Veneto › PIAVE BRENTA

LISON D.O.C.G.

PIAVE MALANOTTE D.O.C.G.

LISON PRAMAGGIORE D.O.C.

PIAVE D.O.C.

RIVIERA DEL BRENTA D.O.C.

VENEZIA D.O.C.

VIGNETI LISON

VIGNETI LISON

LISON

D.O.C.G.

Decreto 22 Dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Lison”

“Lison” classico.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti dalla varietà di vitigno

Tai minimo 85%,

possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

A).Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

 

Provincia di Venezia:

Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

Provincia di Treviso:

Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

Provincia di Pordenone:

Chions, Cordovado, Pravisdomini

e parte dei territori di

Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

 

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta.

La linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole.

Segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino.

Segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo.

Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati nuovi).

Segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nordovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti.

Quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino

al ponte sul canale Viola in località Sindacale.

Di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro.

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta.

Volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale

Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio.

Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo

verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto.

Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della

Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera.

Continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza.

Continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la superficie ricadente nel medesimo Comune.

A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz.

Procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

 

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i sui confini sono i seguenti:

partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene.

Di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto.

Segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza- Caorle.

Da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa Bigai.

Continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle.

Da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa contarina di Ponente.

Quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta,passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

 

B) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” classico

comprende le seguenti frazioni:

Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro;

Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore;

Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto,

e parte del territorio amministrativo dei comuni di

S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore.

In provincia di Venezia.

 

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 7 del disciplinare di produzione del "Tocai di Lison", annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dalla località "Noiare" la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria del Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 sino al ponte

all'altezza del Km. 59.

Prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi.

Continua a nord-ovest verso il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson.

Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melonetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto- Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade.

Quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciàt.

Segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con il viale Europa.

Segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto

Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale di Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore.

Volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località "Noiare", raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro.

Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.

3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. (I dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari).

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.

6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC Lison Pramaggiore, i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3000.

7. È esclusa ogni pratica di forzatura.

Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.

8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei

vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

 

“Lison”: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Lison” classico: 10,00 t/ha, 11,50% vol.

 

9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

10. Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

 

1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria.

2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi

nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:

Provincia di Venezia:

Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo.

Provincia di Treviso:

Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo e Ormelle.

Provincia di Pordenone:

Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento.

Provincia di Udine:

Latisana, Bertiolo e Codroipo.

È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Lison”, anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti già idonei a produrre i vini di cui all’articolo 1, alla data del decreto ministeriale 29 maggio 2000.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine.

Qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il

prodotto.

4. I vini di cui all’articolo 1 non possono essere immessi al consumo prima del

1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Lison:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Lison Classico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono riportare l’annata di produzione in etichetta.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, devono essere immessi al consumo in bottiglie tradizionali di vetro in volumi fino alla capacità massima di litri 3, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area dei vini a denominazione Lison, situata nella pianura a pochi chilometri dal litorale veneziano, fra i fiumi Tagliamento e Livenza, è da sempre testimone della coltivazione della vite a garanzia della tipicità e della peculiarità dei vini del territorio.

Il clima dell’area è definito “temperato” grazie alla vicinanza del mare, alla presenza di aree lagunari e alla giacitura pianeggiante che favorisce l’esposizione dei vigneti ai venti della zona.

La direzione dominante di questi ultimi è est-nord est dalla quale spira la Bora, un vento fresco e asciutto, mentre da sud-est soffia spesso lo Scirocco, caldo e umido, caratteristico di tutti i periodi dell’anno. La presenza dei venti, prevalentemente serali, abbassa di notte le temperature, favorendo l’escursione termica tra notte e giorno.

I suoli dell’area sono caratterizzati dalla presenza di un sottile strato di “caranto” (carbonato di

calcio) a una profondità che varia dai 30 ai 70 cm. e da uno strato più superficiale prevalentemente argilloso, entrambi di origine alluvionale grazie all’apporto di materiale detritico da parte dei vicini fiumi.

Tali suoli presentano una buona capacità di riserva idrica.

Essi sono inoltre caratterizzati dalla presenza di alti contenuti di elementi minerali soprattutto potassio, calcio e magnesio e da un’equilibrata dotazione di sostanza organica.

Fattori umani e storici

La Denominazione prende il nome dal borgo romano di Lison a dimostrazione che la coltivazione della vite era già viva all’epoca dei romani.

Tuttavia è solo con l’avvento dei monaci benedettini nel X secolo d.C., che la zona scopre una viticoltura razionale. Lungo il corso dei secoli, la viticoltura della zona si arricchisce infatti prima del sapere benedettino, che segnò la svolta soprattutto in termini agronomici, poi con la Repubblica Serenissima di Venezia, epoca nella quale la viti-enologia del

veneziano compì un balzo in avanti.

Dopo il declino della Repubblica di Venezia, la dominazione asburgica segna un’altra tappa importante per il rifiorire della viticoltura della zona.

Dalla metà del ‘800 si espande in modo sensibile la coltivazione del vitigno Tocai a bacca bianca che trova in quest’area il suo habitat ideale alla produzione di uve dalle quali si ricava un vino che dimostra una qualità superiore agli altri vini della zona.

Pertanto, al fine proprio di tutelare il Tocai ottenuto nella zona di Lison, già nel 1971 era stata riconosciuta la Denominazione d’origine “Lison DOC.

Tale denominazione, nel 1974 è stata fusa con la DOC Pramaggiore per formare la denominazione “DOC Lison-Pramaggiore”.

Grazie alla lungimiranza dei produttori della zona che hanno voluto legare questo vino al suo territorio, nel 2000, con la modifica del disciplinare della DOC Lison-Pramaggiore, al vino Tocai è stato inserito il sinonimo “Lison” e, nel 2007, al vitigno Tocai è stato aggiunto il sinonimo Tai per

la regione Veneto. Oggi il Lison è conosciuto e stimato dai consumatori tanto da ottenere, nel 2010, il riconoscimento della denominazione DOCG “Lison”.

A seguito dello sviluppo viticolo degli ultimi cinquant’anni, con l’adozione di una viticoltura specializzata e professionale, il Lison, assume un ruolo fondamentale per l’enologia della zona: la continua ricerca per il miglioramento del prodotto e gli studi sulla zonazione hanno reso possibile sviluppare tecniche produttive e di vinificazione specifiche per questi vini, in grado di esaltare le caratteristiche organolettiche e legarle indissolubilmente al territorio di produzione.

 

b) Specificità del prodotto

I vini Lison DOCG sono caratterizzati da un’ottima struttura, un buon equilibrio acido e dall'intensità dei profumi.

Il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi anche in relazione all’eventuale macerazione a contatto con le bucce.

All’olfatto sono ricchi con evidenti note floreali e frutta fresca mentre al gusto ritorna la specificità del territorio con una marcata sapidità e persistenza gustativa con finale tipico di mandorla amara.

I vini bianchi esprimono meglio le loro qualità se consumati entro un anno dalla produzione anche se nel medio periodo di invecchiamento mantengono inalterate le loro peculiarità.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’ottimo equilibrio tra le peculiarità pedoclimatiche, l’esperienza dei viticoltori che si tramanda da generazioni e gli approfondimenti scientifici permettono di ottenere vini bianchi adatti anche al medio periodo di invecchiamento.

Grazie anche agli studi di “zonazione” effettuati su tutta l’area e alle specifiche tecniche adottate dai produttori, si sono affinate le conoscenze riguardanti le interazioni tra l’ambiente e le peculiarità del prodotto.

Il clima temperato e le buone escursioni termiche fra il giorno e la notte determinano l’ottenimento di vini, freschi e fruttati, in quanto il buon equilibrio fra acido malico e tartarico, nonché la produzione e la qualità delle componenti aromatiche dell’uva, sono fortemente dipendenti da questi fattori climatici.

I terreni ricchi di argilla, in grado di assicurare un livello idrico alla pianta anche durante lunghi periodi di siccità, permettono ai vini di dotarsi di corpo e struttura adeguati anche ad un lungo invecchiamento.

Questi fattori, uniti all’elevata dotazione minerale dei terreni dell’area, si traducono, in equilibrate gradazioni alcoliche e grande spessore aromatico e con un corpo vellutato e persistente.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SAN POLO DI PIAVE

VIGNETI SAN POLO DI PIAVE

PIAVE MALANOTTE

MALANOTTE DEL PIAVE

D.O.C.G.

Decreto 22 dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è

riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»

deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione

ampelografica:

 

Raboso Piave per almeno il 70%;

Raboso Veronese fino al 30%;

il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

2. Provincia di Treviso:

l’intero territorio dei comuni di

Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

parte del territorio dei comuni di

Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

 

3. Provincia di Venezia:

l’intero territorio dei comuni di

Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di

Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l’argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l’argine destro del canale fino alla località Brian.

Da questa località segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi

percorre tale canale fino all’incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all’incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo.

Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all’incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo.

Prosegue lungo detto canale fino all’incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all’incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l’acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d’incontro con via Corer.

Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all’incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca). Viene seguito, quindi, l’argine litoraneo fino a C. Ghisa d’onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l’argine litoraneo fino al suo congiungimento con l’argine di S. Marco.

Proseguendo lungo quest’ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l’incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche.

Continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all’incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d’incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d’intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l’abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie.

Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull’altra sponda del Sile all’altezza dei “Silos” raggiungendo Silea.

Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a Pezzan.

Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Carità di Villorba.

Segue a sud la statale Pontebbana fino all’incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348).

Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-

Marosticana (n. 248), in località Pilastroni.

Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l’abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull’altra sponda.

Di qui piega a destra e, superato l’argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d’onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell’abitato di quest’ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all’incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano).

Prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda.

Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù.

Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all’intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località.

A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque.

 

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:

partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta.

Percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore “Principale primo” per raggiungere Ponte Capitello.

Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud.

Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore “Principale secondo” e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici.

Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimità dell’opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall’Agenzia Romiati, e

seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti.

Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice.

Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località

Camavita.

Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca.

Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore “Principale secondo” (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale “Emo primo” in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti.

La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.

Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei, alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

3. Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

5. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

6. Per i vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 2.500 piante per le spalliere semplici e doppie e 1.250 piante per

il tradizionale e storico sistema a “raggi” (Bellussi), a condizione che sia garantita la tradizionale potatura

con una carica massima di 55.000 gemme ad ettaro.

 

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’art. 1 non deve essere superiore a

12,00 tonnellate per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

8. Le uve destinate alla vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave

Malanotte» o «Malanotte del Piave»” devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

 

1. Le operazioni di appassimento, vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

3. Sono fatte salve le autorizzazioni sinora rilasciate per la lavorazione dei prodotti derivati dai vitigni Raboso Piave e Raboso veronese nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. Nella preparazione del vino di cui art. 1 devono essere utilizzate uve delle varietà Raboso Piave e/o Raboso veronese, sottoposte ad appassimento, per un minimo del 15% ad un massimo del 30%, rispetto al quantitativo totale destinato alla produzione del vino a DOCG.

6. La resa massima dell’uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 65% per le uva fresche ed al 40% per le uve appassite.

7. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 75% e il 45%, l’eccedenza non ha diritto alla presente denominazione d’origine.

8. Oltre detti limiti invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita per tutta la partita.

9. Per l’appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

10. Le uve destinate all’appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre.

La regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di Tutela, può anticipare detta data.

11. Il vino «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» non può essere immesso al consumo se non dopo

essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

trentasei mesi di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia

a decorrere dal primo novembre dell'anno della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: tipico, di marasca/ciliegia, speziato;

sapore: austero, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

residuo zuccherino massimo: 8,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio Decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettature, designazione e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

3. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»

deve essere immesso al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro scuro, fino ad una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali.

Il progetto di “zonazione” ha permesso di comprendere in modo chiaro tutti i vari fattori, ambientali ed umani che hanno portato questo vino al riconoscimento della DOCG.

La zona di produzione della DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» ricade in una zona di media-bassa pianura, lungo l’asse del fiume Piave, caratterizzata da un clima tipicamente temperato, con estati calde e inverni mai troppo freddi.

Le precipitazioni sono discretamente distribuite nel corso dell’anno, più abbondanti nelle zone più vicine alle colline e minori scendendo verso Sud.

Le correnti d’aria fresca provenienti da nord-est fanno sentire il loro effetto con escursioni termiche notte/giorno più accentuate nella parte a nord del comprensorio.

I suoli, costituiti da depositi alluvionali rilasciati dai ghiacciai prima e dal fiume Piave poi, sono considerati “caldi” poiché caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro, con elevata profondità esplorabile dalle radici, assenza di ristagni, poveri di sostanza organica, con contenuto in elementi minerali buono e ben equilibrato, in particolare di fosforo e magnesio.

Fattori storici e umani

La DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» prende il nome da Borgo Malanotte, borgo medievale sito in Tezze di Piave (TV), cuore della produzione di questo vino. La zona di produzione inizia dove il fiume Piave si apre nella pianura trevigiana e confina con la laguna di Venezia.

In questo territorio la presenza della coltura della vite risale al 181 a.C. con la costruzione della via consolare Postumia da parte dei Romani. Dopo le varie invasioni barbariche che hanno portato alla distruzione delle viti, la coltivazione riprende con forza sotto il dominio della Repubblica di Venezia.

La vite si espande in tutta l’area e la qualità del prodotto migliora in modo netto grazie alla volontà dei nobili veneziani di gareggiare fra loro per superarsi nella qualità del proprio prodotto.

Negli anni ‘50 i produttori della zona prendono coscienza delle peculiarità del prodotto e delle sue potenzialità e si riuniscono in un consorzio finalizzato alla tutela e alla gestione dei vini di qualità della zona.

Nel 1971 il vino “Malanotte” è conosciuto dai consumatori come tipologia Raboso Piave Malanotte all’interno della denominazione DOC Piave, ed è considerato uno dei vini di maggior pregio qualitativo, le cui bottiglie sono state apprezzate per la prima volta all’inizio degli anni ’80.

La forte caratterizzazione di questo vino, costituito anche da una parte di uva appassita, ha incontrato fortemente i gusti dei consumatori tanto da divenire più famoso della denominazione nella quale era inserito come tipologia di vino. Ciò ha indotto la necessità di una maggior tutela nazionale ed internazionale del nome attraverso il riconoscimento di una denominazione geografica propria. Per questi motivi nel 2010 il «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», ha ottenuto dal Ministero il riconoscimento della Denominazione geografica controllata e garantita per l’omonimo vino.

Fattori umani

Le uve del Raboso Piave e veronese maturano nel tardo autunno e sono dotate di elevati contenuti in acidità, tannini e sostanze aromatiche che vengono sapientemente gestite in vinificazione con il taglio di vino ottenuto da uve fresche e appassite in graticci.

Questa tecnica consente di ammorbidire la spigolosità originaria dando la morbidezza necessaria ed indispensabile alla produzione di un grande vino.

Il grande lavoro dell’uomo inizia con la produzione dell’uva in vigneti allevati a “Bellussera”, sistema di impianto che si riscontra solamente in questa area e nato essenzialmente per la coltivazione del Raboso.

Questa tecnica era assolutamente necessaria per portare a maturazione le uve con maggiore sicurezza e anticipo.

Attualmente questa tipologia di impianto va scomparendo in quanto le conoscenze scientifiche hanno portato a nuove tecniche di produzione in grado di soddisfare le esigenze produttive in impianti più moderni ed efficienti.

 

b) Specificità del prodotto

«Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è la denominazione che indica il vino ottenuto dalla più prestigiosa elaborazione delle uve di Raboso Piave e Raboso veronese nonché una parte di uve passite in una percentuale che varia dal 15 al 30% in funzione dell’annata.

I “Rabosi” sono da sempre considerati vitigni di difficile gestione, caratterizzati da maturazione molto tardiva, elevato contenuto in acido malico e tartarico, da tannini difficili da maturare e da note vegetali sgradevoli.

Essi però, quando sia il viticoltore che il vinificatore riescono a controllare la produzione e la qualità dell’uva, sono in grado di dare dei vini di grande carattere e qualità, come nel caso del Malanotte, infatti, dal colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento.

Il profumo è tipico di marasca, mora, ciliegia, mirtillo; con la maturazione, si presenta speziato con note di menta ed eucalipto.

Il sapore è austero, sapido, caratteristico, la tannicità elevata ma morbida, e, se viene invecchiato in botte, può avere sentori di legno.

Per questo, nel vino Malanotte, gli elevati contenuti in acidità, tannini e sostanze aromatiche, vengono sapientemente gestiti con il taglio tradizionale di vino ottenuto da uve fresche e appassite in graticci.

Tale tecnica pratica consente di ammorbidire la spigolosità originaria di questo vino, dando la morbidezza necessaria senza per questo togliere le note di freschezza e fragranza che caratterizzano il Malanotte del Piave DOCG.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

I suoli “caldi” caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro e privi di ristagni d’acqua, permettono alle radici dei vitigni “rabosi” di esplorare il terreno al fine di raggiungere l’acqua anche nella stagione più calda dopo prolungati periodi di siccità.

La scarsa sostanza organica e l’equilibrata presenza di elementi minerali, in particolare di fosforo e magnesio, riducono la vigoria delle piante e permettono ai rabosi di evidenziare nelle uve un’elevata concentrazione delle sostanze

coloranti e nei vini elevati contenuti in acidità, tannini e sostanze aromatiche che, grazie all’esperienza degli operatori, vengono sapientemente gestite attraverso il taglio tradizionale di vino ottenuto da uve fresche e appassite in graticci.

Il clima temperato, che in autunno concede ancora giornate soleggiate ed asciutte, favorisce la perfetta maturazione delle uve.

Le correnti di aria fresca provenenti da nord-est fanno sentire il loro effetto abbassando le temperature notturne di ottobre e novembre impedendo lo sviluppo di marciumi sui grappoli che alla vendemmia si presentano perfettamente sani.

Le precipitazioni sono discretamente distribuite nel corso del periodo vegetativo, più abbondanti nelle zone più vicine alle colline e minori scendendo verso sud.

Esse, nei terreni ad elevato drenaggio della zona, garantiscono il permanere della necessaria idratazione dei vigneti nella fase vegetativa ed il continuo arricchimento della falda.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI PRAMAGGIORE

VIGNETI PRAMAGGIORE

LISON-PRAMAGGIORE

D.O.C.

Decreto 22 dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

                                                                                          

Articolo 1

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco;

Rosso;

Rosso riserva;

Chardonnay;

Sauvignon;

Verduzzo;

Verduzzo passito;

Merlot;

Merlot riserva;

Malbech;

Cabernet;

Carmenère;

Refosco dal peduncolo rosso;

Refosco dal peduncolo rosso riserva;

Refosco dal peduncolo rosso passito;

Spumante.

 

2. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore” è altresì riservata alle seguenti tipologie, limitatamente alle produzioni ottenute da vigneti ubicati nell’area di produzione di cui all’articolo 3 ricadenti in provincia di Pordenone:

 

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Pinot grigio.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

1. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore” è riservata ai vini derivanti dalle seguenti varietà:

 

Chardonnay,

Pinot grigio,

Sauvignon,

Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano),

Merlot,

Malbech,

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère),

Cabernet franc,

Cabernet Sauvignon,

Carmenère,

Refosco dal peduncolo rosso,

provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% delle corrispondenti varietà.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.

 

2. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”, con le specificazione “bianco” è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Tai: dal 50 al 70%;

possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca elencate al comma 1.

 

3. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”, con la specificazione “rosso” è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot: dal 50 al 70%,

possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente e fino ad un massimo del 50% le uve a bacca nera elencate al comma 1.

4. Il vino a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore" spumante è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison-Pramaggiore”devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

 

Provincia di Venezia:

Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

Provincia di Treviso:

Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

Provincia di Pordenone:

Chions, Cordovado, Pravisdomini

e parte dei territori di

Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

 

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole.

Segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo.

Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati nuovi).

Segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe, risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in

prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion.

Segue ora verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località

Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro.

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma

Prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle.

Continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino all'altezza del canale del Miglio.

Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto.

Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera.

Continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza.

Continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la superficie ricadente nel medesimo Comune. A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei.

Continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

 

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i sui confini sono i seguenti:

partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato.

Continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai.

Continua lungo il canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle.

Da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle.

Continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa Bigai.

Continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Carole fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa contarina di Ponente; quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle.

Continua lungo la strada suddetta,passando in prossimità della scuola corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e

quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo1, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro.

Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.

3. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

(I dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari).

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

5. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.

6. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC, i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000.

7. È esclusa ogni pratica di forzatura.

Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.

8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

 

Tai (bianco): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Pinot bianco (spumante): 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

Chardonnay (spumante): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Pinot grigio: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Verduzzo: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Merlot: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Malbech: 12,00 t/ha, 11,00% vol. ;

Cabernet Franc (Cabernet): 12,00 t/ha, 11,00% vol. ;

Cabernet Sauvignon (Cabernet): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Carmenère (Cabernet): 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso 13,00 t/ha, 11,00%

Pinot nero (spumante): 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

 

le uve destinate alla produzione del vino “Lison Pramaggiore” spumante potranno avere

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9.50% vol.,

purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei registri ufficiali di cantina.

nella versione riserva la resa ad ettaro è di 12,00 t/ha.

9. Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison Pramaggiore” rosso, Merlot e Refosco dal peduncolo rosso e nella versione “riserva” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 11,50% vol.

10. Per la produzione massima ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie rosso, Cabernet, bianco e spumante si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che la compongono.

11. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

 

1. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione nazionale e comunitaria.

2. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché dei seguenti Comuni:

Provincia di Venezia:

Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e Meolo.

Provincia di Treviso:

Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè, Portobuffolè , Oderzo e Ormelle.

Provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento.

Provincia di Udine:

Latisana, Bertiolo e Codroipo.

3. È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a denominazione d’origine controllata “Lison Pramaggiore”, anche al di fuori delle aree previste dai commi precedenti e comunque entro i confini delle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone, sempreché le Ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini della presente denominazione, alla data di pubblicazione del decreto 29 maggio 2000.

4. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione

d’origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

5. La denominazione di origine controllata “Lison Pramaggiore”, può essere utilizzata per produrre il vino spumante, ottenuto con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Tali vini devono essere commercializzate nei tipi: extra brut, brut, extradry e dry.

6. L’elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti può avvenire solo all’interno delle provincie di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine.

7. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e Verduzzo passito può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15,00% vol.

8. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

9. Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e Verduzzo passito non possono essere pigiate in data anteriore

all’ 8 dicembre di ogni anno.

La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

10. La resa massima dell’uva fresca in vino, non deve superare il 50%.

11. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e stessa annata aventi diritto alla denominazione d’origine controllata “Lison Pramaggiore”, nel rispetto comunque dei limiti di cui all’articolo 2.

12. I seguenti vini designati con al denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” non possono essere immessi al consumo prima di un periodo di invecchiamento di almeno::

Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e bianco: 3 mesi;

Cabernet, compresi Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon Merlot, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère, rosso: 4 mesi;

Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e rosso nelle versioni riserva: 24 mesi

Refosco dal peduncolo rosso passito 18 mesi Verduzzo passito: 12 mesi

a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve,

 

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Bianco:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli e talvolta dorati;

profumo: intenso e gradevole;

sapore: asciutto, talvolta morbido ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

profumo: fine, caratteristico ed elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Sauvignon:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto armonico con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Verduzzo:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato;

profumo: delicato talvolta con sentore floreale;

sapore: asciutto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Verduzzo passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato;

profumo: delicato, intenso, gradevole;

sapore: dolce, caldo, aromonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Rosso:

colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Rosso riserva

colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Merlot riserva:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

 

Malbech:

colore: rosso rubino vivo, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Cabernet:

colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, erbaceo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Carmenère:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristicamente erbaceo e persistente;

sapore: asciutto, erbaceo, elegante se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;

profumo: vinoso e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso riserva:

colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;

profumo: vinoso e caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Refosco dal peduncolo rosso passito:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: vinoso, gradevole e persistente;

sapore: amabile, armonico ed intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vo.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Pinot grigio

colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati,

profumo: delicato, caratteristico, fruttato,

sapore: asciutto, armonico, caratteristico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l

estratto secco netto minimo: 18,00 g/l

 

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento

profumo: vinoso, caratteristicamente erbaceo e persistente.

sapore: asciutto, pieno, erbaceo, austero se invecchiato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l.

 

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino anche intenso, con riflessi granati se invecchiato

profumo: vinoso, caratteristico,

sapore: asciutto, pieno, e austero ,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l.

 

Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: da extra brut a dry, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison- Pramaggiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino ad una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

2. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso del tappo capsula a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area DOC Lison-Pramaggiore, situata nella pianura a pochi chilometri dal litorale veneziano, fra i fiumi Tagliamento e Livenza, è da sempre testimone della coltivazione della vite a garanzia della tipicità e della peculiarità dei vini del territorio.

Il clima dell’area è definito “temperato” grazie alla vicinanza del mare, alla presenza di aree lagunari e alla giacitura pianeggiante che favorisce l’esposizione dei vigneti ai venti della zona.

La direzione dominante di questi ultimi è est-nord est dalla quale spira la Bora, un vento fresco e asciutto, mentre da sud-est soffia spesso lo Scirocco, caldo e umido, caratteristico di tutti i periodi dell’anno.

La presenza dei venti, prevalentemente serali, abbassa di notte le temperature, favorendo l’escursione termica tra notte e giorno.

I suoli dell’area sono caratterizzati dalla presenza di un sottile strato di “caranto” (carbonato di calcio) a una profondità che varia dai 30 ai 70 cm. e da uno strato più superficiale prevalentemente argilloso, entrambi di origine alluvionale grazie all’apporto di materiale detritico da parte dei vicini fiumi.

Tali suoli presentano una buona capacità di riserva idrica.

Essi sono inoltre caratterizzati dalla presenza di alti contenuti di elementi minerali soprattutto potassio, calcio e magnesio e da un’equilibrata dotazione di sostanza organica.

 

Fattori storici e umani

La Denominazione prende il nome dal borgo romano di Lison e dal paese di Pramaggiore a testimonianza che la coltivazione locale della vite era già viva all’epoca dei romani.

Nel Museo Nazionale di Portogruaro sono conservati numerosi contenitori di origine romana utilizzati proprio per la

trasformazione e la conservazione del vino.

Tuttavia è solo con l’avvento dei monaci benedettini nel X secolo d.C., che la zona scopre lo sviluppo di una viticoltura razionale.

 La coltivazione della vite ebbe un importante sviluppo ai tempi della Repubblica Veneziana quando Pramaggiore con il borgo di Belfiore fu considerata il Vigneto della Serenissima.

Negli ultimi cinquant’anni si è sviluppata una viticoltura altamente specializzata e professionale grazie ai produttori delle aziende di maggiori dimensioni e prestigio, che hanno abbandonato la viticoltura promiscua dei filari fra gli appezzamenti, a favore della coltivazione in vigneti specializzati anche al fine di migliorare gli aspetti qualitativi delle produzioni.

Tale professionalità dei produttori ha permesso di sviluppare, grazie anche ai risultati della zonazione dell’area DOC e

alla collaborazione con l’università, dei protocolli di vinificazione specifici per le varietà autoctone Refosco e Lison, in modo da esaltare le caratteristiche organolettiche e legarle indissolubilmente al territorio di produzione.

L’evoluzione storica e la qualificazione della viticoltura nell’area ha permesso, già nel 1971, di riconoscere la Denominazione Lison per tutelare il Tocai di Lison e successivamente la Denominazione Pramaggiore per tutelare il Merlot e Cabernet della zona. Nel 1974 le due Denominazioni vennero fuse nella DOC Lison-Pramaggiore.

A Pramaggiore già dal 1947, viene organizzata presso la Mostra Nazionale vini la “Fiera Campionaria dei Vini” -diventata dal 1961 il “Concorso Enologico Nazionale”- a testimonianza dello storico e profondo legame del territorio con il mondo del vino.

Oggi la DOC Lison-Pramaggiore grazie anche alla promozione della Strada Vini della DOC, è tra le realtà più importanti e vive del Veneto Orientale con vini che valorizzano i territori di produzione.

 

b) Specificità del prodotto

I vini della DOC Lison-Pramaggiore sono caratterizzati da un’ottima struttura, un buon equilibrio acido, dall'intensità dei profumi di frutta fresca e dalla spiccata personalità.

I vini rossi hanno un’intensità di colore (antociani) che può andare dal rosso rubino a quello granato durante l’invecchiamento. Le note di frutta rossa più o meno matura sono la caratteristica fondamentale all’olfatto anche se, in relazione alla varietà, possiamo trovare sfumature più o meno intense di piccoli frutti di bosco e spezie. Al gusto ritornano le note di frutta rossa sostenute da una buona struttura e una consistenza sapida unica.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. All’olfatto sono ricchi con evidenti note floreali e frutta fresca mentre al gusto ritorna la specificità del territorio con una marcata sapidità e persistenza gustativa.

I rossi sono vini di struttura che danno una piacevole sensazione di morbidezza e di calore e sopportano due o più anni d’invecchiamento, i cui aromi vengono valorizzati se sono serviti a temperatura ambiente. I vini bianchi, per la loro freschezza, esprimono meglio le loro qualità se consumati entro un anno dalla produzione.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’ottimo equilibrio tra le peculiarità pedoclimatiche, l’esperienza dei viticoltori che si tramanda da generazioni e gli approfondimenti scientifici permettono di ottenere vini che possono avere sia le caratteristiche dei vini freschi sia di quelli da invecchiamento.

Grazie anche agli studi di “zonazione” effettuati su tutta l’area e alle specifiche tecniche adottate dai produttori si sono affinate le conoscenze riguardanti le interazioni tra l’ambiente e le peculiarità del prodotto.

Il clima temperato e le buone escursioni termiche fra il giorno e la notte determinano l’ottenimento di vini bianchi, freschi e fruttati, in quanto il buon equilibrio fra acido malico e tartarico, nonché la produzione e la qualità delle componenti aromatiche dell’uva, sono fortemente dipendenti da questi fattori climatici.

Anche nei vini rossi, l’abbassamento delle temperature notturne, permette il mantenimento negli acini delle sostanze sintetizzate con la luce e le temperature durante il giorno, garantendo il mantenimento dell’aromaticità (polifenoli).

I terreni ricchi di argilla, in grado di assicurare un livello idrico alla pianta anche durante lunghi periodi di siccità, permettono ai vini di dotarsi di corpo e struttura adeguati anche ad un lungo invecchiamento.

Questi fattori, uniti all’elevata dotazione minerale dei terreni dell’area, si traducono, soprattutto nei vini rossi, in alte dotazioni antocianiche, in equilibrate gradazioni alcoliche, in corposità e robustezza tannica che conferiscono ai vini tenuta all’invecchiamento nonché, nei Merlot e Cabernet, note che spaziano dalla frutta fresca alla confettura.

Anche nei vini bianchi, le caratteristiche dei terreni e del clima permettono di ottenere, specialmente nei Pinot, dei prodotti di grande spessore aromatico e con un corpo vellutato e persistente.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI ODERZO

VIGNETI ODERZO

 

PIAVE

D.O.C.

Decreto 22 Dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata «Piave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai

requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

 

Rosso;

Rosso riserva;

Cabernet;

Cabernet riserva;

Carmenère;

Merlot;

Merlot riserva;

Raboso;

Raboso passito;

Tai;

Verduzzo;

Verduzzo passito;

Chardonnay;

Manzoni bianco.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.La Denominazione di Origine Controllata «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

 

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);

Carmenère;

Merlot:

Manzoni bianco;

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);

Tai (da Tocai friulano);

Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano);

Chardonnay;

 

è riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;

possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia.

 

2. La Denominazione di Origine Controllata “Piave”, con le specificazione “rosso” è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot per almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla produzione della Denominazione di Origine Controllata «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

 

2. Provincia di Treviso:

l’intero territorio dei comuni di

Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

parte del territorio dei comuni di

Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

 

3. Provincia di Venezia:

l’intero territorio dei comuni di

Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave;

parte del territorio dei comuni di

Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l’argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l’argine destro del canale fino alla località Brian.

Da questa località segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi

percorre tale canale fino all’incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all’incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all’incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo.

Prosegue lungo detto canale fino all’incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e

seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all’incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l’acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d’incontro con via Corer.

Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all’incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca).

Viene seguito, quindi, l’argine litoraneo fino a C. Ghisa d’onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l’argine litoraneo fino al suo congiungimento con l’argine di S. Marco.

Proseguendo lungo quest’ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l’incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera.

Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all’incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d’incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d’intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l’abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie.

Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson- Casier e giunti a Casier passa sull’altra sponda del Sile all’altezza dei “Silos” raggiungendo Silea.

Di qui lalinea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a

Pezzan.

Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Carità di Villorba.

Segue a sud la statale Pontebbana fino all’incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finchè, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale

Feltrina (n. 348).

Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni.

Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l’abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull’altra sponda.

Di qui piega a destra e, superato l’argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d’onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell’abitato di quest’ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all’incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano) prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto.

Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda.

Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù.

Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice.

Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all’intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque.

Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.

 

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:

partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto.

Segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino.

Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore “Principale primo” per raggiungere Ponte Capitello.

Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud.

Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore “Principale secondo” e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici.

Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimità dell’opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall’Agenzia Romiati, e

seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti.

Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice.

Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località

Camavita.

Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca.

Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore “Principale secondo” (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale “Emo primo” in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti.

La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.

Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei alla produzione dei vini di cui all’art. 1, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

3. Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4. Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi.

5. Tuttavia per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese è consentita la tradizionale forma a raggi

“Bellussi” con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 60.000 gemme ad ettaro.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Raboso Piave: 13,00 t/ha, 11.00% vol.;

Raboso veronese: 13,00 t/ha, 11.00%.;

Merlot: 12,00 t/ha, 11.00% vol.;

Chardonnay: 12,00 t/ha, 11.00% vol.;

Cabernet Franc: 11,00 t/ha, 11.00% Vol.;

Cabernet Sauvignon: 11,00 t/ha, 11.00% vol.;

Carmenère: 11,00 t/ha, 11.00% vol.;

Verduzzo trevigiano: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Verduzzo friulano: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Tai: 12,00 t/ha, 11.00% vol.;

Manzoni bianco: 12,00 t/ha, 11.00% vol.

 

8. Le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie:

Merlot, Cabernet e rosso

designati con la menzione “riserva” devono avere un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol.,

rispetto a quelli precedentemente indicati.

9. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

10. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Piave”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

11. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di appassimento, ove previste, di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla tradizionalità della effettuazione delle operazioni stesse nei citati Comuni ed a condizione che le Ditte interessate:

a) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente Decreto;

b) vinifichino ai fini dell'impiego della Denominazione di Origine Controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati idonei alla produzione dei vini di cui all’art. 1.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%,

l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine e può essere presa in carico come vino a Indicazione Geografica Tipica.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutta la partita.

6. Nella preparazione dei vini «Piave» è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, nel rispetto comunque delle percentuali stabilite dall’art. 2.

7. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Raboso passito e Verduzzo passito può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol.

L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini passiti non possono essere pigiate in data

anteriore al 8 dicembre di ogni anno.

La Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di Tutela, può anticipare detta data.

La resa massima dell’uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento non deve essere superiore al 50%.

8. I seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata “Piave” non possono essere immessi al consumo, a partire dal

1° novembre dell’annata di produzione delle uve,

prima del:

 

Chardonnay, Tai, Manzoni bianco e Verduzzo:

3 mesi

Cabernet, Merlot, Carmenère e rosso:

4 mesi

Merlot, Cabernet e rosso nella versione riserva, Raboso:

24 mesi

Raboso passito:

18 mesi

Verduzzo passito:

12 mesi

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Merlot  riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Cabernet:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Cabernet riserva:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l nella versione riserva.

 

Rosso:

colore: rosso rubino anche intenso se giovane;

profumo vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico, con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Rosso riserva:

colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso e gradevole;

sapore: asciutto, armonico, con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.:

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Tai:

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Verduzzo:

colore: dal giallo dorato al giallo paglierino;

profumo: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Verduzzo passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso, talvolta ambrato;

profumo: caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: dolce, caldo, armonico con eventuale percezione gradevole di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;

profumo: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: asciutto, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Raboso passito:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato;

profumo: vinoso, caratteristico, tipico;

sapore: austero, sapido, giustamente tannico, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Carmenère:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

Manzoni bianco:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: caratteristico, floreale, intenso;

sapore: secco, armonico, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Piave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

3. In deroga a quanto sopra, nella presentazione e designazione del vino Raboso, anche nella versione passito, il nome della tipologia deve precedere la Denominazione, come di seguito riportato: Raboso del Piave, ed avere medesima dimensione dei caratteri.

4. Nella presentazione e designazione del vino Manzoni bianco può essere utilizzato in alternativa il sinonimo Incrocio Manzoni 6.0.13.

5. Per il vino “Piave” rosso (anche nella versione e riserva) in etichetta deve essere omesso il riferimento del colore.

6. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Piave» devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino ad una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

2. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso del tappo capsula a vite.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali.

La zona di produzione della DOC Piave ricade in una zona di media-bassa pianura che va dalla pede-collina trevigiana ai confini con il Friuli, fino al Montello a nord e alla laguna veneziana verso sud, lungo l’asse del fiume Piave.

L’area è caratterizzata da un clima temperato, con estati calde e inverni mai troppo freddi.

Le precipitazioni sono discretamente distribuite nel corso dell’anno, più abbondanti nelle zone più vicine alle colline e minori scendendo verso Sud. Le correnti d’aria fresca provenienti da Nord-Est fanno sentire il loro effetto con escursioni termiche notte/giorno più accentuate nella parte a Nord del comprensorio.

I suoli sono considerati “caldi” poiché caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro con elevata profondità esplorabile dalle radici, assenza di ristagni, poveri di sostanza organica, con contenuto in elementi minerali buono e ben equilibrato, in particolare di fosforo e magnesio.

Fattori storici e umani

Il nome della denominazione deriva da quello del fiume Piave che attraversa il territorio e che, sacro alla Patria, ha segnato le tappe della storia.

L’intera area riconducibile all’attuale zona DOC Piave era interessata alla coltura della vite già in epoca preromana, anche se le informazioni e le antiche testimonianze sono scarse a causa delle numerose esondazioni dei corsi d’acqua e le frequenti invasioni di eserciti e di barbari.

La dominazione asburgica segna una tappa importante per il rifiorire della viticoltura nella zona grazie allo sviluppo di una moderna attività di studio e sperimentazione.

Ai primi del ‘900 la provincia di Treviso per consistenza del vigneto e produzione di vini, era al secondo posto tra le

province venete. Il rinnovo degli impianti nel periodo tra le due guerre, ha permesso lo sviluppo della viticoltura moderna: nel 1942 è diffusa su circa 161.000 ettari in provincia di Treviso e 71.000 ettari per quella di Venezia.

Negli anni ‘50 i produttori della zona, prendono coscienza della qualità del prodotto e delle sue potenzialità e si riuniscono in un consorzio finalizzato alla tutela e alla gestione dei vini di qualità della zona tanto che nel 1971 viene riconosciuta la denominazione di origine per i vini “Piave” DOC.

Le conoscenze dei produttori, uniti agli studi di zonazione avviati nel 2007, permettono di abbinare, a ciascun ambiente pedoclimatico e geologico dell'’area DOC Piave,

i vitigni più adatti per ottenere i vini della denominazione.

 

b) Specificità del prodotto

I vini rossi della DOC Piave presentano un’ottima maturazione fenolica, che, grazie anche ad un equilibrato rapporto tra zuccheri e acidi, permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti e un’elevata morbidezza al palato.

Essi sono caratterizzati da un colore rosso rubino più o meno intenso, con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento.

L’odore è fragrante e intenso e, a seconda dei vitigni, si possono riscontrare i sentori di frutti rossi, ciliegia, frutta matura, note speziate, erba fresca o secca, tabacco o di tostato.

I vini di varietà a bacca bianca e aromatici, ottenuti con produzioni più elevate, presentano minori livelli di gradazioni zuccherine e tenori acidi e sono caratterizzati da profumi floreali, di frutta e di crosta di pane fresco.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Le condizioni pedoclimatiche dell’area, unite alla secolare esperienza dei vignaioli tramandata di generazione in generazione, permettono ai vini della DOC Piave di essere adatti sia alla spumantizzazione che all’invecchiamento prolungato.

La zonazione ha permesso di individuare le specifiche ambientali e tecniche ottimali per ogni vitigno in modo da razionalizzare la viticoltura dell’intera area

I terreni ricchi di scheletro permettono di ottenere vini bianchi particolarmente aromatici, con un gusto fresco e leggero. In particolare i vini bianchi ottenuti prevalentemente su rocce sedimentarie, ottengono produzioni più elevate con conseguenti minori livelli di gradazioni zuccherine e tenori acidi e sono caratterizzati da profumi floreali, di frutta e di crosta di pane fresco.

I vini bianchi giovani, ottenuti nelle zone alluvionali, presentano un carattere fresco molto apprezzato specialmente dai consumatori più giovani.

I vini rossi coltivati nei terreni più pesanti hanno struttura e morbidezza notevoli, oltre ad un ottimo corredo polifenolico e antocianico che si traduce in un’ ottima capacità di invecchiamento.

Grazie alle buone escursioni climatiche tra il giorno e la notte, le uve sono ricche di sostanze aromatiche e i vini da cui derivano, mantengono inalterato il loro profilo aromatico anche dopo un’eventuale invecchiamento.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI VIGODARZERE

VIGNETI VIGODARZERE

RIVIERA DEL BRENTA

D.O.C.

Modificato con Decreto 18 ottobre 2007

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco (anche in versione frizzante);

rosso (anche in versione rosato e novello);

spumante;

Merlot;

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère - anche in versione «riserva»);

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese - anche in versione «riserva»);

Refosco dal peduncolo rosso o semplicemente Refosco (anche in versione «riserva»);

Pinot bianco (anche in versione spumante e frizzante);

Pinot grigio;

Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante)

Tai (da Tocai friulano).

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» con uno dei seguenti riferimenti

Pinot Bianco,

Pinot grigio,

Chardonnay,

Tai (da Tocai friulano),

Merlot,

Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère),

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese)

Refosco dal peduncolo rosso,

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia .

 

I vigneti delle varietà Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» seguito dalla specificazione «bianco», è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano per almeno il 50%,

altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» seguito dalla specificazione o meno rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%,

altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino un massimo del 50%.

 

Il vino a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» «spumante», è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Chardonnay per almeno il 60%,

altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 40%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» comprende le aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in provincia di Venezia e Padova e più precisamente il territorio dei comuni di:

Legenda (P) = parte del territorio (T) = tutto il territorio.

 

Provincia di Venezia:

Campagnalupia (P); Campolongo Maggiore (P); Camponogara (T); Dolo (T); Fiesso d'Artico (T); Fossò (T); Martellago (P); Mira (P); Mirano (T); Noale (T); Pianiga (T); Salzano (T); S. Maria di Sala (T); Scorzè (P); Spinea (T); Stra (T); Venezia (P); Vigonovo (T).

 

Provincia di Padova:

Borgoricco (T); Cadoneghe (T); Campo S. Martino (P); Campodarsego (T); Camposanpiero (P); Curtarolo (T); Limena (Parte ex del Brenta); Loreggia (P); Massanzago (T); Noventa Padovana (P); Padova (P); Piove di Sacco (P); S. G. Delle Pertiche (T); S. Giorgio in Bosco (P); S. Giusfina in Colle (P); S. Angelo di Piove (P); Saonara (P); Trebaseleghe (P); Vigodarzere (T); Vigonza (T); Villa del Conte (P); Villanova di C.S.P. (T).

 

Tale zona è cosi delimitata:

partendo da via Valmarana in comune di Noventa Padovana all'intersezione della autostrada A4 Serenissima, la delimitazione prosegue lungo questa strada verso est fino al semaforo, ove gira a destra verso il centro di Noventa Padovana lungo via Roma.

Superato il ponte sul canale Piovego il confine gira a sinistra lungo l'argine in via Argine Destro Piovego per poi proseguire su strada bianca mentre il Canale Piovego delimita il territorio verso est fino a raggiungere il confine

amministrativo tra Padova e Venezia.

Da questo punto la delimitazione è rappresentata da tale confine fino a che questo incrocia la strada provinciale Vigonovese per percorre questa in direzione sinistra verso Villatora di Saonara lungo via III Novembre, alla fine della quale il confine svolta a destra in via XX Settembre e quindi a sinistra in via Mazzini fino al semaforo.

A questo incrocio, girando a sinistra in direzione Saonara, si percorre la Strada dei Vivai per uscire al primo svincolo a

destra in direzione Legnaro e quindi a sinistra in direzione Sant'Angelo di Piove di Sacco lungo via Morosini.

Allo stop la delimitazione gira a sinistra per entrare a Saonara in via Roma per poi proseguire diritta per la strada che diventerà prima via Valmarana e poi via Caovilla ed entrare quindi nel comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco attraversando via Roma prima e via IV Novembre poi.

Superato il centro di Sant'Angelo, in corrispondenza di una curva a gomito a sinistra di via IV Novembre, il confine gira a destra proseguendo fino al semaforo che incrocia la strada provinciale 12.

Da qui gira a destra in direzione Piove di Sacco lungo via Alto Adige che successivamente diventa via Scardovara, per girare quindi a sinistra in via T. Vecellio, che percorre interamente fino al comune di Campolongo Maggiore da dove, all'intersezione con via Righe, gira a destra in direzione Corte.

Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue fino al semaforo in centro del paese di Corte, da dove gira a sinistra per arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a sinistra in via Sampieri e quindi subito a destra in via Fiumazzo. Questa viene percorsa costeggiando l'argine, sino al confine provinciale tra Padova a Venezia da dove parte, sulla destra, il canale Cavaizza che rappresenta il limite sud-est del territorio delimitato, fino ad arrivare sulla strada statale 309 Romea.

Il confine territoriale prosegue quindi verso nord lungo la statale Romea in direzione Venezia, fino al canale Seriosa (km 122,1), per girare a sinistra al semaforo, per via La Seriosa Veneta Sinistra verso località Casona; quindi attraversa il canale per proseguire lungo via Sabbiona ed attraversare anche il Naviglio del Brenta e la strada statale 11 Padova-Venezia.

Gira quindi a destra e poi a sinistra in via Risato e Bellin; lungo la via incrocia lo scolo Lusore, che diventa il limite dell'area seguendo lo scorrere naturale verso est fino al punto di raccordo con il canale Tron.

Ripercorrendo il Canale Tron verso nord, si incontra via Ghebba (prosecuzione stradale di via Risato e Bellin) ed in direzione nord si passa sotto l'autostrada A4.

Si prosegue per via Oriago fino all'incrocio con la Miranese, quindi si gira a destra verso Mestre e poi a sinistra, verso nord, lungo via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo Friendenberg).

La delimitazione gira successivamente a destra e subito a sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della Spiga) e via della Vigna per riprendere via Martiri verso Case Dosa da dove, allo stop gira a sinistra lungo via Visinoni fino a Zelarino.

Al semaforo che incrocia la strada statale 245 Castellana gira a destra e poi a sinistra per via Scaramuzza e poi a destra in via Paccagnella fino ad incrociare la ferrovia la quale delimita il territorio verso nord fino ad intersecare via Gatta. Lasciata la ferrovia, il confine prosegue verso ovest lungo via Gatta fino alla via Molino Marcello che percorre fino a via Marignana, su questa gira a destra e poi a sinistra per via Chiesa Gardigiano fino ad incrociare via Nuova Moglianese Gardigiano, per girare quindi a sinistra ed entrare in frazione Cappella in comune di Scorzè.

Arrivata all'intersezione con la strada statale 245 Castellana, la delimitazione gira a destra in direzione Castelfranco fino all'incrocio con via Manetti (km 17,80) e quindi a sinistra in direzione Fossalta di Trebaseleghe percorrendo via S. Tiziano fino al centro di Fossalta, da qui gira a sinistra verso Massanzago ed al primo incrocio gira a destra per via Rustega sulla strada provinciale 44 per entrare quindi in comune di Camposampiero lungo via Fossalta.

All'incrocio, la delimitazione gira a destra per via Borgo Rustega, quindi via Guizze di Rustega ed entra in comune di Loreggia e successivamente in comune di Camposampiero oltrepassando anche il Muson dei Sassi.

Allo stop il confine gira a sinistra sulla strada statale 307 fino all'incrocio, per girare quindi a destra in direzione

Cittadella in via S. Antonio, oltrepassa la ferrovia percorrendo la strada provinciale 22, esce dal comune di Camposampiero, attraversa la località Fratte di S. Giustina in Colle, supera la ferrovia ed al km 27 gira a sinistra in via Militare in direzione Villa del Conte.

Allo stop gira a sinistra in via Rettilineo attraversa il centro del comune Villa del Conte per girare quindi a destra sulla strada provinciale 58 fino a S. Giorgio in Bosco; da qui il confine supera l'incrocio con la strada statale 47 proseguendo fino al ponte di Carturo sul fiume Brenta strada provinciale 27 Giarabassa.

Da qui è lo stesso fiume che verso valle delimita il confine ovest dell'area interessata fino al limite amministrativo del comune di Padova, segue questo fino all'intersezione con la strada statale 47 che percorre in direzione Padova fino al cavalcavia con l'autostrada A4 Serenissima.

Da qui sarà detta autostrada A4 che in direzione Venezia delimita il territorio fino a raggiungere l'intersezione con la

strada Noventana in comune di Noventa Padovana, via Valmarana e cioè al punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.

Per gli impianti di viti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi di vite per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

Le forme di allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono quelli normalmente in uso nella zona e precisamente la controspalliera singola e doppia; sono vietate le forme di allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.

La potatura deve essere adeguata alle forme di allevamento suddette.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono:

 

Tocai friulano: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

Pinot bianco: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot grigio: 12,00 t/ha, 10,00% vol.;

Chardonnay: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

Merlot: 15,00 t/ha, 10,50% vol.;

Cabernet: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

Raboso: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso: 13,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie “bianco”, “rosso”, “spumante”, “novello” e “rosato” si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

 

I vini a denominazione di origine controlla «Riviera del Brenta», designati con la specificazione «riserva» devono avere, rispettivamente, la seguente produzione massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

 

Cabernet: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Raboso: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Refosco dal peduncolo rosso: 12,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 9,00% vol.

purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nel caso della tipologia «rosato» il quantitativo di prodotto eccedente la resa viene preso in carico come indicazione geografica tipica.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi in tutto o in parte nella delimitazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

In considerazione degli usi tradizionali della zona è consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della Regione Veneto.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti idonei alla produzione della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei recipienti contenenti vini di cui all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione d'origine, fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima dell'85% delle varietà e delle annate oggetto della designazione.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in rosato delle uve della tipologia «rosso».

La tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Le tipologie «spumanti» previste all'art. 1, devono essere ottenute esclusivamente per

fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo autoclave,

utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 2.

Le tipologie «frizzanti» previste all'art. 1, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti idonei alla produzione della varietà di cui all'art. 1. Possono essere elaborati nelle versioni secco, abboccato e amabile.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di cui trattasi.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo prodotto.

Per le tipologie «Spumante» e «Frizzante» le rese suddette sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvèe).

I vini Cabernet, Raboso, e Refosco dal peduncolo rosso, possono essere designati con la menzione «riserva», solo qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno

due anni,

di cui almeno sei mesi in botte di legno,

con decorrenza dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Riviera del Brenta» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, sapido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: intenso dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» rosato:

colore: rosato, tendente al rubino, vivace;

profumo: leggermente vinoso, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore: 17,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» novello:

colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;

profumo: fruttato, caratteristico, persistente;

sapore: armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 18,00 g/l.

 

Riviera del Brenta spumante

Riviera del Brenta Pinot bianco spumante

Riviera del Brenta Chardonnay spumante:

spuma: vivace, fine;

colore: giallo paglierino, brillante;

profumo: delicato con caratteristiche di fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

Riviera del Brenta bianco frizzante

Riviera del Brenta Pinot bianco frizzante

Riviera del Brenta Chardonnay frizzante:

spuma: vivace e persistente;

colore: giallo paglierino, brillante;

profumo: con caratteristiche di fruttato;

sapore: secco o amabile, fruttato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Chardonnay:

colore: paglierino;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Tai:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta tendente al verdognolo;

profumo: dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: pieno, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 16,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;

profumo: delicato, intenso, caratteristico;

sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 15,00 g/l;

 

«Riviera del Brenta» Merlot:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 20,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Cabernet:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 20,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Cabernet riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: 23,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;

profumo: tipico, marcato di violetta e marasca;

sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 6,50 g/l;

estratto non riduttore: 22,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Raboso riserva:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;

profumo: tipico, marcato di violetta e marasca;

sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 6,50 g/l;

estratto non riduttore: 25,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Refosco:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 22,00 g/l.

 

«Riviera del Brenta» Refosco riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore: 25,00 g/l.

 

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare un sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali.

La pianura veneta ricadente nell’area della Riviera del Brenta, costituisce un’unità geografica caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta che sfocia nell’Adriatico.

A questo fiume si deve la deposizione di buona parte dei materiali sciolti che formano il suolo e il sottosuolo e ciò in seguito al suo divagare su un perimetro molto ampio prima di stabilirsi in un alveo ben definito.

Accanto all’azione del Brenta vi è la deposizione profonda di uno strato ghiaioso alluvionale riconducibile allo scioglimento dei ghiacciai alpini sul quale si è poi sovrapposto lo strato più fine dovuto all’azione dei corsi d’acqua.

I suoli dell’area in esame hanno quindi origine tardo-glaciale e sono costituiti da depositi alluvionali e fluvioglaciali che si caratterizzano per la presenza prevalente di una granulometria fine con assenza di materiale grossolano.

In questi suoli si riscontrano importanti fenomeni di lisciviazione e deposizione in profondità dei carbonati (caranto). La porzione meridionale dell’area presenta suoli mediamente fini di buona fertilità agronomica, nei quali la frazione più grossolana della tessitura (sabbia) risulta maggiormente presente, e ha un’origine generalmente marina.

Ciò è riconducibile all’antica linea di spiaggia ritiratasi e retrocessa poi gradatamente verso la posizione attuale sotto la spinta dei depositi del Brenta, Bacchiglione e Adige. Nel complesso il clima della porzione di pianura in esame ha caratteri tipicamente continentali con inverni freddi ed estati calde, ma non siccitose, con un certo grado di umidità data dalla presenza di corsi d’acqua e dalla vicinanza del mare che favorisce regimi di brezze sia di giorno che di notte.

Fattori umani e storici

La denominazione lega storicamente il suo nome alla “Riviera del Brenta”, la zona attraversata dal fiume Brenta che, per alcuni secoli, è stata la via privilegiata di comunicazione tra le città di Padova e Venezia.

I primi ritrovamenti storici riguardanti la coltivazione della vite nell’area DOC Riviera del Brenta risalgono alla civiltà paleo veneta dove antichi recipienti per il vino confermano l’uso del vino nelle cerimonie religiose e nella vita quotidiana. La vera organizzazione agricola di quest’area si deve far risalire alla centuriazione di un vasto territorio a est del fiume Brenta per merito dell’esercito dei “Soldati Contadini” romani.

Gli “Statuti padovani” che raccolgono le disposizioni in materia agricola dal 1225 al 1315, testimoniano l’esistenza di una fiorente viticoltura nella campagna padovana e veneziana fin dal XIII secolo.

In pianura i terreni vengono disboscati e quelli paludosi bonificati per far posto a una agricoltura spesso promiscua, ma il cui vino era tenuto in alta considerazione soprattutto dai Veneziani che, dal 1400, si insediarono nella zona costruendo numerose ville destinate alla conduzione delle proprietà terriere.

L’insediamento si fece così concentrato, tra il ‘500 e il ‘700, da cambiare radicalmente volto a tutta la Riviera fino a farla diventare una naturale prosecuzione del Canal Grande e un Borgo di Venezia.

Le ville hanno la tradizionale “Barchessa”, struttura necessaria all’attività agricola di cui il vino ne è parte importante.

La città di Venezia si andava sviluppando e ingrandendo e con essa cresceva il fabbisogno di vino.

Nel 1768 venne istituita l’Accademia di Agricoltura e i primi lavori riguardarono la potatura della vite, la conservazione del vino, l’impianto del vigneto, la cura dell’uva e la sua maturazione.

Si dovrà poi attendere il periodo post fillosserico (fine ‘800) per giungere ad un generale e vigoroso rinnovamento varietale, colturale ed enologico che investirà appieno la campagna padovana e veneziana.

Nel primo dopoguerra si pone evidente ed urgente il problema della ricostituzione dei vigneti sterminati dalla fillossera: è l’occasione per una rivisitazione della base ampelografica e per una nuova impostazione tecnica dei vigneti.

Le competenze specifiche dei viticoltori della Riviera del Brenta hanno permesso di ottimizzare le interazioni fra il suolo e il clima della zona, consentendo di posizionare i diversi vitigni in funzione della vocazionalità dei terreni per ottenere la massima espressione delle loro potenzialità.

Queste strategie hanno permesso di ottenere, nel 2004, il riconoscimento della DOC Riviera del Brenta (DM 21 giugno 2004); Tradizionalità, luoghi e tecnica, sono allora i veri fattori per una proposta di mercato in sintonia con le aspettative del consumatore.

La viticoltura sta cambiando, la qualità dell’uva si fa priorità, la tecnica viticola ed enologica si accompagnano di pari passo, ma soprattutto e di fondamentale importanza l’aggregazione dei produttori nelle Cantine Sociali che si fanno sempre più attente alle esigenze del mercato e promotrici di iniziative e strategie per la valorizzazione della denominazione.

 

b) Specificità del prodotto

La base varietale è costituita dai vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon, in minima parte Raboso e Refosco. La viticoltura dell’area è quindi impostata su vitigni rossi di pregio che ben si adattano ai terreni propri del comprensorio.

Vigorie contenute, livelli produttivi medi, intensità coloranti e gradazioni zuccherine, di tutta evidenza, sono i caratteri che identificano il rapporto vitigno/ambiente del Brenta.

Il resto della produzione è orientata verso i vitigni bianchi quali Pinot bianco, Verduzzo, Chardonnay, Tocai e Pinot grigio, vitigni nobili, freschi e profumati.

Si caratterizzano per la complessità dei profumi fruttati e delicati e la presenza del fiume fa si che siano esaltate le caratteristiche di sapidità ed armonia di questi vini bianchi.

I vini bianchi della denominazione “Riviera del Brenta” sono caratterizzati da un colore giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati o verdognoli a seconda della varietà di uva utilizzata; l’odore può essere vinoso, fruttato, delicato; il sapore può essere da secco a morbido a seconda delle tipologie, fresco armonico

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano l’area della Riviera del Brenta, dal clima ai suoli che vanno dal sabbioso, al medio impasto fertile, all’argilloso “tenace” determina delle condizioni diversificate che risultano ideali per le varie tipologie di vini rossi della Riviera del Brenta, che presentano intensità coloranti e gradazioni zuccherine, di tutta evidenza.

L’equilibrio vegeto-produttivo che si può notare negli impianti situati nei suoli argillosi, deriva dalla compattezza di tali terreni che non conferiscono vigoria eccessiva alla pianta e ben si prestano quindi per la produzione di vini rossi che risultano ben strutturati e di carattere.

Nei terreni sabbiosi della denominazione, sono ubicati prevalentemente i vitigni a bacca bianca che si avvantaggiano dei suoli freschi, profondi ottenendo quindi dei vini con una buona acidità.

Le elevate temperature e la presenza dei fiumi e bacini idrici, permette di ottenere piante di buona vigoria che salvaguardano i grappoli dai raggi estivi; la presenza di brezze marine che di giorno mitigano il clima e di notte abbassano sensibilmente la temperatura, permettono di arricchire gli acini di precursori aromatici che si ritrovano nelle diverse tipologie dei vini della Riviera del Brenta.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Valoritalia srl.

Sede Amministrativa:

Via San Gaetano, 74

36016 Thiene (Vicenza)

Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;

e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI TEMPIO

VIGNETO TEMPIO ORMELLE

VENEZIA

D.O.C.

Decreto 22 Dicembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Venezia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet Franc;

Chardonnay;

Pinot grigio;

Bianco Spumante;

Bianco Frizzante;

Rosato o rosé;

Rosato o rosé spumante;

Rosato o rosé frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Chardonnay e Pinot grigio,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale almeno l’85% dei

corrispondenti vitigni;

possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia.

 

2. I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” rosato o rosé (anche in versione spumante e frizzante) deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni non aromatici, idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia fino a un massimo del 30% iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

3. Il vino a denominazione di origine controllata “Venezia” rosso deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot per almeno il 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatiche, idonee alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia fino a un massimo del 50% iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

4. Il vino a denominazione di origine controllata “Venezia” bianco frizzante e bianco spumante devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano e/o Glera per almeno il 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino fino ad un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della denominazione di origine controllata “Venezia” comprende tutto il territorio amministrativo delle province di Venezia e Treviso.

 

Articolo 4

Norme di coltivazione

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Venezia” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese è consentita la tradizionale forma a raggi “Bellussi”, con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.

Tuttavia per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare ed allevati a “Bellussi”, possono essere idonei alla produzione della denominazione per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.

 

5. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Merlot: 16 10,00 %

Cabernet Franc: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

Cabernet Sauvignon: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

Chardonnay: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

Pinot grigio: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

Bianco spumante: 17,00 t/ha, 9,50% vol.;

Bianco frizzante: 17,00 t/ha, 9,50% vol.;

Rosato o rosé: 17,00 t/ha,  9,50% vol.;

Rosato o rosé spumante: 17,00 9,50% vol.;

Rosato o rosé frizzante: 17,00 9,50% vol.;

Rosso: 16,00 t/ha, 10,00% vol.

 

6. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Venezia”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela può, sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme di vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione delle tipologie spumante e frizzante devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto e nel territorio amministrativo delle province di Udine e Pordenone.

2. La tipologia rosato/rosé è ottenuta dalla spremitura soffice delle uve di cui al comma 2 dell’articolo 2 e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

3. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine.

Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. La denominazione di origine controllata “Venezia” può essere utilizzata per produrre i vini rosato/rosé e bianco in versione spumante e frizzante, ottenuti con vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e che la produzione di detto vino avvenga in ottemperanza alle vigenti disposizioni.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Venezia” Chardonnay:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Venezia” Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino al ramato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Venezia” Merlot

colore rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, di pieno corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Venezia” Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;

sapore: asciutto, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Venezia” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso caratteristico, intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Venezia” rosato o rosé:

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: fruttato, delicato;

sapore: secco, vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Venezia” bianco spumante

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato e fruttato;

sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Venezia” rosato o rosé spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: caratteristico, fruttato talvolta con sentore di lievito;

sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Venezia” bianco frizzante:

spuma: fine ed elegante;

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Venezia” rosato / rosé frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno tenue;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Venezia” rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso intenso e persistente;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Venezia” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

5. Per il vino a DOC “Venezia” rosso in etichetta deve essere omesso il riferimento del colore.

Per i vini a DOC “Venezia” bianco spumante e bianco frizzante in etichetta deve essere omesso il riferimento del colore.

6. Nella designazione e presentazione dei vini rosso e rosato o rosé non è consentito il riferimento ai nomi dei vitigni Raboso Piave e Raboso veronese e relativi sinonimi.

7. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro, chiuse ad esclusione dei vini spumanti con tappo raso bocca.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata “Venezia” immessi al consumo in bottiglie fino a 2 litri, ad esclusione dei vini spumanti, è ammesso l’utilizzo del tappo capsula a vite.

3. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata “Venezia”, ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a 2 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area della DOC Venezia si estende nella parte orientale della Pianura Padana, dalla zona pedecollinare della provincia di Treviso, ai territorio confinanti con il mare Adriatico della provincia di Venezia.

Il clima dell’area DOC Venezia è pertanto definito “temperato umido” e ciò è dovuto, oltre alla latitudine, alla vicinanza dei monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree lagunari, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.

I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall’azione dei fiumi Piave e Livenza che attraversano l’area di produzione.

La pianura si può facilmente dividere in due parti, l’alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si caratterizzano per la presenza di sedimenti ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud, il ventaglio ghiaioso

lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori fino a giungere alla fascia delle risorgive dove la tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille.

Fattori umani e storici

La viticoltura nell’area veneziana e trevigiana è presente sin dall’epoca romana come testimoniano i numerosi reperti ritrovati.

Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero distrutte.

Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell’Abbazia di Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all’espansione delle terre coltivate a vite e frumento.

I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall’800 importanti punti di riferimento per l’attività viticola ed enologica. Successivamente, grazie alla Repubblica Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire “aristocratica” e che permette ai contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.

I vini di Venezia avevano una qualità che i vini “foresti” (stranieri) spesso non avevano, grazie sia alla predisposizione ambientale alla coltivazione della vite, sia alla corsa al miglioramento della qualità da parte dei nobili, per affermare il loro prestigio anche nella produzione vitivinicola.

Il comparto viti-vinicolo dell’area DOC Venezia negli ultimi 20-25 anni, dopo i danni da gelo del 1985, ha dato una nuova impostazione ai vigneti basata su densità di impianto e scelte clonali finalizzati ad una maggiore qualità dei vini. È sulle basi di questa storia millenaria, fatta di studio, dedizione e tenacia dell’uomo che si sono poste le basi per la nascita nel 2010 della DOC Venezia.

 

b) Specificità del prodotto

I vini rossi della denominazione “Venezia” sono caratterizzati un’elevata intensità colorante che può andare dal rosso rubino a quello granato durante l’invecchiamento; tonalità colorante che mantengono negli anni.

In funzione delle zone, possono essere più accentuati i sentori di confettura e frutti di sottobosco oppure note speziate di tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto è sempre pieno con una buona tannicità e un ottimo equilibrio acido. Al gusto ritornano le note di frutta rossa sostenute da una buona struttura e una consistenza sapida.

Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. All’olfatto possono evidenziare note primarie floreali, in particolare di acacia, fiori di campo e camomilla che vanno verso il fruttato e si focalizzano per lo più in note di mela, pera e albicocca.

Al sapore spicca una marcata sapidità e persistenza gustativa.

 

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il territorio su cui si sviluppa la DOC “Venezia” è in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini a seconda dei terreni di origine.

La differenza di suoli permette infatti di dedicare i terreni più sciolti e ricchi di scheletro alle varietà bianche per ottenere maggiore fragranza e freschezza.

I vini così ottenuti esprimo note fresche floreali e fruttate, eccellenti anche per la spumantizzazione, mentre al gusto presentano una marcata sapidità e persistenza gustativa, tipiche della zona.

I terreni argillosi pesanti vengono destinati ai vitigni a bacca rossa per avere vini a maggior corpo e struttura; essi infatti donano ai vini rossi un’elevata intensità colorante, persistente anche con il passare degli anni; tali terreni, in funzione delle zone, possono dare sentori di confettura e frutti di bosco più o meno accentuati nonché note speziate di tabacco o erbacee.

L’elevata dotazione minerale dei terreni argillosi permette di ottenere vini dal gusto pieno grazie alla buona tannicità e un ottimo equilibrio acidico.

Anche i vini rosati ottenuti nei terreni argillosi, presentano un colore persistente e un equilibrato rapporto acidico.

Il clima temperato umido e la buona escursione termica fra il giorno e la notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico dell’uva, oltre a esaltare il quadro acido dei vini e consentono di ottenere vini più freschi e longevi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

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La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.