Antico,  Gizzeria,  Francavilla  Angitola, Maida, Pianopoli, LameziaTerme, S. Pietro a Maida.

 

2. Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato  di  S. Eufemia di Lamezia Terme, il  limite  segue  per  la  strada  statale Tirrena inferiore (n. 18) verso nord-ovest  e  superata  la  stazione ferroviaria di Falerna di circa km I in località  Posto  del  Bosco.

Incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione nord-est  sino alla strada per Castiglione Marittimo (raggiungendo lungo  questa  il centro abitato.

Da Castiglione  Marittimo, in direzione sud-est, prosegue per il sentiero che attraversa le quote  201,  195,  243,206

costeggiando  ad  ovest  Serra  di  Pirro,  raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro) risale il corso d'acqua  e  all'altezza della quota 287 per una retta, in direzione est, raggiunge la strada che segue verso  nord-est  at  traverso  le  località  Pantanello  e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria.

Da Gizzeria prosegue verso sud-est per la strada statale n. 18 (diramazione) fino al km 28,200 circa, all'incrocio con il torrente Bagni, segue  questi verso nord tino alla  confluenza  del  fosso  Difesa  che  risale  in direzione nord- est fino ad incrociare la strada in  località  fondo Destre.

Segue tale strada in direzione est sino all'incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso sud- est per il  sentiero  che, passando a sud di case Bucolia di sotto, raggiunge il  corso  d'acqua affluente del torrente Cantagalli.

Risale tale affluente verso nord e giunto alla quota 615 prosegue verso sud per il  sentiero  e  per  la strada poi fino ad  incrociare  il  nord di Crozzano e a confine comunale di Lamezia Tenne (Dosso Lupino) che segue verso est  sino  a raggiungere Palmatico.

Prende quindi  la  strada  per  Pianopoli  che segue in di rezione sud, supera Accana Rosairia, Galli e Ferloteo Antico e attraversa Pianopoli  e  raggiunge  la  linea  ferroviaria (quota 106), all'imbocco della galleria posta  in  prossimità  della stazione di Feroleto Antico.

Segue quindi  la  linea  ferroviaria  in direzione sud-est sino al l'incrocio  con  la  strada  statale  delle Calabrie in prossimità del km 12200 prosegue per tale  strada  verso ovest fino a raggiungere in prossimità del km 17.800 l'incrocio  con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro  abitato  per proseguire verso sud- est lungo la strada che passando per  la  quota 203 raggiunge il confine comunale di  Maida  sul  torrente  Conicello.

Prosegue quindi lungo questa in direzione ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue  la  strada  che  attraversa  i centri abitati di S. Pietro a Maida e Curinga sino ad  incrociare  la strada statale n. 19 bis in prossimità del Km 32 e ad incrociare  il confine comunale di Filadelfia (km 33,800).

Segue  tale  confine,  in direzione sud-ovest prima e poi sud-est e sud, fino a raggiungere  la strada per Filadelfia al Km 8,400 circa, procede lungo questa fino al km 8 per proseguire poi sul sentiero che in direzione  sud  raggiunge

la strada  per  Francavilla  Angitola  e  lungo  questa  tale  centro abitato.

Da Franca villa Angitola segue verso est il sentiero  quindi lungo questa  procede  verso  sud  sino  incrocia  il  corso  d'acqua Fiumicello, discendendolo verso  sud  ovest  sino  ad  incrociare  la strada statale ti. 19 bis a nord-est di M.S  Domenica  e  lungo  tale strada prosegue verso ovest e poi a nord fino al 1c m  36  (Piana  di Curinga).

Dal km 36 segue una retta verso nord fino ad incrociare  la stazione ferroviaria di Curinga, quindi lungo  la  linea  ferroviaria che raggiunge, prima della stazione di 5. Pietro a  Maida  Scalo,  il confine comunale  di  Lamezia  Terme,  lungo  questi  prosegue  verso nord-est prima e poi nord-ovest sino al ponte S. Ippolito  (località il Palazzo).

Da ponte S. Ippolito segue verso ovest il corso  d'acqua che costeggia la  località  Scannagatti  fino  alla  strada  statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa  in  direzione nord il centro abitato di S Eufemia  di  Lamezia  Terme  da  dove  è iniziata la delimitazione

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini «Lamezia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve  ed  ai  vini  derivati  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai  fini  del  l'iscrizione all'albo, i vigneti male esposti e ricadenti in zone  particolarmente umide.

3. I sesti di impianto, le forme di  allevamento,  a  Guyot,  cordone speronato , spalliera o alberello ed i sistemi di potatura,  mista  e corta, devono essere atti a  non  modificare  le  caratteristiche  di qualità delle uve e dei vini derivati.

4. E' escluso l'allevamento a tendone.

I reimpianti devono  prevedere un numero minimo di 4.000 ceppi di vite per ettaro. 

E'  vietata  ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

5. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 

12,00 t/ha per la tipologia bianco, Mantonico , Greco nero,  Gaglioppo, 

11,00 t/ha per la tipologia rosso  e  rosato, 

10,00 t/ha per  la  tipologia  Greco, spumante,  passito e riserva.

 

6. A tali limiti, anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la produzione deve essere riportata attraverso  la  cernita  delle  uve, purché quella globale  non  superi  del  20%  i  limiti  massimi  su stabiliti.

 

7.  Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare 

un  titolo  alcolometrico volumico minimo naturale:

alle tipologie bianco, Mantonico, Greco e rosato 10,00% vol.  

tipologie rosso,  Greco nero, Gaglioppo: 11,00% vol.  

per  la  menzione  riserva:  12,50% vol.

 

8. Le uve destinate alla  produzione  del  passito  devono  avere 

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,00% vol. 

con  un residuo zuccherino massimo di 85,00 g/l

per lo  spumante  un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.

 

9. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente  articolo,  la Regione Calabria, su proposta del Consorzio di Tutela  e  sentite  le Organizzazioni  di  categoria  interessate,  può  fissare  i  limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto  alla  necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi  l'affinamento  e l'invecchiamento obbligatori  devono  essere  effettuate  nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte nella zona di produzione.

2. E' consentito che  le  suddette  operazioni  siano  effettuate  in strutture situate al di fuori del territorio di  produzione,  ma  non oltre 5 chilometri, in linea d'aria, dal  confine  dei  comuni  anche solo in parte compresi nella zona di produzione.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza  non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa delle uve in vino per le tipologia passito non deve essere superiore al 50%.

4. Lo spumante deve essere elaborato  esclusivamente con  il metodo classico.

La preparazione del vino base può essere ottenuta  da  una mescolanza di  vini  di  annate  diverse,  sempre  nel  rispetto  dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ottenuto il vino base più giovane.

I vini, a partire dalla data del tiraggio, iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti di almeno nove mesi.

5. I vini a denominazione di origine controllata "Lamezia"  passito devono essere ottenuti nel rispetto  della  normativa  comunitaria  e nazionale vigente, con appassimento  naturale  sulla  pianta  e/o  su graticci e con possibilità di una parziale disidratazione  con  aria ventilata.

6. Il tipo rosso, dopo

diciotto mesi di invecchiamento,

di cui almeno 12 mesi in botti di legno

e sei mesi  di  affinamento  in  bottiglia,

può portare  in  etichetta  la  menzione  aggiuntiva  "riserva". 

Il periodo di invecchiamento decorre dal 

1°  dicembre  dell'anno  della vendemmia di produzione.

7. Il tipo rosso, elaborato secondo la specifica  vigente  normativa, può essere qualificato come vino novello.

8. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche locali,  costanti  e  tradizionali  della  zona  e  comunque  atte  a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata "Lamezia"  devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"Lamezia" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Lamezia" rosso:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Lamezia" rosso riserva:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato;

profumo: gradevole, delicatamente  vinoso,  con  eventuali  sentori  di legno;

sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Lamezia" rosso novello

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato;

sapore: armonico fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Lamezia" rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: fragrante , asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: l6,00 g/l.

 

"Lamezia" Greco;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Lamezia" passito:

colore giallo più o meno intenso con riflessi dorati;

profumo: gradevole, fresco, caratteristico;

sapore: dolce, pieno, armonico, di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Lamezia" spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: fine, ampio e composito;

sapore: da extra brut a dry, sapido, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

"Lamezia" spumante rosato:

spuma: fine e persistente;

colore: rosa tenue con eventuali riflessi violacei;

profumo: fine, ampio e composito;

sapore: da extra brut a dry, sapido, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Greco nero

colore: rosso intenso con eventuali riflessi violacei;

profumo: intenso e vinoso;

sapore: pieno, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Mantonico

colore: giallo con riflessi paglierini più o meno intensi;

profumo: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: fresco pieno e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Gaglioppo

colore: rosso rubino con lievi note violacee;

profumo:intenso e fragrante;

sapore: pieno, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» deve figurare  l'annata  di  produzione delle uve, ad esclusione della tipologia Spumante.

2. Alla denominazione di origine controllata "Lamezia"  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore e similari.

3.  E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi  privati  veritieri  non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola del produttore, quali viticoltore, fattoria, tenuta, vigna, podere, cascina, masseria e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie nazionali in materia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Sono previsti per tutti i vini bottiglie in vetro non superiori a 15 litri, ad eccezione del passito per  il  quale  non  sono  ammesse bottiglie superiori a 0,750 litri.

2. Per le tipologie "Lamezia" rosso e bianco, anche  è  consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da  un  otre  di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale  rigido,  nei  volumi fino a 20 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida.

Il vino Lamezia, è prodotto nell'area della Piana di Sant'Eufemia, alle falde meridionali del massiccio del Reventino. L'area di produzione si estende su nove comuni della provincia di Catanzaro, tra cui Lamezia Terme, da cui prende il nome. Proprio il territorio di Lamezia, dopo la zona di Cirò, è quello più intensamente vitato in Calabria.

Dal punto di vista geologico nell’area del Lamezia si registra la presenza di litologie di natura sedimentaria.

I suoli in estrema sintesi possono essere ricondotti a due grandi ambienti identificabili da una parte, con i sedimenti recenti della pianura costiera e le alluvioni dei principali corsi d’acqua e dall’altra, con le estese conoidi terrazzate pleistoceniche che coronano la piana.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel mese di dicembre ed i minimi nel

mese di luglio. La media annuale delle precipitazioni è di 950 mm, la media annuale delle temperature è di 16,1°C. Il clima è umido o sub-umido con un modesto deficit idrico estivo .

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Le origini del vino Lamezia sono remotissime e si fanno risalire addirittura al 2000 avanti Cristo, quando i Fenici introdussero la vitis sativa in queste zone.

Il vino di Lamezia può vantare una grande tradizione e gode da sempre di un'ottima reputazione, tanto che è stato spesso menzionato da diversi autori della storia calabra.

D’altra parte, le caratteristiche dei terreni e del clima nella zona di Lamezia sono particolarmente adatte alla vite, che ha finito, nei secoli, per imporsi su tutte le altre colture locali.

Nell’antichità e fino a pochi anni fa, tuttavia, questo vino non veniva commercializzato con il nome Lamezia, ma con il nome del comune di provenienza delle uve.

La ragione è semplicissima: Lamezia Terme è nata solo nel 1968 come unità amministrativa dei comuni di Sambiase, Nicastro e S. Eufemia.

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

le forme di allevamento,

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC “Lamezia” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Negli ultimi anni il Lamezia ha assunto una posizione di rilievo nei mercati nazionali e anche internazionali, grazie alla sempre maggiore attenzione da parte dei produttori locali, che hanno elevato la qualità della produzione di uve.

Oggi il Lamezia è un vino dalla forte identità regionale, che si ottiene da vitigni locali, e, oltre al rosso, si può produrre nelle tipologie bianco, greco e rosato.

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli.

Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno.

Questa valutazione rende la viticoltura cirotana, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

 

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

Allegato 1

Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria

 

Aglianico N, Alicante N, Ansonica B, Barbera N, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese N, Castiglione, Chardonnay B, Gaglioppo N, Greco bianco, Greco Nero, Guardavalle B, Guarnaccia B, Magliocco Canino, Malvasia Bianca, Malvasia Nera di Brindisi, Manzoni bianco, Marsigliana Nera, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco, Moscato bianco, Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N, Nocera N, Pecorello B, Petit Verdot N, Pinot bianco, Prunesta N, Riesling Italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah, Traminer Aromatico RS, Trebbiano Toscano B, Verdicchio bianco, Zibibbo B. 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

VIGNETI AMANTEA

VIGNETI AMANTEA

SAVUTO

D.O.C.

Decreto 23 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Savuto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Savuto” bianco;

“Savuto” rosso, anche con le menzioni classico e superiore;

“Savuto” rosato, anche con la menzione classico.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Savuto” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

 

“Savuto” bianco:

Mantonico: fino ad un massimo del 40%;

Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;

Greco bianco: fino ad un massimo del 20%;

Malvasia bianca: fino ad un massimo del 10%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, fino al massimo del 45%.

 

“Savuto” rosso e rosato:

Gaglioppo (localmente noto come Arvino): fino ad un massimo del 45%;

Aglianico fino ad un massimo del 45%

Greco nero, Nerello cappuccio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, fino ad un massimo del 45%.

 

2. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Savuto” comprende in parte i comuni appresso descritti:

provincia di Cosenza:

Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scigliano, Carpanzano

provincia di Catanzaro:

Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d’Aquino, Nocera Terinese e Conflenti.

 

Tale zona è così delimitata:

Il limite parte dalla foce del fiume Oliva seguendo il corso fino ad incontrare la statale Terrati – Aiello Calabro (strada statale n. 108) che segue verso nord-est fino ad incrociare, in località Piano Lago, la strada statale n. 19 in prossimità del km 290; segue quest’ultima fino all’abitato di Rogliano.

Da qui prosegue lungo la strada provinciale Rogliano-Parenti fino al ponte Ischiaromana per scendere lungo la riva sinistra del fiume Savuto fino all’altezza della stazione della ferrovia calabro-lucana di Parenti, da qui il confine corre lungo la strada ferrata calabro-lucana fino alla stazione di Carpanzano.

Segue verso sud la strada che passando ad est del centro abitato conduce verso C. Petrilli fino ad incontrare quella per Diano, la segue in direzione di questo centro abitato la km 6,800 circa dove incrocia la strada per Agrifoglio che segue verso est sino ad incontrare la q. 777 (località Castello).

Da qui segue una retta verso sud sino alla q. 556 sulla strada provinciale che conduce a Pedivigliano, segue tale strada sino al km 17. Da qui prosegue lungo questa strada sino all’inizio dell’abitato di Motta S.Lucia e quindi lungo quella che porta al centro abitato del comune di Conflenti Inferiore per proseguire poi lungo la provinciale in direzione sud-ovest sino a Nocera Tirinese.

Dopo aver attraversato Martirano Lombardo e S. Mango d’Aquino; da Nocera Tirinese segue la strada statale n. 18 (Tirrena Inferiore) fino ad incontrare il confine del comune di Falerna in località P.no della Corte, segue quindi tale confine comunale in direzione ovest raggiungendo la costa, quindi verso nord lungo la medesima sino alla foce del F. Oliva da dove è iniziata la delimitazione.

 

2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine

Controllata “Savuto” rosso e rosato con la menzione classico comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Rogliano, Marzi, Belsito Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto,

Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scigliano, Carpanzano,

in provincia di Cosenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura.

1.1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Savuto” con la menzione aggiuntiva classico nell’intero territorio di cui all’art. 3 comma 2, non possono trovarsi ad una quota superiore ai 700 m s.l.m.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:

 

“Savuto” bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Savuto” rosso: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Savuto” rosato: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Savuto” rosso classico: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Savuto” rosso superiore: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

“Savuto” rosato classico: 9,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

4.2. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Savuto” bianco: 70%, 77,00 hl/ha;

“Savuto” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;

“Savuto” rosato: 70%, 77,00 hl/ha;

“Savuto” rosso classico: 70%, 63,00 hl/ha;

“Savuto” rosso superiore: 70%, 77,00 hl/ha;

“Savuto” rosato classico: 70%, 63,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

4. Il vino DOC dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a

3 anni,

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve,

possono assumere la designazione “Savuto” rosso superiore.

 

Articolo 6

Caratteristiche al Consumo

 

1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Savuto” bianco:

colore:giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Savuto” rosato:

colore: rosa tenue tendente al rosa cerasuolo;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, sapido,armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Savuto” rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Savuto” rosso superiore:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: secco, pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio

decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietato l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2. Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne”, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all’art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri – 0,375 litri – 0,500 litri – 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri – 5 litri – 6,0 litri – 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge con esclusione dei tappi a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Questo vino nasce nella bassa valle del fiume Savuto, da cui prende il nome, sul versante tirrenico della Calabria.

La zona di produzione interessa 13 comuni della provincia di Cosenza e 6 comuni della provincia di Catanzaro, si estende lungo la valle dell’omonimo fiume , vero confine naturale tra le pendici nord-occidentali del Massiccio del Reventino e la parte più meridionale della catena Costiera che termina col gruppo del monte Cocuzzo.

Nell’area si osservano affioramenti di scisti, filladi grigi, gneiss e scisti biotitici, filladi calcaree e scisti verdi.

I suoli si caratterizzano per l’accumulo della sostanza organica negli orizzonti superficiali.

Tali orizzonti appaiono molto soffici, bruni e dotati di una porosità interconnessa sufficientemente sviluppata.

Inoltre l’accumulo di sostanza organica garantisce una buona strutturazione del profilo con peds ben espressi e durevoli.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno inverno,

raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre, dicembre e gennaio ed il minimo nel mese di luglio. La situazione climatica invece è più variabile tra le zone collinari più piovose e umide e le zone a ridosso del mar Tirreno, dove il clima è più temperato La temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.

Siamo in presenza di un clima sub-umido con basso deficit idrico.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Ha grande tradizione di vino pregiato sin dall’antichità. Decantato da Plinio e Strabone, amato dai patrizi romani ai cui banchetti non poteva mai mancare, il Savuto (“Sanutum” per i Latini) si distingue dagli altri vini calabresi perché, invece di essere il prodotto di vigneti degradanti verso il mare, deriva da viti che sono piantate sulle pendici dei monti che sovrastano il fiume Savuto, da cui questo vino prende il nome. Ancora oggi, peraltro, la vite da cui si trae questo vino di ottima levatura è allevata ad alberello, con il sistema praticato dall’antica popolazione dei Bruzi nel III

secolo a.C.

Nei secoli, sconvolgimenti del territorio causati da guerre, fattori politici, eventi patologici, hanno decimato le produzioni e i vigneti del Savuto, la cui produzione si è dunque stabilizzata solo a partire dal XV secolo, grazie all’evoluzione dei trasporti marittimi e alla conseguente instaurazione di regolari rapporti commerciali con mercati lontani.

Dopo la discesa dei Romani al sud della penisola italica,il vino “Sanutum“ ora Savuto,veniva ampiamente apprezzato

alla pari de grandi vini dell’epoca.

A quei tempi la Calabria,già sottomessa al dominio di Roma,pagava a questa tributi sotto forma di legnami e vino. Nel 1807,il di arista, Duret de Tavel, ufficiale francese,di transito nella valle del Savuto,in “ Lettere dalla Calabria” indirizzate al padre,scriveva tra l’altro: “ Rogliano 18 dicembre 1807…questo borgo abitato da duemila anime… ha diverse belle case ed è rinomato per l’aria salubre e per il suo buon vino.

Successivamente alla seconda guerra mondiale la Calabria si è posta su un piano di rinnovamento generale,ed anche nella nostra zona i produttori hanno badato più alla qualità che alla quantità considerando il Savuto un vino tipico di classe elevata; i suoi attestati vanno ricercati nelle attività promozionali intraprese. La plaga di questo vino,come è

noto,comprende i centri situati a sud della provincia di Cosenza.

Caldo e robusto questo nettare ha un uvaggio che è un atto di amore della terra che lo produce. Il suo vitigno più importante è il Gaglioppo, detto anche Magliocco o Arvino, di antica origine, introdotto nel periodo magno greco.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Savuto” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata al particolare ambiente pedoclimatico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Tra le zone di produzione più caratteristiche di tutta la Calabria, dal grande valore paesaggistico e culturale, la coltivazione della vite nell'area di produzione tipica del Savuto, si pratica su stretti terrazzi digradanti verso il fondo valle, ottenuti con muretti in blocchi di pietra.

Mentre la geologia dei terreni si conserva abbastanza omogenea, racchiusa tra i rilievi montuosi cristallini della Sila, della Catena Costiera e del gruppo del Reventino.

Il vino Savuto si produce nella unica varietà di rosso con l'utilizzo di uva proveniente da vitigni locali come stabilisce il disciplinare di produzione.

Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli.

Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed

all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI NOCERA TERINESE

VIGNETI NOCERA TERINESE

SCAVIGNA

D.O.C.

Disciplinare di Decreto 23 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

1.La Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” è riservata ai vini

 

bianco,

rosso,

rosato,

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

 

“Scavigna” bianco:

Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;

Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;

Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;

Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino al massimo del 45%.

 

“Scavigna” rosso e rosato:

Aglianico: fino ad un massimo del 60%;

Magliocco: fino ad un massimo del 20%;

Marcigliana nera: fino ad un massimo del 20%;

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino al massimo del 45%.

 

2. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1.La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” comprende in parte i comuni di

Nocera Terinese e di Falerna,

in provincia

di Catanzaro,

come appresso descritti.

 

Tale zona è così delimitata:

Partendo dal km 386 della strada statale Tirrena Inferiore n. 18, (ora SP 164), località Bracia, la linea di delimitazione segue la strada statale n. 18 diramazione che sale verso l’abitato di Nocera Terinese fino ad incrociare lì altro bivio, chiamato bivio Fangiano a quota 261,00.

Da questo punto la linea prosegue verso est lungo la predetta strada statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l’abitato di Casalicchio. Da questo punto la linea prosegue verso est attraversando località “Gullieri” fino a raggiungere quota 960,90 “Piano Cariti”.

Da tale località la linea prosegue fino a raggiungere l’abitato di Falerna. Dal centro abitato di Falerna, si segue la strada statale n. 18 in direzione nord prima e direzione sud dopo, fino a raggiungere la località Falerna Marina, passando dal centro abitato Castiglione Marittimo.

Da tale punto d’incrocio, la delimitazione prosegue verso ovest di nuovo lungo la strada statale n.18 fino a raggiungere il km 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicato su terreni di natura argilloso calcarei e ben drenati.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e dei vini.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l’irrigazione di soccorso.

4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione

minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:

 

“Scavigna” bianco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Scavigna” rosso e rosato: 9,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

La produzione massima di uva per ceppo, sia in coltura specializzata che in coltura promiscua, non dovrà superare 1,5 kg.

4.2. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione alla competente struttura di controllo autorizzata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Scavigna” bianco: 70%, 70,00 hl/ha;

“Scavigna” rosso e rosato: 70%, 63,00 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

4. I vini “Scavigna” bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo in data antecedente al

1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al Consumo

1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Scavigna” bianco:

colore:bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino;

profumo: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

 

“Scavigna” rosato:

colore: rosa con riflessi più o meno intensi;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Scavigna” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, intenso, caratteristico;

sapore: secco, robusto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria,tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

3. Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge con esclusione dei tappi a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

Il nome è legato alla zona di produzione. Viene prodotto nei territori collinari nei comuni di Falerna e Nocera Terinese in provincia di Catanzaro.

Dal punto di vista geologico nell’area di produzione si registra la presenza di litologie di natura sedimentaria.

I suoli in estrema sintesi possono essere ricondotti a due grandi ambienti identificabili da una parte, con i sedimenti recenti della pianura costiera e le alluvioni dei principali corsi d’acqua e dall’altra, con le estese conoidi terrazzate pleistoceniche che coronano la piana.

I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel mese di dicembre ed i minimi nel

mese di luglio. La media annuale delle precipitazioni è di 950 mm, la media annuale delle

temperature è di 16,1°C.

Il clima è umido o sub-umido con un modesto deficit idrico estivo .

2) Fattori umani rilevanti per il legame

A portare la vite in Calabria, furono, ancor prima dei Greci, i Fenici. Sia gli uni che gli altri impiantarono nella regione vitigni pregiati, e li coltivarono ottenendo ottimi prodotti da commerciare con altri popoli, tanto che la viticoltura in Calabria continua ancora oggi a rivestire un ruolo fondamentale per l’economia della regione, con un patrimonio di varietà locali e tradizionali dalle quali si producono vini di elevata qualità.

La storia millenaria sancita in numerosi documenti costituisce un esempio concreto della particolare influenza esistente tra l’ambiente e gli abitanti del luogo che hanno determinato la produzione di un vino particolare ed apprezzato quale ò lo Scavigna.

È vino di antichissime origini. Il nome deriva dal greco (scavare, zappare la vite) e sintetizza mirabilmente l’antica vocazione del territorio: zona dove si scava il terreno per impiantare la vigna.

Vino di grande qualità, di media vita, sfoderano la sua fragranza (di vaniglia e miele) nella prima giovinezza. L’intervento antropico, fondamentale in molti casi per la definitiva consacrazione del prodotto, che ha permesso di introdurre alcune importanti e positive innovazioni, ha perfezionato lo Scavigna che ormai è apprezzatissimo dai consumatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Scavigna” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Negli ultimi anni lo Scavigna ha assunto una posizione di rilievo nei mercati nazionali e anche internazionali, grazie alla sempre maggiore attenzione da parte dei produttori locali, che hanno elevato la qualità della produzione di uve.

Oggi lo Scavigna è un vino dalla forte identità regionale, che si ottiene da vitigni locali. Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli.

Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno.

Vino di grande qualità, di media vita, sfoderano la sua fragranza (di vaniglia e miele) nella prima giovinezza. L’intervento antropico, fondamentale in molti casi per la definitiva consacrazione del prodotto, che ha permesso

di introdurre alcune importanti e positive innovazioni, ha perfezionato lo Scavigna che ormai è apprezzato dai consumatori.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.

Via Piave, 24

00187 Roma

La società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.