Campania › NAPOLI

CAMPI FLEGREI D.O.C.

CAPRI D.O.C.

ISCHIA D.O.C.

PENISOLA SORRENTINA D.O.C.

VESUVIO D.O.C.

VIGNETI BACOLI

VIGNETI BACOLI

CAMPI FLEGREI

D.O.C.

Decreto 14 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

[1] La denominazione di origine controllata “Campi Flegrei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie e tipologie:

 

1. Bianco

2. Rosso

3. Falanghina

4. Piedirosso o Pér e Palummo rosso

5. Piedirosso o Pér e Palummo rosso riserva

6. Piedirosso o Pér e Palummo rosato

7. Piedirosso passito

8. Falanghina passito

9. Falanghina spumante

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

[1] I vini “Campi Flegrei” devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti composizioni ampelografiche.

 

2].“Campi Flegrei“ bianco

Falanghina 50-70%

Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 50%

 

3]. “ Campi Flegrei” rosso

Piedirosso minimo 50%

Aglianico minimo 30%

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%

 

4] “Campi Flegrei” Falanghina:

Falanghina, minimo il 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

 

5] “Campi Flegrei” Piedirosso o Pèr ‘e Palummo rosso:

Piedirosso o Pèr ‘e Palummo, minimo il 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%

 

[6] “Campi Flegrei” Piedirosso o Pèr ‘e Palummo rosato:

Piedirosso o Pèr ‘e Palummo, minimo il 90%;

possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

 

Per le varietà complementari si intendono quelle iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare

 

Articolo 3

Zona di produzione uve

 

[1] La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata “Campi Flegrei”, nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pèr ‘e Palummo,

comprendono l’intero territorio dei comuni di

Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto

e parte di quelli di

Marano di Napoli,

tutti in provincia di Napoli.

 

[2] Precisamente la zona di produzione confina ad Ovest con il Mar Tirreno, a Sud con il canale di Ischia ed il Golfo di Pozzuoli, a Nord con i comuni di Giugliano, Villaricca, e parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli.

[3] Tale zona è cosi delimitata:

partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (località Licola), si percorre il limite del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana.

Poi ci si immette in via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa via e via S. Rocco; si entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via S. Rocco prima e via S. Maria

a Cubito poi.

Si entra nel comune di Napoli e si percorre via S. Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragola, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliriello, via L. Bianchi, via G. Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via Manzoni, via Boccaccia, via Marechiaro, fino ad arrivare nel mar tirreno, golfo di Napoli località Marechiaro.

[4] Verso sud la zona è delimitata dal mar Tirreno.

[5] Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 Km dal comune di Monte di Procida è situata l’isola di Procida, amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a denominazione di origine controllata.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, specifiche caratteristiche di qualità.

[2] Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione; sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

 [3] I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa o puteolana, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4] E’vietata ogni pratica di forzatura ,e altresì consentito effettuare irrigazioni di soccorso, prevedendo impianti di irrigazione.

[5] Per i riempimenti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

[6] la resa massima per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Campi Flegrei” non deve essere superiore a

12,00 t/ha per il tipo bianco e Falanghina

10,00  t/ha per il tipo rosso, Piedirosso o Pèr ‘e Palummo rosso e Piedirosso o Pèr ‘e Palummo Rosato.

[7] Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata.

[8] A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovrà essere riportata attraverso cernita delle uve, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.

[9] In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, nell’ambito della resa fissata dal presente articolo, la Regione Campania, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

9] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del

10,00% per il tipo bianco,

10,50% per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso o Pèr ‘e Palummo rosso e Rosato

9,50% per il tipo spumante.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

[1] Le operazioni di vinificazione, elaborazione, spumantizzazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve, delimitate nel precedente art. 3.

Conformemente all’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve.

[2] Restano valide le deroghe fino ad oggi concesse per la vinificazione ed imbottigliamento. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

 [3] Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

[4] La resa massima dell’uva in vino per la produzione dei vini “Campi Flegrei” non deve essere superiore al 70%. [5] Il vino a denominazione d’origine Campi Flegrei “Piedirosso” o “Pèr ‘e Palummo” rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell’ 11,00% vol.

Ed ammesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12,00% vol.,

dopo un periodo d’invecchiamento di

due anni

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve,

può portare in etichetta la specificazione “riserva”

[6] La denominazione di origine controllata “Campi Flegrei”- rosso può essere utilizzato per designare il “novello”, ottenuto da uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei novelli.

[7] La denominazione di origine controllata “Campi Flegrei” nelle tipologie Piedirosso o Per ‘e Palummo e Falanghina, può essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenute dalle uve di cui all’art. 2 del presente disciplinare di produzione, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.

[8] Nella preparazione del passito, si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4 e la resa massima dell’uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.

[9] E’ escluso per il solo tipo passito, qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale mediante concentrazione del mosto e del vino o l’impiego di mosti e di vini che siano stati soggetto di concentrazione.

[10] La denominazione di origine controllata “Campi Flegrei” Falanghina può essere utilizzata per designare il vino spumante, brut ed extra dry, ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal

presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell’ambito della zona delimitata od autorizzate ai sensi del precedente art. 5.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

[1] I vini a denominazione di origine controllata “Campi Flegrei” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche:

 

[2] “Campi Flegrei” bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: fresco, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minimo: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

[3] “Campi Flegrei” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, tipico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minimo: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

[4] “Campi Flegrei” Falanghina:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

[5] “Campi Flegrei” Piedirosso o Pèr ‘e Palummo Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento:

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

[6] “Campi Flegrei” Piedirosso o Pèr ‘e palummo passito: (1)

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento,

profumo: intenso, gradevole,caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol. per il tipo dolce;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol. per il tipo secco;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

7] “Campi Flegrei “Falanghina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: da brut a extradry:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%Vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto netto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

[8] “Campi Flegrei” Piedirosso o Pèr ‘e Palummo rosato: (1)

colore: da rosa tenue a rosa cerasuolo,

profumo: intenso, complesso, fine, fruttato;

sapore: secco, morbido, fresco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto netto non riduttore minimo: 16,00 g/l

 

[9] “Campi Flegrei “Falanghina Passito:

colore: giallo dorato tendente all’ambrato,

profumo: intenso, complesso, fine, vinoso;

sapore: dal secco al dolce, caldo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol,.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l

 

[10] E’ facoltà delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore minimi.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

[1] E’ vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata “Campi Flegrei” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato e similari.

[2] E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

3] Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia

[4] Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini “Campi Flegrei” deve obbligatoriamente figurare l’annata di produzione delle uve ad esclusione degli spumanti.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

[1] per i tipi “Campi Flegrei” Piedirosso o Pèr ‘e Palummo” riserva e passito sono ammessi per l’immissione al consumo, solo contenitori di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori storici

La zona di produzione include sette comuni intorno Napoli in un'area tra le più ricche per storia e bellezze naturalistiche.

Plinio il Vecchio cita il vino colombino della zona di Puteoli; potrebbe essere l'attuale Per''e Palummo.

La rinomanza dei vini di Pozzuoli perdurò anche nel Medio Evo; infatti il vino de Putheolo era tra i vini prescelti della regia mensa al tempo di Carlo Il d'Angiò come si desume dal suo Liber espensarum.

Non sappiamo esattamente quale vino fosse, non conosciamo neppure il colore; ma, per essere scelto alla mensa reale, doveva certamente essere eccellente.

I popoli del mediterraneo sud-orientale vantano civiltà antecedenti a quelle europee.

Essi per primi hanno avviato la coltivazione della vite, intuendo che con la potatura potevano ottenere un frutto

meno abbondante ma più concentrato, quindi un vino alcolico e buono.

Nel IX canto dell'Odissea, viene riportato un giudizio critico sui vini e sui sistemi di vinificazione dei ciclopi, che solo un esperto viticultore poteva dare, nel caso specifico un greco. I vitigni flegrei, appartenenti all'aristocrazia ellenica, in epoca romana raggiunsero grande notorietà e quantità di produzione

Fattori naturali

Nel settore centrale della Piana della Campania, ad ovest della città di Napoli, è situato l’ampio complesso vulcanico dei Campi Flegrei, la cui attività si è esplicitata in seguito alle fase tettoniche distensive plio-quaternarie che hanno portato alla formazione della stessa (Rittman et al 1950).

La depressione dei Campi Flegrei è una struttura calderica all’interno della quale, negli ultimi 39000anni, sono stati attivi più sessanta centri eruttivi.

Tale struttura deriva dalla sovrapposizione di due principali episodi di sprofondamento connessi all’eruzione dell’Ignibrite Campana e del Tufo Giallo campano.

Il suolo derivante dal succedersi di eruzioni vulcaniche è ricco di ceneri, lapilli, pomici, tufi e microelementi che per la loro presenza determinano nelle uve e nei vini aromi e sapori assolutamente unici. Fenomeni di bradisismo hanno accompagnato ed accelerato la disgregazione dei Campi Flegrei a partire dal VI secolo.

Fattori umani

I vitigni della zona flegrea esistono da centinaia d’anni; portando alla luce le sue antiche origini, nei dintorni del lago d’Averno, dove sono coltivati ancora a “piede franco”. La fillosserica in quest’areale, non si è mai manifestata grazie alla tessitura e natura dei terreni vulcanici.

Oggi viene coltivata nei luoghi della prima colonia ellenica, un territorio di matrice vulcanica e per questo dotato di grande ricchezza nutritiva.

Una fondata ipotesi è che l’origine del nome “Falanghina” è dovuta al tutore in legno di sostegno alla vite detto localmente “falanga”. Spesso si riscontrano i vecchi sistemi di allevamento a propagine lunga “metodo Puteolano” con piante secolari.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Corso Meridionale 6

80143 Napoli.

Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1, let. B) e C) del DM 19 marzo 2010.

L’IsMeCert è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI CAPRI

VIGNETI CAPRI

CAPRI

D.O.C.

D.P.R. 07 settembre 1977

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Capri” è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La Denominazione di Origine Controllata “Capri” Bianco è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai vitigni

Falanghina e Greco minimo 80% (Falanghina minimo 50%).

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Biancolella idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La Denominazione di Origine Controllata “Capri” rosso è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai vitigni

Piedirosso minimo 80%.

Possono concorre alla produzione di detto vino anche le uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Capri” devono essere prodotte nell’intero territorio

dell’isola di Capri

in provincia di Napoli.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Capri” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOP “Capri”, di vigneto in coltura specializzata,

non deve essere superiore a: 12,00 t/ha.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell’ambito della provincia di Napoli da quelle ditte vinificatrici che dimostrino di aver vinificato vini di cui all’art 1 prima della pubblicazione della domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata nel foglio degli annunzi legali della prefettura di Napoli n. 62 del 17/Agosto/1971.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Capri bianco: 10,50% vol.;

Capri rosso: 11,00% vol.

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Capri” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Capri bianco:

colore: giallo paglierino chiaro più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Capri rosso :

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla DOC “Capri” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali

Il territorio di produzione della DOP Capri è ubicato nell’Isola di Capri, situata nel golfo di Napoli, tra la penisola sorrentino-amalfitana, Capo Miseno e le isole di Procida e Ischia.

L’isola ha un altitudine massima di 142 metri sul livello del mare.

La superficie complessiva è di 3,97 kmq.

Amministrativamente l’isola è divisa in due comuni: Capri e Anacapri.

Di origine calcarea, la sua sezione più bassa è al centro, mentre i suoi lati sono alti e circondati per lo più da spaventosi precipizi, dove si trovano numerose grotte.

La sua orografia è composta, ad ovest, dalle pendici del monte Solaro e, ad est, dal monte San Michele, con la Croce e il monte Tuoro.

Lo storico e geografo greco Strabone, nella sua Geografia, riteneva che Capri fosse stata un tempo unita alla terraferma. Questa sua ipotesi è stata poi confermata, recentemente, sia dall'analogia geologica che lega l'isola alla penisola sorrentina sia da alcune scoperte archeologiche.

Coesistono sull'isola due realtà urbane, diverse tanto per la naturale separazione geografica quanto per tradizioni e origine etnica: Capri e Anacapri.

Tale differenziazione si spiega con la naturale vicinanza di Capri al mare: la presenza del porto ha infatti agevolato gli scambi commerciali e culturali con il Regno di Napoli e determinato, di conseguenza, un suo maggiore benessere

economico.

Le due comunità erano in eterno conflitto, impegnate a difendere ognuna i propri diritti, esasperate dalla mancanza di vera autonomia che le costrinse ad accettare, nel corso dei secoli, le pressanti pretese degli amministratori inviati dal continente come controllori dell'economia locale.

Fattori storici

Il ruolo rivestito da Capri in epoca romana fu notevole. La svolta che segnò la storia dell'isola fu nel 29 a.C., quando Cesare Ottaviano, tornando dall'Oriente, sbarcò a Capri dove, secondo il racconto di Svetonio, una quercia vecchissima cominciò a dar segni di vita.

Il futuro Augusto, interpretando questo come un segno favorevole, tolse Capri dalla dipendenza di Napoli (sotto la quale viveva dal 328 a.C.), dando in cambio la più grande e fertile isola di Ischia e facendola diventare dominio di

Roma (Vitae Caesarum, 2, 92).Fu così che la comunità greca presente a Capri venne a contatto con quella romana e l'isola iniziò la sua vita imperiale, diventando il soggiorno prediletto di Augusto e dimora di Tiberio per dieci anni, centro quindi della vita mediterranea di Roma.

Il vino era apprezzato dai romani e lodato dall’imperatore Tiberio che per la sua passione enologica, si era guadagnato il soprannome di Biberio.

Con la fine dell'epoca imperiale, Capri ritornò a far parte dello stato napoletano e iniziò a diventare il centro di scorrerie e di saccheggi da parte di pirati, ben motivati dalla posizione dell'isola sulla rotta fra Agropoli ed il Garigliano. Nell'866 passa sotto il dominio di Amalfi.

Seguirono poi le stesse dominazioni presenti nella vicina Napoli: Angioini, spagnoli, la costruzione del primo convento nel seicento, sino ad arrivare al periodo napoleonico in cui Capri fu coinvolta in scontri con gli inglesi.

Nei secoli sempre importante fu il ruolo destinato alle coltivazioni ed in particolare alla viticoltura

Dalla seconda metà dell’ottocento Capri iniziò a prendere l’importanza turistica che ormai da decenni riveste, e che portò un ruolo sicuramente minore per l’agricoltura e in particolare per la vite, ma proprio il continuo afflusso di turisti ha portato il vino dell’isola ad essere conosciuto e apprezzato.

Attualmente le viti sono allevate, nel rispetto delle tecniche culturali tradizionali, su assolati ripiani a picco sul mare.

E’ prodotto in limitate quantità.

Fattori umani

La coltivazione della vite ha accompagnato i millenni; i pendii terrazzati e le pendici del monte Solaro accolgono ancora i vigneti che producono uve di Falanghina, di Biancolella, di Greco, e Piedirosso.

Le relative tecniche di coltivazione, tramandate nei tempi e aggiornatesi alle corrette tecniche di vinificazione delle uve maturate in un territorio unico al mondo, fanno si che i vini risultano unici e altamente distinguibili.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all’ambiente pedo-climatico.

In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Corso Meridionale 6

80143 Napoli .

Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1, let. B) e C) del DM 19 marzo 2010.

L’IsMeCert è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

<!--EndFragment--> pan stu �"'oX�C�@ 8.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Times New Roman"'>La seconda delle suddette ipotesi sembra trovare un importantissimo riscontro con avvenimenti storici accuratamente documentati. Secondo le ricerche dei geologi, infatti, oltre al periodo freddo umido del tardo-antico tra V e VIII sec., il bacino del mediterraneo sarebbe stato interessato da un altro grande ciclo freddo-umido tra il XVI e la metà del XIX sec.; in Campania questo secondo ciclo si può ritenere concluso dalla epidemia di oidio che nel 1851 colpì la viticoltura, danneggiando e talvolta distruggendo vigneti ed arbusteti, non solo in una vasta area intorno al golfo di Napoli, le isole, il Vesuvio e la pianura campana, ma dilagando anche nelle limitrofe aree regionali (Guadagno G., 1997).

 

Come recita la relazione presentata alla Reale Accademia delle Scienze nel 1851 dalla commissione appositamente costituita «... in provincia di terra di lavoro...

Il male passava di là dai monti che circondano la pianura campana alle provincie limitrofe…».

Se si fa riferimento alla predetta relazione che rappresenta l’area interessata dalla epidemia oidica che nel 1851 colpì la Campania, si nota che la zona in cui oggi è diffuso il vitigno Casavecchia fu interessata da tali vicende storiche. Valutando le testimonianze dei due figli del Prisco Scirocco, tra l’altro molto più attendibili del detto popolare, si capisce che le origini di quella prima vite di Casavecchia sono antecedenti all’infestazione oidica del 1851.

Appare chiaro che esiste una indubbia ed inequivocabile collimazione geografica oltre che temporale tra la documentata relazione sull’infestazione oidica del 1851 e i fatti emersi dalle testimonianze dei due figli del Prisco Scirocco, per questo è possibile quanto spontaneo rafforzare l’ipotesi secondo la quale una popolazione del vitigno Casavecchia già era diffusa nell’area in studio o addirittura in Terra di lavoro ancor prima del XIX secolo e che il periodo di freddo umido prima e l’infestazione oidica del 1851 poi, abbiano portato ad una sua estinzione; così la pianta (già vecchia) trovata verso la fine del XIX secolo sarebbe stata l’unica superstite di quella popolazione per cause ancora tutte da chiarire.

Fattori naturali

Risalendo il fiume Volturno, appena a nord di Capua, la piatta morfologia della Conca Campana è interrotta da una serie di rilievi che possono essere raggruppati in due gruppi montuosi, culminanti a nord nel Monte Maggiore (m 1037 s.l.m.) ed a sud nel Monte Tifata (m 602 s.l.m.).

Questi, separati tra loro dal corso del fiume Volturno, si elevano dalla piana casertana con un contrasto morfologico

che è reso ancor più evidente dall’assenza quasi totale di coltre detritica pedemontana.

I rilievi settentrionali, di grossolana forma quadrangolare, presentano una tettonica plioquaternaria, caratterizzata da faglie dirette con prevalente orientamento appenninico ed è l’elemento morfogenetico più importante dell’area.

Il territorio in studio è compreso proprio tra il massiccio del Monte Maggiore e i Monti tifatini.

I suoli agricoli pianeggianti dei comuni di Pontelatone e di Castel di Sasso (comuni confinanti), sono chiusi ad ovest da una monoclinale costituita dal Monte Pozzillo (m 535 s.l.m.) e dal Monte grande (m 367 s.l.m.) che dal M. Maggiore in direzione appenninica raggiunge il M. Tifata, separata da quest’ultimo solo dal corso del fiume Volturno.

A nord-est i suoli in oggetto sono chiusi da un’altra dorsale, costituita principalmente dal Monte Maiulo (m 430 s.l.m.), dal M. Fallano (m 318 s.l.m.) e dal M. Friento (m 730 s.l.m.) (foglio n° 172 della carta d’Italia. I.G.M.)

A nord-est dei Monti tifatini, in corrispondenza della zona collinare del comune di Castel di Sasso, la morfologia si fa più dolce: trattasi di tipi litologici poco coerenti che subiscono intensamente l’azione erosiva delle acque superficiali (Celico et al., 1977). Sia nel comune di Castel di Sasso che in quello di Pontelatone, i suoli agricoli presenti possono essere distinti in tre tipi principali: suoli detritici alluvionali;

suoli di natura piroclastica; suoli arenaceo-argillosi. Nei primi, a ridosso del Fiume Volturno, si ha una disordinata alternanza di terreni ad eterogenea granulometria, costituiti da sabbie, limi, lenti di ghiaie poligeniche e da minuto detrito calcareo in vicinanza dei rilievi.

Presentano permeabilità per porosità, globalmente bassa, ma puntualmente variabile in funzione della granulometria (Celico et al., 1977).

I suoli piroclastici, occupano la parte valliva e pianeggiante dei rispettivi comuni di Pontelatone e di Castel di Sasso, dai terreni alluvionali a ridosso del fiume Volturno si spingono fino alla parte collinare, occupando così un’area abbastanza estesa.

In profondità presentano Ignimbrite Trachifonolitica, costituita da un compatto ammasso di pomici, scorie e lapilli, in

prevalente matrice cineritica, in superficie piroclastiti sciolte (Celico et al., 1977).

La parte collinare del comune di Pontelatone che abbraccia il Monte Friento con le comunicanti colline di Castel di Sasso che a partire dalla parte valliva si spingono fino a Piana di Monte Verna e a Caiazzo, presentano suoli di tipo arenaceo-argillosi, costituiti da argille, arenarie arcosico-litiche, ricche di frammenti argillosi, lembi di argille varicolori, frequenti e, talvolta voluminosi, esotici carbonatici. Questi suoli hanno una bassa permeabilità per l’esiguo lume dei

pori; solo nei terreni arenacei sussiste una modesta permeabilità per fratture (Celico et al., 1977).

La temperatura media annua è di 15,6°C, la media annua delle minime è di 10,93°C, mentre la media annua delle massime è di 20,21°C. I mesi più freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie delle minime di 4,8°C e di 4,7°C, quello più caldo è agosto con una temperatura media delle massime di 30,17°C. L’escursione termica diurna è massima nel mese di luglio (11,45°C), minima nel mese di dicembre (6,28°C).

La precipitazione media annua è di 970 mm; nei mesi autunno-invernali-primaverili si ha la massima concentrazione delle piogge: da ottobre a marzo ne cadono infatti mediamente ben 736,6 mm sui 970 totali (il 76 %). Il mese più piovoso è novembre con una piovosità media di 148,3 mm, quello meno piovoso è agosto con una media di 15,9 mm di pioggia caduta.

Per quanto riguarda l’umidità relativa la media annua delle minime mensili è del 52,37 %, la media annua delle massime mensili è del 91,48 %, la media annua è del 66,11 %. I mesi più umidi sono novembre e dicembre con le rispettive umidità relative medie del 76,8 % e del 76,3 %, quelli meno umidi sono giugno e agosto con le rispettive umidità relative medie del 67,57 % e del 67,56%.

Si noti che nel periodo coincidente con la fase finale della maturazione dell’uva “Casavecchia” (settembre-ottobre), si ha un notevole livello di umidità relativa: del 74,15 % nel mese di settembre; del 73 % nel mese di ottobre.

Fattori umani

Le diverse etnie e popoli che in esso si sono succedute, hanno avuto sicuramente i loro effetti sul tipo di viticoltura esistente.

L’intera area ha conservato una base ampelografica molto interessante, come è interessante notare che l’Aglianico pur essendo il vanto della odierna viticoltura campana, sia poco diffuso.

Probabilmente nella zona considerata ci sono sempre stati antichi vitigni autoctoni della Campania come il Casavecchia o anche il Piedirosso, che hanno costituito sin dall’antichità la vera base ampelografica locale, alla quale la gente del posto è stata sempre molto legata.

Anche nell’ottica di una modernizzazione e razionalizzazione della viticoltura esistente, non si deve assolutamente compiere l’errore di stravolgere il quadro ampelografico della zona, perché frutto di scelte e di esperienze ultrasecolari.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Corso Meridionale 6

80143 Napoli

Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1, lett. B) e C) del DM 19 marzo 2010.

L’IsMeCert è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli

sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SAN MONTANO LACCO AMENO

VIGNETI SAN MONTANO LACCO AMENO

ISCHIA

D.O.C.

Decreto 31 luglio 1993

Modifica Decreto 30 ottobre 1995

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La Denominazione di Origine Controllata “Ischia”, è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Ischia” bianco, anche superiore e spumante,

“Ischia” rosso,

“Ischia” Forastera,

“Ischia” Biancolella,

“Ischia” Piedirosso o Per’ e Palummo anche passito.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Ischia” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

 

“Ischia” bianco anche superiore e spumante:

Forastera dal 45 al 70%

Biancolella dal 30 al 55%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

 

“Ischia” rosso:

Guarnaccia dal 40 al 50%

Piedirosso (Per’ e Palummo) dal 40 al 50%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

 

“Ischia” Forastera:

Forastera minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

 

“Ischia” Biancolella:

Biancolella minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

 

“Ischia” Piedirosso o Per’ e Palummo anche passito:

Piedirosso (localmente detto Per’e Palummo minimo 85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere prodotte nel territorio della:

Isola di Ischia

in Provincia di Napoli.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Ischia” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nell’isola.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Ischia” non deve essere superiore a:

 

“Ischia” bianco e bianco superiore: 10,00 t/ha;

“Ischia” Forastera: 10,00 t/ha;

“Ischia” Biancolella: 10,00 t/ha;

“Ischia” rosso: 9,00 t/ha;

“Ischia” Piedirosso o Per’ e Palummo: 9,00 t/ha.

 

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a:

3,000 kg/ceppo.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati.

La Regione Campania, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all’organismo di Controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Ischia” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

“Ischia” bianco: 10,00% vol.;

“Ischia” Biancolella: 10,00% vol.;

“Ischia” Forastera: 10,00% vol.;

“Ischia” bianco superiore”: 11,00% vol.;

“Ischia” rosso: 10,50% vol.;

“Ischia” Piedirosso o Per e Palummo: 10,50% vol.

 

Ai fini della vinificazione delle tipologie “superiore” e “passito” le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle ve medesime.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia, nonché di spumantizzazione devono essere effettuate nell’ambito territoriale dell’isola di Ischia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione dei vini a DOC “Ischia” non deve essere superiore al 70%.

Per la tipologia “Ischia Piedirosso o Per „e Palummo passito” tale resa non deve essere superiore al 40%.

Ai fini della vinificazione della suddetta tipologia “passito” le uve devono essere sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento fino a raggiungere

un titolo alcolometrico volumico naturale di 14,50% vol.

In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l’impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini a DOC “Ischia” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Ischia” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: secco, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

 “Ischia” bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: secco, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Ischia” Biancolella:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Ischia” Forastera

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

ptofumo: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Ischia” bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più op meno carico;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 6,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

“Ischia” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Ischia” Piedirosso o Per’ e Palummo:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

“Ischia” Piedirosso o Per’ e Palummo passito:

colore: rosso rubino tendente al mattone;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: amabile, di corpo, caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

I vini a DOC “Ischia” bianco e “Ischia” bianco superiore prima dell’immissione al consumo devono subire un affinamento in bottiglia di almeno 30 giorni.

Il vino a DOC “Ischia rosso” prima dell’immissione al consumo deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 90 giorni.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione dei vini a DOC “Ischia” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia “superiore” e “passito” devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non possono essere intercalati tra quest’ultima e la DOC “Ischia”.

In ogni caso tali specificazioni devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la D.O.C. “Ischia”, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

E’ vietato usare assieme alla D.O.C. “Ischia” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricole dell’imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, fattoria, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

È consentito l’uso della menzione “vigna” secondo le disposizioni di legge in materia a condizione

che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie per l’immissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti i vini a DOC “Ischia”, nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Specificità della zona geografica

Fattori storici

L'isola d'Ischia era abitata fin dal Neolitico, come dimostrano i vari reperti ritrovati ad esempio sulle alture di Punta Imperatore, nella frazione di Panza, nella zona S-O dell'isola.

La viticoltura ad Ischia ha origini millenarie. Il ritrovamento fortuito di muri a secco, avvenuto nel 1989 a seguito di uno smottamento, in località Punta Chiarito, nella frazione di Panza, ha dato l'avvio tra il 1993 ed il 1995 ai lavori di scavo che hanno permesso il ritrovamento di una fattoria greca tenuta da agricoltori benestanti, come dimostra la buona fattura dei vasi che sono stati rinvenuti ed ha permesso di anticipare lo sbarco dei primi coloni greci di circa venti anni rispetto all'originaria ipotesi, Grazie agli scavi del 1993, si è capito oggi che in realtà, i primi coloni si

stabilirono a S-O dell'isola, sulle alture di Punta Chiarito,a Panza, frazione del comune di Forio

Dopo 20 anni dall'originario sbarco, colonizzata buona parte dell'isola, viene fondata la colonia di Pithecusa, il cui centro principale sarà, però, sulle alture di Monte Vico, nella zona nord dell'isola, prospiciente il continente, in modo da avere un più rapido scambio con la terraferma. [2]

Con il suo porto la colonia fece fortuna grazie al commercio del ferro con il resto dell'Italia; nel periodo di massimo splendore contava circa 10.000 abitanti.

Nel 1953, nella necropoli di San Montano a Lacco Ameno, l'archeologo tedesco Giorgio Buchner ritrovò la Coppa di Nestore risalente al 725 a.C. circa. Costituisce il più antico esempio pervenutoci di poesia scritta in lingua greca.

Sulla coppa di Nestore, è incisa una frase che inneggia al buon vino locale e testimonia che gli Antichi Eubei, che avevano colonizzato l'isola, avevano introdotto la coltivazione della vite e quindi la produzione del "nettare degli Dei". La tecnica di coltivazione della vite sull’isola richiama alla tradizione greca e differisce da quella etrusca usata nel centro Italia e nelle zone interne della Campania.

La viticoltura è stata alla base dell'economia isolana per lunghi periodi storici, condizionandone la vita e i costumi degli stessi abitanti. Le colture sull'isola si estendono dalle coste fin sugli irti pendii montani dove cellai e terrazzamenti, costruiti con rinforzi di muri a secco di pietra di tufo verde, consentono la coltivazione.

Dal IV secolo a.C., dopo le guerre sannitiche, l'isola passò con Napoli sotto il dominio romano,

Con la decadenza dell'impero, Ischia rimase esposta ai saccheggi barbarici. Tra il IX e il X secolo l'isola è esposta alle scorrerie del saraceni che non erano interessati a conquiste permanenti: le loro scorrerie erano infatti finalizzate al saccheggio e non all'occupazione.

Seguirono poi le dominazioni avvenute anche nella vicina Napoli: normanni, angoini, svevi, aragonesi…… sino all’unità d’Italia nel 1860.

Dal 1500 il vino bianco sfuso veniva esportato via mare verso la terraferma ai principali mercati italiani e stranieri fino in Dalmazia, veniva posto in "carrati" trasportati dalle vinacciere (barche a vela).

Dal 1955 a oggi il cambiamento dell'economia isolana è stato radicale. Lo sviluppo rapido del turismo, che è diventato la principale risorsa economica dell'isola, ha indebolito ma non cancellato il passato culturale di una tradizione che va protetta e salvata.

Fattori naturali

Dalla forma approssimativa di un trapezio, l'isola dista all'incirca 18 miglia marine da Napoli, è larga 10 km da est a ovest e 7 da nord a sud, ha una linea costiera di 34 km e una superficie di circa 46,3 km².

Il rilievo più elevato è rappresentato dal monte Epomeo, alto 788 metri e situato nel centro dell'isola.

Quest'ultimo è un vulcano sottomarino sprofondato negli ultimi 130.000 anni.

Infatti, l'intera isola, altri non è che il picco del Monte Epomeo, ultimo punto del vulcano ancora in superficie, caratterizzato dai tufi verdi.

L'attività vulcanica ad Ischia è stata generalmente caratterizzata da eruzioni non molto consistenti e a grande distanza di tempo. Dopo le eruzioni in epoca greca e romana, l'ultima è avvenuta nel 1301 nel settore orientale dell'isola con una breve colata (Arso) giunta fino al mare.

Dal punto di vista geologico, l'isola di Ischia ha carattere vulcanico, formatasi in seguito ad eruzioni diverse succedutesi nel giro di circa 150.000 anni.

La particolare formazione a cono dell'isola d'Ischia con il Monte Epomeo al centro e la posizione geografica dell'isola nel Mar Tirreno centrale favoriscono un clima mite anche nei periodi invernali con frequenti cambi climatici, a volte anche nella stessa giornata.

I venti predominanti variano in base alla stagione: in inverno sono il libeccio, il ponente-libeccio e lo scirocco. I venti predominanti in estate e primavera sono la tramontana ed il grecale.

Come i venti anche l'umidità varia in base alla stagione: in inverno, in presenza di libeccio e scirocco e quindi con piogge frequenti l'umidità media è del 63%, tuttavia nelle giornate con venti dei quadranti settentrionali l'umidità si riduce sensibilmente come anche in primavera.

Tali condizioni climatiche sono favorevoli ad una viticoltura di alta qualità.

Fattori umani

Lo sviluppo del turismo che ha cambiato l’economia dell’isola nell’ultimo secolo non ha del tutto indebolito la realtà agricola ed in particolare la viticoltura, grazie anche al riconoscimento della DOC , seconda tra tutte le DOC italiane, nel lontano 1966.

Relativamente alle forme di allevamento l’obiettivo della qualità, ha indotto i produttori a realizzare impianti a più alta densità rispetto al passato.

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione e citati nell’art.2.

le forme di allevamento:

i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all’ambiente pedo-climatico.

In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamente di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Corso Meridionale 6

80143 Napoli .

Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1, let. B) e C) del DM 19 marzo 2010.

L’IsMeCert è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI TORCA SORRENTO

VIGNETI TORCA SORRENTO

PENISOLA SORRENTINA

D.O.C.

Decreto 3 ottobre 1994

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione dei vini

 

La Denominazione di Origine Controllata “Penisola Sorrentina”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Penisola Sorrentina” bianco

“Penisola Sorrentina” rosso

“Penisola Sorrentina” rosso frizzante

 

La denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” accompagnata dall’indicazione di una delle sottozone

“Gragnano”,

“Lettere”

“Sorrento”

 

è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

“Penisola Sorrentina” bianco Sorrento

“Penisola Sorrentina” rosso Sorrento

“Penisola Sorrentina” rosso frizzante Lettere

“Penisola Sorrentina” rosso frizzante Gragnano

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Penisola Sorrentina”, accompagnata o meno dall’indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

 

“Penisola Sorrentina” bianco e bianco sottozona “Sorrento”

Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco minimo 60%.

Con una presenza di Falanghina minima del 40%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“Penisola Sorrentina” rosso e rosso sottozona “Sorrento” e “Penisola Sorrentina” rosso frizzante e rosso frizzante sottozone “Gragnano” e “Lettere”

(Piedirosso (localmente detto Pér’ e Palummo) e/o Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico minimo 60%.

Con una presenza di Piedirosso minima del 40%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

I vini a DOC “Penisola Sorrentina”, accompagnata o non dalla indicazione della sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente e rispettivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione così delimitata:

 

1.La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vino a DOC “Penisola Sorrentina” comprende l’intero territorio dei comuni di:

Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, SantAngelo, Massa Lubrense, Vico Equense, Agerola;

e parte del territorio dei comuni di:

SantAntonio Abate Castellamare di Stabia

Tutti in provincia di Napoli.

2. Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri abitati di Castellamare di Stabia e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada statale in direzione Castellamare di Stabia fino all’incrocio con Viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita Santa Croce.

Segue quest’ultima fino ad incontrare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il Mar Tirreno.

Segue il confine della provincia di Napoli prima in direzione sud – ovest, fino a punta Campanella, e poi in direzione nord – est, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant’Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Angelo, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere.

Qui giunto, segue il confine comunale di Sant’Antonio Abate, in direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera – Castellamare di Stabia, che percorre in direzione Castellamare di Stabia, fino alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carità.

Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine comunale di Castellamare di Stabia, che percorre in direzione sud fino a raggiungere il punto di partenza.

 

3. La zona di produzione del vino “Penisola Sorrentina rosso frizzante”, designato con la sottozona “Lettere”, comprende l’intero territorio dei comuni di:

Lettere,  Casola di Napoli

È parte del territorio del comune di

SantAntonio Abate Delimitata nel presente articolo 3.

 

4. La zona di produzione del vino “Penisola Sorrentina nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona “Gragnano”, comprende l’intero territorio dei comuni di:

Gragnano, Pimonte

E parte del territorio del comune di:

Castellamare di Stabia

Delimitata nel presente articolo 3.

 

5. La zona di produzione del vino “Penisola Sorrentina”nei tipi bianco e rosso, designato con la sottozona “Sorrento” comprende l’intero territorio dei comuni di:

Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, SantAngelo, Massa Lubrense ,Vico Equense.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, unicamente quelli collinari, di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., ad eccezione del comune di Agerola per il quale il limite è posto a 650 metri s.l.m.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

3.I sesti di impianto, le forme di allevamento (a controspalliera e pergola) ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

1. E’ vietata ogni pratica di forzatura.

2. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1.800 ceppi/ettaro.

3. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a D.O.C.

 

“Penisola Sorrentina” non deve essere superiore a

11,00 t/ha per il rosso e frizzante

12,00 t/ha per il bianco.

 

c) Tale resa per ettaro per la produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina” designati con il nome della sottozona, deve essere rispettivamente il seguente:

 

“Penisola Sorrentina bianco Sorrento”: 10,00 t/ha;

“Penisola Sorrentina rosso Sorrento”: 9,00 t/ha;

“Penisola Sorrentina rosso frizzante Lettere”: 9,00 t/ha;

“Penisola Sorrentina rosso frizzante Gragnano:” 9,00 t/ha.

 

7)Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

8)La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

9) Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Penisola di Sorrentina” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

a)“Penisola Sorrentina bianco”: 9,50% vol.

b)“penisola Sorrentina rosso”: 10,00% vol.

c)“Penisola Sorrentina rosso frizzante”: 9,50% vol.

d)“Penisola Sorrentina bianco Sorrento”: 10,50% vol.

e)“Penisola Sorrentina rosso Sorrento”: 11,00% vol.

f) “Penisola Sorrentina rosso frizzante Lettere”: 10,50% vol.

g)“Penisola Sorrentina rosso frizzante Gragnano”: 10,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può consentire, su apposita domanda degli interessati, da trasmettersi tramite la regione Campania che la correda di parere, che le suddette operazioni siano effettuate nell’ambito della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare di produzione ed aver utilizzato per gli stessi la denominazione “Penisola Sorrentina” od il nome di una delle sottozone

“Gragnano, Lettere e Sorrento”,

prima dell’entrata in vigore del disciplinare medesimo.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC

“Penisola Sorrentina” rosso frizzante, designati o non con il nome delle sottozone “Gragnano e

Lettere”, possono essere elaborati utilizzando la tradizionale pratica della rifermentazione naturale: è invece, vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.

4. La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina” non deve essere superiore al 70%.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a DOC “Penisola Sorrentina”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

1. “Penisola Sorrentina” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, vinoso, gradevole;

sapore: secco, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

2. “Penisola Sorrentina” Sorrento bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, vinoso;

sapore: secco, di buon corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

 

3. “Penisola Sorrentina” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso;

sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

4. “Penisola Sorrentina” Sorrento rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di buon corpo, sapido, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

5. “Penisola Sorrentina” rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, sapido,

frizzante, di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

6. “Penisola Sorrentina” Lettere rosso frizzante,

“Penisola Sorrentina” Gragnano rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, vinoso,

sapido, di medio corpo, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

7) E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1. E’ vietato assieme alla DOC “Penisola Sorrentina” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

2. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati e consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, tenuta, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” di cui all’art.2 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. Sui recipienti contenenti i vini a DOC “Penisola Sorrentina” deve obbligatoriamente figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ad eccezione della tipologia frizzante.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori storici

Il Gigante nel 1845: "Il vino di Gragnano, per antonomasia dette il nome a tutti i vini del napoletano, sicché bastava dir Gragnano per intendere un vino fragrante, limpido, abboccato, vocabolo che significa dolce e di vitigno, non artificiale.

Che il vino di Gragnano si deve grandemente pregiare, perché è di color granato, chiaro, odoroso e te ne puoi bere due bocce senza tornare a casa ubriaco, che non vi era cantina a Napoli dove non trovasi il Gragnano."

Mario Soldati, esperto contemporaneo di vini, così ce ne parla dopo un viaggio sui Lattari, con più obiettivo distacco: "Il Gragnano ha un colore rosso rubino carico, che tira allo scuro; profumo vinoso e campestre; frizzantino, e quando giovane addirittura spumoso di una spuma che calava subito e subito spariva per sempre; pastoso, denso ma allo stesso tempo scivoloso: di corpo, e con un aroma, un retrogusto gradevolissimo di affumicato della stessa specie di quello del whisky al malto ma infinitamente più volatile.

Nonostante il colore, non va bevuto a temperatura ambiente, ma freddo, e freddo di cantina, naturalmente, mai di frigorifero. Sante Lancerio, riferendo delle abitudini del Papa Paolo III Farnese, ricorda come Sua Santità bevesse il vino di Sorrento "volentieri la state ai grandi caldi, massime alla sera per cacciare sete, sicchè è vino da signori"...

"un delicato bere". Il Gragnano appartiene a quelli che i francesi chiamano "petits vins", piccoli vini, non ai vini classici da arrosto e da invecchiamento, ma buono anche sui pesci e le verdure, sebbene rosso."

Fattori naturali

Lo scenario paesaggistico della Penisola Sorrentina è costituito da un ambiente di grande bellezza, a picco sul mare.

La Penisola Sorrentina, che va da Castellammare di Stabia a Punta campanella, è formata dai Monti Lattari, lunga vertebra dei Monti Piacentini.

La catena montuosa è delimitata a nord-ovest dal golfo di Napoli, a nord dalla pianura del fiume Sarno, ad est dalla vallata metelliana ed a sud dal golfo di Salerno.

I Lattari sono posti perpendicolarmente all'Appennino, come incernierati a questa catena nella zona di Cava dei Tirreni, e ne hanno la stessa costituzione chimica, cioè sono sedimenti carbonatici, accumulatisi in milioni di anni.

Questi sedimenti che alla vista sono le comuni rocce bianche calcaree, non sono altro che microrganismi e altri piccoli animali marini, che con le loro conchigliette per circa 200 milioni di anni hanno realizzato spessori anche di

diversi migliaia di metri, ora sotto la superficie terrestre. Le principali tipologie di suolo (WRB, 1998) riscontrate sui rilievi dei Monti Lattari sono Molli-Vitric Andosols, Pachi-Vitric Andosols, Molli-Eutrisilic Andosols, Vitric Andosols, Lepti-Eutrisilic Andosols; sui rilievi collinari della penisola Sorrentina sono: calcaric Cambisols, Skeletic Cambisols, Lepti-Eutrisilic Andosols, Molli-Vitric Andosols

Fattori umani

Furono probabilmente i greci a piantare per primi la vite sulle pendici dei Monti Lattari ed ad insegnare le tecniche colturali agli oschi, gli antichi abitanti dei Monti Lattari, terre rese fertili dalle eruzioni vulcaniche. Anche i romani erano grandi estimatori del vino prodotto sui Lattari, allora parte integrante dell'ager Stabianus: nelle numerose ville rustiche ritrovate (circa 50), la coltivazione della vite era la principale attività.

Lo testimoniano i numerosi torchi (torcularium) ritrovati, i grandi dolia seminterrati dove era messo a fermentare l'uva pigiata, e le caratteristiche anfore fittili adatte al trasporto via mare. Fino a metà del '900, si svolgeva tra i commercianti napoletani e i massari gragnanesi la "trafica del vino", ovvero l'acquisto del vino novello, portato poi a Napoli nelle botti su grandi carri, i traìni, non prima di aver provveduto ad abbondanti libagioni, pranzi sull'aia e balli al suono di flauti e tammorre.

Oggi i vitigni del Gragnano, sempre coltivati in terreni di materiale piroclastico, sono soprattutto l'Aglianico, il Piedirosso (conosciuto come "per e palummo"), l'Olivella (conosciuto anche come sciascinoso).

La coltivazione è a spalliera e/o pergola. Ancora oggi il Vino di Gragnano è ritenuto il vino tradizionale dei napoletani poiché legati alla tradizione enogastronomica locale.

Oggi assistiamo dopo decenni di oblìo alla riscoperta di questo vino, perché è tra quelli che "permette di esaltare le qualità e potenzialità dell'uva senza stravolgerne i gusti e gli aromi", senza divenire, in altre parole, un vino industriale.

L'interesse nuovo degli acquirenti, sta avendo una risposta dagli agricoltori delle colline gragnanesi, che vedono in questo fatto una valida conferma della giustezza del loro impegno a conservare integra nei secoli "la tradizione, la tipicità, la genuinità, la cultura di far vino" senza lasciarsi andare alle mode della standardizzazione della

moderna enologia industriale

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Corso Meridionale 6

80143 Napoli

Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1, let. B) e C) del DM 19 marzo 2010.

L’IsMeCert è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI OTTAVIANO

VIGNETI OTTAVIANO

VESUVIO

D.O.C.

D.P.R. 13 gennaio 1983

Modifica Decreto 30 novembre 1991

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Vesuvio” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

 

Vesuvio bianco

Vesuvio rosso

Vesuvio rosato

Lacryma Christi bianco

Lacryma Christi bianco spumante

Lacryma Christi bianco liquoroso

Lacryma Christi rosso

Lacryma Christi rosato

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC “Vesuvio” è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai seguenti vitigni,:

 

Vesuvio bianco, Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi spumante e Lacryma Christi liquoroso:

Coda di volpe (localmente detto Caprettone o Crapettone) minimo 35%;

Verdeca; massimo 45%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Falanghina e Greco presenti nel vigneto fino ad un massimo 20%.

 

Vesuvio rosso e Vesuvio rosato – Lacrima Christi rosso e Lacrima Christi rosato:

Piedirosso (localmente detto Palombina) minimo 50%;

Sciascinoso (localmente detto Olivella) massimo 30%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico fino ad un massimo del 20%.

 

Articolo 3

Zona produzione uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Vesuvio” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:

 Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio,

E parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno,

Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola,  Pollena – Trocchia, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana;

tutti in provincia di Napoli.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo ad est dell’abitato di Torre del Greco, dalla località di Sant’Antonio, la linea di delimitazione segue la strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle vicinanze di Colle Epitaffio, sbuca sull’autostrada per Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve tratto sino ad incrociare in prossimità di Villa Manzo la strada per Boscotrecase che segue in direzione nord.

Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e Boscoreale passando per le quote 88, 86, 87 e 61 sino ad incrociare la strada ferrata in prossimità della masseria Di Lauro.

Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord – ovest seguendo la circumvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il Lagno di Pollena, la strada per Pollena – Trocchia che segue, verso sud fino ad incrociare il corso d’acqua prima citato.

Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di San Sebastiano al Vesuvio.

Segue tale confine per la parte occidentale e giunge in prossimità dell’incrocio con il Lagno del Monaco Aiello, percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione sud – ovest fino ad incrociare (quota 85) l’autostrada che segue in direzione sud – est, sino ad incontrare all’altezza di Sant’Elena (quota 90) la strada per Torre del Greco che percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata, quindi lungo questa, procede verso sud – est e superata Lamaria in prossimità della quota 78 prosegue per la strada che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in prossimità di Sant’Antonio (quota 51) da dove è iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei a DOC “Vesuvio” devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei i terreni di buona esposizione in declivio, di natura vulcanica, ricchi di potassio e con esclusione di quelli particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata

non deve essere superiore a: 10,00 t/ha.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

E’ vietata ogni pratica di forzature.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Vesuvio”

un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

 

Vesuvio rosso e rosato 10,00% vol.

Vesuvio bianco 10,50% vol.

 

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

La Regione Campania, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.

La resa massima dell’uva in vino, per i vini qualificati come “Lacryma Christi del Vesuvio” non deve essere superiore al 65%.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo delle province di Napoli ed Avellino a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate, che ne facciano richiesta, dimostrino di aver tradizionalmente vinificato vino del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare di produzione e di aver tradizionalmente utilizzato per gli stressi la denominazione “Vesuvio”.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a DOC “Vesuvio” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Vesuvio bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: secco, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Vesuvio rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Vesuvio rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevolmente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Lacrima Christi del Vesuvio bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: secco, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Lacrima Christi del Vesuvio rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Lacrima Christi del Vesuvio rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevolmente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

La DOC “Vesuvio” bianco, rosso e rosato qualificata come “Lacryma Christi del Vesuvio” bianco può essere utilizzata per designare un vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal precedente nel presente disciplinare di produzione e prodotto secondo le norme comunitarie e nazionali.

2.La denominazione di origine controllata qualificata come “Lacryma Christi del Vesuvio” bianco può essere utilizzata per designare il “vino liquoroso” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, che le uve destinate alla sua elaborazione abbiano

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.

e siano elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla DOC “Vesuvio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Vesuvio” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Vesuvio” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ad eccezione della tipologia spumante e liquoroso.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Specificità della zona geografica

Fattori storici

La viticoltura vesuviana che sia antica lo dimostra il fatto che tanti poeti latini vissuti prima di Cristo, parlando dei prodotti della Campania Felix, dicevano delle preferenze che i Romani nutrivano per i vini del Vesuvio.

Le antiche tradizioni enologiche della intera area vesuviana trovano origine con Aristotele (filosofo greco vissuto tra il 3° ed il 2° secolo a.C.). il quale sostiene che i Tessali – antico popolo della Magna Grecia – impiantarono le prime viti nella zona Vesuviana allorché, nel 5° secolo a.C. si stabilirono in Campania.

Anche i vitigni coltivati in questa areale hanno una sua origine storica sia il vitigno Coda di Volpe che il Piedirosso. Coda di volpe viene descritto già da Vincenzo Semmola, e da Gasparrini 1844 mentre il Piedirosso chiamato anche

Palommina veniva descritto da Plinio nella sua “Naturalis Historia” ma anche da Columella nel 1804 e da Semmola 1848, Froio (1875), Arcuri e Casoria (1883).

Poseidone ed Efesto hanno tenuto a battesimo le prime bacche.

Nettuno e Vulcano hanno visto scorrere il nettare primitivo dalle pendici del Vesuvio fino al mare.

Gli dei greci prima e romani poi, del mare e del fuoco, probabilmente sono stati i protettori, i numi tutelari dei vitigni, che affondano le radici nel cuore di una terra ribollente e allungano i loro tralci sulla costa tirrenica. È una questione di archeologia.

I grandi bianchi baciati dal sole, i rossi annaffiati dalla lava dello “sterminator vesevo”, non come appare oggi, ma quando era in piena attività.

Fattori naturali

Uno sguardo attento, ancorché alla geografia della Campania coglie immediatamente la presenza di due fulcri geologici di origine vulcanica fondamentali per comprendere l’origine, evoluzione e le caratteristiche della viticultura campana. Il complesso Somma – Vesuvio e il sistema vulcanico dei Campi Flegrei.

Proprio questi due nuclei geografici rappresentano oggi gli ambienti ideali e più ricchi di varietà di viti e di tradizioni colturali ad esse associate. La viticoltura attuale vesuviana comprende l’area che va dalle ultime falde fino a due terzi dell’altezza del Vesuvio.

Le viti vesuviane sono coltivate in terreni che hanno una diversa giacitura, ricchi di declivi naturali e ben esposti.

Il territorio vitato è ripartita in due zone.

Quella comprendente l’Alto Colle Vesuviano oltre i 200 m s.l.m., caratterizzata da terreni tutti più o meno in pendio; l’altra del Versante sud-orientale del Vesuvio, i cui terreni sono fertili ed idonei e rivolti verso il mare. Il sistema dei suoli del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio comprende suoli con grado di differenziazione iniziale: il processo pedogenetico più evidente è rappresentato da depositi di ricaduta o di flusso, oppure da depositi vulcani clastici risedimentati localmente ad opera di acque di scorrimento superficiale e del reticolo idrografico minore.

Fattori umani

L’areale del Lacryma Christi ha una dimensione pittoresca, caratterizzata dai toni verdi dell’Appennino Campano fino all’azzurro mare Tirreno. In questa cornice domina la selvaggia bellezza del Vesuvio, cratere attivo di antichissima origine, da sempre conosciuto per i sapori e aromi dei suoi vini, come testo miniano anche le pitture dell’Arario negli scavi di Pompei.

Il Lacrima Christi del Vesuvio è il più famoso ed è tra quelli più citati nella letteratura enologica. Un vino circondato dalle numerose leggende.

Si narra che un pezzo di Paradiso precipitò nel golfo di Napoli quando Lucifero ne fu scacciato. Cristo addolorato per la perdita di colui che era stato l’angelo più buono, pianse.

Là dove caddero le sue lacrime, nacquero delle viti il cui vino si chiamò appunto, Lacryma Christi.

Ma non è la sola leggenda, narra infatti che Cristo, in una delle sue discese sulla Terra, per ringraziare un eremita redento, gli trasformò una imbevibile bevanda in vino eccellentissimo.

Vitigni che costituiscono questo vino sono detti “di fuoco”, celebrati da Plinio il Vecchio e accreditati in età moderna tra i vini più prestigiosi d’Italia.

E chi giunse in questa zona dalla lontana Francia o dalla fredda Inghilterra, lo vide con i propri occhi e lo provò sotto il proprio palato.

Infatti dopo le eruzione del 79 di Pompei ed Ercolano, ove la furia del vulcano non ha impedito a edifici, templi e terme e case di riemergere dalla lava, alla scoperta di quelle lacrime che Cristo, secondo la leggenda, avrebbe versato dinanzi alla scoperta che il golfo di Napoli con il Vesuvio, altro non era che un pezzo di paradiso rubato a Lucifero. Esempi di apprezzamenti sulle caratteristiche qualitative di questo vino erano già descritte dal bottigliere del papa Farnese Sante Lancerio si preoccupava di controllare tutte le bottiglie che i nobili e potenti donavano al Pontefice.

In particolare per i vini ottenuti dal Vesuvio afferma” sono vini molto fumosi et possenti, et a tutto pasto si potriano bere, ma offendono troppo il celabro, massime alii principii, ma ci sono delii stomachevoli et non fumosi et odoriferi. Il bottigliere usava di continuo beverne ad igni pasto, per una o per due volte et anchora ne voleva nelli suoi viaggi” (note di viaggio oggidi – sec XVI).

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all’ambiente pedo-climatico.

In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Is.Me.Cert. Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare

Corso Meridionale 6

80143 Napoli.

Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 1, lett. B) e C) del DM 19 marzo 2010.

L’IsMeCert è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25,

par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.