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COLLINE DEL GENOVESATO I.G.T.

COLLINE SAVONESI I.G.T.

LIGURIA DI LEVANTE I.G.T.

TERRAZZE DELL'IMPERIESE I.G.T.


VIGNETI SESTRI LEVANTE

VIGNETI SESTRI LEVANTE

COLLINE DEL GENOVESATO

I.G.T.
Decreto 15 giugno 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Art. 1

Denominazione

 

L'indicazione  geografica   tipica   «Colline   del   Genovesato» accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente disciplinare di produzione, è riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

L'indicazione  geografica  tipica  «Colline  del  Genovesato»  è riservata ai seguenti vini:

 

Bianchi, anche nella tipologia frizzante;

Rosati, anche nella tipologia frizzante;

Rossi, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline del  Genovesato" devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, da uno o  più  vitigni,  a  bacca  di  colore corrispondente, idonei alla  coltivazione  per  la  Regione  Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M.

28 maggio 2010.

 

I  vini  con  l'indicazione  geografica   tipica   "Colline   del Genovesato" con l'indicazione di uno dei vitigni: Granaccia

Pigato,

devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti  vitigni per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni  a bacca di colore analogo  non  aromatici,  da  soli  o  congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di  uve  da  vino  nella  Regione Liguria fino ad un massimo del 15% , come sopra evidenziati.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per  l'ottenimento  dei  mosti  e delle uve atti ad essere  designati  con  l'  indicazione  geografica tipica   "Colline   del   Genovesato"   comprende    il    territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle  denominazioni di origine controllata.:

"Riviera di ponente"

(Comuni di  Arenzano  e Cogoleto),

"Golfo del Tigullio" e "Val Polcevera".

 

In  particolare  i  confini  della  zona   sono   geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:

il Mare Ligure dal  confine  con  la  provincia  di  Savona  al confine con la provincia di La Spezia, a sud;

i confini orientali dei Comuni della provincia  di  Genova  di:

Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure,  Ne',  Mezzanego  e Borzonasca;

i confini settentrionali dei Comuni della provincia  di  Genova di:

Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero,  Lorsica,  Favale  di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova,

quindi si  prosegue  dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei  Giovi lungo lo spartiacque  che  segue  la  direttrice  dei  monti:  Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la  direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco o Leco, Monte Taccone,  Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano,  M.  Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal Monte Turchino fino al  monte  Reixa  e  il  confine  della provincia di Savona lungo la  direttrice  passo  del  Turchino,  Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;

infine i confini occidentali  dei  comuni  della  provincia  di Genova di Arenzano e Cogoleto.

 

Art. 4

Norme per la coltivazione

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  devono  essere atte a conferire alle uve e ai vini che  ne  derivano  le  specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  del  vigneto,  i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionali delle aree  di produzione e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro è di

13 tonnellate per tutti i vitigni che  concorrono  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".

Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   a   indicazione geografica tipica  "Colline  del  Genovesato",  seguita  o  meno  dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il seguente  titolo alcolometrico volumico minimo naturale:

  9,50% vol. per i bianchi;

10,00% vol. per i rossi;

10,00% vol. per i rosati;

11,00% vol. per i novelli;

12,00% vol. per i passiti.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.

La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per  tutte  le  tipologie  ,  sono  ammesse  le  pratiche  enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla  Regione Liguria con proprio decreto.

Per la tipologia passito la resa  delle  uve  in  vino  non  deve superare il 50% con riferimento all'uva fresca.

 

Art. 6

Caratteristiche dei vini al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "COLLINE DEL GENOVESATO" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

COLLINE DEL GENOVESATO bianco:

colore: giallo più o meno intenso

profumo: delicato

sapore: fresco

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO bianco frizzante:

spuma: evanescente;

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: delicato:

sapore: fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO rosato:

colore: rosato;

profumo: delicato;

sapore: fresco;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50%vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO rosato frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rosato;

profumo: delicato;

sapore: fresco e delicato;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50%vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: equilibrato:

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO rosso frizzante:,

spuma: evanescente;

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO rosso novello:

colore: rubino

profumo: vinoso

sapore: fresco ed equilibrato

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

COLLINE DEL GENOVESATO rosso passito:

colore: rubino

profumo: intenso e persistente

sapore: equilibrato

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi  di  comuni,  frazioni  o  località  comprese  nella  zona   di produzione.

Alla  indicazione  geografica  tipica  dei  vini   "Colline del Genovesato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   veritiere   in riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica riferita al territorio dell’Indicazione Geografica Tipica Colline del Genovesato ricade nella parte centro – orientale della Regione Liguria, in provincia di Genova e comprende un territorio piuttosto vasto con vigneti situati per la maggior parte in bassa - media collina.

Aspetti pedologici:

I substrati litologici dei rilievi collinari del levante ligure genovese sono rappresentati in gran parte da torbiditi a composizione argillosa con suoli a tessitura franco fine e reazione neutra – sub alcalina – alcalina, in misura minore da torbiditi a composizione calcareo marnosa con suoli a tessitura franco fine e reazione da neutra a subalcalina.

Aspetti topografici:

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 1200 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 100 e 300 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud – est e distanza dal mare compresa tra 0 e 21 Km.

Aspetti climatici:

La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 14°C.

L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2028°C con valori compresi tra 1800 e 2180 a seconda delle annate.

La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa

1720°C con valori compresi tra 1480 e 1900. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 550°C con valori compresi tra 450 e 590.

Il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 210 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 21 mm medi.

Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1340 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 80 con un massimo di 15 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

La diffusione della coltivazione vite è storicamente attribuita ai monaci benedettini che la trasformarono in redditizia produzione economica che nel tempo si consolidò avendo come sbocco commerciale la città di Genova.

Da questo periodo la produzione di vini bianchi, rossi e rosati e dei passiti acquisisce una dimensione commerciale e geografica locale che attualmente si è imposta quale denominazione corrente nella produzione soprattutto per la stagione turistica estiva.

La base ampelografica dei vigneti è in buona parte caratteristica rigurdando vitigni particolari presenti solo nel territorio delimitato che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.

Le forme di allevamento benché mutate nel tempo hanno comunque sempre rispettato il ricercato equilibrio tra vigore e produzione quale essenza fondamentale di una armonia tra profumi e sapori del vino prodotto.

Le tecniche enologiche, ammodernate negli strumenti e nei materiali, hanno comunque mantenuto una sapienza tradizionale basata sulla particolare selezione delle uve e degli uvaggi in particolare al fine di esaltare caratteristiche proprie di quei vitigni locali come la Bianchetta Genovese, il Vermentino ecc… .

I centri di vinificazione si sono concentrati presso aziende specializzate, innovando in tecnologia ma tramandando una antica sapienza che dalla coltivazione arriva alla commercializzazione verso mercati che ormai hanno stabilmente varcato i confini nazionali contribuendo a rinnovare una rinomanza costruita nel tempo.

Sebbene la base ampelografica dei vigneti ammessi comprende tutti quelli assentiti alla coltivazione in Regione Liguria, il territorio delle Colline del Genovesato propone prevalentemente le specificità territoriali individuabili nella Bianchetta Genovese, Ciliegiolo, Vermentino, il Moscato e lo Cimixià

 

B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

L’IGT Colline del Genovesato fa riferimento a varie tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.

In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori vivaci, profumi delicati, gusto armonico e abbastanza sapido.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui allalettera B).

La storia della città di Genova e del suo porto, hanno inevitabilmente condizionato il territorio limitrofo modificandolo nella sua struttura originale per ricavarne appezzamenti di terreno sui cui coltivare la vite.

Il mare ed il il suo influsso climatico hanno di conseguenza plagiato le produzioni qui selezionate con cura perché prevalentemente destinato al mercato.

Tale tradizione è rimasta immutata pur modificandosi apparentemente nelle dinamiche che privilegiano, oggi, il consumo da parte di un flusso turistico continuo. Da queste sinergie e da queste tradizioni ancora oggi il vino

delle colline genovesi si ripropone in modo convinto forte di peculiarità e caratteri tipici.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

        

VIGNETI CAMPOCHIESA

VIGNETI CAMPOCHIESA

COLLINE SAVONESI

I.G.T.

Decreto 20 novembre1995

(fonte GURI)

Modifica Decreto30 novrmbtr 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione

 

L’indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è riservata ai seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianchi rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Liguria iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:

Alicante (localmente denominato Granaccia),

Lumassina (localmente denominato Buzzetto o Mataosso),

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,

per almeno 1'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 15%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione del vitigno Lumassina o dei sinonimi Buzzetto o Mataosso possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colline Savonesi» comprende l'area collinare del territorio amministrativo

della provincia di Savona, nella regione Liguria.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale,non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianco,rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno,

non deve essere superiore a 16,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi»,devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

 

«Colline Savonesi» bianco: 9,00% vol.;

«Colline Savonesi» rosso: 9,00% vol., anche con la specificazione del vitigno;

«Colline Savonesi» rosato 9,00% vol.;

«Colline Savonesi» Lumassina o sinonimo: 8,50% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», anche con la specificazione del vitigno,all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia ”BIANCO”:

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 13,00 g/l.

 

Tipologia ”BIANCO FRIZZANTE”:

spuma: evanescente;

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 13,00 g/l.

 

Tipologia ”BIANCO PASSITO”:

colore: giallo dorato;

profumo: intenso e persistente;

sapore: equilibrato e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 13,00 g/l.

 

Tipologia ”ROSSO”:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: delicato;

sapore: equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 17,00 g/l.

 

Tipologia ”ROSATO”

colore: rosato;

profumo: delicato;

sapore: fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 14,00 g/l.;

 

Tipologia ”ROSSO NOVELLO”:

colore: rubino più o meno carico;

profumo: vinoso;

sapore: fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 14,0 g/l.

 

Tipologia ”LUMASSINA”:

colore: giallo più o meno intenso con riflessi verdognoli;

profumo: fresco delicato ed erbaceo;

sapore: fresco caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima 3,50 g/l;

estratto no riduttore minimo 13,00 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra,fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», ai sensi dell’art. 14 del DLgs 61/2010, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica riferita al territorio dell’Indicazione Geografica Tipica Colline Savonesi ricade nella parte occidentale della Regione Liguria, in provincia di Savona e comprende un territorio molto vasto includendo tutti i comuni della provincia con vigneti situati per la maggior parte in media - alta collina.

Il prodotto deve le sua caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche.

La Provincia di Savona è una fascia di terra collinare affacciata sul Mediterraneo e protetta a nord dalle ultime propaggini delle Alpi, sono valli strette e ripidi pendii. Inoltre le cultivar di vite specifiche interessate a questa denominazione, in particolare la Lumassina e i suoi sinonimi, che sono presenti quasi esclusivamente in questa zona, legittimano la rivendicazione di tale denominazione e non si ritrovano in altre aree vitate.

Aspetti pedologici:

I substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure savonese sono rappresentati da:

torbiditi a composizione arenacea con suoli a tessitura franco grossolana e reazione da acida a subacida;

torbiditi a composizione calcareo marnosa con tessitura franco fine e reazione da neutra a subalcalina;

calcari con suoli a tessitura franco grossolana e reazione da neutra a subalcalina;

torbiditi a composizione argillosa con suoli a tessitura fine e reazione da subalcalina ad alcalina.

Aspetti topografici:

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 800 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 400 e 600 m, pendenza tra il 20 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso est – sud-est e distanza dal mare compresa tra 0 e 50 Km.

Aspetti climatici:

La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.

L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1850°C con valori compresi tra 1700 e 1980 a seconda delle annate.

La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1540° C con valori compresi tra 1320 e 1700.

La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 530°C con valori compresi tra 470 e 560.

Il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 210 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 11 mm medi.

Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1020 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 75 con un massimo di 13 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.

Fattori umani e storici rilevanti per il legame

L’introduzione e la diffusione della vite è storicamente attribuita ai marinai e ai commercianti che dall’alto medioevo hanno introdotto le cultivar da altri territori, che si sono poi localmente selezionate ed adattate, e migliorarono le tecniche di coltivazione insegnando l’utilizzo dei terrazzamenti con la costruzione dei muretti a secco.

La vocazione viticola ligure è consolidata nei secoli.

Alla fine dell’ottocento sopravanza la coltura dell'olivo e dell’olio ligure e la coltura viticola perde di importanza e superfici.

Da questo periodo la produzione di vini bianchi, rossi e rosati acquisisce una dimensione commerciale e geografica

locale che ha attualmente, e si è imposta quale denominazione corrente nella produzione soprattutto per la stagione turistica estiva.

La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.

Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.

Esiste ancora un alberata alta caratteristica dei vigneti coltivati a Lumassina.

Recentemente le tecniche enologiche hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.

Si tratta in prevalenza di limitata vinificazione in rosso per i rossi e i rosati, in bianco per i bianchi adeguatamente

differenziate per le tipologie novello e passito.

 

B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico.

I fattori ambientali legati alla particolare scioltezza dei terreni per la maggior parte drenanti e sabbiosi danno ai vini caratteristiche di freschezza e di sapidità, infatti si tratta di vini che non sono destinati all’invecchiamento in quanto il territorio dona al vino i sapori degli aromi mediterranei,dei sentori di mare e di genuinità.

L’IGT Colline Savonesi fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.

In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere buone acidità, colori vivaci, profumi fini e delicati, gusto fresco e armonico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di

produzione, anche il flusso turistico riconosce l’unicità delle caratteristiche che sono il risultato

dell’influenza dell’ambiente e della tradizione enologica degli operatori savonesi.

Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare

hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento

IGT avvenuto nel 1995, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini

prodotti per un consumo fresco e di breve durata.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e repressione Frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA,

che è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Essa effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI MONTALE

VIGNETI MONTALE

LIGURIA DI LEVANTE

I.G.T.

Decreto 23 novembre 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 12 luglio 2013

Modifica Decreto  16 maggio 2014

(fonte GURI)

 

Articolo 1

(Denominazione dei vini)

 

L'Indicazione Geografica Tipica “Liguria di Levante” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Bianco, anche nella tipologia frizzante;

Malvasia bianca lunga;

Trebbiano toscano;

Rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;

Canaiolo;

Ciliegiolo;

Merlot;

Pollera nera;

Sangiovese;

Sirah;

Rosato;

Passito rosso;

Passito bianco.

 

Articolo 2

(Base ampelografica)

 

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Bianco, anche nella tipologia frizzante:

uno o più vitigni a bacca bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Malvasia bianca lunga:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Trebbiano toscano:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Rosso:

da uno o più vitigni a bacca rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Canaiolo:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria

 

Ciliegiolo:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Merlot:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Pollera nera:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Sangiovese:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

Sirah:

minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Rosato:

da uno o più vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Passito:

da uno o più vitigni a bacca rossa e/o bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria.

 

Articolo 3

(Zona di produzione)

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini atti a indicazione geografica tipica “Liguria di Levante” comprende l'intero territorio della provincia di La Spezia.

 

Articolo 4

(Norme per la viticoltura)

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. l devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato.

I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La Regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.3 - Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica

 

“Liguria di Levante” non deve essere superiore a 11,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Liguria di Levante” devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

 

“Liguria di Levante” Bianco: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Malvasia bianca lunga: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Trebbiano toscano: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Rosso: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Canaiolo: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Ciliegiolo: 10,00 % vol.;

“Liguria di Levante” Merlot: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Pollera nera: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Sangiovese: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Sirah: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Rrosato: 10,00% vol.;

“Liguria di Levante” Passito: 13,00% vol.

 

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

 

Articolo 5

(Norme per la vinificazione)

 

5.1 – Vinificazione ed Elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate, elaborate e all’interno dell’intero territorio della Provincia di La Spezia.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato" di uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.

La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere

un tenore alcolico totale di almeno 15,00% vol.

5.2 - Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

 

Bianco: 80%, 88,00 hl/ha;

Malvasia bianca lunga: 80%, 88,00 hl/ha;

Trebbiano toscano: 80%, 88,00 hl/ha;

Rosso: 80%, 88,00 hl/ha;

Canaiolo: 80%. 88,00 hl/ha;

Ciliegiolo: 80%, 88,00 hl/ha;

Merlot: 80%, 88,00 hl/ha;

Pollera nera: 80%, 88,00 hl/ha;

Sangiovese: 80%, 88,00 hl/ha;

Sirah: 80%, 88,00 hl/ha;

Rosato: 80%, 88,00 hl/ha;

Passito: 45%, 49,50 hl/ha.

 

Articolo 6

(Immissione al consumo)

 

I vini a Indicazione Geografica Tipica “Liguria di Levante” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Liguria di Levante” Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

profumo: delicato, gradevole, persistente, lievemente fruttato, composito;

sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Liguria di Levante” Malvasia bianca lunga:

colore: giallo paglierino vivo;

profumo: fine, delicato, caratteristico,

delicatamente aromatico;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Liguria di Levante” Trebbiano toscano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;

profumo: delicato, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

Liguria di Levante” Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, vinoso, fruttato,

caratteristico, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Liguria di Levante” Canaiolo:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, vinoso, fine;

sapore: asciutto, fine, armonico,caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Liguria di Levante” Ciliegiolo:

colore: rosso rubino più o meno intenso, vivo;

profumo: delicato, fine,vinoso,lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico,delicatamente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

“Liguria di Levante” Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, vinoso, lievemente fruttato e vegetale, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, di discreto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Liguria di Levante” Pollera nera:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: delicato, vinoso, piuttosto composito;

sapore: asciutto, fine, armonico,caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Liguria di Levante” Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: deciso, vinoso, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico,lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Liguria di Levante” Syrah:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, vinoso, composito, delicatamente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico, deciso, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Liguria di Levante”Rosato:

colore: rosa tenue o chiaretto, vivo;

profumo: delicato, vinoso, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Liguria di Levante” Passito bianco:

colore: giallo dorato intenso, vivo, tendente all’ambrato;

profumo: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e delicatamente mieloso;

sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 24 meq/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Liguria di Levante” Passito roso:

colore: rosso rubino intenso intenso, vivo, tendente all’ambrato;

profumo: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e delicatamente mieloso;

sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

acidità volatile massima: 24 meq/l;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Articolo 7

(Etichettatura, designazione e presentazione)

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore

7.1 - Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1

7.2 - Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 2 litri.

 

Articolo 8

(Confezionamento)

 

8.1 - Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

8.2 - Recipienti e tappatura.

È autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica riferita al territorio dell’Indicazione Geografica Tipica Liguria di Levante ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in provincia di La Spezia e comprende un territorio

molto vasto includendo tutti i comuni della provincia con vigneti situati per la maggior parte in media collina su versanti terrazzati o terrazze fluviali.

Limitrofe alle Cinque Terre, in direzione Sud, troviamo la Val di Vara e la Val di Magra, orograficamente meno difficili e più vicine all’assetto geomorfologico e podologico della vicina Toscana.

Il Vara, il fiume più lungo della Liguria, confluisce nel bacino del Magra.

La quasi totalità della provincia è connotata morfologicamente dalla presenza del reicolo idrografico del bacino del fiume magra, che proviene dal Comune di Aulla, in Toscana, e sfocia nel mar Ligure.

Aspetti pedologici:

Nei rilievi collinari del levante ligure spezzino i substrati litologici sono rappresentati in gran parte da conglomerati con suoli a tessitura da franco fine a franco grossolana e reazione da acida a subalcalina; nelle pianure e nei fondovalle alluvionali i substrati litologici sono rappresentati da sedimenti fluviali limosi o franchi, ghiaiosi, con suoli a tessitura franco grossolana – grossolana e reazione da subacida a subalcalina.

Aspetti topografici:

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 1700 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 300 e 400 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso est – sud-est e distanza dal mare compresa tra 0 e 25 Km.

Aspetti climatici:

La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 12°C.

L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2010°C con valori compresi tra 1830 e 2210 a seconda delle annate.

La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1680°C con valori compresi tra 1440 e 1860.

La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 580°C con valori compresi tra 490 e 620.

Il massimo della piovosità si verifica nel mese di novembre con una media di circa 160 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 27 mm medi.

Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 72 con un massimo di 14 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.

Fattori umani e storici rilevanti per il legame

L'attuale conformazione del paesaggio del levante ligure è frutto di più di mille anni di duro, continuo ed assiduo lavoro di generazioni.

Un esempio di notevole valore di tale operosità è rappresentato dal paesaggio delle Cinque Terre, segnato dalla continua alterazione delle pareti costiere, fortemente acclivi e difficili da raggiungere, e modellato con difficoltà dall'uomo per la costruzione di terrazzamenti adatti alla coltivazione della vite.

La provincia della Spezia vanta un ricco patrimonio di testimonianze storiche e segni territoriali ereditati sostanzialmente dal periodo di dominazione dell'Impero Romano.

Nella pianura alluvionale della Val di Magra si trovano ancora i resti dell'antica città romana di Luni, che divenne

un fiorente porto commerciale da cui partivano i blocchi di marmo delle Apuane, legnami, formaggi e vino.

Plinio il Vecchio, che morì nell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha lasciato scritto: Il vino di Luni ha la palma fra quelli dell'Etruria (XVI, 6, 68).

Sotto la dominazione romana tutto il Levante Ligure visse un periodo di prosperità: fiorirono l'agricoltura e il commercio, l'attività edilizia ebbe un grande sviluppo, fu potenziata la rete viaria.

Le complesse dinamiche che hanno caratterizzato successivamente l'area della provincia della Spezia sono definite in parte dalla presenza della diocesi di Luni ed in parte dalle trasformazioni antropiche e idrogeologiche del corso del fiume Magra, che si sono succedute nel tempo.

Un notevole impulso all'agricoltura ed alla viticoltura locali si è avuto nel corso del Medioevo, con la nascita dei comuni e l'incremento delle vie commerciali che collegavano l'entroterra (Toscana, Emilia Romagna) alla costa.

Le coste miti, soleggiate e ventilate della provincia che si affacciano in parte sul Mar Ligure ed in parte sul Mar Tirreno, rappresentano da sempre, assieme alla Sardegna, le terre di elezione del vitigno Vermentino, il più diffuso e rinomato nella zona.

In effetti, la coltivazione della vite nella provincia spezzina nei secoli è rimasta costantemente legata alla presenza del vitigno Vermentino, ritenuto da sempre la varietà meglio adattabile in zona, ed i sistemi di allevamento e le modalità di coltivazione sono stati adattati per favorire l'espressione produttiva di tale vitigno.

In questo senso, ma anche per le caratteristiche orografiche e pedologiche della quasi totalità del territorio, nonché per le tecniche di allevamento e la possibilità di meccanizzazione, la viticoltura provinciale si differenzia notevolmente da quella delle altre province della Liguria, presentando invece caratteristiche e tipicità riscontrabili in altri ambiti viticoli simili per caratteristiche territoriali ove è maggiormente diffuso il Vermentino, ovvero alcune zone costiere della Sardegna e della Corsica, la costa meridionale della Toscana e l'arcipelago toscano.

La vocazione viticola del levante ligure si consolida ulteriormente nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio locale, soprattutto legato al rapido sviluppo delle città, e caratterizzato da scambi commerciali molto intensi con la vicina Toscana.

Nel corso dell'800 e 900 la coltivazione della vite resta diffusa sull'intero territorio spezzino, rappresentando una importante fonte di reddito per le famiglie; in effetti, nella zona non è mai registrato un esodo dalle campagne particolarmente incisivo, a tutto vantaggio del mantenimento del territorio.

Anzi, nello stesso periodo lo sviluppo dell'agricoltura va di pari passo con la forte espansione demografica verificatasi nelle zone pianeggianti e costiere della Val di Magra, con il concentrarsi nel comprensorio di numerose strutture insediative, produttive e di comunicazione.

Uno sviluppo decisamente importante e significativo della viticoltura nella provincia spezzina si  è avuto negli ultimi decenni, in concomitanza con la creazione negli anni ottanta e novanta di tre Denominazioni di origine controllata a livello provinciale (Doc Colline di Levanto, Doc Cinque Terre, Doc Colli di Luni) e dell’ IGT Golfo dei Poeti.

Attualmente, le superfici vitate della provincia spezzina rappresentano una parte considerevole della superficie complessiva della Liguria.

In zona vi sono molte realtà produttive che effettuano anche la trasformazione, inoltre sono presenti numerosi imbottigliatori che acquistano le uve da numerosi piccoli produttori sparsi su tutto il territorio.

Nell’area della Val di Magra, nella quale si concentra il 65 % della produzione vitivinicola a livello provinciale, la disposizione degli appezzamenti vitati permette la meccanizzazione completa delle principali operazioni colturali, differenziando la viticoltura locale dagli altri comprensori viticoli della Liguria.

La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti nel territorio delimitato, come il già citato Vermentino, l’Albarola ed il Bosco che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.

Tali varietà affermate e riconosciute nelle tre DOC Provinciali, hanno costituito lo stimolo alla coltivazione di molti altri vitigni, tra i quali sono stati selezionati e si sono diffusi nel levante ligure quelli che hanno dato i migliori risultati dal punto di vista enologico, dando origine a tipologie di vino ben definite, come descritte nel presente disciplinare.

Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.

Recentemente le moderne tecniche enologiche, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, esprime le note distintive del territorio.

 

B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente

geografico

L’IGT Liguria di Levante fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.

In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori vivaci, profumi intensi in prevalenza floreali e fruttati, sapidità al gusto.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Nella provincia della Spezia la vite si coltiva da secoli, sono difatti riscontrabili numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.

I viticoltori da sempre hanno avuto un ruolo fondamentale di presidio ambientale, basti pensare alle particolari sistemazioni idraulico agrarie (fasce terrazzate) presenti nella zona litoranea di Levanto e delle Cinque Terre, ma diffuse anche in tutta l'area appenninica che delimita i bacini della Val di Vara e della Val di Magra.

Il vitigno Vermentino, il più diffuso nella provincia e profondamente caratterizzante le produzioni locali, deriva da acclimatazioni di cloni a bacca bianca importati secoli fa e differenziatisi in presenza di condizioni climatiche particolari e specifiche.

In questo senso, la maggior parte della superficie agricola del levante ligure, ubicata nel bacino idrografico della Val di Magra e della bassa Val di Vara, è simile per caratteristiche orografiche e geomorfologiche alla limitrofa Toscana, ne è riprova il fatto che una delle tre Denominazioni ad origine controllata provinciali, la Colli di Luni, è a carattere interregionale, comprendendo anche alcuni comuni della limitrofi della Toscana.

Il clima conferisce al prodotto particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stesso.

Tali fattori ambientali hanno fatto si che si affermasse la tradizione della coltivazione della vite, che ha portato a coltivare accanto al Vermentino altri vitigni che nel tempo si sono affermati e diffusi, ampliando la gamma delle produzioni enologiche provinciali.

La riconosciuta qualità di tali produzioni ha fatto si che venisse istituito il disciplinare di produzione IGP Liguria di Levante.

Il connubio fra gli elementi ambientali ed umani determina l’alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.

La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, e nella limitrofa Toscana, da sempre terra di scambi commerciali con al provincia spezzina.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI RANZO IMPERIA

VIGNETI RANZO IMPERIA

TERRAZZE DELL’IMPERIESE

I.G.T.

Decreto 18 aprile 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione dei vini

 

L'indicazione  geografica   tipica   "Terrazze   dell'Imperiese"   è riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti tipologie:   

 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco;    

"Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante; 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso; 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso  novello;

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito;

"Terrazze dell'Imperiese" rosato..

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini ad Indicazione  Geografica  Tipica 

"Terrazze  dell'Imperiese" bianco, 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco   frizzante,  

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 

devono  essere  ottenuti  da  vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Pigato bianco e/o Vermentino bianco da soli o congiuntamente minimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni a bacca di colore analogo  non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 60% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà  di

vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

 

I vini ad Indicazione  Geografica  Tipica 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso   frizzante,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso  novello,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito,

"Terrazze dell'Imperiese" rosato

devono essere  ottenuti  da vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la   seguente   composizione ampelografica:

Rossese e/o Ormeasco: da soli o congiuntamente minimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri vitigni  a  bacca  di  colore  analogo  non  aromatici  idonei   alla coltivazione per la Regione Liguria  fino  ad  un  massimo  del  60% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve  da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14

agosto 2010.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini  a indicazione geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese"  è  l'intero territorio amministrativo della provincia di Imperia.

 

Articolo 4

norme per la coltivazione

 

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini di cui all'art.1  devono  essere  quelle  normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche  caratteristiche di qualità.

4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono  quelli già usati nella zona: spalliera ad archetto  singolo  o  bilaterale, cordone speronato,  alberello,  Guyot  semplice  o  doppio.

I  sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.3 - Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi  di  allevamento  della vite deve essere quella tradizionalmente usata nella zona.

4.4 -Irrigazione, forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica " Terrazze dell'Imperiese" non  deve essere superiore a:

vino rosso: 9,00 t/ha.

vino bianco: 11,00 t/ha.

vino rosato: 11,00 t/ha.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese" devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

"Terrazze dell'Imperiese" bianco: 10,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 11,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso: 10,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito; 11,00% vol.,

"Terrazze dell'Imperiese" rosato: 10,00% vol.

 

4.6. - Nuovi impianti

I primi due anni non e' consentita produzione,

al 3° anno 50%,

al 4° anno 90%,

dal 5° anno 100%.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, ivi  compresi  la  frizzantatura  e/o presa di spuma, nonché l'imbottigliamento e l'invecchiamento  devono essere  effettuate  all'interno  del  territorio  dei  comuni   della provincia di Imperia.

In deroga a quanto sopra disposto è consentito che le operazioni  di vinificazione  e  imbottigliamento  siano  effettuate  in  centri  di trasformazione autorizzati nel territorio della provincia  di  Savona limitatamente alle produzioni viticole  conferite  da  operatori  che dimostrino di avvalersi di detti centri  nelle  ultime  due  campagna antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

5.2 - Elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere  elaborate  in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

la tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento  delle uve sulla pianta o - dopo la raccolta - su graticci, in locali idonei anche  termo-igrocondizionati  con  ventilazione  forzata,   fino   a raggiungere

un tenore zuccherino di almeno 250 g./l.

5.3 - Resa uva / vino e vino / ettaro.

La resa massima dell' uva  in  vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta correttiva e  la  produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  è  la seguente:

 

vino bianco: 75%, 82,50 hl/ha,

vino rosso: 75%, 67,50 hl/ha,

vino rosato: 75%, 82,50 hl/ha,

vino passito: 50%, 55,00 hl/ha.

 

Per la tipologia passito l'immissione al consumo  non  e'  consentita prima del primo dicembre dell'anno successivo alla raccolta.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a indicazione geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco

colore: giallo più o meno intenso;

profumo : delicato;

sapore: fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante

colore: giallo più o meno intenso.

profumo : delicato.

sapore: fresco ed equilibrato

titolo alcolometrico volumico totale: minimo 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" bianco passito:

colore: giallo dorato;

Profumo: intenso e persistente;

Sapore: equilibrato e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso:

colore: rubino e/o granato;

profumo: delicato;

Sapore: equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante:

spuma: evanescente;

colore: rubino;

profumo: delicato;

sapore: fresco equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" rosato:

colore: rosato;

profumo: delicato;

sapore: fresco equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso novello:

colore: rubino marcato;

profumo: delicato;

sapore: fresco equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

"Terrazze dell'Imperiese" rosso passito:

colore: granato;

profumo: intenso;

sapore: equilibrato e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

7.1  Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi "fine ", "scelto"  ,  "selezionato",  "superiore  extra"  e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Annata.

Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui   all'art.   1   l'indicazione dell'annata di produzione delle uve  è  obbligatoria  per  qualsiasi tipo di recipiente.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

8.1 - Volumi nominali.

i vini di cui all'articolo 1 devono essere immessi per la vendita  al dettaglio soltanto in recipienti di  volume  consentiti  dall'attuale normativa".

E' consentita la vendita diretta in azienda al consumatore finale  in damigiane non superiori a 54 litri

8.2 - Recipienti e tappatura.

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti  di vetro.

Per la tappatura dei recipienti  è  possibile  utilizzare  qualsiasi tipo di tappo previsto dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica riferita al territorio dell’Indicazione Geografica Tipica Terrazze dell’Imperiese ricade nella parte occidentale della Regione Liguria, in provincia di Imperia e comprende un territorio molto vasto includendo tutti i comuni della provincia con vigneti situati per la maggior parte in media - bassa collina.

Aspetti pedologici:

I substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure imperiese sono rappresentati principalmente da torbiditi a composizione arenacea che originano terreni a tessitura franco grossolana e reazione da acida a subacida, in minor misura da torbiditi a composizione calcareo marnosa che originano terreni a tessitura franco fine e reazione da neutra a subalcalina.

Aspetti topografici:

L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 2200 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 200 e 400 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud – est e distanza dal mare compresa tra 0 e 35 Km.

Aspetti climatici:

La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.

L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1920°C con valori compresi tra 1720 e 2100 a seconda delle annate.

La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1640°C con valori compresi tra 1400 e 1930.

La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 520°C con valori compresi tra 440 e 570.

Il massimo della piovosità si verifica nel mese di dicembre con una media di circa 110 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 16 mm medi.

Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 690 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 66 con un massimo di 14 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Nella seconda metà del XIII secolo i vigneti, consociati spesso ai ficheti secondo il sistema dell’“aggrego”, costituiscono ormai l’elemento predominante del paesaggio agrario nelle valli intermedie tracciate dal corsi d’acqua Roia, Nervia e Verbone, nonché della bassa valle Argentina e del contado imperiese.

Giacomo Bracelli, alla metà del XV secolo, cita le vigne di Andora e Diano, e i celeberrimi nettari taggesi. L’annalista Agostino Giustiniani, circa un secolo più tardi, ricorda, oltre ai vini di Taggia, anche quelli di Triora, delle valli del Maro, ancora di Andora e Diano, nonché della zona ingauna, fornendo una prima, completa geografia viticola della regione. Unico nel suo genere, poi, è il paesaggio, come emerge degli scritti di Italo Calvino o di Francesco Biamonti, che in una sua puntuale descrizione delle fasce coltivate sembra quasi voler legittimare il nome dato a questa IGT: «Le terrazze

della collina, anzi delle colline, non finivano mai di salire, ora più ampie ora più strette, a volte distese a golfo, a volte acuminate. È un’ascesa fatta di ulivi e vigne, mescolata a un cielo che è già di Provenza».

Nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, proprio quando interi vigneti vengono distrutti dalla fillossera, l’azione meritoria degli enti pubblici e dei Consorzi agrari cooperativi determina un competente approccio all’enologia e la schedatura dei vitigni autoctoni migliori o di quelli più diffusi (Dolcetto o Ormeasco, Rossese a bacca nera, Vermentino, Pigato, Sangiovese, ecc.).

Dalle ceneri di questa fase ha saputo crescere e svilupparsi un’industria enologica moderna consentendo finalmente il successo di realtà locali legate all’impiego di poche e selezionate specie: il Rossese a Dolceacqua e nelle valli intermedie, il Dolcetto o Ormeasco a Pornassio e in alta valle Arroscia, il Vermentino e il Pigato nell’imperiese-dianese e nella medio-bassa valle Arroscia.

La ricerca storica, inoltre, ha consentito di disegnare i contorni precisi delle aree che da sempre la tradizione attesta come vocate, partendo, da ponente, dalle valli intermedie, toccando, nel nucleo geografico centrale, la Valle

Argentina, per arrivare all’Imperiese, al “Comprensorio Dianese” e all’alta Valle Arroscia.

Nel XV secolo, le fonti fiscali, quali i registri della dogana di Ripa Romea e del vino forensis ad minutum, hanno permesso di mettere in luce l’importanza assunta dai vini dell’estremo Ponente ligure nell’ambito del grande mercato vitivinicolo di Roma. In special modo si è potuto dimostrare come questi rientrassero a pieno titolo tra i prodotti più richiesti e costosi fra quelli importati in città.

Di particolare pregio il Moscatello di Taggia e il “Riviera”, definizione, quest’ultima, che oltre a differenziare dalle altre una realtà enologica locale di buon livello costituisce anche una vera e propria “denominazione di origine” ante litteram.

I sesti di impianto e le forme di allevamento usati nella zona: spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato, alberello, Guyot semplice o doppio.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite è quella tradizionalmente usata nella zona. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

 

B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

L’IGT terrazze dell’Imperiese fa riferimento a varie tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.

Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.

In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere buone acidità, colori vivaci, profumi fini e delicati, gusto fresco e armonico.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B.

Nonostante il territorio occupato dalla vite risulti variegato e differenziato per orografia e acclività, esiste un fattore accomunante, rappresentato dal clima particolarmente mite nella stagione vegetativa e caldo in quella della maturazione. Le contenute piogge primaverili estive, l’influenza comunque del mare e delle sue brezze insieme al contorno naturale fatto di boschi, costituiscono fattori che intervengono a fornire una particolare identità ai vini del territorio manifestando inequivocabili comunanze nella delicatezza dei profumi e nei gusti sempre armonici ancorché freschi.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e Indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA.

L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti

individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).

In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale