Molise › ISERNIA CAMPOBASSO

BIFERNO D.O.C.

MOLISE D.O.C.

PENTRO D.O.C.

TINTILIA DEL MOLISE D.O.C.

OSCO I.G.T.

ROTAE I.G.T.

VIGNETI CAMPOMARINO

VIGNETI CAMPOMARINO

BIFERNO

D.O.C.
Decreto 6 giugno 2011

(FONTE guri)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata «Biferno» è riservata ai vini:

 

“Biferno” rosso,

“Biferno” rosso superiore 

“Biferno” rosso riserva

“Biferno” rosato,

“Biferno” bianco,

 

che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Biferno»  rosso, rosato, rosso riserva e  rosso  superiore,  debbono  essere  ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi,  in  ambito  aziendale,  la seguente composizione varietale:

Montepulciano: minimo 70% - massimo 80%,

Aglianico: minimo 10% - massimo 20%,

possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini  le  uve provenienti  dai  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  per  una percentuale massima del 20%, idonei alla coltivazione  nella  Regione Molise, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà  di  vite  per uve  da  vino  approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Biferno»  bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti  aventi,  in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano Toscano: 70% - 80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, per una percentuale tra il  20  e  30  %,  idonei  alla coltivazione per la Regione Molise, iscritti nel  Registro  Nazionale delle varietà  di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con  decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto  ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14 agosto 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Biferno»  devono  essere  prodotte  nella  zona appresso indicata che comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  di :

Acquaviva   Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino,  Castelbottaccio,  Castellino

del  Biferno,  Colletorto,  Ferrazzano,   Gambatesa,   Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano,  Lucito,  Lupara,  Macchia  Valfortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano,  Montecilfone,  Montefalcone

del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di  Bisaccia,  Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,  Pietracatella, Portocannone, Rotello,  Santa  Croce  di  Magliano,  San  Felice  del

Molise, San Giacomo degli  Schiavoni,  San  Giovanni  in  Galdo,  San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli,  Toro, Tufara, Ururi.

In provincia di Campobasso

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine  Controllata  di  cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini  derivati  le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi  idonei  ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo,  unicamente  i  vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di  altitudine non superiore ai

500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno»  rosso,  rosso riserva, rosso superiore e rosato,

600  metri  s.l.m.  per  il «Biferno» bianco.

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

 

La produzione massima di uva ammessa per la produzione  dei  vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 

14,00  t/ha di vigneto in  coltura  specializzata  per  i  vini  «Biferno» rosso, rosso riserva, rosato e bianco,

12,50  t/ha  per  il vino «Biferno» rosso superiore.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale  per ettaro non superi il 20% il limite medesimo.

La  Regione  Molise  con  proprio   provvedimento,   sentite   le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva  per ettaro inferiore a quello fissato nel presente  disciplinare  dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole

alimentari e forestali.

La resa massima dell'uva in vino, per  tutte  le  tipologie,  non deve essere superiore al 70% di vino a Denominazione di Origine.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di  vinificazione,  ivi  compreso  l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le predette operazioni, possono essere  effettuate  anche  nella  intera provincia di Campobasso.

Le uve  destinate  alla  vinificazione  debbono  assicurare  alle tipologie di vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

 

“Biferno” rosso e rosato un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo dell'11,50%  vol., 

“Biferno”  rosso riserva del 13,00% vol.,

“Biferno”  rosso  superiore dell'12,50% vol.,

“Biferno” bianco del 10,50% vol.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art.  1  all'atto  dell'immissione  al  consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

     

“Biferno” rosso:

colore: rubino più o meno intenso, con riflessi  granati  se invecchiato;

profumo:  gradevole,  caratteristico,  con  profumo  etereo  se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Biferno” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, delicato;

sapore: asciutto, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Biferno” bianco:

colore:  paglierino,  più  o  meno  intenso,  con   riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Biferno” rosso superiore:

colore: rubino più o meno intenso con  riflessi  granati  se invecchiato;

profumo: gradevole, intenso, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

“Biferno” rosso riserva:

colore: rubino più o meno intenso con riflessi granati;

profumo: gradevole, intenso, pieno, caratteristico con  profumo etereo;

sapore: robusto, asciutto, armonico,  vellutato,  giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,00 vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali modificare, con proprio decreto, i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «extra»,  «vecchio»,  e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo d'invecchiamento di almeno 

3  anni 

a  far  data  dal  1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Nell'etichettatura  dei   vini   a   denominazione   di   origine controllata «Biferno» e' obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a denominazione di origine  controllata  «Biferno»  rosso, rosato, rosso riserva, rosso superiore e bianco devono essere immessi al consumo in recipienti idonei fino ad una capacità massima di 5,00 litri.

Per le tipologie riserva e superiore è  obbligatorio  l'uso  del recipiente in vetro.

E' tuttavia consentito l'uso di contenitori speciali  aventi  una capacità superiore a 5,00 litri  per  i  quali  è obbligatoria  la chiusura con tappo di sughero raso bocca.

Per tutte  le  altre  tipologie  sono  consentiti  i  sistemi  di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Per le tipologie «Biferno» rosso e bianco è consentito l'uso  di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  di  materiale plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un involucro di cartone o di altro materiale rigido.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano, 55,3 % di Montagna e 44,7 % di collina; la peculiarità dei terreni a livello morfologico è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommità strette ed allungate di forma convessa e più raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi.

Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivio e franoso.

Il substrato è costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni arenacee e marnoso – arenacee del Miocene.

Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e 1.067 mm.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranee concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza uniforme sul territorio.

Nell’area molisana affiorano terreni con età e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T. 1983):

rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di età triassico-cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;

formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa.

Tali terreni affiorano in un’ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si estende verso NE sino alle medie valli del Trigno e del Biferno.

Il settore Sud orientale, di questa fascia , individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, è costituita da rilievi per lo più arenaceo marnosi.

Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnosoargilloso-arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;

il complesso alloctono delle “Argille Varicolori” affiora in gran parte del territorio molisano centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso.

E’ conosciuto anche con il termine di “complesso sifilide”, “caotico”, “indifferenziato”; la struttura caotica di questi terreni è dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di argille scagliose di origine tettonica. Tale complesso rappresenta il substrato sul quale poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e

marnoso-argillose di età miocenica. I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte dei rilievi che si estendono dai Monti Frentani sino al Matese;

sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia parallela alla linea di costa e che segue l’allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi  Ururi.

I dati di campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano a contatto tettonico con la formazione di “Argille Varicolori” e si sono deposti mentre nel bacino arrivavano coltri del complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul terreno del passaggio tra i sedimenti plio-pleistocenici con le restanti formazioni è dovuto alla presenza di rocce evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di Bisaccia, Guglionesi);

depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimità della foce;

depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia).

Sulla base della potenza di rilievo, la densità di drenaggio ed il substrato geolitologico si può parlare di tre tipi di paesaggio:

Sistema di paesaggio di colline, sistema di paesaggio delle colline costiere e sistema di paesaggio pedemontano.

I sistemi paesaggistici che interessano il “Biferno” sono:

Sistema di paesaggio di colline, con suoli ben drenati, da sottili a profondi, tessitura moderatamente fine, calcarei e pietrosità;

sistema di paesaggio delle colline costiere, con suoli ben drenati, da non calcarei a calcarei, substrato geolitologico sabbioso – argilloso, tessitura topsoil e subsoil, da fine a media, e pietrosità assente o scarsa.

Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli

L’altitudine dei terreni coltivati a vigneti, per la produzione dei vini Biferno, non può essere superiore ai 500 m s.l.m., per le tipologie rossi e rosato, mentre può arrivare 600 m. s.l.m., per i bianchi, nell’ambito della zona geografica delimitata che comprende comuni della sola provincia di Campobasso, situati tra il basso e medio Molise.

Fattori umani rilevanti per il legame

La storia e la civiltà agricola del Molise hanno tra le proprie singolarità, per riconosciuta e rinsaldata tradizione, i fattori umani legati al territorio agrario che hanno contribuito a produrre uve, con specifiche caratteristiche, per ottenere vini di ottima qualità.

La nostra viticoltura, conosciuta già ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum e Plinio parla di un famoso vino prodotto da una vite chiamata pumula, si è consolidata nel medioevo all’ombra del castello feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni.

L’intero territorio regionale è cosparso di testimonianze che documentano la presenza della vite e la illustre qualità dei vini ottenuti. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico, sulla produzione dei vini prodotti in Molise dalle varietà presenti e coltivate, risalgono agli scritti di Raffaele Pepe.

Giuseppe del Re, nel 1836, indica che “i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia”.

Nel 1892, su iniziativa di Angelantuono Baranello, sorge a Ferrazzano la Società Operaia che svolge un’intensa attività di promozione nel sottore agricolo locale.

L’influenza dei fattori umani, nel corso dei tempi ha portato alla costituzione di numerose cantine cooperative e private, portando nel contempo a definire aspetti tecnici e produttivi, puntualmente riportati nel vigente disciplinare di produzione.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

la produzione del vino “Biferno” deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno “Montepulciano”, per il 70-80%, e “Aglianico”, per il 10 – 20%, con aggiunta del 20% di uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa ammessi alla

coltivazione nella Regione Molise, di cui all’all’allegato 1. la produzione del vino “Biferno Bianco” deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno “Trebbiano Toscano”, per il 70-80%, con aggiunta del 20- 30% di uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione nella Regione Molise, di cui all’allegato 1..

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura, che anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione, sono comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare.

le pratiche relative alla vinificazione, compreso l’invecchiamento:

sono quelle tradizionalmente consolidate, per la vinificazione in rosso, delle uve provenienti dai vitigni Montepulciano e Aglianico e altri vitigni a bacca rossa ammessi alla coltivazione nella Regione Molise, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche, e in bianco, delle uve provenienti dai vitigni trebbiano Toscano e altri vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione nella Regione Molise, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Esse vanno effettuate nell’ambito della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

La resa massima dell’uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a Denominazione di Origine.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e caratterizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini a denominazione di Origine “Biferno” presentano caratteristiche chimico-fisiche proporzionate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti ambientali ed agronomici, le precise entità biologiche e scrupolose tecniche colturali, adottate dai viticoltori, hanno influenzato in modo determinante le caratteristiche organolettiche dell’uva e del vino da esse ottenuto, esaltando al meglio i caratteri qualitativi della produzione.

Per questa ragione nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

L’adozione delle forme di allevamento a tendone e/o a filare, a secondo delle zone, permette di controllare meglio le alterazioni climatiche in atto, e consente alle uve una maturazione graduale e completa.

La storicità della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata da importanti documenti, è la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Molisani”, tant’è che essa ha favorito la permanenza e/o l’insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul territorio, ovvero, è la dimostrazione di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all’evidente progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni.

Numerosi campi sperimentali sono stati realizzati per analizzare nuove tecniche di coltivazioni, per i vitigni iscritti alla DOC “BIFERNO”, controllati dall’ERSAM e dalla facoltà di agraria dell’Università del Molise.

Infatti, i viticoltori hanno dato e danno molto credito alle innovazioni tecnologiche, ritenendo importante l’ausilio dei ricercatori di settore, al fine di migliorare la produzione e la qualità dei vini.

Ciò è provato dal fatto che le novità tecniche e colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di potatura, che risultano essere un lavoro d’intelligenza e che nessuna macchina potrà mai rigorosamente fare, hanno trovato molto spazio nella viticoltura contemporanea.

Infatti il viticoltore Molisano ha sperimentato, sul campo, che il segreto della ottima produzione, dei vini DOC “BIFERNO”, è racchiuso nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal “ Bilancio energetico azoto – carboidrati”.

La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Biferno» è stata riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del Decreto 6 giugno 2011 e pubblicato sulla G.U. n° 143 del 22 giugno 2011.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso,

piazza della Vittoria, 1,

86100 Campobasso

Telefono 0874471245/ 0874471272

mail: controllo.vini@cb.camcom.it

La Camera di Commercio di Campobasso è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

VIGNETI URURI

VIGNETI URURI

 

MOLISE

DEL MOLISE

D.O.C.

Decreto 01 Giugno 2011

(fonte GURI)

MODIFICA Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso,

Rosso riserva,

Rosso Novello,

Rosato,

Rosso spumante di qualità,

Rosato spumante di qualità,

Bianco spumante di qualità,

Chardonnay,

Chardonnay spumante di qualità,

Chardonnay frizzante,

Falanghina,

 Falanghina passito,

Falanghina spumante di qualità,

Trebbiano,

Sauvignon,

Fiano,

Fiano frizzante,

Fiano spumante di qualità,

Greco bianco;

Malvasia,

Malvasia frizzante,

Malvasia spumante di qualità,

Moscato bianco,

Moscato bianco spumante di qualità,

Moscato bianco passito,

 Moscato bianco frizzante,

Pinot bianco,

Pinot bianco frizzante, Pinot bianco spumante di qualità,

Pinot grigio,

Pinot grigio frizzante,

Pinot grigio spumante di qualità,

Pinot nero,

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

 Merlot frizzante,

Merlot novello,

Sangiovese,

Aglianico,

Aglianico riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

 

“Molise” Rosso o Rosso “del Molise” anche nella tipologia Rosato, Novello, riserva e Rosso spumante di qualità:

Montepulciano per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Aglianico e Aglianico riserva:

Aglianico per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Sangiovese:

Sangiovese per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Merlot, anche nelle tipologie Merlot Novello e Merlot frizzante:

Merlot per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Pinot nero:

Pinot nero per almeno l’85%.

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Pinot grigio, anche nelle tipologie Pinot grigio frizzante e Pinot grigio spumante di qualità:

Pinot grigio per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Pinot bianco, anche nelle tipologie, Pinot bianco spumante di qualità e Pinot bianco frizzante:

Pinot bianco per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Chardonnay, anche nelle tipologie Chardonnay frizzante e Chardonnay spumante di qualità:

Chardonnay per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Falanghina, anche nelle tipologie Falanghina spumante di qualità e Falanghina passito:

Falanghina per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Fiano, anche nelle tipologie Fiano frizzante e Fiano spumante di qualità:

Fiano per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Greco Bianco:

Greco Bianco per almeno l’85%,

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da

altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

“Molise” o “del Molise” Malvasia, anche nelle tipologie Malvasia frizzante e Malvasia spumante di

qualità: Malvasia per almeno l’85%.

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Moscato bianco, anche nelle tipologie Moscato bianco spumante di qualità, Moscato bianco frizzante e Moscato bianco passito:

Moscato bianco per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Sauvignon:

Sauvignon per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Trebbiano:

Trebbiano per almeno l’85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

 

“Molise” o “del Molise” Bianco spumante di qualità:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano (vinificato in bianco) e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%.

 

“Molise” o “del Molise” Rosato spumante di qualità:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” comprende i seguenti comuni:

 Provincia di Campobasso:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Ielsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Molise, Monacilioni, Montagano, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, Sant’Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a P., San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, Santa Maria del Molise, San Massimo, San Polo Matese, San Martino in Pensilis, Sepino, Tavenna,

Termoli, Toro, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo;

 

Provincia di Isernia:

Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Sant’Agapito, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elena Sannita, San Pietro Avellana, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare, con buona sistemazione idraulica ed agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

E’consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata delle varietà di vite destinate alla produzione dei vini di cui all’art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

 

Aglianico, anche nella tipologia Riserva: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Cabernet sauvignon: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Chardonnay, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Falanghina, anche nelle tipologie Passito e spumante di qualità: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

Greco Bianco: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

Malvasia, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Merlot, anche nelle tipologie frizzante e Novello: 13,00 t/ha,  10.50% vol.;

Moscato Bianco, anche nelle tipologie Frizzante, Passito e spumante di qualità. 12,00 t/ha, 10.00% vol.;

Rosso, Rosso riserva, Novello, Rosato: 15,00 t/ha, 10.50% vol.;

Pinot Bianco, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Pinot grigio, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Pinot Nero: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Sauvignon: 12,00 t/ha, 10.50% vol.;

Sangiovese: 15,00 t/ha, 10.50% vol.;

Trebbiano: 14,00 t/ha, 10.00% vol.;

Fiano, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità: 12,00 t/ha, 11.50% vol.;

Rosso spumante di qualità: 15,00 t/ha, 10.50% vol.;

Rosato spumante di qualità: 15,00 t/ha, 10.50% vol.;

Bianco spumante di qualità: 15,00  t/ha,10.50% vol.;

 

Le uve utilizzate per le produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” qualificabili con la menzione “riserva” devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti, e da destinare alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino, di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

La Regione Molise, annualmente, prima della vendemmia, sentito il Comitato regionale vitivinicolo, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate, può adottare, con proprio Decreto, limiti massimi di produzione di uve per ettaro inferiori a quelli corrispondenti fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alle Camere di Commercio I.A.A. di Campobasso e di Isernia, territorialmente competenti.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini ottenuti le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a DOC “Molise” o “del Molise”, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale la resa massima è del 50%.

Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise”, qualificabili con la menzione “riserva” devono essere sottoposti ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di

2anni,

di cui almeno sei mesi in botti di legno,

a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

La Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” “passito” è riservata al vino ottenuto dalla uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Molise” Greco Bianco:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, intenso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Trebbiano:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Moscato bianco:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;

profumo: caratteristico, armonico;

sapore: armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Moscato bianco spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;

profumo: intenso, caratteristico, armonico;

sapore: demi-sec o dolce, armonico, fragrante, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: superiore a 32,00 g/l.

“Molise” Moscato bianco passito:

colore: giallo dorato;

profumo: tipico di moscato, aromatico, caratteristico, intenso e delicato;

sapore: dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.,

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% svolti;

acidità totale minima: 4,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

“Molise” Moscato bianco frizzante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;

profumo: intenso, caratteristico, armonico;

sapore: armonico, caratteristico, anche dolce, fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fruttato;

sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Pinot bianco frizzante:

spuma: lieve ed evanescente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fruttato;

sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Pinot bianco spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fruttato;

sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: inferiore a 12,00 g/l.

 

“Molise” Sauvignon:

colore: giallo paglierino, più o meno carico;

profumo: delicato, fresco, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Molise” Rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato;

profumo: vinoso, intenso, etereo, pieno, caratteristico;

sapore:asciutto,  ampio, caldo, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” Rosato o Rosato “del Molise”:

colore: rosso ciliegia o rosa delicato;

profumo: vinoso, fruttato caratteristico;

sapore: secco, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Rosso spumante di qualità:

spuma: fine e persistente

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

tenore zuccherino: inferiore a 12,00 g/l.

 

“Molise” Bianco spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

profumo: gradevole, intenso, con delicati sentori floreali e fruttati;

sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: inferiore a 12,00 g/l.

 

“Molise” Rosato spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato, più o meno intenso;

profumo: gradevole con delicati sentori fruttati;

sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: inferiore a 12,00 g/l.

 

“Molise” Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Molise” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, vivace ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Molise” Aglianico riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fruttato;

sapore: secco, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Molise” Chardonnay frizzante:

spuma: lieve ed evanescente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fruttato;

sapore: delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Molise” Chardonnay spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fresco, fruttato;

sapore: extra dry, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

tenore zuccherino: compreso tra 12,00 e 17,00 g/l.

 

“Molise” Falanghina:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, leggermente vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Falanghina Passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato;

profumo: delicato, tipico;

sapore: caratteristico, alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

residuo zuccherino: minimo a 25,00 g/l.

 

“Molise” Falanghina Spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: dal giallo paglierino al dorato;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

tenore zuccherino: inferiore a 12,00 g/l.

 

“Molise” Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Fiano spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;

profumo: intenso, fine, caratteristico;

sapore: extra dry, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: compreso tra 12,00 e 17,00 g/l.

 

“Molise” Fiano frizzante:

spuma: lieve;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato intenso secondo i metodi di vinificazione;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: vellutato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Pinot grigio frizzante:

spuma: lieve e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: vellutato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Pinot grigio spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: extra dry ,vellutato, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: compreso tra 12,00 e 17,00 g/l;

 

“Molise” Pinot Nero:

colore: rosso granato più o meno intenso;

profumo: fine e gradevole;

sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Molise” Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico; se invecchiato, più delicato, etereo e gradevole;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, leggermente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” Merlot novello:

colore: rosso rubino;

profumo: gradevole, intenso, caratteristico;

sapore: fruttato, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” Merlot frizzante:

spuma: lieve e persistente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Molise” Malvasia:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Malvasia frizzante:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;

sapore: dal secco all’amabile, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Molise” Malvasia spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;

profumo: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;

sapore: demi-sec o dolce, armonico, caratteristico, fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

tenore zuccherino: superiore a 32,00 g/l.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Presentazione ed etichettatura

 

Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all’art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

In etichetta, in luogo della Denominazioni di Origine Controllata “Molise” accompagnata dal nome del vitigno, può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione “del Molise”.

È vietato, nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “ Molise” o “del Molise”, l’uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano.

Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ad eccezione delle tipologie spumante e frizzante.

I vini provenienti da uve del vitigno Montepulciano potranno essere denominati “Molise” Rosso o Rosso “del Molise”, “Molise” Rosato o Rosato “del Molise”, “Molise” Rosso Spumante di qualità o Rosso Spumante di qualità “del Molise”, “Molise” Rosato Spumante di qualità o Rosato Spumante di qualità “del Molise”, “Molise” Bianco Spumante di qualità o Bianco Spumante di qualità “del Molise”.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacità massima di 5,00 litri.

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” qualificati con la menzione “riserva”, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.

Per le tipologie “Molise” o “del Molise” Aglianico, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Falanghina, Fiano, Greco Bianco, Malvasia, Moscato Bianco, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Rosso, Rosato, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano, è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri, ad esclusione della tipologia Novello.

È altresì consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacità superiore a 5,00 litri, con tappi di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano, 55,3 % di Montagna e 44,7 % di collina, la peculiarità dei terreni a livello morfologico è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommità strette ed allungate di forma convessa e più raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi.

Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivio e franoso.

Il substrato è costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni arenacee e marnoso – arenacee del Miocene.

Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e 1.067 mm.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza uniforme sul territorio.

Nell’area molisana affiorano terreni con età e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T. 1983):

rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di età triassico-cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;

formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa.

Tali terreni affiorano in un’ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si estende verso NE sino alle medie valli del Trigno e del Biferno.

Il settore Sud orientale, di questa fascia , individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, è costituita da rilievi per

lo più arenaceo marnosi. Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnosoargilloso- arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;

il complesso alloctono delle “ArgilleVaricolori” affiora in gran parte del territorio molisano centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso.

E’ conosciuto anche con il termine di “complesso sifilide”, “caotico”, “indifferenziato”; la struttura caotica di questi terreni è dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di argille scagliose di origine tettonica. Tale complesso rappresenta il substrato sul quale poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e

marnoso-argillose di età miocenica. I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte dei rilievi che si estendono dai Monti Frentani sino al Matese;

sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia parallela alla linea di costa e che segue l’allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi Ururi.

I dati di campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano a contatto tettonico con la formazione di “Argille Varicolori” e si sono deposti mentre nel bacino arrivavano coltri del complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul terreno del passaggio tra i sedimenti plio-pleistocenici con le restanti formazioni è dovuto alla presenza di rocce evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di Bisaccia, Guglionesi);

depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimità della foce;

depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia).

Sulla base della conformazione orografica, della densità di drenaggio ed il substrato geolitologico si può parlare di tre tipi di paesaggio:

Sistema di paesaggio di colline:

con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e pietrosità;

sistema di paesaggio delle colline costiere:

con suoli ben drenati, da non calcarei a calcarei, substrato geolitologico sabbioso – argilloso, tessitura topsoil e subsoil, da fine a media, e pietrosità assente o scarsa;

sistema di paesaggio pedemontano:

morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi coalescenti originate dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi alluvionali dei fiumi.

Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli.

I terreni coltivati a vigneti devono avere un altitudine non inferiore 5 m. s.l.m. nella zona

geografica delimitata che comprende comuni delle provincie di Campobasso ed Isernia, situati tra il basso, medio e alto Molise.

Fattori umani rilevanti per il legame

La storia e la civiltà agricola del Molise hanno tra le proprie singolarità, per riconosciuta e rinsaldata tradizione, i fattori umani legati al territorio agrario che hanno contribuito a produrre uve, con specifiche caratteristiche, per ottenere vini di alta qualità.

La nostra viticoltura, conosciuta già ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum, e Plinio parla di un famoso vino prodotto da una vite chiamata pumula, enunciando parole di elogio per quelli della zona di Isernia, si è consolidata nel medioevo all’ombra del castello feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni.

L’intero territorio regionale è cosparso di testimonianze che documentano la presenza della vite e la illustre qualità dei vini ottenuti. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico, sulla produzione dei vini prodotti in Molise dalle varietà presenti e coltivate, risalgono agli scritti di Raffaele Pepe.

Giuseppe del Re, nel 1836, indica che “i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia”.

Nel 1892, su iniziativa di Angelantuono Baranello, sorge a Ferrazzano la Società Operaia che svolge un’intensa attività di promozione nel sottore agricolo locale.

L’influenza dei fattori umani, nel corso dei tempi ha portato alla costituzione di numerose cantine cooperative e

cantine private, portando nel contempo a definire aspetti tecnici e produttivi, puntualmente riportati nel vigente disciplinare di produzione, con 34 diverse denominazioni di cultivar diffuse in quasi tutti i comuni della regione Molise.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare

determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

La produzione dei vini della DOP “Molise” o “ del Molise” deve provenire da uve dei vitigni di seguito riportati e tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata:

1- Montepulciano per almeno l’85%,

2- Aglianico per almeno l’85%.

3- Cabernet Sauvignon per almeno l’85%.

4- Sangiovese per almeno l’85%.

5- Merlot per almeno l’85%.

6- Pinot nero per almeno l’85%.

7- Pinot grigio per almeno l’85%.

8- Pinot bianco per almeno l’85%.

9- Chardonnay per almeno l’85%.

10-Falanghina per almeno l’85%.

11-Fiano per almeno l’85%.

12-Greco Bianco per almeno l’85%.

13-Malvasia per almeno l’85%.

14-Moscato bianco per almeno l’85% .

15-Sauvignon per almeno l’85%.

16-Trebbiano per almeno l’85%.

Possono concorrere alla produzione del “Molise” “o del Molise” le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15% di cui all’allegato “A”..

Per le tipologie spumante di qualità, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50% di cui all’allegato “1”.

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare. E’ consentita la sola irrigazione di soccorso.

le pratiche relative alla vinificazione, compreso l’invecchiamento:

sono quelle tradizionalmente consolidate, per la vinificazione in rosso, in rosato e bianco, delle uve prodotte, adeguatamente differenziate per tipologia di base e le tipologie novello, frizzante, spumante di qualità, passito e riserva, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Esse vanno effettuate nell’ambito della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

La resa massima dell’uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a Denominazione di Origine, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale la resa massima è del 50%.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista particolareggiato ed organolettico, proprietà certe e specifiche proprie, descritte all’articolo 6, legate all’ambiente geografico.

In particolare, i vini a Denominazione di Origine “Molise” o “del Molise” presentano proprietà chimico-fisiche, bilanciate in tutte le tipologie, con buona alcolicità, elevata concentrazione fenolica, invidiabile freschezza e note gradevoli evidenti percepibili sia all’olfatto che al retrolfatto.

Di fatti, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità, dovuto alla naturale diminuzione dell’acidità delle uve, a giusta maturazione.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le aree vitivinicole del Molise sono da sempre legate ad alcuni particolari tipologie di vitigni e la storicità la troviamo descritta in vari trattati di viticoltura, ad esempio:

Traité General de Viticulture “AMPELOGRAPHIE”, di P. Viala, Editeurs Masson Et C.ie, Paris, 1902;

Trattato di Viticoltura Moderna, di Ottavio Ottavi, Casa Editrice Fratelli Ottavi, Casale Monferrato, 1929; Viticoltura Molisana negli ultimi due secoli, di Michele Vitagliano, Regione Molise, 1982.

Francesco Carpentieri, grande enologo, nel 1922 sulla produzione enologica del Molise, scriveva: “Nel Molise si ottengono vini bianchi pregevoli specialmente a Montagano, a Campo di Pietra ed a Toro; sono scoloriti, di buon profumo, di gusto netto e gradevoli…..

I vini rosi del Molise si ottengono con mescolanze di uve bianche e nere e riescono di colore cerasuolo, giustamente alcolici e di buon gusto”.

Gli aspetti ambientali ed agronomici e le precise entità biologiche, considerate dagli imprenditori agricoli, hanno consentito, nel corso degli anni, il raggiungimento di:

una corretta tecnica colturale;

la scelta ed il perfezionamento di idonei sesti e sistemi di allevamento;

l’individuazione delle migliori aree vocate per la coltivazione della vite, al fine dell’esaltazione delle caratteristiche organolettiche delle diverse varietà di uva e dei vini da esse ottenuti, per colore, struttura, grado alcolico e complessità.

L’adozione delle forme di allevamento a tendone e/o a filare, a secondo delle zone, permette di controllare meglio le alterazioni climatiche in atto, e consente alle uve una maturazione graduale e completa.

La storicità della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata da importanti documenti, è la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Molisani”, tant’è che essa ha favorito la permanenza e/o l’insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul territorio.

Ovvero, è la dimostrazione di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all’evidente progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni. Numerosi campi sperimentali sono stati realizzati per analizzare nuove tecniche di coltivazione, per i vitigni iscritti alla DOC “MOLISE” “ o “del MOLISE”, controllati dall’ERSAM e dalla facoltà di agraria dell’Università del Molise. Infatti, i viticoltori hanno dato e danno molto credito alle innovazioni tecnologiche, ritenendo importante l’ausilio dei ricercatori del settore, al fine di migliorare la produzione e la qualità dei vini.

Ciò è provato dal fatto che le novità tecniche e colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di potatura, che risultano essere un lavoro d’intelligenza e che nessuna macchina potrà mai rigorosamente fare, hanno trovato

molto spazio nella vitivinicoltura contemporanea.

Infatti, il viticoltore Molisano ha sperimentato, sul campo, che il segreto della ottima produzione, dei vini DOC “MOLISE” o “del MOLISE”, è racchiuso nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal “ Bilancio energetico azoto – carboidrati”.

La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise», seguita dalla specificazione del vitigno, è stata riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, ed il disciplinare è stato modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 1 giugno 2011.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso

piazza della Vittoria, 1,

86100 Campobasso

Telefono 0874471245/ 0874471272

mail: controllo.vini@cb.camcom.it

Camera di Commercio Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia

corso Risorgimento, 302.

Telefono 0865 455214

mail: controllo: camera.commercio@is.camcom.it

La Camera di Commercio di Campobasso e quella di Isernia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

 

 

VIGNETI PENTRO PONTENUOVO

VIGNETI PONTENUOVO

 

PENTRO

PENTRO DI ISERNIA

D.O.C.

Decreto 22 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 18 giugno 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

1. La Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” è riservata ai vini

bianco, rosso, rosso riserva e rosato

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.I vini a denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: 
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«Pentro di Isernia» o «Pentro» bianco: 
Falanghina 80%; 
Trebbiano toscano dal 15% al 20%; 
possono altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%; 
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

«Pentro di Isernia» o «Pentro» rosso e rosato: 
Montepulciano: dal 75% al 80%; 
Tintilia: dal 20% al 25%; 
possono altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%. 

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» anche i vigneti già iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1983, purché adeguino la base ampelografica entro 10 anni a decorrere dal 1° agosto 2014.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” comprende, in provincia di Isernia, i comuni di:

Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant’Agapito, Venafro.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari ubicati su terreni con buona esposizione e di altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.

2. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati, con esclusione dei sistemi espansi su tetto orizzontale, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:

 

“Pentro di Isernia” bianco: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Pentro di Isernia” rosso: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Pentro di Isernia” rosso riserva: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

“Pentro di Isernia” rosato: 11,00 t/ha, 11,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

3.2. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Molise, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione alla competente struttura di controllo autorizzata.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e affinamento in bottiglia debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.

È tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.

2. La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Resa uva/vino

 

“Pentro di Isernia” bianco: 65%, 55,80 hl/ha;

“Pentro di Isernia” rosso: 70%, 77,00 hl/ha;

“Pentro di Isernia” rosso riserva: 70%, 77,00 hl/ha;

“Pentro di Isernia” rosato: 65%, 71,50 hl/ha.

 

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

 

3. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento della seguente durata,

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia: 
«Pentro di Isernia» rosso, durata: 1 anno, di cui almeno 6 mesi in recipienti di rovere; 
«Pentro di Isernia» rosso riserva, durata: 4 anni, di cui almeno 2 anni in recipienti di rovere. 
I recipienti di rovere possono essere di qualsiasi capacità. 
E' ammessa la colmatura con uguale vino dell'annata conservato in altri recipienti, per non oltre il 6% del volume totale nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. 
Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. 
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4. La tipologia di vino «Pentro di Isernia» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi. 
Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina. 
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<!--[endif]-->

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo é consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: 
«Pentro di Isernia» rosso: dal 1° novembre dell'anno successivo all'anno di vendemmia; 
«Pentro di Isernia» rosso riserva: dal 1° maggio, del 4° anno successivo all'anno di vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al Consumo

 

1. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Pentro di Isernia” o “Pentro” bianco:

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, più o meno profumato;

sapore: asciutto, intenso, piuttosto fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato e lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio

decreto, il limite minimo dell'estratto non riduttore minimo e dell'acidità totale.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

1.Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietato l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” “vecchio” e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2. Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1.1. Ad esclusione della tipologia rosso riserva, per il confezionamento del vino a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

1.2. I recipienti in vetro devono avere una capacità massima di 5 litri.

Ai soli fini promozionali, è consentita la messa in commercio di formati speciali, in vetro, con capacità superiori ai 5 litri e con tappo di sughero raso bocca.

2. È consentito l’uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l’esclusione dei tappi a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano, 55,3 % di Montagna e 44,7 % di collina, la peculiarità dei terreni a livello morfologico è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommità strette ed allungate di forma convessa e più raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi.

Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivio e franoso.

Il substrato è costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni arenacee e marnoso – arenacee del Miocene.

Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e 1.067 mm.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza uniforme sul territorio.

Nell’area molisana affiorano terreni con età e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T. 1983):

rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di età triassico-cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;

formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa.

Tali terreni affiorano in un’ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si estende verso NE sino alle medie valli del Trigno e del Biferno.

Il settore Sud orientale, di questa fascia , individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, è costituita da rilievi per

lo più arenaceo marnosi.

Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnosoargilloso-arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;

il complesso alloctono delle “ArgilleVaricolori” affiora in gran parte del territorio molisano centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso.

E’ conosciuto anche con il termine di “complesso sifilide”, “caotico”, “indifferenziato”; la struttura caotica di questi terreni è dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di argille scagliose di origine tettonica.

Tale complesso rappresenta il substrato sul quale poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e marnoso-argillose di età miocenica. I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte dei rilievi che si estendono dai Monti Frentani sino al Matese;

sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia parallela alla linea di costa e che segue l’allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi-Ururi.

I dati di campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano a contatto tettonico con la formazione di “Argille Varicolori” e si sono deposti mentre nel bacino arrivavano coltri del complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul terreno del passaggio tra i sedimenti plio-pleistocenici con le restanti formazioni è dovuto alla presenza di rocce evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di Bisaccia, Guglionesi);

depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimità della foce;

depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia).

Sulla base della orografia, della densità di drenaggio e del substrato geolitologico l’area di coltivazione del “Pentro” la individuiamo nei due sistemi di:

Sistema di paesaggio di colline:

con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e pietrosità;

sistema di paesaggio pedemontano:

morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi coalescenti originate dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi alluvionali dei fiumi.

Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli.

I terreni coltivati a vigneti per al produzione dei vini “Pentro” devono avere un’altitudine non inferiore ai 200 m.l.m., nell’ambito della zona geografica delimitata, nei comuni individuati della provincia di Isernia, situati tra il medio e alto Molise.

Fattori umani rilevanti per il legame

La storia e la civiltà agricola del Molise hanno tra le proprie singolarità, per riconosciuta e rinsaldata tradizione, i fattori umani legati al territorio agrario che hanno contribuito a produrre uve, con specifiche caratteristiche, per ottenere vini di alta qualità.

La nostra viticoltura, conosciuta ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum e Plinio parla di un famoso vino prodotto da una vite chiamata pumula, enunciando parole di elogio per quelli della zona di Isernia, si è consolidata nel medioevo all’ombra del castello feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni.

L’intero territorio regionale è cosparso di testimonianze che documentano la presenza della vite e la illustre qualità dei vini ottenuti.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Molise dalle varietà presenti e coltivate risalgono agli scritti di Raffaele Pepe.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

La produzione dei vini della DOP “Pentro” deve provenire da uve dei seguenti vitigni tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata:

Montepulciano dal 75% al 80%;

Tintilia dal 20% al 25%.

Trebbiano toscano dal 60% al 70%;

Falanghina dal 30% al 40%;

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.

le pratiche relative alla vinificazione, compreso l’invecchiamento:

sono quelle tradizionalmente consolidate, per la vinificazione delle uve, in rosso, in rosato e bianco, provenienti dal vitigni indicati, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Esse vanno effettuate nell’ambito della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista particolareggiato ed organolettico, proprietà certe e specifiche proprie, descritte all’articolo 6, che ne permettono una manifesta individuazione e caratterizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini a Denominazione di Origine “Pentro” presentano caratteristiche chimico fisiche, bilanciate in tutte le tipologie, con buona alcolicità, elevata concentrazione fenolica, evidenti percepibili sia all’olfatto che al retrolfatto. In particolare tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità, dovuto alla naturale diminuzione dell’acidità delle uve, a giusta maturazione.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli aspetti ambientali ed agronomici e le precise entità biologiche, considerate dagli imprenditori agricoli, hanno consentito, nel corso degli anni, il raggiungimento di:

una corretta tecnica colturale;

la scelta ed il perfezionamento di idonei sesti e sistemi di allevamento;

l’individuazione delle migliori aree vocate per la coltivazione della vite, al fine dell’esaltazione delle caratteristiche organolettiche delle diverse varietà di uva e dei vini da esse ottenuti, per colore, struttura, grado alcolico e complessità.

L’adozione delle forme di allevamento a filare consente alle uve una maturazione graduale e completa.

La storicità della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata da importanti documenti, è la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Molisani”, tant’è che essa ha favorito la permanenza e/o l’insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul territorio.

Ovvero è la dimostrazione di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all’evidente progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni.

Numerosi campi sperimentali sono stati realizzati, nel corso degli anni, per analizzare nuove tecniche di coltivazioni, per i vitigni iscritti alla DOC “PENTRO”, controllati dai tecnici dell’ERSAM. Infatti, i viticoltori hanno dato e danno molto credito alle innovazioni tecnologiche, ritenendo importante l’ausilio dei ricercatori di settore, al fine di migliorare la produzione e la qualità dei vini.

Ciò è provato dal fatto che le novità tecnico – colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di potatura, che risultano essere un lavoro d’intelligenza e che nessuna macchina potrà mai rigorosamente fare, hanno trovato molto spazio nella viticoltura contemporanea.

Il viticoltore Molisano ha sperimentato che il segreto della produzione dei vini DOC, “PENTRO” sta nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal “ Bilancio energetico azoto – carboidrati”.

La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro» o «Pentro di Isernia», è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica il 18 maggio 1983, pubblicato sulla G.U. del 26/01/1984 n° 26 e modificato con Decreto del 22/11/2011 pubblicato sulla GU n. 284 del 6/12/2011, supplemento ordinario n. 252.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Camera di Commercio Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia.

corso Risorgimento, 302.

Telefono 0865 455214

mail: controllo: camera.commercio@is.camcom.it

Telefono 0874471245/ 0874471272 mail:

controllo.vini@cb.camcom.it

La Camera di Commercio di Isernia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),

conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

VIGNETI GUGLIONESI

VIGNETI GUGLIONESI

TINTILIA DEL MOLISE

D.O.C.

Decreto 1 giugno 2011

Rettifica DeCreto 20 Settembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

 

Art. 1

Denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del  Molise" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

 

Rosso;

Rosso riserva;

Rosato.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine  Controllata  "Tintilia  del Molise"  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da   vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dalla varietà di vite: 

Tintilia minimo 95%,

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve  di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione  nelle  province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in  ambito  aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

 

Art. 3.

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Tintilia  del   Molise", comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati.

 

Provincia di Campobasso:

Acquaviva  Collecroce,   Baranello,   Boiano,   Bonefro,   Busso, Campobasso,  Campodipietra,  Campolieto,  Casacalenda,  Casalciprano, Castelmauro, Castelbottaccio, Castellino del Biferno,  Castropignano,

Colletorto,  Colle  d'Anchise,   Ferrazzano,   Fossalto,   Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara,  Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello  Sannitico,  Monacilioni. Montagano,  Montecilfone, Montefalcone  del  Sannio,  Montelongo,  Montemitro,   Montenero   di Bisaccia,  Montorio  nei  Frentani,  Oratino,   Palata,   Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella,  Portocannone,  Ripalimosani Rotello,  Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San  Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in  Galdo,  San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna,  Toro,  Tufara, Trivento, Ururi e Vinchiaturo.

 

Provincia di Isernia:

Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino,  Colli  al  Volturno, Forli' del Sannio, Fornelli,  Isernia,  Longano,  Macchia  d'Isernia, Miranda, Montaquila,  Monteroduni,  Pesche,  Pietrabbondante,  Poggio

Sannita, Pozzilli e Venafro.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata "Tintilia del Molise", devono essere quelle tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini derivati  le  loro  specifiche  caratteristiche  di  qualità.  

Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione  allo  Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su  terreni  collinari  e situati ad una altitudine non inferiore ai 200 metri s.l.m.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

3.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   in   coltura specializzata delle varietà di vite destinate  alla  produzione  dei vini di cui all'art 1 e i rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici naturali minimi, sono i seguenti:

 

Tintilia rosso: 8,00 t/ha, 11,50% vol.;

Tintilia rosso riserva: 8,00 t/ha, 12,50% vol.;

Tintilia rosato: 8,00 t/ha, 11,50% vol.

   

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione totale  per ettaro non superi il 10% il limite medesimo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le  operazioni  di  vinificazione,  compreso  l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono  essere  effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

2. Nella vinificazione sono ammesse solo le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le  loro  peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente:

 

Tintilia rosso: 70%,

Tintilia rosso riserva: 55%,

Tintilia rosato: 70%.

   

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Rosso e Rosato e il 60 % per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione. 

Oltre  detto limite  invece  decade  il  diritto  alla  Denominazione  di  Origine Controllata per tutta la partita.

 

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata  "Tintilia  del Molise"  Rosso  riserva,  deve  essere  sottoposto  ad   un   periodo d'invecchiamento obbligatorio di

2 anni,

il periodo  d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine  Controllata  "Tintilia  del Molise", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere  alle seguenti caratteristiche:

 

"Tintilia del Molise" rosso:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;

profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

"Tintilia del Molise" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: fruttato delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

zuccheri residui: massimo 10,00 g/l.

 

"Tintilia del Molise"rosso riserva:

 colore: rosso granato con riflessi aranciati;

 profumo: speziato, intenso, caratteristico;

 sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

 acidità totale minima: 4,50 g/l.;

 estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di  cui sopra, i  limiti  minimi  per  l'acidità  totale  e  l'estratto  non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di cui all'art. 1 è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "fini", "scelto", "selezionato", "extra",  "superiore", "vecchio" e similari.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

3. Per tutte le tipologie dei vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata  "Tintilia  del  Molise"  è  obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

Confezionamento

 

1. I vini a Denominazione di Origine  Controllata  "Tintilia  del Molise" devono  essere  immessi  al  consumo  in  bottiglie  e  altri recipienti aventi una capacità massima di 5,00 litri.

2. La tipologia D.O.C. "Tintilia del Molise" riserva deve  essere immessa al consumo esclusivamente in recipienti di vetro  chiusi  con tappo di sughero raso bocca.

3. Per i vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Tintilia del Molise", ad esclusione della  tipologia  riserva,  è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da  un  otre  di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido  di  capacità non inferiore a 2 litri.

4. E' altresì consentito effettuare la  messa  in  commercio  in recipienti di formato speciale in vetro di capacità superiore a 5,00 litri, chiusi con tappi di sughero raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano, 55,3 % di Montagna e 44,7 % di collina; la peculiarità dei terreni a livello morfologico è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommità strette ed allungate di forma convessa e più raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi.

Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivio e franoso.

Il substrato è costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni arenacee e marnoso – arenacee del Miocene.

Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e 1.067 mm.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranee concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza uniforme sul territorio.

Nell’area molisana affiorano terreni con età e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T. 1983):

rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di età triassico-cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;

formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa.

Tali terreni affiorano in un’ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si estende verso NE sino alle medie valli del Trigno e del Biferno.

Il settore Sud orientale, di questa fascia , individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, è costituita da rilievi per

lo più arenaceo marnosi. Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnosoargilloso-arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;

il complesso alloctono delle “ArgilleVaricolori” affiora in gran parte del territorio molisano centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso.

E’ conosciuto anche con il termine di “complesso sifilide”, “caotico”, “indifferenziato”; la struttura caotica di questi terreni è dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di argille scagliose di origine tettonica. Tale complesso rappresenta il substrato sul quale poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e

marnoso-argillose di età miocenica. I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte dei rilievi che si estendono dai Monti Frentani sino al Matese;

sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia parallela alla linea di costa e che segue l’allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi-Ururi.

I dati di campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano a contatto tettonico con la formazione di “Argille Varicolori” e si sono deposti mentre nel bacino arrivavano coltri del complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul terreno del passaggio tra i sedimenti plio-pleistocenici con le restanti formazioni è dovuto alla presenza di rocce evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di Bisaccia, Guglionesi);

depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimità della foce;

depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia).

Sulla base della conformazione orografica, la densità di drenaggio ed il substrato geolitologico si può parlare di tre tipi di paesaggio:

Sistema di paesaggio di colline:

con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e pietrosità;

sistema di paesaggio delle colline costiere:

con suoli ben drenati, da non calcarei a calcarei, substrato geolitologico sabbioso – argilloso, tessitura topsoil e subsoil da fine a media e pietrosità assente o scarsa;

sistema di paesaggio pedemontano:

morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi coalescenti originate dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi alluvionali dei fiumi.

Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli.

I terreni ammessi alla coltivazione del vitigno “Tintilia” devono essere posizionati ad

un’altitudine non inferiore ai 200 m.l.m, nell’ambito della zona geografica delimitata che comprende comuni delle provincie di Campobasso ed Isernia, quasi tutti situati tra il medio e alto Molise.

La collina per la “Tintilia” è senza dubbio l’ambiente più adatto, in essa l’uva acquisisce il meglio dei costituenti organici e minerali.

La storia della civiltà del Contado del Molise ci insegna e richiama alla mente i piccoli appezzamenti a vigneti, distesi su colline e dorsi assolati e perfino sui dirupi o speroni rocciosi.

Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito alla coltivazione e alla diffusione del vitigno “Tintilia” da cui si ottiene l’omonimo vino.

La coltivazione del vitigno “Tintilia” in Molise ha origini antichissime, testimonianze della sua presenza ci portano alla fine dell’700, in epoca borbonica, ed è sancita, dall’agronomo Raffaele Pepe di Civitacampomarano, nel suo manoscritto del 1810.

La introduzione e la diffusione del vitigno, documentata e tramandata a noi da numerose testimonianze e reperti del 700, è stata opera dei vari nobili, notabili e possidenti dei Comuni facenti parte del Contato del Molise.

Testimonianza scritta della Casa Vinicola Janigro dimostra che, nella seconda metà dell’800, produceva e imbottigliava Tintilia e che questo vino, prodotto nell’anno 1890, si classificò al primo posto e fu premiato con medaglia d’oro alla

mostra vinicola di Parigi nel 1900.

La nostra viticoltura si è consolidata nel medioevo, all’ombra del castello feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni, anche se testimonianza della sua presenza ci è data dai Greci, dai Sanniti e dagli scritti di Plinio.

le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Molise, dalle varietà coltivate, risalgono agli scritti di Raffaele Pepe, che nel 1812 invitava i produttori a migliorare la vinificazione delle proprie uve senza ricorrere a sofisticate pratiche enologiche.

Giuseppe del Re, nel 1836, indica che “i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia”.

Nel 1892, su iniziativa di Angelantuono Baranello, sorge a Ferrazzano la Società Operaia che svolge un’intensa attività di promozione nel sottore agricolo locale.

L’influenza dei fattori umani, nel corso dei tempi ha portato alla costituzione di numerose cantine cooperative e cantine private, portando nel contempo a definire aspetti tecnici e produttivi, puntualmente riportati nel vigente disciplinare di produzione.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

la produzione del vino “Tintilia del Molise” deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno “Tintilia”, con aggiunta del 5% di uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa ammessi alla coltivazione nella Regione Molise.

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto ed i sistemi di potatura, che anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione, sono comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare.

le pratiche relative alla vinificazione, compreso l’invecchiamento:

sono quelle tradizionalmente consolidate, per la vinificazione in rosso e rosato, delle uve provenienti dal vitigno “Tintilia”, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Esse vanno effettuate nell’ambito della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

La resa massima dell’uva in vino, per le tipologie Rosso e Rosato, non deve essere superiore al 70%, ad eccezione della Riserva che non deve superare il 55% di vino a Denominazione di Origine.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamenteattribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista particolareggiato ed organolettico, caratteristiche specifiche proprie e tipiche, descritte all’articolo 6, che ne permettono una indiscutibile individuazione e caratterizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini a Denominazione di Origine “Tintilia del Molise” presentano caratteristiche chimico-fisiche proporzionate in tutte le tipologie con buona alcolicità, elevata concentrazione fenolica, invidiabile freschezza e note speziate evidenti percepibili sia all’olfatto che al retrolfatto.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui allalettera B).

Gli aspetti ambientali ed agronomici e le precise entità biologiche, considerate dai viticoltori, hanno consentito, nel corso degli anni, il raggiungimento di:

una corretta tecnica colturale;

la scelta ed il perfezionamento di idonei sesti e sistemi di allevamento;

l’individuazione delle migliori aree vocate per la coltivazione del vitigno “Tintilia”, al fine dell’esaltazione delle caratteristiche organolettiche delle uve e dei vini da esse ottenuti.

L’adozione delle forme di allevamento, permettono di controllare meglio le alterazioni climatiche in atto, e consentono alle uve una maturazione graduale e completa.

La storicità della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata da importanti documenti, è la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Molisani”, tant’è che essa ha favorito la permanenza e/o l’insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul territorio, ovvero, è la dimostrazione di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all’evidente progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni.

I Numerosi studi realizzati dalla facoltà di agraria dell’Università del Molise sul vitigno “Tintilia” hanno portato a definire con metodo scientifico l’autoctonicità dello stesso, nel contempo hanno fissato punti fermi nelle tecniche di coltivazioni e vinificazione delle uve.

Infatti, i viticoltori hanno dato e danno molto credito alle innovazioni tecniche, ritenendo importante l’ausilio dei ricercatori di settore, al fine di migliorare la produzione e la qualità dei vini.

Ciò è provato dal fatto che le novità tecniche e colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di potatura, che risultano essere un lavoro d’intelligenza e che nessuna macchina potrà mai rigorosamente fare, hanno trovato molto spazio nella vitivinicoltura contemporanea.

Il viticoltore Molisano, ha sperimentato, sul campo, che il segreto della ottima produzione, dei vini DOC, “Tintilia del Molise”, è racchiuso nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal “ Bilancio energetico azoto – carboidrati”.

La Denominazione di Origine Controllata dei vini “Molise” o “del Molise” seguita dalla specificazione del vitigno “Tintilia”, riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, è stata riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” con il Decreto del 1 giugno 2011, G.U. n° 139 del 17/06/2011 cui è seguito il decreto di rettifica del 20 settembre 2011, G. U. n° 231 del 4 ottobre 2011, cui è annesso il relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso

piazza della Vittoria, 1,

86100 Campobasso

Telefono 0874471245/ 0874471272

mail: controllo.vini@cb.camcom.it ;

Camera di Commercio Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia

corso Risorgimento, 302.

Telefono 0865 455214

mail: controllo: camera.commercio@is.camcom.it

La Camera di Commercio di Campobasso e quella di Isernia è è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 1).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

VIGNETI SANT EUNASIO

VIGNETI SANT'EUSANIO MONTERODUNI

OSCO

TERRE DEGLI OSCI

I.G.T.

Decreto 18 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 25 giugno 2014

Modifica Decreto 30 luglio 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La indicazione geografica tipica “Osco” o “ Terre degli Osci” è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al successivo articolo 2, possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “ Terre degli Osci” bianchi, rossi, e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,

da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Molise.

 

La indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Molise è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” comprende l’intero territorio amministrativo

della provincia di Campobasso.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica

“Osco” o “ Terre degli Osci” bianco, rosso e rosato: 23,00 t/ha;

per i vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” con la specificazione del vitigno:  22,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

9,00% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rossi;

10,00% vol. per i rosati.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti 0,50% vol.

 

Articolo5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

 

Articolo6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Osco” o “Terre degli Osci” bianco e bianco frizzante:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

profumo: fruttato, fresco;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” bianco passito:

colore: giallo paglierino tendente all’ambrato più o meno intenso a secondo dell’invecchiamento;

profumo: fruttato, fresco;

sapore: dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” con indicazione del vitigno bianco e bianco frizzante:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico non tannico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” rosso frizzante:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico non tannico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” novello:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico non tannico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.  

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

“Osco” o “Terre degli Osci” con indicazione del vitigno rosso:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” con indicazione del vitigno rosso frizzante:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” con indicazione del vitigno novello:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” rosato frizzante:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” rosato con indicazione del vitigno:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Osco” o “Terre degli Osci” rosato frizzante con indicazione del vitigno:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno e similari.

L’indicazione geografica tipica “Osco” o “Terre degli Osci” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art.3, ed iscritti nello schedario vitivinicolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiamo i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano, 55,3 % di Montagna e 44,7 % di collina, la peculiarità dei terreni a livello morfologico è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommità strette ed allungate di forma convessa e più raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi.

Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivo e franoso.

Il substrato è costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni arenacee e marnoso – arenacee del Miocene.

Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e 1.067 mm.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranee concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza uniforme sul territorio.

Nell’area molisana affiorano terreni con età e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T. 1983):

rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di età triassico-cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;

formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa.

Tali terreni affiorano in un’ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si estende verso NE sino alle medie valli del Trigno e del Biferno. Il settore Sud orientale, di questa fascia , individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, è costituita da rilievi per lo più arenaceo marnosi.

Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnoso-argilloso-arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;

il complesso alloctono delle “ArgilleVaricolori” affiora in gran parte del territorio molisano centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso.

E’ conosciuto anche con il termine di “complesso sifilide”, “caotico”, “indifferenziato”; la struttura caotica di questi terreni è dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di argille scagliose di origine tettonica.

Tale complesso rappresenta il substrato sul quale poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e marnoso-argillose di età miocenica.

I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte dei rilievi che si estendono dai Monti Frentani sino al Matese;

sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia parallela alla linea di costa e che segue l’allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi-Ururi.

I dati di campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano a contatto tettonico con la formazione di “Argille Varicolori” e si sono deposti mentre nel bacino arrivavano coltri del complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul terreno del passaggio tra i sedimenti plio-pleistocenici con le restanti formazioni è dovuto alla presenza di rocce evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di Bisaccia, Guglionesi);

depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimità della foce;

depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia).

Sulla base della conformazione orografica, della densità di drenaggio ed il substrato geolitologico si può parlare di tre tipi di paesaggio:

sistema di paesaggio di colline:

con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e pietrosità;

sistema di paesaggio delle colline costiere:

con suoli ben drenati, da non calcarei a calcarei, substrato geolitologico sabbioso – argilloso, tessitura topsoil e subsoil, da fine a media, e pietrosità assente o scarsa;

sistema di paesaggio pedemontano:

morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi coalescenti originate dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi alluvionali dei fiumi.

Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli.

I terreni coltivati a vigneti devono avere un altitudine non inferiore 5 m s.l.m. nella zona geografica delimitata che comprende comuni della provincia di Campobasso, situati tra il basso e medio Molise.

Fattori umani rilevanti per il legame

La storia e la civiltà agricola del Molise hanno tra le proprie singolarità, per riconosciuta e rinsaldata tradizione, i fattori umani legati al territorio agrario che hanno contribuito a produrre uve, con specifiche caratteristiche, per ottenere vini di alta qualità.

La nostra viticoltura, conosciuta già ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum, e Plinio parla di un famoso vino prodotto da una vite chiamata pumula, enunciando parole di elogio per quelli della zona di Isernia, si è consolidata nel medioevo all’ombra del castello feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni.

L’intero territorio regionale è cosparso di testimonianze che documentano la presenza della vite e la illustre qualità dei vini ottenuti. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico, sulla produzione dei vini prodotti in Molise dalle varietà presenti e coltivate, risalgono agli scritti di Raffaele Pepe.

Giuseppe del Re, nel 1836, indica che “i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia”.

Nel 1892, su iniziativa di Angelantuono Baranello, sorge a Ferrazzano la Società Operaia che svolge un’intensa attività di promozione nel sottore agricolo locale.

L’influenza dei fattori umani, nel corso dei tempi ha portato alla costituzione di numerose cantine cooperative e cantine private, portando nel contempo a definire aspetti tecnici e produttivi, puntualmente riportati nel vigente disciplinare di produzione, con 34 diverse denominazioni di cultivar diffuse in quasi tutti i comuni della regione Molise.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

La produzione dei vini della IGT “OSCO” o “Terre degli OSCI”, di seguito riportati, devono provenire da uve dei vitigni di cui all’allegato 1, tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione.

le pratiche relative alla vinificazione:

sono quelle tradizionalmente consolidate, per la vinificazione in rosso, in rosato e bianco, delle uve prodotte, adeguatamente differenziate per tipologia di base e le tipologie novello, frizzante e passito atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Esse vanno effettuate nell’ambito della zona di produzione, di cui all’articolo 3.

La resa massima dell’uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 80% di vino ad eccezione della tipologia “passito” per la quale la resa massima è del 50%.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista particolareggiato ed organolettico, proprietà certe e specifiche proprie, descritte all’articolo 6, legate all’ambiente geografico.

In particolare, i vini IGT “OSCO” o “Terre degli OSCI” presentano proprietà chimico-fisiche, bilanciate in tutte le tipologie, con buona alcolicità, elevata concentrazione fenolica, invidiabile freschezza e note gradevoli evidenti percepibili sia all’olfatto che al retrolfatto.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le aree vitivinicole del Molise sono da sempre legate ad alcuni particolari tipologie di vitigni e la storicità la troviamo descritta in vari trattati di viticoltura, ad esempio:

Traité General de Viticulture “AMPELOGRAPHIE”, di P. Viala, Editeurs Masson Et C.ie, Paris, 1902;

Trattato di Viticoltura Moderna, di Ottavio Ottavi, Casa Editrice Fratelli Ottavi, Casale Monferrato, 1929;

Viticoltura Molisana negli ultimi due secoli, di Michele Vitagliano, Regione Molise, 1982.

Francesco Carpentieri, grande enologo, nel 1922 sulla produzione enologica del Molise, scriveva: “Nel Molise si ottengono vini bianchi pregevoli specialmente a Montagano, a Campo di Pietra ed a Toro; sono scoloriti, di buon profumo, di gusto netto e gradevoli…..

I vini rosi del Molise si ottengono con mescolanze di uve bianche e nere e riescono di colore cerasuolo, giustamente alcolici e di buon gusto”.

Gli aspetti ambientali ed agronomici e le precise entità biologiche, considerate dagli imprenditori agricoli, hanno consentito, nel corso degli anni, il raggiungimento di:

una corretta tecnica colturale;

la scelta ed il perfezionamento di idonei sesti e sistemi di allevamento;

l’individuazione delle migliori aree vocate per la coltivazione della vite, al fine dell’esaltazione delle caratteristiche organolettiche delle diverse varietà di uva e dei vini da esse ottenuti, per colore, struttura, grado alcolico e complessità.

L’adozione delle forme di allevamento a tendone e/o a filare, a secondo delle zone, permette di controllare meglio le alterazioni climatiche in atto, e consente alle uve una maturazione graduale e completa.

La storicità della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata da importanti documenti, è la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Molisani”, tant’è che essa ha favorito la permanenza e/o l’insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul territorio.

Ovvero, è la dimostrazione di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all’evidente progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni.

Numerosi campi sperimentali sono stati realizzati per analizzare nuove tecniche di coltivazione, per i vitigni iscritti alla IGT “OSCO” o “Terre degli OSCI”, controllati dall’ERSAM e dalla Facoltà di Agraria dell’Università del Molise.

Infatti, i viticoltori hanno dato e danno molto credito alle innovazioni tecnologiche, ritenendo importante l’ausilio dei ricercatori del settore, al fine di migliorare la produzione e la qualità dei vini. Ciò è provato dal fatto che le novità tecniche e colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di potatura, che risultano essere un lavoro d’intelligenza e che nessuna macchina potrà mai rigorosamente fare, hanno trovato molto spazio nella vitivinicoltura contemporanea.

Infatti, il viticoltore Molisano ha sperimentato, sul campo, che il segreto della ottima produzione, dei vini “OSCO” o “Terre degli OSCI” è racchiuso nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal “ Bilancio energetico azoto – carboidrati”.

La IGT “OSCO” o “Terre degli OSCI” seguita dalla specificazione del vitigno, è stata riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 4 novembre 1995, ed il disciplinare è stato modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 1 settembre 2011.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

VIGNETI TORO

VIGNETI TORO

ROTAE

I.G.T.

Decreto 24 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 25 giugno 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La indicazione geografica  tipica  "Rotae"  accompagnata  o  meno dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di produzione, è riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La indicazione geografica tipica "Rotae" è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica   "Rotae"   con   la specificazione di uno dei vitigni di cui  al  successivo  articolo  2 possono essere prodotti anche nelle  tipologie  novello  e  frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini ad indicazione geografica tipica " Rotae" bianchi,  rossi, e rosati  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più  vitigni  idonei  alla coltivazione per la regione Molise.

La indicazione geografica tipica "Rotae" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per  la  regione  Molise  è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni;

possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica "Rotae" comprende l'intero territorio amministrativo

della  provincia di Isernia.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui   all'art.2   devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia'  comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica 

"Rotae" bianco, rosso e rosato: 23,00 t/ha;

per i vini  ad  indicazione  geografica  tipica 

"Rotae"  con  la specificazione del vitigno: 22,00 t/ha.

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad   indicazione geografica tipica "Rotae”, seguita o meno dal riferimento al  vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo di:

     

9,00% vol.  per i bianchi;

10,00% vol. per i rossi;

10,00% vol. per i rosati.

 

Nel caso di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori possono essere ridotti 0,5% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno della zona di produzione delle uve  di  cui  all'art.  3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito di  tutto il territorio della regione Molise.

Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo, non deve essere superiore al 80%   per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica  tipica  "Rotae"  passito è consentito un   leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Rotae” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

“Rotae” bianco e bianco frizzante:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

profumo: fruttato, fresco;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Rotae” bianco passito

colore: giallo paglierino tendente all’ambrato più o meno intenso a secondo dell’invecchiamento;

profumo: fruttato, fresco;

sapore: dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Rotae” con indicazione del vitigno bianco e bianco frizzante:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Rotae” rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico non tannico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rotae” rosso frizzante:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico non tannico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rotae” novello:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico non tannico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Rotae” con indicazione del vitigno rosso

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rotae” con indicazione del vitigno rosso frizzante:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Rotae” con indicazione del vitigno novello:

all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Rotae” rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Rotae” rosato frizzante:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Rotae” rosato con indicazione del vitigno:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Rotae” rosato frizzante con indicazione del vitigno:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo fruttato, intenso, floreale;

sapore: secco, tipico, fresco

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica "Rotae" è vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazione   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno e similari.

L'indicazione geografica tipica "Rotae"  può  essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art.3, ed iscritti nello schedario vitivinicolo dei vini a denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiamo  i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica di produzione dei vini, ad Indicazione Geografica Tipica “Rotae”, , sia per i vini fermi bianchi, rossi e rosati (categoria di prodotto 1), anche nelle tipologie rosso novello e bianco passito, sia per i vini frizzante bianco, rosso e rosato (categoria di prodotto 8), descritte all’articolo 6 del disciplinare di produzione, è stata individuata nell’intera provincia di Isernia, facente parte del medio e alto Molise, confinante con le province di Caserta, L’Aquila, Frosinone, Chieti e Campobasso.

I terreni coltivati a vigneti, nella zona geografica delimitata, devono avere un altitudine non inferiore 200 metri s.l.m.

L’area è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi di forma convessa con zone subpianeggiante, con valli dai versanti complessi.

Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e 1067 mm.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranee concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza uniforme sul territorio.

La litologia della zona geografica interessata è caratterizzata da:

- formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa, nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnoso-argilloso-arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;

- depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei principali fiumi Trigno, Verrino, Vandra, Volturno, e dei vari torrenti;

- depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia).

L’area geografica individuata, sulla base della conformazione orografica, della densità di drenaggio ed il substrato geolitologico, va inserita nel:

- sistema di paesaggio di colline, con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e pietrosità con classi di pendenza tra il 2 ed il 25%;

- sistema di paesaggio pedemontano, morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi coalescenti originate dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi alluvionali dei fiumi.

Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli.

 

Fattori umani rilevanti per il legame:

La storia e la civiltà agricola del Molise ha tra le proprie singolarità, la riconosciuta e rinsaldata tradizione della coltivazione della vite per la produzione di uve da trasformare in vino, con specifiche caratteristiche, come testimoniato da numerosi scritti di Plinio che parla di due vini, già presenti al tempo dei Greci, molto rilevanti all’epoca dei romani, uno denominato Paetrutianu e l’altro, più famoso, prodotto da una vite chiamata pumula nella zona di Isernia.

Le invasioni barbariche, la presenza dei Longobardi e l’avvento di Federico II, il quale, già da tempo cercava di contenere il potere Feudale a favore di quello regio, costituì il Contado di Molise, spinsero la popolazione del territorio interessato alla produzione degli attuali vini DOP “ Pentro” e IGP “Rotae” a realizzare centri fortificati, destinati a divenire successivamente, ad opera di Giuseppe Bonaparte, distretti e circondari. In questa strutturazione territoriale, nel XIX Sec., anche le vigne subirono una trasformazione e le alberate, diffuse in epoca romana e feudale, vennero sostituite da piccoli appezzamenti custoditi da recinti dove la vite veniva spesso consociata con alberi da frutto.

Nei Consigli Provinciali, parlando dei vini d’Isernia che erano sempre tra i principali prodotti che venivano esportati, ci si richiamava a Plinio e alle sue dissertazioni.

L’importanza dei vini del distretto d’Isernia viene narrata anche nella pubblicazione dell’Intendenza del Molise dove si legge, “è abbondantissima di vini, commendati fin dà più remoti tempi di Plinio per la loro eccellenza”.

Conosciamo con precisione i nomi delle cultivar, presenti sull’area di elezione, riportati nel Bollettino Ampelografico pubblicato nel 1884 dal Ministero dell’Agricoltura e dagli scritti del Cav. Luigi De Blasiis, che aveva curato l’indagine del Ministero, nel territorio Molisano, dopo l’Unità.

Da tale fonte si apprende che, nell’area geografica di riferimento, molti erano i vitigni presenti, allevati in gran promiscuità, ma producevano uve di tali peculiarità che davano importanza e pregio ai vini ottenuti.

Anche Giuseppe del Re, nel 1836, indica nei suoi scritti, che “i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia”.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare determinazione del binomio qualità-territorio, tanto sostenuto, già dal 1834, dall’agronomo Raffaele Pepe nei suoi scritti e alle sollecitazioni rivolte ai proprietari della “Società Economica Molisana” operante in tutto il Molise.

Il rinnovato interesse verso alcune varietà di vitigni ed alle peculiari caratteristiche dei vini ottenuti ha portato ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica “Rotae” nel 1995, che a sua volta ha dato ulteriore impulso allo sviluppo del territorio e al perfezionamento delle tecniche di gestione dei vigneti e di vinificazione delle uve.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La IGT “Rotae” è riferita ai vini fermi bianchi, rossi e rosati (categoria di prodotto 1), anche nelle tipologie rosso novello e bianco passito, e ai vini frizzante bianco, rosso e rosato (categoria di prodotto 8) che sono tutti ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nella loro composizione ampelografica i vitigni ammessi alla coltivazione nella Regione Molise, per almeno 85%.

I vini, di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista particolareggiato ed organolettico, caratteristiche molto evidenti, proprietà certe e specifiche proprie, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legate all’ambiente geografico.

In particolare, i vini a IGT “Rotae” presentano proprietà chimico-fisiche, bilanciate in tutte le tipologie, con buona alcolicità, elevata concentrazione fenolica, invidiabile freschezza e note gradevoli evidenti percepibili sia all’olfatto che al retrolfatto.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed umani) e le peculiari caratteristiche qualitative dei vini IGP “Rotae” è attestata da numerosi documenti (già richiamati nella lettera A) riferiti alla storia vitivinicola del territorio, che va dall’epoca dei Greci, al medioevo, fino ai giorni nostri.

In tali documenti è testimoniato come le conoscenze delle persone operanti nel territorio vitivinicolo indicato, nel corso dei secoli, siano stati tramandati alle generazioni successive che li hanno elaborati e affinati, in particolare per quanto concerne: le tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che nel tempo sono state oggetto di continuo perfezionamento, grazie alle nuove conoscenze e dall’evidente progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni denominati “Rotae”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del presente disciplinare.

Nell’ambito della storia più recente, a partire dagli anni 60/70, numerosi sono stati i campi sperimentali realizzati per analizzare nuove tecniche di coltivazione in uno alla specializzazione dei viticoltori, per i vitigni iscritti alla IGT “Rotae” controllati dall’ERSAM e dalla Facoltà di Agraria dell’Università del Molise, hanno permesso l’espansione d’impianti di trasformazione sul territorio di produzione, anche mediante strutture esterne, che hanno contribuito allo sviluppo di un nuovo modello di vitivinicoltura.

Si tratta di realtà imprenditoriali basate sulla piccola e media proprietà, che, sebbene legate ai valori della tradizione rurale e al mantenimento della diversificazione produttiva, sono riuscite ad affacciarsi e ad entrare con determinazione sui mercati nazionali ed europei.

L’area della produzione è rimasta pertanto ristretta alla provincia di Isernia, a dimostrazione del profondo legame dei vitigni, produttori di uve che una volta trasformate danno vita all’IGT “Rotae”, con la popolazione agricola che ha saputo trovare i siti e le tecniche adatte alla loro coltivazione.

Le caratteristiche orografiche e climatiche dell’area di produzione dei vini IGT “Rotae”, contribuiscono a creare un ambiente arioso e luminoso, particolarmente adatto alla viticoltura.

Anche i suoli ben drenati, profondi, con tessitura fine, calcarei e pietrosità con classi di pendenza tra il 2 ed il 25%, consentono di immagazzinare nel suolo una discreta riserva idrica che, pur in presenza di modeste precipitazioni estive, permettono alle viti di conservare in buona capacità fisiologica e di sostenere un buon processo di maturazione delle uve.

Di conseguenza, l’interazione tra le caratteristiche del terreno e quelle del clima portano i vitigni ad esprimere appieno le proprie potenzialità non solo in termini di accumulo zuccherino, ma anche per quanto riguarda la maturazione fenolica e la concentrazione di aromi primari.

In sintesi, le complesse interazioni tra caratteristiche del terreno, elementi del clima ed i fattori umani, quali le tradizionali tecniche colturali ed enologiche, portano a modulare il decorso della maturazione delle uve, per la produzione dell’IGT “ROTAE”, che vengono raccolte a differenti momenti di maturazione e con caratteristiche chimico – fisiche adeguate alle differenti tipologie di vini, consentono poi di ottenere vini le cui peculiari caratteristiche sono riportate agli articoli 4 e 6 del presente disciplinare.

In particolare:

- il mantenimento delle rese in uva per ha di superficie è di 23 t/ha, nelle tipologie “Rotae” bianco, rosso e rosato, mentre, nelle stesse tipologie, ma con la specificazione del vitigno è di 22 t/ha, è stato ottenuto adottando le opportune tecniche di gestione del vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione dei vari vitigni nell’area di produzione;

- la resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vini ad eccezione del passito che deve essere del 50%;

La storia più recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione stessa, segnata dalla ristrutturazione di vecchi impianti e da piantagioni di nuovi vigneti, che con una densità maggiore di piante sul filare facilitano la riduzione del peso degli acini, tutto a vantaggio dell’incremento buccia/polpa che è molto utile al conseguimento dei componenti qualitativi, nonché dall’affermazione di aziende di piccola e media dimensione, che vedono spesso seconde e terze generazioni proseguire nel solco della tradizione, ma in una prospettiva di mercato internazionale.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.