Puglia › BRINDISI LECCE

BRINDISI D.O.C.

OSTUNI D.O.C.

SALICE SALENTINO D.O.C.

SQUINZANO D.O.C.

VIGNETI BRINDISI

VIGNETI BRINDISI

BRINDISI

D.O.C.

Decreto 29 Luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:

 

Rosso, anche Novello e Riserva

Rosato, anche Spumante

Bianco, anche Spumante

Negroamaro, anche Riserva

Negroamaro Rosato, anche Spumante

Susumaniello

Chardonnay, anche Spumante

Malvasia bianca, anche Spumante

Fiano, anche Spumante

Sauvignon, anche Spumante

 

Articolo 2

base ampelografia

 

I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

 

«Brindisi» Rosso e Rosato:

Negroamaro minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .

 

«Brindisi» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato:

Negroamaro minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a

bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 15% come sopra identificati.

 

«Brindisi» Susumaniello:

Susumaniello minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura

massima del 15% come sopra identificati.

 

«Brindisi» Bianco:

Chardonnay, Malvasia bianca minimo 80%, da sole o congiuntamente;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

 

«Brindisi» Chardonnay:

Chardonnay minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima  del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

 

«Brindisi» Malvasia bianca:

Malvasia bianca minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

 

«Brindisi» Fiano:

Fiano minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 10% ad esclusione dei moscati.

«Brindisi» Sauvignon:

Sauvignon minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Brindisi”, comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di

Brindisi e Mesagne,

in provincia di Brindisi.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'Articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’Articolo 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Rosso:  15,00 t/ha, 12,00% vol.;

Rosato anche spumante: 15,00 t/ha, 12,00% vol.;

Negroamaro rosso: 15,00 t/ha, 12,00% vol.;

Negroamaro rosato anche spumante :15,00 t/ha, 12,00% vol.;

Susumaniello: 15,00 t/ha, 12,00% vol.;

Novello: 15,00 t/ha, 12,00% vol.;

Rosso Riserva: 15,00 t/ha, 12,50% vol.;

Negroamaro rosso Riserva: 15,00 t/ha, 12,50% vol.;

Bianco anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Chardonnay anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Malvasia Bianca anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Fiano anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Sauvignon anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%.

I vini «Brindisi» Rosso Riserva, «Brindisi» Negroamaro Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di

almeno due anni

a decorrere dal 1 novembre dell’anno di produzionedelle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, unicamente come mezzo di soccorso.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'Articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni e Latiano, in provincia di Brindisi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.

I vini «Brindisi» Rosato, «Brindisi» Negroamaro Rosato e «Brindisi» Bianco, «Brindisi» Chardonnay, «Brindisi» Malvasia bianca, «Brindisi» Fiano, «Brindisi» Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine; mosto concentrato rettificato.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 50% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non può essere utilizzato per la preparazione del vino «Brindisi» Rosso, bensì può essere utilizzato per la produzione di vini ad Indicazione Geografica Protetta.

Qualora tali rese superino il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Protetta, ma potrà essere destinata alla produzione dei corrispondenti vini Bianco e Rosso a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Brindisi » Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l’immissione al consumo.

I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E’ consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

 E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti  caratteristiche:

 

«Brindisi» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: etereo caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.%;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Brindisi» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: etereo caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Brindisi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

«Brindisi» rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Brindisi» Negroamaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: etereo caratteristico, gradevole e intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Brindisi» Negroamaro riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: etereo caratteristico, gradevole e intenso;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Brindisi» Negroamaro rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

«Brindisi» Negramaro rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

«Brindisi» Susumaniello:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei;

profumo: di frutti di bosco;

sapore: vellutato, persistente e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Brindisi» Bianco:

colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, gradevolmente fruttato;

sapore: fresco e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Brindisi» Bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Brindisi» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5.00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Brindisi» Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Brindisi» Fiano :

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: sapido, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Brindisi» Fiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Brindisi» Malvasia bianca:

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: caratteristico e intenso;

sapore: caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Brindisi» Malvasia bianca spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Brindisi» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico e intenso;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Brindisi» Sauvignon spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Brindisi» novello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato;

sapore: vellutato armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 3,00 g/l.

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

I vini “spumante” di cui al presente Articolo 6, possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore:

da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all’Articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Brindisi», ad esclusione delle tipologie spumante, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

I vini di cui all’Articolo 1 devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e capacità non superiore a litri 9.

Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità.

Per tutti i vini di cui all’articolo 1, i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

I suoli del Salento viticolo sono di diverse tipologie. Il più delle volte sono profondi e argillosi – calcarei nell’entroterra del Salento dove appunto ricade il comprensorio della DOC Brindisi.

Il terreno agrario, essendo notevolmente profondo, ricco di sostanza organica, povero in carbonato di calcio, si presta molto bene alla coltivazione della vite, specialmente quella innestata su portinnesti americani, che bene si apprestano a questo tipo di terreno.

Le caratteristiche di questi terreni fanno si che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare le condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta, ottenendo un vino qualità.

 

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Brindisi” DOC.

L'origine della denominazione DOC Brindisi è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nel comprensorio di produzione, rappresentato dai Comuni di Brindisi e Mesagne, i quali già a partire dai primi anni del secolo scorso producevano vini rossi e rosati a base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stata istituita la denominazione di Origine Brindisi

Il nome di questo vino deriva dalla omonima città del Salento, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.

Il Brindisi, rosso e rosato, viene prodotto con le uve dei vitigni Negroamaro o Negro amaro, per massima parte, Malvasia nera di Brindisi e Malvasia nera di Lecce.

Il Negromaro é di remota introduzione e le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia, infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Le forme di allevamento dei vigneti della DOC Brindisi maggiormente utilizzate sono l'alberello pugliese e la spalliera:

Alberello pugliese; é il sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido.

È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia.

Il sesto d’impianto tradizionale varia da 1,60 - 1,80 m tra le file a 1,00 – 1,10 m. su la fila.

La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti, questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

Spalliera; Nell’ultimo ventennio l’allevamento a spalliera, in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello. Attualmente, infatti, l’alberello pugliese rappresenta al massimo il 20% della superficie, mentre fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d’impianto utilizzato nella spalliera varia da 2.00 - 2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. sulla fila con una densità d’impianto diversificata con un minimo di 3.800 piante per ettaro, fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro. Questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera.

Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura quali il cordone speronato, ed il Guyot.

Il vitigno principe del Salento, e sopratutto della DOC Brindisi è il Negroamaro o Negro amaro.

Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Brindisi”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso

progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4/6

72100 Brindisi

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,

approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SERRANOVA CAROVIGNO

VIGNETI SERRANOVA CAROVIGNO

 

OSTUNI

D.O.C.

D.P.R. 13 gennaio1972

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Ostuni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

Ostuni bianco;

Ostuni Ottavianello o Ottavianello di Ostuni.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

Il vino a DOC “Ostuni bianco” che può essere denominato “Bianco di Ostuni” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

 

Impigno dal 50 all’85%,

Francavilla dal 15 al 50%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:

Bianco di Alessano e Verdeca fino ad un massimo complessivo del 10%.

 

Il vino a DOC “Ostuni Ottavianello o Ottavianello di Ostuni” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:

Ottavianello minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni:

Negro amaro, Malvasia nera, Notar Domenico e Sussumariello, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio comunale di

Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino,

e in parte il territorio di:

Latiano, Ceglie Messapico, Brindisi;

tutti in provincia di Brindisi.

Tale zona è così delimitata:La linea di delimitazione della zona, partendo dal mare a nord in località Difesa di Malta, segue il confine comunale di Ostuni con quelli di Fasano, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca e Ceglie Messapico.

Abbandona in prossimità di Campo d’Orlando il confine comunale di Ostuni – Ceglie Messapico, per discendere, verso sud, lungo la strada che da Cisternino porta a Ceglie, fino a raggiungere Ceglie Messapico, passando per la Casa della

Padule.

La linea di delimitazione prosegue quindi verso ovest lungo la circonvallazione di Ceglie fino ad immettersi sulla strada che conduce a Martina Franca, la segue verso Ceglie per 500 metri; prende quindi la strada verso ovest che passando per le quote 285, 272, 318, 311, raggiunge la provinciale per Martina Franca, la attraversa e prosegue per la strada che, attraverso la masseria Fedele Grande, raggiunge masseria Specchia Tarantina.

Da masseria Specchia Tarantina segue, verso est, il confine comunale meridionale di Ceglie, fino alla località Funno del Toro, e poi quello di San Michele Salentino fino a raggiungere la quota 123 in prossimità di Casa Balestra.

Da quota 123 la linea di delimitazione di zona segue la strada che, in direzione sud – est, passando per masseria Lupocaruso, raggiunge la ferrovia in prossimità del centro abitato di Latiano.

Costeggia detta ferrovia e, deviando verso nord per la strada che conduce a San Vito dei Normanni, raggiunge il km. 6,000 della medesima.

Da qui segue verso est il confine comunale di Brindisi, attraversando, la località Ferrizzulo, fino a raggiungere la strada, in prossimità della masseria Argiano, che conduce da Mesagne a Borgata Serranova; segue verso nord detta strada fino a raggiungere il confine comunale tra Carovigno e Brindisi (quota 42) che segue verso nord, fino al mare.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Ostuni” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima dell’uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Ostuni”, non deve essere superiore a:

11,00 t/ha in vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Per i vini a DOC “Ostuni” bianco e “Ostuni Ottavianello” la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

 

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Ostuni”

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

Ostuni bianco: 10,50% vol.;

Ostuni Ottavianello: 11,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona

delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini DOC “Ostuni” , all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Ostuni bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: secco, armonico, netto di gusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Ostuni Ottavianello:

colore: dal cerasuolo al rosso rubino tenue;

profumo: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Alla DOC “Ostuni” è vietata l’aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini a DOC “Ostuni Ottavianello” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni , San Michele Salentino e in parte il territorio di Latiano , Ceglie Messapico , tutti in provincia di Brindisi.

Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano un’elevata variabilità; il basamento del territorio facente parte del Comprensorio della DOC “Ostuni”. I suoli presenti nell’area sono quelli tipici delle “terre rosse”e da moderatamente profondi a profondi .

Sotto l’aspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili. Questi suoli poco pietrosi, si prestano discretamente all’esercizio dell’attività agricola. Le coltivazioni di cereale autunno - vernili, foraggiere, leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre più diffuse.

La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo per sopperire all’indisponibilità dell’acqua e l’aridità estiva.

Il clima della zona rientra nell’area d’influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde di giorno e fresche di notte e inverni miti tutto questo perché Ostuni fa parte della bassa Murgia e della nominata VALLE D’ ITRIA.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 450 mm fino ai 1. 300.

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 70% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “DOC OSTUNI”.

La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di OSTUNI,Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, e in parte il territorio di Latiano, Ceglie Messapico , tutti in provincia di Brindisi ha origini antichissime.

Dalle testimonianze umane che risalgono alla venuta Spagnolie Messapi l’impianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di centri abitati. La dominazione greca sviluppò attività politica e culturale e l’espansione longobarda sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola.

Nei diversi passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la possibilità di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la possibilità di animare il commercio e l’economia generale della provincia.

L’intero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

Nella metà dell’ottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in prossimità della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.

In questo periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si imponeva a causa della forte richiesta di vini da parte delle regioni settentrionali costrette a rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.

Ottavianello, Negro amaro, Malvasia nera, Notar Domenico e Susumaniello, Impigno, Francavilla, Bianco di Alessano e

Verdeca sono i vitigni più rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantità di altri vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta l’area molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.

Possiamo affermare, quindi, che OSTUNI è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola; ed insieme alle altre aree della Puglia , intorno alla metà del Novecento diventava buona produttrice di vino in Italia. Inoltre in quest'area geografica esiste anche l’elevato livello di specializzazione raggiunto dai produttori locali nella conduzione della tecnica della coltivazione del Carciofo brindisino, le cui caratteristiche organolettiche di pregio sono il risultato di una tecnica culturale affinatasi negli anni in stretto rapporto con il territorio di produzione e dell’ olio DOP COLLINA di BRINDISI.

La base ampelografica dei vigneti:

vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “OSTUNI”,

ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4

72100 Brindisi

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva

(viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 2).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

VIGNETI SALICE SALENTINO

VIGNETI SALICE SALENTINO

SALICE SALENTINO

D.O.C.

Decreto 08 ottobre 2010

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

Salice Salentino bianco (anche spumante)

Salice Salentino rosato (anche spumante)

Salice Salentino rosso (anche con menzione riserva)

Salice Salentino Negroamaro (anche con menzione riserva)

Salice Salentino Negroamaro rosato (anche spumante)

Salice Salentino Pinot bianco (anche spumante)

Salice Salentino Fiano (anche spumante)

Salice Salentino Chardonnay (anche spumante)

Salice Salentino Aleatico (anche riserva, dolce, liquoroso dolce, liquoroso riserva)

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

a) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

 

b) La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno

Aleatico per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni

Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo,

presenti in ambito aziendale, fino a un massimo complessivo del 15%.

 

c) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Chardonnay per almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

 

d) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco con una delle seguenti specificazioni:

Chardonnay

Fiano

Pinot Bianco

devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti

composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

 

e) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato con la seguente Specificazione:

Negroamaro o Negro amaro

devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno

Negroamaro per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento- Arco Ionico” presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di

Salice Salentino , Veglie e Guagnano

della provincia di Lecce

San Pancrazio Salentino e Sandonaci

della provincia di Brindisi

e inoltre in parte il territorio comunale di

Campi Salentina

in provincia di Lecce

Cellino San Marco

 in provincia di Brindisi.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco , raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi e un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta.

Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di Sandonaci e lungo quest'ultimo in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino. Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie.

Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del chilometro 59 e quindi , lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione

del centro abitato di Campi Salentina da dove e' iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'Articolo 1 devono essere quelle della zona di produzione e

comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

In particolare per la produzione del “Salice Salentino” Aleatico di cui l'Articolo 2, lettera b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo - argillosa - silicea anche profondi ma piuttosto asciutti mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.

Non è consentita la forma di allevamento a pergola o tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, solo come intervento di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Aleatico e Aleatico riserva: 10,00 t/ha, 14,00% vol.;

Rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosato: 12,00 t/h, 11,50% vol.;

Negroamaro rosso o Negro amaro rosso: 12,00 t/ha,  11,50% vol.;

Negroamaro rosato o Negro amaro rosato: 12,00 t/ha, 11,5% vol.;

Rosso Riserva: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;

Negroamaro rosso riserva o Negro amaro rosso riserva: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;

Bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Fiano: 12,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Detti limiti di produzione , in annate eccezionalmente favorevoli, potranno essere superati in misura non eccedente il 20%.

Oltre detto limite, l'intera produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine.

Qualora le uve destinate alla produzione del Salice Salentino bianco e del Salice Salentino rosato, con o senza le specificazioni previste di cui all'articolo 2, lettere a), c), d) ed e), siano unicamente destinate alla produzione del tipo spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazione di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve .

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può altresì consentire che le suddette operazioni siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nei comuni confinanti alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e delle tecnologie di vinificazione, in accordo con la normativa vigente.

La resa massima dell'uva in vino per le tipologie bianco e rosso, con o senza le specificazioni consentite, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.

La resa massima dell'uva in vino per il tipo Rosato, con o senza la specificazione consentita, non deve essere superiore al 50%.

Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.

Per tutte le tipologie previste nel presente disciplinare, qualora la resa dell'uva in vino superi il 75%, l'intera produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata Salice Salentino, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino “Salice Salentino” rosato, deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.

La preparazione del “Salice Salentino“ Aleatico del tipo Liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge .

I vini a denominazione di origine controllata “Salice Salentino” Aleatico non possono essere immessi al consumo anteriormente al 1° Marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Salice Salentino”.

Per tutte le tipologie, è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

I vini a denominazione di origine controllata “Salice Salentino” nelle tipologie bianco e rosato, con o senza le specificazioni di vitigno consentite, possono essere prodotti nei tipi spumante per presa di spuma dei corrispondenti vini “tranquilli” mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la presa di spuma può essere utilizzato:

saccarosio

mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine

mosto concentrato rettificato.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

Per tutte le tipologie e' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo della stessa Denominazione di Origine Controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Per la versione Spumante, l'indicazione relativa al contenuto zuccherino, nei limiti della vigente normativa, è obbligatoria.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Salice Salentino” rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole e intenso;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino“ rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole e intenso con sentore di frutti rossi maturi;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

“Salice Salentino” rosato

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato e gradevolmente fruttato;

sapore : secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino” rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro

colore: rosato intenso;

profumo: delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia;

sapore : secco o abboccato, delicato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino” Aleatico dolce

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

“Salice Salentino” Aleatico liquoroso dolce

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 16,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

 “Salice Salentino” bianco

colore: giallo paglierino più o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli;

profumo: delicato e gradevolmente fruttato se giovane;

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo : 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino“ Chardonnay

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo : 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino“ Fiano

colore : giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: delicato, floreale;

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo: 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino“ Pinot Bianco

colore : giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine e delicato;

sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo: 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino “ rosso Riserva

colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;

sapore : pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

“Salice Salentino“ Rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole e intenso;

sapore: pieno, secco o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico, con note speziate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

-zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.

 

Salice Salentino Bianco Spumante

con o senza le specificazioni previste di cui all'Art. 2, lettere a), c), d) ed e)

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso o rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

Salice Salentino Rosato Spumante

con o senza le specificazioni previste di cui all'Art. 2, lettere a), c), d) ed e)

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio

decreto, i limiti minimi indicati per l' acidità totale nell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

a).Il vino “Salice Salentino” rosso, con o senza la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro dopo un periodo di invecchiamento minimo di

ventiquattro mesi,

di cui almeno sei mesi in botti di legno,

può portare in etichetta la menzione “Riserva”.

b) I vini “Salice Salentino” Aleatico e “Salice Salentino” Aleatico liquoroso possono portare in etichetta la menzione “Riserva“ qualora siano sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno

ventiquattro mesi.

Per tutte le tipologie con la menzione “Riserva”, il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre a partire dal

1 novembre dell'annata di produzione delle uve,

e dalla data di alcolizzazione per l'Aleatico “liquoroso”.

Alla denominazione di cui all'Articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini “Salice Salentino”, per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, con l'esclusione degli spumanti e dei liquorosi, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'Art.1 non recanti la menzione “Riserva”, ad esclusione della tipologia Aleatico e degli spumanti, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:

a) bottiglie di vetro con capacità' da litri 0,250 a litri 15, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:

tappo di sughero raso bocca

tappo in polimero sintetico raso bocca

tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;

b) contenitori alternativi al vetro tipo “bag in box”, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all'Art.1 recanti la menzione “Riserva”, ad esclusione della tipologia Aleatico, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero raso bocca .

I vini di cui all'Art.1 nella tipologia Aleatico dolce e Aleatico liquoroso, con o senza menzione “Riserva” devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.

I vini di cui all'Art.1 nella tipologia spumante, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero a fungo e gabbietta metallica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

L’assetto geologico dell’areale della DOC Salice Salentino non si discosta molto da quello riscontrabile in tutta la Penisola Salentina: sul basamento carbonatico cretaceo, blandamente piegato e dislocato da faglie, giacciono in trasgressione i sedimenti delle formazioni terziarie e quaternarie.

Tale configurazione morfostrutturale deriva dagli eventi tettonici e paleogeografici che si sono susseguiti nella regione salentina a partire dal Mesozoico. A partire da tale periodo infatti il basamento carbonatico ha subito numerose emersioni e subsidenze accompagnate da ingressioni marine.

Il quadro risultante è dato dalla presenza di un substrato carbonatico mesozoico su cui giacciono in trasgressione le unità di più recente deposizione: le calcareniti mioceniche ed i sedimenti calcarenitici, argillosi e sabbiosi pliocenici e pleistocenici.

Tutte queste unità, possono essere classificate in quattro gruppi principali, in base ai caratteri di facies e in relazione all’evoluzione geodinamica dell’area dal Cretaceo ai nostri.

Nell’area si rinvengono, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni geologiche:

1. Calcari di Altamura (Turoniano sup- Maastrichtiano)

2. Pietra Leccese e Calcareniti di Andrano (Burdigaliano – Messiniano)

3. Calcareniti di Gravina (Pliocene medio – Pleistocene inf.)

4. Argille Subappennine (Pleistocene inf.)

5. Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene medio e sup).

I suoli del Salento viticolo sono di diverse tipologie. Il più delle volte sono profondi e argillosi – calcarei nell’entroterra del Salento dove appunto ricade il comprensorio della DOC Salice

Salentino; nel Basso Salento spesso risultano più superficiali e rossastri con roccia calcarea che di tanto in tanto affiora.

I primi essendo notevolmente profondi, ricchi di sostanza organica, poveri in carbonato di calcio, si prestano molto bene alla coltivazione della vite, specialmente quella innestata su portinnesti americani, che bene si apprestano a questo tipo di terreno.

Le caratteristiche di questi terreni fanno si che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare delle condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta ottenendo un vino qualità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “SALICE SALENTINO”.

L'origine della denominazione DOC del Salice Salentino è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nell’areale della DOC Salice Salentino i quali già a partire negli anni 30 producevano vini rossi e rosati base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stato istituita la denominazione di Origine Salice Salentino.

Il nome di questo vino deriva dalla omonima cittadina situata a nord di Lecce, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.

Il Negromaro é di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Due sono le forme di allevamento dei vigneti della DOC Salice Salentina più utilizzati:

Alberello pugliese; Si tratta di un sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido.

È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle

condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale va da 1,60 -1,80 m tra le file a 1,00 – 1,10 m. su la fila.

La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

Spalliera; Nell’ ultimo ventennio l’allevamento a spalliera in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello infatti l’alberello pugliese rappresenta massimo del 20 % della superficie quando invece fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d’impianto utilizzando nella spalliera va da 2.00 -2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. su la fila con una densità d’impianto che varia da un minimo di 3.800 piante per ettaro fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro, questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera.

Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura corta come il cordone speronato, Guyot e ecc.

Il vitigno principe del Salento, sopratutto della DOC Salice Salentino, è il Negroamaro o Negro amaro.

Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “SALICE SALENTINO”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

V.le Gallipoli, 39

73100 Lecce

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4/6

72100 Brindisi

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce e di Brindisi sono gli Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettuano la verifiche annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

VIGNETI SQUINZANO

VIGNETI SQUINZANO

SQUINZANO

D.O.C.

Decreto 29 luglio 2011

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Squinzano» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,  con  le  tipologie  di  seguito riportate:

 

Rosso, anche novello e riserva

Rosato, anche spumante

Bianco, anche spumante

Negroamaro, anche riserva

Negroamaro rosato, anche spumante

Susumaniello

Chardonnay, anche spumante

Malvasia bianca, anche spumante

Fiano, anche spumante

Sauvignon, anche spumante

 

Articolo 2

Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Squinzano»  devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

 

«Squinzano»  rosso  e  rosato:

Negroamaro minimo 70%; 

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni

Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese

e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per  la  zona  di  produzione  omogenea  «Salento-Arco Ionico» - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite  per uve  da  vino  approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .

 

«Squinzano» Negroamaro o Negro amaro, rosso e rosato:

Negroamaro minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca  nera  idonei alla coltivazione nella regione Puglia  per  la  zona  di  produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura  massima  del  15%  come sopra identificati.

 

«Squinzano»  Susumaniello:

Susumaniello monimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole  o  congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei  alla  coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

 

«Squinzano» bianco:

Chardonnay,  Malvasia  bianca,  da sole o congiuntamente minimo 80%;

possono concorrere alla  produzione  di  detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca

bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la  zona  di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura  massima  del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

 

«Squinzano» Chardonnay:

Chardonnay minimo 90%;

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca  idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona  di produzione  omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del  10%,come  sopra  identificati,  ad esclusione dei moscati.

   

«Squinzano» Malvasia bianca:

Malvasia bianca minimo 90%

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole  o  congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come  sopra  identificati,  ad esclusione dei moscati.

 

«Squinzano» Fiano:

Fiano minimo 90%;

possono  concorrere  alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco  Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad  esclusione dei moscati.

 

«Squinzano» Sauvignon:

Sauvignon minimo 90%;

possono  concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca  bianca  idonei  alla  coltivazione  nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come  sopra  identificati,  ad esclusione dei moscati.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini  a denominazione di origine controllata «Squinzano», comprende  l'intero territorio dei comuni di:

Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli

e parte del  territorio  dei  comuni  di: 

Campi  Salentina, Cellino San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce;

tutti in provincia di Lecce.

 

Tale zona à così delimitata:

da Torre Rinalda sulla costa adriatica,  il  limite  segue  verso sudovest la provinciale per Squinzano, toccando  masseria  Monacelli, masseria Cerrate grande sino a raggiungere la quota  31  sul  confine del comune di Squinzano in prossimita' di masseria Gagliardi.

Da  qui prosegue in direzione sud-ovest per la strada che conduce a Trepuzzi, passando per le quote 37, 40, 43 (localita' Case Bianche);  raggiunge il centro abitato di Trepuzzi,  lo  attraversa  per  seguire  poi  la strada verso sud che costeggia  ad  ovest  masseria  Macchia  sino  a raggiungere a quota 58 la strada statale Salentina  (n.  7  ter)  per Campi  Salentina.

Prosegue  verso  ovest  lungo   questa   fino   ad incrociare, in prossimità del km 61, il confine del comune di Novoli

che segue prima verso  sud  poi  verso  ovest  e  quindi  verso  nord (includendo cosi' tutto il territorio comunale)  fino  ad  incontrare nuovamente la strada statale n. 7 ter in prossimità del km 59.

Prosegue lungo quest'ultima in direzione ovest fino  a  quota  31 sulla circonvallazione di Campi Salentina e quindi  verso  nord-ovest per la strada  che  costeggia  ad  est  il  centro  abitato,  fino  a raggiungere la quota 28.

Da quota 28 sulla circonvallazione segue la strada verso nord per masseria Monaci e prima di giungervi incrocia quella per Cellino  San Marco.

Segue verso  nord-est  tale  strada,  passando  per  masseria  la Macchia, la Padula, attraversa il centro abitato di Cellino San Marco e prosegue per la strada che verso nord conduce a masseria Blasi  per circa un chilometro e giunto a quota 58 prosegue verso nord-ovest per la strada che passando per le quote 59, 60, 58  incrocia  il  confine comunale di Tuturano.

Segue tale confine verso est sino ad incrociare quello  di  San  Pietro  Vernotico  e   quindi,   proseguendo   lungo

quest'ultimo  in  direzione  nord-est,   raggiunge   la   costa   per ridiscenderla in direzione sud-est sino ad incontrare  Torre  Rinalda da dove e' iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 61/2010, unicamente i vigneti ubicati su terreno di medio  impasto  o tendenti  allo  sciolto,  sufficientemente  profondi   e   di   buona fertilità.

I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui  all'art.  1  ed  i  titoli  alcolometrici naturali minimi delle  relative  uve  destinate  alla  vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

rosso: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

rosato anche spumante: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

Negroamaro rosso: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

Negroamaro rosato anche spumante: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

Susumaniello: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

novello: 14,00 t/ha, 12,00% vol.;

rosso riserva: 14,00 t/ha, 12,50% vol.;

Negroamaro rosso riserva: 14,00 t/ha, 12,50% vol.;

bianco anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Chardonnay anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Malvasia bianca anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Fiano anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

Sauvignon anche spumante: 13,00 t/ha, 11,00% vol.;

   

A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi  del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia, con proprio decreto,  sentiti  i  Consorzi  di tutela e le Organizzazioni di  categoria  interessate,  tenuto  conto delle condizioni ambientali,  di  coltivazione  e  di  mercato,  può stabilire un limite massimo di produzione di  uva  rivendicabile  per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Le uve  unicamente  destinate  alla  produzione  delle  tipologie spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono,  in  deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,00% vol.

I vini «Squinzano» rosso riserva e «Squinzano» Negroamaro riserva devono essere sottoposti ad un periodo di  invecchiamento  di  almeno

due anni

a decorrere dal 10 novembre dell'anno  di  produzione  delle uve. 

E' vietata  ogni   pratica   di   forzatura.  

E' consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi,  unicamente  come  mezzo  di soccorso.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento obbligatorio  e  la   spumantizzazione   devono   essere   effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   è consentito  che  tali   operazioni   siano   effettuate   nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella  zona di produzione delle uve.

I  vini  «Squinzano»  rosato,   «Squinzano»   Negramaro   rosato, «Squinzano»  bianco,  «Squinzano»  Chardonnay,  «Squinzano»  Malvasia bianca, «Squinzano»  Fiano,  «Squinzano»  Sauvignon, 

possono  essere prodotti  nei  tipi  spumante  ottenuti  per  presa  di   spuma   dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante  rifermentazione  naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di  qualsiasi  aggiunta di anidrite carbonica.

Per la presa di spuma può essere  utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di  uve  dei  vigneti  iscritti

allo  schedario  viticolo  della  denominazione  di  origine;   mosto concentrato rettificato.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al

50% per  il tipo rosato  

70% per tutte le altre tipologie.

Il residuo delle uve destinate alla  produzione  del  rosato  non può essere utilizzato  per  la  preparazione  del  vino  «Squinzano» rosso, bensì può essere utilizzato per la  produzione  di  vini  ad Indicazione Geografica Protetta.

Qualora tali rese superino il  limite  sopra  riportato,  ma  non oltre il 75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  Denominazione  di Origine Protetta, ma potrà  essere  destinata  alla  produzione  dei corrispondenti  vini  Bianco  e  Rosso   a   Indicazione   Geografica nell'ambito geografico  delimitato  entro  i  limiti  previsti  dalla normativa vigente.

Qualora  la  resa  uva/vino  superi  il  limite  sopra  riportato l'eccedenza  non  avrà  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata.

Per la trasformazione delle uve  destinate  alla  produzione  del vino «Squinzano» rosato  deve  attuarsi  il  tradizionale  metodo  di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore.

E' consentito il  ricorso  alla  pratica  del  «rimontaggio»  per assicurare al vino la voluta tonalità di colore.

Per tutte le tipologie, e' ammessa la colmatura  con  un  massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non  soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla  Denominazione  di Origine  Protetta  e  comunque   prima   della   certificazione   per l'immissione al consumo.

I vini sottoposti a colmatura non  possono  essere  sottoposti  a pratiche di taglio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti  da  uve  dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della  stessa  denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato  o  a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E'  inoltre  consentita  la  dolcificazione  secondo  la  vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I  vini  di  cui   all'art.   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Squinzano» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con  riflessi arancioni se invecchiato;

profumo: etereo, caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.; 

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Squinzano» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con  riflessi arancioni se invecchiato;

profumo: etereo, caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50% vol.; 

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Squinzano» rosato:

colore: dal rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue;

profumo: delicatamente profumato, caratteristico;

sapore: sapido, fine e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

     

«Squinzano» rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Squinzano» Negroamaro:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: etereo caratteristico e intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

«Squinzano» Negroamaro riserva:

colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

profumo: etereo caratteristico e intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

        

«Squinzano» Negroamaro rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: giustamente persistente, fruttato se giovane;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

   

«Squinzano» Negramaro rosato spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Squinzano» Susumaniello rosso:

colore: rosso rubino, con riflessi violacei;

profumo: di frutti di bosco;

sapore: vellutato, persistente e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;  

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

     

«Squinzano» bianco:

colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;

profumo: caratteristico, gradevolmente fruttato;

sapore: secco, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

«Squinzano» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

   

«Squinzano» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

     

«Squinzano» Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Squinzano» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Squinzano» Fiano spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Squinzano» Malvasia bianca:

 colore: giallo paglierino intenso;

 profumo: caratteristico gradevole e intenso;

 sapore: caratteristico, armonico;

 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

«Squinzano» Malvasia bianca spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Squinzano» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico e intenso;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

     

«Squinzano» Sauvignon spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Squinzano» Novello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: giustamente persistente, fruttato;

sapore: vellutato armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zucchero riduttore residuo non superiore a 3,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

     

I vini Spumante  di  cui  al  presente  art.  6,  possono  essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra  brut  a  extra dry, nel rispetto dei limiti di  zucchero  previsti  dalla  normativa comunitaria.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari  e forestali modificare con  proprio  decreto,  i  limiti  minimi  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1  è  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno  l'acquirente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», ad esclusione delle tipologie spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati  in  tutti  i contenitori previsti dalla normativa  vigente,  e  di  capacità non superiore a litri 9.

Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità.

Per tutti i vini  di  cui  all'art.  1,  i  sistemi  di  chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

I suoli del Salento viticolo sono di diverse tipologie. Il più delle volte sono profondi e argillosi – calcarei nell’entroterra del Salento dove appunto ricade il comprensorio della DOC Squinzano.

Il terreno agrario, essendo notevolmente profondo, ricco di sostanza organica, povero in carbonato di calcio, si presta molto bene alla coltivazione della vite, specialmente quella innestata su portinnesti americani, che bene si apprestano a questo tipo di terreno.

Le caratteristiche di questi terreni fanno si che anche in alcune annate più siccitose si riescono comunque a creare le condizioni ottimali per lo sviluppo della pianta, ottenendo un vino qualità.

2) Fattori umani rilevanti per il legame

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Squinzano” DOC.

L'origine della denominazione DOC Squinzano è da attribuirsi ad alcuni produttori storici presenti nel comprensorio di produzione, rappresentato dai Comuni di Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli per intero e parte dei comuni di Campi Salentina, Cellino San Marco,

Trepuzzi, Surbo e Lecce, i quali già a partire dai primi anni del secolo scorso producevano vini rossi e rosati a base di Negroamaro (Negro amaro) e Malvasia Nera. Nel 1976, grazie anche all’affermazione di tali vini su mercati Nazionali e Internazionali, è stata istituita la denominazione di Origine Squinzano.

Il nome di questo vino deriva dalla omonima città del salento, zona di vigneti e uliveti, in cui sono sparse masserie e antiche torri di vedetta.

Lo Squinzano, rosso e rosato, viene prodotto con le uve dei vitigni Negroamaro o Negro amaro, per massima parte, Malvasia nera di Brindisi e Malvasia nera di Lecce.

Il Negromaro é di remota introduzione e le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia, infatti, sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno.

Forme di Allevamento dei vitigni

Le forme di allevamento dei vigneti della DOC Squinzano maggiormente utilizzate sono l'alberello pugliese e la spalliera:

Alberello pugliese; é il sistema di allevamento più anticamente diffuso nell'Italia meridionale e insulare e largamente diffuso anche in altre regioni a clima caldo-arido. È concepito per sviluppare una vegetazione di taglia ridotta allo scopo di adattare la produttività del vigneto alle condizioni sfavorevoli della scarsa piovosità del sud Italia. Il sesto d’impianto tradizionale varia da 1,60 - 1,80 m tra le file a 1,00 – 1,10 m. su la fila.

La maggior parte dei vigneti allevati ad alberello hanno in media più di trent’anni, infatti, questa forma di allevamento è sempre meno utilizzata nei nuovi impianti di vigneto.

Spalliera; Nell’ultimo ventennio l’allevamento a spalliera, in termini di estensione ha soppiantato quello ad alberello. Attualmente, infatti, l’alberello pugliese rappresenta al massimo il 20% della superficie, mentre fino a gli anni 80’ rappresentava il 90% della superficie.

Il sesto d’impianto utilizzato nella spalliera varia da 2.00 - 2,20 m tra le file a 0,80 – 1,20 m. sulla fila con una densità d’impianto diversificata con un minimo di 3.800 piante per ettaro, fino ad un massimo di 6.250 piante per ettaro. Questo sesto d’impianto ha permesso una maggiore meccanizzazione della coltura con un notevole sgravio sui costi della manodopera. Nella spalliera si utilizzano sistemi di potatura quali il cordone speronato, ed il guyot.

Il vitigno principe del Salento, e sopratutto della DOC Squinzano è il Negroamaro o Negro amaro.

Questo vitigno trova infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della superficie vitata.

I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.

La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Squinzano”, ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed

enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

V.le Gallipoli, 39

73100 Lecce

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi

Via Bastioni Carlo V, 4/6

72100 Brindisi

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce e di Brindisi sono gli Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettuano la verifiche annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera

filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU del 19-11-2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.