Toscana › MONTALCINO MONTEPULCIANO

BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO D.O.C.G.

MOSCADELLO DI MONTALCINO D.O.C.

ROSSO DI MONTALCINO D.O.C.

ROSSO DI MONTEPULCIANO D.O.C.

SANT'ANTIMO D.O.C.

VIN SANTO DI MONTEPULCIANO D.O.C.

VIGNETI POGGIO ALLE MURA MONTALCINO

VIGNETI POGGIO ALLE MURA MONTALCINO

 

BRUNELLO DI MONTALCINO

D.O.C.G.

Decreto 19 maggio1998

(fonte GURI)

Modifica DM 30 novembre 2011

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica decreto 27 ottobre 2015

Modifica Decreto 18 novembre 2015

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vino

 

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno

“Sangiovese”.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

3.1 Lea zona di produzione delle uve atte a produrre del il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino

in provincia di Siena,

così come delimitato alla data del 30 novembre 2011 (data di approvazione del disciplinare di produzione consolidato).

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” devono essere atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

4.2. Sono comunque da considerarsi idonei i terreni adatti ad assicurare una maturazione ottimale alle delle uve.

4.3. Le densità di impianto: devono essere quelle usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.

Per gli impianti già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell’impianto, per i nuovi impianti e reimpianti realizzati a partire dal 1 gennaio 2016, la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro, al momento dell’iscrizione.

4.4. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;.

4.5. E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.

4.6. La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine

Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” non deve essere superiore a

8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 54,40 di vino.

4.7. Nel caso della rivendicazione della menzione “vigna” o “vigneto” la produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a

7 tonnellate ad ettaro per il vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 47,60 di vino.

4.8. Fermo restando i limiti massimi sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg. 2,700 di uva.

4.9. Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti, nei primi due anni di vegetazione dell’impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione.

Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità di uva per ettaro consentita non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70% del massimale di cui al presente articolo.

Dal 5° anno di impianto può essere rivendicato il 100% della produzione.

4.10. La resa massima di uva ad ettaro anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” dovrà essere riportata ai suddetti limiti purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati

Qualora superi detto limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino”.

4.11. Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol.

Qualora venga rivendicata la menzione “vigna” o “vigneto” le uve devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” sono ammesse le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente in materia.

5.2. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

5.3 L’arricchimento potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino “Brunello di Montalcino”, o con Mosto Concentrato Rettificato.

5.4. Nel caso di rivendicazione della menzione “vigna” o “vigneto” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

5.5. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

24 mesi in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.

5.6. Le date dell’inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

5.7. Il prodotto in invecchiamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di invecchiamento.

Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina.

5.8. Fermo restando l’invecchiamento in contenitori di rovere, si potrà tenere il 6% di vino dell’annata in invecchiamento in contenitori diversi di qualsiasi tipologia.

5.9. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino”, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno

quattro mesi e di almeno sei mesi per la menzione “Riserva”.

5.10. Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui

registri di cantina.

5.11. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” può essere riclassificato con la Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione, e ferma restando la resa ad ettaro prevista per il “Brunello di Montalcino”.

5.12. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento in legno, imbottigliamento, e affinamento in bottiglia devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’articolo 3.

5.13. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.

5.14. Le partite da qualificare con la menzione “Riserva” devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l’annata della vendemmia.

5.15. I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino sfuso destinato a divenire “Brunello di Montalcino” Denominazione di Origine Controllata e Garantita, devono darne comunicazione all’Organismo di Controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento.

5.16. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del  1° gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni

calcolati considerando l’annata della vendemmia.

5.17. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” con la menzione “Riserva”, non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo al termine di sei anni, calcolati considerando l’annata della vendemmia.

5.18. Ai fini dell’utilizzazione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino, il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente. L’imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti dalle norme in materia.

5.19. Qualora venga rivendicata la menzione “vigna” o “vigneto”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche e organolettiche di cui alla normativa vigente.

5.20. Qualora venga rivendicata la menzione “Riserva”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

7.1. Ê vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi i termini “Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Selezione”, “Superiore”, “Tradizionale, “Tradizione”, “Vecchio” e similari.

7.2. Ê consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

7.3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia.

7.4  Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” può essere utilizzata la menzione “vigna” o “vigneto” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.

7.5. Nell’etichetta dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: espresse in litri: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000, 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000.

8.2 Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” possono essere usate unicamente bottiglie di vetro scuro di tipo “Bordolese”, e chiuse con tappo di sughero monopezzo, è vietato l’uso del tappo agglomerato e di qualsiasi altro sistema di chiusura.

8.3 Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione del vino Brunello di Montalcino, che corrisponde all’area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena.

Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.

L’area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso.

La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale.

Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700

millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate.

La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature

sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

 

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame

La vocazione del territorio di Montalcino a produrre vini di grande qualità è nota da molti secoli.

Già nel Medio Evo gli statuti comunali regolamentavano la data d’inizio vendemmia, mentre durante l’assedio del 1553, il vino non mancò mai e Blaise de Montluc, alla difesa delle mura montalcinesi, per dissimulare le sofferenze ”si arrubinava il volto con il robusto vino”.

Secondo il bolognese Leandro Alberti (1550-1631), Montalcino è: ”molto nominato per li buoni vini che si cavano

da quelli ameni colli.”.

L’auditore granducale Bartolomeo Gherardini nella sua visita a Montalcino del 1676-1677 segnala la produzione di 6050 some di vino descritto come “ vino gagliardo, non però in gran quantità”. Charles Thompson nel 1744 dice che “Montalcino non è molto famosa eccetto che per la bontà dei suoi vini”.

Il padre precursore della produzione del vino Brunello di Montalcino fu certamente Clemente Santi.

Nel 1869 un suo Vino Scelto (Brunello) della vendemmia 1865 fu premiato con medaglia d’argento dal Comizio del circondario.

Nel 1893 il Ministero dell’Agricoltura premia un vino di Raffaello Padelletti e all’inizio del ‘900 il Brunello di Riccardo Paccagnini vince molti prestigiosissimi riconoscimenti sia nazionali (Esposizione Franco Italiana di Roma nel 1910), sia internazionali (grand prix per il Brunello 1894 e medaille d’or per uno del 1899).

Il professor Martini della Scuola di Viticoltura e Enologia di Conegliano Veneto, nel 1885, in una conferenza su “La ricchezza avvenire della provincia senese”, mette in evidenza che il Senese “è ormai conosciuto su tutti i mercati vinicoli nazionali ed anche nei principali esteri, per vari tipi di vino tra cui il Brunello di Montalcino”.

Le vicissitudini dell’inizio del XX° secolo portarono ad un decadimento della produzione vitienologica e pochissimi produttori tennero viva la produzione montalcinese fra le due guerre.

Il Brunello di Montalcino fu presentato da alcune aziende alla Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935.

Dopo la seconda guerra mondiale si iniziò nuovamente a pensare alla produzione vitivinicola e alcuni ebbero la lungimiranza di proiettarsi nel futuro, accordandosi sulle regole di produzione del Brunello di Montalcino.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico

Il Brunello di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento. Ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo.

Si riconoscono sentori di sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura composita. Al gusto il vino ha corpo elegante ed armonico, nerbo e razza, è asciutto e con lunga persistenza aromatica.

Per le sue caratteristiche, il Brunello di Montalcino sopporta lunghi invecchiamenti, migliorando nel tempo. E’ stato verificato che si può conservare, in funzione delle caratteristiche delle annate, per un minimo di dieci e fino a trenta anni, ma può essere tenuto in cantina anche più a lungo.

Naturalmente va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, con luce scarsa, a temperatura costante, senza rumori e odori; le bottiglie tenute coricate.

L'eleganza e il corpo armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati e compositi quali le carni rosse, la selvaggina da penna e da pelo, eventualmente accompagnate da funghi e tartufi. Trova abbinamento ottimale anche con piatti della cucina internazionale a base di carni o con salse.

Il Brunello è anche vino da abbinamento ottimale con formaggi: tome stagionate e formaggi strutturati. Inoltre, per le sue caratteristiche, è godibile anche quale vino da meditazione.

Il vino Brunello di Montalcino deve essere servito in bicchieri dalla forma ampia, al fine di poterne cogliere l’aroma composito ed armonioso. Dovrà essere servito ad una temperatura di circa 18°C-20°C.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Brunello di Montalcino.

La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni.

I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell’ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua.

Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque.

I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione.

Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre.

Le piogge della fase primaverile sono utili per l’accumulo di acqua a livello dell’apparato radicale, utile alla pianta per

sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità.

Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.

Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

 

Articolo 10

L’attività di controllo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Brunello di Montalcino, è affidata alla società Valoritalia, i cui dati sono riportati di seguito.

Nome e Indirizzo:

Valoritalia Unità operativa 26 Montalcino

Piazza Cavour, 8

53024 MONTALCINO - SI

Telefono 0577 846155 - Fax 0577 846363;

E-mail info@valoritalia.it

 

La società ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ed opera con l’Unità n° 26 che ha sede a Montalcino.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata: il Piano dei Controlli attivato permette di monitorare costantemente la produzione lungo tutta la filiera,

dal vigneto e fino al momento dell’imbottigliamento.

Tutte le partite di vino devono essere dichiarate idonee prima dell’immissione al consumo.

Ciascun lotto di prodotto viene campionato e portato all’approvazione di una Commissione di Degustazione appositamente dedicata. Presso la Commissione viene fatta una analisi chimico-fisica per verificare la rispondenza dei parametri analitici previsti, nonché una analisi organolettica da parte di un panel di cinque esperti.

Solo sulla base dell’idoneità è possibile per il produttore ottenere i contrassegni da applicare a ciascuna bottiglia prodotta e quindi effettuare l’immissione in commercio.

Tali contrassegni sono prodotti dal Poligrafico dello Stato ed hanno una numerazione progressiva che permette la tracciabilità di ciascuna partita immessa in commercio.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI VILLA LA CAPPELLA MONTEPULCIANO

VIGNETI VILLA LA CAPPELLA MONTEPULCIANO

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

D.O.C.G.

Decreto 9 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata e garantita «Vino  Nobile di Montepulciano» è riservata ai

vini  rosso  e  rosso  riserva 

che rispondono alle condizioni e  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere  ottenuto  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese  (denominato  a  Montepulciano  prugnolo   gentile) minimo 70%,

possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i  vitigni complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con  decreto  ministeriale  29  maggio  2010,  purché  la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti  allo  schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano»,  deve  essere  adeguata,  entro  la  quinta vendemmia  successiva  alla  data  di  pubblicazione   del   presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di  Montepulciano»,  potranno  usufruire  della  denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia Bianca Lunga.

E' consentito che i vigneti, con  la  composizione  ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo della  denominazione di origine controllata e garantita  «Vino  Nobile  di  Montepulciano» siano  anche  iscritti  allo  schedario  dei  vigneti  del   vino   a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio amministrativo del comune di

Montepulciano,

in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da  una  linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria  Siena-Chiusi  con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue  ininterrottamente  il  confine   di   Montepulciano   fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.

Detto confine segue quindi la suddetta linea  ferroviaria fino al punto  di  partenza:  parte  del  territorio  del  comune  di Montepulciano -  frazione  Valiano,  delimitata  da  una  linea  che, partendo dal punto in cui il confine  comunale  interseca  la  strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253.

Segue quindi la predetta strada fino  al  bivio  con  la  strada vicinale delle Fornaci con la quale si  identifica  fino  all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la  percorre  verso  ovest,  per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue  fino  a ricongiungersi con il punto di partenza.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti  ben  esposti  situati  ad  un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i  reimpianti  dei  vigneti  idonei  alla produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»

la  densità  minima  ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.

 

La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non deve essere superiore a

8,00 tonnellate per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata nel limite sopra  indicato,  purché  la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino  a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di Montepulciano»

un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di 12,00%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di  invecchiamento  obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del  territorio  del  comune  di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato  nazionale  per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa  istruttoria  della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del «Vino Nobile di Montepulciano» la vinificazione  e  l'invecchiamento  fuori zona di produzione per le aziende che  abbiano,  almeno  a  far  data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente  della  Repubblica 1° luglio 1980, le strutture  di  vinificazione  in  prossimità  del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali  proviene l'uva iscritti da almeno cinque anni, a far data dalla  pubblicazione del decreto 1° luglio 1996 (modifica del disciplinare  di  produzione del «Vino Nobile di Montepulciano»  all'Albo  del  vino  DOCG  «Vino Nobile di Montepulciano».

Restano valide le autorizzazioni già  rilasciate  ai  sensi  del precedente disciplinare di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.

Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere  sottoposto  ad  un  periodo  di maturazione di almeno

due anni,

a partire dal 1°  gennaio  successivo alla vendemmia.

Entro  questo  periodo  sono  lasciate   alla   discrezione   dei produttori le seguenti possibili opzioni:

1) 24 mesi di maturazione in legno;

2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti  mesi in altro recipiente;

3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.

Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno  non potrà essere protratto oltre il

30 aprile dell'anno successivo  alla vendemmia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in contenitori  di  legno  devono  essere   documentate   con   relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potrà essere temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei

due  anni  di  maturazione  obbligatoria 

calcolati  a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di  produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile  di  Montepulciano»  derivante  da  uve   aventi   un  

titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%

e sottoposto  ad  un periodo di maturazione di almeno

3 anni di cui 6 mesi di  affinamento in bottiglia,

può portare in etichetta la qualificazione  «riserva», fermi restando i periodi minimi di utilizzo del  legno  previsti  dal

presente articolo.

Le date dell'inizio e della fine del periodo  di  maturazione  in contenitori  di  legno,  come  previsto  nel  presente  articolo,  ed affinamento  in  bottiglia  devo  essere  documentate  con   relative annotazioni sui registri di cantina. Il periodo di maturazione  anche per la tipologia «riserva» viene calcolato a partire dal 

1°  gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da  usarsi  per colmature.

E' consentito a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate  diverse di vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» o di vino atto alla denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile   di   Montepulciano»   alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

E' consentito, previa comunicazione alle strutture  di  controllo autorizzate, da  presentarsi,  a  cura  del  vinificatore,  entro  il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo  alla  vendemmia,

che il vino atto a poter essere designato  con  la  denominazione  di origine controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  sia riclassificato alla denominazione di origine  controllata  «Rosso  di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. 

Tuttavia  qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di  Montepulciano»  vengano  cedute  dal  produttore  dopo  il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta  in

modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere   effettuate all'interno della zona di vinificazione.

E'  tuttavia  consentito,  per  la   denominazione   di   origine controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  non  avente diritto alla menzione  «riserva»,  su  richiesta  da  effettuarsi  al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazione  di

origine  e  delle   indicazioni   geografiche   tipiche   dei   vini, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata  e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» nell'intero territorio della regione  Toscana  alle  cantine   che   imbottigliano   il   vino   a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di Montepulciano» da almeno tre anni precedenti  all'entrata  in  vigore del disciplinare di produzione di  cui  al  decreto  ministeriale  27

luglio 1999.

Il soggetto che intende  commercializzare  una  partita  di  vino sfuso destinato alla DOCG “Vino Nobile  di  Montepulciano”  all'interno della zona di produzione, nonché  i  soggetti  che  trasferiscono  il vino DOCG “Vino Nobile di Montepulciano” al  di  fuori  della  zona  di produzione, conformemente alla deroga di  cui  al  comma  precedente, devono darne  comunicazione  all'Organismo  di  controllo  incaricato almeno 2 giorni  lavorativi  prima  del  trasferimento  stesso. 

Tali partite di vino, oggetto di  commercializzazione  o  imbottigliamento fuori zona, devono rispondere  alle  caratteristiche  chimico-fisiche previste al successivo art. 6.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Vino Nobile di Montepulciano:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto,  equilibrato  e  persistente,  con  possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.,

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

Vino Nobile di Montepulciano riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: profumo intenso, etereo, caratteristico;

sapore: asciutto,  equilibrato  e  persistente,  con  possibile sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.,

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e  dell'estratto  non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile  di  Montepulciano»  è  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il  consumatore nonché delle altre menzioni facoltative nel rispetto  delle  vigenti norme.

Le medesime,  esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali,  sono riportate nell'etichettatura soltanto in  caratteri  tipografici  non più grandi e evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di origine del vino,  salve  le  norme  generali  più  restrittive. 

E' consentito l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo secondo le  condizioni  generali  di  utilizzo  dei  toponimi  e  nel rispetto delle procedure amministrative che prevedono  una  specifica iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una specifica presa in  carico  nei  registri  obbligatori  di cantina. Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Vino Nobile di  Montepulciano»  deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita  «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere messo in consumo  esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il comprensorio del Vino Nobile ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in provincia di Siena.

Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio è compreso nell’area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini.

E’ costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano così diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoché assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.

In sintesi, complessivamente si distinguono 4 tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest’ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilità idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttività delle piante).

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo. Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi, che favoriscono l’evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve.

L’indice Winkler è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

Le piogge medie, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a circa 740 mm. La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l’estate è tendenzialmente asciutta.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Le radici della viticoltura e dell’enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell’economia e delle tradizioni locali di Montepulciano.

Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate non all’autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di vendita registrati dal 789 in poi.

Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per il commercio e l’esportazione del vino di Montepulciano. Il vino ha assunto fama internazionale fino dal XVII secolo, quando fu celebrato da Francesco Redi come “Re di ogni vino”, e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio.

La prima citazione conosciuta di “Vino Nobileè datata 1787 “per rimborso al cuoco di casa Marsichi per spesa per il vitto, non compreso il vino portato da Monte Pulciano per nostro servizio L. 50,15.

Vino Nobile portato per regalare al Conservatorio detto il Conventino per le obbligazioni contratte...” .

Quanto sopra si legge in una lunga “Nota di Viaggio per suor Luisa Sisti e signore Maestre” redatta da Giovan Filippo Neri, Governatore del Regio Ritiro di S.Girolamo in Montepulciano.

Cosimo Villifranchi, medico fiorentino, nell’anno 1773 riporta nella sua celebre Oenologia Toscana la maniera di fare il vino a Montepulciano descrivendo le varietà delle uve, ma anche il territorio (il territorio di Montepulciano che produce il vino migliore si stende dalla Città per la parte di levante da due in tre miglia dall’una all’altra banda di tal direzione, territorio tutto situato in costa…).

Segue la descrizione delle aziende produttrici, dei sistemi di coltivazione e vinificazione nonché ulteriori informazioni sulla natura del suolo: “il suolo o terreno della costa di Monte Pulciano è per la maggior parte tufo, e terra sciolta arenosa, e sassola”.

Nella “Statistica Agraria della Val Di Chiana” di Giuseppe Giulj (1830), nel capitolo relativo a “Delle specie di vino scelto e dei modi di fabbricarlo”, è riportato che: “a cinque specie si possono ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantità nella valle, e sono quelli neri, il Vino Nobile di Monte Pulciano, e l’aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut ed il Vin Santo; parlerò del modo tenuto per fabbricarli, e comincerò a dare la descrizione di questi dettagli da quelli relativi al vino di Monte Pulciano, per essere quello che è conosciuto in tutta l’Europa ……

Le vigne destinate per la coltivazione di questa specie di vino sono poste in collina in terreno tufaceo, ed in conseguenza sterile, ed esposte al mezzogiorno, onde le viti siano dominate dal sole.

Poco è il prodotto di dette piante, ma l’uva vi giunge a perfetta maturità, ed ha un odore ed un sapore non comune all’uva delle stesse specie prodotta da viti non coltivate in tali località”.

L’Autore prosegue elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di fermentazione e condizionamento.

A qualche anno prima (1828) risale la prima spedizione del Vino Nobile in America via nave, come riportato dal Giornale Agrario della Toscana, edito dall’Accademia dei Georgofili.

A giustificazione dell’importanza assegnata alla produzione enologica locale, è da citare la storica presenza delle cantine nel sottosuolo dei palazzi signorili della città di Montepulciano, cantine in parte tuttora utilizzate per l’invecchiamento del vino

Dumas, nel celebre romanzo “Il Conte di Montecristo” scritto fra il 1844 ed il 1846 afferma che con la cacciagione “… un fiasco di vino di Montepulciano dovevano completare il pranzo.”

Il Vino Nobile di Montepulciano ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata con D.P.R. 12 luglio 1966 e grazie alla sua reputazione internazionale è stato successivamente uno dei primi vini a fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), con il D.P.R. 1 luglio 1980, ed il primo vino in assoluto in Italia ad avere apposto il contrassegno sostitutivo della fascetta di Stato da apporre sui sistemi di chiusura della bottiglia come sistema anti sofisticazione che certifica l’autenticità del prodotto a garanzia della sua origine.

Complessivamente l’incidenza dei fattori umani è da riferirsi all’individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del Disciplinare di produzione.

base ampelografica dei vigneti:

il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base ampelografica del vino Nobile.

Il vitigno è coltivato da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).

Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse varietà ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero, Mammolo) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialità del territorio e del vitigno base.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i limiti produttivi previsti dal Disciplinare.

Sono rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).

I sesti d’impianto sono evoluti verso densità medio-alte, con un minimo di 3.330 piante/ha.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla produzione di vini dalla lunga tenuta nel tempo. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di maturazione di 2 anni, di cui almeno 1 in contenitori di legno.

Per la tipologia Riserva, riferita a vini maggiormente strutturati e di corpo, la maturazione minima deve essere pari a 3 anni.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico

La DOCG Vino Nobile di Montepulciano è riferita a 2 tipologie di vino rosso (base e Riserva) che si differenziano per struttura e alcolicità, oltre che per la durata della maturazione dei vini.

Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all’art. 6 del Disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione.

In particolare i vini si presentano di colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento.

Evidenziano un profumo intenso, etereo, con caratteristiche note fruttate (amarena), floreali (viola) e speziate; al gusto sono molto strutturati, equilibrati ed eleganti, con tannicità evidente che conferisce buona serbevolezza nel tempo.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l’urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree della Toscana.

Il ruolo esercitato dall’ambiente di coltivazione sulle caratteristiche qualitative del vino è dimostrato dagli studi sul territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989 (Campostrini e Costantini, 1996), le quali hanno evidenziato come i suoli presenti nel territorio di produzione del Vino Nobile conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali caratteristiche di amarena, viola e speziato.

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell’uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all’inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività.

Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.

L’orografia collinare e l’esposizione dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell’accrescimento vegetativo delle piante.

L’elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell’uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l’elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica e fenolica delle uve.

La secolare storia del vino di Montepulciano dall’epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e coltura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità.

Fino dalle sue origini remotissime Montepulciano fonde con il vino la sua storia come testimonia una kylix (tazza da vino) rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della città.

Il documento più antico riferibile al vino di Montepulciano è del 789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di Policiano.

In seguito il Ripetti nel suo "Dizionario storico e geografico della Toscana" cita un documento che risale al 1350, nel quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano.

E' comunque documentato fin dall’alto Medioevo che i vigneti di Mons Pulitianus producevano vini eccellenti, e alla metà del 1500 Sante Lancerio, cantiniere di papa Paolo III Farnese, celebrava il Montepulciano “perfettissimo tanto il verno quanto la state odorifero, polputo, non agrestino, né carico di colore, sicchè è vino da Signori” per le tavole dei nobili, appunto, anche se le etichette più remote indicavano semplicemente Rosso Scelto di Montepulciano.

Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo "Bacco in Toscana" del 1685, con tanta efficacia il vino.

Il Redi immagina che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: Bella Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano…”, e conclude “Montepulciano d'ogni vino è Re!”.

Il poemetto ebbe un grande successo ed arrivò, di corte in corte, nelle mani di Guglielmo III re d'Inghilterra.

Forse è proprio al Redi e alla celebrità che procurò ai vini toscani con il suo scritto che si deve la predilezione del re Guglielmo per questi vini. Ne è testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il Moscadello di Montalcino ed il Vino Nobile di Montepulciano.

Alla fine del XIX secolo è sentita l’esigenza dei istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una Scuola pratica di Agricoltura e tuttora al confine con il vicino comune di Cortona è attivo un Istituto Tecnico Agrario.

Più recentemente, nel 1933, nella pubblicazione “Vini tipici senesi” a cura di Montanari e Musiani, si trova una dettagliata descrizione delle tecniche di produzione del Vino Nobile Di Montepulciano, molto simile agli odierni disciplinari delle denominazioni.

Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il Consorzio dei produttori del Vino Nobile.

La storia più recente del Vino Nobile di Montepulciano è contraddistinta da un’evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione. Le densità d’impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l’ottimale sviluppo vegeto-produttivo e un idoneo stato sanitario dell’uva.

Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzate le fermentazioni, il periodo di maturazione in legno e l’impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino di grande struttura, dotato di longevità e stabilità nel tempo

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane srl è riconosciuto come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’articolo 48 del Reg. CE n. 479/2008 con decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 maggio 2009. Valoritalia srl è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, primo capoverso,

lettera a) e c), ed all’articolo 26 del REG CE n° 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, secondo capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n .21 del 19.11.2010 (allegato n. 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI TAVERNELLE MONTALCINO

VIGNETI TAVERNELLE MONTALCINO

MOSCADELLO DI MONTALCINO

D.O.C.

Modifica Decreto 26 maggio2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base apelografica

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale dal vitigno

“Moscato Bianco” .

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” può essere prodotto nelle tipologie “Tranquillo”, “Frizzante” e “Vendemmia Tardiva”, alle condizioni previste dal presente disciplinare.

Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Montalcino

in provincia di Siena.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono.

Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Giacitura: collinare.

Altitudine: non superiore ai 600 m. s.l.m..

Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.

Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall’anno 1996, la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro.

Nei primi due anni di vegetazione dall’impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione.

Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui all’art.4.

Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e dei vini.

Pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso.

 

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” non deve essere superiore a

10,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata,

pari a 65,00 hl/ha in vino finito per i tipi “Tranquillo” e “Frizzante”.

Per il tipo “Vendemmia Tardiva” la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a

5,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata,

pari a 22,50 hl/ha in vino.

Per le uve atte a produrre la tipologia Vendemmia Tardiva è consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati.

Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,00% vol. per i tipi “Tranquillo” e “Frizzante”.

Le uve destinate alla produzione della tipologia “Vendemmia Tardiva”, ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La presa di spuma per il tipo “Frizzante” deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi “Tranquillo” e “Frizzante

e al 45% per il tipo “Vendemmia Tardiva”.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’art. 3.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.

L’eventuale arricchimento per le tipologie “Tranquillo” e “Frizzante” potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo per il vino “Moscadello di Montalcino” o con Mosto Concentrato Rettificato.

Per la tipologia “Vendemmia Tardiva” è vietato qualsiasi tipo di arricchimento.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a DOC “Moscadello di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie:

 

Tipologia “Tranquillo”:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell’uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Tipologia “Frizzante”:

colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;

profumo: caratteristico, delicato, fresco e persistente;

sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell’uva moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

di cui almeno un quarto ancora da svolgere;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Tipologia “Vendemmia Tardiva”:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

profumo: caratteristico, delicato e persistente;

sapore: aromatico, dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

acidità volatile massima: 25,0 millequivalenti/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Il vino a DOC “Moscadello di Montalcino” qualificato “Vendemmia Tardiva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno

un anno,

calcolato dal  1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

e non può essere immesso al consumo prima del

1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia.

Durante l’affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

 

Articolo 7

Etichettatura, presentazione e confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000.

Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Moscadello di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione “Moscadello di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Superiore”, “Vecchio”, “Riserva” e similari.

È consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, “Cascina” ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE in materia.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,

che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella designazione e presentazione in etichetta del vino “Moscadello di Montalcino” nei tipi “Frizzante” e “Vendemmia Tardiva”, deve sempre figurare una delle dizioni “Frizzante” o “Vendemmia Tardiva”, secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata.

Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione “Moscadello di Montalcino”.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione del vino Moscadello di Montalcino, che corrisponde all’area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena.

Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.

L’area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso.

La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est.

Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data

la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale.

Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate.

La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante.

Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Montalcino è conosciuto da secoli come la patria del Moscadello. Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino lo ringrazia elogiandolo per il dono di un “caratello di prezioso, delicato Moscadello, tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la sete in su’ le labbra ...”.

Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591, dimostrano che nei poderi di proprietà dell’Abbazia di Sant’Antimo i mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei primi decenni del Seicento, lo apprezzava “per la sua gagliardia e sapore” e con grande discrezione “solea spesso richiederlo per sé e per la sua Corte”.

Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell’Ottocento, non mancava mai la citazione con elogio del Moscadello di Montalcino “fra i più rari e rinomati vini di Toscana”.

Molto nota è la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta aretino, uomo di raffinate qualità e scienziato insigne, che compose nel 1685 il “Bacco in Toscana”, in onore ai migliori vini della sua terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito del Moscadello di Montalcino decantava: “Del leggiadretto/del sì divino/Moscadelletto/di Montalcino”.

Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi che testimoniano l’apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo più drammatico della sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attività antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere di Moscadello di Montalcino, che offriva con orgoglio ai suoi amici.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Moscadello di Montalcino, alla vista, si presenta giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire più cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l’olfatto: aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il tipo con appassimento.

Il palato è piacevolmente appagato dal dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante offre l’invitante brio del leggero “perlage”, mentre la tipologia Vendemmia Tardiva dimostra la vellutata eleganza e l’avvolgenza di un vino passito. Il Moscadello di Montalcino Tranquillo e Frizzante è da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva può essere conservato anche negli anni.

Trova la sua collocazione naturale a fine pasto, accompagnando piacevolmente pasticceria e dolci secchi. In cucina viene usato come base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati.

Felicissimo risulta l’accompagnamento con formaggi erborinati.

Il vino Moscadello di Montalcino deve essere servito in calici di media capacità e a una temperatura di 10 -12°C.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Moscadello di Montalcino.

La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni.

I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell’ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo.

Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque.

I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione.

Anche il clima influisce sui vitigni e sul loro sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre.

Le piogge della fase primaverile sono utili per l’accumulo di acqua a livello dell’apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione.

Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità.

Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco.

Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.

Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Moscato Bianco e degli altri vitigni autorizzati durante la fase vegetativa.

La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

L’attività di controllo della Denominazione di Origine Controllata Moscadello di Montalcino, è affidata alla società Valoritalia, i cui dati sono riportati di seguito.

Nome e Indirizzo:

Valoritalia Unità operativa 26 Montalcino

Piazza Cavour, 8

53024 MONTALCINO - SI

Telefono 0577 846155 - Fax 0577 846363;

E-mail info@valoritalia.it

La società ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ed opera con l’Unità n° 26 che ha sede a Montalcino.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera

produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata: il Piano dei Controlli attivato permette di monitorare costantemente la produzione lungo tutta la

filiera, dal vigneto e fino al momento dell’imbottigliamento.

Tutte le partite di vino devono essere dichiarate idonee prima dell’immissione al consumo. Ciascun lotto di prodotto viene campionato e portato all’approvazione di una Commissione di Degustazione appositamente dedicata. Presso la Commissione viene fatta una analisi chimico-fisica per verificare la rispondenza dei parametri analitici previsti, nonché una analisi organolettica da parte di un panel di cinque esperti.

Solo sulla base dell’idoneità è possibile effettuare l’immissione in commercio.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI MONTALCINO

VIGNETI MONTALCINO

ROSSO DI MONTALCINO

D.O.C.

 Decreto 07 giugno1996

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto 07 marzo 2014

Modifica Decreto 27 ottobre 2015

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il vino DOC “Rosso di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno

“Sangiovese”.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve destinate a produrre il vino a DOC “Rosso di Montalcino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Montalcino

in provincia di Siena.

così come delimitato alla data del 30 novembre 2011 (data di approvazione del disciplinare di produzione consolidato).

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

4.1. Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC “Rosso di Montalcino” devono essere quelle della zona e comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.

4.2. Sono da considerarsi idonei i terreni adatti ad assicurare una maturazione ottimale delle uve;

4.3 Le densità di impianto: devono essere quelle usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per gli impianti già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell’impianto, per i nuovi impianti e reimpianti realizzati a partire dal 1 gennaio 2016 la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro, al momento dell’iscrizione.

4.4 Le forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino;

4.5. Ê vietata ogni pratica di forzatura.

Ê consentita l’irrigazione di soccorso. 

4.6. La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC ”Rosso di Montalcino” non deve essere superiore a

9,00 t/ha di vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 63,00 di vino. 

4.7. Nel caso della rivendicazione della menzione “vigna” o “vigneto” la produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a

8 tonnellate per vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 56,00 di vino.

4.8 Fermi restando il limiti massimi sopra indicati, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg. 3 di uva.

4.9 Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti, nei primi due anni di vegetazione dell’impianto, non potrà essere rivendicata alcuna produzione.

Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione

e del 70%, al quarto anno di vegetazione,

del massimale di cui all’art. 4 al presente articolo.

Dal 5° anno di impianto può essere rivendicato il 100% della produzione.

4. 10. La resa massima uva/ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli dovrà essere riportata nei suddetti imiti purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati.

Qualora superi detto limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”.

 

7.11. Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

Qualora venga utilizzata la menzione “vigna” o “vigneto” le uve devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

5.1. Nella vinificazione del vino DOC “Rosso di Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche previste dalla normativa in materia.

5.2. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla DOC.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

5.3 L’arricchimento potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino “Brunello di Montalcino” o “Rosso di Montalcino”, o con Mosto Concentrato Rettificato.

5.4. Nel caso di rivendicazione della menzione “vigna” o “vigneto” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

5.5. Il vino DOC “Rosso di Montalcino” può essere designato per passaggio di classificazione dal vino DOCG “Brunello di Montalcino” in corso di elaborazione, nel rispetto delle relativo disciplinare di produzione e ferme restando le rese ad ettaro previste per il “Brunello di Montalcino”.

Qualora per il vino di provenienza sia stata rivendicata la menzione di una “vigna” o “vigneto”, tale rivendicazione può essere mantenuta.

5.6. Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’art. 3.

5.7. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.

5.8. I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino sfuso atto a divenire Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, devono darne comunicazione all’Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento.

5.9 Ai fini dell’utilizzazione della Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente.

5.10. Qualora venga rivendicata la menzione “vigna” o “vigneto”, la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.

5.11. Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo a quello all’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il vino DOC “Rosso di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

7.1. Ê vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ”Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Selezione”, “Superiore”, “Tradizionale”, “Tradizione”, “Vecchio”, “Riserva”, “Collezione” e similari.

7.2. Ê consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

7.3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia.

7.4. Nella designazione dei vini della Denominazione di Origine Controllata del vino “Rosso di Montalcino” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” o “vigneto” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.

7.5. Sulle bottiglie contenenti il vino Denominazione di Origine Controllata del vino “Rosso di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacità espresse in litri:

0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000; 5,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000.

8.2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino” possono essere usate unicamente bottiglie di vetro di tipo “Bordolese”, di vetro scuro e chiuse con tappo di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

8.3. Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione del vino Rosso di Montalcino, che corrisponde all’area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena.

Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.

L’area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso.

La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est.

Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale.

Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700

millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate.

La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature

sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame

La produzione di un vino rosso giovane è presente da molto tempo sul territorio di Montalcino. Nel tempo questo vino è stato designato in vari modi ed ha assunto un ruolo rilevante nel territorio di Montalcino.

Sono note informazioni di un vino che veniva chiamato Vermiglio e era prodotto per essere consumato in tempi relativamente brevi per le sue caratteristiche di freschezza e fragranza.

Nella seconda parte del XIX secolo esisteva la produzione di un vino definito come “Rosso” e uno di questi fu premiato con medaglia di bronzo nel 1869.

Nell’ambito della Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935, furono presentati dei vini “Rosso” provenienti da Montalcino.

Negli anni ’60 del XX secolo si pensò di inquadrare questo vino nell’ambito di una denominazione di origine e la prima idea fu di designare questo vino come “Rosso dai Vigneti di Brunello”.

Successivamente il vino è stato designato come “Rosso di Montalcino”, nome che si è radicato proprio per essere immediato e legato al territorio.

Il Rosso di Montalcino è apprezzato per la sua fragranza e freschezza, data dagli aromi primari (fruttati) e dagli aromi secondari (provenienti dalla fermentazione).

Ha l’apprezzamento di una ampia fascia di consumatori, perché è di facile abbinamento ed ha caratteristiche di versatilità.

E' infatti possibile trovare in commercio del Rosso giovane oppure del Rosso più strutturato e complesso.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente oesclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Rosso di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore rosso rubino intenso. Ha profumo caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo e gradevolmente tannico.

Il Rosso di Montalcino si accompagna a primi piatti con salse strutturate ed a salumi, formaggi e carni non troppo strutturate. Va servito in calici a forma ampia e ad una temperatura di 16-18°C.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Rosso di Montalcino.

La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni.

I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell’ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di

riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua.

Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque.

I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre.

Le piogge della fase primaverile sono utili per l’accumulo di acqua a livello dell’apparato radicale, utile alla pianta per

sviluppare bene la prima fase della vegetazione.

Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco.

Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.

Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa.

La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:

Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane

Via Piave, 24

00187 - Roma

Tel.: +39 06 45437975

Fax: +39 06 45438908

e-Mail: info@valoritalia.it

 

10.2. La società ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ed opera con l’Unità n° 26 che ha sede a Montalcino.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 , che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

10.3. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata:

il Piano dei Controlli attivato permette di monitorare costantemente la produzione lungo tutta la filiera, dal vigneto e fino al momento dell’imbottigliamento.

Tutte le partite di vino devono essere dichiarate idonee prima dell’immissione al consumo.

Ciascun lotto di prodotto viene campionato e portato all’approvazione di una Commissione di Degustazione appositamente dedicata.

Presso la Commissione viene fatta una analisi chimico-fisica per verificare la rispondenza dei parametri analitici previsti, nonché una analisi organolettica da parte di un panel di cinque esperti.

Solo sulla base dell’idoneità è possibile per il produttore ottenere i contrassegni da applicare a ciascuna bottiglia prodotta e quindi effettuare l’immissione in commercio.

Tali contrassegni sono prodotti dal Poligrafico dello Stato ed hanno una numerazione progressiva che permette la tracciabilità di ciascuna partita immessa in commercio.

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiali.

 

VIGNETI SAN BIAGIO MONTEPULCIANO

VIGNETI SAN BIAGIO MONTEPULCIANO

ROSSO DI MONTEPULCIANO

D.O.C.

Decreto 9 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata «Rosso di  Montepulciano» è riservata al  vino  rosso  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale,  la  seguente   composizione   ampelografica:  

Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%,

possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del  30%,  vitigni complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con decreto  ministeriale 7  maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo

aggiornato con decreto ministeriale 29  maggio  2010,  autorizzati  e raccomandati per la provincia di Siena  purché  la  percentuale  dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti  allo  schedario viticolo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano»,  deve  essere  adeguata  entro  la  quinta  vendemmia successiva alla data di pubblicazione del  presente  disciplinare  di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti  di cui sopra, iscritti a  titolo  transitorio  allo  schedario  viticolo della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Rosso  di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni  aromatici  ad  eccezione  della  Malvasia Bianca Lunga.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La  zona  di  produzione  delle   uve   ricade   nel   territorio amministrativo del comune di

Montepulciano,

in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da una  linea  che  partendo  dall'incrocio  della   linea   ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi  del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a  raggiungere  la  suddetta  ferrovia  a  nord  della  stazione

ferroviaria di Montallese.

Detto confine  segue  quindi  la  suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio  del  comune  di  Montepulciano,  frazione Valiano,

delimitata da una linea che, partendo dal punto  in  cui  il confine comunale interseca la strada delle  Chianacce  a  quota  251, percorre, procedendo in senso orario, il  suddetto  confine  comunale fino ad incontrare la strada Padule a  quota  253.

Segue  quindi  la predetta strada fino al bivio con la strada  vicinale  delle  Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la  strada  Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge  la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il  punto di partenza.

I  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine controllata «Rosso di  Montepulciano»  sono  utilizzabili  anche  per produrre vini  DOC  «Vin  Santo  di  Montepulciano»  alle  condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di Montepulciano» devono essere quelle normali  della  zona  e  comunque atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei  unicamente  i  vigneti  ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250  e  i  600  metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque  atti  a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del  vino. 

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i  reimpianti  dei  vigneti  idonei  alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso  di Montepulciano»,

la densità minima ad ettaro  deve  essere  di  3.330 ceppi.

 

La resa massima di uva  ammessa  per  la  produzione  di  vino  a denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  non deve essere superiore a

10,00 t/ha di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata nel limite  di  cui  sopra,  purché  la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino  a denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano», 

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato  nazionale  per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini previa  istruttoria  della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del  vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del

decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio  1980  (decreto  di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria.

 

La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano» non può essere immesso al  consumo  prima  del 

primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

E' consentito, previa comunicazione alle strutture  di  controllo autorizzate,  da  presentarsi  a   cura   del   vinificatore,   entro il sedicesimo  mese  a  partire  dal  1°  gennaio   successivo   alla vendemmia, 

che  il  vino  atto  a  poter  essere  designato  con  la denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di Montepulciano»  sia  riclassificato  alla  denominazione  di  origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  purché  corrisponda   alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  relativo  disciplinare  di produzione.  

Tuttavia   qualora   partite   di   «Vino   Nobile   di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la  denominazione   stabilita   deve   essere   mantenuta   in   modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano» all'atto dell'immissione al  consumo  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino;

profumo: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini  -  modificare  i  limiti  dell'acidità  e  dell'estratto   non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

 

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  è  vietata  l'aggiunta   di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi   compresi   gli   aggettivi   «fine»,   «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali  non  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

E' altresì consentito l'utilizzo,  nel  rispetto  delle  vigenti norme, delle altre menzioni facoltative.

Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono  riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di  origine  del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura  del   vino   a   denominazione   di   origine controllata «Rosso di  Montepulciano»  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso   di Montepulciano»  deve  essere  messo  in  consumo  esclusivamente   in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di  vetro  scuro  e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto  a  norma  di legge.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il comprensorio del vino “Rosso di Montepulciano” ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in provincia di Siena. Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio è compreso nell’area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine e ricalca i limiti di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini.

E’ costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano così diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoché assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.

In sintesi, complessivamente si distinguono 4 tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest’ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilità idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttività delle piante).

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo. Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi, che favoriscono l’evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve.

L’indice Winkler è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

Le piogge medie rilevate da stazioni meteorologiche presenti sul territorio, su base pluriennale, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a 740 mm.

La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l’estate è tendenzialmente asciutta.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Le radici della viticoltura e dell’enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell’economia e delle tradizioni locali di Montepulciano.

Assieme al Vino Nobile, e storicamente ancora prima di esso, il comprensorio era ben noto per la produzione di un vino giovane da pasto, non sottoposto a lunga maturazione, come riportato in diversi documenti antecedenti al 1787, data della prima citazione del Vino Nobile.

Sante Lancerio, storico e soprattutto bottigliere del Papa Paolo III, riporta nei suoi resoconti al seguito del Papa dettagliate descrizioni dei vini ed in proposito scrive “Il Vino di Montepulciano è perfettissimo tanto il verno quanto la state, et meglio è il rosso la state, io ne son certo.”

Il vino di Montepulciano ha assunto fama internazionale fino dal 1600, quando fu celebrato da Francesco Redi come “Re di ogni vino”, e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi sempre mantenuto il ruolo di coltura principale con una importante funzione di presidio, difesa e valorizzazione del territorio, anche sotto l’aspetto paesaggistico.

Nel corso del secolo scorso la produzione di vini rossi si è orientata verso vie diverse e complementari, in grado di esaltare le potenzialità del territorio sia con la produzione di un vino a lunga maturazione in legno, ricco di alcol e struttura, sia con l’ottenimento di un vino più giovane, fruttato e leggero, in grado di preservare l’integrità dei profumi primari e rappresentato dal “Rosso di Montepulciano”, la cui produzione non è in contrasto con il “Vino Nobile” ma anzi completa assieme al Vinsanto le tipicità storiche del territorio.

Il vino Rosso di Montepulciano ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata con D.P.R. 21 dicembre 1988 e di anno in anno ha visto incrementare la superficie iscritta all’Albo e la produzione, attestata nelle ultime annate attorno a 18.000 hl.

Complessivamente l’incidenza dei fattori umani è da riferirsi all’individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del Disciplinare di produzione.

base ampelografica dei vigneti:

il Sangiovese, in particolare il biotipo locale chiamato Prugnolo gentile, costituisce la base ampelografica del vino Rosso di Montepulciano.

Il vitigno è coltivato da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storico-bibliografici, tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).

Tra i vitigni complementari si sono nel tempo individuate diverse varietà ad uva nera, sia del germoplasma autoctono (Canaiolo nero in particolare) che internazionale, in grado di esaltare le potenzialità del territorio e del vitigno base. E’ permesso anche l’impiego di una piccola percentuale di uve a bacca bianca, come tradizione negli uvaggi toscani.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i limiti produttivi previsti dal Disciplinare.

Sono rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).

I sesti d’impianto sono evoluti verso densità medio-alte, in genere con un minimo di 4.000 piante/ha ben oltre i limiti minimi previsti dal disciplinare.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle consolidate in zona per la vinificazione di uve nere destinate alla produzione di vini rossi tranquilli, pronti per il consumo anche dopo pochi mesi dalla vendemmia e adatti ad una buona tenuta nel tempo, senza necessità di eccessive gradazioni alcoliche o di lunga maturazione in legno.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico

La DOC Rosso di Montepulciano è riferita a una tipologia di vino rosso che dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all’art. 6 del Disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione.

In particolare i vini si presentano di colore rosso rubino intenso, evidenziano un profumo intenso con caratteristiche note primarie fruttate e floreali; al gusto sono mediamente strutturati, equilibrati ed eleganti.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L’interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l’urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree.

Il ruolo esercitato dall’ambiente di coltivazione sulle caratteristiche qualitative del vino è dimostrato dagli studi sul territorio e dalle indagini di zonazione svolte fino dal 1989 (Campostrini e Costantini, 1996), le quali hanno evidenziato come i suoli presenti nel territorio di produzione del vino Rosso di Montepulciano conferiscono in particolare al Sangiovese note sensoriali caratteristiche di amarena e viola.

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell’uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all’inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività.

Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione.

L’orografia collinare e l’esposizione dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla coltivazione della vite.

Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media del mese di luglio inferiore a 30 mm) determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell’accrescimento vegetativo delle piante.

L’elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell’uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l’elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica e fenolica delle uve.

La secolare storia del vino di Montepulciano dall’epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e coltura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione enologica di qualità, sia per ottenere vini dal lungo invecchiamento, sia per la produzione di vini più giovani e fruttati.

Fino dalle origini remotissime Montepulciano fonde con il vino la sua storia, come testimonia una kylix (tazza da vino) rinvenuta nel 1868 in una tomba etrusca nei pressi della città.

Il documento più antico riferibile al vino di Montepulciano è del 789: il chierico Arnipert offre alla chiesa di San Silvestro sull'Amiata un pezzo di terra coltivata a vigna posta nel castello di Policiano. In seguito il Ripetti nel suo "Dizionario storico e geografico della Toscana" cita un documento che risale al 1350, nel quale si stabiliscono le clausole per il commercio e l'esportazione del vino di Montepulciano.

Passando al XVII secolo, ricordiamo come Francesco Redi, insigne come medico, naturalista e poeta, esaltasse nel suo ditirambo "Bacco in Toscana" del 1685, con tanta efficacia il vino.

Il Redi immagina che Bacco e Arianna elogino i migliori vini della Toscana: Bella Arianna con bianca mano versa la manna di Montepulciano…”, e conclude “Montepulciano d'ogni vino è Re!”.

Il poemetto ebbe un grande successo ed arrivò, di corte in corte, nelle mani di Guglielmo III re d'Inghilterra.

Forse è proprio al Redi e alla celebrità che procurò ai vini toscani con il suo scritto che si deve la predilezione del re Guglielmo per questi vini. Ne è testimonianza il viaggio compiuto nel 1669 da una delegazione inglese nel Granducato di Toscana per procurare alla corte inglese il Moscadello di Montalcino ed il vino di Montepulciano.

Alla fine del XIX secolo è sentita l’esigenza dei istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una Scuola pratica di Agricoltura e tuttora al confine con il vicino comune di Cortona è attivo un Istituto Tecnico Agrario.

La storia più recente del vino Rosso di Montepulciano è contraddistinta da un’evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione. Le densità d’impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l’ottimale sviluppo vegeto-produttivo e un idoneo stato sanitario dell’uva.

Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzate le fermentazioni, non eccessivamente lunghe, il periodo di maturazione e l’impiego dei diversi contenitori, allo scopo di ottenere un vino da pasto dotato di media struttura, non eccessivamente alcolico e ricco di aromi primari.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

Valoritalia Srl

Sede legale

Via Piave, 24

00187 ROMA

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia Srl è la società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane srl riconosciuto come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’articolo 48 del Reg. CE n. 479/2008 con decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 maggio 2009.

Valoritalia srl è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, primo capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del REG CE n° 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, secondo capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n .21 del 19.11.2010 (allegato n. 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SANT ANTIMO

VIGNETI SANT'ANTIMO

SANT’ANTIMO

D.O.C.

Decreto 18 gennaio1996

Rettifica Decreto 02 luglio1996

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Rosso è riservata al vino ottenuto

dalle uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Bianco è riservata al vino ottenuto

dalle uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.

 

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente, minimo 70%.

Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.

 

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Sangiovese dal 50 al 70%,

Malvasia nera dal 30 al 50%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per non oltre il 30%.

 

Per le tipologie “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la menzione riserva.

 

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” seguita dalle seguenti specificazioni:

“Chardonnay”,

“Sauvignon”,

“Pinot Grigio”,

“Pinot nero”,

“Cabernet Sauvignon”,

“Merlot”,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti

dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

 

Il vino rosso DOC “Sant’Antimo” può utilizzare in etichetta la menzione “Novello”, se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.

Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La zona di produzione delle uve dei vini DOC “Sant’Antimo” comprende, in provincia di Siena, la località

Sant’Antimo

parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino.

In provincia di Siena.

Tale zona così delimitata:

seguire il confine comunale in senso antiorario dalla confluenza del torrente Serlate nel fiume Ombrone; discendere l’Ombrone fino al fiume Orcia; salire l’Orcia fino all’incrocio con il torrente Asso; salire il torrente Asso fino al ponte della ferrovia a quota 210 località Podere Mulin del Fiore; seguire la linea ferroviara fino a Torrenieri all’incrocio della s.s. 2 Cassia, seguire verso nord la s.s. 2 Cassia vecchio tracciato fino al ponte sul torrente Serlate a quota 149, seguire il torrente Serlate fino alla confluenza con il fiume Ombrone.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed ai vini elencati le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Brunello di Montalcino” e per la DOC “Rosso di Montalcino” sono utilizzabili, qualora rientranti nella zona sopra descritta, anche per produrre vino “Sant’Antimo” Rosso, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dai relativi disciplinari di produzione dei vini “Brunello di Montalcino” e “Rosso di Montalcino”.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOC “Sant’ Antimo” devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di cultura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sottoelencati: altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due volte all’anno durante il periodo estivo.

La quantità massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

 

Sant’Antimo Bianco: 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha;

Sant’Antimo Chardonnay: 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha;

Sant’Antimo Sauvignon: 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha;

Sant’Antimo Pinot Grigio: 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha;

Sant’Antimo Rosso: 9,00 t/ha, 63,00 hl/ha;

Sant’Antino Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice: 9,00 t/ha, 31,50 hl/ha;

Sant’Antimo Cabernet Sauvignon: 8,00 t/ha, 56,00 hl/ha;

Sant’Antimo Merlo: 8,00 t/ha, 56,00 hl/ha;

Sant’Antimo Pinot Nero: 8,00 t/ha, 56,00 hl/ha.

 

La resa massima uva/ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata ai suddetti limiti attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Qualora superi detto limite tutta la produzione non avrà diritto alla DOC “Sant’Antimo”.

Per la produzione della tipologia Novello le uve a bacca rossa destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% vol.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Bianco e “Sant’Antimo” Rosso, possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve se corrisponde la composizione ampelografica.

Per le tipologie “Vin Santo” e “Vin Santo Occhio di Pernice” la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini “Sant’Antimo” Bianco e “Sant’Antimo” Rosso.

Per la produzione del vino a DOC “Sant’Antimo” le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare alle tipologie di vino sotto specificate i titoli alcolometrici volumici minimi naturali a fianco di ciascuna indicati:

 

Sant’Antimo Bianco: 11,00% vol.;

Sant’Antimo Chardonnay: 11,00% vol.;

Sant’Antimo Sauvignon: 11,00% vol.;

Sant’Antimo Pinot Grigio: 11,00% vol.;

Sant’Antimo Rosso: 11,50% vol.;

Sant’Antimo Cabernet Sauvignon: 11,50% vol.;

Sant’Antimo Merlot: 11,50% vol.;

Sant’Antimo Pinot Nero: 11,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione dei vini DOC “Sant’Antimo” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla DOC.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata

non prima del  1° dicembre dell’anno di raccolta

e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;

l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale

disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere

un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%;

la conservazione e l’invecchiamento delle tipologie di vini “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice, deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a cinque ettolitri;

l’immissione al consumo del “Sant’Antimo” Vin Santo e del “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice, non può avvenire prima del

1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l’immissione al consumo del “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice con la menzione riserva, non può avvenire prima del

1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d’invecchiamento il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Per la produzione della sola tipologia del vino a DOC “Sant’Antimo” Rosso è previsto, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione il passaggio dal “Brunello di Montalcino” e dal “Rosso di Montalcino”, ferme restando comunque le rese del prodotto dal quale il vino proviene.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’art. 3.

L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della provincia di Siena.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo in provincia di Siena per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini DOC “Sant’Antimo” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie.

 

“Sant’Antimo” Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: sapido, armonico, a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20, 00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Riserva:

colore: da paglierino dorato fino all’ambrato intenso;

profumo: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

tipo secco:

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo:  2,00% vol.;

acidità totale minima: tipo secco 4,50 g/l;

tipo amabile:

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:  3,00% vol.;

acidità totale minima:tipo amabile 5,00 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice riserva:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

profumo: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico, lievemente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Pinot Grigio:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato con ricordi di frutta;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Pinot Nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

profumo: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Sant’Antimo” Novello:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: fruttato, fresco, con ricordo dell’uva appena spremuta;

sapore: leggero, gradevole, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, presentazione e confezionamento

 

I vini DOC “Sant’Antimo” se immessi in commercio in contenitori di capacità inferiore a litri cinque non possono essere confezionati in recipienti diversi dalle bottiglie di vetro chiuse con tappi di sughero.

I vini DOC “Sant’Antimo” Vin Santo e “Sant’Antimo” Vin Santo Occhio di Pernice, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,75 litri.

Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle confezioni contenenti il vino DOC “Sant’Antimo” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

E’ vietato usare, insieme alla denominazione “Sant’Antimo”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi ”Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Superiore”, “Vecchio”, “Riserva” e similari.

E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, indicazioni di vigneti, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, aree, fattorie e località, dalle quali effettivamente provengono le uve.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, “Cascina” e altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia.

I vini per i quali, all’atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata “Sant’Antimo”, seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell’imbottigliamento con la denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore al competente organismo di controllo.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il territorio di produzione del vino Sant’Antimo, che corrisponde all’area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena.

Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri.

L’area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso.

La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est.

Il clima è mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale.

Questo è dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei

mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri.

In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante.

Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La denominazione trae origine da uno dei monumenti simbolo di Montalcino in provincia di Siena, l'abbazia romanica di Sant'Antimo, ed è stata voluta dai produttori per valorizzare tutti quei vitigni di qualità che hanno raggiunto gradimento tra i consumatori.

Molte notizie storiche testimoniano la produzione di vini da parte dei Monaci dell’Abbazia di Santa’Antimo, la quale si trovava sul percorso della via Francigena, sulla quale transitavano molti pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso Roma. Sant’Antimo è stata fondata da Carlo Magno nel IX secolo e pertanto ha rappresentato da sempre un punto di riferimento per la produzione agricola e quindi anche vitivinicola del territorio.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Sant’Antimo ha caratteristiche diverse secondo le varie tipologie prodotte. Le tipologie bianco hanno colore giallo paglierino, profumi delicati ed intensi e sono pieni ed armonici al gusto.

I rossi hanno colore rosso rubino, profumi fruttati più o meno marcati e sapori pieni, vellutati ed armonici. Le tipologie Vin Santo hanno colori intensi tendenti all’ambrato, caratteristici profumi derivanti dalle modalità di produzione e sapore dolce, morbido e vellutato.

In funzione delle tipologie i vini sono da consumare in tempi relativamente brevi, ovvero possono sopportare periodi di invecchiamento.

Date le numerose tipologie è possibile abbinare il Sant’Antimo a numerosi piatti. I banchi trovano naturale collocazione con piatti delicati ed a base di pesce. Per quanto riguarda i rossi è possibile accostarli sia a primi piatti di pasta, che a piatti di carni bianche e rosse, nonché a formaggi.

Il vino Sant’Antimo richiede bicchieri dalla forma ampia, comunque adatta alla tipologia Bianco oppure Rosso o Vin Santo che viene servita. Anche la temperatura varia dai 10°-12° per i Bianchi, a 18°-20° per i Rossi e a 16°-18° per i Vin Santo.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)

La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Sant’Antimo.

La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni.

I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell’ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di mantenere la riserva di acqua.

Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni più profonde per favorire la penetrazione delle acque.

I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono ai vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione.

Anche il clima influisce sui vitigni e sul loro sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre.

Le piogge della fase primaverile sono utili per l’accumulo di acqua a livello dell’apparato radicale, utile alla pianta per

sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.

Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento dei vitigni autorizzati durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

L’attività di controllo della Denominazione di Origine Controllata Sant’Antimo, è affidata alla società Valoritalia, i cui dati sono riportati di seguito.

Nome e Indirizzo:

Valoritalia Unità operativa 26 Montalcino

Piazza Cavour, 8

53024 MONTALCINO - SI

Telefono 0577 846155 - Fax 0577 846363;

E-mail info@valoritalia.it

La società ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti ed opera con l’Unità n. 26 che ha sede a Montalcino.

Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all’art. 26 del Regolamento CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato col DM 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3) il quale prevede il 100% del controllo documentale su tutti gli utilizzatori della filiera vitivinicola, ed un controllo di tipo ispettivo annuo, a campione, su una percentuale minima degli utilizzatori che può essere così sintetizzata: il Piano dei Controlli attivato permette di monitorare costantemente la produzione lungo tutta

la filiera, dal vigneto e fino al momento dell’imbottigliamento.

Tutte le partite di vino devono essere dichiarate idonee prima dell’immissione al consumo.

Ciascun lotto di prodotto viene campionato e portato all’approvazione di una Commissione di Degustazione appositamente dedicata. Presso la Commissione viene fatta una analisi chimico-fisica per verificare la rispondenza dei parametri analitici previsti, nonché una analisi organolettica da parte di un panel di cinque esperti. Solo sulla base dell’idoneità è possibile effettuare l’immissione in commercio.

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI NOTTOLA MONTEPULCIANO

VIGNETI NOTTOLA MONTEPULCIANO

VIN SANTO DI MONTEPULCIANO

D.O.C.

Decreto 9 novembre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo I

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" può essere integrata dalle

specificazioni Riserva e Occhio di Pemice.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" e le sue specificazioni "riserva" e "occhio di pernice" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

 

"Vin Santo di Montepulciano" ,"Vin Santo di Montepulciano" riserva:

Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.

possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla  coltivazione nella Regione Toscana.

Sono esclusi i vitigni aromatici.

 

"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pemice:

Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%;

altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del50%.

I vitignì idongi,.glla cqltiyazionr rqliu Regiogg Toscana, come sopra richiamato; sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del i4 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

La  zona  di  produzione  delle   uve   atte ad ottenere la DOC “Vin Santo di Montepulciano, Vin Santo di Montepulciano riserva e Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice” ricade   nel   territorio amministrativo del comune di

Montepulciano,

in  provincia  di  Siena,

limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata  da una  linea  che  partendo  dall'incrocio  della   linea   ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi  del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a  raggiungere  la  suddetta  ferrovia  a  nord  della  stazione

ferroviaria di Montallese.

Detto confine  segue  quindi  la  suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio  del  comune  di  Montepulciano,  frazione Valiano,

delimitata da una linea che, partendo dal punto  in  cui  il confine comunale interseca la strada delle  Chianacce  a  quota  251, percorre, procedendo in senso orario, il  suddetto  confine  comunale fino ad incontrare la strada Padule a  quota  253.

Segue  quindi  la predetta strada fino al bivio con la strada  vicinale  delle  Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la  strada  Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge  la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il  punto di partenza.

I  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine controllata «Rosso di  Montepulciano»  sono  utilizzabili  anche  per produrre vini  DOC  «Vin  Santo  di  Montepulciano»  alle  condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di Pemice non deve superare

8,00 t/ha.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare

10,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i nuovi impianti e i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini, “Vin Santo di Montepulciano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi  idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti, unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, e siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiori a 250 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I vigneti impiantati dopo l’entrata in vigore del disciplinare approvato con Decreto 21 Ottobre 1996 dovranno avere la densità d’impianto di minimo 3.300 ceppi/ettaro.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’ art. 2, devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano.

L’appassimento delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale proviene l’uva iscritto da almeno cinque anni, a fare data dal 21 ottobre 1996, agli albi di competenza.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena.

La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del "Chianti" DOCG, all'albo del "Vino Nobile di Montepulciano" DOCG, all'albo del "Rosso di Montepulciano" DOC e all'albo del " Valdichiana" DOC, possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo di Montepulciano" DOC, "Vin Santo di Montepulciano" riserva DOC e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice DOC,

qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino come previsto dalle normative vigenti in materia.

Nella vinificazione dei vini a DOC "Vin Santo di Montepulciano" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei;

è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il

28,00% per il "Vin Santo di Montepulciano" DOC;

33,00% per il “Vin Santo di Montepulciano” DOC Riserva e Occhio di Pernice;

l'uva deve essere ammostata non prima del

1° dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano";

1° gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di

capacità non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano";

caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva;

caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di

tre anni per il "Vin Santo di Montepulciano",

cinque anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva,

sei anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice”.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Vin Santo di Montepulciano":

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

profumo: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima 40 milliequivalenti per litro;

 

"Vin Santo di Montepulciano" riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

profumo: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo:3,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

 

"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;

odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 4,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

acidità totale minimo: 4,50 g/l;

acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.

 

Il Vin Santo di Montepulciano doc, in tutte le tipologie, dovrà avere

un titolo di alcol svolto minimo 12,00% vol.

 

Articolo 7

Etichettatura, presentazione e confezionamento

 

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È consentito tuttavia l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

Nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di Montepulciano” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame

Il comprensorio del Vin Santo di Montepulciano ricade interamente nel Comune di Montepulciano, in provincia di Siena.

Ad eccezione della zona di fondovalle nella Valdichiana, esclusa dalla zona di produzione, tutto il territorio è compreso nell’area collinare di produzione che passa da 250 a 600 metri di altitudine.

Il substrato geologico è piuttosto uniforme e nettamente caratterizzato rispetto ad altri comprensori viticoli vicini. E’ costituito in larga misura da sedimenti marini pliocenici, dove predominano le sabbie soprattutto nelle zone a maggiore altitudine. Altri suoli, in particolare nei versanti che scendono verso la Valdichiana, si sviluppano su sedimenti continentali del Pleistocene antico.

La litologia del territorio è quindi caratterizzata da sabbie e argille marine, con presenza di conglomerati nella parte ad est del territorio. Le sabbie sono caratteristiche di Montepulciano e in Toscana si ritrovano così diffuse solo a San Gimignano, mentre sono pressoché assenti sia a Montalcino che nel Chianti Classico.

In sintesi, complessivamente si distinguono 4 tipologie di suolo: quelli evoluti sul pliocene marino sabbioso (serie pedologica cosiddetta Cusona, Strada e San Gimignano) o limo-argilloso (serie Quercia e Monte, quest’ultima poco produttiva ed a maturazione precoce) con disponibilità idriche crescenti, e quelli su pleistocene da paleosuoli o suoli recenti (serie Poggio Golo, Nottola e Valiano, che favorisce una maggiore produttività delle piante).

Per caratteristiche chimiche i suoli del Pliocene sabbioso presentano bassa capacità di scambio cationico e conducibilità, con valori medi di calcare; sul pliocene limo-argilloso e argilloso si rilevano valori più elevati di calcare e di conducibilità; i suoli evoluti su sedimenti del pleistocene sono simili tra loro per capacità di scambio cationico, in genere elevata, e si differenziano per il contenuto in calcare totale ed attivo, maggiore nei suoli recenti.

Dal punto di vista meteorologico la zona è caratterizzata da un clima mediterraneo.

Le temperature più elevate si rilevano in luglio e agosto, mentre nel periodo seguente si registrano valori più bassi,

che favoriscono l’evoluzione qualitativa aromatica e fenolica delle uve.

L’indice Winkler è mediamente pari a 1900°, con livelli inferiori alla maggiore altitudine dove si attesta a 1750°.

Le piogge medie su base pluriennale, ricavate da stazioni meteorologiche distribuite all’interno del comprensorio, sono pari a 690 mm in gran parte del territorio, e solo nella zona sud arrivano a circa 740 mm.

La massima intensità piovosa si registra in ottobre e novembre, mentre l’estate è tendenzialmente asciutta.

All’interno del territorio di produzione sono riservati ala produzione di uve da Vin Santo i vigneti con le migliori esposizioni dove l’incidenza di malattie fungine del grappolo è inferiore, in modo da permettere una maturazione ottimale in pianta.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Le radici della viticoltura e dell’enologia sono parte integrante del territorio, della cultura, della storia, dell’economia e delle tradizioni locali di Montepulciano.

Il vino prodotto in questo comprensorio riveste storicamente una connotazione nobiliare ed aristocratica, con le produzioni destinate non all’autoconsumo ma al commercio, come testimoniano tanti atti di vendita registrati dal 789 in poi.

Con un documento del 1350 furono stabilite le prime clausole per il commercio e l’esportazione del vino di Montepulciano e nel corso dei secoli la viticoltura ha poi mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio.

Nella “Statistica Agraria della Val Di Chiana” di Giuseppe Giulj (1830), nel capitolo relativo a “Delle specie di vino scelto e dei modi di fabbricarlo”, è riportato che: “a cinque specie si possono ridurre i vini scelti, che si fabbricano in una certa quantità nella valle, e sono quelli neri, il Vino Nobile di Monte Pulciano, e l’aleatico; fra quelli bianchi vi si contano il Moscadello, il vermut ed il Vin Santo”.

L’Autore prosegue elencando i vitigni, le caratteristiche delle uve e del sistema di fermentazione e condizionamento.

A giustificazione dell’importanza assegnata alla produzione enologica locale, è da citare la storica presenza delle cantine nel sottosuolo dei palazzi signorili della città di Montepulciano, cantine in parte tuttora utilizzate per l’invecchiamento del vino.

Il Vin Santo di Montepulciano ha ottenuto la Denominazione di origine controllata solo con D.M. 21 ottobre 1996, ma la sua produzione è ben documentata e storicamente presente nelle aziende locali.

Complessivamente l’incidenza dei fattori umani è da riferirsi all’individuazione ed affinamento nel tempo dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono oggi parte integrante del Disciplinare di produzione.

base ampelografica dei vigneti:

la Malvasia bianca lunga, il Trebbiano toscano ed il Grechetto bianco costituiscono la base ampelografica del Vino Santo di Montepulciano.

Tali vitigni sono coltivati da lungo tempo a Montepulciano e molti sono in proposito i riferimenti storicobibliografici,

tra questi risultano fondamentali quelli di Villifranchi (1773) e Cinelli (1873).

E’ prevista anche una tipologia “Occhio di pernice”, più rara e prodotta utilizzando anche uve a bacca nera, a base Sangiovese.

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura:

le forme di allevamento tipiche, affermatesi nel tempo, sono tali da permettere una razionale disposizione delle piante sulla superficie, in modo da agevolare le operazioni colturali e contenere le rese entro i rigidi limiti produttivi previsti dal Disciplinare.

Sono rappresentate da controspalliere con sistemi di potatura corta (cordone speronato), lunga (capovolto) o mista (Guyot).

 La gestione in verde prevede cimature e sfogliature adeguate per favorire una maggiore insolazione dei grappoli e permettere di raccogliere uve perfettamente sane da destinare poi all’appassimento.

I sesti d’impianto sono evoluti verso densità medio-alte, con un minimo di 3.300 piante/ha.

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono fondamentali e consolidate in zona per la produzione del Vin Santo. Le uve sono raccolte a piena maturità e dopo accurata cernita vengono messe ad appassire in appositi locali coperti ampi e ventilati, denominati “appassitoi” e

tradizionalmente presenti nelle strutture agricole della zona. I grappoli selezionati vengono fatti appassire distesi su sostegni orizzontali chiamati “graticci” oppure appesi su telai verticali in legno o metallo.

La durata dell’appassimento può arrivare ad alcuni mesi (fino a marzo per la tipologia Occhio di pernice), in modo da portare le uve ad una concentrazione zuccherina di almeno il 28% per la tipologia base e del 33% per la “Riserva” e per l’ “Occhio di pernice”.

La fermentazione, conservazione ed il lungo invecchiamento (minimo 3 anni per la tipologia base) avvengono in piccoli contenitori di legno all’interno di idonei locali (vinsantaia), in genere separati dal resto della cantina e spesso posti sottotetto per accentuare le escursioni termiche stagionali che influenzano il decorso stesso dell’evoluzione aromatica.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all’ambiente geografico.

La DOC Vin Santo di Montepulciano è riferita a 3 tipologie di vino (base, Riserva e Occhio di Pernice) che si differenziano per le pratiche di appassimento, per la durata dell’invecchiamento e per la tipologia produttiva dei vini. Dal punto di vista analitico e soprattutto organolettico il vino presenta caratteristiche peculiari della zona di produzione, come riportato all’art. 6 del Disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione.

In particolare i vini della tipologia base si presentano di colore giallo da dorato a ambrato intenso; evidenziano un profumo intenso, etereo, con caratteristiche di frutta matura; al gusto sono vellutati ed eleganti. La tipologia Occhio di pernice ha colore tra ambrato e topazio, con riflessi da rossastri a marrone.

 

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’interazione tra i diversi fattori naturali ed umani ha permesso in primo luogo di conservare la connotazione viticola al territorio di Montepulciano, che nel tempo non ha subito l’urbanizzazione che ha caratterizzato diverse altre aree.

Pur in presenza di diverse tipologie di suolo, la produttività e la qualità dell’uva nelle diverse situazioni viene modulata attraverso opportuni interventi antropici di tecnica colturale e di gestione del suolo, che vanno dalle lavorazioni meccaniche nei suoli meno fertili fino all’inerbimento in quelli che imprimono maggiore produttività. Tali interventi, sulla base di esperienze pluriennali, vengono eseguiti in modo da ricondurre la qualità delle uve vendemmiate a parametri uniformi ed idonei di maturazione e stato sanitario

L’orografia collinare e la scelta delle migliori esposizione dei vigneti contribuiscono a determinare un mesoclima particolarmente favorevole alla maturazione ed al successivo fondamentale appassimento delle uve.

Le piogge invernali e primaverili favoriscono il formarsi di una buona riserva idrica nei campi, mentre successivamente le scarse piogge estive (media di luglio inferiore a 30 mm) determinano in genere una moderata carenza di acqua, la quale favorisce la fase di maturazione a discapito dell’accrescimento vegetativo delle piante.

L’elevata insolazione ed il livello termico raggiunto in luglio ed agosto favoriscono una regolare invaiatura dell’uva ed una predisposizione ottimale alla maturazione, mentre in settembre ed inizio ottobre l’elevata escursione termica tra giorno e notte, in particolare alle quote maggiori, favorisce la complessità aromatica delle uve.

La secolare storia del vino di Montepulciano dall’epoca etrusca ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti bibliografici e reperti archeologici, è alla base del fattore umano di esperienze e coltura che nel tempo, in interazione con l’ambiente, hanno individuato, sviluppato e selezionato le pratiche più consone per la produzione del Vin Santo.

Sulle origini del nome Vin Santo sono molte le ipotesi, del resto questo tipo di vino ha tradizioni storiche in diversi comprensori della Toscana oltre che in varie altre regioni italiane.

Il nome potrebbe derivare dal lungo periodo di appassimento, dalla festa dei “Santi” a inizio novembre fino alla settimana “Santa” delle feste pasquali, mentre secondo alcune ipotesi deriverebbe dal vino passito portato dall’isola greca di Xantos a Firenze nel 1439, in occasione di un Concilio religioso.

In ogni caso la produzione di vini da uve appassite nasce in epoca greco-romana e si è tramandata nei secoli nella cultura contadina.

Nel periodo rinascimentale si fanno più frequenti le menzioni e le notizie sul Vin Santo di Montepulciano, ma è nell’ ‘800 che si hanno diversi documenti relativi alla commercializzazione di questo vino.

In particolare vengono citate le tenute Contucci, Mazzucchelli, Bracci, Tombesi, Giudarelli, ecc., alcune delle quali tuttora attive.

Alla fine del XIX secolo è sentita l’esigenza dei istruire le maestranze per la gestione dei vigneti e delle cantine: nel 1882 viene istituita una Scuola pratica di Agricoltura e tuttora al confine con il vicino comune di Cortona è attivo un Istituto Tecnico Agrario.

Nel 1937 viene fondata una cantina sociale con l'intento di creare una struttura per la commercializzazione del vino prodotto anche dai piccoli coltivatori e nel 1965 nasce il Consorzio dei produttori del Vino Nobile, che si occupa anche del Vin Santo, in quanto i produttori della zona spesso associano la produzione delle due tipologie di vino all’interno della stessa azienda.

La storia più recente del Vin Santo di Montepulciano è contraddistinta da un’evoluzione, in linea con i più moderni orientamenti produttivi, delle tecniche di gestione dei vigneti e della vinificazione.

Le densità d’impianto sono quindi andate ad aumentare, in modo da ridurre la produzione unitaria di uva per pianta, e le forme di allevamento e potatura sono state orientate verso sistemi che favoriscono l’ottimale sviluppo vegeto-produttivo e soprattutto un idoneo stato sanitario dell’uva.

Allo stesso tempo, in cantina si sono ottimizzati i periodi di appassimento e la successiva lunga fermentazione e maturazione in legno, allo scopo di ottenere un vino di grande aromaticità, dotato di longevità e stabilità nel tempo, da consumare tradizionalmente nelle occasioni di festa o da offrire agli ospiti di riguardo.

Il Vin Santo, pur rappresentando un vino di nicchia e commercialmente poco rilevante per le quantità prodotte ed i costi di produzione particolarmente elevati, è tuttora un prodotto che consente di coniugare tradizione, cultura, prestigio enologico ed immagine del territorio di Montepulciano.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo:

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Valoritalia srl è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, primo capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del REG CE n° 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1,

secondo capoverso, lettera c).

In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n .21 del 19.11.2010 (allegato n. 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.