Umbria › PERUGIA DOCG DOC

MONTEFALCO SAGRANTINO D.O.C.G.

TORGIANO ROSSO RISERVA D.O.C.G.

MONTEFALCO D.O.C.

TORGIANO D.O.C.

VIGNETI TORGIANO

VIGNETI TORGIANO

MONTEFALCO SAGRANTINO

D.O.C.G.

Decreto 01 settembre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mopaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" è riservata al vino rosso, nelle tipologie “Secco” e “Passito”, che risponda alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno

“Sagrantino” al 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di

Montefalco

e parte del territorio dei Comuni di

Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria

ubicati nella provincia di Perugia.

 

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello.

Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250.

Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi

prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi.

Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell’Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità del passo della Puglia.

Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell’Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406.

Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409.

Prosegue in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell’Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo.

Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431, e 435. Da località Le Torri, la linea di

delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nordovest fino in prossimità di q. 528.

Di qui raggiunge la polla d’acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453.

Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica.

Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant’Andrea.

Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a quota 372 e 315.

Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l’impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo).

Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q.209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e

228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316 che segue per breve tratto.

Quindi risale l’impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimità della q. 470.

Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550.

Sempre lungo il corso d’acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647.

Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimità della q. 455.

Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in

direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell’Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena.

Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l’impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incrociare la carrareccia per la località di Collacio.

La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell’Acqua.

Risale quest’ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna.

Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell’Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell’Annunziata e a q. 213 in prossimità di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone.

Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine

comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.

4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima di impianto dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovrà superare i 2,50 metri lineari.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualità o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ consentita l’ irrigazione di soccorso.

4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino", è di 8,00 t/ha  di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo è fissata in 2,5 chilogrammi.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, a produzione dovrà essere riportata al limite massimo di produzione ad ettaro sopra indicato attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato, altrimenti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

L’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

La Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” Secco,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50% vol.;

fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia "Montefalco Sagrantino” Passito, dopo appassimento, devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00% vol.

Per la tipologia "Secco", qualora venga indicata la menzione "Vigna", le uve devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento obbligatorio e l’appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3.

Tale provvedimento viene preso conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

Tale provvedimento viene preso conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata. Sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n.61/2010 (Allegato 1).

5.2 Elaborazione

Le tipologie previste dall'art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Nel caso della tipologia "Secco", qualora venga indicata la menzione "Vigna" non può essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.

5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il

"Montefalco SagrantinoSecco, corrispondenti ad hl 52,00 per ettaro,

ed al 35% riferito allo stato fresco dell'uva per la tipologia Passito, corrispondenti ad hl 28,00 per ettaro.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 70% ed il 40%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

In caso di rese superiori rispettivamente al 70% ed al 40% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto vino.

5.4 Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia

Il vino "Montefalco Sagrantino" nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

trentatre mesi,

a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve,

di cui - per la sola tipologia Secco - almeno

dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione.

Inoltre, il vino “Montefalco Sagrantino” nelle tipologie Secco e Passito non può essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.

5.5 Appassimento

Per quanto riguarda il vino “Montefalco Sagrantino” nella versione Passito viene ammessa, oltre all’appassimento naturale, la pratica del controllo dell’umidità.

In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale.

E’ comunque vietato il ricorso al riscaldamento.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” Secco all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l' invecchiamento;

profumo: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol.

(13,50% vol. nel caso della tipologia con la menzione “Vigna”);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” Passito all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l' affinamento;

profumo: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

residuo zuccherino minimo: 80 grammi/litro;

residuo zuccherino massimo: 180 grammi/litro;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 35,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

7.1 Qualificazioni

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Indicazione menzione “Vigna”

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione  che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

7.3 Caratteri e posizione in etichetta

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino", il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco", della stessa evidenza e medesima base colorimetrica.

E’ indifferentemente ammessa la disposizione su una o due righe della denominazione “Montefalco Sagrantino”.

Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito": queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco".

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacità non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso

Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere di vetro scuro e chiuse con tappo in sughero.

Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A. Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’ art. 3 del disciplinare di produzione del Montefalco ricade in provincia di Perugia al centro dell’ Umbria, e abbraccia l’ intero territorio comunale di Montefalco e parte dei comuni di Bevagna, Giano dell’ Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi.

Si tratta di un areale produttivo molto piccolo con terreni che digradano dolcemente lungo i profili collinari che portano la fascia altimetrica di coltivazione dai 220 m. s.l.m. ai 472 dei rilievi collinari più elevati presidiati da antichi borghi medievali.

La pendenza degli appezzamenti vitati e l’esposizione generale è variabile, tanto da creare un ampio ventaglio di microclimi e condizioni di coltivazione.

L’ areale di produzione è caratterizzato – dal punto di vista pedologico – da 4 sottozone riconducibili a:

Conglomerati fluvio – lacustri: Sabbie gialle con livelli di conglomerati lacustri talora cementati (Plio-Pleistocene). Se ne hanno notevoli affioramenti tutt’attorno a Montefalco e cioè a S. Clemente, Camiano, Turrita, Cerrete, Pietrauta, il Vallo nonché a S. Quirico;

Argille e Sabbie lacustri: Argille ed argille sabbiose lacustri (Plio-Pleistocene), si incontrano sotto Limigiano, subito a sud-ovest do Bevagna, a Bastardo, Cantinone e a sud di Turrita fino a Torregrosso.

Alluvioni: Alluvioni attuali, recenti e del terrazzo più basso, prevalentemente sabbio-ciottolose (Olocene), che coincidono con le superfici di pianura con un’estensione (in senso trasversale) da poche centinaia di metri a qualche chilometro (come a Cantalupo, Bevagna, La Bruna), e depositi più antichi dei terrazzi sopraelevati da 5 a 50 metri circa sull'alveo attuale (Pleistocene) come a sudovest di Montefalco (Madonna della Stella).;

Marne: Vaste aree, sia pur meno interessanti in senso produttivo, presentano affioramenti di rocce di età miocenica; si evidenziano arenarie giallastre e marne siltose grigiastre, solitamente in regolare alternanza tipiche della Formazione Marnoso – Arenacea (del Tortoniano - Langhiano), ed altri litotipi similari (Bisciaro). Vi sono anche arenarie riferibili alla formazione del Macigno (Langhiano Oligocene), livelli e lenti, di variabile estensione e potenza, argille siltose grigiastre, marne (tipo Scisti policromi), calcari, calcareniti e calciruditi (tipo Nummulitico).

Lo spessore dello strato esplorato dalle radici scende progressivamente, passando dai suoli su alluvioni a quelli su argille, sabbie ed infine su turbiditi e conglomerati, da oltre 150 a meno di 70 cm.

Lo Spessore del “solum” cala parallelamente restando, però, abbastanza elevato (55 cm).

Il colore allo stato secco: passa gradualmente dal grigio chiaro (nei suoli su argille) al giallo brunastro  (nei suoli su sabbie) per arrivare al bruno scuro in alcuni terreni su alluvioni antiche e su marne mioceniche.

Il colore del terreno umido mostra variazioni parallele ma più contenute rispetto al dato precedente.

Indipendentemente dal substrato la struttura prevalente è poliedrica angolare medio-grossolana negli orizzonti profondi e sub-angolare fine in quelli superficiali.

La densità apparente presenta un massimo di 1,65 al passaggio tra B e C ed un minimo di 1,35 in Ap.

I terreni su alluvioni sono sempre privi di scheletro, quelli sugli altri materiali ne contengono scarse quantità (valore massimo 6 %) e di pezzatura minuta, mentre i relativi substrati ne possiedono fino al 75 % e di pezzatura media o grossolana.

Tessitura della terra fine: dominano le tessiture franco-fini, più esattamente le franco-limose nei suoli evoluti sugli affioramenti marnosi, le franco-argillose su quelli alluvionali terrazzati (in questi ultimi i substrati sono però franco-sabbiosi) e franco-limo-argillose ed argillo-limose sui terreni dei versanti argillosi e sabbioso-conglomeratici.

Circa le caratteristiche idrologiche, come prevedibile, si riscontra un parallelismo tra Capacità di Campo e Punto di Appassimento particolarmente stretto: i valori minimi appartengono, per entrambe le caratteristiche, a suoli su alluvioni (rispettivamente 24,4 e 10,6 espressi come % in peso) ed i massimi ai suoli su substrato argilloso (33,5 e 20,1 %). Infine, i valori della capacità per l’acqua utilizzabile risultano tutti compresi in un ristretto intervallo: i valori medi dei gruppi sono dall’11% nei terreni su sabbie e conglomerati, 12% di quelli su marne e 14% in quelli su argille ed alluvioni.

Il contenuto in CaCO3: risulta sempre assai abbondante: 12 – 22 % nei terreni su sabbie e 11 – 25% sui terreni su argille, mentre presenta valori intorno al 20% negli altri gruppi; negli orizzonti profondi, generalmente, i valori aumentano fino a superare il 30 %.

Il Calcare attivo presenta valori comunque elevati che vanno dal 5,5 al 9,2%.

A causa dell’abbondanza di carbonati finemente suddivisi la Reazione si mantiene sempre nel campo di un’alcalinità a volte pronunciata (7,8 – 8,2), con minimi sui terrazzi alluvionali e massimi sulle argille.

La Sostanza organica è presente in quantità notevoli, variabili dall’1,5 al 2,2%, superando spesso l’1% anche a 1 m di profondità, in relazione all’omogeneizzazione subita dal suolo in seguito alle lavorazioni.

Si osservano dotazioni di Fosforo assimilabile e potassio scambiabile assai elevate nei terreni sugli affioramenti miocenici (max: 43 e 404 ppm rispettivamente) mentre su tutti gli altri substrati si hanno dati meno confortanti con oscillazioni molto ampie: i valori variano tra 10 e 28 ppm per il fosforo e 130 e 344 ppm per il potassio).

Si registrano valori di Magnesio e boro scambiabili da 129 ppm a 219 ppm (entrambi nei suoli su sabbie) per il primo e da 0,5 ppm su marne a 0,9 ppm su argille per il secondo.

La Capacità di Scambio Cationico mostra valori compresi tra 14,3 e 31,5 meq/100 g con i seguenti valori medi: 20 – 31,5 meq/100 g per terreni su sabbie e conglomerati, 16 meq/100g su alluvioni, 15,5 meq/100 g per i terreni su turbiditi e da 14,3 a 30,5 meq/100 g per quelli su argille.

Il clima della città di Montefalco e delle colline circostanti è di tipo continentale. In base alla media trentennale di riferimento 1961–1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +3,8 °C; quella del mese più caldo, luglio, è di +25,3 °C.

Le precipitazioni medie annue si aggirano ai 700 mm, mediamente distribuite in 89 giorni, con un minimo relativo in estate ed un picco in autunno. La neve fa la sua apparizione circa sette volte l'anno in città, e a volte gli accumuli sono anche abbastanza consistenti. In media ci sono 40 giorni di gelo all'anno.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Montefalco Sagrantino”.

C’è stato un tempo in cui alla vite di Sagrantino, nei territori di coltivazione, non erano riservati terreni particolarmente estesi.

Pur nella consapevolezza di costituire un prodotto di altissima qualità, tanto da essere gelosamente custodito e conservato per poi essere centellinato durante i pranzi delle grandi ricorrenze religiose, il Passito di Sagrantino non aveva mercato, proprio perché relegato al ruolo di vino delle grandi occasioni da consumare in casa.

Nonostante la limitata produttività delle viti di Sagrantino rispetto ad altri vitigni, non c’ era contadino che trascurasse di far crescere nella vigna il prezioso vitigno dai piccoli grappoli dai neri, minuscoli, dolcissimi chicchi, da far passire sui graticci di canne (le camorganne) fino a Natale per poi sgranarli manualmente e premerli in torchi di ridotte dimensioni, lasciando invecchiare il dolce nettare per almeno due anni.

A Montefalco erano numerosissime le case sui cui muri rampicavano i tralci di Sagrantino (piérgole), un abbellimento che rendeva gustoso l’appuntamento con eventi familiari di particolare importanza e che consacrava la tavola in occasione del Natale e della Pasqua.

All’ interno delle cinta murarie, negli antichi Monasteri di Santa Chiara e di San Leonardo sono sempre state allevati vecchi vitigni di Sagrantino a ribadire la sacralità di un vino già sacro nel nome oltre che nel sapore.

Già Plinio il Vecchio parla di un'uva detta "Itriola" che dà un vino particolarmente pregiato nel territorio di Montefalco.

Sembra che tale uva non sia identificabile con l'attuale Sagrantino che più probabilmente è stato portato attorno al XIV - XV secolo a Montefalco dai frati francescani di ritorno dai loro viaggi di predicazione in Asia Minore.

Ma sono i documenti d’ archivio ritrovati che gettano una prima, significativa luce sulla coltivazione di tale vitigno e sull’impiego delle uve di Sagrantino.

Il più antico documento pervenutoci in cui si comincia a trattare di vigne è dell’anno 1088, ma la menzione per ora più

antica sulla coltivazione dell’uva “sagrantinaa Montefalco risale al 1549 ed è documentata da un ordine di mosto di Sagrantino da parte dell’ebreo Guglielmo, mercante di Trevi e di sua moglie Stella (A. TOAFF, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, Bologna 1989, p. 97 e nota 65).

Il Prof. Gabriele Metelli (ARCHIVI IN VALLE UMBRA, Nn. 1-2 Giugno/Dicembre2002, pp. 51-52-53), oltre alla citata menzione, scrive: ”Per quanto concerne il sagrantino, un contratto di lavoreccio del 30 aprile 1575 fa riferimento a quattro vitigni coltivati nel folignate e precisamente in località San Vittore… :

ASF, Notarile 531, G.Poggi, 30 aprile 1575, c. 26v: …salvis et reservatis pro dictis locatoribus in totum quattuor pergulis sagrantini existentibus in dictis petiis terrarum…

Due anni prima il Prof. Francesco Guarino pubblicò nella citata rivista, di cui è Direttore, un’altra significativa testimonianza rinvenuta in un libro di ricordi di famiglia del giurista assisano Bartolomeo Nuti, che nell’agosto 1598 scrive:

”Un altro modo di fare il vino rosso è in Foligno. Se metta in una botte, o carrato sagrantino, o, uva negra sgranata quanto pare un poco acciaccata et se riempia de mosto ciò che sia et se lassi così.”

I documenti acquisiti inducono, almeno per ora, a fare due considerazioni, la prima in ordine al nome Sagrantino già consolidato nel 1500; la seconda in riferimento all’uso delle uve di Sagrantino destinate alla governa dei vini rossi per conferire loro più aroma, più colore e più sapore.

Sappiamo che i ceti nobili del 1500 amavano imbandire le mense di vini pregiati in occasione del ricevimento di personaggi illustri. Tra i vini pregiati figurava anche il vino rosso di Montefalco, come risulta da una raccolta di rendiconti (1541-1654) sulle spese sostenute dal Comune di Foligno per accogliere degnamente gli ospiti di particolare riguardo.

A comprendere come sia nato il nome Sagrantino può aiutarci la radice latina sacer e, forse, la sua prima destinazione. Vino sacro perché vino della festa religiosa, dei momenti da ricordare nello scorrere della vita domestica, e tradizionalmente da intendersi sempre nella forma passita.

E’ solo in un’ esauriente relazione generale della mostra Regionale di Vini ed Olii tenutasi a Montefalco tra il 13 ed il 20 Settembre 1925 che viene citata per la prima volta la versione del “Sagrantino Asciutto”, ovverossia vinificato a secco, presentato a concorso dal Senatore Rolandi Ricci, allora proprietario della storica Cantina Scacciadiavoli. Si tratta dell’ antesignano del vino oggi più conosciuto, studiato e lanciato in commercializzazione solo a partire dai primi anni del 1970.

Il riconoscimento della DOC è arrivato nel 1979 (D.P.R. 30 Ottobre 1979) e da ultimo grazie alla sua reputazione nazionale ed internazionale è stato riconosciuto con la massima qualificazione della DOCG (Decreto Ministeriale 5 novembre 1992).

A seguito di tale provvedimento si è reso necessario rivedere il disciplinare del 1979 con un aggiornamento approvato con DM 31 Luglio 1993, concernente la sostituzione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Montefalco”.Con Decreto Ministeriale 1 Settembre 2009 è stato approvato il nuovo disciplinare del Montefalco Sagrantino, che viene aggiornato con provvedimenti tesi all’ ulteriore miglioramento della qualità di questo vino autoctono che si fregia per antonomasia del concetto di identità territoriale.

Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha inteso difendere tale unicità del vino autoctono di Montefalco limitando l’ uso del nome Sagrantino alla sola DOCG Montefalco Sagrantino con un apposito Decreto Ministeriale (20 Giugno 2002).

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno “Sagrantino”;

I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura

devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualità o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Predilige sistemi di allevamento di media espansione, con potatura medio-lunga. Il nuovo disciplinare prevede per i nuovi impianti, la produzione massima per ceppo in 2,5 chilogrammi; per i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima di impianto dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovrà superare i 2,50 metri lineari.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia Montefalco Sagrantino “secco” e “passito”.

Si fa comunque riferimento a vini rossi strutturati, la cui elaborazione comporta lunghi periodi di invecchiamento (anche con l’ obbligo di passaggi obbligatori in legno per la versione “secca”) ed affinamento in bottiglia obbligatori.

 

B. Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOCG “Montefalco Sagrantino” è riferita a 2 tipologie di vino rosso (“Secco” e “Passito”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Il colore è rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento.

Le caratteristiche organolettiche che ne risultano sono: per il secco odore delicato, caratteristico, che ricorda quello delle more di rovo; il sapore è asciutto, armonico.

L’aroma è molto persistente al naso con tipici sentori di more di rovo, prugna e cuoio che si legano perfettamente con

la vaniglia data dal legno. Il gusto è possente, morbido e vellutato.

Il Sagrantino è un vino da lungo invecchiamento grazie al suo corredo di antiossidanti naturali: almeno 10-15 anni.

Nel passito il colore è rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento, mentre l’ odore è delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: abboccato, armonico, gradevole.

 

C. Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

A rendere questo vino unico non è solo la composizione, ma anche la zona in cui le uve nascono e raggiungono la maturità, lentamente, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Forse, proprio le difese che questo vitigno ha sviluppato per mantenere l’uva intatta nelle condizioni climatiche che

si instaurano all’inizio dell’autunno, sono responsabili dei caratteri del vino. La buccia spessa e ricca di tannini, ad es., rappresenta una barriera agli attacchi delle muffe e di altri parassiti.

Solo a completa maturità i tannini, che rappresentano la struttura intorno a cui si evolve il vino, completano le trasformazioni che porteranno alla diminuzione dell’astringenza propria della loro natura.

Occorre l’opera dell’uomo per renderli più scorrevoli in bocca e quest’opera, complessa, richiede impegno ed esperienza.

Il successo pieno può essere raggiunto solo quando, con la maturazione dell’uva, essi raggiungono una struttura adatta che viene percepita in bocca come volume, come sensazione di vellutato.

Quello che sorprende è il fatto che altri vini, con un tenore in tannini molto minore, danno in bocca, a volte, una sensazione di maggior astringenza e sono meno versatili all’evoluzione che si realizza con l’affinamento.

Nel suo areale di coltivazione l’uva di Sagrantino si esprime bene in tutti i terreni, anche in quelli profondi e freschi, producendo ovviamente vini con caratteristiche diverse ma comunque di ottimo livello qualitativo.

Nei terreni argillo-calcarei raggiunge livelli ottimali di maturazione fisiologica, ottimizzando il contenuto in sostanze polifenoliche.

Teme le carenze di magnesio o gli eccessi di potassio. Predilige forme di allevamento compatte ad elevata o elevatissima densità (cordone speronato e guyot). Sulle forme di allevamento tradizionali produce eccessivamente e ritarda la maturazione

Da tutto l’ areale delimitato ai sensi dell’ art.3 sono esclusi i terreni ubicati nei fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del “Montefalco Sagrantino”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.

Fraz. Pantalla

06059 Todi (PG)

 Telefono 075.89751 - Fax 075.8957257;

E-mail certificazione@parco3a.org

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.è l’Organismo di controllo autorizzato dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’ art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’ art. 26 del Reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’ arco dell’ intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione , confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 Novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TORGIANO ROSSO RISERVA

D.O.C.G.

Decreto 21 luglio 2003

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 10 giugno 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” è riservata al vino rosso riserva già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 27 Ottobre 1978 che risponde alle condizione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” Rosso Riserva deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo articolo 3, rispettando, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese : dal 70% al 100%

Altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di

Torgiano

in provincia di Perugia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualità.

Sono esclusi ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo “Torgiano Rosso Riserva “ tutti i terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei Fiumi Tevere e Chiascio, nonché i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro.

 

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva non deve essere superiore a 9,00 t/ha. di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita , oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita di tutto il prodotto.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione controllata e garantita "Torgiano" rosso riserva devono essere effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Torgiano e/o nei territori dei Comuni limitrofi, in Provincia di Perugia.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l’invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino a denominazione controllata e garantita “Torgiano“ rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento

di almeno tre anni,

dei quali almeno 6 (sei) mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre al 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto i limiti minimi indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva , il termine “Riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura  “denominazione di originale controllata e garantita” e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica “Torgiano”.

Detto termine “Riserva” non può figurare in caratteri superiori alla denominazione “Torgiano”.

Inoltre, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” “vecchio” e simili o similari.

E’ tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano Rosso Riserva” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva è obbligatoria, su tutti i recipienti, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione “vendemmia”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano” rosso riserva debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tipo “bordolese” o “borgognotta” o simili e comunque di forma atta a salvaguardare l’immagine dei vini, chiuse esclusivamente con tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nell’intero territorio del Comune amministrativo di Torgiano in provincia di Perugia.

La geologia dell’area è caratterizzata della presenza di terreni fluvio-lacustri che si depositarono

durante il Pleistocene nel bacino della Val Tiberina conosciuto anche come Lago Tiberino.

Affiorano cioè nell’area di Torgiano i termini più recenti della sequenza litologica nota in letteratura come Successione Umbro-Marchigiana.

Tali depositi, di età villafranchiana (parte alta del Pliocene, epoca compresa tra gli 1,65 e gli 0,01 milioni di anni fa) sono costituiti da sabbie e conglomerati intercalati localmente a livelli argillosi di spessore variabile.

Nell’area di Torgiano questi terreni villafranchiani sono costituiti da sabbie, sabbie argillose, argille sabbiose ed argille.

Le strutture sedimentarie presenti nelle sabbie fluvio-lacustri sono date da laminazioni piano parallele ed incrociate, mentre le argille, che mostrano una laminazione esclusivamente di tipo piano-parallelo, contengono banchi di lignite.

Episodi vulcanici sono testimoniati dalla presenza di vulcaniti (tufi e tufiti) comuni a tutta la Valle del Tevere.

La deposizione di rocce calcaree di origine continentale è evidenziata la depositi travertinosi, con resti organici vegetali.

Nell’area sono dunque presenti depositi pre-pliocenici marini (marnoso-arenacea), che costituiscono l’ossatura dei morbidi rilievi dolci circostanti Torgiano (circa 400 metri s.l.m.), depositi lacustri Pliocenici, depositi fluvio-lacustri Pleistocenici, depositi fluviali Oleocenici, vulcaniti e travertini.

La sedimentazione attuale (Olocene) è dovuta ai depositi alluvionali sabbiosi negli alvei dei principali corsi d’acqua, Tevere e Chiascio.

L’evoluzione recente di quest’area, dunque, vede il passaggio da una zona a sedimentazione lacustre di cui sono testimonianza i depositi di ligniti e gli organismi fossili continentali (mammiferi e molluschi), ad una successione di depositi fluviali legati all’evoluzione ed al cambiamento di corso del fiume Tevere, il cui bacino idrogeologico, come quello dei principali corsi d’acqua, influenza in maniera determinante la natura dei circostanti terreni ed in particolar modo la loro agricoltura.

Tutti i depositi dovuti alle esondazioni ed agli straripamenti fluviali rappresentano infatti terreni molto fertili.

Questi terreni recenti che si depongono in ambiente fluviale e di acqua dolce, rappresentano l’ultima differenziazione geologica di un’intera regione, il dominio Umbro-Marchigiano.

In conclusione, è per una piccola curiosità scientifica che ricolleghiamo la natura delle rocce affioranti nell’area di Torgiano alla storia evolutiva, fatta di fasi alterne marine e continentali, dei sedimenti che precedono questi depositi.

Su di un basamento di natura continentale, pertinente alla placca africana, si è sviluppata nell’arco di oltre 250 milioni di anni, la storia della Regione Umbro-Marchigiana.

Alla base della successione sedimentaria, fossili e terreni testimoniano un ambiente continentale dato da facies fluviali, palustri e terre emerse durante il Triassico; la sedimentazione Giurassica assume invece un carattere marcatamente marino.

L’ingressione oceanica della fine dell’epoca Triassica determina l’instaurarsi di una sedimentazione subacquea di piattaforma prima (Calcare Massiccio) ed una sedimentazione pelagica poi, che rimane tale per tutta l’Era Secondaria (Mesozoico) e che torna a sedimenti fluvio-lacustri soltanto successivamente all’orogenesi Appenninica, con il dominio del Lago Tiberino.

Le rocce della nostra successione ci dicono dunque che durante il Triassico le nostre aree erano caratterizzate da una

sedimentazione continentale; il mare poi arrivò a coprire praticamente l’intera penisola (bel lungi dall’avere una configurazione geografica simile a quella attuale) fino alla fine del Miocene quando, circa dodici milioni di anni fa, una forte attività tettonica successiva all’ orogenesi Appenninica, portò all’emersione della penisola stessa. In Umbria si instaurò un regime lacustre di vaste proporzioni, indicato dai geologi come “Lago Tiberino”, che si estendeva da Città di Castello a Spoleto, da Perugia a Città della Pieve.

Questo grande lago restò durante il Pliocene e per gran parte del Pleistocene (cioè per circa tre milioni di anni) a caratterizzare con la sua presenza le fasi sedimentarie dell’area Umbra.

A questa sedimentazione sono legate le sabbie Plioceniche e Pleistoceniche che affiorano nell’area di Torgiano; le ligniti ed i resti di mammiferi che frequentemente si rinvengono rappresentano le testimonianze della vita che fino ad un milione di anni fa si sviluppò sulle sponde del Lago Tiberino.

I terreni dell’area sono quindi riconducibili principalmente a terreni argilloso sabbiosi, di media profondità, dotati di buona struttura con sottosuolo calcareo e tufaceo.

Tutti i terreni sono profondi dotati di buona capacità idrica e ottima struttura. L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 220 e i 400 m s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso ovest e

sud-ovest.

Il clima dell’area è secco e siccitoso in estate con buone escursioni termiche, nei mesi di luglio ed agosto, temperato nel mese di giugno, e settembre , freddo e umido nei mesi invernali.

Il massimo della piovosità è localizzato nella seconda decade di febbraio, mentre il massimo decadico di pioggia si ha nella seconda decade del mese di novembre con un minimo assoluto nella prima decade di luglio.

Le precipitazioni annue variano da un minimo di 800/1000 mm ed un massimo di 2.100 mm: la media annua risulta essere di 1.500 mm; i giorni con pioggia sono compresi tra 70 e 120 giorni, con una media di 95 giorni piovosi.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che, per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino “Torgiano Rosso Riserva DOCG”.

Recenti scavi archeologici di una villa rustica romana alle porte di Torgiano, hanno riportato alla luce un’ingente quantità di resti d’anfore vinarie; il ritrovamento convalida la presenza di un’estesa viticoltura, preannunciata da numerosi altri simili reperti affiorati nel tempo.

Studi in corso localizzano qui il percorso dell’Amerina.

Torgiano è un castrum che deve la sua riedificazione su rovine romane alla posizione strategica e alla garanzia di approvvigionamento dei mercati perugini, offerta dalla fertilità dei terreni di pianura e dalla vocazione vitivinicola e olivicola dei rilievi che la collegano alla coeva Castel Grifone, oggi Brufa.

Insediamento romano in rovina, Torgiano è riedificato come castrum del sistema difensivo perugino; la delibera è presa dal Comune di Perugia nel 1276 in rispondenza agli obbiettivi militari ed economici offerti da ubicazione e ambiente.

Considerato che ai piedi del rilievo su cui poggia – distante brevi miglia da Perugia, in direzione Roma – confluiscono Chiascio Tevere e le vallate percorse dai due fiumi, il castrum ha il valore di un avamposto innestato su nodo viario romano e altomedievale. I terreni pianeggianti sono ottimi per cereali, ortaggi, frutta, piante da fibre tessili.

I ricchi depositi di limo, la terra fresca per l’argilla, l’altitudine media di 300 - 400 m s.l.m., l’esposizione soleggiata della dorsale che collega Torgiano a Brufa – il medievale Castel Grifone, coevo castello di poggio – rendono l'area collinare ambiente ideale per l'allevamento di viti e olivi.

Numerosi rogiti notarili confermano il rapido susseguirsi di opere di dissodamento e di miglioramento fondiario realizzate sotto l’influenza della colonizzazione benedettina, presente in loco anche con il lascito di Santa Maria in Bucarelli, del 1338.

Sono le opere che avviano una produzione viticola presto tutelata dagli Statuti Comunali di Perugia, più tardi da quelli di Torgiano.

Una maggiore attenzione alla toponomastica invita a soffermarsi su due tra le possibili etimologie del toponimo Torgiano delle quali una deriverebbe da “turris amnes”, cioè “terra dei fiumi”, la seconda, certamente più attendibile, dal nome “Tursius”, membro di un’importante famiglia senatoriale che nel IV secolo d.C. dominò la zona. Un’ulteriore ipotesi è stata formulata intorno a Tursa, una divinità umbra battagliera e minacciosa, posta a tutela dei confini territoriali (Marina Bon Valsassina).

Frammenti di mosaici, resti di edicole, strutture edilizie, fornaci, cisterne, canalizzazioni anfore vinarie e toponimastica, testimoniano la presenza di insediamenti e villae rusticae e attestano la locale consuetudine alla viticoltura in età romana. Ne è conferma l’alto numero di resti di anfore vinarie affiorate alla luce durante il recente scavo della già citata villa rustica del II sec. a.C., alle porte di Torgiano.

È da considerare che il letto del Tevere era allora prossimo al luogo e che nelle “Epistulae” Plinio il Giovane lo considera abituale via fluviale per il trasporto a Roma di prodotti dalla sua tenuta di Tifernum Tiberinum (Città di Castello).

Reperti e ricerche in corso sulla viabilità romana localizzano nel territorio circostante Torgiano il percorso della via Amerina precedente all’attraversamento del Tevere.

Dopo lunghi secoli di alterne vicende storiche, all’affermarsi della nuova viticoltura mondiale, Torgiano si è allineata con le zone vitivinicole italiane più note ricevendo per prima in Umbria, nel 1968 il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata cui è seguita quella a DOCG nel 1990.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

La base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo e da poco Colorino .

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura

che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione

della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare;

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOCG “TORGIANO ROSSO RISERVA” è riferita a una tipologia di vino rosso che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Al sapore il vino ha un acidità normale, ottima struttura, colore tendenzialmente rosso rubino cui si accompagnano aromi floreali.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, e l’esposizione ad ovest sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti.

Da tale area sono peraltro esclusi i terreni confinanti con i corsi dei Fiumi Tevere e Chiascio ubicati in zone spesso non adatte ad una viticoltura di qualità e i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato

nord della Collina detta Brufa.

Le fasce collinari (300/400 metri) dove sono presenti depositi colluviali (ossia materiali erosi delle aree collinari circostanti e trasportati in basso, dove coprono vecchi depositi alluvionali), sono caratterizzate da terreni con una tessitura degli orizzonti di superficie franca con meno argilla e più sabbia con terreni spesso sono ricchi di scheletro moderatamente profondi, buon contenuto di calcare, poveri di sostanza organica, permeabili con modesta capacità di ritenuta idrica.

Tali terreni sono ovviamente vocati alla coltivazione dei grandi vitigni rossi in particolare Sangiovese, su tutti

accompagnato tradizionalmente da Canaiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Colorino;

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1165 mm), con scarse piogge estive (120 mm) nei mesi di luglio e agosto, aridità e temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e giungere a maturazione completa in qualche anno anche fino al mese di novembre, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Torgiano Rosso Riserva DOCG".

Indubbiamente molto del particolare “bouquet” del vino "Torgiano Rosso Riserva DOCG" è dovuto a questa maturazione prolungata sulla pianta, in un clima temperato, ma caratterizzato, segnatamente nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno.

Nel 1990 il Torgiano Rosso Riserva ottiene il riconoscimento DOCG .

La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende oltre a quella storica (Lungarotti) che ha contribuito alla creazione delle denominazione in modo pressoché determinante.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia srl, Società per la Certificazione delle qualità delle produzioni Vitivinicole Italiane,

Via Piave 84,

00187 Roma;

Sede Periferica di Orvieto

Telefono 0763/343790 - Fax 0763/394980;

Valoritalia srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso , lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP , mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1,2° capoverso lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MONTEFALCO

D.O.C.

Decreto 31 luglio 1993

Modifica decreto 22 maggio 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

Modifica Decreto 26 luglio 2016

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Montefalco” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Montefalco” bianco,

“Montefalco” Grechetto,

“Montefalco” rosso,

“Montefalco” rosso riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Montefalco”, obbligatoriamente seguita dalla specificazione bianco, Grechetto, rosso e rosso riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Montefalco” bianco:

Trebbiano spoletino: non inferiore al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“Montefalco” Grechetto:

Grechetto non inferiore all’85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Umbria.

 

“Montefalco” rosso e “Montefalco” rosso riserva:

Sangiovese: dal 60 al 80%;

Sagrantino: dal 10 al 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Umbria, fino ad un massimo del 30% e riportati nell’allegato 1 del del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di

Montefalco

e parte del territorio dei Comuni di

Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria

ubicati nella provincia di Perugia.

 

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250.

Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi

prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell’Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità del passo della Puglia.

Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell’Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406.

Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409.

Prosegue in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell’Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo.

Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431, e 435. Da località Le Torri, la linea di

delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528.

Di qui raggiunge la polla d’acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453.

Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica.

Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant’Andrea.

Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a quota 372 e 315.

Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l’impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia.

Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo).

Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q.209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e

228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316 che segue per breve tratto.

Quindi risale l’impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimità della q. 470.

Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550.

Sempre lungo il corso d’acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647.

Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimità della q. 455.

Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in

direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell’Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena.

Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l’impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrareccia per la località di Collacio.

La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell’Acqua. Risale quest’ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell’Isola.

Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell’Annunziata e a q. 213 in prossimità di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone.

Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine

comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1 Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei tutti i vigneti adatti per giacitura ed esposizione ad una viticoltura di qualità.

Per il “Montefalco” rosso ed il “Montefalco” rosso riserva sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 Densità di impianto

Per i nuovi impianti e reimpianti, effettuati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare,

la densità minima di impianto non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro per la tipologia “rosso” e “rosso riserva”,

ed a 3.000 ceppi per ettaro per le tipologie “bianco” e “Grechetto”.

4.3 Forme di allevamento:

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, sono quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

Ê esclusa ogni pratica di forzatura.

È tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale:

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

 

“Montefalco” bianco: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montefalco” Grechetto: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montefalco” rosso: 11,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Montefalco” rosso riserva: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;

 

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata a detti limiti attraverso cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il quantitativo sopra indicato, fermi restando i limiti di resa uva/vino. L’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

 

4.5 La Regione Umbria, con proprio provvedimento, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e di mercato può stabilire limiti massimi di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione alla struttura di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1 Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all’art.3.

Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende che già dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio fuori della zona di produzione, prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

5.2 Imbottigliamento

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata “Montefalco” devono essere effettuate all’interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo.

Conformemente all’art. 8 del Reg. 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino “Montefalco” DOC, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli.

Conformemente al medesimo articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.

5.3 Resa uva/vino

La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compreso l’eventuale arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

 

“Montefalco” bianco: 70%, 84,00 hl/ha;

“Montefalco” Grechetto: 70%, 84,00 hl/ha;

“Montefalco” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;

“Montefalco” rosso riserva: 70%, 77,00 hl/ha;

 

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’ eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5.4 Invecchiamento.

Il vino a denominazione di origine controllata “Montefalcorosso può essere immesso al consumo  a partire dal

1° maggio del secondo anno successivo a quello di vendemmia solo dopo aver trascorso un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi.  

Il vino a denominazione di origine controllata “Montefalco” rosso “riserva” può essere immesso al consumo a partire dal 1° maggio del terzo anno successivo a quello di vendemmia, solo dopo aver trascorso un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 30 mesi,

di cui dodici in botti di legno di qualsiasi dimensione.

I periodi di invecchiamento decorrono dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Ai fini della vinificazione della tipologia “Montefalco” rosso riserva le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime.

 

Articolo 6

Caratteristiche vini al consumo

 

I vini a denominazione di origine “Montefalco” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Montefalco” bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, fruttato, caratteristico  armonico, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Montefalco” Grechetto:

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato, caratteristico.;

sapore: secco, fruttato, caratteristico, armonico, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Montefalco” rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: secco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Montefalco” rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato, talvolta con note speziate e balsamiche;

sapore: secco, armonico, di buona struttura, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1 Qualificazioni

Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1,

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Montefalco” è vietata l’aggiunta  di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, selezionato, scelto, superiore, vecchio e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

7.2 Località e Vigna.

Nella designazione del vino “Montefalco” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

7.3 Caratteri e posizione in etichetta

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1, le specificazioni aggiuntive “bianco”, “rosso”, “Grechetto” e “riserva” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione “Montefalco”; in ogni caso tutte le predette specificazioni aggiuntive devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione “Montefalco”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Montefalcoper l’immissione al consumo, deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Montefalco» bianco, Grechetto «Montefalco» rosso e rosso riserva per l'immissione al consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un volume non superiore a 18 litri, chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga.

Per la sola tipologia «Montefalco» rosso riserva è obbligatorio l’impiego del tappo di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A. Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata dall’ art. 3 del disciplinare di produzione del Montefalco ricade in provincia di Perugia al centro dell’Umbria, e abbraccia l’ intero territorio comunale di Montefalco e parte dei comuni di Bevagna, Giano dell’ Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi.

Si tratta di un areale produttivo molto piccolo con terreni che digradano dolcemente lungo i profili collinari che portano la fascia altimetrica di coltivazione dai 220 m. s.l.m. ai 472 dei rilievi collinari più elevati presidiati da antichi borghi medievali. La pendenza degli appezzamenti vitati e l’esposizione generale è variabile, tanto da creare un ampio ventaglio di microclimi e condizioni di coltivazione.

L’ areale di produzione è caratterizzato – dal punto di vista pedologico – da 4 sottozone riconducibili a:

Conglomerati fluvio – lacustri: Sabbie gialle con livelli di conglomerati lacustri talora cementati

(Plio-Pleistocene). Se ne hanno notevoli affioramenti tutt’attorno a Montefalco e cioè a S. Clemente, Camiano, Turrita, Cerrete, Pietrauta, il Vallo nonché a S. Quirico;

Argille e Sabbie lacustri: Argille ed argille sabbiose lacustri (Plio-Pleistocene), si incontrano sotto Limigiano, subito a sud-ovest do Bevagna, a Bastardo, Cantinone e a sud di Turrita fino a Torregrosso.

Alluvioni: Alluvioni attuali, recenti e del terrazzo più basso, prevalentemente sabbio-ciottolose (Olocene), che coincidono con le superfici di pianura con un’estensione (in senso trasversale) da poche centinaia di metri a qualche chilometro (come a Cantalupo, Bevagna, La Bruna), e depositi più antichi dei terrazzi sopraelevati da 5 a 50 metri circa sull'alveo attuale (Pleistocene) come a sud-ovest di Montefalco (Madonna della Stella);

Marne: Vaste aree, sia pur meno interessanti in senso produttivo, presentano affioramenti di rocce di età miocenica; si evidenziano arenarie giallastre e marne siltose grigiastre, solitamente in regolare alternanza tipiche della Formazione Marnoso – Arenacea (del Tortoniano - Langhiano), ed altri litotipi similari (Bisciaro). Vi sono anche arenarie riferibili alla formazione del Macigno (Langhiano Oligocene), livelli e lenti, di variabile estensione e potenza, argille siltose grigiastre, marne (tipo Scisti policromi), calcari, calcareniti e calciruditi (tipo Nummulitico)

Lo spessore dello strato esplorato dalle radici scende progressivamente, passando dai suoli su alluvioni a quelli su argille, sabbie ed infine su turbiditi e conglomerati, da oltre 150 a meno di 70 cm.

Lo Spessore del “solum” cala parallelamente restando, però, abbastanza elevato (55 cm).

Il Colore allo stato secco: passa gradualmente dal grigio chiaro (nei suoli su argille) al giallo brunastro (nei suoli su sabbie) per arrivare al bruno scuro in alcuni terreni su alluvioni antiche e su marne mioceniche.

Il colore del terreno umido mostra variazioni parallele ma più contenute rispetto al dato precedente. Indipendentemente dal substrato la struttura prevalente è poliedrica angolare medio-grossolana negli orizzonti profondi e sub-angolare fine in quelli superficiali.

La densità apparente presenta un massimo di 1,65 al passaggio tra B e C ed un minimo di 1,35 in Ap.

I terreni su alluvioni sono sempre privi di scheletro, quelli sugli altri materiali ne contengono scarse quantità (valore massimo 6%) e di pezzatura minuta, mentre i relativi substrati ne possiedono fino al 75% e di pezzatura media o grossolana.

Tessitura della terra fine: dominano le tessiture franco-fini, più esattamente le franco-limose nei suoli evoluti sugli affioramenti marnosi, le franco-argillose su quelli alluvionali terrazzati (in questi ultimi i substrati sono però franco-sabbiosi) e franco-limo-argillose ed argillo-limose sui terreni dei versanti argillosi e sabbioso-conglomeratici.

Circa le caratteristiche idrologiche, come prevedibile, si riscontra un parallelismo tra Capacità di Campo e Punto di Appassimento particolarmente stretto: i valori minimi appartengono, per entrambe le caratteristiche, a suoli su alluvioni (rispettivamente 24,40 e 10,60 espressi come % in peso) ed i massimi ai suoli su substrato argilloso (33,50 e 20,10%). Infine, i valori della capacità per l’acqua utilizzabile risultano tutti compresi in un ristretto intervallo: i valori medi dei gruppi sono dall’11% nei terreni su sabbie e conglomerati, 12% di quelli su marne e 14 % in quelli su argille ed alluvioni.

Il contenuto in CaCO3: risulta sempre assai abbondante: 12 – 22 % nei terreni su sabbie e 11 – 25% sui terreni su argille, mentre presenta valori intorno al 20% negli altri gruppi; negli orizzonti profondi, generalmente, i valori aumentano fino a superare il 30%.

Il Calcare attivo presenta valori comunque elevati che vanno dal 5,5 al 9,20%.

A causa dell’abbondanza di carbonati finemente suddivisi la Reazione si mantiene sempre nel campo di un’alcalinità a volte pronunciata (7,8 – 8,2), con minimi sui terrazzi alluvionali e massimi sulle argille.

La Sostanza organica è presente in quantità notevoli, variabili dall’1,5 al 2,2%, superando spesso l’1% anche a 1 m di profondità, in relazione all’omogeneizzazione subita dal suolo in seguito alle lavorazioni.

Si osservano dotazioni di Fosforo assimilabile e potassio scambiabile assai elevate nei terreni sugli affioramenti miocenici (max: 43 e 404 ppm rispettivamente) mentre su tutti gli altri substrati si hanno dati meno confortanti con oscillazioni molto ampie: i valori variano tra 10 e 28 ppm per il fosforo e 130 e 344 ppm per il potassio).

Si registrano valori di Magnesio e boro scambiabili da 129 ppm a 219 ppm (entrambi nei suoli su sabbie) per il primo e da 0,5 ppm su marne a 0,9 ppm su argille per il secondo.

La Capacità di Scambio Cationico mostra valori compresi tra 14,3 e 31,5 meq/100 g con i seguenti valori medi: 20 – 31,5 meq/100 g per terreni su sabbie e conglomerati, 16 meq/100g su alluvioni, 15,5 meq/100 g per i terreni su turbiditi e da 14,3 a 30,5 meq/100 g per quelli su argille.

Il clima della città di Montefalco e delle colline circostanti è di tipo continentale. In base alla media trentennale di riferimento 1961–1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +3,8 °C; quella del mese più caldo, luglio, è di +25,3° C.

Le precipitazioni medie annue si aggirano ai 700 mm, mediamente distribuite in 89 giorni, con un minimo relativo in estate ed un picco in autunno.

La neve fa la sua apparizione circa sette volte l'anno in città, e a volte gli accumuli sono anche abbastanza consistenti. In media ci sono 40 giorni di gelo all'anno.

 

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Montefalco”.

Nel territorio di Montefalco, come testimoniano diversi documenti (relazione del 1899 della tenuta di San Marco, concorso enologico regionale del 1925 a Montefalco, “Azienda dell'Umbria” edita dalla Camera di Commercio di Perugia nel 1889 nella quale si cita una nuova realtà vitivinicola realizzata in Loc.

Scacciadiavoli in comune di Montefalco dal Principe Ugo Boncompagni che aveva provveduto alla realizzazione di impianti ad alto indice di densità utilizzando i vitigni Sangiovese, Malvasia nera e Trebbiano dorato) il vino rosso era costituito in prevalenza di Sangiovese (la varietà più diffusa in Umbria) ed in misura minore da altre varietà a bacca rossa, come il Sagrantino che ne rafforzava la struttura e l'intensità di colore, e da una percentuale di uva a bacca bianca (Trebbiano e Trebbiano Spoletino) per dare una spalla acida al vino, come evidenziato a pagina 3 della relazione, del 1979, del Professore Nestore Jacoponi, che costituì documento fondamentale per la richiesta di riconoscimento della denominazione “Montefalco Rosso”.

Tra i vitigni a bacca bianca spiccano il Grechetto ed il Trebbiano Spoletino.

Di quest’ ultimo si hanno notizie certe di coltivazione nell’ areale a partire dalla metà del 1800, spesso allevato ad alberata, maritato a piante di olmo, acero o di gelso.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Rosso e “Montefalco” rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti prevalentemente dai vitigni “Sangiovese” dal 60% al 80%, da uve “Sagrantino” dal 10 al 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Umbria.

Il vino “Montefalco” bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti prevalentemente dal vitigno “Trebbiano Spoletino” (maggiore del 50%).

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Umbria.

Il vino “Montefalco” Grechetto deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti prevalentemente dal vitigno “Grechetto” (maggiore dell’ 85%).

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Umbria.  

I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura

sono quelli atti a conseguire la migliore qualità o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I vitigni citati prediligono sistemi di allevamento di media espansione, con potatura medio-lunga.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le tipologie “Montefalco rosso” e “Montefalco rosso riserva”.

Si fa comunque riferimento a vini rossi strutturati, la cui elaborazione comporta, in particolare per il Montefalco Rosso Riserva periodi di affinamento medio-lunghi in botte.

Per il “Montefalco” Bianco e il “Montefalco Grechetto” le pratiche enologiche sono quelle tecnicamente adeguate alla produzione di vini bianchi di qualità.

 

B. Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “Montefalco” è riferita a 4 tipologie di vino (“Rosso, Bianco, Grechetto e rosso riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Il Montefalco Rosso presenta un colore rosso rubino intenso e brillante con sfumature violacee.

Le caratteristiche organolettiche che ne risultano sono: odore caratteristico, fruttato; sapore secco, armonico, di giusto corpo.

L’aroma è molto persistente al naso con tipici sentori di frutti di bosco, lampone e mirtillo che si legano perfettamente con la vaniglia data dal legno.

Il gusto è pieno e leggermente tanninico. Il Montefalco rosso è un vino con capacità di invecchiamento che può evolvere in bottiglia, se ben conservato, per 5 e più anni.

Il “Montefalco” rosso riserva ha odore intenso, fruttato, talvolta con note speziate e balsamiche. Sapore secco, armonico, di buona struttura, persistente.

Il “Montefalco” bianco presenta un colore giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;

Le caratteristiche organolettiche che ne risultano sono: odore fruttato, caratteristico; sapore secco, sapido, fruttato, caratteristico, armonico, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo.

Il Montefalco bianco è un vino buono in gioventù ed ha una capacità di invecchiamento di due o tre anni.

Il “Montefalco” Grechetto ha colore giallo paglierino. Le caratteristiche organolettiche che ne risultano sono: odore fruttato e caratteristico; sapore secco, fruttato, caratteristico, armonico, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo.

Anche il “Montefalco” Grechetto è un vino buono in gioventù ed ha una capacità di invecchiamento di due o tre anni.

 

C. Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

A rendere questi vini di spiccata personalità non è solo la composizione ampelografica, ma anche la zona in cui le uve nascono e raggiungono la maturazione, lentamente, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Le uve raggiungono una maturità fenolica adatta alla produzione di vini con buona intensità colorimetrica e di media tannicità.

Occorre l’opera dell’uomo per renderli più morbidi in bocca e quest’opera, complessa, richiede impegno ed esperienza. Il successo pieno può essere raggiunto solo quando, con la maturazione dell’uva, essi raggiungono una struttura adatta che viene percepita in bocca come volume, come sensazione di vellutato.

Da tutto l’ areale delimitato ai sensi dell’ art.3 sono esclusi i terreni ubicati nei fondovalle non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini “Montefalco”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l.

Fraz. Pantalla

06059 Todi (PG)

Telefono 075.89751 - Fax 075.8957257; E-mail certificazione@parco3a.org

 

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’ Umbria soc. cons a r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’ art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’ art. 26 del Reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’ arco dell’ intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione , confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 Novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

TORGIANO

D.O.C.

Decreto 21 luglio 2003

Modifica Decreto 15 giugno2009

Modifica Decreto 03 agosto 2009

Modifica Decreto 23 settembre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie:

 

Bianco di Torgiano;

Rosso di Torgiano;

Rosato di Torgiano;

Merlot di Torgiano;

Chardonnay di Torgiano;

Pinot Grigio di Torgiano;

Riesling Italico di Torgiano;

Cabernet Sauvignon di Torgiano;

Pinot Nero di Torgiano;

Torgiano Spumante;

Torgiano Vendemmia Tardiva;

Torgiano Vin Santo.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo articolo 3, rispettando, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Bianco di Torgiano:

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano:

Sangiovese: dal 50% al 100%.

Altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Merlot di Torgiano:

Merlot: dall’ 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Chardonnay di Torgiano:

Chardonnay: dall’85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Pinot grigio di Torgiano:

Pinot grigio : dall’85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Riesling italico di Torgiano:

Riesling bianco: dall’85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Cabernet sauvignon di Torgiano:

Cabernet sauvignon: dall’85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Pinot nero di Torgiano:

Pinot nero: dall’ 85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Torgiano spumante:

Chardonnay: fino al 50%.

Pinot nero: fino al 50%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca non aromatiche idonee alla coltivazione per la Regione dell’Umbria, fino ad un massimo del 15%.

 

Torgiano Vendemmia Tardiva:

Chardonnay: minimo il 50%.

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Torgiano Vin Santo:

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 Maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” devono essere prodotte esclusivamente nell’intero territorio amministrativo del comune di

Torgiano

In provincia di Perugia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

Bianco di Torgiano;

Rosso di Torgiano;

Rosato di Torgiano;

Merlot di Torgiano;

Chardonnay di Torgiano;

Pinot grigio di Torgiano;

Riesling italico di Torgiano;

Cabernet sauvignon di Torgiano;

Pinot nero di Torgiano;

Torgiano Spumante;

Torgiano Vendemmia Tardiva,

Torgiano Vin Santo,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio comunale del Comune di Torgiano in Provincia di Perugia, così come delimitato nel precedente articolo 3.

Sono esclusi i terreni alluvionali recenti e umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti, ed i reimpianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di “Torgiano” non deve essere superiore a:

 

12,50 t/ha per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;

12,00 t/ha per i vini: ;Rosso e Rosato di Torgiano;

11,50 t/ha per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano;

9,00 t/ha per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;

10,00 t/ha per i vini: Torgiano spumante,Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per i vini Bianco di Torgiano, Chardonnay

di Torgiano, Rosso e Rosato di Torgiano, Merlot di Torgiano, Riesling Italico di Torgiano, Pinot Grigio di Torgiano, Cabernet Sauvignon di Torgiano e Torgiano Spumante, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell’uva in vino finito per i vini a denominazione Torgiano Vendemmia Tardiva non deve essere superiore al 45%.

La resa massima dell’uva in vino finito per i vini a denominazione Torgiano Vin santo non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca verificata alla fine del terzo anno di invecchiamento in legno del vino stesso.

Qualora la resa massima uva/vino superi la percentuale sopra indicata per i vini a denominazione Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo, decade il diritto alla denominazione DOC per tutta la partita.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:

“Torgiano spumante”: 10,50% vol.;

“Bianco di Torgiano”, “Chardonnay di Torgiano”, “Pinot Grigio di Torgiano”, “Merlot di Torgiano” e “Riesling italico di Torgiano”: 11,00% vol.;

“Rosso e Rosato di Torgiano”, “Cabernet Sauvignon di Torgiano” e “Pinot nero di Torgiano”: 11,50% vol.;

“Torgiano Vendemmia tardiva”: 14,00% vol.;

“Torgiano Vin Santo”: 12,00% vol.;

La tipologia “Rosato di Torgiano” deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l’assunzione del colore.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Tutte le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del Comune di Torgiano e/o nei territori dei Comuni limitrofi, in Provincia di Perugia.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell’ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Torgiano”, “Merlot di Torgiano”, “Cabernet Sauvignon di Torgiano” e “Pinot nero di Torgiano”, della durata di almeno

sei mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe.

Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del

1° Dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per la tipologia “Torgiano Vendemmia Tardiva” le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse

una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00% vol.

La tipologia “Torgiano Vin Santo” deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento

una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00% vol.

La vinificazione e l’invecchiamento dei vini a denominazione “Torgiano Vin santo” deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacità non superiore a lt 400; l’invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacità non superiore a litri 400.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Bianco di Torgiano”:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, floreale, gradevole;

sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Rosso di Torgiano”:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Rosato di Torgiano”:

colore: rosa salmone tenue;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima:4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

“Chardonnay di Torgiano”:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumo caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Pinot grigio di Torgiano”:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fine e fruttato;

sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

 “Riesling italico di Torgiano”:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

“Cabernet Sauvignon di Torgiano”:

colore: rosso, granato;

profumo: intenso, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Pinot nero di Torgiano”:

colore: rosso granato tendente al porpora;

profumo: pieno, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Torgiano Spumante”:

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: leggero e piacevolmente fruttato;

sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 ,00 g/l.

 

Merlot di Torgiano”:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: vinoso tipico del vitigno;

sapore: morbido, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Torgiano Vendemmia Tardiva”:

colore:giallo paglierino intenso,fino all’ambrato;

profumo: delicato, intenso, talvolta aromatico

sapore: armonico,vellutato e amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

residuo zuccherino minimo: 25,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

 “Torgiano Vin Santo”:

colore: giallo dorato, talvolta ambrato intenso

profumo: intenso, etereo caratteristico

sapore: morbido, armonico di buona alcolicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l

acidità volatile massima: 25 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

I vini della tipologia “Torgiano Vin Santo” possono essere immessi al consumo non prima del

1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “riserva”, “selezionato”, “vecchio” e simili o similari.

E’ tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata “Torgiano” a eccezione della tipologia “spumante” per la quale è facoltativa, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione “vendemmia”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma atta a salvaguardare l’immagine dei vini

I recipienti devono essere chiusi esclusivamente con tappo, raso bocca.

In alternativa sono ammesse chiusure consentite dalle normative vigenti per tutte le capacità previste dal presente disciplinare di produzione.

Nel caso di chiusura con tappo a vite la chiusura deve essere effettuata con tappi di dimensioni non superiori a mm 30 di diametro e non inferiori a 60 mm di lunghezza.

Per le tipologie “Torgiano Vin Santo e Torgiano Vendemmia Tardiva” sono ammesse chiusure con tappo a “T”.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nell’intero territorio del Comune amministrativo di Torgiano, in provincia di Perugia.

La geologia dell’area è caratterizzata della presenza di terreni fluvio - lacustri che si depositarono durante il Pleistocene nel bacino della Val Tiberina conosciuto anche come Lago Tiberino.

Affiorano cioè nell’area di Torgiano i termini più recenti della sequenza litologica nota in letteratura come Successione Umbro-Marchigiana.

Tali depositi, di età villafranchiana (parte alta del Pliocene, epoca compresa tra gli 1,65 e gli 0,01 milioni di anni fà) sono costituiti da sabbie e conglomerati intercalati localmente a livelli argillosi di spessore variabile.

Nell’area di Torgiano questi terreni villafranchiani sono costituiti da sabbie, sabbie argillose, argille sabbiose ed argille.

Le strutture sedimentarie presenti nelle sabbie fluvio-lacustri sono date da laminazioni piano parallele ed incrociate, mentre le argille, che mostrano una laminazione esclusivamente di tipo piano-parallelo, contengono banchi di lignite.

Episodi vulcanici sono testimoniati dalla presenza di vulcaniti (tufi e tufiti) comuni a tutta la Valle del Tevere.

La deposizione di rocce calcaree di origine continentale è evidenziata da depositi travertinosi, con resti organici vegetali. Nell’area sono dunque presenti depositi pre – pliocenici marini (marnoso-arenacea), che costituiscono l’ossatura dei morbidi rilievi dolci circostanti Torgiano (circa 400 metri s.l.m.), depositi lacustri Pliocenici, depositi fluvio-lacustri Pleistocenici, depositi fluviali Oleocenici, vulcaniti e travertini.

La sedimentazione attuale (Olocene) è dovuta ai depositi alluvionali sabbiosi negli alvei dei principali corsi d’acqua, Tevere e Chiascio.

L’evoluzione recente di quest’area, dunque, vede il passaggio da una zona a sedimentazione lacustre di cui sono testimonianza i depositi di ligniti e gli organismi fossili continentali (mammiferi e molluschi), ad una successione di depositi fluviali legati all’evoluzione ed al cambiamento di corso del fiume Tevere, il cui bacino idrogeologico, come quello dei principali corsi d’acqua, influenza in maniera determinante la natura dei circostanti terreni ed in particolar modo la loro agricoltura. Tutti i depositi dovuti alle esondazioni ed agli straripamenti fluviali rappresentano infatti terreni molto fertili.

Questi terreni recenti che si depongono in ambiente fluviale e di acqua dolce, rappresentano l’ultima differenziazione geologica di un’intera regione, il dominio Umbro-Marchigiano.

In conclusione, è per una piccola curiosità scientifica che ricolleghiamo la natura delle rocce affioranti nell’area di Torgiano alla storia evolutiva, fatta di fasi alterne marine e continentali, dei sedimenti che precedono questi depositi.

Su di un basamento di natura continentale, pertinente alla placca africana, si è sviluppata nell’arco di oltre 250 milioni di anni, la storia della Regione Umbro-Marchigiana.

Alla base della successione sedimentaria, fossili e terreni testimoniano un ambiente continentale dato da facies fluviali, palustri e terre emerse durante il Triassico; la sedimentazione Giurassica assume invece un carattere marcatamente marino.

L’ingressione oceanica della fine dell’epoca Triassica determina l’instaurarsi di una sedimentazione subacquea di piattaforma prima (Calcare Massiccio) ed una sedimentazione pelagica poi, che rimane tale per tutta l’Era Secondaria (Mesozoico) e che torna a sedimenti fluvio-lacustri soltanto successivamente all’orogenesi Appenninica, con il dominio del Lago Tiberino. Le rocce della nostra successione ci dicono dunque che durante il Triassico le nostre aree erano caratterizzate da una sedimentazione continentale; il mare poi arrivò a coprire praticamente l’intera penisola (bel lungi

dall’avere una configurazione geografica simile a quella attuale) fino alla fine del Miocene quando,

circa dodici milioni di anni fa, una forte attività tettonica successiva all’ orogenesi Appenninica, portò all’emersione della penisola stessa. In Umbria si instaurò un regime lacustre di vaste proporzioni, indicato dai geologi come “Lago Tiberino”, che si estendeva da Città di Castello a Spoleto, da Perugia a Città della Pieve.

Questo grande lago restò durante il Pliocene e per gran parte del Pleistocene (cioè per circa tre milioni di anni) a caratterizzare con la sua presenza le fasi sedimentarie dell’area Umbra.

A questa sedimentazione sono legate le sabbie Plioceniche e Pleistoceniche che affiorano nell’area di Torgiano; le ligniti ed i resti di mammiferi che frequentemente si rinvengono rappresentano le testimonianze della vita che fino ad un milione di anni fa si sviluppò sulle sponde del Lago Tiberino.

I terreni nelle zone più basse intorno, ai 200 metri, sono costituiti in prevalenza da sedimenti a granulometria argillosa e sabbiosa ed occupano terrazzi fluviali pleistocenici.

I suoli sono piuttosto profondi ed evoluti con tessitura franco argillosa, calcarei moderatamente, di buona struttura anche in profondità, con drenaggio buono ed elevata capacità di ritenzione idrica.

La falda interessa raramente lo strato esplorato dalle radici mentre ristagni superficiali localizzati si possono verificare in zone a scarsa permeabilità, dove lo scheletro è minore e le sistemazioni agrarie sono trascurate.

Lo scheletro è in genere poco presente tranne in alcune aree alluvionali prossime ai vecchi alvei dei fiumi, ed in prossimità delle scarpate che separano i diversi terrazzi fluviali.

Nelle fasce più collinari (350/400 metri) sovente i depositi colluviali, ossia materiali erosi delle aree collinari circostanti e trasportati in basso coprono vecchi depositi alluvionali.

Anche qui i suoli sono molto profondi con tessitura degli orizzonti di superficie franca, con meno argilla e più sabbia rispetto alle aree più basse.

I rilievi collinari sono interessati da depositi fluviolacustri Villafranchiani.

Questi depositi sono caratterizzati da una notevole variabilità litologica, si passa infatti repentinamente da sedimenti sabbioso ciottolosi a sedimenti argillosi sabbiosi.

Nelle zone dove affiorano i sedimenti più sabbiosi i suoli sono moderatamente profondi, presentano una tessitura franco sabbiosa, sovente sono ricchi di scheletro.

Sono inoltre suoli calcarei con moderato contenuto di calcare attivo, poveri di sostanza organica, permeabili con modesta capacità di ritenuta idrica.

Dove invece affiorano i sedimenti argillosi sabbiosi sono suoli profondi con tessitura franco argillosa con scarso scheletro.

Anche questi suoli sono calcarei con maggior contenuto di sostanza organica, con buona capacità di ritenzione idrica.

Il clima dell’area è secco e siccitoso in estate con buone escursioni termiche, nei mesi di luglio ed agosto, temperato nel mese di giugno, e settembre , freddo e umido nei mesi invernali.

Il massimo della piovosità è localizzato nella seconda decade di febbraio, mentre il massimo decadico di pioggia si ha nella seconda decade del mese di novembre con un minimo assoluto nella prima decade di luglio.

Le precipitazioni annue variano da un minimo di 800/1000 mm ed un massimo di 2.100 mm: la media annua risulta essere di 1.500 mm; i giorni con pioggia sono compresi tra 70 e 120 giorni, con una media di 95 giorni piovosi.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Torgiano”.

Recenti scavi archeologici di una villa rustica romana alle porte di Torgiano, hanno riportato alla luce un’ingente quantità di resti d’anfore vinarie; il ritrovamento convalida la presenza di un’estesa viticoltura, preannunciata da numerosi altri simili reperti affiorati alla luce nel tempo. Studi in corso localizzano qui il percorso dell’Amerina.

Torgiano è un castrum che deve la sua riedificazione su rovine romane, alla posizione strategica e alla garanzia di approvvigionamento dei mercati perugini, offerta dalla fertilità dei terreni di pianura e dalla vocazione vitivinicola e olivicola dei rilievi che la collegano alla coeva Castel Grifone, oggi Brufa.

Insediamento romano in rovina, Torgiano è riedificato come castrum del sistema difensivo perugino; la delibera è presa dal Comune di Perugia nel 1276 in rispondenza agli obbiettivi militari ed economici offerti da ubicazione e ambiente. Considerato che ai piedi del rilievo su cui poggia – distante brevi miglia da Perugia, in direzione Roma – confluiscono Chiascio Tevere e le vallate percorse dai due fiumi, il castrum ha il valore di un avamposto innestato su nodo viario romano e altomedievale. I terreni pianeggianti sono ottimi per cereali, ortaggi, frutta, piante da fibre tessili.

I ricchi depositi di limo, la terra fresca per l’argilla, l’altitudine media di 200 - 400 m s.l.m., l’esposizione soleggiata della dorsale che collega Torgiano a Brufa – il medievale Castel Grifone, coevo castello di poggio – rendono l'area collinare ambiente ideale per l'allevamento di viti e olivi.

Numerosi rogiti notarili confermano il rapido susseguirsi di opere di dissodamento e di miglioramento fondiario realizzate sotto l’influenza della colonizzazione benedettina, presente in loco anche con il lascito di Santa Maria in Bucarelli, del 1338.

Sono le opere che avviano una produzione viticola presto tutelata dagli Statuti Comunali di Perugia, più tardi da quelli di Torgiano.

Una maggiore attenzione alla toponomastica, invita a soffermarsi su due tra le possibili etimologie del toponimo Torgiano delle quali una deriverebbe da “turris amnes”, cioè “terra dei fiumi”, la seconda, certamente più attendibile, dal nome “Tursius”, membro di un’importante famiglia senatoriale che nel IV secolo d.C. dominò la zona. Un’ulteriore ipotesi è stata formulata intorno a Tursa, una divinità umbra battagliera e minacciosa, posta a tutela dei confini territoriali (Marina Bon Valsassina).

Frammenti di mosaici, resti di edicole, strutture edilizie, fornaci, cisterne, canalizzazioni, anfore vinarie e toponimastica testimoniano la presenza di insediamenti e villae rusticae e attestano la locale consuetudine alla viticoltura in età romana.

Ne è conferma l’alto numero di resti di anfore vinarie affiorate alla luce durante il recente scavo della già citata villa rustica del II sec. a.C., alle porte di Torgiano.

È da considerare che il letto del Tevere era allora prossimo al luogo e che nelle “Epistulae Plinio” il Giovane lo considera abituale via fluviale per il trasporto a Roma di prodotti dalla sua tenuta di Tifernum Tiberinum (Città di Castello).

Reperti e ricerche in corso sulla viabilità romana localizzano nel territorio circostante Torgiano il percorso della via Amerina precedente all’attraversamento del Tevere.

Dopo lunghi secoli di alterne vicende storiche, all’affermarsi della nuova viticoltura mondiale, Torgiano si è allineata con le zone vitivinicole italiane più note ricevendo per prima in Umbria, nel 1968 il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata cui è seguita quello a DOCG nel 1990.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.

La base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Canaiolo tra i vitigni a bacca rossa; Trebbiano Toscano e Grechetto, cui si sono aggiunti Chardonnay Pinot Grigio Riesling, Vermentino, Viogner tra quelli a bacca bianca;

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, differenti per quelli maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC “TORGIANO” è riferita a varie tipologie di vino sia rosso che bianco oltre che Torgiano Vin Santo, Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Spumante che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Al sapore tutti i vini hanno una acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e buona struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo.

Il colore tendenzialmente rosso rubino o giallo paglierino si accompagna ad aromi floreali e fruttati tipici dei vitigni di base.

Per la tipologia Torgiano Vendemmia Tardiva il colore giallo tende all’ambrato, per esserlo definitivamente nella tipologia Torgiano Vin Santo.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione, e l’esposizione ad ovest - sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni confinanti con i corsi dei fiumi Tevere e Chiascio ubicati in zone spesso non adatte ad una viticoltura di qualità.

I terreni nelle zone più basse intorno ai 200/250 metri costituiti come detto in prevalenza da sedimenti a granulometria prevalentemente argillosa e sabbiosa che occupano terrazzi fluviali pleistocenici, con suoli piuttosto profondi ed evoluti con tessitura franco argillosa, calcarei moderatamente, di buona struttura anche in profondità con drenaggio buono ed elevata capacità di ritenzione idrica, sono adatti alla coltivazione di vitigni a bacca bianca quali Grechetto, Chardonnay, Trebbiano, Vermentino etc.

Buona risulta anche l’escursione termica; essendo inoltre dotati di un’ottima capacità di ritenzione idrica difendono le piante da fenomeni di stress idrico.

Le fasce più collinari (350/400 metri) dove sono presenti depositi colluviali (ossia materiali erosi delle aree collinari circostanti e trasportati in basso, dove coprono vecchi depositi alluvionali), sono caratterizzate da terreni con una tessitura degli orizzonti di superficie franca, con meno argilla e più sabbia rispetto alle aree più basse, dove i rilievi collinari sono interessati da depositi fluviolacustri Villafranchiani.

Pur in una moderata variabilità litologica (si passa infatti repentinamente da sedimenti sabbioso ciottolosi a sedimenti argillosi sabbiosi), i terreni spesso sono ricchi di scheletro ed affiorano i sedimenti più sabbiosi , i suoli sono moderatamente profondi, presentando una tessitura franco sabbiosa, con buon contenuto di calcare, poveri di sostanza organica, permeabili con modesta capacità di ritenuta idrica.

Tali terreni quindi sono naturalmente vocati alla coltivazione dei grandi vitigni rossi in particolare Sangiovese, Merlot , Cabernet Sauvignon, Canaiolo.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1165 mm), con scarse piogge estive (120 mm) nei mesi di luglio e agosto, , aridità e temperatura relativamente elevata, e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente giungere a maturazione completa in qualche anno anche a novembre, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Torgiano".

Indubbiamente molto del particolare “bouquet” del vino "Torgiano" è dovuto a questa maturazione prolungata sulla pianta, in un clima temperato, ma caratterizzato, segnatamente nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno.

Nel 1968 il Torgiano ottiene il riconoscimento DOC .

La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende oltre a quella storica (Lungarotti) che ha contribuito alla creazione delle denominazione in modo pressoché determinante.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo: Valoritalia srl, Società per la Certificazione delle qualità delle produzioni Vitivinicole Italiane, Via Piave 84, 00187 Roma; Sede Periferica di Orvieto.

Telefono 0763/343790 - Fax 0763/394980;

Valoritalia srl è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso , lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP , mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1,2° capoverso lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,

conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.