CINQUETERRE D.O.C.
COLLI DI LUNI D.O.C.
COLLINE DI LEVANTO D.O.C.
GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO D.O.C.
GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO - COSTA DEI FIESCHI D.O.C.
VAL POLCEVERA D.O.C.
VAL POLCEVERA CORONATA D.O.C.
VIGNETI RIOMAGGIORE
CINQUE TERRE
CINQUE TERRE SCIACCHETRA’
D.O.C.
Decreto 5 settembre 1999
Modifica Decreto 22 aprile2008
(fonte GURI)
Modifica 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata, “Cinque Terre” anche con l’eventuale specificazione delle seguenti sottozone:
Costa de Sera
Costa de Campu
Costa da Posa
e Cinque Terre Sciacchetrà
Anche nelle tipologie:
Passito
Riserva
è riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui all’art 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vitigno principale: Bosco per almeno il 40%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni:
Albarola e Vermentino
presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
Il vino a DOC “Cinque Terre” può essere designato con una delle seguenti sottozone:
Costa da Posa, Costa de Sera, Costa de Campu,
se esclusivamente ottenute da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate nel successivo art 3.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. “Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà” ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi comuni di:
Riomaggiore, Vernazza , Monterosso;
Nonché parte del territorio del comune di La Spezia
Denominato: Tramonti di Biassa e Tramonti di Campiglia
Confinante a nord – ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord – est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud – est, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l’abitato di Campiglia e S. Caterina (quota398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 3687 fino ad incontrare la linea di confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.
La sottozona “costa de Sera”
è così delimitata: dalla strada litoranea La Spezia – Menarola in corrispondenza dell’ingresso della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del foglio di mappa n. 30 con i fogli n. 31 e 32 fino al mare. Costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine.
La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del comune di Riomaggiore.
La sottozona “Costa de Campu”
è così delimitata: scendendo lungo la strada provinciale La Spezia – Manarola nel punto in cui supera il canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del foglio di mappa n. 16 con il foglio di mappa n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di separazione del foglio di mappa n. 15 con il foglio di mappa n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Callora – Donega che si segue, scendendo, fino ad incontrare la strada comunale del luogo seguendo la quale in direzione est, si raggiunge, in prossimità della chiesa il canale del Groppo e da qui, risalendo, fino al punto di origine.
La predetta sottozona risulta compresa nei fogli mappali n. 15 e 16 del comune di Riomaggiore.
La sottozona “Costa de Posa”
è così delimitata: dalla strada provinciale Groppo – Volastra – Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest si raggiunge la foce del rio Mulinello: Si risale il rio fino ad incrociare la strada comunale vecchia Corniglia – Volastra che si segue, salendo, fino all’intersezione della linea di separazione del foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del foglio n. 4 con il foglio n. 1 fino a ritornare sulla strada provinciale del Groppo – Volastra – Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di partenza.
La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 dl comune di Riomaggiore.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Cinque Terre” e “Cinque Terre Sciacchetrà” e delle relative sottozone devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per la produzione
della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 6.250.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima per ettaro di uva e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti:
“Cinque Terre”: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;
“Cinque Terre Sciacchetrà”: 9,0 t/ha, 10,50% vol.;
“Cinque Terre Costa de Sera”: 8,50 t/ha, 11,00% vol.;
“Cinque Terre Costa de Campu”: 8,50 t/ha, 11,00% vol.;
“Cinque Terre Costa da Posa”: 8,50 t/ha, 11,00% vol.;
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e la C.C.I.A.A. di La Spezia, ogni anno, prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all’art 1 devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art 3, comma 1. All’interno della predetta zona devono anche essere effettuate l’appassimento e l’invecchiamento obbligatorio per il vino a DOC “Cinque Terre Sciacchetrà”.
Il vino a DOC “Cinque Terre Sciacchetrà” deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17,00% vol. alcol potenziale.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Cinque Terre Sciacchetrà” non può avvenire prima del
1° Novembre dell’anno della vendemmia.
Le rese massime dell’uva in vino, comprese l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
“Cinque Terre”: 70%, 63,00 hl/ha;
“Cinque Terre Costa de Sera”: 70%, 59,50 hl/ha;
“Cinque Terre Costa de Campu”: 70%, 59,50 hl/ha;
“Cinque Terre Costa da Posa”: 70%, 59,50 hl/ha;
“Cinque Terre Sciacchetrà”: 35%, 31,50 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, per i vini “Cinque Terre”, ”Cinque Terre Costa de Sera”, “Cinque Terre Costa de Campu” e “Cinque Terre Costa da Posa”, o il 40% per il vino “Cinque Terre Sciacchetrà”, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione d’origine per tutto il prodotto
Il vino a DOC “Cinque Terre Sciacchetrà” non può essere immesso al consumo se non dopo
il primo novembre dell’anno successivo alla vendemmia.
Il vino “Cinque Terre Sciacchetrà riserva” non può essere immesso al consumo prima del
primo Novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Cinque Terre”
colore: giallo paglierino più o meno intenso ;
profumo: intenso, netto, fine, persistente;
sapore: secco, gradevole, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l..;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l..;
“Cinque Terre Costa de Sera”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l..;
estratto secco netto minimo: 15,00 gr/l.;
“Cinque Terre Costa de Campu”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito:
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Cinque Terre Costa da Posa”
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Cinque Terre Sciacchetrà”
colore: giallo dorato con riflessi ambrati, di bella vivacità;
profumo: intenso di vino passito, caratteristico profumo di miele, piacevole;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13.50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.;
“Cinque Terre Sciacchetrà riserva”
colore: da dorato fino ad ambrato;
profumo: intenso di vino passito, piacevole, caratteristico;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare percezione di legno.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Per i vini a DOC di cui al precedente art 1 è consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d’origine controllata del vino, salve le norme generali più restrittive.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Cinque Terre” e “Cinque Terre Sciacchetrà” è consentito riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominazione di origine controllata “Cinque Terre Sciacchetrà riserva” e”Cinque Terre” con le specificazioni delle sottozone.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art 3, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese con capacità da lt. 0,25 a lt. 0,750.
Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe.
E’ ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacità fino lt. 0,375.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine “Cinque Terre” ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in Provincia della Spezia e comprende un territorio caratterizzato da vigneti situati per la maggior parte in alta collina, terrazzati e di superficie media ridotta.
Aspetti pedologici:
I terreni coltivati a vite sono di limitata profondità, con tessitura grossolana o franco – grossolana, ricchi di scheletro e quindi molto permeabili, principalmente a reazione acida – subacida. I substrati litologici dei rilievi collinari delle Cinque Terre maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi).
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 900 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 600 e 700 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud – ovest e distanza dal mare compresa tra 0 e 5 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 15°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2240°C con valori compresi tra 2050 e 2370 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa
1970°C con valori compresi tra 1830 e 2110. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 550°C con valori compresi tra 490 e 590.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 220 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 24 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1240 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 47 con un massimo di 11 giorni ad aprile ed un minimo di 3 giorni a luglio.
Fattori umani rilevanti per il legame
Cinque Terre è il nome di un tratto della Riviera Ligure di Ponente che riunisce i comuni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. è una terra in cui vengono coltivati vitigni tipici e caratteristici quali l'Albarola, il Bosco e il Vermentino. I primi due hanno origini ignote mentre il Vermentino, introdotto in queste terre solo recentemente, prima era chiamato Piccabon, e non aveva alcuna relazione con il vino prodotto nelle Cinque Terre.
Le prime notizie certe della presenza di attività viticole nella zona delle Cinque Terre risalgono ai secoli Vi-V a.C., quando i Greci, abili navigatori e commercianti, approdano sui lidi della Riviera Ligure, portandosi prima del vino e dopo, dato il minor costo, producendolo in loco.
E' molto probabile che in seguito i vini della zona avessero trovato una via commerciale nel vino golfo della Spezia, presso il gran porto di Luni, popolosa e commerciante città dell' Etruria.
Plinio proclama i vini di Luna come i migliori d'Etruria (Etruriae palmam Luna habet).
Alla fine del XI secolo, con la formazione dei Comuni, una rete di rapporti commerciali e culturali favorisce lo sviluppo dell'agricoltura nella zona delle Cinque Terre.
Nel Medioevo si verifica in tutta la Riviera Ligure di Levante una notevole espansione demografica, che determina una ulteriore espansione delle aree coltivabili. Le coltivazioni principali dell'epoca, la vite e l'olivo, probabilmente insieme ad altre colture orticole, sfruttano ogni spazio conquistato nell'acclività del versante, con appezzamenti sostenuti da muretti a secco (fasce terrazzate o terrazze).
Nel XVIII e nel XIX secolo la zona delle Cinque Terre si specializza nella produzione di vino. La massima espansione dei terrazzamenti coltivati avviene ne l corso dell'800, con l'espansione demografica.
Molti testi descrivono i vigneti e gli uliveti terrazzati, notando “l'industria dei coltivatori liguri, superiore a quanto si conosca al mondo in questo genere”.
Riportando una testimonianza della vita contadina dei primi del 1900, tratta da "Straniero Indesiderabile" di P. Riccobaldi: " Quelli erano tempi veramente duri.
La miseria era spaventosa, a Manarola l'unica risorsa era il vino prodotto da terra avara che richiedeva durissimo lavoro e sovrumani sacrifici. Emigrare, cercare lavoro fuori era considerato come una dichiarazione di resa.
Perciò quasi tutti rimanevano aggrappati ai loro vigneti, orgogliosi di essere proprietari, di lavorare in proprio."
Nel 1920 le Cinque Terre furono colpite dalla più grave calamità della loro storia millenaria. In quell'anno la viticoltura fu colpita dalla filossera, un parassita delle piante, che distrusse irrimediabilmente tutti i tipi di vigna coltivati.
All'inizio degli anni '30 le vigne erano decimate e vasti spazi incolti.
Dopo quella distruzione gli abitanti ricostruirono i vigneti con l'impianto delle barbatelle di vite americana poi innestate coi i vitigni locali tradizionali.
La nascita nel 1973 della Cantina sociale nonché Cooperativa Agricola, e la messa in opera di numerose monorotaie con carrelli per il trasporto di materiali e persone, anche su pendenze molto accentuate,hanno ridato impulso, insieme ad altri interventi, all'attività tradizionale per eccellenza delle Cinque Terre: l'agricoltura
Nel 1999 è stato istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre il cui territorio si estende dalla zona di Tramonti di Biassa e di Campiglia, nel comune della Spezia al comune di Levanto.
Il Parco ha la particolarità di essere l'unico in Italia finalizzato alla tutela di un ambiente antropizzato, uno degli
scopi è infatti la tutela dei terrazzamenti e dei muri a secco che li sorreggono.
La letteratura sul vino delle Cinque Terre e' vasta, ma non c'e' verso o citazione che possa esprimere l'emozione profonda che dona la vista dei suoi vigneti inerpicati ai limiti del praticabile per coste scoscese che, in pochi metri, si trasformano da scogliera in montagna, evocando il concetto di collina solo per assenza recidiva.
La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come il Bosco, il Vermentino e l’Albarola che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione. Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.
Recentemente le tecniche enologiche, a vent’anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
La DOC Cinqueterre fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità modeste, colori tenui, profumi fini e delicati in prevalenza floreali, sapidità al gusto.
La particolarità del territorio è da ricercarsi soprattutto nella natura agricola delle Cinque Terre, e nell'esigenza di ovviare alla mancanza di spazi adeguati per l'esercizio dell'agricoltura e la produzione di prodotti che anticamente servivano per il sostentamento delle popolazioni locali, viene tratteggiata una terra che non è affatto avara di frutti se lavorata con assiduità, grande dispendio di energie e razionalità.
E' piuttosto una terra che non da certezze, per certi versi infida, dove anche un muretto a secco, smottando improvvisamente, o un sentiero percorso con poca attenzione, racchiudevano insidie pericolose.
Quello che ha certamente reso famosa questa terra è senz'altro il suo splendido paesaggio, ma certamente anche il suo frutto, il vino delle Cinque Terre: il famoso "Sciacchetrà" e il bianco secco DOC.
Il termine "sciachetrà", con cui il rinforzato è commercializzato e ormai ovunque conosciuto, è attestato soltanto verso la fine dell'Ottocento.
Pare che uno dei primi a utilizzarlo sia stato il pittore macchiaiolo Telemaco Signorini il quale, nel suo scritto di memorie Riomaggiore, ricordando le tante estati trascorse nel borgo delle Cinque Terre, afferma che «in settembre, dopo la vendemmia, si stendono le migliori uve al sole per ottenere il rinforzato o lo sciaccatras».
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nelle zona delle Cinque Terre la vite si coltiva da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.
La produzione del vino è stata la principale, se non unica fonte di sostentamento per la popolazione per secoli, i contadini per poter coltivare le scoscese colline hanno mirabilmente costruito i terrazzamenti con muretti a secco, dalle cime delle colline fino a pochi metri dal mare.
Notevole è il contributo delle attività agricole e della viticoltura in particolare allo sviluppo socioeconomico della zona. Le Cinque Terre hanno tra le loro caratteristiche principali la particolarità del territorio su cui sorgono.
Particolarmente caratteristiche e suggestive le sistemazioni in terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, opera delle fatica nonché dell’ingegno degli agricoltori del luogo. In tal senso è significativa l'opera di antropizzazione che l'uomo ha portato avanti nei secoli in perfetta sintonia con l'ambiente e nel rispetto delle biodiversità.
Il clima tipicamente mediterraneo della inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stesso.
In considerazione delle caratteristiche dei luoghi e della particolare sistemazione dei terreni in fasce terrazzate, le principali operazioni colturali vengono effettuate interamente a mano, con notevole dispendio in termini di manodopera.
Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l’alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.
La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione,
solo alcune realtà aziendali più grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali.
Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1995, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.
Articolo 10
Riferimento alla struttura di Controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura La Spezia
Piazza Europa n. 16
LA Spezia (di seguito CCIAA)
La CCIAA di cui sopra è Autorità Pubbliche di controllo autorizzate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettuano la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DO, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al
citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
VIGNETI ORTONOVO
COLLI DI LUNI
D.O.C.
Decreto 13 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modificato con DM 30.11.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli di Luni" rosso, anche nella tipologia riserva;
"Colli di Luni" bianco;
"Colli di Luni" Vermentino, anche nella tipologia superiore;
"Colli di Luni" Albarola.
Articolo 2
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" rosso devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo 35%;
Trebbiano toscano: dal 25% al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" Vermentino devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo al 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria.
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" Albarola devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Albarola: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli di Luni" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni:
Provincia di La Spezia:
Comuni di:
Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.
Provincia di Massa :
Comuni di:
Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
Tale zona é così delimitata:
partendo dal confine sud della provincia di La Spezia, comune di Ortonovo località Dogana, con la provincia di Massa la linea di delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi o nord circo-scrivendo i
comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra poi.
Percorre la provinciale n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309; a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La
Capanna e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incon-trare la statale della Cisa dove si interrompe.
Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passerella sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a località Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e, sempre
per la mulattiera, fino a località Laghi.
Da qui, la deli-mitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulat-tiera si toccano le località Il
Prato Serra, Pianello e, passando a nord di Casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulattiera rientra nella pro-vincia di La Spezia, comune di Calice al Cornoviglio toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e
Usurana arriva al torrente Usurana.
Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino; successiva-men-te, sempre seguendo tale confine tocca la località Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.
Da qui si sale seguendo la s.s. stessa fino al passo della Foce, da dove si imbocca la strada comunale per il Monte Parodi, che si segue fino al raggiungimento della stradina comunale Sommovigo.
Si procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 metri, che si segue fino all'abitato detto Sommivigo.
Da qui si sale lungo l'impluvio verso l'abitato Nevea, finché ci si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi.
Da qui si scende lungo la strada comunale che porta all'abitato S. Anna dove, in prossimità della prima casa del nucleo abitato si prende a destra, seguendo il valletto che porta all'abitato Toracca Inferiore fino al raggiungimento della curva di livello del 200 m.
Seguendo la curva di livello e passando subito sopra all'abitato Toracca superiore, ci si ricongiunge alla s.s. n. 1
Aurelia. Da qui si scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova- Roma fino al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in località Fossamastra.
Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la
provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera e scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad Albiano e Ponte di Caprigliola a quota 39.
Si segue quindi la strada statale n. 62 che tocca S. Stefano di Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Orto-novo chiudendo la perimetrazione.
Nella zona D.O.C. va, inoltre, inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di natura argillosa e spiccata vocazione viticola in comune di Santo Stefano di Magra a confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando a sud.est il Fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'articolo 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La quantità massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
Colli di Luni rosso: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli di Luni rosso riserva: 11,00 t/ha, 12,00% vol.;
Colli di Luni bianco: 11,00 t/ha, 10,50% vol.;
Colli di Luni Vermentino: 11,00 t/ha, 11,00% vol.;
Colli di Luni Vermentino superiore: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;
Colli di Luini Alvarola: 11,00 t/ha, 10,50% vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa non dovrà superare del 20% il limite indicato, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana e la Regione Liguria, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, possono fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche; si ammette la possibilità di utilizzare contenitori di legno, sia nella fase di fermentazione che di invecchiamento.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque anche all'interno del territorio della Provincia della Spezia.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di
origine controllata "Colli di Luni".
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Colli di Luni".
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento.
I vini rossi, dopo un invecchiamento,
a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia,
di almeno due anni
alle condizioni di cui al presente articolo, possono portare in etichetta la menzione "riserva".
Articolo 6
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colli di Luni" bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Colli di Luni" Vermentino:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vo.l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
"Colli di Luni" Vermentino superiore:
colore: paglierino piuttosto intenso;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, retrogusto mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Colli di Luni" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Colli di Luni" rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
profumo: intenso, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
"Colli di Luni" Albarola:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;
profumo: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8
del D.Lgs. 61/2010.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
E' consentita qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle vigenti disposizioni ad esclusione della tappatura a corona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografica
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine “Colli di Luni” ricade nella parte orientale della regione Liguria, in Provincia della Spezia e nella parte settentrionale della Regione Toscana in Provincia di Massa Carrara, e comprende un territorio piuttosto differenziato con vigneti situati per la maggior parte in pianura e bassa collina.
Aspetti pedologici:
i substrati litologici dei rilievi collinari maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) a composizione argillosa – arenacea, mentre per le pianure e i fondovalle si tratta di sedimenti fluviali limoso – franchi. Mediamente i suoli sono moderatamente profondi, con tessitura franco – grossolana, da neutri a subalcalini.
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 700 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 100 e 200 m, pendenza tra il 10 e il 20%, esposizione prevalente orientata verso sud – est e distanza dal mare compresa tra 0 e 14 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2010°C con valori compresi tra 1830 e 2250 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1700°C con valori compresi tra 1410 e 1890.
La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 590°C con valori compresi tra 490 e 670.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di novembre con una media di circa 170 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 29 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1230 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 59 con un massimo di 12 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni a luglio.
Fattori umani rilevanti per il legame
La storia della zona di produzione del Vino Doc Colli di Luni è documentata dall'epoca dell'Impero Romano:
qui sorge Luni, fiorente Porto Romano i cui resti costituiscono oggi una vasta zona archeologica di notevole interesse storico e culturale.
Plinio il Vecchio, che morì nell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha lasciato scritto:
Il vino di Luni ha la palma fra quelli dell'Etruria (XVI, 6, 68).
Il commercio del vino in questa zona è certificato dai documenti relativi alla Colonia ed al Porto di Luni Antica
Le coste miti, soleggiate e ventilate di produzione del vino dei Colli di Luni che si affacciano sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno, rappresentano assieme alla Sardegna le terre di elezione del vitigno Vermentino, il più diffuso e rinomato nella zona.
Le origini di questo vitigno sono ancora oggi oggetto di dibattito tra gli ampelologi; quello che sembra certo è che le prime viti siano arrivate in Liguria passando per la Francia diffondendosi dalla Costa Azzurra verso le coste occidentali della Liguria e poi via via attraverso tutta la regione fino a zone dell’alta Toscana e della Lunigiana.
La coltivazione della vite nella zona di Luni nei secoli è rimasta costantemente legata alla presenza del vitigno Vermentino ritenuto da sempre la varietà meglio adattabile in zona.
La vocazione viticola ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un fiorente commercio locale soprattutto verso le città in rapido sviluppo.
Nel corso dell’800 i primi comizi agrari tenutisi in Liguria sottolineava l’opportunità di coltivare soprattutto il Vermentino studiato a lungo da Giorgio Galesio (nella sua Pomona Italiana), da allora il vitigno si è diffuso soprattutto nelle caratteristiche “fasce” o sulle “terrazze” aperte sui suggestivi orizzonti marini e frutto del lavoro, dell’ingegno e della fatica dei viticoltori locali.
Lo sviluppo più significativo della viticoltura nella zona si è avuto nell’ultimo trentennio con lo sviluppo di realtà imprenditoriali di livello condotte da giovani del luogo.
La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come il già citato Vermentino e l’Albarola che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.
Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.
Recentemente le tecniche enologiche, a vent’anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
La DOC Colli di Luni fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori intensi e vivaci, profumi fini ma intensi in prevalenza floreali e fruttati, sapidità al gusto
I fattori ambientali legati alla particolare scioltezza dei terreni per la maggior parte drenanti e sabbiosi danno ai vini caratteristiche di freschezza e di sapidità, infatti si tratta di vini che non sono particolarmente destinati all’invecchiamento, in quanto il territorio dona al vino i sapori degli aromi mediterranei, dei sentori di mare e di
genuinità.
I sapori sia freschi, secchi ma morbidi nei bianchi, caldi e di buon corpo nei rossi e il fondo leggermente amarognolo e leggermente acidulo, sono le caratteristiche che legano questi prodotti alle aree da cui sono ottenuti.
Il prodotto che si ottiene per la denominazione ha per lo più una buona ed equilibrata struttura.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nelle province di La Spezia e di Massa Carrara il vitigno Vermentino, si coltiva da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.
Il vitigno Vermentino attuale deriva da acclimatazioni di cloni a bacca bianca importati secoli fa e differenziatisi in presenza di condizioni climatiche particolari e specifiche.
Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stesso.
Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l’alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.
La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, solo alcune realtà aziendali più grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali.
La denominazione premia gli operatori che hanno creduto in questo vitigno.
Infatti nel territorio delimitato quasi non esistono vitigni internazionali a dimostrazione che la storia e la tradizione vitivinicola di Luni è strettamente legata al Vermentino e si intende continuare a produrre nel rispetto della tradizione e delle consuetudini locali.
Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1989, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.
Articolo 10
Riferimento alla struttura di controllo Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura La Spezia.
Piazza Europa n. 16.
LA Spezia (di seguito CCIAA)
Nome e indirizzo:
Camera i Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara
Via VII Luglio,14 54033 Carrara (Massa)
Tel 0585/7641-0585/764204
Fax 0585/776515
E-mail paola.cordiviola@ms.camcom.it
Le Camere di Commercio I.A.A.
sono l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
VIGNETI LEVANTO
COLLINE DI LEVANTO
D.O.C.
Decreto 13 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modificato con DM 30.11.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco;
Vermentino;
rosso;
novello.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
"Colline di Levanto" bianco:
Vermentino: minimo 40%;
Albarola: minimo 20%;
Bosco: minimo 5%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 35%, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
"Colline di Levanto" Vermentino:
Vermentino: minimo 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca analoga, idonei alla coltivazione dalla Regione Liguria, fino ad un massimo del 15%.
"Colline di Levanto" rosso e novello:
Sangiovese: minimo 30%;
Ciliegiolo: minimo 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC "Colline di Levanto" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e comprende in parte i territori dei seguenti comuni:
Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina.
Tale zona è così delimitata:
a partire dal mare in prossimità della P.ta Mesco si segue il confine che delimita il comune di Levanto con quello di Monterosso al Mare fino al raggiungimento della curva di livello del 400 m. s.l.m. che viene seguita fino sotto la cima Colletto a nord dell'abitato di Lavaggiorosso dove si scende alla quota 300 m. s.l.m. che viene seguita fino ad incrocia-re il bivio per S. Giorgio sulla provinciale 332.
Da qui si segue la stessa provinciale 332 per un piccolo tratto per poi risalire alla curva dei 400 m.. s.l.m. in corrispondenza di RCA Galbana che viene poi seguita fino al ricongiungimento della prov. 332 in corrispondenza del bivio per Reggimonti.
Da qui si segue la stessa prov. 332 fino ad incrociare la curva di livello dei 500 m. s.l.m. che viene seguita fino alla località La Fuganella ove, scendendo lungo l'impluvio, si raggiunge la curva di livello dei 400 m. che viene seguita fino al fosso a nord dell'abitato Chiappa.
Da qui si scende, seguendo il fosso, fino in corrispondenza dell'abitato Piazza in corrispondenza del raccordo autostradale che viene seguito fino ad incrociare la curva di livello del 300 m. s.l.m.
Quest'ultima viene seguita fino al congiungimento del confine di comune e di provincia di Genova che viene seguito fino al mare.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee.
Il terreno e' di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione sub-acida.
Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto.
La densità di piantagione è di minimo 5.000 ceppi/ha nell'allevamento a controspalliera,
mentre per l'allevamento a pergola è di minimo 6.000 ceppi/ha.
I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" non deve essere superiore a
9,00 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa media non dovrà essere superiore a 2,50 Kg di uva per ceppo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa non dovrà superare del 20% il limite indicato.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi
10,50% vol. per le tipologie rosso, bianco e novello
10,50% vol. per la tipologia Vermentino.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Liguria, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.
La resa di vino per ettaro è pari a 63 hl/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto".
Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Colline di Levanto".
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La vinificazione della citata tipologia di vino denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" novello deve avvenire nel rispetto della normativa che disciplina i vini novelli.
E' consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati.
E' comunque consentita l'autoconcentrazione.
L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime precedentemente indicate.
Articolo 6
I vini della denominazione di origine controllata "Colline di Levanto", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colline di Levanto" bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l ;
"Colline di Levanto" Vermentino:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: armonico asciutto, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"Colline di Levanto" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente;
sapore: asciutto, delicato, armonico, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,00 g/l;
"Colline di Levanto" novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00 g/l.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto riduttore.
Articolo 7
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e pubblici non aventi significato laudativo e non suscettibili a trarre in inganno l'acquirente.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010.
Articolo 8
I vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
E' consentita qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle vigenti disposizioni ad esclusione della tappatura a
corona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografica
A. Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine “Colline di Levanto” ricade nella parte orientale della Regione Liguria, in Provincia della Spezia e comprende un territorio caratterizzato da vigneti situati per la maggior parte in bassa - media collina, principalmente terrazzati.
Aspetti pedologici:
I terreni coltivati a vite presentano principalmente tessitura franco – grossolana o grossolana, sono ben drenati e quindi molto permeabili anche a causa di frequente scheletro, a reazione variabile (subacidi, neutri e subalcalini).
I substrati litologici maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi).
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 600 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 100 e 200 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud – ovest e distanza dal mare compresa tra 0 e 4 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 15°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2220°C con valori compresi tra 2060 e 2380 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa 1920°C con valori compresi tra 1690 e 2100.
La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 560°C con valori compresi tra 480 e 620.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di novembre con una media di circa 150 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 26 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1150 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 49 con un massimo di 11 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni a luglio.
Fattori umani rilevanti per il legame
Le prime notizie certe della presenza di attività viticole nella zona di Levanto e delle limitrofe Cinque Terre risalgono ai secoli Vi-V a.C., quando i Greci, abili navigatori e commercianti, approdano sui lidi della Riviera Ligure, portandosi prima del vino e dopo, dato il minor costo, producendolo in loco.
E' molto probabile che in seguito i vini della zona avessero trovato una via commerciale nel vino golfo della Spezia, presso il gran porto di Luni, popolosa e commerciante città dell' Etruria.
Plinio proclama i vini di Luna come i migliori d'Etruria (Etruriae palmam Luna habet).
Alla fine del XI secolo, con la formazione dei Comuni, una rete di rapporti commerciali e culturali favorisce lo sviluppo dell'agricoltura nella zona di Levanto.
La costruzione del castello nella seconda metà del XII secolo segna il punto di svolta nella storia di Levanto.
I feudatari Malaspina intesero così rimarcare la preminenza del piccolo borgo affacciato sul mare rispetto ai villaggi dell’interno.
La presenza di un approdo sicuro al fondo del golfo, protetto da una struttura di tipo militare, permetteva l' esportazione in tutto il Mediterraneo dei prodotti locali (vino, olio, marmo rosso), favorendo con l' attività mercantile la crescita economica e demografica di tutto il circondario.
Nel Medioevo si verifica in tutta la Riviera Ligure di Levante una notevole espansione demografica, che determina una ulteriore espansione delle aree coltivabili.
Le coltivazioni principali dell'epoca, la vite e l'olivo, probabilmente insieme ad altre colture orticole, sfruttano ogni spazio conquistato nell'acclività del versante, con appezzamenti sostenuti da muretti a secco (fasce terrazzate o
terrazze).
Nel XVIII e nel XIX secolo la zona di Levanto si specializza nella produzione di vino.
La massima espansione dei terrazzamenti coltivati avviene ne l corso dell'800, con l'espansione demografica.
Molti testi descrivono i vigneti e gli uliveti terrazzati, notando “l'industria dei coltivatori liguri, superiore a quanto si conosca al mondo in questo genere”.
Ma proprio quando la diffusione dei terrazzamenti raggiunge l'apice cominciano a delinearsi le condizioni che daranno inizio all'abbandono progressivo del territorio, determinato inizialmente dal calo del reddito agricolo ed, in seguito, dall'esodo dalla campagna verso la città.
Un nuovo e decisivo impulso all'attività agricola e vitivinicola locale sia è avuto grazie alla creazione, nel 1978, di una Cooperativa Agricola locale la quale, a partire da allora, ha rappresentato il punto di riferimento per l'agricoltura locale, permettendo la nascita e lo sviluppo di altre realtà imprenditoriali nel settore.
La base ampelografica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel territorio delimitato come il già citato Vermentino e l’Albarola che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.
Le forme di allevamento sono tradizionali e nel tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.
Recentemente le tecniche enologiche, a vent’anni dal riconoscimento DOC nazionale, hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.
B. Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC Colline di Levanto fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori mediamente intensi ma vivaci, profumi fini in prevalenza floreali e fruttati, sapidità al gusto.
I fattori ambientali legati alla particolare scioltezza dei terreni per la maggior parte drenanti e sabbiosi danno ai vini caratteristiche di freschezza e di sapidità, infatti si tratta di vini che non sono particolarmente destinati all’invecchiamento, in quanto il territorio dona al vino i sapori degli aromi mediterranei, dei sentori di mare e di genuinità.
I sapori sia freschi, secchi ma morbidi nei bianchi, caldi e di buon corpo nei rossi e il fondo leggermente amarognolo e leggermente acidulo, sono le caratteristiche che legano questi prodotti alle aree da cui sono ottenuti. Il prodotto che si ottiene per la denominazione ha per lo più una buona ed equilibrata struttura.
C. Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nelle zone rivierasche della provincia della Spezia (Cinque terre e Levanto) la vite si coltiva da secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.
Notevole è il contributo delle attività agricole e della viticoltura in particolare allo sviluppo socioeconomico della zona. Soprattutto a partire dal Medioevo e fino ai giorni nostri.
Il clima tipicamente mediterraneo della inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stesso.
Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l’alta qualità che i prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei concorsi enologici.
La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere consumati per lo più nel territorio di produzione, solo alcune realtà aziendali più grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali.
La denominazione premia gli operatori che hanno creduto in questo vitigno.
Infatti nel territorio delimitato quasi non esistono vitigni internazionali a dimostrazione che la storia e la tradizione vitivinicola di Luni è strettamente legata al vitigno Vermentino e si intende continuare a produrre nel rispetto della tradizione e delle consuetudini locali.
Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1995, aveva fra le sue caratteristiche produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.
Articolo 10
Riferimento alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura La Spezia
Piazza Europa n. 16
LA Spezia (di seguito CCIAA)
La CCIAA di cui sopra è Autorità Pubbliche di controllo autorizzate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) , che effettuano la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DO, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal citato Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
VIGNETI TRIGOSO SESTRI LEVANTE
GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO
PORTOFINO
D.O.C.
Decreto 14 ottobre 2011
(fonte GURI)
Modificato con DM 30.11.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Articolo 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata in "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino " è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosato, anche nella tipologia frizzante;
Bianchetta Genovese, anche nella tipologia frizzante;
Vermentino, anche nella tipologia frizzante;
Ciliegiolo, anche nelle tipologie frizzante e novello;
Moscato, anche nella tipologia passito;
Scimiscia' (Cimixa);
2. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" con la specificazione della sottozona "Costa dei Fieschi" è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino " bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" bianco
(anche spumante, frizzante e passito):
Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso
(anche frizzante e novello)
e rosato
(anche frizzante):
Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere fino ad un massimo del 40%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese,
Vermentino,
Ciliegiolo,
Scimiscia' (Cimixa'),
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%;
possono concorrere fino ad un massimo del 15%, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato e Moscato Passito
Devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno
Moscato Bianco per il 100%.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve atte ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere prodotte nella zona della provincia di Genova così delimitata:
la città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Caselle, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Oleose, a ovest;
il Mar Ligure da Genova fino al confine con la provincia di La Spezia, a sud e a sud-est;
i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di:
Genova, Davagna, Lumarzo, Neirone, Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, a nord;
i confini orientali dei comuni della provincia di Genova di:
Borzonasca, Mezzanego, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.
Sono quindi compresi nell'area i seguenti comuni della provincia di Genova:
Per l'intero territorio:
Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure; Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli;
Per parte del loro territorio:
Genova, Lorsica, Moconesi.
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino"
non deve essere superiore a 9,00 t./ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Liguria, con proprio decreto,su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia, può in relazione dell'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro
inferiore a quello fissato.
3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. per i bianchi
10,00% vol. per i rossi e rosati con o senza indicazione del vitigno.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.
E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
2. La resa massima delle uve fresche in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l' esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco passito e
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito
non deve essere superiore al 50%.
Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare
un tenore zuccherino minimo di 260 g/l.
4. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino", con l' esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" bianco frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine,caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine,caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine,caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo, con vena tannica;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minimà: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosato:
colore: rosato;
profumo: vinoso, di profumo delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" rosato frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato;
profumo: vinoso, di profumo delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Bianchetta Genovese:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: Fine, delicato;
sapore: secco, sapido, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Bianchetta Genovese frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: Fine, delicato;
sapore: secco, sapido, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 7,00% vol.;
acidità total minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Vermentino:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. ;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Vermentino frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. ;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Ciliegiolo anche novello:
colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, intenso, persistente;
sapore: sapido, di buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" Ciliegiolo frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: da rosso cerasuolo a rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, intenso, persistente;
sapore: sapido, di buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, intenso;
sapore: da extrabrut a dry, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Moscato passito:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
profumo: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Cimixa' o Scimiscia':
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: secco, fresco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. ;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1.I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il
1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino", con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
3. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine Golfo del Tigullio ricade nella parte orientale della Regione Liguria in Provincia di Genova e risulta molto vasta, comprendendo quasi tutti i comuni della provincia tranne quello di Genova e di qualche comune sovrastante Genova stessa; per tale estensione il panorama viticolo è molto differenziato con vigneti situati per la maggior parte in bassa - media collina anche nelle zone più interne (es. Val Graveglia), principalmente in versanti terrazzati.
Aspetti pedologici:
I substrati litologici dei rilievi collinari del levante ligure maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) in parte a composizione argillosa, in parte a composizione calcareo -
marnosa. I suoli presentano una profondità moderata con un buon drenaggio, la tessitura è mediamente franco fine, con reazione variabile (da debolmente acidi a subalcalini).
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 1000 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 100 e 200 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sudovest – ovest e distanza dal mare compresa tra 0 e 21 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 14°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 2050°C con valori compresi tra 1790 e 2230 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa
1760°C con valori compresi tra 1490 e 1950.
La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 550°C con valori compresi tra 440 e 600.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di aprile con una media di circa 230 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 22 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1410 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 74 con un massimo di 15 giorni ad aprile ed un minimo di 6 giorni a luglio.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
La viticoltura del Tigullio vanta antiche testimonianze storiche più recenti tuttavia rispetto ad altre zone vitivinicole del Genovesato.
Originatasi probabilmente sotto l’egida delle congregazioni monastiche benedettine, nel tardo medioevo, le coltivazioni di vite si sono diffuse in tutte le aree del Tigullio dalla costa fino alle colline nell’entroterra (Casarza), riscuotendo fin da allora le rinomanze riscontrabili in testimonianze notarili attribuite ai possedimenti della Famiglia Fieschi e in diversi
scritti come quello di sante Lancerio che testimonia in quelle zone (Santa Margherita e Chiavari) il viaggio di Papa PaoloIII.
La rinomanza dei vini della zona trova ulteriore sussulto con la comparsa dei vini di Portofino sui mercati di Londra nei primi decenni del ventesimo secolo.
La base ampelografica dei vigneti è in buona parte caratteristica (Bianchetta Genovese) riguardando vitigni particolari presenti nel territorio delimitato che ne evidenziano originalità e legame con la tradizione.
Le forme di allevamento benché mutate nel tempo hanno comunque sempre rispettato il ricercato equilibrio tra vigore e produzione quale essenza fondamentale di una armonia tra profumi e sapori del vino prodotto.
Sebbene la base ampelografica dei vigneti ammessi comprende tutti quelli assentiti alla coltivazione in Regione Liguria, il territorio gel Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino a DOC propone prevalentemente le specificità territoriali individuabili nella Bianchetta Genovese, Ciliegiolo, Vermentino, il Moscato e lo Cimixià
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
La DOC Golfo del Tigullio fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori abbastanza intensi e vivaci, profumi delicati ma persistenti, gusto armonico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera B.
La particolare orografia territoriale, che dal mare sale fino ad un territorio collinare interno, con una articolata struttura dei terreni caratterizzano la viticoltura della area del levante genovese.
Tale posizione insieme ad un clima decisamente più fresco a monte rispetto a quello più caldo e ventilato della prospiciente zona costiera, impongono ai vini caratteri organolettici distintivi evidenti .
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Genova
Via Garibaldi, n. 4 1
6124 Genova
La CCIAA di Genova è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 4).
VIGNETI COGORNO
Allegato 1
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino"
sottozona "Costa dei Fieschi".
Articolo 1.
Denominazione dei vini
1. La denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, nelle tipologie spumante e passito;
rosso;
rosato;
Moscato, anche nella tipologia passito;
2. Per tutto quanto non indicato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito nel disciplinare di produzione della DOC "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino".
Articolo 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona bian"Costa dei Fieschi" bianco (anche spumante e passito):
Vermentino e Bianchetta Genovese da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere fino ad un massimo del 40% , da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso e rosato:
Ciliegiolo e Dolcetto da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere fino ad un massimo del 40% , da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato (anche passito):
Moscato Bianco per il 100%.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere prodotte nella zona delimitata dell'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Genova:
Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli .
Articolo 4.
Norme per la viticoltura
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione a sud , sud est, sud ovest, est e ovest.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La resa massima delle uve per ettaro per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi"
non deve essere superiore a 8,50 t/ha.
3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" anche con indicazione di vitigno,
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,00% vol. per i bianchi
11,50% vol. per i rossi e rosati.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della Regione Liguria.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuale con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.
2. La resa massima delle uve in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi", con l'esclusione della tipologia passito, non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. La resa massima di uva in vino finito, calcolata sull'uva fresca, per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco passito e Moscato passito non deve essere superiore al 50%.
Nella vinificazione delle uve, destinate all'ottenimento di detti vini, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare
un tenore zuccherino minimo di 300 g/l.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" Costa dei Fieschi , con l'esclusione dei vini passiti, sono consentite le pratiche dell'arricchimento con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, persistente;
sapore:secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo :11,50% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" rosato:
colore: da rosa tenue a a rosa cerasuolo;
profumo: fine e fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, intenso;
sapore: da extra brut a dry, fresco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" passito:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: ampio, intenso, persistente, etereo.
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
"Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati con l'invecchiamento;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, sapido, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto massimo: 7,00% vol.;
acidità totale minimo: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
"Golfo del Tigullio-Portofino " o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" Moscato passito:
colore: giallo dorato oro più o meno intenso;
profumo: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, caldo,caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1.I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" con la menzione passito devono essere immessi al consumo dopo il
1° novembre dell'anno successivo a quello della produzione delle uve.
2. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsivoglia qualificazione aggiuntiva, non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, vigneto di produzione non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" , con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino" o "Portofino" sottozona "Costa dei Fieschi" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro dalla capacità massima di 5 litri ad esclusione della tipologia spumante.
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
VIGNETI CORONATA
VAL POLCEVERA
D.O.C.
Decreto 15 giugno 2011
(fonte GURI)
Modifica Decreto 30 novembre 2011
(fonte Mipaaf)
Articolo 1
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
"Val Polcevera" bianco, anche nelle tipologie spumante di qualità, frizzante e passito;
"Val Polcevera" rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
"Val Polcevera" rosato, anche nella tipologia frizzante;
"Val Polcevera" Bianchetta Genovese anche nella tipologia frizzante;
"Val Polcevera" Vermentino anche nella tipologia frizzante.
La denominazione di origine controllata "Val Polcevera" può essere accompagnata dalla indicazione della sottozona "Coronata", a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Val Polcevera” bianco:
Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;
“Val Polcevera” rosso e rosato:
Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" con l'indicazione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese
Vermentino
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.
La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di
Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele,
in provincia di Genova.
In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici sotto menzionati:
dalla città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;
dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;
dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;
dal Monte Turchino fino a località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi/ha.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionalmente usati nella zona.
La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:
“Val Polcevera” bianco: 9,50 t/ha, 9,50% vol.;
“Val Polcevera rosso: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;
“Val Polcevera” rosato: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;
“Val Polcevera” passito: 9,50 t/ha, 10,00% vol.;
“Val Polcevera Coronata”: 9,00 t/ha, 10,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.
E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante di qualità e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
La tipologia rosato può essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
In tal caso valgono le norme più restrittive previste nel precedente art. 4.
Il vino a denominazione di origine "Val Polcevera" novello deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve .
Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcevera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare
un tenore zuccherino di 260 g/l.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti di qualità sono le seguenti:
“Val Polcevera” bianco: 70%, 66,50 hl/ha;
“Val Polcevera rosso: 70%, 66,50 hl/ha;
“Val Polcevera” rosato: 70%, 66,50 hl/ha;
“Val Polcevera” passito: 50%, 47,50 hl/ha;
“Val Polcevera Coronata”: 70%, 63,00 hl/ha.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcevera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcevera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Val Polcevera" bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;
"Val Polcevera" bianco frizzante:
spuma : fine ed evanescente;
colore:giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;
"Val Polcevera"rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Val Polcevera"rosso frizzante:
spuma :fine ed evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Val Polcevera"rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole,caratteristico;
sapore: asciutto, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
"Val Polcevera"rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
"Val Polcevera"rosato frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
"Val Polcevera"Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;
"Val Polcevera"Bianchetta genovese frizzante:
spuma :fine ed evanescente
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l.
"Val Polcevera"Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.
"Val Polcevera"Vermentino frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.
"Val Polcevera" passito:
colore: giallo più o meno intenso
profumo: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;
"Val Polcevera"spumante di qualità:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: secco ,fresco , leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00%;
estratto non riduttore minimo: 14,00 /l.
"Val Polcevera" Coronata:
colore:giallo paglierino;
profumo: delicato, più o meno intenso e persistente;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
Per tutte le suddette tipologie di vino, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno si può rilevare lieve percezione di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
Per tutti i vini a DOC "Valpolcevera" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante .
Articolo 8
Confezionamento
I vini a DOC "Val Polcevera" possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri.
I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine Val Polcevera ricade nella parte occidentale della Provincia di Genova, comprendendo buona parte della città di Genova e il suo entroterra; i vigneti sono situati per la maggior parte in collina e sono mediamente di superficie ridotta.
Aspetti pedologici:
I substrati litologici dei rilievi collinari maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) a prevalente composizione argillosa. I suoli presentano una profondità moderata con un buon drenaggio, la tessitura è mediamente franco fine, la reazione è da neutra a subalcalina.
Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 1200 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 500 e 600 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud – est e distanza dal mare compresa tra 0 e 16 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 12°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari a circa 1900°C con valori compresi tra 1690 e 2040 a seconda delle annate.
La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa
1570°C con valori compresi tra 1410 e 1730. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 550°C con valori compresi tra 470 e 580.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di novembre con una media di circa 166 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 17 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1100 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente 58 con un massimo di 14 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni a luglio.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
La viticoltura nella ValPolcevera costituisce testimonianza storica antica di un territorio da sempre coltivato in intimo contatto con la vicina città di Genova che fin dal medioevo ne costituiva il principale mercato di sbocco (il “vinodiGenova”). L’apprezzamento dei vini di questa zona (Coronata) trova numerose testimonianze come quella di Stendhal suo celeberrimo resoconto di viaggio intitolato Viaggio in Italia.
Una base ampelografica contenuta ma dalle caratteristiche di peculiarità, come la Bianchetta Genovese, la Lumassina, il vermentino ecc…, costituiscono elementi di valore che hanno consentito l’affermarsi dei vini prodotti in questa particolare area geografica.
L’introduzione della innovazione tecnologica in campo ed in cantina non hanno comunque mutato una tradizione consolidata nella forma di coltivazione a filare contenuto nella vigoria, e nella conservazione dei vini ancora diffusa i contenitori in legno.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
La DOC Val Polcevera fa riferimento a varie tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere buone acidità, colori vivaci, profumi delicati in prevalenza fruttati, sapidità al gusto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Già nel 117 a.C. sulla “Tavola Bronzea” (sentenza del senato romano, trascritta su un vergato di bronzo, che definiva una vertenza tra popolazioni locali e trovata casualmente in zona serra Riccò) il vino "Valpolcevera" era indicato come valore di scambio nelle imposte.
Da tale data (simbolicamente definita come inizio storico di riferimento) la produzione di vino locale ha sempre
accompagnato la vita economica delle popolazioni locali.
La particolare orografia della valle e la particolare struttura dei terreni caratterizzano la viticoltura della Val Polcevera che ormai insiste quasi esclusivamente nella media alta collina.
Tale posizione insieme al clima decisamente più fresco rispetto a quello della prospiciente zona costiera, impongono ai vini della DOC Val Polcevera caratteri organolettici distintivi evidenti al confronto con omologhi vitigni coltivati a quote piu basse e a più diretto contatto con il mare.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Genova
Via Garibaldi n. 4 16124
Genova
La CCIAA di Genova è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).
N.B. fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.