Friuli Venezia Giulia › FRIULI COLLI ORIENTALI

FRIULI COLLI ORIENTALI PICOLIT D.O.C.G.

FRIULI COLLI ORIENTALI PICOLIT CIALLA D.O.C.G.

RAMANDOLO D.O.C.G.

ROSAZZO D.O.C.G.

FRIULI COLLI ORIENTALI D.O.C.

FRIULI COLLI ORIENTALI CIALLA D.O.C.

FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA ROSAZZO D.O.C.

FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO ROSAZZO D.O.C.

FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO D.O.C.

FRIULI COLLI ORIENTALI REFOSCO DI FAEDIS D.O.C.

VIGNETI ROCCA BERNARDA

VIGNETI ROCCA BERNARDA

FRIULI COLLI ORIENTALI PICOLIT

D.O.C.G.

Decreto 26 maggio 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali» accompagnata dalla specificazione «Picolit» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La sottozona «Cialla» è disciplinata tramite l'allegato in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» è riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Picolit per almeno l'85%.

2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con esclusione del vitigno Traminer aromatico.(allegato 1).

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1.Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  «Friuli» Colli Orientali “Picolit”  devono essere prodotte nella zona  che comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

 

Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.

In provincia di Udine

 

1.Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo - Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.

Corre quindi verso sud lungo il corso di questo

torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la SS. 356, fino al bivio Spessa - lpplis, passando per Gagliano.

Da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta,

sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la SS. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case - Dolegnano in prossimita' di C. Romano.

Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine - Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat.

Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis - Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine

del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena.

Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213).

La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

 

2. Tutti i vigneti della varietà «Picolit», regolarmente iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Friuli Colli Orientalii» in data antecedente alla approvazione del presente disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit».

 

Articolo 4

Norme per viticoltura

 

1. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 3.500 viti per ettaro.

5. E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

6. La produzione massima di uva ammessa è di  4,00  t/ha di vigneto in coltura specializzata.

7. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali  Picolit».

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni esistenti, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 2).

3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,00% vol.

4. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.

5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Non è consentita nessuna pratica di arricchimento.

6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 55%

pari ad una resa massima di 22,00 hl/ha.

7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» per tutto il prodotto.

8. E' consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno.

9. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» può essere posto in commercio dopo il

1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «classico», e similari.

2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacità non superiore a 5 litri.

5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.

6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio del vino.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La D.O.C.G. “Friuli Colli Orientali Picolit” come definito dall’art. 3 si estende in un territorio che interessa in totale, diciannove comuni, nella fascia centro orientale della Provincia di Udine, vicino al confine con la Repubblica della Slovenia.

I comuni interessati sono:

Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.

Il territorio di estrinseca in una variegata alternanza di colline e pianure che si sviluppano ininterrottamente lungo la direttrice nord-ovest sud-est, creando delle ampie superfici che possono godere di un’esposizione ottimale per la coltivazione della vite.

La sottozona “Cialla” contemplata in questo disciplinare di produzione, si sviluppa invece in un territorio molto più limitato, ricadendo nella parte nord del comune di Prepotto al confine con Cividale del Friuli.

I terreni della DOCG “Friuki Colli Orientali Picolit” appartengono al così detto “Flysch di Cormòns” che è costituito da un’alternanza di strati di marne (argille calcaree) e arenarie (sabbie calcificate) dall’aspetto molto tipico. Questo insieme è chiamato in friulano (la lingua tradizionale della regione) “ponca”, ed è facilmente alterabile in presenza di agenti atmosferici e si sgretola velocemente in frammenti scagliosi che in seguito si decalcificano e mutano in giallastro

l’originario colore grigio-azzurognolo, grigio-plumbeo fino a dissolversi in terreno argilloso.

Queste marne sono solitamente ricche di calcare (ne contengono un 40-60%) e di potassio, leggermente meno di fosforo. Le arenarie, che si alternano con le marne, hanno una composizione variabile: aumenta in genere il tenore di silice che si porta dal 40 al 70%, mentre diminuiscono proporzionalmente tutti gli altri elementi in modo particolare il calcare. Sono a grana media e fine, ben cementate: di colore marrone chiaro, grigio, azzurrognolo e che difficilmente si degradano.

Nel “Flysch di Cormòns” le marne prevalgono sulle arenarie, nelle marne si possono rinvenire resti

di fossili come sui colli di Rosazzo, Rocca Bernarda, Noax e Buttrio: prevalgono decisamente i

microforamiferi (Nummiliti, Assilinae ed Alveolinae), sono presenti pure gasteropodi, coralli e

brachiopodi.

La facile erodibilità dei terreni presenti nella denominazione “Colli Orientali del Friuli Picolit” a prevalenza marnosa, ha portato ad una morfologia dolce con altezze ben al di sotto dei 200 m s.l.m..

Dove emergono le marne, che interessano la quasi totalità del territorio, il terreno è molto impermeabile, con la conseguenza di provocare uno scorrimento superficiale delle acque piovane e quindi una facile erodibilità con formazione delle valli entro cui scorrono capricciosi corsi d’acqua dal profilo rapido e con la sezione a V.

La presenza delle arenarie è segnalata dalla maggior compattezza del terreno e anche da una più aspra morfologia.

L’erodibilità dei terreni marnosi ha costretto i vignaioli a terrazzare le colline per potervi impiantare le vigne onde evitare il “consumo” dei colli e lo scalzamento delle viti, queste terrazze sono così diventate una caratteristica della collina della D.O.C.G.

I vigneti coltivati si collocano tra i 100 ed i 400 m s.l.m., la maggior parte si trova su colline terrazzate, alcuni occupano delle porzioni pianeggianti o con un leggera pendenza, le zone preferite dai vignaioli sono nei punti più alti delle colline.

Nel corso dei secoli il profilo dei pendii è stato modellato con il lavoro di generazioni di viticoltori, lo sguardo del visitatore può rincorrere i gradoni e le terrazze vitate.

La cerchia delle Prealpi Giulie è posta a nord della zona collinare e costituisce un efficace riparo dai venti freddi di settentrione, mentre la prossimità della pianura friulana e la vicinanza del mare, che dista non più di 40 chilometri in linea d’aria, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo un clima abbastanza mitigato anche se caratterizzato da specifiche diversità date dalla conformazione orografica dei rilievi.

La temperatura media annua si attesta sui 15 °C, se si considera però il periodo vegetativo della vite, quindi i mesi che vanno da aprile a ottobre le medie all’interno dell’areale variano tra i 18 e 19°C, mentre la somma termica varia tra i 1800 e i 1900 ° Cd.

La piovosità è abbastanza diversificata dai numerosi microclimi e nelle diverse annate, le centraline di rilevamento segnalano una maggiore precipitazione nella zona di Tarcento e Nimis, quella più a nord dell’intero Friuli VG, inteso come zona di coltivazione della vite, in cui si raggiungono, durante la stagione vegetativa i 1157 mm medi, già nella zona centrale di Cividale del Friuli i valori si abbassano a circa 976 mm per scendere al di sotto dei 900 mm nei comuni più a sud, quindi S.Giovanni al Natisone.

Per descrivere meglio i fattori naturali, un parametro di sicuro interesse è l’indice di torridità, perché esprime il rapporto tra la somma termica e le precipitazioni cumulate nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, maggiore è questo indice e maggiore è l’aridità dell’annata, sopra il valore 3 si hanno le annata torride come per esempio quelle del 2003 e del 2006, se il valore è tra 2 e 3 si hanno invece le annate ottimali, mentre al di sotto di 2 sono annate umide e inferiori ad 1 sono molto umide. Nell’ultimo decennio questo indice si è attestato mediamente sul valore di 1,9.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Il conte Fabio Asquini di Fagagna, un paese a nord-ovest di Udine scrisse un trattato di marketing sul vino “Picolit” ben oltre 250 anni fa.

Il conte era astemio, non beveva alcolici, però era circondato da un ottimo gruppo di taste-vins e riuscì a far conoscere questo vino nelle principali corti d’Europa, nel 1762 intraprese un commercio su larga scala, vendendo diverse migliaia di bottiglie e riuscendo a consolidare un vino, il Picolit che si era identificato con il suo territorio, il Friuli, diventando, oltre che la sua bandiera anche un mito per l’intera enologia.

Il vino veniva commercializzato al secondo anno e, per provarne la resistenza ai viaggi, l’Asquini pensò una volta di spedire una cassetta di bottiglie a Cadice, e farsele rimandare, con ottimi risultati.

Il mercato in cui il Picolit era collocato godeva di altissimo prestigio, il Conte ne spediva a Londra, a Parigi, ad Amsterdam, in Russia, in molte città della Germania ma pure Genova, Milano, Napoli, Ancona ed in altri luoghi.

Ne fornì in varie riprese alla Corte di Francia, al Re di Sardegna e all’Imperatore d’Austria, a Trieste lo dichiarò “migliore di chiunque altro vino”.

Diversi documenti riportano che agli inizi dell’800 una spedizione partì addirittura per gli Stati Uniti d’America.

Con la morte del Conte Asquini iniziò un lungo e lento declino per questo vino, fino alla rinascita alcuni decenni or sono, in larga parte dovuta all’operato della Famiglia Perusini che possedevano la Rocca Bernarda di Ipplis di Premariacco, nei Colli Orientali del Friuli.

Fu proprio per conoscere il “Picolit” della Contessa Giuseppina Perusini che Luigi Veronelli nel 1959 venne per la prima volta in Friuli e scrisse: “Non credo vi sia in Italia vino più nobile di questo, è stato autentica gemma dell’enologia friulana…; potrebbe essere l’orgoglio di tutta la nostra enologia solo se si riuscisse a stabilizzarne la coltura e la vinificazione. Le sue qualità lo renderebbero in Italia, ciò che per la Francia è lo Chateau d’Yquem”.

Agli inizi del secolo scorso nel 1905 i coniugi Perusini Antonini acquistarono la Rocca Bernarda e Giacomo iniziò il suo enorme lavoro sul Picolit che ritrovò tra i vigneti disastrati di Ipplis, e suo figlio Gaetano completò l’opera iniziata dal padre.

Isi Benini, sostenne nelle pagine del suo “Il Vino”, il rilancio di quello che lui definì “L’araba fenice del Friuli”: …la più singolare e simpatica interpretazione che è stata data di questo stupendo vino è contenuta in un detto sbocciato, forse, da quell’inesauribile sorgente che è l’arguzia del popolo: “Non offritelo a una signora o a una signorina – precisa la raccomandazione rivolta ai buongustai in età – perché potreste correre il rischio di sentirvi dire di sì”

Con il Decreto del 30 marzo 2006 pubblicato nella Gazz. Uff. n. 82 del 7 aprile 2006, è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Friuli Colli Orientali Picolit” ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione che definisce i principali aspetti produttivi dei vini.

Base ampelografica dei vigneti:

l’articolo 2 stabilisce che i vigneti devono avere una base ampelografica composta per almeno l’85% dal vitigno Picolit, l’eventuale percentuale restante può essere composta dai vitigni a bacca bianca delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con esclusione del vitigno Traminer aromatico. Nel caso della sottozona “Cialla” la base ampelografica prevede l’utilizzo del vitigno Picolit al 100%.

Norme per la viticoltura:

l’obiettivo del disciplinare è quello di ottenere un’elevata qualità delle uve che poi, si trasformerà in un’altrettanta elevata qualità nei vini. Per questo motivo le forme e i sistemi di allevamento devono essere quelli generalmente usati per assicurare le migliori caratteristiche delle uve e dei vini, si possono trovare spesso i Guyot monolaterali oppure bilaterali, come pure la cappuccina e abbastanza diffusa.

Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura e esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani, sono quindi esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 3.500 ceppi per ettaro con un tetto massimo di produzione di 4,00 tonnellate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,00% vol., nel caso della sottozona “Cialla” tale limite è elevato a 14,00%.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 55% vol. per tutti i vini.

Norme per la vinificazione:

le pratiche enologiche consentite sono solo quelle idonee a conferire al vino “Friuli Colli Orientali Picolit” le caratteristiche di tipicità e di qualità tradizionali.

La raccolta delle uve è mediamente tardiva, con una leggera surmaturazione in pianta od un leggero appassimento nelle annate in cui le condizioni climatiche lo consentono.

Solitamente la raccolta avviene in cassette che successivamente vengono poste in locali ben aerati oppure spostate sui graticci per una naturale e lenta concentrazione per appassimento.

In fermentazione si possono utilizzare per particolari partite delle botti di legno, solitamente la vinificazione è quella tradizionale per le uve bianche anche se appassite, si cerca quindi controllare il più possibile i tempi e le temperature di fermentazioni essendo le concentrazione degli zuccheri riduttori particolarmente concentrate date dalle bassissime rese (massimo 22,00 hl/ha) e dagli appassimenti.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La D.O.C.G. “Friuli Colli Orientali Picolit” annovera un’unica tipologia di vino assieme a quella della sottozona “Cialla” che prevede anche la menzione “Riserva”.

L’insieme dato dal clima, dalla conformazione del territorio e dalle selezioni viticole si traducono in un vino di color giallo spesso giallo oro zecchino, giallo oro vecchio o quasi ambrato, dopo alcuni anni di invecchiamento.

Il profumo è elegante e ricorda il favo d’api, colmo di miele prodotto con tutti i fiori dei campi, molto fine. Il bouquet è ampio, di eccezionale eleganza, straordinariamente amalgamato, che dona in sequenza, un’incredibile serie di sfumature aromatiche: fiori di campo appunto.

Il sapore è dolce-non-dolce, di nobile razza, aristocratico, lunghissimo nelle sensazioni che cangiano in continuazione.

Non una nota stonata e nemmeno una sensazione che prevale sulle altre, come più di qualcuno lo ha definito, il termine migliore per il Picolit è: una sinfonia.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla

lettera B).

Di quest’uva e di questo vino si sono occupati, in questi ultimi decenni, una gran quantità di ampelografi, ricercatori, studiosi, giornalisti, tecnici, viticoltori, ecc..

Sono state fatte molte ricerche sulle caratteristiche del vino e della scarsità di produzione dovute ad un aborto floreale, dato dalla sterilità del polline

La fertilità del fiore femminile è buona e può pertanto venire fecondato dal polline di altre viti (impollinazione anemofila, entomofila, artificiale) anche se questa ipotesi resta soltanto quasi teorica.

Il nome del Picolit, è recente, infatti si trovano documenti in cui viene citato il vino Piccolit, Piccolitto, Piccolitto friulano.

Come sia nato questo nome non è dato a sapere con certezza, nel 1790 il canonico Andrea Zucchini scriveva che il nome deriva dalla piccola quantità di acini e grappoli che la vite produce.

Il Gallesio parla invece della “piccolezza dell’uva che produce”.

Il vitigno è antichissimo, già coltivato in epoca romana, intuìto più che citato nei testi col vero nome scomparso nei secoli e poi riassunto a nuova gloria nel ‘700-‘800, nuovamente scomparso e risalito agli altari intorno al 1970, non ha mai lasciato una data sicura e un luogo certo di coltivazione.

Antonio Zanon, insigne agronomo friulano (1767) scriveva che le mense di Germania, Inghilterra e Francia venivano allietate da questo delizioso vino. F.M. Malvolti (1772) annotava il grande successo ottenuto dal Picolit alla corte di Francia, Lodovico Otellio (1761) parla della diffusione del Picolit in molte nazioni per opera di Fabio Asquini.

Il Picolit, viene descritto da Odars (1849), Agazzotti (1867), Di Rovasenda (1877), la bontà di questo vino ebbe nel secolo diciassettesimo tale fama che il vitigno venne coltivato in diverse regioni italiane, se ne trovano tracce a Conegliano Veneto, Treviso, Vicenza, Bassano, Emilia Romagna e Toscana.

Anche nella corte papale di Castel Gandolfo pare fosso molto apprezzato, poiché così scriveva all’Asquini, Mons. Giuseppe de Rinaldis nel 1756: “…nella villeggiatura di Castel Gandolfo fu fatto l’assaggio del vostro “Piccolitto”….furono lasciato addietro gli altri vini prelibati, al confronto del medesimo, e v’erano de’ Personaggi, che hanno il più raffinato gusto in questo genere, fra quali li Cardinali Torregiani, Peroni, Gian Francesco Albani, e S.E. il Marchese d’Aubetrerre ambasciatore di Francia”.

Dal 1970 in poi il Picolit è entrato prima come tipologia nel disciplinare di produzione dei “Friuli Colli Orientali” e nelle sue sottozone, “Rosazzo” e “Cialla”, poi, nel 2006 c’è stato il riconoscimento della D.O.C.G. “Colli Orientali del Friuli Picolit” con l’inserimento di un’unica sottozona “Cialla” presente in allegato.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. 0432- 510619 Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso,

lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 3).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità, verifica del corretto uso della D.O. sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

 

VIGNETI CIALLA PREPOTTO

VIGNETI CIALLA PREPOTTO

 

ALLEGATO

FRIULI COLLI ORIENTALI PICOLIT

SOTTOZONA «CIALLA»

 

Articolo 1

Denominazione e vino

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» sottozona “Cialla” è riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata e garantita «FriuliColli Orientali del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Picolit 100%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli

Orientali Picolit» - sottozona «Cialla» devono essere prodotte nella parte di territorio del comune di Prepotto

nella zona appresso indicata:

 

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale - Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612.

A questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. La produzione massima di va ammessa per ottenere il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» sottozona «Cialla» è di 4,00 t/ha.

2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di

22,00 hl/ha.

3. I nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.500 viti per ettaro.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

E' altresì consentita la vinificazione e l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata sottozona «Cialla».

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» - sottozona «Cialla»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento del vino Picolit è consentito l'uso di piccole botti di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche del vino al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato piu' o meno intenso;

profumo: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» - sottozona «Cialla», può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

quattro anni

calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» - sottozona «Cialla», dovrà essere posto in commercio non prima del

primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Friuli Colli Orientali Picolit» - sottozona «Cialla», dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI RAMANDOLOVIGNETI RAMANDOLO

RAMANDOLO

D.O.C.G.

Decreto 13 luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione vino

 

La denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto dalle uve del vitigno

Verduzzo Friulano (localmente denominato Verduzzo giallo) PER IL 100%.

I vigneti iscritti allo schedario viticolo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a denominazione di origine controllata del “Friuli " Colli Orientali “Verduzzo", nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il vino Ramandolo a denominazione di origine controllata e garantita.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo", ai sensi dell'Art.1 devono essere prodotte nella parte del territorio dei comuni di

Nimis e Tarcento,

in ptovincia di Udine

nella zona appresso indicata:

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in

direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località S. Giorgio (quota 469).

Da quì in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di Centa ed il monte Mache Fave (quota 365).

Indi prosegue in direzione sudest lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (quota 222). Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (quota 190 ) seguendo il corso dello stesso

sino alla confluenza con il torrente Torre (quota 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) e, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue a ovest attraverso località Aprato e S. Biagio fino a quota 214. Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di seguito, quota 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota 313) e, toccando quota 415 e quota 440, raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis (quota 392). Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (quota 244).

Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino alla località Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che, toccando quota 394 e quota 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406). Prende poi

verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di località Sedilis.

Da qui prosegue verso est, una linea che, attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota 356 e quota 369, la chiesetta di Ramandolo (quota 369), punto di partenza della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

 

3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo". Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine di tutto il prodotto.

 

Articolo 5

Norme per vinificazione

 

1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.

2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,00% vol.

3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%.

Per le rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è consentito l'uso di botti in legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico

sapore: gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

anidride solforosa: come previsto dal Regolamento (CE) 606/2009 allegato I B.

 

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. L'annata di produzione è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo".

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità non superiore a litri 5.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’area geografica della D.O.C.G. “Ramandolo” ricade nella parte orientale della regione Friuli Venezia Giulia, in Provincia di Udine, e comprende un territorio di alta e media collina, nei comuni di Nimis e Tarcento alle pendici del Monte Bernadia la cui cima raggiunge i 1.732 m slm e fa da ombrello ai venti freddi di tramontana.

I vigneti del sito di Ramandolo (piccola frazione di Nimis) da cui prende il nome il vino medesimo, sono tutti esposti a mezzogiorno e sono collocati tra i 250 m s.l.m. di Torlano (frazione di Nimis) e i 369 di Ramandolo, fino ad arrivare alla punta in altezza di 413 m di Sedilis (frazione di Tarcento).

La piovosità è tra le più elevate tra le denominazioni del Friuli Venezia Giulia, superando i 2.200 mm con circa 130 giornate piovose l’anno.

Questi fattori, assieme alle consistenti escursioni termiche prevendemmiali, determinano una specie di isola climatica che trasforma l’uva del Verduzzo friulano (il vitigno che dà origine al vino) prodotto nelle colline terrazzate, nell’inconfondibile vino Ramandolo.

Un clima così caratterizzato ha portato a una drastica selezione delle uve coltivate, infatti accanto al Verduzzo friulano si possono trovare praticamente solo altre due varietà: il Picolit ed il Refosco dal peduncolo rosso, che però non fanno parte del disciplinare di produzione.

I terreni sono composti prevalentemente da Marne eoceniche ed il Ramandolo rappresenta il punto più a nord della viticoltura friulana.

Le colline sulle quali sono piantati i vigneti sono appoggiate alla massa calcarea del Monte Bernadia che ne rappresenta quindi un limite invalicabile.

La morfologia delle colline ove viene coltivato il Ramandolo, è tra le più “impegnative” della Regione, le pendenze sono molto accentuate, arrivano a superare il 30% e molto spesso le lavorazioni debbono essere fatte interamente a mano. Le terrazze sono spesso molto strette, a volte inferiori al metro di larghezza, ma dati i dislivelli non vi è pericolo di ombreggiamento.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Il sito di Ramandolo può essere descritto come: “…una lotta dell’uomo per ricavare da queste colline dei piccoli appezzamenti che gli permettano, con la coltivazione della vite, la sopravvivenza.”

Ramandolo: è un nome di origine romana che in passato suonava “Romandolo”, potrebbe però avere anche un’origine diversa, secondo Cornelio Cesare Desinan non è certamente un nome romano, “Romandulus”, diminutivo di “Romandus” non vuol dire “romano” bensì “romanzo”, cioè “neolatino” ovvero “friulano”, la borgata di Ramandolo è proprio al confine linguistico (che si è spostata più volte): verso l’alto gli slavi o sloveni, verso il basso i friulani discendenti dai romani.

Il primo documento che parla dell’esistenza del borgo risale al luglio 1273 “..in Villa de Ramandul”, la storia e la vita di Ramandolo sono strettamente legate alla chiesetta di San Giovanni Battista, eretta per volontà di dieci persone che con atto notarile del 9 aprile 1482 si associarono impegnandosi a versare due ducati a testa.

Il paesaggio rurale si è notevolmente modificato col terremoto del 1976 che qui ha colpito molto duramente, quasi tutte le case e le chiese sono state ricostruite o restaurate, data la frequente precipitazione grandinigena la maggior parte dei vigneti sono protetti da apposite reti antigrandine, le reti, che sono solitamente appoggiate lungo la chioma delle viti, richiedono un controllo costante da parte dei viticoltori, inoltre ogni operazione manuale che si effettua nel vigneto richiede che la rete venga spostata in alto per poter effettuare i lavori per poi essere riposizionata nella propria

posizione.

Molti sono gli aspetti legati ai fattori umani che hanno inciso e continuano ad incidere nella produzione del Ramandolo, certamente questi aspetti si traducono in altrettanti fattori che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione, è il Verduzzo friulano che in questa zona è ampiamente coltivato nel clone chiamato verduzzo giallo, che si differenzia dal verduzzo verde, che è invece coltivato nel resto della regione e nel vicino Veneto;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

 i vigneti, sono allevati nella stragrande maggioranza dei casi con la forma così detta alla “cappuccina” (doppio capovolto), si utilizzano anche i Guyot, oppure il monolaterale capovolto, i filari sono spesso segnati da alberi da

frutta, in massima parte ciliegi, meli, susini e fichi.

La particolare conformazione del terreno e l’elevata pendenza, non rendono possibile meccanizzare le operazioni colturali, per questo motivo sia la potatura secca che quella verde sono effettuate esclusivamente con l’utilizzo di manodopera, per lo più locale e anche la vendemmia si fa a mano, e rappresenta uno dei passaggi più delicati di

tutto il processo vegetativo.

Gli impianti sono quasi sempre fitti, le forme di allevamento permettono di avere un’elevata densità d’impianto con una conseguente ridotta resa per ceppo;

le pratiche relative alla raccolta delle uve e all’elaborazione dei vini:

la raccolta delle uve è tardiva, molto spesso con un leggero appassimento in pianta, nelle annate favorevoli, la vendemmia può anche arrivare a fine ottobre.

Tanti produttori raccolgono le uve direttamente nelle cassette che vengono portate nel centro di appassimento comunale, che è gestito da una cooperativa di produttori, altri vignaioli, effettuano l’appassimento nei graticci, nelle annate favorevoli si riesce a sviluppare la muffa nobile (Botrytis cinerea) che infonde nel vino le sue inconfondibili peculiarità.

Molti sono i viticoltori che adottano la vinificazione per alzata di cappello, ossia con una leggera macerazione che, date le basse temperature che ci sono durante la fermentazione, può rappresentare una blanda criomacerazione, certi produttori vinificano in bianco, ottenendo un vino più gentile e pronto al consumo.

Il Verduzzo è un’uva che dà parecchio tannino, è tra le pochissime varietà a bacca bianca che contiene nelle proprie bucce questi polifenoli, per questo motivo riuscire ad equilibrare la giusta concentrazione tra i tannini, l’acidità e le sensazioni dolci è molto difficile e richiede l’esperienza che i vignaioli del Ramandolo possiedono e si tramandano da padre in figlio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

La DOCG “Ramandolo” come indicato nell’articolo 6 del presente disciplinare presenta una sola tipologia di vino. L’interazione delle condizioni climatiche, della conformazione del territorio e delle pratiche vitivinicole dei produttori si traducono in un vino di color oro, leggermente tannico, di corpo, amabile, con profumo di acacia, di frutta matura come le susine, le albicocche ed il miele di montagna, molto equilibrato e piacevole, l’acidità totale è buona, mentre l’acidità volatile, come tutti i grandi vini da meditazione, che hanno avuto un periodo di appassimento più o meno marcato, raggiunge valori anche al di sopra della media, senza risultare però mai squilibrata considerata

l’elevata struttura data da un estratto non riduttore sicuramente importante.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione è caratterizzata dalla presenza del Monte Bernadia che, grazie alla sua spiccata altezza (1.732 m slm), sovrasta tutta la zona più a nord della D.O.C.G. Ramandolo, questa particolare conformazione presenta una “barriera naturale” dei venti freddi del nord che vengono in questo modo deviati verso le zone più sottostanti alla D.O.C.G.

Bisogna ricordare che Ramandolo rappresenta la zona di coltivazione più a nord del Friuli Venezia Giulia e quindi, Trentino Alto Adige a parte, è tra le aree di coltivazione della vite più a nord d’Italia.

Il terreno appartiene a formazioni eoceniche ed in particolare, alla zona eocenica inferiore prevalentemente calcarea, inoltre la sua composizione superiore, è modificata dalle numerose frane precipitate dai sovrastanti calcari del monte Bernadia, che danno così origine a un soprasuolo che non si trova in nessun’altra parte del Friuli Venezia Giulia. Queste Marne eoceniche si possono classificare nel così detto “Flysch di Cormons” (in friulano “ponca”) e comprende i terreni marnosi e collinari della zona dei “Colli Orientali del Friuli” e del “Collio”.

Il Verduzzo friulano, coltivato in questi terreni assorbe direttamente dal substrato marnoso tutti gli elementi caratteristici e particolari che ne condizionano la vigoria, come è da più parti dimostrato la “ponca” è un terreno che non permette eccessi vegetativi ma anzi, ne limita la quantità premiando le espressioni qualitative, in queste zone la vite è praticamente l’unica specie vegetale coltivata, in alternativa si può trovare quello che la natura permette di svilupparsi a queste altezze cioè il bosco.

La piovosità media annua dell’ultimo decennio supera i 2.200 mm, con più di 130 giornate piovose, e anche durante il periodo vegetativo della vite, le precipitazioni sono ben distribuite pertanto la siccità non è un evento comune per questa zona.

La temperatura media si attesta sui 13,6 °C con dei picchi estivi che superano abbondantemente i 30°C mentre d’inverno non è raro scendere sotto lo zero termico.

Queste condizioni climatiche limitano l’appassimento in pianta a favore di un più diffuso utilizzo dell’appassimento in cassette oppure nei graticci al fine di favorire, all’interno degli acini, l’eliminazione parziale dell’acqua a vantaggio di una concentrazione di zuccheri, acidi, sostanze aromatiche, polifenoli ecc..

L’insieme delle tecniche enoiche unite al particolare microclima e all’appassimento, caratterizzano in maniera indelebile il bouquet del vino, infatti, i sentori di miele e frutta matura, unite alla particolare tannicità creano un’insieme di sensazioni così uniche da farne un vero proprio marchio di fabbrica.

La produzione di questo vino si è perfezionata anno dopo anno, e diversi documenti che citano la produzione del Ramandolo sono stati recuperati dimostrando la vocazione di questa zona: Claudio Fabbro in “Alle radici de Ramandolo” porta ad esempio: la II Fiera - Concorso dei vini friulani, organizzata dalla Società agraria friulana a Udine dal 20 al 23 aprile 1893, in cui fu consegnato un attestato di lode, per un vino Ramandolo fuori concorso, a Giovanni Comelli detto “Moro”, appassionato vitivinicoltore di Torlano.

“Un vero vanto allora per lui e oggi per i suoi discendenti, o almeno per quanti credono nella vite e nel vino... E dimostra quanto sia consolidata la consuetudine di chiamare questo vino, ottenuto dalle uve di Verduzzo friulano, con lo stesso nome geografico della zona di produzione: Ramandolo, appunto, piccola frazione di Nimis adagiata sulle pendici della Bernadia, resa famosa proprio da questo nettare regalato da una vite coltivata con tanti sacrifici nei vigneti spesso strappati alla roccia della montagna ma le cui uve, una volta spremute, sanno dare un prodotto così buono e delicato che fa dimenticare tutte le fatiche.

Di più: un vino di questa stoffa e di questa personalità può essere prodotto soltanto a Ramandolo e nelle colline circostanti, di Cloz, Sedilis, Moric, Coia.

“Nelle altre pur amene contrade dei Colli Orientali del Friuli, sebbene vocate a una viticoltura finissima, si produce un ottimo Verduzzo, certamente, ma che nulla ha a che vedere con questo di Ramandolo e zone contermini.”

Risale al 1934 un prezioso documento pubblicato in “L’Agricoltura Friulana” (n° 51, 22 dicembre 1934 - XIII E.F.) del dott. Perusini Gaetano che scriveva: “Non c’è chi non conosca in Friuli il vino di Ramandolo; esso però, pur essendo citato dal Marescalchi nella sua opera sui vini tipici italiani, non ha finora attirato, come meritava, l’attenzione degli enologi e dei viticultori.

I pochi scritti che ne parlano riportano numerose inesattezze. La principale di queste inesattezze riguarda la zona di origine di questo vino, poiché, a mio avviso, il nome di Ramandolo va dato esclusivamente al vino ottenuto dal Verduzzo, vinificato con metodi particolari e raccolto intorno al paese di Ramandolo, a un’altitudine variabile fra i 250 e i 370 metri, su di una ripida costa che beneficia in egual misura delle favorevoli condizioni di ambiente e terreno. Questa costa infatti è riparata dai venti freddi dalle rocce del monte Bernadia che si alzano quasi a picco sopra il paese, inoltre queste rocce riflettono fortemente i raggi solari e vi mantengono una temperatura leggermente

superiore a quella dei paesi contermini”.

Nel 1992 con decreto del Ministero dell’Agricoltura è stata riconosciuta la sottozona di Ramandolo all’interno della D.O.C. “Colli Orientali del Friuli”, successivamente il Consorzio di tutela del Ramandolo, fondato nel 1988, ottenne il riconoscimento della prima D.O.C.G. regionale proprio sul medesimo vino, infatti con il D.M. 9 ottobre 2001 il Ministero riconobbe il più alto valore alla denominazione del Ramandolo elevando la sottozona a denominazione di origine controllata e garantita.

La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti assieme alla ristrutturazione di quelli più vecchi, insieme ad una maggiore spinta promozionale che, unita alla professionalità degli operatori, hanno permesso di accrescere costantemente il livello qualitativo e la rinomanza del “Ramandolo”.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. 0432- 510619 Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 2).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità, verifica del corretto uso della D.O. sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

 

N. B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI ABBAZIA DI ROSAZZO

ROSAZZO

D.O.C.G.

Decreto 14 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è riservata al vino bianco rispondente alle condizioni ed ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» è riservata ai vini ottenuti da uve  provenienti  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Friulano: per almeno il 50%

Sauvignon: dal 20 al 30%

Pinot bianco e/o Chardonnay: dal 20 al 30%

Ribolla Gialla: fino al 10%,

possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei alla coltivazione per la provincia di  Udine,  presenti  nei  vigneti fino ad un massimo del 5%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata e  garantita  «Rosazzo»  devono  essere  prodotte nella  zona  appresso  indicata  ricadente  nella parte dei territori dei comuni di

Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, in  provincia  di  Udine:

nella zona appresso indicata: 

 

partendo  dalla  coincidenza  tra  la  strada  comunale  di   Manzano denominata «Strada del Sole» ed  il  corso  d'acqua  «Rio  Case»,  la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio  Case»  fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a nord, con il “Rio Sossò”.

Scende a valle lungo il «Rio Sossò» fino alla  confluenza  con  il «Torrente Sossò»; risale a monte lungo  il  «Torrente  Sossò»  fino alla coincidenza con la strada  comunale  dell'Abbazia.

Corre  lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis  per  poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in  direzione  Nord,  lambendo  a valle la pendice collinare lungo  la  curva  di  livello  93,1,  fino all'incrocio  con  la  strada  comunale  di  Oleis  per  Poggiobello.

Oltrepassa detta strada comunale in  direzione  nord  per  confluire, circa  75  m  dopo,  nel  «Torrente  Riul»,  risalendolo  fino   alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale  il  «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e  Manzano,  per seguire detto confine in  direzione  Est  proseguendo  poi  lungo  il

confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino  all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli  con  Casa  del  Bosco passando  in  direzione  sud  fino   a   quest'ultima   e   scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote  98,8  e  93,4  e ricongiungendosi  lungo  il  confine  Manzano-Corno  di  Rosazzo   in direzione  sud  lungo  la  stessa  stradina  per  Villa  Naglis  fino all'incrocio con la  strada  denominata  via  dell'Abbazia.  Percorre detta  strada  in  direzione  sud  fino  all'altezza  della  stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota  75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta  strada  poderale,  per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua  «Il  Rivolo»,  che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa

140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi  per  proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente.

Segue  detta linea elettrica fino alla coincidenza con il  Rio  San  Giovanni  che risale  fino  al   ponticello   di   attraversamento   della   strada

interpoderale che  porta  ai  podere  «Trento».

Segue  detta  strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni,  che  segna  in  quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il  «Rio Case».

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. La produzione massima di uva è di tonnellate 8,00 t/ha.

2. Tali rese devono comunque determinare un  quantitativo  di  vino per ettaro atto per l'immissione al consumo

non superiore a 56,00 hl/ha.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione del  vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Rosazzo»  devono avere la densità minima di 4.000 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti  non  potranno  produrre mediamente più di kg 2,000 di uva per ceppo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la  produzione  del vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita  «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e nel restante territorio dei comuni di  San  Giovanni  al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonché nei  comuni  a  questi

confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono  assicurare  al  vino denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo»

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

3.  Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  dei  presente allegato è consentito l'uso di contenitori di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita «Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

Articolo 7.

Designazione e presentazione

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita «Rosazzo» deve essere posto in commercio a decorrere dal

primo aprile del secondo anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Nell'etichettatura e presentazione  del  vino  a  denominazione  di origine  controllata   e   garantita   «Rosazzo»,   e'   obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per il vino a denominazione di origine controllata  e  garantita «Rosazzo»,  è  consentito  l'utilizzo  di  bottiglie  di  vetro   di capacità fino a litri 15.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

L’areale di produzione della D.O.C.G. “Rosazzo”, si sviluppa nella zona collinare a cavallo tra i comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone, con una piccolissima propaggine nel comune di Corno di Rosazzo, tutti ricompresi nella provincia di Udine, nella parte meridionale della DOC “Friuli Colli Orientali”.

L’area è formata prevalentemente da terreni di origine eocenica, rappresentati da marne (argille calcaree) ed arenarie (sabbie calcificate). La presenza alternata di queste due componenti porta a definire questo tipo di suolo come “flysch”, mentre la terminologia locale lo identifica con il termine “ponca” (che letteralmente corrisponde a marna). Le marne prevalgono sulle arenarie.

Questo porta ad una singolare particolarità di questo tipo di terreno, il quale, pur avendo consistenza rocciosa, risulta molto fragile e si sgretola facilmente ad opera di agenti atmosferici o meccanici, fino a raggiungere consistenza argillosa, i valori analitici hanno evidenziato la presenza un terreno franco-limoso-argilloso a reazione mediamente alcalina.

Il contenuto in calcare totale è abbastanza basso mentre quello attivo è nella norma. Il terreno presenta uno scarso contenuto di azoto, medio-basso di potassio ed uno scarsissimo contenuto di fosforo.

Il calcio si attesta su valori molto elevati, mentre il contenuto di magnesio è medio.

Il rapporto C/N è medio, ed indica un sostanziale equilibrio tra mineralizzazione ed umificazione della sostanza organica.

La capacità di scambio cationico (C.S.C.) è medio/bassa e per questo il terreno presenta una ridotta capacità di mantenere la proprio fertilità chimica e di garantire l’efficienza degli interventi di fertilizzazione del terreno, in quanto ha una scarsa capacità di trattenere gli elementi minerali apportati.

La compattezza del terreno marnoso non è elevata e questo, unito ad una permeabilità piuttosto scarsa, evidenzia una certa erosione per via dello scorrimento superficiale delle acque.

Per questo motivo gli impianti viticoli vengono “modellati” in modo da avere un’elevata stabilità, portando alla necessità di ricorrere a frequenti terrazzamenti e giropoggi.

Inoltre viene prestata particolare attenzione ai sistemi di drenaggio e di scarico delle acque piovane, al fine di tutelarsi contro il rischio di smottamenti e di frane. Tutto questo porta ad un’elevatissima onerosità nella preparazione

dei terreni destinati alla viticoltura.

La temperatura media durante il periodo vegetativo è pari a 18,6°C, mentre le precipitazioni medie durante il periodo vegetativo sono pari a 915 mm con un picco per il mese di settembre che rappresenta il mese più piovoso con circa 156 mm mentre il mese più secco è rappresentato da giugno con un precipitazione di 111 mm.

La somma termica dal 1 aprile al 31 ottobre è pari a 1834°Cd contro 1806°Cd della media della provincia, il che porta ad un anticipo fenologico di 5 giorni sulla media fenologica provinciale; tale dato, calcolato tramite il metodo dei gradi giorno, è peraltro confortato dalle osservazioni in campo del servizio di assistenza tecnica.

Considerando i dati medi annui, la temperatura media annua è pari a 14,2°C, contro una media provinciale di 14°C, le precipitazioni annue sono pari a 1290 mm annui contro 1360 mm annui della media della provincia.

Le caratteristiche climatiche sono dunque improntate ad una maggiore mitezza delle temperature e a una minore quantità delle precipitazioni, dovute alla posizione geografica, più prossima al mare e più lontana dalle catene montuose rispetto alle altre località delle DOC provinciali.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La tradizione vitivinicola della zona è di grande importanza e rilievo storico; la sinergia con l’Abbazia di Rosazzo, centro religioso, culturale, politico e sociale che sorge nel cuore della denominazione, ha reso anche possibile la documentazione della produzione vinicola negli ultimi mille anni.

La funzione trainante svolta dall’Abbazia condizionò positivamente sin dall’antichità lo sviluppo di queste zone ed è documentato come “l’allargamento delle zone agrarie collinari si diresse verso le colture che maggiormente potevano trarre profitto dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche di questi terreni: i vigneti e i frutteti in coltura promiscua si inserirono prepotentemente nel paesaggio boschivo di queste colline” (Gaspari 1976).

Da un documento datato 20 gennaio 1341 si legge che “Il Patriarca Bertrando minaccia la scomunica ad alcune persone, le quali, dopo aver occupato una selva dell’Abbazia di Rosazzo, non volevano piantare le viti”; è uno dei documenti che attestano la vocazione per la coltura della vite di Rosazzo.

Gli agostiniani prima, poi i Benedettini e quindi i Domenicani, fecero dei vini di queste terre una costante fonte di sostentamento economico, rendendoli tanto famosi da essere serviti alla mensa imperiale.

La Serenissima Repubblica di Venezia, insediatasi a Rosazzo nell’estate del 1420, contribuì non poco a far conoscere i vini friulani, sia per le numerose relazioni pubbliche, commerciali e diplomatiche che essa intratteneva, sia per il grande consumo nella città, dove ricevimenti e feste erano eventi quotidiani.

La DOCG “Rosazzo” è stata riconosciuta con D.M. 14 ottobre 2011, in seguito all’elevazione della sottozona “Rosazzo” che faceva già parte della DOC “Colli Orientali del Friuli”.

Base ampelografica dei vigneti:

l’articolo 2 definisce i vitigni che concorrono alla produzione del vino “Rosazzo” che sono il Friulano, il Sauvignon, il Pinot Bianco o Chardonnay, la Ribolla gialla, e altre varietà a bacca bianca raccomandate e autorizzate per la provincia di Udine.

Norme per la viticoltura:

l’obiettivo del disciplinare è quello di ottenere un’elevata qualità delle uve che poi, si trasformerà in un’altrettanta elevata qualità nei vini.

Nell’ambito della DOCG “Rosazzo” si rinvengono in generale pratiche agricole comuni alla DOC “Friuli Colli Orientali”; tuttavia la tendenza al costante miglioramento della qualità porta a densità di piantumazione elevate ed all’adozione di forme di allevamento a spiccato contenimento quantitativo ed incremento qualitativo quali il Guyot, il cordone speronato ed il doppio capovolto

Per questo motivo le forme di allevamento e i sistemi di allevamento devono essere quelli generalmente usati per assicurare le migliori caratteristiche delle uve e dei vini.

Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

Per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro con un tetto massimo di

produzione di 8,00  tonnellate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,50% vol.

La resa massima di uva in vino deve determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56,00.

 

Norme per la vinificazione:

le pratiche enologiche consentite sono solo quelle idonee a conferire ai vini “Rosazzo” le caratteristiche di tipicità e di qualità tradizionali tali da consentire l’ottenimento di vini fini, eleganti, fruttati e floreali, gradevoli ed armonici che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine.

La vinificazione dei vini deve essere effettuata nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito in deroga che tali operazioni vengano effettuate nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonché nei comuni a questi confinanti.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La DOCG “Rosazzo” si riferisce ad un’unica tipologia di vino bianco che, dal punto di vista analitico

ed organolettico, presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del

disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente

geografico.

In particolare questo vino ha una grande personalità con un equilibrato tenore di acidità, un colore

giallo paglierino più o meno intenso, il profumo è caratteristico e delicato il sapore è secco,

armonico, e vinoso.

Al sapore, questi vini, che hanno un grande spessore, sono ricchi e setosi, raffinati ed eleganti.

Hanno la costanza qualitativa tipica dei grandi cru che gli permettono di raggiungere nelle annate

più favorevoli, dei picchi qualitativi di primissima grandezza ed un lungo, prezioso invecchiamento.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La morfologia delle colline di Rosazzo è straordinariamente ‘plastica’ anziché “rigida”: è complessa, morbida, modellata, tutta a dolci protuberanze e dolci insenature, convessità e concavità.

Si vedono in questa zona, ammirando, le vigne continuamente ‘girare’ nel sole. Le loro terrazze, erbose e spaziose, una sull’altra come ampli e molli inviti di immani scalee, si vedono disegnare continui e perfetti semicerchi, offrendosi al mezzogiorno oppure accogliendolo, secondo che, lungo le sue sinuosità, la sezione della collina si protenda o rientri.

L’ambiente di Rosazzo è stato plasmato dall’uomo con molta sapienza, nel rispetto degli equilibri naturali.

La presenza di molti boschi (l’area Nord è coperta per la sua totalità e vi si trovano castagni e querce più che secolari, oltre a ciliegi selvatici, noccioli, noci, robinie) ne è la più tangibile conferma.

Lo sguardo attraversa la pianura sottostante e si spinge fino al mare, creando un magico effetto di libertà e profondità.

Quello che più colpisce a Rosazzo è la luce: una luce a volte violenta, ma anche dolce e conturbante, pulita, tersa, e decisa, che illumina la natura in maniera esuberante.

La storia di Rosazzo è antica e inizia prima del mille quando degli eremiti si stabilirono sul colle Santa Caterina, sarà poi la costruzione dell’Abbazia di Rosazzo avvenuta tra il 1068 ed il 1070 a far entrare nella storia friulana la località.

Il Monastero, fondato dagli Agostiniani, e subito dopo lungamente detenuto dai Benedettini ed infine dai Domenicani fu, oltre che importantissimo centro religioso, anche il maggior punto di riferimento vitivinicolo del Friuli orientali.

La basilica di Rosazzo fu dunque al centro di una rinnovata vivacità agraria, sostenuta anche dalla sua sempre maggiore potenza ed i cui possedimenti arrivavano fino a Capodistria, alla Valle del Vipacco, comprendendo quasi tutta l’area collinare che oggi è al vertice della qualità dei vini friulani.

La funzione trainante nello sviluppo agricolo che i monaci assunsero è nota non solo in Friuli, ma in tutta l’Europa.

L’Abbazia di Rosazzo, questa funzione la esercitò incessantemente, Gaetano Perusini scrisse che “nel Rinascimento la fama dei nostri vini specialmente per quelli prodotti sui colli di Rosazzo, dura vivissima”.

In De naturali vino rum historia del Bacci, scritto nel 1595, testo che Hugh Johnson definisce “molto citato” ricorda che i tedeschi stimavano il vino di Rosazzo più di quanto non fosse stimato il Falerno dai Romani ed aggiunge che era bevuto anche alla mensa imperiale.

Fino al 1716 continua la tradizione che collocava il vino di Rosazzo al vertice della qualità, un ‘reportage’dell’epoca, a firma di Marin Sanudo raccolto nel suo “Itinerario per la terra ferma” nel 1483, racconta che “..cavalcando per monti si arriva a la Badia di Rosazzo el quale è un castelletto situato sopra un monte… Erra solum VI frati di l’Hordenne di San Bendeto (i Benedettini avevano lasciato l’Abbazia nel 1423)…”

E con una notazione lapidaria scriveva: “Qui è perfettissimi vini” per concludere “…et, ut dicitur, ivi sono li mior de Italia”.

Anche una canzone popolare documenta la fama di Rosazzo e dei suoi buoni vini.

Durante la guerra austro-veneta conclusa nel 1516, le truppe imperiali, guidate dal Duca di Brunswick, appena passate le Alpi, si accampano a Rosazzo ed un cantastorie dell’epoca intona così il suo dire nelle piazze: Ritornato o di scortese/imbriagi e vil canaglia/vostre arme si non taglia/a voler con nui contese/…Vui venivi alla chaza/per trachanare la bon vino/el primo salto fo Rosaza/cul subiol a tamburino/chi alle botte, che al tino/discorendo il paese.

Finita la recitazione, il cantastorie vendeva agli spettatori una stampa con la sua poesia (la stampa è conservata presso la Biblioteca comunale di Udine).

Rosazzo è dominato dall’omonima Abbazia, che dal 29 giugno 1995 dopo un lungo e prezioso restauro, è stata completamente riaperta al culto.

La basilica, romanica, a tre navate, ha l’abside affrescata dal Torbido e dà sul cinquecentesco chiostro nel quale si possono ammirare due bifore dalla fine del 1300 riportate alla luce durante i recenti restauri, una delle quali dipinta all’interno e che illuminano la sala del Capitolo dal quale si accede ad uno dei panorami più emozionanti e significativi sulla disposizione del “Vigneto chiamato Friuli”.

Lo sguardo, inseguendo i vigneti, che disegnano le colline, corre sulla pianura per sfociare poi nei bagliori della laguna. All’interno dell’Abbazia, è custodita gelosamente una tra le più antiche cantine della regione, in cui, le botti di rovere, riposano come sospese in un etereo anfratto all’interno delle grandiose mura di cinta.

Negli ultimi mille anni la zona di Rosazzo e la sua produzione vitivinicola hanno rappresentato quindi un punto di riferimento per l’intera vitivinicoltura friulana.

La coltivazione inoltre ha potuto vivere una straordinaria continuità grazie soprattutto alla presenza dell’Abbazia di Rosazzo: così come altri importanti centri di culto ed in diverse epoche l’Abbazia ha potuto garantire la presenza

della vite anche nei momenti più bui della storia, sia per il diretto coinvolgimento nella produzione dei religiosi, non coinvolti nelle guerre ad esempio, che grazie alla centralità del vino nel rito dell’eucaristia, per questo necessario.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4 - 33100 UDINE

Tel. 0432- 510619

Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 2).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità, verifica del corretto uso della D.O. sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

        

VIGNETI SAVORGNANO

VIGNETI SAVORGNANO

FRIULI COLLI ORIENTALI

D.O.C.

Decreto 14 ottobre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

1.La  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»  seguita obbligatoriamente dalla specificazione  «Colli  Orientali»  («Friuli» Colli  Orientali)  accompagnata  da  una  delle  menzioni  

 

«Bianco»,

«Rosso»,

«Dolce»

 

o dal riferimento a uno dei vitigni di cui  all'art. 2, è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed  ai  requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

2. Le sottozone

 

«Cialla»,

«Ribolla Gialla di  Rosazzo», 

«Pignolo di Rosazzo»,

«Schioppettino di Prepotto»

«Refosco di Faedis», 

 

sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati  suddetti,  in  tutte le sottozone devono essere  applicate  le  norme  previste  dal presente disciplinare.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

 

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla gialla;

Riesling (da Riesling renano);

Sauvignon;

Friulano (da tocai friulano);

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet  (da  Cabernet  franc  e/o  Cabernet   sauvignon   e/o Carmenère);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pignolo;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Refosco (da Refosco nostrano);

Schioppettino;

Tazzelenghe,

 

è riservata ai vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  costituiti  dai corrispondenti  vitigni  ed  aventi  una  composizione   ampelografia monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale;

nella preparazione del   vino   Cabernet   possono    concorrere,    disgiuntamente    o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini  di  cui al comma precedente anche le  uve  dei  vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla  coltivazione  per  la  provincia  di  Udine,  e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

 

3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione «Refosco» è riservata esclusivamente per la qualificazione del  vino della sottozona "Refosco di Faedis".

 

4.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la specificazione «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti  e vini provenienti da vigneti composti da una o  più  varietà  tra  i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.

 

5.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la specificazione «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o  più  varietà  tra  i vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso  il  Picolit  e con l'esclusione del Traminer aromatico.

 

6.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la specificazione «Dolce» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti  e vini provenienti da vigneti composti da uno o più  vitigni  a  bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1.Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  «Friuli»  Colli Orientali aventi diritto alla  menzione  di  cui  all'art.  1,

comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:

 

Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.

In provincia di Udine

 

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria  di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso  sud  sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo  questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis  sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente  fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che  porta  a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente,  fino  ad  arrivare  alla  cabina  di  trasformazione   di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali  Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola (a sud  di  Cividale)  e  poi  devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano.

Da questo  punto  verso ovest lungo l'asfaltata che delimita  il  versante  nord  della  zona collinare propriamente detta, sino al bivio  di  Azzano  per  piegare verso Leproso e proseguire per il  ponte  sul  fiume  Natisone  verso

Orsaria e quindi lungo la provinciale fino  a  Vicinale  (Casa  delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino  al  suo raccordo con la ss. 56.

La linea di delimitazione  segue  la  statale n.56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada

che  attraversa  Manzano  raggiunge  l'asfaltata  Case-Dolegnano   in prossimità di C. Romano. Prosegue  verso  est  lungo  la  sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale  Udine-Gorizia  dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.Andrat.

Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi  il  confine  di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino  alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi  sopra  gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C.Chiaro, Cialla, fino a  Mezzomonte  sulla  strada  per

Castelmonte, per proseguire  poi  lungo  il  confine  del  comune  di Cividale e continuare verso nord lungo il confine  di  Torreano  fino all'altezza del monte Mladesena.

Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m

441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m  369)  al  colle  San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al  monte  Pocivalo  (m  791)  a Borgo  Gaspar  (m  368)  al  castello  di  Prampero   (m   213).  

La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso  ovest  per raggiungere la statale n.356 che segue fino alla  località  Madonna, ad ovest di Tarcento.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini  a  denominazione di origine controllata «Friuli» Colli  Orientali  devono  rispondere, per condizioni ambientali di coltura,  a  quelle  tradizionali  della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in  terreni  di  favorevole  giacitura  ed   esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle  di  origine  mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più  di  kg 3,700 per ceppo.

E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  è  ammessa l'irrigazione di soccorso.

 

2. La produzione massima di uva ammessa per la  denominazione  di origine controllata dei  vini  «Friuli»  Colli  Orientali  è di 11,00 t/ha.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la  resa  per  ettaro  di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata, attraverso  un'accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.  Le  operazioni di vinificazione  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   è consentito  che  tali  operazioni  vengano   effettuate   nell'intero territorio della provincia di Udine  nonché  nell'intero  territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della  denominazione di  origine  controllata  «Collio» 

(Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli,  Cormons,  Dolegna  del Collio, San Floriano del Collio).

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini «Friuli» Colli Orientali

un titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo del 10,00% vol.

3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore  al  70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino superi  detto  limite,  ma non il 75%, l'eccedenza  non  avrà  diritto  alla  denominazione  di

origine  controllata:  «Friuli»  Colli  Orientali

Qualora  la  resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla  D.O.C.  per  tutto  il prodotto.

Per tutti  i  vini  riconosciuti  dal  presente  disciplinare  è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

4. E' consentita nella misura  massima  del  volume  del  15%  la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC  «Friuli» Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla  stessa denominazione di origine e con colore analogo.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

Chardonnay:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Pinot grigio:

colore:  paglierino  e/o  ramato  con  riflessi  più  o   meno accentuati;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Riesling:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico con aroma intenso;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

   

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, intenso e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile-dolce,  di  corpo,  leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole, armonico;

sapore: asciutto, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

   

Dolce:

colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;

profumo: intenso, gradevole, armonico;

sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Rosso:

colore: rosso, granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Cabernet:

colore: rosso intenso, granato se invecchiato;

profumo: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;

profumo: erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Merlot:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Pinot nero:

colore:  rosso  rubino  non  molto   intenso   o   granato   se invecchiato;

profumo: intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee  o  granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Schioppettino:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

   

Tazzelenghe:

colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali modificare con proprio  decreto,  per  i  vini  di  cui  al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1.La menzione «Riserva» è ammessa qualora i  vini  siano  stati invecchiati  almeno 

due  anni 

a  decorrere   dai   primo   novembre dell'annata di produzione delle uve.

2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve  essere  riportata in posizione immediatamente  sottostante  alle  indicazioni  «Friuli» Colli  Orientali  e  denominazione  di  origine  controllata  ed   in caratteri  non  superiori,  in  dimensione  ed  ampiezza,  a   quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire  il  nome  del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

4. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art.  2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari,  salvo   quanto   previsto   dall'art.   7   del   presente disciplinare.

5.  L'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di  fattorie  e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

7. La varietà Pignolo dovrà essere posta in commercio non prima del mese di

novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La D.O.C. “Friuli Colli Orientali” come stabilito dall’articolo 3 si estende in un territorio che interessa in tutto o in parte diciannove comuni nella fascia centro orientale della Provincia di Udine, vicino al confine con la Repubblica della Slovenia.

I comuni interessati sono:

Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.

Il territorio di estrinseca in una variegata alternanza di colline e pianure che si sviluppano ininterrottamente lungo la direttrice nord-ovest sud-est, creando delle ampie superfici che possono godere di un’esposizione ottimale per la coltivazione della vite.

I terreni dei Colli Orientali appartengono al così detto “Flysch di Cormòns” che è costituito da un’alternanza di strati di marne (argille calcaree) e arenarie (sabbie calcificate) dall’aspetto molto tipico.

Questo insieme è chiamato in friulano (la lingua tradizionale della regione) “ponca”, ed è facilmente alterabile in presenza di agenti atmosferici e si sgretola velocemente in frammenti scagliosi che in seguito si decalcificano e mutano in giallastro l’originario colore grigio-azzurognolo, grigio-plumbeo fino a dissolversi in terreno argilloso.

Queste marne sono solitamente ricche di calcare (ne contengono un 40-60%) e di potassio, leggermente meno di fosforo. Le arenarie, che si alternano con le marne, hanno una composizione variabile: aumenta in genere il tenore di silice che si porta dal 40 al 70%, mentre diminuiscono proporzionalmente tutti gli altri elementi in modo particolare il calcare. Sono a grana media e fine, ben cementate: di colore marrone chiaro, grigio, azzurrognolo e che difficilmente si degradano.

Nel “Flysch di Cormòns” le marne prevalgono sulle arenarie, nelle marne si possono rinvenire resti di fossili come sui colli di Rosazzo, Rocca Bernarda, Noax e Buttrio: prevalgono decisamente i microforamiferi (Nummiliti, Assilinae ed Alveolinae), sono presenti pure gasteropodi, coralli e brachiopodi.

La facile erodibilità dei terreni presenti nella denominazione “Friuli Colli Orientali” a prevalenza marnosa, ha portato ad una morfologia dolce con altezze ben al di sotto dei 200 m s.l.m.

Dove emergono le marne, che interessano la quasi totalità del territorio, il terreno è molto impermeabile, con la conseguenza di provocare uno scorrimento superficiale delle acque piovane e quindi una facile erodibilità con formazione delle valli entro cui scorrono capricciosi corsi d’acqua dal profilo rapido e con la sezione a V.

La presenza delle arenarie è segnalata dalla maggior compattezza del terreno e anche da una più aspra morfologia.

L’erodibilità dei terreni marnosi ha costretto i vignaioli a terrazzare le colline per potervi impiantare le vigne onde evitare il “consumo” dei colli e lo scalzamento delle viti, queste terrazze sono così diventate una caratteristica della collina della D.O.C. “Friuli” Colli orientali.

I vigneti coltivati si collocano tra i 100 ed i 400 m s.l.m., la maggior parte si trova su colline terrazzate, alcuni occupano delle porzioni pianeggianti o con un leggera pendenza.

Nel corso dei secoli il profilo dei pendii è stato modellato con il lavoro di generazioni di viticoltori, lo sguardo del visitatore può rincorrere i gradoni e le terrazze vitate.

La cerchia delle Prealpi Giulie è posta a nord della zona collinare e costituisce un efficace riparo dai venti freddi di settentrione, mentre la prossimità della pianura friulana e la vicinanza del mare, che dista non più di 40 chilometri in linea d’aria, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo un clima abbastanza mitigato anche se caratterizzato da specifiche diversità date dalla conformazione orografica dei rilievi.

La temperatura media annua si attesta sui 15 °C, se si considera però il periodo vegetativo della vite, quindi i mesi che vanno da aprile a ottobre le medie all’interno dell’areale variano tra i 18° e 19°C, mentre la somma termica varia tra i 1800 e i 1900 °C.

La piovosità è abbastanza diversificata dai numerosi microclimi e nelle diverse annate, le centraline di rilevamento segnalano una maggiore precipitazione nella zona di Ramandolo, quella più a nord dell’intero Friuli VG inteso come zona di coltivazione della vite, in cui si raggiungono, durante la stagione vegetativa i 1157 mm medi, già nella zona centrale di Cividale del Friuli i valori si abbassano a circa 976 mm per scendere al di sotto dei 900 mm nei comuni più a sud, quindi S.Giovanni al Natisone.

Per descrivere meglio i fattori naturali, un parametro di sicuro interesse è l’indice di torridità, perché esprime il rapporto tra la somma termica e le precipitazioni cumulate nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, maggiore è questo indice e maggiore è l’aridità dell’annata, sopra il valore 3 si hanno le annata torride come per esempio quelle del 2003 e del 2006, se il valore è tra 2 e 3 si hanno invece le annate ottimali, mentre al di sotto di 2 sono annate umide e inferiori ad 1 sono molto umide. Nell’ultimo decennio questo indice si è attestato mediamente sul valore di 1,9.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Friuli Colli Orientali, da sempre terra di vini: un’affermazione che trova non solo una conferma nella realtà socio-economica del suo vivere, ma che affonda le proprie radici nelle lontane parole di Erodiano (170-240 d.C.) che racconta come i coloni latini inghirlandassero duemila anni or sono la campagna friulana con tralci di vite, o dello storico greco Strabone (58 a.C.-21 d.C.) che ricorda il rumoroso andare dei carri carichi del vino generoso trasportato oltralpe.

Già allora Cividale del Friuli (il cuore dei Colli Orientali) - con il nome di Forum Julii che in seguito avrebbe indicato l’intero territorio della regione Friuli VG – costituiva uno dei municipi romani nella X Regio Venetia et Histiria ed era il maggior centro della zona.

Le più importanti testimonianze però sono quelle del ducato longobardo che presenta il suo momento più significativo nel Tempietto Longobardo del 760 circa, in cui architettura, scultura e pittura si fondono in un insieme di forte suggestione e dove la decorazione a stucco esalta nelle Sante in altorilievo del registro superiore e nell’elegante tralcio di vite a spirale con grappoli e pampini racchiuso entro doppia cornice curvilinea sopra la porta d’ingresso.

In versione moderna, Giacomo Meneghini da Nimis – meglio conosciuto come Jacun Pitor – lascia all’inizio del novecento i suoi poveri affreschi sui muri delle case rurali da Monteaperta a Savorgnano del Torre, da Prepotto a Corno di Rosazzo, a uso di genti dal gusto semplice e dalla fede profonda, in una casa nobilare di Spessa di Cividale del Friuli dipinge un Bacco che troneggia con brocca e bicchiere in mano, seduto su una botte e affiancato dalla scritta: “Viva Bacco, il vino e la legria, ogni onesto scherzo vale fatto in buona compagnia”.

Arrivando ai giorni nostri è proprio in una cantina dei Colli Orientali che è nata l’idea dei “Superwhites”, una definizione questa che ha iniziato a girare nel mondo ma che è fatta apposta per far venir fuori l’orgoglio dei produttori friulani e di quelli dei Colli Orientali in particolare, gente che è più brava a produrre che a vendere, più ad agire che a parlare.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Colli Orientali del Friuli” ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione che definisce i principali aspetti produttivi dei vini, dopo una serie di modifiche successive si è giunti fino al Decreto del 14 ottobre 2011 che sancisce la ridefinizione del nome della denominazione in “Friuli Colli Orientali”.

Base ampelografica dei vigneti:

l’articolo 2 definisce i vitigni che concorrono alla produzione di tutti i vini della denominazione.

L’elenco sancisce un perfetto equilibrio (dieci a dieci) tra varietà a bacca bianca e varietà a bacca nera, inoltre tale equilibrio è rispettato anche tra le varietà così dette internazionali e quelle autoctone che sono ben nove su venti.

Norme per la viticoltura:

l’obiettivo del disciplinare è quello di ottenere un’elevata qualità delle uve che poi, si trasformerà in un’altrettanta elevata qualità nei vini.

Per questo motivo le forme di allevamento e i sistemi di allevamento devono essere quelli generalmente usati per assicurare le migliori caratteristiche delle uve e dei vini.

Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani, sono quindi esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti la

densità minima dovrà essere di 3.000 ceppi per ettaro con un tetto massimo di produzione di 11 tonnellate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Norme per la vinificazione:

le pratiche enologiche consentite sono solo quelle idonee a conferire ai vini “Friuli Colli Orientali” le caratteristiche di tipicità e di qualità tradizionali tali da consentire per le tipologie “bianco” l’ottenimento di vini fini, eleganti, fruttati e floreali, gradevoli ed armonici che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine.

La menzione «Riserva» è utilizzabile sia per i “bianchi” che per i “rossi” ed è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

La vinificazione dei vini deve essere effettuata nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito in deroga che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata “Collio”.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La denominazione annovera ventitré tipologie di vini, dodici tipologie di vini bianchi di cui dieci con indicazione di vitigno più il “bianco” ed il “dolce” e undici tipologie di vini rossi con dieci ad indicazione del vitigno più il “rosso”.

Tutte queste tipologie possono essere accompagnate dalla menzione riserva se opportunamente invecchiate.

I vini dei Colli Orientali, presentano delle peculiari caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l’intervento umano è responsabile del resto.

Ciascuna tipologia è descritta da un punto di vista analitico ed organolettico nell’articolo 6, in questo articolo non vengono riportati i valori analitici sugli zuccheri, acidità volatile e anidride solforosa come richiesto dall’art.26 del Regolamento CE n.607/2009, questi valori non vengono di norma indicati perché sono inferiori o superiori a determinati limiti imposti dalla normativa comunitaria o nazionale.

L’acidità totale, espressa come acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore al 3,5 g/L, ma nell’art.6 per tutte le varietà è stato fissato il limite minimo di 4,0 g/L.

Relativamente all’acidità volatile, espressa in acido acetico, questa, in base alla normativa comunitaria, non

può essere superiore rispettivamente a 18 milliequivaleni per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi, una deroga particolare è riservata alla tipologia “Dolce” e “Verduzzo friulano” che prevede un innalzamento di detto limite a 25 milliequivalenti per litro, in base ad una deroga nazionale relativa all’allegato I C del Regolamento CE 606/2009.

In merito all’anidride solforosa il limite è fissato dall’Allegato I B del Regolamento CE 606/2009 il quale dispone che per i vini presenti in questo disciplinare il limite massimo sia di 150 mg/l per i rossi e 200 mg/L per tutti i bianchi tranne che per il “Verduzzo friulano” e il “Dolce” che, avendo un contenuto zuccherino espresso dalla somma di glucosio e fruttosio superiore ai 5 g/L, può avere un tenore massimo di anidride solforosa totale di 250 mg/l.

Il territorio dei Colli Orientali conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino con riflessi più o meno verdognoli o dorati oppure, nel caso del Pinot grigio è ammesso anche un riflesso ramato più o meno accentuato. In bocca la sensazione è gradevole, morbida, con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato sostenuto al floreale fine ed elegante, la nota di mandorla amara è presente a volte ed è data dal tipico vitigno che la origina, il Friulano, l’equilibrio ed il corpo del vino rappresentano un marchio di fabbrica dei vini dei Colli Orientali con una struttura che ne permette

anche un lungo invecchiamento nel tempo.

La loro produzione avviene dopo un’accurata selezione delle uve, sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi tipici conferiti dai vitigni.

Per le partite destinate a un più lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell’immissione al consumo, la vinificazione ottempera un contatto più o meno breve con le bucce, i vini che ne seguono risultano quindi più carichi di sostanze coloranti.

I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con diverse sfumature, il profumo è ammaliante e spicca per la gradevole finezza tendente all’erbaceo, allo speziato e dal caratteristico “bouquet” molto elegante con sentori di sottobosco e piccoli frutti, molto asciutti con una tipica corposità.

In bocca l’equilibrio è presente e molto importante, con una nota di astringenza presente in particolare per le varietà autoctone più vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l’acidità è quindi sempre presente senza mai disturbare al palato.

Il contatto con le bucce è fondamentale per l’estrazione della frazione polifenolica più importante per le caratteristiche dei rossi, il passaggio in legno è facoltativo però ancora in parte utilizzato, si utilizza però una sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un risultato finale il più equilibrato possibile.

La denominazione di origine controllata “Friuli Colli Orientali” annovera al suo interno ben cinque sottozone chiamate rispettivamente: “Cialla”, “Pignolo di Rosazzo”, “Ribolla gialla di Rosazzo”, “Schioppettino di Prepotto” e “Refosco di Faedis”.

La sottozona “Cialla” comprende una parte del comune di Prepotto, e permette la produzione di 6 vini di cui 4 con l’indicazione del vitigno, Ribolla gialla, Verduzzo friulano, Schioppettino, Refosco dal peduncolo rosso, più il Bianco e il Rosso, le rese di produzione di questi vini sono più contenute rispetto alla denominazione generale e si attestano tra le 6 e le 8 tonnellate a ettaro.

Le sottozone “Pignolo di Rosazzo” e “Ribolla gialla di Rosazzo” ricadono nel medesimo areale, una piccola zona vitata a cavallo tra i comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, permettono la produzione di due vini autoctoni, rispettivamente il Pignolo e la Ribolla gialla, che sono autorizzati anche per la denominazione “Friuli Colli Orientali”.

Il Pignolo rappresenta senza dubbio il più aristocratico tra i vini della denominazione, con una spiccata propensione per il lungo invecchiamento la concentrazione polifenolica in generale e quella dei tannini in particolare, assieme all’elevata concentrazione alcolica si amalgamano in un insieme che ne permette la durata nel tempo, normalmente quindi, si possono superare i dieci anni di vita con prodotti che si esprimono ancora ai loro massimi livelli.

Lo “Schioppettino di Prepotto” comprende parte del comune di Prepotto e si caratterizza come sottozona con un unico vino da uve a bacca nera che ha trovato in questo comune una tra le sue massime espressioni, è contemplata anche la tipologia riserva.

Il “Refosco di Faedis” infine, è una sottozona che è caratterizzata dalla produzione del vitigno Refosco nostrano all’interno del confine della D.O.C. “Friuli Colli Orientali” nel comune di Faedis e di altri comuni quali, Torreano, Attimis, Nimis, Povoletto e Tarcento, anche per questa tipologia è prevista la menzione “riserva”.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla

lettera B).

L’interazione tra l’uomo il vino ed il territorio è stato studiato approfonditamente all’interno dell’areale dei Colli Orientali evidenziando come, in questa zona siano ben marcate delle continuità fisiche e antropiche.

Il clima, assieme all’esposizione dei vigneti e alla conformazione del terreno gioca un ruolo decisivo nella caratterizzazione dei vini.

La pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOC Friuli Colli Orientali, oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del territorio. In queste terre la viticoltura è sempre stata presente, dal tempo dei Celti e dei Romani fino ad oggi.

Era praticata maggiormente nelle aree pianeggianti, ma la tecnica romana utilizzava anche le colline, senza grandi movimenti di suolo, non disdegnando per niente i terreni declivi purché non eccessivamente pendenti ("Bacchus amat colles", diceva un proverbio latino). Al tempo dei romani la viticoltura ebbe un'espansione notevole, per la razionalità delle tecniche di produzione e l'importanza economica assunta dal prodotto e dal suo commercio.

Nei secoli successivi - nel Medio Evo - la viticoltura fu asse portante dell'economia rurale, il che è testimoniato dal sorgere in gran numero dei castelli nelle zone viticole: essi richiedevano infatti risorse economiche oltre che tecniche per la loro costruzione.

La produzione del vino permetteva di attivare commerci in grado di generare risorse economiche da riutilizzare sul territorio, e una parte di queste risorse era utilizzata anche per le sistemazioni del terreno in pendio che favorissero le

coltivazioni.

Nell'Ottocento e nella prima metà del '900, la viticoltura aveva caratteristiche che si sono mantenute e simili a quelle dei secoli precedenti. I terrazzamenti erano presenti, con sistemazioni apprestate a mano, che erano più frequentemente terrazze ospitanti uno o due filari, oppure gradoni da tre o più filari quando la pendenza lo consentiva.

Questa tipologia è ancora presente nei comuni interessati dalla D.O.C., in particolare nelle colline attorno a Dolegnano, nella zona di Rosazzo, ma anche nei dintorni di Nimis, a Savorgnano, ecc.

La viticoltura conviveva con altre coltivazioni, poichè - se pure era la coltura principale per la sussistenza delle persone non poteva essere l'unica, e dunque intercalate alle viti, vi erano coltivazioni di cereali, piante da orto, e alberi da frutto, che spesso costituivano i sostegni vivi cui erano appoggiate le viti nelle forme di allevamento definite "alberate", che gli etruschi per primi apprestarono in Italia.

Si tratta di ciliegio, susino, albicocco, pesco, pero, melo, ecc.

La prima guerra mondiale provocò seri danni all'agricoltura di queste zone e segnatamente alla viticoltura. Le operazioni militari danneggiarono molte coltivazioni, direttamente - ma questo avvenne in misura maggiore nelle colline più a sud, vicino a Cormons e verso Gorizia.

L'abbandono fu poi totale con la rotta di Caporetto (1917). Il ripristino post-bellico dei vigneti vide una modifica

della piattaforma varietale, con un aumento dei vigneti a Friulano, che divenne il vino bianco più prodotto nella zona. La consociazione con altre coltivazioni e con le piante da frutto fu gradualmente abbandonata per lasciare spazio al vigneto specializzato. Tale trasformazione è tuttora in atto.

Il terrazzamento, definito anche girapoggio, è attualmente - così come in passato - la forma di sistemazione superficiale e regimazione delle acque più diffusa nei terreni collinari dei Colli Orientali.

Quando il terrazzamento può ospitare più filari viene definito gradonamento, questi sistemi rimangono validi per la produzione, sono conosciuti dagli operatori e permettono una buona produzione.

Tuttavia, essi richiedono un notevole investimento di risorse, e devono essere realizzati sotto uno stretto controllo agronomico di operatori viticoli esperti, perché a volte i movimenti di terra vengono realizzati tenendo ben presenti gli aspetti geologico-ingegneristici, ma trascurando quelli agronomici.

La gradevolezza e tipicità dei terrazzamenti e gradonamenti contribuiscono in misura notevole all'aspetto tipico di queste zone.

Rispetto alle unità geografiche, caratterizzate da elementi geologici comuni, in cui viene suddiviso il territorio del Friuli Venezia Giulia (Gortani, 1960).

La DOC Friuli Colli Orientali comprende una porzione dell’Anfiteatro morenico del Tagliamento (zona Cassacco, Tricesimo, Magnano in Riviera), il margine settentrionale dell’Alta Pianura friulana e il settore meridionale delle Prealpi

Giulie. La maggior parte del territorio si sviluppa nella zona di raccordo tra le dorsali collinari, peculiari della parte meridionale delle Prealpi Giulie, e la pianura.

Data la grande estensione, (all’incirca 200 km2) gli ambienti rappresentati, apparentemente simili se esaminati superficialmente, mostrano, dopo un’attenta analisi, una considerevole varietà di elementi morfologicici che, nel loro insieme, danno vita ad un paesaggio molto articolato in cui i rilievi collinari, spesso interrotti da incisioni torrentizie, sfumano nella pianura.

Nella parte settentrionale la viticoltura è praticata sia nella fascia collinare – dove il substrato è rappresentato da un’alternanza di livelli arenacei e marnosi, o più raramente conglomeratici, con una pendenza media tra 15° e 30° - sia nelle incisioni vallive più ampie, dove i materiali sono essenzialmente formati da ghiaia sciolta che consente un buon drenaggio delle acque meteoriche.

A Sud di Cividale del Friuli la pendenza dei rilievi tende a diminuire, come pure la granulometria dei depositi sciolti.

Particolarmente adatte sono le parti basse dei versanti dove si sono depositati i materiali dilavati dalle pendici retrostanti, che non necessitano di sistemazioni e dove anche una debole pendenza consente l’allontanamento delle acque in eccesso.

Le colline di Buttrio e Rosazzo, che contraddistinguono la parte meridionale della D.O.C., hanno una morfologia ancora più dolce, poiché, pur mantenendosi l’alternanza di marne e arenarie, vi è la prevalenza delle prime sulle seconde.

La viticoltura interessa la maggior parte dei versanti e solo poche aree eccessivamente pendenti e mal esposte sono ancora destinate a bosco.

Il territorio dei Colli Orientali si sviluppa a quote comprese tra i 65 (zona a valle dell’abitato di Buttrio) e i 787 (Monti della Bernadia) m s.l.m.

Nella parte centro-settentrionale le quote maggiormente rappresentate sono comprese tra 120 e 300 m, mentre nella fascia meridionale l’intervallo è maggiormente compreso tra 60 e 140 m, le quote superiori a 300 m sono legate ai

rilievi prealpini.

Nell’analisi di un territorio acquista particolare importanza l’analisi della pendenza topografica. Infatti la pendenza contribuisce positivamente o negativamente, a seconda della sua entità, alla genesi ed evoluzione del suolo, alla stabilità dei versanti, al deflusso superficiale.

Gli aspetti, morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi biologici e strutturali.

L'analisi di tali aspetti diviene prioritaria nello studio del comprensorio dei Colli Orientali dove, una determinata pratica colturale, la viticoltura, ha assunto un ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di un'ampia fascia di territorio.

E’ ormai noto che vini di elevata qualità possono essere prodotti solo in determinati territori e non sono ottenibili esportando i vitigni altrove. (Si rammenta che tale concetto è alla base della stessa definizione della “Denominazione di Origine Controllata” DOC).

L’ambito della denominazione offre un valido esempio di zonazione viticola, ovvero di delimitazione di un territorio adatto, in generale, alla coltura della vite, ed, in particolare, all’ottimizzazione dei rapporti tra un determinato

ambiente e i tipi di vitigni al fine di potenziare la capacità produttiva soprattutto sotto l’aspetto qualitativo.

In conclusione, le considerazioni sopra esposte indicano una sussistenza di omogeneità pedologiche, fisiche, colturali ed economiche che premiano indissolubilmente la D.O.C. Friuli Colli Orientali come un territorio ad alta vocazione vitivinicola in cui i suoi vini rappresentano l’espressione compiuta e diretta del territorio.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

NOME E INDIRIZZO:

CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'

Via Morpurgo, 4

33100 UDINE

Tel. 0432- 510619 Fax 0432 288595

E-Mail: info@ceviq.it

CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 61/2010 (allegato 4) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1, 2° capoverso,

lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato Piano dei Controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (allegato 5).

Annualmente quindi le attività di controllo si espleteranno in sintesi attraverso due fasi:

1. Una verifica documentale che riguarderà il 100% degli operatori, attraverso la quale l’Organismo di controllo controllerà, esprimendo i relativi “pareri di conformità”, tutti i dati ai fini della rivendicazione della D.O.P. (le giacenze, le certificazioni di idoneità, le movimentazioni, i declassamenti, le riclassificazioni).

2. Una verifica ispettiva - a campione - che riguarderà il controllo dei vigneti, il controllo in cantina (corrispondenza del prodotto detenuto ai documenti e registri di cantina, prelievo ed analisi di campioni), il controllo sull’imbottigliamento (prelievo ed analisi per verificare la rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di idoneità, verifica del corretto uso della D.O. sui contenitori, etichette, chiusure, imballi).

VIGNETI CIALLA1

VIGNETI CIALLA

ALLEGATO

FRIULI COLLI ORIENTALI

SOTTOZONA CIALLA

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali accompagnata dalla  specificazione  «Cialla»  è  riservata  al  vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art.  2  prodotte  dai  vigneti della zona specificata nei  successivo  art.  3  e  rispondenti  alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente  allegato  al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1. La denominazione  di  origine  «Friuli»  Colli  Orientali  con  la qualificazione «Cialla»  seguita  dalla  specificazione  di  uno  dei seguenti vitigni:

 

Ribolla gialla;

Verduzzo friulano;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini  ottenuti  da  uve  dei  corrispondenti  vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

 

2. La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni 

«Bianco»

«Rosso»

è  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve,  mosti  e  vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i  vitigni a bacca di colore analogo di cui  al  primo  comma  ivi  compresa  la varietà Picolit.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di  origine controllata  «Friuli»  Colli  Orientali  -  «Cialla»  devono   essere prodotte nella zona appartenente al comune di Prepotto, di seguito indicata: 

partendo  dal  confine  del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc;  all'altezza  della  quota  490,  la  linea

rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada  S.  Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo puntola linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune,  fra  le  strade  comunali  Casali

Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini è di:  

«Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano  Cialla»: 8,00 t/ha; 

«Friuli»  Colli Orientali Ribolla gialla Cialla»: 8,00 t/ha;

«Friuli» Colli Orientali  Bianco Cialla»: 8,00 t/ha.

Per  ottenere  i  vini «Friuli» Colli Orientali la produzione massima è di:

Refosco dal peduncolo rosso Cialla»: 6,00 t/ha;

«Friuli» Colli  Orientali  Schioppettino  Cialla»: 6,00 t/ha;

«Friuli»  Colli Orientali Rosso Cialla»,: 6,00 t/ha.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino  per ettaro atto per l'immissione  al  consumo  di  ettolitri 

56,00 hl/ha  per  il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco»;

42,00 hl/ha  per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

3. Nei nuovi impianti e reimpianti  le  viti  non  potranno  produrre mediamente più di 

kg  2,700  di  uva  per  ceppo  per  le  tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco»,

kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1.Le operazioni di vinificazione delle uve  per  la  produzione  dei vini «Friuli» Colli Orientali -  «Cialla»  devono  essere  effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

E'  altresì consentita la  vinificazione  nel  comune  di  Prepotto  per  i  soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».

2. Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla»

un titolo alcolometrico  volumico naturale minimo dell'11,00% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente  allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini «Friuli» Colli Orientali-«Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;

profumo: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,  richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;

sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente  tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;

 

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, fresco, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;

profumo: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;

sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Schioppettino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

profumo: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;

sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Rosso:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

1.I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare  come specificazione aggiuntiva  la  dizione  «Riserva»  allorcheé vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non  inferiore  a 

Quattro anni,

calcolati a decorrere dal primo gennaio  successivo  all'annata di produzione delle uve.

2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere  effettuata  in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.  e della sottozona ed in  caratteri  non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno  essere  posti in commercio non prima di:

Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso:

mese  di  aprile  dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano  (Verduzzo): 

mese  di  gennaio  del  secondo  anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal  peduncolo  rosso  (Refosco)  e  Schioppettino: 

mese  di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno  essere  immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di  vetro,  di  capacità  non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero. 

VIGNETI ROSAZZO2

VIGNETI ROSAZZO

ALLEGATO

FRIULI COLLI ORIENTALI

SOTTOZONA RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO

 

 Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali accompagnata dalla specificazione  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo»  è riservata ai vini ottenuti dalle  uve  di  cui  al  seguente  art.  2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art.  3  e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti  dal  presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali accompagnata dalla qualificazione  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo»  è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno

 Ribolla Gialla minimo 85%,

prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;

2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo  comma anche le uve dei vitigni a bacca di  colore  analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e  presenti  nei  vigneti  in misura non superiore al 15% del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di  origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo» devono essere prodotte nei territori in parte compresi nei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, nella zona appresso indicata: 

 

partendo  dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada  del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a  nord,  con  il  “Rio  Sosso”.

Scende a valle lungo il «Rio  Sosso»  fino  alla  confluenza  con  il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino  alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia.

Corre  lungo  detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per  poi,  circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle  la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1,  fino  all'incrocio con la strada comunale di Oleis  per  Poggiobello.

Oltrepassa  detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel  corso  d'acqua «Torrente Corona».

Risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di  Premariacco  e  Manzano,  per  seguire  detto  confine  in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di  Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la  stradina  che  collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud  fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le  quote  98,8  e  93,4  e   ricongiungendosi   lungo   il   confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo  la  stessa  stradina per Villa Naglis fino  all'incrocio  con  la  strada  denominata  via dell'Abbazia.

Percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale  «Trento»  in  vicinanza  di  due  fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord  -  ovest  lungo  detta strada poderale, per circa  50  m  fino  all'incrocio  con  il  corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia  la  strada  vicinale dei  Ronchi  per  proseguire  fino  alla  coincidenza  con  la  linea elettrica  esistente.

Segue  detta   linea   elettrica   fino   alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello  di attraversamento  della  strada  interpoderale  che  porta  ai  podere «Trento».

Segue  detta  strada  interpoderale  in  direzione  ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto  di  coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. La produzione massima di uva è di 8,00 t/ha.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino  per ettaro atto per l'immissione al consumo

non superiore a 56,00 hl/ha.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi  alla  produzione  di  vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere  la densità minima di 3.500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti  le  viti  non  potranno  produrre mediamente più di kg 2,250 di uva per ceppo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve  per  la  produzione  del vino «Friuli» Colli Orientali  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo»  devono essere effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San  Giovanni al Natisone, Manzano e  Corno  di  Rosazzo,  o  in  comuni  a  questi

confinanti.

2. Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini «Friuli» Colli  Orientali  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo» 

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente  allegato è consentito l'uso di contenitori di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante  alla  indicazione della  D.O.C.  ed  in  caratteri  non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini  «Friuli»  Colli  Orientali  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo» dovranno essere immessi ai consumo  esclusivamente  in  bottiglie  di vetro, di capacità non superiore a litri 5. 

VIGNETI ROSAZZO1

VIGNETI ROSAZZO

ALLEGATO

FRIULI COLLI ORIENTALI

SOTTOZONA PIGNOLO DI ROSAZZO

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali  accompagnata dalla specificazione «Pignolo di Rosazzo»  è  riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente  art.  2  prodotte  dai vigneti della zona specificata nel successivo art.  3  e  rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  allegato  al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali accompagnata dalla qualificazione «Pignolo di Rosazzo»  è  riservata ai vini ottenuti da uve  del  vitigno 

Pignolo minimo 85%, 

prodotte  nella  zona indicata all'art. 3 del presente allegato;

2. possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo  comma anche le uve dei vitigni a  bacca  di  colore  analogo,  idonei  alla coltivazione per la provincia di Udine, e  presenti  nei  vigneti  in misura non superiore al 15 % del totale.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di  origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Pignolo  di  Rosazzo»  devono essere  prodotte  nei territori in parte compresi nei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, nella zona appresso indicata: 

partendo  dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada  del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a  nord,  con  il  “Rio  Sosso”.

Scende a valle lungo il «Rio  Sosso»  fino  alla  confluenza  con  il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino  alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia.

Corre  lungo  detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per  poi,  circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle  la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1,  fino  all'incrocio con la strada comunale di Oleis  per  Poggiobello.

Oltrepassa  detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel  corso  d'acqua «Torrente Corona».

Risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di  Premariacco  e  Manzano,  per  seguire  detto  confine  in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di  Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la  stradina  che  collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud  fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le  quote  98,8  e  93,4  e   ricongiungendosi   lungo   il   confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo  la  stessa  stradina per Villa Naglis fino  all'incrocio  con  la  strada  denominata  via dell'Abbazia.

Percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale  «Trento»  in  vicinanza  di  due  fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord  -  ovest  lungo  detta strada poderale, per circa  50  m  fino  all'incrocio  con  il  corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia  la  strada  vicinale dei  Ronchi  per  proseguire  fino  alla  coincidenza  con  la  linea elettrica  esistente.

Segue  detta   linea   elettrica   fino   alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello  di attraversamento  della  strada  interpoderale  che  porta  ai  podere «Trento».

Segue  detta  strada  interpoderale  in  direzione  ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto  di  coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1. La produzione massima di uva è di 8,00 t/ha.  

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino  per ettaro atto per l'immissione al consumo

non superiore a 56,00 hl/ha.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi  alla  produzione  di  vini «Friuli»  Colli  Orientali  «Pignolo  di  Rosazzo»  devono  avere  la densità minima di 3.500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti  le  viti  non  potranno  produrre mediamente più di kg 2,250 di uva per ceppo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve  per  la  produzione  del vino «Friuli» Colli Orientali  «Pignolo  di  Rosazzo»  devono  essere effettuate nell'interno della zona di produzione di  cui  all'art.  3 ovvero  nel  restante  territorio  dei  comuni  di  San  Giovanni  al Natisone,  Manzano  e  Corno  di  Rosazzo,  o  in  comuni  a   questi confinanti.

2. Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo»

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00% vol.

3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente  allegato è consentito l'uso di contenitori di legno.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I  vini  «Friuli»  Colli  Orientali  «Pignolo  di  Rosazzo»  all'atto dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

1. L'indicazione  «Pignolo  di  Rosazzo»  in  etichetta  deve  essere effettuata in posizione immediatamente sottostante  alla  indicazione della  D.O.C.  ed  in  caratteri  non  superiori,  in  dimensioni  ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Friuli» Colli  Orientali  «Pignolo  di  Rosazzo»  dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie  di  vetro,  di capacità non superiore a litri 5.

3. I vini «Friuli» Colli  Orientali  «Pignolo  di  Rosazzo»  dovranno essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre  del  quarto anno successivo all'annata di produzione delle uve. 

VIGNETI PREPOTTO

VIGNETI PREPOTTO

ALLEGATO

FRIULI COLLI ORIENTALI

SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali accompagnata dalla  specificazione  «Schioppettino  di  Prepotto»  è riservata al vino ottenuto dalle  uve  di  cui  al  seguente  art.  2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art.  3  e rispondenti alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti  dal  presente allegato al disciplinare di produzione dei vini  DOC  «Friuli»  Colli Orientali.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali con la qualificazione «Schioppettino di  Prepotto»  è  riservata  ai vini ottenuti da uve del vitigno

Schioppettino minimo 85/95%

prodotto  nella  zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di  quelli  raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti  nei  vigneti  in misura non  superiore  al  15%  del  totale. 

Per  i  tutti  i  nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

1. Le uve destinate alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali  -  «Schioppettino  di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le  delimitazioni  già stabilite dal disciplinare di produzione del  D.O.C.  «Friuli»  Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei  territori  già  ricompresi nella sottozona «Cialla», nonché dei terreni eccessivamente umidi  o insufficientemente soleggiati.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:  

«Friuli» Colli Orientali  -  «Schioppettino  di  Prepotto»  è  di  7,00 t/ha..

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino  per ettaro atto per l'immissione al consumo

non superiore a 49,00 hl/ha.

3. Nei nuovi impianti e reimpianti  le  viti  non  potranno  produrre mediamente più di Kg 1.55 di uva per ceppo.

La  densità  dei  ceppi per  ettaro  non  potrà  essere  inferiore  a 4.500 in coltura specializzata.

4. I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del  vino. 

E'  vietata ogni pratica di  forzatura,  tuttavia  è  ammessa  l'irrigazione  di soccorso in casi eccezionali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione  del  vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto»  devono  essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui  all'art.  3.

Tuttavia,  tali  operazioni  possono  essere  effettuate  nei  comuni confinanti e che siano pertinenti a  conduttori  di  vigneti  ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».

Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino  di  Prepotto» 

un  titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol.

Per l'affinamento del vino  del  presente  allegato  è  obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno

12 mesi.

La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.

 

 Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Friuli» Colli Orientali - « Schioppettino  di  Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;

profumo: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;

sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

1. L'indicazione  della  sottozona  «Schioppettino  di  Prepotto»  in etichetta  deve  essere  effettuata   in   posizione   immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri  non  superiori, in dimensioni  e  ampiezza,  a  quelli  utilizzati  per  indicare  la denominazione stessa.

2. Il vino «Friuli» Colli Orientali  -  «Schioppettino  di  Prepotto» dovrà essere posto in commercio non prima del mese di settembre  del secondo anno successivo alla vendemmia.

3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» non è consentita la specificazione «superiore»

4. La specificazione “riserva” può essere utilizzata qualora  il  vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre  del  quarto anno successivo alla vendemmia.

5. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati e  l'indicazione  di  fattorie, vigne, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali  da trarre in inganno il consumatore.

6. I vini «Friuli» Colli  Orientali  -  «Schioppettino  di  Prepotto» dovranno essere immessi al consumo  esclusivamente  in  bottiglie  di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacità non  superiore  a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.

 

VIGNETI NIMIS

VIGNETI NIMIS

ALLEGATO

FRIULI COLLI ORIENTALI

SOTTOZONA "REFOSCO DI FAEDIS"

 

Articolo 1

Denominazione

 

1. La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali accompagnata dalla specificazione "Refosco di Faedis" è riservata al vino ottenuto dalle uve di  cui  al  seguente  art.  2  prodotte  dai vigneti della zona specificata nel successivo art.  3  e  rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  allegato  al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

1.La denominazione di origine controllata «Friuli»  Colli  Orientali con la qualificazione  "Refosco  di  Faedis"  è  riservata  ai  vini ottenuti dalle uve del vitigno 

Refosco  Nostrano  (da  cui  il  vino denominato  Refosco) minimo 85/95%, 

prodotto  nella  zona  indicata  all'art.3  del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione  del  vino  Refosco  di  Faedis anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte  di quelli raccomandati  ed  autorizzati  nella  provincia  di  Udine,  e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del  totale. 

Per tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione  del presente allegato tale limite è ridotto al 5%.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di  origine controllata «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis", ai  sensi dell'art.1, devono essere  prodotte  nella  zona  appresso  indicata:

esclusivamente  nel  territorio  delimitato   dal   disciplinare   di produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso  nei comuni di

Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento,

con l'esclusione dei terreni eccessivamente  umidi  o  insufficientemente soleggiati.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.La produzione massima di uva ammessa per la DOC «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis"

è di 8,00 t/ha di  vigneto  in coltura specializzata.

2. Tali rese devono comunque determinare  quantitativi  di  vino  per ettaro per l'immissione al consumo non superiore a 56,00 hl/ha.

3. Nei nuovi impianti o reimpianti  le  viti  non  potranno  produrre mediamente più di Kg 2,00 di uva per ceppo

ed avranno una densità di non meno di 4.000 ceppi per ettaro.

4. I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del  vino. 

E'  vietata ogni pratica di  forzatura,  tuttavia  è  ammessa  l'irrigazione  di soccorso in casi eccezionali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino «Friuli»  Colli  Orientali - "Refosco   di   Faedis"  

un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%.

2. Il vino prodotto potrà essere immesso al consumo  a  partire  dal

primo di giugno successivo alla vendemmia

e sarà imbottigliato nella zona di produzione.

3. Il vino "Refosco di Faedis" sarà immesso al consumo in  bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.

4. E' consentita nella misura massima in volume del 15% la correzione del mosto e del vino atto a  diventare  vino  D.O.C. «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di  Faedis"  con  prodotti  vitivinicoli  aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino «Friuli» Colli Orientali "Refosco  di  Faedis", all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso carico con sfumature violacee, piu' o meno  granato  se invecchiato;

profumo: vinoso e con profumo più o meno intenso di frutti di bosco;

sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 per mille.

estratto non riduttore minimo: 20,00 per mille.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

il vino «Friuli» Colli Orientali - "Refosco  di  Faedis"  può utilizzare  come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione  "riserva" allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno, non inferiore  ai 

3  anni 

a  decorrere  dal  1  gennaio successivo all'annata di Produzione delle uve

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.