Abruzzo › ABRUZZO IGT

COLLI APRUTINI I.G.T.

COLLI DEL SANGRO I.G.T.

COLLINE FRENTANE I.G.T.

COLLINE PESCARESI I.G.T.

VIGNETI TORINO DI SANGRO

VIGNETI TORINO DI SANGRO

 

COLLI APRUTINI

I.G.T.

Decreto 18 febbraio 2010

Rettifica Decreto 23 luglio 2010

Modifica Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino,

Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Malvasia,

Manzoni bianco,

Montonico,

Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Verdicchio,

 Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

 

L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Barbera,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Malbech,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;

in provincia di Teramo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Colli Aprutini”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

24,00 t/ha per le tipologia bianco, rosso e rosato;

22,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i. 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l’indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Colli Aprutini” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colli Aprutini” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“Colli Aprutini” Bombino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Colli Aprutini” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli Aprutini” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli Aprutini” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli Aprutini” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

 “Colli Aprutini” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Verdicchio:

colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Barbera:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: secco, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

 

“Colli Aprutini” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Malbech:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, mediamente acido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colli Aprutini” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli Aprutini” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colli Aprutini” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “ fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende una parte significativa della provincia di Teramo costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte settentrionale.

La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna.

La piovosità e ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm).

Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.

Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino e la Passerina, a quelli tardivi come il Montonico ed il Montepulciano.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, in particolare nell’area Aprutina, come ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.

Il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dell’area Piceno-Aprutina ossia l’attuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualità dei suoi vini.

Dopo Polibio sono stati numerosi gli autori che nei loro scritti hanno descritto ed elogiato la vitivinicoltura della terra Aprutina.

Ma accanto alle eloquenti parole di scrittori famosi, si affiancano anche quelle altrettanto chiare dell’avvocato Gian

Francesco Nardi (1746-1813) che, nell’opera Saggi su l’Agricoltura Arti e Commercio della provincia di Teramo pubblicata nel 1789, a proposito della vitivinicoltura nel circondario teramano riferisce: “Noi tutto giorno attendiamo a coltivare le vigne.

Elleno sono così feraci, che in alcuni anni restano invendemiate per mancanza di vasi, che ne rattengano il liquore. Eppure ancora non sappiamo fare un buon vino, che compriamo dall’Estero, quando ce ne venga la voglia.

Sono infinite le qualità delle nostre uve, si maturano perfettamente, e divengono dolcissime; ma ignoranti ed indolenti fino alla stupidezza ci è incognito fino il di loro nome vero”.  

Ma grazie all’instancabile opera del senatore e ministro del Regno d’Italia Giuseppe Devincenzi (1846-1903) la viticoltura teramana si avviò ben presto verso un rapido rinnovamento che pose questo territorio tra i primi in Italia.

Il Devincenzi, Ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio dal 1871 al 1874 nonché Presidente della Società dei Viticoltori Italiani, costituita nel 1884, in un Indirizzo ai proprietari ed ai coltivatori del 1885 faceva importanti considerazioni sulla coltivazione e sulla qualità dei vini, indicando anche gli indirizzi agronomici ed enologici da prendere ad esempio per produrre buoni vini.

Il lungo percorso storico che ha caratterizzato la viticoltura teramana ha trovato, a metà degli ’90 del novecento, nel riconoscimento di una sottozona del Montepulciano d’Abruzzo e di una specifica denominazione di territorio, il Controguerra, i punti di maggiore qualificazione della produzione vinicola dell’area in oggetto, ritenuta l’area di produzione dei vini più interessanti d’Abruzzo.

Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni ’80 del novecento sia vitigni internazionali quali Merlot e Cabernet sia vitigni autoctoni come Passerina , Pecorino e

Montonico.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali sia a pergola abruzzese sia soprattutto a filare; i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:  

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura, complessità ed armonia.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno ossia frutti rossi maturi, vegetale, spezie.

I vini bianchi aventi come base il Trebbiano, cui si affianca spesso la Passerina e nelle aree più interne il Montonico, si presentano di buona struttura, aciduli, freschi e profumati. Quelli con specificazione di vitigno, ottenuti utilizzando non meno dell’85% del vino di riferimento, presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dai Monti della Laga e dal massiccio del Gran Sasso a nord-ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della vite.

L’interazione dei fattori naturali, vitigno-clima-suolo, e l’esperienza maturata in decenni di lavoro da parte degli operatori locali, le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità legata sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a). 

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

COLLI DEL SANGRO

I.G.T.

Decreto 18 febbraio 2010

Rettifica Decreto 23 luglio 2010

Modifica Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangrobianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangrocon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Garganega,

Greco,

Malvasia bianca lunga,

Manzoni bianco,

Montonico,

Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Barbera,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro,

 in provincia di Chieti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Colli del Sangro”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

25,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato;

24,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Colli del Sangro” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Garganega:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico.

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

“Colli del Sangro” Greco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colli del Sangro” Malvasia bianca lunga:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Barbera:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: secco, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colli del Sangro” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colli del Sangro” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica  “Colli del Sangro” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende la parte centrale della provincia di Chieti costituita dalla collina litoranea e soprattutto dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio della Maiella.

La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona si aggirano sugli 800 mm/anno, con circa 74 giorni piovosi di cui mediamente 8 nei mesi da ottobre ad aprile e 4 da maggio a settembre. La piovosità e ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 90 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 45 mm).

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali di circa 14°C e temperature mensili da aprile ad ottobre comprese tra i 14 ed i 16°C, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, si aggira intorno a 2.000 gradi-giorno, che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Pecorino, il Sangiovese, il Trebbiano, a quelli tardivi come il Montepulciano.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area frentana. Infatti una preziosa testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577).

Grazie poi agli Scherzi ditirambici di fra’ Berbardo Maria Valera (1711-1783), nativo di Giuliano Teatino in provincia di Chieti, composti nella seconda metà del ‘700, siamo in grado di conoscere i nomi di due vini regionali assai richiesti per le loro qualità organolettiche: il bianco di Castellamare, a quei tempi ascritta all’Abruzzo Ulteriore Primo e posta sulla sponda sinistra della foce del fiume Pescara, e la Lacrima di Tollo, un rosso, quest’ultimo, che il frate cappuccino ritiene di gran lunga superiore al Montepulciano (quello della Toscana) degustato mentre era al Convento dell’Ordine a Siena, ma che era del tutto sconosciuto nella zona Frentano-Marrucina (Lanciano-Chieti).

Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera.

La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco.

Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”.

Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata una tra le più importanti dal punto di vista viticolo a livello regionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere.

Infatti, accanto ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni ’80 del novecento sia vitigni nazionali che internazionali.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali a pergola abruzzese ma nei nuovi impianti prevale decisamente il filare (spalliera semplice e doppia); i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie

fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno ossia frutti rossi, vegetale e spezie. I vini bianchi aventi come base il Trebbiano si presentano di buona struttura, freschi e profumati. Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e del massiccio della Maiella a ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole alla coltivazione della vite. Dall’interazione dei fattori naturali (clima e suolo) con quelli umani legati alla tradizione ed alle tecniche di coltivazione, nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità legata al territorio ed al vitigno di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COLLINE FRENTANE

I.G.T.

Decreto 02 marzo2010

Rettifica Decreto 23 luglio 2010

Modifica Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Tipologie di vini e relativa base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentanecon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Greco,

Malvasia bianca lunga,

Manzoni bianco,

Montonico,

Moscato,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Sauvignon,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentanecon la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di

Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio,

in provincia di Chieti.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Colline Frentane”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

26,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato;

24,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colline Frentane” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Colline Frentane” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

 “Colline Frentane” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

“Colline Frentane” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Frentane” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Frentane” Greco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colline Frentane” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Frentane” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Frentane” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Frentane” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colline Frentane” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e designazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.

E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende la parte centrale della provincia di Chieti costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio della Maiella che domina imponente l’intero territorio.

La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze piuttosto contenute ma spesso interrotte bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi), è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona si aggirano sugli 800 mm/anno, con circa 74 giorni piovosi all’anno di cui di media 8 nei mesi da ottobre ad aprile e 4 da maggio a settembre. La piovosità e ben distribuita nel corso dell’anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 90 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 45 mm).

Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie annuali di circa 14,6°C e temperature mensili da aprile ad ottobre comprese tra i 14 ed i 16°C, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.

Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, si aggira sui 2.000 gradi-giorno, che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Pecorino, il Sangiovese, il Trebbiano e la Passerina, a quelli tardivi come la Cococciola, il Cabernet e il Montepulciano.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.

Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani, si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.

Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area frentana.

Infatti una preziosa testimonianza dell’importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra’ Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577).

Grazie poi agli Scherzi ditirambici di fra’ Berbardo Maria Valera (1711-1783), nativo di Giuliano Teatino in provincia di Chieti, composti nella seconda metà del ‘700, siamo in grado di conoscere i nomi di due vini regionali assai richiesti per le loro qualità organolettiche: il bianco di Castellamare, a quei tempi ascritta all’Abruzzo Ulteriore Primo e posta sulla sponda sinistra della foce del fiume Pescara, e la Lacrima di Tollo, un rosso, quest’ultimo, che il frate cappuccino ritiene di gran lunga superiore al Montepulciano (quello della Toscana) degustato mentre era al Convento dell’Ordine a Siena, ma che era del tutto sconosciuto nella zona Frentano-Marrucina (Lanciano-Chieti).

Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco.

Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e “in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)”. Grazie alla vocazionalità del territorio ed alla dedizione di migliaia di viticoltori, a partire dai primi anni cinquanta del novecento, soprattutto a seguito della nascita di numerose cantine sociali, quest’area è diventata una tra le più importanti dal punto di vista viticolo a livello regionale, sia per quantità ma anche per qualità dei vini che oggi essa riesce ad esprimere.

Infatti, accanto ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni ’80 del novecento sia vitigni nazionali sia internazionali, sia ancora sono stati riscoperti vitigni autoctoni come il Pecorino, la Cococciola, il Moscato (biotipo di Frisa).

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali a pergola abruzzese ma nei nuovi impianti prevale decisamente il filare (spalliera semplice e doppia); i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie

fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura. La spumantizzazione dei vitigni Pecorino e Moscato avviene utilizzando il metodo charmat con eccellenti risultati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno ossia frutti rossi, vegetale e spezie. I vini bianchi aventi come base il Trebbiano si presentano di buona struttura, freschi e profumati. Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e del massiccio della Maiella a ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole alla coltivazione della vite. In particolare, dall’interazione dei fattori naturali (clima e suolo) con quelli umani legati alla tradizione ed alle tecniche di coltivazione, nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità legata al territorio ed al vitigno.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

COLLINE PESCARESI

I.G.T.

Decreto 18 febbraio 2010

Rettifica con Decreto 23 luglio 2010

Modifica con Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 28 novembre 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Biancame,

Bombino,

Chardonnay,

Cococciola,

Falanghina,

Fiano,

Greco,

Malvasia,

Manzoni bianco,

Montonico,

Moscato,

Mostosa,

Passerina,

Pecorino,

Pinot bianco,

Pinot grigio,

Riesling,

Sauvignon,

Sylvaner verde,

Traminer,

Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano),

Vermentino

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno.

 

L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico,

Barbera,

Cabernet Franc,

Cabernet Sauvignon,

Ciliegiolo,

Dolcetto,

Maiolica,

Malbech,

Merlot,

Pinot nero,

Primitivo,

Sangiovese,

Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” comprende l’intero territorio amministrativo della

provincia di Pescara,

nella regione Abruzzo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

24,00 t/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato;

22,00 t/ha per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per la tipologia bianco;

10,00 % vol. per le tipologie rosso e rosato;

10,50 % vol. per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Colline Pescaresi” Bianco e Bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Rosso e Rosso frizzante:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, complesso;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Rosato e Rosato frizzante:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 “Colline Pescaresi” Rosso Novello:

colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colline Pescaresi” Rosato Novello:

colore: rosa più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: fresco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.

 

 “Colline Pescaresi” Biancame:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colline Pescaresi” Bombino:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Chardonnay:

colore: giallo paglierino poco intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Cococciola:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini a volte dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Falanghina:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fruttato, floreale, delicato, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Pescaresi” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Pescaresi” Greco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Colline Pescaresi” Malvasia:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli a volte dorati;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Manzoni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: gradevolmente asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Pescaresi” Montonico:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Moscato:

colore: giallo paglierino, con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: aroma tipico, abbastanza intenso, delicato;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.

 

“Colline Pescaresi” Mostosa:

colore: giallo paglierino;

profumo: floreale, fruttato, gradevole;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Passerina:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Pecorino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

profumo: gradevole, floreale, fruttato;

sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: floreale, fruttato;

sapore: fresco, gradevole, persistente, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al ramato;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli, a volte ambrati;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico, gradevole;

sapore: gradevole, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

 “Colline Pescaresi” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Sylvaner verde:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fruttato, aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, fresco, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Traminer:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, piacevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Vermentino:

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdolini;

profumo: profumo caratteristico delicato e gradevole;

sapore: asciutto, fresco, armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Aglianico:

colore: rosso rubino abbastanza intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Barbera:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: secco, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon):

colore: rosso rubino ;

profumo: erbaceo, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Dolcetto:

colore: rosso rubino con riflessi violacei più o meno intensi;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colline Pescaresi” Maiolica:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colline Pescaresi” Malbech:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, mediamente acido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Colline Pescaresi” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Pinot nero:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, debolmente amaro, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Primitivo:

colore: rosso rubino mediamente intenso con riflessi violacei;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, debolmente amaro, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Colline Pescaresi” Sangiovese:

colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;

profumo: vinoso, caratteristico;.

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

“Colline Pescaresi” Syrah:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e designazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari. E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi", ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 comprende l’intera provincia di Pescara la quale, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che può considerasi montuosa, è costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella.

Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm).

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e

caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Sauvignon, Moscato, Incrocio Manzoni, sia di quelle medio-tardive quali il Pecorino, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle tardive quali il Montepulciano.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Le notizie storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area pescarese sono numerose, come testimoniano diversi autori di differenti epoche, legata soprattutto all’instancabile opera dei padri benedettini presenti nelle diverse abbazie sorte sul territorio quali quella di S. Clemente a Casauria per volere dell’imperatore Ludovico II che acquistò le terre nell’871, quella di Santa Maria di Casanova del 1191 (Villa Celiera) e quella di Santa Maria Arabona del 1209 (Manoppello).

Ma, facendo un salto di alcuni secoli, come afferma il Prof. Franco Cercone in uno dei suoi numerosi scritti “dobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi, alla fine del 1700, l’ampliamento dell’area di coltivazione del vitigno Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara”.

In quest’area, ascritta oggi alla provincia di Pescara, vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro.

E’ da ritenersi che le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dell’alta Val Pescara, particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest’area ed è probabile che diversi vitigni, tra cui il Montepulciano, siano stati

trapiantati dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui, il “vitigno portabandiera dell’Abruzzo”, sia migrato agli inizi del 1900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.

Da quanto detto si evince che la presenza del vitigno Montepulciano nell’entroterra della provincia di Pescara, oggi

vitigno alla base per la produzione dei vini rossi di quest’area, risale ormai ad oltre due secoli ed è proprio in questa zona che esso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità, evidenziando peculiari caratteristiche legate sia agli aspetti olfattivi che gustativi.

La zona interna della provincia di Pescara vanta antiche tradizioni viticole tanto che un sinonimo del vitigno Montepulciano è “Montepulciano di Torre dé Passeri” o semplicemente “Torre dé Passeri” come ricorda Bruno Bruni nel capitolo dedicato al Montepulciano in una pubblicazione del Ministero dell’Agricoltura - Commissione per lo studio ampelografico dei principali vitigni ad uve da vino coltivati in Italia del 1955.

Oltre al Montepulciano in quest’area sono presenti da molto tempo anche numerosi altri vitigni quali il Trebbiano, la Passerina, il Pecorino, il Moscato (quest’ultimo soprattutto nell’area di Castiglione a Casauria) ed in epoca più recente sono stati introdotti con successo anche vitigni internazionali quali Chardonnay, Sauvignon, Riesling, Merlot e Cabernet.

Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione da molto tempo, quali il Montepulciano, il trebbiano, il Pecorino, il Moscato, oltre ad altri introdotti agli inizi degli anni ’80 del novecento.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

sono quelle tradizionali a pergola abruzzese ma nei nuovi impianti prevale decisamente il filare; i sesti di impianto ed i

sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare, i vini rossi aventi come base il Montepulciano presentano caratteristiche chimico fisiche tipiche dei vini di grande struttura e corpo, mentre al sapore e all’odore si riscontrano i caratteri tipici del vitigno in particolare i frutti rossi. I vini bianchi aventi come base il Trebbiano si presentano di buona struttura, freschi con sentori fruttati e floreali. Quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi.

Particolare attenzione merita la produzione di vini passiti, sia bianchi aventi come base il vitigno Moscato (biotipo Moscato di Castiglione) sia rossi aventi come base il vitigno Montepulciano.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a nordovest e della Maiella a sud-ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della vite.

Dall’interazione dei fattori naturali con l’esperienza maturata dagli operatori e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità, fortemente legati al territorio ed al vitigno di provenienza.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.