Abruzzo › ABRUZZO DOC

ABRUZZO D.O.C.

CERASUOLO D'ABRUZZO D.O.C.

TREBBIANO D'ABRUZZO D.O.C.

VIGNETI SILVI MARINA

VIGNETI SILVI MARINA

ABRUZZO

D.O.C.

Decreto 09 agosto 2010

Modifica 03 ottobre 2012

Modifica Decreto 22 dicembre 2014

(fonte Guri)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Abruzzo” bianco;

“Abruzzo” rosso;

“Abruzzo” passito bianco;

“Abruzzo” passito rosso;

“Abruzzo” spumante bianco;

“Abruzzo” spumante rosé;

“Abruzzo” Cococciola;

“Abruzzo” Cococciola superiore;

“Abruzzo” Malvasia;

“Abruzzo” Malvasia superiore;

“Abruzzo” Montonico;

“Abruzzo” Montonico superiore;

“Abruzzo” Passerina;

“Abruzzo” Passerina superiore;

“Abruzzo” Pecorino;

“Abruzzo” Pecorino superiore;

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini della Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

 

“Abruzzo” bianco:

Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 50%

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%, presenti in ambito aziendale;

 

“Abruzzo” rosso :

Montepulciano: minimo 80%

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, presenti in ambito aziendale;.

 

“Abruzzo” passito bianco:

Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer da soli o congiuntamente: minimo 60%

possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

 

“Abruzzo” passito rosso:

Montepulciano: minimo 60%

possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

 

“Abruzzo” spumante bianco:

Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%

possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regioneAbruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

 

“Abruzzo” spumante rosé:

Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%

Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;

 

La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con le specificazioni aggiuntive del nome di uno dei vitigni ed eventuali menzioni aggiuntive di cui all’art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in

ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o pedemontane comprese in tutto o in parte nei territori dei comuni di seguito elencati.

Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle ed in zone umide nonché quelli adiacenti a fiumi o torrenti.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende i comuni di:

 

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

 

2) in provincia di L’Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

 

3) in provincia di Pescara:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

 

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

 

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana.

Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara sino ad incontrare la strada provinciale che si segue passando per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso, proseguendo sino al limite comunale di Castel Castagna a quota 273.

Si procede verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all’incrocio con il limite provinciale di Pescara. In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e per un breve tratto su quello di Farindola sino ad incontrare a quota 760 la mulattiera, prima, e la carreggiabile, dopo, che passando per quota 695 e 700, incontra la strada provinciale per Farindola.

Da qui si procede in direzione Farindola passando per il centro abitato, si prende poi la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea e si prosegue fino al limite comunale di Civitella Casanova a quota 631.

Si prosegue verso sud-ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova fino ad incontrare la strada provinciale per Civitella Casanova paese che si segue sino ad incontrare il limite comunale in prossimità di Casale della Guardia.

Da qui si prosegue verso sud-ovest lungo il confine comunale di Vicoli fino all’incrocio del limite comunale di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli a quota 553 che si segue passando per Brittoli sino all’abitato di San Vito; da qui si prosegue lunga la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna.

Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari, a quota 443, fino ad incontrare il limite comunale di Corvara e da qui prosegue lungo il confine comunale prima e provinciale dopo (L’Aquila-Pescara) sino in località Monte Picca. Da qui, in direzione ovest, si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incontrare, in prossimità Case Arduini, il sentiero che in direzione nord-est passa per quota 459, 528, e 485 in comune di Villa S. Lucia.

Da qui si prosegue in direzione nord, prima lungo il sentiero e dopo lungo il crinale in località Valle S. Giacomo toccando quota 500 e 763, fino ad incontrare la strada provinciale Corvara-Brittoli in località Croce di Forca a quota 928.

Da detto punto, sito nelle vicinanze del Km 47 della suddetta strada provinciale si prosegue lungo la medesima in direzione Scarafano, sino ad incontrare al Km 44 il confine comunale.

Si prosegue in territorio di Villa S. Lucia lungo detta strada provinciale in direzione Ofena sino al bivio Ofena-Villa S. Lucia. Dal bivio, sito in prossimità di Coste Pastine a quota 685, si prosegue in direzione nord-ovest lungo tutto il confine comunale di Ofena sino ad incontrare il limite comunale di Castel Vecchio Calvisio-Capestrano a quota 636. Si prosegue lungo il confine comunale di Capestrano, passando per località Monte Rotondo, sino ad incontrare il

limite provinciale L’Aquila-Pescara a quota 573.

Da qui si prosegue, in direzione sud, lungo il confine provinciale sino ad incontrare in località Vallone Grande il limite comunale di Vittorito a quota 650.

Si prosegue lungo i limiti comunali di Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio ne’ Vestini, Poggio Picenze e Sant’Eusanio Forconese sino ad incontrare, in località Vicicone a quota 564, la strada per Tussillo-Villa S.Angelo.

Da qui si prosegue in direzione sud-est lungo detta strada fino ad incontrare il limite comunale di S.Eusanio Forconese-Villa S. Angelo a quota 619. Si prosegue lungo i limiti comunali di Villa S. Angelo, Stiffe, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi sino ad incontrare la strada Goriano Valli - Secinaro nelle vicinanze di Colle Bufame a quota 864. Da qui, in direzione sud-ovest si prosegue lungo la strada passando per Secinaro e Gagliano Aterno sino ad incontrare il limite di Castelvecchio Subequo.

Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Prezza, Bugnara. Si prosegue lungo il confine comunale di Bugnara sino ad incontrare la strada provinciale Anversa degli Abruzzi-Bugnara-Pettorano sul Gizio (Strada Sannita) in prossimità del Km 11.

Da qui, in direzione Bugnara, si prosegue lungo la provinciale, si oltrepassa il centro abitato di Bugnara, il territorio di Introdacqua, le località Mastroiacovo e Vallelarga sino ad incontrare in prossimità dell’innesto con la SS n.17 (Km.

106,600 ) l’asse ferroviario Sulmona-Roccaraso.

Si segue il tracciato ferroviario in direzione Pettorano sul Gizio, si supera il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare il confine comunale di Sulmona. Si procede, in direzione nord-est, lungo detto confine e quello di Pacentro sino all’incrocio con la strada provinciale Cansano-Pacentro in prossimità del Km. 7.

Si segue la provinciale in direzione Pacentro, si passa per il centro abitato e si prosegue sino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Sulmona.

Da qui, in direzione nord-est, si prosegue lungo il confine comunale fino ad incontrare il sentiero che da quota 899 porta a quota 489 in prossimità della località Tiro a Segno.

Si prosegue, in direzione nord-est, lungo la mulattiera che passa per quota 502, 625, 794,747, 638, 550, 637, 525, 497 e 500 sino a toccare il confine comunale di Pratola Peligna.

Si segue il confine comunale in direzione nord-est sino ad incontrare la mulattiera in località Ravara Bianca. Proseguendo in direzione nord-ovest lungo la mulattiera si toccano le quote 627 e 628, si interseca il confine comunale di Roccacasale, si prosegue toccando le quote 643, 571 e 612 dove si incontra il sentiero che porta sino al centro abitato di Roccacasale.

Da qui, in direzione nord-ovest, si prosegue lungo la mulattiera che tocca le quote 458, 477, 505, si interseca il confine comunale di Corfinio, si prosegue per un breve tratto lungo detto confine, in direzione nord, sino ad incontrare il sentiero che, sempre in direzione nord, passa per quota 577 e dopo Monte Capo d’Acero tocca quota 609.

Da qui si procede lungo il crinale che passa per Masseria Rotta Frattocola ed a quota 320 prosegue con il sentiero che, a quota 267, incontra il confine provinciale L’Aquila- Pescara e la SS n.5 Tiburtina Valeria in prossimità del Km. 177,800.

In direzione Nord-Est si prosegue lungo il confine provinciale Pescara L’Aquila sino ad incontrare il limite comunale di

Tocco da Casauria. Si prosegue lungo il limite comunale di Tocco da Casauria, sino ad incontrare il limite comunale di Salle, si prosegue detto limite sino ad incontrare a quota 662 la mulattiera che in direzione sud-est porta a Salle Vecchio passando per le quote 665, 677 e 605.

Da qui, proseguendo per la mulattiera che tocca le quote 562,570, 580, incrocia il confine comunale a quota 645. Da qui si prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Salle, Bolognano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, sino ad incontrare la strada Abbateggio-Caramanico nelle vicinanze del Vallone Carpeneto a quota 736. Da qui, in direzione nord-est si risale lungo detta strada per un breve tratto e proseguendo lungo il crinale a quota 700 e 610 si interseca di nuovo il confine comunale di Abbateggio-Roccamorice.

Si prosegue in direzione nord lungo detto confine sino ad incontrare il limite comunale di Lettomanoppello a quota 223. Da qui in direzione sud- est si prosegue lungo il confine comunale Lettomanoppello-Roccamorice sino ad incontrare il limite provinciale Pescara Chieti in località Triangolo.

Si prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine provinciale, coincidente con i limiti comunali di Lettomanoppello e Serramonacesca, sino ad incontrare sul limite comunale di quest’ultimo la strada provinciale Roccamontepiano-Pretoro a quota 586.

Si procede lungo detta strada in direzione Pretoro, si oltrepassa il centro abitato, sino all’incrocio con la strada Pretoro-Fara Filiorum Petri in località Crocifisso., da qui in direzione sudest si prosegue lungo la strada che passando per Bocca di Valle giunge sino al centro abitato di Pennapiedimonte.

Da qui, passando per la mulattiera che tocca le quote 490, 571 e 663 incontra il limite comunale Pennapiedimonte-Palombaro. Da qui, in direzione sud si prosegue lungo la carreggiabile che toccando le quote 665 722 744 interseca il confine comunale di Palombaro- Fara San Martino a quota 708.

In direzione ovest, si segue per un breve tratto detto limite sino ad incontrare la carreggiabile che passando per quota 632, 558, 502, 493, e 475 incontra in località Convento la strada per il centro abitato di Fara San Martino. Oltrepassato il centro abitato, si prosegue lungo la SS 84 Fara San Martino- Lama dei Peligni, in direzione Lama dei Peligni si oltrepassa il centro abitato sino ad incontrare il limite comunale con Taranta Peligna in prossimità del Km 28.200.

Da qui si procede lungo il confine comunale di Lama dei Peligni, sino ad incontrare la strada Torricella Peligna-Gessopalena in prossimità del Km 25.300. Da qui in direzione Gessopalena, si segue detta strada fino a giungere in località Coccioli a quota 594.

Seguendo la mulattiera prima e il crinale dopo si incontra il limite comunale Gessopalena – Roccascalegna in

prossimità del fiume Rio Secco. In direzione sud ovest si seguono i limiti comunali di Roccascalegna, Bomba, Tornareccio, Casalanguida, Guilmi, Carpineto Sinello, Liscia, Carunchio, Celenza sul Trigno sino ad incontrare il limite regionale, delimitato dal fiume Trigno, che si segue lungo i limiti comunali di Celenza sul Trigno, Tufillo, Dogliola, Fresagrandinara, Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa medesima fino al limite regionale nord.

Inoltre è compresa l’intera area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di

Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto e Canistro

in provincia de L’Aquila.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata “Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità

non può essere inferiore a 2000 ceppi per ettaro in coltura specializzata,

fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali

non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo”, di cui all’art. 1, sono le seguenti:

 

“Abruzzo” bianco: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Abruzzo” rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vo.;l

“Abruzzo” passito bianco: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Abruzzo” passito rosso: 12,00 t/ha,  11,50% vol.;

“Abruzzo” spumante charmat bianco e rosè: 14,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Abruzzo” spumante metodo classico bianco e rosè: 12,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Abruzzo” Cococciola: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Abruzzo” Cococciola superiore: 12,00 t/ha,  11,00% vol.;

“Abruzzo” Malvasia: 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Abruzzo” Malvasia superiore: 12,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Abruzzo” Montonico: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Abruzzo” Montonico superiore: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Abruzzo” Passerina: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Abruzzo” Passerina superiore: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

“Abruzzo” Pecorino: 14,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Abruzzo” Pecorino superiore: 12,00 t/ha, 11,50% vol.

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. 

Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno: 0;

III anno e successivi: 100%.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle

Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.

I vini a denominazione di origine “Abruzzo” nelle tipologie passito bianco e passito rosso devono essere ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale

non inferiore a 16,00% vol (o 272 grammi di zucchero/litro).

Nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare;

per i vini spumanti millesimati è obbligatorio l’utilizzo di almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento.

E’ consentito l’arricchimento dei prodotti a monte dei vini di cui all’art.1, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l’arricchimento.

 

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” è pari al 70%.

La resa massima dell’uva per le tipologie “passito bianco” e “passito rosso” non deve superare per il vino finito il 50%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

 

I vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere affinati per almeno

trentasei mesi in bottiglia,

di cui almeno diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione.

Tale periodo decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione della partita di uve più recente.

Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno

quarantotto mesi,

di cui almeno ventiquattro di permanenza sui lieviti di fermentazione,

a decorrere dal 1° novembre dell’annata di riferimento di produzione delle uve.

 

Immissione al consumo
Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo", con o senza l'indicazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, l'immissione al consumo è consentita a partire dal

1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" con l'indicazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 seguiti dalla menzione "superiore" l'immissione al consumo e' consentita a partire dal

1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve 

 

Per i vini di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d’origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all’area interessata.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” di cui all’art.1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Abruzzo” bianco:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- profumo: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;

- sapore: secco, fresco, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” rosso:

- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l’invecchiamento;

- profumo: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;

- sapore: corposo, asciutto, armonico, giustamente tannico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Abruzzo” passito bianco:

- colore: dal giallo paglierino intenso all’ambrato;

- profumo: intenso, etereo e caratteristico;

- sapore: dolce, corposo, armonico, vellutato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

“Abruzzo” passito rosso:

- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

- profumo: intenso, etereo e caratteristico;

- sapore: dolce, pieno, armonico, vellutato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 32,00 g/l.

 

“Abruzzo” spumante bianco metodo charmat:

- spuma: fine e persistente

- colore: giallo paglierino più o meno carico, anche con riflessi ramati;

- profumo: fine, ampio e composito;

- sapore: secco, fresco, gradevole e armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

 

“Abruzzo” spumante rosé metodo charmat:

- spuma: fine e persistente

- colore: rosa/ramato più o meno intenso;

- profumo: secco, fine, ampio e composito;

- sapore: secco, fresco, gradevole e armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

 

“Abruzzo” spumante bianco metodo classico:

- spuma: fine e persistente

- colore: giallo paglierino più o meno carico anche con riflessi ramati;

- profumo: fine, ampio e composito;

- sapore: secco, fresco, gradevole e armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

- acidità totale minima: 6,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

 

“Abruzzo” spumante rosè metodo classico:

- spuma: fine e persistente

- colore: rosa/ramato più o meno intenso;

- profumo: fine, ampio e composito;

- sapore: secco, fresco, gradevole e armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

- acidità totale minima: 6,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.

 

“Abruzzo” Cococciola:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;

- profumo:gradevole, floreale, fruttato;

- sapore: secco, armonico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Cococciola superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;

- profumo: gradevole, floreale, fruttato;

- sapore: secco, armonico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Malvasia:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;

- profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

- sapore: secco, armonico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Malvasia superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;

- profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

- sapore: secco, armonico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Montonico:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

- profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Montonico superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

- profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Abruzzo” Passerina:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

- profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

- sapore: secco, armonico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Passerina superiore:

- colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;

- profumo: gradevole, floreale, fruttato;

- sapore: secco, armonico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Abruzzo” Pecorino:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

- profumo: gradevole, floreale, fruttato;

- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Abruzzo” Pecorino superiore:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;

- profumo: gradevole, fresco, floreale, fruttato;

- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

- acidità totale minima: 5,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.

I vini a denominazione “Abruzzo”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.

 

Articolo 7

etichettatura designazione e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d’origine.

Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Abruzzo” elaborati con il metodo classico possono utilizzare il millesimo alle condizioni previste nel precedente art. 5.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.

 

Articollo 8

confezionamento

 

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” sono consentiti i seguenti recipienti: 0,375 lt, 0,5 lt (ad esclusione degli spumanti), 0,75 lt, 1,5 lt, 3 lt e tutti i formati speciali compresi tra 6 lt e 27 lt.

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” che si fregiano della menzione “superiore” non é consentito l’uso del recipiente da 0,375 lt.

È consentito l’uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

I recipienti devono essere di vetro.

I vini spumanti a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende l’intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l’interno per includere verso nord l’altopiano dell’Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sudovest la Valle Roveto.

Le formazioni collinari e le aree pedemontane interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 25 chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione.

Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, di colore giallastro per l’alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille.

Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dell’area interessata e tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale.

Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 150 ed i 600 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C.

L’escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che durante l’inverno fanno sentire la loro influenza, e dall’altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante l’estate.

Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà medio-precoci, quali il Pecorino, la Passerina, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle medio-tardive e tardive quali la Cococciola, il Montonico ed il Montepulciano.

Le precipitazioni totali annue mediamente superano gli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 30 mm).

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della vite e la produzione di buoni vini nell’area di produzione delimitata dall’Art.3 risale a Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., che narrando le gesta di Annibale dopo la vittoria di Canne (216 a.C.) lodava i vini di quest’area in quanto avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini.

Da allora tanti altri scrittori hanno elogiato le qualità dei vini prodotti nel territorio abruzzese, quali Andrea Bacci (1524-1600), filosofo e medico di papa Sisto V, che nell’opera “De naturali vinorum historia de vinis Italiae” scritta nel 1596, parla dei vini di Sulmona e del territorio dei Peligni, così come Michele Torcia che nell’opera dal titolo Saggio

Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 descrive per la prima volta la presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo.

Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno divenuto a partire dai primi del 1900 l’emblema di questo territorio: ricordiamo Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) che nella Monografia storica di Sulmona, apparsa nel 1854 a Napoli sul notissimo periodico

Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato, scriveva: “Le viti più comuni sono il montepulciano, sia primaticcio, sia cordisco o tardivo....”, il professor Andrea Vivenza con le Brevi norme per fare il vino del 1867, Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi con l’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897.

Quest’ultima è molto importante perché descrive in maniera molto dettagliata le varietà di uve presenti in Abruzzo: il Camplese o Campolese (ossia la Passerina), il Racciapollone (ossia il Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l’Aleatico, la Lacrima, solo per ricordarne qualcuna.

Anche se molte di queste varietà, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, sono state sostituite dai più produttivi Trebbiano toscano e Trebbiano abruzzese, quest’ultimo spesso confuso con il Bombino, fortunatamente non sono scomparse ed oggi, grazie al lavoro ed alla passione di tanti vitivinicoltori, alcune di esse sono state riscoperte e giustamente valorizzate sia per le loro eccellenti caratteristiche chimico-fisiche (ottima acidità e grado alcolico naturale) sia per quelle organolettiche.

Oltre alle radici storiche comunque sono molto importanti anche i fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere oggi prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

il vitigno Montepulciano è alla base del vino rosso poiché deve concorrere alla sua costituzione per almeno l’80%. Possono essere utilizzati anche altri vitigni rossi complementari, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Il vino bianco ha invece come base il Trebbiano, minimo 50%, molto diffuso su tutto il territorio cui possono aggiungersi altri vitigni sempre a bacca bianca non aromatici coltivati in regione. I passiti e gli spumanti invece devono essere ottenuti in larga parte da un nucleo ben definito di vitigni bianchi o rossi, tipici del territorio, mentre i vini con la specificazione del vitigno - rigorosamente autoctoni ed alcuni addirittura esclusivi del territorio delimitato (vedi Cococciola e Montonico) - devono essere ottenuti

utilizzando almeno l’85% del vitigno di riferimento.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva (che sono comprese tra le 10 e le 14 tonnellate per ettaro).

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione, garantire l’origine ed assicurare l’efficacia dei controlli.

I vini passiti sono ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente, mentre per i vini spumanti metodo classico devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura.

I vini spumanti metodo classico devono essere affinati per almeno trentasei mesi in bottiglia, di cui almeno diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione.

Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno quarantotto mesi, di cui almeno ventiquattro di permanenza sui lieviti di fermentazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La secolare presenza ed il particolare equilibro vegeto-produttivo che i vitigni prescelti per la produzione dei vini della DOC “Abruzzo” hanno trovato nell’area interessata, portano a considerare a tutti gli effetti detti vitigni come “varietà autoctone” abruzzesi, le cui peculiarità si estrinsecano appieno sia nei vini bianco e rosso, sia nei passiti e spumanti, sia soprattutto nei vini con indicazione del vitigno, esitati sia nella versione “base” sia in quella “superiore”; quest’ultima si differenzia per presentare un grado alcolico leggermente superiore, una maggiore struttura e complessità rispetto al base.

In particolare, il vino rosso presenta un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento, l’odore tipico dei frutti rossi, il sapore è secco, giustamente tannico. I vini bianchi sono invece di colore giallo paglierino più o meno carico, con sentori floreali e fruttati, buona struttura ed acidità piuttosto sostenuta che conferisce al vino freschezza, eleganza e piacevolezza. I passiti presentano caratteri tipici legati per i bianchi in modo particolare alla presenza di moscati o malvasie, i rossi invece per la presenza del Montepulciano che riesce a conferire ai vini grande complessità olfattiva, morbidezza, eleganza ed armonia.

Molto caratterizzati sono anche gli spumanti, in particolare il rosé a base Montepulciano, che si presentano con una ottima struttura acidica, perlage fine e persistente, profumi e sapori tipici della lunga rifermentazione in bottiglia.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’area geografica interessata, che copre circa un terzo dell’intero territorio regionale, sebbene presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni, per lo più sciolti e ben drenati, ed all’esposizione influenzano in maniera più o meno significativa le caratteristiche vegeto-produttive dei diversi vitigni interessati.

Infatti, accanto ad una presenza abbastanza omogenea su tutto il territorio delimitato dei vitigni Montepulciano e Trebbiano, base rispettivamente dei vini rosso e bianco, grazie a questi particolari microclimi si rilevano aree dove eccellono determinati vitigni quali la Cococciola e la Malvasia (area teatino-frentana), altri dove spicca il Montonico (area interna del teramano), altri ancora dove si trova più diffusamente la Passerina (alto teramano). Questi vitigni autoctoni presentano caratteri di fondo ben definiti e facilmente riconoscibili e, grazie alle positive interazioni tra i fattori ambientali e le pratiche colturali ed enologiche utilizzate, sono in grado di estrinsecare caratteristiche peculiari, dando origine a vini con forti elementi di tipicizzazione ossia distintivi (acidità, profumi, ecc.) che permettono di identificare i prodotti in maniera inequivocabile.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia

Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia – Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente

all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

CERASUOLO D’ABRUZZO

D.O.C.

Decreto 5 ottobre 2010

Rettificato con Decreto 07 dicembre 2010

Modifica con Decreto 03 ottobre 2012

Modifica con Decreto 22 dicembre 2014

(Fonte GURI)

Modifica con Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione

 

La Denominazione di  Origine  Controllata  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  è riservata ai vini, anche nella tipologia "superiore", che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La Denominazione di  Origine  Controllata  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  è riservata ai vini ottenuti  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  che nell'ambito aziendale risultano composti  dal  vitigno 

Montepulciano almeno all'85%,

possono concorrere  le  uve  di  altri  vitigni  a  bacca  rossa  non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo  da  sole  o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine Controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere  ottenute  unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati  in  zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m.  ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a  mezzogiorno. 

Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli  siti nei fondovalle umidi.

La zona di produzione dei  vini  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  comprende  i terreni vocati alla qualità di  tutto  o  parte  dei  territori  dei comuni di:

 

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi,  Ari,  Arielli,  Atessa,  Bomba,  Bucchianico,  Canosa Sannita,  Casacanditella,  Casalanguida,  Casalincontrada,  Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza  sul  Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto,  Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele,   Lanciano,   Lentella,   Miglianico,    Monteodorisio, Mozzagrogna,   Orsogna,   Ortona,    Paglieta,    Palmoli,    Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa  Teatina,  Roccamontepiano,  Rocca  San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San  Giovanni  Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San  Vito Chietino, Scerni, Tollo,  Torino  di  Sangro,  Torrevecchia  Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

 

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano,  Anversa  degli  Abruzzi,  Balsorano,   Bugnara,   Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo,  Civita  d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,  Morino, Ofena, Pacentro,  Poggio  Picenze,  Pratola  Peligna,  Pettorano  sul Gizio, Prezza,  Raiano,  Rocca  Casale,  San  Demetrio  nei  Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

 

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione  a Casauria,  Catignano,   Cepagatti,   Citta   Sant'Angelo,   Civitella Casanova,  Civitaquana,  Collecorvino,   Corvara,   Cugnoli,   Elice,

Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino,  Manoppello,  Montebello di  Bertona,  Montesilvano,  Moscufo,  Nocciano,   Penne,   Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria,  Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

 

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,  Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato,  Castiglione  Messer  Raimondo, Castilenti, Cellino  Attanasio,  Cermignano,  Civitella  del  Tronto,

Colledara,   Colonnella,   Controguerra,    Corropoli,    Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio  al  Vomano,  Morrodoro,  Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea,  Pineto,  Roseto  degli  Abruzzi,

Sant'Egidio, Sant'Omero,  Silvi,  Teramo,  Torano  Nuovo,  Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

 

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con il limite regionale,  si prosegue verso ovest  lungo  il  confine  comunale  di  Martinsicuro, Colonnella,  Controguerra,  Ancarano,  S.  Egidio  alla   Vibrata   e Civitella  del  Tronto  sino  ad  incontrare  il  limite   di   Valle Castellana. Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al  Vomano,  Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del  Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna.

Si  prosegue  verso est  sui  limiti  comunali  di  Castel  Castagna   e   Bisenti   fino all'incrocio con il  limite  provinciale  di  Pescara. 

In  direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola  fino  all'incrocio  con  la  strada  provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola; al bivio si prende  la  strada  provinciale  Farindola-Montebello  di  Bertona  e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite  comunale  di  Civitella

Casanova.

Si prosegue ad  ovest  sui  limiti  comunali  di  Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale  di Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a  Brittoli.

Si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla  suddetta  strada tocca le quote  631,  547,  614,  per  passare  ad  un  tratto  della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito  che  incontra  la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna.

Da  Boragna la  delimitazione  si  identifica  con  il  sentiero  che   porta   a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare  nei  pressi  della  quota  581  la mulattiera che tocca la quota 561 e  a  quota  572  prosegue  con  la carrareccia prima  e  con  la  strada  poi  che  passa  per  Corvara.

Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale.

Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608,  579  e  nei pressi  dell'abitato  di  Pescosansonesco  si  immette  sulla  strada Pescosansonesco-Pescosansonesco  Vecchio  per  immettersi  nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi  delle  case  site  a quota 574.

La mulattiera si abbandona prima di giungere  a  Colle  la Grotta per rimettersi  sulla  strada  Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si  incontra  e  segue  il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al  limite  comunale.

Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti  comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia,  Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno,  Acciano,  Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San  Demetrio  nei  Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S.  Angelo,  San

Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli  Abruzzi, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo,  Cocullo,  Anversa, Bugnara,  Introdacqua,  Pettorano  sul  Gizio,   Sulmona,   Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco  da  Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di  Lettomanoppello  fino all'altezza del centro  abitato. 

Si  prosegue  verso  sud  lungo  il confine coincidente con il  Fiume  Lavinio,  sino  ad  incontrare  un canale che si immette sul fiume che verso  est  porta  a  Madonna  di Conicella.

Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si  prende  la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la  mulattiera  che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca,  in corrispondenza della  strada  Manoppello-Serramonacesca. 

Si  procede lungo  detta  strada  in  direzione  Serramonacesca  e  da   qui   la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino  al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano. 

Si segue detto limite verso sud fino  all'incrocio  con  la  provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino  a  Roccamontepiano  per prendere poi la  strada  vicinale,  parte  in  carrareccia  parte  in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e  232 fino a Fara Filiorum Petri.

Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il  fosso  Vesola-San  Martino  poi,  fino  al  confine comunale di San Martino sulla Marrucina.

Da qui si prosegue  lungo  i limiti comunali di San Martino sulla  Marrucina  e  Filetto  fino  ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali  di Filetto con Casoli, passante per la stazione di  Guardiagrele  e  San

Domenico fino al limite comunale di Casoli. 

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli,  Altino,  Archi,  Bomba,  Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad  incrociare  il  Fosso  di  Fonte Carracina nel comune di Palmoli. 

Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino  ad  incontrare  il limite comunale di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio  con  il  limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo  la  costa

fino al limite  regionale  nord. 

Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di 

Celenza  sul  Trigno  in

provincia  di  Chieti  

nonché  l'area   delimitata   dai   confini amministrativi dei comuni di

Balsorano, San  Vincenzo  Valle  Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro

in provincia  di L'Aquila.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  devono  essere  quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto  ed  al  vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti  devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  la   produzione   della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i  vigneti  ubicati  su  terreni  che  corrispondono  alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere  inferiore  a  2.500  ceppi  per ettaro in coltura specializzata,

fatto  salvo  per  gli  impianti  e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere  inferiore  a 

1600 ceppi per ettaro.

Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite  sono  quelle  generalmente  usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle  uve  e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.  La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare  effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo" sono le seguenti:

 

"Cerasuolo d'Abruzzo": 14,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Cerasuolo d'Abruzzo" superiore: 12,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico  ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei Vini.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, conservazione ed  affinamento  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è  consentito che  tali  operazioni   siano   effettuate   nell'intero   territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se  solo  in  parte,  nella zona delimitata.

Elaborazione

Le uve di cui all'art. 2 possono essere vinificate in  bianco  ovvero in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, al fine di conferire al vino  ottenuto  il  caratteristico  colore  rosa ciliegia. 

Il  vino  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  superiore,  come   sopra ottenuto, può essere elevato anche in recipienti di legno.

Sono consentite tutte le  pratiche  enologiche  conformi  alle  norme comunitarie e nazionali vigenti.

Arricchimento

E'  consentito  l'arricchimento  dei  prodotti  a  monte   del   vino "Cerasuolo d'Abruzzo" con  mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  dei vigneti  iscritti  all'Albo  della  stessa  denominazione   d'origine controllata oppure  con  mosto  concentrato  rettificato  oppure  per autoconcentrazione,  nel  rispetto  della   normativa   nazionale   e comunitaria in materia. 

Per  il  vino  a  denominazione  di  origine controllata  "Cerasuolo  d'Abruzzo"  superiore  non   è   consentito

l'arricchimento.

Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 70%. 

Qualora  la  resa  uva/vino  superi  i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la  produzione  ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto  limite  decade  il

diritto  alla  denominazione  d'origine  controllata  per  tutta   la partita. 

Immissione al consumo

Per il vino a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo» l'immissione al consumo è consentita a partire dal

1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo» superiore l'immissione al consumo e' consentita a partire dal

1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve

Scelta vendemmiale

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica  e verso le IGT relative alle diverse aree.

 

Articolo 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Cerasuolo  d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:

 

"Cerasuolo d'Abruzzo":

colore: rosa ciliegia più o meno carico;

profumo: gradevole, finemente vinoso, fruttato, fine e intenso;

sapore:  asciutto,  morbido,  armonico,   delicato   con   retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Cerasuolo d'Abruzzo" superiore:

colore: rosa ciliegia più o meno carico;

profumo: gradevole, finemente vinoso, fruttato e intenso,  anche  con sentori speziati;

sapore:  asciutto,  morbido,  armonico,   delicato   con   retrogusto gradevolmente mandorlato; 

titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche dei  Vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  totale  e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione  del  vino  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari. 

E'  tuttavia consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative

Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalle   norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purche' pertinenti  al vino di cui all'art. 1.

Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione d'origine del vino, salve le  norme  generali  più  restrittive. 

Le menzioni  facoltative  vanno  riportate   in   etichetta   sotto   la denominazione d'origine.

Annata

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui   all'art.   1   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita  alle condizioni previste dalla legge.

 

Articolo 8

confezionamento

 

Volumi nominali

Per  il  confezionamento  dei  vini  a   denominazione   di   origine controllata di cui all'art. 1 sono  consentiti  tutti  recipienti  di capacità nominale previsti dalla normativa vigente.

Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati  dalla normativa vigente.

Per il vino "Cerasuolo d'Abruzzo" superiore è consentito solo  l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il confezionamento del vino "Cerasuolo d'Abruzzo" possono  essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non  inferiore a due litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende l’intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l’interno per includere verso nord l’altopiano dell’Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sud-ovest la Valle Roveto.

Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi pliopleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione Abruzzo. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, di colore giallastro per l’alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille.

Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dell’area interessata e tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale.

Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.

La ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 150 ed i 600 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C.

L’escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che durante l’inverno fanno sentire la loro influenza, e dall’altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante l’estate. Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, così come

la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale del vitigno Montepulciano e di eventuali altri vitigni complementari.

Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 30 mm).

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della vite e la produzione di vini nell’area di produzione delimitata risale a Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., che narrando le gesta di Annibale dopo la vittoria di Canne (216 a.C.) lodava i vini di quest’area in quanto avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini.

Da allora tanti altri scrittori hanno elogiato le qualità dei vini prodotti nel territorio abruzzese, ma la prima notizia storica sulla presenza in Abruzzo del vitigno Montepulciano, vitigno base se non esclusivo del “Cerasuolo d’Abruzzo”, è contenuta nell’opera di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792.

Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) che nella Monografia storica di Sulmona, apparsa nel 1854 a Napoli sul notissimo periodico Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato, scriveva: “Le viti più comuni sono il montepulciano, sia primaticcio, sia cordisco o tardivo....”, il professor Andrea Vivenza con le Brevi norme per fare

il vino del 1867, Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi con l’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897.

Nella seconda edizione pubblicata nel 1903 gli autori ricordano tra l’altro che, in particolare nella provincia di Chieti, si producevano vini cerasuoli (cerasella) diventati poi nel tempo tra i vini più tipici e caratteristici dell’Abruzzo.

Momento storico importante per questo vino è stato quello della metà degli anni ’60 del

novecento quando i produttori iniziarono a raccogliere la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di riconoscimento della DOC Montepulciano d’Abruzzo.

Infatti nel libro Il vino in Abruzzo edito nel 1975, Guido Giuliani ricorda che “Perplessità furono espresse circa la possibilità di presentare o meno un’unica documentazione per il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino “Montepulciano d’Abruzzo” e del vino “Cerasuolo d’Abruzzo”, dato che i due pregiati vini provenivano soltanto ed unicamente dalla medesima uva del medesimo vitigno, variando soltanto le pratiche enologiche” ed aggiunge poi che “…esperita la fase preliminare, la Camera di Commercio di Chieti presentò all’Ispettorato Compartimentale Agrario di Pescara la domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine del

“Montepulciano d’Abruzzo” e del “Cerasuolo d’Abruzzo” il 18 settembre 1965” ma che “alla fine del marzo 1966 le quattro province presentarono congiuntamente la richiesta di riconoscimento della denominazione del vino “Montepulciano d’Abruzzo” che includeva anche la tipologia “Cerasuolo”.

Il parere favorevole del Comitato Nazionale e la proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso, furono pubblicati nella G.U. del 9 febbraio 1968, ed infine, dopo un iter durato più di quattro anni, con il D.P.R. 24 maggio 1968, pubblicato sulla G.U. n.178 del 15 luglio 1968, arrivò il “Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Montepulciano d’Abruzzo ed approvazione del relativo disciplinare di produzione”.

Dopo oltre 40 anni in cui il “Cerasuolo” si è affermato come tipologia della DOC Montepulciano d’Abruzzo, i produttori hanno ritenuto opportuno dare a questo vino una propria specifica identità richiedendo il riconoscimento della DOC “Cerasuolo d’Abruzzo” giunta con la vendemmia 2010.

Comunque, oltre ai fattori storici che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l’incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

il vino “Cerasuolo d’Abruzzo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva (che non possono superare le 14 tonnellate/ettaro per il vino base e le 12 tonnellate/ettaro per il superiore).

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per questo vino ossia una vinificazione in bianco oppure una breve macerazione a freddo per 8-12 ore, cui segue un periodo più o meno breve di affinamento.

Nella tipologia superiore non è consentito l’arricchimento mentre il vino può essere elevato in recipienti di legno per consentire allo stesso di esprimere al meglio le proprie peculiarità strutturali ed olfattive.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il particolare equilibro che il vitigno Montepulciano ha trovato nell’area interessata associata ad una particolare tecnica di vinificazione, in bianco ovvero breve macerazione, consentono di ottenere vini le cui peculiarità si estrinsecano appieno nella DOC “Cerasuolo d’Abruzzo”. La denominazione comprende due tipologie di vino rosé, il base ed il superiore, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del presente disciplinare.

In particolare i vini presentano un colore rosa ciliegia più o meno intenso; l’odore è gradevole, finemente vinoso, fruttato e intenso, con sentori più evoluti e complessi nella tipologia superiore; il sapore è secco, fresco, delicato, con retrogusto gradevolmente mandorlato che conferisce al vino eleganza e piacevolezza.

Le innumerevoli analisi chimico-fisiche effettuate in alcuni studi hanno confermato che nel complesso il “Cerasuolo d’Abruzzo” è un vino dal buon tenore alcolico (alcool complessivo è compreso tra 12,5 e 13,5 % vol. ), spiccata acidità (mediamente tra 5,5 e 6,5 gr/lt), con profilo organolettico tipico e distintivo (note di frutta rossa, ciliegia, ecc.) che difficilmente riescono ad esprimersi nella loro complessità in altri areali di coltivazione.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera regione Abruzzo, sebbene presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest, che permettono di individuare sottoaree caratterizzate da specifiche condizioni climatiche (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed all’esposizione influenzano in maniera significativa le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Montepulciano, base essenziale se non vitigno esclusivo del vino “Cerasuolo d’Abruzzo”.

Le interazioni dei fattori ambientali, determinanti per l’estrinsecazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche delle uve Montepulciano, con i fattori umani connessi a specifiche pratiche colturali ed enologiche, quali la raccolta in epoche opportune – leggermente anticipata rispetto alla produzione dei vini rossi - e sottoposte ad una particolare tecnica di vinificazione, ossia vinificate in bianco o con una breve macerazione per 8-12 ore, permettono di ottenere vini unici nel loro genere, dal colore “cerasa” (rosé), dai profumi intensi, tipici del vitigno, freschi ma al contempo di buona struttura e corpo.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia

Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE

n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solio il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

TREBBIANO D’ABRUZZO

D.O.C.

Decreto 20 novembre 2009

Modifica Decreto 2 febbraio 2010

Modifica Decreto 22 dicembre 2014

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" è riservata ai vini

 

"Trebbiano d'Abruzzo",

"Trebbiano d'Abruzzo" superiore

"Trebbiano d'Abruzzo" riserva

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografìca

 

I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni

Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.

 

La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di:

 

1) in provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpinete Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Farà Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palinoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scemi, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

 

2) in provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

 

3) in provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

 

4) in provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campii, Ganzano, Castel Castagna, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Celiino Attanasio, Cermignano, Civitella del Trento, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefìno, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.

Detta zona è così delimitata:

Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale, si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle Castellana.

Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella del Tronto, Campii, Teramo, Montorio al Vomano,

Tossicia, Colledara passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso sino al limite comunale di Castel Castagna.

Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e Bisenti fino all'incrocio con il limite provinciale di Pescara. In dirczione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e poi verso est su quello di Farindola fino all'incrocio con la strada provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio Cupoli-Farindola.

Al bivio si prende la strada provinciale Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino al limite comunale di Civitella Casanova.

Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova, Vicoli e Brittoli fino all'incrocio del limite comunale di

Brittoli con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della carreggiabile sita ad est dell'abitato di San Vito che incontra la carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna.

Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581 la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara.

Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite comunale.

Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574.

La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove si incontra e segue il sentiero che dopo aver toccato quota 410 giunge al limite comunale.

Si prosegue verso ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano, Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio Picenze, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Secinaro, Cagliano Atemo, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria, Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino all'altezza del centro

abitato.

Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella.

Da Madonna di Conicella, in dirczione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.

Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada Manoppello-Serramonacesca.

Si procede lungo detta strada in dirczione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano.

Si segue detto limite verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Farà Filiomm Perii.

Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina.

Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.

Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Aitino, Archi, Bomba, Atessa, Carpinete Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palinoli.

Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara.

Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che si segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al

limite regionale nord. Inoltre è compreso l'intero territorio amministrativo del comune di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonché l'area delimitata dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Merino, Civita d'Antino, Civitella Roveto e Canistro in provincia di L'Aquila.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art.3.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

Per gli impianti e reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della zona.

- Forme di allevamento e sesti di impianto

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme arte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- Sistemi di potatura

La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.

- Forzatura, irrigazione

É vietata ogni pratica di forzatura.

É consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", di cui all'art. 1, sono le seguenti:

 

"Trebbiano d'Abruzzo": 14,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Trebbiano d'Abruzzo" superiore: 13,00 t/ha, 11,50% vol.;

"Trebbiano d'Abruzzo" riserva: 12,00 t/ha, 12,00% vol.

 

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.

- Elaborazione

Per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Arricchimento

E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine oppure con mosto concentrato rettificato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per i vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva non è

consentito l'arricchimento.

- Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

- Invecchiamento/Affinamento

II vino "Trebbiano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a

diciotto mesi

all’interno della zona di produzione delimitata nell'art.3.

Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal

1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

- Immissione al consumo

II vino "Trebbiano d'Abruzzo" non può essere immesso al consumo prima del

1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" superiore non può essere immesso al consumo prima del

1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" che si fregia della menzione "riserva" non può essere immesso al consumo prima del

1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'art.1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative alle diverse aree.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Trebbiano d'Abruzzo ":

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% voi.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/1.

 

"Trebbiano d'Abruzzo " superiore:

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% voi.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/1.

 

"Trebbiano d'Abruzzo " riserva:

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% voi.;

acidità totale minima: 4,50 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/1.

 

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Il vino "Trebbiano d'Abruzzo" riserva sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

- Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Alt.! è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi " fine", "scelto", "selezionato", e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

- Menzioni facoltative

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

- Caratteri e posizione in etichetta

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. l l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

- Vigna

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento

e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

- Volumi nominali

II confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva è consentito nei recipienti di capacità nominale prevista dalla normativa vigente.

- Tappatura e recipienti

E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati dalla normativa vigente.

Per il vino "Trebbiano d’Abruzzo" superiore e quello che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Sono consentiti i recipienti previsti dalla normativa vigente.

Per il confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo" possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

 

Articolo 9

Legame con la zona geografica

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art.3 comprende l’intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l’interno per includere verso nord l’altopiano dell’Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sud-ovest la Valle Roveto.

Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi pliopleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione

Abruzzo.

Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, di colore giallastro per l’alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dell’area interessata e tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale.

Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvioalluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.

La ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 150 ed i 600 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C.

L’escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che durante l’inverno fanno sentire la loro influenza, e dall’altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante l’estate.

Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Trebbiano che di eventuali altri vitigni complementari a bacca bianca.

Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 30 mm).

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza del vitigno Trebbiano nell’Italia centrale si può far risalire all’epoca romana. Infatti Plinio descriveva un “Vinum trebulanum” il cui nome è dato dall’aggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini.

Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: “...et un’altra maniera d’uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...”.

Nel ‘500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell’opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di “uve moscatelle e trebulane” anche nei

territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna.

La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota.

Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l’illustre ampelografo del primo ‘900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto.

Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del “Trebbiano d’Abruzzo” approvato nel 1972 era riportato che il vino “deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...”. Questi vitigni costituiscono di fatto la base fondamentale del vino bianco a denominazione più importante e diffuso della regione Abruzzo, il cui disciplinare è stato più volte adeguato per meglio rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità.

Pertanto l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografia dei vigneti:

il vino “Trebbiano d’Abruzzo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.

Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio

della regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura:

la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia.

I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto (meccanizzazione) ed una migliore gestione delle rese massime di uva (che non possono superare rispettivamente le 14, 13 e 12 tonnellate per ettaro per la tipologia base, superiore e riserva).

Pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.

Per le tipologie “superiore” e “riserva” non è ammessa la pratica dell’arricchimento.

La tipologia “base” può essere immessa al consumo solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve, la tipologia “superiore” non può essere immessa al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve, mentre la tipologia “riserva” deve obbligatoriamente essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a diciotto mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve e, pertanto, non può essere immessa al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno Trebbiano ha trovato nell’area interessata, tanto da differenziare una specifica varietà denominata Trebbiano abruzzese in passato spessa confusa con il Bombino, permette di ottenere vini dalle spiccate peculiarità che si estrinsecano appieno nel vino DOC “Trebbiano d’Abruzzo”. La denominazione comprende tre tipologie di vino bianco: il base, il superiore ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva

nell’art.6 del presente disciplinare. In particolare, i vini presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso; odore tipico, delicato, con spiccati sentori di frutta e fiori, sino a giungere al minerale in quelli più evoluti; il sapore è asciutto con retrogusto gradevolmente mandorlato che conferisce al vino eleganza ed armonia.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera regione Abruzzo, sebbene presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest, che permettono di individuare sottoaree caratterizzate da specifiche condizioni climatiche (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed all’esposizione influenzano in

maniera significativa le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano, base essenziale dell’omonimo vino prodotto da tempo immemore in Abruzzo.

L’interazione vitigno-clima-terreno è determinante per l’estrinsecazione di determinate caratteristiche dei vini: struttura, colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare conformazione orografica del territorio, caratterizzata da colline assolate e ventilate, al clima temperato, alle notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla presenza del mare Adriatico e dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, alla presenza di suoli

ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un lato alla lunga tradizione storica e dall’altra alle moderne tecniche di coltivazione e vinificazione (vedi uso del legno nelle fermentazioni e/o elevazioni del prodotto), si realizzano le condizioni ottimali per la produzione di uve Trebbiano di straordinaria qualità, da cui si ottengono vini dai profumi

intensi, freschi, tipici, caratterizzati da un retrogusto gradevolmente mandorlato.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Valoritalia

Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.

Via Piave, 24

00187 ROMA

Telefono +39 06 45437975 Fax 06 45438908

E-mail: info@valoritalia.it

La società Valoritalia - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco

dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n.271 del 19.11.2010 (Allegato 2).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.