Toscana › TERRE DI PISA

MONTESCUDAIO D.O.C.

SAN TORPÈ D.O.C.

TERRE DI PISA D.O.C.

VIGNETI MONTESCUDAIO

VIGNETI MONTESCUDAIO

 

MONTESCUDAIO

D.O.C.

Decreto 25 Ottobre 1999

(fonte GURI)

Modifica 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1       

La denominazione di origine controllata “Montescudaio” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Rosso, rosso riserva

Cabernet Franc, Cabernet riserva

Cabernet Sauvignon, Cabernet riserva

Merlot, Merlot riserva

Sangiovese, Sangiovese riserva

Bianco

Chardonnay

Sauvignon

Vermentino

Vin Santo.

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

I vini della denominazione di origine controllata “Montescudaio” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

“Montescudaio rosso”

Sangiovese minimo 50%

Altri vitigni a bacca rossa, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%.

 

“Montescudaio Cabernet”

Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon minimo 85%

« Montescudaio Merlot »

Merlot minimo 85%

“Montescudaio Sangiovese”

Sangiovese minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca rossa, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa, nella misura massima del 15%.

 

“Montescudaio bianco”

“Montescudaio Vin Santo”

Trebbiano toscano minimo 50%

Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%.

 

“Montescudaio Chardonnay”

Chardonnay minimo 85%

“Montescudaio Sauvignon”

Sauvignon minimo 85%

“Montescudaio Vermentino”

Vermentino minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini, vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Montescudaio” ricade nella provincia di Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità dei territori amministrativi dei comuni di

Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella, Santa Luce

 

Tale zona è così delimitata:

dal centro abitato di Montecatini Val di Cecina, il limite segue la strada in direzione nord fino alla località casa Fontemigliari (quota 248), da qui prosegue sempre in direzione nord per la strada che porta a casa Corrente (quota 258) da dove prosegue verso nord – est lungo il corso d’acqua che affluisce a quota 158 nel Botro della Mancinaia.

Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che costeggia ad ovest la località Oliveto fino a raggiungere il torrente Ragone e quindi, il confine settentrionale del comune di Montecatini Val di Cecina.

Prosegue verso ovest lungo tale confine fino ad incontrare in località podere Pecchia, quello del comune di Riparbella che segue prima verso nord e poi verso sud – ovest sino all’incrocio con il confine di Castellina Marittima in località podere Delle Gusciane, da qui prosegue verso nord – ovest lungo il confine di Castellina Marittima e all’incrocio con quello di Santa Luce segue quest’ultimo in direzione est per breve tratto e poi a nord fino a quota 527 a sud di Monte Prunicce.

Da quota 527 in direzione nord – est raggiunge, seguendo una retta, quota 431 all’origine del Baro dei Reseccoli, ridiscende quindi tale corso d’acqua verso ovest fino ad incontrare i confini della provincia di Pisa, in prossimità del podere Molino.

Ridiscende verso sud lungo il confine provinciale e poi verso est costeggiando nell’ultimo tratto il torrente Sterza fino all’altezza della fattoria di Faltona, da dove raggiunge la strada che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimità del km. 16,000, raggiunta tale strada provinciale al km. 5,500 circa, la segue verso sud fino alla quota 57 (km. 6,200 circa), da qui segue verso nord il sentiero che passa per le quote 104 (casa Porcati), 111 e 99 fino ad incontrare il botro del rio del Querceto, che segue verso est sino alla quota 182 sulla strada per Querceto, raggiunge tale località lungo la medesima e, sempre verso nord, prosegue per la strada che attraversa Poggio Macchion del Lupo, Poggio Sassicaia, Tegolaia, fino a raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimità del km. 22,000.

Segue verso nord – ovest tale strada e di poco superato il km. 24,000 prosegue per il botro dell’Anello in direzione nord sino a raggiungere la strada che costeggia ad ovest Buriano, segue tale strada verso nord costeggiando ad ovest il podere La Rocca, il casale Morelli e quindi, verso nord – ovest, passa a sud della località Cerbaina quindi, all’altezza di Sorbaiano, incrocia la strada per Montecatini Val di Cecina, la segue verso nord raggiungendo quest’ultimo centro abitato da dove è cominciata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Montescudaio” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 ceppi/ettaro.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

“Montescudaio rosso”: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montescudaio Cabernet”: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montescudaio Merlot”: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montescudaio Sangiovese”: 9,00 t/ha, 11,00% vol.;

“Montescudaio bianco”: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Montescudaio Chardonnay”: 10,00 t/ha, 0,50% vol.;

“Montescudaio Sauvignon”: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

“Montescudaio Vermentino”: 10,00 t/ha, 10,50% vol.

per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:    

 

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia, arricchimento del titolo alcolometrico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dei comuni confinanti con essa.

E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.

E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d’origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell’invecchiamento.

La produzione del vino a DOC “Montescudaio Vin Santo” deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

l’uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale ed ammostata non prima del

20 novembre dell’anno di raccolta delle uve

e non oltre il

31 marzo dell’anno successivo

e comunque non prima che abbia raggiunto una concentrazione zuccheri pari a

250 grammi/litro

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata.

La resa massima dell’uva in vino finito (al momento dell’immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca posta ad appassire.

L’elaborazione del mosto destinato alla produzione del vino a DPC “Montescudaio Vin Santo” deve avvenire in recipienti di legno, di capacità non superiore a 500 litri, per un periodo non inferiore a

18 mesi a partire dalla data dell’immissione in legno.

L’immissione al consumo del vino a DOC “Montescudaio Vin Santo” non può avvenire prima del

1° novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) alla vendemmia

La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

 

“Montescudaio rosso”: 70%, 70,00 hl/ha;

“Montescadaio Cabernet”: 70%, 63,00 hl/ha;

“Montescudaio Merlot”:          70%, 63,00 hl/ha;

“Montescudaio Sangiovese”: 70%, 63,00 hl/ha;

“Montescudaio bianco”: 70%, 77,00 hl/ha;

“Montescudaio Chardonnay”: 70%, 70,00 hl/ha;

“Montescudaio Sauvignon”: 70%, 70,00 hl/ha;

“Montescudaio Vermentino”: 70%, 70,0 hl./ha.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a DOC “Montescudaio rosso”, “Montescudaio Cabernet”, “Montescudaio Merlot”, “Montescudaio Sangiovese” aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

12,00% vol.

se sottoposto ad invecchiamento per almeno

24 mesi, di cui almeno tre mesi in bottiglia

può avere diritto alla qualifica “Riserva”, purché all’atto dell’immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

12,50% vol.

Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal

1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Montescudaio rosso”

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’età;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore:            asciutto, buona corposità, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;

 

“Montescudaio Cabernet”

colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: intenso, persistente, caratteristico;

sapore:            asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;

 

“Montescudaio Merlot”

colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore:            asciutto, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,00 g/l;

 

“Montescudaio Sangiovese”

colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore:            asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;

 

“Montescudaio rosso riserva”

“Montescudaio Cabernet riserva”

“Montescudaio Merlot riserva”

“Montescudaio Sangiovese riserva”

colore: rosso rubino con sfumature granata;

profumo: ampio e complesso;

sapore:            asciutto, caldo, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;

 

“Montescudaio bianco”

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

profumo: fine e fruttato;

sapore:            asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;

 

“Montescudaio Chardonnay”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore:            asciutto e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;

 

“Montescudaio Sauvignon”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio e caratteristico:

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;

 

“Montescudaio Vermentino”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio e fruttato;

sapore:            asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;

 

“Montescudaio Vin Santo”

colore: dal giallo paglierino carico al dorato e all’ambrato intenso;

profumo: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: secco, caldo. Armonico, vellutato , più rotondo l’amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura presentazione e confezionamento

 

Alla denominazione di cui all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito altresì l’uso di qualificazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all’art. 1, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

(Legami con l’ambiente geografico)

 

A) Informazioni sulla zona Geografica

A.1 Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC “Montescudaio” ricade nella parte sud della provincia di Pisa e comprende i terreni “ vocati “ alla produzione di qualità dei territori amministrativi dei comuni di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.

Nell’ambito della fascia interessata alla zona collinare, retro collinare e fino al mare possiamo trovare una estrema variabilità dei terreni interessati alla coltivazione della vite.

I vini DOC “Montescudaio” nascono in una area geologicamente “ ampia “, si va dai terreni argillosi tipici della fascia collinare, ai terreni di medio impasto ricchi di ferro della fascia intermedia arrivando ai terreni sciolti delle zone vallive e pianeggianti. Ogni tipologia di terreno può essere talvolta ricco di scheletro.

L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 ed i 400 m. s.l.m. con giacitura ed orientamento adatti.

Il clima dell’area s’inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana.

La piovosità media annua si attesta tra 750 e gli 850 mm. e si concentra prevalentemente nel periodo autunnale ed invernale, aspetto tipico del clima mediterraneo.

La diversità delle caratteristiche del terreno ed il microclima della zona fa si che si possano ottenere delle diverse tipologie di prodotto di alta qualità.

A.2 Fattori umani rilevanti per il legame:

Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere i vini DOC “Montescudaio”.

Il rapporto tra il territorio del Montescudaio e la viticoltura ha una tradizione millenaria.

Questa frase può rappresentare la sintesi di quello che oggi è quest'area, senza essere un mero topos letterario. 

Infatti, la presenza della vite si può far risalire con certezza all'era etrusca, grazie al ritrovamento del "cinerario dì Montescudaio" (VII sec. a.C.) che raffigura un banchetto funebre con un grande vaso "cratere" nel quale veniva mescolato il vino con l’acqua, secondo l'uso greco. Ma la storia accerta anche che, nel 1092, Gherardo della Gherardesca, dona al monastero, da lui stesso fondato, una chiesa, vigneti ed altri benefici, riservandosi il diritto di eleggere la Madre Superiore.

Un legame, quindi, stretto, forte che porta la viticoltura ad essere una delle fonti economiche più importanti di quest'area della bassa Val di Cecina (ma che si estende a tutta la Valle) e che, con un livello di consumi pro-capite alto - frutto di una cultura che vedeva nel vino un alimento ed una fonte di calorie - di conseguenza alza anche i livelli di produzione ed il "business" attorno alla vite, specialmente a partire dal secondo dopoguerra.

Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino all’inizio degli anni settanta, con il passaggio dalla conduzione associata “mezzadrile”, a quella “in economia”.

Questo passaggio epocale, ha determinato una completa ristrutturazione le vecchie superfici vitate, spesso costituite da filari promiscui con altre coltivazioni, trasformandole in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili.

Ne scaturisce un forte impulso, quindi, a muovere i primi passi verso soluzioni più nuove: dallo sfuso alla bottiglia ed alle sinergie tra coltivatori. Successivamente si hanno la nascita, nel 1968, della Sagra del vino e con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Novembre 1976, nella logica di un’attiva difesa dei vini tipici del territorio, venne approvato il primo disciplinare, definendo per la prima volta la zona di produzione dei vini DOC “Montescudaio”, l'ottenimento della Doc, nel 1977, con due tipologie: un rosso a base di sangiovese, trebbiano, malvasia, e altre varietà come canaiolo e colorino, ed un bianco, a base di trebbiano, malvasia e vermentino, che può essere prodotto

anche come Vin Santo, secco, semisecco o dolce.

Disciplinare che, con la modifica dal 1999, prevede l'utilizzo dei vitigni cosiddetti "innovativi" come il cabernet, ad esempio).

Dal punto di vista del legame con il territorio - che comprende tutti i comuni della Val di Cecina, esclusa Volterra - si moltiplicano le iniziative nelle quali i prodotti tipici della valle, tra cui spicca il vino, la fanno da padrone. Proprio nel centro di Montescudaio è inaugurata la Casa del vino, emblema di questa sinergia.

L’incidenza dei fattori umani ed in particolare grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli, all’applicazione delle moderne pratiche enologiche connesse con il disciplinare di produzione ed all’attivismo dell’industria di settore, hanno contribuito notevolmente a creare le condizioni affinché i vini DOC MONTESCUDAIO abbiano ottenuto una importante diffusione ed apprezzamenti sui mercati.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico:

I vini della DOC MONTESCUDAIO oggi presentano, dal punto di vista analitico e sensoriale delle caratteristiche di indubbia peculiarità, già ampiamente descritte all’articolo 6 del disciplinare di produzione, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico e agli uvaggi tipici della DOC MONTESCUDAIO.

In particolare tutti i vini, sia rossi, bianchi e vin santo, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al gusto e all’olfatto si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di base.

Questo, perché a partire dagli anni 70 il miglioramento della piattaforma ampelografica è andata di pari passo con l’affermazione dei nuovi portainnesti che hanno permesso il contenimento delle rese e un indubbio miglioramento qualitativo della produzione.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B):

L’orografia collinare che degrada nella pianura alluvionale del territorio di produzione, l’esposizione dell’area aperta ai venti di mare provenienti che mitigano il clima della zona di produzione della DOC MONTESCUDAIO creando condizioni climatiche ottimali per la viticoltura, la natura pedologica dei suoli vocati alla coltivazione della vite, concorrono a creare condizioni favorevoli alla maturazione dell’uva.

Sicuramente il clima dell’area oltre a influire nella maturazione delle uve, condiziona le temperature delle cantine e le condizioni di lavorazione del prodotto in vendemmia, divenendo elemento caratterizzante e intrinseco del vino finito.

Oltre a ciò la cultura vitivinicola dell’area vede i vini rossi ottenuti da uvaggi misti, polivitigno.

Infatti la viticoltura locale è caratterizzata dalla presenza di molti vitigni della tradizione Toscana, anche minori, come Ciliegiolo, Colorino, Buonamico, Foglia tonda, Malvasia nera e altri; esiste tuttavia un elemento caratterizzante: la presenza congiunta e predominante di Sangiovese e di altri vitigni di “ nuova generazione “.

Da quanto sopra si desume l’interazione causale fra ambiente e uomo, che sono elementi inscindibili alla tipicizzazione del prodotto.

I vini delle zone considerate sono sicuramente, anche nell’attualità, vini qualitativamente validi e rispetto all’inizio quando i produttori iniziamo a produrre e commercializzare le prime bottiglie, l’unico mutamento nel corso degli anni è il miglioramento costante della loro qualità, in quanto la moderna selezione dei vitigni, le tecnologie enologiche e i sistemi di coltivazione sono elementi che hanno contribuito in modo determinante a migliorare la qualità dei vini.

Le aziende che attualmente producono vino DOC MONTESCUDAIO, intendono mantenere viva questa tradizione secolare.

L’attenzione al prodotto è stata costante, e il territorio sentendo forte l’esigenza di valorizzare tutta la tradizione viticola ed enologica locale, ha lavorato per il riconoscimento dei vini rossi, e bianchi e del vin santo.

 

Articolo 9

(Riferimenti alla struttura di controllo)

 

Nome e indirizzo

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II

56125 - PISA

Tel 050 / 512343 – 050/512320, Fax 050 / 512348;

e – mail: strutturadicontrollo@pi.camcom.it.

La " CAMERA DI COMMERCIO DI PISA " è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Polìtiche Agricole Alimentari e Forestali , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. \, 1° capoverso, lettera a) e e), ed all'art, 26 del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato

art. 25, par. 15 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato

Piano dei Controlli approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. a 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Il Piano dei Controlli per la DOC “Montescudaio” è riportato nell’allegato 4.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

VIGNETI CASCINA PARDOSSI

VIGNETI CASCINA PARDOSSI

SAN TORPÈ

D.O.C.

Decreto 22 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco;

rosato;

Vin Santo (anche con menzione riserva);

Chardonnay;

Sauvignon;

Trebbiano;

Vermentino.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

«San Torpè» bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

«San Torpè» rosato:

Sangiovese: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ad esclusione del vitigno Aleatico, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

170 del 23 luglio 2011; tuttavia, la percentuale di uve a bacca bianca non potrà superare il 20% del totale.

 

«San Torpè» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, ad esclusione del vitigno Aleatico, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«San Torpè» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«San Torpè» Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

 

«San Torpè» Vermentino:

Vermentino: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

«San Torpè» Vin Santo e « San Torpè» Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente, fino al 100%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola;

nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni:

Cascina Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato;

in provincia di Pisa

e del comune di Collesalvetti

in provincia di Livorno.

 

Tale zona, già delimitata dal decreto ministeriale 18 maggio 1973, è la seguente:

partendo dalla località Bocca d’Elsa, sul confine provinciale Pisa – Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto confine provinciale fino alla carreggiabile che passa per Serra, quota 91 in comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell’Era.

Per una carrareccia raggiunge il molino Ripassaia, Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre, ne costeggia la riva destra verso sud – est e lo supera all’altezza del guado, quindi prende la strada che porta a cà di Molino (quota 80).

Per la carrozzabile raggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord – est per la strada statale Volterrana fino al km. 14,250, piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e Colle dell’Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98.

Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, cà San Valeriano e cà San Francesco e risalendo a nord raggiunge il torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla carrareccia che porta a il Casino, da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord – ovest che scende nel torrente Sterza.

Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente che è anche il confine comunale di Chianni con Lajatico e poi di Riparbella, giungendo all’estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nello Sterza a nord di quota 460.

La delimitazione risale quindi a nord – ovest, indi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicca; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto.

Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine fino al botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord – ovest e per quota 139 e la Pieve di Santa Luce raggiunge quota 102, quindi segue la strada che passa per quota 133 e che costeggia il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume Fine fino all’incrocio con la via Santa Luce e Lorenzana che percorre verso nord fino a quando nei pressi di cà Sant’Alberto, non trova il confine comunale Santa Luce – Casciana Terme che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud.

Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord – ovest a cà Disperato per poi ridiscendere a sud – ovest di cà Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina – Pisa.

Attraversando la ferrovia risale verso nord – est per quota 44 piega verso nord – ovest per Mezzastrada, cà Larignano e quota 108, gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta – Acciaiolo al km. 0,800.

Arrivando a Torretta segue la statale Pisana – Livornese a nord fino al km. 16,500 e raggiunge il casello ferroviario.

A questo punto entra nella provinciale di Livorno seguendo la ferrovia Pisa – Cecina fino all’incrocio con la statale 67 bis (Km 11,000).

La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale n. 67 – bis fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa – Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamente nella Tosco – Romagnola fino al 25,500 che percorre fino a san Romano.

Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per cà Guicciardini, arriva a Ponte e Egola discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d’Elsa.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

 

«San Torpè» bianco e Vin Santo: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

«San Torpè» rosato: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;

«San Torpè» Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano e Vermentino: 10,00 t/ha, 10,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

5. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all’art. 3.

2. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

3. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per i vini “San Torpè” Vin Santo, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

4. La resa massima di uva in vino dei vini della Denominazione di Origine Controllata “San Torpè”, all’atto dell’immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell’uva in vino finito del “San Torpè” Vin Santo di non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.

5. Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Torpè” Vin Santo prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura,

un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;

la conservazione e l’invecchiamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Torpè” Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 225 litri;

l’immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Torpè” Vin Santo non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l’immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Torpè” Vin Santo riserva non può avvenire prima del

1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

6. I vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» bianco e rosato non possono essere

immessi al consumo prima del 31 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano e

Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo a

quello della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“San Torpè” bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, vivace, caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“San Torpè” rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

profumo: vinoso, delicato, con intense note fruttate;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“San Torpè” Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“San Torpè” Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“San Torpè” Trebbiano:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: asciutto, fine e caratteristico;

sapore: secco, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“San Torpè” Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: ampio, fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“San Torpè” Vin Santo:

colore: dal dorato all’ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, caldo, armonico vellutato con retrogusto caratteristico, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

acidità volatile massima: 30 meq/l;

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”.

2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» e « San Torpè» Vin Santo di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. È consentito altresì l’uso di nomi geografici corrispondenti a frazioni, comuni o zone amministrative definite, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del DLgs 61/2010, e riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

5. È obbligatoria l’indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.

 

Articolo 8

Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.

2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

3. Tuttavia, per le tipologie con menzione “vigna” sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

4. I vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpè» Vin Santo e ««San Torpè» Vin Santo riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata è situata all’interno dei Comuni di : Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Cascina Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli Pontedera, Santa Luce e S. Miniato in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno.

Per quanto riguarda il profilo climatico generale, non si rilevano sostanziali differenze rispetto ai dati della Toscana Centrale, se non una maggiore mitigazione dall’influsso della costa tirrenica soprattutto nei comuni più occidentali.

Le temperature oscillano intorno ai 15 gradi, con una media nel periodo invernale di + 6 °, e nel periodo estivo di + 24°: La piovosità media totale annua non supera i 780 mm, con precipitazioni concentrate nei mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate).

Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione.

Le temperature estive e l’insolazione, garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le cultivar di vite coltivate.

Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo molto raramente Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine, con punte massime di altezza di 400 m s.l.m. con una media prevalente dell’altitudine di 250 m s.l.m.

Dal punto di vista geologico la zona mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni calcaree ed argillo/scistose.

I suoli sono in prevalenza a tessitura franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree e la loro profondità è generalmente media.

Si riscontrano anche terreni originatisi da sabbie e argille del pliocene.

Le caratteristiche del suolo agrario dell’intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite, con strettissime analogie alle situazioni più tipiche della Toscana centrale e collinare.

La tessitura evidenzia frazioni granulometriche dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso.

La reazione del terreno è essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino.

La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale. Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimila.

La capacità idrica dei suoli in generale è alta, per cui l’irrigazione è utilizzata solo in rari casi, e comunque sempre

come operazione di soccorso.

A2) Fattori umani rilevanti per il legame.

E' nella pubblicazione " Viticoltura e enologia" di Pollacci del 1883 che vengono indicati, come ideatori e fautori dell'esportazione del vino in Toscana, in tutta Italia e all'estero il Barone Ricasoli e il Toscanelli, coadiuvati dai negozianti Gianfanelli di Livorno, Fratelli Conti e Carlo Mantelli di Firenze e Luigi Laborel Merini di Firenze.

A seguito della creazione di un primo modello di mercato estero e non, nasce l'esigenza di far conoscere i propri prodotti nella terra d'origine. Si ricava così dagli Atti del Comizio Agrario di Pisa, tenutosi nel 1884, la decisione di nominare un rappresentate di ogni Comune della Provincia di Pisa assieme ai Comitati agrari locali, su esortazione del Prefetto di Pisa, al fine di organizzare nel 1885 la prima fiera di Vini e Oli pisani.

E'del 1891 l'Albo dei viticoltori e negozianti della Regione Toscana in cui troviamo: Cancellieri cav. Antonio ( Cecina), Cotanti Conte Giacinto ( Pisa), Cioni Cesare ( Lari), Corani Mario e Filippo ( Lusingano), D'acchiardi Antonio ( Pisa), Del Frate Francesco (Palaia), Feroci avv. Demetrio (Usigliano di Lari), Marini Gioacchino ( Cecina), Mastioni- Brunicci conte Francesco ( Pisa), Norci Emilio ( Cavoli), Rocuh dottor Vittorio ( Terricciola), Salviati duca Scipione ( Vecchiano), Salviati principe Antonio ( Pisa), Toscanelli com. Giuseppe ( Pontedera).

Ciò a dimostrare quanto già fosse sviluppata l'attività enologica in provincia di Pisa, a proposito della quale il dottor Sirio Martini, nel libro " I Pregiudizi nella coltivazione della vite in Toscana" del 1897, scrive: "(...) una delle cause principali dell'inferiorità dei nostri vini è quella di non saper troppo bene adattare il vitigno alle varie condizioni. Anche il mercato ha le sue esigenze e deve sempre riconoscersi come il grande regolatore della produzione".

Forse queste parole, alla luce della situazione attuale, e lontane da una contemporanea analisi di mercato possano farci riflettere sul significato del termine mercato,come appunto regolatore di produzione determinato oltre che dal incrocio della domanda e dell'offerta anche dalle continue varianti sociologiche che non possono trascurarsi per avere un aggiornato " polso " della situazione.

Spostando l'attenzione sui prezzi e le qualità del vino consigliate e prodotte all'epoca dobbiamo rifarci al periodico ( monitore pratico) " La Toscana vinicola e olearia" diretta dal Cav. Ranieri Pini, del agosto 1899, dove si scrive a proposito delle campagne toscane, specificatamente su Faglia: "

Il prezzo del vino va sensibilmente elevandosi sia perché le buone qualità vanno ogni giorno restringendosi in poche cantine sia per la scarsa promessa del raccolto. I vini bassi si vendono dalle 18 alle 24 lire al quintale, quelli di prima qualità dalle 28 alle 35.

Bisogna che i Toscani pensino seriamente a proteggere i loro vini genuini perché i vini da pasto sul tipo toscano, si cominciano a fare a pezzi moderatissimi in ogni regione d'Italia".

A seguire gli Atti della Riunione dei Viticoltori Toscani, tenutasi a Pistoia dal 20 al 23 settembre 1899.

Relatore il Professor Vannuccio Vannuccini, direttore dell'Istituto agrario di Arezzo.

Intervento: " I vitigni toscani più raccomandabili".

" Fra i vitigni ad uva nera, il posto d'onore va al San Giovato dolce e grasso.

Sono sinonimi del primo il Prugnolo, il Morellino... del secondo il Chiantino, il Prugnolino. Il San Giovato da una

produzione media ma costante. Poi il Canaiolo nero. Fra le uve bianche la Malvasia al posto d'onore perché produce vino delicato e aromatico e perché insieme al Canaiolo e al San Gioveto compone il vero tipo del vino chianti. Poi il Trebbiano che può benissimo sostituire la Malavasia.

Altri ottimi vitigni bianchi sono il Bottaio, il Greco, la Verdea e la Colombana.. Fra i vitigni più raccomandabili

sono:

A).zona insulare e litoranea: anzonica, biancone, san giovato. B) zona continentale: in collina; san giovato, Lanaiolo nero, colorino, trebbiano, malvasia, canaiolo bianco. Zona monti; san giovato dolce, morellino, trebbiano.". Da questo intervento e consultando le riviste e i testi di enologia dell'epoca emerge che i tipi di vitigni coltivati non erano secondo ispirazione o selezione privata, ma secondo gli indirizzi degli enti comuni, che sostenevano il coltivatore e produttore nelle difficoltà che avrebbe incontrato sia dal punto di vista agricolo che commerciale.

Da qui anche la nascita preponderante dei consorzi e delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Il 1° ottobre sempre del 1899 si tiene la riunione dei viticoltori della Provincia di Pisa allo scopo di far votare al governo provvedimenti più utili e opportuni contro la fillossera della provincia stessa.

Dagli atti: " (...) il Dottor Tabler tendente a nominare una commissione che con i rappresentati degli enti agrari della provincia possa con calma e competenza suggerire provvedimenti più indicati per la difesa della viticoltura locale.

Tale proposta viene respinta e si appoggia l'ordine del giorno dell'Avv. Marconi di lari che invoca l'abbandono completo del sistema distruttivo dell'intera provincia e fa voti che l'iniziativa privata sia coadiuvata dal governo e dagli Enti per promuovere l'impianto di vivai comunali di viti americane".

A proposito della fillossera è da ricordare senza indugio il Consorzio Antifilloserico guidato da Gambini dott. Oreste, Cioni Fortuna avv. Guido, Venerasi- Pesciolini conte G.B., Ferrini Giuseppe e Fossetti avv. Italo.

Lo scopo del consorzio, secondo il bollettino mensile " Il Progresso agricolo" della cattedra ambulante di agricoltura, per la Provincia di Pisa, del 1908 era: scopo anti infezione filloserica, diffusione pubblicazioni buona pratica, contribuire al progresso della viticoltura, fornire ai soci il legno americano e quanto può loro occorrere per la difesa e la ricostituzione dei vigneti.

Sempre sul bollettino si legge : " (...) il vino toscano ha ormai acquistato una fama mondiale, ma il commercio di esso è disorganizzato e privo di tutela. Si uniscano i viticoltori della Provincia di Pisa e i componenti del Consorzio Antifillosera alla Società Viticoltori di Firenze".

Siamo nel 1923, quando Ottavio Ottavi in " Enologia teorico-pratica" parla dell'andamento

commerciale facendone una sintesi: " La Toscana esporta i suoi vini in tutte le regioni italiane e

all'estero. Le spedizioni avvengono specialmente dalle province di Siena, Firenze, Arezzo, Pisa e da

parte di quella di Lucca per i vini rossi.

L'esportazione dei vini in bottiglia all'estero (Germania, Francia, Svizzera, Malta, Egitto, Montenegro, Turchia Europea, Argentina) ha avuto un aumento considerevole fino al principio della guerra mondiale". E' invece del triennio 1924-1926 la breve analisi del commercio vinicolo nei principali paesi importatori di vino italiano, tratta da la rivista mensile " Italia Agricola" del 1928. " Francia: la generalità dei vini che la Francia richiede appartiene alla categoria dei vini da

taglio e da mezzo taglio. Nel 1924 ha ritirato poco meno di 750 mila ettolitri di vino. Brasile:

L'Italia guadagna terreno. \Su " Italia Agricola", rivista mensile illustrata, il Dottor G. Tedeschini scrive : " La Toscana è la regione classica del vino da pasto. Essa è anche patria del simpatico fiasco. Le caratteristiche di finezza del vino toscano vengono in buona parte dai vitigni fra i quali dominano il San Giovese, il Canaiolo e il Trebbiano".

Andando avanti quasi di dieci anni per arrivare al 1935, si deve considerare la rivista Il processo Agricolo" in cui troviamo che durante il II0 Congresso Barmans, Maîtres d'Hôtel e Chefs di cucina per la conoscenza e la valorizzazione dei vini italiani, tenuto nel 1933, in Toscana si lamentò la mancanza di pubblicazioni rivolte a una migliore conoscenza dei vini italiani.

Fu così che la casa vinicola Barone Ricasoli si assunse l'onere di realizzare un'iniziativa di tal genere. Vennero pubblicati: "I vini e gli alberghi" di Arturo Marescalchi, "

I caratteri di un vino genuino" di Giuseppe De Astis, " Dove si trovano i miglior vini italiani" di Giovanni Dal masso.

Dunque un'iniziativa lodevole sia da un punto di vista informativo che pubblicitario. Si pensi alle

difficoltà economiche dell'epoca e alla modernità di tale iniziativa.

Sempre nel 1935, nei vivai del Consorzio Provinciale per la viticoltura di Pisa, si attuano iniziative, come le definisce la stampa di allora " per cultura della vite in campo educativo, morale e commerciale, attraverso corsi per educare maestranze specializzate nelle pratiche vinicole,specialmente nell'innesto; studio dei vitigni americani che meglio si adattano ai vari terreni della Provincia per la ricostituzione viticola".

I quattro vivai del Consorzio furono organizzati con l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

I vivai erano:

vivaio di Ospedaletto, per la produzione di materiale innestato -vivaio di San Mimato, per la produzione di Barbatelle

vivaio di Pontedera, per la produzione di materiale americano da innesto ( talee)

vivaio di Volterra, per la produzione di materiale misto

La produzione di materiale ceduto agli agricoltori al Vivaio di Pisa, 1934-35 ammonta a :

barabatelle innestate 87.742

barabatelle selvagge 19.205

talee da impianto 51.120

Le barbatelle selvagge, vendute 15 £ al cento, erano di varie varietà. In maggioranza Riparia Gioire, Riparia Cardifolia, Riparia Rupestris. Le barbatelle innestate, vendute 40£ al cento, si componevano di San Gioveto, Trebbiano, Ciliegiolo, Lanaiolo e Malvasia.

Potevano anche essere innestate con uva da tavola, Colombana, Regina, Itala, Zibibbo, Moscato di Terracina, Aurora. Le talee da impianto di varie varietà erano vendute a 4£ al cento.

Il patrimonio viticolo provinciale era di circa 789.000 ettari di superficie vitata, il numero delle viti in produzione sui 75 milioni.

Questo un primo sguardo sulla storia del vino in Italia, e in special modo in Toscana con riferimenti puntuali alla Provincia di Pisa.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Denominazione di Origine Controllata “San Torpè” è riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare.

Dette caratteristiche esprimono una chiara appartenenza e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. I vini evidenziano caratteri di grande equilibrio sia dal punto di vista visivo che olfattivo e gustativo.

I vini con l’invecchiamento e l’affinamento si arricchiscono di profumi e sapori più intensi e consistenti, e vengono ulteriormente esaltate nei vini le potenzialità del territorio e dell’ambiente pedo – climatiche dal quale derivano le uve. L’intero processo di produzione delle uve e della loro trasformazione in vino, è improntato sulla ricerca della qualità e

della migliore espressione dei caratteri di tipicità derivanti dalle peculiari caratteristiche dell’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B.

Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l’ottimale esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel quale i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta maturazione delle uve.

Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e giacitura adatti

ad una viticoltura di pregio e di qualità. La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC “San Torpè” , è la prova della stretta connessione ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini ricadenti sotto tale Denominazione.

L’intervento dell’uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di produzione del vino, le quali, durante l’epoca moderna e contemporanea, sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ottenere gli attuali vini rinomati.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo :

Camera di Commercio Industria Agricoltura di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II , 5 - 56125 PISA

tel. 050/512111

e-mail : info@pi.camcom.it

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione “ San Torpè” è la CCIAA di Pisa.

La CCIAA di Pisa svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto secondo lo schema previsto dal Decreto 2 Novembre 2010 (allegato 3 ), di applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010.

Ai sensi della normativa vigente, la CCIAA di Pisa assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano di controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre la CCIAA di Pisa svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi,

imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

Si fa riferimento all’allegato 4 per il piano delle verifiche e dei controlli per la Denominazione di Origine dei vini “ San Torpè”.

 

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI E DELLE LOCALITÀ

CASCINA

Arnaccio, Badia, Casciavola, Case di Gosto, Chiesanuova, Garzella, La Gronchia, Laiano, Latignano, Marciana, Montione, Musigliano, Navacchio, Pardossi, Pettori, Podere Pratale, Ripoli, Ripolo, San Benedetto, San Benedetto a settimo, San Casciano, San Frediano, San Frediano a Settimo, San Giorgio, San Lorenzo a Pagnatico, San Lorenzo alla Corti, San Prospero, San Sisto, San Sisto al Pino, Sant'Anna, Santo Stefano a Macerata, Titignano, Vicarello, Visignano, Zambra;

 

Santa Maria a Monte

Cerretti, Cinque Case, Falorni, Le Fontine, Melorie, Montecalvoli Alto, Montecalvoli Basso, Pagnaccio, Ponticelli, Pregiuntino, San Donato, Tavolaia, Villa Fantoni;

 

Collesalvetti

Aiaccia, Castell'Anselmo, Colliromboli, Colognole, Crocino, Grecciano, Guasticce, Guinceri, I campacci, Il Pino, La Bottega, La casa, La Casetta, L'Aietta, Le Buchette, Le Case 1, Le Case 2, Le Murelle, Mortaiolo, Nugola, Nugola Nuova, Nugola Vecchia, Parrana San Giusto, Parrana San Martino, Pietreto, Poggio Badia, Ponte Biscottino, Stagno, Tanna Alta, Tanna Bassa, Torciano, Torretta, Vicarello;

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

TERRE DI PISA D.O.C.

VIGNETI CAPANNOLI

VIGNETI CAPANNOLI

 

TERRE DI PISA

D.O.C.

 Decreto 18 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione:

 

La  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Terre  di  Pisa"  è riservata ai vini

 

"Terre di Pisa" rosso

"Terre di Pisa"  Sangiovese

 

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica:

 

1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese è riservata al vino  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 95%;

possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,  idonei  alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei  vigneti fino ad un massimo del 5%.

 

2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa"  rosso  è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti  aventi, nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione   ampelografica:

Sangiovese,  Cabernet  Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo  70%;

possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti  nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei  alla  coltivazione  nella Regione Toscana, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  242  del  14  ottobre  2004,  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve:

 

La zona di produzione delle uve  della  Denominazione  di  Origine Controllata "Terre di  Pisa"  ricade  nel  territorio  amministrativo della Provincia di Pisa,  dei  comuni  di 

Fauglia,  Crespina,  Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli,  Terricciola,  Casciana  Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico,  San  Miniato  Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura:

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a  dare alle uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di qualità.

2. Sono pertanto da ritenersi idonei  ai  fini  dell'iscrizione  allo Schedario Viticolo unicamente i  vigneti  che  insistono  su  terreni collinari e  nelle  pianure  con  giacitura  ed  orientamento  adatti ritenuti idonei per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa".

Sono da escludere tutte le zone comprese nei fondovalle e basse pianure umidi e non sufficientemente soleggiati.

3. I sesti  d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita  l'irrigazione di soccorso.

5.I vigneti impiantati  successivamente  all'entrata  in  vigore  del presente disciplinare dovranno avere

una  densità  di  almeno  4.500 ceppi ad ettaro.

6. La produzione massima di uva ammessa per vini a  Denominazione  di Origine Controllata

"Terre di Pisa"  Sangiovese  e  "Terre  di  Pisa" rosso, proveniente da  tali vigneti non deve essere superiore a

8,50 t/ha,

in ogni caso la resa per  ceppo  non  può superare mediamente 2 Kg di uva.

7. In  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la  resa  dovrà  essere riportata ai sopraccitati limiti.

8.L' eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha  diritto alla Denominazione di Origina Controllata.

 

9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini  a Denominazione di Origine Controllata

"Terre  di  Pisa"  Sangiovese  e "Terre di Pisa" rosso, 

un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo di 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione:

 

1. Le operazioni di  vinificazione,  affinamento,  invecchiamento  ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere  effettuate nel territorio  amministrativo  dei  comuni  riportati  nell'art.  3.

Tuttavia, tali  operazioni,  possono  essere  effettuate  nell'intero territorio amministrativo della provincia di Pisa.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore al 70%.

3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa"  non possono  essere  immessi  al  consumo  se  non  dopo  un  periodo  di invecchiamento di almeno

16 mesi

a partire dal

1° novembre  dell'anno di produzione delle uve,

di cui almeno 12 mesi in recipienti di legno o altro materiale

e 4 mesi di affinamento in bottiglia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo:

 

1. I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Pisa" all'atto di immissione al consumo  devono  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

"Terre di Pisa" rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

"Terre di Pisa" Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 gr/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione:

 

1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  Denominazione  di Origine  Controllata  "Terre  di  Pisa"  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di produzione ivi compresi gli  aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari

2.  E  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  marchi  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.

3.  E  consentito   altresì   l'uso   di   indicazioni   geografiche toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,  aree,  fattorie, zone e località, come da Allegato A al presente disciplinare.

4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato  dal relativo toponimo, ai sensi  dell'  art.  6,  comma  8,  del  Decreto legislativo n. 61/2010.

4.  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti   i   vini   a Denominazione di Origine Controllata "Terre di  Pisa"  deve  figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento:

 

1.I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Pisa" devono essere immessi al consumo in bottiglie esclusivamente in vetro della capacità inferiore a 5  litri  e  debbono  essere,  anche  per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un  vino  di pregio.

Non è consentito l'uso del fiasco toscano.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre di  Pisa" sono ammessi soltanto recipienti di capacità di litri: 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3,00 - 5,00.

2. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura previsti dalla  normativa vigente in materia fatta eccezione del tappo a corona.

 

Allegato A

 

Indicazioni geografiche e toponomastiche

 

Terricciola:

Morrona, Soiana, Soianella, La Chientina, La Sterza, La Rosa, Selvatelle, Casanova, Aia Bianca di sopra, Aia Bianca di sotto, Badia di Morrona, Le Case, Stibbiolo, Villa Pieve a Pitti, Podernovo, Il Rondone, Gli Scopeti, I Sodi del Paretaio, Antica, I Poggi, Peraia, Le Colonne, Il Felciaio, Cerroni, Crocina, La Querciola, Caligiano, La Solatia, Il Nocino, La Cava, Castelvecchio, Colombiera, Porzano, Poggio Auzzo, Poggiarelli, Poggiarellini, Fibbiano;

 

Fauglia:

Valtriano, Luciana, Acciaiolo, San Regolo, I Poggetti, Poggio pallone, Vallicelle, Pugnano, Poggio alla Farnia, La Tavola, Pontita, Casabianca, Ferrucci, Fondo La Grotta, Il Palazzaccio, Villa Petri;

 

Crespina:

Cenaia, Cenaia Vecchia, Tripalle, Ceppaiano, Botteghino, La Tana, Lavoria, Le Lame, La Leccia, Migliano, Poggio al Tesoro, Siberia, Villa il Poggio, Volpaia, Volpaina, Lustignano, I Gioielli, La Guardia, Bocca Mariana, Poggio al Casone, La Cinquantina;

 

Lari:

Boschi di Lari, Casciana Alta, Cevoli, Visconti, La Capannina, Lavaiano, Le Casine, Perignano, Quattro Strade, San Ruffino, Spinelli, Usigliano, Capannile, Colle, Croce, Gramugnana, Orceto, Querceto, Aiale, I Princi, Le capanne,  La Turchia, Le cave, San Frediano, Le Selve, Ripoli;

 

Chianni:

Rivalto, Garetto, I Gulfi, L'Aiola, La Fornace, La Pescaia, La Pieve, Podere Vitalba, Sassi Bianchi, Villa Rosavita, La Cascina, Pieve di Rivalto, Rivalto;

 

Capannoli:

San Pietro Belvedere, Capavoli, Santissima Annunziata, Strada, Solaia, Pian di Roglio, I Mochi, Palazzetto;

 

Palaia:

Alica, Agliati, Colleoli, Forcoli, Gello, Montanelli, Montechiari, Montefoscoli, Partino, San Gervasio, Villa Saletta, Baccanella, Chiecinella, Collelungo, La Palazzina, Montacchita, San Jacopo, Sant'Andrea, Toiano, Usigliano, Chiesina Vallicella;

 

Peccioli:

Cedri, Fabbrica, Ghizzano, Libbiano, Legoli, Montecchio, Montelopio, La Bianca;

 

Casciana Terme:

Ceppato, Collemontanino, Parlascio, Sant'Ermo, Acquaviva, Poggio ai Pini, Poggio di San Giorgio, Il Disperato, La Selvicciola, I Sodi, Le Rigole, Il Loghino, La Piaggia, Botriolo, Podere Le Querce, La Moraiola, Le cave;

 

Ponsacco:

Camugliano, Le Melorie, Val di Cava, I Poggini, Giardino;

 

Pontedera:

Il Romito, La Rotta, Montecastello, Treggiaia, Chiesa di Gello, Gello di Lavaiano, Granchi, La Borra, La Cava, La Pineta, La Porzia, Le Cantine, Le Vallicelle, Magazzini, Pardossi, Santa Lucia, Tiro a segno, I Fabbri, Zona Industriale Gello;

 

Montopoli in Val d'Arno:

San Romano, Capanne, Marti, Angelica, Castel del Bosco, Fontanelle, Gasparrino, Masoria, Mazzana, Musciano, San Lorenzo, Sant'Andrea alle Fornaci, Varramista;

 

Lajatico:

Orciatico, La Sterza, Villaggio San Giovanni, Solatio di Crocignano, Pian Lungo, Pian del Fosce, Vepre, Pian dell'Olmo, Querciaviglia, Poggioncino, Selva Pianina, Piano delle Vigne;

 

San Miniato:

San Miniato Basso, Ponte a Egola, Stibbio, Molino d'Egola, Cigoli, La Catena, La Scala, Isola, Roffia, Ponte a Elsa, Corazzano, Balconevisi, Cusignano, La Serra, Moriolo, Coniano, San Quintino, Alberaccio, Borghigiana, Bottega Genovini, Genovini, Bucciano, Calenzano Primo, Calenzano Secondo, Calpetardo, Campriano, Canneto, Case Altini, Case nuove di Roffia, Casotti di Moriolo, Chiesina Vallicella, Fondo scesa Balconevisi, Fornacino, Gargozzi, Giovanastra, Guerrazzi, La Dogaia, Le Case, Le Colonne, Le Tombe, Leccio, Mezzopiano Primo, Mezzopiano secondo, Molino Vecchio, Montenaso, Montorzo, Ontraino, Palagetto, Palagio, Palazzo Torto, Parrino, Piano di Moriolo, Poggio, Poggio a isola, San Donato, Sant'Angelo, Sorrezzana, Casa Strada, San Miniato Stazione, San Romano;

 

Orciano Pisano:

Convento, Pieve Vecchia;

 

Lorenzana:

Laura, Tremoleto, Colle Alberti, I Greppioli, La Casa, Le Colombaie, Podere del Pozzo, Selvapiana, Vicchio, Roncione;

 

Santa Luce:

Pastina, Pomaia, Pieve di Santa Luce, Case Colombaie, Il Poggio, Stazione S. Luce.

 

Articolo 9

(Legame con l’ambiente geografico)

 

A) Informazione sulla zona geografica

A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende la zona collinare e pianeggiante, con esclusione dei fondovalle e basse pianure umide, dei comuni di Faglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoni, Palaia, Pecdcioli, Terricciola, Cascina Terme, Ponsacco, Pontedera, Montipoli V.A., San Miniato, Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.

Per quanto riguarda il profilo climatico generale, non si rilevano sostanziali differenze rispetto ai dati della Toscana Centrale, se non una maggiore mitigazione dall’influsso della costa tirrenica soprattutto nei comuni più occidentali.

Le temperature oscillano intorno ai 15 gradi, con una media nel periodo invernale di + 6 °, e nel periodo estivo di + 24°: La piovosità media totale annua non supera i 780 mm, con precipitazioni concentrate nei mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in primavera/estate (circa il 30% in primavera ed il 10% in estate).

Le condizioni climatiche che si riscontrano nella zona sono tali da creare un habitat particolarmente idoneo alla viticoltura di qualità.

Le temperature non sono mai particolarmente ostili, ma anzi nel periodo primaverile favoriscono, con la loro mitezza, un equilibrato sviluppo vegetativo, una ottima fioritura ed allegagione.

Le temperature estive e l’insolazione, garantiscono sempre una ottima maturazione ed il raggiungimento di ottimali indici di maturazione per tutte le cultivar di vite coltivate. Eventi meteorici particolarmente dannosi quali gelate primaverili e siccità prolungate ricadono solo molto raramente Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari dolci di non elevata altitudine, con punte massime di altezza di 400 m s.l.m. con una media prevalente dell’altitudine di 250 m s.l.m. .

Dal punto di vista geologico la zona mostra caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni calcaree ed argillo/scistose.

I suoli sono in prevalenza a tessitura franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree e la loro profondità è generalmente media.

Si riscontrano anche terreni originatisi da sabbie e argille del pliocene. Le caratteristiche del suolo agrario dell’intera area sono spiccatamente favorevoli alla coltivazione della vite, con strettissime analogie alle situazioni più tipiche

della Toscana centrale e collinare.

La tessitura evidenzia frazioni granulometriche dal medio impasto, dal medio impasto sabbioso e dal medio impasto argilloso.

La reazione del terreno è essenzialmente subalcalina, con presenza anche di ph neutro ed in minor misura alcalino .La presenza di sostanza organica è generalmente al di sotto della media come la dotazione di azoto totale.

Buona invece la dotazione di fosforo assimilabile e talvolta molto elevata quella di potassio assimila .

La capacità idrica dei suoli in generale è alta, per cui l’irrigazione è utilizzata solo in rari casi, e comunque sempre come operazione di soccorso.

A2 )Fattori umani rilevanti per il legame.

E' nella pubblicazione " Viticoltura e enologia" di Pollacci del 1883 che vengono indicati, come ideatori e fautori dell'esportazione del vino in Toscana, in tutta Italia e all'estero il Barone Ricasoli e il Toscanelli, coadiuvati dai negozianti Gianfanelli di Livorno, Fratelli Conti e Carlo Mantelli di Firenze e Luigi Laborel Merini di Firenze.

A seguito della creazione di un primo modello di mercato estero e non, nasce l'esigenza di far conoscere i propri prodotti nella terra d'origine.

Si ricava così dagli Atti del Comizio Agrario di Pisa, tenutosi nel 1884, la decisione di nominare un rappresentate di ogni Comune della Provincia di Pisa assieme ai Comitati agrari locali, su esortazione del Prefetto di Pisa, al fine di organizzare nel 1885 la prima fiera di Vini e Oli pisani.

E' del 1891 l'Albo dei viticoltori e negozianti della Regione Toscana in cui troviamo: Cancellieri cav. Antonio ( Cecina), Cotanti Conte Giacinto ( Pisa), Cioni Cesare ( Lari), Corani Mario e Filippo ( Lusingano), D'acchiardi Antonio ( Pisa), Del Frate Francesco (Palaia), Feroci avv. Demetrio (Usigliano di Lari), Marini Gioacchino ( Cecina), Mastioni- Brunicci conte Francesco ( Pisa), Norci Emilio ( Cavoli), Rocuh dottor Vittorio ( Terricciola), Salviati duca Scipione ( Vecchiano), Salviati principe Antonio ( Pisa), Toscanelli com. Giuseppe ( Pontedera).

Ciò a dimostrare quanto già fosse sviluppata l'attività enologica in provincia di Pisa, a proposito della quale il dottor Sirio Martini, nel libro " I Pregiudizi nella coltivazione della vite in Toscana" del 1897, scrive: "(...) una delle cause principali dell'inferiorità dei nostri vini è quella di non saper troppo bene adattare il vitigno alle varie condizioni.

Anche il mercato ha le sue esigenze e deve sempre riconoscersi come il grande regolatore della produzione".

Forse queste parole, alla luce della situazione attuale, e lontane da una contemporanea analisi di mercato possano farci riflettere sul significato del termine mercato,come appunto regolatore di produzione determinato oltre che dal incrocio della domanda e dell'offerta anche dalle continue varianti sociologiche che non possono trascurarsi per avere un aggiornato " polso " della situazione.

Spostando l'attenzione sui prezzi e le qualità del vino consigliate e prodotte all'epoca dobbiamo rifarci al periodico ( monitore pratico) " La Toscana vinicola e olearia" diretta dal Cav. Ranieri Pini, del agosto 1899, dove si scrive a proposito delle campagne toscane, specificatamente su Faglia: "

Il prezzo del vino va sensibilmente elevandosi sia perché le buone qualità vanno ogni giorno restringendosi in poche cantine sia per la scarsa promessa del raccolto. I vini bassi si vendono dalle 18 alle 24 lire al quintale, quelli di prima qualità dalle 28 alle 35.

Bisogna che i Toscani pensino seriamente a proteggere i loro vini genuini perché i vini da pasto sul tipo toscano, si cominciano a fare a pezzi moderatissimi in ogni regione d'Italia". A seguire gli Atti della Riunione dei Viticoltori Toscani, tenutasi a Pistoia dal 20 al 23 settembre 1899.

Relatore il Professor Vannuccio Vannuccini, direttore dell'Istituto agrario di Arezzo. Intervento: " I vitigni toscani più raccomandabili".

" Fra i vitigni ad uva nera, il posto d'onore va al San Giovato dolce e grasso.

Sono sinonimi del primo il Prugnolo, il Morellino... del secondo il Chiantino, il Prugnolino.

Il San Giovato da una produzione media ma costante.

Poi il Canaiolo nero.

Fra le uve bianche la Malvasia al posto d'onore perché produce vino delicato e aromatico e perché insieme al Canaiolo e al San Gioveto compone il vero tipo del vino chianti.

Poi il Trebbiano che può benissimo sostituire la Malavasia.

Altri ottimi vitigni bianchi sono il Bottaio, il Greco, la Verdea e la Colombana.

Fra i vitigni più raccomandabili sono: A) zona insulare e litoranea: Anzonica, Biancone, San Giovato.

B) zona continentale:

in collina; San Giovato, Canaiolo nero, Colorino, Trebbiano, Malvasia, Canaiolo bianco.

Zona monti; San Giovato dolce, Morellino, Trebbiano.".

Da questo intervento e consultando le riviste e i testi di enologia dell'epoca emerge che i tipi di vitigni coltivati non erano secondo ispirazione o selezione privata, ma secondo gli indirizzi degli enti comuni, che sostenevano il coltivatore e produttore nelle difficoltà che avrebbe incontrato sia dal punto di vista agricolo che commerciale.

Da qui anche la nascita preponderante dei consorzi e delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Il 1° ottobre sempre del 1899 si tiene la riunione dei viticoltori della Provincia di Pisa allo scopo di far votare al governo provvedimenti più utili e opportuni contro la fillossera della provincia stessa.

Dagli atti: " (...) il Dottor Tabler tendente a nominare una commissione che con i rappresentati degli enti agrari della provincia possa con calma e competenza suggerire provvedimenti più indicati per la difesa della viticoltura locale.

Tale proposta viene respinta e si appoggia l'ordine del giorno dell'Avv. Marconi di lari che invoca l'abbandono completo del sistema distruttivo dell'intera provincia e fa voti che l'iniziativa privata sia coadiuvata dal governo e dagli Enti per promuovere l'impianto di vivai comunali di viti americane".

A proposito della fillossera è da ricordare senza indugio il Consorzio Antifilloserico guidato da Gambini dott. Oreste, Cioni Fortuna avv. Guido, Venerasi- Pesciolini conte G.B., Ferrini Giuseppe e Fossetti avv. Italo.

Lo scopo del consorzio, secondo il bollettino mensile " Il Progresso agricolo" della cattedra ambulante di agricoltura, per la Provincia di Pisa, del 1908 era: scopo anti infezione filloserica, diffusione pubblicazioni buona pratica, contribuire al progresso della viticoltura, fornire ai soci il legno americano e quanto può loro occorrere per la difesa e la ricostituzione dei vigneti.

Sempre sul bollettino si legge : " (...) il vino toscano ha ormai acquistato una fama mondiale, ma il commercio di esso è disorganizzato e privo di tutela.

Si uniscano i viticoltori della Provincia di Pisa e i componenti del Consorzio Antifillosera alla Società Viticoltori di Firenze".

Siamo nel 1923, quando Ottavio Ottavi in " Enologia teorico-pratica" parla dell'andamento commerciale facendone una sintesi: " La Toscana esporta i suoi vini in tutte le regioni italiane e all'estero.

Le spedizioni avvengono specialmente dalle province di Siena, Firenze, Arezzo, Pisa e da parte di quella di Lucca per i vini rossi.

L'esportazione dei vini in bottiglia all'estero (Germania, Francia, Svizzera, Malta, Egitto, Montenegro, Turchia Europea, Argentina) ha avuto un aumento considerevole fino al principio della guerra mondiale".

E' invece del triennio 1924-1926 la breve analisi del commercio vinicolo nei principali paesi importatori di vino italiano, tratta da la rivista mensile " Italia Agricola" del 1928. " Francia: la generalità dei vini che la Francia richiede appartiene alla categoria dei vini da taglio e da mezzo taglio.

Nel 1924 ha ritirato poco meno di 750 mila ettolitri di vino. Brasile: L'Italia guadagna terreno.

Su " Italia Agricola", rivista mensile illustrata, il Dottor G. Tedeschini scrive : " La Toscana è la regione classica del vino da pasto.

Essa è anche patria del simpatico fiasco. Le caratteristiche di finezza del vino toscano vengono in buona parte dai vitigni fra i quali dominano il San Giovese, il Canaiolo e il Trebbiano".

Andando avanti quasi di dieci anni per arrivare al 1935, si deve considerare la rivista Il processo Agricolo" in cui troviamo che durante il II0 Congresso Barmans, Maîtres d'Hôtel e Chefs di cucina per la conoscenza e la valorizzazione dei vini italiani, tenuto nel 1933, in Toscana si lamentò la mancanza di pubblicazioni rivolte a una migliore conoscenza dei vini italiani.

Fu così che la casa vinicola Barone Ricasoli si assunse l'onere di realizzare un'iniziativa di tal genere.

Vennero pubblicati: "I vini e gli alberghi" di Arturo Marescalchi, " I caratteri di un vino genuino" di Giuseppe De Astis, " Dove si trovano i miglior vini italiani" di Giovanni Dal masso.

Dunque un'iniziativa lodevole sia da un punto di vista informativo che pubblicitario. Si pensi alle difficoltà economiche dell'epoca e alla modernità di tale iniziativa.

Sempre nel 1935, nei vivai del Consorzio Provinciale per la viticoltura di Pisa, si attuano iniziative, come le definisce la stampa di allora " per cultura della vite in campo educativo, morale e commerciale, attraverso corsi per educare maestranze specializzate nelle pratiche vinicole,specialmente nell'innesto; studio dei vitigni americani che meglio si adattano ai vari terreni della Provincia per la ricostituzione viticola".

I quattro vivai del Consorzio furono organizzati con l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

I vivai erano:

- vivaio di Ospedaletto, per la produzione di materiale innestato -vivaio di San Mimato, per la produzione di Barbatelle

- vivaio di Pontedera, per la produzione di materiale americano da innesto ( talee)

- vivaio di Volterra, per la produzione di materiale mistoLa produzione di materiale ceduto agli agricoltori al Vivaio di Pisa, 1934-35 ammonta a :

- barabatelle innestate 87.742

- barabatelle selvagge 19.205

- talee da impianto 51.120

Le barbatelle selvagge, vendute 15 £ al cento, erano di varie varietà. In maggioranza Riparia Gioire, Riparia Cardifolia, Riparia Rupestris.

Le barbatelle innestate, vendute 40£ al cento, si componevano di San Gioveto, Trebbiano, Ciliegiolo, Lanaiolo e Malvasia. Potevano anche essere innestate con uva da tavola, Colombana, Regina, Itala, Zibibbo, Moscato di Terracina, Aurora. Le talee da impianto di varie varietà erano vendute a 4£ al cento. Il patrimonio viticolo provinciale era di circa 789.000 ettari di superfice vitata, il numero delle viti in produzione sui 75 milioni.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” è riferita alle tipologie previste dal disciplinare di produzione, le quali sotto gli aspetti analitici ed organolettici evidenziano caratteristiche riconoscibile e ben evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte all’ art. 6 del disciplinare.

Dette caratteristiche esprimono una chiara appartenenza e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

 I vini evidenziano caratteri di grande equilibrio sia dal punto di vista visivo che olfattivo e gustativo.

I vini con l’invecchiamento e l’affinamento si arricchiscono di profumi e sapori più intensi e consistenti, e vengono ulteriormente esaltate nei vini le potenzialità del territorio e dell’ambiente pedo – climatiche dal quale derivano le uve. L’intero processo di produzione delle uve e della loro trasformazione in vino, è improntato sulla ricerca della qualità e della migliore espressione dei caratteri di tipicità derivanti dalle peculiari caratteristiche dell’ambiente geografico.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla lettera B

Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e l’ottimale esposizione dei vigneti concorrono a determinare un ambiente nel quale i più importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte le funzioni vegeto – produttive della pianta e la perfetta maturazione dei grappoli.

Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone con buona esposizione e giacitura adatti ad una viticoltura di pregio e di qualità.

La secolare storia vitivinicola della zona dove insiste la DOC “Terre di Pisa” , è la prova della stretta connessione

ed interazione esistente fra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini ricadenti sotto tale Denominazione.

L’intervento dell’uomo nel corso dei secoli ha tramandato sul territorio le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali, durante l’epoca moderna e contemporanea, sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico fino ottenere gli attuali vini rinomati.

 

Articolo 10

(Riferimenti alla struttura di controllo)

Nome e indirizzo :

Camera di Commercio Industria Agricoltura di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II , 5

56125 PISA

Tel. 050/512111

e-mail : info@pi.camcom.it

La struttura di controllo che svolge l’attività prevista dal regolamento CE 1234/2007 per la Denominazione “Terre di Pisa” è la CCIAA di Pisa.

La CCIAA di Pisa svolge l’attività di certificazione e di controllo sulla base del piano di controllo approvato con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e redatto secondo lo schema previsto dal Decreto 2 Novembre 2010 (Allegato 3 ), di applicazione del Decreto Legislativo n. 61/2010.

Ai sensi della normativa vigente, la CCIAA di Pisa assicura l’acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attività previste dal piano di controllo e dalle attività connesse al procedimento di certificazione delle partite. Inoltre la CCIAA di Pisa svolge controlli ispettivi per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato (viticoltori, centri intermediazione delle uve, vinificatori, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi,

imbottigliatori) su una percentuale fissata nel piano dei controlli.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.