Sardegna › SASSARI

VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G.

ALGHERO D.O.C.

MALVASIA DI BOSA D.O.C.

MOSCATO DI SORSO SENNORI D.O.C.

Vigneti i Piani Alghero

VIGNETI I PIANI ALGHERO

VERMENTINO DI GALLURA

D.O.C.G.

Decreto 19 Novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

(Denominazione e vini)

 

La DOCG "Vermentino di Gallura" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

"Vermentino di Gallura" Superiore ;

"Vermentino di Gallura" Frizzante;

"Vermentino di Gallura" Spumante;

"Vermentino di Gallura" Passito;

"Vermentino di Gallura" Vendemmia tardiva.

 

Articolo 2

(Base ampelografica)

 

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino, minimo 95%,

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

 

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Vermentino di Gallura” devono provenire dal territorio geograficamente definito “Gallura”.

Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba.

In provincia di Sassari.

 

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore ai 500 metri s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro.

 

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore alle

10,00 tonnellate.

Per la tipologia “Superiore” tale resa non deve essere superiore alle

9,00 tonnellate.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Vermentino di Gallura” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato Nazionale per la Tutela delle denominazioni d’origine dei vini.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

 

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOCG “Vermentino di Gallura” devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Vermentino di Gallura: 11,00%;

Vermentino di Gallura: spumante 10,00%;

Vermentino di Gallura: frizzante 10,00%;

Vermentino di Gallura: superiore 12,00%;

Vermentino di Gallura passito: 12,00%;

Vermentino di Gallura vendemmia tardiva: 12,00%;

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia “passito” devono essere state sottoposte ad un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali fino a raggiungere un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino a DOCG finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La resa massima dell’uva in vino per la tipologia “passito” non deve essere superiore al 50% riferita all’uva fresca.

Qualora superi questo limite, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita, ma può essere qualificato con le IGT “Colli del Limbara” o “Isola dei Nuraghi”, se ne possiede le caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, elaborazione del vino frizzante, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona delimitata all'art. 3.

Per i vini a DOCG "Vermentino di Gallura", l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

“Vermentino di Gallura”,“Vermentino di Gallura” superiore, “Vermentino di Gallura” Vendemmia tardiva : 15 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;

“Vermentino di Gallura” passito:

1° maggio successivo all'annata di produzione delle uve;

“Vermentino di Gallura” frizzante:

1° dicembre dell’annata di produzione delle uve;

“Vermentino di Gallura”spumante ottenuto con fermentazione in autoclave:

1° dicembre dell’annata di produzione delle uve;

Il vino a DOCG “Vermentino di Gallura“ spumante ottenuto con il metodo classico, non può essere immesso al consumo prima della presa di spuma di

almeno nove mesi,

con indicazione obbligatoria in etichetta della data di prima sboccatura.

 

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

 

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" di cui all’art. 1, all'atto dell'immissione al consumo

devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Vermentino di Gallura":

colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;

prfumo: intenso, gradevole;

sapore: dal secco all’amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo.

Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Vermentino di Gallura" Superiore:

colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole;

sapore: dal secco all’amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo.

Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Vermentino di Gallura" vendemmia tardiva:

colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole;

sapore: dal secco all’amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo.

Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Vermentino di Gallura” frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: dal secco all’amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

"Vermentino di Gallura” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato, eventuale sentore di lievito nel metodo classico;

sapore: dal secco al dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore: minimo 14,00 g/l;

 

"Vermentino di Gallura” passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: pieno, sapido, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%,

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00%;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a denominazione d’origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche - di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

(etichettatura, designazione e presentazione)

 

Alla DOCG "Vermentino di Gallura" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

Sulle etichette dei vini a DOCG “Vermentino di Gallura” che ne possiedono le caratteristiche deve essere riportata la dicitura “amabile”.

Nella designazione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, che nei documenti di accompagnamento.

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l’indicazione del millesimo e per i vini frizzanti, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(confezionamento)

 

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro consone, anche per quanto riguarda l’abbigliamento, ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite dalle norme vigenti.

Per la tipologia “passito” non sono consentite bottiglie di capacità superiore a 0,750 litri.

Per la tipologia “Frizzante” è ammesso il tappo di sughero tradizionale con ancoraggio senza capsula.

Per la tappatura dei vini spumanti non è consentito il tappo a fungo di plastica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione è la Gallura (art.3 del presente disciplinare), posta nella parte Nord orientale della Sardegna, si estende quasi interamente nella provincia di Olbia-Tempio, con un’appendice territoriale in provincia di Sassari. La zona più a ridosso del mare è caratterizzata da rocce di granito levigate e modellate dal vento e dall’acqua, e una fitta e caratteristica macchia mediterranea.

La parte più interna è invece caratterizzata da boschi di querce, sughere e olivastri, quasi a protezione di architetture antichissime.

Il sottosuolo è principalmente di origine granitica ricoperto da spessori variabili di sabbia a grani grossi, mescolata in qualche occasione con argilla e strati sottili di microelementi utili a rendere resistente la vegetazione. Quanto più è grossolana la tessitura del suolo, tanto meglio si sviluppa la vite poiché può facilmente approfondirsi l’apparato radicale. Pertanto i suoli sabbiosi e quindi ricchi di scheletro sono tendenzialmente più indicati per la viticoltura e danno luogo a vini profumati, gradevoli e di buon tenore alcolico.

Il che, unito a fattori climatici e ambientali unici, sole e vento costante, fa della Gallura una delle zone italiane più vocate alla viticoltura, in particolare alla coltivazione del Vermentino che si trova sia nei terreni sul livello del mare fino alle pendici montane fino a 500 metri s.l.m.

L’ossatura geologica si è costituita circa 300 milioni di anni fa: durante l’orogenesi ercinica si formarono enormi ammassi di roccia fusa che raffreddando lentamente diedero origine a strati di roccia con struttura cristallina e tessitura isotropa.

Lo smantellamento delle formazioni rocciose sovrastanti diede origine al vasto complesso granitoide della Gallura e l’inizio della sua erosione.

Dall’alterazione delle altre componenti della roccia, feldspati e biotite, derivano le frazioni argillose e colloidali più fini che conferiscono una forma di coesione alla massa arenizzata.

Il clima è temperato caldo, caratterizzato da inverni miti.

Le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunnale e invernale durante il periodo di dormienza della vite, con deboli piogge nel periodo primaverile durante la ripresa vegetativa e comunque inferiori ai 700 mm annui.

Una costante ventosità caratterizza la zona della Gallura, questo dà origine ad uve integre dal punto di vista sanitario soprattutto nelle zone vicine al mare in quanto il vento in queste zone è particolarmente salmastro.

Fattori umani rilevanti per il legame

L’origine presunta del Vermentino è spagnola e l’epoca d’introduzione delle viti dovrebbe essere tra il XV e il XVIII sec. d.C. a darne notizia sono stati studiosi del XX secolo, fautori aprioristicamente di una derivazione extraisolana.

Ritrovamenti di materiale organico, di recipienti atti a contenere vino e di tracce dello stesso individuate in alcune brocchette askoidi ritrovate in diverse zone archeologiche della Gallura hanno evidenziato l’esistenza di un‘attività vinicola fiorente in epoca nuragica, in particolare nel periodo del Bronzo medio e recente (1400-1200 a. C.).

Per la prima volta il vitigno Vermentino è segnalato dall’Angius proprio in Gallura.

In origine nasce come uva da tavola e come tale è ricordato dal conte di Rovasenda (1877). La Gallura oltre che terra d’origine, è l’area dell’isola dove il Vermentino dà i migliori risultati. La vera origine rimane ai nostri giorni sconosciuta: recenti acquisizioni della biologia molecolare evidenziano un’origine orientale, più che del vitigno in questione, della varietà impollinata; risulta evidente la volontà da parte dell’uomo di selezionare e propagare i cloni di Vermentino considerati migliori e più adatti alla zona di coltivazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

Il Vermentino di Gallura D.O.C.G. cresce nei suoli sopra descritti che presentano oltre ad una buona permeabilità e porosità, un elevato contenuto di potassio. Tutto ciò conferisce ai vini eccezionali prerogative di profumo, tenore alcolico, mineralità e una buona acidità naturale grazie anche alle peculiarità climatiche ottimali in fatto di insolazione e ventilazione continua della zona di produzione. Le caratteristiche dei vini Vermentino per ogni tipologia sono descritte nell’ art. 6 del presente disciplinare.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’interazione tra l’ambiente e l’uomo ha portato alla specializzazione della coltura del vitigno Vermentino in Gallura.

L’ottenimento di produzioni di qualità è garantito dalla minore produzione di uva per pianta ( art.4 del presente disciplinare), determinata dalla conoscenza da parte dell’uomo della fenologia della vite, ossia delle varie fasi di sviluppo che si manifestano durante il suo ciclo annuale e vitale.

Inoltre la conoscenza delle caratteristiche compositive e organolettiche della bacca e della capacità di autoregolazione della produzione in relazione allo stato nutrizionale della pianta, in aggiunta all’ introduzione di innovazioni tecniche che nel tempo sono diventate pratiche di coltura tradizionali, caratterizzano le produzioni di questa particolare zona.

Si è voluto quindi caratterizzare ulteriormente il prodotto Vermentino di Gallura D.O.C.G. con l’utilizzo in via esclusiva di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori del vino a denominazione di origine controllata e garantita Vermentino di Gallura e consistente in un bicchiere contenente un gallo stilizzato simbolo della Gallura e la dicitura “Consorzio tutela del Vermentino di Gallura DOCG”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ALGHERO

D.O.C.

Decreto 07 ottobre 2009

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Alghero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Le tipologie previste e precedute nella designazione dalla denominazione «Alghero» sono:

 

Bianco, anche nelle tipologie: frizzante, spumante, passito;

Rosso, anche nelle tipologie: novello, liquoroso, riserva;

Rosato, anche nella tipologia frizzante;

Torbato, anche nella tipologia spumante;

Sauvignon;

Chardonnay, anche nella tipologia spumante;

Cabernet, anche nella tipologia riserva;

Merlot, anche nella tipologia riserva;

Sangiovese;

Cagnulari o Cagniulari, anche nella tipologia riserva;

Vermentino frizzante.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata «Alghero», seguita o no dalle specificazioni bianco, rosato o rosso, è riservata ai vini bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito della denominazione,

da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna

iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti (allegato 1), con l'esclusione dei vitigni aromatici.

 

La denominazione «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni:

Torbato;

Sauvignon;

Chardonnay;

Cabernet;

Merlot;

Sangiovese;

Cagnulari o Cagniulari;

Vermentino,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito della denominazione

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna purché non superino il 15% del totale.

 

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco può essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.

 

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosato può essere prodotto anche nella tipologia frizzante.

 

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso, può essere prodotto anche nelle tipologie novello, liquoroso e riserva.

 

I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» Cabernet, «Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari possono essere prodotti anche nella tipologia riserva.

 

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Torbato può essere prodotto nella tipologia spumante.

 

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Chardonnay può essere prodotto anche nella tipologia spumante.

 

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Vermentino può essere prodotto solo nella tipologia frizzante.

 

I vini ottenuti da vigneti iscritti allo schedario dei vigneti DOC Alghero Vermentino, possono in alternativa, previa comunicazione agli organi competenti, essere utilizzati per la produzione dei vini «Vermentino di Sardegna» DOC.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» comprende l'intero territorio dei comuni di

Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri,

in provincia di Sassari

e in parte il territorio all'interno del comune di

Sassari

 

così delimitato:

a sud dai limiti dei comuni di Usini, Uri, Olmedo e Alghero, a ovest dal Mediterraneo e a nord dalla strada che partendo dal capo dell'Argentiera, attraversando la strada dei Due Mari prosegue in direzione di Sassari sino all'incrocio con la strada statale 291 attraverso la quale, percorrendo un breve tratto della strada statale 131, ci si immette sulla strada statale 127-bis e la si segue per un breve tratto chiudendo la delimitazione con il raggiungimento dei limiti del comune di Usini.

E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti allo schedario, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni di origine anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.000 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere come da tabella allegata.

 

«Alghero» bianco: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» spumante bianco: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» passito bianco: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» rosato: 15,00 r/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» rosso: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» rosso riserva: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» rosso liquoroso: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Torbato: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Torbato spumante: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Sauvignon: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Chardonnay: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Chardonnay spumante: 13,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Cabernet: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Alghero» Cabernet riserva: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Alghero» Cagnulari: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Alghero» Cagnulari riserva: 13,00 t/ha, 10,50% vol.;

«Alghero» novello rosso: 15,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» frizzante bianco: 16,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» frizzante rosato: 15,00 t/ha 10,00% vol.;

«Alghero» Merlot: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Merlot riserva: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Sangiovese: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

«Alghero» Vermentino frizzante: 16,00 t/ha, 10,00% vol.

 

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, aromatizzazione, conservazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella I.G.T. «Isola dei Nuraghi» qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Per la tipologia passito, la resa massima dell’uva in vino, con riferimento all’uva fresca, non deve essere superiore al 50%.

E' ammesso il taglio migliorativo dei mosti e dei vini atti a produrre i vini di cui all'art. 1, con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15% nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione del nome del vitigno e dell'annata.

La denominazione di origine controllata «Alghero» con la specificazione «bianco», «Chardonnay», «Torbato» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario della denominazione d'origine controllata «Alghero», o con mosto concentrato rettificato, o con gli altri mezzi consentiti dalle norme in vigore.

I vini a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso, «Alghero» Cabernet, «Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari (o Cagniulari) se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi,

a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia,

possono essere classificati «riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso, può essere elaborato nella tipologia «liquoroso» purché le uve fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento, fino a portarle a

un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15,00% vol.

E' consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica in ottemperanza alle norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso, non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno

tre anni

a decorrere dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Qualora detto periodo superi i

cinque anni,

il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso può essere classificato «riserva».

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco può essere elaborato nella tipologia «passito» purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle a

un titolo alcolometrico naturale minimo del 15,00% vol.

E' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta o su telai; è altresì ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, o con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso può essere elaborato nella tipologia «novello» secondo le normative vigenti.

I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» frizzanti devono essere ottenuti nel rispetto

delle disposizioni previste per legge.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Alghero» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: profumo delicato, gradevole;

sapore: sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» rosato:

colore: rosato;

profumo: vinoso delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto o morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Alghero» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Alghero» rosso Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Alghero» Torbato:

colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;

profumo: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;

sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» Sauvignon:

colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;

profumo: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Alghero» Chardonnay:

colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Alghero» Sangiovese:

colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Alghero» Cabernet:

colore: rubino intenso fino al granato carico;

profumo: caratteristico, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Alghero» Cabernet Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Alghero» Merlot:

colore: rubino intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Alghero» Merlot Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Alghero» Cagnulari Riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Alghero» novello:

colore: rubino con toni violetti;

profumo: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;

sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Alghero» frizzante bianco:

spuma: fine, evanescente;

colore: giallo paglierino carico;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» Vermentino frizzante:

spuma: fine, evanescente

colore: giallo paglierino scarico;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» frizzante rosato:

spuma: fine, evanescente

colore: rosato;

profumo: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto o morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Alghero» Torbato spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino carico con spuma persistente;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» Chardonnay spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino con spuma persistente;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» spumante bianco:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;

profumo: gradevole e fruttato;

sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Alghero» liquoroso:

colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;

profumo: intenso, complesso, etereo;

sapore: dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 17,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;

zuccheri residui minimo: 60,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Alghero» passito:

colore: giallo oro tendente all'ambrato;

profumo: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce pieno mielato;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

zuccheri residui minimo: 40 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati con l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» destinati al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la denominazione d'origine controllata «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni:

Torbato, Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese, Cabernet, Merlot, Cagnulari o Cagniulari,

possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione d'origine controllata «Alghero» senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Alghero» Bianco - Rosato - Rosso, che derivino dall'assemblaggio di almeno due varietà, è ammessa l'indicazione di tutti i vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, con l'esclusione dei vitigni aromatici, esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:

essa non contenga il riferimento geografico alla Denominazione di origine controllata «Alghero»;

siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica delle altre informazioni al consumatore;

le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuna di esse partecipi per almeno il 15% del totale;

il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Tutti i vini della denominazione d'origine controllata «Alghero», ai fini dell'immissione al consumo, debbono essere confezionati solo in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio e di capacità non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,750, ad esclusione delle tipologie Riserva, Liquoroso e Passito, è ammesso il tappo a vite. Sono altresì ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa fatta esclusione del tappo a corona.

Per il vino spumante non è altresì consentito il tappo a fungo in plastica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della DOC “Alghero” è rappresentata dai territori dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari e una piccola parte del territorio del comune di Sassari.

Tale area è situata nella Nurra algherese nella parte Nord occidentale della Sardegna.

Questo territorio, prevalentemente pianeggiante, posto ad una altezza media di 50 m s.l.m., presenta piccoli rilievi collinari nella parte orientale, mentre nella parte occidentale confina direttamente con il mare Tirreno, dove si alternano falesie calcaree e di trachite, di diversa conformazione, a piccole insenature con spiagge che presentano sabbie di diversa origine.

Il territorio della denominazione, così come tutta la Sardegna, è espressione di quanto è avvenuto in diverse ere geologiche, anche molto antiche. I suoli sono descrivibili, prevalentemente, con tre tipologie di paesaggi:

1) paesaggi su calcari, dolomie e calcari dolomitici del Paleozoico e del Mesozoico;

2) paesaggi su alluvioni e su arenarie eoliche cementate del Pleistocene;

3) paesaggi su rocce effusive acide (rioliti, ignimbriti) del Cenozoico.

Questa notevole diversità di origine pedogenetica e la successiva opera dell’uomo, che ha dapprima bonificato i suoli e poi messo a coltura terreni che mal sopportavano la presenza di piante coltivate, hanno portato a terreni agricoli diversissimi, dove spesso i profili naturali dei terreni sono stati rimescolati.

Pertanto ci troviamo di fronte a terreni, e in particolare a terreni vitati, di diversa natura e di notevole variabilità con prevalenza di substrati sciolti, ricchi in scheletro, di profondità variabile, con diversi gradi di permeabilità, a reazione da neutra a sub-alcalina, con contenuta sostanza organica, alta capacità di scambio cationico, da poveri a mediamente ricchi nei diversi elementi nutritivi idonei per la vite.

Questa notevole diversità nella natura e nella composizione dei terreni vitati, contribuisce in maniera determinante ad avere diversi ambienti di coltivazione della vite in un areale relativamente piccolo come la denominazione “Alghero”.

In quest’area il clima si può classificare temperato-caldo. La vicinanza al mare domina, durante tutto l’arco dell’anno, le caratteristiche sia macro sia microclimatiche di quest’area.

I vigneti distano dal mare da poche centinaia di metri fino a 30 chilometri in linea d’aria. Per avere una sintesi dei più importanti parametri meteorologici di Alghero è sufficiente vedere quanto è riportato sulla tabella seguente.

Tabella n.1 Parametri meteorologici medi di Alghero degli ultimi 5 anni (2006-2010).

Parametro: Valore medio annuo, Valore medio Aprile Settembre:

Temp. aria media: (°C) 16,15 - 20,45

Temp. aria massima: (°C) 22,29 - 27,24

Temp. aria minima: (°C) 10,04 - 13,71

Pioggia (mm) 624 - 167

Giorni con pioggia 64 - 20

Huglin index 2.583

Somm. Temp. Attive: (°C) 3.856

Somm. Temp. Effettive: (°C) 1.985

Radiaz. Globale: (MJ/mq) 3.560

Questi dati testimoniano le ottime caratteristiche climatiche nel territorio di Alghero.

Tali caratteristiche, abbinate alla presenza del vento dominante da Maestrale, rendono l’ambiente consono ad un idoneo sviluppo della vite sia dal punto di vista vegetativo sia produttivo.

Soprattutto nella stagione vegetativa della vite, aprile-settembre, i parametri meteo sopra esposti testimoniano

la valenza di questo ambiente per l’ottima coltivazione della vite.

Tant’è che anche gli indici bioclimatici viticoli sopra esposti sono molto buoni ed idonei ad una viticoltura di qualità.

Fattori umani rilevanti per il legame

In quest’area la coltivazione della vite ha origini antiche. Anche qui l’arrivo della fillossera, alla fine del 1800, ha prodotto il radicale cambiamento, come nella viticoltura europea, che tutti conoscono.

All’inizio del 1900 la Tenute Sella & Mosca aveva intrapreso una mastodontica attività di bonifica dei propri terreni, ed una attività vivaistica viticola molto importante, con più di 1600 accessioni in catalogo, che vendeva in Sardegna, nel resto della penisola italiana ed anche all’estero.

Alla metà del XX secolo l’Ente della Riforma Agraria della Sardegna, ha promosso e realizzato opere di bonifica importanti a Nord di Alghero, mettendo a coltura terreni fino ad allora lasciati al semplice pascolo brado, elevandoli alla coltivazione specializzata cerealicola, ma anche a quella frutticola e soprattutto viticola. Ciò ha determinato la nascita di una cantina sociale nel 1950 a Santa Maria la Palma.

La volontà delle persone e degli imprenditori della filiera vitivinicola di quest’area ha fatto si che nascesse la DOC “Alghero” nel 1995, aggiungendo alla stessa in questi quindici anni di vita tre modifiche, nel 1996, nel 2002 e nel 2009. Attualmente la denominazione si estende su 1.343 ettari vitati.

Le due realtà più importanti sono la Tenute Sella & Mosca S.p.A., azienda privata a conduzione capitalistica di proprietà del Gruppo Campari, e la Cantina Sociale di Santa Maria la Palma, società cooperativa con 320 soci. Le due realtà producono e commercializzano circa 11 milioni di bottiglie di vino di cui 2,2 milioni della DOC “Alghero”.

Negli ultimi 10 anni sono altresì nate, e si sono sviluppate, molte piccole aziende che si sono affacciate sul mercato dei vini con prodotti sia di tipo tradizionale sia di tipologie più moderne.

La DOC “Alghero” è nata per valorizzare le produzioni viticole ed enologiche del comprensorio di Alghero facendo leva su tre fattori cardine del mondo del vino:

a) il patrimonio varietale esistente,

b) la cultura viticola ed enologica degli operatori del settore,

c) le caratteristiche ambientali del territorio.

Il patrimonio varietale è di grande interesse perché è composito e di antica tradizione. Basti solo accennare al Torbato che è coltivato fin dai tempi dell’attività vivaistica portata avanti dalla Sella & Mosca all’inizio del 1900, oppure dalla riscoperta del Cagnulari effettuata, in questi ultimi anni, dalla Cantina di S. Maria la Palma. Anche le varietà di interesse internazionale hanno evidenziato ottime performance viticole ed enologiche.

Valga come esempio il vino Marchese di Villamarina mono - uvaggio di Cabernet Sauvignon.

La tradizione viticola ed enologica in quest’area della Sardegna risale alle dominazioni spagnole dove gli scambi commerciali hanno favorito l’arrivo in Alghero di varietà provenienti dalla Penisola Iberica.

La vite è stata coltivata seguendo sempre le più moderne tecniche viticole, per assecondare nel tempo le diverse esigenze di carattere qualitativo ed imprenditoriale.

L’introduzione di varietà internazionali è invece un fatto più recente, ma comunque risalente all’attività vivaistica effettuata dalla Sella & Mosca agli inizi del 1900. Un forte impulso alla coltivazione di varietà internazionali si è, infine, verificato negli ultimi 30 anni, quando le aziende operanti nel territorio hanno risposto alle richieste dei consumatori, soprattutto esteri, che andavano prediligendo vini dal timbro internazionale. Anche se i mercati esteri sono diventati negli anni sempre più importanti per le aziende della denominazione, il carattere territoriale della viticoltura ed enologia algherese è rimasto preponderante, con preminenza ai prodotti autoctoni, che testimoniano l’alta qualità dei vini di questo territorio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

Di tutte le varietà che vanno a comporre la piattaforma ampelografica della denominazione, ricordiamo in particolare il Torbato, bianca, ed il Cagnulari, nera, che vengono coltivate solo nei terreni di questa denominazione e che pertanto trovano in questo areale l’unico terroir di riferimento.

Sono varietà particolari, di antica origine, che abbisognano di molte cure, sia in campagna sia in cantina, che sono state e vengono valorizzate grazie al lavoro delle aziende vitivinicole del territorio.

Queste varietà, così come tutte le varietà che afferiscono alla DOC “Alghero” sono coltivate in un ambiente ideale, dove le migliori condizioni microclimatiche sono garantite dalla costante presenza del vento, proveniente soprattutto dal quadrante di Nord-Ovest.

Il Maestrale, quindi, che molto spesso si carica di salsedine dal vicino mare e la trasporta depositandola sul vicino entroterra dove ci sono anche i vigneti.

I fattori ambientali del comprensorio di Alghero sono legati indissolubilmente alla vicinanza del mare che conferisce alle uve, ed ai conseguenti vini, sentori di mineralità e salinità caratteristici e specifici, rendendoli unici e riconoscibili dai palati più raffinati.

I vini della denominazione Alghero sono caratterizzati da un buon equilibrio strutturale, richiamano le caratteristiche delle varietà di partenza, sia autoctone sia internazionali, sono molto sapidi, con marcati sentori di salinità soprattutto sui bianchi.

I vini bianchi prodotti, sono freschi e fruttati, con una self life inferiore all’anno; vengono altresì prodotti anche bianchi più strutturati, corposi, come l’autoctono Torbato, e gli internazionali Chardonnay e Sauvignon in grado di esplicare le loro migliori caratteristiche dopo un anno dalla vendemmia.

Anche sul versante dei vini rossi si producono vini da consumare nell’arco di un anno, con caratteri di vinosità e freschezza attraenti, per finire con rossi molto strutturati sia con varietà autoctone:

Cannonau, Carignano, Cagnulari, sia con varietà internazionali la famiglia dei Cabernets, Merlot e Sangiovese.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

Le caratteristiche delle 23 tipologie di vino prodotte con questa denominazione sono il risultato dell’interazione tra:

1) le caratteristiche delle varietà di vite di partenza,

2) l’ambiente di coltivazione,

3) l’intervento umano sia in vigneto sia in cantina.

L’integrazione di questi tre fattori, gestiti di volta in volta nell’ottica dell’eccellenza, offre le migliori opportunità di assecondare i gusti del consumatore, anche nella loro quotidiana evoluzione.

La naturale diversità dei terreni agrari, la climatologia particolarmente vantaggiosa, la lunga esperienza dei viticoltori e degli enologi, tramandata di generazione in generazione, costituiscono la base della qualità dei vini di Alghero.

La interazione causale tra l’ambiente di produzione delle uve e la qualità estrinsecata dai vini prodotti nella DOC “Alghero”, si percepisce nella degustazione dei diversi prodotti, soprattutto dopo aver fatto una visita alle strutture produttive delle aziende che operano in questa denominazione ed aver potuto testimoniare la qualità delle caratteristiche ambientali ed in particolare climatiche di Alghero.

I vini esprimono una mineralità e una sapidità inconfondibili, accompagnate da profumi e sentori che sono la giusta interpretazione dell’ambiente e della centenaria cultura di fare vino del territorio di Alghero.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

ValorItalia S.r.l

Via Piave 24

00187 Roma

Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965

E-mail: info@valoritalia.it

ValorItalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

MALVASIA DI BOSA

D.O.C.
Decreto 24 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata  «Malvasia  di  Bosa»  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:

   

«Malvasia di Bosa»;

«Malvasia di Bosa» - riserva;

«Malvasia di Bosa» - spumante;

«Malvasia di Bosa» - passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di  Bosa» devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi, nell'ambito  aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:

Malvasia di Sardegna: minimo  95%, 

possono  concorrere  fino  ad  un massimo del 5% le uve provenienti da altri vitigni, a  bacca  bianca, presenti  nei  vigneti,  idonei  alla  coltivazione   nella   Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite  per

uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio  2004  e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» comprende  in parte  il  territorio  dei  seguenti  comuni: 

Bosa,  Suni,  Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo

in provincia di Oristano.

Tale zona è così delimitata:

partendo  da  Bosa  Marina  (sulla costa occidentale sarda), la linea di  delimitazione  segue  la  S.S. 129-bis  sino  al  bivio  per  Suni,  indi,  seguendo  la  strada  di penetrazione agraria che conduce alla chiesa di S. Pietro  in  comune

di Bosa, arriva  a  quota  23  in  località  C.  Calameda.

Da  qui, continuando in linea retta verso ovest, incrocia  il  confine  tra  i comuni di Bosa e Suni, che segue verso sud fino a quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo  e  Suni  sino  ad  incrociare  la S.S.129-bis (km 81,300).

Da questo punto, proseguendo lungo la statale di  cui  sopra,  la linea di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette  sulla S.S. 292, che segue, in direzione di Oristano,  fino  in  prossimità del km 35, nell'abitato di Flussio.

Da detto punto segue la strada che passa per le quote  319,  312, 283, 310, fino ad  incrociare  il  confine  comunale  tra  Flussio  e Magomadas, in località campestre Serrainos, che segue, verso  ovest, fino ad incontrare quello tra i comuni di Tresnuraghes e Flussio, che segue fino a Ponte Mannu.

Da qui, discendendo per il Rio Mannu, la linea  di  delimitazione arriva al mare presso Punta  Foghe,  e  continuando  lungo  la  costa occidentale  sarda,  verso  nord,  attraverso  Porto  Alabe  e  Punta Lumenera, giunge a Bosa Marina, punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di' coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Malvasia di Bosa» devono essere quelle atte a conferire alle  uve  e  ai  vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto  da considerarsi esclusi i terreni male esposti, non soleggiati, umidi  o idromorfi.

I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una  densità  di

almeno 4.000 ceppi per ettaro.

 

La resa  massima  di  uva  per  ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a  denominazione  di origine controllata «Malvasia di Bosa» non deve superare

6,00 tonnellate per ettaro,

fatta  eccezione  per  la  tipologia  spumante  che  può arrivare a

8,00 tonnellate per ettaro.

La resa,  anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  dovrà essere riportata a detti limiti, purché la  produzione  globale  del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva per ettaro superi detto limite, l'intera produzione non  avrà diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata; l'eventuale eccedenza di produzione nel limite massimo del 20%  potrà  confluire nella IGT corrispondente.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a denominazione di origine controllata «Malvasia  di  Bosa» 

un  titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00%, 

ad  esclusione  delle uve destinate alla vinificazione della tipologia spumante,  le  quali dovranno assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo  naturale di 11,00%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di  vinificazione,  conservazione,  invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere  effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione delimitata all'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate  anche nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella   zona   delimitata.  

Le    operazioni    di    vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento  del  vino  a  denominazione  di

origine  controllata  «Malvasia  di  Bosa»  spumante  possono  essere effettuate anche fuori della zona delimitata nell'art. 3  e  comunque entro il territorio della Regione Sardegna.

Non  è  consentito  l'uso  di  mosti  concentrati;  e'  tuttavia consentito l'arricchimento mediante concentrazione a freddo del mosto di malvasia ottenuto.

Per  i  vini  di  cui  all'art.  1  è  consentito   un   leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le rese massime dell'uva in vino, con riferimento all'uva fresca, dovranno essere le seguenti:

«Malvasia di Bosa»: 70%;

«Malvasia di Bosa» riserva: 70%;

«Malvasia di Bosa» spumante: 70%;

«Malvasia di Bosa» passito: 50%.

Qualora detta resa, con  l'esclusione  della  tipologia  passito, superi questo limite, ma non l'80%,  l'eccedenza  non  avrà  diritto alla  denominazione  di  origine,  ma   può   ricadere   nella   IGT corrispondente qualora ne abbia le  caratteristiche. 

Oltre  la  resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC  o IGT, per tutto il prodotto.

Per la tipologia passito è consentito inoltre l'appassimento  in locali idonei fino a raggiungere

un contenuto  zuccherino  minimo  di 272 g/l.

E' altresì ammessa la parziale disidratazione  con  ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Malvasia  di Bosa», se sottoposto ad un periodo di  invecchiamento di almeno

2 anni

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve,

di cui almeno 1 anno in botti di legno,

può recare in etichetta la menzione «Riserva».

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia amabile o dolce deve  essere  immesso  al  consumo  a

partire dal 1° marzo successivo all'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo a partire dal

1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia «passito» deve essere immesso al  consumo  a  partire

dal 1° aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di  Bosa» di  cui  all'art.  1,  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Malvasia di Bosa» amabile o dolce:

colore: giallo paglierino o dorato più o meno intenso;

profumo: aromatico, fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.,

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Malvasia di Bosa» riserva:

colore: giallo paglierino o dorato più o meno intenso;

profumo: intenso, complesso, fine, delicato, caratteristico;

sapore:  dal  secco  al  dolce,  morbido,   vellutato,   talvolta mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

«Malvasia di Bosa» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con spuma persistente;

profumo: aromatico, fruttato, caratteristico;

sapore: da demisec a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 9,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

«Malvasia di Bosa» passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore: da amabile a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

E'  in  facoltà  del  Ministero  per  le  politiche  agricole alimentari e  forestali  -Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche dei  vini,  modificare,  con  proprio  decreto  i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella designazione e presentazione dei vini  a  denominazione  di origine controllata «Malvasia  di  Bosa»  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

E' consentito l'uso della menzione «vigna» seguita  dal  relativo toponimo, secondo la normativa vigente.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1, con l'esclusione delle tipologia spumante, è obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per l'immissione al consumo dei  vini  «Malvasia  di  Bosa»  sono ammesse soltanto bottiglie di vetro della capacità di  litri  0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,00 chiuse con tappo  di  sughero  o  di  altro materiale ritenuto idoneo dalle norme  in  vigore,  con  l'esclusione della menzione «riserva» per la quale è  obbligatorio  il  tappo  in sughero.

Per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375  è  ammesso  il tappo a vite.

Per la tappatura dei vini spumanti, ad esclusione delle bottiglie di capacità fino a litri 0,375, è consentito solo il tappo a  fungo in sughero.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A. Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’area di produzione del vino “Malvasia di Bosa” risulta in una porzione di territorio della

Sardegna Centro-occidentale compresa tra fra il Comune di Bosa a Nord e Punta di Foghe alle foci

del Rio Mannu a sud, nell’ambito della zona storicamente denominata “Planargia.”

In questo areale il vitigno Malvasia è il più coltivato, prevalentemente impiantato nelle colline

calcaree, a quote comprese tra il livello del mare ed i 300 metri di altezza.

In Planargia la varietà Malvasia è generalmente coltivata in purezza ma, specie nei più vecchi

vigneti, si ritrova insieme ad altre varietà locali tipiche del germoplasma della Sardegna, quali il

Cannonau, il Vermentino, il Pascale, i Moscati, i Bovali, il Retagliadu, il Torbato e il Nasco.

5

I terreni in cui il vitigno trova ospitalità risalgono al Miocene, sono costituiti in parte da tufi

pomicei lacustri e fluvio lacustri, e in parte da calcarei organogeni od arenacei talvolta marnosi.

Sono ben soleggiati, principalmente collinari, a volte pianeggianti, o con dolce declivio e la loro

quota altimetrica non supera mai i 300 m s.l.m. Il vitigno fornisce il miglior prodotto se coltivato su

terreni sciolti, magri e soleggiati, poveri di azoto e sostanza organica e ricchi di potassio.

Questo è anche quanto emerso da un lavoro di monitoraggio dei suoli svolto dall’Ente Regionale di

Sviluppo e Assistenza Tecnica (ex ERSAT, ora denominato Laore) nell’ambito della

predisposizione della “carta nutrizionale” della Planargia. In particolare il lavoro per effettuato, ha

consentito di evidenziare come significativi i parametri di alta percentuale di calcare attivo con

valori di pH prossimi a 8,5, ricche dotazioni di potassio e magnesio e scarsi livelli di sostanza

organica.

Il clima di questo territorio è caldo arido, con inverni miti e temperature estive che nei mesi di

luglio ed agosto superano i 30° C.

Le caratteristiche ambientali e i fattori climatici prevalenti dell'area, quali le temperature miti ed il

costante soleggiamento che si riscontra durante l'intero anno, la presenza di piccoli apporti di

precipitazioni anche durante la stagione estiva, le escursioni termiche nella tarda estate, le brezze

marine, le colline calcaree che riflettono la radiazione solare, consentono una maturazione regolare

delle uve ed una esaltazione degli aromi.

Fattori umani rilevanti per il legame.

Uno degli elementi più importanti e determinanti che hanno contribuito riconoscimento del vino “Malvasia di Bosa” è certamente il fattore umano legato al territorio di produzione.

La presenza dell’uomo in Planargia ha origini e testimonianze antichissime. Numerose domus de janas, nuraghi e tombe dei giganti attestano un’intensa frequentazione del territorio già in età preistorica e protostorica.

Ma furono i Fenici a scoprirne i vantaggi dovuti alla posizione geografica, alla presenza di un fiume navigabile e di un entroterra ricco di risorse naturali.

Esiste per questo vino una “letteratura” remota e recente, sia nella tradizione popolare e poetica in “limba” sia “culta” di viaggiatori, esperti del settore e scrittori di grande firma, come Luigi Veronelli e Mario Soldati, che al Malvasia di Bosa hanno dedicato pagine di alto pregio.

Ovunque le testimonianze scritte e orali ne decantano la raffinatezza, la soavità e il valore simbolico, nel contesto di forte identità sociale e culturale della zona di produzione.

Dalle genti che abitano la Planargia la Malvasia è sempre stata considerata un vino nobile ed elitario, un vino particolare da riservare per circostanze e persone speciali, perpetuando in questo modo un consolidato rituale sociale. La Malvasia è un vino “chi cheret chistionadu!”, esclamazione questa di gradimento e al tempo stesso complimento al cantiniere-produttore all’atto della degustazione.

E’ il vino della mattina, non perché leggero o di poco conto, ma perché la domenica, dopo la messa, gli uomini fanno il giro delle cantine e si scambiano pareri e saperi sulle sue qualità.

La Malvasia è il simbolo dell’amicizia e dell’ospitalità, e la si offre alle persone a cui si tiene particolarmente; è il vino della festa, e non solo per le caratteristiche organolettiche della classificazione ufficiale dei sommelier, ma anche perché privilegiata nelle ritualità festive, in cui più che altrove si esplicitano lo scambio simbolico e le relazioni di reciprocità.

La Malvasia di Bosa in questo territorio è quindi soprattutto un bene sociale.

Così potete stare certi che quando vi viene offerta, il gesto ha un significato che va oltre i consueti rapporti conviviali perché, come ebbe ad osservare già nel lontano 1895 Pompeo Trentin, “i proprietari difficilmente se ne privano” ma quando lo fanno vi stanno donando molto di più di un bicchiere di pregiata Malvasia di Bosa. Non si può comprendere l’eccellenza raggiunta da questo vino, senza fare riferimento a questo contesto culturale.

I sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per un’efficace uso della meccanizzazione nelle operazioni colturali ed in particolare nella difesa fitosanitaria.

Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione, adeguatamente differenziate per le diverse tipologie: ”Malvasia di Bosa Amabile o Dolce”, “Malvasia di Bosa Spumante”, “Malvasia di Bosa Passito” e “Malvasia di Bosa Riserva” quest’ultimo vino più strutturato che richiede un periodo di invecchiamento e affinamento di almeno due anni di cui un anno in botti di legno.

 

B. Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 

C. Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B.

La specificità della DOC Malvasia di Bosa è fondamentalmente dovuta alla particolare situazione orografica del territorio della Planargia, all’orientamento delle valli e alla vicinanza di queste al mare.

Tutte condizioni che hanno particolari effetti sulle caratteristiche qualitative e quantitative della produzione, diverse a seconda dell’esposizione, della giacitura dei vigneti e dell’intensità e frequenza delle piogge e dei venti dominanti, tra i quali il maestrale, il levante e, anche se più di rado, la tramontana.

La millenaria storia vitivinicola della regione è la prova fondamentale della stretta connessione ed interazione tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Malvasia di Bosa” ottenuto dal vitigno Malvasia che grazie a dei monaci benedettini è arrivato in Sardegna durante il periodo della dominazione bizantina, dalla citta' di Monembasia che si trova in Grecia, nella regione di Morea.

Si diffuse anche nelle attuali province di Oristano e Cagliari, ma quello prodotto nella zona di Bosa raggiunge qualità specifiche di finezza e pregio sia per le caratteristiche ottimali della zona di coltivazione, sia per l’intervento dell’uomo che ha tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enogiche, migliorate ed affinate nel corso del tempo anche grazie al progresso scientifico e tecnologico fino ad ottenere l’attuale rinomato vino.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano

Via Carducci (palazzo SAIA),

09170 Oristano

tel. 0783 21431 - fax 0783 73764

e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Oristano è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

        

 

MOSCATO DI SORSO SENNORI

D.O.C.

Decreto18 Gennaio 2011

(fonte Guri)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso -  Sennori" o "Moscato di Sorso" o "Moscato di Sennori" è riservata ai vini  che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:

 

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" bianco

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" liquoroso

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" passito

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" spumante .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC "Moscato di Sorso - Sennori"devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal  vitigno

Moscato bianco minimo 90%,

possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei  alla  coltivazione  nella  regione  Sardegna,  presenti   nei vigneti, fino ad un massimo del 10 per cento.

Per la tipologia spumante  detta  percentuale  deve  essere  ottenuta esclusivamente da  uve  provenienti  da  vitigni  aromatici  a  bacca bianca.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte all'interno dei territori  comunali  di

Sorso e Sennori.

In provincia di Sassari

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali  e  di  coltura  delle  uve  destinate  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire  alle  uve,  ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono   essere   comunque   tali   da   assicurare   le   necessarie caratteristiche alle uve.

E' escluso  il  sistema  di  allevamento  a tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

I nuovi impianti ed i  reimpianti  dovranno  avere  una  densità di almeno 3500 ceppi per ettaro.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DO "Moscato di Sorso - Sennori" non deve essere superiore a 

9,00  tonnellate  per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa per  ettaro  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.

La resa dovrà essere  riportata  a  detto  limite  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del  vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione d'origine controllata "Moscato di Sorso -  Sennori" 

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento   per   la produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere  effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori.

E'  tuttavia  consentito  che  le  operazioni   di   elaborazione   e imbottigliamento degli spumanti siano  effettuate  all'interno  della regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le  sue peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata "Moscato di Sorso -  Sennori"  è  vietato  aumentare  la  gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano  stati  oggetto di concentrazione.

E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta  o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria  ventilata,  con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Per la preparazione del tipo liquoroso è  consentita  l'aggiunta  di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base.

Nella  produzione  del  vino  spumante  sono  consentite   tutte   le operazioni di spumantizzazione  così  come  previste  dalle  attuali norme di legge.

Per i vini di cui all'articolo 1, con  l'esclusione  della  tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovrà essere superiore al 70 %.

Qualora detta resa superi questo  limite,  ma  non  l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma  può ricadere  nella   IGT   corrispondente   qualora   ne   abbia   le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a  qualsiasi  denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Il vino "Moscato di Sorso -  Sennori"  non  può  essere  immesso  al consumo prima del

1 novembre dell'annata di produzione delle uve   per la  tipologia  spumante; 

1  marzo  successivo   all'annata   di produzione  delle  uve  per  la  tipologia  bianco 

1  giugno successivo all'annata  di  produzione  delle  uve  per  le  tipologie liquoroso e passito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata  "Moscato  di  Sorso  - Sennori" all'atto dell' immissione al consumo, devono  presentare  le seguenti caratteristiche:

 

"Moscato di Sorso - Sennori" bianco

colore: giallo dorato;

profumo: intenso ,caratteristico;

sapore: dolce, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Moscato di Sorso - Sennori" passito

colore: giallo dorato;

profumo: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce, pieno, mielato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

zuccheri residui minimo 45,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Moscato di Sorso - Sennori" liquoroso

colore: giallo dorato;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: dolce, complesso, fine;

titolo alcolometrico vol. effettivo minimo: 17,50%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00%;

zuccheri residui: minimo 60,00g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Moscato di Sorso - Sennori" spumante

spuma: fine ed evanescente

colore: giallo paglierino;

profumo: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00% vol.;;

zuccheri riduttori: da 50,00 a 95,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali , con proprio decreto, di modificare i limiti indicati  per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno  riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione dei  i  vini  a  denominazione  di origine controllata "Moscato di  Sorso-Sennori"  con  l'esclusione delle tipologie liquoroso e spumante, è  obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio,  di capacità non superiore a litri  3,  ad  esclusione  delle  tipologie "passito" e "liquoroso" per il quale  sono  consentite  bottiglie  di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo in sughero  o con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione  del tappo corona.

Per  il  confezionamento  dei  vini  spumanti,  non   è   consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Il territorio interessato, che comprende la regione storicamente chiamata Romangia, è situato nella Sardegna Nord-Occidentale.

La formazione dei substrati abbraccia un arco di tempo compreso fra il Miocene e l’Olocene con formazioni di origine vulcanica e sedimentaria la cui posizione stratigrafica, dalla più antica alla più recente, risulta essere: 1-formazione “ Andesitoide”, 2-formazione “trachitoide”, 3-complesso sedimentario (miocene), 4-depositi eolici (quaternario), 5-

alluvioni e depositi di versante.

L’evoluzione morfologica ha modellato queste formazioni in colline disposte ad anfiteatro verso il mare a nord e degradanti dolcemente verso la linea di costa, salvo dove il profilo del versante viene interrotto dall’affioramento di caratteristiche testate di strati rocciosi più resistenti all’erosione che proteggono le formazioni sottostanti.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

I suoli presenti nell’ area e classificati, secondo gli schemi della Soil Taxonomy, in Entisuoli, Inceptosuoli e Alfisuoli consentono una ripartizione pedologica in 3 tipologie:

1- Suoli evolutisi su alluvioni recenti , pianeggianti o debolmente ondulati, con tessitura da franco sabbiosa ad argillosa, reazione subalcalina, permeabili, destinati a colture ortive, vigneti, frutteti e oliveti.

2- Suoli evolutisi su depositi di versante delle formazioni calcaree e marnose del Miocene, talvolta terrazzati artificialmente, utilizzati a frutteti, oliveti vigneti e incolti, con tessitura da franca ad argillosa, buona profondità a reazione da neutra a subalcalina, di buona aggregazione saturi e drenati.

3- Suoli evolutisi sulle morfologie collinari e sedimentarie da erosioni di calcarei e marne, e racchiude i paesaggi maggiormente caratterizzanti la zona, con distese di vigneti e oliveti, che si alternano a macchia mediterranea e rimboschimenti, a tessitura franca e argillosa con reazione subalcalina, di buona aggregazione e ben drenati.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è varia dal livello da pochi m. s.l.m. a 350 m. s.l.m.

Il clima dell’area è semiarido nei mesi estivi, con precipitazioni annue da 500 mm a 800; i giorni con pioggia sono compresi tra 60 e 80 giorni, concentrati sopratutto nei mesi da dicembre a febbraio.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La storia viticola della Romangia è strettamente intrecciata con la cultura popolare, ricca di valori umani semplici, nella quale l’ospite gode sempre dell’accoglienza propria di una gente laboriosa, gelosa di un’identità storica, culturale e linguistica orgogliosamente preservata e tramandata, nota ed apprezzata anche oltre i confini della Sardegna.

La coltivazione della vite nel territorio ha origini antichissime, come suggerisce il nome stesso, di derivazione romanica, “ Romangia”, testimoniato in letteratura e confermato da diversi studi archeologici, fra i quali quelli effettuati in località “Geridu”, in Comune di Sorso, con reperti e ritrovamenti di vinaccioli carbonizzati, roncole per la potatura e per la vendemmia, boccali di ceramiche usati per bere il vino e vasi vinari.

Nel corso dei secoli la tradizione viticola si è tramandata e rafforzata; nella zona della “Pedraia”, nel territorio comunale di Sorso, gli archeologi hanno trovato un impianto di vinificazione scavato nella roccia calcarea, che reca incisa su un pilastro la data del 1602. La vite nella Romangia è considerata tuttora coltura principe del territorio. Il riconoscimento della Doc Moscato di Sorso-Sennori è avvenuto con DPR del 31.03.1972, pubblicato sulla GU n. 193 del 26.07.1972.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione, è quello tradizionalmente coltivato nell’area geografica considerata: il Moscato bianco.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini,

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione, attualmente adeguatamente differenziate per le varie tipologie.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La DOC Moscato di Sorso-Sennori è riferita a 4 tipologie di vino che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In tutte le tipologie si riscontrano aromi floreali e fruttati tipici della cultivar di base, e con note, in particolare nelle tipologie “bianco”, “passito” e “liquoroso”, di miele, mandorle e frutta secca,.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare orografia collinare del territorio di produzione e la felice esposizione dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamente di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni medio-basse, (500 a 800 mm/anno), con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura media annuale, unita ad una temperatura relativamente elevata nei mesi estivi e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, con interessanti escursioni termiche fra il giorno e la note, consente alle uve una maturazione ottimale, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Moscato di Sorso-Sennori".

La complessa storia vitivinicola della zona, conferma la stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Moscato di Sorso Sennori”.

La notorietà di questo vino è documentata da numerose citazioni in letteratura (Spano, Manca dell’ Arca, Moris) e riportate anche negli annali dei quaderni della Facoltà di Agraria di Sassari.

Di fatto questa notorietà rappresenta la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.