Sicilia › PALERMO

CONTEA DI SCLAFANI D.O.C.

CONTESSA ENTELLINA D.O.C.

MONREALE D.O.C.

VIGNETI CONTESSA ENTELLINA

VIGNETI CONTESSA ENTELLINA

CONTEA DI SCLAFANI

D.O.C.

Decreto 21 agosto1996

Rettifica Decreto 23 settembre1996

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Modifica Decreto 13 febbraio 2013

Modifica Decreto 12 luglio 2013

 

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

«Contea di Sclafani» rosso

«Contea di Sclafani» rosato

«Contea di Sclafani» bianco

«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia

«Contea di Sclafani» Catarratto

«Contea di Sclafani» Grecanico

«Contea di Sclafani» Grillo

«Contea di Sclafani» Chardonnay

«Contea di Sclafani» Pinot bianco

«Contea di Sclafani» Sauvignon

«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese

«Contea di Sclafani» Nero d’ Avola o Calabrese

«Contea di Sclafani» Perricone

«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon

«Contea di Sclafani» Pinot nero

«Contea di Sclafani» Syrah

«Contea di Sclafani» Merlot

«Contea di Sclafani» Sangiovese

«Contea di Sclafani» dolce

«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva

«Contea di Sclafani» novello.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso, rosato o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

«Contea di Sclafani» bianco:

Catarratto, Insolia (detta anche Ansonica) e Grecanico congiuntamente o disgiuntamente minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

«Contea di Sclafani» rosso:

Nero d’Avola e Perricone, congiuntamente o disgiuntamente, minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, come sopra specificato.

 

«Contea di Sclafani» rosato:

Nerello Mascalese minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, come sopra specificato.

 

La denominazione «Contea di Sclafani» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno

«Ansonica o Insolia»,

«Catarratto»,

«Grecanico»,

«Grillo»,

«Chardonnay»,

«Pinot bianco»,

«Sauvignon»,

«Nerello Mascalese»,

«Perricone»,

«Nero d’Avola o Calabrese»,

«Cabernet Sauvignon»,

«Pinot nero»,

«Syrah»,

«Merlot»,

«Sangiovese»

è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso indicata:

provincia di Palermo:

l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni;

parte del territorio dei comuni di

Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemmagiore Belsito e Polizzi Generosa;

provincia di Caltanissetta:

l’intero territorio amministrativo dei comuni di

Vallelunga Pratameno e Villalba;

provincia di Agrigento:

parte del territorio del comune di

Cammarata.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km. 14 + 800 della s.s. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda – Aliminusa dove si imbocca la s.p. n. 7 al km. 0 +000 e la si percorre fino al km. 17+750; da qui si segue il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Castronuovo di Sicilia.

Si segue quest’ultimo verso sud – ovest sino ad incrociare la s. s. n. 189 al km. 4+700; si percorre la suddetta statale fino al km. 14+600 dove si prosegue in direzione sud lungo il Fiume Platani sino ad incontrare il Vallone Crasto Venturo; si segue il suddetto vallone verso sud – est sino a dove incrocia la s. p. n. 39 (ex consortile Soria – Casalicchio) al km. 5+900.

Percorrendo questa strada sino al km. 0+000 ci si immette sulla strada provinciale n. 25 (Tumarrano – Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km. 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del territorio del comune di Villalba; esso lo si percorre in direzione est fino al confine del territorio del comune di Petralia Sottana.

Si segue questo confine in direzione est e poi nord – est sino ad incontrare la s.p. n. 72 (Ciolino) a Portella dell’Inferno e percorrendola per circa 2,7 km. In direzione nord si arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia Sottana in direzione nord fino al Vallone San Giorgio, che sempre in direzione nord si segue sino ad incontrare la s.s. n. 120 al km. 48+200.

Percorrendo la suddetta strada statale al km. 48+400 si incontra il confine del territorio di Polizzi Generosa che si segue in direzione nord – ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il suddetto rio, sempre in direzione nord – ovest si incrocia il confine del territorio del comune di Caltavuturo. Seguendo questo confine verso nord – ovest si incontra il confine del territorio del comune di Sclafani Bagni che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio del comune di Cerda; da qui proseguendo verso nord – ovest si incrocia la s.s. n. 120 al km. 14+800.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’ art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed esposizione adatti con l’esclusione di quelli ubicati ad una altezza inferiore a 300 metri sul livello del mare e dei terreni compatti eccezionalmente argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica di soccorso durante il periodo primaverile estivo, non oltre l’inizio dell’invaiatura.

Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 3.400 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.

Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’ art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Rosso: 10,00, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Rosato: 11,00 t/ha, 77,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Bianco: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Ansonica o Insolia: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Catarratti: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Grecanico: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Grillo: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Chardonnay: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Pinot bianco: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Sauvignon: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Nerello Mascalese: 11,00 t/ha, 77,00 hl/ha, 10,50% vol.;

Nero d’ Avola o Calabrese: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Perricone: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Cabernet Sauvignon: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Pinot nero: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Syrah: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Merlot: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Sangiovese: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

I titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate a produrre vini spumanti possono essere di ½ grado inferiore ai suddetti limiti.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione prevista dall’art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75% l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi (con o senza specificazione di vitigno e con esclusione del Nerello Mascalese) a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» provenienti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.

e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a

due anni

a partire dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve,

possono portare in etichetta la menzione «riserva».

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» (con o senza l’indicazione di vitigno) può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto da rispettivo vino bianco o rosato (con o senza riferimento al nome di vitigno) che risponda ai requisiti del presente disciplinare.

L’elaborazione per la produzione dei vini spumanti di cui al presente disciplinare, deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini da destinare alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell’ambito del territorio delimitato al comma 1 del presente articolo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva».

Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di

18 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.

La resa dell’uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare gli 8,00 t/ha.

La resa dell’uva in vino finito non deve superare il 60%.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» di cui agli artt. 2 e 5 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Contea di Sclafani» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi violacei;

profumo: gradevole, fine, vinoso, nota olfattiva tipica;

sapore: asciutto, armonico, ricco di struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» rosato:

colore: rosato tenue più o meno carico;

profumo: gradevole, fine, fruttato, fragrante;

sapore: delicato, armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

profumo: gradevole, fine, elegante;

sapore: armonico, delicato, gustoso, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» spumante bianco o rosato (con o senza il riferimento al nome di vitigno):

colore: paglierino più o meno intenso o rosato tenue;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» riserva (con o senza riferimento al nome di vitigno):

colore: dal rosso rubino carico al granato;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, ricco di struttura, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: caratteristico con retrogusto talvolta amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Grecanico:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fruttato;

sapore: armonico, rotondo, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Grillo:

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: elegante, fine;

sapore: asciutto, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: armonico, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Sauvignon:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

profumo: fruttato;

sapore: gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese:

colore: rosso poco intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: elegante, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Perricone:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: caratteristico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Nero d’Avola o Calabrese:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino carico tendente al granato;

profumo: caratteristico;

sapore: ricco, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Pinot Nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: fruttato;

sapore: armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Syrah:

colore: rosso rubino carico;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: rotondo armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g(l.

 

«Contea di Sclafani» novello:

colore: rosso più o meno intenso;

profumo: fruttato;

sapore: armonico ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati e l’estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Caratteristiche al consumo

 

Le uve idonee alla produzione dei vini bianchi a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» possono essere destinate alla produzione delle tipologie «Dolce» e delle tipologie «Dolce vendemmia tardiva» e detti vini, all’atto dell’immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

«Contea di Sclafani» dolce:

colore: paglierino intenso;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico naturale svolto: 5,50% vol.;

zuccheri residui minimi naturali: 50,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva:

colore: dal paglierino intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: vellutato, armonico, ricco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico naturale svolto: 5,50% vol.;

zuccheri residui minimi naturali: 150,00 g/l;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi e l’estratto non riduttore indicato negli articoli 6 e 7.

 

Articolo 8

Designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», nelle diverse tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, superiore, vecchio e similari.

È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», anche con la specificazione del nome di vitigno, possono utilizzare in etichetta l’indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» deve sempre figurare l’indicazione della annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a litri 3, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, chiuse esclusivamente con tappo di sughero. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata copre un area di circa 900 km quadri e ricade nella parte Centro Settentrionale della regione Sicilia, a sud-ovest della catena montuosa delle Madonie, a cavallo delle tre provincie di Palermo, Caltanissetta ed Agrigento.

La distribuzione dei litotipi della zona è la seguente: il 20% di tutta la zona è occupato da emersioni arenacee e calcarenitiche che imprimono una morfologia in qualche modo aspra e movimentata al paesaggio, mentre il restante 80% è occupato da argille sabbiose e sabbie argillose che imprimono al paesaggio una morfologia collinare generalmente più dolce , a meno di qualche spuntone meno sensibile alla degradazione meteorica.

L’ altitudine media della zona è di circa 600 m. s.l.m. e con un’ altitudine dei terreni coltivati a vite che va dai 300 sino ad arrivare ai 900 e, in qualche caso, ai 1.000 m. s.l.m.

L’esposizione è orientata generalmente verso Sud-ovest.

Il clima è temperato mediterraneo e, più precisamente, temperato caldo con prolungamento della stagione estiva ed inverno mite, la temperatura massima media estiva supera i 31° gradi e la minima media invernale non scende al di sotto dei 4° C. L’escursione termica media annua è di 9,6° C, con il valore più basso in dicembre con una escursione media di 6.5 °C e con il valore medio più alto in luglio con 12,9 °C.

Le precipitazioni medie annue sono di 632 ml, con valore medio massimo nel mese di dicembre (101 mm) e minimo nel mese di luglio (5 mm); il numero di giorni piovosi oscilla da uno nei mesi di luglio ed agosto ad 11 nei mesi di dicembre e gennaio. Dal regime pluviometrico risulta che le piogge superano la media annuale nel periodo da settembre ad aprile con il massimo a dicembre ed il minimo a luglio.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Contea di Sclafani”.

La denominazione “Contea di Sclafani” è un nome storico-geografico; la Contea di Sclafani era un antico stato feudale siciliano, sorto durante il dominio dei Normanni; nel 1330 , sotto il dominio di Giovanni Sclafani, il possedimento ricevette il titolo di Contea e lo mantenne per quasi 500 anni, fino al 1813, quando fu abolito il feudalesimo.

Della Contea di Sclafani , facevano parte numerosi feudi che si estendevano in quelli che oggi sono gli ambiti territoriali dei comuni compresi nella zona geografica di produzione.

La prima testimonianza di presenza di vigneti risale all’ epoca del domino aragonese in Sicilia, nell’ultimo decennio del 1300, allorquando Antonio Verntimiglia , conte di Collesano, chiedeva al re Martino nel 1391, la conferma della gabella regia sul vino di Bilici, testimoniando l’alta redditività della coltura viticola in una zona adiacente al feudo di Regaliali appartenente alla Contea di Sclafani.

Nel feudo di Valle dell’Olmo , intorno al 1570, la viticoltura fiorì ad opera del conte Giuseppe Cutelli il quale diede lotti di terreno in enfiteusi con l’obbligo di impiantare vigneto, fornendo anche le barbatelle; in questo modo in poco tempo s’incremento notevolmente la produzione di vino del luogo.

Molti vigneti furono piantati nelle vicinanze del paese di Valledolmo e lo storico L. Tirrito ci dice che a metà dell’ottocento vi erano nell’agro di Valledolmo 535 ettari di vigneto dai quali si produceva un vino venduto nei paesi limitrofi.

Nel 1828 Nicolò Cacciatore, descrivendo Sclafani, scriveva: “il suolo è feracissimo : vi prosperano a meraviglia le viti, gli olivi e i gelsi, ecc.”

Dai “Catasti di Sicilia” di Vincenzo Mortillaro si apprende che tra il 1838 ed il 1840 in quella che fino a 25 anni prima era la Contea di Sclafani, vi erano più di ottocento salme di vigneto corrispondente a circa 1.800 ettari.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Contea di Sclafani”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC Contea di Sclafani prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stato riconosciuto come DOC nel 1996 con decreto ministeriale del 21/08/1996 poi modificato con D.m. del 23/09/1996.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi

maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.

Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative all’ appassimento delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a sud-ovest, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse (al di sotto dei 300 m. s.l.m.) non adatti ad una viticoltura di qualità.

La presenza pressoché costante dei venti fa sì che si eviti la formazione di nicchie umide all’interno della vegetazione sfavorendo di conseguenza l’insorgere di infezioni crittogamiche, limitando l’intervento dei trattamenti antiparassitari a garanzia della sanità delle produzioni.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della “Contea di Sclafani”.

In particolare l’altitudine media della zona che è di circa 600 m. slm; la generale distribuzione di terreni o a prevalente composizione argillosa in cui è presente la componente sabbiosa o a prevalente composizione sabbiosa in cui è presente la componente argillosa, fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo acidi o troppo alaclini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da un elevato valore medio annuo di escursione termica, particolarmente accentuata nei mesi estivi, la temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione di quasi il 59% del totale delle precipitazioni annue da ottobre a gennaio e dell’85,5% da ottobre ad aprile, sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

Le suddette caratteristiche ambientali (pedologiche e climatiche) favorevoli permettono un viticoltura in asciutto con qualche irrigazione di soccorso in annate particolarmente siccitose non oltre il periodo di invaiatura.

La raccolta delle uve viene effettuata dalla metà di agosto, per le basi spumante, a tutto il mese di ottobre per le altre tipologie. In questa zona le uve raggiungono un perfetto equilibrio tra acidità, ph e zuccheri con circa venti giorni di ritardo rispetto alle altre zone viticole della Sicilia.

Questo ritardo di maturazione, oltre a tipicizzare il prodotto finale permette di ottenere alla raccolta uve con una maturazione equilibrata al riparo dai caldi estivi, con dei valori analitici equilibrati cioè con una buona acidità e senza eccesso di zuccheri.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca aragonese (fine 1300) fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Contea di Sclafani” .Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Contea di Sclafani”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

CONTESSA ENTELLINA

D.O.C.

Decreto 22 febbraio 2010

Modifica Decreto 25 luglio 2013

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata Contessa Entellinaè riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

“Contessa Entellina” bianco;

“Contessa Entellina” Grecanico;

“Contessa Entellina” Chardonnay;

“Contessa Entellina” Sauvignon;

“Contessa Entellina” Ansonica;

“Contessa Entellina” Catarratto;

“Contessa Entellina” Fiano;

“Contessa Entellina” Viognier;

“Contessa Entellina” rosso;

“Contessa Entellina” Nero d'Avola;

“Contessa Entellina” Syrah;

“Contessa Entellina” Cabernet sauvignon;

“Contessa Entellina” Merlot;

“Contessa Entellina” Pinot nero;

“Contessa Entellina” rosso riserva;

“Contessa Entellina” rosato;

“Contessa Entellina” vendemmia tardiva.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato e vendemmia tardiva, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

 

“Contessa Entellina” bianco:

Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%;

la restante percentuale deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

La denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, con la menzione di uno dei seguenti vitigni, “Chardonnay”,

“Grecanico”,

“Sauvignon”,

“Ansonica”,

“Catarratto”,

 “Fiano”,

“Viognier”

È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.

 

La denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, con la menzione di due dei seguenti vitigni, “Chardonnay”,

“Grecanico”,

“Sauvignon”,

“Ansonica”,

“Catarratto”,

“Fiano”,

 “Viognier”

 È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e la varietà minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.

 

“Contessa Entellina” rosso e rosato:

Nero d'Avola (o Calabrese) e/o Syrah, non meno del 50%,

la restante percentuale deve essere rappresentata da vitigni presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

La denominazione di origini controllata “Contessa Entellina”, con la menzione di uno dei seguenti vitigni

“Nero d'Avola”,

“Syrah”,

“Cabernet Sauvignon”,

“Pinot nero”

“Merlot”

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.

 

La denominazione di origini controllata “Contessa Entellina”, con la menzione di due dei seguenti vitigni

“Nero d'Avola”,

“Syrah”,

“Cabernet Sauvignon”,

“Pinot nero”

“Merlot”

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, costituiti per il 100% dai

corrispondenti vitigni e la varietà minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.

 

“Contessa Entellina” vendemmia tardiva:

Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%,

la restante percentuale deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di

Contessa Entellina

in provincia di Palermo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Contessa Entellina” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a controspalliera e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell' invaiatura.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” non deve essere superiore a 12,00 t/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Contessa Entellina” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento qualora obbligatori, debbono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi.

E' tuttavia in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire su richiesta delle ditte interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani.

L’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, il prestigio ed assicurare l’efficacia dei controlli conformemente all’art. 8 del Reg. Ce n. 607/2009; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n.61/2010 (Allegato 2).

Per tutte le tipologie, le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70%.

Qualora la resa superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino

un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di

10,50% vol.  per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno e per il vino rosato,

11,00% vol. per i vini rossi, anche con riferimento al nome di vitigno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. I vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.

I vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” tipologia rosso, con o senza menzione del vitigno, possono essere qualificati con la menzione “riserva”, qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione ed affinamento obbligatorio di almeno

24 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia,

di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento di almeno

sei mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500,

può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.

Tali uve devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di

18 mesi

a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

La resa dell'uva stramatura al momento della vendemmia non deve superare gli 8,00 t/ha.

La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60% pari a 48,00 hl/ha di vino finito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Contessa Entellina” bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

cidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Contessa Entellina” Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: caratteristico, armonico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Ansonica:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Catarratto:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Fiano:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: delicato, fruttato;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Viognier:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” rosso:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Contessa Entellina” Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Pinot nero:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Nero d'Avola:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” Syrah:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” rosato:

colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;

profumo: fine, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

“Contessa Entellina” vendemmia tardiva:

colore: paglierino carico tendente al dorato;

profumo: gradevole, profumato;

sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in fusti di legno può notarsi la percezione del sapore di legno.

E' in facoltà del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

 

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione “denominazione di origine controllata” con caratteri le cui dimensioni non superino quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, con o senza la menzione del vitigno, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “extra”, “naturale”, “scelto”, “riserva”, “selezionato”, “superiore” e simili.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione

che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia allo schedario viticolo

e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti, siano distintamente indicate e caricate rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Per le tipologie dei vini a DOC “Contessa Entellina” Vendemmia tardiva è obbligatorio, in base alla categoria di appartenenza, riportare in etichetta l'indicazione dei seguenti aggettivi: secco, amabile, abboccato e dolce.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” è altresì obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Per i vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina”, con o senza menzione del vitigno, sono ammessi esclusivamentei contenitori in vetro di formato bordolese o borgognotta, delle capacità consentite dalle vigenti leggi ma comunque non inferiore a 375 ml.

Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione del tappo a corona.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'area delimitata da questa DOC è l'intero territorio del Comune di Contessa Entellina.

E' un'area di alta e media collina nel cuore della Valle del Belice, la cui potenzialità vitivinicola ha trovato sbocchi di mercato interessanti e qualificanti in connessione con la positiva evoluzione enologica della Sicilia.

Le caratteristiche pedologiche dei terreni ricadenti nel suddetto territorio, secondo la classificazione dei suoli della Sicilia, redatta dal Prof. Fierotti, per le zone di interesse viticolo, è quella dell'associazione n° 12 comprendente Regosuoli – Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici – Suoli alluvionali e/o Vertisuoli. Questa associazione è una costante della collina argillosa interna della Sicilia caratterizzata da una morfologia che nella generalità dei casi è ondulata, con pendii variamente inclinati sui fianchi della collina, che lasciano il posto a spianate più o meno ampie alla

base della stessa.

Il clima della zona è quello tipico mediterraneo, con precipitazioni concentrate nel periodo autunno inverno e siccità per i restanti mesi dell'anno.

La piovosità media annua è di 700 mm di pioggia. La temperatura massima media oscilla da circa 11° C nei mesi di gennaio-febbraio a 28 – 30° C nei mesi di luglio ed agosto.

L'umidità relativa raggiunge i valori massimi nei mesi invernali con medie intorno al 75% e punte minime nei mesi estivi con circa il 60%.

Fattori umani rilevanti per il legame

Contessa Entellina fu fondata nel 1450 da alcuni albanesi Bisirioti chiamati nel Regno delle due Sicilie dal re aragonese Alfonso di Napoli per sedare la rivolta dei baroni napoletani e le scorrerie degli Angioini. Già da prima, però, diverse civiltà si avvicendarono nella città di Entella (quella troiana, greca, cartaginese, campana, romana, cristiana e musulmana) coprendo un periodo di oltre 24 secoli (dal 1184 A. C. Al 1246 D.C.)

La rocca di Entella è un monte a cima piatta cinto da rupi altissime e inaccessibili, sulla riva sinistra del fiume Belice. F. Aloisio (1940) riporta che “Entella ricavava enormi benefici dal fiume che le sue acque rendeva le sue valli fertilissime e fiorenti per lussureggianti vigneti”.

I vini di questa città passarono alla storia come Entellani.

Il Boccardo e Silvio Italico la dissero “città municipale fiorente, con ricco territorio abbondantissimo di ottimi vini e granaglie”.

Inoltre, nella rocca di Entella, sono state rinvenute parecchie monete, risalenti alle varie civiltà succedutesi nel territorio, raffiguranti, tra l'altro, una coppa o un grappolo d'uva.

F. Aloisio (1940) riporta che, lungo il ciglione sud della Rocca, vi è una buca scavata nella roccia, circolare con un diametro di m. 1,30 che va gradatamente allargandosi a forma di imbuto rovesciato. Potrebbe verosimilmente trattarsi di una cantina sotterranea scavata per la conservazione dei vini; peraltro rinvenuta, come tipologia, anche in altre zone della Sicilia.

Si parla di vigneti e vino nelle memorie e documenti del Monastero del Sac. Atanasio Schirò (1834) e nella Storia del Monastero di S. Maria del Bosco di Frate Olimpo da Giuliana (1590).

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi

maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.

Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

 

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili

all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'orografia collinare del territorio e l'esposizione favorevole dei vigneti concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e particolarmente vocato alla coltivazione della vite.

La tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Contessa Entellina”.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno

 (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca aragonese fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Contessa Entellina”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Contessa Entellina”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

 

N.B. fa fede sol il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

MONREALE

D.O.C.

Decreto 2 novembre 2000

(fonte GURI)

Modifica Decreto 30 novembre 2011

(fonte Mipaaf)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata “Monreale” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

 

“Monreale” rosso;

“Monreale” rosato;

“Monreale” bianco;

“Monreale” Ansonica o Inzolia;

“Monreale” Catarratto;

“Monreale” Grillo; “Monreale” Chardonnay;

“Monreale” Pinot bianco;

“Monreale” Pinot nero;

“Monreale” Sangiovese;

“Monreale” Calabrese o Nero d’Avola” ;

“Monreale” Perricone;

“Monreale” Cabernet Sauvignon;

“Monreale” Syrah;

“Monreale” Merlot;

“Monreale” vendemmia tardiva;

“Monreale” novello;

“Monreale” rosso riserva;

“Monreale” bianco superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata “Monreale” con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica.

 

“Monreale” bianco anche superiore e vendemmia tardiva:

Catarratto e Ansonica o Inzolia, minimo 50% ;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, con un massimo del 30% per il Trebbiano toscano.

 

“Monreale” rosso anche riserva e novello:

Calabrese o Nero d’Avola e Perricone minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

 

“Monreale” rosato:

Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese, minimo 70%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

La denominazione “Monreale” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno

“Ansonica o Inzolia”,

“Catarratto”,

“Grillo”,

“Chardonnay”,

“Pinot bianco”,

 “Cabernet Sauvignon”,

 “Calabrese o Nero d’Avola”,

“Perricone”,

“ Syrah”,

“Merlot”

è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dal corrispondente vitigno per almeno l’85%;

Possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appreso indicata:

il territorio del comune di Monreale:

ad eccezione delle sotto elencate zone:

zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto, dall’ isoipsa 600 che decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora e Pizzo Aiello, dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato, dal Cozzo Frantanoni e dal sentiero che dalla Serra del Frassino conduce alla s.p. Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato sino ai confini territoriali con il comune di Piana degli Albanesi;

zona sud-est compresa tra i confini territoriali comunali ed il seguente percorso viario: s.s. n. 118 che dal confine territoriale con il comune di Marineo arriva sino al bivio Ficuzza, strada comunale che dal bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da Ficuzza conduce alla contrada Nicolosi seguendo l’isoipsa 600 fino ai confini territoriali con il comune di Corleone.

Il territorio del comune di Piana degli Albanesi:

tranne la sotto elencata zona:

zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Monreale, la Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato, la s.p. Piana degli Albanesi – Santa Cristina Gela sino ai confini territoriali con il comune di Santa Cristina Gela.

Tutto il territorio delicomuni di

Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Corleone, Roccamena;

tutti in provincia di Palermo.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica di soccorso.

Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non deve essere inferiore a 3.000 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrico volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

Rosso: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 11,50% vol.;

Rosato: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Bianco: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Ansonica o Insolia: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Catarratto: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Grillo: 12,00 t/ha, 84,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Chardonnay: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Pinot bianco: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 11,00% vol.;

Pinot nero: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Calabrese o Nero d’Avola: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Perricone: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Cabernet Sauvignon: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Syrah: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Merlot: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Sangiovese: 10,00 t/ha, 70,00 hl/ha, 12,00% vol.;

Vendemmia tardiva: 8,00 t/ha, 48,00 hl/ha, 13,50% vol.

 

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa delle uve dovrà essere riportata purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla DOC “Monreale”.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione di cui all’art 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire su apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la regione Sicilia che la correda di parere, che le operazioni siano effettuate nell’ambito della provincia di Palermo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di produzione di cui al

precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. L’eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a DOC “Monreale”.

Le rese massime di uva in vino finito dei vini a denominazione di origine controllata “Monreale” non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata “Monreale” provenienti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico naturale di 12,50% vol.

e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai

due anni

a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve,

possono portare in etichetta la menzione “Riserva”.

I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno della denominazione di origine “Monreale” provenienti da uve che assicurino

un titolo alcolometrico naturale del 12,50% vol.

e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno

sei mesi

 a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve

possono portare in etichetta la menzione “Superiore”.

Il vino a denominazione di origine controllata “Monreale” proveniente da uve bianche che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che siano stato sottoposto ad un affinamento di almeno

sei mesi in fusti di legno della capacità massima di 500 litri ,

può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.

Tali uve devono assicurare

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50% vol.

e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di

dodici mesi

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.

La quantità dell’uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare le

8,00 t/ha, per complessivi 4.800 litri di vino finito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Monreale” di cui agli articoli 2 e 5 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Monreale” rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine, vinoso;

sapore: armonico, ricco di struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

 

“Monreale” rosato:

colore: rosa tenue più o meno carico;

profumo: fruttato, fragrante;

sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Monreale” bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: delicato, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Monreale” bianco superiore (con o senza il riferimento al vitigno):

colore: giallo carico tendente al dorato;

profumo: complesso, di buona intensità;

sapore: sapido, armonico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

 

“Monreale” rosso riserva (con o senza il riferimento al nome del vitigno):

colore: dal rosso rubino carico al granato;

profumo: intenso, armonico;

sapore: caratteristico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Monreale” Ansonica o Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Monreale” Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Monreale” Grillo:

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: elegante, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Monreale” Chardonnay:

colore: giallo carico più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

“Monreale” Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: armonico, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

“Monreale” Pinot nero:

colore: rosso rubino carico;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Monreale” Sangiovese:

colore: rubino con sfumature violacee;

profumo: vinoso con sentore di frutti di bosco;

sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Monreale” Perricone:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: corposo, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Monreale” Calabrese o Nero d’Avola:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Monreale” Cabernet Sauvignon:

colore : rosso rubino ;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco, corposo, speziato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

 “Monreale” Syrah:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco di struttura, armonico, gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Monreale” Merlot:

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Monreale” vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

profumo: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: vellutato, armonico, ricco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Monreale” novello:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

 

Articolo 7

Designazione, presentazione e confezionamento

 

Alla denominazione di origine controllata “Monreale” , nelle diverse tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi e ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Monreale”, anche con la specificazione del nome del vitigno, possono utilizzare in etichetta l’indicazione “Novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Monreale”, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di vendemmia.

I vini a denominazione di origine “Monreale” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

 

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata copre un area ricadente nella Sicilia nord occidentale e comprende parte del comune di Monreale e parte del comune di Piana degli Albanesi, nonché l’intero territorio dei comuni di Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Corleone e Roccamena, tutti in provincia di Palermo.

I suoli della zona di produzione si identificano principalmente nelle seguenti associazioni.

Associazione “Regosuoli –Suoli Bruni –Suoli Bruni leggermente lisciviati” con tessitura che va dal sabbioso all’argilloso.

Associazione “Suoli Bruni –Suoli Bruni Vertici-Vertisuoli” che è l’ associazione tipica della bassa collina dolcemente ondulata a quote prevalentemente comprese tra i 300 ed i 600 mt. s.l.m.

Il profilo dei vertisuoli è di tipo AC con notevole spessore e non di rado raggiunge i 2 m. La materia organica , anche se poco presente , è ben umidificata e conferisce una buona struttura granulare e di colore scuro.

La dotazione in elementi nutritivi è discreta e si registra la presenza elevata di potassio, elemento chimico chiave per la sintesi zuccherine nelle uve.

Sono suoli ad elevata potenzialità agronomica e manifestano una spiccata fertilità che li individua fra i migliori terreni agrari per l’indirizzo viticolo

Suoli alluvionali

con profilo di tipo AC o ABC talvolta di notevole spessore con tessitura che varia dal sabbioso

all’argilloso, sono suoli comunque ben strutturati , con contenuti variabili in sostanza organica e discreta dotazione in calcio e con buona capacità produttiva.

Vertisuoli

Con le medesime caratteristiche già descritte per l’associazione “Suoli Bruni –Suoli Bruni Vertici-

Vertisuoli”

L’altitudine media dei terreni coltivati a vite va dai 300 ai 600 m. s.l.m.

Il clima è riconducibile a quello della zona climatica “Lauretum II tipo, sottozona dalla calda alla fredda ( zona fitoclimatica della classificazione Mayr-Pavari).

La temperatura media annua passa dai 12-17° della sottozona fredda ai 15-23° della sottozona calda.

La temperatura media del mese più freddo è maggiore di 3° per la sottozona fredda e di 7° per la sottozona calda.

Nella sottozona calda del Lauretum sono situati terreni di bassa collina sino al limite altimetrico dei 300 m s.l.m.

La sottozona media del Lauretum comprende sopratutto terreni compresi tra i 300 e i 600 m. s.l.m. ed è la zona del comprensorio della DOC dove la vite è maggiormente presente.

Anche nella sottozona fredda del Lauretum è presente la vite, che grazie alle temperature più elevate acquisisce delle particolari caratteristiche chimico-organolettiche.

La piovosità media è di 800 mm annui, che si concentrano nei mesi autunnali ed invernali.

La siccità si prolunga da maggio ad ottobre con sporadici eventi temporaleschi in agosto.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Monreale”.

La zona geografica di produzione delle uve doc comprende gran parte del territorio del comune di Monreale ed alcuni comuni limitrofi, nonché alcuni comuni “inglobati” in quello di Monreale ( San Giuseppe Jato e San Cipirello); tale comprensorio fa parte di quello che era un tempo il potente Arcivescovado di Monreale, costituitosi sotto il periodo normanno.

Attorno la metà degli anni ’70 del XII secolo, il re normanno Guglielmo II d’Altavilla fonda infatti l’Abbazia di Santa Maria la Nuova di Monreale dotandola di una lunga serie di privilegi e di possessioni e, di lì a poco, la “promuove” ad Arcivescovado.

Un Arcivescovado potentissimo, con enormi estensioni di terreni e possedimenti, che spiega l’attuale cospicua estensione del comune di Monreale, ben più esteso della maggior parte dei comuni siciliani, proprio perché il suddetto comune eredita molti territori dell’ex Arcivescovado in seguito all’abolizione dei privilegi feudali, avvenuta nel 1812 , che sancì la fine dell’esercizio dei poteri temporali dell’Arcivescovo.

Nel 1182, con un solenne atto redatto nelle tre lingue ufficiali dell’epoca normanna (greca, latina ed araba) vengono specificati i confini dell’area concessa e, numerose sono le contrade che figurano coltivate a vite.

Per diversi secoli l’intero territorio avrà come punto di riferimento Monreale ed il suo potente Arcivescovado, caratterizzandosi con una propria identità politica, culturale ed economica; tutta l’attività economica del territorio, viene controllata e pianificata dall’Arcivescovo di Monreale, signore spirituale e temporale di un immenso territorio , fonte continua di introiti che vengono utilizzati sia per l’esercizio religioso che per il mantenimento di un vasto apparato burocratico, sia per la manutenzione del maestoso Duomo di Monreale.

Il Tabulario di S. Maria la Nuova di Monreale, conserva tutti gli atti originali della concessione di privilegi e delle donazioni, dall’epoca dei normanni sino al medioevo, invece l’Archivio storico diocesano di Monreale riguarda gli ultimi cinque secoli di gestione della diocesi.

Da questi importanti archivi si evincono tutta una serie di informazioni che testimoniano quanto la viticoltura fosse diffusa nel territorio e come sia la coltivazione della vite che la vinificazione delle uve, la produzione, il commercio, il trasporto ed il consumo stesso del vino fossero regolati da una serie di disposizioni, norme e dazi, minuziosamente descritti e normati in tali atti.

Gli amministratori comunali, emanavano una serie di bandi, cioè di norme pratiche che regolavano la vita del cittadino in ogni suo aspetto; i bandi reperibili negli archivi partono dai primi del 500 fino ai primi decenni dell’800; si tratta dunque di una normativa documentata ed applicata ininterrottamente per quasi cinque secoli e che ovviamente si riferisce ad una prassi consolidatasi nei secoli precedenti.

Per quanto riguarda il vino il primo adempimento era quello di rilevare il vino prodotto o comunque quello posseduto; il vino era infatti soggetto ad una tassa ed il quantitativo prodotto era direttamente rilevato alla fonte dal “cimatore” il quale in 15 giorni rilevava tutto il vino prodotto a Monreale e nel territorio circostante.

I “bordonari” (possessori dei muli da trasporto) dovevano mettersi in regola col pagamento della gabella un ora prima di scaricare il vino.

Il consumo medio di vino per gli adulti (età superiore ai 12 anni) era considerato pari ad un quartuccio e mezzo (litri 1,29), al giorno mentre, per i minori di 12 anni, era pari a mezzo quartuccio di vino (0,430 di litri). Veniva pure stabilito il prezzo di vendita del vino, in funzione della produzione annua nella Piana di Palermo e Partinico.

Ma il periodo normanno rappresenta comunque un momento storico di arrivo di un lungo passato che in questo periodo viene codificato e normato dalla burocrazia dell’epoca e quindi perpetuato fino all’800.

Infatti numerosi sono i riferimenti degli storici che nel periodo ellenistico-romano testimoniano la presenza della vite in questa zona della Sicilia; Diodoro Siculo riferisce del vino di Triocala , una zona confinante con l’Area del Monrealese ed anche nei primi secoli dell’era cristiana, è testimoniata la coltivazione della vite in tale area; nell’ anno 603 in una lettera di San Gregorio Magno viene fatto riferimento alla vendita di vino prodotto dalle vigne della Chiesa palermitana.

Ancora nel 1700 l’Arcivescovado conta ben 72 feudi con una estensione di circa 61.500 ettari, di cui alcuni amministrati direttamente dall’Arcivescovato, alcuni dati in affitto, alcuni a decima (si pagava alla Chiesa un decimo del raccolto), la maggior parte a “masseria”, una sorta di enfiteusi perpetua.

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Monreale ”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC Monreale prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

E’ stato riconosciuto come DOC nel 2000 con decreto ministeriale del 2/11/2000.

L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti:

i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;

le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti:

sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all’elaborazione dei vini:

sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate , per i rossi, per le tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella superiore. Queste due tipologie fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva

di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento. Così come tradizionali sono le particolari pratiche per la produzione delle uve appassite destinate alla tipologia vendemmia tardiva ed la loro vinificazione ed affinamento.

 

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente

attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

 

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite .

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC “Monreale ”.

In particolare l’altitudine media prevalente della zona di coltivazione della vite che va dai 300 ai 600 m. s.l.m. ; la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e sabbiosa sono sempre presenti pur con proporzioni variabili, così come la quasi sempre discreta presenza di sostanza organica, fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.

Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

La raccolta delle uve viene effettuata dal mese di agosto per le varietà più precoci, fino a protrarsi, nel comprensorio più collinare, sino alla prima decade di Ottobre.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Monreale”.

Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, ed anche determinate terminologie si tramandano nei secoli Basti pensare che negli atti degli archivi, un bando risalente al 1616 dà per consolidata la distinzione dell’uva in uva “latina” e uva “da lignaggio”, la prima è quella a piede franco mentre l’uva “da lignaggio”, termine quest’ultimo ancora utilizzata in alcune zone del monrealese, è quella prodotta da viti innestate.

Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nell’epoca moderna e contemporanea migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Monreale”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.

 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

 

Nome e indirizzo della struttura di controllo:

Istituto Regionale della Vite e del Vino

Via Libertà n. 66

90143 Palermo.

Telefono 091 6278111 – Fax 091 347870;

e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOC, mediante una metodologia dei controlli sistematica, nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,

elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con Dm 2 novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2010 (Allegato 3).

 

N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.